Archivi categoria: Note Avvisi Circolari

Avviso 26 ottobre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Avviso 26 ottobre 2012

Oggetto: Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, indetti con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012

In allegato l’elenco dei referenti regionali individuati per la gestione delle procedure concorsuali in oggetto e per facilitare la presentazione on line delle domande di partecipazione, nonché per assicurare ai candidati la più ampia assistenza e informazione.

Nota MAE 26 ottobre 2012

Ministero degli Affari Esteri

DGSP – Ufficio V

MAE02667052012-10-26 26 OTTOBRE 2012
NON CLASSIFICATO L/6/4000/4

Per MIUR – DIP. ISTRUZ. – DG PERS. SCOLASTICO
VIALE TRASTEVERE 76
00153 ROMA RM IT

e p.c. BRUXELLES RAP UE
MADRID AMB
DGSP – D.G. PROMOZIONE SISTEMA PAESE
MIN ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – UCD

Mezzi Trasmissivi: MIUR – DIP. ISTRUZ. – DG PERS. SCOLASTICO – POSTE – LETTERA

 

Oggetto: VACANZA DEL POSTO DI VICE DIRETTORE DELLA SCUOLA EUROPEA DI ALICANTE (SPAGNA) PER DOCENTI DEL CICLO SECONDARIO – ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Riferimento

Testo

Si trasmette il testo dell’Avviso di cui all’oggetto, con relativi allegati, con preghiera di diffusione nelle forme ritenute più idonee.

Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala che la scadenza per la presentazione delle candidature a questo Ministero è fissata al 16 novembre 2012.

LUCA FRATINI

Allegati

AVVISO Posto Direttore Aggiunto Alicante.pdf
All. 1 Alicante.pdf
Allegato 2.pdf

 

Nota 26 ottobre 2012, A00DPIT Prot. n. 2870

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

 

Al Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Oggetto: validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.

Pervengono richieste di chiarimenti sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, art. 2, comma 2 ,lettera a).

Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172/2002 ha ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’ istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.

Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al temine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to Lucrezia Stellacci

Avviso 24 ottobre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Avviso 24 ottobre 2012

Oggetto: Concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola (DDG n. 82 del 24 settembre 2012). Dichiarazione titoli valutabili. Scadenza, 21 novembre 2012 (ore 14,00)

Si fa seguito all’avviso del 22 ottobre u.s., relativo alla disponibilità della sezione, nella procedura di istanze on line, per la dichiarazione dei titoli valutabili ai sensi degli articoli 3 e 12 del bando di cui all’oggetto per rendere noto che la stessa sarà disponibile fino alle ore 14 del 21 novembre p.v.
Si ribadisce che il termine ultimo di presentazione delle domande rimane fissato alle ore 14,00 del 7 novembre 2012, così come previsto dall’art 3, comma 4 del Bando. Pertanto, l’inserimento dei titoli di cui all’oggetto sarà possibile esclusivamente per i candidati che hanno inserito la domanda nel termine del 7 novembre p.v.

Avviso 22 ottobre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Avviso 22 ottobre 2012

Oggetto: Concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola (DDG n. 82 del 24 settembre 2012).

Si comunica che nel modello di domanda di istanze on line è disponibile la sezione per la dichiarazione dei titoli valutabili ai sensi degli articoli 3 e 12 del bando di cui all’oggetto.

Circolare Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 90

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII –

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione
SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici dell’Amministrazione Centrale

SEDE

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore statali e paritarie

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Giunte Regionali

LORO SEDI

OGGETTO : Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria statali e paritarie per gli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2011/2012 con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode.

Si fa riferimento alla circolare n. 6 del 18 gennaio 2012 con la quale questa Direzione generale ha informato le SS.LL. e, fra gli altri, anche i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, che il Ministro, con decreto dell’ 8 novembre 2011, aveva definito il programma delle eccellenze per riconoscere i risultati elevati raggiunti dagli studenti nelle procedure di confronto individuate in specifici ambiti disciplinari per l’anno scolastico 2011/2012 e nel superamento degli esami di Stato con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode.

