SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO

LA RIEMERSIONE DELL’ESTORSIVO SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO: UNA FATTIVA SOLIDARIETA’ E INDICAZIONI AI DIRIGENTI SCOLASTICI

  1. In sede di proposte emendative allo schema di decreto legislativo di modifica al c.d. Testo unico del pubblico impiego, per primi – e rimasti unici – abbiamo, inutilmente, provato a correggere l’estorsivo – o ricattatorio, se più piace – sistema delle relazioni sindacali, nel punto in cui – ma non l’unico, per la verità – impone alle sigle rappresentative di sottoscrivere il CCNL per non essere escluse da tutti i successivi livelli di contrattazione, nazionale e decentrati. Poste dunque alla mercé del “datore di lavoro” e nella sola condizione di “prendere” (quel poco o nulla che offre) o “lasciare” (così scomparendo da tutti i tavoli negoziali in cui si determinano le concrete condizioni del lavoro), in ragione del combinato – e confermato – disposto dell’art. 40, comma 3 e art. 43, comma 5 del D. Lgs. 165/01: nonostante – nella sua radicalità – sia stato censurato da una copiosa giurisprudenza (richiamata nella sentenza del giudice del lavoro di Livorno, n. 1865 del 31 marzo 2010) e dalla Corte costituzionale, nella cui pronuncia n. 231 del 31 luglio 2013 ha – nello specifico – statuito l’illegittimità dell’art. 19, primo comma, lettera “b)” della legge 300/70, c.d. “Statuto dei lavoratori”, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, “pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
  2. Ora che di cotanta aberrazione sono rimaste illustri vittime lo SNALS, rifutatosi di sottoscrivere il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile u.s., ma anche la GILDA, che invece vi ha apposto una “firma tecnica”, è da auspicare che vogliano realmente dar seguito al preannunciato contenzioso presso i giudici nazionali e, loro tramite, rendere possibile un ricorso incidentale presso la Corte costituzionale affinché “si esprima anche per i contratti nel pubblico impiego e questa norma iniqua venga cancellata dal nostro ordinamento”; per poi, non soddisfatti, indirizzarsi a Strasburgo presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Se lo faranno, DIRIGENTISCUOLA è disponibile ad affiancarvisi.

  1. Nel frattempo consigliamo ai dirigenti scolastici di assicurare, per parte loro, allo SNALS la partecipazione alle relazioni sindacali d’istituto, considerando che – come rimarcato nella sopracitata sentenza del giudice del lavoro toscano – la legge non esclude affatto che l’Amministrazione (nel caso di specie: il dirigente scolastico) possa interloquire con soggetti sindacali che non abbiano sottoscritto il contratto nazionale, senza che ciò configuri lesione delle prerogative delle organizzazioni sindacali firmatarie, che ben possono rifiutarsi – avendone pieno diritto – di sedersi allo stesso tavolo negoziale, chiedendone – ed avendo titolo ad ottenerlo – uno separato.

Quantomeno, sempre nella sentenza di che trattasi, vanno salvaguardate l’informativa e la partecipazione alla “fase procedurale – quale la consultazione – e non anche estesa alla fase decisionale, della concertazione sul merito della decisione”. Anche perché l’articolo 22 del nuovo CCNL non le esclude in modo esplicito.

In ogni caso – giova ribadirlo – il dirigente scolastico, così determinandosi, non deve temere d’incorrere in un comportamento antisindacale ex art. 28 della legge 300/70, di tutta evidenza non potendo qui ritenersi integrati gli estremi di “comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della libertà o dell’attività sindacale”.

Tasse scolastiche, l’esonero totale scatta con Isee al di sotto di 15.748,79 euro

da Il Sole 24 Ore

Tasse scolastiche, l’esonero totale scatta con Isee al di sotto di 15.748,79 euro

di Claudio Tucci

Il valore dell’Isee al di sotto del quale è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno delle superiori è pari a 15.748,79 euro.

