Stop alla Dad dal 1° aprile: sarà valida solo per i positivi. Ecco cosa cambia da infanzia alle superiori

da OrizzonteScuola

Di Andrea Carlino

Addio alla didattica a distanza. Nel provvedimento approvato è previsto che restino a casa solo gli studenti contagiati da Covid, mentre coloro che hanno avuto contratti stretti con chi è alle prese col virus potranno continuare ad andare a scuola, seppur in regime di auto sorveglianza superati i quattro casi in classe.

Nidi e scuole infanzia

Per nidi e scuole dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2) per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;

Scuola primaria, media e superiore

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati

In generale fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.”.

Decadono, pertanto, le quarantene da contatto, sarà previsto l’isolamento solo per i contagiati. Decadono quindi la quarantena e la Dad nelle scuole per chi è stato a contatto con i contagiati. Un incremento di 70,5 milioni del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid per l’anno scolastico 2021-2022.

Per gli studenti, fino a fine anno scolastico, resta l’obbligo di mascherina, anche chirurgica e non necessariamente Ffp2, e la raccomandazione di rispettare “una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.