MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138
Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150)
(GU Serie Generale n° 220 del 20-09-2017)
Parte I
DISPOSIZIONI COMUNI
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4,
relativi alla potesta’ regolamentare dello Stato;
Visto l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 217, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei
dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze e che con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono
definite le modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali, la
durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al
corso;
Visto l’articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del
quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e, in particolare, l’articolo 21 che
attribuisce l’autonomia alle istituzioni scolastiche e
contestualmente conferisce ai capi d’istituto la qualifica
dirigenziale;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l’articolo
39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive
modificazioni, e, in particolare, l’articolo 2 che disciplina le
competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 25 che
disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita’ 2013) e, in particolare, l’articolo 1, commi 102, 103 e
107, concernenti l’equipollenza tra titoli rilasciati dalle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l’articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare,
l’articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del
corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’articolo 6
concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in
quiescenza;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo
1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e
immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono
rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei
concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo
restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle
commissioni, come ridotto ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando
del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei
dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «gia’
vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che
hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alcuna sentenza definitiva […] contenzioso legato
ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche’ ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»
Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge
n. 107 del 2015 prevede che i soggetti gia’ vincitori, ovvero
utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato
positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente
annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e
titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
4ª Serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, nonche’ i soggetti che
abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore
della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del
contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– 4ª Serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006,
ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi
della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso
intensivo di formazione e successiva prova finale volta
all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all’immissione
nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma
87, della legge n. 107 del 2015, si e’ svolto nel mese di agosto 2015
e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono
stati immessi in ruolo;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 58 del 2014 e che l’articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013,
comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale;
Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale
comporta la necessita’ che la graduatoria di merito del concorso di
ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso
di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;
Considerata l’interpretazione della clausola 4 della citata
direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre
2012, quest’ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11,
nonche’ della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del
18 settembre 2014 di conferma dell’illegittimita’ del bando di
concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con
decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui
prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento
effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in
ruolo;
Ritenuto pertanto che l’articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28
dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso
conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche’ alla
giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che
pertanto il requisito dell’anzianita’ di servizio richiesta per la
partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque
anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente
all’entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non
rientra tra quelle per le quali e’ prevista l’acquisizione del parere
obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a
norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del
1999;
Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di
avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016;
Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad
eccezione di quelle di seguito considerate;
Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione di modifica dell’articolo 4, comma 7,
relativamente all’aumento della percentuale del numero di candidati
ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in
quanto vincolata dal limite posto dall’articolo 29 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall’articolo 1, comma
217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerata altresi’ non accoglibile la richiesta del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell’articolo 8,
comma 2, riferita all’aumento della percentuale del numero dei
candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze
delle prove preselettive, in ragione dell’incidenza finanziaria sui
costi della procedura concorsuale;
Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell’articolo
12, comma 3, tesa a riconoscere, nell’ambito della prova orale di cui
all’articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile
dalla Commissione nell’accertamento della conoscenza
dell’informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da
4 a 6 punti;
Ritenuto di confermare tra le cause ostative all’incarico di
Presidente e componente della Commissione di cui all’articolo 16,
comma 2, lettera a), l’aver ricoperto la carica di rappresentante
sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di
modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tendenti,
principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze
professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione
della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione
dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale
scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali
piu’ strettamente riconducibili alla funzione docente;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n.
