Nota 25 settembre 2025, AOODGPER 205851 Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
L’art. 1 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2025, AOOGABMI 182, fissa al 21 ottobre 2025, ovvero al 28 febbraio 2026 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2026.
Nota 21 febbraio 2025, AOODGPER 45357 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Ulteriori indicazioni operative
Avviso 7 febbraio 2025, AOODGPER 31619 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025
Nota 31 gennaio 2025, AOODGPER 25316 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative
Direttiva PA 20 gennaio 2025 Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
Nota 25 settembre 2024, AOODGPER 150796 Decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 188. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
Con Nota 31 gennaio 2025, AOODGPER 25316, sono fornite indicazioni operative per la cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2025/26, è fissato al 28 febbraio 2025.
Come precisato con Avviso 7 febbraio 2025, AOODGPER 31619, le funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025 saranno disponibili nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2025 (h. 9,00) e il 28 febbraio 2025 (ore 23,59)
Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto.
In particolare, la misura:
non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
Tra le azioni previste, è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello. Dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza.
Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In ordine al profilo della durata, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
Si evidenzia, infine, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.
L’art. 1 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2024, AOOGABMI 188, fissa al 21 ottobre 2024, ovvero al 28 febbraio 2025 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2025.
La Nota 14 febbraio 2024, AOODGPER 16553, fornisce indicazioni operative in merito alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 136, 138 e 139, della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25, è fissato al 28 febbraio 2024. Il medesimo termine rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 185 del 15 settembre 2023.
Nota 18 settembre 2023, AOODGPER 54257 Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
L’art. 1 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2023, AOOGABMI 185, fissa al 23 ottobre 2023, ovvero al 28 febbraio 2024 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2024.
Nota 30 gennaio 2023, AOODGPER 4814 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Indicazioni operative
Nota 8 settembre 2022, AOODGPER 31924 D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
L’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata. Come previsto dalla Nota 30 gennaio 2023, AOODGPER 4814, le istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 1° al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. Le istanze Polis disponibili sono: – Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103 – Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna – Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103 – Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.
L’art. 1 del Decreto Ministeriale 8 settembre 2022, AOOGABMI 238, fissa al 21 ottobre 2022, ovvero al 28 febbraio 2023, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.
Le operazioni vengono ulteriormente anticipate, grazie alla collaborazione fra MI e INPS, per poter velocizzare tutte le procedure che servono per arrivare la prossima estate a realizzare nei tempi utili le assunzioni in ruolo e i contratti a tempo determinato del personale.
Docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno dunque presentare le loro richieste di pensionamento a partire da oggi, lunedì 12 settembre 2022, utilizzando la procedura web POLIS “Istanze online”. Il termine per l’inserimento delle domande è venerdì 21 ottobre 2022. Solo i dirigenti scolastici avranno tempo fino al 28 febbraio 2023.
Il personale in servizio all’estero potrà presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS. Per le Province di Trento, Bolzano e Aosta è consentita la presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà poi a inoltrarle agli Uffici territoriali competenti.
L’INPS, attraverso le sue sedi e dando periodico riscontro al MI, accerterà il diritto al trattamento pensionistico del personale richiedente entro il 18 aprile 2023.
La circolare contiene, inoltre, indicazioni riguardanti il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e i trattamenti previdenziali di fine servizio e fine rapporto.
Il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2021, AOOGABMI 294, fissa, all’articolo 1, il termine finale del 31 ottobre 2021 (prorogato al 2 novembre 2021) per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Nota 1 ottobre 2021, AOODGPER 30142 D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo;
per la revoca, tramite POLIS, della domanda di cessazione precedentemente inoltrata;
per coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.
Nota 13 novembre 2020, AOODGPER 36103 D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2019, AOOUFGAB 1176, proroga al 10 gennaio 2020 il termine per la presentazione delle domande di cessazione da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola con effetti dal 1° settembre 2020.
Il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2019, AOOUFGAB 1137 proroga al 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio.
Decreto Ministeriale 27 dicembre 2019, AOOUFGAB 1176 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione
Nota 27 dicembre 2019, AOODPIT 2346 Decreto Ministeriale in corso di emanazione in materia di cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2019, AOOUFGAB 1137 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione previsto dal D.M. n. 1124 del 06/12/2019
Nota 11 dicembre 2019, AOODGPER 50487 D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
Sono 42.425 le domande inoltrate al 28 febbraio 2019. Di queste 16.913 riguardano “Quota 100”.
personale docente, ATA e educativo: 22.197, di cui 16.804 avvalendosi dei requisiti di Quota 100.
