Decreto Interministeriale 22 agosto 2012, n. 75

Decreto Interministeriale 22 agosto 2012, n.75
(in GU n. 276 del 26-11-2012)

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013. (12A12451)

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 agosto 2012

Disposizioni  sulla  determinazione  degli  organici  del   personale
docente per l'anno scolastico 2012/2013. (Decreto n. 75). (12A12451)
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                           di concerto con 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  Visto il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo  per
la definizione delle norme generali  dell'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59  recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art.  1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226
recante  «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2007-2008»; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.  40  e,  in  particolare,
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale; 
  Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del
carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali  in
applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/96; 
  Visto  l'art.  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  i  quali  si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative  vigenti,  ad
una revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale  organizzativo  e
didattico del sistema scolastico; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che  stabilisce
che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovra'
essere  incrementato,  gradualmente,  di   un   punto   il   rapporto
alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro  l'anno   scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2,  commi  411  e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il  quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  del
citato art. 64, comma  3,  fissa,  per  il  triennio  2009/20011,  le
quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da
ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica  di
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008; 
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento  di
«Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento
«per la riorganizzazione della rete  scolastica  e  il  razionale  ed
efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  ai   sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto l'art.  4  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,  n.  169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria  la  costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in  tal  modo  la  precedente
organizzazione modulare; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito,
con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  che  ha
disposto  il  differimento  all'anno  scolastico  2010/2011,   previa
apposita intesa in sede di Conferenza  unificata,  dell'attivita'  di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento  ai
punti di erogazione del servizio scolastico; 
  Visto l'art.  37  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14  che  ha  rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore  del  riordino  del
secondo ciclo; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento  di
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico  dei
licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma
4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visti i  decreti  interministeriali  con  i  quali,  in  attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4  e  dell'art.  1,  comma  3  dei
regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione  professionale,
si e' proceduto alla individuazione delle classi  di  concorso  delle
classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e  delle  classi
terze degli istituti professionali  da  cui  ridurre  le  consistenze
orarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da  adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il d.P.C.M. 23 febbraio 2006,  n.  185  recante  modalita'  e
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in  situazione
di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002; 
  Vista  la  legge  20  agosto  2001  n.  333  di   conversione   del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni  urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26  febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita'  dell'art.  2,  comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli  insegnanti  di  sostegno  e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella  parte  in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti  di  sostegno  in  deroga  alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente; 
  Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante
«indicazioni e  raccomandazioni  per  l'integrazione  di  alunni  con
cittadinanza non italiana»; 
  Vista la  circolare  ministeriale  n.  110  del  30  dicembre  2011
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole  dell'infanzia  e
alle classi del primo e del secondo ciclo di  istruzione  per  l'a.s.
2012/13; 
  Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di  Conferenza
unificata, concernente  l'adozione  di  linee  guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  che  prevede  «A
decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni  organiche  del
personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono  superare
la  consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche  dello  stesso
personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando  in
ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa
che  devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato,  a  decorrere
dall'anno 2012, ai sensi del combinato  disposto  dei  commi  6  e  9
dell'art. 64; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del 6 giugno  2012
ha espresso parere negativo, pur  apprezzando  la  nuova  prospettiva
aperta  del  Ministero,  orientata  ad  individuare   una   soluzione
condivisa in futuro. 
  Informate  le  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                        Consistenze dotazioni 

