Organo di garanzia e note disciplinari

Competenza dell’Organo di garanzia sulle note disciplinari

di Leon Zingales

Si premette che la normativa da applicare con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni è costituita da:

  • Legge n. 241/1990 che disciplina il procedimento amministrativo;
  • Lo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con DPR n.249/1998 e successivamente modificato con DPR 235/2007;
  • Il regolamento di disciplina di ciascun istituto.

Di particolare importanza è che le tipologie di sanzioni disciplinari comminabili agli alunni debbano rinvenirsi esclusivamente nei singoli Regolamenti degli Istituti Scolastici di competenza, secondo i limiti e i criteri delineati nello stesso D.P.R. n. 249/ 1998, N. 249. Infatti, a norma dell’articolo 4 comma 1 del predetto regolamento, è stato previsto che “I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati”.

La piena competenza delle istituzioni scolastiche rispetto alla carriera e alla valutazione degli alunni, così come l’adozione del regolamento di disciplina degli alunni, è sancita dal DPR n.275/1999, in particolare all’art. 14 – “Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche”.

Si evidenzia come l’adozione del regolamento di disciplina risulti un imprescindibile adempimento pregiudiziale all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, pena l’illegittimità delle stesse.

A questo documento occorre pertanto fare riferimento, a nulla rilevando la prassi di altri istituti. E’ pleonastico osservare che, nel caso in cui la scuola non si attenesse alle previsioni del proprio regolamento interno, la sanzione sarebbe illegittima.

Organo di garanzia e sue competenze

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98  come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria. In particolare ha il compito di decidere in merito ai ricorsi presentati, contro le sanzioni disciplinari comminate.

Art. 2. DPR 235/2007 Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Contro le sanzioni disciplinari e’ ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

Il funzionamento e le competenze dell’Organo di Garanzia sono descritte in maniera esaustiva dalla Nota Ministeriale del 31/07/2008.

Nota Ministeriale del 31/07/2008 Impugnazioni Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 – Comma 1). Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico – di norma, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 – Comma 1). A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare: a) la composizione del suddetto organo in ordine: 1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro; 2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare:  1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). L’organo di garanzia decide – su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).

Poiché trattasi di procedimento amministrativo, si precisa che il ricorso all’organo di garanzia non esclude la possibilità di impugnare la sanzione al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni e con ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Differenze tra nota e sanzione disciplinare 

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti, come ha precisato la nota ministeriale del 31/07/2008 è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della Legge n.241/1990 in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

La sanzione disciplinare comminata ad un alunno è a tutti gli effetti un atto amministrativo, ossia un provvedimento unilaterale nell’esercizio di una pubblica amministrazione avente rilevanza esterna e finalizzati alla realizzazione di interessi pubblici

  Provvedimento Unilaterale della P.A.E’ un provvedimento d’autorità: le delibere del consiglio di classe non dipendono dalla volontà dell’alunno ovvero della famiglia
  Nell’esercizio di una funzione amministrativaLa competenza dell’emanazione dell’atto è attribuita al Consiglio di Classe (istituito ai sensi del D.P.R. n.416/1974) in virtù del D.P.R. n.241/1998 e n.235/2007.
  Avente rilevanza esternaL’atto amministrativo incide sulla sfera giuridica di soggetti esterni, ossia l’alunno e di conseguenza i genitori.
  Finalizzato alla realizzazione di interessi pubbliciIn virtù del D.P.R. n.241/1998 e n.235/2007, è interesse pubblico tutelato il rispetto delle regole all’interno dell’istituzione

Viceversa, la nota disciplinare è da intendersi come mera notazione effettuata dal docente sul registro cartaceo ovvero elettronico, ed ovviamente trattasi di atto pubblico redatto da pubblico ufficiale che fa fede fino a querela di falso per quanto concerne gli atti compiuti dallo stesso o i fatti cui ha assistito. La nota disciplinare può essere poste a fondamento di un procedimento disciplinare, può essere il prodromo di una sanzione disciplinare, ma in alcun modo può sostituirlo. Si tenga inoltre conto che il provvedimento disciplinare adottato a conclusione del procedimento deve essere predisposto dal Dirigente scolastico, poiché rappresentante legale dell’Istituzione scolastica e dunque unico soggetto che può impegnare l’Amministrazione nei confronti dell’utenza.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, la “nota disciplinare non può dunque essere configurabile come sanzione disciplinare, in quanto non assurge a procedimento amministrativo che deve rispettare gli obblighi procedimentali mutuati dalla Legge n.241/1990.

Quanto detto è stato esplicitamente evidenziato con Sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia   “..La nota di condotta non è una sanzione disciplinare e, pertanto, essa non rientra nella previsione di cui all’art. 4, terzo comma, del D.P.R. n. 249/1998, secondo cui “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”. La nota di condotta, infatti, non assolve la funzione di irrogare una misura afflittiva all’alunno (come può, invece, accadere, ad esempio, nel caso di sospensione dalle attività didattiche), ma serve a registrare il comportamento non commendevole tenuto dalla studente al fine di tener conto del relativo episodio in sede di scrutinio.

Di conseguenza non è possibile prevedere la possibilità di presentare ricorso all’Organo di garanzia relativamente ad una nota disciplinare. Infatti la competenza dell’Organo medesimo concerne le sanzioni disciplinari e non le mere note di condotta.

Bibliografia

  • Legge n.241/1990;
  • DPR n.249/1998;
  • DPR n.275/1999;
  • DPR 235/2007;
  • Nota ministeriale del 31.07.2008;
  • Sentenza del 26/11/2019 N. 02860/2019 REG.PROV.COLL del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia