Elezioni suppletive Consigli Circolo o Istituto

Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto: stato dell’arte e ricognizione normativa

di Leon Zingales

I punti riferimenti normativi relativi alle Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto sono l’articolo 35 del D.Lgs. 297/1994 e l’articolo 53 dell’O.M. 215/1991. Si reputa essenziale riportare integralmente quest’ultimo riferimento normativo.

Art. 53 – Surrogazione – Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto 1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive. 2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto. 3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte. 4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”.

Come precisato anche dalla recente Nota ministeriale 29795 dell’11-09-2023 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2023-2024”, le elezioni suppletive si devono svolgere secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. 215/1991, con la tempistica riportata nell’approfondimento. Relativamente al corrente Anno Scolastico, la data della votazione sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2023.

Nel frattempo (ovvero fino all’insediamento dei nuovi eletti), il consiglio di istituto potrà funzionare, nella pienezza delle sue prerogative e attribuzioni, anche nella composizione ridotta.

APPROFONDIMENTO: Tempistica delle elezioni suppletive per la surroga dei Componenti A partire dalla data fissata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio e per le elezioni suppletive, vengono determinate a ritroso le scadenze per gli adempimenti propedeutici alle operazioni elettorali in relazione alla seguente tempistica: nomina della commissione elettorale: non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (O.M. 215/1991, art. 24 comma 6)formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori: entro il 35° giorno antecedente (O.M. 215/1991, art. 27 comma 1)deposito elenchi elettori presso la segreteria: non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (O.M. 215/91, art. 27 comma 5)eventuali ricorsi entro 5 giorni dal deposito (O.M. 215/91, art. 28)presentazione delle liste dalle ore 9 del 20° giorno antecedente a non oltre le 12 del 15° giorno ( O.M. 215/1991 art. 32)esposizione delle liste: stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (O.M. 215/1991, art. 33)eventuale regolarizzazione delle liste entro tre giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste (O.M. 215/1991, art. 34 comma 5)riunioni per la presentazione dei candidati e programmi dal 18° al 2° giorno antecedente quello fissato per le elezioni (O.M. 215/91, art. 35)la comunicazione del dirigente circa il numero seggi alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (O.M. 215/1991, art. 37)nomina dei seggi elettorali: in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello delle votazioni (O.M. 215/1991, art. 38). Nel computo delle date è valido il principio: “Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur“, ossia nel computo dei termini il giorno iniziale non si computa, mentre va conteggiato il giorno finale.

Si precisa che tra i Componenti da surrogare vi sono anche quelli decaduti a seguito di tre assenze consecutive senza giustificato motivo.  Il provvedimento di surroga, che deve essere disposto dal dirigente, deve essere successivo alla delibera di decadenza da parte del Consiglio d’Istituto.

APPROFONDIMENTO: Surroga di componente del Consiglio di Istituto a seguito di tre sedute consecutive di assenza senza giustificato motivo L’art. 38 del D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 prevede la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di istituto a seguito di tre assenze consecutive senza giustificato motivo. Il Consiglio, nell’esaminare la decadenza dei consiglieri assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive, trattandosi di decadenza “de facto”, non esprime una valutazione discrezionale dei fatti medesimi, ma produce una delibera di decadenza. Si rammenta che in alcun modo il Consiglio d’Istituto può sindacare sulle eventuali giustificazioni d’assenza, ovvero pretendere dichiarazione sostitutiva, tenuto conto il Consiglio non è un organo amministrativo e quindi è privo di potere di accertamento della veridicità della dichiarazione.  

A differenza delle altre Componenti, solo per la Componente Genitori è stabilito che debbono essere indette elezioni suppletive anche nel caso in cui, nelle elezioni per il rinnovo triennale, per la predetta componente non siano state presentate liste.

APPROFONDIMENTO: Elezioni suppletive nel caso assenza di Componente per mancata presentazione della lista nelle elezioni ordinarie Componente genitore Nel caso trattasi di  componente genitori, ai sensi dell’articolo 53 dell’O.M. 215/1991, in considerazione del fatto che è tra la componente dei genitori che deve essere eletto il presidente, è stabilito che debbono essere indette elezioni suppletive anche nel caso in cui nelle elezioni per il rinnovo triennale per la predetta componente non siano state presentate liste. Altra Componente Nel caso in cui la Componente che non aveva presentato alcuna lista non è la Componente genitore, risulta valido l’art. 37 del D. Lgs. 297/1994 che stabilisce che “l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza”.  Di conseguenza le elezioni suppletive debbono essere indette solo nel caso in cui, per decadenza o dimissioni di qualche consigliere, risultino esaurite le liste in cui i decaduti o dimissionari erano stati eletti e quindi non si possa dar luogo alla surrogazione. Quindi, in tale contesto, non vi è nessun consigliere da sostituire e non possono essere indette elezioni suppletive a distanza di un anno dalle elezioni ordinarie.

Bibliografia

  • D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416
  • O.M. 215/1991
  • D.Lgs. 297/1994
  • Nota ministeriale 29795 dell’11-09-2023 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2023-2024”