  1. Le dotazioni organiche sono definite in attuazione dell'art.  64
del  decreto-legge  25  giungo   2001,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  delle  norme
attuative di cui al piano  programmatico  e  dall'art.  19,  comma  7
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali  e  regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e  alla
scuola secondaria di I e II grado  per  l'anno  scolastico  2012/2013
sono quelle riportate rispettivamente  nelle  allegate  tabelle  «A»,
«B», «C», «D»,  «E»,  «F»  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente provvedimento. Tali consistenze, sono state  determinate  in
base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla
relativa serie storica e con  riguardo  alle  esigenze  degli  alunni
portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non  italiana  e
tengono conto del grado di densita'  demografica  delle  province  di
ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i  comuni
di   ogni   circoscrizione   provinciale,    delle    caratteristiche
geo-morfologiche  dei   territori   interessati,   delle   condizioni
socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'. 
  3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono  determinate,  altresi',  in
relazione all'articolazione e alle esigenze  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero  degli  alunni  ed  alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi. 
  4.  Con  riferimento  all'istruzione   secondaria,   le   dotazioni
organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei
diversi curricoli previsti per la classi prime, seconde e  terze  dai
nuovi  Regolamenti  e,  per   le   classi   successive   alla   terza
dell'istruzione  tecnica,  ai  sensi  dei  vigenti  ordinamenti,  con
consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art.  1,  comma  4  del
D.P.R. n. 88/2010 e alle condizioni di  funzionamento  delle  singole
istituzioni. 
  5. Le dotazioni organiche della scuola primaria  (tabella  B)  sono
comprensive dei posti di cui dall'art.  2,  comma  1,  lettera  f)  e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo  2003,  n.  53,  mentre  le
dotazioni organiche  della  scuola  dell'infanzia  (tabella  A)  sono
comprensive del numero dei posti assegnati  per  la  generalizzazione
del servizio finanziati  dall'art.  1,  comma  130,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  6. I Direttori regionali, ai  fini  dell'acquisizione  dei  dati  e
degli  elementi  utili  relativi  all'andamento   della   popolazione
scolastica nelle  realta'  territoriali  di  propria  competenza,  si
avvalgono   della   collaborazione   dell'apposita    struttura    di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio,  confronti  e  consultazioni  con  la  partecipazione   dei
responsabili degli Uffici territoriali e  dei  Dirigenti  scolastici,
finalizzati all'esame e  all'approfondimento  puntuale  ed  esaustivo
della  materia,  nonche'  alla  individuazione  e  definizione  degli
aspetti e delle situazioni problematiche.
                               Art. 2 

                        Dotazioni provinciali 

  1. I Direttori generali  degli  Uffici  scolastici  regionali,  una
volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni  e  con
gli Enti Locali  per  realizzare  la  piena  coerenza  tra  il  piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  vigente
contratto  collettivo  nazionale   di   comparto,   provvedono   alla
ripartizione  delle  consistenze  organiche  tra  le   circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed  alle  diverse  tipologie  e
condizioni di funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni  scolastiche.  Nella   determinazione   dei   contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali,  con  particolare  riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va  dato
anche alle  zone  in  cui  siano  presenti  fenomeni  consistenti  di
dispersione e di abbandono. 
  2.  I  Direttori  generali  regionali,  previa   informativa   alle
Organizzazioni  sindacali,  possono  operare  compensazioni  tra   le
dotazioni organiche dei vari  gradi  e  articolazioni  di  istruzione
compresa la scuola dell'infanzia, nonche' disporre, per far fronte  a
situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della
prosecuzione  di  progetti  di   rilevanza   pedagogico-   didattica,
formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di  posti  delle
dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 
  3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite  dal  Direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei  Dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate  nel  limite  dell'organico
regionale   assegnato.   A   tal   fine,   i   Dirigenti   scolastici
rappresentano,  adeguatamente  motivandole,  al  Direttore   generale
regionale le esigenze indicate nel  piano  dell'offerta  formativa  e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando  che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe  degli  alunni,  nonche'  di  altri
elementi in  possesso,  la  previsione  sia  rispondente  alle  reali
esigenze. 
  4. I Direttori generali regionali, una volta acquisite le  proposte
formulate  dai  Dirigenti  scolastici,   procedono   alle   opportune
verifiche e controlli ed alla  eventuale  attivazione  di  interventi
modificativi delle previsioni effettuate  dalle  singole  istituzioni
scolastiche  e   rendono   definitivi   i   dati,   dandone   formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e  al  Sistema
informativo. 
  5.  I  Direttori  generali  regionali,  e  i  dirigenti  scolastici
assicurano la  compiuta  e  puntuale  realizzazione  degli  obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione  delle
misure connesse  alla  responsabilita'  dirigenziale  prevista  dalla
normativa vigente.
                               Art. 3 