Al riguardo, si comunica che, sulla base degli esiti del monitoraggio condotto dalla Direzione generale per i sistemi informativi, si è provveduto a dare esecuzione al dettato dell’art. 5, comma 1, punto II, del sopra citato decreto ministeriale, determinando con provvedimento direttoriale dell’ 8 ottobre 2012 l’importo di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) da assegnare pro-capite agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode nello scorso anno scolastico e le risorse finanziarie da destinare alle relative istituzioni scolastiche.

Dall’anno finanziario in corso le risorse verranno erogate dalla Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio direttamente alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda le scuole statali e per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali per quanto riguarda le scuole paritarie.

Le SS. LL., pertanto, non appena riceveranno tali fondi, provvederanno a loro volta ad assegnare le specifiche risorse finanziarie alle scuole paritarie del proprio territorio sulla base del numero degli alunni meritevoli di cui all’elenco inviato alle SS.LL. per posta elettronica dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

In tale occasione, sarà opportuno suggerire, ai dirigenti scolastici interessati di procedere alla premiazione degli stessi studenti meritevoli, dopo avere individuato una delle forme di incentivo previste dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 262, nel corso di cerimonie che potranno essere organizzate anche in accordo con gli enti locali.

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Si informa, infine, che è in corso la rilevazione degli studenti che hanno raggiunto i risultati più elevati nell’ambito della gare e competizioni riguardanti le eccellenze individuate negli specifici ambiti disciplinari con la tabella A allegata al decreto ministeriale dell’ 8 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Nota 22 ottobre 2012, Prot. MIURAOODGOS n. 6862

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Uff.II

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione

Autonoma della Valle d’Aosta

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

 

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Trento

 

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

 

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

 

Oggetto: Concorso Nazionale “IN MEMORIA DI OLGA” – V Edizione A. S. 2012-2013

 

Il Planetario provinciale Pythagoras di Reggio Calabria e la sezione Calabria della Società Astronomica Italiana, in collaborazione con il Centro Italiano femminile provinciale di Reggio Calabria, di intesa con la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica – Ufficio II – del MIUR indicono la V Edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga”.

Il concorso fu istituito nel maggio 2008 per ricordare la bambina Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 2008.

 

Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni:

 

Disegno, riservato alla Scuola dell’Infanzia, con tema “Disegnate il Cielo”;

Testo Illustrato e Testo, riservati alla Scuola Primaria, con tema “Raccontate il Cielo”.

 

Le opere, individuali, devono recare, oltre al nome dell’alunno che le ha realizzate, la firma

dell’insegnante e la scuola di appartenenza.

È ammessa una sola opera per alunno partecipante e non più di cinque per scuola.

Le Composizioni (prosa o poesia) non devono superare le 80 righe (4 pagine); i Disegni possono avere un formato massimo A3, con piena libertà riguardo alla tecnica impiegata.

 

La data di scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il giorno 10 novembre 2012.

 

Ai tre migliori lavori di ciascuna classifica e relativa sezione saranno assegnati come premi strumenti astronomici e libri.

 

La premiazione avrà luogo a Reggio Calabria nel salone della Provincia il 20 novembre 2012 in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

 

I lavori devono essere inviati al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale):

 

Laboratorio di Didattica Pitagora Planetario Provincia

Casella Postale 32

89100 Reggio Calabria.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO

 

Nota 19 ottobre 2012, Prot. MIURAOODGOS n. 6781 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado statali e paritarie

LORO SEDI

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

AOSTA

 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

 

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

 

Oggetto: Indagine sulle iniziative di “cittadinanza economica” nelle scuole italiane (note prot. 6058 del 24/9/2012 e 6352 del 5/10/2012). Nuovo termine per la compilazione del questionario.

 

Per consentire di compilare il questionario di cui alle note in oggetto anche alle numerose scuole che hanno richiesto chiarimenti e lo slittamento del termine per l’invio, si comunica che l’ultimo giorno utile per la compilazione on line, con le medesime modalità già indicate, è il 6 novembre prossimo.

