Archivi categoria: Sociale e Handicap

Convegni, Incontri, Seminari, Concorsi 2012

Convegni, Incontri, Seminari, Concorsi

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Ti regalo una favola

Un CD sorpresa per i bambini dai 4 ai 10 anni: undici deliziose e divertenti favole in rima narrate da diverse voci di attori.

Il progetto nasce con scopi benefici: 1 euro per cd sarà devoluto alla Associazione Italiana Persone Down ONLUS.

DSA e Progetto didattico personalizzato

DSA: La scuola deve rispettare il progetto didattico personalizzato elaborato dal Consiglio di Classe

di Salvatore Nocera

 

Il TAR Liguria , con la sentenza n. 1178 del 20 Settembre 2012 ha annullato  la delibera del Consiglio di classe di una scuola che aveva bocciato un alunno con certificazione di DSA.

La scuola aveva provveduto, appena ricevuta la certificazione, a predisporre , come impone  l’art 10 del dpr n. 122/09 sulla valutazione e la l.n. 170/10 sui DSA, a  un apposito progetto didattico personalizzato con l’indicazione delle misure compensative e dispensative  da adottare nei confronti dell’alunno. A fine anno però  il profitto dell’alunno era stato valutato  negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.

La famiglia impugnava la valutazione per violazione delle norme sopra citate.

Nel corso della causa, acquisita la documentazione relativa allo svolgimento dell’anno scolastico e delle valutazioni, il TAR rilevava che  i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il progetto didattico personalizzato che era stato predisposto all’inizio dell’anno.

Conseguentemente  il TAR annullava la bpocciatura e ordinava al Consiglio di classe di ripetere la valutazione applicando le misure compensative e dispensative previste dal progetto didattico personalizzato.

 

OSSERVAZIONI

 

Correttamente il TAR non si è limitato ad annullare l’atto illegittimo, come purtroppo è avvenuto in altre sentenze, ma ha anche indicato il percorso giuridicpo che  la scuola deve seguire, cioè la ripetizione della valutazione col rispetto delle misure previste dalla legge.

Ciò pone in evidenza lì’importanza della formulazione e del rispetto del progetto didattico personalizzato per gli alunni con DSA, così come altre decisioni hanno evidenziato l’obbligo della scuola di rispettare il piano educativo personalizzato degli alunni certificati con disabilità.

E questo è un aspetto assai rilevante; infatti  troppo spesso i PDP ed i PEI vengono formulati con molta leggerezza e superficialità, talora ricopiando quelli dell’anno precedente addirittura anche di alunni diversi, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico privo di qualunque valore didattico e giuridico.

I TAR , specie in questi ultimi anni, ci stanno dicendo che così non deve essere, perché la formulazione del PDP o del PEI, effettuata, per legge, insieme alla famiglia, costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l’alunno e la sua famiglia assumono doveri ed acquistano diritti nei confronti della scuola che si obbliga a rispettare quel determinato contratto.

Ciò non significa che basti la certificazione o la formulazione del PDP o del PEI perché l’alunno venga automaticamente promosso.Ciascun alunno dovrà comunque dimostrare il profitto che riesce a realizzare impegnandosi nell’attuazione del progetto; se il progetto viene rispettato dalla scuola ma non dall’alunno che non si impegna secondo le sue capacità, egli viene bocciato , come è stato deciso da una recente decisione del TAR    che ha rigettato il ricorso contro la bpocciatura di un alunno con DSA, proprio a causa dello scarso impegno nello studio mostrato  dall’alunno  e documentatodal Consiglio di classe.

Però significa pure che , quando sia inadempiente ai propri obblighi la scuola, l’alunno ha diritto a far ripetere la valutazione con le misure di tutela previste dalla normativa; al termine di questo riesame l’alunno, dimostrazione che però deve essere data  dall’alunno con DSA con le misure compensative e dispensative previste nel suo PDP e dagli alunni con disabilità con le prove equipollenti ed i tempi più lunghi e l’assistenza previste dall’art 16 comma 3 L.n. 104/92 e dall’art 17 comma 1 delll’O M n. 41/12 sugli esami di maturità , applicabile a tutte levalutazioni delle scuole di ogni ordine e grado.

