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Nota 10 agosto 2011, Prot. n. AOODGPER.6636

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Concorso dirigenti scolastici – disponibilità funzione di trasmissione istanze.

 

Si comunica che, in ragione delle richieste pervenute allo scrivente ufficio per il recupero di casi puntuali corrispondenti ad aspiranti con le basi informative non correttamente allineate, ovvero ai casi previsti dalla nota prot. n. AOODGPER.6623 del 9 agosto, l’istanza di partecipazione al concorso rimarrà disponibile fino alle ore 14.00 del prossimo 19 agosto.

Si prega, pertanto, di dare la massima diffusione alla presente – che sarà, comunque, pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero – agli Uffici Scolastici Territorialmente competenti, alle segreterie scolastiche ed, in particolare, alle Istituzioni scolastiche non gestite da questo Ministero (qualora presenti in codeste Regioni), come precisato nelle precedenti note prot. n. AOODGPER.6623 e prot. n. AOODGPER.6629 rispettivamente del 9 e 10 agosto 2011.

 

p. IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giacomo Molitierno

 

Nota 9 agosto 2011, Prot. n. AOODGPER.6623

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Concorso ordinario Dirigenti scolastici – Istanze di partecipazione di aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzioni scolastiche non gestite dal Ministero dell’Istruzione.

 

Sono pervenute alla scrivente Direzione generale diverse segnalazioni da parte di personale docente che non può accedere alla compilazione dell’istanza on-line ai fini della partecipazione al concorso in oggetto, in quanto insegnanti presso istituti gestiti da altre Amministrazioni e, pertanto, non presenti al SIDI (es. docenti presso istituti di alta cultura, presso scuole militari ecc.).

In relazione a quanto sopra, considerata l’atipicità delle suddette situazioni, si comunica che il personale di cui trattasi potrà procedere alla compilazione della domanda on-line, indicando nella stessa, con autodichiarazione, il ruolo di appartenenza (scuole militari, Istituti AFAM ecc.)

La relativa funzione sarà attiva a decorrere dall’11.08.2011.

Si prega, pertanto, di dare la massima diffusione alla presente che sarà, comunque, pubblicata sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 28 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6321

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Alle Organizzazioni Sindacali

– FLC CGIL

– CISL SCUOLA

– SNALS CONFSAL

– CIDA ANP

– UIL SCUOLA

LORO SEDI

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici.

 

In ordine alla presentazione della domanda on-line di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici, si comunica che il M.I.U.R. mette a disposizione, per ogni segnalazione ed eventuali problemi tecnici sulla domanda, i seguenti recapiti:

Task-force: Tel: 06/9402324 – 06/9402496

e-mail: concorsodirigentiscolastici@istruzione.it

Segreteria del Direttore Generale: Tel: 06/58492926 – 58494990

Ufficio II: Tel: 06/58492245 – 58492945 – 58492083

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

 

Nota 19 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6008

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Nota 19 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6008

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Concorso D.D.G. 13 luglio 2011 – Indicazioni operative domanda on line – Riconoscimento fisico

 

In vista della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all’oggetto, si precisa che la fase di riconoscimento fisico dei candidati con le connesse operazioni può essere effettuata dal personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici Scolastici Provinciali indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 19 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 – Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – Titoli di accesso – Chiarimenti

 

In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.

 

Con specifico riferimento al primo dei requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati come da espressa previsione del D.P.R. 10luglio2008, n. 140 (regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di incertezza interpretativa.

 

Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli insegnanti di religione cattolica (Idr). L’atipicità del ruolo e i numerosi titoli che vengono rilasciati per l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito all’equiparazione degli stessi alle suddette lauree.

Al riguardo si precisa quanto segue.

 

Il titolo da considerare valido ai fini dell’accesso al concorso è quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura.

Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell’intesa Italia – Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

 

L’art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come discipline ecclesiastiche, oltre alla “Teologia” esclusivamente la disciplina “Sacra Scrittura”.

Pertanto, ”i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su conforme parere del C.U.N.” (art.2).

E’ evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia non possa essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma universitario.

 

Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il Magistero in Scienze Religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale.

 

In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l’equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all’esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell’equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.

 

Si ritiene che, per la partecipazione al concorso di cui trattasi, sia necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.

Infine, per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

 

Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.

 

Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.

 

Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Avviso 18 luglio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Avviso 18 luglio 2011

 

Oggetto: DIRIGENTI SCOLASTICI – RECLUTAMENTO

 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

(Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale – “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011)

La domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica

Registrazione: Per la registrazione l’applicazione sarà attiva a partire dal 18 luglio 2011 Modalità: Accesso al sito www.istruzione.it, in cui selezionare la voce “I – Istruzione”, nella seconda pagina selezionare la voce “Istanze On Line” posta in basso a destra nella sezione “Argomenti”, nella terza pagina premere il tasto “Registrazione” posto in calce alla stessa.

Guida operativa registrazione
Vademecum registrazione

Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011

(in GU – 4a Serie Speciale – Concorsi n. 56 del 15 luglio 201)

 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140

Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008 , n. 140

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(in GU 9 settembre 2008, n. 211)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante

«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione

e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo

unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e

successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l’articolo 1, comma 6-sexies del decreto-legge 28 dicembre

2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni

legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007

e del 31 marzo 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e

della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e

delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento e’ emanato in attuazione

dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

definisce le modalita’ delle procedure concorsuali per il

reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui

all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Programmazione

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 39 della legge

27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati

alla procedura concorsuale di cui all’articolo 3, si determinano in

sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 3.

Reclutamento

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l’unificazione dei

tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza

mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede

regionale. Il concorso e’ indetto con cadenza triennale con decreto

del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Gli

uffici scolastici regionali curano l’organizzazione e lo svolgimento

del concorso.

2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti

vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e

grado al 1° settembre dell’anno scolastico in cui si indice il

concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel

triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di eta’

eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti

concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione

dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei

posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri

indicati nel presente comma.

Art. 4.

Requisiti di accesso e procedura concorsuale

1. Partecipa al concorso di cui all’articolo 3, comma 1, il

personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni

scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:

a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di

almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;

b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita

in base al precedente ordinamento.

2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola

regione.

3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il

concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite

dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della

graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di

formazione e tirocinio.

Art. 5.

Procedura di preselezione

1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova

oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in

un congruo numero di quesiti diretti all’accertamento delle

conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in

relazione alle tematiche di cui all’articolo 6, comma 1, ivi comprese

quelle sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche piu’ diffuse a livello avanzato, nonche’ sull’uso di una

lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di

riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e

spagnolo.

2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata

se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.

3. L’esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla

formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

puo’ affidare all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della

prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo

esito anche mediante l’uso di strumenti info-telematici. A tale fine

possono, altresi’, essere promosse specifiche collaborazioni con

universita’, altri enti di ricerca e associazioni professionali,

mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell’ambito

delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti

scolastici. La prova e’ unica su tutto il territorio nazionale, si

svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici

scolastici regionali.

Art. 6.

Procedura di selezione

1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia

sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione

alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta

consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai

sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei

paesi dell’Unione europea, alle modalita’ di conduzione delle

organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree

giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica,

organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta

consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione

dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle

strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del

territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un

punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle

materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di

cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.

La prova orale accerta, altresi’, la capacita’ di conversazione su

tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.

Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non

inferiore a 21/30.

3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei

candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,

indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio

complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli

professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il

punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si

attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di

secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo

professionale del dirigente scolastico e rilasciati da universita’

statali o equiparate.

4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e

si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto

della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei

titoli.

5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo

conseguito dal candidato. A parita’ di merito si applicano le vigenti

disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l’ammissione

all’impiego nelle amministrazioni statali.

6. L’ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all’albo

e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 7.

Vincitori del concorso

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al

numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono

tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui

all’articolo 8.

2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio

sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei

posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l’ordine di

graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla

graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in

materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dalla data

della pubblicazione.

4. L’assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle

specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo

di provenienza.

Art. 8.

Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del

concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non

inferiore a tre.

2. L’attivita’ di formazione si svolge parte in presenza e parte

con strumenti info-telematici. E’ finalizzata all’arricchimento delle

competenze relative all’analisi del contesto esterno alla scuola,

alla progettualita’ formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed

esterni alla scuola, alla gestione dell’organizzazione scolastica ivi

compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.

3. I contenuti delle attivita’ formative sono indicati nel bando.

4. Il periodo di tirocinio e’ finalizzato al consolidamento delle

competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso

scuole anche in collegamento con universita’, amministrazioni

pubbliche, imprese.

5. Il periodo di formazione e tirocinio e’ valido se le assenze,

debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle

ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e

documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista

partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso

indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di

assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla

graduatoria dei vincitori del concorso di cui all’articolo 7.

6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una

relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso

formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.

7. Gli uffici scolastici regionali, per l’organizzazione e lo

svolgimento dell’attivita’ di formazione e tirocinio, si avvalgono

della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo

dell’autonomia scolastica.

Art. 9.

Termine della procedura concorsuale

1. La durata della procedura di reclutamento non puo’ eccedere i

dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all’articolo 6.

Art. 10.

Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei

competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.

2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,

devono garantire le pari opportunita’ tra uomini e donne nella

configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e

possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non

piu’ di tre anni.

3. Il presidente e’ scelto tra: professori di prima fascia di

universita’ statali o equiparate, magistrati amministrativi o

contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni

pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione

di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle

qualifiche citate, la funzione di presidente e’ esercitata da

dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita’ di

servizio di almeno dieci anni.

4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti

scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o

private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti

tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici,

amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze

nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e

un’anzianita’ nel ruolo di almeno cinque anni.

5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono

inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un

decreto del direttore generale regionale. Con decreto

interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e

delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle

commissioni di concorso.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente

all’area professionale C o, in carenza, da personale appartenente

all’area professionale B3.

7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella

lingua straniera prescelta dai candidati.

8. Ferma restando, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,

l’unicita’ del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise

in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove

scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita’.

Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le

commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello

delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le

medesime modalita’ di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna

delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non

inferiore a cento.

9. Il presidente della commissione nominata all’inizio della

procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le

funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri

generali per lo svolgimento delle attivita’ concorsuali.

10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici

indicano anche uno o piu’ supplenti per ciascun componente.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono

comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Abrogazioni e disapplicazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento sono abrogate le disposizioni dell’articolo 29 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del

reclutamento e della mobilita’ professionale, la distinzione in

settori formativi dei dirigenti scolastici, nonche’ ogni altra

disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente

regolamento. E’, altresi’, abrogato il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento

relativo ai criteri per la composizione delle commissioni

esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti

scolastici.

2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti in

contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.

3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme

amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal

presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1, comma 618

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

(in S.O. n. 244/L alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299 – in S.O. n. 7 alla GU 11 gennaio 2007, n. 8)

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

 

Legge finanziaria 2007

 

Articolo 1

 

618. Procedure reclutamento dirigenti scolastici

 

Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.