10 novembre Riforma in 7a Commissione Senato

Il 4 novembre la 7a Commissione della Camera esprime il proprio parere sugli schemi di decreti del Presidente della Repubblica recanti i regolamenti per il riordino dei Licei e degli Istituti Tecnici e Professionali.

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali

(10.11.09) Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di congiungere l’esame degli atti in titolo.
Il PRESIDENTE ricorda indi che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto questa mattina l’audizione dei sindacati e dei rappresentanti dei dirigenti scolastici circa i provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore (atti nn. 132, 133 e 134). In proposito precisa che la dettagliata documentazione trasmessa sarà presto inviata a tutti i senatori. Rammenta altresì che domani mattina alle ore 8,30 l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi audirà i rappresentanti delle famiglie.

Riferisce alla Commissione sull’atto n. 132 il relatore ASCIUTTI (PdL), il quale si riserva di integrare la propria relazione al termine delle audizioni in corso di svolgimento presso l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Osserva preliminarmente che l’atto del Governo, analogamente ai nn. 133 e 134, è stato assegnato con riserva stante la mancanza dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Al riguardo segnala tuttavia che la Conferenza unificata ha espresso il parere il 29 ottobre 2009, il quale sarà quindi a breve trasmesso alle Camere. Rammenta poi che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta “riforma Moratti” (legge n. 53 del 2003 e decreto legislativo n. 226 del 2005), poi modificata dal Governo Prodi con la legge n. 40 del 2007 (cosiddetta “Bersani-bis”), viene nuovamente proposta all’esame del Parlamento sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Fa poi presente che lo schema di regolamento si compone di 16 articoli e 10 allegati. Esso procede al riordino dei licei, collocandosi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, nel solco dei precedenti interventi normativi e concentrandosi su quattro aspetti: riconferma dell’identità dei licei all’interno del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dall’articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, che ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali; acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita dei settori disciplinari; superamento della frammentarietà dei corsi di studio, con delimitazione del quadro orario e rafforzamento dello studio della matematica e della lingua straniera; maggiori spazi di autonomia per le scuole.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati, prosegue il relatore, lo schema di regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno, con alcune eccezioni, a partire dalle prime e seconde classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011. Dopo avere dato conto dell’articolo 1, descrive l’articolo 2 in base al quale i licei devono fornire allo studente strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro. In esito ai percorsi liceali si prevede il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale già delineato dall’allegato A del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché di quello specifico delineato dall’allegato A dello schema in esame.
Osserva inoltre che sono confermate alcune caratteristiche dei licei già delineate dal citato decreto legislativo del 2005: durata quinquennale; articolazione in due bienni, il primo dei quali finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ed un anno terminale; possibili intese con le istituzioni di formazione post-secondaria per approfondimenti culturali da espletare nell’ultimo anno, anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Passa poi ad illustrare l’articolo 3, secondo cui l’articolazione del sistema è imperniata su 6 licei (i cui piani di studio sono contenuti negli allegati da B a G): artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, già previsti dal decreto legislativo n. 226 del 2005, modificato dalla legge n. 40 del 2007 la quale aveva già soppresso il liceo tecnologico ed economico. Dopo aver brevemente richiamato l’ordinamento vigente, puntualizza che il comma 3 rinvia ad un regolamento di delegificazione la riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo.
Gli articoli da 4 a 9 definiscono quindi i percorsi dei 6 licei che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul territorio europeo. Rileva, al riguardo, che il liceo artistico si suddivide – dal secondo biennio – in 3 indirizzi caratterizzati da attività di laboratorio (arti figurative; architettura, design, ambiente; audiovisivo, multimedia, scenografia) e che essi possono stipulare intese con le Regioni per potenziare l’offerta formativa onde corrispondere alle esigenze del territorio. Comunica altresì che il liceo musicale e coreutico si suddivide nelle relative 2 sezioni, che i licei scientifico e delle scienze umane possono articolarsi in una o più sezioni, rispettivamente, a opzione scientifico-tecnologica ed economico-sociale, e che nei licei linguistici è previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel secondo biennio, di due discipline non linguistiche. Giudica quindi innovative, rispetto al decreto legislativo n. 226 del 2005, l’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane e l’opzione scientifico-tecnologica del liceo scientifico, che hanno l’obiettivo di assecondare in maniera più mirata le vocazioni degli studenti.