Il decreto Miur
Lo prevede il decreto del Miur inviato alla conferenza unificata, Stato-Regioni. La nuova soglia dell’Isee si applicherà a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni iscritti alle classi quarte e a decorrere dal 2019/2020 per gli iscritti alle classe quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a istanza di parte nella quale è indicato il valore Isee riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale è richiesto l’esonero.

Maturità: 2 studenti su 3 “a caccia” dei commissari esterni

da Il Sole 24 Ore

Maturità: 2 studenti su 3 “a caccia” dei commissari esterni 

Curiosi ma non troppo. Una delle principali attività che, alla vigilia di ogni maturità, gli
studenti mettono in campo è la ricerca spasmodica di informazioni su chi li dovrà giudicare senza conoscerli: i commissari esterni. Tradizione vuole che, a poche settimane dall’esame di Stato, il ministero dell’Istruzione pubblichi sul proprio sito Internet e comunichi a ogni scuola i nomi dei professori che compongono le commissioni. È quello il giorno in cui parte ufficialmente la caccia al docente. Ma, quest’anno, le cose potrebbero non andare come ci si aspetta. O, almeno, è la sensazione che si ricava dai risultati di un sondaggio sul tema, effettuato da Skuola.net su 7500 ragazzi di quinto anno delle superiori.

Circa 1 maturando su 3, infatti, dice di non avere urgenza di avere a disposizione le liste con i nomi dei commissari. E gli altri? Curiosi sì, ma senza farsi prendere dall’ansia: solo il 17% andrà personalmente in segreteria per avere l’elenco, senza aspettare la pubblicazione online (che solitamente avviene qualche giorno dopo), mentre il 18% demanderà il compito ai rappresentanti di classe. Ma la fetta più ampia – il 32% – attenderà pazientemente che il Miur lo diffonda via Internet.

A stemperare il clima, probabilmente, è il fatto che (alla fine di maggio) in pochissimi sanno con precisione quando ciò avverrà: solo 1 su 4 conosce già la data (al 16% gliel’hanno detto i professori interni, al 6% il preside, al 3% il personale scolastico). Perché, una volta entrati in possesso di quei nomi, l’istinto investigato dei ragazzi torna a farsi vivo. Così, quando gli elenchi saranno ufficiali, oltre l’80% degli studenti inizierà a scandagliare fonti personali e risorse web per cercare di capire chi sono quegli sconosciuti: il 62% se ne occuperà in prima persona, il 21% si farà informare dai compagni di classe. Appena il 17% dichiara che non farà nulla.

Le notizie fondamentali da sapere sul conto dei commissari esterni? Al primo posto ci sono eventuali stranezze e fissazioni (30%). Molto ambite pure le domande più frequenti che fanno alle interrogazioni (25%). Segue il livello di severità con cui assegnano i voti (15%). Interessa meno la personalità (14%). Il canale preferito per avere questi dati restano i propri docenti (31%), quelli che condivideranno con quelle persone le cattedre della commissione.

Ma anche la pista “tech” è molto battuta, con due scuole di pensiero a confronto: il 26% si affiderà a un social network, il 20% ai siti internet specializzati per studenti. Solamente il 6% resta legato agli stratagemmi del passato e andrà direttamente nella scuola dove insegnano i prof esterni.

A proposito di social network, i tempi cambiano e le abitudini degli utenti mutano rapidamente, soprattutto tra i teenager. La “caccia al commissario” non fa eccezione. Così, se fino allo scorso anno la piattaforma maggiormente consultata (quasi l’unica) era Facebook, oggi si fa largo un nuovo protagonista: Instagram. È un vero boom quello registrato dall’attuale re dei social: se nel 2017 lo usava come strumento d’indagine un misero 2%, ora lo adotterà ben il 14%. E Facebook? Resiste il suo primato (verrà utilizzato dal 68% dei maturandi che sceglieranno la modalità di ricerca social) ma con un evidentissimo calo (dodici mesi fa erano addirittura l’84%).