Le conseguenze del mancato rispetto,    da parte della scuola,del PDP e del PEI  hanno pure conseguenze sul piano economico; infatti la scuola è stata condannata al pagamento  alla famiglia delle spese di causa e l’Amministrazione potrebbe rivalersi sui docenti per danno erariale, poiché non sarebbe stata condannata a pagare, se i docenti avessero rispettato la normativa sui  diritti degli alunni con DSA e potremmo aggiungere che lo sytesso deve dirsi anche nel caso di alunni con disabilità.

Se l’aula è troppo piccola la classe va ridotta di numero

Se l’aula è troppo piccola la classe va ridotta di numero

di Salvatore Nocera

 Il TAR Molise con la sentenza n. 556/2012 , depositata il 16 Ottobre 2012, ha ribadito il principio secondo cui quando un’aula di scuola non rispetta le norme sulla sicurezza e l’igiene , la classe va ridotta di numero.

Il caso riguardava l’accorpamento di tre classi di  circa 20 alunni ciascuna in due classi di circa 30 alunni ciascuna.

L’accorpamento è stato realizzato dall’Ufficio scolastico regionale, non ostante la segnalazione del dirigente scolastico che riferiva dello scarso numero di metri quadri rispetto al numero degli alunni( mq = 1,96 per persona).

Alcune famiglie delle nuove classi hanno proposto ricorso per violazione della normativa sulla sicurezza e sulla  igiene.

Il TAR ha accolto il ricorso dopo un’ampia analisi della normativa vigente e la documentazione dell’insussistenza dei requisiti di igiene e sicurezza nelle nuove classi,condannando parzialmente l’amministrazione alla rifusione delle spese.

In fase cautelare il TAR aveva concesso la sospensiva, che però era stata annullata dal Consiglio di Stato; il TAR si è allora pronunciato nel merito, obbligando l’amministrazione a ricostituire le tre classi originarie.

 

OSSERVAZIONI

Nella fattispecie non trattavasi di classi frequentate da alunni con disabilità, poiché in tal caso vi sarebbe stata anche la violazione dell’art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 che fissa a 20, massimo 22 il numero massimo di alunni in una classe.

Però sta consolidandosi  la Giurisprudenza secondo cui in ogni caso la violazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene assicurano ai ricorrenti il diritto alla riduzione del numero di alunni per classe ed addirittura il ripristino delle classi originarie in caso di accorpamento contro legge.

