Green pass obbligatorio, sanzione da 400 a 1000 euro a docenti e ATA sprovvisti

da OrizzonteScuola

Di redazione

Una sanzione dai 400 ai 1000 euro al personale scolastico che sarà sprovvisto del green pass: lo precisa la nota tecnica del Ministero dell’istruzione del 13 agosto 2021 con la quale si forniscono indicazioni sull’applicazione dell’utilizzo della certificazione verde Covid 19 nelle scuole. Al momento, in base al decreto legge 111 del 6 agosto, l’obbligo del green pass per il personale scolastico è previsto dal 1 settembre al 31 dicembre.

Nel paragrafo relativo al controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” si legge infatti:

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione
dell’obbligo di possesso/esibizione“.

La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020

Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia“.

Il mancato possesso della certificazione verde è inoltre qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Per il personale scolastico assente ingiustificato “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“.

NOTA