Trasparenza amministrativa e siti web delle scuole

Trasparenza amministrativa e siti web delle scuole

Numerosi colleghi ci hanno segnalato che l’Amministrazione ha attivato, senza rendere alcuna informazione preventiva alle OO.SS. rappresentative dell’Area V, un corso on-line dal titolo “TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. n. 33/2013” con modalità di comunicazione pressoché ultimative e i cui contenuti sono alquanto discutibili.

Al riguardo, va sottolineato che l’applicazione del d.lgs. 33/2013 comporta vari adempimenti da parte dei dirigenti scolastici. Tra essi, il più rilevante è senza dubbio l’inserimento, sul sito web dell’istituzione scolastica di appartenenza, della sezione denominata “amministrazione trasparente”.

Essa, in particolare, deve essere necessariamente organizzata secondo le indicazioni dell’allegato A del citato decreto legislativo. Tale prescrizione discende in modo inequivocabile dall’applicazione del principio della trasparenza che, originariamente introdotto dalla Legge 241/1990, è stato poi riformulato e notevolmente ampliato dall’art. 11 del d.lgs. 150/2009 (il c.d. “decreto Brunetta”).

In altri termini, i documenti la cui pubblicazione è obbligatoria devono essere presenti sul sito, fatti salvi i doveri di tutela della riservatezza previsti dall’ordinamento.

Tuttavia, è necessario rilevare, e portare all’attenzione dei colleghi, che non tutte le prescrizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 sono suscettibili di diretta applicazione nelle scuole. In particolare, così come mesi addietro abbiamo contestato l’effettiva applicabilità di alcuni aspetti della Legge 190/2012 (c.d. “anticorruzione”), e tra essi la designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, ci appare oggi evidente l’analoga inapplicabilità delle norme che impongono di designare un Responsabile per la trasparenza e di adottare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità.

Le argomentazioni a supporto di questa nostra posizione sono del tutto analoghe a quelle già esplicitate con la lettera che l’Anp inviò al MIUR in data 15 febbraio 2013.

In sintesi, le previsioni normative in questione sono pensate per strutture di livello ministeriale; basti pensare al fatto che i “responsabili” devono avere rango dirigenziale di prima fascia e devono vigilare sul corretto adempimento, da parte degli altri dirigenti, delle norme di riferimento. Appare, inoltre, indissolubile la stretta relazione sussistente tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità ed il Piano triennale della performance nonché l’importante ruolo ricoperto in materia dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Nella scuola, per esplicita previsione di legge, tale organismo non può esistere e, d’altronde, lo stesso Piano della performance non ha ancora trovato attuazione. Un’attenta lettura della delibera CiVIT 50/2013 suffraga queste nostre interpretazioni.

Pertanto, fermo restando che l’obbligo di aggiungere nel sito web dell’istituzione scolastica la sezione “Amministrazione trasparente” e quello di pubblicare la prevista documentazione devono essere rispettati, e che essi rientrano nel profilo del dirigente in quanto legale rappresentante dell’istituzione, allo stesso non può essere fatto obbligo di designare un Responsabile per la trasparenza e di adottare il connesso Piano triennale con tutte le relative procedure.

Al fine di fornire ai colleghi un’adeguata tutela, il Presidente dell’Anp ha indirizzato oggi al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una lettera in cui si rappresenta quanto sopra.

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Roma, 20 dicembre 2013
On. Maria Chiara Carrozza
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
e, per conoscenza Avv. Luigi Fiorentino
Capo di Gabinetto MIUR
LORO SEDI

Oggetto: Attuazione D.Lgs. 14.3.2013, n. 33
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e nomina del relativo Responsabile.

