Surroga e suppletive nel consiglio di istituto

Surroga e suppletive nel consiglio di istituto… e non solo

di Cinzia Olivieri

 

Il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli, i genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive e del pari gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio (art. 51 OM 215/91).

A tale data pertanto il dirigente – responsabile della loro nomina – dovrà verificare se e quali membri del consiglio devono essere sostituiti.

 

La questione si pone in particolare per gli studenti, poiché in prevalenza sono quelli che frequentano l’ultimo anno a candidarsi, con l’effetto che laddove il consiglio dovesse essere convocato prima delle nuove elezioni, la componente non risulterebbe (adeguatamente) rappresentata.

 

In generale, l’ordinanza ministeriale del 1991 prevede che i membri dei consigli di circolo o di istituto, a qualunque componente appartengano, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni o decadenza) e/o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione (art. 53 OM 215/91art. 35 dlgs 297/94). Ciò significa che si dovrà procedere alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste (art. 35 del dlgs 297/94) e quindi vengono depennati definitivamente dalla lista.

Ciò vale quindi anche per gli studenti. Pertanto bisognerà verificare se sia possibile procedere a surroga anche se per breve tempo prima delle elezioni annuali ove il consiglio sia convocato.

L’art. 35 del dlgs 297/94 disciplina la surroga solo con riferimento alla sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale (come l’art. 53 OM 215/91). Ma l’art. 50 comma 4 dell’OM 215/91 la prevede anche per i rappresentanti dei genitori e degli alunni negli organi collegiali di durata annuale che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, ragione (temporale) per la quale non sono però contemplate per essi elezioni suppletive.

In caso di esaurimento delle liste a cui appartengono i membri del consiglio di istituto cessati dalla carica, non si può attingere da eventuali altre, ma i posti vacanti dovranno essere ricoperti mediante elezioni suppletive (art. 53 OM 215/91 art. 35 dlgs 297/94).

Poiché il consiglio di istituto è validamente costituto anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza (artt. 6 e 53 OM 215/91 – art. 37 dlgs 297/94) e quindi potrebbe funzionare regolarmente anche in totale assenza ad esempio della componente docente e/o studenti, si terranno le suppletive solo in caso di cessazione dalla carica di uno o più membri non surrogabili e limitatamente ad esso/e. Se la componente è originariamente incompleta per mancanza di candidature resterà tale. Altrimenti dovrebbero prevedersi elezioni suppletive anche in assenza di una cessazione dalla carica.

Facciamo un esempio pratico. La componente docente presenta una sola lista con sei candidati in luogo degli otto posti disponibili in consiglio e delle 16 candidature previste. L’anno successivo cessa dalla carica uno dei docenti e non vi è possibilità di surroga. Saranno indette le suppletive per reintegrare solo il posto del membro cessato. Le elezioni quindi riguarderanno i soltanto i “posti vacanti” per cessazione dalla carica.

Esclusivamente nel caso che manchi del tutto la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto, l’art. 53 dell’OM 215/91 prevede al comma 2 si dia luogo invece ad elezioni suppletive, reintegrando l’intera componente. Ove invece essa sia semplicemente incompleta valgono le regole esposte.

Anche per le elezioni suppletive è possibile presentare liste contrapposte (art. 53 comma 3 OM 215/91).

Pertanto, poiché ogni lista può contenere anche un solo nominativo (art. 30 OM 215/91) o comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (art. 32 comma 2 OM 215/91 – art. 31 comma 7 dlgs 297/94 ) e le suppletive servono a reintegrare solo i posti vacanti, nel caso che il membro da reintegrare sia soltanto uno la lista conterrà al massimo due nomi, se invece se ne devono sostituire due la lista sarà composta da quattro candidati e così via.

Il comma 4 dell’art. 53 dell’OM 215/91 stabilisce che “le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”.

Tuttavia, poiché la circolare ministeriale annualmente emanata (CM 42/14), che reca istruzioni per le elezioni degli organi collegiali, prevede che “Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (…)”, esse si svolgeranno invece nella data per l’appunto indicata dagli Uffici Regionali.

È evidente quindi che se la surroga può essere disposta in ogni tempo, le suppletive possono tenersi solo in tempi definiti. Ne consegue che in caso di cessazione dalla carica successiva alla data stabilita per esse o quando ormai mancano i tempi necessari per la loro indizione, il posto resterà vacante per l’intero anno scolastico. Considerando che gli eletti decadono dalla carica il 31 agosto, l’opportunità di elezioni suppletive andrà valutata a tale data o comunque entro e non oltre l’avvio del nuovo anno sclastico.

Come per gli altri organi di durata annuale, anche per gli studenti in consiglio di istituto non sono necessarie le suppletive giacché le loro elezioni si svolgono annualmente secondo la procedura semplificata prevista per le elezioni dei rappresentanti di classe (art. 9 OM 215/91) salvo che in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti (art. 23 OM 215/91) allorquando avvengono contestualmente alle altre.

Surroga e suppletive sono previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007 anche per i due rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, che vengano a cessare per qualsiasi causa dalla carica o perdano i requisiti di eleggibilità, la cui elezione avviene con le stesse modalità di quella dei rappresentanti nel consiglio di istituto.

Dopo l’emanazione della circolare ministeriale, gli Uffici Regionali fissano le date delle votazioni entro i limiti temporali da questa disposti. In realtà le indicazioni in merito dell’OM 215/91 (antecedente all’autonomia) sono diverse, in quanto l’articolo 2 prevede che sia il Ministero a fissare le date e non individua la competenza degli Uffici Regionali.

Le elezioni sono invece indette dal dirigente scolastico (art. 2 comma 1 OM 215/91) nelle date stabilite dagli Uffici Regionali

 

Il decreto di nomina dei consiglieri, tanto in caso di suppletive che di surroga, viene effettuato dal dirigente per delega dell’Ufficio Regionale (art. 47 OM 215/91) e non richiede accettazione da parte dell’eletto. Del resto i candidati accettano al momento della formazione delle liste (art. 30 comma 3 OM 215/91). Tuttavia è possibile rifiutare la nomina. Ovviamente è opportuno che la surroga preceda la riunione del consiglio, mentre se bisogna procedere con le suppletive nelle more il consiglio funzionerà privo di alcune componenti.

 

Non è necessario far constatare la decadenza al consiglio di istituto prima di procedere a surroga o ad indire le suppletive. Solo laddove essa consegue a tre assenze ingiustificate alle riunioni del consiglio, quest’ultimo può accertarla in occasione della terza assenza.

 

Infine l’art. 35 dlgs 297/94 al comma 3 dispone “In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo”. Cioè il triennio si calcola per tutti dalla data delle elezioni per l’integrale rinnovo del consiglio e non da quella delle suppletive.

 

In conclusione è palese che per evitare il ricorso ad elezioni suppletive, con il rischio di vedere la componente incompleta alle riunioni del consiglio che le precedono, occorre presentare liste con un numero di candidati congruo ed in grado potenzialmente di assicurare la presenza per l’intera durata della carica (con studenti anche di classi precedenti all’ultima) per consentire la surroga.