Delinea altresì i caratteri dell’orario annuale, fissato in linea generale in 891 ore per il I biennio e 990 per il II biennio e per l’ultimo anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e 30 ore settimanali, ad eccezione del liceo classico (31 ore negli ultimi 3 anni), del liceo artistico (34 ore nel I biennio e 35 negli altri anni), nonchè il liceo musicale e coreutico (32 ore in ciascuna annualità). Con riferimento all’articolazione ed all’orario dei 6 licei, il relatore evidenzia che sono stati ricondotti ad un numero contenuto i 396 indirizzi sperimentali ed i 51 progetti assistiti dal Ministero funzionanti nell’anno scolastico 2007-2008 e che si è uniformato l’orario annuale dei diversi percorsi, con l’eccezione dei due licei caratterizzati da attività di laboratorio e del liceo classico, al fine di rafforzare, in quest’ultimo caso, la preparazione matematico-linguistica. Reputa comunque opportuna una accurata ricognizione del rapporto tra profili e quadri orari per verificare puntualmente la loro congruenza, tanto più che nello schema all’esame si ravvisano alcune contraddizioni, in taluni casi motivate probabilmente da un’eccessiva attenzione alle classi di concorso.
Fa presente inoltre che secondo l’articolo 10 l’orario annuale – comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle scuole e all’insegnamento della religione cattolica – si articola in insegnamenti obbligatori ed insegnamenti previsti dal Piano dell’offerta formativa (POF), quali approfondimenti o integrazioni delle discipline obbligatorie, ovvero materie facoltative di cui all’allegato H. Per questi ultimi, si prevede il ricorso ad un contingente di organico da assegnare annualmente alle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli obiettivi di risparmio fissati dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e previa verifica della sussistenza di economie aggiuntive. Per le discipline facoltative si stabilisce, inoltre, la possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti, individuati sulla base di criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico, e che la relativa valutazione concorre al giudizio complessivo degli studenti.
Rende poi noto che per il II biennio si dispone un ampliamento della quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali, che viene fissata ad un massimo del 30 per cento, fermo restando un massimo del 20 per cento per il I biennio e per il V anno; in ogni caso, l’orario previsto dal piano di studio di ogni disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nei cinque anni. Auspica peraltro che sia attuato l’organico funzionale da molti richiesto anche nel corso delle audizioni, nell’ottica di attuare concretamente l’autonomia. Riferisce inoltre che, limitatamente al V anno e nell’ambito dell’organico assegnato, è prevista l’attivazione generalizzata dell’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica; in proposito reputa opportuno l’aggiornamento del personale e puntualizza che la definizione dei criteri per l’accertamento della competenza linguistica dei docenti ai fini dell’insegnamento in lingua straniera di una specifica materia è rinviata ad un successivo decreto ministeriale. Precisa indi che gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nelle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto.
Delinea quindi le ulteriori novità organizzative riguardanti la costituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa, nonché di un comitato scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti, con funzioni di proposta per l’organizzazione degli spazi di autonomia. Segnala, altresì, che i risultati dell’apprendimento si uniformano alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). L’EQF è volto a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari Paesi attraverso la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l’attenzione dagli input ai risultati finali dell’apprendimento.
Dopo aver illustrato l’articolo 11, sul titolo finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, descrive i contenuti dell’articolo 12, relativo al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi e degli apprendimenti; a tal fine, è prevista l’istituzione del comitato nazionale per l’istruzione liceale, composto da un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e da rappresentanti delle scuole, dell’università, della cultura, dell’arte e della ricerca, con il compito di formulare proposte al Ministro. I risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall’INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con gli esiti del monitoraggio e della valutazione.
Quanto all’articolo 13 sul passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, comunica che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo, ivi comprese le sperimentazioni, confluiscono nei nuovi licei, secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato I. In proposito, manifesta dubbi sull’opportunità di estendere l’applicazione della riforma anche alle classi seconde, atteso che ciò risulterebbe poco fattibile sul piano sia strettamente curriculare che più ampiamente organizzativo e renderebbe incoerente il percorso di studi già avviato; occorrerebbe dunque a suo avviso stabilire l’entrata in vigore della riforma dei licei solo nelle prime classi, tanto più che ciò è già previsto per le sezioni degli istituti d’arte che prevedono l’esame di licenza di maestro d’arte e le sperimentazioni musicali e coreutiche, per le quali la confluenza si realizza a partire dalle sole prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-2011.