Questa organizzazione, la più rappresentativa dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, riceve numerose segnalazioni dagli iscritti circa un corso di formazione on-line, collocato sulla piattaforma SidiLearn del MIUR e fatto oggetto di pressanti sollecitazioni via e-mail ai dirigenti stessi affinché si iscrivano e lo seguano, in tempi brevissimi (inizialmente entro il 31 dicembre prossimo, poi differito al 31 gennaio).
Nel metodo, si contesta che un’iniziativa di questo tipo sia stata assunta senza informazione sindacale e seguendo modalità di comunicazione pressoché ultimative nei confronti degli interessati. Nel merito, si vuole segnalare che, all’interno delle slide che compongono il corso, sono contenute affermazioni discutibili sotto il profilo della rispondenza alla norma di legge ed anche della semplice praticabilità.
Ci si riferisce in particolare alla figura del Responsabile della Trasparenza, del quale si dà per scontato che debba essere il dirigente scolastico. Questa identificazione è estremamente problematica, per una serie di motivi, che qui sommariamente si richiamano:
– l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 prevede che a svolgere le funzioni di Responsabile per la Trasparenza sia “di norma” il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 co. 7 della legge 6.11.2012, n. 190. Come abbiamo segnalato il 15 febbraio scorso al Ministro dell’Istruzione, tale figura non può esistere nella singola istituzione scolastica, in quanto le caratteristiche che per legge deve possedere sono radicalmente in conflitto con quelle che la normativa attribuisce al dirigente scolastico. Senza entrare nuovamente nel dettaglio, si allega copia della nota a suo tempo inviata e sulla quale il MIUR ebbe a sollecitare il parere della Funzione Pubblica (a tutt’oggi non espresso). Né vale osservare che “di norma” significa che si possa derogare, perché nel caso di specie la deroga dovrebbe diventare la regola;
– ma, in ogni caso, sempre nell’art. 43 citato, si prevede che “il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.” E’ del tutto evidente che il dirigente scolastico non può assumere tali funzioni, in quanto sarebbe al tempo stesso il controllore ed il
controllato. Né può svolgerle un altro dipendente della scuola, in quanto si realizzerebbe un’inversione del rapporto di sovraordinazione fra il dirigente e l’altro personale;
– più in generale, tutto l’impianto del Decreto Legislativo in parola (14.3.2013, n. 33) risulta applicabile solo ad Amministrazioni Centrali. Basti pensare, a titolo di esempio, alla previsione di cui all’art. 10 co. 1, relativa al Piano Triennale della Trasparenza, che dovrebbe essere adottato da “ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”. E’ del tutto evidente che l’interlocuzione con organi di rilievo nazionale non può essere esercitata direttamente da ottomila istituzioni scolastiche. E, più oltre, “gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione”.
Quel che emerge, in sostanza, è il contrasto fra le concrete esigenze di trasparenza e di lotta alla corruzione che il legislatore ha voluto giustamente estendere a tutte le amministrazioni pubbliche e il modello organizzativo che le disposizioni attuative vogliono implementare, pensato sulla scala delle Amministrazioni Centrali ed impossibile da trasferire ad amministrazioni, come le scuole, che hanno ordini di grandezza e modalità di funzionamento ed organizzazione del tutto differenti.
In pratica, stante che la redazione e l’aggiornamento del Piano triennale sono adempimenti attribuiti al Responsabile della Trasparenza, e che tale funzione risulta incompatibile con quella del dirigente scolastico, né la nomina del Responsabile né l’adozione formale del Piano sono attuabili a livello di singola scuola.
Questa organizzazione vuole peraltro precisare che non intende mettere in discussione l’obbligo di rendere i siti web delle istituzioni scolastiche conformi alle previsioni del Decreto sulla trasparenza, né il fatto che sia il dirigente a rispondere in ultima analisi di tale adempimento.
Vuole però sottolineare che questo obbligo è di natura “fattuale” e discende dalla rappresentanza legale dell’istituzione, mentre chi ne è titolare non può assumere anche il ruolo ufficiale di Responsabile della Trasparenza, né svolgere tutti gli altri obblighi procedurali relativi, al di fuori della semplice garanzia circa il rispetto delle previsioni di legge sui contenuti obbligatori del sito.
Si rinnova con l’occasione la richiesta a suo tempo formulata e che riguarda la necessità di sciogliere l’altro nodo – per molti versi analogo – relativo alla figura del Responsabile anti-corruzione. Si auspica quindi che l’onorevole Ministro in indirizzo promuova le opportune iniziative per chiarire l’effettiva portata degli obblighi che la Legge 190 ed il Decreto 33 comportano per le scuole, al netto di quanto non risulta applicabile al particolare contesto.
Quel che si chiede è, in definitiva, di separare l’obiettivo (massima trasparenza e lotta alla corruzione) dal modello unico scelto per perseguirlo e che si rivela inattuabile. In difetto di una tale distinzione, si corre il rischio che l’impossibilità pratica di attuare il modello finisca con il travolgere anche le finalità volute dalla legge.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp