Archivi tag: PA

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Legge 7 agosto 1990, n. 241

  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO I
PRINCIPI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 
 
  1. L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla
legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
disciplinano   singoli   procedimenti   ,   nonche'   dai    principi
dell'ordinamento comunitario. 
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto  privato  salvo
che la legge disponga diversamente. 
  1-ter. I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  di
cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a  quello
cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni  in   forza   delle
disposizioni di cui alla presente legge)). 
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate   esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria. 
                               Art. 2 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)). 
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14) 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali   devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   da   specifiche   disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14) 
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento   decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per   ciascun   procedimento,   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 
------------ 
AGGIORAMENTO (14) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: 
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge"; 
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009. 
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009. 
                             Art. 2-bis 
(Conseguenze per il ritardo  dell'amministrazione  nella  conclusione
                         del procedimento). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa  o  colposa  del  termine  di
conclusione del procedimento. 
  ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento)). ((29)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via  sperimentale
e dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ". 
                               Art. 3 
                (( (Motivazione del provvedimento) )) 
 
  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale. 
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da   altro   atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima   deve   essere   indicato   e   reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama. 
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
                             Art. 3-bis 
                    (( (Uso della telematica). )) 
 
  ((1. Per conseguire maggiore efficienza nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati)). 

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                               Art. 4. 
     (( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 
                               Art. 5. 
                (( (Responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile   del   singolo   procedimento   il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4. 
  3.  L'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
                               Art. 6. 
          (( (Compiti del responsabile del procedimento) )) 
  1. Il responsabile del procedimento: 
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
     b) accerta di ufficio i fatti, disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
     c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 
     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero rrasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria   condotta   dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)). 
                             Art. 6-bis. 
                   (( (Conflitto di interessi). )) 
 
  ((1. Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto,
anche potenziale)). 

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                               Art. 7. 
           (( (Comunicazione di avvio del procedimento) )) 
 
  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento. 
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari. 
                               Art. 8. 
((  (Modalita'  e  contenuti  della  comunicazione   di   avvio   del
                          procedimento) )) 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
     a) l'amministrazione competente; 
     b) l'oggetto del procedimento promosso; 
     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
     ((c-bis) la data entro la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
     c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza;)) 
     d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista. 
                               Art. 9. 
                 (( (Intervento nel procedimento) )) 
 
  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta' di intervenire nel procedimento. 
                              Art. 10. 
          (( (Diritti dei partecipanti al procedimento) )) 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: 
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24; 
     b)   di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento. 
                             Art. 10-bis 
 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato   accoglimento   di   tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e  gestiti  dagli
enti previdenziali. ((Non possono essere addotti  tra  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o   ritardi
attribuibili all'amministrazione)). 
                              Art. 11. 
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)). 
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
                              Art. 12. 
          (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati   agli
interventi di cui al medesimo comma 1. 
                              Art. 13. 
   (( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) )) 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta  alla
emanazione   di   atti   normativi,   amministrativi   generali,   di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione. 
  2. Dette disposizioni non si  applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. 

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

                               Art. 14 
                       (Conferenza di servizi) 
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione  procedente  ((puo'  indire))  una  conferenza   di
servizi. 
  2.  La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta   quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,  concerti,  nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa    richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello  stesso  termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti)). 
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale   di   interessi   coinvolti   in    piu'    procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,  previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005,  N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta  da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta. 
  4. Quando l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione  del
provvedimento finale. 
  5. In caso di affidamento di  concessione  di  lavori  pubblici  la
conferenza di servizi e' convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario  entro  quindici  giorni
fatto salvo quanto previsto  dalle  leggi  regionali  in  materia  di
valutazione di  impatto  ambientale  (VIA).Quando  la  conferenza  e'
convocata ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
concedente il diritto di voto. 
  5-bis.  Previo  accordo  tra  le  amministrazioni   coinvolte,   la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
                            Art. 14-bis. 
                 (Conferenza di servizi preliminare) 
  1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per  progetti  di
particolare complessita' e  di  insediamenti  produttivi  di  beni  e
servizi, su  motivata  richiesta  dell'interessato,  documentata,  in
assenza di un progetto preliminare, da  uno  studio  di  fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni  per  ottenere,  alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso.  In  tale  caso  la
conferenza  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data   della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 
  ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.)) 
  2. Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul  progetto
preliminare al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,   i   pareri,   le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa  vigente.  In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano,  per
quanto riguarda l'interesse da  ciascuna  tutelato,  sulle  soluzioni
progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base   della
documentazione  disponibile,  elementi  comunque   preclusivi   della
realizzazione del progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli  elementi  necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto  definitivo,  gli
atti di consenso. 
  3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di  servizi  si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase  preliminare
di definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto  ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i  successivi  trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'  competente  alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione  del  progetto  e
dello studio di impatto ambientale. In  tale  fase,  che  costituisce
parte integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta  autorita'
esamina le principali alternative, compresa  l'alternativa  zero,  e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza  di
eventuali elementi di incompatibilita', anche  con  riferimento  alla
localizzazione prevista dal progetto e,  qualora  tali  elementi  non
sussistano,  indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi   le
condizioni per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto
definitivo, i necessari atti di consenso. 
  3-bis. Il dissenso espresso in sede di  conferenza  preliminare  da
una    amministrazione    preposta    alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  della
salute o della  pubblica  incolumita',  con  riferimento  alle  opere
interregionali, e' sottoposto alla  disciplina  di  cui  all'articolo
14-quater, comma 3. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di  servizi  si
esprime allo stato degli atti a sua  disposizione  e  le  indicazioni
fornite in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle  osservazioni
dei privati sul progetto definitivo. 
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il  progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e   il
sessantesimo  giorno  successivi  alla  trasmissione.  In   caso   di
affidamento  mediante  appalto  concorso  o  concessione  di   lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
servizi sulla base del  solo  progetto  preliminare,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
modificazioni. 
                            Art. 14-ter. 
                (Lavori della conferenza di servizi) 
  01. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  e'  convocata
entro quindici giorni ovvero, in  caso  di  particolare  complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 
  1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni  relative
all'organizzazione dei propri lavori a  maggioranza  dei  presenti  e
puo' svolgersi per via telematica. 
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima  della  relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni  convocate
possono   richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa  data;  in  tale  caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque  entro
i dieci giorni successivi alla prima.La  nuova  data  della  riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi  nel  caso  la
richiesta  provenga  da  un'autorita'  preposta   alla   tutela   del
patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli  unici  per  le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,  o
altre  autorita'   competenti   concordano   con   i   Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale,  delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di  assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
  2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e  14-bis
sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il  progetto   dedotto   in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 
  2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di  voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in  cui  il
procedimento amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in  conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto  o  indiretto
sulla  loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per   via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione  della  convocazione
della conferenza di  servizi.  Alla  conferenza  possono  partecipare
inoltre, senza diritto di  voto,  le  amministrazioni  preposte  alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque  in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione  della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono  superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione  procedente  provvede  ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 
  3-bis.  In  caso  di  opera  o  attivita'   sottoposta   anche   ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si  esprime,  in  via
definitiva, in sede di  conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42. 
  4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei  casi  in  cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime  dopo  aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di  cui  al  comma  3
resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.  Se
la VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione  del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente  si  esprime  in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi  al  termine  predetto.  Tuttavia,   a   richiesta   della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,  il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la  necessita'  di
approfondimenti istruttori.Per  assicurare  il  rispetto  dei  tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale   puo'   far    eseguire    anche    da    altri    organi
dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  da  istituti
universitari  tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non   ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti  o  indiretti  sono
posti a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Nei casi in cui l'intervento  oggetto  della  conferenza  di
servizi e' stato sottoposto positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni,  ivi  compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono  essere  utilizzati,  senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella  medesima
sede, statale o regionale,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta  la
decisione concernente la VIA  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole  amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita. 
  6. Ogni amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi attraverso un unico rappresentante  legittimato,  dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa. 
  6-bis. All'esito dei  lavori  della  conferenza,  e  in  ogni  caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente, in caso  di  VIA  statale,  puo'  adire  direttamente  il
consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza  e  tenendo  conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione  motivata  di   conclusione   del   procedimento   che
sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate   assenti,   alla   predetta   conferenza.    La    mancata
partecipazione alla conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o
mancata adozione della determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto  del  privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
  7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata. 
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere  richiesti,  per
una  sola  volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o   ai   progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se  questi  ultimi  non  sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,  si  procede
all'esame del provvedimento. 
  ((8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.)) 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a  VIA  e'
pubblicato, a cura  del  proponente,  unitamente  all'estratto  della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale  in
caso di VIA regionale e in  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale  da  parte
dei soggetti interessati. 
                                                               ((33)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1) che "Al fine di favorire la realizzazione  delle  opere  segnalate
dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dal  2  al  15
giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga  al  mancato
concerto   tra   Amministrazioni    interessate    al    procedimento
amministrativo, e' data facolta'  di  riconvocare  la  Conferenza  di
Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame
dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove  l'Ente  abbia
necessita' di definire il procedimento in tempi celeri, i termini  di
cui all'articolo 14-ter, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  sono
ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte  del  Comune  o
dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento  alla
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del  1990,  i  cui  termini  sono
ridotti alla meta'". 
                           Art. 14-quater. 
     (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 
 
  1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti  delle  amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,   n.   152,    paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla  conferenza  di  servizi,  a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a
questioni connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
medesima e deve recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  3. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio  dei  Ministri,  che  ((ha   natura   di   atto   di   alta
amministrazione. Il  Consiglio  dei  Ministri))  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province   autonome   interessate,   in   caso   di   dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato  dissenso  e'
espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in  una  delle
materie  di  propria   competenza,   ai   fini   del   raggiungimento
dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti
locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di
competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le
specifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare
interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali
alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. (26) 
  3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-quater.  IL  D.L.  31  MAGGIO  2010,  N.   78,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.  122  HA  DISPOSTO  CHE  IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
  3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le   prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in  caso  di
provvedimento negativo trova  applicazione  l'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie   di   propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»". 
                          Art. 14-quinquies 
  (( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). )) 
  ((1.  Nelle  ipotesi   di   conferenza   di   servizi   finalizzata
all'approvazione del progetto  definitivo  in  relazione  alla  quale
trovino applicazione le procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis  e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sono  convocati  alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari  di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)). 
                              Art. 15. 
               (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione  vigente.  (30)
((31)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128  ha  disposto  (con  l'art.  10-ter,
comma 1) che  "Le  convenzioni  relative  ai  programmi  straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico  finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e  riduzione  del  rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche  non  strutturali,
degli edifici scolastici, di  cui  alle  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  216  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20  gennaio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  14  aprile  2012,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte  in  forma  olografa
fino al 30 giugno 2014". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6,  comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                              Art. 16. 
                       (Attivita' consultiva) 
 
