Diritto al reinserimento nelle GaE

Tribunale di Forlì: il MIUR non può negare il diritto al reinserimento nelle GaE previsto dalla legge.

 

Accolto il reclamo ANIEF per l’immediato reinserimento di una nostra iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento d’interesse. Il Tribunale del Lavoro di Forlì accoglie il reclamo patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Tiziana Sponga e accorda misura cautelare d’urgenza disapplicando i decreti ministeriali nella parte in cui non permettono il reinserimento dei docenti cancellati nei precedenti aggiornamenti per non aver prodotto domanda di permanenza in GaE.

 

Il Tribunale del Lavoro di Forlì, infatti, conferma che “l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, conv. con modif. dalla l. n. 143/2004 – il quale prevede che il mantenimento nella graduatorie allora “permanenti” sia subordinato alla presentazione di domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto, a pena di “cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi” – prevede altresì che “A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

 

Ancora una volta è stata confermata la tesi ANIEF, dunque, ribadendo che “non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento”. Il Tribunale del Lavoro di Forlì, dunque, ha “ritenuto che i vari decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, a decorrere dal DM n. 42 del 8.4.2009, compreso il n. 235/14, sono andati oltre l’attuazione della norma primaria, laddove, nel prevedere che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avviene su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato, hanno espressamente stabilito che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, senza consentire alcuna possibilità di reinserimento e senza prevedere alcuna forma di comunicazione agli interessati, già inclusi nelle graduatorie, circa l’onere di presentare domanda di aggiornamento al fine di evitare la conseguenza sanzionatoria della cancellazione in via definitiva”.

 

Il provvedimento ottenuto dall’ANIEF a tutela dei docenti cancellati illegittimamente “a vita” dal MIUR, ha evidenziato come “i decreti ministeriali in questione sono illegittimi e vanno disapplicati, non potendo essi negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie, previsto dalla legge”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione all’immediato reinserimento della nostra iscritta al fine di conseguire l’attribuzione di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato in virtù della sua corretta collocazione nelle Graduatorie ad Esaurimento d’interesse.