Sul Programma annuale 2025
di Cristina Lerede (*)
Finalmente è arrivata … era attesa da giorni!
Con Nota 26 novembre 2024, AOODPPR 8235 sono arrivate le istruzioni per la “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del DI 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
Era attesa dalle Istituzioni scolastiche per avere elementi di maggior certezza sulla tempistica per la predisposizione del Programma Annuale.
L’Amministrazione quest’anno, “in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del già citato DI n. 129/2018, di 45 giorni.”
Gli operatori del settore contabile delle Istituzioni scolastiche non possono non ricordare che dall’anno di approvazione del DI 129/2018 ed entrata in vigore dello stesso ogni anno la proroga di 45 giorni viene prevista d’intesa dai due Ministeri e sempre “in via del tutto eccezionale”, sottolineando anche l’importanza del rispetto delle tempistiche previste dal decreto.
Anche negli anni precedenti infatti il termine del 31 dicembre è stato prorogato per varie e differenti motivazioni. La scorsa scadenza, ad esempio, (PA 2024) era stata prorogata con nota n. 32361 del 21/11/2024, “tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell’anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR”, ovviamente sempre in via del tutto eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione e sempre di 45 giorni.
Ci si potrebbe chiedere allora perché non inserire direttamente nell’atto normativo di cui trattasi una tempistica diversa.
Occorre chiarire, a questo punto, quale sia la funzione del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche e cosa prevede l’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018 e quale ne sia la ratio.
Il Programma Annuale è il documento di previsione dei dati contabili per il successivo esercizio finanziario ed è di fondamentale importanza perché la sua predisposizione permette di realizzare l’attività progettuale del Piano triennale dell’offerta formativa.
Il Programma Annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del Dsga per la parte economico-finanziaria, ed è proposto dalla giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, al consiglio d’istituto per l’approvazione. La delibera di approvazione del programma annuale da parte del consiglio d’istituto deve essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Tecnicamente il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività, progetti e gestioni economiche separate.
Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal Dsga, nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura
Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario; è prevista altresì la possibilità di rimodulare tali quote in relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre.
Proprio questa è la ratio della norma, che infatti intende fornire alle istituzioni scolastiche uno strumento di programmazione effettiva che, come tale, deve essere redatto prima della fine dell’anno finanziario precedente a quello cui si riferisce la programmazione, anche per rendere maggiormente visibile il legame tra le risorse stanziate previsionalmente e le finalità cui sono destinate anche in coerenza con il PTOF dell’istituto.
Come già detto, quest’anno la nota sopra riportata prevede che proprio tenuto conto dell’attività progettuale delle Istituzioni scolastiche e degli adempimenti delle scuole in questo momento dell’anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle attività anche connesse alle azioni del PNRR, la proroga dei termini di cui sopra e quelli che ne conseguono è di 45 giorni.
Anche l’attività dei revisori dei conti, quindi, che a norma del DI 129/2018 devono dare parere entro lo stesso 31 dicembre, viene prorogata al termine ultimo del 15 febbraio.
Nei casi in cui il Programma Annuale non sia approvato dal consiglio d’istituto entro la data del 15 febbraio 2025, il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e per assicurare la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell’esercizio finanziario precedente. Nel contempo il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza (15 febbraio), comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.
Ci si potrebbe chiedere perché il regolamento di contabilità scolastica (il più volte citato DI 129/2018) riporta un termine che di fatto non si è potuto fino ad oggi rispettare.
Se la ratio della norma che prevede l’approvazione del Programma Annuale entro il 31 dicembre dell’anno precedente va ricercata, come più sopra esposto, nel fatto che l’avvio dell’attività gestionale da parte del dirigente scolastico dovrebbe essere preceduta dall’approvazione del Programma annuale stesso e che con l’approvazione del Programma annuale il dirigente scolastico è autorizzato all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni di spesa, il fatto di prorogare tale termine può in alcuni casi, limitare l’attività gestionale nei primi 45 giorni dell’anno. D’altra parte, invece che operare su un avanzo di amministrazione presunto (perché prima della fine dell’anno finanziario) il Dsga preferisce di solito operare con un avanzo di amministrazione definitivo e questo può essere un elemento a favore della prassi costante di proroga dei termini ampiamente sopra illustrati.
Rimane il dubbio che forse invece che annualmente e “in via eccezionale”, la proroga dei termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 dovrebbe assumere carattere strutturale e definitivo apportando una modifica alla norma, proprio in ragione di quelle intrinseche e costanti difficoltà delle Istituzioni scolastiche che continuamente vengono sottolineate. In tal modo anche l’attività delle segreterie scolastiche sarebbe meglio programmabile.
(*) Funzionario USR Lombardia e revisore dei conti