1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 28 settembre 2016;
Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell’Ufficio
legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016,
acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su
richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18;
Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi
per titoli ed esami in relazione all’articolo 12, possa ritenersi
superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di
Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli
culturali nonche’ di quelli di servizio e professionali, non e’
riservato all’Amministrazione alcun margine di discrezionalita’, come
si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova
formulazione e’ stata eliminata la valutazione di libri ed articoli,
unica caratterizzata da profili di discrezionalita’;
Ritenuta di conseguenza superata anche l’osservazione formulata dal
Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione in merito all’articolo 5 in quanto i
titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio
da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di
valutazione dei titoli;
Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e
delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968
del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016,
del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su
richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;
Ritenuto altresi’ di accogliere le osservazioni relative
all’articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione
della prova preselettiva avviene mediante l’ausilio di sistemi
informatizzati e inserendo all’articolo 13 l’ulteriore comma 4;
Ritenuto invece, in relazione all’articolo 4, comma 2, di non dover
richiamare l’articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio
2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, in conformita’ all’osservazione del Consiglio di Stato di cui
al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell’adunanza del 22giugno 2017,
trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai
decorsi ma delle quali verra’ garantita comunque l’applicazione, ai
fini dell’individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non
sara’ adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto
in Conferenza Unificata, di cui all’articolo 19, comma 5-ter, del
medesimo decreto-legge;
Ritenuto altresi’ di acquisire nuovamente il parere del Consiglio
di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in
considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio
dei rispettivi pareri;
Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017;
Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal
Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere,
ad eccezione di quelle di seguito indicate;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare
l’articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la
proposta non consente di assicurare la contemporaneita’ della prova
in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni
disponibili per l’espletamento della prova medesima;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica
dell’articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilita’ di
assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti
formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa
sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun
candidato nelle materie disciplinari del concorso;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare
l’articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo
attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso
attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera
rispetto a quella dell’informatica congruo e coerente con le esigenze
di reclutamento di cui al presente regolamento;
Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali
con l’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 17, comma 8;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare
l’articolo 17, comma 5, con riferimento all’esclusione della
possibilita’ che il tirocinio possa essere effettuato in scuole
affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto
l’attivita’ di reggenza del Dirigente scolastico assicura il
necessario affiancamento e osservazione delle attivita’ svolte dal
tirocinante;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica
dell’articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare
la selezione da parte delle Universita’, individuate per la
realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e
dell’amministrazione scolastica per l’espletamento della formazione
di tipo pratico o laboratoriale, apparendo cio’ possibilmente lesivo
dell’autonomia didattico-organizzativa delle Universita’ medesime,
fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della
tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere,
in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di
dottore di ricerca e le attivita’ di ricerca svolte;
Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata, a norma dell’articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge
n. 400 del 1988, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento e’ emanato in attuazione dell’articolo
29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come
sostituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e definisce le modalita’ di svolgimento delle procedure
concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il
reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui
all’articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme
di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ministero», il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
b) «Ministro», il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del
presente regolamento.
e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e
ricerca;
h) «CEF», il Common European Framework of References for
Languages come definito dal Consiglio Europeo;
i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei
candidati al concorso di ammissione al corso di formazione
dirigenziale;
l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle
Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione dirigenziale;
m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni
esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e
tirocinio;
n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla
direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla
disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Universita’ Italiane;
p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali
obblighi di servizio, ferma restando la validita’ a tutti gli effetti
della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella
scuola.
Art. 3
Articolazione in fasi del corso-concorso
1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si
articolano nelle seguenti fasi:
a) eventuale prova pre-selettiva;
b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
Art. 4
Determinazione del contingente dei posti del concorso
e del corso di formazione
1. Il numero dei posti da mettere a concorso e’ determinato con il
Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le
istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla
data di indizione del corso-concorso.
3. Sono altresi’ messi a concorso i posti che si prevede si rendano
vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a
riposo per limiti di eta’, tenuto ulteriormente conto della
percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.
4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti
quelli occorrenti per l’assunzione dei vincitori dei concorsi
precedentemente banditi.
5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi
candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in piu’.
L’eventuale frazione di posto e’ arrotondata all’unita’ intera
superiore.
Parte II
CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
Art. 5
Bando di concorso per l’ammissione al corso
di formazione dirigenziale
1. Il Bando specifica:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al
corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 6;
b) i termini, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle
istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di
formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 7;
c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di
formazione dirigenziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, nonche’
dei posti messi a concorso ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
d) le modalita’ di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
e) le modalita’ di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell’articolo 17;
f) le modalita’ di versamento, direttamente nei pertinenti
capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei
candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura
concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101;
g) le modalita’ di informazione e di comunicazione ai candidati;
h) i documenti richiesti per l’assunzione.
Art. 6
Requisiti di ammissione
1. Al concorso per l’accesso al corso di formazione dirigenziale
puo’ partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo
indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente,
purche’ in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica
ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di
diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di
istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle
istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di
istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di
insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del
contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno
intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia
stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.
Art. 7
Istanza di partecipazione al concorso
1. I candidati presentano l’istanza di partecipazione al concorso
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel
sistema informativo del Ministero.
2. Il contenuto dell’istanza di partecipazione e’ disciplinato dal
Bando, che indica altresi’ quali suoi elementi siano necessari a pena
di esclusione dal concorso. Nell’istanza e’ comunque indicata, a pena
di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese,
tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell’attuazione
dell’articolo 10, comma 3 e dell’articolo 11, comma 2.