 

Il gap competenze ostacola la crescita della produttività

da Il Sole 24 Ore

Il gap competenze ostacola la crescita della produttività

di Claudio Tucci

C’è anche una «questione competenze» che, in Italia più che in altri paesi europei, ostacola la crescita della produttività (del lavoro) e della capacità di innovare, specie da parte delle imprese medio-piccole.

È il «disallineamento» tra quanto si apprende tra i banchi e ciò che le imprese richiedono; «un altro circolo vizioso», lo ha definito ieri il governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione annuale; e che rischia, oggi, di «assumere particolare rilevanza» nella prospettiva di una crescente diffusione delle nuove tecnologie e della conseguente minore domanda occupazionale per attività standardizzate e ripetitive.

Il fenomeno non è affatto da sottovalutare: nella media del periodo 2005-2015, secondo dati riportati nella relazione della Banca d’Italia, il 40% dei lavoratori italiani possedeva un livello di istruzione «significativamente diverso» da quello necessario per la professione svolta (un valore superiore a quelli di Francia, Germania, e persino della media europea, solo la Spagna aveva una percentuale più elevata).

In prevalenza, si tratta di possedere titoli di studio più bassi rispetto a quelli richiesti dal mondo del lavoro (ciò dipende, anche, dall’elevata quota di persone anziane che non hanno conseguito un diploma). In parte minore c’è pure un tema di «overeducation», con quasi la metà dei laureati italiani che viene impiegata in professioni (e mansioni) che non richiedono titoli di studio elevati (a pesare è anche la scarsa fiducia nel «valore segnaletico» dei voti accademici – si pensi che nei primi cinque anni della carriera lavorativa la quota di “colletti bianchi” sovraistruiti sfiora il 60 per cento).

Il punto è che bisogna puntare sulla «qualità del capitale umano», con investimenti in formazione, pubblici e privati, e riscoprendo l’importanza «cruciale» dell’aggiornamento delle competenze durante tutto l’arco della vita, non solo cioè durante gli anni dell’istruzione.

Gli ultimi governi, da Mario Monti a Paolo Gentiloni, hanno provato a invertire rotta, ma i risultati stentano ad arrivare. L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria dal 2015, fatica a decollare; l’apprendistato “duale” mostra numeri, in crescita, ma bassini; la formazione continua e i fondi interprofessionali sono ancora gravati da lacci e lacciuoli burocratici che ne frenano il raggio d’azione. Senza considerare i ritardi nel rendere operativo il credito d’imposta sulle spese formative legate a Industria 4.0; e le politiche attive, una delle gambe principali del Jobs act, che sono rimaste al palo.

Tutto ciò condiziona, inevitabilmente, il mercato del lavoro, che nel 2017, ha ricordato sempre ieri la Banca d’Italia, ha confermato le solite luci e ombre: è cresciuta l’occupazione, specie quella dipendente; ma le ore lavorate per addetto sono risultate ancora inferiori di circa il 5 % ai livelli pre-crisi e oltre il 60% dei lavoratori part-time avrebbe preferito un impiego a tempo pieno (erano quasi il 40% del totale nel 2008).

Certo, c’è bisogno di crescita e di maggiore fiducia. Ma anche di un (veloce) recupero dei rendimenti dell’istruzione. Solo così si potrà completare quello scambio virtuoso redditività-produttività-salari; una (nuova) frontiera del mercato del lavoro che anche la nostra contrattazione collettiva sta iniziando a riscoprire.