 

Si prega di far pervenire urgentemente la presente comunicazione alle istituzioni scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela PALUMBO

 

Circolare Ministeriale 18 ottobre 2012, n. 89

Prot. MIURAOODGOS/6751

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

 

Ai Dirigenti scolastici degli

Istituti di Istruzione secondaria di II grado

LORO SEDI

 

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

Al Direttore generale per l’istruzione

e Formazione tecnica superiore

e i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

SEDE

 

Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13.

 

Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.

 

Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole hanno comunque necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì conto che i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio.

 

Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti.

 

Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.

 

Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

 

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.

 

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).

 

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.

 

Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.

 

Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo.

 

Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico”.

 

Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate.

 

Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.

 

Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni.

 

Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/2010) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, così come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli stessi principi generali.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

 

Circolare Ministeriale 18 ottobre 2012, n. 87

MIURAOODGOS Prot. n.6713

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio IV –

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Ai Rettori delle Università degli Studi

LORO SEDI

e p.c.

Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

P.le Kennedy, 20 00144 ROMA

Direzione Generale per l’Università

P.le Kennedy, 20 00144 ROMA

Ai Dipartimenti Provinciali del Tesoro

Direzioni Provinciali per i servizi vari

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico

di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico

di BOLZANO

All’Intendente Scolastico in lingua tedesca

di BOLZANO

All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia

PALERMO

Al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

SEDE

Alla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

SEDE

All’Ufficio Relazioni con il pubblico

SEDE

Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr. Anno scolastico 2012-2013. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191.

Anche per il corrente anno scolastico, vengono istituiti i corsi integrativi per i diplomati dei Licei artistici statali, paritari e ll.rr., in attesa della completa attuazione della riforma della scuola di istruzione secondaria di secondo grado.

Detti corsi si svolgeranno dal 22 ottobre 2012 al 24 maggio 2013.

Per l’organizzazione dei medesimi si confermano le istruzioni impartite con la C.M. n. 80 del 19.10.2005, facendo presente che tali corsi devono essere autorizzati dal competente Direttore Generale Regionale. Copia della predetta autorizzazione deve essere trasmessa a questo Ufficio.

I nominativi dei componenti del comitato dei docenti, annualmente costituito, devono essere comunicati a questo Ministero – Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e della informazione.

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio fornirà indicazioni in merito alla retribuzione dei docenti impegnati nei corsi in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

F.to Palumbo

Circolare Ministeriale 18 ottobre 2012, n. 88

Prot. 6714

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E PARITARI
LORO SEDI

e, p.c.:
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO – TRENTO

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Per l’anno scolastico 2012/2013, si confermano le disposizioni impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.95 del 24 ottobre 2011, qui allegata, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.

Le date indicate per l’anno scolastico 2011/2012, contenute nella citata C.M. n.95/2011, si intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2012/2013. Le stesse vengono di seguito riportate:

– 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;

– 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

– 31 gennaio 2013, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;

– 31 gennaio 2013, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

-20 marzo 2013, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2013 e prima del 15 marzo 2013 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

– Alunni della penultima classe

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

– Alunni dell’ultima classe

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata CM n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

– Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale

Nelle more della piena attuazione dell’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, confermato dall’allegato 3 all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’11 novembre 2011 possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del 18/1/2011.

Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2012.

– Disposizioni generali

I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate. Il Direttore Generale inviterà i dirigenti scolastici ad effettuare tempestivamente un attento esame della regolarità di tutte le domande presentate dai candidati esterni, al fine di evitare che eventuali situazioni irregolari emergano successivamente in sede di esami di Stato, incidendo sul proficuo svolgimento degli esami di Stato.

A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:

  • I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
  • Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
  • L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4 della O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.68 dell’1-8-2012, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2013, alle ore 08.30.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Nota 17 ottobre 2012, Prot.AOODGOS n.6677

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio I –

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta – Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Professionali

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado con indirizzi tecnici e/o professionali

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali che hanno conseguito il diploma di qualifica nell’anno scolastico 2011/2012 e per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2012/2013.