Art. 8
Prova preselettiva
1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per
l’ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente
superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello
nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, e’ svolta una prova
preselettiva nazionale.
2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova
scritta di cui all’articolo 10 e’ ammesso un numero di candidati pari
a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione
dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 5. Sono, altresi’, ammessi
tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un
punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione
utile.
3. La mancata presentazione per l’espletamento della prova
preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata
e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento
quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui
all’articolo 10, comma 2.
5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR,
eventualmente anche in piu’ sessioni in relazione al numero dei
candidati.
6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa
nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni
prima dell’avvio della prova.
7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva
avvengono mediante l’ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio
di cui al comma 8 e’ restituito al termine della stessa.
8. Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova
preselettiva e’ attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti,
ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti
per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna
risposta errata. Il punteggio cosi’ conseguito non concorre alla
formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del
concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e’
pubblicato sul sito internet del Ministero.
Art. 9
Prove di esame
1. Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una
prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici, e
una prova orale.
Art. 10
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e
in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.
2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti
materie:
a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di
formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare
attenzione ai processi di riforma in atto;
b) modalita’ di conduzione delle organizzazioni complesse, con
particolare riferimento alla realta’ delle istituzioni scolastiche ed
educative statali;
c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del
Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con
particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione
digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con
particolare riferimento alla realta’ del personale scolastico;
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli
apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare
riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita’
tipiche del dirigente scolastico, nonche’ di diritto penale con
particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione
e in danno di minorenni;
h) contabilita’ di Stato, con particolare riferimento alla
programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i) sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.
3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e’ articolato in
cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione
di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle
materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti
dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della
verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella
prova scritta il punteggio minimo previsto dall’articolo 12, comma 2,
ultimo periodo.
Art. 11
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d’esame di
cui all’articolo 10che accerta la preparazione professionale del
candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita’ di
risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.
2. La prova orale verifica altresi’ la conoscenza degli strumenti
informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso
presso le istituzioni scolastiche, nonche’ la conoscenza della lingua
prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al
livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo
scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. La prova orale e’ superata dai candidati che riportano il
punteggio minimo previsto dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo.
Art. 12
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la
valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione
un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti.
2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi
in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un
punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in
lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite
massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio
complessivo della prova scritta e’ dato dalla somma dei punteggi
ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un
punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova
scritta e sono ammessi a quella orale.
3. Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della
conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della
lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova
orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel
limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio
complessivo della prova orale e’ dato dalla somma dei punteggi
ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza
dell’informatica e della lingua. La prova orale e’ superata dai
candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a
70 punti.
4. La Commissione del concorso determina il punteggio da
riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la
prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali
indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella
tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente regolamento.
5. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti
nella graduatoria generale di merito per l’accesso al corso di
formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi
di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 13
Predisposizione delle prove
1. Con decreto del Ministro e’ istituito un Comitato
tecnico-scientifico per la redazione:
a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;
b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua
straniera della prova scritta;
c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e
valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle
di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 17.
2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 e’ nominato
per ogni tornata concorsuale ed e’ composto da soggetti di comprovata
qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti
universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti,
dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti
tecnici di ruolo. Il Comitato puo’ comprendere anche soggetti
collocati in quiescenza da non piu’ di tre anni dalla data di
pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti
esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati,
designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati
all’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.
3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all’articolo
11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che
sceglie altresi’ i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma
2.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano
compensi, indennita’, emolumenti o gettoni di presenza comunque
denominati.
Art. 14
Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale
1. All’esito del concorso di accesso al corso di formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale
nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui
all’articolo 12, comma 5. A parita’ di punteggio complessivo si
applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.
2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e
titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei
posti disponibili ai sensi dell’articolo 4, comma 5.
3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del
concorso di ammissione al corso di formazione e’ approvata con
decreto del direttore generale, ed e’ pubblicata sul sito internet
del Ministero. Della pubblicazione si da’ avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 15
Commissione del concorso
1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione dirigenziale e’ nominata con
decreto del direttore generale.
2. La Commissione e’ composta da un presidente e due componenti e
puo’ comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu’
di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione e’
integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue
straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla
commissione e’ aggregato un ulteriore componente esperto in
informatica.
3. Il presidente e’ scelto tra magistrati amministrativi, ordinari,
contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di
amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che
ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita’
statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di
personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e’
esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti
all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti
scolastici, con un’anzianita’, nei ruoli dirigenziali, di almeno
dieci anni.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con
un’anzianita’, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di
servizio e l’altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti
amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del
concorso, in entrambi i casi con un’anzianita’, nei ruoli
dirigenziali, di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono
designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o
seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo
abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa
lingua, in quest’ultimo caso purche’ in possesso di almeno cinque
anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra
i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di
concorso A-41, purche’ in possesso di almeno cinque anni di servizio
specifico.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
al personale amministrativo della terza area.
8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia
superiore alle duecentocinquanta unita’, la composizione della
commissione iniziale e’ integrata in modo da costituire una
sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta
candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e’
composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un
segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei
commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni.
9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali
sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente,
scelto secondo le modalita’ di nomina previste dal presente articolo.
10. La composizione delle commissioni e’ tale da garantire la
presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata
impossibilita’.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso
si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 16
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente
della Commissione e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente
e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del
concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da piu’ di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il
settantesimo anno d’eta’ alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della
Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a) non possono essere componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati
nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con
un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attivita’ o corsi di preparazione ai
concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall’impiego comunque determinata.
Parte III
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO
Art. 17
Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo e’
finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e
culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie
del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalita’ di
direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla
legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica,
all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami
con il contesto e il territorio.
2. Il corso di formazione dirigenziale puo’ essere organizzato a
livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e
quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione
erogabili anche a distanza.
3. Il corso di formazione dirigenziale, che e’ parte integrante
della procedura concorsuale ed e’ svolto presso le Universita’, si
compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti
materie:
MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni
scolastiche: l’autonomia scolastica. Organizzazione del sistema
educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti
di apprendimento con particolare riferimento all’inclusione
scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica.
Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e
rapporto con il territorio.
MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e
valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione
alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione
dell’organico dell’autonomia. Leadership per l’apprendimento e il
successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle
tematiche relative all’inclusione scolastica e all’orientamento.
Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La
rendicontazione sociale al servizio dell’autonomia scolastica e dei
processi di valutazione.
MODULO FORMATIVO C) La responsabilita’ civile, penale ed erariale
del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio
annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale
dell’offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e
procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici
relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle
istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.
MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni
scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento
ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle
istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attivita’
finanziate con fondi nazionali ed europei.
4. Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano
frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di
formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo
21. La relativa certificazione e’ rilasciata dall’Universita’ presso
la quale si svolge il corso di formazione.
5. Il tirocinio dura quattro mesi ed e’ svolto presso istituzioni
scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente
individuate dagli USR prima dell’inizio del corso di formazione e
tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai
sensi dell’articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011,
e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il
tirocinio puo’ anche essere effettuato nelle scuole affidate in
reggenza al dirigente tutor.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato
il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola
individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato
per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della
scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato
di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli
formativi previsti dal comma 3 ed e’ valutata in centesimi dalla
Commissione di cui all’articolo 18. Superano la prova coloro che
conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.
7. Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato
la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione
di cui all’articolo 18 una relazione scritta sulle attivita’ svolte
durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio
finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli
formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonche’ in
una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio
svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio
nel limite massimo di venti punti. Il colloquio e’ valutato, in
centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18. Superano il
colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70
centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella
relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19.
8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti
didattici e le modalita’ di realizzazione dei singoli moduli
formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente
articolo.
9. Allo scopo di assicurare l’unitarieta’ del progetto formativo,
anche nel caso di coinvolgimento di piu’ Universita’, individuate
dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le
Universita’ si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici
insegnamenti e delle attivita’ formative, ivi comprese quelle volte
all’esame di casi pratici, sia attraverso l’esposizione di esperienze
che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di
personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle
materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra
docenti universitari, dirigenti dell’amministrazione scolastica,
dirigenti scolastici individuati d’intesa con gli Uffici scolastici
regionali ed esperti esterni.
10. Le Universita’, dandone tempestiva informazione agli
interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di
formazione e il calendario delle relative attivita’ formative. Con
decreto del direttore generale sono stabilite le modalita’ di scelta
della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l’ordine
della graduatoria di cui all’articolo 14, le norme che i candidati
sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la
validita’ dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze
da parte dei candidati stessi.
11. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i
partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di
viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Art. 18
Commissione del corso di formazione dirigenziale
e tirocinio
1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale
e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 15, e’ nominata dal direttore generale nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 16 e, ove possibile, dall’articolo 15,
comma 10, ed e’ costituita da tre componenti, di cui uno con funzione
di presidente.
2. Il presidente e’ scelto tra magistrati amministrativi, ordinari,
contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche
amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o
che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali, professori di prima fascia di universita’ statali e non
statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle
qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da
dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti
all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti
scolastici, con un’anzianita’, nei ruoli dirigenziali, di almeno
dieci anni.
3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti
scolastici con un’anzianita’, nei ruoli dirigenziali, di almeno
cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i
dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie
oggetto del corso, in tutti i casi con un’anzianita’, nei ruoli
dirigenziali, di almeno cinque anni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti
diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi
dell’articolo 15.
5. La composizione della commissione iniziale puo’ essere integrata
in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o
frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione e’
composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un
segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei
commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni.
6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12
marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Art. 19
Graduatoria generale di merito
1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso
e’ nazionale ed e’ formulata in base alla somma dei punteggi
conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all’articolo 17,
commi 6 e 7. A parita’ di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l’ammissione
all’impiego nelle amministrazioni statali.
2. La graduatoria generale di merito e’ approvata con decreto del
direttore generale ed e’ pubblicata sul sito internet e sulla rete
intranet del Ministero. Della pubblicazione si da’ avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La graduatoria generale di merito ha validita’ sino
all’approvazione della graduatoria successiva.
Art. 20
Vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero
massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo
Bando, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso
di formazione dirigenziale e tirocinio.
2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti e’
determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno
e in ciascun USR, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle
preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento
della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla
graduatoria. Sono altresi’ depennati dalla graduatoria coloro che,
senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato
dall’amministrazione con l’atto di invito alla sottoscrizione del
contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l’assunzione
con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti
dal Bando per l’assunzione medesima.
4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale
definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in
servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari
alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla
normativa vigente.
5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di
cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite
massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR
per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 21
Riammissione al corso successivo
1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza
del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternita’ o
per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall’inizio del corso
o dall’interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono
ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di
formazione dirigenziale e tirocinio di cui all’articolo 17 relativo
alla procedura immediatamente successiva.
Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per
lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico,
ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti
capitoli ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) del presente
decreto, nonche’ dell’articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza
temporale del Bando e della numerosita’ dei posti.
Art. 23
Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento
slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge,
contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il
corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
2. Il corso-concorso e’ bandito dall’USR per il Friuli-Venezia
Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente
regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo
della dirigenza scolastica.
3. Al fine di salvaguardare la specificita’ delle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo
svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed e’ integrato con
contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche,
ove hanno luogo le attivita’ di tirocinio.
4. Il numero di posti messi a concorso e’ stabilito, ed
accantonato, col Bando ai sensi dell’articolo 4.
5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
stabilisce le modalita’ di svolgimento del concorso, i criteri per la
valutazione dei titoli nonche’ la sede di svolgimento delle prove di
ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali e’ svolta
in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme
previste dal presente regolamento.
6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un
membro con piena conoscenza della lingua slovena.
Art. 24
Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le potesta’ attribuite in materia alle Province
autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e
dalle relative norme di attuazione.
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. Ai posti determinati ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, sono
detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di
cui all’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonche’ per le
procedure di cui all’articolo 1, commi 88 e 92, della legge.
2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del
presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l’accesso
al corso di formazione dirigenziale e’ riservata ai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87,
purche’ non rientrino tra le fattispecie di cui all’articolo 1, comma
87, della legge.
3. La quota di riserva di cui al comma 2 e’ determinata dal Bando
in misura non superiore al cinque per cento dei posti
complessivamente disponibili determinati ai sensi dell’articolo 4,
comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria
di cui all’articolo 14, comma 1.
Art. 26
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed e’ finalizzato alla copertura dei posti a
decorrere dall’anno scolastico successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 agosto 2017
Il Ministro: Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2005
Comunicato relativo al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante: «Regolamento per la definizione delle modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 220 del 20 settembre 2017). (17A07183)
(GU Serie Generale n.247 del 21-10-2017)
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.