Invalidità civile minori. Serve nuova domanda a 18 anni?

Invalidità civile minori. Serve nuova domanda a 18 anni? Istruzioni INPS
Disabili.com del 25/04/2023

Per fruire dei benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile correlati al compimento della maggiore età, i soggetti minori che percepiscono indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione hanno diritto alla procedura semplificata. Messaggio INPS

A partire dal 2014, al compimento dei 18 anni un minore con disabilità che fosse titolare di indennità di accompagnamento non è più tenuto a presentare nuova domanda di invalidità per poter continuare a percepire le prestazioni economiche correlate, mentre prima di quella data era costretto a sottoporsi ad una nuova valutazione dell’invalidità, sordità o cecità.

RICONOSCIMENTO SENZA NUOVA VISITA.
A prevedere – e introdurre a livello legislativo – questa continuità è il comma 6 dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari.

OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO AP70.
Tali soggetti, pertanto, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’INPS il modello ‘AP70’per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DAI 18 ANNI.
Ricordiamo che i minori che percepiscono indennità diaccompagnamento o indennità di comunicazione, nel momento in cui compiono 18 anni riceveranno in automatico queste prestazioni: 
– Titolari minorenni di indennità di accompagnamento per invalidità civile: viene concessa la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili; 
– Titolari minorenni di indennità di accompagnamento per cecità civile: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti; 
– Titolari minorenni di indennità di comunicazione: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

COME SEGUIRE LA PROCEDURA.
Per inviare il modello AP70 il soggetto interessato può utilizzare la procedura semplificata messa a disposizione dall’INPS, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” >”Per disabili/invalidi/inabili” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). 
In alternativa, il soggetto interessato può rivolgersi a un Patronato.

EROGAZIONE AUTOMATICA E SENZA VISITA.
Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario. Si precisa che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 25, comma 6, del decreto legge n. 90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall’Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del modello ‘AP70’.

QUANDO PRESENTARE NUOVA DOMANDA DI INVALIDITÀ. C’è un caso in cui invece è necessario presentare nuova domanda di invalidità: questo si verifica se il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. In questo caso sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.

RICAPITOLANDO.
I minori con disabilità che siano:
– titolari di indennità di accompagnamento,
– titolari di indennità di comunicazione,
– con sindrome di Down,
– con sindrome di talidomide,
al compimento dei 18 anni ricevono le prestazioni economiche correlate senza ulteriori accertamenti sanitari. In relazione alle prestazioni economiche correlate, non devono quindi sottoporsi a nuova visita, né presentare nuova domanda, ma devono presentare il modello AP70 all’INPA per autocertificare i dati socio-economici previsti per poter ricevere la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.
La nuova domanda di invalidità va presentata solo se si desidera ricevere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato.

Per approfondire: Messaggio INPS numero 1446 del 18-04-2023