Si sofferma altresì sulle disposizioni particolari per l’istituzione, l’organizzazione, l’eventuale incremento delle sezioni musicali e coreutiche che, in sede di prima applicazione, sono costituite nel numero, rispettivamente, di 40 e 10 a livello nazionale. Rileva in merito che l’istituzione di sezioni di liceo musicale o di liceo musicale e coreutico è comunque subordinata alla disponibilità di docenti per l’insegnamento dello strumento, assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, le Regioni e gli enti locali, oppure mediante eventuali risorse di organico delle singole scuole, o in presenza, nelle graduatorie ad esaurimento, di personale fornito di diploma di conservatorio. Per l’istituzione di sezioni di liceo coreutico è invece prevista una convenzione con l’Accademia nazionale di danza o con istituzioni accreditate.
Esprimendosi a favore delle azioni per l’aggiornamento del personale della scuola e per l’informazione degli studenti e delle famiglie, passa poi in rassegna le norme inerenti le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, l’articolazione delle cattedre di ciascuno dei 6 percorsi liceali in relazione alle classi di concorso dei docenti, nonché gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali. Illustra inoltre gli articoli 14 e 15, concernenti rispettivamente la salvaguardia dell’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l’abrogazione di alcuni articoli del decreto legislativo n. 226 del 2005 ed i corrispondenti allegati.
Ritiene infine doveroso segnalare alcuni refusi o mancanze di coordinamento interno del testo. Rileva ad esempio che all’articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all’articolo 13, comma 11, lettera a), e non all’articolo 13, comma 9, lettera a). All’articolo 10, comma 6, giudica più appropriato utilizzare l’espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell’Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario». All’articolo 12, comma 2, segnala che il riferimento corretto è alle Indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo 13, comma 11, lettera a), e non al comma 10. L’articolo 13, comma 6, reca un rinvio al decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186, che invece è il n. 154; al comma 9 del medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe infine essere la legge 20 maggio 1982, n. 270.

Sull’atto n. 133 riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (PdL), il quale osserva preliminarmente che anche il riordino degli istituti tecnici discende dall’applicazione del decreto-legge n. 112 del 2008. Dà conto quindi dell’attuale quadro dell’istruzione tecnica, suddivisa in 10 settori e in 39 indirizzi, sottolineando poi le finalità della riforma in termini di conferma dell’identità degli istituti tecnici intesi quale parte integrante dell’offerta formativa. Tiene a precisare che detti istituti impartiscono competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, dando perciò risposte concrete ad esigenze specifiche delle famiglie.
Dichiara poi di condividere in pieno la scelta di ridurre il monte ore settimanale, lamentando come il carico orario sia stato negli ultimi anni esagerato. In merito ritiene infatti che l’eccessivo peso sullo studente rischi di generare un forte disagio per sopportare il quale i ragazzi cercano evasioni di altra natura, a volte anche illecita e distruttiva.
Concorda altresì con l’incremento dello studio dell’inglese, che consente di adeguare l’Italia all’Europa, manifestando apprezzamento per la scelta innovativa di costituire un dipartimento di aggiornamento sui percorsi di studio, tenuto conto che ciò va incontro, a suo avviso, alle necessità del mondo produttivo. Nel giudicare essenziale che il lavoro svolto corrisponda al titolo di studio conseguito, si esprime a favore dell’alternanza scuola-lavoro, reputando il lavoro complementare allo studio. Occorre pertanto un cambiamento di mentalità volto ad evitare atteggiamenti dispregiativi nei confronti dell’attività lavorativa svolta dai giovani.
Dopo aver illustrato l’articolazione dei settori economico e tecnologico, si sofferma sulla entrata in vigore della riforma che dovrebbe coinvolgere anche le seconde classi. In proposito riferisce le perplessità manifestate dai soggetti auditi dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, evidenziando comunque che il primo biennio va inteso in maniera unitaria.
Si sofferma quindi sul rapporto tra insegnamenti generali e aree di indirizzo, illustrando inoltre gli spazi di flessibilità per le istituzioni scolastiche, nell’ambito dei quali potrebbe essere collocato il percorso di alternanza scuola-lavoro, sul quale l’Italia versa ancora in una situazione di arretratezza.
Quanto al previsto comitato tecnico-scientifico, rileva che, nonostante la composizione sia paritetica tra docenti ed esperti, la componente scolastica è comunque maggioritaria considerata la presenza del dirigente scolastico. Al riguardo reputa positivi i contatti con il mondo esterno grazie al quale la scuola può utilmente arricchirsi di esperienze. Condivide altresì la possibilità di stipulare contratti d’opera con rappresentanti nel mondo professionale, che possono apportare un contributo specifico notevole.
Plaude poi al definitivo chiarimento circa i licei tecnologici che fino ad ora, a dispetto della denominazione, hanno avuto una caratterizzazione più vicina agli istituti tecnici, mentre nello schema di regolamento essi sono inclusi nel sistema dei licei. Dopo aver dato conto dell’analisi tecnico-normativa, dell’analisi di impatto della regolamentazione e della relazione tecnica, tiene a precisare che l’atto non è corredato dal parere della Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato; in proposito, segnala comunque che la Conferenza unificata si è espressa il 29 ottobre 2009. Con riferimento ai risparmi derivanti dalla riduzione del monte ore settimanale, rileva che si tratta di 831 classi, 7.400 docenti laureati e circa 2.800 docenti tecnico-pratici in meno. Illustra inoltre la possibilità di inserire l’insegnamento della seconda lingua quale materia facoltativa aggiuntiva.
Si sofferma indi sull’articolo 6, comma 3, in base al quale le commissioni di esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo. Giudica favorevolmente tale innovazione che rende più serio l’esame di Stato considerato che attualmente si svolge dinanzi ad una commissione mista. In proposito rimpiange la composizione interamente esterna della commissione d’esame, superata la quale si sono verificati episodi di scadimento della qualità della valutazione.
Nel richiamare il parere espresso dal Consiglio nazione della pubblica istruzione (CNPI), stigmatizza la scarsa preparazione degli studenti che si iscrivono alla scuola secondaria di secondo grado, ritenendo improbabile l’acquisizione uniforme delle conoscenze di base al termine del primo biennio. Invoca dunque il ripristino del senso del dovere nell’ottica di una precisa assunzione di responsabilità, evidenziando altresì che l’attitudine allo studio di un ragazzo emerge ben prima del passaggio alla scuola superiore.
In ordine ai tagli al personale, reputa corretta l’eliminazione di posti fittizi, creati senza che corrispondessero ad una effettiva esigenza di lavoro, con conseguente danno per l’intera comunità. Avviandosi alla conclusione, conviene in linea teorica che tutti i percorsi debbano avere pari dignità, pur prendendo atto che l’utenza ad esempio delle scuole professionali è composta da studenti che hanno mostrato poca volontà di impegnarsi nello studio.

Sull’atto n. 134 riferisce alla Commissione il senatore PITTONI (LNP), il quale afferma anzitutto che la riforma degli istituti professionali è caratterizzata dagli stessi elementi chiave degli istituti tecnici, con alcune significative differenze: una propria identità, centrata sul valore della cultura dei settori produttivi, riferiti a due settori (servizi ed industria e artigianato) e una maggiore flessibilità. Rileva infatti che, oltre alle quote di autonomia del 20 per cento già attribuite, gli istituti professionali avranno a disposizione un ulteriore margine e potrenno organizzare – in regime di sussidiarietà – percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale, nell’ambito dell’offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni.
Pone poi l’accento su una serie di novità che si applicheranno agli istituti professionali a partire dalle prime classi funzionanti nell’anno scolastico 2010-11; a differenza dei licei e degli istituti tecnici, in questo caso si è scelto infatti di partire esclusivamente dalle prime classi in quanto gli studenti delle seconde sono avviati su un percorso molto diverso da quello del nuovo ordinamento, nel quale non si prevede una qualifica al terzo anno. L’articolo 2, prosegue il relatore, individua alcuni tratti salienti nell’integrazione tra istruzione generale e cultura tecnico-professionale, nella durata quinquennale, nonché nella possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime di sussidiarietà sulla base di accordi stipulati tra il Ministero e le singole Regioni. Con riferimento agli articoli 3, 4 e 5, dà conto in dettaglio dei due settori in cui si articola l’istruzione professionale, a fronte degli attuali cinque, nonché dei relativi indirizzi – nell’attuale ordinamento sono 27 – pari a 5 per il settore servizi e ad 1 per il settore industria e artigianato.
Ribadisce altresì che i percorsi si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul territorio europeo. Essi si articolano in un primo biennio, finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in un secondo biennio e in un quinto anno. Ritiene in proposito che si potrebbe valutare l’opportunità di richiamare anche il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A del decreto legislativo n. 226 del 2005, come opportunamente previsto nello schema di regolamento relativo ai licei e come già indicato per gli istituti tecnici.
Il relatore fa presente che le aree di indirizzo possono, a loro volta, essere articolate, sulla base di un elenco nazionale, in un numero contenuto di opzioni per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, da attivare comunque nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. Circa il monte ore, osserva che l’orario complessivo delle lezioni è pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, che comprendono la quota riservata alle Regioni e l’insegnamento della religione cattolica; segnala in particolare che il I biennio è caratterizzato da una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo, atteso che occorre consentire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, oltre che favorire la reversibilità delle scelte degli studenti. L’allegato A, riferisce il relatore, prevede che l’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni, invece, il rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli insegnamenti di istruzione generale sono 495, a fronte di 561 dedicate a insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento.
Tra le novità, segnala l’inserimento, nel primo biennio di entrambi gli indirizzi, della nuova disciplina Scienze integrate, alla quale concorrono le discipline Scienze della terra e biologia, Fisica e Chimica e la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e Costituzione, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Ulteriori innovazioni organizzative riguardano la costituzione di dipartimenti, di un comitato tecnico-scientifico e di un ufficio tecnico negli istituti del settore industria e artigianato. Si prevede, altresì, la possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro – individuati sulla base di criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico – ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle risorse a disposizione. Anche in questo caso si rinvia alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), che la Lega Nord aveva presentato sotto forma di emendamento già a partire dal 2007.
Si sofferma poi sulle caratteristiche innovative degli istituti professionali oggetto di riordino, a partire dalla forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione operativa, dalla centralità dei laboratori nonché di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, fino alla possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta formativa. Analogamente a quanto già riferito dal relatore de Eccher circa gli istituti tecnici, fa presente che le commissioni per gli esami di Stato possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza. Dà inoltre conto della costituzione di un comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale – con contestuale soppressione del comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore – articolato in commissioni di settore, al quale è affidato il compito di formulare proposte al Ministro per aggiornare periodicamente gli indirizzi, i profili e risultati di apprendimento degli istituti professionali. Al pari degli altri atti sulla scuola secondaria superiore, prosegue il relatore, i risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall’INVALSI mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto sugli esiti del monitoraggio e della valutazione.
Dopo aver precisato che il passaggio al nuovo ordinamento sarà accompagnato da azioni per aggiornare il personale della scuola e per informare studenti e famiglie, rammenta che il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2010-2011 è stato posticipato al 27 febbraio 2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle novità. Pone peraltro l’accento sulla possibilità di stipulare intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e la ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e di gestione. Si sofferma quindi sugli ulteriori aspetti contenuti nell’articolo 8, comma 2, segnalando altresì le disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 abrogate in maniera espressa.
Ravvisa poi alcune imprecisioni nella premessa allo schema di regolamento, nella quale occorre inserire il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, reputando inoltre opportuno, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122». Al comma 3 del medesimo articolo, invita a chiarire le modalità con le quali le commissioni possono avvalersi di esperti al fine della configurazione delle prove di esame. Aggiunge inoltre che all’articolo 8, comma 4, lettera a), occorre precisare il riferimento all’intervento sulle classi di concorso, mentre all’articolo 10 suggerisce una riformulazione del comma 1. In conclusione segnala a sua volta che la Conferenza unificata ha espresso il prescritto parere il 29 ottobre 2009, che si augura sarà tempestivamente trasmesso alle Camere.