Miur responsabile se l’alunno si fa male in bagno in assenza del personale scolastico

da Il Sole 24 Ore

Miur responsabile se l’alunno si fa male in bagno in assenza del personale scolastico

di Francesca Malandrucco

Uno studente si fa male in bagno, durante l’orario delle lezioni, in assenza del personale della scuola, il Miur deve rispondere dei danni subiti. In questo caso l’istituto scolastico ha una responsabilità diretta sia di natura extracontrattuale (quando un soggetto provoca ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto), sia di natura contrattuale (quando è inadempiente di fronte ad un obbligo preesistente).
Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 8047. La suprema corte ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bambina che avevano portato il Miur in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla figlia per un incidente che si era verificato durante l’orario delle lezioni. La bambina si era fatta male chiudendosi la mano destra dentro la porta del bagno, dove era andata senza essere accompagnata dal personale responsabile.
In particolare la famiglia della piccola, chiedendo il risarcimento dei danni, aveva invocato la responsabilità di natura extracontrattuale della scuola, ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile.

I gradi di giudizio precedenti
Il tribunale di Napoli, prima, e la Corte d’appello, poi, avevano rigettato la richiesta di risarcimento danni, assolvendo la scuola e il Miur da ogni responsabilità diretta.
Con la sentenza del 29 gennaio 2013, la Corte di secondo grado aveva motivato la sua decisione affermando che «alla luce della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 27 giugno 2002, la n.9346, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso il complesso degli obblighi che la scuola assume all’atto dell’iscrizione».
Pertanto la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda non potesse essere esaminata sotto il profilo contrattuale, «venendo altrimenti meno il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato».

La pronuncia della Cassazione
I giudici supremi, invece, accogliendo il ricorso dei genitori della bambina, hanno affermato che «se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda, a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio». Un principio, questo, che la Corte d’appello di Napoli non ha tenuto in considerazione.
«Trattandosi di un caso di lesioni cagionate dall’allievo a se stesso – si legge ancora nella sentenza – era pacifica la natura contrattuale della responsabilità del Ministero (v sentenza n. 2413 del 2014). Ma era errata la deduzione fatta dalla Corte di merito, pensando che la richiesta di risarcimento era vincolata ad una responsabilità extracontrattuale. Per i giudici, invece, non solo questo vincolo non esisteva, ma la decisione nel merito della domanda sotto il profilo contrattuale non avrebbe comportato alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato».
La Cassazione ha quindi rinviato il caso alla Corte d’appello di Napoli che ora dovrà decidere nel merito della questione, attenendosi però al principio di diritto enunciato dai giudici supremi.