                      Costituzione delle classi 

  1. Le classi sono  costituite  secondo  i  parametri  e  i  criteri
stabiliti nel D.P.R. n. 81 del 20  marzo  2009  «regolamento  recante
norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  ai   sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Le
classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di  ogni  ordine  e
grado e le  sezioni  di  scuola  dell'infanzia  sono  costituite  con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.  Determinato
il numero delle predette classi e sezioni,  il  Dirigente  scolastico
procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le  diverse
scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola  e,
comunque, nel limite delle risorse  assegnate.  L'applicazione  della
C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa  alla  distribuzione  tra  le
classi  degli  alunni  con  cittadinanza  non  italiana,  non  dovra'
comportare incrementi al numero della classi stesse. 
  2. I  dirigenti  scolastici  provvederanno  alla  formazione  delle
classi prime  secondo  criteri  di  uniforme  distribuzione  evitando
squilibri numerici tra le stesse.
                               Art. 4 

                        Scuola dell'infanzia 

  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo  scuola  sono  fissate  dall'art.  3  del  decreto
legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2  del  Regolamento
sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. 
  2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del  succitato  Regolamento,  ed
alle condizioni e sulla base dei criteri dallo  stesso  previsti,  e'
consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre  anni
di eta' entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
  3. L'istituzione di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli
enti  territoriali,  assicurando   la   coordinata   ed   equilibrata
partecipazione delle scuole  statali  e  delle  scuole  paritarie  al
sistema scolastico nel suo complesso.
                               Art. 5 

                           Scuola primaria 

  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita'  educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art.  7  del
decreto  legislativo  n.  59/2004  e  dall'art.  4  del   Regolamento
approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo. 
  2. Per  le  classi  prime,  seconde,  terze  e  quarte  funzionanti
nell'a.s. 2012/13, il tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  secondo  il
modello dell'insegnante unico che supera il  precedente  assetto  del
modulo  e  delle  compresenze,  e  secondo  le  articolazioni  orarie
settimanali fissate in 24, 27, e sino a  30  ore,  nei  limiti  delle
risorse dell'organico assegnato. La dotazione  organica  e'  comunque
fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze. 
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo  ciclo,
le  classi  quinte  continuano  a  funzionare,  dall'anno  scolastico
2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di  cui  al
precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di  27  e
30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque  fissata  in  30
ore settimanali, senza compresenze. 
  4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo  ciclo,
a richiesta delle famiglie sono  attivate  le  classi  funzionanti  a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo  del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione  e'  realizzata
nei limiti dell'organico assegnato  per  l'anno  scolastico  2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico  di  diritto  determinata  con  il   presente   decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Le  quattro  ore  di  compresenza  per  classe  sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di  istituto.  Classi  a
tempo pieno possono essere attivate solo  in  presenza  di  strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo  mensa,  e'
di 40 ore  e  la  programmazione  didattica  deve  prevedere  rientri
pomeridiani. 
  5. L'insegnamento della lingua inglese,  e'  impartito  in  maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1,  comma  128,  della
legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua  straniera
deve essere impartito  dai  docenti  della  classe  in  possesso  dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali  requisiti.  In  tale  ottica,  i
dirigenti  scolastici  porranno  in  essere  tutti  gli  accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio  nell'istituzione
scolastica,  in  possesso  dei  requisiti   richiesti,   impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo  per
le ore  di  insegnamento  di  lingua  straniera  che  non  sia  stato
possibile  coprire  attivando  la  citata  procedura  possono  essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti,  nel  limite  del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore  di
insegnamento. 
  6. Nell'ambito  dell'istituzione  scolastica  le  diverse  frazioni
orario,  comprese  quelle  della  lingua  inglese,  che   non   hanno
contribuito a  costituire  posto  intero,  sono  raggruppate  per  la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12  ore
sono arrotondate a posto intero. 
  7. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti. 
  8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione  dei
commi precedenti, compresi  quelli  connessi  all'integrazione  degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia  didattica  ed
organizzativa prevista dal  D.P.R.  n.  275/99,  utilizzano  in  modo
flessibile per programmare e organizzare  le  attivita'  educative  e
didattiche in base al  piano  dell'offerta  formativa.  La  dotazione
organica  deve  essere  prioritariamente  utilizzata  per   garantire
l'orario  della  mensa  per  le  classi   organizzate   con   rientri
pomeridiani.
                               Art. 6 

