Malattia docenti precari, cosa cambia per le assenze Covid e incidenza della nomina a giugno o agosto

da OrizzonteScuola

Di Giacomo Mazzarella

Come funziona la malattia dei docenti? Vediamo come la malattia Covid e la quarantena devono essere considerate.

Le assenze per malattia sono tutelate dal CCNL di categoria a prescindere dal settore di lavoro in cui si presta attività. Questo vale anche per la scuola, dove però la tutela in caso di assenze per malattia è differente a seconda che il lavoratore sia di ruolo o un precario. Infatti la retribuzione spettante durante il periodo di malattia e i giorni di conservazione del posto di lavoro sono differenti a seconda che le assenze riguardino per esempio, un docente di ruolo o un supplente. E per quest’ultimo cambia molto se la supplenza è breve o no. E pure per le assenze dovute al Covid cambia molto in materia malattia.

Docenti precari e malattia, cosa cambia rispetto ai colleghi di ruolo?

Per i docenti a tempo determinato, i cosiddetti precari, una cosa molto importante è la nomina, perché per quanto concerne la malattia bisogna distinguere tra chi ha la nomina al 30 giugno o al 31 agosto e chi invece ha supplenze di natura diverse. Per i primi 10 giorni di ogni singolo periodo di malattia, al docente precario spetta esclusivamente  la quota relativa al trattamento economico fondamentale. Pertanto vengono esclusi tutti gli emolumenti e le indennità anche fisse e continuative, oltre che naturalmente quelle accessorie.

L’istituto della malattia è contemplato dal CCNL che testualmente recita che il lavoratore “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“. Inoltre viene definito che , per ogni anno scolastico al docente precario spettano:

  •         un mese retribuito al 100%
  •         due mesi retribuiti al 50%.

Evidente che per il restante periodo di assenza al docente precario spetta solo la conservazione del posto di lavoro senza alcuna retribuzione.

Questo vale solo per i supplenti con contratto annuale, sia esso al 30 giungo o al 31 agosto. Per i supplenti brevi o ai supplenti temporanei, in caso di malattia viene prevista la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni per anno, con una retribuzione pari al 50%. Per assenze dovute a malattia per un periodo superiore a 30 giorni, il contratto di lavoro automaticamente cessa.

Una differenza sostanziale rispetto ai docenti di ruolo che hanno tutele ben differenti. Ai docenti di ruolo infatti spetta infatti la retribuzione al 100% comprensiva di quella fissa, quella professionale docenti e il compenso accessorio, per i primi 9 mesi di assenza per malattia. E per le malattie di durata superiore a 15 giorni lavorativi (ma questo vale anche per la degenza ospedaliera e la convalescenza dopo il ricovero), il docente di ruolo ha diritto ad ogni componente accessorio della retribuzione. Sempre per il docente di ruolo dopo i primi 9 mesi di malattia e per  successivi 3 spetta il 90% della retribuzione come prima descritta, mentre per gli ancora successivi 6 mesi la retribuzione cala al 50%.

Supplenze Covid, cosa cambia rispetto alle supplenze normali?

Per quanto detto in precedenza, la regola per i docenti precari in materia di malattia non varia se si parla di supplenza Covid. Infatti entrare in cattedra con le supplenze cosiddette “Covid”, viene equiparata alla supplenza breve o temporanea. Una supplenza Covid, anche se assegnata fino alla fine dell’anno scolastico, a prescindere dalla data di chiusura dello stesso, non possono essere considerate supplenze annuali, cioè supplenze fino al 30 giungo o al 31 agosto. Queste supplenze infatti presuppongono la qualifica di posti disponibili, mentre quella Covid è a tutti gli effetti una supplenza temporanea.

E proprio per questo, eventuali assenze per malattia seguono le regole dei supplenti temporanei, con il 50% di retribuzione e con il periodo massimo di malattia pari a 30 giorno.

Le assenze per malattia da Covid, così come la quarantena, l’isolamento fiduciario e l’attesa per l’esito del tampone, sono equiparabili ai ricoveri ospedalieri e pertanto non rientrano nei calcoli sul periodo di comporto, ovvero sul periodo di conservazione  del posto di lavoro.