Alternanza, il concorso di idee “Piazza Affari Tedesco” ha premiato 4 scuole

da Il Sole 24 Ore

Alternanza, il concorso di idee “Piazza Affari Tedesco” ha premiato 4 scuole

È di pochi giorni fa la notizia che la famosa guida turistica Lonely Planet ha incoronato l’Emilia-Romagna miglior meta turistica del 2018. Una notizia che fa certamente piacere e che conferma l’intuizione di una classe di studenti di Ferrara, la quarta L dell’istituto tecnico Vittorio Bachelet, che ha ideato una app per i turisti di lingua tedesca aggiudicandosi il primo premio del concorso “Piazza Affari Tedesco”, un assegno di 500 euro da spendere per le attività scolastiche.
Itinerapp, questo il nome della nuova applicazione, è davvero convincente e rappresenta la piantina del castello estense. Sulla mappa si può cliccare su diversi luoghi del complesso: i bastioni, i giardini o le cucine. Per ogni luogo cliccato si apre una nuova finestra con un testo che racconta un aspetto della storia di Ferrara. Ma non solo. Insieme al testo si accede anche ad un video in cui, in costume d’epoca, gli studenti interpretano i personaggi storici della città: abbiamo quindi un Savonarola che ci mette in guardia dalla corruzione ecclesiastica, una Lucrezia d’Este innamorata nei giardini del castello, o Cristoforo di Messisbugo, il famoso cuoco del rinascimento, intento ad organizzare le fastose nozze di Ercole d’Este.
Insomma un grande sforzo creativo che ha tenuto impegnata la classe con ore di progettazione, studio e recitazione. Oltre alle riprese video per la app, i ragazzi hanno ideato e prodotto anche uno spot radiofonico. Ad accompagnare la quarta L del Bachelet è stata l’azienda partner, Itinerando snc, società attiva nei servizi turistici di Ferrara. A questo link si accede alla app https://bit.ly/2HD0vxV.

Al secondo posto quest’anno sono arrivate due scuole a pari merito: l’Iis “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola abbinato all’azienda partner Premia Terme, e il liceo “Città di Piero” di Sansepolcro, abbinato all’azienda Aboca Spa.
Gli studenti di Domodossola sono stati invitati ad ideare una nuova offerta commerciale per le piscine di Premia Terme. L’idea vincente si chiama Kinning, un neologismo derivato dalle parole Kino (cinema in tedesco) e Spinning. I partecipanti al Kinning devono produrre l’energia necessaria ad attivare la proiezione di un film a suon di pedalate. Nello spot video ideato dagli studenti si vede un gruppo di ragazzi in piscina davanti ad un grande schermo, al posto delle automobili dei vecchi drive-in americani in piscina ci sono tante biciclette. Un modo forse un po’ faticoso per vedersi un film ma sicuramente efficace per mantenersi in forma, l’importante è che la storia sia talmente avvincente da non rischiare di perdersi il finale.

Bravissimi anche gli studenti di Sansepolcro che hanno ideato, insieme ad Aboca Spa, SmokXelia una gomma da masticare alla Lobelia che aiuta i fumatori a liberarsi dal vizio delle sigarette. Il loro spot video, in cui a fumare sono purtroppo i giovanissimi, mette ovviamente anche in guardia contro i pericoli del fumo. Oltre allo spot, per SmokXelia sono stati ideati prezzo, packaging e foglietto illustrativo, tutto per essere esposto sui banconi delle farmacie. Entrambe le scuole hanno vinto 300 euro.

Il terzo posto va ad un’idea in ambito gastronomico, ad aggiudicarsi il premio di 200 euro è il liceo statale “Archimede” di Acireale, abbinato all’azienda partner AgrinovaBio 2000. Dal liceo siciliano arriva la Arancialda, un cono gelato creato da una farina bio prodotta dalle scorze delle arance della Agrinova Bio 2000. Un modo gustoso ed ecologico per lanciare e abbinare due tra gli ingredienti più rappresentativi dell’isola: arance e gelato.

Tutti gli studenti delle scuole vincitrici, accompagnati dai loro professori e dai rappresentanti delle aziende partner hanno ricevuto i loro premi venerdì 25 maggio durante una cerimonia organizzata dal Goethe-Institut presso la scuola germanica di Roma.

Il concorso
“Piazza Affari Tedesco” è stato pensato per creare un collegamento tra scuola e mondo del lavoro, favorire lo spirito creativo degli studenti e agevolare il loro orientamento professionale.
Il concorso si inserisce anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. I ragazzi infatti trascorrono molte ore in azienda, sia per conoscerne le attività e le figure professionali, sia per lavorare a stretto contatto con i dipendenti nell’ideazione e nello sviluppo della loro idea.
L’obiettivo di “Piazza Affari Tedesco” è fare in modo che gli allievi si affaccino sulla realtà economica del proprio territorio. Che scelgano la loro impresa partner e tramite la visita aziendale la conoscano da vicino. Così sperimentano ciò che avviene all’interno di un’azienda, quali figure professionali sono in essa rappresentate e come viene organizzato il processo lavorativo.

