Se entrambi i genitori lavorano, bimbi favoriti nell’ammissione alla materna

da Il Sole 24 Ore

Se entrambi i genitori lavorano, bimbi favoriti nell’ammissione alla materna

di Andrea Alberto Moramarco

Nell’ammissione alle scuole d’infanzia, è ragionevole e non illogica la scelta del Comune di preferire le famiglie con entrambi i genitori lavoratori piuttosto che quelle con un solo lavoratore. La finalità della scuola d’infanzia non è infatti la tutela del reddito familiare, bensì la tutela dei bambini che si trovano in situazioni di mancanza di assistenza. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5323 del 27 ottobre scorso.

La vicenda
Il caso prende le mosse dalla mancata ammissione alla scuola d’infanzia del figlio di una coppia veneziana collocatosi in posizione non utile in graduatoria perché solo uno dei suoi genitori era lavoratore. Il regolamento comunale prevedeva infatti quale criterio preferenziale per l’ammissione alla scuola materna la situazione in cui entrambi i genitori lavorino, oltre a situazioni di disagio socio-ambientale di diverso tipo (genitori disoccupati, bambini orfani ecc…).
I genitori del bambino non ammesso ricorrevano al Tar lamentando che non poteva ritenersi come “maggiormente disagiata” la situazione familiare in cui entrambi i genitori lavorano a discapito di altri criteri di disagio come il reddito o la presenza di un solo lavoratore in famiglia. E i giudici di primo grado davano ragione alla coppia ritenendo illogica la scelta dei criteri preferenziali operata dal Comune di Venezia.

Prevalgono le esigenze del bambino
Il Consiglio di Stato ribalta però la decisione del Tar. Per i giudici infatti i criteri di selezione per l’ammissione alle scuole materne contenuti nel regolamento comunale non sono affatto irragionevoli perché danno rilevanza a situazioni di disagio di varia natura, compresa l’assenza da casa di entrambi i genitori per motivi di lavoro. Nel caso di un solo genitore lavoratore, infatti, c’è la possibilità che l’altro possa dedicarsi al bambino in modo continuativo.
Inoltre, la scelta di non considerare il reddito quale criterio determinante è pienamente giustificabile perché dipende dal fatto che «gli scopi della scuola dell’infanzia sono quelli della tutela dei bambini appartenenti alla fascia minore di età non scolarizzati e che abbiano innanzitutto necessità di rimediare a quelle situazioni di mancanza di assistenza piena allo sviluppo, e non tanto quelli di sostenere la capacità contributiva della famiglia».