Fallito l’attacco ai diplomifici, per il momento

da tuttoscuola.com

Fallito l’attacco ai diplomifici, per il momento

Le rilevazioni ministeriali sulle scuole superiori private hanno evidenziato da tempo che, in particolare negli istituti privati a gestione laica, il numero degli iscritti tende ad aumentare nelle classi degli ultimi anni di corso, dando vita a classi collaterali aggiuntive nel quarto e quinto anno, secondo uno schema che si potrebbe rappresentare graficamente come una piramide rovesciata.

È la prova indiretta che quelle scuole vivono in funzione soltanto dell’esame finale per il diploma, richiamando privatisti con sconti sulle annualità di corso per il diploma facile.

Se sono scuole paritarie giocano in casa e quasi sempre fanno centro. I privatisti pagano, saltano tre o quattro anni di corso, e da interni dell’ultima ora arrivano quasi sempre al diploma facile.

Visto che gli atti amministrativi per frenare l’insorgere dei diplomifici falliscono quasi sempre grazie anche alle impugnative portate davanti al TAR, si è pensato di costituire un primo ostacolo legislativo, prevedendo con specifica norma di legge che non possono esservi classi collaterali. Il primo comma dell’art. 14 (ora cancellato) del decreto legge 104/2013 prevedeva “Le classi devono essere costituite da almeno otto alunni, salvo esigenze motivate sulla base di particolari situazioni geografiche e ambientali accertate dall’ufficio scolastico regionale; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”    

Ebbene, l’intero articolo, compreso quindi quel primo comma, è stato tolto.

Forse dava fastidio la previsione del numero minimo (8) per costituire una classe? Ma in questo modo, buttando l’acqua sporca, si è buttato anche il bambino. Le classi collaterali potranno continuare a funzionare. Un punto a favore dei diplomifici, dunque, a meno che in sede di conversione non si trovi modo di attivare lo stop alle classi collaterali.

Il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 “per ripartire” non contiene più, dunque, l’articolo 14 sulle istituzioni scolastiche paritarie con cui era entrato in Consiglio dei Ministri.

Prevedeva, tra l’altro, un deterrente normativo contro i diplomifici, costituito da due commi, il primo dei quali vietava la costituzione di classi collaterali negli anni terminali dei corsi, mentre il secondo limitava drasticamente la migrazione di privatisti verso compiacenti istituti privati ubicati in territori lontani (quasi sempre – va detto – nelle aree meridionali).

Questo comma in questione prevedeva, infatti, che “I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nel territorio della provincia di residenza. In caso di assenza nella provincia dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima”.

La norma aveva anche tutti i motivi di urgenza, visto che le domande per gli esami di idoneità vanno presentate molti mesi prima.

Se non vi sarà un emendamento in sede di conversione in legge del decreto, anche quest’anno assisteremo alla migrazione di studenti privatisti verso compiacenti istituti privati, e i diplomifici segneranno un altro punto a loro favore.