Dall’inizio del concorso nel 2012 hanno partecipato 134 scuole, delle quali 25 quest’anno.
Per l’edizione 2018-19 del progetto, le scuole possono candidarsi fin da ora scrivendo a: Klaus Dorwarth
Klaus.Dorwarth@goethe.de

Asili nido, salta la riforma della Lega Nessuna preferenza ai residenti

da ItaliaOggi

Asili nido, salta la riforma della Lega Nessuna preferenza ai residenti

La consulta boccia il veneto: infanzia, servizio universale

Carlo Forte

Le regioni non possono emanare leggi che precludano l’accesso agli asili nido alle famiglie bisognose che non risiedano sul territorio regionale da almeno 15 anni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha espunto dall’ordinamento l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 che prevedeva questa limitazione (107 del 25 maggio scorso).

La Consulta ha spiegato che gli asili nido pubblici sono riservati prioritariamente a dare un servizio ai genitori meno abbienti, che non sono in grado di permettersi di ricorrere alle strutture private.

Gli asili nido, infatti, hanno una funzione sociale. Quella, cioè, di consentire ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa. Il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l’uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del paese. E in questo modo contribuisce alla realizzazione concreta della cosiddetta uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma della Costituzione.

Per questa ragione, secondo il giudice delle leggi, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, in coerenza con la disciplina statale, che sancisce il principio dell’accesso prioritario ai servizi sociali a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale (art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000). La legge regionale del Veneto, invece, prescindendo totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, ha adottato un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000). In definitiva, la precedenza per i genitori che risiedano o lavorino in Veneto da almeno 15 anni è contraria sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione universalistica dei servizi sociali nei quali rientrano a pieno titolo queste istituzioni.

Quanto alla funzione educativa degli asili nido, l’estraneità ad essa del radicamento territoriale, secondo la Corte, risulta ugualmente evidente, e tanto più risulta tale nella norma impugnata che riferisce il requisito ai genitori e non ai beneficiari dell’attività educativa, essendo irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri.

Di qui la contrarietà della norma regionale all’articolo 3 della Costituzione sia per violazione del principio di uguaglianza sia perché in contrasto con il principio di ragionevolezza.

La Consulta ha rinvenuto anche un contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, che immette in Costituzione anche le norme dei trattati, comprese le norme dell’Unione europea. E quindi anche con la normativa europea, che vieta restrizioni al diritto dei cittadini di circolare negli stati e a stabilirvisi liberamente. Citando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Consulta ha spiegato che la norma impugnata è difettosa in relazione allo scopo perseguito dalla legge ed è inoltre sicuramente sproporzionata quanto alla durata (eccezionalmente lunga: quindici anni) del legame richiesto con il territorio. E dunque determina una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini, in ciò ponendosi in contrasto anche con l’articolo 120 della Costituzione che vieta alle regioni di imporre vincoli e limitazioni che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni o di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

«È evidente, infatti, che un genitore che deve trasferirsi in Veneto per ragioni di lavoro», si legge nella sentenza, «può trovarsi in difficoltà a compiere il trasferimento se non ha i mezzi sufficienti per pagare un asilo nido privato, visto che la norma impugnata lo esclude di fatto dagli asili nido pubblici».

Infine, la Corte costituzionale ha spiegato che la norma della regione Veneto viola anche la l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Repubblica «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». A questo proposito la Consulta ha evidenziato che la norma regionale fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso della norma costituzionale perché ne distorce la funzione, indirizzandola non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno, ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. «La norma impugnata, dunque» conclude il giudice delle leggi «persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido».

Assegnazioni, nodo convivenza

da ItaliaOggi

Assegnazioni, nodo convivenza

Braccio di ferro tra ministero e sindacati sui ricongiugimenti. Rischio contenzioso

Marco Nobilio

Strada in salita per il contratto sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. La trattativa si è arenata sulla questione dell’obbligo della convivenza con il familiare con cui si chiede di ricongiungersi. In pratica, per avere diritto all’assegnazione provvisoria non basta avere un coniuge o un parente prossimo: è necessario che il richiedente viva nella stessa casa con il familiare a cui chiede di ricongiungersi. I sindacati hanno chiesto all’amministrazione di eliminare il vincolo della convivenza. Ma il ministero non ha alcuna intenzione di accogliere tale richiesta. Almeno per ora.

La questione è dirimente perché l’obbligo della convivenza con il familiare restringe fortemente la platea degli aventi titolo a chiedere l’assegnazione. In ciò penalizzando in modo particolare celibi, nubili, separati o divorziati senza figli o con figli non conviventi altrimenti esclusi dal diritto a chiedere l’assegnazione.

Oltre tutto la posizione dell’amministrazione sembrerebbe priva di copertura legale. L’istituto dell’assegnazione provvisoria discende, infatti, dall’articolo 475 del decreto legislativo 297/94, che non fa alcuna menzione dell’obbligo di convivenza ai fini dell’insorgenza del diritto a partecipare alla mobilità annuale. Il comma 5, dell’articolo 475, si limita a stabilire che: «La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia».

La clausola contrattuale che prevede questa limitazione, dunque, potrebbe essere nulla. L’articolo 40, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 165/2001 stabilisce, infatti, che in materia di mobilità « la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge». E siccome la legge non prevede il requisito della convivenza ai fini dell’accesso alle assegnazioni provvisorie, una clausola che prevedesse tale vincolo andrebbe incontro alla sanzione della nullità e della sostituzione automatica della clausola nulla con la norma di legge con cui contrasta. Così come previsto dall’articolo 2, comma 3-bis del decreto legislativo 165/2001.

Nel caso specifico, dunque, la clausola del contratto sulle assegnazioni provvisorie che prevedesse il requisito della convivenza, risultando in contrasto con l’articolo 475 del decreto legislativo 297/94 che al comma 5 non prevede tale vincolo, risulterebbe automaticamente cancellata e sostituita con la disposizione contenuta nel medesimo comma 5.

Tutto ciò si verificherebbe nel caso in cui i sindacati dovessero accettare di sottoscrivere un nuovo contratto sulla mobilità annuale che comprendesse una clausola come quella appena descritta.

Se invece l’accordo non dovesse essere concluso e l’amministrazione decidesse di fare uso del potere sostitutivo di ordinanza, l’illegittimità potrebbe assumere rilievo sotto forma di eccesso di potere. Nel caso specifico, infatti, la disposizione eventualmente contenuta nell’ordinanza risulterebbe adottata per un fine diverso da quello previsto dalla legge. La ratio dell’articolo 475 del decreto legislativo 297/94, infatti, è quella di consentire e agevolare la fruizione del diritto al ricongiungimento e all’unità familiare. Diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, essendo espressamente previsto in alcuni trattati internazionali ratificati dall’Italia (tra i tanti, si veda l’articolo 8, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

L’articolo 117 della Costituzione prevede, infatti, l’immissione diretta in Costituzione delle norme dei trattati internazionali. In entrambi i casi, dunque, se il conflitto non si risolverà tramite la cancellazione del requisito della convivenza, il rischio che si corre è quello di innescare l’ennesimo contenzioso seriale. Che andrebbe ad aggiungersi al contenzioso seriale già in atto, sempre in materia mobilità, che sta vedendo l’amministrazione soccombente con frequenza quasi quotidiana.

La causa è da ricercarsi nel cattivo funzionamento del cosiddetto algoritmo. Le due questioni, peraltro, sono strettamente collegate. Le soccombenze dell’amministrazione in materia di mobilità a domanda, a causa delle diverse migliaia di trasferimenti interprovinciali errati, determina l’assegnazione dei docenti vincitori ad ambiti diversi da quelli di titolarità. L’assegnazione avviene spesso in soprannumero. E ciò determina a sua volta forti aggravi per l’erario costretto a pagare il docente vincitore, anche se in esubero, e il docente supplente che va a coprire la cattedre di titolarità lasciata vuota da quest’ultimo. Tali costi sono destinati a salire se al contenzioso seriale sui trasferimenti si aggiungerà anche un analogo contenzioso in tema di assegnazioni provvisorie negate per nullità della clausola contrattuale che prevede la convivenza con il familiare a cui ricongiungersi oppure per eccesso di potere, qualora l’amministrazione dovesse essere costretta a procedere per ordinanza. Un rischio facilmente evitabile se l’amministrazione accettasse di cancellare il vincolo della convivenza consentendo così il ripristino del diritto al ricongiungimento familiare.

Esame maturità 2018, criteri e regole per l’attribuzione del credito scolastico

da Orizzontescuola

Esame maturità 2018, criteri e regole per l’attribuzione del credito scolastico

di Giovanna Onnis

Nella valutazione finale dei candidati che hanno sostenuto l’esame di Stato viene attribuito un voto finale in centesimi che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

Il credito scolastico viene attribuito, in sede di scrutinio finale,  agli studenti che frequentano il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria II grado, sulla base delle tabelle allegate al DM n.99/2009.

Per la determinazione del credito scolastico risulta determinante, oltre che le valutazioni relative a ciascuna disciplina, la valutazione sul comportamento che rientra nel calcolo della media finale.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato DM n. 99/2009.

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, devono utilizzare l’intera scala decimale di valutazione.

Nel caso della abbreviazione per merito del corso di studi, il credito scolastico, per l’anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998:

“[….]Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; [….]”

Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B)

e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.

Agli alunni che frequentano l’ultima classe, per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe

a valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, come chiarisce l’art.8 comma 6 dell’OM n.257/2017, concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.

Il punteggio complessivo relativo al credito scolastico, attribuito per gli ultimi tre anni di corso, non può superare il valore massimo di 25 punti.
In sede di scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il consiglio di classe può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, deve essere pubblicato all’albo dell’istituto

Per l’attribuzione del credito scolastico partecipa il consiglio di classe nella sua interezza, con le seguenti precisazioni:

1- I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto

2- I docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione. Questi docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività

3- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

Tutto sulla maturità

Stipendio, niente arretrati per alcuni insegnanti e ATA? Cosa fare

da Orizzontescuola

Stipendio, niente arretrati per alcuni insegnanti e ATA? Cosa fare

di redazione

Alcuni insegnanti e ATA ci segnalano di non aver ricevuto nella giornata di ieri nessun pagamento relativo agli arretrati del contratto 2016/18. Chiariamo alcuni aspetti importanti.

Arretrati sul conto, non c’è ancora il cedolino

In realtà molti fra coloro che pensano di non aver ricevuto gli arretrati hanno controllato solo l’area riservata di NoiPA e non trovando il relativo cedolino pensano di non essere stati destinatari del pagamento. In realtà bisogna controllare il conto su cui vengono accreditati i pagamenti, perché il cedolino non è ancora presente su NoiPA, verrà inserito successivamente.

Alcuni hanno controllato ieri mattina e non trovando l’accredito, lamentano di non essere entrati a far parte del pagamento. NoiPa aveva avvertito di questa situazione, ossia aveva fatto presente che il pagamento poteva avvenire nel corso dell’intera giornata, in relazione alle modalità di pagamento delle banche, quindi in questo caso il conto va controllato anche oggi.

Tipologia di contratto

In secondo luogo è opportuno precisare ancora una volta che il pagamento degli arretrati nella giornata del 28 maggio ha interessato il personale con contratto a tempo indeterminato, i supplenti che nell’a.s. 2017/18 hanno un contratto al 30 giugno e 31 agosto, il personale in pensione dal 1° settembre 2016 o 1° settembre 2017.

Il personale che nell’a.s. 2017/18 ha una supplenza temporanea (quindi max fino all’ultimo giorno di lezione, salvo proroghe), riceverà gli arretrati con una emissione speciale successiva. NoiPA non ha ancora comunicato la data. Pertanto, è corretto che ieri non abbia ricevuto alcun accredito (anzi, potrebbe avere ricevuto il pagamento dello stipendio relativo all’emissione speciale del 18 maggio)

Se gli arretrati non sono sul conto

Se, dopo la verifica di queste situazioni, si ritiene di dover essere destinatari del pagamento e questo non è arrivato i nostri consigli sono due:

  • contattare l’istituto presso il quale avete il conto, per verificare se ci sono state delle problematiche
  • contattare la ragioneria territoriale dello stato, per verificare se effettivamente si rientrava o meno nel pagamento.

Stipendio arretrati insegnanti e ATA, la delusione. Qualche esempio per fascia di anzianità

Stipendio, arretrati pagati fino a maggio 2018

Graduatorie ad esaurimento, dal 1° giugno operazioni avvio a.s. 2018/19. Cancellati docenti con 66 anni e 7 mesi

da Orizzontescuola

Graduatorie ad esaurimento, dal 1° giugno operazioni avvio a.s. 2018/19. Cancellati docenti con 66 anni e 7 mesi

di redazione

Il Miur ha inviato agli Uffici Scolastici la nota n. 1103 del 24 maggio 2018, avente per oggetto ” Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – attività propedeutiche a.s. 2018/19″.

L’Amministrazione, dunque, dà inizio alle operazione propedeutiche per l’avvio dell’anno scolastico 2018/19.

Operazioni propedeutiche

Il Miur comunica agli uffici scolastici provinciali la disponibilità  della stampa dei titolari da cancellare dalle graduatorie ad esaurimento.

Queste le operazioni da compiere:

  • cancellazione degli aspiranti con più di 66 anni e 7 mesi al 1 settembre 2018;
  • inizializzazione delle posizioni in graduatoria;
  • inizializzazione delle date di produzione e diffusione delle graduatorie.

Le succitate operazioni saranno possibili dal 1° giugno 2018.

Nella nota si ricorda, inoltre, che la comunicazione delle rinunce alle nomine in ruolo è a carico degli uffici e dovrà essere effettuata entro la data del 29 maggio.

Aggiornamento annuale graduatorie

Con una nota, che sarà emanata successivamente, sarà comunicata la disponibilità delle annuali istanze di:

  • scioglimento della riserva;
  • inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno;
  • dichiarazione dei titoli di riserva.

Per approfondire leggi qui

Produzione graduatorie a.s. 2018/19

Le operazioni sopra riportate sono necessarie per consentire  l’aggiornamento delle banche dati e la produzione delle graduatorie valide per l’a.s. 2018/19.

La nota

Pensione, modifiche in vigore da gennaio 2019. Chi potrà andarci?

da Orizzontescuola

Pensione, modifiche in vigore da gennaio 2019. Chi potrà andarci?

di redazione

L’Inps, nella circolare 62 del 4 aprile 2018, dà indicazioni precise relativamente alle regole attualmente in vigore per andare in pensione. Eccole sintetizzate.

La circolare fa riferimento al decreto 5 dicembre 2017 e informa sull’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Con la circolare, vengono modificati i criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018).

Infatti, dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento.

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico

Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

Scarica la circolare per tutte le info

Riforma sistema pensionistico incluso nel contratto Lega-M5S

Tra i punti in discussione che il prossimo Governo dovrà affrontare c’è la riforma del sistema Fornero.

Salvini e Di Maio hanno dato seguito ad un accordo sulle pensioni che si può sintetizzare in due punti.

  • in pensione quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100
  • proroga “opzione donna” che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo.

Sostegno, ecco un modello di relazione finale

da La Tecnica della Scuola

Sostegno, ecco un modello di relazione finale [PDF]

PON Inclusione e Competenze di base: proroga al 31 maggio per l’invio dei progetti

da La Tecnica della Scuola

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Commissari Esami di Stato, ecco quanto guadagnano

da La Tecnica della Scuola

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