  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,  sono  tenuti  a  dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
entro il quale il  parere  sara'  reso  ((,  che  comunque  non  puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)). 
  ((2. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che  l'organo  adito  abbia
rappresentato    esigenze     istruttorie,     e'     in     facolta'
dell'amministrazione  richiedente  di   procedere   indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che  l'organo
adito abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente  dall'espressione  del  parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del  parere,  il  responsabile  del
procedimento non puo' essere chiamato a  rispondere  degli  eventuali
danni derivanti dalla  mancata  espressione  dei  pareri  di  cui  al
presente comma)). 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie  ((,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono   essere
interrotti)) per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  ((5.  I  pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici)). 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  ((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni)). 
                              Art. 17. 
                    (( (Valutazioni tecniche) )) 
 
  1. Ove per disposizione espressa di  legge  o  di  regolamento  sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi  od  enti
appositi e tali organi ed enti non  provvedano  o  non  rappresentino
esigenze istruttorie di  competenza  dell'amministrazione  procedente
nei termini prefissati dalla  disposizione  stessa  o,  in  mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette  valutazioni  tecniche  ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o  ad  enti  pubblici  che
siano dotati di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti,
ovvero ad istituti universitari. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  3. Nel caso in cui  l'ente  od  organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si   applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. 
                               Art. 18 
                        (Autocertificazione) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)). 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
                               Art. 19 
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) 
  1.  Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni,   attestazioni   e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma  6-bis,((ovvero  nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9   luglio    2010,    n.    159,))
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare   comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni. 
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19) 
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la   dichiarazione   di   inizio   attivita'   non   costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che   "Nel   caso   in   cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative   o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale." 
                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la    pubblica    sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa   comunitaria   impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come   rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: 
 (con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato. 
 (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". 
 (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda." 
                               Art. 21 
                    (Disposizioni sanzionatorie) 
 
  1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli  19  e  20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di   svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi  di  coloro  i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e  20  in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,  in  contrasto  con  la
normativa vigente. 
  ((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)). 

((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))

                             Art. 21-bis 
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica  dei
                             privati).)) 
 
  ((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei  privati
acquista efficacia nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite  per
la notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di
procedura  civile.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
comunicazione personale non sia possibile o  risulti  particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede  mediante  forme  di  pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola  di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)). 
                             Art. 21-ter 
                       (( (Esecutorieta'). )) 
 
  ((1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa   diffida,   possono   provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge. 
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)). 
                           Art. 21-quater 
         (( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).)) 
 
  ((1.  I  provvedimenti  amministrativi   efficaci   sono   eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o
dal provvedimento medesimo. 
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per  il  tempo  strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha  emanato  ovvero  da  altro
organo  previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione   e'
esplicitamente indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere
prorogato o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto  per
sopravvenute esigenze)). 
                          Art. 21-quinquies 
                     (Revoca del provvedimento) 
 
  1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione
dell'interesse pubblico originario, il  provvedimento  amministrativo
ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte  dell'organo  che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La  revoca
determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a  produrre
ulteriori effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo  di
provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  2  LUGLIO
2010, N. 104. 
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico. 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
                           Art. 21-sexies 
                    (( (Recesso dai contratti).)) 
 
  ((1.  Il  recesso  unilaterale   dai   contratti   della   pubblica
amministrazione e' ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto)). 
                           Art. 21-septies 
                    (Nullita' del provvedimento). 
 
  1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi  essenziali,  che  e'  viziato  da   difetto   assoluto   di
attribuzione, che e' stato adottato  in  violazione  o  elusione  del
giudicato, nonche' negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla
legge. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                           Art. 21-octies 
              (( (Annullabilita' del provvedimento).)) 
 
  ((1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)). 
                           Art. 21-nonies 
                   (( (Annullamento d'ufficio).)) 
 
  ((1.  Il  provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi
dell'articolo   21-octies   puo'    essere    annullato    d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole)). 

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 22. 
           (Definizioni e principi in materia di accesso). 
  1. Ai fini del presente capo si intende: 
     a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati   o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il   loro
diritto alla riservatezza; 
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario. 
  ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)). 
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono. 
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al
principio di leale cooperazione istituzionale. 
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere. 
                              Art. 23. 
        (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 
 
  1. Il diritto di accesso di cui all'articolo  22  si  esercita  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome  e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici  servizi.  Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24. 
                               Art. 24 
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) 
  ((1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione; 
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione   della   politica
monetaria e valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare   riferimento   alle   tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono; 
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale)). 
                              Art. 25. 
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli   atti   delle   amministrazioni   comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la   suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,   della   Commissione   per   l'accesso   ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione. 
  ((5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.)) 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                              Art. 26. 
                     (Obbligo di pubblicazione) 
 
  1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso. 
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata. 
                               Art. 27 
      (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
  2. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e'  composta  da  dieci  membri)),  dei  quali  due
senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei  rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo))  in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti
non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  ((2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza)). 
  3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
  5. La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche'  sia  attuato  il  principio  di  piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione  con  il
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige   una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
                                                               ((30)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTI (30) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Fino   alla   data   di   nuova
costituzione, la Commissione  continua  a  operare  nella  precedente
composizione". 
                              Art. 28. 
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  in  materia  di
                       segreto di ufficio) )) 
 
  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente; 
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento". 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 29. 
 
                (Ambito di applicazione della legge). 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
amministrazioni  statali  e  agli   enti   pubblici   nazionali.   Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni  di  cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'  quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge. 
  2-bis. Attengono ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  le
disposizioni della presente legge concernenti  gli  obblighi  per  la
pubblica   amministrazione    di    garantire    la    partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l'accesso
alla documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative  alla
durata massima dei procedimenti. 
  2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali  delle  prestazioni
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
((segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'))  e  il  silenzio
assenso ((e la conferenza di servizi,)),  salva  la  possibilita'  di
individuare, con intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano. 
  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 
  2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
                              Art. 30. 
                     (( (Atti di notorieta') )) 
 
  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 
                              Art. 31. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
    
                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

    
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell’Imposta di Bollo

 

TITOLO I – Oggetto e specie dell’imposta e modi di pagamento

  • art.1 in vig dal 01/01/73 Oggetto dell’imposta
    • Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
    • Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
  • art.2 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 2 DPR 30/12/82 N. 955 Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso
    • L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda.
    • Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
    • Delle cambiali emesse all’estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato .
  • art.3 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 3 DPR 30/12/82 N. 955 Modi di pagamento
    • L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
      • 1) in modo ordinario, mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata di cui all’art. 4;
      • 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
      • 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
    • Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.
    • In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiali di cui all’art. 11 della medesima tariffa per i quali l’imposta minima è stabilita in lire cinquecento.
    • L’intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell’intendenza stessa, a riscuotere l’imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.
    • Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l’autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo.
  • art.4 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 4 DPR 30/12/82 N. 955 Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone
    • La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all’imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
    • La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
    • Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d’applicazione del visto per bollo.
  • art.5 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DPR 30/12/82 N. 955 Definizione di foglio, di pagina e di copia
    • Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
      • a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
      • b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
    • Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
    • Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.
  • art.6 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 6 DPR 31/12/82 N. 955 Misura del tributo in caso d’uso
    • Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
  • art.7 ARTICOLO SOPPRESSO DALL’ART. 7 DPR 30/12/82 N. 955 Definizione di ricevuta.
    • Agli effetti dell’applicazione del presente decreto e dell’annessa tariffa, per ricevuta s’intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un’obbligazione pecuniaria.
  • art.8 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 8 DPR 30/12/82 N. 955 Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
    • Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

TITOLO II – Modi di applicazione dell’imposta

  • art.9 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 9 DPR 30/12/82 N. 955 Carta bollata
    • Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
    • Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
    • E’ vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.
  • art.10 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 10 DPR 30/12/82 N. 955 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario
    • Nei casi in cui il pagamento dell’imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservino i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
    • La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
  • art.11 Bollo straordinario
    • Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
    • E’ vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull’impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
  • art.12 Marche da bollo
    • L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
    • Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
    • Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l’annullamento in conformità dei precedenti commi.
    • E’ vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
  • art.13 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 11, DPR 30/12/82, n. 955 Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio
    • Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
    • Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
    • In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
      • 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
      • 2) la ratifica apposta sull’atto cui si riferisce;
      • 3) l’accettazione del mandatario apposta sull’atto contenente il mandato;
      • 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l’originale;
      • 5) l’accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull’atto relativo;
      • 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
      • 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l’iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
      • 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
      • 9) il certificato scritto sull’estratto catastale e attestante l’imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
      • 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
      • 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
      • 12) gli atti d’istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
      • 13) l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
      • 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
      • 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
  • art.14 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 12, DPR 30/12/82, n. 955 Speciali modalità di pagamento
    • Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l’imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione (1).
    • L’autorizzazione all’impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell’interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall’intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
    • L’utente delle macchine bollatrici non può cederne l’uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall’ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.
    •  (1) Si vedano il DM 07/06/73, e il DM 11/09/78.
  • art.15 MODIFICATO DALL’ART. 3, COMMA 136, L. 28/12/95 N. 549 Pagamento in modo virtuale
    • Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (1).
    • Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
    • Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno.
    • L’ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
    • Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all’ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
    • L’ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
    • Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l’ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all’imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d’anno, delle modifiche intervenute nel corso dell’ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l’applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall’ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
    • L’autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all’interessato.
    • L’interessato, che intenda rinunziare all’autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all’intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
    •  (1) Si vedano il DM 07/06/73, e il DM 10/02/88.
  • art.16 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 14 DPR 30/12/82 N. 955 Riscossione coattiva
    • Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    • Per l’imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l’art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

TITOLO III – Atti e scritti per i quali l’imposta è prenotata a debito

  • art.17 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 15 DPR 30/12/82 N. 955 Atti dei procedimenti giurisdizionali
    • Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l’imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio è prenotata a debito.
    • Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
    • Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
  • art.18 Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio
    • Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV – Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell’imposta; obblighi, divieti, solidarietà

  • art.19 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 16 DPR 30/12/82 N. 955 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
    • Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
  • art.20 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
    • La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso.
    • Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
    • La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.
  • art.21 Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
    • I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l’ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
  • Art.22 MODIFICATO DALL’ART. 5, DLGS 18/12/97 N. 473 Solidarietà
    • Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni amministrative:
    • 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
    • 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
    • La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore (1).
    • [ ].
    • (1) Comma rettificato in GU 04/03/83 n. 62.
  • art.23  Patti sull’onere del tributo e delle sanzioni
    • I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V – Sanzioni

  • art.24 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
    • 1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.
  • art.25 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
    • 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
    • 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.
    • 3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.”;
  • art.26 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
    • 1. L’utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all’ultimo comma dell’articolo 14 e` punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
  • art.27 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Violazioni costituenti reati
    • Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con avviso per bollo o mediante l’uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell’imposta ove dovuta.
    • Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall’art. 466 del codice penale.
  • art.28 ARTICOLO ABROGATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Pena pecuniaria per l’inosservanza di altre prescrizioni
    • Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione (1).
    •  (1) La misura minima della pena pecuniaria è stata elevata dall’art. 114, secondo e terzo comma, L. 24/11/81, n. 689 e dall’art. 8, comma 1, DL 30/09/89, n. 332; la misura massima è stata elevata unicamente dal citato art. 8, comma 1, DL 30/09/89, n. 332. A norma dell’art. 10 della L. n. 689/81 le pene proporzionali non hanno limite massimo.
  • art.29 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 21 DPR 30/12/82 N. 955 E SUCCESSIVAMENTE ABROGATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell’imposta
    • Per l’omesso od insufficiente pagamento dell’imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell’imposta non versata.
    • La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.
  • art.30 Responsabilità dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria
    • Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l’atto.
  • art.31 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto
    • Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.
    • La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della pena pecuniaria riscossa.
    • Nell’ipotesi prevista dall’art. 19 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio del registro.
  • art.32 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Irreperibilità di valori bollati
    • E’ ammesso corrispondere l’imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell’atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all’atto o documento cui si riferisce.
    • Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l’imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
    • E’ altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell’imposta purché gli stessi siano presentati all’ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell’atto.
    • Il pagamento dell’imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzioni amministrative.

TITOLO VI – Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

  • art.33 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria
    • Le controversie relative all’applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l’ammontare controverso delle imposte supera centomila lire.
    • Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall’art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.
    • Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
    • L’autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.
    • Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l’azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l’azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa (1).
    • (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 406 del 23/11/93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
  • art.34 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Accertamento delle violazioni
    • Per l’accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
  • art.35 Organi competenti all’accertamento delle violazioni
    • L’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all’uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
    • I soggetti indicati nell’art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
    • L’obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
    • I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
  • art.36 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 23 DPR 30/12/82 N. 955 Modalità di accertamento delle violazioni
    • Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbano risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve esser sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
    • Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
    • La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
  • art.37 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Termini di decadenza – Rimborsi
    • L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
    • L’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso.
    • La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
    • Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
      • a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
      • b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
    • La domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza, all’intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l’ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell’imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l’ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l’atto; il rimborso è comunque subordinato all’assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull’atto e all’adozione da parte dell’ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l’imposta di misura idonea a rendere inutilizzabile l’atto.
  • art.38 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Ripartizione delle pene pecuniarie
    • Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII – Vendita dei valori bollati

  • art.39 MODIFICATO DALL’ART. 4 L. 29/01/86 N. 25 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
    • La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell’intendente di finanza.
    • Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l’aggio calcolato sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
      • a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
      • b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
      • c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento.
    • Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
    • Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l’aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
    • Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
    • I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
    • I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all’esterno del proprio locale un avviso recante l’indicazione “valori bollati” ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1).
    • L’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall’intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
    • L’autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall’intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all’Erario.
    • Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell’aggio, deve essere presentata all’Intendenza di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell’accoglimento della rinuncia.
    • Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
    • Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
    • Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell’aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
    • Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell’art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.(1) Il D.M. 3 agosto 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) ha così disposto: “I rivenditori di generi di monopolio, obbligati a termine dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, alla esposizione dell’insegna indicante ” valori bollati”, possono aggiungere alla targa regolarmente già prevista dalle vigenti disposizioni, la scritta “valori bollati” da collocare sotto la dicitura “tabacchi”, o – se ancora esistente – “sali e tabacchi”.
    • I soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio, con esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita dei valori bollati, e i rivenditori di generi di monopolio che non intendono avvalersi della facoltà di cui sopra, devono esporre all’esterno del locale un’insegna di cm. 50×20, a fondo nero opaco, recante, in colore bianco, lo stemma della Repubblica italiana e la scritta “valori bollati”.
    • Per una migliore visibilità a distanza di tale insegna, i rivenditori possono adoperare qualsiasi materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme restando le caratteristiche di cui innanzi.
    • Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà esecuzione dal 1° gennaio 1985″.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

