Insegnante di sostegno: illegittimo il provvedimento del dirigente che assegna meno ore

Insegnante di sostegno: illegittimo il provvedimento del dirigente che assegna meno ore

Pubblicato da Avv. Nadia Delle Side
Data:22 dicembre 2015
in: Giurisprudenza disabili

Con la recentissima sentenza n. 5428 del 2015 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile a cui il dirigente scolastico aveva assegnato un insegnante di sostegno per  undici ore settimanali al posto delle 24 ore spettanti.

In tal modo il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar che aveva inizialmente rigettato il ricorso, ritenendo congrue undici ore di sostegno, con l’affiancamento di un operatore per ulteriori cinque ore, oltre ad otto ore di compresenza e ciò sulla base della valutazione della gravità della malattia effettuata nel piano educativo individualizzato

I genitori dell’alunno disabile hanno invece proposto appello, facendo valere la violazione della legge 104 del 1992, e sottolineando il fatto che il minore avesse un autismo grave con totale incapacità di attenzione.

I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto di accogliere tale istanza sull’assunto che “il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale” e come tale va rispettato con rigore ed effettività. Inoltre, “l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale… con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno“.

Sempre dalla lettura della sentenza si evince che, a causa del grave autismo, il minore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Di conseguenza, di fronte a tale quadro clinico, il dirigente scolastico avrebbe dovuto motivare in modo rigoroso le ragioni per le quali non abbia ritenuto necessario assicurare al minore il sostegno adeguato.