          Disposizioni generali per l'istruzione secondaria 

  1. Al  fine  della  piena  valorizzazione  dell'autonomia  e  della
migliore qualificazione dei  servizi  scolastici,  la  determinazione
delle risorse da  assegnare  a  ciascuna  istituzione  e'  effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione  degli  alunni  disabili  e  tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni  staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per  la  classi  prime,  seconde  e
terze con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi  o
percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e  per  le  classi  quarte  e
quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto  dall'art.  1,
comma 4 del  regolamento  e  comunque  in  applicazione  del  decreto
interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione
degli insegnamenti da ridurre. 
  2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n.
289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con
D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le  cattedre  costituite  con  orario
inferiore  all'orario  obbligatorio  di  insegnamento  dei   docenti,
definito  dal  contratto  collettivo  nazionale   di   lavoro,   sono
ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante  l'individuazione  di
moduli  organizzativi  diversi  da  quelli   previsti   dai   decreti
costitutivi    delle    cattedre,    salvaguardando     l'unitarieta'
d'insegnamento  di   ciascuna   disciplina.   In   applicazione   dei
regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli  istituti
professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di
18  ore  settimanali  e,  comunque,  nel  rispetto  degli   obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge n. 133 del 2008, i  docenti
che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18  ore  vengono  a
trovarsi  in  situazione  di  soprannumerarieta',   sono   trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'. 
  3. Per l'ottimale utilizzo  delle  risorse,  dopo  la  costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna  sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede   alla
costituzione di posti orario tra le diverse  sedi  (anche  associate)
della stessa scuola. In presenza di docente  titolare  in  una  delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va  salvaguardata  se  nella  sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra  sede  in
base al maggior apporto di orario;  in  caso  di  uguale  consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede  che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 
  4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario  vengono  costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi  diurni  della
medesima istituzione scolastica. 
  5. Qualora gli  spezzoni  residui  non  possano  essere  utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa  per  la  costituzione  di  posti  di  insegnamento   tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente  in
vigore. 
  6. I Dirigenti scolastici, fatte salve  le  priorita'  indicate  ai
commi  precedenti,  prima  di  procedere  alle  assunzioni  a   tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari  fino
a 6  ore  ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione,  con  il  loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.
                               Art. 7 

                  Istruzione secondaria di I grado 

  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10  del
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV,  artt.  23/26,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  e  dall'art.  5  del
Regolamento sul primo ciclo. 
  2. Tenuto conto dei piani di  studio  e  del  quadro  orario  delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato  con
D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 relativo  al  primo  ciclo,  l'assetto
organico della scuola secondaria di I grado,  sia  per  le  classi  a
tempo normale che per le  classi  a  tempo  prolungato,  e'  definito
secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. 
  3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei  limiti  della
dotazione organica assegnata a ciascuna  provincia  e  tenendo  conto
delle  esigenze  formative  globalmente  accertate,  per  un   orario
settimanale  di  insegnamenti  e  attivita'  di  36   ore.   In   via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta  formulata  dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di  una  classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di  economie  realizzate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. 
  4.  Le  classi  funzionanti  a  tempo  prolungato  sono  ricondotte
all'orario normale in  mancanza  di  servizi  e  strutture  idonei  a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in  fasce  orarie
pomeridiane(due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire la
previsione del funzionamento di un corso intero a  tempo  prolungato.
Restano salve le classi attualmente funzionanti. 
  5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad  ordinamento  dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario  obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal D.M.  6  agosto  1999,  n.  201  ed
assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. 
  6. Ai sensi dell'art. 14 del  D.P.R.  n.  212  dell'8  luglio  2005
«Regolamento recante disciplina per la definizione degli  ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.  508»
le scuole medie annesse ai conservatori si intendono  definitivamente
non piu' funzionanti. Il citato  art.  14,  relativo  all'abrogazioni
delle norme, prevede «Per ciascuna istituzione, con l'emanazione  del
relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative e  regolamentari  incompatibili
con il presente  regolamento  e  segnatamente  le  seguenti  norme...
omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16  aprile
1994,  n.  297».  Il  comma  5  dell'art.  239  prevede   «presso   i
conservatori di musica funzionano le  scuole  medie  annesse  di  cui
all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».
                               Art. 8 

                  Istruzione secondaria di II grado 

  1. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione  di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici  se
costituiti da soli percorsi  del  settore  economico  e  del  settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e  del  settore  industria  ed  artigianato.  Gli
istituti nei quali  sono  presenti  ordini  di  studio  diversi  (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di  licei)
o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione  di
«istituti di istruzione secondaria superiore». 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  16,  comma   3,   del   Regolamento   sul
dimensionamento, il numero delle classi prime e  di  quelle  iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di  studio  (prima  classe  del  liceo
classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei  artistici  e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu'  articolazioni
e/o opzioni per il  conseguimento  della  maturita'  professionale  o
della maturita' d'arte applicata)  si  determina  tenendo  conto  del
numero  complessivo  degli  alunni  iscritti,  indipendentemente  dai
diversi indirizzi, corsi  di  studio  e  sperimentazioni  passate  ad
ordinamento. 
  3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti  istituti  di
diverso ordine (es.  percorsi  di  istituto  tecnico  e  di  istituto
professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le
classi prime  si  determinano  separatamente  per  ogni  istituto  di
diverso ordine o di sezione di liceo  musicale  e  coreutico  secondo
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009. 
  4. In considerazione della progressiva applicazione della  riforma,
non vengono piu'  costituite  cattedre  ordinarie  ma  solo  cattedre
interne, utilizzando  i  contributi  orari  sia  del  nuovo  che  del
pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle
prime e seconde. 
  5. Nel caso  di  istituzione  scolastica  che  comprenda  un  liceo
artistico e un istituto d'arte l'utilizzo indistinto  dei  contributi
orario  dei  vari  percorsi  di  studio  (del   liceo   artistico   e
dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cattedre  all'interno
dell'istruzione determinano l'organico di istituto;  conseguentemente
dovranno  essere  previste  graduatorie  di  istituto  uniche  e  per
ciascuna  classe  di  concorso,  per  l'individuazione  del   docente
soprannumerario. 
  6. In attesa dell'emanazione del regolamento  relativo  alle  nuove
classi di concorso, per la determinazione  dell'organico  di  diritto
vengono confermate, per le classi  prime  e  seconde  interessate  al
riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al  D.M.  30
gennaio  1998,  n.  39  e  successive   modifiche   e   integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso
l'elenco delle attuali classi di  concorso  su  cui  confluiscono  le
discipline relative al primo e secondo anno di corso  degli  istituti
di II grado interessati al riordino. 
  7. Le  istituzioni  scolastiche  possono  utilizzare  la  quota  di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale sia per potenziare  gli  insegnamenti  obbligatori  per
tutti gli studenti, con particolare  riferimento  alle  attivita'  di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati  al
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  piano   dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario  complessivo
delle lezioni del primo biennio e del  complessivo  triennio,  tenuto
conto delle richieste degli studenti e  delle  loro  famiglie,  fermo
restando che ciascuna disciplina non puo' essere decurtata  per  piu'
del 20% del monte ore previsto dal quadro  orario.  Per  l'istruzione
liceale tale quota non puo' essere superiore al  20%  del  monte  ore
complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio  e
al 20% nel quinto anno, fermo  restando  che  l'orario  previsto  dal
piano di studio di ciascuna disciplina non  puo'  essere  ridotto  in
misura superiore a un terzo nell'arco  dei  cinque  anni  e  che  non
possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo  anno  di
corso nei piani di  studio.  L'utilizzo  di  tale  quota  non  dovra'
determinare esuberi di personale. 
  8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate,  sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. 
  9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  precedente,   e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano  formate  da  un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il  gruppo  di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni . 
  10. I licei musicali potranno attivare classi prime in  numero  non
superiore di quelle funzionanti nel corrente anno. 
  11. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a  taluni
indirizzi sia insufficiente per la costituzione  di  una  classe,  il
competente  Consiglio   di   istituto   stabilisce   i   criteri   di
redistribuzione  degli  alunni  tra  i  diversi   corsi   di   studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la  possibilita'  per
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti  in  cui
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti. 
  12. Le classi intermedie sono  costituite  con  un  numero  pari  a
quello delle classi di provenienza degli  alunni,  purche'  la  media
degli alunni sia non inferiore a 22;  diversamente  si  procede  alla
ricomposizione delle classi secondo i criteri  indicati  all'art.  16
del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009. 
  13. Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello
delle  corrispondenti  penultime  classi   funzionanti   nell'   anno
scolastico in corso al fine di garantire  la  necessaria  continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi,  purche'  comprendano
almeno 10 alunni. 
  14. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con  D.P.R.  n.
81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre  di  educazione
fisica sono costituite in relazione al numero delle  classi  anziche'
per  squadre  distinte  per  sesso.  Queste  ultime  possono   essere
attivate, previa deliberazione del collegio  dei  docenti,  solo  nel
caso in cui non comportino incrementi di ore o di cattedre.
                               Art. 9 

      Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

  1. I percorsi triennali di Istruzione  e  Formazione  Professionale
per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica  professionale
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale e'  stato  recepito
l'Accordo in  sede  Conferenza  Stato-Regioni  del  29  aprile  2010,
integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012,  sono  realizzati  dalle
strutture formative accreditate dalle Regioni. 
  2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati
dagli istituti professionali,  fermo  restando  la  competenza  delle
Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito  della  programmazione
regionale,  in  regime  di  sussidiarieta',  secondo   due   distinte
modalita' previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il  16
dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'art. 13,  comma
l-quinquies della legge n. 40/07: 
    tipologia A «offerta sussidiaria integrativa» (Linee guida,  capo
II, punto 2). Gli studenti che chiedono  di  iscriversi  alla  classe
prima  degli  indirizzi  quinquennali  degli  istituti  professionali
possono  contestualmente  chiedere  anche  di  poter  conseguire,   a
conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali  di
cui all'allegato 2 della citata intesa del 16 dicembre  2010.  A  tal
fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro
famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti,  in  base  a  quanto
previsto dalla tabella allegato n.  3  della  citata  intesa  del  16
dicembre 2010, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico.  Per
la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti
Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilita'  di
cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla
base dei criteri riportati nelle piu' volte citate Linee guida e  nei
limiti delle risorse disponibili; 
    tipologia B «offerta  sussidiaria  complementare»  (Linee  guida,
capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli  studenti  che
intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di  cui  al
Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai  relativi  percorsi
si rende possibile solo qualora il competente  Assessorato  regionale
decida, in attuazione dell'accordo territoriale  col  competente  USR
per la prima attuazione delle linee guida,  di  attivare  presso  gli
istituti  professionali  classi  prime  che  assumano  gli   standard
formativi e l'articolazione dei percorsi triennali  di  IeFP.  A  tal
fine,  gli  Istituti  Professionali  formeranno  classi  secondo  gli
standard  formativi  e  l'articolazione   dei   percorsi   di   IeFP,
determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei  livelli  essenziali
di cui al  Capo  III  del  decreto  legislativo  n.  226/2005,  fermo
restando  che  la  spesa  complessiva  non  potra'  superare   quella
derivante  dal  funzionamento  dei  corsi  ordinari  degli   istituti
professionali. 
  3.  A  partire  dall'anno  scolastico   2011/2012,   gli   istituti
professionali, per effetto della  citata  intesa,  non  possono  piu'
accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo  i  corsi
di  qualifica  triennale  previsti  dal  previgente   ordinamento   e
realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta  ferma  la
prosecuzione, sino alla loro  conclusione,  dei  corsi  di  qualifica
attivati dall'a.s. 2009/2010. 
  4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi  di  IeFP
da parte degli istituti professionali avviene nel limite  del  numero
di classi  e  della  dotazione  organica  complessiva  del  personale
statale,  definito  sulla  base  della  normativa  vigente  e   delle
previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4  della
legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti  attuativi;  in  nessun
caso la dotazione organica complessiva potra' essere incrementata  in
conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di
IeFP. 
  5. Le classi iniziali degli istituti  professionali  di  Stato  che
attivano anche l'offerta sussidiaria di  IeFP  si  costituiscono  con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti  ai  percorsi
di istruzione professionale,  comprensivo  di  quelli  che  intendono
conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla  base  dei
criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81. In nessun caso la presenza  dell'offerta  di  IeFP  puo'
comportare la  costituzione  di  un  numero  di  classi  e  di  posti
superiore a quello derivante  dall'applicazione  del  criterio  prima
descritto.  L'organico  dell'istituzione  scolastica  e'  determinato
sulla base del numero delle classi  istituite  e  del  quadro  orario
relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione  organica  si
intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP. 
  6. L'organico assegnato agli istituti professionali per  le  classi
di IeFP non e' separato; l'attribuzione del personale alle classi  di
IeFP  e'  effettuata  dal  Dirigente  scolastico  nell'ambito   delle
procedure  ordinarie  che  riguardano  la  generalita'  delle  classi
dell'istituzione scolastica,  nel  rispetto  dell'art.  7,  comma  2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994  e  dei
contratti collettivi, ai sensi  dall'Intesa  in  sede  di  Conferenza
Unificata del 16 dicembre 2010 e recepite nelle  linee-guida  di  cui
all'art. 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07.
                               Art. 10 

Dotazione organica dei  Centri  Provinciali  per  l'istruzione  degli
                               adulti 

  L'organizzazione e le dotazioni organiche  dei  centri  provinciali
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal D.M.  25  ottobre  2007
emanato in applicazione della legge dell'art.  1,  comma  602,  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare  piena  applicazione
alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata  a  livello
regionale ai Centri Territoriali Permanenti  per  l'istruzione  e  la
formazione  in  eta'  adulta,   rimane   confermata   nelle   attuali
consistenze e non puo'  superare  quella  definita  nell'organico  di
diritto  dell'anno  scolastico   2010/2011.   Eventuali   variazioni,
conseguenti anche all'Accordo Quadro  tra  il  MIUR  e  il  Ministero
dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo «al rilascio del permesso
di soggiorno CE», sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni
organiche assegnate ad ogni singola regione.
                               Art. 11 

                         Sezioni ospedaliere 

  Limitatamente alle sezioni ospedaliere  dell'istruzione  secondaria
di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n.
168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la  determinazione
delle dotazioni organiche, sia per gli  insegnamenti  comuni  di  cui
all'art. 4, comma  3  dello  stesso  decreto,  sia  per  le  aree  di
indirizzo, e' effettuata in  organico  di  diritto  avendo  esclusivo
riguardo  alle  risorse  umane  e  alle   professionalita'   ritenute
indispensabili per la piu' corretta e proficua  azione  didattica  in
ambiente di cura.
                               Art. 12 

                   Dotazione organica di sostegno 

  1. La dotazione organica di  diritto  dei  posti  di  sostegno  per
l'anno scolastico 2012/13 e' stabilita nella tabella  E,  colonna  A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento  della  dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70  per  cento  dei  posti  di  sostegno  complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella  medesima  Tabella  E,
colonna C,  sono  riportati  il  numero  di  posti,  compresi  quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett.
b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve  tenere  in  debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui  e'  affetto
l'alunno. 
  2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1. 
  3. Nell'ambito dei  contingenti  assegnati,  i  Direttori  generali
regionali  assicurano  che  la  distribuzione  degli  insegnanti   di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza  di  alunni  disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle  Regioni
e dagli Enti locali. 
  4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di  apprestare  un'adeguata  tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in  condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui  all'art.  40,
comma 1, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  che  prevede  la
possibilita'  di  assumere,  con  contratti  a   tempo   determinato,
insegnanti di sostegno  in  deroga,  secondo  le  effettive  esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett.  b)  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296.  Tali  posti  devono  essere  assegnati  con
priorita'  a  docenti  in  servizio   a   tempo   indeterminato   con
provvedimenti di durata annuale e,  in  subordine,  a  supplenti  con
contratti  a  tempo  determinato  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche. 
  5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione  di
handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23  febbraio
2006, n. 185 recante regolamento concernente modalita' e criteri  per
l'individuazione dell'alunno in  situazione  di  handicap,  ai  sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002. 
  6. I Direttori generali regionali  sentite  le  Regioni,  gli  Enti
locali e le altre Istituzioni  pubbliche  competenti  individuano  di
comune accordo  le  modalita'  piu'  idonee  di  distribuzione  delle
risorse di personale e  materiali  destinate  all'integrazione  degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. 
  7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e  grado,  ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di  cui
all'art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81  del  20  marzo
2009 sul dimensionamento. I dirigenti  scolastici  cureranno  un'equa
distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di
presenza di piu'  di  due  unita'  per  classe,  questa  deve  essere
costituita con non piu' di 20 alunni.
                               Art. 13 

                        Istituzioni educative 

  Per  le  istituzioni  educative  si  rinvia  all'apposito   decreto
interministeriale di determinazione  della  dotazioni  organiche  del
personale educativo. In base all'art. 19, comma 7 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  le
dotazioni organiche del personale educativo non potranno «superare la
consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico 2011/2012».
                               Art. 14 

       Scuole funzionanti presso educandati femminili statali 

  Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni  ordine  e
grado, funzionanti presso gli Educandati  femminili  statali  di  cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  sono
costituiti secondo le disposizioni del  presente  decreto  e  assunti
nell'organico di  diritto  nei  limiti  delle  consistenze  organiche
provinciali.
                               Art. 15 

                 Gestione delle situazioni di fatto 

  1. Ai sensi dell'art.  1,  comma  411,  lett.  c)  della  legge  n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono  disporre
incrementi  del  numero  delle  classi  dell'istruzione  primaria   e
dell'istruzione secondaria solo in caso  di  inderogabili  necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli  alunni  rispetto  alle
previsioni, previa autorizzazione del Direttore  generale  regionale,
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui  al  Regolamento   sul
dimensionamento. 
  2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002,  i
medesimi Dirigenti scolastici, nel caso  di  diminuzione  del  numero
degli alunni rispetto  alla  previsione,  procedono  all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma. 
  3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni  di  nuove  classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di  incrementi  di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti  formativi  la  cui
verifica sia stata programmata dopo il  31  agosto.  In  presenza  di
alunni che non abbiano saldato il debito,  non  si  procede  comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate  qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'. 
  4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere  eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per  far  fronte  ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro  la  previsione
di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo  alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%,  al  numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun  grado  di
istruzione. Le  variazioni  stesse  devono  essere  formalizzate  con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente,  e,  comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli  USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per  l'attivazione  dei
necessari controlli. 
  5. Ulteriori posti per il funzionamento delle  sezioni  carcerarie,
di  quelle  ospedaliere  e  delle  attivita'  inerenti  ai  corsi  di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29  luglio
1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6  febbraio  2001  possono
essere attivati solo in presenza di personale  in  esubero,  che  non
possa essere utilizzato su posti e ore  di  insegnamento  disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche. 
  6. L'istituzione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al  rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n.
449, e' autorizzata, tenuto anche conto del  disposto  dell'art.  35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal  Direttore  generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di  cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 
  7. All'attuazione del presente articolo si procede nei limiti delle
risorse disponibili,  fermo  restando  l'obiettivo  di  conseguimento
delle economie previsto dall'art. 64, comma 5, del  decreto-legge  n.
112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
                               Art. 16 

                       Verifica e monitoraggio 

  1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio  iniziale  e  in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in  base
alle disposizioni del presente decreto, al fine  di  assicurare,  nel
rispetto dei contingenti di posti  assegnati,  la  rispondenza  delle
dotazioni  stesse  agli  obiettivi  formativi.  I   medesimi   Uffici
effettuano,  inoltre,  il  monitoraggio  delle  operazioni  di  avvio
dell'anno  scolastico,  vigilando  sul  puntuale  espletamento  delle
operazioni stesse e affinche'  gli  incrementi  delle  classi  e  dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti  delle
effettive, inderogabili necessita'. 
  2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle  operazioni  anche
sotto  il  profilo  dell'incidenza  sulla  spesa  e  della   rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti,  i
Direttori generali regionali, si  avvalgono  dell'apposita  struttura
costituita presso  ciascuno  Ufficio  scolastico  regionale  per  gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e  la  necessaria  circolarita'
delle informazioni.
                               Art. 17 

Scuole con insegnamento in lingua slovena della  Regione  del  Friuli
                           Venezia Giulia 

  Le tabelle «A», «B», «C» e «D» riportano, per grado di  istruzione,
le  dotazioni  organiche  regionali  degli  istituti  e  scuole   con
insegnamento in lingua slovena. Il Direttore dell'Ufficio  scolastico
regionale provvedera'  alla  ripartizione  di  tali  risorse  tra  le
province interessate.
                               Art. 18 

                          Oneri finanziari 

  Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui  alle  tabelle
«A», «B», «C», «D» e  «E»  gravano  sugli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca.  Gli   oneri   derivanti   dagli
incrementi delle dotazioni organiche  di  610  posti  per  la  scuola
dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria
di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e
all'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
  Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto  e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14  gennaio  1994,
n. 20. 
    Roma, 22 agosto 2012 

                                       Il Ministro dell'istruzione,   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Profumo             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 175

 

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