  • art.40 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 26 DPR 30/12/82 N. 955 Disposizioni transitorie
    • Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell’art. 9 o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
    • Per le cambiali di cui al primo comma dell’art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
  • art.41 Integrazione dei valori
    • I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all’attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell’uso, essere integrati, sino a concorrenza dell’imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l’osservanza delle norme di cui all’art. 12.
  • art.42 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
  • TABELLA
    • Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto (1) (2)
    • 1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
    • 2. Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni (1).
    • 3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l’esercizio dell’azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall’imputato o incolpato (1).
    • 4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 17 del presente decreto.
    • 5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
    • Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
    • Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
    • Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
    • Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
    • Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (1).
    • 6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
    • Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (1).
    • 7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (3).
    • Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
    • Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (1).
    • 8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
    • Per fruire dell’esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all’ufficio che deve rilasciare l’atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell’autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell’elenco previsto dall’art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
    • Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
    • Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull’atto risulti tale scopo.
    • 9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
    • Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
    • Domande e relativa documentazione per l’iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (1).
    • 10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
    • 11. Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
    • Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
    • Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso (1).
    • 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
    • Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
    • 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
    • 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
    • 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
    • 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
    • Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
    • Atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
    • Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (1).
    • 13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all’assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
    • 14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
    • Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
    • 15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
    • Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
    • Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.
    • Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’interesse dell’ente o dell’impresa.
    • Domande di autorizzazione d’importazione ai sensi dell’articolo 115 del Trattato CEE (1).
    • 16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (1).
    • 17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all’ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all’ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
    • 18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
    • Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
    • a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all’estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
    • b) per gli italiani all’estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
    • c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
    • d) per gli indigenti (1).
    • 19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
    • [20. Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
    • Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.
    • Nota: L’esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
    • a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
    • b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
    • c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano – fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale – a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
    • d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all’acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
    • La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
    • Per le cooperative agricole ed edilizie l’esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (1) (4).
    • 21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
    • Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
    • 21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia (5).
    • 22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione.
    • 23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.
    • 24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (1).
    • 25. Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all’art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l’accettazione dei relativi conti fra le parti (6).
    • 26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (6).
    • 27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell’interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere (6).
    • 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). (7)
    • 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. (8)
    • (1) Così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30/12/82, n. 955.
    • (2) Si veda anche l’art. 7, comma 5 della Legge 29/12/90, n. 405.
    • (3) Capoverso così modificato prima dall’art. 16 della Legge 24/12/93, n. 537 ed in seguito dall’art. 3 del D.L. 31/12/96, n. 669. Successivamente l’art. 7 della Legge 08/05/98, n. 146 ha modificato ulteriormente il presente capoverso.
    • (4) Numero abrogato dall’art. 66 del D.L. 30/08/93, n. 331.
    • (5) Aggiunto dall’art. 7-bis del D.L. 29/12/83, n. 746.
    • (6) Così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30/12/82, n. 955.
    • (7) Numero aggiunto dall’art. 17 del D.Lgs. 04/12/97, n. 460.
    • (8) Articolo aggiunto dall’art. 5 della Legge 03/06/99, n. 157.

TARIFFA (Parte I)

 

ATTI E SCRITTI SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

1

1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all’ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
    • 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: lire 320.000. (2) (3)
  • Note
    • 1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.
    • 1-bis. L’imposta è dovuta in misura cumulativa, all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica. (2)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) L’art. 3-quinquies del D.Lgs. 18/12/97, n. 463 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 18/01/2000, n.9) inserisce il comma 1-bis e la nota 1-bis.
  • (3) Comma così modificato dall’art. 9 del DPR 18/08/00, n. 308.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

2

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. In questo articolo sono comprese:
      • a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
      • b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
    • 2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l’assolvimento dell’I.V.A.
    • 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000 (2).
    • 2 ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000.(3)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/04/96, n. 662.
  • (2) Nota aggiunta dall’art. 8 del D.L. 30/02/93, n. 557, modificata dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662 e poi così sostituita dall’art. 3 della Legge 18/02/97, n. 28.
  • (3) Nota aggiunta dall’art. 6 della Legge 13/05/99, n. 133.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

3

1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta può essere corrisposta in modo virtuale.
    • 2. L’imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l’iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull’esemplare destinato all’archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull’esemplare destinato al registro generale dei testamenti.
  • Note
    • 1. Per le domande di voltura l’imposta è dovuta per ogni voltura.
    • 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta. (2)
    • 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici contro indicati alla amministrazione competente.
    • 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l’imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell’ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Nota così modificata dall’art. 19 della Legge 18/02/99, n. 28.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

3

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all’articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio (1) 20.000  
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

4

1. Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1) 20.000  

    

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l’imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.
  • Note
    • 1. Per le copie dichiarate conformi l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.
    • 2. Sono esenti dall’imposta:
      • a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso;
      • b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale;
      • c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti di chiarazioni sostitutive;
      • d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
      • e) atti e documenti relativi all’istruzione secondaria di 2° grado.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

4

2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio (1)
3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio (1)
20.000

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

5

1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all’articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio (1) 20.000  
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

1. Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazionedi mille lire

b) emesse nello Stato e pagabili all’estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire

   

12

 

9

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Apposita carta bollata. Quando l’imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell’apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d’imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
    • 2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l’indicazione dell’impresa emittente.
  • Note
    • 1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.
    • 2. Resta fermo l’articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
    • 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all’imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all’imposta prevista dall’articolo 2.

