Esonero docenti vicari, i collaboratori dei presidi non insegneranno per due anni. Lo prevede il Decreto Milleproroghe

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Decreto Milleproroghe è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e porta con sé importanti novità per il settore scolastico, soprattutto per i prossimi anni scolastici.

Una delle novità più rilevanti riguarda la riforma del dimensionamento della rete scolasticaPer l’anno scolastico 2024/2025, è prevista una deroga che consente alle regioni di deviare dal piano di riduzione delle scuole, limitando i tagli fino al 2,5% del totale. La modifica offre un importante respiro alle istituzioni scolastiche che si trovano in una fase di transizione e riorganizzazione.

Inoltre, il decreto introduce una modifica significativa riguardo alla gestione delle istituzioni scolastiche. Le scuole che non subiranno accorpamenti saranno gestite tramite reggenza, ovvero sotto la direzione di un Dirigente Scolastico già in carica in un’altra istituzione. Ciò implica che non ci saranno nuove immissioni in ruolo per i Dirigenti Scolastici e i DSGA, né queste scuole saranno disponibili per le operazioni di mobilità.

Esonero docenti vicari, i collaboratori dei presidi non insegneranno per due anni

Un altro aspetto importante del decreto riguarda l’esonero e il semi esonero dall’insegnamento. Il comma 83 quater del decreto estende la possibilità di richiedere l’esonero o il semi esonero anche alle istituzioni scolastiche interessate dall’accorpamento. Ciò offre un supporto significativo ai docenti che affrontano le sfide della riorganizzazione scolastica.

Per implementare queste misure, sono previsti specifici decreti emanati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, in concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze. I decreti, che dovranno essere pubblicati entro trenta giorni, stabiliranno i criteri e le modalità per l’individuazione delle scuole che potranno beneficiare degli esoneri.

Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale 

Esoneri e semiesoneri dall’insegnamento articolo 1 della legge n. 107/2015

I criteri e le modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che potranno avvalersi degli esoneri (semi/esoneri) saranno stabiliti con specifico decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni.

comma 83 quater

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa
di 14,48 milioni di euro per l’anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.