Considerato che entro la scadenza del 12 dicembre erano già pervenute 19.853 domande, i pensionamenti saranno complessivamente 42.050.
dirigenti scolastici: 375, di cui 109 con Quota 100.
La circolare riporta nel dettaglio i requisiti necessari e le indicazioni operative per aderire alle varie forme di pensionamento anticipato.
La domanda potrà essere presentata on line dal 4 al 28 febbraio 2019 attraverso il sistema Polis.
Nota 1 febbraio 2019, AOODGPER 4644
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4. Indicazioni operative
Il consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 17 gennaio 2019, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
REDDITO DI CITTADINANZA E REGIME PENSIONISTICO “QUOTA 100”
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha
approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Il decreto prevede l’introduzione, a partire dal prossimo aprile:
del reddito e della pensione di cittadinanza per i soggetti e i
nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e
sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di
benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un
livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di
cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il
diritto al lavoro e alla formazione;
di una ridefinizione dei requisiti minimi per l’accesso al
pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di
lavoratori giovani.
Entrambi gli strumenti costituiscono misure di politica
economica volte, oltre che a tutelare le fasce deboli della società, a
rilanciare l’occupazione. Di seguito alcune delle principali norme di
funzionamento introdotte.
1. Reddito e pensione di cittadinanza
Cosa è
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di
inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla
povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire
la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di
cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più
componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi
della speranza di vita.
Chi può beneficiarne
I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e
patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un ISEE
inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non
superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come
definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile
di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo
rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di
euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito
familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per
uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni
riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e
imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del
Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al
reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le
regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.
Quanto e per quanto tempo
Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in
considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese
successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo
il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai
diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il Rdc
viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi
beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche
e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale
riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il reinserimento lavorativo
Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il
reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso
un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio
della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli
studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti
finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del
lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per
il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche
iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro
proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di
distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
Le sanzioni
Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati
e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di
richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni,
oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente
percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo,
il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni
dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la
decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni
riguardanti gli adempimenti.
Gli incentivi alle imprese
Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario
di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri
contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa
entro i primi 12 mesi di fruizione.
2. Quota 100
Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza
alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno
62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta
“pensione quota 100”.
Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo
aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti
indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i
lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del
decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo
settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.
Il decreto prevede, inoltre:
la possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e
10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi,
se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici
percepiscono la pensione dopo tre mesi;
la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se
dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31
dicembre 2018;
la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i
lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni
di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento
pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei
requisiti;
il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con
una detraibilità dell’onere del 50 percento in cinque quote annuali e la
rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna
contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di
pensione;
disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine
servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della
relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di
finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno
specifico fondo di garanzia;
l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”,
che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota
100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.
Il personale aderente al Fondo Scuola Espero partecipa alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile 2018.
Come previsto dalla Nota 23 novembre 2017, AOODGPER 50436 ed in attuazione del Decreto Ministeriale 919/17 la scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (o della richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola è fissata al
La Nota 20 gennaio 2017, AOODGPER 2718, stabilisce che, in considerazione dei gravi eventi sismici e meteorologici che hanno interessato alcune regioni, causando difficoltà al personale interessato nella presentazione delle domande di cessazione dal servizio, le funzioni web POLIS “istanze on line” saranno rese disponibili fino al 13 febbraio.
per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio;
per coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
Con avviso pubblicato sul Istanze OnLine, il MIUR ha comunicato la proroga al 26 gennaio 2016 per la presentazione, da parte del personale docente ed A.T.A., delle domande di collocamento a riposo avente decorrenza 1° settembre 2016.
Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2015, AOOUFGAB 939, (trasmesso con Nota 21 dicembre 2015, AOODGPER 40816) fissa, all’articolo 1, il termine finale del 22 gennaio 2016 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo.
Tutte le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2016.
Sempre entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 22 gennaio 2016 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota 96” entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.
per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio;
per coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
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