Sentenza TAR Lazio 17 maggio 2012, n. 6087

N. 06087/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07169/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Colarusso, con domicilio eletto presso Valentina Colarusso in Roma, viale delle Milizie, 34;

contro

Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marco Antonio Colonna” già Istituto Tecnico Nautico “Marco Antonio Colonna” ed Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico resistente di cui al verbale n. 20 relativo alle operazioni di scrutinio finale della classe III – Sez. K dello stesso Istituto del 15 giugno 2011 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla classe superiore (atto impugnato con il ricorso introduttivo)

e per l’annullamento

– del verbale n. 20/BIS del Consiglio di Classe della classe III K (a.s. 2010/2011) dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna”, comunicato con nota prot. n. 274/B del 19.12.2011, pervenuto in data 22 dicembre;

– della nota affissa all’albo dell’Istituto in data 5 dicembre 2011, successivamente comunicata, recante i risultati degli scrutini finali relativi all’alunno Alessandro Fralleone;

– del provvedimento di estremi ignoti recante la riduzione del numero delle ore di sostegno concesse all’alunno XXXXXXXXXXX;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque ad essi connessi (atti impugnati con i motivi aggiunti).

 

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico resistente nonché del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Visti i motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 il Consigliere Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente [il quale impugna la deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna” (già Istituto Tecnico Nautico) relativa alla sua non ammissione alla classe superiore (verbale n. 20 del 15 giugno 2011)] che:

– nell’a.s. 2010-2011 ha frequentato presso l’Istituto tecnico nautico “Marcantonio Colonna” di Roma, la classe III^, Sez. K con indirizzo trasporti marittimi e che è portatore di handicap per la quale ragione sin dalla frequenza della scuola dell’obbligo ha beneficiato dell’ausilio dei docenti di sostegno (per 16 ore);

– che per l’a.s. 2007-2008 ha ottenuto 12 ore di attività di sostegno, nell’anno 2008-2009 9 ore, ma per l’a.s. 2009-2010 ha subito una riduzione del numero di ore di sostegno da 12 a 4.

Riconduce la sua non ammissione alla classe superiore alla omessa formulazione del Programma Educativo Individualizzato (P.E.I.) e alla omessa attivazione del gruppo di lavoro operativo di Istituto (G.L.H.), previsto dalle specifiche norme che disciplinano la materia.

Deduce a motivi di gravame:

Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione artt. 312 e ss. Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione D.P.R. 24 Febbraio 1994 recante atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 7 Legge n. 517/1977. Violazione Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258. Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost.

Ritiene che gli interventi previsti dalla suindicata normativa in favore degli alunni svantaggiati da handicap non sono stati attuati nella Scuola da lui frequentata ed, in particolare, neppure gli sarebbe stato assicurato il sostegno necessario al fine della propria integrazione, né la usufruizione di programmi scolastici agevolati, poiché per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno rilevatesi del tutto insufficienti.

Tanto, nonostante che sia stato contestato, nel corso dello stesso anno scolastico, da alcuni docenti che l’alunno non viene seguito dal docente di sostegno durante le sue ore e che anche i i docenti delle materie tecniche hanno rilevato la necessità dell’ausilio di sostegno per le loro materie.

Ritiene perciò di essere stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, nonostante le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Ribadisce che il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la sua particolare condizione e tanto con riferimento al giudizio sulla mancata ammissione alla classe successiva basato sulla sola constatazione delle “…gravi e diffuse insufficienze in quasi tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante sia stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi, senza alcun riferimento al “deficit” dell’alunno”.

II) Violazione e falsa applicazione art. 5 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Così come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento della P.A. atteso che in difformità dell’art. 5, del D.lgs. 16.04.1994, n. 297, (“…i consigli di classe… negli istituti di istruzione secondaria sono …composti … dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”) e così anche “ …gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe …”.

Invece il consiglio di classe dell’Istituto Nautico Marcantonio Colonna di Roma (classe terza sez. K), nella seduta per lo scrutinio finale del 15 giugno u.s. ha deciso di non ammettere alla frequenza dell’anno successivo l’allievo Fralleone ma senza la presenza dei docenti tecnico-pratici, né di quelli di sostegno.

III) Violazione e falsa applicazione artt. 193 e 318 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Violazione del giusto procedimento per difetto di istruttoria. Illegittimità per carenza di motivazione e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti. Omessa comunicazione alla famiglia. Violazione art. 97 Cost..

Mentre l’O.M. n. 90/2011 prevede che nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe procede ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo, nel caso di specie risulterebbe la pretermissione di tali rilevazioni e inoltre, la omessa correzione di alcuni dei compiti scritti dell’alunno.

Dopo la nuova valutazione (ai fini del riesame disposto in sede cautelare) di cui al verbale n. 20BIS del Consiglio di classe del 5/12/2011 in esito alla quale l’alunno è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva, lo stesso con atto contenente motivi aggiunti impugna la stessa nuova valutazione deducendo:

I) Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 314 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost. poiché (a confutazione di quanto sostenuto in tale verbale) allo studente avrebbero dovuto essere forniti adeguati mezzi mentre allo stesso non è stato garantito neanche il sostegno necessario ai fini della propria integrazione, né ha usufruito di programmi scolastici agevolati. Per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno, rilevatesi del tutto insufficienti sicchè il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è dovuto ad una eccessiva riduzione delle ore di sostegno.

Viene anche contestata la affermazione contenuta nello stesso verbale sulla “non disponibilità della famiglia ad attivare un piano educativo individualizzato differenziato.

Ciò perché, al contrario di quanto asserito si riscontrerebbe un costante interessamento della famiglia ed uno scarso interessamento da parte della scuola a fornire un adeguato sostegno.

Viene ribadito che nonostante i docenti nel successivo GLH, tenutosi a fine anno, in data 3 maggio, fossero stati invitati a tener conto dei problemi di salute dell’alunno, in sostanza quest’ultimo è stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, senza tenere conto del fatto che nel corso dell’anno non è stato messo in condizione di poter progredire e colmare le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti delle Amministrazioni della Istruzione (Istituto scolastico ricorrente, M.I.U.R. e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) costituitesi in giudizio.

Tanto premesso in fatto il Collegio ritiene utile, ai fini della definizione della presente controversia, richiamare le note disposizioni contenute nella legge n. 104/1992 ed, in particolare, nel primo comma dell’art. 16 della stessa legge come sostituito dall’art. 1 comma 2 della legge 28/1/1999 n. 17, relative alla valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti.

E’ previsto che in sede di valutazione sia indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolare criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Tanto si premette poiché il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, come già evidenziato in narrativa, si era limitato a rilevare che l’alunno denotava gravi e diffuse insufficienze in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante fosse stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi.

Tale provvedimento è divenuto poi oggetto di esame in sede cautelare in cui è stato disposto l’accoglimento delle relative domande in considerazione che la condizione dello studente di portatore di “handicap” non era stata affatto valutata dal Consiglio di classe.

Con l’atto impugnato con i motivi aggiunti lo studente è stato nuovamente dichiarato Non ammesso alla classe successiva.

In tale provvedimento, in cui pur viene precisato che il Consiglio di classe ha tenuto conto della condizione di “handicap” dell’alunno e del “ …piano predisposto per obiettivi minimi …”, viene evidenziato che lo studente “…è rimasto lontano dal conseguimento degli obiettivi minimi nella generalità delle discipline”.

Tale constatazione, nonostante l’asserita considerazione della condizione di handicappato, riconduce alla stessa conclusione negativa che aveva formato oggetto del giudizio originario impugnato con il ricorso introduttivo.

Il Collegio è chiamato perciò a riscontrare la legittimità della nuova determinazione reiterativa della non ammissione dello studente alla classe superiore.

Tanto alla stregua:

a) “in primis” di quanto asserito dall’Amministrazione e di quanto invece contro dedotto dal ricorrente

b) ed inoltre alla luce delle disposizioni normative che impongono di attuare la integrazione scolastica delle persone handicappate nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 13 L. n. 104/1992) e che impongono altresì agli insegnanti in sede di valutazione degli stessi alunni handicappati particolari considerazioni ai fini della valutazione del loro rendimento scolastico.

Tali considerazioni sono quelle indicate nel già riportato attuale comma 1 (come risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 17/1999) dell’art. 16 della legge 5/2/1992 n. 104 il quale prevede testualmente che “nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte.

Va precisato che l’alunno risulta affetto da disabilità psichica e mentale diagnosticata come “stato di handicap grave” ex l. n. 104/1992.

L’esame della documentazione versata in atti consente di rilevare la esistenza di un “Piano educativo individualizzato” riferito all’anno scolastico 2010-2011 predisposto nel febbraio del 2011 in favore dello studente nella conclamata considerazione che lo stesso in base ad accertamenti diagnostici aggiornati all’11/9/2008, accusava disturbi di apprendimento e di attenzione con iperattività (ADHD).

Quanto ai mezzi da fornire all’alunno e ai metodi da seguire era previsto, tra l’altro:

– presenza di insegnante di sostegno tale da assicurare una “copertura” almeno sulle principali discipline comprese quelle di indirizzo;

– prove scritte di Inglese in forma di test da riproporre a livello orale per facilitare l’apprendimento … etc..

Tanto (e sulla base delle risultanze degli atti di causa) per quanto concerne la fase programmatoria degli interventi in favore dell’alunno.

Per quanto concerne la fase relativa alla valutazione dell’alunno handicappato da parte degli insegnanti va ancora una volta richiamata la disposizione di cui al 1° comma dell’art. 16 (nella attuale sostituzione) della legge n. 104/1992 che prevede la indicazione delle discipline per le quali erano stati previsti particolari criteri didattici e, in particolare, le attività integrative e di sostegno.

Tali indicazioni non risultano correttamente significate nel nuovo provvedimento di valutazione.

In particolare riguardo alla attività di sostegno che pure era prevista in favore dello studente il quale avrebbe dovuto giovarsi della presenza del docente di sostegno anche durante le ore di lezione, il ricorrente ha invece avuto scarsissime ore di sostegno rivelatesi del tutto insufficienti anche perché non in tutte le materie. Tanto nonostante che molti docenti avessero anche in precedenza appositamente segnalato che solo la presenza del docente di sostegno si rendeva proficua per lo studente, non in grado di seguire autonomamente le lezioni (vedasi quanto rilevato da alcuni docenti sin dal verbale n. 2 del 9/11/2010 e vedasi anche il verbale del consiglio di classe n. 3 del 23/2/2011).

Quanto alle contestazioni dallo stesso ricorrente rivolte avverso alcune asserzioni contenute nel sopraindicato verbale del consiglio di classe nella parte in cui si intenderebbe addebitare al comportamento dei genitori dell’alunno la mancata attivazione di iniziative pianificate di maggiore differenziazione, osserva il Collegio che in ogni caso in presenza di un Piano Educativo Individualizzato che risulta effettivamente predisposto sin dal febbraio del 2011 in cui si sottolineava la necessità delle ore di sostegno da intendersi come quelle indispensabili per garantire almeno un effettivo e concreto ausilio all’alunno diretto ad assicurargli adeguate condizioni in vista del conseguimento di proficuo rendimento scolastico e della sua valutazione, si rendeva necessaria in sede di tale valutazione, la considerazione delle previste attività dirette a facilitare l’apprendimento al portatore di handicap (come ad es. la riproposizione in forma orale delle prove scritte di lingua) ma principalmente quelle di sostegno che fossero state effettivamente svolte in favore dell’alunno.

Ciò perché da tutta la documentazione acquisita agli atti di causa si rende emergente la indispensabilità di adeguate ore di sostegno che era stata da più docenti auspicata in relazione ad uno stato patologico che rendeva estremamente difficoltoso il conseguimento di risultati derivanti dalla partecipazione alle attività dell’Istituto ed anche alle lezioni riferite alle materie (almeno principali) nello stesso impartite, senza l’ausilio in classe dell’insegnante di sostegno.

Della sottrazione o quantomeno della eccessiva riduzione al ricorrente di uno specifico ausilio che per essere effettivo in vista dei prefissati obiettivi di risultato avrebbe dovuto rimanere adeguato nella consistenza delle ore e delle materie in cui l’alunno handicappato avrebbe dovuto giovarsi del sostegno, non viene fatta la dovuta congrua e specifica considerazione nel provvedimento impugnato che si limita genericamente a rilevare “…un impegno limitato … (dello studente) … durante le ore di lezione, anche quanto sostenuto dagli insegnanti”.

Tale impegno parziale viene assunto, anche se unitamente ad altri elementi addebitati sempre in via diretta al ricorrente, a cause concorrenti del mancato raggiungimento di livelli accettabili di preparazione.

Unicamente sotto tale specifico profilo e ferme restando le ulteriori rilevazioni del Consiglio di classe che però non ovviano alla surrilevata carenza dello stesso Consiglio in sede di formulazione del giudizio espresso nei confronti dello studente, non appare paradossale né meramente assertiva la presupposizione del ricorrente espressa anche nell’atto contenente motivi aggiunti in cui lo stesso (in disparte la esistenza di articolate enunciazioni del Consiglio di classe sulle ragioni del giudizio di non ammissione alla classe successiva) evidenzia di essere stato in sostanza valutato alla stregua di un qualsiasi candidato cui siano state riscontrate carenze che hanno condotto al mancato raggiungimento di livelli di preparazione accettabili, senza cioè la precipua considerazione (stante il suo stato di handicappato) della effettiva consistenza della attività di sostegno che era stata ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel Piano educativo individualizzato predisposto nel corso dell’anno scolastico che si sono ridotte solo alla usufruizione di un esiguo numero (quattro ore di sostegno nell’a.s. di cui trattasi).

Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno.

La impugnativa proposta dal ricorrente viene a trovare possibilità di accoglimento per le considerazioni sopra svolte investenti la valutazione dello studente quale è stata effettuata dal Consiglio di classe anche con l’atto impugnato con i motivi aggiunti del quale si è dimostrata la illegittimità.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della soccombente Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con riferimento alla impugnativa proposta dal ricorrente avverso la mancata ammissione alla classe superiore dell’Istituto dallo stesso frequentato nell’a.s. 2010-2011 la accoglie nei sensi in motivazione indicati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), omnicomprensive degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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