Il nuovo nazismo

Il nuovo nazismo

di Rosa Mauro

Oggi racconterò una storia. Non una storia vera ma una possibile, proprio qui, proprio ora. Diciamo che Agata è una signora di circa una settantina d’anni, che ha una malattia invalidante. Ma si, facciamo una ischemia, come è successo davvero a mia suocera, che l’ha lasciata semiparalizzata e con un danno cognitivo. Agata ha un figlio,Fausto, che lavora come dipendente pubblico, che è riuscito a fare avere la invalidità e la 104 alla madre , impresa di per sè già eroica. Diciamo che Agata vive a Roma, e il figlio si prende cura di lei, con sforzi notevoli, visto che non ha uno stipendio elevato. Trascura la sua famiglia, ma sua madre è regolarmente accompagnata alle visite mediche, le fa la spesa, e le permette di vivere nella casa che lei ha sempre conosciuto ed amato, con le foto del marito, con le sue piccole abitudini alimentari. Agata si trova bene a casa sua. Poi il governo decide che fausto, suo figlio, non può occuparsi di sua madre con la 104 agli stessi patti di prima. I permessi che si prende per lei gli verranno retribuiti la metà. NOn basta, se fausto ha uno stipendio sopra un certo reddito, il comune non gli darà aiuti per sua madre, e dovrà cavarsela da solo, perchè i soldi non ci sono. Lo chiamano patto di stabilità, che bel nome, per una legge nazista, mi domando perchè nessuno ci aveva mai pensato. Tutti vogliamo la stabilità, come combattere contro un nemico dal suono così dolce. ma perchè Colpire proprio Agata e suo figlio che deve assisterla? Perché? perchè Agata è vecchia e invalida ed allo stato non serve. Inoltre, essendo appunto vecchia e con qualche problema cognitivo, NON PUO’ NEMMENO PROTESTARE. La vittima ideale del nuovo nazismo, un agnello sacrificale sull’altare di: Fiorito, D’ALEMA, Bersani, Casini. Quest’ultimo, si sa difende le famiglie mica le vecchie come Agata, anche se sono loro ad affollare le chiese ormai deserte. Agata ha bisogno anche di pannoloni e ausili, perchè non si muove correttamente. Ma Fausto non sa come dirgli che forse non arriveranno. Perchè il governo ha tagliato sulla sanità e sulle forniture alle asl, per cui forse non ci saranno ausili per Agata, cittadino sacrificabile in nome del pareggio di bilancio. Agata questo non lo sa, ma se ne accorgerà presto. Anche quando dovrà fare un esame medico e la macchina per farlo NON CI SARA’, perchè hanno tagliato sugli macchine elettromedicali. Agata , ben presto, verrà portata ad una RSA, e dovrà solo SPERARE di essere fortunata. Perchè nelle RSA c’è poco personale, e se è anche cattivo, verrà sballotata dal letto alla poltrona, senza rispetto e senza amore. Suo figlio fausto la potrà venire a trovare quando può, perchè avrà la sua famiglia e , se si prende i permessi, li decurtano lo stipendio. Agata ha lavorato tutta la vita come operaia, o come segretaria, ed i soldi per una clinica privata mica ce li ha! la sua cognitività, già colpita dall’ischemia, finirà distrutta dallo sradicamento da casa sua. Che dovrà pagare come seconda casa, perchè sta in istituto. E chissà prima o poi le faranno anche pagare l’ospizio , perchè deve ringraziare, quello stato carogna che le toglie tutto. In compenso, sulla tele che divide con gli altri ospiti, passeranno i ricchi e famosi con barche e sorrisi, passerà MOnti a dirle che vedi’ abbiamo tagliato l’irpef. Ed è qui che spero che Agata, pian piano, davvero non capisca più nulla, non comprenda più nulla. Di quel Nazismo infame che ci circonda. Addormentati, Agata, e sogna di annusare i fiori del tuo balcone. Non svegliarti Agata, per vedere che hai una stella disegnata sul petto. Una stella infame che ti condanna come imperfetta, come non utile, te e la tua famiglia. Purtroppo tuo figlio non può farlo. Spero che almeno a te lo concedono, tra un urlo e l’altro della tua compagna di letto che non mangia ma nessuno se ne occupa, e l’altra che viene tenuta legata alla sedia. Spero che ci sia un minuto di silenzio e , nella tua mente entri una memoria che la invada e la domini, perchè a volte, si sa , l’unica pietà viene dalla malattia e non dalla vita.

LOTTATE CONTRO IL NUOVO NAZISMO! LOTTATE PER LA CIVILTA’!

Obblighi del Comune

IL CONSIGLIO DI STATO AFFERMA L’OBBLIGO DEL COMUNE A FORNIRE MATERIALE DIDATTICO, ASSISTENTE PER LA COMUNICAZIONE E ASSISTENTE  EDUCATIVO

di Salvatore Nocera

            Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5194 della V Sez , depositata il 3 Ottobre 2012, ha ribadito l’obbligo del Comune a fornire l’assistente per la comunicazione nella scuola del primo ciclo ed ha precisato sempre l’obbligo dello stesso a fornire specifico materiale didattico ed un assistente educativo.

La sentenza annulla la decisione del TAR Veneto che invece aveva negato tali diritti.

La sentenza è quindi interessante anche per le motivazioni su cui si fonda.

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di residenza la fornitura di una particolare apparecchiatura elettronica ,  la nomina di un  assistente per la comunicazione e di un’assistente educativo  a scuola per aiutare l’alunno  con autismo nell’uso del metodo ABA.

Il C.d.S., ha accolto le censure del ricorrente contro il diniego operato dal TAR ragionando sul diritto allo studio ed all’inclusione scolastica sanciti dalla Costituzione, come interpretata da numerose sentenze della Corte costituzionale , ribadito nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L.n. 18/09 e formulato chiaramente dalla L.n. 104/92.

La decisione opera un’ampia disamina della Legge-quadro e fonda il suo ragionamento principalmente sull’art 8 comma 1 lett. M, che prevede il diritto ad ottenere la presenza di personale assistente anche per le attività parascolastiche; sull’art 13comma 1 lettera B sul diritto ad ottenere ausilii e sussidi didattici; sull’art 13 comma 3  sul diritto ad ottenere un assistente per la comunicazione.

Inoltre pone a base della decisione pure la documnentazione necessaria all’integrazione scolastica, come la diagnosi funzionale dell’ASL ed il PEI, nei quali queste prestazioni erano viste come necessarie.

Quanto al soggetto obbligato a tali prestazioni, cui la sentenza del TAR non aveva dato risposta, il CdS precisa che , trattandosi di scuola del primo ciclo, tali obblighi gravano sul Comune di residenza dell’alunno.Poggia le proprie argomentazioni su varie norme.

In primo luogo Gli art 42 e 45 del dpr n. 616/77, richiamato espressamente dall’art 13 comma 3 l.n. 104/92 secondo i quali il Comune deve fornire glil’assistenza scolastica agli alunni con disabilità; tale obbligo è ribadito dall’art 139 del decreto legislativo n. 112/98, il quale pone a carico del Comune l’obbligo di “ supporto organizzativo “ all’inclusione nelle scuole del primo ciclo.

Inoltre richiama l’accordo di programma stipulato dal Comune di residenza col quale esso si impegnava a fornire assistenza e materiale didattico agli alunni con disabilità presenti nelle scuole del primo ciclo.

Cita infine due sentenze dei TAR che avevano affermato tali obblighi in capo ai Comuni: la sentenza del TAR Lombardia n. 581/2010 e  la N. 655/  2012 del TAR Puglia.

 

OSSERVAZIONI

La Sentenza è interessante anche perché chiarisce il contenuto del termine “supporto organizzativo “ contenuto nell’art 139 del decreto legislativo n. 112/98, che ha suscitato molte resistenze da parte degli enti locali.

Il CdS precisa che in tale termine sono da riconoscere  anche la fornitura di sussidi didattici e l’assistenza educativa.

Importante pure il riferimento alla documentazione della diagnosi fnzionale e del PEI; infatti  da essi risultano i bisogni educativi e le risorse necessarie per soddisfarli; pertanto esplicitarli in tali documenti costituisce un punto di forza in caso di ricorso al TAR, oltre che per una corretta integrazione.

Inoltre la decisione fa leva sull’accordo di programma; è questa un’affermazione molto importante perché conferma il principio che, quando viene stipulato un accordo di programma in termini chiari, da esso nascono diritti immediatamente esigibili per gli alunni con disabilità.

Certo se gli accordi prevedessero anche la presenza di un Collegio di vigilanza  con poteri di sostituirsi alle Amministrazioni firmatarie inadempienti, si potrebbe evitare il ricorso al TAR, chiedendo l’intervento del Collegio di vigilanza che pone in essere gli atti amministrativi non compiutidall’Amministrazione per fornire i servizi di risorse umane e materiali dovuti.

Comunque è merito degli avvocati aver orientato  positivamente il ragionamento del CdS su temi ancora controversi   anche fra i TAR.

Il Tribunale di Trieste afferma la validità delle prove INVALSI

IL TRIBUNALE DI TRIESTE AFFERMA LA VALIDITA’ DELLE PROVE INVALSI

di Salvatore Nocera

 

Il Tribunale civile di Trieste con la sentenza n. 212 del 3 luglio 2012 ha confermato la validità delle prove Invalsi.

Si è discusso negli ultimi tempi in molte scuole circa la legittimità delle prove invalsi sia quelle che riguardano il confronto degli apprendimenti fra gli studenti dei Paesi dell’OCSE, sia quelle che riguardano la qualità del nostro sistema scolastico.

Alcuni Collegi dei docenti avevano negato la loro validità e legittimità, rifiutanbdosi di svolgerle.

Adesso il Tribunale di Trieste ha  fatto chiarezza sulla base delle seguenti argomentazioni:

Le prove INVALSI non sono una novità degli ultimi anni, perché l’art 10 del regolamento sull’autonomia scolastica approvato con dpr n. 275/99 prevede espressamente che il Ministero possa provvedere a valutare la qualità dell’istruzione e della scuola.

Per questo compito il Ministero si avvale dell’INVALSI che è stato istituito proprio allo scopo di provvedere, tra l’altro, anche a tali valutazioni.

Pertanto  le singole scuole autonome non hanno competenza a decidere circa l’effettuazione o meno di tali prove.

 

OSSERVAZIONI

Ritengo la sentenza debba essere condivisa, poiché la normativa è chiara. Anche sull’opportunità di svolgimento di prove per valutare i livelli apprenditivi o di efficienza ed efficacia del sistema scolastico italiano non dovrebbero esservi dubbi. Si può invece discutere dei criteri e dei mezzi di valutazione da adottare; ma anche questi non possono essere rimessi alla discrezionalità delle singole scuole, perché non sarebbero comparabili i risultati.

Per i Paesi OCSE i criteri ed i mezzi sono decisi a livello supernazionale e quindi, anche se non fossero ritenuti pienamente soddisfacienti da un Paese, comunque dànno un’idea del confronto reciproco.

Quanto alla valutazione del nostro sistema scolastico al nostro interno, penso che, dopo un dialogo fra le associazioni , i Sindacati ed il Ministero, si possa e si debba pervenire all’individuazione di criteri e strumenti idonei a formulare degli “indicatori” per verificare i risultati del nostro sistema.

Però, siccome il nostro sistema, a differenza di quasi tutti gli altri, realizza l’inclusione generalizzata degli alunni con disabilità, è indispensabile che, fra gli indicatori generali vengano individuati alcuni indicatori per  autovalutare evalutare la qualità dell’inclusione che noi realizziamo nelle singole scuole. Infatti l’art 12 comma 6 l.n. 104/92 stabilisce che debbono essere effettuate verifiche circa gli effetti dell’integrazione scolastica.

Come ho più volte scritto, tali indicatori debbono riguardare sia indicatori “strutturali”, sia  “ di processo “ sia  “ di esito “.

Indicatori strutturali riguardano l’organizzazione delle scuole per l’accoglienza degli alunni con disabilità, ad es. eliminazione di barriere architettoniche e sociopercettive; classi non numerose, docenti formati didatticamente sull’inclusione scolastica.

Indicatori di processo riguardano le modalità di inclusione, ad es. la corretta e tempestiva formulazione della diagnosi funzionale e del PEI, aggiornamento in servizio dei docenti sui singoli e diversi casi che debbono affrontare di anno in anno.

Indicatori di esito riguardano le modalità di valutazione dei risultati di qualità dell’inclusione, come ad es. uso di prove equipollenti, valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche della crescita nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni, come espressamente recita l’art 12 comma 3 l.n. 104/92.Inoltre l’esito qualitativo dell’inclusione dovrebbe essere valutato  annualmente anche dalCollegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, dagli Enti locali e dalle associazioni dell’ambito territoriale della scuola per verificare l’efficacia delle somme erogate.