  

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

2. Vaglia cambiari all’ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire    

11

 

  • Note
    • 3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d’Italia o per l’incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l’accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione    

100

  • Note
    • 4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell’articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell’importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell’emittente, devono essere presentati, prima dell’accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l’accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull’acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell’imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell’imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all’imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell’esportazione.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all’articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione (1)    

 

 

100

  • Note
    • 5. Se le cambiali sono acquistate dall’impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall’istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l’indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola “senza garanzia” o equivalente.
  • (1) Numero così modificato dall’art. 2 della Legge 13/01/94, n. 43.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e ad altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

 

100

  • Modo di pagamento
    • 1. Apposita carta bollata. Quando l’imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
    • 2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l’indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

100

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell’articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

   

 

 

 

100

  • Note
    • 6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all’obbligo di integrazione dell’imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell’ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all’esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all’ordine del Mediocredito centrale.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d’Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

 

100

  •  Modo di pagamento
    • 1. Come al punto 1.
  • Note
    • 1. Come al punto 1.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

7

1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa  

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.
    • 2. L’imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall’ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l’imposta supera tale limite, la differenza o l’intera imposta è riscossa con visto per bollo.
  • Note
    • 1. Come all’art. 6.
    • 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all’imposta fissa di cui all’art. 2.
    • 3. All’imposta fissa di L. 20.000 (1), da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

8

1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa

Le stesse imposte stabilite per l’originale con il massimo di L. 1.000

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.
  • Note
    • 1. Come all’art. 6.
    • 2. L’applicazione dell’imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata alla loro integrale concordanza con l’originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all’atto della richiesta della bollazione: in difetto è applicabile l’imposta proporzionale come per l’originale.
    • 3. Non sono soggette all’imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

9

1. Assegni bancari:

a) emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno

 

500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche da bollo e bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

9

1. Assegni bancari:

b) emessi senza l’osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

 

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 2. Come all’art. 5.
  • Note
    • 2. Non si considera postdatato l’assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
    • 3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l’imposta è dovuta all’atto della loro negoziazione presso l’azienda o l’istituto di credito che per prima li negozia.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

Assegni circolari:

a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno

   

6

  •  Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

1. Assegni circolari:

b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

 

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 2. Come all’art. 5.
  • Note
    • 2. L’imposta deve essere liquidata sull’ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
    • 3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all’ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: per ogni mille lire ad anno    

4

  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta comprende quella di emissione e di quietanza.
    • L’imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione dell’imposta.
    • 2. L’importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.
    • 3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all’imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

11

1. Biglietti e titoli fiduciari dell’istituto di emissione

Un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di lire 0,50 per cento

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento diretto all’ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.
  • Note
    • 1. L’imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell’intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall’istituto. Non sono soggetti all’imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

12

1. [Libretti di risparmio: per ogni esemplare] (1) 2.500  

4

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per le quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
  • (1) Articolo abrogato dall’art. 16 della Legge 24/12/93, n. 537.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare (1)  

 

2.500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
    • 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione degli stessi. (2)
    • Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta è riscossa dagli uffici stessi.
  • Note
    • 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente.
    • 2. L’imposta non è dovuta:
    • a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
    • b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;
    • c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
    • 3. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Periodo dapprima modificato dall’art. 6 della L. 08/05/98, n. 146 ed in seguito dall’art. 6 della L. 13/05/99, n. 133.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare (1)  

 

2.500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale

b) con periodicità semestrale

c) con periodicità trimestrale

d) con periodicità mensile (2)

 

 

 

33.000

16.500

8.250

2.750

 
  • Note
    • 3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell’estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica (2).
    • 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. (2)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Aggiunto dall’art. 8 del D.L. 30/12/93, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e in seguito così modificato dall’art. 3 del D.L. 31/12/96 n. 669.Le note 3-bis e 3-ter sono state successivamente così modificate dall’art. 3, comma 136 della Legge 28/12/95, n. 549. Infine, la nota 3-ter è stata così modificata dall’art. 3 del D.L. 669/96 e dall’art. 6 della Legge 08/05/98, n. 146.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

14

1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:

quando la somma non supera lire 100.000

oltre lire 100.000 fino a lire 250.000

oltre lire 250.000 fino a lire 500.000

oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000

oltre lire 1.000.000

 

 

 

1.000

2.000

4.000

7.000

10.000

 

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per la quietanza.
    • 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l’imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

15

[1. Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d’importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l’utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.] (1)  

 

500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l’intestatario. L’imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all’ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.
  • (1) Numero abrogato dall’art. 8 del D.L. 30/12/93, n. 557.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

15

2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare  

1.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 2. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 2. Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

16

1. Libri e registri:

a) repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (1)

 

 

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull’ultima pagina numerata.
    • 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l’imposta può essere assolta direttamente all’ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull’ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.
  • Note
    • 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l’impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

16

1. Libri e registri:

b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all’art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (1)

 

 

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.
  • Note
    • 2. L’imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

17

1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

18

1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell’articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

19

1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali (1)  

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Sono esenti dall’imposta i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20 (1)

1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio  

20.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
    • 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L’imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:
      • 1) davanti al Giudice di pace ……………………… L. 90.000
      • 2) davanti al Tribunale:
      • a) per i procedimenti di cognizione …………….. ” 105.000
      • b) per i procedimenti di esecuzione
      • immobiliare ………………………………………….. ” 240.000
      • di altra natura, limitatamente a quelli il cui
      • valore supera L. 5.000.000 ……………………… ” 120.000
      • 3) davanti alla Corte di appello …………………. ”  90.000
      • 4) davanti alla Corte di cassazione ……………. ”  60.000
      • 5) per i procedimenti speciali …………………… ”  60.000
    • 3. L’imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
    • 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l’imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all’imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. (2)
    • 5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l’imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
    • 6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell’art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l’intervento all’adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull’avviso di convocazione, l’imposta è assolta con marche.
    • 7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
  • Note:
    • 1. L’imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
    • 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
    • 3. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
    • 4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell’imposta nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente articolo.
    • 5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all’art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l’indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
    • 6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
  • (1) L’art. 20 della presente tariffa è stato così sostituito dall’art. 242 e dall’allegato 3 al D.Lgs. 19/02/98, n. 51, con la decorrenza indicata nell’art. 247 dello stesso decreto.
  • (2) Numero così sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 04/05/99, n. 138.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20

2. Atti d’intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio  

20.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note:
    • 1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d’intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20

3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 del codice di procedura civile  

80.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  • Note:
    • 1. L’imposta va corrisposta all’atto della registrazione del provvedimento.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio (1)

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio (1)

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 2. All’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell’autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

2. Atti e documenti inerenti all’azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

TARIFFA (Parte II)

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL’IMPOSTA IN CASO D’USO

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

22

1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall’origine.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

23

1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta (1)  

20.000

 
  •   Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

23

2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l’indicazione del prezzo: per ogni documento (1)  

20.000

 

  

 (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

24

1. Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

25

1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un’impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare (1)  

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
    •  
  • Note
    • 1. I documenti di cui contro sono soggetti all’imposta in caso d’uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    • 2. Le qualifiche debbono risultare dall’intestazione degli atti.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

26

1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

27

1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

28

1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare 600  
  •  Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

a) assegni circolari

 

200

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

b) cambiali

Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello

  • Modo di pagamento
    • 2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all’imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l’imposta è ridotta alla metà.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell’art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all’estero all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

 

100

 

  

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell’art. 29, documenti e registri provenienti dall’estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all’imposta

Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato

  •  Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. Quando l’imposta è commisurata al valore dell’atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell’imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

31

1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

32

1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione:

per ogni esemplare dell’atto, documento o di altro scritto (1)

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto (1)

20.000

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Legge 11 maggio 1971, n. 390

Legge 11 maggio 1971, n. 390

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

L’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’, nonche’ quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalita’ dell’iscrizione a repertorio e della registrazione.

 

Art. 2.

 

Il primo comma dell’articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell’istruttoria. Il modulo e’ sottoscritto dall’interessato e dal funzionario”.

 

Art. 3.

 

All’articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dopo il primo comma, e’ aggiunto il seguente:

“Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo’ utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita’ la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l’estratto e’ rilasciato in conformita’ agli atti medesimi”.

 

Art. 4.

 

Il primo comma dell’articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorita’ estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita’ delegati dallo stesso”.

Il quarto comma dello stesso articolo 17 e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle

prefetture”.

 

Art. 5.

 

Dopo l’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 20-bis. – La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare”.

 

Art. 6.

 

L’articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 21. – (Regime fiscale per le autenticazioni e

legalizzazioni di firme). – Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime e’ soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell’atto.

La legalizzazione di firma prevista dall’articolo 16 e’ soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti e’ dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall’articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformita’ al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L’imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell’ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, la imposta di bollo sara’ corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvedera’, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche”.

 

Art. 7.

 

L’articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 22. – (Modalita’ fiscali per la legalizzazione di firme).

– Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione puo’ far seguito all’atto, ma non puo’ farsi fuori del foglio bollato.

Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l’atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell’ufficio”.

 

Art. 8.

 

Il primo comma dell’articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“L’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall’articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e’ apposta la firma da legalizzare”.

 

Art. 9.

 

Al primo comma dell’articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre: “18 e 19” sono sostituite dalle seguenti: “18, 19, 20”.

 

Art. 10.

 

All’articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, e’ soppressa la parola: “legalizzata”.

 

Art. 11.

 

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Art. 12.

 

Gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facolta’ di stipulare convenzioni di noleggio per uno o piu’ apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall’articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

 

Art. 13.

 

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita’ da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, e’ autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

 

Art. 14.

 

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 11 maggio 1971

 

SARAGAT

 

COLOMBO – FERRARI AGGRADI – PRETI – MORO – RESTIVO

 

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO