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Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, Prot. n. 353

Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, Prot. n. 353

Graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17

Decreto Ministeriale 15 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 308

Decreto Ministeriale 15 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 308

“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni”

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTA   la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, e in particolare l’articolo 4;

VISTA   la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO   il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001, e in particolare l’articolo 1, comma 6-ter, coerente con l’articolo 3 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460;

VISTO   il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;

VISTA   la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’articolo 1, comma 607;

VISTO   il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 novembre 1998, n. 460, e in particolare l’articolo 3, in base al quale “nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, concernente l’attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, concernente la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione 25 settembre 2007, n. 78;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, e in particolare l’articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;

VISTO   il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, concernente l’attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTE    le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, anche in considerazione dell’opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito, D.M. n. 249 del 2010);

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, e in particolare l’articolo 2, comma 2, che conferma l’utilizzo della tabella di valutazione, di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 27 del 2007, come integrata dal successivo decreto n. 78 del 2007, ai fini della valutazione del personale iscritto nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2011, n. 47, che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 44 del 2011 per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81 e, in particolare, la tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili nei percorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 giugno 2013, n. 572, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2011-2014 – operazioni di carattere annuale;

RAVVISATA    l’urgenza di fissare in prima applicazione, in quanto non contemplato nelle vigenti tabelle, il valore dei titoli abilitanti conseguiti attraverso i percorsi istituiti ai sensi del citato D.M. n. 249 del 2010;

RAVVISATA    l’opportunità, alla luce del mutato quadro normativo, di considerare separatamente, ai fini della compilazione delle graduatorie di II fascia di istituto, composte da soggetti abilitati non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e di III fascia di istituto, il valore dei titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi attivati ai sensi del D.M. n. 249 del 2010;

VISTO   il parere favorevole, subordinato alla differenziazione dei punteggi tra percorsi di tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali, reso dalla VII Commissione della Camera dei deputati in data 6 febbraio 2013, sullo “Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;

VISTO   il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;

CONSIDERATA    l’opportunità di valutare in maniera specifica i titoli professionali alla luce delle modifiche ordinamentali e del nuovo assetto organizzativo e didattico dei cicli scolastici;

RAVVISATA    altresì, la necessità di differenziare i punteggi nell’ambito della II fascia delle graduatorie di istituto tra tutti i soggetti in possesso del titolo abilitante, valorizzando sia la durata del percorso abilitante sia la selettività dello stesso tenendo conto della presenza di prove di accesso e in considerazione dell’ammissione a percorsi a numero programmato;

VALUTATAdunque la necessità di procedere all’attribuzione di punteggi specifici, in coerenza con quanto previsto per i previgenti percorsi di abilitazione, anche per i percorsi abilitanti attivati ai sensi del citato D.M. n. 249 del 2010, che tengano conto della selettività e della durata degli stessi e che rendano omogenea la valutazione dei titoli tra la II e la III fascia delle graduatorie di istituto riconoscendo gli stessi titoli, per quanto compatibili, con punteggi analoghi;

TENUTO CONTOche anche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, in un parere espresso in relazione alle tabelle di valutazione dei titoli, ha convenuto sulla possibilità “di introdurre nuovi titoli culturali e relativi punteggi” (parere espresso in data 27 ottobre 2011, prot. MIURAOODGOS 7117);

CONSIDERATO    di dover dare riscontro alla risoluzione relativa alla procedura di infrazione 2010/4038 (“Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri”) attraverso il riconoscimento di un punteggio analogo tra le abilitazioni conseguite in ambito UE e le abilitazioni conseguite in ambito nazionale;

CONSIDERATA    l’opportunità di attribuire un punteggio fisso per ogni anno di durata del percorso abilitativo e di attribuire un ulteriore punteggio in base al grado di selettività richiesto per l’accesso ai suddetti percorsi;

VALUTATA     altresì, la necessità di procedere contestualmente alla revisione della tabella di valutazione dei titoli relativi alla III fascia delle graduatorie di istituto, al fine di renderla omogenea alla tabella relativa alla II fascia;

CONSIDERATA    infine, la necessità di definire il punteggio da attribuire ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 17, del citato D.M. n. 249 del 2010, tenendo conto della durata e della selettività del percorso abilitante effettivamente svolto;

 

D E C R E T A

 

Art. 1.

1. Per i motivi esposti in premessa, è approvata l’allegata tabella A di valutazione dei titoli, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale tabella è rivolta alla valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. E’ altresì approvata l’allegata tabella B di valutazione dei titoli, che costituisce parte integrante del presente decreto, rivolta al personale inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.131.

3. Le tabelle di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto e i punteggi ivi previsti sono applicatia decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e saranno periodicamente riviste, alla luce delle modifiche ordinamentali e delle innovazioni culturali, pedagogiche e didattiche inerenti la professionalità del personale docente ed educativo.

 

Art. 2

1. Il titolo di abilitazione conseguito al termine dei percorsi di tirocinio formativo attivo dai soggetti di cui all’art.15, comma 17, del D.M. 249 del 2010 è valutato ai sensi dei punteggi previsti per le abilitazioni conseguite attraverso il Tirocinio formativo attivo.

 

Il Ministro

Stefania Giannini

 

Tabella A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVODELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI GRADO

A)   TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA  
  A.1) Per l’abilitazione ottenuta attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità; per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), dei corsi COBASLID e BIFORDOC o a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15 commi 1, 1bis del DM 249/2010, o per l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria, ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati, o per il diploma quadriennale di Didattica della musica (1) valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per la laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12
    Nel predetto limite di 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59

per il punteggio da 60 a 65

per il punteggio da 66 a 70

per il punteggio da 71 a 75

per il punteggio da 76 a 80

per il punteggio da 81 a 85

per il punteggio da 86 a 90

per il punteggio da 91 a 95

per il punteggio da 96 a 100

punti 4

punti 5

punti 6

punti 7

punti 8

punti 9

punti 10

punti 11

punti 12

  A.2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:  
    a)    si valuta il superamento del solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o titolo con valore abilitante utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria;

b)    le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100, sono rapportate a 100;

c)     le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d)    ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’insegnamento nella scuola secondaria e materna, antecedente al concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d’esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e)    ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’insegnamento nella scuola primaria, antecedente al concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f)     ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all’inserimento nell’elenco degli abilitati.

 
  A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti

punti 8
  A.4) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1):

 

– a) Per l’abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID), a seguito di un corso di durata biennale, nonché per le abilitazioni sulle classi di concorso 31/A e 32/A conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica (1), sono attribuiti ulteriori

(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

– b) Per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori

(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

Il medesimo punteggio è attribuito ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 17, del DM 249/2010.

 

 

– c) Per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010

(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

– d) Per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori

(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

– e) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori

(di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.

 

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di specializzazione post laurea magistrale ovvero di specifica laurea magistrale nel caso della scuola dell’infanzia e primaria sono attribuiti gli stessi punteggi di cui ai precedenti punti a), b), d), e) ed f) a secondo della durata del percorso:

–       di durata annuale

–       di durata biennale

–       di durata triennale

–       di durata quadriennale

–       di durata quinquennale

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 54

 

 

 

 

 

 

 

punti 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 66

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 60

 

 

 

 

 

 

 

punti 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 42

punti 54

punti 66

punti 60

punti 72

 

  A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori  

 

 

punti 6

B)   SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE  
  B.1) Per il servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie (2) di ogni grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,

fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di

punti 2

punti 12

  B.2) Per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione presso le scuole non paritarie ricomprese negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 29 novembre 2007, n. 263, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,

fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di

 

 

 

punti 1

punti 6

  B.3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1) e B.2):  
    a)    è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;

b)    il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;

c)     non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi posto o classe di concorso;

d)    il servizio d’insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e)    il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

f)     è valutabile ai sensi del punto B.1) il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010);

g)    per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

  1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04
  2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall’a.s. 2003/04 (3);
  3. il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
  4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
  5. il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
 
C)   TITOLI PROFESSIONALI INERENTI LA FUNZIONE DOCENTE  
  C.1) Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti punti 6
  C.2) Per il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo conseguito all’estero, abilitante all’insegnamento in CLIL, sono attribuiti

Per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto C.4) sono attribuiti

 

 

 

punti 6

 

 

 

 

 

 

punti 3

  C.3) Per le lauree magistrali in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 345/A e 346/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni, limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola primaria, sono attribuiti punti 6
  C.4) Per le certificazioni linguistiche di almeno livello B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti

B2

C1

C2

 

 

 

 

punti 3

punti 4

punti 6

  C. 5) Limitatamente alle graduatorie per la scuola dell’infanzia e primaria, Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (si valuta un solo titolo) punti 3
D)   ALTRI TITOLI

(Fino a un massimo di punti 30)

 
  D.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti D.9) e D10) (4), sono attribuiti punti 3
  D.2) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1), ovvero per inclusione nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto D.9), sono attribuiti  

 

 

 

 

 

punti 3

  D.3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto D.2):

a)    nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (5);

b)    le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

 
  D.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3
  D.5) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto (6) sono attribuiti

(Si valuta un solo titolo)

punti 12
  D.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (6) (7) sono attribuiti

(Si valuta un solo titolo)

punti 6

 

  D.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (6) (7) (8)

(fino ad un massimo di tre )

sono attribuiti

punti 3
  D.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria ovvero inerente i BES (8) (9) (10)

(fino ad un massimo di tre )

sono attribuiti

punti 1
  D.9) Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola dell’infanzia (9) sono attribuiti

per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola primaria (9) e del personale educativo sono attribuiti

 

 

punti 6

 

 

 

punti 6

  D.10) Per la laurea in Lingue straniere, prevista per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l’insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991 (francese, tedesco, spagnolo; inglese in alternativa al punto C.3), sono attribuiti (10) punti 6
E)   CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (sino a un massimo di punti 4) (11)    
  E.1) ECDL

Livello Core

Livello Advanced

Livello Specialised

punti 1

punti 2

punti 3

 
  E.2) MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

Livello MSCD o equivalente

Livello MCDBA o equivalente

punti 1

punti 1

punti 1

 
  E.3) EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) punti 3  
  E.4) EIPASS (European nformatic Passport) punti 2  
  E.5) MOUS (Microsoft Office User Specialist) punti 2  
  E.6) IC3 punti 2  
  E.7) CISCO (Cisco System) punti 2  
  E.8) PEKIT punti 2  
  E.9) TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)

Livello base (almeno 100 ore)

Livello intermedio

Livello avanzato (almeno 200 ore)

punti 1

punti 1,5

punti 2

 
  E.10) LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)

Livello intermedio (minimo 150 ore)

Livello avanzato (minimo 200 ore)

punti 1

punti 1,5

punti 2

 
    NOTE  
  1 Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n, 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l’accesso alla graduatoria.  
  2 Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.  
  3 Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.  
  4 Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell’U.E., debitamente tradotti e corredati della “dichiarazione di valore in loco” dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

 
  5 Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).  
  6 Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell’Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della “dichiarazione di valore in loco” dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all’allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.

 
  7 Per i titoli di cui ai punti D.7) e D.8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto D.6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.  
  8 La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche e l’applicazione delle ICT alla didattica si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti  
  9 Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.  
  10 Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato ai sensi del punto C.3.  
  11 Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore  

 

TABELLA B

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA (ivi compreso l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media), VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

 

 

 

 

 

A) TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO

 

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

 

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

 

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

 

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

 

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l’altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

 

 

 

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI

(fino ad un massimo di 12 punti)

 

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti:                                                                                                        punti 3 per ogni titolo

 

2) Limitatamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all’insegnamento nella scuola secondaria, di cui al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):                                                                                                                       punti 6 per ogni titolo

 

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A):

per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica                                                      punti 3

 

 

C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

(fino ad un massimo di 22 punti)

 

Per i titoli compresi dal punto 3 al punto 8 è richiesta la presentazione di idonea certificazione in originale rilasciata dall’organismo competente

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo                                                                                            punti 12

Si valuta un solo titolo

 

2) Diploma di specializzazione pluriennale; diploma di specializzazione sul sostegno                                    punti  6

Si valuta un solo titolo, a parte quello relativo al sostegno.

 

3) Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché master universitari di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria                                                         punti  3

 

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria                                                                                punti  1

 

Nota 1) E’ possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai p recedenti punti 2, 3 e 4.

Nota 2) Per quanto attiene ai titoli coerenti con gli insegnamenti richiesti di cui ai punti 3 e 4, è possibile valutare fino ad un massimo di tre titoli complessivamente. E’ altresì valutabile un solo titolo, sempre in relazione ai punti 3 e 4, per quanto al settore bibliotecario.

 

5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria                                                                                                                                                                                    punti 3

 

6) Certificazioni informatiche e digitali:                                                                                         fino ad un massimo di punti 4

Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

 

ECDL

Livello Core                                                                                                                                                                     punti 1

Livello Advanced                                                                                                                                                         punti 2

Livello Specialised                                                                                                                                                      punti 3

 

MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente                                                                                                                                 punti 1

Livello MSCD o equivalente                                                                                                                                  punti 1

Livello MCDBA o equivalente                                                                                                                              punti 1

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)                                                             punti 3

EIPASS (European Informatic Passport)                                                                                                                           punti 2

MOUS (Microsoft Office User Specialist)                                                                                                        punti 2

IC3                                                                                                                                                                                         punti 2

CISCO (Cisco System)                                                                                                                                                   punti 2

PEKIT                                                                                                                                                                                     punti 2

 

TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)

Livello base (almeno 100 ore)                                                                                                                              punti 1

Livello intermedio                                                                                                                                                       punti 1,5

Livello avanzato (almeno 200 ore)                                                                                                                     punti 2

 

LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)                                                                                                                               punti 1,5

Livello intermedio (minimo 150 ore)                                                                                                               punti 1,5

Livello avanzato (minimo 200 ore)                                                                                                                     punti 2

 

7) Certificazioni linguistiche – inglese – (5 abilità su 6)

 

                  Livello QCER B2                                                                                                                                                             punti 1

                  Livello QCER C1                                                                                                                                                                              punti 2

                  Livello QCER C2                                                                                                                                                                              punti 3

(si valuta un solo titolo)

 

Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU                punti 3

 

8) Metodi didattici differenziati (solo per la scuola primaria e dell’infanzia)

Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico MONTESSORI                                           punti 3

Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico PIZZIGONI                                                 punti 3

Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico AGAZZI                                                        punti 3

Si valuta un solo titolo

 

 

 

 

D) TITOLI DI SERVIZIO

 

1) Servizio specifico

 

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale:

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti  2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

 

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti    2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

 

2) Servizio non specifico

 

a) Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

 

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

 

3) Altre attività di insegnamento

 

Per ogni altra attività d’insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;

b)i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;

c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

e) le Accademie;

f) i Conservatori;

g) i corsi presso amministrazioni statali;

h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti 0,50

(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);

 

 

E) TITOLI ARTISTICI

(limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media)

(fino ad un massimo di 66 punti)

 

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria                                                                     da punti 1  a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria                                                 da punti 0,5 a punti 1

 

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare                                                                                                                                                                                               da punti 1 a punti 6

 

c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)                                                                                                                                                                                                                                    da punti 1 a punti 3

 

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6)                                                                                                                                    da punti 1 a punti 3

 

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)                                                                                                                                                                                                                                                    da punti 0,5 a punti 1

 

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:

– allo strumento cui si riferisce la graduatoria                                                                                        da punti 1  a punti 2

– per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria                                               da punti 0,5 a punti 1

 

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)                                                           da punti 0,2 a punti 1

 

 

 

NOTE AL PUNTO D)

Titoli di Servizio

 

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

 

1bis) Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

 

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell’Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

 

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

 

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

 

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

 

6) Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

 

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

 

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

 

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all’U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

 

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

 

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.

 

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento.

 

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

 

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

 

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

 

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente.

 

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

 

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

 

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

 

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

 

 

Nota al punto E)

Titoli Artistici

 

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell’art. 5. del presente Regolamento.

 

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

 

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

 

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

 

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.

 

 

 

 

Nota 29 aprile 2014, Prot. n. AOODGPER 4187

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Ulteriori chiarimenti.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. 4133 del 28 aprile 2014, si comunica che il punto 4 della suddetta nota è sostituito dal seguente:

4) Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis

Nota 28 aprile 2014, Prot. n. AOODGPER 4133

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Chiarimenti sulla valutazione

Si forniscono alcune indicazioni in merito alla valutazione di titoli e servizi nelle graduatorie ad esaurimento, a seguito di recenti interventi normativi:

1) Ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, è’ valutabile come servizio di insegnamento il servizio svolto a partire dall’a.s. 2012/13 in attività progettuali sulla base di apposite convenzioni tra il MIUR e le Regioni. Ai fini della valutazione, la durata del progetto non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore agli 8 mesi. La valutazione del servizio spetta anche al personale che nell’a.s. 2012/13 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti medesimi, in quanto all’epoca non valutabili. A tal fine, il personale interessato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità ai sensi di legge di aver rilasciato all’epoca specifica rinuncia ai suddetti progetti regionali, con l’espressa motivazione della non valutabilità dei medesimi in sede di graduatorie provinciali e/o di istituto, specificandone la tipologia, il periodo di durata, l’Ufficio e la data in cui sono stati convocati. La suddetta dichiarazione andrà inserita nel campo libero della apposita sezione dedicata ai Servizi del modulo domanda, dove dovrà essere indicato il servizio svolto sul progetto (Sez. E per i servizi di I e II fascia, nonché per lo strumento musicale, Sez. G1 per i servizi di III fascia e di fascia aggiuntiva).

2) Per il Servizio prestato nei Licei musicali, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di musica, l’interessato dovrà imputare il servizio a una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077.
L’insegnamento di Storia della Musica del Liceo coreutico, invece, afferisce alla classe di concorso A031.
Ai sensi della Legge 228/12 il diploma di vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012 e rilasciato da accademie di belle arti, ISIA, conservatori di musica, Istituti Musicali Pareggiati, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di Arte Drammatica, è valutato 3 punti ai sensi dell’Allegato 1), lettera C), punto 1) (graduatorie di I e II fascia, escluso strumento musicale) e dell’Allegato 2) punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, escluso strumento musicale).

3) Le attività progettuali di cui all’art. 2 comma 8 del D.M. 235/2014, prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.), sono valutabili,in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/2007 (Regolamento Supplenze).

4) Non è valutabile come abilitazione l’idoneità al Concorso per Titoli ed Esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo.

5) I docenti beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80, privi dello stato di disoccupazione in quanto attualmente in servizio, potranno fare valere la riserva entro la prima metà del mese di luglio, in occasione delle procedure previste dall’art. 9 comma 6 del Bando, le cui modalità operative e scadenze saranno oggetto di apposita nota da parte di questo Ufficio.

Sono inoltre riassunte, in allegato alla presente nota, le FAQ inerenti la valutazione, emanate negli anni precedenti, che conservano ancora validità.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis

FAQ

14 aprile Aggiornamento GaE

Il Decreto Ministeriale 1 aprile 2014, n. 235,  trasmesso con Nota 9 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 999, stabilisce che le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/15-2016/17, possono essere presentate on line dal 14 aprile al 10 maggio 2014.

Graduatorie ad esaurimento

(22 aprile 2014) Da domani mattina sarà disponibile, nella specifica area delle Istanze on line del sito www.istruzione.it, la versione aggiornata del software utile per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. Questa versione corregge tutte le indicazioni di anomalia pervenute all’Amministrazione. In particolare, sarà possibile produrre  in modo corretto copia della domanda in formato Pdf a partire dalle informazioni memorizzate in banca dati. Sarà anche possibile provvedere all’inoltro ufficiale della domanda all’Amministrazione.

Nota 14 aprile 2014, Prot. n. AOODGPER 3602

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All’Intendenza Scolastica in lingua Italiana
BOLZANO

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Trasferimenti dalla Provincia autonoma di Bolzano. Trasmissione Modello T.

Facendo seguito alla nota prot. AOODPIT n. 999 del 9 aprile 2014, si trasmette il modello T per la richiesta di trasferimento dalle graduatorie ad esaurimento della provincia autonoma di Bolzano alle graduatorie ad esaurimento di altra provincia del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
f.to G. Molitierno

Modello T

Nota 9 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 999

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All’Intendenza Scolastica in Lingua italiana
Bolzano

Nota 9 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 999

OGGETTO: D.M. 1 aprile 2014 n. 235. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

Allegati:
– Decreto Ministeriale 1 aprile 2014 n. 235
a) modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento
della stessa e/o trasferimento in altra Provincia);
b) allegato 1 (Tabella di valutazione dei titoli di I e Il fascia)
c) allegato 2 ((Tabella di valutazione dei titoli di III fascia e di fascia aggiuntiva)
d) allegato 3 (Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento mUSicale)
e) allegato 3 bis (Nota AOODGPER n. 6350 del9 maggio 2009 – Valutazione strumento musicale)
f) allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);
g) allegato 5 (codici riserve);
h) allegato 6 (codici preferenze);
i) allegato 7 (note elenchi prioritari)

27 marzo Stabilizzazione del personale precario

La Camera respinge le mozioni Chimienti n. 1–00341 e Buonanno n. 1–00398; approva quindi le mozioni Santerini n. 1–00399 e Centemero n. 1–00400; respinge la mozione Giancarlo Giordano n. 1–00407 ed approva infine la mozione Coscia n. 1–00408 e la risoluzione Di Lello n. 6–00062, nei testi riformulati.

MOZIONI CHIMIENTI ED ALTRI N. 1-00341, BUONANNO ED ALTRI N. 1-00398, SANTERINI ED ALTRI N. 1-00399, CENTEMERO ED ALTRI N. 1-00400, GIANCARLO GIORDANO ED ALTRI N. 1-00407 E COSCIA ED ALTRI N. 1-00408 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMPARTO SCUOLA

Mozioni

   La Camera,
premesso che:
la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 si basa sull’articolo 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea e, secondo quanto contenuto nel suo articolo 1, è diretta ad «attuare l’accordo quadro (…), che figura nell’allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)»;
la clausola 4 dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva citata afferma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, sancendo che: «1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2) Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3) Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali. 4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive»;
la clausola 5 dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva citata recita che: «1) Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2) Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati “successivi”; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»;
la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, applicabile al settore pubblico come risulta, ad esempio, dalle sentenze Adeneler, 4 luglio 2006, C-212/04 e Angelidaki, 23 aprile 2009, C-378-80/07, si incentra sul principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e sulla prevenzione dell’abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine;
l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dispone quanto segue: «1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato (…). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (…)»;
l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire discriminazioni e abusi, deve essere necessariamente basato su ragioni oggettive, come chiarisce l’articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, in cui si afferma che «è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro»;
nel settore pubblico l’articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha sostituito l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imponendo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di «assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» in presenza di «esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario», e ripristinando la possibilità di avvalersi di forme contrattuali flessibili unicamente «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», con disciplina, dunque, più restrittiva, nella proclamazione del superamento del «lavoro precario»;
il ricorrente utilizzo di lavoratori con forme contrattuali flessibili ha indotto il legislatore a prevedere in via transitoria procedure di stabilizzazione condizionate, tuttavia, al possesso di stringenti requisiti come quelli previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
nelle pubbliche amministrazioni, considerati gli attuali vincoli sulle assunzioni, l’utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili è disposto anche per lo svolgimento di attività istituzionali ed in presenza di esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario;
in data 18 giugno 2013 il Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno n. 9/01012-A/003 a prima firma Ciprini, che in occasione dell’approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, impegnava il Governo a promuovere con urgenza ogni iniziativa legislativa utile alla stabilizzazione di tutti i lavoratori precari nella pubblica amministrazione senza distinzioni rispetto alle tipologie contrattuali;
il tribunale di Siena, sezione lavoro, a seguito del ricorso depositato in data 16 settembre 2009 contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha emanato una sentenza che ha disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», avendo il lavoratore esclusivamente diritto al risarcimento del danno, «derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Conseguentemente, il tribunale ha disposto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condannato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a reinserire in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni;
nella causa C-50/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal tribunale ordinario di Aosta (Italia), con decisione del 3 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2013, nel procedimento Rocco Papalia contro comune di Aosta, l’ottava sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato un’ordinanza in cui ha sancito che «L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione»;
quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ordinanza «Papalia» per analogia risulta applicabile a tutta la pubblica amministrazione, in cui i contratti a tempo determinato superano le 230 mila unità e sono così distribuiti: oltre 130 mila riguardano il personale scolastico, circa 30 mila riguardano il personale sanitario e oltre 80 mila concernono le autonomie;
la terza sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, in riferimento alla causa C-361/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal tribunale di Napoli fra la signora Carratù e Poste italiane spa, relativamente all’apposizione di un termine al contratto di lavoro posto in essere con quest’ultima, ha emesso in data 12 dicembre 2013 una sentenza in cui ha sancito che: «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste italiane spa»;
il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico, un settore in cui i numeri sono impietosi e parlano di 118.468 docenti assunti con contratti a tempo determinato e di 18.428 unità assunte a tempo determinato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario: cifre che fotografano un ulteriore aumento rispetto al 2013;
il precariato scolastico risulta avere un’incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
il 21 novembre 2013, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato, utilizzando i supplenti con contratti a termine «continuativi», che durano anche molti anni e lasciandoli così «in condizioni precarie nonostante svolgano un lavoro permanente come gli altri»,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad istituzionalizzare il processo di stabilizzazione del personale utilizzato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali flessibili dalle amministrazioni pubbliche, statali e periferiche, ad esclusione del comparto scuola, e che sia stato reclutato attraverso procedure di selezione concorsuale;
a prevedere che le iniziative sopra previste stabiliscano che le procedure di stabilizzazione:
a) abbiano cadenza periodica regolare;
b) siano disposte a valere su una quota fissa delle percentuali ammesse annualmente per il turnover nelle pubbliche amministrazioni;
c) siano rivolte all’intera platea di coloro che con il passare del tempo maturano determinati requisiti di servizio in termini di durata dei contratti sottoscritti;
d) siano rivolte esclusivamente in favore di coloro che sono stati reclutati in forza di norme di legge di carattere generale, ovvero mediante procedure pubbliche di selezione escludendo, pertanto, tutti coloro che maturano i requisiti per la stabilizzazione in forza di contratti stipulati in esito a selezioni svolte da consulenti o società non pubbliche, ovvero mediante chiamata nominativa non effettuata tramite il collocamento o, ancora, che abbiano maturato l’anzianità di servizio attraverso chiamate dirette effettuate in deroga alle normali procedure di selezione;
e) diano priorità, nei processi di assunzione, agli uffici e settori delle amministrazioni risultanti in grave carenza di personale, anche a seguito di ricognizioni di organico;
a programmare a partire dal 2014 un piano quinquennale di assorbimento in ruolo del personale docente precario che abbia conseguito o consegua nel corso del quinquennio titoli abilitanti e, nel contempo, abbia maturato o maturi almeno tre annualità complessive di servizio, ovvero che abbia superato o superi le procedure pubbliche concorsuali;
a programmare a partire dal 2014 un piano triennale di assorbimento in ruolo sulla base dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario precario inserito in graduatoria permanente e che abbia maturato almeno tre annualità di servizio con contratti reiterati a tempo determinato.
(1-00341) «Chimienti ed altri».

   La Camera,
premesso che:
l’articolo 97 della Costituzione prevede che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» ed il Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), all’articolo 35, ne disciplina le modalità di reclutamento;
tale disposto costituzionale stabilisce, pertanto, come condicio sine qua non per l’accesso il superamento di concorso regolarmente indetto, tanto che eventuali violazioni potrebbero anche presupporre la decadenza del contratto in essere e la responsabilità per danno erariale in capo al dirigente;
i lavoratori precari nella pubblica amministrazione sono quantificati in circa 250 mila, concentrati principalmente nella scuola, nella sanità e negli enti locali, cifre che hanno indotto la Corte di giustizia dell’Unione europea ad affermare che la legislazione italiana «necessita in via urgente, assoluta e primaria di una revisione epocale della normativa di riferimento in materia di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego»;
pur comprendendo il dramma del fenomeno del precariato, non si possono sostenere procedure di stabilizzazione di massa nella pubblica amministrazione che, oltre a contraddire il dettato costituzionale, provocherebbero un blocco delle assunzioni di giovani per molti anni; significherebbe cioè che un’intera generazione sarebbe esclusa dall’opportunità di accedere al pubblico impiego;
tale posizione è stata ribadita, da ultimo, in occasione dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e, specificatamente, sulla previsione in esso contenuta della stabilizzazione del 50 per cento del personale a tempo nelle pubbliche amministrazioni e della valenza fino a nove anni delle graduatorie anche per gli idonei;
si ritiene, infatti, che una stabilizzazione di massa contrasti fortemente anche il principio della meritocrazia, trasformando, di fatto, il comparto pubblico in una sorta di «ammortizzatore sociale»;
basti pensare che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pro tempore ha disposto la proroga di 24.000 precari della Sicilia, sostenendo che si trattasse di una razionalizzazione della spesa, ma si tratta secondo i firmatari del presente atto di indirizzo in realtà dell’esatto opposto, ovvero del continuo e perenne assistenzialismo che andrà ad aggiungere ulteriori sprechi, in una regione già piagata da un numero esorbitante di dipendenti pubblici;
l’articolo 3 della Costituzione afferma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l’articolo 4 afferma: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»;
il dramma del precariato colpisce sia le giovani generazioni sia molti cittadini in età avanzata, in particolare nel settore scolastico, tanto da poter essere considerato, ad oggi, una delle più grandi emergenze sociali del nostro Paese;
la scuola rappresenta un’istituzione basilare della società visto l’alto ruolo che riveste nella formazione dei cittadini;
è pur vero che dal 1951 al 1978 è triplicato il numero degli insegnanti, passando da 240.000 a 732.000; in seguito, nonostante la contrazione della popolazione studentesca, gli insegnanti hanno continuato a crescere, arrivando a sfiorare le 900.000 unità all’inizio degli anni Novanta ed attestandosi poi negli ultimi anni ad 850.000. Dunque, negli anni, la scuola italiana ha continuato ad assumere personale indipendentemente dal diminuire o dal crescere del numero degli studenti, questo spesso a causa di logiche distorte di mantenimento del consenso politico;
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è stata favorevole ai docenti del Sud, molti dei quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 104 del 1992 sulle disabilità, o si avvalgono della legge relativa al riconoscimento dell’invalidità civile. In base alla legge n. 104 del 1992 o alla legge n. 68 del 1999, chiunque abbia dichiarato di essere in possesso di handicap personale è stato inserito «a pettine» nella graduatoria e ha avuto il privilegio di scegliere il posto anche se nella graduatoria era in coda per mancanza di punteggio negli ultimi anni, ed anche di recente sono più volte comparse notizie accertate su casi di truffe al sistema scolastico e sanitario per l’ottenimento di certificati che attestino l’idoneità della persona in causa alla legge n. 104 del 1992, con lo scopo di trarre vantaggi su punteggi e posizionamenti nelle varie graduatorie scolastiche. Molti tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario settentrionali si trovano in uno stato di precarietà da molti anni, pur avendo punteggi e titoli superiori al personale in possesso dei requisiti della legge n. 104 del 1992. Anche a Milano ci sarebbero state truffe di massa da parte di docenti per ottenere il trasferimento da Milano al Sud tramite certificati medici falsi e medici compiacenti che hanno diagnosticato malattie immaginarie inesistenti;
il problema dei precari, con tutti gli aspetti negativi che ad esso si collegano, si trascina da troppo tempo. Il ricorso alle sanatorie, oltre ad eludere il problema fondamentale di un serio accertamento dei requisiti professionali, non può che dare risposte parziali, visti l’elevato numero dei precari oramai raggiunto e la necessità di tenere conto di una spesa per studente già elevata,

impegna il Governo:

a salvaguardare le competenze acquisite, senza mortificare la meritocrazia, attraverso l’istituzione di una riserva limitata di posti nei concorsi pubblici su base regionale;
ad attivarsi al fine di appoggiare la proposta di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie, destinato ai docenti residenti nella regione in cui intendono insegnare, cominciando ad attuare una «pianificazione» regionale, basata sull’assunzione di personale unicamente sulla base dei posti effettivamente disponibili, nell’ambito regionale o provinciale.
(1-00398) «Buonanno ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Governo Renzi ha annunciato un ampio piano d’azione concernente l’edilizia scolastica, finalizzato a tentare di risolvere le più che evidenti criticità in materia;
se è vero che gli edifici scolastici meritano un focus particolare, è altrettanto prioritario ricercare una soluzione all’annosa questione del personale in servizio nel sistema scolastico, in quanto non si risolve la situazione di stallo del percorso formativo dei ragazzi solo con il risanamento delle strutture;
la stabilità delle figure di docenza nelle scuole italiane è il vero cuore della questione, sia in termini pedagogici, che dal punto di vista della valorizzazione delle risorse umane impegnate nella formazione della futura classe dirigente di questo Paese;
il precariato scolastico, oltre alle note e tristi ricadute in merito alla posizione dei lavoratori, risulta avere un’incidenza negativa anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento;
da dati in possesso dai firmatari del presente atto di indirizzo risulterebbe una notevole percentuale di personale della scuola (sia insegnanti che personale amministrativo, tecnico e ausiliario) assunta con contratti a tempo determinato;
la normativa europea, in particolare la direttiva 1999/70/CE, afferma il principio della non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli cosiddetti precari, in quanto svolgano le stesse attività;
in allegato alla stessa direttiva sopra citata (quinta clausola dell’accordo allegato) è espresso chiaramente il principio della non reiterabilità di contratti di lavoro a tempo determinato per periodi che, eccedendo la ragionevole durata, siano tali da conformare un’equiparazione di fatto al lavoro a tempo indeterminato, senza però le tutele e le garanzie offerte da tali tipologie contrattuali;
tale evidenza sopra menzionata si ravvisa nella ratio legis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ove all’articolo 36 si impone l’assunzione a tempo indeterminato per il personale scolastico, ad esclusione di eventualità temporanee ed eccezionali da ravvisarsi sulla base di oggettivi riscontri;
a partire dal novembre 2013 la Commissione europea ha sottoposto il nostro Paese ad una procedura d’infrazione per il mancato rispetto della sopra citata direttiva 1999/70/CE in merito ai contratti a tempo determinato sottoposti a rinnovi successivi continui, tali da essere equiparabili, nei fatti, a rapporti a tempo indeterminato;
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fissato per il 27 marzo 2014 la decisione su una serie di ricorsi sul precariato nella scuola;
il Governo, nell’ottemperare alle richieste derivanti dalle sedi europee, al fine di garantire la stabilizzazione delle figure professionali del settore scolastico, in particolare del personale docente, piuttosto che tener conto esclusivamente del criterio dell’anzianità, dovrebbe prendere in considerazione la grande importanza che riveste la formazione del personale docente;
la stabilizzazione del personale scolastico va attuata tenendo in debita considerazione che l’interesse prioritario di ogni politica del settore dell’istruzione deve essere la formazione dei ragazzi, che vengono penalizzati dalla carenza di una continuità didattica e soprattutto dall’assenza di una politica della qualità della formazione che sia atta a premiare il merito dei docenti attraverso strategie complesse che integrino i percorsi di stabilizzazione con una seria analisi valutativa delle carriere e dei percorsi formativi del corpo docente,

impegna il Governo:

a fornire puntuali elementi in merito all’entità reale del fenomeno di cui al presente atto di indirizzo;
a chiarire, nelle opportune sedi parlamentari, l’orientamento del Governo rispetto al turnover delle istituzioni scolastiche;
a garantire in tempi celeri l’adeguamento ai rilievi posti dalla Commissione europea in merito alla procedura d’infrazione citata in premessa;
nell’ambito della stabilizzazione del personale docente, a tenere in considerazione il criterio del merito e, in particolare, delle competenze acquisite dalle giovani generazioni, in ottemperanza ai percorsi formativi indicati dallo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
a rendersi disponibile ad un serio confronto con gli organismi parlamentari competenti, attraverso gli strumenti che si ritengano più idonei, al fine di elaborare una strategia complessiva in materia che tenga conto in via prioritaria della centralità degli studenti, nell’ambito di un percorso formativo che valorizzi nel modo più adeguato il merito e la qualità del corpo docente.
(1-00399) «Santerini ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Governo Renzi ha annunciato un ampio piano d’azione concernente l’edilizia scolastica, finalizzato a tentare di risolvere le più che evidenti criticità in materia;
se è vero che gli edifici scolastici meritano un focus particolare, è altrettanto prioritario ricercare una soluzione all’annosa questione del personale in servizio nel sistema scolastico, in quanto non si risolve la situazione di stallo del percorso formativo dei ragazzi solo con il risanamento delle strutture;
la stabilità delle figure di docenza nelle scuole italiane è il vero cuore della questione, sia in termini pedagogici, che dal punto di vista della valorizzazione delle risorse umane impegnate nella formazione della futura classe dirigente di questo Paese;
il precariato scolastico, oltre alle note e tristi ricadute in merito alla posizione dei lavoratori, risulta avere un’incidenza negativa anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento;
da dati in possesso dai firmatari del presente atto di indirizzo risulterebbe una notevole percentuale di personale della scuola (sia insegnanti che personale amministrativo, tecnico e ausiliario) assunta con contratti a tempo determinato;
la normativa europea, in particolare la direttiva 1999/70/CE, afferma il principio della non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli cosiddetti precari, in quanto svolgano le stesse attività;
in allegato alla stessa direttiva sopra citata (quinta clausola dell’accordo allegato) è espresso chiaramente il principio della non reiterabilità di contratti di lavoro a tempo determinato per periodi che, eccedendo la ragionevole durata, siano tali da conformare un’equiparazione di fatto al lavoro a tempo indeterminato, senza però le tutele e le garanzie offerte da tali tipologie contrattuali;
tale evidenza sopra menzionata si ravvisa nella ratio legis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ove all’articolo 36 si impone l’assunzione a tempo indeterminato per il personale scolastico, ad esclusione di eventualità temporanee ed eccezionali da ravvisarsi sulla base di oggettivi riscontri;
a partire dal novembre 2013 la Commissione europea ha sottoposto il nostro Paese ad una procedura d’infrazione per il mancato rispetto della sopra citata direttiva 1999/70/CE in merito ai contratti a tempo determinato sottoposti a rinnovi successivi continui, tali da essere equiparabili, nei fatti, a rapporti a tempo indeterminato;
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fissato per il 27 marzo 2014 la decisione su una serie di ricorsi sul precariato nella scuola;
il Governo, nell’ottemperare alle richieste derivanti dalle sedi europee, al fine di garantire la stabilizzazione delle figure professionali del settore scolastico, in particolare del personale docente, piuttosto che tener conto esclusivamente del criterio dell’anzianità, dovrebbe prendere in considerazione la grande importanza che riveste la formazione del personale docente;
la stabilizzazione del personale scolastico va attuata tenendo in debita considerazione che l’interesse prioritario di ogni politica del settore dell’istruzione deve essere la formazione dei ragazzi, che vengono penalizzati dalla carenza di una continuità didattica e soprattutto dall’assenza di una politica della qualità della formazione che sia atta a premiare il merito dei docenti attraverso strategie complesse che integrino i percorsi di stabilizzazione con una seria analisi valutativa delle carriere e dei percorsi formativi del corpo docente,

impegna il Governo:

a fornire puntuali elementi in merito all’entità reale del fenomeno di cui al presente atto di indirizzo;
a chiarire, nelle opportune sedi parlamentari, l’orientamento del Governo rispetto al turnover delle istituzioni scolastiche;
a valutare ogni inziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, per garantire in tempi celeri l’adeguamento ai rilievi posti dalla Commissione europea in merito alla procedura d’infrazione citata in premessa;
nell’ambito della stabilizzazione del personale docente, a tenere in considerazione il criterio del merito e, in particolare, delle competenze acquisite dalle giovani generazioni, in ottemperanza ai percorsi formativi indicati dallo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
a rendersi disponibile ad un serio confronto con gli organismi parlamentari competenti, attraverso gli strumenti che si ritengano più idonei, al fine di elaborare una strategia complessiva in materia che tenga conto in via prioritaria della centralità degli studenti, nell’ambito di un percorso formativo che valorizzi nel modo più adeguato il merito e la qualità del corpo docente.
(1-00399)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Santerini ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fissato al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il quale devono essere effettuate le assunzioni a tempo indeterminato e devono essere adottati i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo;
per le assunzioni relative all’anno scolastico 2013-2014, le graduatorie da utilizzare sono state, per il 50 per cento dei posti, quelle ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l’altro 50 per cento dei posti disponibili, quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con decreto direttoriale n. 82 del 2012, purché le stesse siano state rese definitive entro il 31 agosto 2013;
il decreto di approvazione delle graduatorie del sopra detto concorso non è intervenuto entro tale data (31 agosto), in quanto la procedura concorsuale ha subito dei ritardi attribuibili all’ingente numero di candidati. Si ricorda che alle prove preselettive del concorso per docenti hanno partecipato circa 33 mila candidati e circa 17 mila alle prove scritte;
la mancata approvazione delle graduatorie nel termine utile per le immissioni in ruolo ha costretto così l’amministrazione ad effettuare le assunzioni per il 2013-2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie dei precedenti concorsi;
tale circostanza comporta degli inconvenienti relativamente alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo dei candidati vincitori, ma non compromette le possibilità di assunzione;
la Costituzione, all’articolo 97, prevede: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Il concorso pubblico viene indicato in modo esplicito come lo strumento fondamentale di accesso alla pubblica amministrazione;
l’ultimo concorso a cattedra è stato bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, «indizione dei concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado» con la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare per un totale di 11.542 unità;
in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (procedimento n. 010/2045 e procedimento n. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2010/2124 relativa all’utilizzo dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, che diversamente da altri settori della pubblica amministrazione risente fisiologicamente di condizioni particolari legate al variare ad ogni anno scolastico del numero di iscrizioni di studenti alle diverse istituzioni scolastiche e ai differenti indirizzi di studio, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario, tecnico e amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
la Corte di cassazione, sezione lavoro, invece, nella sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, ha legittimato il reiterato uso dei contatti a tempo determinato nel settore scolastico, portando ad escludere un abuso nell’utilizzo da parte dell’amministrazione del contratto a tempo determinato. La Corte di cassazione, in tema di personale docente, infatti, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel decreto legislativo n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell’assegnazione degli incarichi in questione;
la corte d’appello di Perugia, inoltre, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, ha valutato di dover accertare se la pubblica amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro, avesse dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore, secondo i dettami della direttiva del Consiglio dell’Unione europea 28 giugno 1999, n. 70, emanata in attuazione dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, al risarcimento del danno. La corte territoriale ha escluso tale abuso, precisando che il ricorrente aveva avuto supplenze annuali sull’organico di fatto, ossia posti non vacanti ma disponibili, seguite da supplenze temporanee in sostituzione di personale assente, ed infine supplenze su organico di diritto, cioè su posti disponibili e vacanti, in molteplici scuole; ciascun incarico risultava, infatti, svincolato dal precedente, di cui non costituiva né proroga né prosecuzione, e tenendo in considerazione che l’amministrazione non poteva scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto dovendosi attenere alle graduatorie permanenti provinciali per gli incarichi su organico di diritto o per le supplenze su organico di fatto o temporaneo alle graduatorie interne d’istituto;
la Corte di cassazione ha reputato principio di diritto vivente la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella più ampia valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva rispetto al passato e con la previsione, in caso di violazione di norme imperative in materia, di un vero e proprio regime sanzionatorio costituito dal diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Principio quest’ultimo non contrastante con la direttiva 1999/70/CE, in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine. Inoltre, nella materia di cui trattasi, invero, sottolinea più volte la Corte di cassazione, la regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato decreto legislativo n. 368 del 2001, stante l’immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali;
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inoltre, è intervenuto in più occasioni nel 2011 (decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) e nel 2013 (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) attraverso i piani triennali per l’assunzione di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 e con il relativo decreto interministeriale 3 agosto 2011, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, aveva definito la programmazione triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e detto piano triennale di immissioni in ruolo aveva programmato 124.000 assunzioni tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nell’arco dei tre anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14: 30.300 docenti e 36.000 personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel 2011/12 e 22.000 assunzioni di docenti e 7.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per ciascun anno 2012/2013 e 2013/14. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha successivamente bloccato le assunzioni 2013/14;
nell’articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stata prevista la prosecuzione del piano triennale del 2011-13 attraverso un ulteriore piano triennale di assunzioni, che per l’anno scolastico 2014/2015 prevede il reclutamento di 12.625 docenti, 1.604 insegnanti di sostegno e 4.317 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
in dodici dei Paesi dell’Unione europea, pari ad un terzo della popolazione europea, tra cui Regno Unito, Svezia, Belgio e Olanda, il reclutamento avviene mediante chiamata diretta da parte delle scuole. In Italia, Francia e Grecia il reclutamento avviene su base concorsuale ed in Spagna ed in Germania i concorsi sono su base regionale. In Austria, Finlandia e Lussemburgo sono, inoltre, previsti concorsi per l’accesso ai percorsi formativi per l’insegnamento. In Spagna è anche previsto un periodo di tirocinio in prova e Francia, Finlandia, Regno Unito e Olanda prevedono la formazione in servizio obbligatoria,

impegna il Governo:

ad avviare in tempi brevi il piano triennale di assunzioni del personale docente che assegni i posti, per il 50 per cento, ai vincitori di concorso e, per l’altro 50 per cento, utilizzando le graduatorie ad esaurimento, facendo in modo che:
a) il contingente di assunzioni per il prossimo anno scolastico del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sia calcolato in relazione sia ai posti vacanti e disponibili in organico sia alle iscrizioni e all’entità dei pensionamenti;
b) venga garantito il numero di posti e cattedre indicate nell’allegato «1» del bando di concorso che costituisce parte integrante del decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82, per l’immissione in ruolo dei vincitori negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, attraverso la previsione di un accantonamento dei posti per coloro i quali avrebbero avuto il diritto di entrare in ruolo dall’anno scolastico in corso e per i quali non è stato possibile, invece, ottenere l’assunzione;
c) venga consentito solo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con la sola esclusione del personale dei cicli della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, trasformando pertanto le cosiddette GAE effettivamente in graduatorie ad esaurimento;
d) venga dato l’avvio ad una riforma del sistema di reclutamento per il personale docente e non, in linea con altri Stati dell’Unione europea che consenta maggiore autonomia e libertà da parte delle istituzioni scolastiche, anche in rete, nell’individuazione e nella scelta del personale docente e non docente;
e) vengano programmate forme di reclutamento e di selezione concorsuali del personale scolastico, come previsto dalla Costituzione, a cadenza periodica regolare e ravvicinata solo su posti effettivamente vacanti e disponibili, senza la creazione di ulteriori graduatorie, e sia definito un relativo piano di assunzioni, previa una ricognizione di posti effettivamente vacanti e disponibili ai fini dell’erogazione di un servizio efficace, efficiente e rispettoso dei principi di trasparenza ed economicità, previsti dalla normativa vigente;
f) venga prevista una formazione specifica, mirata e programmata nell’ambito universitario per il personale docente e amministrativo che possa prevedere tirocini, stage, apprendistato e nuove forme di inserimento nelle istituzioni scolastiche.
(1-00400) «Centemero ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fissato al 31 agosto di ciascun anno il termine entro il quale devono essere effettuate le assunzioni a tempo indeterminato e devono essere adottati i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo;
per le assunzioni relative all’anno scolastico 2013-2014, le graduatorie da utilizzare sono state, per il 50 per cento dei posti, quelle ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per l’altro 50 per cento dei posti disponibili, quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con decreto direttoriale n. 82 del 2012, purché le stesse siano state rese definitive entro il 31 agosto 2013;
il decreto di approvazione delle graduatorie del sopra detto concorso non è intervenuto entro tale data (31 agosto), in quanto la procedura concorsuale ha subito dei ritardi attribuibili all’ingente numero di candidati. Si ricorda che alle prove preselettive del concorso per docenti hanno partecipato circa 33 mila candidati e circa 17 mila alle prove scritte;
la mancata approvazione delle graduatorie nel termine utile per le immissioni in ruolo ha costretto così l’amministrazione ad effettuare le assunzioni per il 2013-2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie dei precedenti concorsi;
tale circostanza comporta degli inconvenienti relativamente alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo dei candidati vincitori, ma non compromette le possibilità di assunzione;
la Costituzione, all’articolo 97, prevede: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Il concorso pubblico viene indicato in modo esplicito come lo strumento fondamentale di accesso alla pubblica amministrazione;
l’ultimo concorso a cattedra è stato bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, «indizione dei concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado» con la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare per un totale di 11.542 unità;
in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (procedimento n. 010/2045 e procedimento n. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2010/2124 relativa all’utilizzo dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, che diversamente da altri settori della pubblica amministrazione risente fisiologicamente di condizioni particolari legate al variare ad ogni anno scolastico del numero di iscrizioni di studenti alle diverse istituzioni scolastiche e ai differenti indirizzi di studio, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario, tecnico e amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l’abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
la Corte di cassazione, sezione lavoro, invece, nella sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, ha legittimato il reiterato uso dei contatti a tempo determinato nel settore scolastico, portando ad escludere un abuso nell’utilizzo da parte dell’amministrazione del contratto a tempo determinato. La Corte di cassazione, in tema di personale docente, infatti, ha affermato l’inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel decreto legislativo n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, con conseguente insussistenza di un diritto alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell’assegnazione degli incarichi in questione;
la corte d’appello di Perugia, inoltre, ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, ha valutato di dover accertare se la pubblica amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro, avesse dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore, secondo i dettami della direttiva del Consiglio dell’Unione europea 28 giugno 1999, n. 70, emanata in attuazione dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, al risarcimento del danno. La corte territoriale ha escluso tale abuso, precisando che il ricorrente aveva avuto supplenze annuali sull’organico di fatto, ossia posti non vacanti ma disponibili, seguite da supplenze temporanee in sostituzione di personale assente, ed infine supplenze su organico di diritto, cioè su posti disponibili e vacanti, in molteplici scuole; ciascun incarico risultava, infatti, svincolato dal precedente, di cui non costituiva né proroga né prosecuzione, e tenendo in considerazione che l’amministrazione non poteva scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto dovendosi attenere alle graduatorie permanenti provinciali per gli incarichi su organico di diritto o per le supplenze su organico di fatto o temporaneo alle graduatorie interne d’istituto;
la Corte di cassazione ha reputato principio di diritto vivente la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella più ampia valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva rispetto al passato e con la previsione, in caso di violazione di norme imperative in materia, di un vero e proprio regime sanzionatorio costituito dal diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Principio quest’ultimo non contrastante con la direttiva 1999/70/CE, in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 relativa alla disciplina generale del contratto a termine. Inoltre, nella materia di cui trattasi, invero, sottolinea più volte la Corte di cassazione, la regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato decreto legislativo n. 368 del 2001, stante l’immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali;
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inoltre, è intervenuto in più occasioni nel 2011 (decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) e nel 2013 (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) attraverso i piani triennali per l’assunzione di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. Con l’articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011 e con il relativo decreto interministeriale 3 agosto 2011, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, aveva definito la programmazione triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e detto piano triennale di immissioni in ruolo aveva programmato 124.000 assunzioni tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nell’arco dei tre anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14: 30.300 docenti e 36.000 personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel 2011/12 e 22.000 assunzioni di docenti e 7.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per ciascun anno 2012/2013 e 2013/14. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha successivamente bloccato le assunzioni 2013/14;
nell’articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stata prevista la prosecuzione del piano triennale del 2011-13 attraverso un ulteriore piano triennale di assunzioni, che per l’anno scolastico 2014/2015 prevede il reclutamento di 12.625 docenti, 1.604 insegnanti di sostegno e 4.317 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
in dodici dei Paesi dell’Unione europea, pari ad un terzo della popolazione europea, tra cui Regno Unito, Svezia, Belgio e Olanda, il reclutamento avviene mediante chiamata diretta da parte delle scuole. In Italia, Francia e Grecia il reclutamento avviene su base concorsuale ed in Spagna ed in Germania i concorsi sono su base regionale. In Austria, Finlandia e Lussemburgo sono, inoltre, previsti concorsi per l’accesso ai percorsi formativi per l’insegnamento. In Spagna è anche previsto un periodo di tirocinio in prova e Francia, Finlandia, Regno Unito e Olanda prevedono la formazione in servizio obbligatoria,

impegna il Governo:

ad avviare in tempi brevi il piano triennale di assunzioni del personale docente che assegni i posti, per il 50 per cento, ai vincitori di concorso e, per l’altro 50 per cento, utilizzando le graduatorie ad esaurimento, facendo in modo che:
a) il contingente di assunzioni per il prossimo anno scolastico del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sia calcolato in relazione sia ai posti vacanti e disponibili in organico sia alle iscrizioni e all’entità dei pensionamenti;
b) venga garantito il numero di posti e cattedre indicate nell’allegato «1» del bando di concorso che costituisce parte integrante del decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82, per l’immissione in ruolo dei vincitori negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, attraverso la previsione di un accantonamento dei posti per coloro i quali avrebbero avuto il diritto di entrare in ruolo dall’anno scolastico in corso e per i quali non è stato possibile, invece, ottenere l’assunzione;
c) a valutare ogni iniziaitiva utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, affinché venga dato l’avvio ad una riforma del sistema di reclutamento per il personale docente e non, in linea con altri Stati dell’Unione europea che consenta maggiore autonomia e libertà da parte delle istituzioni scolastiche, anche in rete, nell’individuazione e nella scelta del personale docente e non docente;
d) vengano programmate forme di reclutamento e di selezione concorsuali del personale scolastico, come previsto dalla Costituzione, a cadenza periodica regolare e ravvicinata solo su posti effettivamente vacanti e disponibili, senza la creazione di ulteriori graduatorie, e sia definito un relativo piano di assunzioni, previa una ricognizione di posti effettivamente vacanti e disponibili ai fini dell’erogazione di un servizio efficace, efficiente e rispettoso dei principi di trasparenza ed economicità, previsti dalla normativa vigente;
e) venga prevista una formazione specifica, mirata e programmata nell’ambito universitario per il personale docente che possa prevedere tirocini, stage e apprendistato.
(1-00400)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Centemero ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il 27 marzo 2014 presso la Corte di giustizia europea è prevista l’udienza per rispondere alle questioni di pregiudizialità sollevate sia dal tribunale di Napoli (GUCE, C 141/11-2013) che dalla Corte Costituzionale (GUCE, C 313/7-2010) sulla legittimità della norme italiane che, per i lavoratori della scuola, acconsentono di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato in maniera continuativa ed estesa ben oltre il limite massimo dei 36 mesi fissati dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; lo scopo della normativa europea è stato quello di dare dignità al lavoro migliorando la qualità di quello precario e garantire, così, l’applicazione del principio di non discriminazione nonché di prevenzione di ogni abuso derivante dall’utilizzo del susseguirsi di contratti o di rapporti di lavoro temporanei;
nel nostro Paese si continuano ad infrangere, ormai da troppi anni, le clausole 4 e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla citata direttiva europea che affermano, rispettivamente e con chiarezza, che:
«Clausola 4.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Clausola 5.
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati «successivi»;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»;
l’attuale normativa italiana sul precariato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, deve essere cambiata al più presto in quanto in profondo contrasto con il diritto comunitario e con le legittime rivendicazioni dei tanti lavoratori precari che hanno presentato i ricorsi al tribunale del lavoro e che si son già visti riconoscere il diritto alla parità di trattamento con il personale di ruolo; infatti, si susseguono sentenze anche della magistratura italiana che condannano e disapplicano l’attuale normativa che addirittura sanziona, per le pubbliche amministrazioni, l’assunzione o l’impiego di lavoratori attraverso la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo n.165 del 2001 – «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» – articolo 36 (utilizzo di contratti di lavoro flessibile));
il nostro Paese, pertanto, per sua colpa e inefficienza, potrà essere condannato per infrazione del diritto comunitario dalla Corte di giustizia europea che porrà così fine all’uso e all’abuso dei contratti a termine e alla disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che svolgono lo stesso lavoro. Un risultato decisivo per migliaia di lavoratori precari di lungo corso che dovranno essere stabilizzati e vedranno riconosciuto l’impegno e il lavoro con cui in questi anni hanno garantito il funzionamento della scuola pubblica;
esiste un’altra situazione, in cui la discriminazione a carico di lavoratori a tempo determinato appare inequivocabilmente evidente, determinatasi con riferimento all’applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che prevede il reclutamento dei docenti universitari di ruolo di prima e seconda fascia con una procedura in due fasi: una prima imperniata su concorsi pubblici di abilitazione nazionale ed una seconda basata su concorsi pubblici di chiamata da esperirsi dai singoli atenei;
si è ora per la prima volta completato l’espletamento dei concorsi nazionali previsti dalla citata legge n. 240 del 2010;
i concorsi hanno portato a conseguire l’abilitazione per la prima e la seconda fascia sia candidati già strutturati con un rapporto a tempo indeterminato (come professori associati o ricercatori) sia candidati non strutturati legati ad un’università da contratti d’insegnamento a tempo determinato, conclusi, uno dopo l’altro, anno per anno;
l’articolo 24 della legge prevede che un singolo ateneo, con risorse ad hoc, apra concorsi per la chiamata di abilitati riservati a professori di seconda fascia e ricercatori in servizio in tale ateneo e non prevede che questo, con risorse proprie ad hoc, apra concorsi riservati a docenti non strutturati ad esso legati da un contratto annuale ancorché ripetuto di anno in anno;
è evidente che alla chiamata di questa categoria di docenti legati all’università da contratti a tempo determinato, che hanno ottenuto un’abilitazione sulla base di concorsi pubblici nazionali, non si può opporre il principio secondo cui un’amministrazione pubblica non può assumere senza concorso,

impegna il Governo

a provvedere immediatamente, ancor prima della prevedibile condanna per infrazione, ad adottare iniziative normative per superare l’inadeguatezza della normativa in vigore relativa al sistema contrattuale del lavoro, avendo riguardo ai principi sanciti dalla citata direttiva europea e programmare, pertanto, un piano di stabilizzazione del personale precario sulla base di tutti i posti effettivamente vacanti.
(1-00407) «Giancarlo Giordano ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il rilancio del sistema economico del Paese non può prescindere: a) da un corretto e più efficiente funzionamento delle pubbliche amministrazioni chiamate ad erogare con tempestività ed efficacia i servizi alle imprese ed ai cittadini; b) dalla garanzia di elevati standard qualitativi ed economici dei servizi che devono essere competitivi anche in raffronto con quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione europea;
in sede di riforma occorre intervenire sulle criticità che il settore pubblico presenta, al fine di risolverle e superarle con la gradualità che il contesto organizzativo e finanziario consente;
tra le maggiori criticità emergono:
a) l’emergenza su questo fronte è molto evidente in quanto:
è in continua crescita il contenzioso con le amministrazioni pubbliche per l’abuso di contratti di lavoro flessibile, con i conseguenti costi a carico dei bilanci pubblici;
spesso i giudici del lavoro che riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, nei casi di abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, condannano le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno, con riflessi sempre più pesanti sulla finanza pubblica;
sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell’Italia per il fenomeno del precariato storico nella pubblica amministrazione e delle richieste di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte di giudici italiani;
sono migliaia i rapporti di lavoro a termine che proseguono da oltre un decennio per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali alla collettività, servizi che devono essere comunque assicurati pur in presenza dei stringenti vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Basti pensare che nel settore sanitario spesso l’erogazione dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza è garantita dal ricorso al lavoro flessibile soprattutto in quelle regioni che, essendo vincolate dal piano di rientro dal disavanzo, si vedono precluse le assunzioni a tempo indeterminato;
b) il comparto della scuola, con circa 140 mila unità tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliare, registra il numero più alto di personale precario. È da sottolineare che le recenti conclusioni espresse dalla Commissione europea – con le quali si apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato – ribadiscono che «(…) Non può ritenersi obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro una legislazione nazionale, quale quella italiana in causa, che, nel settore scolastico, non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a termine successivi (…)»;
c) sussiste un’elevata consistenza del precariato nel settore pubblico che riguarda: 1) personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 2) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 3) lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione, 4) professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo, 5) lavoratori addetti ad attività socialmente utili svolte in virtù delle previste convenzioni;
d) l’età media dei dipendenti pubblici in Italia è molto più elevata rispetto a quella degli altri Paesi europei e destinata ad aumentare in relazione all’effetto sinergico della disciplina normativa che limita il turnover e della riforma pensionistica che riduce il flusso di fuoriuscite in relazione ai nuovi criteri di maturazione dei requisiti per il diritto di accesso a pensione;
e) a causa dell’applicazione della cosiddetta «legge Fornero» e il prolungarsi dell’età di permanenza in cattedra, parte del corpo docente impegnato con gli studenti italiani ha sempre più difficoltà a stare al passo con il dinamismo della comunità scolastica: gli ultimi dati forniti dall’Ocse nel rapporto Education at a glance 2013 rilevano che nel 2011 il 47,6 per cento dei docenti elementari, il 61 per cento di quelli delle medie inferiori e il 62,5 per cento di quelli delle superiori aveva oltre 50 anni; la modifica della cosiddetta legge Fornero avrebbe anche il vantaggio di sbloccare il turnover della scuola e permettere la stabilizzazione di molti giovani insegnanti;
f) sussiste la necessità di valutare con attenzione la consistenza delle strutture dirigenziali, che produce una discrasia tra piante organiche teoriche relative alla dirigenza e dirigenti effettivamente in forza; tale discrasia costituisce causa di ingiustificata frammentazione nell’assegnazione del personale ad uffici dirigenziali vacanti, con conseguenze non virtuose nella gestione delle risorse;
nel 2006, con l’approvazione della prima legge finanziaria dell’allora Governo Prodi, si è delineata, con la trasformazione delle graduatorie permanenti per il reclutamento degli insegnanti in «graduatorie ad esaurimento» e l’avvio di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di 150.000 insegnanti e 10.000 unità di personale ausiliare tecnico e amministrativo, la necessità di costruire una programmazione di medio-lungo periodo degli organici e superare il fenomeno del precariato. Nel 2009 – cambiato lo scenario politico – il settore scolastico, dopo l’approvazione dell’articolo 64, del decreto-legge n. 22 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sconta il drastico taglio di circa 8 miliardi di euro e la conseguente riduzione di oltre 87 mila docenti e di 44.500 ausiliari, tecnico e amministrativi;
l’ultimo intervento a sostegno del settore scolastico, con l’approvazione della legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha definito un piano triennale (2014-2016) per l’assunzione a tempo indeterminato di 69 mila docenti e 16 mila amministrativi, tecnici e ausiliari e, inoltre, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 26.500 docenti di sostegno;
le misure contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 ottobre 2013, n. 125, nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali, prevedono forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché misure a favore dei lavoratori socialmente utili, senza disporre di interventi adeguati anche per le altre forme di precariato di cui alla lettera c) del terzo capoverso della premessa del presente atto di indirizzo;
nella totale condivisione del programma di Governo, si ritiene urgente affrontare il tema del precariato del pubblico impiego valorizzando il ruolo sociale degli operatori pubblici impegnati quotidianamente in servizi che promuovono e tutelano il benessere dei cittadini,

impegna il Governo:

a riaprire in tempi brevi e con i soggetti preposti la trattativa per l’adeguamento della parte normativa del contratto nazionale del pubblico impiego a garanzia di un corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con la finalità di valutare misure volte al superamento del precariato, prestando particolare attenzione alla valorizzazione della professionalità acquisita anche dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dai lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e dai professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo;
per quanto riguarda il personale della scuola e nel rispetto della normativa europea:
a) a definire un nuovo piano pluriennale di assorbimento delle graduatorie ad esaurimento;
b) espletate le procedure di assunzione relative all’ultimo concorso a cattedra del 2012, a bandire, con cadenza biennale, nuove prove concorsuali che tengano conto dei flussi di pensionamento e dei trasferimenti e, nel rispetto della normativa europea, a garantire il regime del doppio canale per i docenti abilitati, a partire da coloro che siano in possesso di almeno tre anni di servizio;
c) ad assumere iniziative per ovviare ad una carenza della riforma pensionistica attuata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che non ha tenuto nel necessario conto le peculiarità del comparto della scuola, nel quale la data di pensionamento è legata, per esigenze di funzionalità e di continuità didattica, alla conclusione dell’anno scolastico;
d) ad attuare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche in campo didattico, finanziario, amministrativo e gestionale, partendo dall’attuazione dell’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, con l’assegnazione almeno triennale dell’organico funzionale ad ogni istituzione scolastica, anche a livello di reti di scuole, al fine di pervenire al progressivo superamento della distinzione tra l’organico di diritto e l’organico di fatto;
a proseguire nel percorso di attuazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013 di cui in premessa, a tal fine attuando, per un verso, la rilevazione ai sensi del citato decreto-legge n. 101 del 2013 delle graduatorie di concorso aperte e, per altro verso, il monitoraggio e la verifica del processo di superamento delle situazioni di precarietà contrattuale nelle pubbliche amministrazioni, tenendone costantemente informato il Parlamento;
stante, infine, la ripetizione storica, ormai consolidata, nei bilanci delle amministrazioni della spesa per il personale con tipologie di lavoro flessibile, a considerare, nel rispetto delle norme che regolano le assunzioni nel pubblico impiego, la complessiva spesa di personale, comprensiva quindi di quella effettuata per rapporti di lavoro a tempo determinato, per contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altre forme di rapporti di lavoro flessibile, quale parametro consolidato di riferimento ai fini dei processi di proroga dei rapporti di lavoro precario e, nell’ambito della regolamentazione prevista dal decreto-legge n. 10 del 2013 e dalla legge n. 147 del 2013, di eventuale stabilizzazione.
(1-00408) «Coscia ed altri».

   La Camera,
premesso che:
il rilancio del sistema economico del Paese non può prescindere: a) da un corretto e più efficiente funzionamento delle pubbliche amministrazioni chiamate ad erogare con tempestività ed efficacia i servizi alle imprese ed ai cittadini; b) dalla garanzia di elevati standard qualitativi ed economici dei servizi che devono essere competitivi anche in raffronto con quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione europea;
in sede di riforma occorre intervenire sulle criticità che il settore pubblico presenta, al fine di risolverle e superarle con la gradualità che il contesto organizzativo e finanziario consente;
tra le maggiori criticità emergono:
a) l’emergenza su questo fronte è molto evidente in quanto:
è in continua crescita il contenzioso con le amministrazioni pubbliche per l’abuso di contratti di lavoro flessibile, con i conseguenti costi a carico dei bilanci pubblici;
spesso i giudici del lavoro che riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, nei casi di abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, condannano le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno, con riflessi sempre più pesanti sulla finanza pubblica;
sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell’Italia per il fenomeno del precariato storico nella pubblica amministrazione e delle richieste di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte di giudici italiani;
sono migliaia i rapporti di lavoro a termine che proseguono da oltre un decennio per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali alla collettività, servizi che devono essere comunque assicurati pur in presenza dei stringenti vincoli di finanza pubblica in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Basti pensare che nel settore sanitario spesso l’erogazione dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza è garantita dal ricorso al lavoro flessibile soprattutto in quelle regioni che, essendo vincolate dal piano di rientro dal disavanzo, si vedono precluse le assunzioni a tempo indeterminato;
b) il comparto della scuola, con circa 140 mila unità tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliare, registra il numero più alto di personale precario. È da sottolineare che le recenti conclusioni espresse dalla Commissione europea – con le quali si apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul lavoro a tempo determinato – ribadiscono che «(…) Non può ritenersi obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro una legislazione nazionale, quale quella italiana in causa, che, nel settore scolastico, non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a termine successivi (…)»;
c) sussiste un’elevata consistenza del precariato nel settore pubblico che riguarda: 1) personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 2) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 3) lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione, 4) professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo, 5) lavoratori addetti ad attività socialmente utili svolte in virtù delle previste convenzioni;
d) l’età media dei dipendenti pubblici in Italia è molto più elevata rispetto a quella degli altri Paesi europei e destinata ad aumentare in relazione all’effetto sinergico della disciplina normativa che limita il turnover e della riforma pensionistica che riduce il flusso di fuoriuscite in relazione ai nuovi criteri di maturazione dei requisiti per il diritto di accesso a pensione;
e) a causa dell’applicazione della cosiddetta «legge Fornero» e il prolungarsi dell’età di permanenza in cattedra, parte del corpo docente impegnato con gli studenti italiani ha sempre più difficoltà a stare al passo con il dinamismo della comunità scolastica: gli ultimi dati forniti dall’Ocse nel rapporto Education at a glance 2013 rilevano che nel 2011 il 47,6 per cento dei docenti elementari, il 61 per cento di quelli delle medie inferiori e il 62,5 per cento di quelli delle superiori aveva oltre 50 anni; la modifica della cosiddetta legge Fornero avrebbe anche il vantaggio di sbloccare il turnover della scuola e permettere la stabilizzazione di molti giovani insegnanti;
f) sussiste la necessità di valutare con attenzione la consistenza delle strutture dirigenziali, che produce una discrasia tra piante organiche teoriche relative alla dirigenza e dirigenti effettivamente in forza; tale discrasia costituisce causa di ingiustificata frammentazione nell’assegnazione del personale ad uffici dirigenziali vacanti, con conseguenze non virtuose nella gestione delle risorse;
nel 2006, con l’approvazione della prima legge finanziaria dell’allora Governo Prodi, si è delineata, con la trasformazione delle graduatorie permanenti per il reclutamento degli insegnanti in «graduatorie ad esaurimento» e l’avvio di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di 150.000 insegnanti e 10.000 unità di personale ausiliare tecnico e amministrativo, la necessità di costruire una programmazione di medio-lungo periodo degli organici e superare il fenomeno del precariato. Nel 2009 – cambiato lo scenario politico – il settore scolastico, dopo l’approvazione dell’articolo 64, del decreto-legge n. 22 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sconta il drastico taglio di circa 8 miliardi di euro e la conseguente riduzione di oltre 87 mila docenti e di 44.500 ausiliari, tecnico e amministrativi;
l’ultimo intervento a sostegno del settore scolastico, con l’approvazione della legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha definito un piano triennale (2014-2016) per l’assunzione a tempo indeterminato di 69 mila docenti e 16 mila amministrativi, tecnici e ausiliari e, inoltre, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di oltre 26.500 docenti di sostegno;
le misure contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 ottobre 2013, n. 125, nello spirito di favorire politiche occupazionali razionali, prevedono forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché misure a favore dei lavoratori socialmente utili, senza disporre di interventi adeguati anche per le altre forme di precariato di cui alla lettera c) del terzo capoverso della premessa del presente atto di indirizzo;
nella totale condivisione del programma di Governo, si ritiene urgente affrontare il tema del precariato del pubblico impiego valorizzando il ruolo sociale degli operatori pubblici impegnati quotidianamente in servizi che promuovono e tutelano il benessere dei cittadini,

impegna il Governo:

a riaprire in tempi brevi e con i soggetti preposti la trattativa per l’adeguamento della parte normativa del contratto nazionale del pubblico impiego a garanzia di un corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con la finalità di valutare misure volte al superamento del precariato, prestando particolare attenzione alla valorizzazione della professionalità acquisita anche dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dai lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e dai professionisti titolari di partita iva incaricati di svolgere prestazioni di lavoro autonomo;
per quanto riguarda il personale della scuola e nel rispetto della normativa europea:
a) a definire un nuovo piano pluriennale di assorbimento delle graduatorie ad esaurimento considerati i posti vacanti e disponibili;
b) espletate le procedure di assunzione relative all’ultimo concorso a cattedra del 2012, a bandire, con cadenza biennale, nuove prove concorsuali che tengano conto dei flussi di pensionamento e dei trasferimenti e, nel rispetto della normativa europea, a garantire il regime del doppio canale per i docenti abilitati, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
c) a valutare ogni iniziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, per ovviare ad una carenza della riforma pensionistica attuata con l’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che non ha tenuto nel necessario conto le peculiarità del comparto della scuola, nel quale la data di pensionamento è legata, per esigenze di funzionalità e di continuità didattica, alla conclusione dell’anno scolastico;
d) a valutare ogni iniziativa utile, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, per attuare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche in campo didattico, finanziario, amministrativo e gestionale, partendo dall’attuazione dell’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, con l’assegnazione almeno triennale dell’organico funzionale ad ogni istituzione scolastica, anche a livello di reti di scuole, al fine di pervenire al progressivo superamento della distinzione tra l’organico di diritto e l’organico di fatto;
a proseguire nel percorso di attuazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013 di cui in premessa, a tal fine attuando, per un verso, la rilevazione ai sensi del citato decreto-legge n. 101 del 2013 delle graduatorie di concorso aperte e, per altro verso, il monitoraggio e la verifica del processo di superamento delle situazioni di precarietà contrattuale nelle pubbliche amministrazioni, tenendone costantemente informato il Parlamento;
stante, infine, la ripetizione storica, ormai consolidata, nei bilanci delle amministrazioni della spesa per il personale con tipologie di lavoro flessibile, a considerare, nel rispetto delle norme che regolano le assunzioni nel pubblico impiego, la complessiva spesa di personale, comprensiva quindi di quella effettuata per rapporti di lavoro a tempo determinato, per contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altre forme di rapporti di lavoro flessibile, quale parametro consolidato di riferimento ai fini dei processi di proroga dei rapporti di lavoro precario e, nell’ambito della regolamentazione prevista dal decreto-legge n. 10 del 2013 e dalla legge n. 147 del 2013, di eventuale stabilizzazione.
(1-00408)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Coscia ed altri».

Risoluzione

   La Camera,
al termine del dibattito sulle mozioni concernenti iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al comparto scuola,
premesso che:
appare indispensabile ed urgentissimo intervenire dato che il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico e risulta avere un’incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
tra il 2001 e il 2013, a dispetto della direttiva comunitaria, le supplenze per il funzionamento ordinario delle scuole sono aumentate da 105.000 a 140.000 unità, e nel contempo le spese per il personale a tempo determinato sono aumentate di 348 milioni di euro dal 2007;
con riferimento alle 120.000 cattedre al 30 giugno assegnate quest’anno il 75 per cento è senza titolare e rispetto ai 230.000 alunni con handicap lo Stato ha bisogno di 115.000 insegnanti di sostegno rispetto ai 90.000 previsti nel 2016 dall’ultima legge n. 128 del 2013;
vi è stato il pensionamento di 11.000 docenti e 3.600 ATA e dei contratti, di 12.000 docenti e 19.000 ATA al 31 agosto, e sarebbe possibile attuare fin dal prossimo anno scolastico un piano straordinario di immissioni in ruolo di 125.000 unità;
il precariato nella scuola non soltanto è rimasto costante negli anni ma oggi è ai suoi massimi storici se si considera che soltanto la metà del personale inserito nelle graduatorie ottiene una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto mentre altri 150.000 docenti (abilitati con il TFA, SFP, diploma magistrale, PAS) attendono di essere inseriti nelle stesse graduatorie;
vi sarebbero 125.000 posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2014, cosa che di fatto svuoterebbe i due terzi delle attuali graduatorie ad esaurimento e che a graduatorie esaurite, si aprirebbe la prospettiva, a copertura totale annuale del turn over, dell’immissione in ruolo anche dei 150 mila docenti rimasti fuori dalle graduatorie ma con un titolo abilitante riconosciuto dallo Stato (TFA, idonei concorso DDG 82/2012 ecc);
gli abilitati TFA potrebbero essere utilmente immessi in GAE e per gli idonei al concorso DDG 82/2012 basterebbe prevedere una IV fascia, così da assumerli ed evitare nuove procedure d’infrazione;
è dunque doveroso operare e intervenire affinché si proceda alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 anche al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva legata alla stabilizzazione dei precari,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché si proceda alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva europea legata alla stabilizzazione dei precari.
(6-00062) «Di Lello».

La Camera,
al termine del dibattito sulle mozioni concernenti iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al comparto scuola,
premesso che:
appare indispensabile ed urgentissimo intervenire dato che il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico e risulta avere un’incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;
tra il 2001 e il 2013, a dispetto della direttiva comunitaria, le supplenze per il funzionamento ordinario delle scuole sono aumentate da 105.000 a 140.000 unità, e nel contempo le spese per il personale a tempo determinato sono aumentate di 348 milioni di euro dal 2007;
con riferimento alle 120.000 cattedre al 30 giugno assegnate quest’anno il 75 per cento è senza titolare e rispetto ai 230.000 alunni con handicap lo Stato ha bisogno di 115.000 insegnanti di sostegno rispetto ai 90.000 previsti nel 2016 dall’ultima legge n. 128 del 2013;
vi è stato il pensionamento di 11.000 docenti e 3.600 ATA e dei contratti, di 12.000 docenti e 19.000 ATA al 31 agosto, e sarebbe possibile attuare fin dal prossimo anno scolastico un piano straordinario di immissioni in ruolo di 125.000 unità;
il precariato nella scuola non soltanto è rimasto costante negli anni ma oggi è ai suoi massimi storici se si considera che soltanto la metà del personale inserito nelle graduatorie ottiene una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto mentre altri 150.000 docenti (abilitati con il TFA, SFP, diploma magistrale, PAS) attendono di essere inseriti nelle stesse graduatorie;
vi sarebbero 125.000 posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2014, cosa che di fatto svuoterebbe i due terzi delle attuali graduatorie ad esaurimento e che a graduatorie esaurite, si aprirebbe la prospettiva, a copertura totale annuale del turn over, dell’immissione in ruolo anche dei 150 mila docenti rimasti fuori dalle graduatorie ma con un titolo abilitante riconosciuto dallo Stato (TFA, idonei concorso DDG 82/2012 ecc);
gli abilitati TFA potrebbero essere utilmente immessi in GAE e per gli idonei al concorso DDG 82/2012 basterebbe prevedere una IV fascia, così da assumerli ed evitare nuove procedure d’infrazione;
è dunque doveroso operare e intervenire affinché si proceda alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 anche al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva legata alla stabilizzazione dei precari,

impegna il Governo

a valutare tutte le iniziative necessarie affinché si possa procedere alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati, per i docenti presenti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, al fine di evitare sanzioni da parte della Commissione europea a causa della violazione della direttiva europea legata alla stabilizzazione dei precari.
(6-00062)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Di Lello».

Il 24 marzo si svolge nell’Aula della Camera la discussione generale della mozione Chimienti ed altri n. 1-00341 concernente iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al comparto scuola

 

(Camera, 24.3.14) SILVIA CHIMIENTI. Signor Presidente, il 28 giugno 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione hanno emanato la direttiva n. 70, volta a garantire la piena parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni e dall’abuso dei contratti a termine. Ricordiamo a quest’Aula che le direttive sono atti vincolanti per i Paesi membri dell’Unione, i quali vi si devono necessariamente adeguare, scegliendo i mezzi che più ritengano opportuni per raggiungere l’obiettivo stabilito. Nei quindici anni trascorsi dall’approvazione della direttiva in questione l’Italia ha scelto una strada piuttosto curiosa per adeguarsi alle sue indicazioni: l’ha prima dimenticata e poi quotidianamente calpestata.
Oggi, a quasi quindici anni dal giorno in cui finalmente l’Unione stipulò uno di quei patti di collaborazione e di solidarietà cari ad Alcide De Gasperi, il precariato è divenuto strutturale in tutti i settori della nostra pubblica amministrazione, con particolare riferimento al comparto scuola. Le cifre sono impietose: oltre 250 mila lavoratori sono privati di ogni certezza, di qualsiasi stabilità economica, costretti a vivere appesi alla speranza di un rinnovo contrattuale che possa garantire loro un minimo di respiro. Per qualche mese, al massimo un anno. Poi, chissà.
Nella scuola, settore nevralgico della nostra società, il luogo in cui si costruiscono le coscienze dei cittadini del futuro, il danno è ancora maggiore. Oltre ad un corpo docente frustrato, principi fondamentali come la continuità della didattica, lo sviluppo dei percorsi che dovrebbero necessariamente costruirsi nel lungo periodo, vengono cancellati da un tratto di penna di ragionieri di Stato, che li sacrificano sull’altare di scellerati piani di razionalizzazione della spesa. Ma questo dramma sociale non può più andare avanti. Non può continuare, perché la stessa Europa, dopo quindici anni di calma apparente, ha deciso finalmente di farsi sentire.
Alla base della nostra mozione ci sono, infatti, ben due pronunce della Corte di giustizia europea, che lo scorso gennaio hanno definitivamente costretto il nostro Paese a prendere atto della sua totale non conformità alla legislazione comunitaria in materia di contratti a termine. E non solo: il 27 marzo, ironia della sorte, la Corte di giustizia si pronuncerà nuovamente sull’abuso del precariato in Italia, questa volta in riferimento al comparto scuola.
Alla luce di tutto ciò, il MoVimento 5 Stelle crede che il tema della lotta al precariato non possa più essere rimandato. Non è più solo una questione di etica e di diritti, ma anche – cosa che certamente farà più leva su questa maggioranza – un enorme e improrogabile problema economico. Basti pensare al risarcimento di ben 173 mila euro che è spettato ad un docente precario di educazione fisica a cui un giudice del lavoro di Trapani ha riconosciuto tutti i danni derivanti dalla continua reiterazione del suo contratto da supplente su posti vacanti e disponibili, oltre al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi.
La sentenza del 27 marzo potrebbe aprire la strada a migliaia di ricorsi e costare allo Stato italiano decine di milioni di euro, che andrebbero ad aggiungersi a quelli della multa che l’Europa presto comminerà all’Italia. Se l’Europa interverrà a sanzionarci, il MIUR non potrà più continuare nella vergognosa prassi di non risarcire i danni dei docenti precari vincitori di cause, come purtroppo è avvenuto finora.
Secondo stime attendibili, ammontano a circa 200 i milioni di euro di risarcimento richiesti complessivamente dai giudici del lavoro di tutta Italia negli ultimi anni e ancora inevasi dal MIUR. Per questo motivo, un mese fa, il Codacons ha clamorosamente deciso di procedere al pignoramento dei beni del Ministero, mobili, sedie, tavoli e perfino la poltrona del Ministro ! Il tentativo è stato bloccato dal MIUR ma noi ci chiediamo: cosa si sta aspettando per dare esecuzione alle sentenze di tribunale ? Ma soprattutto, fino a che punto le istituzioni saranno disposte a perdere la loro credibilità e dignità, danneggiando l’immagine dell’intero Paese agli occhi delle altre nazioni ?
La nostra mozione non chiede stabilizzazioni indiscriminate, ma pone una serie di criteri di buon senso, questi sì pienamente conformi alle richieste dell’Europa.
Innanzitutto chiediamo che il processo di stabilizzazione venga finalmente istituzionalizzato adottando in tempi brevi iniziative legislative rivolte al personale pubblico precario, in particolare della sanità e delle autonomie, che abbia già superato delle procedure concorsuali, ma che inspiegabilmente non si sia ancora visto stipulare un contratto a tempo indeterminato.
Queste procedure dovranno innanzitutto avere cadenza regolare ed essere disposte su una quota fissa delle percentuali ammesse annualmente per il turnover nei comparti in questione. Ma non basterà aver acquisito una certa anzianità: la nostra mozione esclude intatti dalle procedure di stabilizzazione tutti coloro che maturano i requisiti in forza di contratti stipulati a seguito di selezioni svolte da consulenti o società non pubbliche ovvero mediante chiamata nominativa non effettuata tramite il collocamento o ancora attraverso chiamate dirette.
Veniamo alla scuola, il comparto maggiormente sacrificato di tutto il pubblico impiego. Basti pensare che nel quinquennio 2007-2012 risulta aver subito una contrazione dell’11 per cento, vale a dire oltre il 60 per cento della riduzione complessiva dell’intero pubblico impiego. Per questo settore noi prevediamo un piano quinquennale di immissioni in ruolo di tutti i docenti che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo in questione i requisiti dell’abilitazione e dei tre anni complessivi di servizio o, in alternativa, che abbiano superato o superino una procedura concorsuale. Infine, chiediamo che venga stilato un piano triennale di assorbimento in ruolo sulla base dei posti vacanti e disponibili del personale ATA precario inserito in graduatoria permanente e che abbia maturato almeno tre annualità di servizio con contratti reiterati a tempo determinato.
Alla luce della ragionevolezza e del buon senso delle nostre richieste, ma anche di ciò che il nostro Premier e il responsabile alla scuola del PD Faraone hanno affermato nei primissimi giorni di insediamento, siamo molto fiduciosi nel voto favorevole di quest’Aula, che garantirebbe non solo la possibilità di scongiurare immediatamente i rischi di sanzioni da parte dell’Europa, ma anche di adeguarci finalmente alla normativa comunitaria.
Noi del MoVimento 5 Stelle crediamo che sia arrivato il momento per le istituzioni di porgere ascolto alle istanze dei cittadini, e a questo proposito, Presidente, le segnalo un episodio gravissimo e increscioso avvenuto solo venerdì scorso davanti alla sede del MIUR. Il coordinamento dei precari delle scuole di Roma ha manifestato per ben quattro ore, chiedendo semplicemente che una delegazione fosse ricevuta da qualche esponente del Governo. Era stato garantito a me personalmente fin dal mattino che qualcuno li avrebbe ricevuti, come avviene normalmente. Ebbene, né il Ministro né un sottosegretario né un dirigente si sono degnati di venire ad ascoltare per cinque minuti le loro istanze. Un’ennesima chiusura che non fa che allontanare ulteriormente la politica dai cittadini. E allora noi del MoVimento 5 Stelle siamo qui anche per questo motivo: per farvi comprendere che questo scollamento è profondamente sentito dalla società e sta diventando insostenibile.
Con questa mozione vi chiediamo di fare un passo in avanti e di dimostrare che la politica può ancora essere attenta al mondo reale e ai cittadini.

Nota 14 marzo 2014, Prot. n. AOOODGPER 2420

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio Terzo

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO:  ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE ATA PER L’A.S. 2013/2014.

Si informano le SS.LL che, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, sono state autorizzate  n. 3.730 unità di  personale A.T.A la cui nomina avrà decorrenza giuridica dall’ a.s. 2013/14  e decorrenza economica dal 1° settembre 2014. Si informa inoltre che il relativo DM è in corso di emanazione.

Si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione  del numero massimo di assunzioni da effettuare (allegato 1).

Si ricorda che prima di effettuare le nomine in oggetto le SS.LL. dovranno provvedere a dar corso alle richieste di assegnazione nei profili del personale ATA (assistente amministrativo e assistente tecnico) del personale inidoneo che ha prodotto domanda ai sensi della Legge 128/2013 art. 15 comma 4 e seguenti, i cui posti sono ricompresi nell’assegnazione del contingente provinciale.

Successivamente, si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, utilizzando esclusivamente  le graduatorie vigenti nell’a.s. 2013/2014. 

Sia il personale docente inidoneo transitato nei profili ATA, che il personale nominato attingendo dalle graduatorie otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2014/15.

Di conseguenza, sarà cura delle SS.LL. fare in modo che le operazioni di nomina si concludano in tempo utile per permettere a tutti i neo immessi in ruolo di presentare la domanda di mobilità secondo il vigente contratto sulla mobilità.

Il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato alla  disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’anno scolastico 2013/14, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e al termine delle operazioni di nomina in ruolo previste per il 2013/14 dal DM n. 703 del 8 agosto 2013 e dalla nota n. 8004 del 2 agosto 2013 .

Per permettere l’utilizzo di eventuali aspiranti ancora presenti nelle graduatorie per responsabile amministrativo, previste dalla legge 124 del 2009, o in altre graduatorie ancora non esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere,  è  stato assegnato, solo nelle regioni dove il numero delle disponibilità è complessivamente superiore a quello dell’esubero, un apposito contingente per la nomina dei DSGA (1). In caso di assenza di aspiranti in graduatoria, i posti assegnati per il profilo dei DSGA non dovranno essere in alcun modo utilizzati in attesa di indicazioni sulla loro futura destinazione.

Si fa presente, inoltre, che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.

Per il personale neo nominato, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, trattandosi di nomina con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013.

E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

Con l’occasione si ricorda, che le nomine a tempo determinato disposte ai sensi dell’art. 40, cioè fino alla nomina dell’avente diritto, devono essere trasformate in contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine della attività didattiche, considerato che contestualmente si procede alle immissioni in ruolo del personale inidoneo che ha fatto richiesta di transitare nei ruoli ATA.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate.

per  IL DIRETTORE GENERALE
f.to    IL DIRIGENTE VICARIO
Gildo De Angelis

Allegato

———–

Nota:

(1)  Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, – successivamente , secondo le disposizioni contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre 1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo.

Messaggio MEF 9 gennaio 2014, n. 2

Evo Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

Destinatari
Utenti NoiPA

Oggetto: Posticipo chiusura linee rata febbraio 2014 ed emissione pagamenti urgenti rata gennaio 2014.

Si informa che la prevista chiusura delle linee per le segnalazioni della rata di febbraio 2014 è stata posticipata dalle ore 14,00 del 17 gennaio alle ore 14.00 del 23 gennaio 2014.
Inoltre si comunica che per il mese di gennaio 2014 è prevista una sola emissione di pagamenti urgenti, nella seguente data:
• giovedì 16 gennaio 2014.
E’ quindi necessario che i lotti di segnalazione con tipo conguaglio “conguaglio a cedolino urgente”, siano revisionati entro le ore 18.00 del giorno 16 p.v. .
Si rammenta che dall’emissione urgente sono esclusi i dipendenti cessati per decesso e quelli per i quali risultano arretrati a debito non recuperati nel corso dei dodici mesi precedenti la rata di lavorazione.
A tale proposito si ricorda che, per consentire l’emissione urgente dell’arretrato a credito, è necessario intervenire su tutte le eventuali rate del debito. Per verificare la presenza di rate non conguagliate è necessario visualizzare l’arretrato a debito con la funzione “Consultazione arretrati”. Per avere visione delle rate applicate e di quelle rimaste da applicare è necessario selezionare la riga dell’arretrato interessato e aprire le informazioni di dettaglio.
Si coglie l’occasione per ricordare che tutti gli arretrati registrati con tipologia “Conguaglio a cedolino urgente”, revisionati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data dell’ultima emissione urgente del mese e quello dell’emissione ordinaria (entrambi pubblicati sul sito NoiPA), non confluiranno più nell’emissione ordinaria del mese di riferimento, ma verranno emessi con la prima emissione urgente in programma.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Avviso 24 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.n.9922

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio
Ufficio VII

Alle Istituzioni Scolastiche Statali
E, pc.
Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
competenti per territorio
Ai revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

OGGETTO: Supplenze brevi e saltuarie

Si comunica che in data odierna si è provveduto a caricare su ciascun POS di ciascuna scuola gli importi per i pagamenti su “cedolino unico” delle supplenze brevi e saltuarie dei contratti rilevati alla data del 15.12.2013 per prestazioni rese sino al 31 dicembre 2013 e per supplenze da pagare a partire da gennaio 2014 come da assegnazione del PA 2014.
Con apposita comunicazione si forniranno i dettagli finanziari a ciascuna scuola, che pertanto può procedere agli adempimenti su NoiPA necessari ai relativi pagamenti.
Si coglie l’occasione per formulare gli auguri di buone feste

IL DIRIGENTE
Elisabetta Davoli

Nota 13 novembre 2013, Prot. AOODGPER n. 12195

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: Monetizzazione ferie non godute. Quesiti.

Si trasmette la nota prot. 72696 del 4/09/2013, con la quale il MEF – RGS ha fornito chiarimenti sulla retribuzione delle ferie non godute dal personale scolastico nell’a.s. 2012/13, al fine della corretta applicazione dell’art. 5 comma 8 del D. L. 95/2012 e dell’art. 1 commi 54, 55 e 56 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Gildo de Angelis

Nota 8 novembre 2013, Prot. 11970

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Agli Uffici Scolastici Regionali
– LORO SEDI

OGGETTO: PAS. Chiarimenti su servizi.

Pervengono quesiti sulla possibilità di cumulare i servizi prestati su classi di concorso appartenenti a ordini e gradi di scuola diversi.
A tal proposito, si ritiene che, al fine del raggiungimento dei tre anni di servizio e analogamente a quanto previsto per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, possano essere cumulati i servizi prestati su classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
Resta, ovviamente, inteso che almeno un anno scolastico deve essere stato prestato sulla stessa classe di concorso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Luciano Chiappetta

Messaggio MEF 6 novembre 2013,

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
Area NoiPA

Oggetto: Emissione speciale Compensi vari.

Per consentire il pagamento delle retribuzioni arretrate al personale supplente breve e saltuario della scuola e al personale volontario dei vigili del fuoco, come per le precedenti mensilità, anche per quella di novembre questa Direzione ha programmato un’emissione speciale per la giornata di venerdì 15 p.v..
Pertanto, tutti gli elenchi che entro le ore 17.00 del suddetto giorno avranno completato l’iter autorizzativo, saranno oggetto di emissione speciale.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI