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Legge 12 novembre 2015, n. 182

Legge 12 novembre 2015, n. 182

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. (15G00194)

(GU Serie Generale n.269 del 18-11-2015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 20  settembre  2015,  n.  146,  recante  misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente  legge,
munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita  nella  Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana.  E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali   e   del
                                turismo 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo del decreto-legge  20  settembre  2015,  n.  146  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  219  del  21  settembre  2015),
coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2015, n.  182  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale  -  alla  pag.  1),  recante:"Misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione.". (15A08639) 

(GU n.269 del 18-11-2015)

Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                             (( Art. 01 
 
 
         Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura  
 
   1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attivita'
che rientrano tra i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,  nel
rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle  relative  norme  di
attuazione. )) 
 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla legge n. 146 del  1990  in  materia  di  sciopero  nei
                    servizi pubblici essenziali  
 
   1. All'articolo 1, comma 2, lettera  a),  della  legge  12  giugno
1990, n.  146,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «di
vigilanza sui beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura
al pubblico regolamentata di musei e altri istituti  e  luoghi  della
cultura, di cui all'articolo 101, (( comma 3,  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42». )) 
                            (( Art. 1-bis 
 
 
                Clausola di neutralita' finanziaria  
 
   1. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                               Art. 2 
 
 
                         Entrata in vigore   
 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Legge Regione Lombardia 5 ottobre 2015, n. 30

Legge Regione Lombardia 5 ottobre 2015, n. 30
(BURL n. 41, suppl. del 9 ottobre 2015)

Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro

Decreto-Legge 1 ottobre 2015, n. 154

Decreto-Legge 1 ottobre 2015, n. 154 

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. (15G00173)

(GU Serie Generale n.228 del 1-10-2015)

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  al
finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro  e
della funzionalita' degli edifici scolastici; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  intervenire  in
materia di proroga e durata dei programmi di  ristrutturazione  delle
grandi imprese in stato di insolvenza; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
finanziarie per interventi nei territori  colpiti  dagli  eccezionali
eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali e dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti in materia  sociale  per  garantire  il  decoro  degli
                         edifici scolastici 
 
  1. Per la celere prosecuzione degli interventi  relativi  al  piano
straordinario per il ripristino  del  decoro  e  della  funzionalita'
degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30  giugno  2014,
n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  22  settembre
2014, e' disposto l'immediato utilizzo delle risorse  gia'  assegnate
dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di  50  milioni
di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
valere sul Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
2014-2020. E' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori  50  milioni
di euro per l'anno 2015,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 2 
 
Misure urgenti per  l'esecuzione  dei  programmi  di  Amministrazione
  straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Se  in  prossimita'
della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di
cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in  tutto
o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo'  disporre,  per
una sola volta, un'ulteriore proroga del termine  di  esecuzione  del
programma per un periodo non superiore a dodici mesi,  quando,  sulla
base  di  una  specifica  relazione,  predisposta   dal   Commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione  del
programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga
e' comunicato al Tribunale competente ai  fini  dell'esercizio  delle
proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.". 
                               Art. 3 
 
Misure  finanziarie  per  interventi  nei  territori  colpiti   dagli
  eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015 
 
  1. Per  l'anno  2015,  per  fare  fronte  ai  danni  causati  dagli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni  13  e  14  settembre
2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e  Piacenza,
deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata  dal
Consiglio dei  Ministri  nella  riunione  del  25  settembre  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  228  del  1°  ottobre  2015,
l'obiettivo del patto di stabilita' interno e' ridotto di  4  milioni
di euro per la provincia di Parma, di 6,5  milioni  di  euro  per  la
provincia  di  Piacenza  e  di  complessivi  3,679  milioni  di  euro
ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato  nella
tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli  obiettivi
e'  operata  a  valere  sugli   spazi   finanziari,   che   residuano
dall'applicazione dell'articolo 1,  comma  122-bis,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione  della  sanzione
di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della  legge  12
novembre 2011, n. 183, prevista in  caso  di  mancato  raggiungimento
dell'obiettivo del patto di  stabilita'  interno  2014,  quantificati
alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per  l'anno  2015,
non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1
della citata legge n. 220 del 2010. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
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Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146

Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. (15G00165)

(GU Serie Generale n.219 del 21-9-2015)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni; 
  Rilevata la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
che assicurino la continuita' del servizio pubblico di fruizione  del
patrimonio storico e artistico della Nazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla legge n. 146 del  1990  in  materia  di  sciopero  nei
                     servizi pubblici essenziali 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990,
n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui
beni culturali;" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura  al  pubblico
di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;". 
                               Art. 2 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali   e   del
                                turismo 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 18 agosto 2015, n. 141

Legge 18 agosto 2015, n. 141

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155) 

(GU n.208 del 8-9-2015)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  presente  legge,  nel  rispetto   dei   principi   previsti
dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
delle competenze regionali,  promuove  l'agricoltura  sociale,  quale
aspetto della multifunzionalita' delle imprese  agricole  finalizzato
allo sviluppo di interventi e  di  servizi  sociali,  socio-sanitari,
educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare
l'accesso  adeguato  e  uniforme  alle  prestazioni   essenziali   da
garantire alle persone, alle famiglie  e  alle  comunita'  locali  in
tutto il territorio nazionale e in particolare nelle  zone  rurali  o
svantaggiate. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  agricoltura  sociale  si
intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata,  e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
nei limiti fissati dal comma  4  del  presente  articolo,  dirette  a
realizzare: 
    a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con  disabilita'  e
di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri
3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, di persone svantaggiate  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 novembre 1991, n.  381,  e  successive  modificazioni,  e  di
minori in eta' lavorativa inseriti in progetti  di  riabilitazione  e
sostegno sociale; 
    b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere,  accompagnare  e  realizzare  azioni
volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e  lavorativa,  di  ricreazione  e  di  servizi  utili  per  la  vita
quotidiana; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie
mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e
la coltivazione delle piante; 
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale  e  alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla  diffusione  della
conoscenza del territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie
sociali  e  didattiche  riconosciute  a  livello   regionale,   quali
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e
di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi
e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Le attivita' di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del  comma  1,
esercitate  dall'imprenditore   agricolo,   costituiscono   attivita'
connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1 sono  esercitate  altresi'  dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle  attivita'  agricole  svolte
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato  sia  superiore
al 30 per  cento  di  quello  complessivo,  le  medesime  cooperative
sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai  fini
della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
  5. Le attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte  in
associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre
1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006,  n.  155,  con  le  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme  restando  la  disciplina  e  le
agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati  in  base
alla normativa vigente. 
  6. Le attivita' di cui al comma 1  sono  realizzate,  ove  previsto
dalla  normativa  di  settore,  in  collaborazione  con   i   servizi
socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli
enti  pubblici  competenti   per   territorio,   nel   quadro   della
programmazione  delle  proprie  funzioni  inerenti   alle   attivita'
agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  politiche  integrate  tra   imprese,   produttori
agricoli e istituzioni locali al  fine  di  sviluppare  l'agricoltura
sociale. 
                               Art. 3 
 
 
                   Riconoscimento degli operatori 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione   delle   attivita'   di
agricoltura sociale nella  programmazione  della  rete  locale  delle
prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le  regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  adeguano,  qualora  necessario,  le  proprie
disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli
operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti  alla
gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo  articolo
2, comma 1, e  di  rendere  pubblici  i  nominativi  degli  operatori
riconosciuti. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano stabiliscono altresi'  le  modalita'  per  il  riconoscimento
provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore  della
presente legge gia' svolgono  attivita'  di  agricoltura  sociale  da
almeno due anni, fissando un termine non  inferiore  a  un  anno  per
l'adeguamento  ai  prescritti  requisiti.  Il   monitoraggio   e   la
valutazione dei servizi e  delle  prestazioni  avvengono  secondo  le
disposizioni previste dal soggetto competente per il  riconoscimento,
in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal
riconoscimento degli operatori di cui al primo e al  secondo  periodo
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
                               Art. 4 
 
 
       Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori 
 
  1.  Gli  operatori  dell'agricoltura  sociale  possono   costituire
organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27  maggio
2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza  con
il regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  e  con  le  norme  nazionali  di
applicazione. 
                               Art. 5 
 
 
    Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale 
 
  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali  gia'  esistenti
nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il  riconoscimento  della
ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto  delle  previsioni  degli
strumenti urbanistici. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli
imprenditori  agricoli  ai  fini  dell'esercizio  di   attivita'   di
agricoltura sociale, nel rispetto  delle  specifiche  caratteristiche
tipologiche  e   architettoniche,   nonche'   delle   caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi. 
                               Art. 6 
 
 
                       Interventi di sostegno 
 
  1. Le istituzioni pubbliche  che  gestiscono  mense  scolastiche  e
ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle  gare  concernenti  i
relativi servizi di fornitura, criteri di priorita' per l'inserimento
di prodotti agroalimentari provenienti da operatori  dell'agricoltura
sociale. 
  2.  I  comuni  definiscono  modalita'  idonee  di  presenza  e   di
valorizzazione  dei  prodotti  provenienti  dall'agricoltura  sociale
nelle  aree  pubbliche  ai  sensi  dell'articolo   28   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 
  3. Nell'ambito delle operazioni  di  alienazione  e  locazione  dei
terreni  demaniali  agricoli  e  di  quelli  appartenenti  agli  enti
pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  successive  modificazioni,  sono
previsti criteri  di  priorita'  per  favorire  l'insediamento  e  lo
sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, anche utilizzando  i
beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c),  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge  8
luglio 1986, n. 349, e successive  modificazioni»  sono  inserite  le
seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura  sociale  riconosciuti
ai sensi delle disposizioni vigenti». 
  5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni
e interventi di sostegno per le  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
nell'ambito delle  risorse  previste  dalla  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le
regioni possono promuovere la realizzazione di programmi  finalizzati
allo sviluppo  della  multifunzionalita'  delle  imprese  agricole  e
basati su pratiche  di  progettazione  integrata  territoriale  e  di
sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni  promuovono
tavoli regionali  e  distrettuali  di  partenariato  tra  i  soggetti
interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. 
                               Art. 7 
 
 
       Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale 
 
  1. Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito l'Osservatorio  sull'agricoltura  sociale,  di
seguito  denominato  «Osservatorio»,  al  quale  sono  attribuiti   i
seguenti compiti: 
    a) definizione di linee guida per l'attivita'  delle  istituzioni
pubbliche  in  materia  di  agricoltura  sociale,   con   particolare
riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese  e
per il monitoraggio e la valutazione delle attivita'  di  agricoltura
sociale, alla semplificazione delle  procedure  amministrative,  alla
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di  formazione  e
di sostegno per le imprese, alla definizione  di  percorsi  formativi
riconosciuti, all'inquadramento di modelli  efficaci,  alla  messa  a
punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione; 
    b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza
e  sullo  sviluppo  delle  attivita'  di  agricoltura   sociale   nel
territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle
buone pratiche; 
    c) raccolta e valutazione coordinata delle  ricerche  concernenti
l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro  inserimento
nella rete dei servizi territoriali; 
    d) proposta di iniziative finalizzate  al  coordinamento  e  alla
migliore integrazione dell'agricoltura  sociale  nelle  politiche  di
coesione e di sviluppo rurale; 
    e)  proposta  di  azioni  di  comunicazione   e   di   animazione
territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e
degli enti locali. 
  2. L'Osservatorio cura il coordinamento  della  sua  attivita'  con
quella degli analoghi organismi istituiti  presso  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in  materia  di  agricoltura
sociale. 
  3. L'Osservatorio  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da: 
    a)  cinque  rappresentanti  delle  amministrazioni  dello  Stato,
designati  rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia; 
    b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  designati  dalle
organizzazioni medesime; 
    d)  due  rappresentanti  delle  reti  nazionali  di   agricoltura
sociale, designati dalle reti medesime; 
    e) due rappresentanti  delle  organizzazioni  del  terzo  settore
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  individuati  nell'ambito
degli   operatori   gia'   attivi   nel   territorio   nel    settore
dell'agricoltura sociale; 
    f) due rappresentanti delle associazioni  di  promozione  sociale
con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte  nel  registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui  all'articolo
11 della medesima legge n. 383 del 2000; 
    g) due rappresentanti delle organizzazioni della 
    cooperazione,   designati   dalle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del   movimento   cooperativo
maggiormente rappresentative. 
  4. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede, con  proprio  decreto  da  adottare  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alla definizione delle  modalita'  di  organizzazione  e  di
funzionamento dell'Osservatorio. Al  funzionamento  dell'Osservatorio
si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri  a   carico   della   finanza   pubblica.   La   partecipazione
all'Osservatorio non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
denominati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 18 agosto 2015, n. 134

Legge 18 agosto 2015, n. 134

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (15G00139)

(GU n.199 del 28-8-2015 )

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente  legge,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
risoluzione  dell'Assemblea   generale   delle   Nazioni   Unite   n.
A/RES/67/82 del 12  dicembre  2012  sui  bisogni  delle  persone  con
autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la  tutela  della
salute, il miglioramento delle condizioni  di  vita  e  l'inserimento
nella  vita  sociale  delle  persone  con  disturbi   dello   spettro
autistico. 
                               Art. 2 
 
 
                             Linee guida 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita'  aggiorna  le  Linee  guida  sul
trattamento dei disturbi dello spettro autistico  in  tutte  le  eta'
della   vita   sulla   base    dell'evoluzione    delle    conoscenze
fisiopatologiche   e   terapeutiche   derivanti   dalla   letteratura
scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. 
                               Art. 3 
 
 
 Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica  e
tenuto conto  del  nuovo  Patto  per  la  salute  2014-2016,  con  la
procedura di cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189,  si  provvede  all'aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, con l'inserimento, per  quanto  attiene  ai
disturbi dello spettro autistico, delle  prestazioni  della  diagnosi
precoce, della cura  e  del  trattamento  individualizzato,  mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu'  avanzate  evidenze
scientifiche disponibili. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano garantiscono  il  funzionamento  dei  servizi  di
assistenza  sanitaria  alle  persone  con  disturbi   dello   spettro
autistico, possono individuare centri di riferimento con  compiti  di
coordinamento dei servizi stessi  nell'ambito  della  rete  sanitaria
regionale  e   delle   province   autonome,   stabiliscono   percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa  in  carico  di
minori, adolescenti e adulti con disturbi  dello  spettro  autistico,
verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento
dei seguenti obiettivi: 
    a) la  qualificazione  dei  servizi  di  cui  al  presente  comma
costituiti da unita'  funzionali  multidisciplinari  per  la  cura  e
l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; 
    b) la formazione degli  operatori  sanitari  di  neuropsichiatria
infantile,  di  abilitazione  funzionale  e  di   psichiatria   sugli
strumenti di valutazione e sui percorsi  diagnostici,  terapeutici  e
assistenziali   basati   sulle   migliori    evidenze    scientifiche
disponibili; 
    c) la definizione di equipe  territoriali  dedicate,  nell'ambito
dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per
l'eta'  adulta,  che  partecipino  alla  definizione  del  piano   di
assistenza,  ne  valutino  l'andamento  e   svolgano   attivita'   di
consulenza anche in sinergia  con  le  altre  attivita'  dei  servizi
stessi; 
    d)  la  promozione  dell'informazione  e  l'introduzione  di   un
coordinatore degli interventi multidisciplinari; 
    e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi
di cui al presente comma per assicurare la continuita'  dei  percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della  vita  della
persona; 
    f) l'incentivazione di progetti dedicati  alla  formazione  e  al
sostegno delle famiglie che hanno  in  carico  persone  con  disturbi
dello spettro autistico; 
    g) la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali
e residenziali  accreditate,  pubbliche  e  private,  con  competenze
specifiche  sui  disturbi  dello  spettro  autistico  in   grado   di
effettuare la presa in  carico  di  soggetti  minori,  adolescenti  e
adulti; 
    h)  la  promozione  di   progetti   finalizzati   all'inserimento
lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello  spettro  autistico,
che ne valorizzino le capacita'. 
                               Art. 4 
 
 
  Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute 
 
  1.  Entro  centoventi   giorni   dall'aggiornamento   dei   livelli
essenziali di  assistenza  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  il
Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, provvede,  in  applicazione  dei  livelli
essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle  linee  di
indirizzo per la promozione ed  il  miglioramento  della  qualita'  e
dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nei   disturbi
pervasivi  dello  sviluppo  (DPS),  con  particolare  riferimento  ai
disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in  sede
di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le  linee  di  indirizzo
sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 
  2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate  ai  sensi  del
comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica  del  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza. 
                               Art. 5 
 
 
                        Attivita' di ricerca 
 
  1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo  di  progetti  di
ricerca  riguardanti  la  conoscenza  del  disturbo   dello   spettro
autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. 
                               Art. 6 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi  provvedono  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 30

Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30

“SISTEMA INTEGRATO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA (S.I.A.P.)”

Bollettino Ufficiale n. 31 del 14 agosto 2015

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 5 marzo 2016, n.5.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e campo di applicazione

  1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, disciplina la programmazione e l’attuazione delle politiche della Regione Basilicata in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno all’insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, finalizzato a realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la promozione dell’occupabilità ed il sostegno all’occupazione.
  2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
  3. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi – all’interno e fra i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che l’individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita, con particolare ma non esclusivo riferimento a:

    a) la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo ciclo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

    b) i passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell’ambito dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell’acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell’istruzione superiore e terziaria;

    c) la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze non lavorative di apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica di tirocini curricolari ed extracurricolari e la creazione di opportunità di lavoro autonomo ed imprenditoriale;

    d) la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l’esercizio del contratto di apprendistato;

    e) l’adattamento al cambiamento, attraverso l’anticipazione e la gestione efficace dell’adeguamento e dell’evoluzione delle competenze professionali e di cittadinanza attiva;

    f) la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso l’esercizio di opzioni individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;

    g) il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi alla trasmissione dell’esperienza professionale, in una logica di supporto all’invecchiamento attivo.

  4. Attraverso la gestione integrata delle transizioni, il sistema regionale per l’apprendimento lungo il corso della vita concorre a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro, assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale. Il sistema è rivolto alla promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione ed alla formazione di qualità  nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica – inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione – il contrasto alla dispersione scolastica e formativa ed il miglioramento della partecipazione e dei tassi di riuscita, nel quadro del diritto allo studio.
  5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, necessari ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.
  6. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale, valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla creazione di impresa ed all’inclusione sociale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l’orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’occupazione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla dimensione di genere, alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Art. 2

Sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita

  1. La Regione Basilicata promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso:

    a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale, rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese, nei seguenti ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:

    1. orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso allo strumento del tirocinio;

    2. valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro spendita nei contesti di studio, lavoro e partecipazione attiva alla società civile;

    3. assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione;

    4. partecipazione all’istruzione superiore e terziaria;

    5. accesso all’occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con particolare riferimento ai destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione;

    6. aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua e permanente;

    7. supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI);

    8. supporto all’invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla quiescenza;

    9. supporto all’inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno, attivazione ed apprendimento;

    10. informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all’accesso ed alla fruizione delle attività, volte a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro anche attraverso trasporti adeguati, qualificata edilizia scolastica e strumenti innovativi di formazione a distanza;

    b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e lavoro disciplinati al Titolo III della presente legge, attraverso azioni rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all’istituzione di modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, al rafforzamento della trasparenza delle qualificazioni e dei sistemi informativi di supporto. Ciò con particolare riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente ed ai poli formativi e tecnico-professionali.

  2. Al fine di garantire l’integrazione interna al sistema per l’apprendimento lungo l’arco della vita la Giunta regionale predispone un piano triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al diritto allo studio e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico, delle politiche sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è disciplinato dall’art. 18 della presente legge ed è predisposto attraverso esercizio del dialogo sociale, in logica partenariale.

Art. 3

Destinatari degli interventi e modalità di accesso

  1. Le azioni del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono rivolte ai cittadini dell’Unione Europea (UE), nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare permesso di soggiorno. La Regione si impegna a garantire l’uguaglianza sostanziale delle opportunità di accesso e fruizione ai servizi, combattendo le discriminazioni legate a genere, etnia, nazionalità, religione, condizione personale, economica e sociale.
  2. La Regione definisce ed attua misure volte alla promozione dell’equità di accesso e di partecipazione, anche attraverso il ricorso a forme di sostegno individualizzato ed attività di mediazione interculturale.
  3. I destinatari delle azioni del sistema regionale integrato hanno diritto, nei limiti della normativa nazionale vigente, di:

    a)  esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità e della libertà del cittadino;

    b) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle istituzioni scolastiche relative ai mezzi di trasporto;

    c) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

  4. Sulla base delle caratteristiche delle singole azioni e delle tipologie di destinatari a cui le stesse sono rivolte, la Giunta regionale definisce, in sede di programmazione esecutiva, le specifiche modalità di accesso e fruizione, in esse inclusi l’eventuale ricorso alla distribuzione di titoli di servizio individuali, a copertura anche parziale dei costi delle attività.

Titolo II

POLITICHE PER L’APPRENDIMENTO ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA

Art. 4

Transizioni nella scuola pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado

  1. Nel rispetto dell’autonomia scolastica ed in stretto coordinamento con le politiche di diritto allo studio e  di inclusione sociale attiva la Regione definisce misure a supporto delle transizioni nell’ambito dell’istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato l’abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.
  2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed al dimensionamento scolastico, le tipologie e le modalità di intervento.

Art. 5

Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

  1. La Regione programma l’offerta formativa rivolta, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ii) all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta di IeFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
  2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale. Sono in particolare oggetto di intervento:

    a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto dall’art. 22;

    b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;

    c) lo sviluppo dei sistemi informativi;

    d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli,  anche mediante strumenti di sostegno individualizzato;

    e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

  3. La Regione promuove l’attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati all’accesso all’esame di stato valido ai fini del passaggio all’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle reti territoriali di cui al successivo articolo 19.
  4. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:

    a) le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;

    b) il dimensionamento dell’offerta;

    c) i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, e le modalità di monitoraggio e controllo;

    d) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Art. 6

Prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo

  1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo la Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 un insieme organico di misure relative a:

    a) l’orientamento nelle transizioni fra sistema scolastico e sistema di istruzione e formazione professionale, rivolte all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, del diritto-dovere di istruzione e formazione ed all’acquisizione di un titolo di istruzione;

    b) il supporto all’accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, attraverso azioni nell’ambito del diritto allo studio;

    c) il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni individualizzate compensative;

    d) il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, ai fini dell’acquisizione di un titolo di studio, di una qualifica o di un diploma professionale, anche attraverso gli istituti dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

  2. La strategia regionale in materia di prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo è definita sulla base dell’osservazione sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un approccio sistemico, partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni europee applicabili.

Art. 7

Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni

  1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale della persona attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei diversi ambiti di esperienza, l’acquisizione dei saperi e dei linguaggi della modernità.
  2. Gli interventi accompagnano le transizioni all’età adulta e si sviluppano anche nel quadro dell’offerta formativa integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali, imprese, centri di ricerca. Gli interventi possono essere rivolti alle famiglie dei ragazzi a rischio di abbandono.
  3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie e le modalità di intervento.

Art. 8

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

  1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni e con riferimento ai Poli formativi tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici Superiori di cui all’art. 20, programma l’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore, articolata: i) in corsi rivolti all’acquisizione di diploma di tecnico superiore presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ii) in percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti all’acquisizione di certificato di specializzazione tecnica superiore. I percorsi sono sviluppati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
  2. L’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è integrata e coordinata con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione con le imprese ed i centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.
  3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere la partecipazione all’offerta dell’istruzione e formazione tecnica superiore, anche con riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 nel rispetto dell’autonomia scolastica, delle leggi dello Stato e degli specifici Accordi Stato-Regioni:

    a) il dimensionamento dell’offerta, le certificazioni e i diplomi conseguibili previsti dall’ordinamento scolastico in tale ambito;     (1)

    b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che a livello territoriale si intendono garantire;      (1)

    [c) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;]    (1)

    d) le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, ove necessario;

    e) le modalità di certificazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;    (2)

    f) le modalità rivolte a favorire l’accesso all’offerta, anche in termini di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali e rimozione degli ostacoli alla partecipazione;

    g) gli schemi di supporto all’occupazione ed alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, in esito all’acquisizione delle certificazioni e dei diplomi tecnici superiori.

Art. 9

Promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria

  1. La Regione favorisce la partecipazione all’istruzione superiore universitaria, inclusi i master ed i dottorati di ricerca, all’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed all’offerta degli istituti a fini speciali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria, anche attraverso misure a carattere individuale di diritto allo studio, con particolare riferimento all’accesso dei soggetti sottorappresentati, a basso reddito e degli adulti, occupati e non, interessati alla ripresa o alla prosecuzione degli studi; attenzione alla riduzione dei tassi di abbandono ed al miglioramento delle performance di completamento dei percorsi; supporto alla mobilità geografica, anche transnazionale, degli studenti, in integrazione con gli specifici programmi europei.
  3. Le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria sono integrate e coordinate con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione fra università, imprese e centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.

Art. 10

Servizi di politica attiva rivolti all’accesso all’occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale

  1. La Regione programma gli interventi di politica attiva del lavoro rivolti a favorire l’accesso all’occupazione  per le persone in cerca di lavoro, inattive o interessate da esigenze di mobilità professionale, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche individuali e sviluppo dell’autonomia e delle capacità di azione dei destinatari.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le caratteristiche degli interventi di politica attiva a contenuto formativo e non formativo, le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate, i correlativi obblighi di partecipazione, gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all’assunzione nel quadro delle politiche attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l’impiego. Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:

    a) interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro, anche sotto forma di percorsi rivolti all’acquisizione di apprendimenti significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o competenze certificate;

    b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e bisogni di inclusione sociale – rivolti ad accrescere le opportunità di riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;

    c) interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di popolazione;

    d) interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione nel mercato del lavoro, a seguito di crisi aziendale e nell’ambito degli strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI);

    e) interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;

    f) interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso il supporto alla trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più agevole riconoscimento;

    g) interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro autonomo.

Art. 11

Tirocini finalizzati all’orientamento ed all’inserimento lavorativo

  1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in contesto lavorativo svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.
  2. I tirocini si distinguono in:

    a) curriculari, cioè esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione;

    b) extracurriculari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali ed all’inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a favore dei disabili.

  3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e di contrastarne l’uso distorto, definisce con proprio atto i criteri e le modalità per l’attuazione dei tirocini, stabilendo in particolare:

    a) la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;

    b) le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite;

    c) i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei tirocini devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;

    d) i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;

    e) il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politica attiva del lavoro.

  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le modalità di programmazione dell’offerta di tirocini, in modo integrato con le altre componenti del sistema delle politiche per l’apprendimento, anche favorendo il rientro nei percorsi di istruzione per l’acquisizione di un titolo di studio superiore.

Art. 12

Formazione continua

  1. La Regione, previo confronto con le parti sociali,  sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, programmando interventi volti all’adattamento ed allo sviluppo delle competenze professionali. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l’adeguamento della proprie professionalità o a bisogni personali di crescita professionale espressi da lavoratori, anche in forma singola, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti singoli e associati e dagli imprenditori. Gli interventi di formazione continua di cui all’istituto dell’apprendistato sono oggetto di specifica normazione.
  2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18:

    a) le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla realizzazione delle politiche regionali di sviluppo economico, con attenzione: i) alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali, ii) alle forme di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi, iii) alle sinergie con l’intervento dei fondi strutturali a sostegno degli investimenti tecnologici, di sviluppo organizzativo e dei mercati; iv) alla anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da dinamiche di crisi;

    b) le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari, ispirate ai princìpi della semplificazione amministrativa, della tempestività di risposta ed attuazione, della priorità di accesso alle risorse sulla base del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.

  3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative su richiesta individuale degli interessati, con riferimento primario al catalogo regionale dell’offerta di cui all’art. 25.
  4. Al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi, la Regione sostiene, altresì, l’azione delle parti sociali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti organismi che rappresentano la società civile, al fine di favorire l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, per l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l’analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21. La Regione assume, inoltre, le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla normativa vigente.
  5. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.

Art. 13

Formazione permanente

  1. Al fine di assicurare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la Regione programma l’offerta di formazione permanente e ricorrente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
  2. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa.
  3. Al fine di rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze formative dei piccoli Comuni.

Art. 14

Politiche dell’apprendimento rivolte a favorire l’invecchiamento attivo

  1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la trasmissione dell’esperienza professionale nel passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più generale azione a favore dell’invecchiamento attivo ed in buona salute.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie di intervento anche a carattere sperimentale, i loro contenuti, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, gli schemi di integrazione con l’esercizio dell’apprendistato e con i servizi di politica attiva del lavoro, le modalità di monitoraggio e valutazione.
  3. Nei piccoli Comuni potranno essere utilizzate le istituzioni scolastiche presenti al fine di consentire l’acquisizione di competenze culturali specifiche per la cittadinanza attiva, utili a favorire il contrasto dell’analfabetismo di ritorno, l’uso dei nuovi strumenti conoscitivi di comunicazione ed il corretto rapporto generazionale.

Art. 15

Azioni rivolte all’inclusione sociale attiva attraverso l’apprendimento

  1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire l’inclusione sociale attiva attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o a rischio di vulnerabilità mediante:

    a) sostegno all’integrazione nelle attività di apprendimento;

    b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi rivolti a distinti gruppi di destinatari;

    c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro;

    d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell’esercizio della cittadinanza attiva, al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione, anche con riferimento ai oggetti presi in carico dai servizi sociali.

  2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e sociali, della responsabilità sociale di impresa, dell’impresa cooperativa e dell’economia sociale per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l’accesso alle opportunità di apprendimento e lavoro.
  3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art.18:

    a) le caratteristiche degli interventi;

    b) le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate;

    c) gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà;

    d) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione;

    e) gli eventuali incentivi all’assunzione, nel quadro delle politiche attive del lavoro;

    f) le caratteristiche dei soggetti impegnati nell’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l’impiego.

Art. 16

Servizi di orientamento alle transizioni

  1. Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.
  2. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca e l’innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo dell’orientamento a distanza, la sperimentazione e la formazione degli operatori e degli insegnanti, ai sensi della normativa ministeriale vigente in materia di orientamento scolastico.
  3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, la programmazione dell’offerta dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione, le modalità di integrazione con i servizi di validazione degli apprendimenti di cui all’art. 17.

Art. 17

Servizi di validazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino

  1. Al fine di valorizzare l’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui nel corso della propria vita, la Regione sviluppa l’offerta di servizi finalizzati alla loro validazione in termini di:

    a) crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione;

    b) qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza.

  2. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea, in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale. La validazione costituisce componente essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione del libretto formativo del cittadino.
  3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità di  rilascio ed aggiornamento anche con riferimento al sistema di valutazione scolastico.
  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed alle caratteristiche del sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti di cui all’art. 22, la programmazione dell’offerta dei servizi, le modalità di accesso, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio e controllo e valutazione. La programmazione risponde ai principi di interesse pubblico, efficacia, significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi offerti.

Titolo III

SISTEMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 18

Programmazione integrata

  1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l’attuazione dei singoli interventi.
  2. Il piano definisce:

    a) la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di istruzione, formazione e lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata, rivolta alla qualificazione degli obiettivi, all’uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;

    b) le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi di cui al Titolo II della presente legge, così come disposto dai relativi articoli.

  3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:

    a) convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno, anche anticipato, delle strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta ad una coerente qualificazione ed innovazione del capitale umano;

    b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche sociali, rivolti all’adeguamento ed allo sviluppo delle capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l’inclusione, la lotta alle diverse forme di discriminazione ed alla povertà;

    c) integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di garantire la continuità delle transizioni lungo il corso della vita, nel rispetto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;

    d) articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed all’offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge e nel rispetto delle relative linee guida regionali;

    e) presa in conto degli esiti della valutazione ex-post delle azioni programmate e della valutazione ex-ante relativa al triennio di vigenza.

  4. Sono contenuti del piano:

    a) le caratteristiche quantitative dell’offerta dei servizi, sulla base delle priorità di intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento all’esecuzione dei programmi operativi dei fondi strutturali;

    b) la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed agli standard qualitativi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli aspetti di individualizzazione;          (3)

    c) le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento al Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, al Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti, alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai Poli tecnico-professionali ed all’offerta ITS;

    d) la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all’integrazione fra politiche.

  5. Il Piano contribuisce all’attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale ed alla definizione e realizzazione delle misure rivolte all’innovazione sociale.
  6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base dell’evoluzione del contesto e della valutazione degli impatti. Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro. Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione basata sull’esercizio della governance multilivello:

    a) il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali competenti per materia;

    b) le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di programmazione;

    c) le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;

    d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

    Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle Commissioni consiliari competenti per l’acquisizione del parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso. Esso è successivamente approvato dal Consiglio regionale.

Art. 19

Reti territoriali per l’apprendimento permanente

  1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce l’articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, comprendenti l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare e le politiche di inclusione sociale, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva. Le reti costituiscono riferimento per la programmazione esecutiva dell’offerta di servizi relativi alle transizioni di cui all’art. 1 comma 3 della presente legge.
  2. Le reti territoriali comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione, lavoro attivi sul territorio, inclusi i poli formativi e tecnico-professionali e le fondazioni ITS. Le reti territoriali agiscono in modo integrato con l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26.
  3. Concorrono alle reti territoriali, costituendone risorsa strategica, nel rispetto delle relative autonomie:

    a) le Università, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;

    b) i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale e, dalla loro costituzione, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);

    c) i poli tecnico professionali che come modalità organizzativa favoriscono l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;

    d) i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

    e) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

    f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;

    g) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;

    h) gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale, degli enti pubblici e privati di natura ecclesiale.

  4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione delle reti territoriali.

Art. 20

Poli formativi e tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori

  1. Ai fini dell’attuazione dell’offerta di apprendimento caratterizzata da organica integrazione fra istituzioni scolastiche, organismi formativi ed imprese la Regione definisce, nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali ed i compiti ad essi attribuiti nel rispetto della normativa nazionale.
  2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte delle reti territoriali di cui all’art. 19, si configurano come strutture stabili costituite da istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati ed imprese, potendo inoltre esserne parte le università ed i centri di ricerca.
  3. Nel rispetto della normativa nazionale, la Regione definisce, nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con riferimento agli ambiti settoriali ed alle aree tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo economico e professionale della Basilicata.
  4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti Tecnici Superiori.

Art. 21

Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

  1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è l’insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell’offerta di servizi nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
  2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti il riferimento regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono riferibili.
  3. La definizione degli standard mediante concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  4. La Giunta regionale, nell’ambito del Piano di cui all’art. 18, cura il mantenimento e l’aggiornamento dei repertori, agendo in modo integrato con le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata.

Art. 22

Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti

  1. La Regione Basilicata è l’ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione, di certificazione delle competenze, con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza diretta ai sensi delle vigenti leggi.
  2. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini nel corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, denominato DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.
  3. Il dispositivo è costituito da:

    a) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale;

    b) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all‘individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche a fini di acquisizione di qualifica e di specializzazione professionale, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione;

    c) i princìpi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento.

  4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in attuazione dei princìpi della semplificazione amministrativa, il dispositivo è rivolto all’integrazione informativa dei procedimenti, anche ai fini del rilascio e dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino, ed allo sviluppo delle competenze tecniche ad essi comuni.
  5. Il dispositivo è integrato con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21, costituenti complessivamente risorse di procedimento.
  6. La Regione Basilicata identifica l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui al successivo art. 26 quale ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.
  7. In qualità di ente titolare, la Regione Basilicata provvede, con atti di Giunta, alla definizione dei requisiti professionali minimi obbligatori ai fini dell’erogazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.

Art. 23

Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori

  1. Gli interventi attuativi delle politiche per l’apprendimento ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva di cui al Titolo II della presente legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti nell’ambito di strumenti pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio di titoli ed attestazioni riconosciute dalla Regione sono realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti autorizzativi o di accreditamento.
  2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.

Art. 24

Sistema regionale di orientamento

  1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce le modalità di organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 16 della presente legge.
  2. La Giunta regionale, definisce, nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge, le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione del sistema regionale di orientamento.

Art. 25

Sistema regionale dell’offerta formativa

  1. L’offerta formativa è programmata secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei destinatari finali.
  2. Al fine della maggior riconoscibilità e spendibilità delle qualificazioni, l’articolazione ed i contenuti dell’offerta formativa devono essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21.
  3. Ai fini della migliore individualizzazione dell’accesso, l’offerta formativa a contenuto ricorrente, nonché riferita alle attività riconosciute ma non finanziate, è programmata attraverso lo strumento del catalogo unico regionale.

Art. 26

Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva

  1. Al fine della promozione e del supporto all’esercizio dei diritti dell’apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l’impiego di cui alla  legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l’ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.
  2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell’istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all’atto dell’istituzione, con il compito di eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.
  3. L‘Agenzia opera in modo integrato nell’ambito delle reti territoriali per l’apprendimento di cui all’art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

Art. 27

Azioni di rafforzamento, razionalizzazione, sviluppo ed innovazione

  1. Nell’ambito del Piano triennale di cui all’art. 18 la Giunta regionale definisce gli indirizzi e le azioni di rafforzamento, innovazione e sviluppo del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, con riferimento a:

    a) lo sviluppo delle risorse dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26, ivi incluso il rafforzamento professionale del personale dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 13 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

    b) l’adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare attenzione al ricorso alle tecnologie digitali;

    c) lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;

    d) l’articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli tecnico-professionali;

    e) la sperimentazione di modalità innovative di intervento;

    f) la partecipazione a programmi nazionali, europei ed internazionali;

    g) gli scambi e l’integrazione transregionale e transnazionale.

  2. Le azioni rivolte all’innovazione sociale nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva possono essere realizzate anche attraverso il ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP).

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Norme transitorie

  1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all’adozione del Piano di implementazione della legge regionale SIAP-Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, indicando in esso le azioni, le risorse ed i tempi di attuazione.
  2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la continuità programmatoria e realizzativa:

    a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

    b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.

Art. 29

Norme finali

  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli di cui ai Titoli I, II, IV, V e VI della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16.
  2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III – Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.

Art. 30

Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
  2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

_____________________________________________

NOTE

………………………………………………………

(1) le attuali lettere a) e b) sostituiscono le originali lettere a), b) e c), per effetto dell’art.2, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(2) lettera modificata dall’art. 2, comma 2, L.R., 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera modificata dall’art. 2, comma 3, L.R., 4 marzo 2016, n. 5.

Legge 7 agosto 2015, n. 124

Legge 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Carta della cittadinanza digitale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
attraverso l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al  fine  di
garantire la semplificazione nell'accesso ai  servizi  alla  persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare,  anche
disponendone  la  delegificazione,  il  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di
seguito denominato  «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  strumenti  per  definire  il  livello  minimo  di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita'  dei
servizi on line delle amministrazioni  pubbliche;  prevedere,  a  tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le  amministrazioni
stesse; 
    b) ridefinire e semplificare i  procedimenti  amministrativi,  in
relazione  alle  esigenze  di  celerita',  certezza   dei   tempi   e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina  basata  sulla  loro  digitalizzazione  e  per  la   piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital  first),
nonche'  l'organizzazione  e  le   procedure   interne   a   ciascuna
amministrazione; 
    c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda  digitale
europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a  banda   larga   e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici  pubblici
e altri luoghi che, per la  loro  funzione,  richiedono  le  suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere  prioritario,  nei  bandi  per
accedere  ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
strategia italiana per la banda  ultralarga,  all'infrastrutturazione
con reti a banda  ultralarga  nei  settori  scolastico,  sanitario  e
turistico, agevolando in quest'ultimo  settore  la  realizzazione  di
un'unica rete wi-fi ad accesso  libero,  con  autenticazione  tramite
Sistema pubblico per  la  gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
presente in tutti i luoghi  di  particolare  interesse  turistico,  e
prevedendo la possibilita' di estendere  il  servizio  anche  ai  non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda  non
utilizzata dagli uffici  pubblici  sia  messa  a  disposizione  degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di  autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso  gratuiti  di  tutte  le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni  pubbliche  in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale,  la  partecipazione  con
modalita'  telematiche  ai  processi  decisionali  delle  istituzioni
pubbliche,  la  piena  disponibilita'  dei   sistemi   di   pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando  le
competenze digitali di base; 
    d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al  fine  di
semplificare   le   regole   di    cooperazione    applicativa    tra
amministrazioni pubbliche e di  favorire  l'adesione  al  Sistema  da
parte dei privati,  garantendo  la  sicurezza  e  la  resilienza  dei
sistemi; 
    e)  definire  i  criteri  di  digitalizzazione  del  processo  di
misurazione  e  valutazione  della  performance  per  permettere   un
coordinamento a livello nazionale; 
    f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni  di  legge
in  materia  di  strumenti  di   identificazione,   comunicazione   e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo  64  del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di  SPID,  anche
al fine di  promuovere  l'adesione  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID; 
    g) favorire l'elezione di  un  domicilio  digitale  da  parte  di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le  amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non  ripudiabili,  garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in  caso  di
indisponibilita'  di  adeguate  infrastrutture   e   dispositivi   di
comunicazione  o  di  un  inadeguato  livello   di   alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli  di  bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra  le  altre,  quelle
relative alla lingua italiana dei segni; 
    h)  semplificare  le  condizioni  di  esercizio  dei  diritti   e
l'accesso ai servizi di  interesse  dei  cittadini  e  assicurare  la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti  di  sostegno  della
maternita' e  della  genitorialita'  corrispondenti  al  profilo  dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del  sito  internet  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  collegato  con  i  siti  delle
amministrazioni   regionali   e   locali,   attivabile   al   momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure  che  garantiscano  la  certezza  e  la
riservatezza dei dati; 
    i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di  conseguire  obiettivi  di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso  di  software  open  source,  tenendo  comunque  conto  di  una
valutazione tecnico-economica delle  soluzioni  disponibili,  nonche'
obiettivi di risparmio energetico; 
    l) razionalizzare i  meccanismi  e  le  strutture  deputati  alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare  i
processi decisionali; 
    m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche  e
assicurare la neutralita' tecnologica  delle  disposizioni  del  CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che  contenga
esclusivamente principi di carattere generale; 
    n) ridefinire le  competenze  dell'ufficio  dirigenziale  di  cui
all'articolo  17,  comma  1,  del  CAD,  con  la   previsione   della
possibilita' di  collocazione  alle  dirette  dipendenze  dell'organo
politico  di  vertice  di  un  responsabile  individuato  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa  digitale  e  dei  conseguenti  processi  di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; 
    o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine  di  garantirne  la  coerenza,  e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle  disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le  discipline  speciali  con  i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; 
    p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche; 
    q) prevedere che i pagamenti digitali ed  elettronici  effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso  l'utilizzo  per  i
micropagamenti  del  credito  telefonico,  costituiscano   il   mezzo
principale per  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita'; 
    r)  indicare  esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 2 
 
 
                        Conferenza di servizi 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridefinizione e riduzione dei  casi  in  cui  la  convocazione
della conferenza di servizi  e'  obbligatoria,  anche  in  base  alla
complessita' del procedimento; 
    b) ridefinizione  dei  tipi  di  conferenza,  anche  al  fine  di
introdurre  modelli  di  istruttoria  pubblica   per   garantire   la
partecipazione anche telematica degli  interessati  al  procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di  interesse
generale, in alternativa a quanto  previsto  dall'articolo  10  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',    proporzionalita'    e     speditezza     dell'azione
amministrativa; 
    c) riduzione dei termini per la convocazione, per  l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione  della  determinazione
motivata di conclusione del procedimento; 
    d) certezza dei tempi della  conferenza,  ovvero  necessita'  che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di  chiarezza  e
inequivocita' delle conclusioni espresse; 
    e) disciplina della partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
finalizzata a: 
      1)  garantire  forme  di  coordinamento  o  di   rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate; 
      2) prevedere la partecipazione  alla  conferenza  di  un  unico
rappresentante delle  amministrazioni  statali,  designato,  per  gli
uffici periferici,  dal  dirigente  dell'Ufficio  territoriale  dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); 
    f) disciplina del calcolo  delle  presenze  e  delle  maggioranze
volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza; 
    g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela  della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente  che,  entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano  espresse  nelle
forme di legge; 
    h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi,  anche
attraverso  la  previsione  dell'obbligo   di   convocazione   e   di
svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',
per l'amministrazione  procedente,  di  acquisire  ed  esaminare  gli
interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona; 
    i) differenziazione delle modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
della  conferenza,  secondo   il   principio   di   proporzionalita',
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la  convocazione
di riunioni in presenza; 
    l) revisione dei meccanismi decisionali, con  la  previsione  del
principio della  prevalenza  delle  posizioni  espresse  in  sede  di
conferenza  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione  del  procedimento  nei  casi  di  conferenze  decisorie;
precisazione   dei   poteri   dell'amministrazione   procedente,   in
particolare nei casi di mancata espressione  degli  atti  di  assenso
ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 
    m)   possibilita'   per   le    amministrazioni    di    chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in  via  di
autotutela ai sensi degli articoli  21-quinquies  e  21-nonies  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  purche'
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o  si  siano  espresse
nei termini; 
    n) definizione, nel  rispetto  dei  principi  di  ragionevolezza,
economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini  per  la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli  interessi
pubblici nei casi in  cui  la  legge  preveda  la  partecipazione  al
procedimento   delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo  da  pervenire  in  ogni
caso alla conclusione del  procedimento  entro  i  termini  previsti;
previsione  per  le  amministrazioni  citate  della  possibilita'  di
attivare procedure di riesame; 
    o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di  cui
agli articoli 14, 14-bis,  14-ter,  14-quater  e  14-quinquies  della
legge 7 agosto  1990,  n.  241,  con  la  normativa  di  settore  che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; 
    p) coordinamento delle disposizioni in materia di  conferenza  di
servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge; 
    q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste  di
integrazioni  documentali  o  chiarimenti  prevedendo  che  oltre  il
termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun
modo essere prese in considerazione al  fine  della  definizione  del
provvedimento finale. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del  Ministro  delegato  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di quarantacinque giorni dalla  data  di  trasmissione  dello
schema di decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'
comunque   procedere.   Lo   schema   di   decreto   legislativo   e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per  la  semplificazione,
che si pronunciano nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive. 
                               Art. 3 
 
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni
  pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito
il seguente: 
  «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e  tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o
nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il
proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine
e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini. 
  2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di
provvedimento. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in
cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta
comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della
salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da
parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla
osta, lo stesso si intende acquisito. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.». 
                               Art. 4 
 
 
           Norme per la semplificazione e l'accelerazione 
                   dei procedimenti amministrativi 
 
  1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
dettate norme di semplificazione  e  accelerazione  dei  procedimenti
amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali  regolatrici
della materia: 
    a)  individuazione  dei  tipi  di  procedimento   amministrativo,
relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a  opere  di  interesse
generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai  quali  possono
essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; 
    b)  individuazione  in  concreto  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla  lettera
a), dei singoli  interventi  con  positivi  effetti  sull'economia  o
sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui  alle  lettere
c) e seguenti; 
    c) previsione, per ciascun procedimento,  dei  relativi  termini,
ridotti in misura non superiore al 50 per  cento  rispetto  a  quelli
applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  b),  attribuzione,
previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi  al
Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; 
    e)  previsione,  per  i  procedimenti  in  cui  siano   coinvolte
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di
raccordo per la  definizione  dei  poteri  sostitutivi  di  cui  alla
lettera d); 
    f) definizione dei criteri  di  individuazione  di  personale  in
servizio  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  in   possesso   di
specifiche competenze  tecniche  e  amministrative,  di  cui  possono
avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui  alla  lettera  d)
senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto  a
quelli in godimento e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
                               Art. 5 
 
Segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  silenzio  assenso,
  autorizzazione espressa e comunicazione preventiva 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di
segnalazione certificata di inizio attivita' o di  silenzio  assenso,
ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa
e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione  preventiva,
sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili  dagli  stessi
articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea  relativi
all'accesso  alle  attivita'   di   servizi   e   dei   principi   di
ragionevolezza e proporzionalita', introducendo anche  la  disciplina
generale  delle  attivita'   non   assoggettate   ad   autorizzazione
preventiva espressa,  compresa  la  definizione  delle  modalita'  di
presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e
di svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'  degli
strumenti per  documentare  o  attestare  gli  effetti  prodotti  dai
predetti atti, e  prevedendo  altresi'  l'obbligo  di  comunicare  ai
soggetti interessati, all'atto della presentazione di  un'istanza,  i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero
entro  i  quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
accoglimento della domanda. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno   in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.  281  del  1997  e
previo parere del Consiglio di Stato, che  e'  reso  nel  termine  di
trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema  di
decreto legislativo,  decorso  il  quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per  la  semplificazione,
che si pronunciano nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 6 
 
 
                      Autotutela amministrativa 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. Qualora sia possibile conformare  l'attivita'  intrapresa  e  i
suoi effetti alla normativa  vigente,  l'amministrazione  competente,
con atto motivato, invita il  privato  a  provvedere,  disponendo  la
sospensione  dell'attivita'  intrapresa  e  prescrivendo  le   misure
necessarie con la fissazione di un termine  non  inferiore  a  trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione  delle
misure stesse, decorso il suddetto termine,  l'attivita'  si  intende
vietata. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  primo   periodo,   ovvero   di   cui   al   comma   6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal  medesimo  comma  3  in  presenza   delle   condizioni   previste
dall'articolo 21-nonies»; 
    b) all'articolo 21: 
      1) al comma  1,  la  parola:  «denuncia»  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 21-quater, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di  annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»; 
    d) all'articolo 21-nonies: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «entro un  termine  ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto  mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di  autorizzazione  o  di
attribuzione  di  vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I provvedimenti amministrativi  conseguiti  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione  anche  dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui  al  comma  1,  fatta
salva l'applicazione delle sanzioni  penali  nonche'  delle  sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  il  comma
136 e' abrogato. 
                               Art. 7 
 
Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
  prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,  n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ridefinizione  e  precisazione  dell'ambito   soggettivo   di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; 
    b) previsione di misure organizzative,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche ai fini  della  valutazione  dei
risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale  dell'ente  di
appartenenza delle informazioni concernenti: 
      1) le fasi dei procedimenti  di  aggiudicazione  ed  esecuzione
degli appalti pubblici; 
      2) il tempo medio di attesa per  le  prestazioni  sanitarie  di
ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 
      3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi,   prestazioni   professionali   e   forniture,   l'ammontare
complessivo  dei  debiti  e  il  numero  delle  imprese   creditrici,
aggiornati periodicamente; 
      4) le determinazioni dell'organismo di valutazione; 
    c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in  capo  alle
amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di
verifica, controllo e sanzioni; 
    d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione  del
Piano  nazionale  anticorruzione,  dei  piani  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  relazione  annuale   del   responsabile   della
prevenzione della corruzione,  anche  attraverso  la  modifica  della
relativa  disciplina  legislativa,  anche  ai  fini  della   maggiore
efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione
per settori e dimensioni, del  coordinamento  con  gli  strumenti  di
misurazione    e    valutazione     delle     performance     nonche'
dell'individuazione dei principali  rischi  e  dei  relativi  rimedi;
conseguente   ridefinizione   dei   ruoli,   dei   poteri   e   delle
responsabilita' dei soggetti interni che  intervengono  nei  relativi
processi; 
    e)   razionalizzazione   e   precisazione   degli   obblighi   di
pubblicazione  nel  sito  istituzionale,  ai  fini  di  eliminare  le
duplicazioni  e  di  consentire  che  tali  obblighi  siano   assolti
attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche  dati  detenute
da pubbliche amministrazioni; 
    f)  definizione,  in  relazione  alle  esigenze   connesse   allo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 31 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  dei  diritti  dei  membri  del  Parlamento   inerenti
all'accesso   ai   documenti   amministrativi   e    alla    verifica
dell'applicazione  delle  norme  sulla  trasparenza   amministrativa,
nonche'  dei  limiti  derivanti  dal  segreto  o   dal   divieto   di
divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi  pubblici
e privati; 
    g) individuazione dei soggetti competenti  all'irrogazione  delle
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza; 
    h) fermi restando gli obblighi di  pubblicazione,  riconoscimento
della liberta' di informazione  attraverso  il  diritto  di  accesso,
anche  per  via  telematica,  di  chiunque,  indipendentemente  dalla
titolarita' di situazioni giuridicamente  rilevanti,  ai  dati  e  ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i  casi  di
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e  nel
rispetto dei limiti relativi alla  tutela  di  interessi  pubblici  e
privati,  al  fine  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche;  semplificazione  delle  procedure  di  iscrizione
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi  ed  esecutori  di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
e successive modificazioni, con modifiche della relativa  disciplina,
mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati  delle
amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di  monitoraggio  semestrale,  finalizzato  all'aggiornamento
degli elenchi costituiti presso le Prefetture -  Uffici  territoriali
del Governo; previsione di sanzioni a  carico  delle  amministrazioni
che  non  ottemperano  alle  disposizioni  normative  in  materia  di
accesso,   di   procedure   di   ricorso   all'Autorita'    nazionale
anticorruzione in materia di accesso civico e in materia  di  accesso
ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
successive modificazioni. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui
all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il
Governo e' delegato ad  adottare,  entro  otto  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi per la  ristrutturazione  e  la  razionalizzazione  delle
spese relative alle prestazioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera i-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese  anteriormente
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  i
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione delle voci di listino per prestazioni  obbligatorie,
tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei  servizi,  in  modo  da
conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per  cento  rispetto
alle  tariffe  stabilite  con   il   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
104 del 7 maggio 2001; 
    b) adozione di un tariffario per le prestazioni  funzionali  alle
operazioni  di  intercettazione  sulla  base  del  costo  medio   per
tipologia di prestazione  rilevato  dall'amministrazione  giudiziaria
nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio  di  spesa
complessivo pari almeno al 50 per cento; 
    c) definizione dei criteri e delle  modalita'  per  l'adeguamento
delle  spettanze  relative  alle  operazioni  di  intercettazione  in
conseguenza   delle   innovazioni   scientifiche,   tecnologiche    e
organizzative; 
    d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche
al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; 
    e)   abrogazione   di   ogni   altra   disposizione    precedente
incompatibile con i principi di cui al presente comma. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  3  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, che e' reso  nel  termine  di  quarantacinque
giorni dalla data di  trasmissione  di  ciascuno  schema  di  decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere.  Lo
schema di ciascun decreto legislativo  e'  successivamente  trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che
si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data   di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Se il termine previsto  per  il  parere  cade  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
3 o successivamente, la scadenza medesima  e'  prorogata  di  novanta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui ai  commi  1  e  3,  il  Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 


Capo II

ORGANIZZAZIONE

 

                               Art. 8 
 
 
          Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  modificare  la  disciplina  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri,  dei  Ministeri,  delle  agenzie  governative
nazionali e degli enti pubblici non economici  nazionali.  I  decreti
legislativi sono  adottati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  con  riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a  quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze  connesse
ad  eventuali  processi  di   reinternalizzazione   di   servizi,   e
correlativo rafforzamento degli uffici  che  erogano  prestazioni  ai
cittadini  e  alle  imprese;  preferenza  in  ogni  caso,  salva   la
dimostrata impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei  servizi
strumentali, attraverso la costituzione di  uffici  comuni  e  previa
l'eventuale collocazione delle sedi in  edifici  comuni  o  contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli  uffici  e  organismi  al
fine di eliminare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  di  strutture  o
funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla  ricognizione  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114,  e  completare  l'attuazione  dell'articolo  20   dello   stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza,  contenimento  della  spesa  e  riduzione  degli  organi;
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di
polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze  e  di  favorire  la
gestione associata dei servizi strumentali;  istituzione  del  numero
unico europeo 112 su  tutto  il  territorio  nazionale  con  centrali
operative da realizzare in ambito  regionale,  secondo  le  modalita'
definite con i protocolli d'intesa adottati  ai  sensi  dell'articolo
75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003,  n.  259;  riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della
sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente
alla riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte  salve  le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia  di  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi e di spegnimento con  mezzi  aerei  degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli  attuali  livelli
di  presidio  dell'ambiente,  del  territorio  e  del  mare  e  della
sicurezza agroalimentare e  la  salvaguardia  delle  professionalita'
esistenti, delle specialita' e  dell'unitarieta'  delle  funzioni  da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le  funzioni
trasferite  e  il  transito  del  relativo   personale;   conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16  della  legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  in
aderenza  al  nuovo  assetto  funzionale   e   organizzativo,   anche
attraverso:  1)  la  revisione  della  disciplina   in   materia   di
reclutamento, di stato  giuridico  e  di  progressione  in  carriera,
tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica  della
semplificazione  delle  relative  procedure,  prevedendo  l'eventuale
unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,  gradi  e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni  organiche,
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in  ragione
delle esigenze di funzionalita' e della  consistenza  effettiva  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  ferme  restando  le
facolta'  assunzionali   previste   alla   medesima   data,   nonche'
assicurando il mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione  del
personale  delle  Forze  di  polizia  e  dei   connessi   trattamenti
economici,  anche   in   relazione   alle   occorrenti   disposizioni
transitorie,  fermi  restando   le   peculiarita'   ordinamentali   e
funzionali del personale di ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri  di  delega  della  presente
legge, in quanto compatibili; 2) in caso di  assorbimento  del  Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica  di  razionalizzazione  dei
costi, il transito del personale nella  relativa  Forza  di  polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente  limitato,  previa
determinazione  delle  relative  modalita',  nelle  altre  Forze   di
polizia, in conseguente corrispondenza  delle  funzioni  alle  stesse
attribuite e gia' svolte dal  medesimo  personale,  con  l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle  relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici,  a
qualsiasi titolo conseguiti,  della  differenza,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, fra il trattamento economico  percepito  e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di  assegnazione;  3)  l'utilizzo,  previa  verifica  da  parte   del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota  parte  dei  risparmi  di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,  derivanti
alle Forze di polizia dall'attuazione della presente  lettera,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
tenuto anche conto di quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)  previsione
che il personale tecnico  del  Corpo  forestale  dello  Stato  svolga
altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di  cui  all'articolo
34 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  214,  e  successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia  provinciale,  in  linea
con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze
di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle  funzioni  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  mediante  modifiche  al  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione  alle  funzioni  e  ai
compiti del personale permanente e volontario del  medesimo  Corpo  e
conseguente revisione del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e  delle  qualifiche
esistenti  ed  eventuale  istituzione  di  nuovi  appositi  ruoli   e
qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  di  una  quota  parte  dei  risparmi  di  spesa  di  natura
permanente, non  superiore  al  50  per  cento,  derivanti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
    b) con riferimento alle forze operanti in  mare,  fermi  restando
l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni  e
dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia,  eliminazione
delle duplicazioni organizzative, logistiche  e  funzionali,  nonche'
ottimizzazione  di  mezzi  e  infrastrutture,  anche  mediante  forme
obbligatorie   di   gestione   associata,   con   rafforzamento   del
coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,
nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione; 
    c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,  applicare
i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche',
all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione  e  di
adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, definire: 
      1)  le  competenze  regolamentari   e   quelle   amministrative
funzionali  al  mantenimento  dell'unita'   dell'indirizzo   e   alla
promozione dell'attivita' dei Ministri da parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
      2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
in materia di analisi,  definizione  e  valutazione  delle  politiche
pubbliche; 
      3) i procedimenti di designazione o di  nomina  di  competenza,
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri,  in  modo  da
garantire  che  le   scelte,   quand'anche   da   formalizzarsi   con
provvedimenti  di  singoli  Ministri,  siano  oggetto  di  esame   in
Consiglio dei ministri; 
      4) la disciplina degli uffici  di  diretta  collaborazione  dei
Ministri, dei vice  ministri  e  dei  sottosegretari  di  Stato,  con
determinazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in  relazione
alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi  Ministeri,  anche
al fine di garantire  un'adeguata  qualificazione  professionale  del
relativo  personale,   con   eventuale   riduzione   del   numero   e
pubblicazione  dei  dati  nei  siti  istituzionali   delle   relative
amministrazioni; 
      5)  le  competenze  in  materia  di  vigilanza  sulle   agenzie
governative nazionali, al fine di  assicurare  l'effettivo  esercizio
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nel
rispetto del  principio  di  separazione  tra  indirizzo  politico  e
gestione; 
      6) razionalizzazione con eventuale  soppressione  degli  uffici
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie  delle
autorita'  indipendenti  e  viceversa;  individuazione   di   criteri
omogenei  per  la  determinazione  del  trattamento   economico   dei
componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in  modo  da
evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,  salvaguardandone  la
relativa professionalita';  individuazione  di  criteri  omogenei  di
finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare  maggiori
oneri per la finanza pubblica, mediante la  partecipazione,  ove  non
attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di
riferimento, o comunque regolate o vigilate; 
      7) introduzione  di  maggiore  flessibilita'  nella  disciplina
relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da  realizzare  con  la
semplificazione dei  procedimenti  di  adozione  dei  regolamenti  di
organizzazione,  anche  modificando  la  competenza   ad   adottarli;
introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, per consentire il  passaggio  dal  modello  dei  dipartimenti  a
quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze
di coordinamento; definizione  dei  predetti  interventi  assicurando
comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso
l'espressa previsione della partecipazione ai  relativi  procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
    d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia  di
autoveicoli: riorganizzazione, ai  fini  della  riduzione  dei  costi
connessi alla gestione dei  dati  relativi  alla  proprieta'  e  alla
circolazione dei  veicoli  e  della  realizzazione  di  significativi
risparmi  per  l'utenza,   anche   mediante   trasferimento,   previa
valutazione della sostenibilita' organizzativa  ed  economica,  delle
funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  conseguente
introduzione di un'unica modalita' di  archiviazione  finalizzata  al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta'  e  di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  da  perseguire
anche  attraverso  l'eventuale  istituzione  di  un'agenzia  o  altra
struttura   sottoposta   alla   vigilanza   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 
    e)  con  riferimento  alle  Prefetture-Uffici  territoriali   del
Governo:  a  completamento  del  processo  di  riorganizzazione,   in
combinato disposto con  i  criteri  stabiliti  dall'articolo  10  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni
contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle  funzioni
attraverso la riduzione del  numero,  tenendo  conto  delle  esigenze
connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in  base  a
criteri  inerenti  all'estensione  territoriale,   alla   popolazione
residente, all'eventuale presenza della  citta'  metropolitana,  alle
caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli  insediamenti
produttivi,  alle  dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno   delle
immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree  confinarie
con  flussi  migratori;   trasformazione   della   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello  Stato,  quale
punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato  e
cittadini;   attribuzione   al   prefetto    della    responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai  cittadini,  nonche'  di  funzioni  di
direzione e coordinamento dei dirigenti degli  uffici  facenti  parte
dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  eventualmente   prevedendo
l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma  restando  la
separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo,  e
di rappresentanza dell'amministrazione statale,  anche  ai  fini  del
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di  cui
all'articolo 2; coordinamento  e  armonizzazione  delle  disposizioni
riguardanti l'Ufficio  territoriale  dello  Stato,  con  eliminazione
delle sovrapposizioni e  introduzione  delle  modifiche  a  tal  fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici  periferici  delle  amministrazioni  civili  dello  Stato;
definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della
sede unica  dell'Ufficio  territoriale  dello  Stato;  individuazione
delle  competenze  in  materia  di  ordine   e   sicurezza   pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981,  n.  121;  individuazione
della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze
esercitate; 
    f) con riferimento a enti  pubblici  non  economici  nazionali  e
soggetti privati che svolgono attivita' omogenee:  semplificazione  e
coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con  il
mantenimento   della   sua   specificita';    riconoscimento    delle
peculiarita'  dello  sport  per  persone  affette  da  disabilita'  e
scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato
italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo
di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la  finanza  pubblica,
nella previsione che esso utilizzi parte  delle  risorse  finanziarie
attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si  avvalga  per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese  le  risorse  umane,  di
CONI Servizi spa,  attraverso  un  apposito  contratto  di  servizio;
previsione  che  il  personale  attualmente  in  servizio  presso  il
Comitato  italiano  paralimpico  transiti  in   CONI   Servizi   spa;
riorganizzazione,   razionalizzazione   e    semplificazione    della
disciplina concernente le autorita' portuali di  cui  alla  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  con  particolare  riferimento   al   numero,
all'individuazione di autorita' di sistema  nonche'  alla  governance
tenendo conto del ruolo delle regioni e  degli  enti  locali  e  alla
semplificazione   e   unificazione   delle   procedure   doganali   e
amministrative in materia di porti. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la
ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno
dall'adozione  dei  provvedimenti   di   riordino,   accorpamento   o
soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze  attribuite  alle  amministrazioni  pubbliche,  statali  e
locali, inclusi gli uffici e gli organismi  oggetto  di  riordino  in
conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare  l'esercizio
delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
non  duplicazione  ed  economicita',  e  di  coordinare   e   rendere
efficiente il  rapporto  tra  amministrazione  dello  Stato  ed  enti
locali. 
  3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al  comma
1, lettera a), e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di
euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
  7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte  le  attribuzioni
spettanti ai rispettivi  Corpi  forestali  regionali  e  provinciali,
anche con riferimento  alle  funzioni  di  pubblica  sicurezza  e  di
polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve
le diverse determinazioni organizzative, da  assumere  con  norme  di
attuazione degli  statuti  speciali,  che  comunque  garantiscano  il
coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia  di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la  sicurezza  e  i
controlli nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e  province
autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di
attuazione. 
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizioni concernenti l'Ordine 
                 al merito della Repubblica italiana 
 
  1. Alla legge 3 marzo 1951, n.  178,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al secondo comma, la parola: «sedici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dieci»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano
in carica sei anni e non possono essere confermati»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis.  -  1.  Il  cancelliere  e  i  membri  del  Consiglio
dell'Ordine che superano la durata del  mandato  indicata  dal  terzo
comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti
di nomina dei nuovi membri. 
  2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e  dallo  statuto
dell'Ordine, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
ottobre 1952, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  29
novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»; 
    c) all'articolo 4, primo comma, le  parole:  «sentita  la  Giunta
dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti:  «sentito  il  Consiglio
dell'Ordine». 
                               Art. 10 
 
 
      Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
         di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la riforma dell'organizzazione, delle funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio  2010,  n.  23,  e  il
conseguente riordino delle  disposizioni  che  regolano  la  relativa
materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) determinazione del diritto  annuale  a  carico  delle  imprese
tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione
del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60  mediante  accorpamento
di due o piu' camere  di  commercio;  possibilita'  di  mantenere  la
singola camera di commercio non accorpata sulla base  di  una  soglia
dimensionale minima di 75.000 imprese  e  unita'  locali  iscritte  o
annotate nel registro delle imprese, salvaguardando  la  presenza  di
almeno una  camera  di  commercio  in  ogni  regione,  prevedendo  la
istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia  autonoma
e citta' metropolitana  e,  nei  casi  di  comprovata  rispondenza  a
indicatori di efficienza e di  equilibrio  economico,  tenendo  conto
delle   specificita'   geo-economiche   dei   territori    e    delle
circoscrizioni territoriali di  confine,  nonche'  definizione  delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni
regionali o interregionali; previsione, fermo  restando  il  predetto
limite massimo di circoscrizioni territoriali,  dei  presupposti  per
l'eventuale mantenimento delle camere  di  commercio  nelle  province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori
montani delle regioni insulari privi  di  adeguate  infrastrutture  e
collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per
assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita'  fiscale
delle operazioni derivanti  dai  processi  di  accorpamento  e  dalla
cessione e dal conferimento  di  immobili  e  di  partecipazioni,  da
realizzare attraverso  l'eventuale  esenzione  da  tutte  le  imposte
indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c) ridefinizione dei compiti e delle  funzioni,  con  particolare
riguardo a quelle di pubblicita' legale generale  e  di  settore,  di
semplificazione amministrativa, di tutela del  mercato,  limitando  e
individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere  la  funzione
di  promozione  del  territorio  e  dell'economia   locale,   nonche'
attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando  le  duplicazioni  con  altre
amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni  societarie  a
quelle necessarie per lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali
nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di  concorrenza,  a
tal fine esplicitando  criteri  specifici  e  vincolanti,  eliminando
progressivamente  le  partecipazioni  societarie  non  essenziali   e
gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; 
    d)   riordino   delle   competenze   relative   alla   tenuta   e
valorizzazione  del  registro  delle  imprese  presso  le  camere  di
commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della
trasparenza del  mercato  e  di  pubblicita'  legale  delle  imprese,
garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale
e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo  attraverso
il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 
    e) definizione da parte del Ministero dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Unioncamere,  di  standard  nazionali  di  qualita'  delle
prestazioni delle  camere  di  commercio,  in  relazione  a  ciascuna
funzione fondamentale, ai relativi servizi ed  all'utilita'  prodotta
per le imprese, nonche' di un  sistema  di  monitoraggio  di  cui  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale  per  garantire  il
rispetto degli standard; 
    f) riduzione del numero  dei  componenti  dei  consigli  e  delle
giunte e riordino della  relativa  disciplina,  compresa  quella  sui
criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata  consultazione
delle  imprese,  e  sul  limite  ai  mandati,  nonche'  delle  unioni
regionali, delle  aziende  speciali  e  delle  societa'  controllate;
individuazione di criteri che garantiscano, in caso di  accorpamento,
la  rappresentanza  equilibrata  negli  organi  camerali  delle  basi
associative  delle  camere  di  commercio  accorpate,  favorendo   il
mantenimento dei servizi sul territorio;  riordino  della  disciplina
dei compensi dei  relativi  organi,  prevedendo  la  gratuita'  degli
incarichi diversi da quelli  nei  collegi  dei  revisori  dei  conti;
definizione  di  limiti  al   trattamento   economico   dei   vertici
amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali; 
    g) introduzione di una disciplina  transitoria  che  tenga  conto
degli accorpamenti gia' deliberati alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
    h) introduzione di una disciplina  transitoria  che  assicuri  la
sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti  in  corso
per  la  promozione  dell'attivita'  economica   all'estero,   e   il
mantenimento  dei  livelli  occupazionali  e  che  contempli   poteri
sostitutivi per garantire la  completa  attuazione  del  processo  di
riforma,  anche  mediante  la  nomina  di  commissari  in   caso   di
inadempienza da parte delle camere di commercio. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  acquisizione  del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto  legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive. 


Capo III

PERSONALE

 

                               Art. 11 
 
 
                         Dirigenza pubblica 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in  materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei  rendimenti  dei  pubblici
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) istituzione del sistema della dirigenza  pubblica,  articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei  di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del  merito,  dell'aggiornamento  e  della  formazione  continua,   e
caratterizzato  dalla  piena  mobilita'  tra  i  ruoli,  secondo   le
previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di  una  banca
dati  nella  quale  inserire  il   curriculum   vitae,   un   profilo
professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei
ruoli di cui alla lettera b)  e  affidamento  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  della
tenuta  della  banca  dati  e  della  gestione  tecnica  dei   ruoli,
alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; 
    b) con riferimento all'inquadramento: 
      1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  appartenenti  ai  ruoli
delle amministrazioni statali,  degli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di  ricerca
e  delle  agenzie  governative  istituite  ai   sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del
personale in regime di diritto pubblico di  cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  eliminazione  della
distinzione in due  fasce;  previsione,  nell'ambito  del  ruolo,  di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel  rispetto
della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza
nei  suddetti   ruoli   dei   dirigenti   di   ruolo   delle   stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della  dirigenza
scolastica, con salvezza della  disciplina  speciale  in  materia  di
reclutamento e inquadramento della  stessa;  istituzione,  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, di una Commissione per la dirigenza  statale,  operante
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati
con modalita'  tali  da  assicurarne  l'indipendenza,  la  terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi,  con  procedure
trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti  di
merito  e  incompatibilita'  con  cariche  politiche   e   sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica
del rispetto dei  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  e  del
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca  degli  incarichi;  attribuzione  delle  funzioni  del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali,  alla  suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
      2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico  dei
dirigenti regionali; in sede di prima  applicazione,  confluenza  nel
suddetto ruolo dei dirigenti  di  ruolo  nelle  regioni,  negli  enti
pubblici  non  economici  regionali  e   nelle   agenzie   regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per  la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico  della
dirigenza  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale ed esclusione  dallo  stesso,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  della  dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 
      3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa  intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di  un  ruolo
unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo  dei  dirigenti  di  ruolo  negli  enti
locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione
per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri  di  cui  al
numero 1) della  presente  lettera;  mantenimento  della  figura  del
direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma  186,  lettera  d),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei  relativi  requisiti,  fermo
restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera; 
      4) dei  segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione  della
figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3)  dei  compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa;  mantenimento  della  funzione  rogante  in  capo  ai
dirigenti apicali  aventi  i  prescritti  requisiti;  inserimento  di
coloro che, alla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  di
cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero  3)  e  soppressione
del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia  di  contenimento  della  spesa  di  personale,  specifica
disciplina  per  coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette   fasce
professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo; specifica disciplina che contempli  la  confluenza
nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,  anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti  per  coloro
che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale  C,  e
per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione  al  corso  di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa di  personale,  obbligo  per  gli
enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti  di
attuazione  dell'indirizzo  politico,  coordinamento   dell'attivita'
amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano
se non rinnovati entro novanta  giorni  dalla  data  di  insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le  citta'
metropolitane  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a   100.000
abitanti, di  nominare,  in  alternativa  al  dirigente  apicale,  un
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione,  in  tale
ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'
dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di  minori  dimensioni  demografiche,
dell'obbligo di gestire la  funzione  di  direzione  apicale  in  via
associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni;  in
sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre  anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato  in
attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per  gli
enti locali privi di un direttore  generale  nominato  ai  sensi  del
citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo  n.
267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti
di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e  controllo  della  legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti,  gia'  iscritti  nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),  nonche'  ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C,  e  ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. Per la  regione  Trentino-Alto  Adige  resta
ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal
titolo VI della legge 11 marzo 1972,  n.  118,  nonche'  dalle  leggi
regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9  dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca  nei
rapporti con la pubblica amministrazione; 
    c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
      1) per corso-concorso: definizione di requisiti  e  criteri  di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati  alle  migliori
pratiche utilizzate  in  ambito  internazionale,  fermo  restando  il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di  cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero  fisso  di  posti,
definito in  relazione  al  fabbisogno  minimo  annuale  del  sistema
amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel  concorso  di
accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei  vincitori  del
corso-concorso come funzionari, con obblighi  di  formazione,  per  i
primi tre anni, con  possibile  riduzione  del  suddetto  periodo  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo  unico  della
dirigenza da parte delle Commissioni di cui  alla  lettera  b)  sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la  quale
e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita'  di  reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere  speciali
e delle autorita' indipendenti; previsione di  sezioni  speciali  del
corso-concorso per dirigenti tecnici; 
      2)  per  concorso:  definizione  di  requisiti  e  criteri   di
selezione  ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in  ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso  unico
per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un  numero  di
posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione  organica  e
non coperti dal corso-concorso di cui al  numero  1)  della  presente
lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;  possibilita'   di
reclutare, con il suddetto  concorso,  anche  dirigenti  di  carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria
finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva  assunzione  a  tempo  indeterminato  previo
esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente,  con  possibile  riduzione  della  durata  in
relazione  all'esperienza  lavorativa  nel  settore  pubblico   o   a
esperienze  all'estero;  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  con
eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,  in  caso  di
mancato superamento dell'esame di conferma; 
    d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione  dei   pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo  della  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   con
eventuale   trasformazione   della   natura   giuridica,    con    il
coinvolgimento  di  istituzioni  nazionali   ed   internazionali   di
riconosciuto   prestigio,   in    coerenza    con    la    disciplina
dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere  a),  b)  e
c),  in  modo  da  assicurare  l'omogeneita'  della  qualita'  e  dei
contenuti formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le  attivita'  di  reclutamento  e  di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali
e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;
ridefinizione del trattamento  economico  dei  docenti  della  Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni  di  cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto
legislativo  1º  dicembre  2009,  n.  178,   senza   incremento   dei
trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica;  promozione,  con  il  coinvolgimento
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  di   corsi   di
formazione   concernenti   l'esercizio   associato   delle   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive  modificazioni,  per  dipendenti  e  dirigenti  dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; 
    e) con riferimento  alla  formazione  permanente  dei  dirigenti:
definizione di obblighi  formativi  annuali  e  delle  modalita'  del
relativo adempimento; coinvolgimento dei  dirigenti  di  ruolo  nella
formazione  dei  futuri   dirigenti,   loro   obbligo   di   prestare
gratuitamente  la  propria  opera  intellettuale  per   le   suddette
attivita' di formazione; 
    f)   con   riferimento   alla    mobilita'    della    dirigenza:
semplificazione e ampliamento  delle  ipotesi  di  mobilita'  tra  le
amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;  previsione  dei
casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo  assenso
delle  amministrazioni  di  appartenenza  per  la   mobilita'   della
dirigenza medica e sanitaria; 
    g) con riferimento al conferimento degli incarichi  dirigenziali:
possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti  appartenenti  a
ciascuno dei tre ruoli di  cui  alla  lettera  b);  definizione,  per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini  di
competenze  ed  esperienze   professionali,   tenendo   conto   della
complessita', delle responsabilita'  organizzative  e  delle  risorse
umane e strumentali; conferimento  degli  incarichi  a  dirigenti  di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla  base
di requisiti e  criteri  definiti  dall'amministrazione  in  base  ai
criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla  lettera  b);
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo  dirigente,
dei  precedenti  incarichi  e  della  relativa   valutazione,   delle
specifiche  competenze   organizzative   possedute,   nonche'   delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso  il
settore privato o presso  altre  amministrazioni  pubbliche,  purche'
attinenti  all'incarico  da  conferire;  preselezione  di  un  numero
predeterminato di candidati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
sulla base dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli  incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi  corrispondenti  ad
uffici di livello dirigenziale generale, da parte  delle  Commissioni
di cui alla lettera b), e successiva scelta  da  parte  del  soggetto
nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e
criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della  stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi  con  criteri  che  tengano
conto  della  diversita'  delle   esperienze   maturate,   anche   in
amministrazioni differenti;  parere  obbligatorio  e  non  vincolante
delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)  sulla  decadenza  dagli
incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere
entro un termine  certo,  decorso  il  quale  il  parere  si  intende
acquisito;  per  quanto  riguarda  gli  incarichi  dirigenziali   non
assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e  comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  conseguente
eventuale  revisione  delle  analoghe  discipline  e  delle  relative
percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni  non
statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che
si rendono vacanti  in  ogni  singola  amministrazione,  con  congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati  di  cui  alla
lettera a) del presente comma; 
    h) con riferimento  alla  durata  degli  incarichi  dirigenziali:
durata  degli  incarichi  di   quattro   anni,   rinnovabili   previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva  per
una sola volta, purche'  motivato  e  nei  soli  casi  nei  quali  il
dirigente abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in  relazione  al  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi,   e   della   relativa   procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli  incarichi;  possibilita'
di proroga dell'incarico  dirigenziale  in  essere,  per  il  periodo
strettamente necessario  al  completamento  delle  procedure  per  il
conferimento del nuovo incarico; 
    i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento  economico  fondamentale  e  della  parte   fissa   della
retribuzione, maturata prima della data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti  privi  di
incarico e loro  collocamento  in  disponibilita';  disciplina  della
decadenza dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
collocamento in disponibilita'  successivo  a  valutazione  negativa;
loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi  in
altre  amministrazioni  ovvero  nelle  societa'   partecipate   dalle
amministrazioni pubbliche, o per svolgere  attivita'  lavorativa  nel
settore privato,  con  sospensione  del  periodo  di  disponibilita';
possibile destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
presso le suddette amministrazioni  o  presso  enti  senza  scopo  di
lucro,  con  il  consenso  dell'interessato,  senza  conferimento  di
incarichi dirigenziali e senza  retribuzioni  aggiuntive;  previsione
della possibilita', per i dirigenti collocati in  disponibilita',  di
formulare istanza di ricollocazione in qualita'  di  funzionario,  in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni; 
    l) con riferimento alla valutazione dei  risultati:  rilievo  dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione  degli  esiti  della
valutazione; 
    m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:  riordino
delle   disposizioni   legislative   relative   alle    ipotesi    di
responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare
dei  dirigenti  e  ridefinizione  del  rapporto  tra  responsabilita'
dirigenziale   e   responsabilita'   amministrativo-contabile,    con
particolare riferimento alla  esclusiva  imputabilita'  ai  dirigenti
della responsabilita' per  l'attivita'  gestionale,  con  limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di  cui  all'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  limitazione  della
responsabilita'   disciplinare   ai   comportamenti    effettivamente
imputabili ai dirigenti stessi; 
    n)  con  riferimento  alla  retribuzione:  omogeneizzazione   del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  nell'ambito   di
ciascun ruolo unico, e  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente
destinate, ai sensi delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti,  al  finanziamento  del   predetto   trattamento   economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione
fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;  definizione  della
retribuzione  di  posizione  in  relazione  a  criteri  oggettivi  in
riferimento   all'incarico;    definizione    dell'incidenza    della
retribuzione di risultato in  relazione  al  tipo  di  incarico;  suo
collegamento, ove possibile, sia a  obiettivi  fissati  per  l'intera
amministrazione, sia a  obiettivi  assegnati  al  singolo  dirigente;
definizione di limiti assoluti del trattamento economico  complessivo
stabiliti in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla  tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle  retribuzioni  di
posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di  ciascun
dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di  un
decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un  decimo  dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti  nel  rispetto  della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilita' dei fondi a essa  destinati;  pubblicazione  nel  sito
istituzionale dell'identita'  dei  destinatari  dei  suddetti  premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni; 
    o)  con  riferimento  alla   disciplina   transitoria:   graduale
riduzione del numero dei dirigenti  ove  necessario;  confluenza  dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento  fino  a  scadenza  degli
incarichi conferiti e senza variazione  in  aumento  del  trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del  conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni
di  servizio,  in  modo  da  salvaguardare  l'esperienza   acquisita;
riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione  accessoria  delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi  fabbisogni  delle
amministrazioni nazionali; 
    p) con riferimento al conferimento degli incarichi  di  direttore
generale, di  direttore  amministrativo  e  di  direttore  sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore  dei
servizi socio-sanitari, delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza  del
procedimento e dei  risultati,  alla  verifica  e  alla  valutazione,
definizione   dei   seguenti   principi   fondamentali,   ai    sensi
dell'articolo 117 della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,
previo  avviso  pubblico,  dei  direttori  generali  in  possesso  di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale,  effettuata  da  parte  di  una  commissione  nazionale
composta  pariteticamente  da  rappresentanti  dello  Stato  e  delle
regioni, per  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale  degli  idonei
istituito presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome  devono  attingere
per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare  nell'ambito
di  una  rosa  di  candidati  costituita  da  coloro  che,   iscritti
nell'elenco  nazionale,  manifestano  l'interesse   all'incarico   da
ricoprire, previo avviso della singola regione o  provincia  autonoma
che procede secondo  le  modalita'  del  citato  articolo  3-bis  del
decreto legislativo n. 502  del  1992,  e  successive  modificazioni;
sistema di verifica e di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi  sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda,  anche  in  relazione  alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza  e  dei  risultati  del
programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di
reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel  caso  di
mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,    accertato    decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel  caso  di  gravi  o  comprovati
motivi, o di grave disavanzo o di manifesta  violazione  di  leggi  o
regolamenti o  del  principio  di  buon  andamento  e  imparzialita';
selezione  per  titoli  e  colloquio,  previo  avviso  pubblico,  dei
direttori amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
previsti dalla legislazione  regionale,  dei  direttori  dei  servizi
socio-sanitari,  in  possesso  di  specifici  titoli   professionali,
scientifici  e  di  carriera,  effettuata  da  parte  di  commissioni
regionali   composte   da   esperti   di   qualificate    istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi  regionali  degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori  generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;  decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione  delle
modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
    q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto  di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed  esposti
al  rischio  di  corruzione,  in  presenza  di  condanna  anche   non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto, per i profili  di  competenza  relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro  della  salute,
previa acquisizione del parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  e  della  procedura
stabiliti dal presente  articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 12 
 
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n.  103,  in
  materia   di   natura   e   durata   degli   incarichi    direttivi
  dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. Dopo l'articolo 16  della  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto,  i  vice  avvocati
generali e gli avvocati  distrettuali  collaborano  direttamente  con
l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano  nell'esercizio  delle
sue  funzioni  e  assicurano  l'omogeneita'  delle  difese  e   delle
consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati
dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro  anni
dalla data di avvio della procedura selettiva. 
  2. L'incarico di  vice  avvocato  generale  e  quello  di  avvocato
distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per
la durata di quattro anni,  al  termine  dei  quali  l'incarico  puo'
essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione
da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano  decorsi  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  salvo
rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per
una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino  alla
data del collocamento a riposo se anteriore. 
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo  23,  primo  comma,
lettera e), e il parere sul conferimento  dell'incarico  di  avvocato
generale aggiunto, il consiglio degli avvocati  e  procuratori  dello
Stato applica il criterio  della  rotazione  nell'attribuzione  degli
incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e  relazionali
del candidato, nonche' della professionalita' acquisita,  desunta  in
particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio
e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta. 
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma  2,  l'avvocato  dello
Stato che ha esercitato funzioni direttive,  in  assenza  di  domanda
formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di  domanda  per
il conferimento di altra funzione direttiva,  ovvero  in  ipotesi  di
reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive  nel
medesimo ufficio». 
                               Art. 13 
 
 
                   Semplificazione delle attivita' 
                   degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. Al fine di favorire  e  semplificare  le  attivita'  degli  enti
pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative  piu'
consone alle peculiarita' degli scopi  istituzionali  di  tali  enti,
anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e
del  documento  European  Framework   for   Research   Careers,   con
particolare  riguardo  alla  liberta'  di  ricerca  e   all'autonomia
professionale; consentire la portabilita' dei progetti di  ricerca  e
la relativa titolarita'  valorizzando  la  specificita'  del  modello
contrattuale del sistema degli enti di ricerca; 
    b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema  di  regole
piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e
delle  esigenze  del  settore,  nel  campo  degli   acquisti,   delle
partecipazioni internazionali, dell'espletamento e  dei  rimborsi  di
missioni  fuori  sede  finalizzate  ad  attivita'  di  ricerca,   del
reclutamento, delle spese generali e dei  consumi,  ed  in  tutte  le
altre attivita' proprie degli EPR; 
    c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'
ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli
preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; 
    d)    razionalizzazione    e    semplificazione    dei    vincoli
amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente
a quelli di tipo «a budget»; 
    e) semplificazione della normativa  riguardante  gli  EPR  e  suo
coordinamento con le migliori pratiche internazionali. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro
delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentite le parti sociali per gli aspetti  di  compatibilita'  con  le
norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 14 
 
 
          Promozione della conciliazione dei tempi di vita 
             e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte  a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro  e  per  la
sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le  cure  parentali,  di
nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per  cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi  di  tali  modalita',
garantendo che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non  subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione  della
performance   organizzativa   e   individuale    all'interno    delle
amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche  adeguano
altresi' i  propri  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  interno,
individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica   dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa,  nonche'
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati,  delle  misure  organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro  dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,  sia
nelle loro forme associative. 
  2. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine  di  conciliare  i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,  anche  attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione  dei
commi 1 e 2 del presente articolo e  linee  guida  contenenti  regole
inerenti l'organizzazione del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
  4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro  autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e  2017.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,
della quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno  2018,  la  dotazione
del fondo di cui al comma  1  e'  determinata  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196»; 
    b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «oltre   che    da    minori    figli    di    dipendenti
dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da   minori   figli   di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali  e
da minori che non  trovano  collocazione  nelle  strutture  pubbliche
comunali,». 
  6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare   domanda   di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso   da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica
professionale». 
  7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia   di   sostegno   della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali». 
                               Art. 15 
 
 
        Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento 
             penale per il personale delle Forze armate 
 
  1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare  e  procedimento
penale). - 1. In caso  di  procedimento  disciplinare  che  abbia  ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita' giudiziaria, si  applica  la  disciplina  in  materia  di
rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale  di  cui
all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 


Capo IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

 

                               Art. 16 
 
 
             Procedure e criteri comuni per l'esercizio 
              di deleghe legislative di semplificazione 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero  entro  il  diverso
termine   previsto   dall'articolo   17,   decreti   legislativi   di
semplificazione dei seguenti settori: 
    a) lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili di organizzazione amministrativa; 
    b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; 
    c) servizi pubblici locali di interesse economico generale. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in  ciascuna
materia,  con   le   modifiche   strettamente   necessarie   per   il
coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto  nelle
lettere successive; 
    b)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni   legislative   vigenti,   apportando    le    modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo; 
    c)   risoluzione   delle   antinomie   in   base   ai    principi
dell'ordinamento  e  alle  discipline  generali   regolatrici   della
materia; 
    d)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
    e) aggiornamento delle procedure,  prevedendo,  in  coerenza  con
quanto previsto dai decreti legislativi di  cui  all'articolo  1,  la
piu'   estesa   e    ottimale    utilizzazione    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche  nei  rapporti  con  i
destinatari dell'azione amministrativa. 
  3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e  criteri  direttivi
indicati negli articoli da 17 a 19. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  5. Il Governo adotta, su proposta  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  un  regolamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, per l'attuazione delle  disposizioni  del
decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1  del  presente
articolo. 
  6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui  al
comma 1, fermo restando quanto  disposto  dal  comma  5,  il  Governo
adegua la  disciplina  statale  di  natura  regolamentare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui ai commi 2, 3  e  4,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 17 
 
 
                Riordino della disciplina del lavoro 
           alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. I decreti  legislativi  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili  di  organizzazione  amministrativa  sono  adottati,
sentite le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare  l'esperienza  professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con
le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici e ferma restando,  comunque,  la  garanzia  di  un  adeguato
accesso dall'esterno; 
    b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacita' dei candidati di utilizzare e  applicare  a  problemi
specifici e casi  concreti  nozioni  teoriche,  con  possibilita'  di
svolgere  unitariamente  la  valutazione  dei  titoli  e   le   prove
concorsuali relative a diversi concorsi; 
    c)  svolgimento  dei  concorsi,  per  tutte  le   amministrazioni
pubbliche, in forma  centralizzata  o  aggregata,  con  effettuazione
delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate  partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri  di  valutazione
uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e  professionale  in
tutto il territorio nazionale  per  funzioni  equivalenti;  revisione
delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con  la
predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza
dei temi d'esame fino  allo  svolgimento  delle  relative  prove,  di
misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione
dei componenti  delle  commissioni;  gestione  dei  concorsi  per  il
reclutamento del personale degli enti locali a  livello  provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al  numero
dei posti banditi,  per  gli  idonei  non  vincitori;  riduzione  dei
termini  di  validita'  delle  graduatorie;  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e aventi  graduatorie  in  vigore  alla  data  di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al  presente
comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di  finanza  pubblica,
l'introduzione  di  norme  transitorie   finalizzate   esclusivamente
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie
siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore
della presente legge; 
    d) soppressione del requisito del voto minimo di  laurea  per  la
partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli   impieghi   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    e) previsione dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese e di altre  lingue,  quale  requisito  di  partecipazione  al
concorso  o   titolo   di   merito   valutabile   dalle   commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione
ai posti da coprire; 
    f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni; 
    g) introduzione di un sistema informativo nazionale,  finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la programmazione  delle  assunzioni  anche  in
relazione agli interventi di riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche;  rafforzamento  della  funzione  di  coordinamento  e   di
controllo del Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette; 
    h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  all'Agenzia  di  cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di
funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)
e i) del presente comma, delle funzioni  di  controllo  sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto  tecnico
alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni  di  misurazione  e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla  gestione
del  personale,   previa   stipula   di   apposite   convenzioni,   e
rafforzamento  della   funzione   di   assistenza   ai   fini   della
contrattazione   integrativa;   concentrazione    delle    sedi    di
contrattazione  integrativa,  revisione  del  relativo  sistema   dei
controlli e  potenziamento  degli  strumenti  di  monitoraggio  sulla
stessa; definizione dei termini  e  delle  modalita'  di  svolgimento
della  funzione  di   consulenza   in   materia   di   contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse  dalla  contrattazione
integrativa  anche  al  fine   di   assicurare   la   semplificazione
amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito  e  la  parita'   di
trattamento  tra  categorie  omogenee,  nonche'  di   accelerare   le
procedure negoziali; 
    i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; 
    l) riorganizzazione delle funzioni  in  materia  di  accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei  dipendenti
pubblici, al fine di  garantire  l'effettivita'  del  controllo,  con
attribuzione all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  della
relativa competenza  e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
amministrazioni pubbliche  per  l'effettuazione  degli  accertamenti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
la quantificazione  delle  predette  risorse  finanziarie  e  per  la
definizione  delle   modalita'   d'impiego   del   personale   medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri  per
la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso  alle
liste di cui all'articolo  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; 
    m) definizione di obiettivi  di  contenimento  delle  assunzioni,
differenziati in base agli effettivi fabbisogni; 
    n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro
delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,   di   una   Consulta   nazionale,   composta   da
rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche    centrali    e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dei  sindacati
maggiormente rappresentativi e delle associazioni di  categoria,  con
il compito di: 
      1) elaborare piani  per  ottemperare  agli  obblighi  derivanti
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2)  prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione  degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
      3) monitorare e controllare l'obbligo di  trasmissione  annuale
da  parte  delle  pubbliche   amministrazioni   alla   Consulta,   al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
nonche' al centro per  l'impiego  territorialmente  competente  della
comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili  non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita'  di  copertura
della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto
dei vincoli  normativi  in  materia  di  assunzioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
    o)   disciplina   delle   forme   di   lavoro   flessibile,   con
individuazione di limitate e  tassative  fattispecie,  caratterizzate
dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  con   le   esigenze
organizzative e  funzionali  di  queste  ultime,  anche  al  fine  di
prevenire il precariato; 
    p) previsione della facolta', per le  amministrazioni  pubbliche,
di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria  e  non  revocabile  dell'orario   di   lavoro   e   della
retribuzione del personale in procinto di essere collocato a  riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.
564, la possibilita' di conseguire l'invarianza  della  contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo,  nei  limiti  delle  risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni,  l'assunzione  anticipata  di  nuovo   personale,   nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli  assunzionali.
Il ricambio generazionale di  cui  alla  presente  lettera  non  deve
comunque determinare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  degli  enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
    q) progressivo superamento della dotazione organica  come  limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa  anche  al  fine  di
facilitare i processi di mobilita'; 
    r) semplificazione delle norme  in  materia  di  valutazione  dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e  di  premialita';
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi
distinti    per    la    misurazione    dei    risultati    raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di
efficienza  e  qualita'  dei  servizi   e   delle   attivita'   delle
amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste  prodotti,  anche
mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;  riduzione
degli adempimenti in materia di programmazione anche  attraverso  una
maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;  coordinamento  della
disciplina in materia di valutazione e controlli interni;  previsione
di forme di semplificazione specifiche per i  diversi  settori  della
pubblica amministrazione; 
    s)  introduzione  di  norme   in   materia   di   responsabilita'
disciplinare dei pubblici  dipendenti  finalizzate  ad  accelerare  e
rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e  di  conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare; 
    t) rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo
politico-amministrativo  e  gestione  e  del  conseguente  regime  di
responsabilita' dei dirigenti, attraverso  l'esclusiva  imputabilita'
agli  stessi  della  responsabilita'   amministrativo-contabile   per
l'attivita' gestionale; 
    u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti; 
    v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia
di lavoro  del  proprio  personale  dipendente,  nel  rispetto  della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche,  come  definita  anche  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al
contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni  di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; 
    z) al fine di garantire un'efficace integrazione in  ambiente  di
lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68,  previsione  della  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente,  di  un  responsabile
dei processi di inserimento, definendone i  compiti  con  particolare
riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento  ragionevole  di  cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 216; previsione dell'obbligo  di  trasmissione  annuale  da  parte
delle  amministrazioni  pubbliche  al  Ministro   delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  al  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali oltre che al  centro  per  l'impiego
territorialmente competente, non solo  della  comunicazione  relativa
alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili,  ma  anche
di una successiva dichiarazione  relativa  a  tempi  e  modalita'  di
copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa  vigente,
nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni
pubbliche, nonche' previsione di adeguate  sanzioni  per  il  mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in  termini  di  avviamento
numerico di lavoratori  con  disabilita'  da  parte  del  centro  per
l'impiego territorialmente competente. 
  2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono
essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di  uno  o  piu'
decreti legislativi secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo
11, comma 1. 
  3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive  modificazioni,  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni  di  cui  ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per  i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a un anno,  non  prorogabile  ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.». 
                               Art. 18 
 
 
           Riordino della disciplina delle partecipazioni 
             societarie delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni  pubbliche
e' adottato al fine prioritario  di  assicurare  la  chiarezza  della
disciplina, la semplificazione normativa e  la  tutela  e  promozione
della concorrenza, con particolare  riferimento  al  superamento  dei
regimi transitori, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) distinzione tra tipi di societa' in relazione  alle  attivita'
svolte,  agli  interessi  pubblici  di  riferimento,  alla  misura  e
qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o  indiretta,
alla modalita' diretta o  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica
dell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati   regolamentati,   e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al  principio
di  proporzionalita'   delle   deroghe   rispetto   alla   disciplina
privatistica, ivi compresa quella  in  materia  di  organizzazione  e
crisi d'impresa; 
    b)  ai   fini   della   razionalizzazione   e   riduzione   delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia  ed
economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e  dei
limiti  per  la  costituzione  di   societa',   l'assunzione   e   il
mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali  o  di  ambiti
strategici per la tutela di interessi pubblici  rilevanti,  quale  la
gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei
principi della presente lettera anche alle  partecipazioni  pubbliche
gia' in essere; 
    c) precisa definizione del  regime  delle  responsabilita'  degli
amministratori  delle  amministrazioni   partecipanti   nonche'   dei
dipendenti e degli organi di gestione e di controllo  delle  societa'
partecipate; 
    d) definizione, al fine di assicurare la tutela  degli  interessi
pubblici, la  corretta  gestione  delle  risorse  e  la  salvaguardia
dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della  garanzia  di
onorabilita'  dei  candidati  e  dei  componenti  degli   organi   di
amministrazione  e  controllo  delle  societa',  anche  al  fine   di
garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; 
    e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e
il reclutamento del personale, per i vincoli  alle  assunzioni  e  le
politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo
conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri
di valutazione oggettivi, rapportati al valore  anche  economico  dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi  o  negativi
ottenuti assumano rilievo ai fini del  compenso  economico  variabile
degli amministratori in considerazione dell'obiettivo  di  migliorare
la qualita' del servizio offerto ai cittadini e  tenuto  conto  della
congruita' della tariffa e del costo del servizio; 
    f) promozione  della  trasparenza  e  dell'efficienza  attraverso
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei dati
economico-patrimoniali e dei  principali  indicatori  di  efficienza,
nonche' la loro pubblicita' e accessibilita'; 
    g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di  cui
al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  materia  di
consolidamento  delle   partecipazioni   nei   bilanci   degli   enti
proprietari; 
    h)  eliminazione  di  sovrapposizioni  tra  regole   e   istituti
pubblicistici e  privatistici  ispirati  alle  medesime  esigenze  di
disciplina e controllo; 
    i) possibilita' di piani di rientro per le societa'  con  bilanci
in disavanzo con eventuale commissariamento; 
    l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma,  tra
amministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri  di
parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato; 
    m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali: 
      1)  per  le  societa'  che  gestiscono  servizi  strumentali  e
funzioni amministrative, definizione di criteri e  procedure  per  la
scelta del modello societario e per  l'internalizzazione  nonche'  di
procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la  conservazione  e
la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al  numero
dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 
      2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse
economico generale, individuazione di un numero massimo  di  esercizi
con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle
societa', nonche'  definizione,  in  conformita'  con  la  disciplina
dell'Unione europea, di criteri e  strumenti  di  gestione  volti  ad
assicurare il perseguimento  dell'interesse  pubblico  e  ad  evitare
effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la  disciplina
dei contratti di servizio e delle carte dei diritti  degli  utenti  e
attraverso forme di controllo sulla gestione  e  sulla  qualita'  dei
servizi; 
      3)  rafforzamento   delle   misure   volte   a   garantire   il
raggiungimento di obiettivi di  qualita',  efficienza,  efficacia  ed
economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero
delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,
intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale
e societa'  partecipate  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 
      4) promozione della  trasparenza  mediante  pubblicazione,  nel
sito  internet  degli  enti  locali  e  delle  societa'   partecipate
interessati, dei  dati  economico-patrimoniali  e  di  indicatori  di
efficienza,  sulla  base  di  modelli  generali  che  consentano   il
confronto, anche ai fini del rafforzamento  e  della  semplificazione
dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi
di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche  partecipanti  e  delle
societa' partecipate; 
      5) introduzione di un  sistema  sanzionatorio  per  la  mancata
attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione  di  cui  al
presente articolo, basato anche  sulla  riduzione  dei  trasferimenti
dello  Stato  alle   amministrazioni   che   non   ottemperano   alle
disposizioni in materia; 
      6) introduzione  di  strumenti,  anche  contrattuali,  volti  a
favorire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali  nei  processi   di
ristrutturazione   e   privatizzazione   relativi    alle    societa'
partecipate; 
      7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli  interni
previsti dal testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  revisione  degli  obblighi  di  trasparenza   e   di
rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti  degli  enti
locali soci, attraverso  specifici  flussi  informativi  che  rendano
analizzabili e confrontabili  i  dati  economici  e  industriali  del
servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di
qualita', per ciascun servizio  o  attivita'  svolta  dalle  societa'
medesime  nell'esecuzione  dei  compiti  affidati,  anche  attraverso
l'adozione e la predisposizione di appositi  schemi  di  contabilita'
separata. 
                               Art. 19 
 
 
           Riordino della disciplina dei servizi pubblici 
               locali di interesse economico generale 
 
  1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle
citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi  e  dei
criteri dettati  dalla  normativa  europea  e  dalla  legge  statale,
dell'individuazione delle attivita'  di  interesse  generale  il  cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione  dei
bisogni degli appartenenti alle comunita' locali,  in  condizioni  di
accessibilita'  fisica   ed   economica,   di   continuita'   e   non
discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale; 
    b) soppressione, previa ricognizione, dei  regimi  di  esclusiva,
comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia  di
concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la  qualita'
e l'efficienza del servizio; 
    c)  individuazione  della  disciplina  generale  in  materia   di
regolazione e  organizzazione  dei  servizi  di  interesse  economico
generale di ambito locale, compresa la definizione  dei  criteri  per
l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base  ai  principi
di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita'  e  in  conformita'
alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa'  in
partecipazione pubblica  operanti  nei  servizi  idrici,  risoluzione
delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione
europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12  e
13 giugno 2011; 
    d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e
armonizzazione  delle  stesse,  dei  criteri   per   l'organizzazione
territoriale  ottimale  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica; 
    e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i
presupposti  della  concorrenza  nel  mercato,  delle  modalita'   di
gestione o di conferimento della gestione dei  servizi  nel  rispetto
dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia
di auto-produzione, e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia  organizzativa,
economicita',   efficacia,   imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento, proporzionalita'; 
    f)  introduzione,  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita'  o  di
riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli
enti locali che favoriscono l'aggregazione delle  attivita'  e  delle
gestioni  secondo  criteri  di  economicita'  ed  efficienza,  ovvero
l'eliminazione del controllo pubblico; 
    g) individuazione dei  criteri  per  la  definizione  dei  regimi
tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine
di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; 
    h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi
pubblici locali; 
    i) revisione delle  discipline  settoriali  ai  fini  della  loro
armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in  materia
di modalita' di affidamento dei servizi; 
    l) previsione  di  una  netta  distinzione  tra  le  funzioni  di
regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi,  anche
attraverso la modifica  della  disciplina  sulle  incompatibilita'  o
sull'inconferibilita' di incarichi o cariche; 
    m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione
delle reti, degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni,  nonche'  di
cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e
valorizzazione  della  proprieta'   pubblica,   di   efficienza,   di
promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di  gestione,
di semplificazione; 
    n) individuazione e  allocazione  dei  poteri  di  regolazione  e
controllo  tra  i  diversi  livelli  di  governo   e   le   autorita'
indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella  gestione  e
nell'erogazione  dei  servizi,  di  garantire  l'eliminazione   degli
sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel
contempo gli standard qualitativi dei servizi; 
    o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
per gli utenti dei servizi; 
    p) introduzione e potenziamento di  forme  di  consultazione  dei
cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di  direttive
alle amministrazioni pubbliche  e  alle  societa'  di  servizi  sulla
qualita' e sui costi degli stessi; 
    q) promozione di strumenti per supportare  gli  enti  proprietari
nelle attivita' previste all'articolo 18, per  favorire  investimenti
nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di
razionalizzazione,  riduzione  e  miglioramento  delle  aziende   che
operano nel settore; 
    r) previsione di termini  e  modalita'  per  l'adeguamento  degli
attuali regimi alla nuova disciplina; 
    s) definizione del  regime  delle  sanzioni  e  degli  interventi
sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; 
    t) armonizzazione con la disciplina generale  delle  disposizioni
speciali  vigenti  nei  servizi  pubblici   locali,   relative   alla
disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; 
    u)  definizione  di   strumenti   per   la   trasparenza   e   la
pubblicizzazione  dei  contratti  di  servizio,  relativi  a  servizi
pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli  enti
affidanti anche attraverso la definizione di  contratti  di  servizio
tipo per ciascun servizio  pubblico  locale  di  interesse  economico
generale; 
    v) definizione di  strumenti  di  rilevazione,  anche  attraverso
banche  dati  nazionali  gia'  costituite,  dei  dati   economici   e
industriali, degli obblighi di  servizio  pubblico  imposti  e  degli
standard  di  qualita',  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dalla
normativa nazionale in materia di trasparenza. 
                               Art. 20 
 
 
                      Riordino della procedura 
               dei giudizi innanzi la Corte dei conti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante il riordino e la ridefinizione della  disciplina  processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi  la
Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto
e i giudizi a istanza di parte. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai  principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  adeguare  le  norme  vigenti,  anche   tramite   disposizioni
innovative, alla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e  delle
giurisdizioni superiori, coordinandole con le  norme  del  codice  di
procedura civile espressione di principi generali  e  assicurando  la
concentrazione  delle  tutele   spettanti   alla   cognizione   della
giurisdizione contabile; 
    b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi  tenendo  conto  della
peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti
soggettivi coinvolti, in base  ai  principi  della  concentrazione  e
dell'effettivita' della tutela e nel  rispetto  del  principio  della
ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche; 
    c) disciplinare le azioni  del  pubblico  ministero,  nonche'  le
funzioni e  le  attivita'  del  giudice  e  delle  parti,  attraverso
disposizioni di  semplificazione  e  razionalizzazione  dei  principi
vigenti in materia  di  giurisdizione  del  giudice  contabile  e  di
riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; 
    d)  prevedere  l'interruzione   del   termine   quinquennale   di
prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero  per  una
sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale  atto
di costituzione in mora e la sospensione del termine per  il  periodo
di durata del processo; 
    e) procedere all'elevazione del  limite  di  somma  per  il  rito
monitorio di cui all'articolo 55 del testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi  di  lieve
entita'   patrimonialmente   lesiva,   prevedendo   che   esso    sia
periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; 
    f) prevedere l'introduzione, in alternativa  al  rito  ordinario,
con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo  e
immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per
la responsabilita' amministrativa  che,  esclusi  i  casi  di  doloso
arricchimento del danneggiante,  su  previo  e  concorde  parere  del
pubblico ministero consenta la  definizione  del  giudizio  di  primo
grado per somma non superiore al 50 per  cento  del  danno  economico
imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile;
prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata  in
appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per
cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata  in  citazione,
restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; 
    g)  riordinare  la  fase  dell'istruttoria  e  dell'emissione  di
eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi: 
      1) specificita' e concretezza della notizia di danno; 
      2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre,  nel  quale
devono essere esplicitati gli elementi essenziali  del  fatto,  pieno
accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 
      3)  obbligatorio  svolgimento,  a  pena   di   inammissibilita'
dell'azione, dell'audizione  personale  eventualmente  richiesta  dal
presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva; 
      4) specificazione  delle  modalita'  di  esercizio  dei  poteri
istruttori del pubblico ministero, anche attraverso  l'impiego  delle
forze di polizia, anche locali; 
      5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 
      6) preclusione in sede di giudizio  di  chiamata  in  causa  su
ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate  ragioni
di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione; 
    h) unificare le disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di
obbligo di denuncia del danno erariale e  di  tutela  del  dipendente
pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di  misure
cautelari; 
    i) disciplinare le  procedure  per  l'affidamento  di  consulenze
tecniche prevedendo l'istituzione di specifici  albi  regionali,  con
indicazione delle modalita'  di  liquidazione  dei  compensi,  ovvero
l'utilizzo di albi gia'  in  uso  presso  le  altre  giurisdizioni  o
l'avvalimento di strutture e  organismi  tecnici  di  amministrazioni
pubbliche; 
    l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole  e
coordinandole con le norme e  i  principi  del  codice  di  procedura
civile relativamente ai seguenti aspetti: 
      1) i termini processuali, il regime delle notificazioni,  delle
domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze,  dell'ammissione
ed esperimento di  prove,  dell'integrazione  del  contraddittorio  e
dell'intervento di terzi,  delle  riassunzioni  anche  a  seguito  di
translatio, in conformita' ai principi della speditezza  procedurale,
della concentrazione, della ragionevole durata  del  processo,  della
salvaguardia del contraddittorio tra le parti,  dell'imparzialita'  e
terzieta' del giudice; 
      2) gli istituti processuali in tema di tutela  cautelare  anche
ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le
azioni previste dal codice di procedura civile, nonche'  i  mezzi  di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI,  titolo
III, capo V, del codice civile; 
    m)  ridefinire  le  disposizioni  applicabili  alle  impugnazioni
mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,
nonche' riordinare e ridefinire le  norme  concernenti  le  decisioni
impugnabili,  l'effetto  devolutivo  dell'appello,   la   sospensione
dell'esecuzione della decisione di  primo  grado  ove  impugnata,  il
regime delle eccezioni  e  delle  prove  esperibili  in  appello,  la
disciplina dei termini per la revocazione  in  conformita'  a  quella
prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai  principi  del
giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; 
    n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di
questioni di massima e di  particolare  importanza,  i  conflitti  di
competenza  territoriale  e  il  regolamento  di  competenza  avverso
ordinanze che dispongano  la  sospensione  necessaria  del  processo,
proponibili alle sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti  in  sede
giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni  dell'articolo  374
del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in  ossequio
ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; 
    o)  ridefinire   e   riordinare   le   disposizioni   concernenti
l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna  al  risarcimento
del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita'
di agire e di resistere innanzi  al  giudice  civile  dell'esecuzione
mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione  del  credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,
titolo III, capo II, del codice civile; 
    p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra  risultanze  ed
esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione  ed
elementi probatori producibili in giudizio, assicurando  altresi'  il
rispetto del principio secondo cui i  pareri  resi  dalla  Corte  dei
conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli  enti
locali nel rispetto dei presupposti  generali  per  il  rilascio  dei
medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un  eventuale
procedimento  per  responsabilita'  amministrativa,  anche  in   sede
istruttoria, ai fini  della  valutazione  dell'effettiva  sussistenza
dell'elemento  soggettivo  della  responsabilita'  e  del  nesso   di
causalita'. 
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a: 
    a) confermare e ridefinire, quale norma di  chiusura,  il  rinvio
alla disciplina del processo civile, con  l'individuazione  esplicita
delle norme e degli istituti del rito processuale civile  compatibili
e applicabili al rito contabile; 
    b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto  del
riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva  l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale  premesse
al codice civile; 
    c)  dettare  le  opportune  disposizioni  di   coordinamento   in
relazione alle norme non abrogate; 
    d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia'
in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
processuale. 
  4. Per la stesura dello schema di decreto  legislativo  di  cui  al
comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari  giuridici
e  legislativi  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  una
commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta
da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti
del libero foro e  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  i  quali
prestano la propria attivita' a titolo gratuito e  senza  diritto  al
rimborso delle spese. 
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo  schema  di  decreto
sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei  conti
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939,  n.
273,  convertito  dalla   legge   2   giugno   1939,   n.   739,   e,
successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri sono resi entro trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione
dello schema. Decorso il termine, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato,  anche  senza  i  predetti  pareri,  su  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. 
  6. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare  uno  o  piu'
decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e  correttive
che  l'applicazione  pratica  renda  necessarie  od  opportune,   nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 21 
 
 
           Modifica e abrogazione di disposizioni di legge 
         che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 
 
  1. Al fine di semplificare il sistema normativo  e  i  procedimenti
amministrativi e di dare maggiore impulso al processo  di  attuazione
delle leggi, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
delegato  per  le  riforme  costituzionali  e  i  rapporti   con   il
Parlamento, uno o piu' decreti legislativi  per  l'abrogazione  o  la
modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore  dopo  il  31
dicembre 2011 e fino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, che prevedono provvedimenti  non  legislativi  di  attuazione.
Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) individuare,  fra  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
l'adozione di  provvedimenti  attuativi,  quelle  che  devono  essere
modificate  al  solo  fine  di  favorire  l'adozione   dei   medesimi
provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; 
    b) individuare,  fra  le  disposizioni  di  legge  che  prevedono
l'adozione di  provvedimenti  attuativi,  quelle  per  le  quali  non
sussistono  piu'  le  condizioni  per  l'adozione  dei  provvedimenti
medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica; 
    c) garantire la coerenza giuridica, logica  e  sistematica  della
normativa; 
    d) identificare le disposizioni la cui abrogazione  comporterebbe
effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; 
    e) identificare espressamente le disposizioni  che  costituiscono
adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla   normativa   dell'Unione
europea; 
    f)  assicurare  l'adozione  dei   provvedimenti   attuativi   che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea
e di quelli necessari per  l'attuazione  di  trattati  internazionali
ratificati dall'Italia. 
  2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al  comma  1  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  e
della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri  sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il
termine per l'espressione dei  pareri  cada  nei  trenta  giorni  che
precedono  o  seguono  il  termine  per  l'esercizio  della   delega,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi  e  della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive. 
                               Art. 22 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
                               Art. 23 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma  5,
lettera a),  dall'attuazione  della  presente  legge  e  dei  decreti
legislativi da essa previsti non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I decreti legislativi  di  attuazione  delle  deleghe  contenute
nella presente legge sono corredati  di  relazione  tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in  vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

Legge 6 agosto 2015, n. 125

Legge 6 agosto 2015, n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135)

(GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  recante  disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in  legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n.  85,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 85 del 2015. 
  3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92,  sono
abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno  di
  Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli  anni  2015-2018  e
  ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  dei  comuni  sono  quelli  approvati  con  intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento  a  ciascun  comune,  nella
tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018,  con  riferimento  alle  spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti  ai  comuni  i
seguenti spazi finanziari: 
  a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato  deliberato  e
risulti vigente alla data di pubblicazione del  presente  decreto  lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza  del  territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per  10
milioni di euro; 
  b) spese  per  interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro; 
  c) spese per l'esercizio della funzione  di  ente  capofila:  spazi
finanziari per 30 milioni di euro; 
  d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi
connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di
esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 
  3. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, con riferimento  all'anno  2015,  ed  entro  il
termine perentorio del 10 maggio, con  riferimento  agli  anni  2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante  il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli   spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le  spese  relative  alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi  4  e  5.  Nell'anno  2015,  ai  comuni  che  richiedono  spazi
finanziari per spese finanziate con entrate  conseguenti  ad  accordi
transattivi stipulati  entro  il  31  dicembre  2012,  connessi  alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un  importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui  alla  lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi  finanziari  per  sostenere  le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati  dall'amianto  sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della  quota  di  cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al  periodo
precedente. Nel caso  in  cui  tali  richieste  superino  l'ammontare
complessivo  di  20  milioni  di  euro,  le  quote   riguardanti   le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono  ridotte
in  misura  proporzionale  al  fine  di  assicurare  che  agli  altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo  pari
a 20 milioni  di  euro.  Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti
superiore  agli  spazi  finanziari  disponibili  per  ciascuna  delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,  fermo  restando
quanto previsto dai periodi precedenti,  sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in  cui  la  richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi  finanziari  disponibili  in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni  con
le procedure di cui al comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione  da  parte  dei  comuni  delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici,
di cui al comma 2,  lettera  b),  e'  effettuata,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso  per  gli
interventi di edilizia scolastica, secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  la  Struttura  di  missione  comunica   alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun comune  per  sostenere  spese  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici.  Gli  spazi  finanziari   sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015  attraverso  stanziamenti  di  bilancio  o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per  gli  interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera  CIPE  n.  22  del  30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli spazi  finanziari  disponibili  sono  attribuiti  in
misura proporzionale alle singole richieste, nel  caso  la  richiesta
complessiva risulti superiore  alla  disponibilita'  di  detti  spazi
finanziari. 
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi  finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a  sterilizzare  gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute  dagli  enti
capofila nel periodo assunto  a  riferimento  per  la  determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno,  puo'
essere effettuata, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della  riduzione  dell'obiettivo
in attuazione  del  comma  6-bis  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 6-bis e' inserito il  seguente:  «6-ter.  Per  l'anno  2015  la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui
al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base  delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non  oltre  il  quindicesimo
giorno  precedente  la  predetta   scadenza,   relative   alle   sole
rimodulazioni  degli   obiettivi   in   ragione   di   contributi   o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti  direttamente  dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente  trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare  l'invarianza  finanziaria
di  cui  al  comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al  punto  2.1.3  della  nota
metodologica   condivisa   nell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19  febbraio  2015,
resi  noti  agli  enti   dall'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani.». 
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.  Alle  province  e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica  in  misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito  nello  stesso  anno  e  comunque  in
misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo  disponibile.  Alle  province  e  alle  citta'
metropolitane  e'  altresi'  consentito,  a  condizione   che   venga
garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato  dai
contratti  stessi,  di  stipulare  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre
2015,  di  cui  all'articolo  4,  comma   9,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di  mancato  rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2014. 
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno  2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente  beneficiario
gli importi relativi: 
  a) all'esclusione, dai saldi di  cui  al  comma  463,  delle  spese
relative  al  cofinanziamento   nazionale   dei   fondi   strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
  b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni  sede
delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie  del
programma  delle  infrastrutture  strategiche  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali; 
  c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni  sede
delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi
cofinanziati  dai  Fondi   strutturali   europei   ricompresi   nella
Programmazione "2007-2013"  e  nella  Programmazione  "2014-2020",  a
valere sulla quota di cofinanziamento  a  carico  dei  predetti  enti
locali. 
  Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 10 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.». 
  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  «3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto  dei  vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti non trovano applicazione,  e  qualora  gia'  applicate  ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la   dichiarazione   di   dissesto   finanziario   sia    intervenuta
nell'esercizio  finanziario  2012  e  la  violazione  del  patto   di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data  del
31 dicembre 2013». 
  10. Per  l'anno  2015,  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
  10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' inserito il seguente: 
  «122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai  danni  causati  dalla
tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i  comuni  di  Dolo,
Pianiga e Mira,  l'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno  di
ciascuno dei  predetti  comuni  e'  ridotto,  a  valere  sugli  spazi
finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli
stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni  di  euro,
1,1 milioni di  euro  e  1,2  milioni  di  euro.  Qualora  gli  spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5  milioni
di  euro,  la   riduzione   dell'obiettivo   di   ciascun   ente   e'
proporzionalmente rideterminata. Nel  2015  sono  corrispondentemente
ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122,  la
riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  degli  enti
locali.  La   riduzione   dei   predetti   spazi   finanziari   opera
prioritariamente con riferimento ai comuni.». 
                             Art. 1 bis 
 
 
          Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015 
 
  1. Anche per  l'anno  2015,  ai  fini  del  concorso  regionale  al
risanamento dei conti pubblici, per le  sole  regioni  che  nell'anno
2014 abbiano  registrato  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2014,
tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
presente decreto, con  un  valore  inferiore  rispetto  ai  tempi  di
pagamento di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo  di
competenza di cui  al  comma  463  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, gli impegni per  investimenti  diretti  e  per
contributi in conto capitale. 
                             Art. 1 ter 
 
 
Predisposizione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015   delle
                province e delle citta' metropolitane 
 
  1.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province   e   le   citta'
metropolitane predispongono il bilancio di  previsione  per  la  sola
annualita' 2015. 
  2.  Per  il  solo  esercizio  2015,  le  province   e   le   citta'
metropolitane, al fine di garantire il mantenimento  degli  equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di  previsione,  sin  dalla
previsione iniziale, l'avanzo destinato. 
  3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti
di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  entro  e  non  oltre  il
termine di approvazione del  bilancio  di  previsione.  Nel  caso  di
esercizio provvisorio o gestione  provvisoria  per  l'anno  2016,  le
province e le  citta'  metropolitane  applicano  l'articolo  163  del
citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  con  riferimento  al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015. 
                            Art. 1 quater 
 
 
                Spese per investimenti delle regioni 
 
  1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese  per  investimenti
la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non  contratti
imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento  ordinario,
nel rispetto del principio applicato della  contabilita'  finanziaria
di  cui  al  paragrafo  9.1  dell'allegato  4/2  annesso  al  decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nell'ambito  della  verifica
dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla  reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e'
costituita da debiti autorizzati  e  non  contratti  esigibili  negli
esercizi  successivi,  alla  costituzione   del   fondo   pluriennale
vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del  fondo
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016. 
                          Art. 1 quinquies 
 
 
 Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza 
 
  1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di
interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione  a
titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di  Monza  tra
enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale. 
                               Art. 2 
 
 
Disposizioni finalizzate  alla  sostenibilita'  dell'avvio  a  regime
                    dell'armonizzazione contabile 
 
  1. Gli enti locali che non hanno provveduto  nei  termini,  possono
effettuare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data, le quote libere e destinate del  risultato  di  amministrazione
risultanti dal  rendiconto  2014  non  possono  essere  applicate  al
bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3,
comma 8, del decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  e  successive
modificazioni, la procedura prevista  dal  comma  2,  primo  periodo,
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
eventualmente gia' avviata, cessa di avere  efficacia  nei  confronti
degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario  dei
residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 7, primo periodo, le parole:  «escluse  quelle  che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse; 
      b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
      «17-bis. Gli enti che hanno  partecipato  alla  sperimentazione
hanno  la  facolta'  di  procedere   ad   un   nuovo   riaccertamento
straordinario al 1° gennaio 2015 di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non
corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando  il  prospetto
di  cui  all'allegato  n.  5/2  riguardante  la  determinazione   del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con  il  decreto  di
cui  al  comma  16  e'   disciplinata   la   modalita'   di   ripiano
dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote
costanti,  compreso  l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'.». 
  3.  Nell'esercizio  2015,  gli  enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione  possono  utilizzare  i  proventi   derivanti   dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un  importo  non  superiore  alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo  e
quello che avrebbero  stanziato  se  non  avessero  partecipato  alla
sperimentazione. 
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni.» 
  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno  presentato  la  richiesta  di  adesione  alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare  la
quota  di  disavanzo  derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei
residui effettuata ai sensi del comma 8,  lettera  e),  del  medesimo
articolo 243-bis, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del  2011  e,  a  tal  fine,
hanno facolta' di rimodulare il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui al  comma  5  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000  eventualmente  gia'   presentato   e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti. 
  5-bis. Gli  enti  locali  che  hanno  deliberato  la  procedura  di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che  non  abbiano  ancora
presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del
medesimo articolo 243-bis,  possono  procedere  entro  i  termini  di
approvazione del bilancio di previsione 2015. 
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di  liquidita'  a  valere
sul fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione. 
                               Art. 3 
 
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni  concernenti
  il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno,  entro  il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei  comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione  Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento  delle
risorse  di  riferimento  per  ciascun  comune  risultanti  dai  dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo  di  spesa  1365  del
bilancio dello Stato e  da  contabilizzare  nei  bilanci  comunali  a
titolo di riscossione di imposta municipale propria. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di  ciascun  anno
il  Ministero  dell'interno  comunica   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in  misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  dall'imposta
municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del   versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione  per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «delle  capacita'  fiscali  nonche'
dei»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «della  differenza  tra   le
capacita' fiscali e i» 
    b) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Per  l'anno  2015,
l'ammontare complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  e'   determinata   in   misura   pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti  ai  predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e'  pari  al  45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.» 
  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo: 
    «La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  e'
determinata  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
      a)  gettito  relativo  all'anno  2014  dell'imposta  municipale
propria di  competenza  comunale  ad  aliquota  base  comunicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  al  netto  della  quota  di
alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
      b) gettito relativo all'anno 2014 del  tributo  per  i  servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
      c) importo relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  1º  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al  netto
della  riduzione  di  risorse  applicata  per  l'anno  2014  in  base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». 
  4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  1º  dicembre  2014  «Fondo  di  solidarieta'  comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno  2014»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  21
del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di
cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni
al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma
380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive  modificazioni,  effettuato  nel  2015,  con   particolare
riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti
e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa  comporti  una
riduzione percentuale delle risorse, come definite  al  comma  4  del
presente articolo, superiore all'1,3  per  cento,  in  modo  comunque
coerente con l'andamento  della  riduzione  determinata  per  effetto
dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di  cui  al
periodo  precedente  e'  disposto   con   decreto   di   natura   non
regolamentare  del  Ministero  dell'interno,  di  concerto   con   il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  10
settembre 2015, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali. 
                               Art. 4 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore  dei
tempi medi nei pagamenti, del  patto  di  stabilita'  interno  e  dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al  solo  fine  di
consentire  la  ricollocazione  del  personale  delle  province,   in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56, e  successive  modificazioni,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  non
si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma  462,
lettera d), della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  2. Il personale delle province che alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto si trova in posizione di comando  o  distacco  o
altri   istituti   comunque   denominati   presso   altra    pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa. 
  2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E'  fatta  salva
la  possibilita'  di   indire,   nel   rispetto   delle   limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali  per  il
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli
di  studio  specifici  abilitanti  o  in  possesso  di   abilitazioni
professionali  necessarie   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
fondamentali  relative  all'organizzazione  e  gestione  dei  servizi
educativi e scolastici, con esclusione del personale  amministrativo,
in caso di esaurimento delle  graduatorie  vigenti  e  di  dimostrata
assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente  periodo,
di  figure  professionali  in  grado  di  assolvere   alle   predette
funzioni.». 
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «;  e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al  triennio
precedente». 
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64.» 
  4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra  comune
e provincia e tra province.». 
  4-ter. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  89  dell'articolo  1
della legge 7 aprile 2014, n.  56,  ove  le  regioni  prevedano,  con
propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti  di
area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata  tra  loro  di
funzioni conferite  alle  province,  gli  enti  interessati  possono,
tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le  modalita'  di
detto esercizio anche tramite organi comuni. 
                             Art. 4 bis 
 
 
  Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali 
 
  1. Ai fini della sollecita copertura  delle  vacanze  nell'organico
dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate  ad  annullare  le
procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali  bandite
e  non  ancora  concluse  e  a  indire  concorsi  pubblici,  per   un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il
31 dicembre 2016. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso  e  le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di  cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi  di  cui  al
primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle  procedure  di
mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo  30,  comma
2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i
concorsi stessi. Al personale dipendente  dalle  Agenzie  fiscali  e'
riservata una percentuale non superiore al 30  per  cento  dei  posti
messi a concorso.  E'  autorizzata  l'assunzione  dei  vincitori  nei
limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. 
  2. In relazione all'esigenza di garantire il buon  andamento  e  la
continuita' dell'azione amministrativa,  i  dirigenti  delle  Agenzie
fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa,  possono  delegare,
previa procedura selettiva con criteri  oggettivi  e  trasparenti,  a
funzionari della  terza  area,  con  un'esperienza  professionale  di
almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette  ai  sensi  del
comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
funzioni relative agli uffici  di  cui  hanno  assunto  la  direzione
interinale e i connessi  poteri  di  adozione  di  atti,  escluse  le
attribuzioni  riservate  ad  essi  per  legge,  tenendo  conto  della
specificita'  della  preparazione,  dell'esperienza  professionale  e
delle capacita'  richieste  a  seconda  delle  diverse  tipologie  di
compiti, nonche' della  complessita'  gestionale  e  della  rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per  una  durata
non eccedente l'espletamento dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  e,
comunque,  non  oltre  il  31   dicembre   2016.   A   fronte   delle
responsabilita'  gestionali  connesse  all'esercizio  delle   deleghe
affidate ai sensi del presente comma,  ai  funzionari  delegati  sono
attribuite,  temporaneamente  e  al  solo   scopo   di   fronteggiare
l'eccezionalita'  della  situazione  in   essere,   nuove   posizioni
organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma  2,  senza
alcun nocumento al benessere organizzativo delle  Agenzie  fiscali  e
all'attuazione  dei  previsti  istituti   di   valorizzazione   della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto  sino
all'espletamento dei concorsi banditi  per  la  copertura  dei  posti
dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del  15  per  cento
del risparmio stesso deve comunque essere destinato  ad  economia  di
bilancio, sono utilizzate per finanziare le  posizioni  organizzative
temporaneamente istituite. 
                               Art. 5 
 
 
              Misure in materia di polizia provinciale 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria
competenza, nonche' quanto previsto dai commi  2  e  3  del  presente
articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia
provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986,  n.  65,
transita nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalita'  e  procedure
definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano  il
personale di polizia provinciale  necessario  per  l'esercizio  delle
loro  funzioni   fondamentali,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3.  Le  leggi  regionali  riallocano   le   funzioni   di   polizia
amministrativa  locale  e  il  relativo  personale  nell'ambito   dei
processi di riordino delle  funzioni  provinciali  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. 
  4. Il personale non individuato  o  non  riallocato,  entro  il  31
ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e  3,  e'  trasferito  ai  comuni,
singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1.  Nelle  more
dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli  enti  di
area vasta e le citta' metropolitane  concordano  con  i  comuni  del
territorio,  singoli  o  associati,  le  modalita'   di   avvalimento
immediato  del  personale  da  trasferire  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la  sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 
  6. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  a   tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore  della
relativa legge di conversione, per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e  comunque  per  periodi  non  superiori  a  cinque  mesi
nell'anno solare, non prorogabili. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti  e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
                             Art. 5 bis 
 
 
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente  alle  Forze
                               armate 
 
  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di  sicurezza
che rendono  necessaria  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
anche in relazione  alle  straordinarie  esigenze  di  prevenzione  e
contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  puo'  essere
prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente
di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo
periodo  del  medesimo  articolo  5,  comma  1.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego   del   predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2 del presente articolo. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
42.446.841  euro  per  l'anno  2015  con  specifica  destinazione  di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1  milioni
di euro per il personale di cui al  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Al  relativo  onere,  pari  a
2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego  della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  ai
pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   del   Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa. 
                               Art. 6 
 
 
Misure  per  emergenza  liquidita'  di  enti  locali   impegnati   in
                        ripristino legalita' 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
risultano  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla  medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non  piu'  di
diciotto mesi, e'  attribuita  un'anticipazione  di  liquidita'  fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanarsi  entro  i  15
giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di
40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita'  saranno  concesse
in misura proporzionale alle predette istanze. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di  trenta  anni  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei  versamenti  relativi  alla
quota capitale sono  riassegnati  al  fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a  5  anni  in  corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. 
  4. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzato  l'  utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di  euro
per l'anno 2015, della «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 
  5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',  maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a  valere  sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in  ragione  delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a  decorrere  dall'anno  2019  fino  alla  scadenza  di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso  della
stessa. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciale»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  7. Per fronteggiare le esigenze  di  riorganizzazione  strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo  e
di recupero della  legalita',  gli  enti  locali  che  versino  nella
condizione di cui al comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono autorizzati ad assumere,  anche  in  deroga  ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli  90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267;
per tali enti non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il  periodo  di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque  anni
immediatamente successivi alla  scadenza  del  predetto  periodo.  Ai
relativi oneri si  fa  fronte  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione  di
altre spese correnti. 
                               Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  2.  Per  l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni   di
rinegoziazione  di  mutui   nonche'   dal   riacquisto   dei   titoli
obbligazionari  emessi   possono   essere   utilizzate   dagli   enti
territoriali senza vincoli di destinazione. 
  2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo  e'
inserito il seguente: «Negli  enti  locali  il  predetto  termine  e'
esteso a quattro anni.». 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES». 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per  gli
enti  territoriali  la  predetta   quota   del   10%   e'   destinata
prioritariamente  all'estinzione  anticipata  dei  mutui  e  per   la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
termine del 31 dicembre 2014». 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
«allo scioglimento  della  societa'»  e'  inserita  la  seguente:  «,
consorzio». 
  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 569 e' inserito il seguente: 
  «569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569,  relativamente  alla
cessazione della partecipazione  societaria  non  alienata  entro  il
termine ivi indicato, si interpretano  nel  senso  che  esse  non  si
applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611  e  612,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano  mantenuto  la  propria
partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo  di
razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per  oggetto
attivita'  di  produzione  di  beni  e  servizi   indispensabili   al
perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali,  anche  solo
limitatamente  ad  alcune  attivita'  o  rami  d'impresa,  e  che  la
competenza relativa all'approvazione del provvedimento di  cessazione
della   partecipazione   societaria   appartiene,   in   ogni   caso,
all'assemblea   dei   soci.   Qualunque   delibera    degli    organi
amministrativi e  di  controllo  interni  alle  societa'  oggetto  di
partecipazione che  si  ponga  in  contrasto  con  le  determinazioni
assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla
ed inefficace.». 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  «654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES).». 
  9-bis. Nell'esercizio delle  funzioni  amministrative  delegate  ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i  fini  di
cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  per  portare  a  conoscenza  degli
intestatari  catastali  le  nuove  rendite  di  particelle  catastali
coinvolte  in  interventi  di  miglioramento   della   rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono
utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio  di  cui
e' data notizia nel Bollettino ufficiale  della  regione  e  mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi
quelli telematici. 
  9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione  dei  Centri  di
raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti
di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei  rifiuti,  nelle
more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di  specifici
criteri  per  l'attribuzione  ai  rifiuti  della  caratteristica   di
pericolo HP 14 «ecotossico»,  tale  caratteristica  viene  attribuita
secondo le  modalita'  dell'Accordo  europeo  relativo  al  trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9
- M6 e M7. 
  9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite  nell'Allegato
1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio  2013,
per  far  fronte  a  particolari  esigenze  impreviste  e  variazioni
venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione  delle  opere,  e'
autorizzato  ad  utilizzare  l'importo  complessivo  dei   contributi
ministeriali assegnati,  comprese  le  economie  di  gara.  Le  somme
assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233» dall'Allegato 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013  e  quelle  destinate  al  lotto  1B  del  medesimo   intervento
dall'articolo  13  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014
sono  da  intendersi  integralmente   e   indistintamente   assegnate
all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233.». 
  9-quinquies. Al fine di dare compiuta  attuazione  al  processo  di
riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7  aprile
2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  95,
della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato
ovvero non provvedano entro il 31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
all'accordo sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede  di  Conferenza
unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre
per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile  per  gli  anni  successivi,  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo  territorio,
le somme corrispondenti  alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali,  come  quantificate,  su
base annuale, con decreto del Ministro per gli affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento  da  parte  delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di  effettivo  esercizio  della
funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. 
  9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.». 
  9-septies.  Il  Fondo   integrativo   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  superstiti  a  favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas  (Fondo  Gas),
di  cui  alla  legge  6  dicembre  1971,  n.   1084,   e   successive
modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale
data cessa ogni contribuzione al Fondo  Gas  e  non  viene  liquidata
nessuna nuova prestazione. 
  9-octies. Dal 1° dicembre  2015,  e'  istituita  presso  l'INPS  la
Gestione ad esaurimento del  Fondo  Gas  che  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas.  Il  patrimonio
della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies
e mediante la riserva di legge accertata alla data  del  30  novembre
2015. 
  9-novies.  Gli  oneri  riguardanti  i   trattamenti   pensionistici
integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai
superstiti derivanti dai  predetti  trattamenti  integrativi  sono  a
carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 
  9-decies. Per la copertura  degli  oneri  relativi  ai  trattamenti
pensionistici integrativi in essere all'atto della  soppressione  del
Fondo Gas e' stabilito un contributo  straordinario  pari  a  351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro  per  il
2017, 3.037.071 euro per il  2018,  1.831.941  euro  per  il  2019  e
110.145 euro per il 2020 a carico dei datori  di  lavoro  di  cui  al
comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  per
la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri  relativi
al contributo straordinario,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
corresponsione del contributo all'INPS. 
  9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o  in  prosecuzione
volontaria della contribuzione, che alla data del  30  novembre  2015
non maturano il diritto al trattamento pensionistico  integrativo  da
parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro
un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al  Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato  alla
frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo
al medesimo Fondo integrativo di cui al comma  9-septies  per  l'anno
2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare.  In  quest'ultimo  caso,  ai  fini  della
determinazione dell'anzianita'  necessaria  per  la  richiesta  delle
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' considerata utile la data  di  iscrizione  al  Fondo
Gas. 
  9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono  destinati
con le seguenti modalita': 
  a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero  decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, mediante il sistema del  silenzio  assenso,  al
fondo di previdenza complementare di riferimento  del  settore  o  ad
altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi,  a  decorrere
dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i  datori
di lavoro versano al fondo di riferimento  del  settore  o  ad  altro
fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura,  che
vengono accreditate nelle posizioni individuali  degli  iscritti.  In
caso di cessazione del rapporto di lavoro,  l'importo  residuo  sara'
conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione.
Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di  lavoro  con
passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico  dell'azienda
cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda,  di  sua
trasformazione, di  altre  operazioni  sulla  struttura  dell'assetto
societario che comunque comportino la prosecuzione  del  rapporto  di
lavoro e nel caso  di  passaggio  diretto  nell'ambito  dello  stesso
gruppo,  l'importo  residuo  e'  versato  al  fondo   di   previdenza
complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla
presente lettera. Sugli importi  di  cui  alla  presente  lettera  si
applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo  16,  comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad  un  fondo
di previdenza complementare. In  tale  ipotesi  i  datori  di  lavoro
accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla
lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto  di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le  modalita'
previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo
aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a  quel  momento
sono  liquidate  secondo  le  modalita'  previste  alla  lettera  a),
comunque all'atto di  risoluzione del rapporto di  lavoro;  dal  mese
successivo a detta adesione  il  datore  di  lavoro  versa  la  quota
rimanente  nella  posizione  individuale  del  fondo  di   previdenza
complementare, secondo quanto indicato alla lettera a). 
  9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e  quindicesimo  anno
dall'inizio della  rateizzazione,  gli  importi  residui  non  ancora
conferiti al fondo o accantonati presso le  aziende  sono  maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo  forfetario  di  interessi  e
rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento  durante  i  primi  cinque   anni   dall'inizio   della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella  misura  del  30
per cento. Alle predette  rivalutazioni  si  applica  il  trattamento
fiscale  previsto  per  le  rivalutazioni  del  trattamento  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 
  9-quaterdecies.  Dall'attuazione   dei   commi   da   9-septies   a
9-terdecies, tenuto conto del  contributo  straordinario  di  cui  al
comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  9-quinquiesdecies. L'INPS provvede  al  monitoraggio  delle  minori
entrate  contributive  e   delle   minori   spese   per   prestazioni
pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da  9-septies  a
9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza
del  contributo  straordinario  di  cui  al  comma  9-decies  per  la
copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dello sviluppo economico e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  si  provvede   alla   rideterminazione   dell'entita'   del
contributo straordinario, dei criteri di  ripartizione  dello  stesso
tra i datori di lavoro,  nonche'  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 
  9-sexiesdecies.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni
geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a  seguito  degli
effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio  dei  franchi
svizzeri, per l'anno  2015,  e'  attribuito  al  medesimo  comune  un
contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 8  non  richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  alla  data  del  30  giugno
2015, ai sensi del comma 2  dell'articolo  8.  Le  somme  di  cui  al
periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e
successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'
interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a  109.120
euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9-septiesdecies.  In  previsione  dell'adozione  della   disciplina
relativa alle concessioni  demaniali  marittime,  le  regioni,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle
rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta   di
revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  nei
propri territori.  La  proposta  di  delimitazione  e'  inoltrata  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia
del demanio, che nei  centoventi  giorni  successivi  al  ricevimento
della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza,  i
procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 
  9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' diverse da quelle  turistico-ricreative,  di  cantieristica
navale, pesca e acquacoltura, in essere al  31  dicembre  2013,  sono
prorogate fino alla definizione del  procedimento  di  cui  al  comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. 
                             Art. 7 bis 
 
 
Assicurazione degli amministratori  locali  e  rimborso  delle  spese
                               legali 
 
  1. All'articolo 86 del testo unico di cui  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico,
senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  possono
assicurare  i  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per
gli amministratori locali e'  ammissibile,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  nel  limite  massimo  dei  parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del  procedimento  con
sentenza di assoluzione  o  di  emanazione  di  un  provvedimento  di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 
  a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 
  b) presenza di  nesso  causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti
giuridicamente rilevanti; 
  c) assenza di dolo o colpa grave.». 
                               Art. 8 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
  debiti certi, liquidi ed esigibili e  contributi  in  favore  degli
  enti territoriali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della «Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari»  del  «Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali»  e  per  1.892
milioni di euro della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale». 
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  proporzionalmente  alle  richieste  trasmesse,  a
firma del Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province  autonome  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15  luglio  2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal  criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad  anticipazioni  di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche'  le  eventuali  somme  conseguenti   a   verifiche   negative
effettuate  dal  Tavolo  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  fatte  salve  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle  finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori  eventuali  risorse  resesi  disponibili  nella
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale»  di
cui al terzo periodo del comma 1. 
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al  comma  2  a  ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte  del  competente
Tavolo di cui al comma 2. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al  comma  2,  in  merito  agli
adempimenti di cui all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da  parte  delle  regioni  con
riferimento    alle    anticipazioni    di    liquidita'     ricevute
precedentemente. 
  4-bis. L'ente di cui all'articolo 1,  comma  381,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza
di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento  di  debiti
certi,  liquidi  ed  esigibili  al  31   dicembre   2014,   derivanti
dall'incorporazione  dell'Istituto  nazionale  di  economia   agraria
(INEA). Per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  autorizzato,
per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte  in  conto  residui,
per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali del  Fondo  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede
a seguito: 
  a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis  di
un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  al  31
dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
verificate da apposito  tavolo  tecnico  cui  partecipano  l'ente,  i
Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) della sottoscrizione di un apposito contratto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro,  nel  quale
sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso  delle  somme,
comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta  anni,
prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti
al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia l'applicazione di interessi moratori. Il  tasso  di  interesse  a
carico  dell'ente  e'  pari  al  rendimento  di  mercato  dei   buoni
poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 
  4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata
degli interessi,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  trattenere  la  relativa   quota   parte   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni  caso,  sulle
somme  a  qualunque  titolo  dovute  dallo  Stato  all'ente,  fino  a
concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente  destinati
al rimborso dell'anticipazione. 
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1,  comma  463,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  una
quota  delle  somme  disponibili  sul  conto  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»  del  Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di  euro,
per la concessione di anticipazioni di  liquidita'  al  fine  di  far
fronte ai pagamenti da parte degli  enti  locali  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei  conti.
Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  periodo  precedente   sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  i  criteri,  i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti  locali  che
non hanno precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
liquidita'. 
  8. Le somme di cui  al  comma  7  saranno  erogate  previa  formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle
relative  registrazioni  contabili  da  parte   degli   enti   locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  10. Per l'anno 2015  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi 530 milioni di euro,  di  cui  una  quota  pari  a  472,5
milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite  ai
sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
novembre 2014, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  271  del  21  novembre   2014,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
la restante quota e'  ripartita  tenendo  conto  della  verifica  del
gettito  per  l'anno  2014  derivante  dalle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 10  luglio  2015,  e'  stabilita,
secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, la quota di  tale  contributo  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per  l'anno  2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al  periodo  precedente  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno. 
  11. Ai fini di cui al comma 10, per  l'anno  2015,  e'  autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,  per  l'importo  di
530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari  a  5.671.000  euro  per
l'anno 2016, a 5.509.686  euro  per  l'anno  2017  e  a  5.346.645  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciale»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle  parole:
«30 giugno 2015». 
  13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata  dell'imposta
municipale  propria  sui  terreni  agricoli  di  cui   al   comma   5
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro  il
termine del 30 ottobre 2015. 
  13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire  alle  specifiche
straordinarie esigenze  finanziarie  della  citta'  metropolitana  di
Milano e delle province, nel 2015  e'  attribuito  alle  medesime  un
contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati
alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non  sono  considerate
tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai  fini
del patto di  stabilita'  interno.  Il  Ministero  dell'interno,  con
proprio  decreto,  distribuisce  entro  il  30  settembre   2015   il
contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole  province  che
nel 2015 utilizzano integralmente  la  quota  libera  dell'avanzo  di
amministrazione e  che  hanno  massimizzato  tutte  le  aliquote.  Il
contributo  e'  distribuito  in  misura  proporzionale  alle  risorse
necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015  l'equilibrio
di parte corrente. A tal fine le  province  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse  di
cui  necessitano  per  conseguire  l'equilibrio  di  parte  corrente,
considerando l'integrale utilizzo della quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote. 
  13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale  degli  alunni  con  handicap  fisici  o
sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e per le esigenze di cui  all'articolo  139,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e'
attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di
30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma  2.  Il  contributo  di  cui  al  periodo  precedente  non   e'
considerato tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le  citta'
metropolitane. 
  13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi  13-ter  e  13-quater,
pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588  euro  per  l'anno
2017 e a 1.418.219 euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «La causa di ineleggibilita'  prevista  nel  numero
12) non ha effetto nei confronti del  sindaco  in  caso  di  elezioni
contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in
quello nel quale intende candidarsi.». 
  13-septies.  Le  risorse  di  cui  al   comma   16,   lettera   c),
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio
pubblico  relativi  al  contratto  di  servizio  stipulato  all'esito
dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di
gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali
ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i
costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio
pubblico individuati dallo stesso contratto. 
  13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del  minor
gettito  derivante  alla  Regione  siciliana  dalle  modifiche  della
disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla  medesima
Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo
comma 2. 
  13-novies.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13-octies,  pari  a
2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e  a
2.578.580 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  13-decies. Al fine di consentire  l'attuazione  delle  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  per  le
annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta
ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione  siciliana,  di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e'  effettuata,
fermo restando quanto disposto dal  comma  13-undecies  del  presente
articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte  della
struttura di gestione individuata dal regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze  22  maggio  1998,  n.  183,  nell'importo
indicato, al fine della copertura per il bilancio  dello  Stato,  dal
comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite  alla
Regione  siciliana  con  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24  dicembre  2013.  Per  l'anno  2014,
l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili
sulla contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  Entrate  -  fondi  di
bilancio». 
  13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta  fermo  l'accertamento
del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine
di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da  parte
della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte  in  bilancio
al capitolo 2862 di cui  al  programma  «Federalismo»  relativo  alla
missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015  e  a
384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e'  attribuita,  mediante
iscrizione su apposito  capitolo  di  spesa  del  medesimo  stato  di
previsione,  alle  regioni  e  alle  province  autonome  al  fine  di
compensare  le  minori  entrate  per  effetto  della   manovrabilita'
disposta  dalle  stesse,  applicata  alla  minore   base   imponibile
derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni  e
le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
e' approvato entro  il  30  settembre  2015  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 8 bis 
 
 
          Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta 
 
  1. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'accordo
sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno della regione Valle  d'Aosta  di  cui  al
comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni  di  euro
per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno
2015  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi
e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia  S.p.A.  dei
servizi  di  trasporto  ferroviari  locali   nell'ambito   regionale,
assumendosene integralmente gli oneri  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2011,  al  netto  di  quanto  gia'  erogato  dallo  Stato  ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita'
di cui al periodo precedente  e  a  compensazione  della  perdita  di
gettito subita  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione  e'  attribuito
un trasferimento di 120 milioni di euro per  l'anno  2015  aggiuntivo
rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1,  comma  525,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8
del presente decreto non richieste dalle  regioni  e  dalle  province
autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2. 
  3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi  derivanti  dal
comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro  per
l'anno 2017 e  a  1.547.148  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
                               Art. 9 
 
 
Disposizioni  concernenti  le  regioni  e  in  tema  di  sanita'   ed
                             universita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: «2.005» e' sostituita dalla seguente: «1.720». 
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 488 e' aggiunto il seguente: 
      «488-bis. In applicazione  dell'intesa  sancita  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26  febbraio  2015,  le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  ai  fini   delle
riduzioni di cui all'articolo  46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  398  del  presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano  ceduto  effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  ai
comuni, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  ricadenti  nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e  provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare  le  somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata  del  bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano  tempestivamente  le  necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri  rendiconti
di  tali  operazioni  a  salvaguardia  degli  equilibri  di   finanza
pubblica.». 
  3. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  484  le  parole:  «previste  dal  comma  481»  sono
sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole:
«esclusivamente per pagare i» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
sostenere pagamenti  in  conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli
relativi ai», le parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il  75  per  cento  ai
comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per  il  75  per  cento  ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.». 
    b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le
seguenti: «e del 30 settembre 2015». 
  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 478 e' aggiunto il seguente: 
    «478-bis. Le disposizioni recate dai  commi  da  460  a  478,  ad
esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.». 
  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche,  il  disavanzo  al  31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito  autorizzato  e  non
contratto, puo' essere ripianato  nei  sette  esercizi  successivi  a
quote  costanti,  contestualmente  all'adozione   di   una   delibera
consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo,  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  e  al  rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno  semestrale  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole:  «Per  le  finalita'  del
presente comma»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compreso  il
contributo al riacquisto anche da  parte  del  medesimo  ministero  a
valere sulle relative  disponibilita',  fino  a  un  importo  massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,». 
  7. All'articolo 1, comma  431,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»; 
      b) dopo le  parole:  «e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,»  sono  inserite  le  seguenti:
«previa intesa in sede di Conferenza unificata,». 
  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, secondo  periodo,  la  parola:  «sentite»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «d'intesa con». 
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      a) all'articolo 2, al  comma  1,  la  parola:  «2013»,  ovunque
ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  «2017»  e  le  parole:  «da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»; 
      b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011  e
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016»
e le parole: «A  decorrere  dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma  3,  le  parole:  «A
decorrere  dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «A
decorrere dall'anno 2017»; 
      c)  all'articolo  7,  al  comma  1,  le  parole:  «A  decorrere
dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «A   decorrere
dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31  dicembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»; 
      d) all'articolo 15, ai commi  1  e  5,  la  parola:  «2013»  e'
sostituita dalla seguente: «2017». 
  9-bis. L'articolo 5,  ventinovesimo  comma,  del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di
locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria. 
  9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. La competenza ed il gettito della  tassa  automobilistica  sono
determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.». 
  9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo  7  della
legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma  9-ter  del  presente
articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza  del  termine
utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche
alle universita' non statali che gestiscono policlinici  universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di  diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla  stessa
universita' attraverso la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo amministrativo.». 
  11. All'articolo 1, comma 377, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «La   presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le  strutture  indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei  termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di  ogni
anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi
377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle
erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione  e  sullo  stato  di
eventuali contenziosi pregressi e in essere.». 
  11-bis. Fanno parte del Consorzio  interuniversitario  CINECA,  che
opera senza scopo di  lucro  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  persone
giuridiche pubbliche o private che  svolgono  attivita'  nel  settore
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  secondo  quanto
previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo. 
  11-ter. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e   le   altre   amministrazioni   consorziate   esercitano,
congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi,  previo  adeguamento,
ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. 
  11-quater. I servizi informativi strumentali al  funzionamento  dei
soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti  direttamente
o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati,  purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente  e'  effettuata
nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'amministrazione
controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa; 
  b)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di
partecipazione di capitali privati che  non  comportano  controllo  o
potere di veto e che non esercitano un'influenza  determinante  sulla
persona giuridica controllata; 
  c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali  enti,  anche
in  maniera  congiunta,  un  controllo  analogo  a  quello  da   esse
esercitato sui propri servizi. 
                             Art. 9 bis 
 
 
Razionalizzazione  ed  efficientamento  della  spesa   del   Servizio
sanitario  nazionale,  in  attuazione  delle  intese  sancite   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1.  In  attuazione  della  lettera  E.  dell'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio  2015  e
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 9-ter a 9-octies. 
                             Art. 9 ter 
 
 
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi  medici
                              e farmaci 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,  comma  13,
lettere a), b), ed f),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia
di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica  di  cui,
rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.   64   e   al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto  della  progressiva
attuazione  del  regolamento  recante  definizione   degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  del  5  agosto  2014,  al  fine  di
garantire   la   realizzazione    di    ulteriori    interventi    di
razionalizzazione della spesa: 
  a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata
al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono
tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari  di  fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti  nei  contratti
in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto, al fine di conseguire una riduzione su base  annua  del  5
per cento del valore complessivo dei contratti in essere; 
  b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto
di spesa regionale per  l'acquisto  di  dispositivi  medici  fissato,
coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta,  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro il 15 settembre 2015 e  da  aggiornare  con  cadenza  biennale,
fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per  cento,
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a  proporre  ai
fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei  contratti  in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari  di  fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti  nei  contratti
in  essere,  senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto stesso. 
  2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano
anche ai contratti per acquisti  dei  beni  e  servizi  di  cui  alla
tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di
lavori  pubblici,  dalla  finanza  di   progetto,   dalla   locazione
finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita',  di
cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti,  153,  160-bis  e
l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163. In deroga  all'articolo  143,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   rinegoziazione   delle
condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico
finanziario  dell'opera,  fatta  salva   la   possibilita'   per   il
concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si  applica
quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
b) del comma 1,  e  nelle  more  dell'individuazione  dei  prezzi  di
riferimento da  parte  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  il
Ministero della salute mette a disposizione delle  regioni  i  prezzi
unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario ai sensi del decreto del Ministro della  salute  11  giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. 
  4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui
al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni  dalla
trasmissione della proposta in ordine ai  prezzi  o  ai  volumi  come
individuati ai sensi del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,  in   deroga
all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta'  del  fornitore  di  recedere  dal
contratto   entro   trenta   giorni   dalla    comunicazione    della
manifestazione di volonta' di  operare  la  riduzione,  senza  alcuna
penalita'  da  recesso  verso  l'amministrazione.   Il   recesso   e'
comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. 
  5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale che  abbiano  risolto  il  contratto  ai
sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per
garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre  regioni,  o
tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in
ampliamento di  contratto  stipulato,  mediante  gare  di  appalto  o
forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o  da
altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi,
previo consenso del nuovo esecutore. 
  6.  Ferma  restando  la  trasmissione,  da  parte   delle   aziende
fornitrici di  dispositivi  medici,  delle  fatture  elettroniche  al
Sistema di interscambio (SDI), ai  fini  del  successivo  invio  alle
amministrazioni  destinatarie  secondo  le  regole  definite  con  il
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato in applicazione dell'articolo  7-bis,  comma  3,
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  le  informazioni
concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi
medici acquistati dalle strutture pubbliche  del  Servizio  sanitario
nazionale sono trasmesse mensilmente dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al Ministero della salute. Le predette  fatture  devono
riportare il codice di repertorio di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2010. Con successivo  protocollo  d'intesa  tra  il
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il
Ministero della salute sono definiti: 
  a)  i  criteri  di  individuazione   delle   fatture   elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle  strutture  pubbliche
del Servizio sanitario nazionale; 
  b) le modalita' operative di  trasmissione  mensile  dei  dati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute; 
  c) la data a partire dalla quale  sara'  attivato  il  servizio  di
trasmissione mensile. 
  7. Presso il Ministero della salute e'  istituito,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di  supportare
e monitorare le stazioni appaltanti  e  verificare  la  coerenza  dei
prezzi a base d'asta  rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti
dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione   o   ai   prezzi   unitari
disponibili  nel  flusso  consumi  del  nuovo   sistema   informativo
sanitario. 
  8. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui
al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi  medici,  sulla
base dei dati di consuntivo relativi  all'anno  precedente,  rilevati
dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli  di  rilevazione
economica consolidati regionali CE, di cui al  decreto  del  Ministro
della salute 15 giugno 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  salvo  conguaglio
da certificare con il decreto  da  adottare  entro  il  30  settembre
dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno  di
riferimento. 
  9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di  cui  al
comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi  previsto,  e'
posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una
quota complessiva pari al 40 per cento  nell'anno  2015,  al  45  per
cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a  decorrere  dall'anno  2017.
Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote  di  ripiano
in misura pari all'incidenza percentuale del  proprio  fatturato  sul
totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico  del
Servizio sanitario regionale. Le modalita'  procedurali  del  ripiano
sono definite, su proposta del Ministero della salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a
favorire  l'impiego  razionale  ed  economicamente  compatibile   dei
medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA  conclude  le  procedure  di
rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione  del
prezzo di rimborso dei medicinali a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,    nell'ambito    di    raggruppamenti    di    medicinali
terapeuticamente  assimilabili,  individuati  sulla  base  dei   dati
relativi  al  2014  dell'Osservatorio  nazionale   sull'impiego   dei
medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto  scaduto  da
quelli  ancora  soggetti  a  tutela  brevettuale,   autorizzati   con
indicazioni comprese  nella  medesima  area  terapeutica,  aventi  il
medesimo regime di rimborsabilita'  nonche'  il  medesimo  regime  di
fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite  l'accordo  negoziale  con
l'AIFA, potra'  ripartire,  tra  i  propri  medicinali  inseriti  nei
raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico  del   Servizio   sanitario   nazionale   attesa,   attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni  del  prezzo  di  rimborso.  Il
risparmio  atteso  in  favore  del   Servizio   sanitario   nazionale
attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica e' dato dalla
sommatoria del valore  differenziale  tra  il  prezzo  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di  cui  l'azienda
e' titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili
e il  prezzo  piu'  basso  tra  tutte  le  confezioni  autorizzate  e
commercializzate che consentono la medesima intensita' di trattamento
a parita' di dosi  definite  giornaliere  (DDD)  moltiplicato  per  i
corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di  mancato
accordo, totale o  parziale,  l'AIFA  propone  la  restituzione  alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare
con le modalita' di versamento gia' consentite ai sensi dell'articolo
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  fino
a concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione  attesa  dall'azienda
stessa, ovvero la riclassificazione dei  medicinali  terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare  con  l'attribuzione  della
fascia C di cui all'articolo 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione
attesa dall'azienda stessa. 
  1-bis.  In  sede  di   periodico   aggiornamento   del   prontuario
farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai  sensi  di  legge
non possono essere classificati come farmaci a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla  data  di  scadenza
del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare,
pubblicata dal Ministero dello  sviluppo  economico  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge.». 
  11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  33  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «33-bis. Alla scadenza del brevetto  sul  principio  attivo  di  un
medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante
procedura di contrattazione del  prezzo  relativa  ad  un  medicinale
biosimilare o  terapeuticamente  assimilabile,  l'Agenzia  avvia  una
nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma  33,
con  il  titolare  dell'autorizzazione  in  commercio  del   medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale. 
  33-ter. Al fine di ridurre il  prezzo  di  rimborso  da  parte  del
Servizio   sanitario   nazionale   dei    medicinali    soggetti    a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
presso l'Agenzia, i cui  benefici  rilevati,  decorsi  due  anni  dal
rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,   siano
risultati  inferiori  rispetto  a  quelli   individuati   nell'ambito
dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova  procedura
di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai
sensi del comma 33.». 
                            Art. 9 quater 
 
 
              Riduzione delle prestazioni inappropriate 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono individuate le condizioni  di  erogabilita'  e  le
indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale,  di  cui  al  decreto   del
Ministro della sanita' 22  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. 
  2.  Le  prestazioni  erogate  al  di  fuori  delle  condizioni   di
erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
a totale carico dell'assistito. 
  3. Il medico deve specificare nella prescrizione le  condizioni  di
erogabilita' della prestazione o  le  indicazioni  di  appropriatezza
prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1. 
  4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano  l'informazione
e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano  i  controlli
necessari ad assicurare che la  prescrizione  delle  prestazioni  sia
conforme alle  condizioni  e  alle  indicazioni  di  cui  al  decreto
ministeriale previsto dal comma 1. 
  5. In caso di  un  comportamento  prescrittivo  non  conforme  alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni  della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In  caso
di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta
i provvedimenti di  competenza,  applicando  al  medico  prescrittore
dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale  una  riduzione   del
trattamento  economico  accessorio,  nel  rispetto  delle   procedure
previste dal  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, una riduzione,  mediante  le  procedure
previste dall'accordo  collettivo  nazionale  di  riferimento,  delle
quote  variabili  dell'accordo  collettivo  nazionale  di  lavoro   e
dell'accordo integrativo regionale. 
  6. La mancata adozione da parte dell'ente  del  Servizio  sanitario
nazionale dei provvedimenti di competenza nei  confronti  del  medico
prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e'
valutata  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli   obiettivi
assegnati al medesimo dalla regione. 
  7.  Le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
ridefiniscono  i  tetti  di  spesa  annui  degli  erogatori   privati
accreditati  delle   prestazioni   di   specialistica   ambulatoriale
interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni  di  cui
al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi  contratti.
Per l'anno  2015  le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in  modo  da
ridurre  la  spesa  per  l'assistenza   specialistica   ambulatoriale
complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014. 
  8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1,  dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  data  2
luglio 2015, con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati   i   criteri   di   appropriatezza   dei   ricoveri   di
riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione  clinica
del ricovero  con  la  tipologia  di  evento  acuto,  della  distanza
temporale tra il ricovero  e  l'evento  acuto  e,  nei  ricoveri  non
conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica. 
  9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non
conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto  ministeriale
previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e'  applicata
una riduzione pari al 50 per cento  della  relativa  tariffa  fissata
dalla regione ovvero, se di minor importo, e'  applicata  la  tariffa
fissata dalla medesima  regione  per  i  ricoveri  di  riabilitazione
estensiva  presso   strutture   riabilitative   extraospedaliere.   A
decorrere  dall'anno  2015,  per  tutti  i   ricoveri   ordinari   di
riabilitazione,   clinicamente    appropriati,    la    remunerazione
tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2  al  decreto
del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  23  del  28  gennaio  2013,  e'
ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia. 
                          Art. 9 quinquies 
 
 
Rideterminazione dei fondi  per  la  contrattazione  integrativa  del
        personale dipendente del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni
finalizzate  al  rispetto  degli  standard  ospedalieri,  l'ammontare
complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al   trattamento
accessorio del personale e' permanentemente  ridotto  di  un  importo
pari  ai  risparmi  di   trattamento   accessorio   derivanti   dalla
diminuzione delle strutture operata in attuazione di  detti  processi
di riorganizzazione. 
                            Art. 9 sexies 
 
 
Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di  beni  e  servizi  da
               parte del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole:  «Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle  seguenti:
«Autorita' nazionale anticorruzione» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano  mettono  a  disposizione  della  CONSIP   e   dell'Autorita'
nazionale  anticorruzione,  secondo  modalita'  condivise,  tutte  le
informazioni necessarie alla verifica del predetto  adempimento,  sia
con  riferimento  alla  rispondenza  delle  centrali  di  committenza
regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  455,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle  convenzioni
e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime  centrali
regionali»; 
  b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) con la procedura di cui al quarto e  quinto  periodo  della
lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica  degli  adempimenti  di
cui all'articolo 12  dell'intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005
effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale  del  rispetto
dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).». 
                           Art. 9 septies 
 
 
Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio  sanitario
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di
cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla
lettera E. dell'intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano in data 26  febbraio  2015  e  dall'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  in  data  2  luglio  2015,
nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente  decreto,  il
livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma  556,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  ridotto  dell'importo  di  2.352
milioni di euro a decorrere dal 2015. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al
fine di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza,  possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma
1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario. 
  3. Al fine di tener  conto  della  riduzione  del  Fondo  sanitario
nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2015, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
commi 400, 401 e 403, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'
rideterminato, per la Regione siciliana, in  174.361,73  migliaia  di
euro. 
  4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti  dall'applicazione
dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
successive modificazioni,  sul  patto  di  stabilita'  della  regione
Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400
e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la
regione Friuli Venezia Giulia,  in  38.168,24  migliaia  di  euro  in
termini di indebitamento netto. 
                            Art. 9 octies 
 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi  di  cui  agli
articoli da  9-bis  a  9-septies  del  presente  decreto  secondo  le
procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative  norme  di
attuazione. 
                            Art. 9 novies 
 
 
Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei  controlli
       di profilassi internazionale del Ministero della salute 
 
  1. Per le medesime finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  599,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  ferme   restando   le
autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche
allo  scopo  di  fronteggiare   le   emergenze   sanitarie   relative
all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto  in
area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza  di
cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di  Expo
2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016,  e'  autorizzato  ad
effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e  di
2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria  e
di  monitoraggio  del  Ministero   della   salute,   e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui  all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791,
e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º  febbraio  1989,  n.
37. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  3.500.000
euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a  decorrere  dall'anno
2016,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
                            Art. 9 decies 
 
 
          Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016 
 
  1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma
per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e,  in  particolare,  per
fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza  di
persone,  e'  autorizzato,  a  favore  della  medesima  regione,   un
contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni. A tali fini, la regione Lazio  presenta  al  Ministero
della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito
su di esso  il  parere  favorevole  del  Ministero  della  salute  di
concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  richiede
l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel
programma approvato. Per  gli  interventi  da  eseguire  l'erogazione
delle risorse e' effettuata per stati di avanzamento lavori. 
  2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze  di  carattere
sanitario connesse al Giubileo straordinario del  2015-2016,  per  il
biennio 2015-2016, e' sospesa per gli  enti  del  Servizio  sanitario
della  regione  Lazio  l'applicazione  delle   limitazioni   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato. 
  3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per  il
Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente,
previo  versamento  di  un  contributo  volontario  pari  a  50  euro
comprovato da  idoneo  titolo,  di  eventuali  prestazioni  sanitarie
erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
e  successive  modificazioni.  In  caso  di  mancato  versamento  del
predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per  le  prestazioni
ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove
insiste la struttura ospedaliera. 
  4. Sono esclusi dal versamento previsto al  comma  3  i  pellegrini
provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria. 
  5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al  comma  3
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero della salute destinato al  rimborso
alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3. 
  6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al  Ministero
della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei  servizi  di
cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul  capitolo  di  spesa
destinato a tali rimborsi, ai maggiori  oneri  si  provvede  mediante
specifico vincolo a valere sulle risorse  finalizzate  all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, per il biennio 2015-2016. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le modalita' di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite  con
successivi provvedimenti del Ministero della salute. 
                           Art. 9 undecies 
 
 
Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la  tempestivita'
                            dei pagamenti 
 
  1. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more  dell'espressione
dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre  lo  Stato,  nonche'  del
recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere su livello del  finanziamento
del Servizio sanitario a cui concorre  lo  Stato,  e'  autorizzato  a
concedere anticipazioni: 
  a) alle regioni,  relativamente  al  finanziamento  destinato  agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e  al  finanziamento  destinato
alla medicina penitenziaria ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso  al  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo  Stato  e
per  i  quali  non  sia  gia'  previsto  uno  specifico   regime   di
anticipazione, ovvero non siano  stabiliti  specifici  adempimenti  o
atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse. 
  2. L'anticipazione di cui al comma  1  e'  erogata  in  misura  non
superiore  all'80  per  cento  del   valore   stabilito   nell'ultima
ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che  ripartisce  ed
assegna alle universita' le risorse  previste  per  il  finanziamento
della formazione dei medici specialisti, ai  sensi  dell'articolo  39
del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e  successive
modificazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere  sul
livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non
superiore all'80 per cento del valore stabilito  nell'ultimo  riparto
disponibile approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono  autorizzati
in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi,  anche  a  carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. 
                          Art. 9 duodecies 
 
 
  Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. Al fine di consentire il  corretto  svolgimento  delle  funzioni
attribuite  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA),   anche   in
relazione a quanto previsto dalla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche' di adeguare il numero  dei  dipendenti  agli  standard  delle
altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia
e' determinata nel numero di 630 unita'. 
  2.  Nel  triennio  2016-2018,  nel  rispetto  della  programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, al fine di favorire una  maggiore  e
piu'  ampia  valorizzazione  della  professionalita'  acquisita   dal
personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  stipulato  ai
sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  di  ogni  altra
procedura  per  l'assorbimento  del  personale   in   esubero   dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei  posti  disponibili  nella
propria dotazione organica,  procedure  concorsuali,  per  titoli  ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato  di  personale,  con  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il  personale  non
di ruolo che, alla data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,  presso  la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80  unita'  per  ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al  comma
1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al presente comma  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017, in relazione  al  proprio  effettivo  fabbisogno,  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente,  i
contratti di lavoro a  tempo  determinato  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
2.750.000 euro per il  2016,  in  8.250.000  euro  per  il  2017,  in
13.750.000 euro per il 2018 e in  16.500.000  euro  a  decorrere  dal
2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti  di
cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera  b),  10-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e  all'articolo
17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.
Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio  dell'Agenzia
e non potranno superare annualmente la  somma  necessaria  a  coprire
l'onere annuale derivante dall'assunzione del  personale  di  cui  al
comma  2.  A  copertura  dell'onere  relativo  a  ciascun   anno   di
riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura  pari  al  64,57
per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera  b),
e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura
pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10,
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, assicura il  monitoraggio  dell'onere  effettivo  derivante
dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al
comma 3. Nel caso in cui si  verifichino,  o  siano  in  procinto  di
verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere  e
le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,
e' autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi  delle
tariffe e dei diritti di cui alla  tabella  B  allegata  al  presente
decreto. 
  5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti  alla  data
del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto  del  Ministro  della
salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto  sono  individuate,  in
misura che tiene conto delle affinita' tra le  prestazioni  rese,  le
tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonche'  tariffe
ridotte per le piccole e medie imprese, in  analogia  a  quanto  gia'
previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC  di
carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del  sito
di produzione.». 
  6. Il decreto  del  Ministro  della  salute  di  cui  al  comma  12
dell'articolo 158 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  ed  e'  applicabile   dal   mese
successivo a quello della sua entrata in vigore. 
                               Art. 10 
 
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
  Residente e di carta d'identita' elettronica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018.»; 
      b) i  primi  due  periodi  del  comma  3  sono  sostituiti  dai
seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni  la  disponibilita'  dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle  funzioni
di competenza statale attribuite al sindaco  ai  sensi  dell'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette
a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e
interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni
necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo
fino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'
utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.». 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell'interno,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attivita'  di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono
curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale. 
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione  della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero  dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di
carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli
standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante  per  la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'  autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalita'  di
produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato.» 
  4. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di  62,5  milioni  di
euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall'anno  2020  e,  per  le
attivita' di gestione, di 2,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede,  quanto  a  59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e  a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse,  anche  in  conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno  2016
e a  0,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di
  emissioni industriali 
 
  1.  I  contratti  tra  privati  stipulati  ai  sensi  dell'articolo
67-quater,  comma  8,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
devono contenere, a pena di nullita', le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione
SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione  del
contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del
contratto, per il mancato rispetto dei tempi  di  cui  alla  predetta
lettera  e),  e  per   ulteriori   inadempimenti.   Ai   fini   della
certificazione antimafia di  cui  all'articolo  67-quater,  comma  8,
lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'  consentito  il
ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89  del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I  contributi
sono  corrisposti  sotto  condizione   risolutiva.   Il   committente
garantisce la  regolarita'  formale  dei  contratti  e  a  tale  fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione  ai  comuni  interessati  per  gli  idonei
controlli, fermi restando i controlli antimafia di  competenza  delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si  applica  l'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica  limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica  nella  misura  del  50  per  cento
limitatamente alla lettera c).». 
  2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne' avere  avuto
negli ultimi tre  anni  rapporti  diretti  di  natura  professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati,  con  l'impresa
affidataria dei lavori  di  riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto ne' rapporti di  parentela  con  il  titolare  o  con  chi
riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei
lavori   produce   apposita   autocertificazione   al    committente,
trasmettendone, altresi', copia ai comuni interessati per gli  idonei
controlli anche a campione. 
  3.  I  contratti  gia'  stipulati,   ivi   compresi   i   contratti
preliminari,   sono   adeguati    prima    dell'approvazione    della
progettazione  esecutiva.  In  caso   di   mancata   conferma   della
sussistenza dei  requisiti  accertati  da  parte  del  direttore  dei
lavori, il committente effettuera' una nuova procedura  di  selezione
dell'operatore economico e l'eventuale  obbligazione  precedentemente
assunta e' risolta automaticamente senza produrre  alcun  obbligo  di
risarcimento   a   carico   del    committente.    Le    obbligazioni
precedentemente  assunte  si  considerano  non  confermate  anche  in
mancanza della suddetta verifica  nei  tempi  previsti  dal  presente
decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5. Le certificazioni di conclusione lavori e  di  ripristino  della
agibilita' sismica con redazione e consegna dello stato finale devono
essere consegnate entro 30 giorni dalla  chiusura  dei  cantieri.  In
caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai  rappresentanti
di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si  applica  la
riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50%
per i mesi successivi. 
  5-bis.  Il  termine  per  l'inizio  dei  lavori  di  riparazione  o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle  penali,
inizia  a  decorrere,  indipendentemente  dal  reale  avviamento  del
cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione  del  contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui  si  concede  il
contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori
di condominio, rappresentanti  dei  consorzi,  procuratori  speciali,
rappresentanti  delle  parti   comuni   sono   sanzionati   con   una
decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e  frazione  di  mese  di
ritardo, del compenso complessivo loro spettante.  Il  direttore  dei
lavori,  entro  quindici  giorni   dall'avvenuta   comunicazione   di
maturazione dello stato di avanzamento dei  lavori  (SAL),  trasmette
gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro
sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello  degli  uffici
comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per  ogni  mese  e
frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori  una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti  in  rapporto
all'entita' del SAL consegnato con  ritardo;  per  ogni  settimana  e
frazione di settimana di ritardo e'  applicata  al  beneficiario  una
decurtazione  del  2  per  cento  sulle  competenze  complessive.  Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni,  previa
verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di
quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli
ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.  A  conclusione  dei
lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi  sono  stati
eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di  migliorie  o
altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore
di condominio, il  rappresentante  del  consorzio  o  il  commissario
certificano che i  lavori  relativi  alle  parti  comuni  sono  stati
contrattualizzati dal  committente  ed  accludono  le  quietanze  dei
pagamenti  effettuati  dagli  stessi.  Analoga  certificazione  viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie  o  interventi
difformi apportati sull'immobile  isolato  o  sulle  parti  esclusive
dello stesso se ricompreso in aggregato. 
  Quattro mesi prima  della  data  presunta  della  fine  dei  lavori
l'amministratore di condominio, il  presidente  del  consorzio  o  il
commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio  ai
servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2
per cento per ogni mese e frazione di mese del  compenso  complessivo
loro spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro mesi
di tempo per provvedere. In caso di ritardo si  applica  alle  stesse
una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune.  Tutta
la documentazione  relativa  ai  pagamenti  effettuati,  a  qualunque
titolo, con la provvista derivante dal  contributo  concesso  per  la
ristrutturazione o ricostruzione degli  edifici  colpiti  dal  sisma,
deve essere conservata per cinque anni. 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione  coatta  dello  stesso,  nonche'   nei   casi   previsti
dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione  s'intende  risolto  di  diritto.  La  disposizione  si
applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero
di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del  contratto
a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del  soggetto
esecutore dei lavori di riparazione o  ricostruzione  salvo  consenso
del committente. 
  7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici  diruti  possa
rallentare o pregiudicare il rientro della  popolazione  negli  altri
edifici e per favorire la  valorizzazione  urbanistica  e  funzionale
degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni  di  cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
si applicano anche  ai  centri  storici  delle  frazioni  del  comune
dell'Aquila e degli altri  comuni  del  cratere,  limitatamente  agli
immobili che in sede di  istruttoria  non  risultino,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la
ricostruzione o riparazione dello stesso immobile. 
  7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei  limiti  degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la
richiesta di eseguire i lavori  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati dal sisma, in  regime  di  anticipazione
finanziaria da parte dei proprietari o  aventi  titolo.  L'esecuzione
degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di  priorita'
definito dai comuni per l'erogazione del contributo che  e'  concesso
nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il
credito maturato nei confronti dell'ente  locale,  a  nessun  titolo,
puo' essere ceduto od offerto in garanzia,  pena  la  nullita'  della
relativa clausola. 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi edifici. 
  10. (Soppresso). 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate  con
risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli  edifici  destinati  alle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge  20  maggio
1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della  parte  seconda
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice  di
cui al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  La  scelta
dell'impresa affidataria dei lavori di  ricostruzione  o  riparazione
delle chiese o degli altri edifici di cui al  periodo  precedente  e'
effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la  veste  di
«stazione appaltante» di cui all'articolo 3,  comma  33,  del  citato
codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  con  le
modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine  della
redazione del  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei
lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di  cui
al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006.  In  ogni   caso,   nel
procedimento di approvazione del  progetto,  e'  assunto  il  parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La  stazione
appaltante puo'  acquisire  i  progetti  preliminari,  definitivi  ed
esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e  depositati  presso
gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto
dagli  articoli  90  e  91  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e  valutarne  la  compatibilita'  con  i
principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 21 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza  con  le  caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al  comma  9
del  presente  articolo,  e  l'idoneita',  anche  finanziaria,   alla
ristrutturazione  e  ricostruzione  degli  edifici.  Ogni   eventuale
ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse  necessaria  dovra'
avvenire senza maggiori oneri a  carico  della  stazione  appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «Tale modalita'  di  riparto  puo'  essere  utilizzata  dai
comuni  fino  al  31  marzo  2016.  Dal  1°  aprile  2016,  i  comuni
ripartiscono i consumi rilevati  per  ogni  edificio,  anche  per  il
riscaldamento, l'energia elettrica e la  produzione  di  acqua  calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi  registrati  dai  contatori
installati o da installare negli edifici  del  progetto  CASE  e  nei
MAP.». 
  11-quater. Dalle disposizioni di cui al  comma  11-ter  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a
legislazione vigente. 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  come  rifinanziata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  una  quota
fissa, fino a un valore massimo del 4 per  cento  degli  stanziamenti
annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi'  determinati
in ciascun anno, nel quadro di un  programma  di  sviluppo  volto  ad
assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo   in   termini   di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e programmi di  promozione  turistica  e  culturale;  c)
attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta  formazione;  d)
azioni di sostegno  alle  attivita'  imprenditoriali;  e)  azioni  di
sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro  e
piccole imprese; f) interventi  e  servizi  di  connettivita',  anche
attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.  Tali  interventi
sono realizzati all'interno di un programma di  sviluppo  predisposto
dalla Struttura di missione di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1º  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211.  Il  programma  di  sviluppo  e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,  amministrazioni
attuatrici, disciplina  del  monitoraggio,  della  valutazione  degli
interventi  in  itinere  ed  ex  post,  della  eventuale   revoca   o
rimodulazione delle risorse per la piu'  efficace  allocazione  delle
medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «sui
restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.» 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  «titolari»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri». 
  14-bis.  All'articolo  67-ter,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati»
sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli  indirizzi
formulati dai comuni.». 
  14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti:
«nonche' per gli anni 2016 e 2017.». 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite
le seguenti: «e il soggetto al quale  sia  giuridicamente  riferibile
detta produzione»; 
  b) alla lettera o), dopo la parola:  «deposito»  sono  inserite  le
seguenti: «preliminare alla raccolta»; 
  c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e'  sostituita
dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini  del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»
e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le  seguenti:  «,  da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha
determinato la produzione dei rifiuti.». 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,
nelle more  della  conclusione  dei  procedimenti,  le  installazioni
possono  continuare   l'esercizio   in   base   alle   autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari   a   garantire   la   conformita'   dell'esercizio
dell'installazione con il titolo  III-bis  della  parte  seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni». 
  16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra  persone,  anche
estranee alla  pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza
gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  presidente  della  regione
interessata»; 
  b) al comma 12, primo periodo,  le  parole  da:  «Bagnoli-Coroglio»
fino a: «di cui al comma  6»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Soggetto  Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,»; 
  c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti: 
  «13.  Al  fine   di   definire   gli   indirizzi   strategici   per
l'elaborazione   del   programma   di   risanamento   ambientale    e
rigenerazione urbana del comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  assicurando
il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il  coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio,
anche  con  riferimento  alla  sua  dotazione  infrastrutturale,   e'
istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un'apposita
cabina  di  regia,  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo  delegato  e  composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania  e  del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici  o  privati  operanti  nei  settori  connessi  al   predetto
programma. 
  13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di  cui  al
comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle  procedure
di definizione del programma di rigenerazione urbana  e  di  bonifica
ambientale,    al    fine    di    garantirne    la    sostenibilita'
economico-finanziaria. 
  13.2.  Ai  fini  della  puntuale  definizione  della  proposta   di
programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione  urbana,  il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui  al  comma  13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di  Napoli,  con
le modalita' e nei termini stabiliti dal  Commissario  straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina  le  proposte  del  comune  di  Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito  della  conferenza  di
servizi di cui al comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai  sensi
del terzo periodo del comma 9; 
  d) il comma 13-ter e' abrogato. 
                             Art. 11 bis 
 
 
             Disposizioni in materia di economia legale 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  29,   comma   2,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  continuano  ad  applicarsi  fino
all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma  2-bis,  del
codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 12 
 
 
                    Zone franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o  centri
abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto,  Medolla,  San
Prospero, San Felice sul Panaro,  Finale  Emilia,  comune  di  Modena
limitatamente ai centri abitati  delle  frazioni  di  la  Rocca,  San
Matteo, Navicello  e  Albareto,  Cavezzo,  Concordia  sulla  Secchia,
Mirandola,  Novi  di  Modena,  S.  Possidonio,   Crevalcore,   Poggio
Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di cui  al  comma  1  con  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi  di  quanto
stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita'  produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
  b) appartenere ai seguenti settori di attivita',  come  individuati
dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96; 
  c) essere gia' costituite alla data di  presentazione  dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma  8,
purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31
dicembre 2014; 
  d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,  ai
sensi di quanto previsto dal comma 4; 
  e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   Stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  2  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7,  delle  seguenti
agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I  comuni  di
Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per  cento
delle risorse stanziate per ogni annualita'. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                               Art. 13 
 
 
Rimodulazione interventi a favore  delle  popolazioni  colpite  dagli
               eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  01. Il termine di scadenza dello  stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2016. 
  1.  Il  Presidente  della  regione  Lombardia,   in   qualita'   di
commissario delegato per  la  ricostruzione,  puo'  destinare,  nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205  milioni  di  euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b)  ed
f),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  fa  fronte  quanto  a  140
milioni   di   euro    mediante    riduzione    per    l'anno    2015
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.  Le  predette  risorse  sono  versate  sulla   contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
  3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  dei  comuni  e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale,  secondo  quanto  previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati  dagli  enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al  finanziamento  di  interventi  di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti  nei
piani attuativi del Commissario delegato per  la  ricostruzione,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. 
  4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole  «e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2015»  sono
sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». 
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo  le  parole:  «la  continuita'  produttiva,»  sono  inserite  le
seguenti: «e dei danni subiti da prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio,  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari,». 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  33,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  si
provvede mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
delle  risorse  relative   all'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
                             Art. 13 bis 
 
 
        Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna 
 
  1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel  territorio  dei
comuni  della  regione  Sardegna  colpiti  dall'alluvione  del  18-19
novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri del  19  novembre  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre  2013,  e'
autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  nell'anno  2016.  La
definizione  della  perimetrazione  della   zona   franca   e   delle
agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della  medesima  e'
stabilita con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  la
regione Sardegna e il CIPE, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Ai fini di cui  al  presente  articolo  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  nell'anno
2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                             Art. 13 ter 
 
 
                   Misure per la citta' di Venezia 
 
  1. Per garantire l'effettiva attuazione  degli  interventi  per  la
salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge  29
novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite
le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio  1998,  n.  19,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 7, comma  3,  le  parole:  «una  sola  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»; 
  b) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
durata dell'incarico dei direttori di settore non  puo'  eccedere  la
durata dei  programmi  previsti  per  i  dodici  mesi  immediatamente
successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che  li  ha
nominati»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  c) all'articolo 17, comma 2,  le  parole:  «una  sola  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.». 
                           Art. 13 quater 
 
 
                Proroga di termine di cantierabilita' 
 
  1. Il termine di cantierabilita' di cui all'articolo  3,  comma  2,
lettere b) e  c),  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' prorogato al 31 ottobre 2015. 
                               Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. All'articolo 1, comma  632,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole «30  giugno  2015»  sono  sostituite
dalle parole «30 settembre 2015». 
                               Art. 15 
 
 
                        Servizi per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome,
definiscono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e  con  le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata  a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla  gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche  attive  del  lavoro  nel
territorio della regione o provincia autonoma. 
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti   possono   prevedere   la
possibilita'  di  partecipazione  del   Ministero   agli   oneri   di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 90 milioni di euro annui, ed  in  misura  proporzionale  al
numero di lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. 
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al  comma
2 e nei limiti temporali e di  spesa  stabiliti  dalle  medesime,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  ad
utilizzare una somma non superiore a 90  milioni  di  euro  annui,  a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3. 
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per  l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  di  mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula
della convenzione di cui al  comma  2,  all'assegnazione  a  ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo  di  rotazione
di cui al comma 4.  Laddove  con  la  medesima  regione  destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla  stipula  della  convenzione
entro il 30 settembre 2015,  e'  operata  una  riduzione  di  importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della  regione  stessa,
nella misura non utilizzata per la copertura di  spese  di  personale
dei centri per l'impiego. Le predette  risorse  sono  riassegnate  al
Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma. 
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da «Allo scopo di consentire  il  temporaneo  finanziamento
dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate. 
  6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo  di  riordino  delle
funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine  di
consentire  la  continuita'  dei  servizi  erogati  dai  centri   per
l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio  di  parte  corrente  nel
periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma  9,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime  finalita'  e  condizioni,  per  l'esercizio  dei   predetti
servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2014. 
                               Art. 16 
 
 
Misure urgenti  per  il  gli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di
                        appartenenza pubblica 
 
  1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento  delle  procedure
di  gara  per  l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della  cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo  scopo  di  razionalizzare  la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza,  per
lo svolgimento delle relative procedure. 
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5: 
  1)  le  parole:  «12  mesi»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«ventiquattro mesi»; 
  2) le parole: «, di cui 400.000  per  l'anno  2014  e  500.000  per
l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»; 
  b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. Al fine di assicurare la tutela  e  la  valorizzazione  del
sito archeologico di Pompei e  delle  aree  limitrofe  attraverso  le
modalita'  operative  adottate  in  attuazione  del  Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo  svolgimento  delle  funzioni  del
Direttore  generale  di  progetto   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e  successive  modificazioni,  e'
assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa  pari
a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017,  2018  e  2019,  a
valere sulle risorse disponibili sul  bilancio  della  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal  1°  gennaio  2016,  allo
scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria  del
sito, il Direttore generale di  progetto  e  le  competenze  ad  esso
attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, e successive modificazioni,  confluiscono  nella  Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume  la  denominazione
di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo  30,
comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure  di  carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente  comma,  nonche'
sono  definite  le  modalita'  del  progressivo  trasferimento   alla
Soprintendenza Pompei delle funzioni e  delle  strutture  di  cui  al
periodo precedente.»; 
  c) al comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000  euro  annui,
si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sul   bilancio   della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.». 
  1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguente modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con»  sono  inserite
le seguenti: «la regione e»; 
  b) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del  Ministero»  sono
inserite le seguenti: «, la regione». 
  1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela  del  patrimonio
culturale  e  garantire  la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il
31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per  gli  affari
regionali e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata,  e'
adottato un piano di razionalizzazione degli archivi  e  degli  altri
istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il  versamento  agli
archivi di  Stato  competenti  per  territorio  dei  documenti  degli
archivi storici delle province, con esclusione di quelle  trasformate
in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e
l'eventuale trasferimento al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta'  delle
province adibiti a sede o deposito degli  archivi  medesimi.  Con  il
medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti
e luoghi della cultura delle province da trasferire,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e  del  turismo,  mediante  stipula  di  appositi
accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti. 
  1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1-quater,
entro il  31  ottobre  2015,  le  unita'  di  personale  nei  profili
professionali di funzionario archivista,  funzionario  bibliotecario,
funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio  a
tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle
dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo,  attraverso  apposita  procedura  di  mobilita'   ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  anche  in  soprannumero   rispetto   alla
dotazione organica di cui alla tabella B allegata al  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  impegnate  per
l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il
medesimo Ministero e comunque per  un  importo  pari  ad  almeno  2,5
milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della  procedura
di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo  non  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  le  assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 
  1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui  ai  commi
1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri  e  condizioni
uniformi  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  la  tutela   del
patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 6»; 
  b) all'articolo 5: 
  1) il comma 2 e' abrogato; 
  2) al comma 3,  dopo  le  parole:  «funzioni  di  tutela  su»  sono
inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi,  incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»; 
  3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»; 
  c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.». 
                             Art. 16 bis 
 
Misure per favorire la rappresentanza territoriale  negli  organi  di
  amministrazione di  associazioni  e  fondazioni  con  finalita'  di
  gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' 
 
  1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dal seguente: 
  «420. Al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle associazioni e  alle  fondazioni  costituite  con  finalita'  di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO),  che
ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita'
dei relativi incarichi». 
                             Art. 16 ter 
 
 
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica
connessi anche all'imminente svolgimento del  Giubileo  straordinario
del 2015-2016,  e'  autorizzata,  in  via  eccezionale,  l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050  unita'  nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri,  di  400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per  ciascuno  degli  anni
2015  e  2016  a  valere  sulle   facolta'   assunzionali   relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e  2017  previste  dall'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al
comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo
1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  con  decorrenza
non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo  in
via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera  b),  e  all'articolo  2201,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del  2010,  approvate
in data non anteriore al  1°  gennaio  2011,  nonche',  per  i  posti
residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non
vincitori  dei  medesimi  concorsi.   L'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata,   altresi',   per   gli   ulteriori    posti    residui,
all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del  medesimo
articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. 
  2. Con provvedimenti dei Ministeri  della  difesa,  dell'interno  e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita' attuative del  comma  1,  tenendo
conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria  di  cui  al
presente articolo, anche ai fini della definizione  delle  rispettive
graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del  concorso  piu'
risalente nel tempo  e  della  migliore  posizione  nelle  rispettive
graduatorie. 
  3.  Per  le  esigenze  di   soccorso   pubblico,   connesse   anche
all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario  del  2015-2016,
e' autorizzata, in via eccezionale,  l'assunzione  straordinaria  nei
ruoli iniziali del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  di  250
unita', per l'anno 2015 a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  del
2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10  del  medesimo  articolo
66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015,  attingendo,
in  parti  uguali,  alle  graduatorie  di  cui  all'articolo  8   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo  1,  comma
264, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  con  decorrenza  non
anteriore  al  1°  ottobre  2015  limitatamente  ai  ruoli   iniziali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e  2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi  1
e   3,   possono   essere   effettuate   in   data   non   anteriore,
rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al  1º  dicembre  2017,  fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1º dicembre 2016. 
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa  complessiva  di  16.655.427  euro  e   di   11.217.902   euro,
rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere
si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per  i
rispettivi anni 2015 e 2016, per  essere  riassegnata  ai  pertinenti
programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 
                           Art. 16 quater 
 
 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di  comuni
                       della Regione Calabria 
 
  1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i  comuni
della  regione  Calabria  per  le  categorie  di  lavoratori  di  cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207
anche nel  caso  di  utilizzazione  di  finanziamenti  regionali.  Le
predette  procedure  sono  definite,   altresi',   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  fermo  restando  il
rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei  tempi
medi nei pagamenti. La regione Calabria  dispone  con  propria  legge
regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale  e
assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento  dei
propri obiettivi di finanza pubblica. In caso  di  mancato  rispetto,
per l'anno 2014, del patto di stabilita' interno, al  solo  scopo  di
consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, gia'  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
gia' finanziati con le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si  applica
la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge
12 novembre 2011, n. 183. 
                               Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    

Tabella 2

=====================================================================
|                                        |    Riduzione di spesa    |
|                                        |corrente che ciascun ente |
|                                        |deve conseguire per l'anno|
|                  Ente                  |           2015           |
+========================================+==========================+
|Alessandria                             |              7.266.270,59|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Asti                                    |              8.171.435,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Biella                                  |                      0,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cuneo                                   |              9.678.708,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Novara                                  |              3.349.452,29|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Torino                                  |             27.941.102,33|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Verbano-Cusio-Ossola                    |              1.033.082,08|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vercelli                                |              1.742.357,29|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bergamo                                 |             18.567.478,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Brescia                                 |             23.484.851,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Como                                    |              9.894.858,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cremona                                 |              8.737.569,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lecco                                   |              3.790.831,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lodi                                    |              3.354.605,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Mantova                                 |             11.225.246,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Milano                                  |             27.698.486,99|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Monza e della Brianza                   |             19.386.463,83|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pavia                                   |             13.297.294,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Sondrio                                 |              1.957.636,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Varese                                  |              5.074.177,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Belluno                                 |              5.136.578,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Padova                                  |             17.016.892,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rovigo                                  |              6.020.885,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Treviso                                 |             19.072.705,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Venezia                                 |             10.494.060,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Verona                                  |             23.554.339,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vicenza                                 |             15.933.204,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Genova                                  |              8.351.526,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Imperia                                 |              5.122.130,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|La Spezia                               |              7.494.780,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Savona                                  |              8.763.264,30|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bologna                                 |              8.671.168,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ferrara                                 |              6.595.382,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Forli-Cesena                            |              9.389.816,74|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Modena                                  |             13.870.843,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Parma                                   |              5.457.061,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Piacenza                                |              2.075.484,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ravenna                                 |             10.120.100,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Reggio nell'Emilia                      |              8.745.675,72|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rimini                                  |              9.352.456,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Arezzo                                  |              6.457.649,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Firenze                                 |             21.830.174,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Grosseto                                |              7.211.853,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Livorno                                 |              7.043.883,31|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lucca                                   |              7.790.412,91|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Massa-Carrara                           |              2.691.725,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pisa                                    |              3.623.447,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pistoia                                 |              8.756.973,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Prato                                   |              6.939.390,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Siena                                   |              3.525.398,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Perugia                                 |             11.705.006,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Terni                                   |              6.893.853,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ancona                                  |              7.162.900,60|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ascoli Piceno                           |              2.223.554,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Fermo                                   |              4.088.136,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Macerata                                |              8.990.586,61|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pesaro e Urbino                         |              6.109.241,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Frosinone                               |              5.548.852,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Latina                                  |             17.662.843,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rieti                                   |              2.345.294,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Roma                                    |             79.132.973,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Viterbo                                 |              7.952.793,66|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Chieti                                  |              3.036.947,86|
+----------------------------------------+--------------------------+
|L'Aquila                                |              4.270.062,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pescara                                 |              6.247.517,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Teramo                                  |              6.643.227,67|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Campobasso                              |              3.185.975,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Isernia                                 |              1.192.365,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Avellino                                |             12.479.516,16|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Benevento                               |              6.935.005,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Caserta                                 |             31.273.307,73|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Napoli                                  |             46.413.945,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Salerno                                 |             24.920.650,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bari                                    |             14.440.633,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Barletta-Andria-Trani                   |              6.633.100,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Brindisi                                |              6.740.723,94|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Foggia                                  |              8.232.163,81|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lecce                                   |             23.515.735,94|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Taranto                                 |             14.377.155,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Matera                                  |              6.233.761,81|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Potenza                                 |              3.521.959,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Catanzaro                               |              5.955.145,22|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cosenza                                 |              8.295.704,40|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Crotone                                 |              3.758.372,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Reggio di Calabria                      |              9.119.811,30|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vibo Valentia                           |                      0,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE                                  |            900.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|                                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|Agrigento                               |              5.879.747,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Caltanissetta                           |              4.067.281,61|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Catania                                 |             13.378.928,97|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Enna                                    |              3.335.391,58|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Messina                                 |              8.562.113,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Palermo                                 |             14.578.061,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ragusa                                  |              4.573.970,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Siracusa                                |              5.888.490,64|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Trapani                                 |              5.555.330,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cagliari                                |              9.952.899,41|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Nuoro                                   |              4.047.440,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Sassari                                 |              6.686.698,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Oristano                                |              4.319.661,02|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Carbonia-Iglesias                       |              1.854.156,89|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Medio Campidano                         |              2.381.907,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ogliastra                               |              1.773.186,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Olbia-Tempio                            |              3.164.734,60|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Totale Sicilia e Sardegna               |            100.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+

    
 
                                                           «Tabella A 
                                (articolo 9-ter, comma 1, lettera a)) 
      
 
=====================================================================
|   BA0250   |        B.1.A.4)         |     Prodotti dietetici     |
+============+=========================+============================+
|BA0270      |B.1.A.6)                 |Prodotti chimici            |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Materiali e prodotti per uso|
|BA0280      |B.1.A.7)                 |veterinario                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri beni e prodotti       |
|BA0290      |B.1.A.8)                 |sanitari                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA0320      |B.1.B.1)                 |Prodotti alimentari         |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Materiali di guardaroba, di |
|            |                         |pulizia e di convivenza in  |
|BA0330      |B.1.B.2)                 |genere                      |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Combustibili, carburanti e  |
|BA0340      |B.1.B.3)                 |lubrificanti                |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Supporti informatici e      |
|BA0350      |B.1.B.4)                 |cancelleria                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Materiale per la            |
|BA0360      |B.1.B.5)                 |manutenzione                |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri beni e prodotti non   |
|BA0370      |B.1.B.6)                 |sanitari                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Acquisto prestazioni di     |
|            |                         |trasporto sanitario da      |
|BA1130      |B.2.A.11.4)              |privato                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Contributi a societa'       |
|            |                         |partecipate e/o enti        |
|BA1310      |B.2.A.14.3)              |dipendenti della Regione    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze sanitarie e      |
|            |                         |sociosanit. da terzi - Altri|
|BA1370      |B.2.A.15.2)              |soggetti pubblici           |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze sanitarie da     |
|            |                         |privato - articolo 55, comma|
|BA1390      |B.2.A.15.3.A)            |2, CCNL 8 giugno 2000       |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre consulenze sanitarie e|
|BA1400      |B.2.A.15.3.B)            |sociosanitarie da privato   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Collaborazioni coordinate e |
|            |                         |continuative sanitarie e    |
|BA1410      |B.2.A.15.3.C)            |socios. da privato          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Lavoro interinale - area    |
|BA1430      |B.2.A.15.3.E)            |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre collaborazioni e      |
|            |                         |prestazioni di lavoro - area|
|BA1440      |B.2.A.15.3.F)            |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi sanitari e    |
|            |                         |sociosanitari a rilevanza   |
|            |                         |sanitaria da pubblico -     |
|            |                         |Altri soggetti pubblici     |
|BA1510      |B.2.A.16.2)              |della Regione               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi sanitari da   |
|BA1530      |B.2.A.16.4)              |privato                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1580      |B.2.B.1.1)               |Lavanderia                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1590      |B.2.B.1.2)               |Pulizia                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1600      |B.2.B.1.3)               |Mensa                       |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1610      |B.2.B.1.4)               |Riscaldamento               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Servizi di assistenza       |
|BA1620      |B.2.B.1.5)               |informatica                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Servizi trasporti (non      |
|BA1630      |B.2.B.1.6)               |sanitari)                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1640      |B.2.B.1.7)               |Smaltimento rifiuti         |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1650      |B.2.B.1.8)               |Utenze telefoniche          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1660      |B.2.B.1.9)               |Utenze elettricita'         |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1670      |B.2.B.1.10)              |Altre utenze                |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Premi di assicurazione -    |
|BA1690      |B.2.B.1.11.A)            |R.C. Professionale          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Premi di assicurazione -    |
|BA 1700     |B.2.B.1.11.B)            |Altri premi assicurativi    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi non sanitari  |
|BA1730      |B.2.B.1.12.B)            |da altri soggetti pubblici  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri servizi non sanitari  |
|BA1740      |B.2.B.1.12.C)            |da privato                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze non sanitarie da |
|            |                         |Terzi - Altri soggetti      |
|BA1770      |B.2.B.2.2)               |pubblici                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Consulenze non sanitarie da |
|BA1790      |B.2.B.2.3.A)             |privato                     |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Collaborazioni coordinate e |
|            |                         |continuative non sanitarie  |
|BA1800      |B.2.B.2.3.B)             |da privato                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Lavoro interinale - area non|
|BA1820      |B.2.B.2.3.D)             |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre collaborazioni e      |
|            |                         |prestazioni di lavoro - area|
|BA1830      |B.2.B.2.3.E)             |non sanitaria               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Formazione (esternalizzata e|
|BA1890      |B.2.B.3.1)               |non) da pubblico            |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Formazione (esternalizzata e|
|BA1900      |B.2.B.3.2)               |non) da privato             |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|            |                         |ai fabbricati e loro        |
|BA1920      |B.3.A)                   |pertinenze                  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|BA1930      |B.3.B)                   |agli impianti e macchinari  |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|            |                         |alle attrezzature sanitarie |
|BA1940      |B.3.C)                   |e scientifiche              |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|BA1950      |B.3.D)                   |ai mobili e arredi          |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Manutenzione e riparazione  |
|BA1960      |B.3.E)                   |agli automezzi              |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altre manutenzioni e        |
|BA1970      |B.3.F)                   |riparazioni                 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA2000      |B.4.A)                   |Fitti passivi               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di noleggio - area   |
|BA2020      |B.4.B.1)                 |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di noleggio - area   |
|BA2030      |B.4.B.2)                 |non sanitaria               |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di leasing - area    |
|BA2050      |B.4.C.1)                 |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Canoni di leasing - area non|
|BA2060      |B.4.C.2)                 |sanitaria                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Indennita', rimborso spese e|
|            |                         |oneri sociali per gli Organi|
|            |                         |Direttivi e Collegio        |
|BA2540      |B.9.C.1)                 |Sindacale                   |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|            |                         |Altri oneri diversi di      |
|BA2550      |B.9.C.2)                 |gestione                    |
+------------+-------------------------+----------------------------+
 
 
 
                                                            Tabella B 
                                      (articolo 9-duodecies, comma 3) 
      
 
=====================================================================
|Aumento % tariffe per|         |        |          |  A decorrere  |
|        anno         |  2016   |  2017  |  2018    |     2019      |
+=====================+=========+========+==========+===============+
|5% su informazione   |         |        |          |               |
|scientifica          |     0,0%|    0,0%|     0,0% |          0,0% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Tariffe              |     9,1%|   18,2%|    18,2% |          9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Convegni e Congressi |     9,1%|   18,2%|    18,2% |          9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Ispezioni            |    6,25%|   12,5%|    11,5% |          4,7% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Diritto annuale      |     9,1%|   18,2%|    18,2% |          9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Totale               |     3,9%|    7,8%|     8,5% |         4,65% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
 
 
                                                                   ». 

 

Legge 17 luglio 2015, n. 109

Legge 17 luglio 2015, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00123)

(GU Serie Generale n.166 del 20-7-2015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 21 maggio 2015,  n.  65,  recante  disposizioni
urgenti in materia  di  pensioni,  di  ammortizzatori  sociali  e  di
garanzie TFR, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate
in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65

Testo del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 116 del 21 maggio 2015), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.». (15A05655)

(GU n.166 del 20-7-2015 )

Capo I

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                          Misure in materia 
             di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. La rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
    a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento  minimo  INPS.
Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il  trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    e)  non  e'  riconosciuta   per   i   trattamenti   pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»; 
    2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: 
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e  2013  come
determinata dal comma 25, con riguardo ai  trattamenti  pensionistici
di importo complessivo superiore a tre volte  il  trattamento  minimo
INPS e' riconosciuta: 
    a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
    b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento; 
  25-ter. Resta fermo che gli importi di cui  al  comma  25-bis  sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa
vigente.». 
  2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione
del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi'  dell'importo
degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.». 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo. 

Capo II

                               Art. 2 
 
                  Rifinanziamento del Fondo sociale 
                    per occupazione e formazione 
 
  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
                               Art. 3 
 
            Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali 
                in deroga per il settore della pesca 
 
  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa
integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono
incrementate di 5 milioni di euro. 
                               Art. 4 
 
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,
  commi  5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  e
  all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,  nonche'
  rifinanziamento della proroga dei trattamenti di  cui  all'articolo
  1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 
 
  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 140 milioni di euro a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente
decreto. 
  1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
quale, a tal fine, e' incrementato di 150  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo  fa
riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e
presentate prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
attuativo dell'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183. 
  1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies,
del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2015  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal presente decreto. 
                               Art. 5 
 
       Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente 
            di capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da
effettuare sulle rivalutazioni successive.». 
  1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del  terzo
periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge  8  agosto  1995,  n.
335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al
recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo. 
  2. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  commi  1  e  1-bis,
valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di  euro
per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017,  6  milioni  di
euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019,  10  milioni
di euro per l'anno 2020, 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  22
milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno  2023,
37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026,  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni  di  euro
per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6  milioni  di
euro per l'anno 2016, 0,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,1
milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019,
1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro  per  l'anno
2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022,  5,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni  di  euro
per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10  milioni  di
euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  11,3
milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030
e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante  le
maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis; 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3  milioni
di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro  per  l'anno  2019,  6,3
milioni di euro per l'anno 2020, 10,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024,  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2025, 39  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  43,1
milioni di euro per l'anno 2027, 46,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e  1,9  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2016  e  2017,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 5-bis 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge  23
  dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali  per  i
  lavoratori esposti all'amianto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  112,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  per  «lavoratori  attualmente  in
servizio» si intendono i lavoratori che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge, non  erano  beneficiari  di  trattamenti
pensionistici. 
                               Art. 6 
 
                  Razionalizzazione delle procedure 
                       di pagamento dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma
302 e' sostituito dal seguente: 
  «302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di  razionalizzare  e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
bancabile di ciascun mese.». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546
milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno
2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018
attraverso i  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla  riduzione  delle
commissioni corrisposte agli istituti di credito e a  Poste  Italiane
Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche; 
    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto
maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie
spese. 
  3. L'INPS provvede  annualmente  al  riversamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti
a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a). 
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2  del  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma  2,  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  provvede  con  proprio  decreto  a
rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla
lettera b)  del  predetto  comma  2,  nella  misura  necessaria  alla
copertura   del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'    di
monitoraggio. 
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                               Art. 7 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.». 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle  seguenti:
«nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.». 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Legge 14 luglio 2015, n. 110

Legge 14 luglio 2015, n. 110

Istituzione del «Giorno del dono». (15G00124)

(GU n.167 del 21-7-2015)

 

 Vigente al: 5-8-2015

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica italiana riconosce  il  4  ottobre  di  ogni  anno
«Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita'  di
acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte  e
le attivita' donative possono recare  alla  crescita  della  societa'
italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione
nella quale i valori primari  della  liberta'  e  della  solidarieta'
affermati dalla Costituzione trovano un'espressione  altamente  degna
di essere riconosciuta e promossa. 
                               Art. 2 
 
  1. In occasione del  «Giorno  del  dono»  di  cui  all'articolo  1,
possono essere organizzati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza  pubblica,  cerimonie,  iniziative,  incontri,  momenti
comuni di  riflessione,  presentazioni,  in  modo  particolare  nelle
scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono
siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere  e
affinche' la loro importanza riceva il  conforto  di  approfondimenti
culturali e di testimonianze riguardanti  le  esperienze  di  impegno
libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  di
cui  alla  presente  legge  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 3 
 
  1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 13 luglio 2015, n. 107

buonascuola_12315

Disegno di Legge (CdM, 12.3.15)

Disegno di Legge (7a Camera, 9.5.15)

Disegno di Legge (Camera, 20.5.15)

Maxiemendamento (Senato, 23.6.15)

Disegno di Legge (Senato, 25.6.15)


LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)

(GU n.162 del 15-7-2015 )

Testo con note

Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015) (15A05606)

(GU Serie Generale n.175 del 30-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 44)

 

 Vigente al: 16-7-2015

 

Avvertenza: 
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
10,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato  il  rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo  a  suo
tempo pubblicato.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1 
 
    

+------------------------------------+------------------------------+
|1. Per affermare il ruolo centrale  |                              |
|della scuola nella societa' della   |                              |
|conoscenza e innalzare i livelli di |                              |
|istruzione e le competenze delle    |                              |
|studentesse e degli studenti,       |                              |
|rispettandone i tempi e gli stili di|                              |
|apprendimento, per contrastare le   |                              |
|diseguaglianze socio-culturali e    |                              |
|territoriali, per prevenire e       |                              |
|recuperare l'abbandono e la         |                              |
|dispersione scolastica, in coerenza |                              |
|con il profilo educativo, culturale |                              |
|e professionale dei diversi gradi di|                              |
|istruzione, per realizzare una      |                              |
|scuola aperta, quale laboratorio    |                              |
|permanente di ricerca,              |                              |
|sperimentazione e innovazione       |                              |
|didattica, di partecipazione e di   |                              |
|educazione alla cittadinanza attiva,|                              |
|per garantire il diritto allo       |                              |
|studio, le pari opportunita' di     |                              |
|successo formativo e di istruzione  |                              |
|permanente dei cittadini, la        |                              |
|presente legge da' piena attuazione |                              |
|all'autonomia delle istituzioni     |                              |
|scolastiche di cui all'articolo 21  |                              |
|della legge 15 marzo 1997, n. 59, e |                              |
|successive modificazioni, anche in  |Oggetto e finalita' della     |
|relazione alla dotazione            |riforma del sistema nazionale |
|finanziaria.                        |di istruzione e formazione    |
+------------------------------------+------------------------------+
|2. Per i fini di cui al comma 1, le |                              |
|istituzioni scolastiche garantiscono|                              |
|la partecipazione alle decisioni    |                              |
|degli organi collegiali e la loro   |                              |
|organizzazione e' orientata alla    |                              |
|massima flessibilita',              |                              |
|diversificazione, efficienza ed     |                              |
|efficacia del servizio scolastico,  |                              |
|nonche' all'integrazione e al       |                              |
|miglior utilizzo delle risorse e    |                              |
|delle strutture, all'introduzione di|                              |
|tecnologie innovative e al          |                              |
|coordinamento con il contesto       |                              |
|territoriale. In tale ambito,       |                              |
|l'istituzione scolastica effettua la|                              |
|programmazione triennale            |                              |
|dell'offerta formativa per il       |                              |
|potenziamento dei saperi e delle    |                              |
|competenze delle studentesse e degli|                              |
|studenti e per l'apertura della     |                              |
|comunita' scolastica al territorio  |Organizzazione scolastica e   |
|con il pieno coinvolgimento delle   |programmazione triennale      |
|istituzioni e delle realta' locali. |dell'offerta formativa.       |
+------------------------------------+------------------------------+
|3. La piena realizzazione del       |                              |
|curricolo della scuola e il         |                              |
|raggiungimento degli obiettivi di   |                              |
|cui ai commi da 5 a 26, la          |                              |
|valorizzazione delle potenzialita' e|                              |
|degli stili di apprendimento nonche'|                              |
|della comunita' professionale       |                              |
|scolastica con lo sviluppo del      |                              |
|metodo cooperativo, nel rispetto    |                              |
|della liberta' di insegnamento, la  |                              |
|collaborazione e la progettazione,  |                              |
|l'interazione con le famiglie e il  |                              |
|territorio sono perseguiti mediante |                              |
|le forme di flessibilita'           |                              |
|dell'autonomia didattica e          |                              |
|organizzativa previste dal          |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |Forme di flessibilita'        |
|Presidente della Repubblica 8 marzo |dell'autonomia didattica e    |
|1999, e in particolare attraverso:  |organizzativa.                |
|a) l'articolazione modulare del     |                              |
|monte orario annuale di ciascuna    |                              |
|disciplina, ivi compresi attivita' e|                              |
|insegnamenti interdisciplinari;     |                              |
|b) il potenziamento del tempo       |                              |
|scolastico anche oltre i modelli e i|                              |
|quadri orari, nei limiti della      |                              |
|dotazione organica dell'autonomia di|                              |
|cui al comma 5, tenuto conto delle  |                              |
|scelte degli studenti e delle       |                              |
|famiglie;                           |                              |
|c) la programmazione                |                              |
|plurisettimanale e flessibile       |                              |
|dell'orario complessivo del         |                              |
|curricolo e di quello destinato alle|                              |
|singole discipline, anche mediante  |                              |
|l'articolazione del gruppo della    |                              |
|classe.                             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|4. All'attuazione delle disposizioni|                              |
|di cui ai commi da 1 a 3 si provvede|                              |
|nei limiti della dotazione organica |                              |
|dell'autonomia di cui al comma 201, |                              |
|nonche' della dotazione organica di |                              |
|personale amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario e delle risorse          |                              |
|strumentali e finanziarie           |Copertura finanziaria per la  |
|disponibili.                        |dotazione organica complessiva|
+------------------------------------+------------------------------+
|5. Al fine di dare piena attuazione |                              |
|al processo di realizzazione        |                              |
|dell'autonomia e di riorganizzazione|                              |
|dell'intero sistema di istruzione,  |                              |
|e' istituito per l'intera           |                              |
|istituzione scolastica, o istituto  |                              |
|comprensivo, e per tutti gli        |                              |
|indirizzi degli istituti secondari  |                              |
|di secondo grado afferenti alla     |                              |
|medesima istituzione scolastica     |                              |
|l'organico dell'autonomia,          |                              |
|funzionale alle esigenze didattiche,|                              |
|organizzative e progettuali delle   |                              |
|istituzioni scolastiche come        |                              |
|emergenti dal piano triennale       |                              |
|dell'offerta formativa predisposto  |                              |
|ai sensi del comma 14. I docenti    |                              |
|dell'organico dell'autonomia        |                              |
|concorrono alla realizzazione del   |                              |
|piano triennale dell'offerta        |Istituzione dell'organico     |
|formativa con attivita' di          |dell'autonomia funzionale alle|
|insegnamento, di potenziamento, di  |esigenze didattiche,          |
|sostegno, di organizzazione, di     |organizzative e progettuali   |
|progettazione e di coordinamento.   |delle istituzioni scolastiche |
+------------------------------------+------------------------------+
|6. Le istituzioni scolastiche       |                              |
|effettuano le proprie scelte in     |                              |
|merito agli insegnamenti e alle     |                              |
|attivita' curricolari,              |                              |
|extracurricolari, educative e       |                              |
|organizzative e individuano il      |                              |
|proprio fabbisogno di attrezzature e|                              |
|di infrastrutture materiali, nonche'|Autonomia scolastica e        |
|di posti dell'organico              |individuazione del fabbisogno |
|dell'autonomia di cui al comma 64.  |delle istituzioni scolastiche |
+------------------------------------+------------------------------+
|7. Le istituzioni scolastiche, nei  |                              |
|limiti delle risorse umane,         |                              |
|finanziarie e strumentali           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |                              |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |                              |
|oneri per la finanza pubblica,      |                              |
|individuano il fabbisogno di posti  |                              |
|dell'organico dell'autonomia, in    |                              |
|relazione all'offerta formativa che |                              |
|intendono realizzare, nel rispetto  |                              |
|del monte orario degli insegnamenti |                              |
|e tenuto conto della quota di       |                              |
|autonomia dei curricoli e degli     |                              |
|spazi di flessibilita', nonche' in  |                              |
|riferimento a iniziative di         |                              |
|potenziamento dell'offerta formativa|                              |
|e delle attivita' progettuali, per  |                              |
|il raggiungimento degli obiettivi   |Fabbisogno dei posti          |
|formativi individuati come          |dell'organico dell'autonomia. |
|prioritari tra i seguenti:          |Obiettivi formativi prioritari|
|a) valorizzazione e potenziamento   |                              |
|delle competenze linguistiche, con  |                              |
|particolare riferimento all'italiano|                              |
|nonche' alla lingua inglese e ad    |                              |
|altre lingue dell'Unione europea,   |                              |
|anche mediante l'utilizzo della     |                              |
|metodologia Content language        |                              |
|integrated learning;                |                              |
|b) potenziamento delle competenze   |                              |
|matematico-logiche e scientifiche;  |                              |
|c) potenziamento delle competenze   |                              |
|nella pratica e nella cultura       |                              |
|musicali, nell'arte e nella storia  |                              |
|dell'arte, nel cinema, nelle        |                              |
|tecniche e nei media di produzione e|                              |
|di diffusione delle immagini e dei  |                              |
|suoni, anche mediante il            |                              |
|coinvolgimento dei musei e degli    |                              |
|altri istituti pubblici e privati   |                              |
|operanti in tali settori;           |                              |
|d) sviluppo delle competenze in     |                              |
|materia di cittadinanza attiva e    |                              |
|democratica attraverso la           |                              |
|valorizzazione dell'educazione      |                              |
|interculturale e alla pace, il      |                              |
|rispetto delle differenze e il      |                              |
|dialogo tra le culture, il sostegno |                              |
|dell'assunzione di responsabilita'  |                              |
|nonche' della solidarieta' e della  |                              |
|cura dei beni comuni e della        |                              |
|consapevolezza dei diritti e dei    |                              |
|doveri; potenziamento delle         |                              |
|conoscenze in materia giuridica ed  |                              |
|economico-finanziaria e di          |                              |
|educazione                          |                              |
|all'autoimprenditorialita';         |                              |
|e) sviluppo di comportamenti        |                              |
|responsabili ispirati alla          |                              |
|conoscenza e al rispetto della      |                              |
|legalita', della sostenibilita'     |                              |
|ambientale, dei beni paesaggistici, |                              |
|del patrimonio e delle attivita'    |                              |
|culturali;                          |                              |
|f) alfabetizzazione all'arte, alle  |                              |
|tecniche e ai media di produzione e |                              |
|diffusione delle immagini;          |                              |
|g) potenziamento delle discipline   |                              |
|motorie e sviluppo di comportamenti |                              |
|ispirati a uno stile di vita sano,  |                              |
|con particolare riferimento         |                              |
|all'alimentazione, all'educazione   |                              |
|fisica e allo sport, e attenzione   |                              |
|alla tutela del diritto allo studio |                              |
|degli studenti praticanti attivita' |                              |
|sportiva agonistica;                |                              |
|h) sviluppo delle competenze        |                              |
|digitali degli studenti, con        |                              |
|particolare riguardo al pensiero    |                              |
|computazionale, all'utilizzo critico|                              |
|e consapevole dei social network e  |                              |
|dei media nonche' alla produzione e |                              |
|ai legami con il mondo del lavoro;  |                              |
|h) identica;                        |                              |
|i) potenziamento delle metodologie  |                              |
|laboratoriali e delle attivita' di  |                              |
|laboratorio;                        |                              |
|l) prevenzione e contrasto della    |                              |
|dispersione scolastica, di ogni     |                              |
|forma di discriminazione e del      |                              |
|bullismo, anche informatico;        |                              |
|potenziamento dell'inclusione       |                              |
|scolastica e del diritto allo studio|                              |
|degli alunni con bisogni educativi  |                              |
|speciali attraverso percorsi        |                              |
|individualizzati e personalizzati   |                              |
|anche con il supporto e la          |                              |
|collaborazione dei servizi          |                              |
|socio-sanitari ed educativi del     |                              |
|territorio e delle associazioni di  |                              |
|settore e l'applicazione delle linee|                              |
|di indirizzo per favorire il diritto|                              |
|allo studio degli alunni adottati,  |                              |
|emanate dal Ministero               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca il 18 dicembre 2014;  |                              |
|m) valorizzazione della scuola      |                              |
|intesa come comunita' attiva, aperta|                              |
|al territorio e in grado di         |                              |
|sviluppare e aumentare l'interazione|                              |
|con le famiglie e con la comunita'  |                              |
|locale, comprese le organizzazioni  |                              |
|del terzo settore e le imprese;     |                              |
|n) apertura pomeridiana delle scuole|                              |
|e riduzione del numero di alunni e  |                              |
|di studenti per classe o per        |                              |
|articolazioni di gruppi di classi,  |                              |
|anche con potenziamento del tempo   |                              |
|scolastico o rimodulazione del monte|                              |
|orario rispetto a quanto indicato   |                              |
|dal regolamento di cui al decreto   |                              |
|del Presidente della Repubblica 20  |                              |
|marzo 2009, n. 89;                  |                              |
|o) incremento dell'alternanza       |                              |
|scuola-lavoro nel secondo ciclo di  |                              |
|istruzione;                         |                              |
|p) valorizzazione di percorsi       |                              |
|formativi individualizzati e        |                              |
|coinvolgimento degli alunni e degli |                              |
|studenti;                           |                              |
|q) individuazione di percorsi e di  |                              |
|sistemi funzionali alla premialita' |                              |
|e alla valorizzazione del merito    |                              |
|degli alunni e degli studenti;      |                              |
|r) alfabetizzazione e               |                              |
|perfezionamento dell'italiano come  |                              |
|lingua seconda attraverso corsi e   |                              |
|laboratori per studenti di          |                              |
|cittadinanza o di lingua non        |                              |
|italiana, da organizzare anche in   |                              |
|collaborazione con gli enti locali e|                              |
|il terzo settore, con l'apporto     |                              |
|delle comunita' di origine, delle   |                              |
|famiglie e dei mediatori culturali; |                              |
|s) definizione di un sistema di     |                              |
|orientamento.                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|8. In relazione a quanto disposto   |                              |
|dalla lettera c) del comma 7, le    |                              |
|scuole con lingua di insegnamento   |                              |
|slovena o con insegnamento bilingue |                              |
|della regione Friuli Venezia Giulia |                              |
|possono sottoscrivere, senza nuovi o|Convenzioni delle scuole con  |
|maggiori oneri per la finanza       |lingua di insegnamento slovena|
|pubblica, apposite convenzioni con i|o bilingue della regione      |
|centri musicali di lingua slovena di|Friuli Venezia Giulia con i   |
|cui al comma 2 dell'articolo 15     |centri musicali di lingua     |
|della legge 23 febbraio 2001, n. 38.|slovena                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|9. All'articolo 4, comma 5-quater,  |                              |
|del decreto-legge 12 settembre 2013,|                              |
|n. 104, convertito, con             |                              |
|modificazioni, dalla legge 8        |                              |
|novembre 2013, n. 128, le parole:   |                              |
|«un'adeguata quota di prodotti      |                              |
|agricoli e agroalimentari           |                              |
|provenienti da sistemi di filiera   |                              |
|corta e biologica» sono sostituite  |Servizi di refezione          |
|dalle seguenti: «un'adeguata quota  |scolastica e fornitura di     |
|di prodotti agricoli, ittici e      |prodotti agricoli, ittici e   |
|agroalimentari provenienti da       |agroalimentari provenienti da |
|sistemi di filiera corta e biologica|sistemi di filiera corta e    |
|e comunque a ridotto impatto        |biologica a ridotto impatto   |
|ambientale e di qualita'».          |ambientale e di qualita'.     |
+------------------------------------+------------------------------+
|10. Nelle scuole secondarie di primo|                              |
|e di secondo grado sono realizzate, |                              |
|nell'ambito delle risorse umane,    |                              |
|finanziarie e strumentali           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |                              |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |                              |
|oneri a carico della finanza        |                              |
|pubblica, iniziative di formazione  |                              |
|rivolte agli studenti, per          |                              |
|promuovere la conoscenza delle      |                              |
|tecniche di primo soccorso, nel     |                              |
|rispetto dell'autonomia scolastica, |                              |
|anche in collaborazione con il      |                              |
|servizio di emergenza territoriale  |                              |
|«118» del Servizio sanitario        |Iniziative di formazione per  |
|nazionale e con il contributo delle |gli studenti relative alle    |
|realta' del territorio.             |tecniche di primo soccorso    |
+------------------------------------+------------------------------+
|11. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2015/2016, il Ministero             |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca provvede, entro il    |                              |
|mese di settembre, alla tempestiva  |                              |
|erogazione a ciascuna istituzione   |                              |
|scolastica autonoma del fondo di    |                              |
|funzionamento in relazione alla     |                              |
|quota corrispondente al periodo     |                              |
|compreso tra il mese di settembre e |                              |
|il mese di dicembre dell'anno       |                              |
|scolastico di riferimento.          |                              |
|Contestualmente il Ministero        |                              |
|comunica in via preventiva          |                              |
|l'ulteriore risorsa finanziaria,    |                              |
|tenuto conto di quanto eventualmente|                              |
|previsto nel disegno di legge di    |                              |
|stabilita', relativa al periodo     |                              |
|compreso tra il mese di gennaio ed  |                              |
|il mese di agosto dell'anno         |                              |
|scolastico di riferimento, che sara'|                              |
|erogata nei limiti delle risorse    |                              |
|iscritte in bilancio a legislazione |                              |
|vigente entro e non oltre il mese di|                              |
|febbraio dell'esercizio finanziario |                              |
|successivo. Con il decreto di cui al|                              |
|comma 143 e' determinata la         |                              |
|tempistica di assegnazione ed       |                              |
|erogazione delle risorse finanziarie|                              |
|alle istituzioni scolastiche al fine|                              |
|di incrementare i livelli di        |                              |
|programmazione finanziaria a        |                              |
|carattere pluriennale dell'attivita'|                              |
|delle scuole. Entro novanta giorni  |                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge, con decreto   |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|sono ridefiniti i criteri di riparto|                              |
|del Fondo per il funzionamento delle|                              |
|istituzioni scolastiche di cui      |                              |
|all'articolo 1, comma 601, della    |Assegnazione e erogazione alle|
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, e   |istituzioni scolastiche del   |
|successive modificazioni            |Fondo di funzionamento        |
+------------------------------------+------------------------------+
|12. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|predispongono, entro il mese di     |                              |
|ottobre dell'anno scolastico        |                              |
|precedente al triennio di           |                              |
|riferimento, il piano triennale     |                              |
|dell'offerta formativa. Il predetto |                              |
|piano contiene anche la             |                              |
|programmazione delle attivita'      |                              |
|formative rivolte al personale      |                              |
|docente e amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario, nonche' la definizione  |                              |
|delle risorse occorrenti in base    |                              |
|alla quantificazione disposta per le|Tempi e contenuti per la      |
|istituzioni scolastiche. Il piano   |predisposizione del piano     |
|puo' essere rivisto annualmente     |triennale dell'offerta        |
|entro il mese di ottobre.           |formativa                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|13. L'ufficio scolastico regionale  |                              |
|verifica che il piano triennale     |                              |
|dell'offerta formativa rispetti il  |                              |
|limite dell'organico assegnato a    |                              |
|ciascuna istituzione scolastica e   |                              |
|trasmette al Ministro               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca gli esiti della       |Verifica del piano triennale  |
|verifica.                           |dell'offerta formativa.       |
+------------------------------------+------------------------------+
|14. L'articolo 3 del regolamento di |Caratteristiche, contenuti e  |
|cui al decreto del Presidente della |modalita' di predisposizione  |
|Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' |del piano dell'offerta        |
|sostituito dal seguente:            |formativa                     |
|«Art. 3. - (Piano triennale         |                              |
|dell'offerta formativa). - 1. Ogni  |                              |
|istituzione scolastica predispone,  |                              |
|con la partecipazione di tutte le   |                              |
|sue componenti, il piano triennale  |                              |
|dell'offerta formativa, rivedibile  |                              |
|annualmente. Il piano e' il         |                              |
|documento fondamentale costitutivo  |                              |
|dell'identita' culturale e          |                              |
|progettuale delle istituzioni       |                              |
|scolastiche ed esplicita la         |                              |
|progettazione curricolare,          |                              |
|extracurricolare, educativa e       |                              |
|organizzativa che le singole scuole |                              |
|adottano nell'ambito della loro     |                              |
|autonomia.                          |                              |
|2. Il piano e' coerente con gli     |                              |
|obiettivi generali ed educativi dei |                              |
|diversi tipi e indirizzi di studi,  |                              |
|determinati a livello nazionale a   |                              |
|norma dell'articolo 8, e riflette le|                              |
|esigenze del contesto culturale,    |                              |
|sociale ed economico della realta'  |                              |
|locale, tenendo conto della         |                              |
|programmazione territoriale         |                              |
|dell'offerta formativa. Esso        |                              |
|comprende e riconosce le diverse    |                              |
|opzioni metodologiche, anche di     |                              |
|gruppi minoritari, valorizza le     |                              |
|corrispondenti professionalita' e   |                              |
|indica gli insegnamenti e le        |                              |
|discipline tali da coprire:         |                              |
|a) il fabbisogno dei posti comuni e |                              |
|di sostegno dell'organico           |                              |
|dell'autonomia, sulla base del monte|                              |
|orario degli insegnamenti, con      |                              |
|riferimento anche alla quota di     |                              |
|autonomia dei curricoli e agli spazi|                              |
|di flessibilita', nonche' del numero|                              |
|di alunni con disabilita', ferma    |                              |
|restando la possibilita' di         |                              |
|istituire posti di sostegno in      |                              |
|deroga nei limiti delle risorse     |                              |
|previste a legislazione vigente;    |                              |
|b) il fabbisogno dei posti per il   |                              |
|potenziamento dell'offerta          |                              |
|formativa.                          |                              |
|3. Il piano indica altresi' il      |                              |
|fabbisogno relativo ai posti del    |                              |
|personale amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario, nel rispetto dei limiti |                              |
|e dei parametri stabiliti dal       |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 22      |                              |
|giugno 2009, n. 119, tenuto conto di|                              |
|quanto previsto dall'articolo 1,    |                              |
|comma 334, della legge 29 dicembre  |                              |
|2014, n. 190, il fabbisogno di      |                              |
|infrastrutture e di attrezzature    |                              |
|materiali, nonche' i piani di       |                              |
|miglioramento dell'istituzione      |                              |
|scolastica previsti dal regolamento |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 28 marzo 2013, n.  |                              |
|80.                                 |                              |
|4. Il piano e' elaborato dal        |                              |
|collegio dei docenti sulla base     |                              |
|degli indirizzi per le attivita'    |                              |
|della scuola e delle scelte di      |                              |
|gestione e di amministrazione       |                              |
|definiti dal dirigente scolastico.  |                              |
|Il piano e' approvato dal consiglio |                              |
|d'istituto.                         |                              |
|5. Ai fini della predisposizione del|                              |
|piano, il dirigente scolastico      |                              |
|promuove i necessari rapporti con   |                              |
|gli enti locali e con le diverse    |                              |
|realta' istituzionali, culturali,   |                              |
|sociali ed economiche operanti nel  |                              |
|territorio; tiene altresi' conto    |                              |
|delle proposte e dei pareri         |                              |
|formulati dagli organismi e dalle   |                              |
|associazioni dei genitori e, per le |                              |
|scuole secondarie di secondo grado, |                              |
|degli studenti».                    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|15. All'attuazione delle            |                              |
|disposizioni di cui all'articolo 3, |                              |
|comma 2, secondo periodo, del       |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 8 marzo |                              |
|1999, n. 275, come sostituito dal   |                              |
|comma 14 del presente articolo, si  |                              |
|provvede nel limite massimo della   |                              |
|dotazione organica complessiva del  |Limite massimo della dotazione|
|personale docente di cui al comma   |organica complessiva del      |
|201 del presente articolo.          |personale docente e copertura.|
+------------------------------------+------------------------------+
|16. Il piano triennale dell'offerta |                              |
|formativa assicura l'attuazione dei |                              |
|principi di pari opportunita'       |                              |
|promuovendo nelle scuole di ogni    |                              |
|ordine e grado l'educazione alla    |                              |
|parita' tra i sessi, la prevenzione |                              |
|della violenza di genere e di tutte |                              |
|le discriminazioni, al fine di      |                              |
|informare e di sensibilizzare gli   |                              |
|studenti, i docenti e i genitori    |                              |
|sulle tematiche indicate            |                              |
|dall'articolo 5, comma 2, del       |                              |
|decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,|                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel  |                              |
|rispetto dei limiti di spesa di cui |Attuazione dei principi di    |
|all'articolo 5-bis, comma 1, primo  |pari opportunita' e di        |
|periodo, del predetto decreto-legge |prevenzione delle             |
|n. 93 del 2013.                     |discriminazioni.              |
+------------------------------------+------------------------------+
|17. Le istituzioni scolastiche,     |                              |
|anche al fine di permettere una     |                              |
|valutazione comparativa da parte    |                              |
|degli studenti e delle famiglie,    |                              |
|assicurano la piena trasparenza e   |                              |
|pubblicita' dei piani triennali     |                              |
|dell'offerta formativa, che sono    |                              |
|pubblicati nel Portale unico di cui |                              |
|al comma 136. Sono altresi' ivi     |Trasparenza e pubblicita' dei |
|pubblicate tempestivamente eventuali|piani triennali dell'offerta  |
|revisioni del piano triennale.      |formativa.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|18. Il dirigente scolastico         |Individuazione del personale  |
|individua il personale da assegnare |da assegnare ai posti         |
|ai posti dell'organico              |dell'organico dell'autonomia  |
|dell'autonomia, con le modalita' di |da parte del dirigente        |
|cui ai commi da 79 a 83.            |scolastico.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|19. Le istituzioni scolastiche, nel |                              |
|limite delle risorse disponibili,   |                              |
|realizzano i progetti inseriti nei  |Risorse per la realizzazione  |
|piani triennali dell'offerta        |dei progetti dei piani        |
|formativa, anche utilizzando le     |triennali dell'offerta        |
|risorse di cui ai commi 62 e 63.    |formativa.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|20. Per l'insegnamento della lingua |                              |
|inglese, della musica e             |                              |
|dell'educazione motoria nella scuola|                              |
|primaria sono utilizzati,           |                              |
|nell'ambito delle risorse di        |                              |
|organico disponibili, docenti       |                              |
|abilitati all'insegnamento per la   |                              |
|scuola primaria in possesso di      |                              |
|competenze certificate, nonche'     |                              |
|docenti abilitati all'insegnamento  |                              |
|anche per altri gradi di istruzione |Docenti specialisti per       |
|in qualita' di specialisti, ai quali|l'insegnamento della lingua   |
|e' assicurata una specifica         |inglese, della musica e       |
|formazione nell'ambito del Piano    |dell'educazione motoria nella |
|nazionale di cui al comma 124.      |scuola primaria.              |
+------------------------------------+------------------------------+
|21. Per il potenziamento degli      |                              |
|obiettivi formativi riguardanti le  |                              |
|materie di cui al comma 7, lettere  |                              |
|e) e f), nonche' al fine di         |                              |
|promuovere l'eccellenza italiana    |                              |
|nelle arti, e' riconosciuta, secondo|                              |
|le modalita' e i criteri stabiliti, |                              |
|entro sessanta giorni dalla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, con decreto del Ministro     |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dei beni e delle attivita' |                              |
|culturali e del turismo,            |                              |
|l'equipollenza, rispetto alla       |                              |
|laurea, alla laurea magistrale e al |                              |
|diploma di specializzazione, dei    |                              |
|titoli rilasciati da scuole e       |Equipollenza dei titoli       |
|istituzioni formative di rilevanza  |rilasciati da scuole e        |
|nazionale operanti nei settori di   |istituzioni formative di      |
|competenza del Ministero dei beni e |rilevanza nazionale operanti  |
|delle attivita' culturali e del     |nei settori di competenza del |
|turismo, alle quali si accede con il|Ministero dei beni e delle    |
|possesso del diploma di istruzione  |attivita' culturali e del     |
|secondaria di secondo grado.        |turismo.                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|22. Nei periodi di sospensione      |                              |
|dell'attivita' didattica, le        |                              |
|istituzioni scolastiche e gli enti  |                              |
|locali, anche in collaborazione con |                              |
|le famiglie interessate e con le    |                              |
|realta' associative del territorio e|                              |
|del terzo settore, possono          |                              |
|promuovere, nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |Attivita' educative,          |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |ricreative, culturali,        |
|finanza pubblica, attivita'         |artistiche e sportive presso  |
|educative, ricreative, culturali,   |gli edifici scolastici nei    |
|artistiche e sportive da svolgere   |periodi di sospensione        |
|presso gli edifici scolastici.      |dell'attivita' didattica.     |
+------------------------------------+------------------------------+
|23. Per sostenere e favorire, nel   |                              |
|piu' ampio contesto                 |                              |
|dell'apprendimento permanente       |                              |
|definito dalla legge 28 giugno 2012,|                              |
|n. 92, la messa a regime di nuovi   |                              |
|assetti organizzativi e didattici,  |                              |
|in modo da innalzare i livelli di   |                              |
|istruzione degli adulti e potenziare|                              |
|le competenze chiave per            |                              |
|l'apprendimento permanente,         |                              |
|promuovere l'occupabilita' e la     |                              |
|coesione sociale, contribuire a     |                              |
|contrastare il fenomeno dei giovani |                              |
|non occupati e non in istruzione e  |                              |
|formazione, favorire la conoscenza  |                              |
|della lingua italiana da parte degli|                              |
|stranieri adulti e sostenere i      |                              |
|percorsi di istruzione negli        |                              |
|istituti di prevenzione e pena, il  |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|effettua, con la collaborazione     |                              |
|dell'Istituto nazionale di          |                              |
|documentazione, innovazione e       |                              |
|ricerca educativa (INDIRE), senza   |                              |
|ulteriori oneri a carico della      |                              |
|finanza pubblica, un monitoraggio   |                              |
|annuale dei percorsi e delle        |                              |
|attivita' di ampliamento            |                              |
|dell'offerta formativa dei centri di|                              |
|istruzione per gli adulti e piu' in |                              |
|generale sull'applicazione del      |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 29      |                              |
|ottobre 2012, n. 263. Decorso un    |                              |
|triennio dal completo avvio del     |                              |
|nuovo sistema di istruzione degli   |                              |
|adulti e sulla base degli esiti del |                              |
|monitoraggio, possono essere        |                              |
|apportate modifiche al predetto     |Monitoraggio annuale dei      |
|regolamento, ai sensi dell'articolo |percorsi e delle attivita' dei|
|17, comma 2, della legge 23 agosto  |Centri per l'istruzione degli |
|1988, n. 400.                       |adulti.                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|24. L'insegnamento delle materie    |                              |
|scolastiche agli studenti con       |                              |
|disabilita' e' assicurato anche     |                              |
|attraverso il riconoscimento delle  |                              |
|differenti modalita' di             |Riconoscimento delle diverse  |
|comunicazione, senza nuovi o        |modalita' di comunicazione per|
|maggiori oneri a carico della       |l'insegnamento a studenti con |
|finanza pubblica.                   |disabilita'.                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|25. Il Fondo per il funzionamento   |                              |
|delle istituzioni scolastiche       |                              |
|statali, di cui all'articolo 1,     |                              |
|comma 601, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296, e successive          |                              |
|modificazioni, e' incrementato di   |                              |
|euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e |Incremento del Fondo per il   |
|di euro 126 milioni annui dall'anno |funzionamento delle           |
|2017 fino all'anno 2021.            |istituzioni scolastiche       |
+------------------------------------+------------------------------+
|26. I fondi per il funzionamento    |                              |
|amministrativo e didattico delle    |                              |
|istituzioni statali dell'alta       |                              |
|formazione artistica, musicale e    |Incremento dei fondi per il   |
|coreutica sono incrementati di euro |funzionamento amministrativo e|
|7 milioni per ciascuno degli anni   |didattico delle istituzioni   |
|dal 2015 al 2022.                   |AFAM.                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|27. Nelle more della ridefinizione  |                              |
|delle procedure per la rielezione   |                              |
|del Consiglio nazionale per l'alta  |                              |
|formazione artistica e musicale, gli|                              |
|atti e i provvedimenti adottati dal |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca in |Efficacia degli atti e dei    |
|mancanza del parere del medesimo    |provvedimenti adottati dal    |
|Consiglio, nei casi esplicitamente  |MIUR in assenza del parere del|
|previsti dall'articolo 3, comma 1,  |Consiglio nazionale per l'alta|
|della legge 21 dicembre 1999, n.    |formazione artistica e        |
|508, sono perfetti ed efficaci.     |musicale.                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|28. Le scuole secondarie di secondo |                              |
|grado introducono insegnamenti      |                              |
|opzionali nel secondo biennio e     |                              |
|nell'ultimo anno anche utilizzando  |                              |
|la quota di autonomia e gli spazi di|                              |
|flessibilita'. Tali insegnamenti,   |                              |
|attivati nell'ambito delle risorse  |                              |
|finanziarie disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e dei posti di |                              |
|organico dell'autonomia assegnati   |                              |
|sulla base dei piani triennali      |                              |
|dell'offerta formativa, sono parte  |                              |
|del percorso dello studente e sono  |                              |
|inseriti nel curriculum dello       |                              |
|studente, che ne individua il       |                              |
|profilo associandolo a un'identita' |                              |
|digitale e raccoglie tutti i dati   |                              |
|utili anche ai fini                 |                              |
|dell'orientamento e dell'accesso al |                              |
|mondo del lavoro, relativi al       |                              |
|percorso degli studi, alle          |                              |
|competenze acquisite, alle eventuali|                              |
|scelte degli insegnamenti opzionali,|                              |
|alle esperienze formative anche in  |                              |
|alternanza scuola-lavoro e alle     |                              |
|attivita' culturali, artistiche, di |                              |
|pratiche musicali, sportive e di    |                              |
|volontariato, svolte in ambito      |                              |
|extrascolastico. Con decreto del    |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, da|                              |
|adottare, ai sensi dell'articolo 17,|                              |
|comma 3, della legge 23 agosto 1988,|                              |
|n. 400, entro centottanta giorni    |                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge, sentito il    |                              |
|Garante per la protezione dei dati  |                              |
|personali, sono disciplinate le     |                              |
|modalita' di individuazione del     |                              |
|profilo dello studente da associare |                              |
|ad un'identita' digitale, le        |                              |
|modalita' di trattamento dei dati   |                              |
|personali contenuti nel curriculum  |                              |
|dello studente da parte di ciascuna |                              |
|istituzione scolastica, le modalita'|                              |
|di trasmissione al Ministero        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca dei suddetti dati ai  |                              |
|fini di renderli accessibili nel    |                              |
|Portale unico di cui al comma 136,  |                              |
|nonche' i criteri e le modalita' per|                              |
|la mappatura del curriculum dello   |Percorso formativo,           |
|studente ai fini di una trasparente |insegnamenti opzionali,       |
|lettura della progettazione e della |curriculum e identita'        |
|valutazione per competenze.         |digitale dello studente       |
+------------------------------------+------------------------------+
|29. Il dirigente scolastico, di     |                              |
|concerto con gli organi collegiali, |                              |
|puo' individuare percorsi formativi |                              |
|e iniziative diretti                |                              |
|all'orientamento e a garantire un   |                              |
|maggiore coinvolgimento degli       |                              |
|studenti nonche' la valorizzazione  |                              |
|del merito scolastico e dei talenti.|                              |
|A tale fine, nel rispetto           |                              |
|dell'autonomia delle scuole e di    |                              |
|quanto previsto dal regolamento di  |                              |
|cui al decreto del Ministro della   |Percorsi formativi, iniziative|
|pubblica istruzione 1o febbraio     |per l'orientamento, e         |
|2001, n. 44, possono essere         |valorizzazione del merito     |
|utilizzati anche finanziamenti      |scolastico e dei talenti degli|
|esterni.                            |studenti                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|30. Nell'ambito dell'esame di Stato |                              |
|conclusivo dei percorsi di          |                              |
|istruzione secondaria di secondo    |                              |
|grado, nello svolgimento dei        |                              |
|colloqui la commissione d'esame     |Curriculum dello studente     |
|tiene conto del curriculum dello    |nell'ambito dell'esame di     |
|studente.                           |Stato                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|31. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|possono individuare, nell'ambito    |                              |
|dell'organico dell'autonomia,       |                              |
|docenti cui affidare il             |                              |
|coordinamento delle attivita' di cui|Docenti per il coordinamento  |
|al comma 28.                        |degli insegnamenti opzionali  |
+------------------------------------+------------------------------+
|32. Le attivita' e i progetti di    |                              |
|orientamento scolastico nonche' di  |                              |
|accesso al lavoro sono sviluppati   |                              |
|con modalita' idonee a sostenere    |                              |
|anche le eventuali difficolta' e    |                              |
|problematiche proprie degli studenti|                              |
|di origine straniera. All'attuazione|                              |
|delle disposizioni del primo periodo|                              |
|si provvede nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |                              |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |Orientamento per gli studenti |
|finanza pubblica.                   |di origine straniera          |
+------------------------------------+------------------------------+
|33. Al fine di incrementare le      |                              |
|opportunita' di lavoro e le         |                              |
|capacita' di orientamento degli     |                              |
|studenti, i percorsi di alternanza  |                              |
|scuola-lavoro di cui al decreto     |                              |
|legislativo 15 aprile 2005, n. 77,  |                              |
|sono attuati, negli istituti tecnici|                              |
|e professionali, per una durata     |                              |
|complessiva, nel secondo biennio e  |                              |
|nell'ultimo anno del percorso di    |                              |
|studi, di almeno 400 ore e, nei     |                              |
|licei, per una durata complessiva di|                              |
|almeno 200 ore nel triennio. Le     |                              |
|disposizioni del primo periodo si   |                              |
|applicano a partire dalle classi    |                              |
|terze attivate nell'anno scolastico |                              |
|successivo a quello in corso alla   |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge. I percorsi di       |                              |
|alternanza sono inseriti nei piani  |Percorsi di alternanza scuola |
|triennali dell'offerta formativa.   |- lavoro                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|34. All'articolo 1, comma 2, del    |                              |
|decreto legislativo 15 aprile 2005, |                              |
|n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi |                              |
|quelli del terzo settore,» sono     |                              |
|inserite le seguenti: «o con gli    |                              |
|ordini professionali, ovvero con i  |                              |
|musei e gli altri istituti pubblici |                              |
|e privati operanti nei settori del  |                              |
|patrimonio e delle attivita'        |                              |
|culturali, artistiche e musicali,   |                              |
|nonche' con enti che svolgono       |Soggetti che possono          |
|attivita' afferenti al patrimonio   |accogliere gli studenti per i |
|ambientale o con enti di promozione |percorsi di alternanza        |
|sportiva riconosciuti dal CONI,».   |scuolalavoro                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|35. L'alternanza scuola-lavoro puo' |                              |
|essere svolta durante la sospensione|                              |
|delle attivita' didattiche secondo  |                              |
|il programma formativo e le         |                              |
|modalita' di verifica ivi stabilite |                              |
|nonche' con la modalita'            |                              |
|dell'impresa formativa simulata. Il |                              |
|percorso di alternanza scuola-lavoro|Modalita' di svolgimento      |
|si puo' realizzare anche all'estero.|dell'alternanza scuola-lavoro |
+------------------------------------+------------------------------+
|36. All'attuazione delle            |                              |
|disposizioni di cui ai commi 34 e 35|                              |
|si provvede nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |                              |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|37. All'articolo 5, comma 4-ter, del|                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|il primo periodo e' sostituito dal  |                              |
|seguente: «Ai fini dell'attuazione  |                              |
|del sistema di alternanza           |                              |
|scuola-lavoro, delle attivita' di   |                              |
|stage, di tirocinio e di didattica  |                              |
|in laboratorio, con decreto del     |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali e con il  |                              |
|Ministro per la semplificazione e la|                              |
|pubblica amministrazione nel caso di|                              |
|coinvolgimento di enti pubblici,    |                              |
|sentito il Forum nazionale delle    |                              |
|associazioni studentesche di cui    |                              |
|all'articolo 5-bis del regolamento  |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 10 ottobre 1996, n.|                              |
|567, e successive modificazioni, e' |                              |
|adottato un regolamento, ai sensi   |                              |
|dell'articolo 17, comma 3, della    |                              |
|legge 23 agosto 1988, n. 400, con   |                              |
|cui e' definita la Carta dei diritti|                              |
|e dei doveri degli studenti in      |                              |
|alternanza scuola-lavoro,           |                              |
|concernente i diritti e i doveri    |                              |
|degli studenti della scuola         |                              |
|secondaria di secondo grado         |                              |
|impegnati nei percorsi di formazione|                              |
|di cui all'articolo 4 della legge 28|                              |
|marzo 2003, n. 53, come definiti dal|                              |
|decreto legislativo 15 aprile 2005, |                              |
|n. 77, con particolare riguardo alla|                              |
|possibilita' per lo studente di     |                              |
|esprimere una valutazione           |                              |
|sull'efficacia e sulla coerenza dei |Carta dei diritti e dei doveri|
|percorsi stessi con il proprio      |degli studenti in alternanza  |
|indirizzo di studio».               |scuola-lavoro.                |
+------------------------------------+------------------------------+
|38. Le scuole secondarie di secondo |                              |
|grado svolgono attivita' di         |                              |
|formazione in materia di tutela     |                              |
|della salute e della sicurezza nei  |                              |
|luoghi di lavoro, nei limiti delle  |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili, mediante   |                              |
|l'organizzazione di corsi rivolti   |                              |
|agli studenti inseriti nei percorsi |Attivita' di formazione in    |
|di alternanza scuola-lavoro ed      |materia di tutela della salute|
|effettuati secondo quanto disposto  |e della sicurezza nei luoghi  |
|dal decreto legislativo 9 aprile    |di lavoro nelle scuole        |
|2008, n. 81.                        |secondarie di secondo grado   |
+------------------------------------+------------------------------+
|39. Per le finalita' di cui ai commi|                              |
|33, 37 e 38, nonche' per            |                              |
|l'assistenza tecnica e per il       |                              |
|monitoraggio dell'attuazione delle  |                              |
|attivita' ivi previste, e'          |                              |
|autorizzata la spesa di euro 100    |                              |
|milioni annui a decorrere dall'anno |                              |
|2016. Le risorse sono ripartite tra |                              |
|le istituzioni scolastiche ai sensi |                              |
|del comma 11.                       |Copertura finanziaria.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|40. Il dirigente scolastico         |                              |
|individua, all'interno del registro |                              |
|di cui al comma 41, le imprese e gli|                              |
|enti pubblici e privati disponibili |                              |
|all'attivazione dei percorsi di cui |                              |
|commi da 33 a 44 e stipula apposite |                              |
|convenzioni anche finalizzate a     |                              |
|favorire l'orientamento scolastico e|                              |
|universitario dello studente.       |                              |
|Analoghe convenzioni possono essere |                              |
|stipulate con musei, istituti e     |                              |
|luoghi della cultura e delle arti   |                              |
|performative, nonche' con gli uffici|                              |
|centrali e periferici del Ministero |                              |
|dei beni e delle attivita' culturali|                              |
|e del turismo. Il dirigente         |                              |
|scolastico, al termine di ogni anno |                              |
|scolastico, redige una scheda di    |                              |
|valutazione sulle strutture con le  |                              |
|quali sono state stipulate          |                              |
|convenzioni, evidenziando la        |Attivita' del dirigente       |
|specificita' del loro potenziale    |scolastico relativa ai        |
|formativo e le eventuali difficolta'|percorsi di alternanza        |
|incontrate nella collaborazione.    |scuola-lavoro                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|41. A decorrere dall'anno scolastico|Istituzione del registro      |
|2015/2016 e' istituito presso le    |nazionale per l'alternanza    |
|camere di commercio, industria,     |scuola-lavoro                 |
|artigianato e agricoltura il        |                              |
|registro nazionale per l'alternanza |                              |
|scuola-lavoro. Il registro e'       |                              |
|istituito d'intesa con il Ministero |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, sentiti il Ministero |                              |
|del lavoro e delle politiche sociali|                              |
|e il Ministero dello sviluppo       |                              |
|economico, e consta delle seguenti  |                              |
|componenti:                         |                              |
|a) un'area aperta e consultabile    |                              |
|gratuitamente in cui sono visibili  |                              |
|le imprese e gli enti pubblici e    |                              |
|privati disponibili a svolgere i    |                              |
|percorsi di alternanza. Per ciascuna|                              |
|impresa o ente il registro riporta  |                              |
|il numero massimo degli studenti    |                              |
|ammissibili nonche' i periodi       |                              |
|dell'anno in cui e' possibile       |                              |
|svolgere l'attivita' di alternanza; |                              |
|b) una sezione speciale del registro|                              |
|delle imprese di cui all'articolo   |                              |
|2188 del codice civile, a cui devono|                              |
|essere iscritte le imprese per      |                              |
|l'alternanza scuola-lavoro; tale    |                              |
|sezione consente la condivisione,   |                              |
|nel rispetto della normativa sulla  |                              |
|tutela dei dati personali, delle    |                              |
|informazioni relative               |                              |
|all'anagrafica, all'attivita'       |                              |
|svolta, ai soci e agli altri        |                              |
|collaboratori, al fatturato, al     |                              |
|patrimonio netto, al sito internet e|                              |
|ai rapporti con gli altri operatori |                              |
|della filiera delle imprese che     |                              |
|attivano percorsi di alternanza.    |                              |
|                                    |                              |
|42. Si applicano, in quanto         |                              |
|compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 |                              |
|dell'articolo 4 del decreto-legge 24|                              |
|gennaio 2015, n. 3, convertito, con |                              |
|modificazioni, dalla legge 24 marzo |                              |
|2015, n. 33.                        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|43. All'attuazione delle            |                              |
|disposizioni di cui ai commi 41 e 42|                              |
|si provvede nell'ambito delle       |                              |
|risorse umane, finanziarie e        |                              |
|strumentali disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e, comunque,   |                              |
|senza nuovi o maggiori oneri per la |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|44. Nell'ambito del sistema         |                              |
|nazionale di istruzione e formazione|                              |
|e nel rispetto delle competenze     |                              |
|delle regioni, al potenziamento e   |                              |
|alla valorizzazione delle conoscenze|                              |
|e delle competenze degli studenti   |                              |
|del secondo ciclo nonche' alla      |                              |
|trasparenza e alla qualita' dei     |                              |
|relativi servizi possono concorrere |                              |
|anche le istituzioni formative      |                              |
|accreditate dalle regioni per la    |                              |
|realizzazione di percorsi di        |                              |
|istruzione e formazione             |                              |
|professionale, finalizzati          |                              |
|all'assolvimento del diritto-dovere |                              |
|all'istruzione e alla formazione.   |                              |
|L'offerta formativa dei percorsi di |                              |
|cui al presente comma e' definita,  |                              |
|entro centottanta giorni dalla data |                              |
|di entrata in vigore della presente |                              |
|legge, dal Ministro dell'istruzione,|                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali, previa   |                              |
|intesa in sede di Conferenza        |                              |
|permanente per i rapporti tra lo    |                              |
|Stato, le regioni e le province     |                              |
|autonome di Trento e di Bolzano, ai |                              |
|sensi dell'articolo 3 del decreto   |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |                              |
|Al fine di garantire agli allievi   |                              |
|iscritti ai percorsi di cui al      |                              |
|presente comma pari opportunita'    |                              |
|rispetto agli studenti delle scuole |                              |
|statali di istruzione secondaria di |                              |
|secondo grado, si tiene conto, nel  |                              |
|rispetto delle competenze delle     |                              |
|regioni, delle disposizioni di cui  |                              |
|alla presente legge. All'attuazione |                              |
|del presente comma si provvede      |                              |
|nell'ambito delle risorse           |                              |
|finanziarie disponibili a           |                              |
|legislazione vigente e della        |                              |
|dotazione organica dell'autonomia e,|                              |
|comunque, senza nuovi o maggiori    |Istruzione e Formazione       |
|oneri per la finanza pubblica.      |professionale (IeFP)          |
+------------------------------------+------------------------------+
|45. Le risorse messe a disposizione |                              |
|dal Ministero dell'istruzione,      |                              |
|dell'universita' e della ricerca, a |                              |
|valere sul Fondo previsto           |                              |
|dall'articolo 1, comma 875, della   |                              |
|legge 27 dicembre 2006, n. 296, e   |                              |
|successive modificazioni, destinate |                              |
|ai percorsi degli istituti tecnici  |                              |
|superiori, da ripartire secondo     |                              |
|l'accordo in sede di Conferenza     |                              |
|unificata ai sensi dell'articolo 9  |                              |
|del decreto legislativo 28 agosto   |                              |
|1997, n. 281, dall'anno 2016 sono   |                              |
|assegnate, in misura non inferiore  |                              |
|al 30 per cento del loro ammontare, |                              |
|alle singole fondazioni, tenendo    |                              |
|conto del numero dei diplomati e del|                              |
|tasso di occupabilita' a dodici mesi|                              |
|raggiunti in relazione ai percorsi  |                              |
|attivati da ciascuna di esse, con   |                              |
|riferimento alla fine dell'anno     |                              |
|precedente a quello del             |                              |
|finanziamento. Tale quota           |                              |
|costituisce elemento di premialita',|Premialita' per l'assegnazione|
|da destinare all'attivazione di     |delle risorse da destinare    |
|nuovi percorsi degli istituti       |all'attivazione di nuovi      |
|tecnici superiori da parte delle    |percorsi degli Istituti       |
|fondazioni esistenti.               |Tecnici Superiori             |
+------------------------------------+------------------------------+
|46. I giovani e gli adulti accedono |                              |
|ai percorsi realizzati dagli        |                              |
|istituti tecnici superiori con il   |Titoli di studio per l'accesso|
|possesso di uno dei seguenti titoli |agli Istituti tecnici         |
|di studio:                          |Superiori                     |
|a) diploma di istruzione secondaria |                              |
|di secondo grado;                   |                              |
|b) diploma professionale conseguito |                              |
|al termine dei percorsi quadriennali|                              |
|di istruzione e formazione          |                              |
|professionale di cui al decreto     |                              |
|legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,|                              |
|compresi nel Repertorio nazionale di|                              |
|cui agli accordi in sede di         |                              |
|Conferenza permanente per i rapporti|                              |
|tra lo Stato, le regioni e le       |                              |
|province autonome di Trento e di    |                              |
|Bolzano del 27 luglio 2011, di cui  |                              |
|al decreto del Ministro             |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 11 novembre 2011,     |                              |
|pubblicato nel supplemento ordinario|                              |
|n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n.   |                              |
|296 del 21 dicembre 2011, e del 19  |                              |
|gennaio 2012, di cui al decreto del |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca 23 |                              |
|aprile 2012, pubblicato nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31    |                              |
|luglio 2012, integrato da un        |                              |
|percorso di istruzione e formazione |                              |
|tecnica superiore ai sensi          |                              |
|dell'articolo 9 delle linee guida di|                              |
|cui al decreto del Presidente del   |                              |
|Consiglio dei ministri 25 gennaio   |                              |
|2008, pubblicato nella Gazzetta     |                              |
|Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,|                              |
|di durata annuale, la cui struttura |                              |
|e i cui contenuti sono definiti con |                              |
|accordo in sede di Conferenza       |                              |
|permanente per i rapporti tra lo    |                              |
|Stato, le regioni e le province     |                              |
|autonome di Trento e di Bolzano.    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|47. Per favorire le misure di       |                              |
|semplificazione e di promozione     |                              |
|degli istituti tecnici superiori,   |                              |
|con decreto del Ministro            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da adottare entro    |                              |
|novanta giorni dalla data di entrata|                              |
|in vigore della presente legge, di  |                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali, con il   |                              |
|Ministro dello sviluppo economico e |                              |
|con il Ministro dell'economia e     |                              |
|delle finanze, previa intesa in sede|                              |
|di Conferenza unificata ai sensi    |                              |
|dell'articolo 9 del decreto         |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|sono emanate le linee guida per     |                              |
|conseguire i seguenti obiettivi, a  |                              |
|sostegno delle politiche di         |                              |
|istruzione e formazione sul         |                              |
|territorio e dello sviluppo         |                              |
|dell'occupazione dei giovani:       |                              |
|a) semplificare e snellire le       |                              |
|procedure per lo svolgimento delle  |                              |
|prove conclusive dei percorsi       |                              |
|attivati dagli istituti tecnici     |                              |
|superiori, prevedendo modifiche alla|                              |
|composizione delle commissioni di   |                              |
|esame e alla predisposizione e      |                              |
|valutazione delle prove di verifica |                              |
|finali;                             |                              |
|b) prevedere l'ammontare del        |                              |
|contributo dovuto dagli studenti per|                              |
|gli esami conclusivi dei percorsi e |                              |
|per il rilascio del diploma;        |                              |
|c) prevedere che la partecipazione  |                              |
|dei soggetti pubblici in qualita' di|                              |
|soci fondatori delle fondazioni di  |                              |
|partecipazione cui fanno capo gli   |                              |
|istituti tecnici superiori e le loro|                              |
|attivita' possa avvenire senza      |                              |
|determinare nuovi o maggiori oneri a|                              |
|carico dei loro bilanci;            |                              |
|d) prevedere che, ai fini del       |                              |
|riconoscimento della personalita'   |                              |
|giuridica da parte del prefetto, le |                              |
|fondazioni di partecipazione cui    |                              |
|fanno capo gli istituti tecnici     |                              |
|superiori siano dotate di un        |                              |
|patrimonio, uniforme per tutto il   |                              |
|territorio nazionale, non inferiore |                              |
|a 50.000 euro e comunque che        |                              |
|garantisca la piena realizzazione di|                              |
|un ciclo completo di percorsi;      |                              |
|e) prevedere per le fondazioni di   |                              |
|partecipazione cui fanno capo gli   |                              |
|istituti tecnici superiori un regime|                              |
|contabile e uno schema di bilancio  |                              |
|per la rendicontazione dei percorsi |                              |
|uniforme in tutto il territorio     |                              |
|nazionale;                          |                              |
|f) prevedere che le fondazioni      |                              |
|esistenti alla data di entrata in   |                              |
|vigore della presente legge possano |                              |
|attivare nel territorio provinciale |                              |
|altri percorsi di formazione anche  |                              |
|in filiere diverse, fermo restando  |                              |
|il rispetto dell'iter di            |                              |
|autorizzazione e nell'ambito delle  |                              |
|risorse disponibili a legislazione  |                              |
|vigente. In questo caso gli istituti|                              |
|tecnici superiori devono essere     |                              |
|dotati di un patrimonio non         |                              |
|inferiore a 100.000 euro.           |                              |
|                                    |                              |
|48. Con decreto del Ministro        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da adottare entro    |                              |
|novanta giorni dalla data di entrata|                              |
|in vigore della presente legge, di  |                              |
|concerto con il Ministro del lavoro |                              |
|e delle politiche sociali, con il   |                              |
|Ministro dello sviluppo economico,  |                              |
|con il Ministro dell'economia e     |                              |
|delle finanze e con il Ministro     |                              |
|delle infrastrutture e dei          |                              |
|trasporti, previa intesa in sede di |                              |
|Conferenza unificata ai sensi       |                              |
|dell'articolo 9 del decreto         |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|sono emanate, senza nuovi o maggiori|                              |
|oneri per la finanza pubblica, le   |                              |
|linee guida relativamente ai        |                              |
|percorsi degli istituti tecnici     |                              |
|superiori relativi all'area della   |                              |
|Mobilita' sostenibile, ambiti       |                              |
|«Mobilita' delle persone e delle    |                              |
|merci - conduzione del mezzo navale»|                              |
|e «Mobilita' delle persone e delle  |                              |
|merci - gestione degli apparati e   |                              |
|impianti di bordo», per unificare le|                              |
|prove di verifica finale con le     |                              |
|prove di esame di abilitazione allo |                              |
|svolgimento della professione di    |                              |
|ufficiale di marina mercantile, di  |                              |
|coperta e di macchina, integrando la|Linee guida per la            |
|composizione della commissione di   |semplificazione e la          |
|esame, mediante modifica delle norme|promozione degli Istituti     |
|vigenti in materia.                 |Tecnici Superiori             |
+------------------------------------+------------------------------+
|49. All'articolo 2 del regolamento  |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |Disposizioni in materia di    |
|della Repubblica 16 aprile 2013, n. |soggetti abilitati alla       |
|75, e successive modificazioni, sono|certificazione energetica     |
|apportate le seguenti modificazioni:|degli edifici                 |
|a) al comma 3, dopo la lettera b) e'|                              |
|inserita la seguente: «b-bis)       |                              |
|diploma di tecnico superiore        |                              |
|previsto dalle linee guida di cui al|                              |
|decreto del Presidente del Consiglio|                              |
|dei ministri 25 gennaio 2008,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |                              |
|n. 86 dell'11 aprile 2008,          |                              |
|conseguito in esito ai percorsi     |                              |
|relativi alle figure nazionali      |                              |
|definite dall'allegato A, area 1 -  |                              |
|efficienza energetica, al decreto   |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca 7  |                              |
|settembre 2011»;                    |                              |
|b) al comma 5, dopo le parole:      |                              |
|«ordini e collegi professionali,»   |                              |
|sono inserite le seguenti: «istituti|                              |
|tecnici superiori dell'area         |                              |
|efficienza energetica,».            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|50. Dopo la lettera a) del comma 1  |                              |
|dell'articolo 4 del regolamento di  |Disposizioni in materia di    |
|cui al decreto del Ministro dello   |requisiti tecnico-            |
|sviluppo economico 22 gennaio 2008, |professionali per l'attivita' |
|n. 37, e' inserita la seguente: 50. |di installazione di impianti  |
|Identico.                           |negli edifici                 |
|«a-bis) diploma di tecnico superiore|                              |
|previsto dalle linee guida di cui al|                              |
|decreto del Presidente del Consiglio|                              |
|dei ministri 25 gennaio 2008,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |                              |
|n. 86 dell'11 aprile 2008,          |                              |
|conseguito in esito ai percorsi     |                              |
|relativi alle figure nazionali      |                              |
|definite dall'allegato A, area 1 -  |                              |
|efficienza energetica, del decreto  |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca 7  |                              |
|settembre 2011».                    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+

    

    

|51. Con decreto del Ministro        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, adottato ai sensi    |                              |
|dell'articolo 17, comma 3, della    |                              |
|legge 23 agosto 1988, n. 400, entro |                              |
|novanta giorni dalla data di entrata|                              |
|in vigore della presente legge,     |                              |
|sentiti i Ministri competenti, sono |                              |
|definiti i criteri per il           |                              |
|riconoscimento dei crediti acquisiti|                              |
|dallo studente a conclusione dei    |                              |
|percorsi realizzati dagli istituti  |                              |
|tecnici superiori previsti dal capo |                              |
|II delle linee guida di cui al      |                              |
|decreto del Presidente del Consiglio|                              |
|dei ministri 25 gennaio 2008,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |                              |
|n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti |                              |
|ai sensi dell'articolo 69, comma 1, |                              |
|della legge 17 maggio 1999, n. 144, |                              |
|secondo le tabelle di confluenza tra|                              |
|gli esiti di apprendimento in       |                              |
|relazione alle competenze acquisite |                              |
|al termine dei suddetti percorsi e  |                              |
|le competenze in esito ai corsi di  |                              |
|laurea ad essi assimilabili.        |                              |
|L'ammontare dei crediti formativi   |                              |
|universitari riconosciuti non puo'  |                              |
|essere comunque inferiore a cento   |Regolamento in materia di     |
|per i percorsi della durata di      |crediti formativi acquisiti a |
|quattro semestri e a centocinquanta |conclusione dei percorsi degli|
|per i percorsi della durata di sei  |Istituti Tecnici Superiori    |
|semestri.                           |(ITS)                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|52. All'articolo 55, comma 3, del   |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 5 giugno|                              |
|2001, n. 328, dopo le parole: «della|                              |
|durata di quattro semestri» sono    |                              |
|inserite le seguenti: «, oppure i   |                              |
|percorsi formativi degli istituti   |                              |
|tecnici superiori previsti dalle    |                              |
|linee guida di cui al decreto del   |                              |
|Presidente del Consiglio dei        |Accesso all'esame di Stato per|
|ministri 25 gennaio 2008, pubblicato|le professioni di agrotecnico,|
|nella Gazzetta Ufficiale n. 86      |geometra, perito agrario,     |
|dell'11 aprile 2008»                |perito industriale            |
+------------------------------------+------------------------------+
|53. Per consentire al sistema degli |                              |
|istituti superiori per le industrie |                              |
|artistiche di continuare a garantire|                              |
|i livelli formativi di qualita'     |                              |
|attuali e di fare fronte al         |                              |
|pagamento del personale e degli     |                              |
|oneri di funzionamento connessi con |Autorizzazione di spesa a     |
|l'attivita' istituzionale, e'       |favore degli Istituti         |
|autorizzata la spesa di 1 milione di|Superiori per le Industrie    |
|euro per l'anno 2015.               |Artistiche (ISIA)             |
+------------------------------------+------------------------------+
|54. Nelle more dell'adozione dei    |                              |
|regolamenti di cui all'articolo 2,  |                              |
|comma 7, della legge 21 dicembre    |                              |
|1999, n. 508, l'autorizzazione di   |                              |
|spesa di cui all'articolo 19, comma |                              |
|4, del decreto-legge 12 settembre   |                              |
|2013, n. 104, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 8        |                              |
|novembre 2013, n. 128, e'           |                              |
|incrementata di 2,9 milioni di euro |Autorizzazione di spesa a     |
|per l'anno 2015 e di 5 milioni di   |favore degli Istituti         |
|euro annui a decorrere dall'anno    |superiori di studi musicali   |
|2016.                               |non statali ex pareggiati     |
+------------------------------------+------------------------------+
|55. Agli oneri derivanti            |                              |
|dall'attuazione delle disposizioni  |                              |
|dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9  |                              |
|milioni per l'anno 2015 e a euro 5  |                              |
|milioni annui a decorrere dall'anno |                              |
|2016, si provvede per euro 2 milioni|                              |
|per l'anno 2015 e per euro 3 milioni|                              |
|a decorrere dall'anno 2016 mediante |                              |
|corrispondente riduzione            |                              |
|dell'autorizzazione di spesa di cui |                              |
|all'articolo 5, comma 1, lettera a),|                              |
|della legge 24 dicembre 1993, n.    |                              |
|537. Per i restanti euro 1,9 milioni|                              |
|per l'anno 2015 e euro 2 milioni a  |                              |
|decorrere dall'anno 2016 si provvede|                              |
|ai sensi di quanto previsto dal     |                              |
|comma 204.                          |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|56. Al fine di sviluppare e di      |                              |
|migliorare le competenze digitali   |                              |
|degli studenti e di rendere la      |                              |
|tecnologia digitale uno strumento   |                              |
|didattico di costruzione delle      |                              |
|competenze in generale, il Ministero|                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca adotta il Piano       |                              |
|nazionale per la scuola digitale, in|                              |
|sinergia con la programmazione      |                              |
|europea e regionale e con il        |                              |
|Progetto strategico nazionale per la|Piano nazionale per la scuola |
|banda ultralarga.                   |digitale                      |
|                                    |                              |
|57. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|successivo a quello in corso alla   |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, le istituzioni      |                              |
|scolastiche promuovono, all'interno |                              |
|dei piani triennali dell'offerta    |                              |
|formativa e in collaborazione con il|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|azioni coerenti con le finalita', i |                              |
|principi e gli strumenti previsti   |                              |
|nel Piano nazionale per la scuola   |                              |
|digitale di cui al comma 56.        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|58. Il Piano nazionale per la scuola|                              |
|digitale persegue i seguenti        |Obiettivi del Piano nazionale |
|obiettivi:                          |scuola digitale               |
|a) realizzazione di attivita' volte |                              |
|allo sviluppo delle competenze      |                              |
|digitali degli studenti, anche      |                              |
|attraverso la collaborazione con    |                              |
|universita', associazioni, organismi|                              |
|del terzo settore e imprese, nel    |                              |
|rispetto dell'obiettivo di cui al   |                              |
|comma 7,lettera h);                 |                              |
|b) potenziamento degli strumenti    |                              |
|didattici e laboratoriali necessari |                              |
|a migliorare la formazione e i      |                              |
|processi di innovazione delle       |                              |
|istituzioni scolastiche;            |                              |
|c) adozione di strumenti            |                              |
|organizzativi e tecnologici per     |                              |
|favorire la governance, la          |                              |
|trasparenza e la condivisione di    |                              |
|dati, nonche' lo scambio di         |                              |
|informazioni tra dirigenti, docenti |                              |
|e studenti e tra istituzioni        |                              |
|scolastiche ed educative e          |                              |
|articolazioni amministrative del    |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca;   |                              |
|d) formazione dei docenti per       |                              |
|l'innovazione didattica e sviluppo  |                              |
|della cultura digitale per          |                              |
|l'insegnamento, l'apprendimento e la|                              |
|formazione delle competenze         |                              |
|lavorative, cognitive e sociali     |                              |
|degli studenti;                     |                              |
|e) formazione dei direttori dei     |                              |
|servizi generali e amministrativi,  |                              |
|degli assistenti amministrativi e   |                              |
|degli assistenti tecnici per        |                              |
|l'innovazione digitale              |                              |
|nell'amministrazione;               |                              |
|f) potenziamento delle              |                              |
|infrastrutture di rete, sentita la  |                              |
|Conferenza unificata di cui         |                              |
|all'articolo 8 del decreto          |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|e successive modificazioni, con     |                              |
|particolare riferimento alla        |                              |
|connettivita' nelle scuole;         |                              |
|g) valorizzazione delle migliori    |                              |
|esperienze delle istituzioni        |                              |
|scolastiche anche attraverso la     |                              |
|promozione di una rete nazionale di |                              |
|centri di ricerca e di formazione;  |                              |
|h) definizione dei criteri e delle  |                              |
|finalita' per l'adozione di testi   |                              |
|didattici in formato digitale e per |                              |
|la produzione e la diffusione di    |                              |
|opere e materiali per la didattica, |                              |
|anche prodotti autonomamente dagli  |                              |
|istituti scolastici.                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|59. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|possono individuare, nell'ambito    |                              |
|dell'organico dell'autonomia,       |                              |
|docenti cui affidare il             |                              |
|coordinamento delle attivita' di cui|                              |
|al comma 57. Ai docenti puo' essere |                              |
|affiancato un insegnante            |                              |
|tecnico-pratico. Dall'attuazione    |                              |
|delle disposizioni di cui al        |                              |
|presente comma non devono derivare  |Docenti per il coordinamento  |
|nuovi o maggiori oneri per la       |delle attivita' del Piano     |
|finanza pubblica.                   |nazionale scuola digitale     |
+------------------------------------+------------------------------+
|60. Per favorire lo sviluppo della  |                              |
|didattica laboratoriale, le         |                              |
|istituzioni scolastiche, anche      |                              |
|attraverso i poli                   |                              |
|tecnico-professionali, possono      |                              |
|dotarsi di laboratori territoriali  |                              |
|per l'occupabilita' attraverso la   |                              |
|partecipazione, anche in qualita' di|                              |
|soggetti cofinanziatori, di enti    |                              |
|pubblici e locali, camere di        |                              |
|commercio, industria, artigianato e |                              |
|agricoltura, universita',           |                              |
|associazioni, fondazioni, enti di   |                              |
|formazione professionale, istituti  |                              |
|tecnici superiori e imprese private,|Creazione e obiettivi dei     |
|per il raggiungimento dei seguenti  |Laboratori territoriali per   |
|obiettivi:                          |l'occupabilita'               |
|a) orientamento della didattica e   |                              |
|della formazione ai settori         |                              |
|strategici del made in Italy, in    |                              |
|base alla vocazione produttiva,     |                              |
|culturale e sociale di ciascun      |                              |
|territorio;                         |                              |
|b) fruibilita' di servizi           |                              |
|propedeutici al collocamento al     |                              |
|lavoro o alla riqualificazione di   |                              |
|giovani non occupati;               |                              |
|c) apertura della scuola al         |                              |
|territorio e possibilita' di        |                              |
|utilizzo degli spazi anche al di    |                              |
|fuori dell'orario scolastico.       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|61. I soggetti esterni che          |                              |
|usufruiscono dell'edificio          |                              |
|scolastico per effettuare attivita' |                              |
|didattiche e culturali sono         |Responsabilita' dei soggetti  |
|responsabili della sicurezza e del  |esterni per l'utilizzo        |
|mantenimento del decoro degli spazi.|dell'edificio scolastico      |
+------------------------------------+------------------------------+
|62. Al fine di consentire alle      |                              |
|istituzioni scolastiche di attuare  |                              |
|le attivita' previste nei commi da  |                              |
|56 a 61, nell'anno finanziario 2015 |                              |
|e' utilizzata quota parte, pari a   |                              |
|euro 90 milioni, delle risorse gia' |                              |
|destinate nell'esercizio 2014 in    |                              |
|favore delle istituzioni scolastiche|                              |
|ed educative statali sul Fondo per  |                              |
|il funzionamento delle istituzioni  |                              |
|scolastiche, di cui all'articolo 1, |                              |
|comma 601, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296, e successive          |                              |
|modificazioni. A decorrere dall'anno|                              |
|2016, e' autorizzata la spesa di    |                              |
|euro 30 milioni annui. Le risorse   |                              |
|sono ripartite tra le istituzioni   |                              |
|scolastiche ai sensi del comma 11.  |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|63. Le istituzioni scolastiche      |                              |
|perseguono le finalita' di cui ai   |                              |
|commi da 1 a 4 e l'attuazione di    |                              |
|funzioni organizzative e di         |                              |
|coordinamento attraverso l'organico |                              |
|dell'autonomia costituito dai posti |                              |
|comuni, per il sostegno e per il    |                              |
|potenziamento dell'offerta          |                              |
|formativa.                          |Organico dell'autonomia       |
+------------------------------------+------------------------------+
|64. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017, con cadenza triennale,   |                              |
|con decreti del Ministro            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze e con il Ministro per la    |                              |
|semplificazione e la pubblica       |                              |
|amministrazione, sentita la         |                              |
|Conferenza unificata di cui         |                              |
|all'articolo 8 del decreto          |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|e successive modificazioni, e       |                              |
|comunque nel limite massimo di cui  |                              |
|al comma 201 del presente articolo, |                              |
|e' determinato l'organico           |Determinazione triennale      |
|dell'autonomia su base regionale.   |dell'organico dell'autonomia  |
+------------------------------------+------------------------------+
|65. Il riparto della dotazione      |                              |
|organica tra le regioni e'          |                              |
|effettuato sulla base del numero    |                              |
|delle classi, per i posti comuni, e |                              |
|sulla base del numero degli alunni, |                              |
|per i posti del potenziamento, senza|                              |
|ulteriori oneri rispetto alla       |                              |
|dotazione organica assegnata. Il    |                              |
|riparto della dotazione organica per|                              |
|il potenziamento dei posti di       |                              |
|sostegno e' effettuato in base al   |                              |
|numero degli alunni disabili. Si    |                              |
|tiene conto, senza ulteriori oneri  |                              |
|rispetto alla dotazione organica    |                              |
|assegnata, della presenza di aree   |                              |
|montane o di piccole isole, di aree |                              |
|interne, a bassa densita'           |                              |
|demografica o a forte processo      |                              |
|immigratorio, nonche' di aree       |                              |
|caratterizzate da elevati tassi di  |                              |
|dispersione scolastica. Il riparto, |                              |
|senza ulteriori oneri rispetto alla |                              |
|dotazione organica assegnata,       |                              |
|considera altresi' il fabbisogno per|                              |
|progetti e convenzioni di           |                              |
|particolare rilevanza didattica e   |                              |
|culturale espresso da reti di scuole|                              |
|o per progetti di valore nazionale. |                              |
|In ogni caso il riparto non deve    |                              |
|pregiudicare la realizzazione degli |                              |
|obiettivi di risparmio del          |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 20 marzo|                              |
|2009, n. 81. Il personale della     |                              |
|dotazione organica dell'autonomia e'|                              |
|tenuto ad assicurare                |                              |
|prioritariamente la copertura dei   |Criteri di riparto della      |
|posti vacanti e disponibili.        |dotazione organica            |
+------------------------------------+------------------------------+
|66. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017 i ruoli del personale     |                              |
|docente sono regionali, articolati  |                              |
|in ambiti territoriali, suddivisi in|                              |
|sezioni separate per gradi di       |                              |
|istruzione, classi di concorso e    |                              |
|tipologie di posto. Entro il 30     |                              |
|giugno 2016 gli uffici scolastici   |                              |
|regionali, su indicazione del       |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|sentiti le regioni e gli enti       |                              |
|locali, definiscono l'ampiezza degli|                              |
|ambiti territoriali, inferiore alla |Ruoli del personale docente e |
|provincia o alla citta'             |articolazione in ambiti       |
|metropolitana, considerando:        |territoriali                  |
|a) la popolazione scolastica;       |                              |
|b) la prossimita' delle istituzioni |                              |
|scolastiche;                        |                              |
|c) le caratteristiche del           |                              |
|territorio, tenendo anche conto     |                              |
|delle specificita' delle aree       |                              |
|interne, montane e delle piccole    |                              |
|isole, della presenza di scuole     |                              |
|nelle carceri, nonche' di ulteriori |                              |
|situazioni o esperienze territoriali|                              |
|gia' in atto.                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|67. Dall'attuazione delle           |                              |
|disposizioni di cui al comma 66 non |                              |
|devono derivare nuovi o maggiori    |Clausola di invarianza        |
|oneri per la finanza pubblica.      |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|68. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017 con decreto del dirigente |                              |
|preposto all'ufficio scolastico     |                              |
|regionale, l'organico dell'autonomia|                              |
|e' ripartito tra gli ambiti         |                              |
|territoriali. L'organico            |                              |
|dell'autonomia comprende l'organico |                              |
|di diritto e i posti per il         |                              |
|potenziamento, l'organizzazione, la |                              |
|progettazione e il coordinamento    |                              |
|incluso il fabbisogno per i progetti|                              |
|e le convenzioni di cui al quarto   |                              |
|periodo del comma 65. A quanto      |                              |
|previsto dal presente comma si      |Ripartizione dell'organico    |
|provvede nel limite massimo di cui  |dell'autonomia tra gli ambiti |
|al comma 201.                       |territoriali                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|69. All'esclusivo scopo di far      |                              |
|fronte ad esigenze di personale     |                              |
|ulteriori rispetto a quelle         |                              |
|soddisfatte dall'organico           |                              |
|dell'autonomia come definite dalla  |                              |
|presente legge, a decorrere         |                              |
|dall'anno scolastico 2016/2017, ad  |                              |
|esclusione dei posti di sostegno in |                              |
|deroga, nel caso di rilevazione     |                              |
|delle inderogabili necessita'       |                              |
|previste e disciplinate, in         |                              |
|relazione ai vigenti ordinamenti    |                              |
|didattici, dal regolamento di cui al|                              |
|decreto del Presidente della        |                              |
|Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' |                              |
|costituito annualmente con decreto  |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro            |                              |
|dell'economia e delle finanze, un   |                              |
|ulteriore contingente di posti non  |                              |
|facenti parte dell'organico         |                              |
|dell'autonomia ne' disponibili, per |                              |
|il personale a tempo indeterminato, |                              |
|per operazioni di mobilita' o       |                              |
|assunzioni in ruolo. A tali         |                              |
|necessita' si provvede secondo le   |                              |
|modalita', i criteri e i parametri  |                              |
|previsti dal citato decreto del     |                              |
|Presidente della Repubblica 20 marzo|                              |
|2009, n. 81. Alla copertura di tali |                              |
|posti si provvede a valere sulle    |                              |
|graduatorie di personale aspirante  |                              |
|alla stipula di contratti a tempo   |                              |
|determinato previste dalla normativa|                              |
|vigente ovvero mediante l'impiego di|                              |
|personale a tempo indeterminato con |                              |
|provvedimenti aventi efficacia      |                              |
|limitatamente ad un solo anno       |                              |
|scolastico. All'attuazione del      |                              |
|presente comma si provvede nei      |                              |
|limiti delle risorse disponibili    |                              |
|annualmente nello stato di          |                              |
|previsione del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca indicate nel decreto  |                              |
|ministeriale di cui al primo        |                              |
|periodo, fermo restando quanto      |Contingente di posti per      |
|previsto dall'articolo 64, comma 6, |esigenze di personale         |
|del decreto-legge 25 giugno 2008, n.|ulteriori rispetto a quelle   |
|112, convertito, con modificazioni, |soddisfatte dall'organico     |
|dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  |dell'autonomia                |
+------------------------------------+------------------------------+
|70. Gli uffici scolastici regionali |                              |
|promuovono, senza nuovi o maggiori  |                              |
|oneri per la finanza pubblica, la   |                              |
|costituzione di reti tra istituzioni|                              |
|scolastiche del medesimo ambito     |                              |
|territoriale. Le reti, costituite   |                              |
|entro il 30 giugno 2016, sono       |                              |
|finalizzate alla valorizzazione     |                              |
|delle risorse professionali, alla   |                              |
|gestione comune di funzioni e di    |                              |
|attivita' amministrative, nonche'   |                              |
|alla realizzazione di progetti o di |                              |
|iniziative didattiche, educative,   |                              |
|sportive o culturali di interesse   |                              |
|territoriale, da definire sulla base|                              |
|di accordi tra autonomie scolastiche|Costituzione di reti tra      |
|di un medesimo ambito territoriale, |istituzioni scolastiche del   |
|definiti «accordi di rete».         |medesimo ambito territoriale  |
+------------------------------------+------------------------------+
|71. Gli accordi di rete individuano:|Finalita' degli accordi di    |
|a) i criteri e le modalita' per     |rete                          |
|l'utilizzo dei docenti nella rete,  |                              |
|nel rispetto delle disposizioni     |                              |
|legislative vigenti in materia di   |                              |
|non discriminazione sul luogo di    |                              |
|lavoro, nonche' di assistenza e di  |                              |
|integrazione sociale delle persone  |                              |
|con disabilita', anche per          |                              |
|insegnamenti opzionali,             |                              |
|specialistici, di coordinamento e di|                              |
|progettazione funzionali ai piani   |                              |
|triennali dell'offerta formativa di |                              |
|piu' istituzioni scolastiche        |                              |
|inserite nella rete;                |                              |
|b) i piani di formazione del        |                              |
|personale scolastico;               |                              |
|c) le risorse da destinare alla rete|                              |
|per il perseguimento delle proprie  |                              |
|finalita';                          |                              |
|d) le forme e le modalita' per la   |                              |
|trasparenza e la pubblicita' delle  |                              |
|decisioni e dei rendiconti delle    |                              |
|attivita' svolte.                   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|72. Al fine di razionalizzare gli   |                              |
|adempimenti amministrativi a carico |                              |
|delle istituzioni scolastiche,      |                              |
|l'istruttoria sugli atti relativi a |                              |
|cessazioni dal servizio, pratiche in|                              |
|materia di contributi e pensioni,   |                              |
|progressioni e ricostruzioni di     |                              |
|carriera, trattamento di fine       |                              |
|rapporto del personale della scuola,|                              |
|nonche' sugli ulteriori atti non    |                              |
|strettamente connessi alla gestione |                              |
|della singola istituzione           |                              |
|scolastica, puo' essere svolta dalla|                              |
|rete di scuole in base a specifici  |Razionalizzazione degli       |
|accordi.                            |adempimenti amministrativi    |
+------------------------------------+------------------------------+
|73. Il personale docente gia'       |                              |
|assunto in ruolo a tempo            |                              |
|indeterminato alla data di entrata  |                              |
|in vigore della presente legge      |                              |
|conserva la titolarita' della       |                              |
|cattedra presso la scuola di        |                              |
|appartenenza. Al personale docente  |                              |
|assunto nell'anno scolastico        |                              |
|2015/2016 mediante le procedure di  |                              |
|cui all'articolo 399 del testo unico|                              |
|di cui al decreto legislativo 16    |                              |
|aprile 1994, n. 297, continuano ad  |                              |
|applicarsi le disposizioni del      |                              |
|medesimo decreto legislativo in     |                              |
|merito all'attribuzione della sede  |                              |
|durante l'anno di prova e alla      |                              |
|successiva destinazione alla sede   |                              |
|definitiva. Il personale docente    |                              |
|assunto ai sensi del comma 98,      |                              |
|lettere b) e c), e' assegnato agli  |                              |
|ambiti territoriali a decorrere     |                              |
|dall'anno scolastico 2016/2017. Il  |                              |
|personale docente in esubero o      |                              |
|soprannumerario nell'anno scolastico|                              |
|2016/2017 e' assegnato agli ambiti  |                              |
|territoriali. Dall'anno scolastico  |                              |
|2016/2017 la mobilita' territoriale |                              |
|e professionale del personale       |Titolarita', attribuzione     |
|docente opera tra gli ambiti        |della sede e mobilita' del    |
|territoriali.                       |personale docente             |
+------------------------------------+------------------------------+
|74. Gli ambiti territoriali e le    |                              |
|reti sono definiti assicurando il   |                              |
|rispetto dell'organico              |                              |
|dell'autonomia e nell'ambito delle  |                              |
|risorse finanziarie disponibili a   |                              |
|legislazione vigente, senza nuovi o |                              |
|maggiori oneri a carico della       |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|75. L'organico dei posti di sostegno|                              |
|e' determinato nel limite previsto  |                              |
|dall'articolo 2, comma 414, secondo |                              |
|periodo, della legge 24 dicembre    |                              |
|2007, n. 244, e successive          |                              |
|modificazioni, e dall'articolo 15,  |                              |
|comma 2-bis, del decreto-legge 12   |                              |
|settembre 2013, n. 104, convertito, |                              |
|con modificazioni, dalla legge 8    |                              |
|novembre 2013, n. 128, ferma        |                              |
|restando la possibilita' di         |                              |
|istituire posti in deroga ai sensi  |                              |
|dell'articolo 35, comma 7, della    |                              |
|legge 27 dicembre 2002, n. 289, e   |                              |
|dell'articolo 1, comma 605, lettera |                              |
|b), della legge 27 dicembre 2006, n.|                              |
|296.                                |Organico dei posti di sostegno|
+------------------------------------+------------------------------+
|76. Nella ripartizione dell'organico|                              |
|dell'autonomia si tiene conto delle |                              |
|esigenze delle scuole con lingua di |                              |
|insegnamento slovena o con          |                              |
|insegnamento bilingue               |                              |
|sloveno-italiano della regione      |                              |
|Friuli Venezia Giulia. Per tali     |                              |
|scuole, sia il numero dei posti     |Organico dell'autonomia per le|
|comuni sia quello dei posti per il  |scuole con lingua di          |
|potenziamento dell'offerta formativa|insegnamento slovena o        |
|e' determinato a livello regionale. |bilingue sloveno-italiano     |
+------------------------------------+------------------------------+
|77. Restano salve le diverse        |                              |
|determinazioni che la regione Valle |                              |
|d'Aosta e le province autonome di   |                              |
|Trento e di Bolzano hanno adottato e|                              |
|che possono adottare in materia di  |                              |
|assunzione del personale docente ed |                              |
|educativo in considerazione delle   |Clausola di salvaguardia per  |
|rispettive specifiche esigenze      |la regione Valle d'Aosta e per|
|riferite agli organici regionali e  |le province autonome di Trento|
|provinciali.                        |e Bolzano                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|78. Per dare piena attuazione       |                              |
|all'autonomia scolastica e alla     |                              |
|riorganizzazione del sistema di     |                              |
|istruzione, il dirigente scolastico,|                              |
|nel rispetto delle competenze degli |                              |
|organi collegiali, fermi restando i |                              |
|livelli unitari e nazionali di      |                              |
|fruizione del diritto allo studio,  |                              |
|garantisce un'efficace ed efficiente|                              |
|gestione delle risorse umane,       |                              |
|finanziarie, tecnologiche e         |                              |
|materiali, nonche' gli elementi     |                              |
|comuni del sistema scolastico       |                              |
|pubblico, assicurandone il buon     |                              |
|andamento. A tale scopo, svolge     |                              |
|compiti di direzione, gestione,     |                              |
|organizzazione e coordinamento ed e'|                              |
|responsabile della gestione delle   |                              |
|risorse finanziarie e strumentali e |                              |
|dei risultati del servizio secondo  |                              |
|quanto previsto dall'articolo 25 del|                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165, nonche' della valorizzazione|Competenze del dirigente      |
|delle risorse umane.                |scolastico.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|79. A decorrere dall'anno scolastico|                              |
|2016/2017, per la copertura dei     |                              |
|posti dell'istituzione scolastica,  |                              |
|il dirigente scolastico propone gli |                              |
|incarichi ai docenti di ruolo       |                              |
|assegnati all'ambito territoriale di|                              |
|riferimento, prioritariamente sui   |                              |
|posti comuni e di sostegno, vacanti |                              |
|e disponibili, al fine di garantire |                              |
|il regolare avvio delle lezioni,    |                              |
|anche tenendo conto delle           |                              |
|candidature presentate dai docenti  |                              |
|medesimi e della precedenza         |                              |
|nell'assegnazione della sede ai     |                              |
|sensi degli articoli 21 e 33, comma |                              |
|6, della legge 5 febbraio 1992, n.  |                              |
|104. Il dirigente scolastico puo'   |                              |
|utilizzare i docenti in classi di   |                              |
|concorso diverse da quelle per le   |                              |
|quali sono abilitati, purche'       |                              |
|posseggano titoli di studio validi  |                              |
|per l'insegnamento della disciplina |                              |
|e percorsi formativi e competenze   |                              |
|professionali coerenti con gli      |                              |
|insegnamenti da impartire e purche' |Proposta di incarico ai       |
|non siano disponibili nell'ambito   |docenti da parte del dirigente|
|territoriale docenti abilitati in   |scolastico e modalita' di     |
|quelle classi di concorso.          |utilizzo.                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|80. Il dirigente scolastico formula |                              |
|la proposta di incarico in coerenza |                              |
|con il piano triennale dell'offerta |                              |
|formativa. L'incarico ha durata     |                              |
|triennale, ed e' rinnovato purche'  |                              |
|in coerenza con il piano            |                              |
|dell'offerta formativa. Sono        |                              |
|valorizzati il curriculum, le       |                              |
|esperienze e le competenze          |                              |
|professionali e possono essere      |                              |
|svolti colloqui. La trasparenza e la|                              |
|pubblicita' dei criteri adottati,   |                              |
|degli incarichi conferiti e dei     |                              |
|curricula dei docenti sono          |                              |
|assicurate attraverso la            |Durata triennale e            |
|pubblicazione nel sito internet     |rinnovabilita' dell'incarico  |
|dell'istituzione scolastica.        |ai docenti.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|81. Nel conferire gli incarichi ai  |                              |
|docenti, il dirigente scolastico e' |                              |
|tenuto a dichiarare l'assenza di    |                              |
|cause di incompatibilita' derivanti |                              |
|da rapporti di coniugio, parentela o|Cause di incompatibilita' nel |
|affinita', entro il secondo grado,  |conferimento degli incarichi  |
|con i docenti stessi.               |ai docenti.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|82. L'incarico e' assegnato dal     |                              |
|dirigente scolastico e si perfeziona|                              |
|con l'accettazione del docente. Il  |                              |
|docente che riceva piu' proposte di |                              |
|incarico opta tra quelle ricevute.  |                              |
|L'ufficio scolastico regionale      |                              |
|provvede al conferimento degli      |                              |
|incarichi ai docenti che non abbiano|Modalita' di assegnazione     |
|ricevuto o accettato proposte e     |dell'incarico da parte del    |
|comunque in caso di inerzia del     |dirigente scolastico e potere |
|dirigente scolastico.               |sostitutivo degli USR.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|83. Il dirigente scolastico puo'    |                              |
|individuare nell'ambito             |                              |
|dell'organico dell'autonomia fino al|                              |
|10 per cento di docenti che lo      |                              |
|coadiuvano in attivita' di supporto |                              |
|organizzativo e didattico           |                              |
|dell'istituzione scolastica.        |                              |
|Dall'attuazione delle disposizioni  |Individuazione fino al 10% di |
|del presente comma non devono       |docenti per attivita' di      |
|derivare nuovi o maggiori oneri a   |supporto organizzativo e      |
|carico della finanza pubblica.      |didattico.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|84. Il dirigente scolastico,        |                              |
|nell'ambito dell'organico           |                              |
|dell'autonomia assegnato e delle    |                              |
|risorse, anche logistiche,          |                              |
|disponibili, riduce il numero di    |                              |
|alunni e di studenti per classe     |                              |
|rispetto a quanto previsto dal      |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 20 marzo|                              |
|2009, n. 81, allo scopo di          |                              |
|migliorare la qualita' didattica    |                              |
|anche in rapporto alle esigenze     |                              |
|formative degli alunni con          |Riduzione del numero di alunni|
|disabilita'.                        |e studenti per classe.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|85. Tenuto conto del perseguimento  |                              |
|degli obiettivi di cui al comma 7,  |                              |
|il dirigente scolastico puo'        |                              |
|effettuare le sostituzioni dei      |                              |
|docenti assenti per la copertura di |                              |
|supplenze temporanee fino a dieci   |                              |
|giorni con personale dell'organico  |                              |
|dell'autonomia che, ove impiegato in|                              |
|gradi di istruzione inferiore,      |                              |
|conserva il trattamento stipendiale |                              |
|del grado di istruzione di          |Sostituzioni per supplenze    |
|appartenenza.                       |temporanee fino a 10 giorni.  |
+------------------------------------+------------------------------+
|86. In ragione delle competenze     |                              |
|attribuite ai dirigenti scolastici, |                              |
|a decorrere dall'anno scolastico    |                              |
|2015/2016 il Fondo unico nazionale  |                              |
|per la retribuzione della posizione,|                              |
|fissa e variabile, e della          |                              |
|retribuzione di risultato dei       |                              |
|medesimi dirigenti e' incrementato  |                              |
|in misura pari a euro 12 milioni per|                              |
|l'anno 2015 e a euro 35 milioni     |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2016, al|                              |
|lordo degli oneri a carico dello    |                              |
|Stato. Il Fondo e' altresi'         |                              |
|incrementato di ulteriori 46 milioni|                              |
|di euro per l'anno 2016 e di 14     |                              |
|milioni di euro per l'anno 2017 da  |Incremento del Fondo Unico    |
|corrispondere a titolo di           |Nazionale per la retribuzione |
|retribuzione di risultato una       |di posizione e di risultato   |
|tantum.                             |dei dirigenti scolastici (FUN)|
+------------------------------------+------------------------------+
|87. Al fine di tutelare le esigenze |                              |
|di economicita' dell'azione         |                              |
|amministrativa e di prevenire le    |                              |
|ripercussioni sul sistema scolastico|                              |
|dei possibili esiti del contenzioso |                              |
|pendente relativo ai concorsi per   |                              |
|dirigente scolastico di cui al comma|                              |
|88, con decreto del Ministro        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da emanare entro     |                              |
|trenta giorni dalla data di entrata |                              |
|in vigore della presente legge, sono|                              |
|definite le modalita' di svolgimento|                              |
|di un corso intensivo di formazione |                              |
|e della relativa prova scritta      |                              |
|finale, volto all'immissione dei    |                              |
|soggetti di cui al comma 88 nei     |                              |
|ruoli dei dirigenti scolastici. Alle|                              |
|attivita' di formazione e alle      |                              |
|immissioni in ruolo si provvede,    |                              |
|rispettivamente, nei limiti delle   |                              |
|risorse disponibili a legislazione  |                              |
|vigente e a valere sulle assunzioni |                              |
|autorizzate per effetto             |                              |
|dell'articolo 39 della legge 27     |Contenzioso relativo ai       |
|dicembre 1997, n. 449, e successive |concorsi per dirigenti        |
|modificazioni.                      |scolastici                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|88. Il decreto di cui al comma 87   |                              |
|riguarda:                           |Soggetti destinatari          |
|a) i soggetti gia' vincitori ovvero |                              |
|utilmente collocati nelle           |                              |
|graduatorie ovvero che abbiano      |                              |
|superato positivamente tutte le fasi|                              |
|di procedure concorsuali            |                              |
|successivamente annullate in sede   |                              |
|giurisdizionale, relative al        |                              |
|concorso per esami e titoli per il  |                              |
|reclutamento di dirigenti scolastici|                              |
|indetto con decreto direttoriale del|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca 13 |                              |
|luglio 2011, pubblicato nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale, 4ª serie        |                              |
|speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; |                              |
|b) i soggetti che abbiano avuto una |                              |
|sentenza favorevole almeno nel primo|                              |
|grado di giudizio ovvero non abbiano|                              |
|avuto, alla data di entrata in      |                              |
|vigore della presente legge, alcuna |                              |
|sentenza definitiva, nell'ambito del|                              |
|contenzioso riferito ai concorsi per|                              |
|dirigente scolastico di cui al      |                              |
|decreto direttoriale del Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 22 novembre 2004,     |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,|                              |
|4ª serie speciale, n. 94 del 26     |                              |
|novembre 2004, e al decreto del     |                              |
|Ministro della pubblica istruzione 3|                              |
|ottobre 2006, pubblicato nella      |                              |
|Gazzetta Ufficiale, 4ª serie        |                              |
|speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, |                              |
|ovvero avverso la rinnovazione della|                              |
|procedura concorsuale ai sensi della|                              |
|legge 3 dicembre 2010, n. 202.      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|89. Le graduatorie regionali, di cui|                              |
|al comma 1-bis dell'articolo 17 del |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|e successive modificazioni, nelle   |                              |
|regioni in cui, alla data di        |                              |
|adozione del decreto di cui al comma|                              |
|87 del presente articolo, sono in   |                              |
|atto i contenziosi relativi al      |                              |
|concorso ordinario per il           |                              |
|reclutamento di dirigenti scolastici|                              |
|indetto con decreto direttoriale del|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca 13 |                              |
|luglio 2011, pubblicato nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale, 4a serie        |                              |
|speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, |                              |
|rimangono aperte in funzione degli  |                              |
|esiti dei percorsi formativi di cui |Mantenimento dell'apertura    |
|al medesimo comma 87.               |delle graduatorie regionali   |
+------------------------------------+------------------------------+
|90. Per le finalita' di cui al comma|                              |
|87, oltre che per quelle connesse   |                              |
|alla valorizzazione di esperienze   |                              |
|professionali gia' positivamente    |                              |
|formate e impiegate, i soggetti di  |                              |
|cui al comma 88, lettera a), che,   |                              |
|nell'anno scolastico 2014/2015,     |                              |
|hanno prestato servizio con         |                              |
|contratti di dirigente scolastico,  |                              |
|sostengono una sessione speciale di |                              |
|esame consistente nell'espletamento |                              |
|di una prova orale sull'esperienza  |                              |
|maturata, anche in ordine alla      |                              |
|valutazione sostenuta, nel corso del|                              |
|servizio prestato. A seguito del    |                              |
|superamento di tale prova con esito |                              |
|positivo, sono confermati i rapporti|Sessione speciale di esame per|
|di lavoro instaurati con i predetti |dirigenti scolastici in       |
|dirigenti scolastici.               |servizio nell'a.s. 2014/2015  |
+------------------------------------+------------------------------+
|91. All'attuazione delle procedure  |                              |
|di cui ai commi da 87 a 90 si       |                              |
|provvede con le risorse strumentali |                              |
|e finanziarie disponibili a         |                              |
|legislazione vigente e senza nuovi o|                              |
|maggiori oneri a carico della       |Clausola di invarianza        |
|finanza pubblica.                   |finanziaria                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|92. Per garantire la tempestiva     |                              |
|copertura dei posti vacanti di      |                              |
|dirigente scolastico, a conclusione |                              |
|delle operazioni di mobilita' e     |                              |
|previo parere dell'ufficio          |                              |
|scolastico regionale di             |                              |
|destinazione, fermo restando        |                              |
|l'accantonamento dei posti destinati|                              |
|ai soggetti di cui al comma 88, i   |                              |
|posti autorizzati per l'assunzione  |                              |
|di dirigenti scolastici sono        |                              |
|conferiti nel limite massimo del 20 |                              |
|per cento ai soggetti idonei inclusi|                              |
|nelle graduatorie regionali del     |                              |
|concorso per il reclutamento di     |                              |
|dirigenti scolastici bandito con    |                              |
|decreto direttoriale del Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 13 luglio 2011,       |                              |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,|                              |
|4ª serie speciale, n. 56 del 15     |                              |
|luglio 2011. Il Ministro            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, con proprio decreto, |                              |
|predispone le necessarie misure     |Assunzione di dirigenti       |
|applicative                         |scolastici.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|93. La valutazione dei dirigenti    |                              |
|scolastici e' effettuata ai sensi   |                              |
|dell'articolo 25, comma 1, del      |                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165. Nell'individuazione degli   |                              |
|indicatori per la valutazione del   |                              |
|dirigente scolastico si tiene conto |                              |
|del contributo del dirigente al     |                              |
|perseguimento dei risultati per il  |                              |
|miglioramento del servizio          |                              |
|scolastico previsti nel rapporto di |                              |
|autovalutazione ai sensi del        |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 28 marzo|                              |
|2013, n. 80, in coerenza con le     |                              |
|disposizioni contenute nel decreto  |Modalita' e criteri generali  |
|legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,|per la valutazione dei        |
|e dei seguenti criteri generali:    |dirigenti scolastici.         |
|a) competenze gestionali ed         |                              |
|organizzative finalizzate al        |                              |
|raggiungimento dei risultati,       |                              |
|correttezza, trasparenza, efficienza|                              |
|ed efficacia dell'azione            |                              |
|dirigenziale, in relazione agli     |                              |
|obiettivi assegnati nell'incarico   |                              |
|triennale;                          |                              |
|b) valorizzazione dell'impegno e dei|                              |
|meriti professionali del personale  |                              |
|dell'istituto, sotto il profilo     |                              |
|individuale e negli ambiti          |                              |
|collegiali;                         |                              |
|c) apprezzamento del proprio operato|                              |
|all'interno della comunita'         |                              |
|professionale e sociale;            |                              |
|d) contributo al miglioramento del  |                              |
|successo formativo e scolastico     |                              |
|degli studenti e dei processi       |                              |
|organizzativi e didattici,          |                              |
|nell'ambito dei sistemi di          |                              |
|autovalutazione, valutazione e      |                              |
|rendicontazione sociale;            |                              |
|e) direzione unitaria della scuola, |                              |
|promozione della partecipazione e   |                              |
|della collaborazione tra le diverse |                              |
|componenti della comunita'          |                              |
|scolastica, dei rapporti con il     |                              |
|contesto sociale e nella rete di    |                              |
|scuole.                             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|94. Il nucleo per la valutazione dei|                              |
|dirigenti scolastici e' composto    |                              |
|secondo le disposizioni             |                              |
|dell'articolo 25, comma 1, del      |                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165, e puo' essere articolato con|                              |
|una diversa composizione in         |                              |
|relazione al procedimento e agli    |                              |
|oggetti di valutazione. La          |                              |
|valutazione e' coerente con         |                              |
|l'incarico triennale e con il       |                              |
|profilo professionale ed e' connessa|                              |
|alla retribuzione di risultato. Al  |                              |
|fine di garantire le indispensabili |                              |
|azioni di supporto alle scuole      |                              |
|impegnate per l'attuazione della    |                              |
|presente legge e in relazione       |                              |
|all'indifferibile esigenza di       |                              |
|assicurare la valutazione dei       |                              |
|dirigenti scolastici e la           |                              |
|realizzazione del sistema nazionale |                              |
|di valutazione previsto dal         |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Presidente della Repubblica 28 marzo|                              |
|2013, n. 80, per il triennio        |                              |
|2016-2018 possono essere attribuiti |                              |
|incarichi temporanei di livello     |                              |
|dirigenziale non generale di durata |                              |
|non superiore a tre anni per le     |                              |
|funzioni ispettive. Tali incarichi  |                              |
|possono essere conferiti,           |                              |
|nell'ambito della dotazione organica|                              |
|dei dirigenti tecnici del Ministero |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, ai sensi             |                              |
|dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,  |                              |
|del decreto legislativo 30 marzo    |                              |
|2001, n. 165, e successive          |                              |
|modificazioni, anche in deroga, per |                              |
|il periodo di durata di detti       |                              |
|incarichi, alle percentuali ivi     |                              |
|previste per i dirigenti di seconda |                              |
|fascia. Ai fini di cui al presente  |                              |
|comma e' autorizzata, per il        |                              |
|triennio 2016-2018, la spesa nel    |                              |
|limite massimo di 7 milioni di euro |                              |
|per ciascun anno del triennio. La   |                              |
|percentuale di cui all'articolo 19, |                              |
|commi 5-bis e 6, del citato decreto |                              |
|legislativo n. 165 del 2001, per i  |                              |
|dirigenti tecnici del Ministero     |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, e' rideterminata,    |                              |
|nell'ambito della relativa dotazione|                              |
|organica, per il triennio 2016-2018,|                              |
|in misura corrispondente ad una     |                              |
|maggiore spesa non superiore a 7    |                              |
|milioni di euro per ciascun anno.   |                              |
|Gli incarichi per le funzioni       |                              |
|ispettive di cui ai periodi         |                              |
|precedenti sono conferiti in base   |                              |
|alla procedura pubblica di cui      |                              |
|all'articolo 19, comma 1- bis, del  |                              |
|decreto legislativo 30 marzo 2001,  |                              |
|n. 165, e successive modificazioni, |                              |
|mediante valutazione comparativa dei|                              |
|curricula e previo avviso pubblico, |                              |
|da pubblicare nel sito del Ministero|                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, che renda conoscibili|                              |
|il numero dei posti e la loro       |                              |
|ripartizione tra amministrazione    |Nucleo per la valutazione dei |
|centrale e uffici scolastici        |dirigenti scolastici e        |
|regionali, nonche' i criteri di     |conferimento di incarichi     |
|scelta da adottare per la           |temporanei per le funzioni    |
|valutazione comparativa.            |ispettive.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|95. Per l'anno scolastico 2015/2016,|                              |
|il Ministero dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca e' |                              |
|autorizzato ad attuare un piano     |                              |
|straordinario di assunzioni a tempo |                              |
|indeterminato di personale docente  |                              |
|per le istituzioni scolastiche      |                              |
|statali di ogni ordine e grado, per |                              |
|la copertura di tutti i posti comuni|                              |
|e di sostegno dell'organico di      |                              |
|diritto, rimasti vacanti e          |                              |
|disponibili all'esito delle         |                              |
|operazioni di immissione in ruolo   |                              |
|effettuate per il medesimo anno     |                              |
|scolastico ai sensi dell'articolo   |                              |
|399 del testo unico di cui al       |                              |
|decreto legislativo 16 aprile 1994, |                              |
|n. 297, al termine delle quali sono |                              |
|soppresse le graduatorie dei        |                              |
|concorsi per titoli ed esami banditi|                              |
|anteriormente al 2012. Per l'anno   |                              |
|scolastico 2015/2016, il Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e' altresi'           |                              |
|autorizzato a coprire gli ulteriori |                              |
|posti di cui alla Tabella 1 allegata|                              |
|alla presente legge, ripartiti tra i|                              |
|gradi di istruzione della scuola    |                              |
|primaria e secondaria e le tipologie|                              |
|di posto come indicato nella        |                              |
|medesima Tabella, nonche' tra le    |                              |
|regioni in proporzione, per ciascun |                              |
|grado, alla popolazione scolastica  |                              |
|delle scuole statali, tenuto        |                              |
|altresi' conto della presenza di    |                              |
|aree montane o di piccole isole, di |                              |
|aree interne, a bassa densita'      |                              |
|demografica o a forte processo      |                              |
|immigratorio, nonche' di aree       |                              |
|caratterizzate da elevati tassi di  |                              |
|dispersione scolastica. I posti di  |                              |
|cui alla Tabella 1 sono destinati   |                              |
|alla finalita' di cui ai commi 7 e  |                              |
|85. Alla ripartizione dei posti di  |                              |
|cui alla Tabella 1 tra le classi di |                              |
|concorso si provvede con decreto del|                              |
|dirigente preposto all'ufficio      |                              |
|scolastico regionale, sulla base del|                              |
|fabbisogno espresso dalle           |                              |
|istituzioni scolastiche medesime,   |                              |
|ricondotto nel limite delle         |                              |
|graduatorie di cui al comma 96. A   |                              |
|decorrere dall'anno scolastico      |                              |
|2016/2017, i posti di cui alla      |                              |
|Tabella 1 confluiscono nell'organico|                              |
|dell'autonomia, costituendone i     |                              |
|posti per il potenziamento. A       |                              |
|decorrere dall'anno scolastico      |                              |
|2015/2016, i posti per il           |                              |
|potenziamento non possono essere    |                              |
|coperti con personale titolare di   |                              |
|contratti di supplenza breve e      |                              |
|saltuaria. Per il solo anno         |                              |
|scolastico 2015/2016, detti posti   |                              |
|non possono essere destinati alle   |                              |
|supplenze di cui all'articolo 40,   |                              |
|comma 9, della legge 27 dicembre    |                              |
|1997, n. 449, e non sono disponibili|                              |
|per le operazioni di mobilita',     |Assunzioni a tempo            |
|utilizzazione o assegnazione        |indeterminato di personale    |
|provvisoria.                        |docente                       |
|                                    |                              |
|96. Sono assunti a tempo            |                              |
|indeterminato, nel limite dei posti |                              |
|di cui al comma 95:                 |                              |
|a) i soggetti iscritti a pieno      |                              |
|titolo, alla data di entrata in     |                              |
|vigore della presente legge, nelle  |                              |
|graduatorie del concorso pubblico   |                              |
|per titoli ed esami a posti e       |                              |
|cattedre bandito con decreto        |                              |
|direttoriale del Ministero          |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca n. 82 del 24 settembre|                              |
|2012, pubblicato nella Gazzetta     |                              |
|Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 |                              |
|del 25 settembre 2012, per il       |                              |
|reclutamento di personale docente   |                              |
|per le scuole statali di ogni ordine|                              |
|e grado;                            |                              |
|b) i soggetti iscritti a pieno      |                              |
|titolo, alla data di entrata in     |                              |
|vigore della presente legge, nelle  |                              |
|graduatorie ad esaurimento del      |                              |
|personale docente di cui            |                              |
|all'articolo 1, comma 605, lettera  |                              |
|c), della legge 27 dicembre 2006, n.|                              |
|296, e successive modificazioni,    |                              |
|esclusivamente con il punteggio e   |                              |
|con i titoli di preferenza e        |                              |
|precedenza posseduti alla data      |                              |
|dell'ultimo aggiornamento delle     |                              |
|graduatorie ad esaurimento, avvenuto|                              |
|per il triennio 2014-2017.          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|97. Al piano straordinario di       |                              |
|assunzioni partecipano i soggetti di|                              |
|cui al comma 96. Alle fasi di cui al|                              |
|comma 98, lettere b) e c),          |                              |
|partecipano i soggetti che abbiano  |                              |
|presentato apposita domanda di      |                              |
|assunzione secondo le modalita' e   |                              |
|nel rispetto dei termini stabiliti  |                              |
|dal comma 103. I soggetti che       |                              |
|appartengono a entrambe le categorie|                              |
|di cui alle lettere a) e b) del     |Modalita' di partecipazione al|
|comma 96 scelgono, con la stessa    |Piano straordinario di        |
|domanda, per quale delle due        |assunzioni a tempo            |
|categorie essere trattati.          |indeterminato                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|98. Al piano straordinario di       |                              |
|assunzioni si provvede secondo le   |                              |
|modalita' e le fasi, in ordine di   |                              |
|sequenza, di seguito indicate:      |Fasi del Piano straordinario  |
|a) i soggetti di cui al comma 96,   |                              |
|lettere a) e b), sono assunti entro |                              |
|il 15 settembre 2015, nel limite dei|                              |
|posti vacanti e disponibili in      |                              |
|organico di diritto di cui al primo |                              |
|periodo del comma 95, secondo le    |                              |
|ordinarie procedure di cui          |                              |
|all'articolo 399 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, e successive          |                              |
|modificazioni, di competenza degli  |                              |
|uffici scolastici regionali;        |                              |
|b) in deroga all'articolo 399 del   |                              |
|testo unico di cui al decreto       |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|e successive modificazioni, i       |                              |
|soggetti di cui al comma 96, lettere|                              |
|a) e b), che non risultano          |                              |
|destinatari della proposta di       |                              |
|assunzione nella fase di cui alla   |                              |
|lettera a) del presente comma, sono |                              |
|assunti, con decorrenza giuridica al|                              |
|1o settembre 2015, nel limite dei   |                              |
|posti vacanti e disponibili in      |                              |
|organico di diritto che residuano   |                              |
|dopo la fase di cui alla lettera a),|                              |
|secondo la procedura nazionale di   |                              |
|cui al comma 100;                   |                              |
|c) in deroga all'articolo 399 del   |                              |
|testo unico di cui al decreto       |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|e successive modificazioni, i       |                              |
|soggetti di cui al comma 96, lettere|                              |
|a) e b), che non risultano          |                              |
|destinatari della proposta di       |                              |
|assunzione nelle fasi di cui alle   |                              |
|lettere a) o b) del presente comma, |                              |
|sono assunti, con decorrenza        |                              |
|giuridica al 1o settembre 2015, nel |                              |
|limite dei posti di cui alla Tabella|                              |
|1, secondo la procedura nazionale di|                              |
|cui al comma 100.                   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|99. Per i soggetti assunti nelle    |                              |
|fasi di cui alle lettere b) e c) del|                              |
|comma 98, l'assegnazione alla sede  |                              |
|avviene al termine della relativa   |                              |
|fase, salvo che siano titolari di   |                              |
|contratti di supplenza diversi da   |                              |
|quelli per supplenze brevi e        |                              |
|saltuarie. In tal caso              |                              |
|l'assegnazione avviene al 1o        |                              |
|settembre 2016, per i soggetti      |                              |
|impegnati in supplenze annuali, e al|                              |
|1o luglio 2016 ovvero al termine    |                              |
|degli esami conclusivi dei corsi di |                              |
|studio della scuola secondaria di   |                              |
|secondo grado, per il personale     |                              |
|titolare di supplenze sino al       |                              |
|termine delle attivita' didattiche. |                              |
|La decorrenza economica del relativo|                              |
|contratto di lavoro consegue alla   |                              |
|presa di servizio presso la sede    |Modalita' di assunzione e     |
|assegnata.                          |assegnazione della sede       |
|                                    |                              |
|100. I soggetti interessati dalle   |                              |
|fasi di cui al comma 98, lettere b) |                              |
|e c), se in possesso della relativa |                              |
|specializzazione, esprimono l'ordine|                              |
|di preferenza tra posti di sostegno |                              |
|e posti comuni. Esprimono, inoltre, |                              |
|l'ordine di preferenza tra tutte le |                              |
|province, a livello nazionale. In   |                              |
|caso di indisponibilita' sui posti  |                              |
|per tutte le province, non si       |                              |
|procede all'assunzione.             |                              |
|All'assunzione si provvede scorrendo|                              |
|l'elenco di tutte le iscrizioni     |                              |
|nelle graduatorie, dando priorita'  |                              |
|ai soggetti di cui al comma 96,     |                              |
|lettera a), rispetto agli iscritti  |                              |
|nelle graduatorie ad esaurimento e, |                              |
|in subordine, in base al punteggio  |                              |
|posseduto per ciascuna classe di    |                              |
|concorso.                           |                              |

    

    

|                                    |                              |
|101. Per ciascuna iscrizione in     |                              |
|graduatoria, e secondo l'ordine di  |                              |
|cui al comma 100, la provincia e la |                              |
|tipologia di posto su cui ciascun   |                              |
|soggetto e' assunto sono determinate|                              |
|scorrendo, nell'ordine, le province |                              |
|secondo le preferenze indicate e,   |                              |
|per ciascuna provincia, la tipologia|                              |
|di posto secondo la preferenza      |                              |
|indicata.                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|102. I soggetti di cui al comma 98, |                              |
|lettere b) e c), accettano          |                              |
|espressamente la proposta di        |                              |
|assunzione entro dieci giorni dalla |                              |
|data della sua ricezione secondo le |                              |
|modalita' di cui al comma 103. In   |                              |
|caso di mancata accettazione, nel   |                              |
|termine e con le modalita' predetti,|                              |
|i soggetti di cui al comma 96 non   |                              |
|possono essere destinatari di       |                              |
|ulteriori proposte di assunzione a  |                              |
|tempo indeterminato ai sensi del    |                              |
|piano straordinario di assunzioni. I|                              |
|soggetti che non accettano la       |                              |
|proposta di assunzione eventualmente|                              |
|effettuata in una fase non          |                              |
|partecipano alle fasi successive e  |                              |
|sono definitivamente espunti dalle  |                              |
|rispettive graduatorie. Le          |                              |
|disponibilita' di posti sopravvenute|                              |
|per effetto delle rinunce           |                              |
|all'assunzione non possono essere   |                              |
|assegnate in nessuna delle fasi di  |Accettazione della proposta di|
|cui al comma 98.                    |assunzione                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|103. Per le finalita' di cui ai     |                              |
|commi da 95 a 105 e' pubblicato un  |                              |
|apposito avviso nella Gazzetta      |                              |
|Ufficiale. Il medesimo avviso       |                              |
|disciplina i termini e le modalita' |                              |
|previste per le comunicazioni con i |                              |
|soggetti di cui al comma 96, incluse|                              |
|la domanda di assunzione e          |                              |
|l'espressione delle preferenze, la  |                              |
|proposta di assunzione,             |                              |
|l'accettazione o la rinuncia.       |                              |
|L'avviso stabilisce quali           |                              |
|comunicazioni vengono effettuate a  |                              |
|mezzo di posta elettronica          |                              |
|certificata ovvero attraverso l'uso,|                              |
|anche esclusivo, del sistema        |                              |
|informativo, gestito dal Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, in deroga agli       |                              |
|articoli 45, comma 2, e 65 del      |                              |
|codice dell'amministrazione         |                              |
|digitale, di cui al decreto         |Modalita' per le comunicazioni|
|legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  |con i destinatari del Piano   |
|successive modificazioni.           |straordinario                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|104. E' escluso dal piano           |                              |
|straordinario di assunzioni il      |                              |
|personale gia' assunto quale docente|                              |
|a tempo indeterminato alle          |                              |
|dipendenze dello Stato, anche se    |                              |
|presente nelle graduatorie di cui al|                              |
|comma 96, lettere a) e b), e        |                              |
|indipendentemente dalla classe di   |                              |
|concorso, dal tipo di posto e dal   |                              |
|grado di istruzione per i quali vi  |                              |
|e' iscritto o in cui e' assunto.    |                              |
|Sono altresi' esclusi i soggetti che|                              |
|non sciolgano la riserva per        |                              |
|conseguimento del titolo abilitante |                              |
|entro il 30 giugno 2015, fermo      |                              |
|restando quanto previsto dal periodo|Esclusione dal Piano          |
|precedente.                         |straordinario                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|105. A decorrere dal 1o settembre   |                              |
|2015, le graduatorie di cui al comma|                              |
|96, lettera b), se esaurite, perdono|                              |
|efficacia ai fini dell'assunzione   |                              |
|con contratti di qualsiasi tipo e   |Disposizioni in materia di    |
|durata.                             |graduatorie                   |
|                                    |                              |
|106. La prima fascia delle          |                              |
|graduatorie di circolo e d'istituto |                              |
|del personale docente ed educativo  |                              |
|previste dall'articolo 5 del        |                              |
|regolamento di cui al decreto del   |                              |
|Ministro della pubblica istruzione  |                              |
|13 giugno 2007, n. 131, continua a  |                              |
|esplicare la propria efficacia, per |                              |
|i soli soggetti gia' iscritti alla  |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, non assunti a       |                              |
|seguito del piano straordinario di  |                              |
|assunzioni di cui al comma 95 del   |                              |
|presente articolo.                  |                              |
|                                    |                              |
|107. A decorrere dall'anno          |                              |
|scolastico 2016/2017, l'inserimento |                              |
|nelle graduatorie di circolo e di   |                              |
|istituto puo' avvenire              |                              |
|esclusivamente a seguito del        |                              |
|conseguimento del titolo di         |                              |
|abilitazione.                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|108. Per l'anno scolastico 2016/2017|                              |
|e' avviato un piano straordinario di|                              |
|mobilita' territoriale e            |                              |
|professionale su tutti i posti      |                              |
|vacanti dell'organico               |                              |
|dell'autonomia, rivolto ai docenti  |                              |
|assunti a tempo indeterminato entro |                              |
|l'anno scolastico 2014/2015. Tale   |                              |
|personale partecipa, a domanda, alla|                              |
|mobilita' per tutti gli ambiti      |                              |
|territoriali a livello nazionale, in|                              |
|deroga al vincolo triennale di      |                              |
|permanenza nella provincia, di cui  |                              |
|all'articolo 399, comma 3, del testo|                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, e successive|                              |
|modificazioni, per tutti i posti    |                              |
|vacanti e disponibili inclusi quelli|                              |
|assegnati in via provvisoria        |                              |
|nell'anno scolastico 2015/2016 ai   |                              |
|soggetti di cui al comma 96, lettera|                              |
|b), assunti ai sensi del comma 98,  |                              |
|lettere b) e c). Successivamente, i |                              |
|docenti di cui al comma 96, lettera |                              |
|b), assunti a tempo indeterminato a |                              |
|seguito del piano straordinario di  |                              |
|assunzioni ai sensi del comma 98,   |                              |
|lettere b) e c), e assegnati su sede|                              |
|provvisoria per l'anno scolastico   |                              |
|2015/2016, partecipano per l'anno   |                              |
|scolastico 2016/2017 alle operazioni|                              |
|di mobilita' su tutti gli ambiti    |                              |
|territoriali a livello nazionale, ai|                              |
|fini dell'attribuzione dell'incarico|                              |
|triennale. Limitatamente all'anno   |                              |
|scolastico 2015/2016, i docenti     |                              |
|assunti a tempo indeterminato entro |                              |
|l'anno scolastico 2014/2015, anche  |                              |
|in deroga al vincolo triennale sopra|                              |
|citato, possono richiedere          |                              |
|l'assegnazione provvisoria          |                              |
|interprovinciale. Tale assegnazione |                              |
|puo' essere disposta dal Ministero  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca nel limite dei posti  |Piano straordinario di        |
|di organico dell'autonomia          |mobilita' del personale       |
|disponibili e autorizzati.          |docente                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|109. Fermo restando quanto previsto |                              |
|nei commi da 95 a 105, nel rispetto |                              |
|della procedura autorizzatoria di   |                              |
|cui all'articolo 39, commi 3 e      |                              |
|3-bis, della legge 27 dicembre 1997,|                              |
|n. 449, e successive modificazioni, |                              |
|l'accesso ai ruoli a tempo          |                              |
|indeterminato del personale docente |                              |
|ed educativo della scuola statale   |Procedure di assunzione del   |
|avviene con le seguenti modalita':  |personale docente ed educativo|
|a) mediante concorsi pubblici       |                              |
|nazionali su base regionale per     |                              |
|titoli ed esami ai sensi            |                              |
|dell'articolo 400 del testo unico di|                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come modificato dal   |                              |
|comma 113 del presente articolo. La |                              |
|determinazione dei posti da mettere |                              |
|a concorso tiene conto del          |                              |
|fabbisogno espresso dalle           |                              |
|istituzioni scolastiche nei piani   |                              |
|triennali dell'offerta formativa. I |                              |
|soggetti utilmente collocati nelle  |                              |
|graduatorie di merito dei concorsi  |                              |
|pubblici per titoli ed esami del    |                              |
|personale docente sono assunti, nei |                              |
|limiti dei posti messi a concorso e |                              |
|ai sensi delle ordinarie facolta'   |                              |
|assunzionali, nei ruoli di cui al   |                              |
|comma 66, sono destinatari della    |                              |
|proposta di incarico di cui ai commi|                              |
|da 79 a 82 ed esprimono, secondo    |                              |
|l'ordine di graduatoria, la         |                              |
|preferenza per l'ambito territoriale|                              |
|di assunzione, ricompreso fra quelli|                              |
|della regione per cui hanno         |                              |
|concorso. La rinuncia all'assunzione|                              |
|nonche' la mancata accettazione in  |                              |
|assenza di una valida e motivata    |                              |
|giustificazione comportano la       |                              |
|cancellazione dalla graduatoria di  |                              |
|merito;                             |                              |
|b) i concorsi di cui alla lettera a)|                              |
|sono banditi anche per i posti di   |                              |
|sostegno; a tal fine, in conformita'|                              |
|con quanto previsto dall'articolo   |                              |
|400 del testo unico di cui al       |                              |
|decreto legislativo 16 aprile 1994, |                              |
|n. 297, come modificato dal comma   |                              |
|113 del presente articolo, i bandi  |                              |
|di concorso prevedono lo svolgimento|                              |
|di distinte prove concorsuali per   |                              |
|titoli ed esami, suddivise per i    |                              |
|posti di sostegno della scuola      |                              |
|dell'infanzia, per i posti di       |                              |
|sostegno della scuola primaria, per |                              |
|i posti di sostegno della scuola    |                              |
|secondaria di primo grado e per     |                              |
|quelli della scuola secondaria di   |                              |
|secondo grado; il superamento delle |                              |
|rispettive prove e la valutazione   |                              |
|dei relativi titoli da' luogo ad una|                              |
|distinta graduatoria di merito      |                              |
|compilata per ciascun grado di      |                              |
|istruzione. Conseguentemente, per i |                              |
|concorsi di cui alla lettera a) non |                              |
|possono essere predisposti elenchi  |                              |
|finalizzati all'assunzione a tempo  |                              |
|indeterminato sui posti di sostegno;|                              |
|c) per l'assunzione del personale   |                              |
|docente ed educativo, continua ad   |                              |
|applicarsi l'articolo 399, comma 1, |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|fino a totale scorrimento delle     |                              |
|relative graduatorie ad esaurimento;|                              |
|i soggetti iscritti nelle           |                              |
|graduatorie ad esaurimento del      |                              |
|personale docente sono assunti, ai  |                              |
|sensi delle ordinarie facolta'      |                              |
|assunzionali, nei ruoli di cui al   |                              |
|comma 66, sono destinatari della    |                              |
|proposta di incarico di cui ai commi|                              |
|da 79 a 82 ed esprimono, secondo    |                              |
|l'ordine delle rispettive           |                              |
|graduatorie, la preferenza per      |                              |
|l'ambito territoriale di assunzione,|                              |
|ricompreso fra quelli della         |                              |
|provincia in cui sono iscritti.     |                              |
|Continua ad applicarsi, per le      |                              |
|graduatorie ad esaurimento,         |                              |
|l'articolo 1, comma 4-quinquies, del|                              |
|decreto-legge 25 settembre 2009, n. |                              |
|134, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 24 novembre 2009, n.    |                              |
|167.                                |                              |
|                                    |                              |
|110. A decorrere dal concorso       |                              |
|pubblico di cui al comma 114, per   |                              |
|ciascuna classe di concorso o       |                              |
|tipologia di posto possono accedere |                              |
|alle procedure concorsuali per      |                              |
|titoli ed esami, di cui all'articolo|                              |
|400 del testo unico di cui al       |                              |
|decreto legislativo 16 aprile 1994, |                              |
|n. 297, come modificato dal comma   |                              |
|113 del presente articolo,          |                              |
|esclusivamente i candidati in       |                              |
|possesso del relativo titolo di     |                              |
|abilitazione all'insegnamento e, per|                              |
|i posti di sostegno per la scuola   |                              |
|dell'infanzia, per la scuola        |                              |
|primaria e per la scuola secondaria |                              |
|di primo e di secondo grado, i      |                              |
|candidati in possesso del relativo  |                              |
|titolo di specializzazione per le   |                              |
|attivita' di sostegno didattico agli|                              |
|alunni con disabilita'. Per il      |                              |
|personale educativo continuano ad   |                              |
|applicarsi le specifiche            |                              |
|disposizioni vigenti per l'accesso  |                              |
|alle relative procedure concorsuali.|                              |
|Ai concorsi pubblici per titoli ed  |                              |
|esami non puo' comunque partecipare |                              |
|il personale docente ed educativo   |                              |
|gia' assunto su posti e cattedre con|                              |
|contratto individuale di lavoro a   |                              |
|tempo indeterminato nelle scuole    |                              |
|statali.                            |                              |
|                                    |                              |
|111. Per la partecipazione ai       |                              |
|concorsi pubblici per titoli ed     |                              |
|esami di cui all'articolo 400 del   |                              |
|testo unico di cui al decreto       |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|come modificato dal comma 113 del   |                              |
|presente articolo, e' dovuto un     |                              |
|diritto di segreteria il cui        |                              |
|ammontare e' stabilito nei relativi |                              |
|bandi.                              |                              |
|                                    |                              |
|112. Le somme riscosse ai sensi del |                              |
|comma 111 sono versate all'entrata  |                              |
|del bilancio dello Stato per essere |                              |
|riassegnate ai pertinenti capitoli  |                              |
|di spesa della missione «Istruzione |                              |
|scolastica» dello stato di          |                              |
|previsione del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, per lo svolgimento   |                              |
|della procedura concorsuale.        |                              |
|                                    |                              |
|113. All'articolo 400 del testo     |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, e successive|                              |
|modificazioni, sono apportate le    |                              |
|seguenti modificazioni:             |                              |
|a) il primo periodo del comma 01 e' |                              |
|sostituito dai seguenti: «I concorsi|                              |
|per titoli ed esami sono nazionali e|                              |
|sono indetti su base regionale, con |                              |
|cadenza triennale, per tutti i posti|                              |
|vacanti e disponibili, nei limiti   |                              |
|delle risorse finanziarie           |                              |
|disponibili, nonche' per i posti che|                              |
|si rendano tali nel triennio. Le    |                              |
|relative graduatorie hanno validita'|                              |
|triennale a decorrere dall'anno     |                              |
|scolastico successivo a quello di   |                              |
|approvazione delle stesse e perdono |                              |
|efficacia con la pubblicazione delle|                              |
|graduatorie del concorso successivo |                              |
|e comunque alla scadenza del        |                              |
|predetto triennio»;                 |                              |
|b) al secondo periodo del comma 01, |                              |
|dopo le parole: «di un'effettiva»   |                              |
|sono inserite le seguenti: «vacanza |                              |
|e»;                                 |                              |
|c) al primo periodo del comma 02, le|                              |
|parole: «All'indizione dei concorsi |                              |
|regionali per titoli ed esami» sono |                              |
|sostituite dalle seguenti:          |                              |
|«All'indizione dei concorsi di cui  |                              |
|al comma 01» e, al secondo periodo  |                              |
|del comma 02, le parole: «in ragione|                              |
|dell'esiguo numero di candidati»    |                              |
|sono sostituite dalle seguenti: «in |                              |
|ragione dell'esiguo numero dei posti|                              |
|conferibili»;                       |                              |
|d) al terzo periodo del comma 02, la|                              |
|parola: «disponibili» e' sostituita |                              |
|dalle seguenti: «messi a concorso»; |                              |
|e) al comma 1, le parole: «e, per le|                              |
|scuole e per le classi di concorso  |                              |
|per le quali sia prescritto, del    |                              |
|titolo di abilitazione              |                              |
|all'insegnamento, ove gia'          |                              |
|posseduto» sono soppresse;          |                              |
|f) al comma 14, la parola: «e'» e'  |                              |
|sostituita dalle seguenti: «puo'    |                              |
|essere»;                            |                              |
|g) al comma 15 e' aggiunto, in fine,|                              |
|il seguente periodo: «La predetta   |                              |
|graduatoria e' composta da un numero|                              |
|di soggetti pari, al massimo, ai    |                              |
|posti messi a concorso, maggiorati  |                              |
|del 10 per cento»;                  |                              |
|h) il comma 17 e' abrogato;         |                              |
|i) al comma 21, le parole: «in      |                              |
|ruolo» sono soppresse.              |                              |
|a)                                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|114. Il Ministero dell'istruzione,  |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|ferma restando la procedura         |                              |
|autorizzatoria, bandisce, entro il  |                              |
|1o dicembre 2015, un concorso per   |                              |
|titoli ed esami per l'assunzione a  |                              |
|tempo indeterminato di personale    |                              |
|docente per le istituzioni          |                              |
|scolastiche ed educative statali ai |                              |
|sensi dell'articolo 400 del testo   |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, come        |                              |
|modificato dal comma 113 del        |                              |
|presente articolo, per la copertura,|                              |
|nei limiti delle risorse finanziarie|                              |
|disponibili, di tutti i posti       |                              |
|vacanti e disponibili nell'organico |                              |
|dell'autonomia, nonche' per i posti |                              |
|che si rendano tali nel triennio.   |Concorso per titoli ed esami  |
|Limitatamente al predetto bando sono|per l'assunzione a tempo      |
|valorizzati, fra i titoli valutabili|indeterminato di personale    |
|in termini di maggiore punteggio:   |docente                       |
|a) il titolo di abilitazione        |                              |
|all'insegnamento conseguito a       |                              |
|seguito sia dell'accesso ai percorsi|                              |
|di abilitazione tramite procedure   |                              |
|selettive pubbliche per titoli ed   |                              |
|esami, sia del conseguimento di     |                              |
|specifica laurea magistrale o a     |                              |
|ciclo unico;                        |                              |
|b) il servizio prestato a tempo     |                              |
|determinato, per un periodo         |                              |
|continuativo non inferiore a        |                              |
|centottanta giorni, nelle           |                              |
|istituzioni scolastiche ed educative|                              |
|statali di ogni ordine e grado.     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|115. Il personale docente ed        |                              |
|educativo e' sottoposto al periodo  |                              |
|di formazione e di prova, il cui    |Periodo di formazione e di    |
|positivo superamento determina      |prova del personale docente ed|
|l'effettiva immissione in ruolo.    |educativo                     |
|                                    |                              |
|116. Il superamento del periodo di  |                              |
|formazione e di prova e' subordinato|                              |
|allo svolgimento del servizio       |                              |
|effettivamente prestato per almeno  |                              |
|centottanta giorni, dei quali almeno|                              |
|centoventi per le attivita'         |                              |
|didattiche.                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|117. Il personale docente ed        |                              |
|educativo in periodo di formazione e|                              |
|di prova e' sottoposto a valutazione|                              |
|da parte del dirigente scolastico,  |                              |
|sentito il comitato per la          |                              |
|valutazione istituito ai sensi      |                              |
|dell'articolo 11 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come sostituito dal   |                              |
|comma 129 del presente articolo,    |                              |
|sulla base dell'istruttoria di un   |                              |
|docente al quale sono affidate dal  |                              |
|dirigente scolastico le funzioni di |Valutazione del periodo di    |
|tutor.                              |formazione e di prova         |
|                                    |                              |
|118. Con decreto del Ministro       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca sono individuati gli  |                              |
|obiettivi, le modalita' di          |                              |
|valutazione del grado di            |                              |
|raggiungimento degli stessi, le     |                              |
|attivita' formative e i criteri per |                              |
|la valutazione del personale docente|                              |
|ed educativo in periodo di          |                              |
|formazione e di prova.              |                              |
|                                    |                              |
|119. In caso di valutazione negativa|                              |
|del periodo di formazione e di      |                              |
|prova, il personale docente ed      |                              |
|educativo e' sottoposto ad un       |                              |
|secondo periodo di formazione e di  |                              |
|prova, non rinnovabile.             |                              |
|                                    |                              |
|120. Continuano ad applicarsi, in   |                              |
|quanto compatibili con i commi da   |                              |
|115 a 119 del presente articolo, gli|                              |
|articoli da 437 a 440 del testo     |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297.             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|121. Al fine di sostenere la        |                              |
|formazione continua dei docenti e di|                              |
|valorizzarne le competenze          |                              |
|professionali, e' istituita, nel    |                              |
|rispetto del limite di spesa di cui |                              |
|al comma 123, la Carta elettronica  |                              |
|per l'aggiornamento e la formazione |                              |
|del docente di ruolo delle          |                              |
|istituzioni scolastiche di ogni     |                              |
|ordine e grado. La Carta,           |                              |
|dell'importo nominale di euro 500   |                              |
|annui per ciascun anno scolastico,  |                              |
|puo' essere utilizzata per          |                              |
|l'acquisto di libri e di testi,     |                              |
|anche in formato digitale, di       |                              |
|pubblicazioni e di riviste comunque |                              |
|utili all'aggiornamento             |                              |
|professionale, per l'acquisto di    |                              |
|hardware e software, per            |                              |
|l'iscrizione a corsi per attivita'  |                              |
|di aggiornamento e di qualificazione|                              |
|delle competenze professionali,     |                              |
|svolti da enti accreditati presso il|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca, a |                              |
|corsi di laurea, di laurea          |                              |
|magistrale, specialistica o a ciclo |                              |
|unico, inerenti al profilo          |                              |
|professionale, ovvero a corsi post  |                              |
|lauream o a master universitari     |                              |
|inerenti al profilo professionale,  |                              |
|per rappresentazioni teatrali e     |                              |
|cinematografiche, per l'ingresso a  |                              |
|musei, mostre ed eventi culturali e |                              |
|spettacoli dal vivo, nonche' per    |                              |
|iniziative coerenti con le attivita'|                              |
|individuate nell'ambito del piano   |                              |
|dell'offerta formativa delle scuole |                              |
|e del Piano nazionale di formazione |Istituzione della Carta       |
|di cui al comma 124. La somma di cui|elettronica per               |
|alla Carta non costituisce          |l'aggiornamento e la          |
|retribuzione accessoria ne' reddito |formazione del docente e      |
|imponibile.                         |autorizzazione di spesa       |
|                                    |                              |
|122. Con decreto del Presidente del |                              |
|Consiglio dei ministri, di concerto |                              |
|con il Ministro dell'istruzione,    |                              |
|dell'universita' e della ricerca e  |                              |
|con il Ministro dell'economia e     |                              |
|delle finanze, da adottare entro    |                              |
|sessanta giorni dalla data di       |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, sono definiti i criteri e le |                              |
|modalita' di assegnazione e utilizzo|                              |
|della Carta di cui al comma 121,    |                              |
|l'importo da assegnare nell'ambito  |                              |
|delle risorse disponibili di cui al |                              |
|comma 123, tenendo conto del sistema|                              |
|pubblico per la gestione            |                              |
|dell'identita' digitale, nonche' le |                              |
|modalita' per l'erogazione delle    |                              |
|agevolazioni e dei benefici         |                              |
|collegati alla Carta medesima.      |                              |
|                                    |                              |
|123. Per le finalita' di cui al     |                              |
|comma 121 e' autorizzata la spesa di|                              |
|euro 381,137 milioni annui a        |                              |
|decorrere dall'anno 2015.           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|124. Nell'ambito degli adempimenti  |                              |
|connessi alla funzione docente, la  |                              |
|formazione in servizio dei docenti  |                              |
|di ruolo e' obbligatoria, permanente|                              |
|e strutturale. Le attivita' di      |                              |
|formazione sono definite dalle      |                              |
|singole istituzioni scolastiche in  |                              |
|coerenza con il piano triennale     |                              |
|dell'offerta formativa e con i      |                              |
|risultati emersi dai piani di       |                              |
|miglioramento delle istituzioni     |                              |
|scolastiche previsti dal regolamento|                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 28 marzo 2013, n.  |                              |
|80, sulla base delle priorita'      |                              |
|nazionali indicate nel Piano        |                              |
|nazionale di formazione, adottato   |                              |
|ogni tre anni con decreto del       |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |Formazione in servizio dei    |
|sentite le organizzazioni sindacali |docenti e Piano nazionale di  |
|rappresentative di categoria.       |formazione                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|125. Per l'attuazione del Piano     |                              |
|nazionale di formazione e per la    |                              |
|realizzazione delle attivita'       |                              |
|formative di cui ai commi da 121 a  |                              |
|124 e' autorizzata la spesa di euro |                              |
|40 milioni annui a decorrere        |                              |
|dall'anno 2016.                     |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|126. Per la valorizzazione del      |                              |
|merito del personale docente e'     |                              |
|istituito presso il Ministero       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca un apposito fondo, con|                              |
|lo stanziamento di euro 200 milioni |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2016,   |                              |
|ripartito a livello territoriale e  |                              |
|tra le istituzioni scolastiche in   |                              |
|proporzione alla dotazione organica |                              |
|dei docenti, considerando altresi' i|                              |
|fattori di complessita' delle       |                              |
|istituzioni scolastiche e delle aree|                              |
|soggette a maggiore rischio         |                              |
|educativo, con decreto del Ministro |Istituzione del Fondo per la  |
|dell'istruzione, dell'universita' e |valorizzazione del merito del |
|della ricerca.                      |personale docente             |
+------------------------------------+------------------------------+
|127. Il dirigente scolastico, sulla |                              |
|base dei criteri individuati dal    |                              |
|comitato per la valutazione dei     |                              |
|docenti, istituito ai sensi         |                              |
|dell'articolo 11 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come sostituito dal   |                              |
|comma 129 del presente articolo,    |                              |
|assegna annualmente al personale    |                              |
|docente una somma del fondo di cui  |                              |
|al comma 126 sulla base di motivata |Assegnazione del Fondo al     |
|valutazione.                        |personale docente             |
+------------------------------------+------------------------------+
|128. La somma di cui al comma 127,  |                              |
|definita bonus, e' destinata a      |                              |
|valorizzare il merito del personale |                              |
|docente di ruolo delle istituzioni  |                              |
|scolastiche di ogni ordine e grado e|                              |
|ha natura di retribuzione           |                              |
|accessoria.                         |Finalita' e natura del bonus  |
+------------------------------------+------------------------------+
|129. Dall'inizio dell'anno          |                              |
|scolastico successivo a quello in   |                              |
|corso alla data di entrata in vigore|                              |
|della presente legge, l'articolo 11 |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |Comitato per la valutazione   |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |dei docenti: durata,          |
|e' sostituito dal seguente:         |composizione, funzioni        |
|«Art. 11. - (Comitato per la        |                              |
|valutazione dei docenti). 1. Presso |                              |
|ogni istituzione scolastica ed      |                              |
|educativa e' istituito, senza nuovi |                              |
|o maggiori oneri per la finanza     |                              |
|pubblica, il comitato per la        |                              |
|valutazione dei docenti.            |                              |
|2. Il comitato ha durata di tre anni|                              |
|scolastici, e' presieduto dal       |                              |
|dirigente scolastico ed e'          |                              |
|costituito dai seguenti componenti: |                              |
|a) tre docenti dell'istituzione     |                              |
|scolastica, di cui due scelti dal   |                              |
|collegio dei docenti e uno dal      |                              |
|consiglio di istituto;              |                              |
|b) due rappresentanti dei genitori, |                              |
|per la scuola dell'infanzia e per il|                              |
|primo ciclo di istruzione; un       |                              |
|rappresentante degli studenti e un  |                              |
|rappresentante dei genitori, per il |                              |
|secondo ciclo di istruzione, scelti |                              |
|dal consiglio di istituto;          |                              |
|c) un componente esterno individuato|                              |
|dall'ufficio scolastico regionale   |                              |
|tra docenti, dirigenti scolastici e |                              |
|dirigenti tecnici.                  |                              |
|3. Il comitato individua i criteri  |                              |
|per la valorizzazione dei docenti   |                              |
|sulla base:                         |                              |
|a) della qualita' dell'insegnamento |                              |
|e del contributo al miglioramento   |                              |
|dell'istituzione scolastica, nonche'|                              |
|del successo formativo e scolastico |                              |
|degli studenti;                     |                              |
|b) dei risultati ottenuti dal       |                              |
|docente o dal gruppo di docenti in  |                              |
|relazione al potenziamento delle    |                              |
|competenze degli alunni e           |                              |
|dell'innovazione didattica e        |                              |
|metodologica, nonche' della         |                              |
|collaborazione alla ricerca         |                              |
|didattica, alla documentazione e    |                              |
|alla diffusione di buone pratiche   |                              |
|didattiche;                         |                              |
|c) delle responsabilita' assunte nel|                              |
|coordinamento organizzativo e       |                              |
|didattico e nella formazione del    |                              |
|personale.                          |                              |
|4. Il comitato esprime altresi' il  |                              |
|proprio parere sul superamento del  |                              |
|periodo di formazione e di prova per|                              |
|il personale docente ed educativo. A|                              |
|tal fine il comitato e' composto dal|                              |
|dirigente scolastico, che lo        |                              |
|presiede, dai docenti di cui al     |                              |
|comma 2, lettera a), ed e' integrato|                              |
|dal docente a cui sono affidate le  |                              |
|funzioni di tutor.                  |                              |
|5. Il comitato valuta il servizio di|                              |
|cui all'articolo 448 su richiesta   |                              |
|dell'interessato, previa relazione  |                              |
|del dirigente scolastico; nel caso  |                              |
|di valutazione del servizio di un   |                              |
|docente componente del comitato, ai |                              |
|lavori non partecipa l'interessato e|                              |
|il consiglio di istituto provvede   |                              |
|all'individuazione di un sostituto. |                              |
|Il comitato esercita altresi' le    |                              |
|competenze per la riabilitazione del|                              |
|personale docente, di cui           |                              |
|all'articolo 501».                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|130. Al termine del triennio        |                              |
|2016-2018, gli uffici scolastici    |                              |
|regionali inviano al Ministero      |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca una relazione sui     |                              |
|criteri adottati dalle istituzioni  |                              |
|scolastiche per il riconoscimento   |                              |
|del merito dei docenti ai sensi     |                              |
|dell'articolo 11 del testo unico di |                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, come sostituito dal   |                              |
|comma 129 del presente articolo.    |                              |
|Sulla base delle relazioni ricevute,|                              |
|un apposito Comitato tecnico        |                              |
|scientifico nominato dal Ministro   |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, previo confronto con |                              |
|le parti sociali e le rappresentanze|                              |
|professionali, predispone le linee  |                              |
|guida per la valutazione del merito |                              |
|dei docenti a livello nazionale.    |                              |
|Tali linee guida sono riviste       |                              |
|periodicamente, su indicazione del  |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|sulla base delle evidenze che       |                              |
|emergono dalle relazioni degli      |                              |
|uffici scolastici regionali. Ai     |                              |
|componenti del Comitato non spetta  |                              |
|alcun compenso, indennita', gettone |Linee guida per la valutazione|
|di presenza, rimborso di spese o    |del merito dei docenti a      |
|emolumento comunque denominato.     |livello nazionale             |
+------------------------------------+------------------------------+
|131. A decorrere dal 1o settembre   |                              |
|2016, i contratti di lavoro a tempo |                              |
|determinato stipulati, con il       |                              |
|personale docente, educativo,       |                              |
|amministrativo, tecnico e ausiliario|                              |
|presso le istituzioni scolastiche ed|                              |
|educative statali, per la copertura |                              |
|di posti vacanti e disponibili, non |Limite della durata dei       |
|possono superare la durata          |contratti di lavoro a tempo   |
|complessiva di trentasei mesi, anche|determinato del personale     |
|non continuativi.                   |scolastico                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|132. Nello stato di previsione del  |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca e' |                              |
|istituito un fondo per i pagamenti  |                              |
|in esecuzione di provvedimenti      |                              |
|giurisdizionali aventi ad oggetto il|                              |
|risarcimento dei danni conseguenti  |                              |
|alla reiterazione di contratti a    |                              |
|termine per una durata complessiva  |                              |
|superiore a trentasei mesi, anche   |                              |
|non continuativi, su posti vacanti e|                              |
|disponibili, con la dotazione di    |                              |
|euro 10 milioni per ciascuno degli  |                              |
|anni 2015 e 2016, fermo restando    |                              |
|quanto previsto dall'articolo 14 del|                              |
|decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  |Istituzione del fondo per il  |
|669, convertito, con modificazioni, |risarcimento dei danni per la |
|dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,|reiterazione di contratti a   |
|e successive modificazioni.         |tempo determinato             |
+------------------------------------+------------------------------+
|133. Il personale docente,          |                              |
|educativo, amministrativo, tecnico o|                              |
|ausiliario in posizione di comando, |                              |
|distacco o fuori ruolo alla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, sulla base di un             |                              |
|provvedimento formale adottato ai   |                              |
|sensi della normativa vigente, puo' |                              |
|transitare, a seguito di una        |                              |
|procedura comparativa, nei ruoli    |                              |
|dell'amministrazione di             |                              |
|destinazione, di cui all'articolo 1,|                              |
|comma 2, del decreto legislativo 30 |                              |
|marzo 2001, n. 165, previa          |                              |
|valutazione delle esigenze          |                              |
|organizzative e funzionali          |                              |
|dell'amministrazione medesima e nel |Personale scolastico in       |
|limite delle facolta' assunzionali, |posizione di comando,         |
|fermo restando quanto disposto      |distacco, fuori ruolo o       |
|dall'articolo 1, comma 330, della   |utilizzato presso altre       |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190.     |amministrazioni pubbliche     |
+------------------------------------+------------------------------+
|134. Le disposizioni di cui         |                              |
|all'articolo 1, comma 331, della    |                              |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190, non |                              |
|si applicano nell'anno scolastico   |Revoca per l'anno scolastico  |
|2015/2016. Agli oneri derivanti dal |2015/2016 del divieto di      |
|presente comma, pari ad euro 12     |comando, distacco, fuori ruolo|
|milioni nell'anno 2015 e ad euro    |o utilizzazione comunque      |
|25,1 milioni nell'anno 2016, si     |denominata del personale del  |
|provvede ai sensi del comma 204.    |comparto scuola               |
+------------------------------------+------------------------------+
|135. Il contingente di 300 posti di |                              |
|docenti e dirigenti scolastici      |                              |
|assegnati presso il Ministero       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca ai sensi dell'articolo|                              |
|26, comma 8, primo periodo, della   |Proroga per l'anno scolastico |
|legge 23 dicembre 1998, n. 448, e   |2015/2016 del contingente di  |
|successive modificazioni, e'        |300 unita' di docenti e       |
|confermato per l'anno scolastico    |dirigenti scolastici per      |
|2015/2016, in deroga al limite      |compiti connessi con          |
|numerico di cui al medesimo primo   |l'attuazione dell'autonomia   |
|periodo                             |scolastica.                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|136. E' istituito il Portale unico  |Istituzione del Portale unico |
|dei dati della scuola.              |dei dati della scuola         |
+------------------------------------+------------------------------+
|137. Il Ministero dell'istruzione,  |                              |
|dell'universita' e della ricerca, in|                              |
|conformita' con l'articolo 68, comma|                              |
|3, del codice dell'amministrazione  |                              |
|digitale, di cui al decreto         |                              |
|legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  |                              |
|successive modificazioni, e in      |                              |
|applicazione del decreto legislativo|                              |
|24 gennaio 2006, n. 36, garantisce  |                              |
|stabilmente l'accesso e la          |                              |
|riutilizzabilita' dei dati pubblici |                              |
|del sistema nazionale di istruzione |                              |
|e formazione, pubblicando in formato|                              |
|aperto i dati relativi ai bilanci   |                              |
|delle scuole, i dati pubblici       |                              |
|afferenti al Sistema nazionale di   |                              |
|valutazione, l'Anagrafe             |                              |
|dell'edilizia scolastica, i dati in |                              |
|forma aggregata dell'Anagrafe degli |                              |
|studenti, i provvedimenti di        |                              |
|incarico di docenza, i piani        |                              |
|dell'offerta formativa, compresi    |                              |
|quelli delle scuole paritarie del   |                              |
|sistema nazionale di istruzione di  |                              |
|cui all'articolo 1 della legge 10   |                              |
|marzo 2000, n. 62, e successive     |                              |
|modificazioni, i dati               |                              |
|dell'Osservatorio tecnologico, i    |                              |
|materiali didattici e le opere      |                              |
|autoprodotti dagli istituti         |                              |
|scolastici e rilasciati in formato  |                              |
|aperto secondo le modalita' di cui  |                              |
|all'articolo 15 del decreto-legge 25|                              |
|giugno 2008, n. 112, convertito, con|                              |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto |                              |
|2008, n. 133, e successive          |                              |
|modificazioni. Pubblica altresi' i  |                              |
|dati, i documenti e le informazioni |                              |
|utili a valutare l'avanzamento      |                              |
|didattico, tecnologico e            |                              |
|d'innovazione del sistema           |Accesso ai dati del Portale   |
|scolastico.                         |unico (Open data)             |
+------------------------------------+------------------------------+
|138. Il Portale di cui al comma 136,|                              |
|gestito dal Ministero               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, sentito il Garante   |                              |
|per la protezione dei dati          |                              |
|personali, rende accessibili i dati |                              |
|del curriculum dello studente di cui|                              |
|al comma 28, condivisi con il       |                              |
|Ministero da ciascuna istituzione   |                              |
|scolastica, e il curriculum del     |Accessibilita' dei dati del   |
|docente di cui al comma 80.         |curriculum dello studente     |
+------------------------------------+------------------------------+
|139. Il Portale di cui al comma 136 |                              |
|pubblica, inoltre, la normativa, gli|                              |
|atti e le circolari in conformita'  |                              |
|alle disposizioni del decreto-legge |                              |
|22 dicembre 2008, n. 200,           |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del |Pubblicazione nel Portale     |
|decreto legislativo 14 marzo 2013,  |unico di atti, normativa e    |
|n. 33.                              |circolari                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|140. I dati presenti nel Portale di |                              |
|cui al comma 136 o comunque nella   |                              |
|disponibilita' del Ministero        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |Impossibilita' di richiedere  |
|della ricerca non possono piu'      |alle istituzioni scolastiche  |
|essere oggetto di richiesta alle    |dati presenti nel Portale     |
|istituzioni scolastiche.            |unico                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|141. Per l'anno 2015 e' autorizzata |                              |
|la spesa di euro 1 milione per la   |                              |
|predisposizione del Portale di cui  |                              |
|al comma 136 e, a decorrere         |                              |
|dall'anno 2016, e' autorizzata la   |                              |
|spesa di euro 100.000 annui per le  |Autorizzazione di spesa per la|
|spese di gestione e di mantenimento |predisposizione e la gestione |
|del medesimo Portale.               |del Portale unico             |
+------------------------------------+------------------------------+
|142. Al fine di fornire un supporto |                              |
|tempestivo alle istituzioni         |                              |
|scolastiche ed educative nella      |                              |
|risoluzione di problemi connessi    |                              |
|alla gestione amministrativa e      |                              |
|contabile, attraverso la creazione  |                              |
|di un canale permanente di          |                              |
|comunicazione con gli uffici        |                              |
|competenti del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e valorizzando la     |                              |
|condivisione di buone pratiche tra  |                              |
|le istituzioni scolastiche medesime,|                              |
|a decorrere dall'anno scolastico    |                              |
|successivo a quello in corso alla   |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge e' avviato un        |                              |
|progetto sperimentale per la        |                              |
|realizzazione di un servizio di     |                              |
|assistenza. Il servizio di          |                              |
|assistenza e' realizzato nell'ambito|Progetto sperimentale per la  |
|delle risorse umane, finanziarie e  |realizzazione di un servizio  |
|strumentali disponibili a           |di assistenza alle scuole     |
|legislazione vigente e, comunque,   |nella risoluzione di problemi |
|senza nuovi o maggiori oneri a      |connessi alla gestione        |
|carico della finanza pubblica.      |amministrativa e contabile.   |
+------------------------------------+------------------------------+
|143. Ai fini di incrementare        |                              |
|l'autonomia contabile delle         |                              |
|istituzioni scolastiche ed educative|                              |
|statali e di semplificare gli       |                              |
|adempimenti amministrativi e        |                              |
|contabili, il Ministro              |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca provvede, con proprio |                              |
|decreto, di concerto con il Ministro|                              |
|dell'economia e delle finanze, entro|                              |
|centottanta giorni dalla data di    |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, ad apportare le necessarie   |                              |
|modifiche al regolamento di cui al  |                              |
|decreto del Ministro della pubblica |                              |
|istruzione 1 febbraio 2001, n. 44,  |                              |
|provvedendo anche all'armonizzazione|                              |
|dei sistemi contabili e alla        |                              |
|disciplina degli organi e           |Decreto di modifica al        |
|dell'attivita' di revisione         |Regolamento sulla gestione    |
|amministrativo-contabile dei        |amministrativo- contabile     |
|convitti e degli educandati.        |delle istituzioni scolastiche.|
+------------------------------------+------------------------------+
|144. Al fine di potenziare il       |                              |
|sistema di valutazione delle scuole,|                              |
|previsto dal regolamento di cui al  |                              |
|decreto del Presidente della        |                              |
|Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' |                              |
|autorizzata la spesa di euro 8      |                              |
|milioni per ciascuno degli anni dal |                              |
|2016 al 2019 a favore dell'Istituto |                              |
|nazionale per la valutazione del    |                              |
|sistema educativo di istruzione e di|Risorse per il potenziamento  |
|formazione (INVALSI). La spesa e'   |del sistema di valutazione    |
|destinata prioritariamente:         |delle scuole                  |
|a) alla realizzazione delle         |                              |
|rilevazioni nazionali degli         |                              |
|apprendimenti;                      |                              |
|b) alla partecipazione dell'Italia  |                              |
|alle indagini internazionali;       |                              |
|c) all'autovalutazione e alle visite|                              |
|valutative delle scuole.            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|145. Per le erogazioni liberali in  |                              |
|denaro destinate agli investimenti  |                              |
|in favore di tutti gli istituti del |                              |
|sistema nazionale di istruzione, per|                              |
|la realizzazione di nuove strutture |                              |
|scolastiche, la manutenzione e il   |                              |
|potenziamento di quelle esistenti e |                              |
|per il sostegno a interventi che    |                              |
|migliorino l'occupabilita' degli    |                              |
|studenti, spetta un credito         |                              |
|d'imposta pari al 65 per cento delle|                              |
|erogazioni effettuate in ciascuno   |                              |
|dei due periodi d'imposta successivi|                              |
|a quello in corso al 31 dicembre    |                              |
|2014 e pari al 50 per cento di      |Credito d'imposta per le      |
|quelle effettuate nel periodo       |erogazioni liberali a favore  |
|d'imposta successivo a quello in    |delle istituzioni scolastiche |
|corso al 31 dicembre 2016.          |(School bonus)                |
+------------------------------------+------------------------------+
|146. Il credito d'imposta di cui al |                              |
|comma 145 e' riconosciuto alle      |                              |
|persone fisiche nonche' agli enti   |                              |
|non commerciali e ai soggetti       |                              |
|titolari di reddito d'impresa e non |                              |
|e' cumulabile con altre agevolazioni|Soggetti titolari del credito |
|previste per le medesime spese.     |d'imposta                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|147. Il credito d'imposta di cui al |                              |
|comma 145 e' ripartito in tre quote |                              |
|annuali di pari importo. Le spese di|                              |
|cui al comma 145 sono ammesse al    |                              |
|credito d'imposta nel limite        |                              |
|dell'importo massimo di euro 100.000|                              |
|per ciascun periodo d'imposta. Per i|                              |
|soggetti titolari di reddito        |                              |
|d'impresa, il credito d'imposta,    |                              |
|ferma restando la ripartizione in   |                              |
|tre quote annuali di pari importo,  |                              |
|e' utilizzabile tramite             |                              |
|compensazione ai sensi dell'articolo|                              |
|17 del decreto legislativo 9 luglio |                              |
|1997, n. 241, e successive          |                              |
|modificazioni, e non rileva ai fini |                              |
|delle imposte sui redditi e         |Limite dell'importo massimo   |
|dell'imposta regionale sulle        |delle spese ammesse al credito|
|attivita' produttive.               |d'imposta.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|148. Il credito d'imposta e'        |                              |
|riconosciuto a condizione che le    |                              |
|somme siano versate in un apposito  |                              |
|capitolo dell'entrata del bilancio  |                              |
|dello Stato secondo le modalita'    |                              |
|definite con decreto del Ministro   |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze. Le predette somme sono     |                              |
|riassegnate ad apposito fondo       |                              |
|iscritto nello stato di previsione  |                              |
|del Ministero dell'istruzione,      |                              |
|dell'universita' e della ricerca per|                              |
|l'erogazione alle scuole            |                              |
|beneficiarie. Una quota pari al 10  |                              |
|per cento delle somme               |                              |
|complessivamente iscritte           |                              |
|annualmente sul predetto fondo e'   |                              |
|assegnata alle istituzioni          |                              |
|scolastiche che risultano           |                              |
|destinatarie delle erogazioni       |                              |
|liberali in un ammontare inferiore  |                              |
|alla media nazionale, secondo le    |Condizione per il             |
|modalita' definite con il decreto di|riconoscimento del credito    |
|cui al primo periodo.               |d'imposta e fondo perequativo.|
+------------------------------------+------------------------------+
|149. I soggetti beneficiari         |                              |
|provvedono a dare pubblica          |                              |
|comunicazione dell'ammontare delle  |                              |
|somme erogate ai sensi del comma    |                              |
|148, nonche' della destinazione e   |                              |
|dell'utilizzo delle erogazioni      |                              |
|stesse tramite il proprio sito web  |                              |
|istituzionale, nell'ambito di una   |                              |
|pagina dedicata e facilmente        |                              |
|individuabile, e nel portale        |                              |
|telematico del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, nel rispetto delle   |                              |
|disposizioni del codice in materia  |                              |
|di protezione dei dati personali, di|                              |
|cui al decreto legislativo 30 giugno|                              |
|2003, n. 196. All'attuazione del    |                              |
|presente comma si provvede          |                              |
|nell'ambito delle risorse umane,    |Pubblicita' dell'ammontare    |
|finanziarie e strumentali           |delle somme erogate, della    |
|disponibili a legislazione vigente  |destinazione e dell'utilizzo  |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |da parte dei soggetti         |
|oneri per il bilancio dello Stato.  |beneficiari.                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|150. Ai maggiori oneri derivanti    |                              |
|dalla concessione del credito       |                              |
|d'imposta di cui ai commi da 145 a  |                              |
|149, valutati in euro 7,5 milioni   |                              |
|per l'anno 2016, in euro 15 milioni |                              |
|per l'anno 2017, in euro 20,8       |                              |
|milioni per l'anno 2018, in euro    |                              |
|13,3 milioni per l'anno 2019 e in   |                              |
|euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si|                              |
|provvede ai sensi dei commi 201 e   |                              |
|seguenti.                           |Copertura finanziaria.        |
+------------------------------------+------------------------------+

    

    

|151. All'articolo 15 del testo unico|                              |
|delle imposte sui redditi, di cui al|                              |
|decreto del Presidente della        |                              |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,|Detraibilita' delle spese     |
|e successive modificazioni, sono    |sostenute per la frequenza    |
|apportate le seguenti modificazioni:|scolastica                    |
|a) al comma 1, la lettera e) e'     |                              |
|sostituita dalla seguente:          |                              |
|«e) le spese per frequenza di corsi |                              |
|di istruzione universitaria, in     |                              |
|misura non superiore a quella       |                              |
|stabilita per le tasse e i          |                              |
|contributi delle universita'        |                              |
|statali»;                           |                              |
|b) al comma 1, dopo la lettera e) e'|                              |
|inserita la seguente:               |                              |
|«e-bis) le spese per la frequenza di|                              |
|scuole dell'infanzia, del primo     |                              |
|ciclo di istruzione e della scuola  |                              |
|secondaria di secondo grado del     |                              |
|sistema nazionale di istruzione di  |                              |
|cui all'articolo 1 della legge 10   |                              |
|marzo 2000, n. 62, e successive     |                              |
|modificazioni, per un importo annuo |                              |
|non superiore a 400 euro per alunno |                              |
|o studente. Per le erogazioni       |                              |
|liberali alle istituzioni           |                              |
|scolastiche per l'ampliamento       |                              |
|dell'offerta formativa rimane fermo |                              |
|il beneficio di cui alla lettera    |                              |
|i-octies), che non e' cumulabile con|                              |
|quello di cui alla presente         |                              |
|lettera»;                           |                              |
|c) al comma 2, dopo le parole:      |                              |
|«lettere c), e),» e' inserita la    |                              |
|seguente: «e-bis),».                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|152. Il Ministero dell'istruzione,  |                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|avvia, entro centoventi giorni dalla|                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, un piano            |                              |
|straordinario di verifica della     |                              |
|permanenza dei requisiti per il     |                              |
|riconoscimento della parita'        |                              |
|scolastica di cui all'articolo 1,   |                              |
|comma 4, della legge 10 marzo 2000, |                              |
|n. 62, con particolare riferimento  |                              |
|alla coerenza del piano triennale   |                              |
|dell'offerta formativa con quanto   |                              |
|previsto dalla legislazione vigente |                              |
|e al rispetto della regolarita'     |                              |
|contabile, del principio della      |                              |
|pubblicita' dei bilanci e della     |                              |
|legislazione in materia di contratti|                              |
|di lavoro. Ai fini delle predette   |                              |
|attivita' di verifica, il piano     |                              |
|straordinario e' diretto a          |                              |
|individuare prioritariamente le     |                              |
|istituzioni scolastiche secondarie  |                              |
|di secondo grado caratterizzate da  |                              |
|un numero di diplomati che si       |                              |
|discosta significativamente dal     |                              |
|numero degli alunni frequentanti le |                              |
|classi iniziali e intermedie. Il    |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|presenta annualmente alle Camere una|                              |
|relazione recante l'illustrazione   |                              |
|degli esiti delle attivita' di      |                              |
|verifica. All'attuazione del        |                              |
|presente comma si provvede          |                              |
|nell'ambito delle risorse umane,    |                              |
|finanziarie e strumentali           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |Piano straordinario di        |
|e, comunque, senza nuovi o maggiori |verifica dei requisiti per il |
|oneri a carico della finanza        |riconoscimento della parita'  |
|pubblica.                           |scolastica                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|153. Al fine di favorire la         |                              |
|costruzione di scuole innovative dal|                              |
|punto di vista architettonico,      |                              |
|impiantistico, tecnologico,         |                              |
|dell'efficienza energetica e della  |                              |
|sicurezza strutturale e antisismica,|                              |
|caratterizzate dalla presenza di    |                              |
|nuovi ambienti di apprendimento e   |                              |
|dall'apertura al territorio, il     |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|con proprio decreto, d'intesa con la|                              |
|Struttura di missione per il        |                              |
|coordinamento e impulso             |                              |
|nell'attuazione di interventi di    |                              |
|riqualificazione dell'edilizia      |                              |
|scolastica, istituita con decreto   |                              |
|del Presidente del Consiglio dei    |                              |
|ministri 27 maggio 2014 presso la   |                              |
|Presidenza del Consiglio dei        |                              |
|ministri, entro trenta giorni dalla |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, provvede a ripartire|                              |
|le risorse di cui al comma 158 tra  |                              |
|le regioni e individua i criteri per|                              |
|l'acquisizione da parte delle stesse|                              |
|regioni delle manifestazioni di     |                              |
|interesse degli enti locali         |                              |
|proprietari delle aree oggetto di   |                              |
|intervento e interessati alla       |                              |
|costruzione di una scuola           |Criteri per l'individuazione  |
|innovativa.                         |delle scuole innovative       |
+------------------------------------+------------------------------+
|154. Le regioni, entro i sessanta   |                              |
|giorni successivi al termine di cui |                              |
|al comma 153, provvedono a          |                              |
|selezionare almeno uno e fino a     |                              |
|cinque interventi sul proprio       |                              |
|territorio e a dare formale         |                              |
|comunicazione della selezione al    |Selezione degli interventi da |
|Ministero dell'istruzione,          |parte delle Regioni e         |
|dell'universita' e della ricerca.   |comunicazione al MIUR         |
+------------------------------------+------------------------------+
|155. Il Ministro dell'istruzione,   |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |                              |
|con proprio decreto, sentita la     |                              |
|Conferenza permanente per i rapporti|                              |
|tra lo Stato, le regioni e le       |                              |
|province autonome di Trento e di    |                              |
|Bolzano, indice specifico concorso  |                              |
|con procedura aperta, anche mediante|                              |
|procedure telematiche, avente ad    |                              |
|oggetto proposte progettuali        |                              |
|relative agli interventi individuati|                              |
|dalle regioni ai sensi del comma    |                              |
|154, nel limite delle risorse       |                              |
|assegnate dal comma 158 e comunque  |                              |
|nel numero di almeno uno per        |Concorso per la selezione dei |
|regione.                            |progetti                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|156. I progetti sono valutati da una|                              |
|commissione di esperti, cui         |                              |
|partecipano anche la Struttura di   |                              |
|missione di cui al comma 153 e un   |                              |
|rappresentante del Ministero        |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca. La commissione, per  |                              |
|ogni area di intervento, comunica al|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca il |                              |
|primo, il secondo e il terzo        |                              |
|classificato ai fini del            |                              |
|finanziamento. Ai membri della      |                              |
|commissione non spetta alcun gettone|Procedura di valutazione dei  |
|di presenza o altro emolumento      |progetti e nomina della       |
|comunque denominato.                |Commissione                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|157. Gli enti locali proprietari    |                              |
|delle aree oggetto di intervento    |                              |
|possono affidare i successivi       |                              |
|livelli di progettazione ai soggetti|                              |
|individuati a seguito del concorso  |                              |
|di cui al comma 155 del presente    |                              |
|articolo, ai sensi dell'articolo    |                              |
|108, comma 6, del codice dei        |                              |
|contratti pubblici relativi a       |                              |
|lavori, servizi e forniture, di cui |Criteri per l'affidamento dei |
|al decreto legislativo 12 aprile    |successivi livelli di         |
|2006, n. 163.                       |progettazione                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|158. Per la realizzazione delle     |                              |
|scuole di cui al comma 153 e'       |                              |
|utilizzata quota parte delle risorse|                              |
|di cui all'articolo 18, comma 8, del|                              |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a  |                              |
|euro 300 milioni nel triennio       |                              |
|2015-2017, rispetto alle quali i    |                              |
|canoni di locazione da corrispondere|                              |
|all'Istituto nazionale per          |                              |
|l'assicurazione contro gli infortuni|                              |
|sul lavoro (INAIL) sono posti a     |                              |
|carico dello Stato nella misura di  |                              |
|euro 3 milioni per l'anno 2016, di  |                              |
|euro 6 milioni per l'anno 2017 e di |                              |
|euro 9 milioni annui a decorrere    |Copertura finanziaria per 300 |
|dall'anno 2018.                     |milioni                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|159. All'Osservatorio per l'edilizia|                              |
|scolastica di cui all'articolo 6    |                              |
|della legge 11 gennaio 1996, n. 23, |                              |
|al quale partecipa la Struttura di  |                              |
|missione per il coordinamento e     |                              |
|impulso nell'attuazione di          |                              |
|interventi di riqualificazione      |                              |
|dell'edilizia scolastica, istituita |                              |
|con decreto del Presidente del      |                              |
|Consiglio dei ministri 27 maggio    |                              |
|2014 presso la Presidenza del       |                              |
|Consiglio dei ministri, sono        |                              |
|attribuiti, senza nuovi o maggiori  |                              |
|oneri per la finanza pubblica, anche|                              |
|compiti di indirizzo, di            |                              |
|programmazione degli interventi in  |                              |
|materia di edilizia scolastica      |                              |
|nonche' di diffusione della cultura |                              |
|della sicurezza. Alle sedute        |                              |
|dell'Osservatorio e' consentita, su |                              |
|specifiche tematiche, la            |Ampliamento della composizione|
|partecipazione delle organizzazioni |e delle competenze            |
|civiche aventi competenza ed        |dell'Osservatorio per         |
|esperienza comprovate sulla base di |l'edilizia scolastica e       |
|criteri oggettivi e predefiniti. E' |istituzione della Giornata    |
|istituita una Giornata nazionale per|nazionale per la sicurezza    |
|la sicurezza nelle scuole.          |nelle scuole                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|160. Al fine di consentire lo       |                              |
|svolgimento del servizio scolastico |                              |
|in ambienti adeguati e sicuri, la   |                              |
|programmazione nazionale predisposta|                              |
|in attuazione dell'articolo 10 del  |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|come da ultimo modificato dai commi |                              |
|173 e 176 del presente articolo,    |                              |
|rappresenta il piano del fabbisogno |                              |
|nazionale in materia di edilizia    |                              |
|scolastica per il triennio          |                              |
|2015-2017, e' aggiornata annualmente|                              |
|e, per il triennio di riferimento,  |                              |
|sostituisce i piani di cui          |                              |
|all'articolo 11, comma 4- bis, del  |                              |
|decreto-legge 18 ottobre 2012, n.   |                              |
|179, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 17 dicembre 2012, n.    |                              |
|221, anche tenendo conto dei dati   |                              |
|inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia|                              |
|scolastica, ed e' utile per         |                              |
|l'assegnazione di finanziamenti     |                              |
|statali comunque destinati alla     |                              |
|messa in sicurezza degli edifici    |                              |
|scolastici, comprese le risorse di  |                              |
|cui all'articolo 18, comma 8, del   |                              |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 9 agosto 2013, n. 98, a       |                              |
|beneficio degli enti locali con la  |                              |
|possibilita' che i canoni di        |                              |
|investimento siano posti a carico   |                              |
|delle regioni. La programmazione    |                              |
|nazionale e' altresi' utile per     |                              |
|l'assegnazione di tutte le risorse  |                              |
|destinate nel triennio di           |                              |
|riferimento all'edilizia scolastica,|                              |
|comprese quelle relative alla quota |                              |
|a gestione statale dell'otto per    |                              |
|mille dell'imposta sul reddito delle|                              |
|persone fisiche di cui all'articolo |                              |
|48 della legge 20 maggio 1985, n.   |                              |
|222, e successive modificazioni,    |                              |
|nonche' quelle di cui al Fondo      |                              |
|previsto dall'articolo 32-bis del   |                              |
|decreto-legge 30 settembre 2003, n. |                              |
|269, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 24 novembre 2003, n.    |                              |
|326, come da ultimo incrementato    |                              |
|dall'articolo 2, comma 276, della   |                              |
|legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  |                              |
|riferimento al quale i termini e le |                              |
|modalita' di individuazione degli   |                              |
|interventi di adeguamento           |                              |
|strutturale e antisismico sono      |                              |
|definiti con decreto del Presidente |                              |
|del Consiglio dei ministri, su      |                              |
|proposta del Ministro               |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca. A tali fini i poteri |                              |
|derogatori per interventi di        |                              |
|edilizia scolastica di cui          |                              |
|all'articolo 18, comma 8-ter, del   |                              |
|decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|Definizione della             |
|convertito, con modificazioni, dalla|Programmazione unica nazionale|
|legge 9 agosto 2013, n. 98, e       |in materia di edilizia        |
|successive modificazioni, sono      |scolastica (2015-2017) -      |
|estesi per tutta la durata della    |assegnazione delle risorse    |
|programmazione nazionale triennale  |relative al Fondo della       |
|2015-2017.                          |Protezione civile             |
+------------------------------------+------------------------------+
|161. Le risorse non utilizzate alla |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge e relative ai        |                              |
|finanziamenti attivati ai sensi     |                              |
|dell'articolo 11 del decreto-legge  |                              |
|1o luglio 1986, n. 318, convertito, |                              |
|con modificazioni, dalla legge 9    |                              |
|agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1|                              |
|della legge 23 dicembre 1991, n.    |                              |
|430, e dell'articolo 2, comma 4,    |                              |
|della legge 8 agosto 1996, n. 431,  |                              |
|nonche' ai finanziamenti erogati ai |                              |
|sensi dell'articolo 4 della legge 11|                              |
|gennaio 1996, n. 23, fatte salve    |                              |
|quelle relative a interventi in     |                              |
|corso di realizzazione o le cui     |                              |
|procedure di appalto sono aperte,   |                              |
|come previsto dal regolamento di cui|                              |
|al decreto del Presidente della     |                              |
|Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  |                              |
|sono destinate all'attuazione di    |                              |
|ulteriori interventi urgenti per la |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici. |                              |
|Entro sessanta giorni dalla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, gli enti locali beneficiari  |                              |
|dei predetti finanziamenti          |                              |
|trasmettono al Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e alla societa' Cassa |                              |
|depositi e prestiti Spa il          |                              |
|monitoraggio degli interventi       |                              |
|realizzati, pena la revoca delle    |                              |
|citate risorse ancora da erogare. Le|                              |
|conseguenti economie accertate, a   |                              |
|seguito del completamento           |                              |
|dell'intervento finanziato ovvero   |                              |
|della sua mancata realizzazione,    |                              |
|sono destinate, secondo criteri e   |                              |
|modalita' definiti con decreto del  |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro            |                              |
|dell'economia e delle finanze, a    |                              |
|ulteriori interventi urgenti di     |                              |
|edilizia scolastica individuati     |                              |
|nell'ambito della programmazione    |                              |
|nazionale di cui al comma 160, fermi|                              |
|restando i piani di ammortamento in |                              |
|corso e le correlate autorizzazioni |                              |
|di spesa, nonche' agli interventi   |Recupero delle risorse gia'   |
|che si rendono necessari all'esito  |stanziate e non utilizzate,   |
|delle indagini diagnostiche sugli   |relative a precedenti         |
|edifici scolastici di cui ai commi  |programmazioni in materia di  |
|da 177 a 179 e a quelli che si      |edilizia scolastica, per il   |
|rendono necessari sulla base dei    |finanziamento di ulteriori    |
|dati risultanti dall'Anagrafe       |interventi per la sicurezza   |
|dell'edilizia scolastica.           |degli edifici scolastici.     |
+------------------------------------+------------------------------+
|162. Le regioni sono tenute a       |                              |
|fornire al Ministero                |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, entro sessanta giorni|                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge, il            |                              |
|monitoraggio completo dei piani di  |                              |
|edilizia scolastica relativi alle   |                              |
|annualita' 2007, 2008 e 2009,       |                              |
|finanziati ai sensi dell'articolo 1,|                              |
|comma 625, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296, pena la mancata       |                              |
|successiva assegnazione di ulteriori|                              |
|risorse statali. Le relative        |                              |
|economie accertate all'esito del    |                              |
|monitoraggio restano nella          |                              |
|disponibilita' delle regioni per    |                              |
|essere destinate a interventi       |                              |
|urgenti di messa in sicurezza degli |                              |
|edifici scolastici sulla base di    |                              |
|progetti esecutivi presenti nella   |                              |
|rispettiva programmazione regionale |                              |
|predisposta ai sensi dell'articolo  |                              |
|10 del decreto-legge 12 settembre   |                              |
|2013, n. 104, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 8        |                              |
|novembre 2013, n. 128, come da      |                              |
|ultimo modificato dai commi 173 e   |                              |
|176, nonche' agli interventi che si |                              |
|rendono necessari all'esito delle   |                              |
|indagini diagnostiche sugli edifici |                              |
|scolastici di cui ai commi da 177 a |                              |
|179 e a quelli che si rendono       |                              |
|necessari sulla base dei dati       |                              |
|risultanti dall'Anagrafe            |Monitoraggio delle risorse    |
|dell'edilizia scolastica. Gli       |relative alla Programmazione  |
|interventi devono essere comunicati |in materia di edilizia        |
|dalla regione competente al         |scolastica con riferimento    |
|Ministero dell'istruzione,          |alle annualita' 2007, 2008 e  |
|dell'universita' e della ricerca,   |2009 da concludersi entro 60  |
|che definisce tempi e modalita' di  |giorni dall'entrata in vigore |
|attuazione degli stessi.            |della legge.                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|163. A valere sui rimborsi delle    |                              |
|quote dell'Unione europea e di      |                              |
|cofinanziamento nazionale della     |                              |
|programmazione PON FESR 2007/2013,  |                              |
|le risorse relative ai progetti     |                              |
|retrospettivi per interventi di     |                              |
|edilizia scolastica, al netto delle |                              |
|eventuali somme ancora dovute ai    |                              |
|beneficiari finali degli stessi     |                              |
|progetti, confluiscono nel Fondo    |                              |
|unico per l'edilizia scolastica per |                              |
|essere impiegate, sulla base della  |                              |
|programmazione regionale di cui al  |                              |
|comma 160, nello stesso territorio  |                              |
|al quale erano destinate e per      |                              |
|progetti con analoghe finalita' di  |                              |
|edilizia scolastica. Le risorse sono|                              |
|altresi' destinate agli interventi  |                              |
|che si rendono necessari all'esito  |                              |
|delle indagini diagnostiche sugli   |                              |
|edifici scolastici di cui ai commi  |                              |
|da 177 a 179 e a quelli che si      |                              |
|rendono necessari sulla base dei    |                              |
|dati risultanti dall'Anagrafe       |                              |
|dell'edilizia scolastica. Alle      |                              |
|eventuali decurtazioni di spesa     |                              |
|successivamente decise dalla        |                              |
|Commissione europea in esito ad     |                              |
|audit riguardanti i progetti        |                              |
|retrospettivi di cui al presente    |                              |
|comma e alle conseguenti            |                              |
|restituzioni delle risorse          |                              |
|dell'Unione europea e di            |Individuazione dei criteri per|
|cofinanziamento nazionale si fa     |la riassegnazione dei rimborsi|
|fronte mediante corrispondente      |dei progetti retrospettivi    |
|riduzione del Fondo unico per       |della programmazione PON FESR |
|l'edilizia scolastica.              |2007-2013.                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|164. La sanzione di cui all'articolo|                              |
|31, comma 26, lettera a), della     |                              |
|legge 12 novembre 2011, n. 183, e   |                              |
|successive modificazioni, da        |                              |
|applicare nell'anno 2015 agli enti  |                              |
|locali che non hanno rispettato il  |                              |
|patto di stabilita' interno per     |                              |
|l'anno 2014, e' ridotta di un       |                              |
|importo pari alla spesa per edilizia|                              |
|scolastica sostenuta nel corso      |                              |
|dell'anno 2014, purche' non gia'    |                              |
|oggetto di esclusione dal saldo     |                              |
|valido ai fini della verifica del   |                              |
|rispetto del patto di stabilita'    |                              |
|interno. A tale fine, gli enti      |                              |
|locali che non hanno rispettato il  |                              |
|patto di stabilita' interno         |                              |
|nell'anno 2014 comunicano al        |                              |
|Ministero dell'economia e delle     |                              |
|finanze, mediante il sistema web    |                              |
|della Ragioneria generale dello     |                              |
|Stato, entro il termine perentorio  |                              |
|di quindici giorni dalla data di    |Riduzione delle sanzioni,     |
|entrata in vigore della presente    |nell'anno 2015, per violazione|
|legge, le spese sostenute nell'anno |del patto di stabilita' del   |
|2014 per l'edilizia scolastica.     |2014.                         |
+------------------------------------+------------------------------+
|165. Al fine di assicurare la       |                              |
|prosecuzione e il completamento     |                              |
|degli interventi di messa in        |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici  |                              |
|finanziati ai sensi dell'articolo   |                              |
|80, comma 21, della legge 27        |                              |
|dicembre 2002, n. 289, e successive |                              |
|modificazioni, con le delibere del  |                              |
|Comitato interministeriale per la   |                              |
|programmazione economica (CIPE) n.  |                              |
|102/04 del 20 dicembre 2004, di     |                              |
|approvazione del primo programma    |                              |
|stralcio, e n. 143/2006 del 17      |                              |
|novembre 2006, di approvazione del  |                              |
|secondo programma stralcio, come    |                              |
|rimodulati dalla delibera del CIPE  |                              |
|n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, e' |                              |
|consentito agli enti beneficiari,   |                              |
|previa rendicontazione dei lavori   |                              |
|eseguiti da produrre al Ministero   |                              |
|delle infrastrutture e dei trasporti|                              |
|entro sessanta giorni dalla data di |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge e comunque non oltre il 31    |                              |
|dicembre 2015, l'utilizzo delle     |                              |
|economie derivanti dai ribassi      |                              |
|d'asta per la realizzazione di altri|                              |
|interventi finalizzati alla         |                              |
|sicurezza delle scuole anche sugli  |                              |
|stessi edifici e nel rispetto del   |                              |
|limite complessivo del finanziamento|                              |
|gia' autorizzato. Le modalita' della|                              |
|rendicontazione sono rese note      |                              |
|attraverso il sito web istituzionale|                              |
|del Ministero delle infrastrutture e|                              |
|dei trasporti entro trenta giorni   |                              |
|dalla data di entrata in vigore     |                              |
|della presente legge. La mancata    |                              |
|rendicontazione nel termine indicato|                              |
|preclude l'utilizzo delle eventuali |                              |
|risorse residue ancora nella        |                              |
|disponibilita' dell'ente, che sono  |                              |
|versate all'entrata del bilancio    |                              |
|dello Stato entro trenta giorni     |                              |
|dalla scadenza del termine di cui al|                              |
|primo periodo del presente comma. Le|                              |
|somme relative a interventi non     |                              |
|avviati e per i quali non siano     |                              |
|stati assunti obblighi              |                              |
|giuridicamente vincolanti, anche    |                              |
|giacenti presso la societa' Cassa   |                              |
|depositi e prestiti Spa, sono       |                              |
|destinate dal CIPE alle medesime    |                              |
|finalita' di edilizia scolastica in |                              |
|favore di interventi compresi nella |                              |
|programmazione nazionale triennale  |                              |
|2015-2017 di cui al comma 160,      |                              |
|secondo modalita' individuate dallo |                              |
|stesso Comitato, nonche' degli      |                              |
|interventi che si rendono necessari |                              |
|all'esito delle indagini            |                              |
|diagnostiche sugli edifici          |                              |
|scolastici di cui ai commi da 177 a |                              |
|179 e di quelli che si rendono      |                              |
|necessari sulla base dei dati       |                              |
|risultanti dall'Anagrafe            |                              |
|dell'edilizia scolastica. Al fine di|                              |
|garantire la sollecita attuazione   |                              |
|dei programmi finanziati ai sensi   |                              |
|dell'articolo 18, comma 1, lettera  |                              |
|b), del decreto-legge 29 novembre   |                              |
|2008, n. 185, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 28       |                              |
|gennaio 2009, n. 2, con la delibera |                              |
|del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio   |                              |
|2010, e dei programmi di intervento |                              |
|finanziati ai sensi dell'articolo   |                              |
|33, comma 3, della legge 12 novembre|                              |
|2011, n. 183, con la delibera del   |                              |
|CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il   |                              |
|parere richiesto ai provveditorati  |                              |
|per le opere pubbliche sui progetti |                              |
|definitivi presentati dagli enti    |                              |
|beneficiari si intende positivamente|                              |
|reso entro trenta giorni dalla      |                              |
|richiesta, ovvero entro trenta      |                              |
|giorni dalla data di entrata in     |                              |
|vigore della presente legge per     |                              |
|quelli presentati precedentemente.  |                              |
|Gli enti beneficiari trasmettono al |                              |
|Ministero delle infrastrutture e dei|                              |
|trasporti le aggiudicazioni         |                              |
|provvisorie dei lavori entro        |                              |
|centottanta giorni dalla data di    |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, pena la revoca dei           |Recupero delle risorse gia'   |
|finanziamenti. Le risorse oggetto di|stanziate e non utilizzate,   |
|revoca sono destinate dal CIPE alle |relative a precedenti         |
|medesime finalita' di edilizia      |programmazioni in materia di  |
|scolastica in favore di interventi  |edilizia scolastica, per il   |
|compresi nella programmazione       |finanziamento di ulteriori    |
|nazionale triennale 2015-2017,      |interventi per la sicurezza   |
|secondo modalita' individuate dal   |degli edifici scolastici      |
|medesimo Comitato.                  |(risorse MIT).                |
+------------------------------------+------------------------------+
|166. Il termine di utilizzo delle   |                              |
|risorse del Fondo rotativo per la   |                              |
|progettualita' per gli interventi di|                              |
|edilizia scolastica, di cui         |                              |
|all'articolo 1, comma 54, quarto    |                              |
|periodo, della legge 28 dicembre    |Proroga al 31 dicembre 2018   |
|1995, n. 549, come da ultimo        |del termine di utilizzo delle |
|modificato dal comma 167 del        |risorse del Fondo rotativo per|
|presente articolo, e' differito al  |interventi di edilizia        |
|31 dicembre 2018.                   |scolastica                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|167. All'articolo 1, comma 54,      |                              |
|quarto periodo, della legge 28      |                              |
|dicembre 1995, n. 549, e successive |                              |
|modificazioni, le parole: «inseriti |                              |
|nel piano straordinario di messa in |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici, |                              |
|con particolare riguardo a quelli   |                              |
|che insistono sul territorio delle  |                              |
|zone soggette a rischio sismico»    |                              |
|sono sostituite dalle seguenti: «di |Alimentazione del Fondo       |
|edilizia scolastica e puo' essere   |rotativo anche attraverso     |
|alimentato anche da risorse         |risorse provenienti da        |
|finanziarie di soggetti esterni».   |soggetti esterni              |
+------------------------------------+------------------------------+
|168. All'articolo 9 del             |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2014, n. |                              |
|133, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 11 novembre 2014, n.    |Accelerazione delle procedure |
|164, e' aggiunto, in fine, il       |relative agli interventi di   |
|seguente comma:                     |"estrema urgenza"             |
|«2-octies. I pareri, i visti e i    |                              |
|nulla osta relativi agli interventi |                              |
|di cui al comma 1 sono resi dalle   |                              |
|amministrazioni competenti entro    |                              |
|quarantacinque giorni dalla         |                              |
|richiesta, anche tramite conferenza |                              |
|di servizi, e, decorso inutilmente  |                              |
|tale termine, si intendono acquisiti|                              |
|con esito positivo».                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|169. All'articolo 23-ter, comma 1,  |                              |
|del decreto-legge 24 giugno 2014, n.|                              |
|90, convertito, con modificazioni,  |                              |
|dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, |Proroga dell'entrata in vigore|
|e successive modificazioni, le      |delle procedure di            |
|parole: «1o settembre 2015» sono    |centralizzazione degli        |
|sostituite dalle seguenti: «1o      |acquisti per tutti i comuni   |
|novembre 2015».                     |non capoluogo di provincia    |
+------------------------------------+------------------------------+
|170. Le risorse di cui all'articolo |                              |
|2, comma 239, della legge 23        |                              |
|dicembre 2009, n. 191, e successive |                              |
|modificazioni, destinate alla       |                              |
|realizzazione del piano             |                              |
|straordinario di messa in sicurezza |                              |
|degli edifici scolastici individuati|                              |
|dalla risoluzione parlamentare n.   |                              |
|8-00143 del 2 agosto 2011 delle     |                              |
|Commissioni riunite V e VII della   |                              |
|Camera dei deputati, in relazione   |                              |
|alle quali non siano state assunte  |                              |
|obbligazioni giuridicamente         |                              |
|vincolanti alla data di entrata in  |                              |
|vigore della presente legge, sono   |                              |
|destinate alla programmazione       |                              |
|nazionale di cui all'articolo 10 del|                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|come da ultimo modificato dai commi |                              |
|173 e 176 del presente articolo,    |                              |
|nonche' agli interventi che si      |Destinazione delle economie   |
|rendono necessari all'esito delle   |accertate relative alle       |
|indagini diagnostiche sugli edifici |risorse di cui all'articolo 2,|
|scolastici di cui ai commi da 177 a |comma 239, della legge 23     |
|179 del presente articolo e a quelli|dicembre 2009, n. 191, e      |
|che si rendono necessari sulla base |successive modificazioni, alla|
|dei dati risultanti dall'Anagrafe   |programmazione nazionale      |
|dell'edilizia scolastica.           |2015-2017                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|171. Il monitoraggio degli          |                              |
|interventi di cui ai commi da 159 a |                              |
|176 e' effettuato secondo quanto    |                              |
|disposto dal decreto legislativo 29 |Modalita' del monitoraggio    |
|dicembre 2011, n. 229.              |degli interventi              |
+------------------------------------+------------------------------+
|172. Le risorse della quota a       |                              |
|gestione statale dell'otto per mille|                              |
|dell'imposta sul reddito delle      |                              |
|persone fisiche, di cui all'articolo|                              |
|48 della legge 20 maggio 1985, n.   |                              |
|222, e successive modificazioni,    |                              |
|relative all'edilizia scolastica    |                              |
|sono destinate agli interventi di   |                              |
|edilizia scolastica che si rendono  |                              |
|necessari a seguito di eventi       |                              |
|eccezionali e imprevedibili         |                              |
|individuati annualmente con decreto |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca,   |Disposizioni in materia di    |
|anche sulla base dei dati contenuti |utilizzo della quota dell'otto|
|nell'Anagrafe dell'edilizia         |per mille relativa            |
|scolastica.                         |all'edilizia scolastica       |
+------------------------------------+------------------------------+
|173. Dopo il comma 2 dell'articolo  |                              |
|10 del decreto-legge 12 settembre   |                              |
|2013, n. 104, convertito, con       |Stanziamento di risorse in    |
|modificazioni, dalla legge 8        |favore delle Istituzioni AFAM |
|novembre 2013, n. 128, sono inseriti|per la stipula dei mutui per  |
|i seguenti:                         |l'edilizia.                   |
|«2-bis. Per le medesime finalita' di|                              |
|cui al comma 1 e con riferimento    |                              |
|agli immobili di proprieta' pubblica|                              |
|adibiti all'alta formazione         |                              |
|artistica, musicale e coreutica, le |                              |
|istituzioni dell'alta formazione    |                              |
|artistica, musicale e coreutica, di |                              |
|cui all'articolo 1 della legge 21   |                              |
|dicembre 1999, n. 508, possono      |                              |
|essere autorizzate dal Ministero    |                              |
|dell'economia e delle finanze,      |                              |
|d'intesa con il Ministero           |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, a stipulare mutui    |                              |
|trentennali sulla base dei criteri  |                              |
|di economicita' e di contenimento   |                              |
|della spesa, con oneri di           |                              |
|ammortamento a totale carico dello  |                              |
|Stato, con la Banca europea per gli |                              |
|investimenti, con la Banca di       |                              |
|sviluppo del Consiglio d'Europa, con|                              |
|la societa' Cassa depositi e        |                              |
|prestiti Spa e con i soggetti       |                              |
|autorizzati all'esercizio           |                              |
|dell'attivita' bancaria, ai sensi   |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|legislativo 1o settembre 1993, n.   |                              |
|385. Ai sensi dell'articolo 1, comma|                              |
|75, della legge 30 dicembre 2004, n.|                              |
|311, le rate di ammortamento dei    |                              |
|mutui attivati sono pagate agli     |                              |
|istituti finanziatori direttamente  |                              |
|dallo Stato. A tale fine sono       |                              |
|stanziati contributi pluriennali    |                              |
|pari a euro 4 milioni annui per la  |                              |
|durata dell'ammortamento del mutuo a|                              |
|decorrere dall'anno 2016, mediante  |                              |
|riduzione dell'autorizzazione di    |                              |
|spesa di cui all'articolo 1, comma  |                              |
|131, della citata legge n. 311 del  |                              |
|2004. Alla compensazione degli      |                              |
|effetti finanziari, in termini di   |                              |
|fabbisogno e di indebitamento netto,|                              |
|derivanti dall'attuazione delle     |                              |
|disposizioni del presente comma si  |                              |
|provvede, quanto a euro 5 milioni   |                              |
|per l'anno 2017, a euro 15 milioni  |                              |
|per l'anno 2018, a euro 30 milioni  |                              |
|per l'anno 2019 e a euro 30 milioni |                              |
|per l'anno 2020, mediante           |                              |
|corrispondente utilizzo del fondo   |                              |
|per la compensazione degli effetti  |                              |
|finanziari non previsti a           |                              |
|legislazione vigente conseguenti    |                              |
|all'attualizzazione di contributi   |                              |
|pluriennali, di cui all'articolo 6, |                              |
|comma 2, del decreto-legge 7 ottobre|                              |
|2008, n. 154, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 4        |                              |
|dicembre 2008, n. 189, e successive |                              |
|modificazioni.                      |                              |
|2-ter. Le modalita' di attuazione   |                              |
|del comma 2-bis sono stabilite con  |                              |
|decreto del Ministero dell'economia |                              |
|e delle finanze, di concerto con il |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca, da|                              |
|adottare entro tre mesi dalla data  |                              |
|di entrata in vigore della presente |                              |
|disposizione».                      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|174. All'articolo 2, comma 1, del   |                              |
|decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 5 giugno 2014, n. 87, sono    |Servizi di pulizia nelle      |
|apportate le seguenti modifiche:    |scuole.                       |
|a) le parole: «2014/2015» sono      |                              |
|sostituite dalle seguenti:          |                              |
|«2015/2016»;                        |                              |
|b) dopo le parole: «ove non e'      |                              |
|ancora attiva» sono inserite le     |                              |
|seguenti: «, ovvero sia stata       |                              |
|sospesa,»;                          |                              |
|c) le parole: «e comunque fino e non|                              |
|oltre il 31 luglio 2015» sono       |                              |
|sostituite dalle seguenti: «alla    |                              |
|data di effettiva attivazione della |                              |
|citata convenzione e comunque fino a|                              |
|non oltre il 31 luglio 2016».       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|175. Agli oneri derivanti dal comma |                              |
|174 si provvede a valere sulle      |                              |
|risorse di cui all'articolo 58,     |                              |
|comma 5, del decreto-legge 21 giugno|                              |
|2013, n. 69, convertito, con        |                              |
|modificazioni, dalla legge 9 agosto |                              |
|2013, n. 98.                        |Copertura finanziaria         |
+------------------------------------+------------------------------+
|176. All'articolo 10 del            |                              |
|decreto-legge 12 settembre 2013, n. |                              |
|104, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,|                              |
|al comma 1, terzo periodo, le       |                              |
|parole: «40 milioni annui per la    |                              |
|durata dell'ammortamento del mutuo, |                              |
|a decorrere dall'anno 2015» sono    |                              |
|sostituite dalle seguenti: «40      |                              |
|milioni per l'anno 2015 e per euro  |                              |
|50 milioni annui per la durata      |                              |
|residua dell'ammortamento del mutuo,|                              |
|a decorrere dall'anno 2016» e, al   |                              |
|comma 2, dopo le parole: «effettuati|Incremento pari a 10 milioni  |
|dalle Regioni,» sono inserite le    |della rata di ammortamento del|
|seguenti: «anche attraverso la      |mutuo di cui all'art. 10 del  |
|delegazione di pagamento,».         |D.L. 104/2013                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|177. Al fine di garantire la        |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici e|                              |
|di prevenire eventi di crollo dei   |                              |
|relativi solai e controsoffitti e'  |                              |
|autorizzata la spesa di euro 40     |                              |
|milioni per l'anno 2015 per         |                              |
|finanziare indagini diagnostiche dei|Finanziamento e definizione   |
|solai degli edifici scolastici,     |dei criteri per l'erogazione  |
|anche attraverso quote di           |delle risorse da destinare a  |
|cofinanziamento da parte degli enti |indagini diagnostiche dei     |
|locali proprietari, a valere sul    |solai e dei controsoffitti    |
|Fondo di cui al comma 202.          |nelle scuole                  |
|                                    |                              |
|178. Con decreto del Ministro       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, da adottare entro    |                              |
|sessanta giorni dalla data di       |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, sono definiti i termini e le |                              |
|modalita' per l'erogazione dei      |                              |
|finanziamenti agli enti locali di   |                              |
|cui al comma 177, tenendo conto     |                              |
|anche della vetusta' degli edifici  |                              |
|valutata anche in base ai dati      |                              |
|contenuti nell'Anagrafe             |                              |
|dell'edilizia scolastica.           |                              |
|                                    |                              |
|179. Gli interventi di messa in     |                              |
|sicurezza degli edifici scolastici  |                              |
|che si rendono necessari all'esito  |                              |
|delle indagini diagnostiche possono |                              |
|essere finanziati anche a valere    |                              |
|sulle risorse di cui ai commi 160,  |                              |
|161, 162, 163, 166 e 170.           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|180. Il Governo e' delegato ad      |                              |
|adottare, entro diciotto mesi dalla |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge, uno o piu' decreti  |                              |
|legislativi al fine di provvedere al|                              |
|riordino, alla semplificazione e    |                              |
|alla codificazione delle            |                              |
|disposizioni legislative in materia |                              |
|di istruzione, anche in             |Delega al Governo in materia  |
|coordinamento con le disposizioni di|di sistema nazionale di       |
|cui alla presente legge.            |istruzione e formazione       |
+------------------------------------+------------------------------+
|181. I decreti legislativi di cui al|                              |
|comma 180 sono adottati nel rispetto|                              |
|dei principi e criteri direttivi di |                              |
|cui all'articolo 20 della legge 15  |                              |
|marzo 1997, n. 59, e successive     |Principi generali per         |
|modificazioni, nonche' dei seguenti:|l'esercizio della delega      |
|a) riordino delle disposizioni      |                              |
|normative in materia di sistema     |a) Redazione di un testo unico|
|nazionale di istruzione e formazione|delle disposizioni in materia |
|attraverso:                         |di istruzione                 |
|1) la redazione di un testo unico   |                              |
|delle disposizioni in materia di    |                              |
|istruzione gia' contenute nel testo |                              |
|unico di cui al decreto legislativo |                              |
|16 aprile 1994, n. 297, nonche'     |                              |
|nelle altre fonti normative;        |                              |
|2) l'articolazione e la rubricazione|                              |
|delle disposizioni di legge incluse |                              |
|nella codificazione per materie     |                              |
|omogenee, secondo il contenuto      |                              |
|precettivo di ciascuna di esse;     |                              |
|3) il riordino e il coordinamento   |                              |
|formale e sostanziale delle         |                              |
|disposizioni di legge incluse nella |                              |
|codificazione, anche apportando     |                              |
|integrazioni e modifiche innovative |                              |
|e per garantirne la coerenza        |                              |
|giuridica, logica e sistematica,    |                              |
|nonche' per adeguare le stesse      |                              |
|all'intervenuta evoluzione del      |                              |
|quadro giuridico nazionale e        |                              |
|dell'Unione europea;                |                              |
|4) l'adeguamento della normativa    |                              |
|inclusa nella codificazione alla    |                              |
|giurisprudenza costituzionale e     |                              |
|dell'Unione europea;                |                              |
|5) l'indicazione espressa delle     |                              |
|disposizioni di legge abrogate;     |                              |
|b) riordino, adeguamento e          |                              |
|semplificazione del sistema di      |                              |
|formazione iniziale e di accesso nei|                              |
|ruoli di docente nella scuola       |b) Riordino, adeguamento e    |
|secondaria, in modo da renderlo     |semplificazione del sistema di|
|funzionale alla valorizzazione      |formazione iniziale e di      |
|sociale e culturale della           |accesso nei ruoli di docente  |
|professione, mediante:              |nella scuola secondaria       |
|1) l'introduzione di un sistema     |                              |
|unitario e coordinato che comprenda |                              |
|sia la formazione iniziale dei      |                              |
|docenti sia le procedure per        |                              |
|l'accesso alla professione,         |                              |
|affidando i diversi momenti e       |                              |
|percorsi formativi alle universita' |                              |
|o alle istituzioni dell'alta        |                              |
|formazione artistica, musicale e    |                              |
|coreutica e alle istituzioni        |                              |
|scolastiche statali, con una chiara |                              |
|distinzione dei rispettivi ruoli e  |                              |
|competenze in un quadro di          |                              |
|collaborazione strutturata;         |                              |
|2) l'avvio di un sistema regolare di|                              |
|concorsi nazionali per l'assunzione,|                              |
|con contratto retribuito a tempo    |                              |
|determinato di durata triennale di  |                              |
|tirocinio, di docenti nella scuola  |                              |
|secondaria statale. L'accesso al    |                              |
|concorso e' riservato a coloro che  |                              |
|sono in possesso di un diploma di   |                              |
|laurea magistrale o di un diploma   |                              |
|accademico di secondo livello per le|                              |
|discipline artistiche e musicali,   |                              |
|coerente con la classe disciplinare |                              |
|di concorso. I vincitori sono       |                              |
|assegnati a un'istituzione          |                              |
|scolastica o a una rete tra         |                              |
|istituzioni scolastiche. A questo   |                              |
|fine sono previsti:                 |                              |
|2.1 la determinazione di requisiti  |                              |
|per l'accesso al concorso nazionale,|                              |
|anche in base al numero di crediti  |                              |
|formativi universitari acquisiti    |                              |
|nelle discipline                    |                              |
|antropo-psico-pedagogiche e in      |                              |
|quelle concernenti le metodologie e |                              |
|le tecnologie didattiche, comunque  |                              |
|con il limite minimo di ventiquattro|                              |
|crediti conseguibili sia come       |                              |
|crediti curricolari che come crediti|                              |
|aggiuntivi;                         |                              |
|2.2 la disciplina relativa al       |                              |
|trattamento economico durante il    |                              |
|periodo di tirocinio, tenuto anche  |                              |
|conto della graduale assunzione     |                              |
|della funzione di docente;          |                              |
|3) il completamento della formazione|                              |
|iniziale dei docenti assunti secondo|                              |
|le procedure di cui al numero 2)    |                              |
|tramite:                            |                              |
|3.1 il conseguimento, nel corso del |                              |
|primo anno di contratto, di un      |                              |
|diploma di specializzazione per     |                              |
|l'insegnamento secondario al termine|                              |
|di un corso annuale istituito, anche|                              |
|in convenzione con istituzioni      |                              |
|scolastiche o loro reti, dalle      |                              |
|universita' o dalle istituzioni     |                              |
|dell'alta formazione artistica,     |                              |
|musicale e coreutica, destinato a   |                              |
|completare la preparazione degli    |                              |
|iscritti nel campo della didattica  |                              |
|delle discipline afferenti alla     |                              |
|classe concorsuale di appartenenza, |                              |
|della pedagogia, della psicologia e |                              |
|della normativa scolastica;         |                              |
|3.2 la determinazione degli standard|                              |
|nazionali per la valutazione        |                              |
|finalizzata al conseguimento del    |                              |
|diploma di specializzazione, nonche'|                              |
|del periodo di apprendistato;       |                              |
|3.3 per i vincitori dei concorsi    |                              |
|nazionali, l'effettuazione, nei due |                              |
|anni successivi al conseguimento del|                              |
|diploma, di tirocini formativi e la |                              |
|graduale assunzione della funzione  |                              |
|docente, anche in sostituzione di   |                              |
|docenti assenti, presso             |                              |
|l'istituzione scolastica o presso la|                              |
|rete tra istituzioni scolastiche di |                              |
|assegnazione;                       |                              |
|3.4 la possibilita', per coloro che |                              |
|non hanno partecipato o non sono    |                              |
|risultati vincitori nei concorsi    |                              |
|nazionali di cui al numero 2), di   |                              |
|iscriversi a proprie spese ai       |                              |
|percorsi di specializzazione per    |                              |
|l'insegnamento secondario di cui al |                              |
|numero 3.1);                        |                              |
|4) la sottoscrizione del contratto  |                              |
|di lavoro a tempo indeterminato,    |                              |
|all'esito di positiva conclusione e |                              |
|valutazione del periodo di          |                              |
|tirocinio, secondo la disciplina di |                              |
|cui ai commi da 63 a 85 del presente|                              |
|articolo;                           |                              |
|5) la previsione che il percorso di |                              |
|cui al numero 2) divenga            |                              |
|gradualmente l'unico per accedere   |                              |
|all'insegnamento nella scuola       |                              |
|secondaria statale, anche per       |                              |
|l'effettuazione delle supplenze;    |                              |
|l'introduzione di una disciplina    |                              |
|transitoria in relazione ai vigenti |                              |
|percorsi formativi e abilitanti e al|                              |
|reclutamento dei docenti nonche' in |                              |
|merito alla valutazione della       |                              |
|competenza e della professionalita' |                              |
|per coloro che hanno conseguito     |                              |
|l'abilitazione prima della data di  |                              |
|entrata in vigore del decreto       |                              |
|legislativo di cui alla presente    |                              |
|lettera;                            |                              |
|6) il riordino delle classi         |                              |
|disciplinari di afferenza dei       |                              |
|docenti e delle classi di laurea    |                              |
|magistrale, in modo da assicurarne  |                              |
|la coerenza ai fini dei concorsi di |                              |
|cui al numero 2), nonche' delle     |                              |
|norme di attribuzione degli         |                              |
|insegnamenti nell'ambito della      |                              |
|classe disciplinare di afferenza    |                              |
|secondo principi di semplificazione |                              |
|e di flessibilita', fermo restando  |                              |
|l'accertamento della competenza     |                              |
|nelle discipline insegnate;         |                              |
|7) la previsione dell'istituzione di|                              |
|percorsi di formazione in servizio, |                              |
|che integrino le competenze         |                              |
|disciplinari e pedagogiche dei      |                              |
|docenti, consentendo, secondo       |                              |
|principi di flessibilita' e di      |                              |
|valorizzazione, l'attribuzione di   |                              |
|insegnamenti anche in classi        |                              |
|disciplinari affini;                |                              |
|8) la previsione che il             |                              |
|conseguimento del diploma di        |                              |
|specializzazione di cui al numero   |                              |
|3.1) costituisca il titolo          |                              |
|necessario per l'insegnamento nelle |                              |
|scuole paritarie;                   |                              |
|c) promozione dell'inclusione       |c) Promozione dell'inclusione |
|scolastica degli studenti con       |degli studenti con disabilita'|
|disabilita' e riconoscimento delle  |e ridefinizione del ruolo del |
|differenti modalita' di             |personale docente di sostegno |
|comunicazione attraverso:           |anche attraverso l'istituzione|
|1) la ridefinizione del ruolo del   |di appositi percorsi di       |
|personale docente di sostegno al    |formazione universitaria      |
|fine di favorire l'inclusione       |                              |
|scolastica degli studenti con       |                              |
|disabilita', anche attraverso       |                              |
|l'istituzione di appositi percorsi  |                              |
|di formazione universitaria;        |                              |
|2) la revisione dei criteri di      |                              |
|inserimento nei ruoli per il        |                              |
|sostegno didattico, al fine di      |                              |
|garantire la continuita' del diritto|                              |
|allo studio degli alunni con        |                              |
|disabilita', in modo da rendere     |                              |
|possibile allo studente di fruire   |                              |
|dello stesso insegnante di sostegno |                              |
|per l'intero ordine o grado di      |                              |
|istruzione;                         |                              |
|3) l'individuazione dei livelli     |                              |
|essenziali delle prestazioni        |                              |
|scolastiche, sanitarie e sociali,   |                              |
|tenuto conto dei diversi livelli di |                              |
|competenza istituzionale;           |                              |
|4) la previsione di indicatori per  |                              |
|l'autovalutazione e la valutazione  |                              |
|dell'inclusione scolastica;         |                              |
|5) la revisione delle modalita' e   |                              |
|dei criteri relativi alla           |                              |
|certificazione, che deve essere     |                              |
|volta a individuare le abilita'     |                              |
|residue al fine di poterle          |                              |
|sviluppare attraverso percorsi      |                              |
|individuati di concerto con tutti   |                              |
|gli specialisti di strutture        |                              |
|pubbliche, private o convenzionate  |                              |
|che seguono gli alunni riconosciuti |                              |
|disabili ai sensi degli articoli 3 e|                              |
|4 della legge 5 febbraio 1992, n.   |                              |
|104, e della legge 8 ottobre 2010,  |                              |
|n. 170, che partecipano ai gruppi di|                              |
|lavoro per l'integrazione e         |                              |
|l'inclusione o agli incontri        |                              |
|informali;                          |                              |
|6) la revisione e la                |                              |
|razionalizzazione degli organismi   |                              |
|operanti a livello territoriale per |                              |
|il supporto all'inclusione;         |                              |
|7) la previsione dell'obbligo di    |                              |
|formazione iniziale e in servizio   |                              |
|per i dirigenti scolastici e per i  |                              |
|docenti sugli aspetti               |                              |
|pedagogicodidattici e organizzativi |                              |
|dell'integrazione scolastica;       |                              |
|8) la previsione dell'obbligo di    |                              |
|formazione in servizio per il       |                              |
|personale amministrativo, tecnico e |                              |
|ausiliario, rispetto alle specifiche|                              |
|competenze, sull'assistenza di base |                              |
|e sugli aspetti organizzativi ed    |                              |
|educativo-relazionali relativi al   |                              |
|processo di integrazione scolastica;|                              |
|9) la previsione della garanzia     |                              |
|dell'istruzione domiciliare per gli |                              |
|alunni che si trovano nelle         |                              |
|condizioni di cui all'articolo 12,  |                              |
|comma 9, della legge 5 febbraio     |                              |
|1992, n. 104;                       |                              |
|d) revisione dei percorsi           |                              |
|dell'istruzione professionale, nel  |                              |
|rispetto dell'articolo 117 della    |                              |
|Costituzione, nonche' raccordo con i|                              |
|percorsi dell'istruzione e          |                              |
|formazione professionale,           |d) Revisione dei percorsi di  |
|attraverso:                         |istruzione professionale      |
|1) la ridefinizione degli indirizzi,|                              |
|delle articolazioni e delle opzioni |                              |
|dell'istruzione professionale;      |                              |
|2) il potenziamento delle attivita' |                              |
|didattiche laboratoriali anche      |                              |
|attraverso una rimodulazione, a     |                              |
|parita' di tempo scolastico, dei    |                              |
|quadri orari degli indirizzi, con   |                              |
|particolare riferimento al primo    |                              |
|biennio;                            |                              |
|e) istituzione del sistema integrato|                              |
|di educazione e di istruzione dalla |                              |
|nascita fino a sei anni, costituito |                              |
|dai servizi educativi per l'infanzia|                              |
|e dalle scuole dell'infanzia, al    |                              |
|fine di garantire ai bambini e alle |                              |
|bambine pari opportunita' di        |                              |
|educazione, istruzione, cura,       |                              |
|relazione e gioco, superando        |                              |
|diseguaglianze e barriere           |                              |
|territoriali, economiche, etniche e |                              |
|culturali, nonche' ai fini della    |                              |
|conciliazione tra tempi di vita, di |e) Istituzione del sistema    |
|cura e di lavoro dei genitori, della|integrato di educazione e di  |
|promozione della qualita'           |istruzione dalla nascita fino |
|dell'offerta educativa e della      |a sei anni e definizione dei  |
|continuita' tra i vari servizi      |livelli essenziali delle      |
|educativi e scolastici e la         |prestazioni della scuola      |
|partecipazione delle famiglie,      |dell'infanzia e dei servizi   |
|attraverso:                         |educativi per l'infanzia      |
|1) la definizione dei livelli       |                              |
|essenziali delle prestazioni della  |                              |
|scuola dell'infanzia e dei servizi  |                              |
|educativi per l'infanzia previsti   |                              |
|dal Nomenclatore interregionale     |                              |
|degli interventi e dei servizi      |                              |
|sociali, sentita la Conferenza      |                              |
|unificata di cui all'articolo 8 del |                              |
|decreto legislativo 28 agosto 1997, |                              |
|n. 281, e successive modificazioni, |                              |
|prevedendo:                         |                              |
|1.1) la generalizzazione della      |                              |
|scuola dell'infanzia;               |                              |
|1.2) la qualificazione universitaria|                              |
|e la formazione continua del        |                              |
|personale dei servizi educativi per |                              |
|l'infanzia e della scuola           |                              |
|dell'infanzia;                      |                              |
|1.3) gli standard strutturali,      |                              |
|organizzativi e qualitativi dei     |                              |
|servizi educativi per l'infanzia e  |                              |
|della scuola dell'infanzia,         |                              |
|diversificati in base alla          |                              |
|tipologia, all'eta' dei bambini e   |                              |
|agli orari di servizio, prevedendo  |                              |
|tempi di compresenza del personale  |                              |
|dei servizi educativi per l'infanzia|                              |
|e dei docenti di scuola             |                              |
|dell'infanzia, nonche' il           |                              |
|coordinamento pedagogico            |                              |
|territoriale e il riferimento alle  |                              |
|Indicazioni nazionali per il        |                              |
|curricolo della scuola dell'infanzia|                              |
|e del primo ciclo di istruzione,    |                              |
|adottate con il regolamento di cui  |                              |
|al decreto del Ministro             |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca 16 novembre 2012, n.  |                              |
|254;                                |                              |
|2) la definizione delle funzioni e  |                              |
|dei compiti delle regioni e degli   |                              |
|enti locali al fine di potenziare la|                              |
|ricettivita' dei servizi educativi  |                              |
|per l'infanzia e la qualificazione  |                              |
|del sistema integrato di cui alla   |                              |
|presente lettera;                   |                              |
|3) l'esclusione dei servizi         |                              |
|educativi per l'infanzia e delle    |                              |
|scuole dell'infanzia dai servizi a  |                              |
|domanda individuale;                |                              |
|4) l'istituzione di una quota       |                              |
|capitaria per il raggiungimento dei |                              |
|livelli essenziali, prevedendo il   |                              |
|cofinanziamento dei costi di        |                              |
|gestione, da parte dello Stato con  |                              |
|trasferimenti diretti o con la      |                              |
|gestione diretta delle scuole       |                              |
|dell'infanzia e da parte delle      |                              |
|regioni e degli enti locali al netto|                              |
|delle entrate da compartecipazione  |                              |
|delle famiglie utenti del servizio; |                              |
|5) l'approvazione e il finanziamento|                              |
|di un piano di azione nazionale per |                              |
|la promozione del sistema integrato |                              |
|di cui alla presente lettera,       |                              |
|finalizzato al raggiungimento dei   |                              |
|livelli essenziali delle            |                              |
|prestazioni;                        |                              |
|6) la copertura dei posti della     |                              |
|scuola dell'infanzia per            |                              |
|l'attuazione del piano di azione    |                              |
|nazionale per il sistema integrato  |                              |
|anche avvalendosi della graduatoria |                              |
|a esaurimento per il medesimo grado |                              |
|di istruzione come risultante alla  |                              |
|data di entrata in vigore della     |                              |
|presente legge;                     |                              |
|7) la promozione della costituzione |                              |
|di poli per l'infanzia per bambini  |                              |
|di eta' fino a sei anni, anche      |                              |
|aggregati a scuole primarie e       |                              |
|istituti comprensivi;               |                              |
|8) l'istituzione, senza nuovi o     |                              |
|maggiori oneri per il bilancio dello|                              |
|Stato, di un'apposita commissione   |                              |
|con compiti consultivi e            |                              |
|propositivi, composta da esperti    |                              |
|nominati dal Ministero              |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, dalle regioni e dagli|                              |
|enti locali;                        |                              |
|f) garanzia dell'effettivita' del   |                              |
|diritto allo studio su tutto il     |                              |
|territorio nazionale, nel rispetto  |                              |
|delle competenze delle regioni in   |                              |
|tale materia, attraverso la         |                              |
|definizione dei livelli essenziali  |                              |
|delle prestazioni, sia in relazione |                              |
|ai servizi alla persona, con        |                              |
|particolare riferimento alle        |                              |
|condizioni di disagio, sia in       |                              |
|relazione ai servizi strumentali;   |                              |
|potenziamento della Carta dello     |                              |
|studente, tenuto conto del sistema  |                              |
|pubblico per la gestione            |                              |
|dell'identita' digitale, al fine di |                              |
|attestare attraverso la stessa lo   |                              |
|status di studente e rendere        |                              |
|possibile l'accesso a programmi     |                              |
|relativi a beni e servizi di natura |                              |
|culturale, a servizi per la         |                              |
|mobilita' nazionale e               |                              |
|internazionale, ad ausili di natura |                              |
|tecnologica per lo studio e per     |                              |
|l'acquisto di materiale scolastico, |                              |
|nonche' possibilita' di associare   |                              |
|funzionalita' aggiuntive per        |f) Garanzia del diritto allo  |
|strumenti di pagamento attraverso   |studio e potenziamento della  |
|borsellino elettronico;             |Carta dello studente          |
|g) promozione e diffusione della    |                              |
|cultura umanistica, valorizzazione  |g) Promozione e diffusione    |
|del patrimonio e della produzione   |della cultura umanistica e    |
|culturali, musicali, teatrali,      |valorizzazione del patrimonio |
|coreutici e cinematografici e       |e della produzione culturali, |
|sostegno della creativita' connessa |musicali, teatrali, coreutici |
|alla sfera estetica, attraverso:    |e cinematografici             |
|1) l'accesso, nelle sue varie       |                              |
|espressioni amatoriali e            |                              |
|professionali, alla formazione      |                              |
|artistica, consistente              |                              |
|nell'acquisizione di conoscenze e   |                              |
|nel contestuale esercizio di        |                              |
|pratiche connesse alle forme        |                              |
|artistiche, musicali, coreutiche e  |                              |
|teatrali, mediante:                 |                              |
|1.1) il potenziamento della         |                              |
|formazione nel settore delle arti   |                              |
|nel curricolo delle scuole di ogni  |                              |
|ordine e grado, compresa la prima   |                              |
|infanzia, nonche' la realizzazione  |                              |
|di un sistema formativo della       |                              |
|professionalita' degli educatori e  |                              |
|dei docenti in possesso di          |                              |
|specifiche abilitazioni e di        |                              |
|specifiche competenze               |                              |
|artistico-musicali e                |                              |
|didatticometodologiche;             |                              |
|1.2) l'attivazione, da parte di     |                              |
|scuole o reti di scuole di ogni     |                              |
|ordine e grado, di accordi e        |                              |
|collaborazioni anche con soggetti   |                              |
|terzi, accreditati dal Ministero    |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e dal Ministero dei   |                              |
|beni e delle attivita' culturali e  |                              |
|del turismo ovvero dalle regioni o  |                              |
|dalle province autonome di Trento e |                              |
|di Bolzano anche mediante accordi   |                              |
|quadro tra le istituzioni           |                              |
|interessate;                        |                              |
|1.3) il potenziamento e il          |                              |
|coordinamento dell'offerta formativa|                              |
|extrascolastica e integrata negli   |                              |
|ambiti artistico, musicale,         |                              |
|coreutico e teatrale anche in       |                              |
|funzione dell'educazione permanente;|                              |
|2) il riequilibrio territoriale e il|                              |
|potenziamento delle scuole          |                              |
|secondarie di primo grado a         |                              |
|indirizzo musicale nonche'          |                              |
|l'aggiornamento dell'offerta        |                              |
|formativa anche ad altri settori    |                              |
|artistici nella scuola secondaria di|                              |
|primo grado e l'avvio di poli, nel  |                              |
|primo ciclo di istruzione, a        |                              |
|orientamento artistico e            |                              |
|performativo;                       |                              |
|3) la presenza e il rafforzamento   |                              |
|delle arti nell'offerta formativa   |                              |
|delle scuole secondarie di secondo  |                              |
|grado;                              |                              |
|4) il potenziamento dei licei       |                              |
|musicali, coreutici e artistici     |                              |
|promuovendo progettualita' e scambi |                              |
|con gli altri Paesi europei;        |                              |
|5) l'armonizzazione dei percorsi    |                              |
|formativi di tutta la filiera del   |                              |
|settore artistico-musicale, con     |                              |
|particolare attenzione al percorso  |                              |
|pre-accademico dei giovani talenti  |                              |
|musicali, anche ai fini dell'accesso|                              |
|all'alta formazione artistica,      |                              |
|musicale e coreutica e              |                              |
|all'universita';                    |                              |
|6) l'incentivazione delle sinergie  |                              |
|tra i linguaggi artistici e le nuove|                              |
|tecnologie valorizzando le          |                              |
|esperienze di ricerca e innovazione;|                              |
|7) il supporto degli scambi e delle |                              |
|collaborazioni artistico musicali   |                              |
|tra le diverse istituzioni formative|                              |
|sia italiane che straniere,         |                              |
|finalizzati anche alla              |                              |
|valorizzazione di giovani talenti;  |                              |
|8) la sinergia e l'unitarieta' degli|                              |
|obiettivi nell'attivita' dei        |                              |
|soggetti preposti alla promozione   |                              |
|della cultura italiana all'estero;  |                              |
|h) revisione, riordino e adeguamento|                              |
|della normativa in materia di       |                              |
|istituzioni e iniziative scolastiche|                              |
|italiane all'estero al fine di      |                              |
|realizzare un effettivo e sinergico |                              |
|coordinamento tra il Ministero degli|                              |
|affari esteri e della cooperazione  |                              |
|internazionale e il Ministero       |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |h) Revisione, riordino e      |
|della ricerca nella gestione della  |adeguamento della normativa in|
|rete scolastica e della promozione  |materia di istituzioni e      |
|della lingua italiana all'estero    |iniziative scolastiche        |
|attraverso:                         |italiane all'estero           |
|1) la definizione dei criteri e     |                              |
|delle modalita' di selezione,       |                              |
|destinazione e permanenza in sede   |                              |
|del personale docente e             |                              |
|amministrativo;                     |                              |
|2) la revisione del trattamento     |                              |
|economico del personale docente e   |                              |
|amministrativo;                     |                              |
|3) la previsione della disciplina   |                              |
|delle sezioni italiane all'interno  |                              |
|di scuole straniere o               |                              |
|internazionali;                     |                              |
|4) la revisione della disciplina    |                              |
|dell'insegnamento di materie        |                              |
|obbligatorie secondo la legislazione|                              |
|locale o l'ordinamento scolastico   |                              |
|italiano da affidare a insegnanti a |                              |
|contratto locale;                   |                              |
|i) adeguamento della normativa in   |                              |
|materia di valutazione e            |                              |
|certificazione delle competenze     |                              |
|degli studenti, nonche' degli esami |i) Adeguamento della normativa|
|di Stato, anche in raccordo con la  |in materia di valutazione e   |
|normativa vigente in materia di     |certificazione delle          |
|certificazione delle competenze,    |competenze degli studenti e   |
|attraverso:                         |degli esami di Stato.         |
|1) la revisione delle modalita' di  |                              |
|valutazione e certificazione delle  |                              |
|competenze degli studenti del primo |                              |
|ciclo di istruzione, mettendo in    |                              |
|rilievo la funzione formativa e di  |                              |
|orientamento della valutazione, e   |                              |
|delle modalita' di svolgimento      |                              |
|dell'esame di Stato conclusivo del  |                              |
|primo ciclo;                        |                              |
|2) la revisione delle modalita' di  |                              |
|svolgimento degli esami di Stato    |                              |
|relativi ai percorsi di studio della|                              |
|scuola secondaria di secondo grado  |                              |
|in coerenza con quanto previsto dai |                              |
|regolamenti di cui ai decreti del   |                              |
|Presidente della Repubblica 15 marzo|                              |
|2010, nn. 87, 88 e 89.              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|182. I decreti legislativi di cui al|                              |
|comma 180 sono adottati su proposta |                              |
|del Ministro dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro per la     |                              |
|semplificazione e la pubblica       |                              |
|amministrazione e con il Ministro   |                              |
|dell'economia e delle finanze       |                              |
|nonche' con gli altri Ministri      |                              |
|competenti, previo parere della     |                              |
|Conferenza unificata di cui         |                              |
|all'articolo 8 del decreto          |                              |
|legislativo 28 agosto 1997, n. 281, |                              |
|e successive modificazioni. Gli     |                              |
|schemi dei decreti sono trasmessi   |                              |
|alle Camere per l'espressione del   |                              |
|parere da parte delle Commissioni   |                              |
|parlamentari competenti per materia |                              |
|e per i profili finanziari, che si  |                              |
|esprimono nel termine di sessanta   |                              |
|giorni dalla data di trasmissione,  |                              |
|decorso il quale i decreti possono  |                              |
|comunque essere adottati. Se il     |                              |
|termine previsto per l'espressione  |                              |
|del parere da parte delle           |                              |
|Commissioni parlamentari scade nei  |                              |
|trenta giorni che precedono la      |                              |
|scadenza del termine per l'esercizio|                              |
|della delega previsto al comma 180, |                              |
|o successivamente, quest'ultimo e'  |Procedura per l'adozione dei  |
|prorogato di novanta giorni.        |decreti legislativi           |
+------------------------------------+------------------------------+
|183. Con uno o piu' decreti adottati|                              |
|ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e|                              |
|3, della legge 23 agosto 1988, n.   |                              |
|400, e successive modificazioni,    |                              |
|sono raccolte per materie omogenee  |                              |
|le norme regolamentari vigenti negli|                              |
|ambiti di cui alla presente legge,  |                              |
|con le modificazioni necessarie al  |                              |
|fine di semplificarle e adeguarle   |                              |
|alla disciplina legislativa         |                              |
|conseguente all'adozione dei decreti|                              |
|legislativi di cui al comma 180 del |                              |
|presente articolo.                  |Norme regolamentari           |
+------------------------------------+------------------------------+
|184. Entro due anni dalla data di   |                              |
|entrata in vigore di ciascuno dei   |                              |
|decreti legislativi di cui al comma |                              |
|180, nel rispetto dei principi e    |                              |
|criteri direttivi e con la procedura|                              |
|previsti dai commi 181 e 182 del    |                              |
|presente articolo, il Governo puo'  |                              |
|adottare disposizioni integrative e |Disposizioni integrative e    |
|correttive dei decreti medesimi.    |correttive                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|185. Dall'attuazione delle deleghe  |                              |
|di cui ai commi 180 e 184 non devono|                              |
|derivare nuovi o maggiori oneri a   |                              |
|carico della finanza pubblica. A tal|                              |
|fine, per gli adempimenti dei       |                              |
|decreti legislativi adottati in     |                              |
|attuazione dei commi 180 e 184 le   |                              |
|amministrazioni competenti          |                              |
|provvedono attraverso una diversa   |                              |
|allocazione delle ordinarie risorse |                              |
|umane, finanziarie e strumentali    |                              |
|allo stato in dotazione alle        |                              |
|medesime amministrazioni. In        |                              |
|conformita' all'articolo 17, comma  |                              |
|2, della legge 31 dicembre 2009, n. |                              |
|196, qualora uno o piu' decreti     |                              |
|legislativi determinino nuovi o     |                              |
|maggiori oneri che non trovino      |                              |
|compensazione al proprio interno,   |                              |
|essi sono emanati solo              |                              |
|successivamente o contestualmente   |                              |
|all'entrata in vigore dei           |                              |
|provvedimenti legislativi, ivi      |                              |
|compresa la legge di stabilita', che|                              |
|stanzino le occorrenti risorse      |                              |
|finanziarie.                        |Copertura finanziaria.        |
+------------------------------------+------------------------------+
|186. Alla provincia autonoma di     |Disposizioni per la provincia |
|Bolzano spetta la legittimazione    |autonoma di Bolzano in materia|
|attiva e passiva nei procedimenti   |di: legittimazione nei        |
|giudiziari concernenti il personale |procedimenti giudiziari, linee|
|docente, direttivo ed ispettivo     |guida per la personalizzazione|
|delle scuole a carattere statale.   |dei percorsi didattici e      |
|                                    |formativi, adeguamento alla   |
|187. Al fine di rispondere alle     |normativa statale sugli esami |
|esigenze socio-culturali e          |di Stato, formazione degli    |
|linguistiche della scuola dei       |insegnanti, riconoscimento dei|
|diversi gruppi linguistici, la      |titoli di formazione          |
|provincia autonoma di Bolzano adotta|professionale, potesta'.      |
|linee guida, sulla base di ricerche |                              |
|di settore, per la personalizzazione|                              |
|dei percorsi didattici e formativi, |                              |
|nell'ambito della flessibilita'     |                              |
|ordinamentale e ferma restando      |                              |
|l'autonomia delle istituzioni       |                              |
|scolastiche, per rispondere alle    |                              |
|esigenze socio- culturali e         |                              |
|linguistiche dei tre gruppi         |                              |
|linguistici italiano, tedesco e     |                              |
|ladino, nel quadro dell'unitarieta' |                              |
|dell'ordinamento scolastico         |                              |
|provinciale definito dall'articolo  |                              |
|19 del testo unico di cui al decreto|                              |
|del Presidente della Repubblica 31  |                              |
|agosto 1972, n. 670.                |                              |
|                                    |                              |
|188. La provincia autonoma di       |                              |
|Bolzano si adegua alla normativa    |                              |
|statale sugli esami di Stato con    |                              |
|legge provinciale, al fine di       |                              |
|integrare i percorsi nazionali con  |                              |
|aspetti culturali e linguistici     |                              |
|legati alla realta' locale. Le norme|                              |
|per l'attuazione delle predette     |                              |
|disposizioni sono adottate dalla    |                              |
|provincia autonoma, sentito il      |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca. La|                              |
|provincia autonoma nomina i         |                              |
|presidenti e i membri delle         |                              |
|commissioni per l'esame di Stato    |                              |
|delle scuole di ogni ordine e grado.|                              |
|In relazione al particolare         |                              |
|ordinamento scolastico di cui       |                              |
|all'articolo 9 del testo unificato  |                              |
|di cui al decreto del Presidente    |                              |
|della Repubblica 10 febbraio 1983,  |                              |
|n. 89, e successive modificazioni,  |                              |
|la terza prova dell'esame di Stato  |                              |
|conclusivo della scuola secondaria  |                              |
|di secondo grado e' determinata in  |                              |
|aderenza alle linee guida definite  |                              |
|dalla provincia autonoma, sentito il|                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca.   |                              |
|                                    |                              |
|189. In attuazione dell'articolo 19 |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|del Presidente della Repubblica 31  |                              |
|agosto 1972, n. 670, la provincia   |                              |
|autonoma di Bolzano, d'intesa con   |                              |
|l'universita' ed il conservatorio di|                              |
|musica che hanno sede nella         |                              |
|provincia stessa, disciplina la     |                              |
|formazione disciplinare e           |                              |
|pedagogico-didattica degli          |                              |
|insegnanti delle scuole funzionanti |                              |
|nella provincia autonoma di Bolzano |                              |
|di ogni ordine e grado dei tre      |                              |
|gruppi linguistici, anche nelle     |                              |
|materie artistiche, nonche' le      |                              |
|modalita' e i contenuti delle       |                              |
|relative prove di accesso nel       |                              |
|rispetto di quelli minimi previsti a|                              |
|livello nazionale, con possibilita' |                              |
|di discostarsi dalla tempistica     |                              |
|nazionale, svolgendole anche in     |                              |
|lingua tedesca e ladina, ove        |                              |
|necessario, e basandosi sui         |                              |
|programmi di insegnamento sviluppati|                              |
|ed in vigore nella provincia        |                              |
|autonoma stessa. Tale formazione    |                              |
|puo' comprendere fino a quarantotto |                              |
|crediti formativi universitari del  |                              |
|percorso quinquennale per attivita' |                              |
|di insegnamento che riguardano il   |                              |
|relativo contesto culturale. La     |                              |
|provincia autonoma di Bolzano,      |                              |
|d'intesa con l'universita' ed il    |                              |
|conservatorio di cui al primo       |                              |
|periodo, definisce altresi' il      |                              |
|punteggio con il quale integrare la |                              |
|votazione della prova di accesso, in|                              |
|caso di possesso di certificazioni  |                              |
|di competenze linguistiche almeno di|                              |
|livello B1 del Quadro comune europeo|                              |
|di riferimento. Al fine di garantire|                              |
|ai futuri insegnanti delle scuole   |                              |
|con lingua di insegnamento tedesca e|                              |
|delle scuole delle localita' ladine |                              |
|la formazione nella madre lingua,   |                              |
|l'abilitazione all'insegnamento si  |                              |
|consegue mediante il solo compimento|                              |
|del tirocinio formativo attivo      |                              |
|(TFA). Il TFA stesso, nonche' le    |                              |
|relative modalita' di accesso a     |                              |
|numero programmato, sono            |                              |
|disciplinati dalla provincia        |                              |
|autonoma di Bolzano. Per lo         |                              |
|specifico contesto linguistico e    |                              |
|culturale della provincia autonoma  |                              |
|di Bolzano e per l'impegno          |                              |
|istituzionale della Libera          |                              |
|Universita' di Bolzano a garantire  |                              |
|nei percorsi di formazione i        |                              |
|presupposti per l'acquisizione delle|                              |
|competenze indispensabili al fine di|                              |
|poter partecipare alla vita         |                              |
|culturale ed economicosociale e di  |                              |
|accedere al mondo del lavoro nella  |                              |
|provincia autonoma stessa, la Libera|                              |
|Universita' di Bolzano, d'intesa con|                              |
|il Ministero dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca, ha|                              |
|facolta' di ampliare, in tutti i    |                              |
|corsi di laurea e di laurea         |                              |
|magistrale da essa attivati, i      |                              |
|settori scientifici disciplinari    |                              |
|afferenti alle discipline letterarie|                              |
|e linguistiche, previsti dai        |                              |
|rispettivi decreti ministeriali tra |                              |
|le attivita' formative di base e    |                              |
|caratterizzanti.                    |                              |
|                                    |                              |
|190. La provincia autonoma di       |                              |
|Bolzano e' delegata ad esercitare le|                              |
|attribuzioni dello Stato in materia |                              |
|di riconoscimento dei titoli di     |                              |
|formazione professionale rilasciati |                              |
|da un Paese membro dell'Unione      |                              |
|europea ai fini dell'esercizio della|                              |
|professione di docente nelle scuole |                              |
|di istruzione primaria, secondaria  |                              |
|ed artistica in relazione alle      |                              |
|classi di concorso esistenti nella  |                              |
|sola provincia autonoma di Bolzano o|                              |
|ai soli fini dell'accesso ai posti  |                              |
|di insegnamento nelle scuole con    |                              |
|lingua di insegnamento tedesca della|                              |
|provincia autonoma di Bolzano o ai  |                              |
|posti di insegnamento nelle scuole  |                              |
|delle localita' ladine della        |                              |
|provincia autonoma di Bolzano per   |                              |
|materie impartite in lingua tedesca.|                              |
|Resta fermo che il beneficiario del |                              |
|riconoscimento delle qualifiche     |                              |
|professionali deve possedere le     |                              |
|conoscenze linguistiche necessarie. |                              |
|L'ultimo periodo del comma 4        |                              |
|dell'articolo 427 del testo unico di|                              |
|cui al decreto legislativo 16 aprile|                              |
|1994, n. 297, e' soppresso.         |                              |
|                                    |                              |
|191. Sono fatte salve le potesta'   |                              |
|attribuite alla provincia autonoma  |                              |
|di Bolzano dallo statuto speciale e |                              |
|dalle relative norme di attuazione, |                              |
|nonche' ai sensi dell'articolo 10   |                              |
|della legge costituzionale 18       |                              |
|ottobre 2001, n. 3. La provincia    |                              |
|autonoma di Bolzano provvede        |                              |
|all'adeguamento del proprio         |                              |
|ordinamento nel rispetto dei        |                              |
|principi desumibili dalla presente  |                              |
|legge.                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|192. Per l'adozione dei regolamenti,|Deroga in materia di pareri   |
|dei decreti e degli atti attuativi  |dell'organo collegiale        |
|della presente legge non e'         |consultivo nazionale della    |
|richiesto il parere dell'organo     |scuola e delle Commissioni    |
|collegiale consultivo nazionale     |parlamentari nonche'          |
|della scuola.                       |all'applicazione del          |
|                                    |Regolamento sulla             |
|193. Il regolamento di cui          |razionalizzazione e           |
|all'articolo 64, comma 4, lettera   |accorpamento delle classi di  |
|a), del decretolegge 25 giugno 2008,|concorso.                     |
|n. 112, convertito, con             |                              |
|modificazioni, dalla legge 6 agosto |                              |
|2008, n. 133, non si applica per la |                              |
|procedura del piano straordinario di|                              |
|assunzioni.                         |                              |
|                                    |                              |
|194. In sede di prima applicazione  |                              |
|della presente legge e limitatamente|                              |
|all'anno scolastico 2015/2016, per  |                              |
|la determinazione dell'organico     |                              |
|dell'autonomia non e' richiesto il  |                              |
|parere di cui all'articolo 22, comma|                              |
|2, della legge 28 dicembre 2001, n. |                              |
|448.                                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|195. Fermo restando il contingente  |                              |
|di cui all'articolo 639, comma 3,   |                              |
|del testo unico di cui al decreto   |                              |
|legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |                              |
|e successive modificazioni, le      |                              |
|disposizioni della presente legge si|                              |
|applicano alle scuole italiane      |                              |
|all'estero in quanto compatibili e  |                              |
|nell'ambito delle risorse           |                              |
|disponibili a legislazione vigente  |Scuole italiane all'estero    |
+------------------------------------+------------------------------+
|196. Sono inefficaci le norme e le  |                              |
|procedure contenute nei contratti   |Inefficacia delle norme e     |
|collettivi, contrastanti con quanto |delle procedure dei contratti |
|previsto dalla presente legge.      |collettivi                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|197. Al fine di adeguare            |                              |
|l'applicazione delle disposizioni   |                              |
|della presente legge alle scuole con|                              |
|lingua di insegnamento slovena o con|                              |
|insegnamento bilingue della regione |                              |
|Friuli Venezia Giulia, il Ministro  |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca emana, entro sessanta |                              |
|giorni dalla data di entrata in     |                              |
|vigore della medesima legge, un     |Disposizione per le scuole con|
|decreto stabilendo, per le medesime |lingua di insegnamento slovena|
|scuole, le norme speciali           |o bilingue della regione      |
|riguardanti in particolare:         |Friuli Venezia Giulia.        |
|a) la formazione iniziale e         |                              |
|l'aggiornamento, l'abilitazione e il|                              |
|reclutamento del personale docente; |                              |
|b) le modalita' di assunzione,      |                              |
|formazione e valutazione dei        |                              |
|dirigenti scolastici;               |                              |
|c) il diritto di rappresentanza     |                              |
|riferito alla riforma degli organi  |                              |
|collegiali, a livello sia nazionale |                              |
|sia territoriale.                   |                              |
|                                    |                              |
|198. Per l'attuazione delle         |                              |
|disposizioni di cui alla presente   |                              |
|legge nonche' del decreto di cui al |                              |
|comma 197, per quanto riguarda le   |                              |
|scuole con lingua di insegnamento   |                              |
|slovena o con insegnamento bilingue |                              |
|della regione Friuli Venezia Giulia,|                              |
|il Ministero dell'istruzione,       |                              |
|dell'universita' e della ricerca si |                              |
|avvale dell'Ufficio per l'istruzione|                              |
|in lingua slovena.                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|199. L'articolo 50 del decreto-legge|                              |
|9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  |                              |
|con modificazioni, dalla legge 4    |                              |
|aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 |                              |
|dell'articolo 19 del decreto-legge 6|                              |
|luglio 2011, n. 98, convertito, con |                              |
|modificazioni, dalla legge 15 luglio|                              |
|2011, n. 111, sono abrogati a       |                              |
|decorrere dall'inizio dell'anno     |                              |
|scolastico 2015/2016.               |Abrogazioni                   |
|                                    |                              |
|200. Al comma 7 dell'articolo 19 del|                              |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, la    |                              |
|parola: « docente, » e' soppressa.  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+

    

|201. A decorrere dall'anno          |                              |
|scolastico 2015/2016, la dotazione  |                              |
|organica complessiva di personale   |                              |
|docente delle istituzioni           |                              |
|scolastiche statali e' incrementata |                              |
|nel limite di euro 544,18 milioni   |                              |
|nell'anno 2015, 1.828,13 milioni    |                              |
|nell'anno 2016, 1.839,22 milioni    |                              |
|nell'anno 2017, 1.878,56 milioni    |                              |
|nell'anno 2018, 1.915,91 milioni    |                              |
|nell'anno 2019, 1.971,34 milioni    |                              |
|nell'anno 2020, 2.012,32 milioni    |                              |
|nell'anno 2021, 2.053,60 milioni    |                              |
|nell'anno 2022, 2.095,20 milioni    |                              |
|nell'anno 2023, 2.134,04 milioni    |                              |
|nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni   |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2025    |                              |
|rispetto a quelle determinate ai    |                              |
|sensi dell'articolo 19, comma 7, del|                              |
|decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, |                              |
|convertito, con modificazioni, dalla|                              |
|legge 15 luglio 2011, n. 111, nel   |                              |
|testo vigente prima della data di   |                              |
|entrata in vigore della presente    |                              |
|legge, nonche' ai sensi             |                              |
|dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis,  |                              |
|del decreto-legge 12 settembre 2013,|                              |
|n. 104, convertito, con             |Limiti di spesa incremento    |
|modificazioni, dalla legge 8        |della dotazione organica del  |
|novembre 2013, n. 128.              |personale docente.            |
+------------------------------------+------------------------------+
|202. E' iscritto nello stato di     |                              |
|previsione del Ministero            |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca un fondo di parte     |                              |
|corrente, denominato « Fondo "La    |                              |
|Buona Scuola" per il miglioramento e|                              |
|la valorizzazione dell'istruzione   |                              |
|scolastica », con uno stanziamento  |                              |
|pari a 83.000 euro per l'anno 2015, |                              |
|a 533.000 euro per l'anno 2016, a   |                              |
|104.043.000 euro per l'anno 2017, a |                              |
|69.903.000 euro per l'anno 2018, a  |                              |
|47.053.000 euro per l'anno 2019, a  |                              |
|43.490.000 euro per l'anno 2020, a  |                              |
|48.080.000 euro per l'anno 2021, a  |                              |
|56.663.000 euro per l'anno 2022 e a |                              |
|45.000.000 di euro annui a decorrere|                              |
|dall'anno 2023. Al riparto del Fondo|                              |
|si provvede con decreto del Ministro|                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze. Il decreto di cui al       |                              |
|presente comma puo' destinare un    |                              |
|importo fino a un massimo del 10 per|                              |
|cento del Fondo ai servizi          |                              |
|istituzionali e generali            |Fondo "La Buona Scuola" per il|
|dell'amministrazione per le         |miglioramento e la            |
|attivita' di supporto al sistema di |valorizzazione dell'istruzione|
|istruzione scolastica.              |scolastica                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|203. Per l'anno 2015 il Fondo       |                              |
|relativo alle spese di funzionamento|                              |
|della Scuola nazionale              |                              |
|dell'amministrazione, iscritto nel  |                              |
|bilancio dello stato di previsione  |                              |
|del Ministero dell'economia e delle |                              |
|finanze, in aggiunta allo           |                              |
|stanziamento di cui all'articolo 17,|                              |
|comma 3, del decreto-legge 12       |                              |
|settembre 2013, n. 104, convertito, |                              |
|con modificazioni, dalla legge 8    |                              |
|novembre 2013, n. 128, e'           |                              |
|incrementato di 1 milione di euro   |Incremento del Fondo relativo |
|per l'espletamento della procedura  |alle spese di funzionamento   |
|concorsuale per l'accesso ai ruoli  |della Scuola nazionale        |
|della dirigenza scolastica.         |dell'amministrazione          |
+------------------------------------+------------------------------+
|204. Agli oneri derivanti dai commi |                              |
|25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, |                              |
|86, 94, 123, 125, 126, 132, 134,    |                              |
|135, 141, 144, 158, 176, 177, 201,  |                              |
|202 e 203, pari complessivamente a  |                              |
|1.012 milioni di euro per l'anno    |                              |
|2015, a 2.860,3 milioni di euro per |                              |
|l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di   |                              |
|euro per l'anno 2017, a 2.903,7     |                              |
|milioni di euro per l'anno 2018, a  |                              |
|2.911,2 milioni di euro per l'anno  |                              |
|2019, a 2.955,067 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni|                              |
|di euro per l'anno 2021, a 2.924,5  |                              |
|milioni di euro per l'anno 2022, a  |                              |
|2.947,437 milioni di euro per l'anno|                              |
|2023, a 2.986,277 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2024 e a 3.021,867       |                              |
|milioni di euro annui a decorrere   |                              |
|dall'anno 2025, nonche' agli oneri  |                              |
|derivanti dai commi 150 e 151,      |                              |
|valutati in 139,7 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2016, in 90,5 milioni di |                              |
|euro per l'anno 2017, in 96,3       |                              |
|milioni di euro per l'anno 2018, in |                              |
|88,8 milioni di euro per l'anno     |                              |
|2019, in 81,3 milioni di euro per   |                              |
|l'anno 2020 e in 75,5 milioni di    |                              |
|euro annui a decorrere dall'anno    |                              |
|2021, si provvede:                  |Copertura finanziaria         |
|a) quanto a 1.000 milioni di euro   |                              |
|per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di|                              |
|euro annui a decorrere dall'anno    |                              |
|2016, mediante riduzione del Fondo «|                              |
|La Buona Scuola », di cui           |                              |
|all'articolo 1, comma 4, della legge|                              |
|23 dicembre 2014, n. 190;           |                              |
|b) quanto a 36.367.000 euro per     |                              |
|l'anno 2020, a 76.137.000 euro per  |                              |
|l'anno 2021, a 22.937.000 euro per  |                              |
|l'anno 2023, a 61.777.000 euro per  |                              |
|l'anno 2024 e a 97.367.000 euro     |                              |
|annui a decorrere dall'anno 2025,   |                              |
|mediante corrispondente riduzione   |                              |
|del Fondo per interventi strutturali|                              |
|di politica economica, di cui       |                              |
|all'articolo 10, comma 5, del       |                              |
|decreto-legge 29 novembre 2004, n.  |                              |
|282, convertito, con modificazioni, |                              |
|dalla legge 27 dicembre 2004, n.    |                              |
|307;                                |                              |
|c) quanto a euro 12 milioni per     |                              |
|l'anno 2015, mediante corrispondente|                              |
|riduzione del fondo per il          |                              |
|funzionamento di cui all'articolo 1,|                              |
|comma 601, della legge 27 dicembre  |                              |
|2006, n. 296.                       |                              |
|                                    |                              |
|205. Alla compensazione degli       |                              |
|ulteriori effetti finanziari, in    |                              |
|termini di fabbisogno e di          |                              |
|indebitamento netto, derivanti dalle|                              |
|medesime disposizioni richiamate    |                              |
|dall'alinea del comma 204, pari a   |                              |
|178.956.700 euro per l'anno 2015,   |                              |
|338.135.700 euro per l'anno 2016,   |                              |
|379.003.500 euro per l'anno 2017,   |                              |
|419.923.410 euro per l'anno 2018,   |                              |
|466.808.650 euro per l'anno 2019,   |                              |
|479.925.100 euro per l'anno 2020,   |                              |
|370.049.800 euro per l'anno 2021,   |                              |
|350.029.000 euro per l'anno 2022,   |                              |
|368.399.000 euro per l'anno 2023,   |                              |
|351.818.000 euro per l'anno 2024 e  |                              |
|293.754.500 euro annui a decorrere  |                              |
|dall'anno 2025, si provvede mediante|                              |
|corrispondente utilizzo del Fondo   |                              |
|per la compensazione degli effetti  |                              |
|finanziari non previsti a           |                              |
|legislazione vigente conseguenti    |                              |
|all'attualizzazione di contributi   |                              |
|pluriennali, di cui all'articolo 6, |                              |
|comma 2, del decreto-legge 7 ottobre|                              |
|2008, n. 154, convertito, con       |                              |
|modificazioni, dalla legge 4        |                              |
|dicembre 2008, n. 189, e successive |                              |
|modificazioni.                      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|206. Ferme restando le competenze   |                              |
|istituzionali di controllo e        |                              |
|verifica spettanti al Ministero     |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca e al Ministero        |                              |
|dell'economia e delle finanze, con  |                              |
|decreto del Ministro                |                              |
|dell'istruzione, dell'universita' e |                              |
|della ricerca, di concerto con il   |                              |
|Ministro dell'economia e delle      |                              |
|finanze, e' costituito, a decorrere |                              |
|dall'anno scolastico 2015/2016 e    |                              |
|senza maggiori oneri a carico del   |                              |
|bilancio dello Stato, un comitato di|                              |
|verifica tecnico-finanziaria        |                              |
|composto da rappresentanti del      |                              |
|Ministero dell'istruzione,          |                              |
|dell'universita' e della ricerca e  |                              |
|del Ministero dell'economia e delle |                              |
|finanze, con lo scopo di monitorare |                              |
|la spesa concernente l'organico     |                              |
|dell'autonomia in relazione         |                              |
|all'attuazione del piano            |                              |
|straordinario di assunzioni, la     |                              |
|progressione economica dei docenti  |                              |
|nonche' l'utilizzo del fondo per il |                              |
|risarcimento, di cui al comma 132.  |                              |
|Gli eventuali risparmi rispetto alle|                              |
|previsioni contenute nella presente |                              |
|legge connesse all'attuazione delle |                              |
|disposizioni di cui ai commi da 95 a|                              |
|105, accertati nell'esercizio       |                              |
|finanziario 2015 con decreto del    |                              |
|Ministro dell'istruzione,           |                              |
|dell'universita' e della ricerca, di|                              |
|concerto con il Ministro            |                              |
|dell'economia e delle finanze, anche|                              |
|tenendo conto delle verifiche       |                              |
|effettuate dal comitato di cui al   |                              |
|primo periodo, sono destinati nel   |Costituzione del comitato di  |
|medesimo anno all'incremento del    |verifica tecnico-finanziaria e|
|Fondo di cui al comma 202.          |clausola di salvaguardia      |
|                                    |                              |
|207. Qualora, a seguito della       |                              |
|procedura di monitoraggio di cui al |                              |
|comma 206, dovesse emergere una     |                              |
|spesa complessiva superiore a quella|                              |
|prevista dalla presente legge, sono |                              |
|adottate idonee misure correttive ai|                              |
|sensi dell'articolo 17, comma 13,   |                              |
|della legge 31 dicembre 2009, n.    |                              |
|196.                                |                              |
|                                    |                              |
|208. Ai componenti del comitato di  |                              |
|cui al comma 206 non spetta alcun   |                              |
|compenso, indennita', gettone di    |                              |
|presenza, rimborso di spese o       |                              |
|emolumento comunque denominato.     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|209. Le domande per il              |                              |
|riconoscimento dei servizi agli     |                              |
|effetti della carriera del personale|                              |
|scolastico sono presentate al       |                              |
|dirigente scolastico nel periodo    |                              |
|compreso tra il 1o settembre e il 31|                              |
|dicembre di ciascun anno, ferma     |                              |
|restando la disciplina vigente per  |                              |
|l'esercizio del diritto al          |                              |
|riconoscimento dei servizi agli     |                              |
|effetti della carriera. Entro il    |                              |
|successivo 28 febbraio, ai fini di  |                              |
|una corretta programmazione della   |                              |
|spesa, il Ministero dell'istruzione,|                              |
|dell'universita' e della ricerca    |                              |
|comunica al Ministero dell'economia |                              |
|e delle finanze - Dipartimento della|                              |
|Ragioneria generale dello Stato le  |                              |
|risultanze dei dati relativi alle   |                              |
|istanze per il riconoscimento dei   |Domanda per la ricostruzione  |
|servizi agli effetti della carriera |di carriera del personale     |
|del personale scolastico.           |scolastico                    |
+------------------------------------+------------------------------+
|210. Il Ministro dell'economia e    |                              |
|delle finanze e' autorizzato ad     |                              |
|apportare, con propri decreti, le   |                              |
|occorrenti variazioni di bilancio.  |Variazioni di bilancio        |
+------------------------------------+------------------------------+
|211. Le disposizioni di cui alla    |                              |
|presente legge si applicano nelle   |                              |
|regioni a statuto speciale e nelle  |                              |
|province autonome di Trento e di    |Clausola di salvaguardia per  |
|Bolzano compatibilmente con le norme|le regioni a statuto speciale |
|dei rispettivi statuti e con le     |e le province autonome di     |
|relative norme di attuazione.       |Trento e di Bolzano.          |
+------------------------------------+------------------------------+
|212. La presente legge entra in     |                              |
|vigore il giorno successivo a quello|                              |
|della sua pubblicazione nella       |                              |
|Gazzetta Ufficiale.                 |Entrata in vigore.            |
+------------------------------------+------------------------------+
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando




          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 21 della legge  15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              "Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto conto  delle  loro  specificita'
          ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p); 
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
              d) valorizzazione del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
              e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'affidamento, nel rispetto delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
              b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera  a)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
              c) la revisione del sistema di reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con  le  modalita'  previste  dall'art.  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; 
              d) l'attribuzione della dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.". 
          Comma 3: 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme
          in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'art. 21 della L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
          Comma 7: 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 2009,  n.  89  (Revisione  dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 2009, n. 162. 
          Comma 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della  legge
          23 febbraio 2001, n. 38 (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: 
              "Art. 15. Istruzione musicale. 
              (Omissis). 
              2. Con ordinanza del Ministero dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  saranno  fissate   le
          modalita' di  funzionamento  e  le  materie  della  sezione
          autonoma di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di
          reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico
          ed ausiliario.  Ai  fini  del  reclutamento  del  personale
          docente il servizio prestato nei centri musicali di  lingua
          slovena « Glasbena matica» e « Emil Komel»  e'  considerato
          alla  stregua  del  servizio  prestato  in  conservatori  o
          istituti di musica  pareggiati.  Per  il  reclutamento  del
          personale docente e non docente  a  tempo  indeterminato  o
          determinato si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.
          425 del testo unico approvato con  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297. 
              (Omissis).". 
          Comma 9: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art. 4, comma  5-quater  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              "Art. 4. Tutela della salute nelle scuole 
              (Omissis). 
              5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,
          nei bandi delle  gare  d'appalto  per  l'affidamento  e  la
          gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
          di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
          scuole dell'infanzia, alle  scuole  primarie,  alle  scuole
          secondarie di  primo  e  di  secondo  grado  e  alle  altre
          strutture pubbliche  che  abbiano  come  utenti  bambini  e
          giovani fino a diciotto anni di eta', i  relativi  soggetti
          appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata
          quota  di  prodotti  agricoli,  ittici   e   agroalimentari
          provenienti da sistemi  di  filiera  corta  e  biologica  e
          comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di  qualita',
          nonche' l'attribuzione di un punteggio per  le  offerte  di
          servizi e forniture  rispondenti  al  modello  nutrizionale
          denominato    "dieta    mediterranea",    consistente    in
          un'alimentazione in cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di
          fibre, in particolare  cereali  integrali  e  semintegrali,
          frutta fresca e secca, verdure  crude  e  cotte  e  legumi,
          nonche' pesce, olio extravergine  d'oliva,  uova,  latte  e
          yogurt, con una limitazione nel consumo di  carni  rosse  e
          zuccheri semplici.  I  suddetti  bandi  prevedono  altresi'
          un'adeguata quota di prodotti per soddisfare  le  richieste
          di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 
              (Omissis).". 
          Comma 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2007) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O. : 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
          Comma 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275 (Regolamento recante  norme  in  materia  di  autonomia
          delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21  della
          L. 15 marzo 1997, n. 59), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              « Art. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa). - 
              1.  Ogni  istituzione  scolastica  predispone,  con  la
          partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il   piano
          triennale dell'offerta formativa,  rivedibile  annualmente.
          Il  piano  e'   il   documento   fondamentale   costitutivo
          dell'identita' culturale e  progettuale  delle  istituzioni
          scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,
          extracurricolare, educativa e organizzativa che le  singole
          scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
              2. Il piano e' coerente con gli obiettivi  generali  ed
          educativi  dei  diversi  tipi   e   indirizzi   di   studi,
          determinati a livello nazionale  a  norma  dell'art.  8,  e
          riflette le esigenze del  contesto  culturale,  sociale  ed
          economico  della  realta'  locale,  tenendo   conto   della
          programmazione territoriale  dell'offerta  formativa.  Esso
          comprende e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,
          anche di gruppi  minoritari,  valorizza  le  corrispondenti
          professionalita' e indica gli insegnamenti e le  discipline
          tali da coprire: 
              a)  il  fabbisogno  dei  posti  comuni  e  di  sostegno
          dell'organico dell'autonomia, sulla base del  monte  orario
          degli insegnamenti, con riferimento  anche  alla  quota  di
          autonomia dei curricoli  e  agli  spazi  di  flessibilita',
          nonche'  del  numero  di  alunni  con  disabilita',   ferma
          restando la possibilita' di istituire posti di sostegno  in
          deroga nei limiti delle  risorse  previste  a  legislazione
          vigente; 
              b)  il  fabbisogno  dei  posti  per  il   potenziamento
          dell'offerta formativa. 
              3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai
          posti del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,
          nel rispetto dei  limiti  e  dei  parametri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 334, della  legge  29  dicembre
          2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
          attrezzature materiali, nonche' i  piani  di  miglioramento
          dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,
          n. 80. 
              4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla
          base degli indirizzi per le attivita' della scuola e  delle
          scelte  di  gestione  e  di  amministrazione  definiti  dal
          dirigente scolastico. Il piano e' approvato  dal  consiglio
          d'istituto. 
              5.  Ai  fini  della  predisposizione  del   piano,   il
          dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con  gli
          enti  locali  e  con  le  diverse  realta'   istituzionali,
          culturali, sociali ed economiche operanti  nel  territorio;
          tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri  formulati
          dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
          scuole secondarie di secondo grado, degli studenti ». 
              Il Regolamento di cui al Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119  (Disposizioni  per  la
          definizione  dei   criteri   e   dei   parametri   per   la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA)
          delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
          dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 334 della  legge
          29 dicembre 2014 n. 19 ( Disposizioni per la formazione del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              "334.  Con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di   entrata   in   vigore   della   presente   legge,   in
          considerazione di un generale processo di  digitalizzazione
          e  incremento  dell'efficienza   dei   processi   e   delle
          lavorazioni, si procede alla revisione dei  criteri  e  dei
          parametri  previsti  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
          dall'anno  scolastico   2015/2016,   fermi   restando   gli
          obiettivi di cui all'art. 64 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              a) una riduzione nel numero  dei  posti  pari  a  2.020
          unita'; 
              b) una riduzione nella spesa di personale pari  a  50,7
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              Il Regolamento di cui al Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80  (Regolamento  sul  sistema
          nazionale  di  valutazione  in  materia  di  istruzione   e
          formazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          luglio 2013, n. 155. 
 
          Comma 15: 
              Per il testo dell'art. 3, comma 2, del  Regolamento  n.
          275 del 1999, si veda nelle note al comma 14. 
          Comma 16: 
              Si riportano il testo degli art. 5, comma 2,  e  5-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di  commissariamento  delle  province),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n.  191
          e convertito, con modificazioni,  nella  legge  15  ottobre
          2013,  n.  119,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          ottobre 2013, n. 242: 
              "Art.  5.  Piano  d'azione  straordinario   contro   la
          violenza sessuale e di genere 
              (Omissis). 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              (Omissis)." 
              "Art. 5-bis. Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio 
              1.  Al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,  il
          Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita',  di  cui  all'  art.   19,   comma   3,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248  ,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all' art. 61, comma 22, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 , e  successive  modificazioni,
          e, quanto a 7 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  a  10
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' art. 10, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307 , relativa al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).". 
          Comma 23: 
              Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  luglio
          2012, n. 153, S.O. 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Norme generali  per  la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. 
              Si riporta il testo, dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 25: 
 
              Per i riferimenti all'art. 1, comma  601,  della  legge
          296 del 2006, si veda nelle note al comma 11. 
 
          Comma 27: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 3.  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
          artistica e musicale. 
              1. E' costituito, presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  il  Consiglio
          nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: 
              a) sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  7
          dell'art. 2, nonche' sugli schemi  di  decreto  di  cui  al
          comma 5 dello stesso articolo; 
              b) sui regolamenti didattici degli istituti; 
              c) sul reclutamento del personale docente; 
              d)  sulla  programmazione  dell'offerta  formativa  nei
          settori artistico, musicale e coreutico. 
              (Omissis).". 
          Comma 28: 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis). 
          Comma 29: 
              Il decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°
          febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni
          generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile   delle
          istituzioni  scolastiche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. 
          Comma 33: 
              Il  decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  maggio
          2005, n. 103. 
          Comma 34: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 77 del 2005, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione. 
              (Omissis). 
              2. I percorsi in alternanza sono  progettati,  attuati,
          verificati   e   valutati    sotto    la    responsabilita'
          dell'istituzione scolastica  o  formativa,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con le imprese, o  con  le  rispettive
          associazioni  di  rappresentanza,  o  con  le   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con  gli
          enti pubblici e  privati,  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore o con gli ordini professionali, ovvero con i  musei
          e gli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
          settori  del  patrimonio  e  delle   attivita'   culturali,
          artistiche  e  musicali,  nonche'  con  enti  che  svolgono
          attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti  di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  disponibili  ad
          accogliere gli studenti per  periodi  di  apprendimento  in
          situazione  lavorativa,  che  non  costituiscono   rapporto
          individuale  di  lavoro.  Le  istituzioni   scolastiche   e
          formative,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti   di
          bilancio, destinano specifiche risorse  alle  attivita'  di
          progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
              (Omissis).". 
          Comma 37: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art.  5,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              "Art. 5. Potenziamento dell'offerta formativa 
              (Omissis). 
              4-ter.  Ai  fini   dell'attuazione   del   sistema   di
          alternanza scuola-lavoro,  delle  attivita'  di  stage,  di
          tirocinio e di didattica in laboratorio,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti
          pubblici, sentito il  Forum  nazionale  delle  associazioni
          studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
          n.  567,  e  successive  modificazioni,  e'   adottato   un
          regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
          diritti  e  dei  doveri  degli   studenti   in   alternanza
          scuola-lavoro, concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli
          studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati
          nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28
          marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15
          aprile  2005,  n.  77,  con   particolare   riguardo   alla
          possibilita' per lo studente di esprimere  una  valutazione
          sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con  il
          proprio indirizzo di  studio.  Il  regolamento  ridefinisce
          altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di
          cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  agli
          studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
          impegnati  in  attivita'  di  stage,  di  tirocinio  e   di
          didattica in laboratorio, senza pregiudizio per  la  tutela
          della salute e della sicurezza degli stessi nei  luoghi  di
          lavoro e nei laboratori. Il regolamento  provvede  altresi'
          all'individuazione analitica delle disposizioni legislative
          con esso incompatibili, che sono  abrogate  dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento medesimo. 
              (Omissis).". 
          Comma 38: 
 
              Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
          recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,
          n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro",  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
          Comma 41: 
              Si riporta il testo dell'art. 2188 del Codice Civile: 
              "Art.. 2188. Registro delle imprese 
              E'  istituito  il  registro  delle   imprese   per   le
          iscrizioni previste dalla legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.". 
          Comma 42: 
              Si riporta il testo, dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e  7
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli  investimenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19: 
              "Art. 4. Piccole e medie imprese innovative 
              (Omissis). 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
              a) ragione sociale e codice fiscale; 
              b) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              d) oggetto sociale; 
              e) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
              f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
          fiduciarie e holding ove non iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita',  indicando  altresi',  per  ciascuno   e   ove
          sussistano, gli eventuali  soggetti  terzi  per  conto  dei
          quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il  socio
          agisce; 
              g) elenco delle societa' partecipate; 
              h) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del personale la  cui  prestazione
          lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle  PMI,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              i)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              m)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
              n) numero dei dipendenti; 
              o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, il rappresentante legale  delle  PMI  innovative
          attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
          dal  comma  1  del  presente  articolo,  e  deposita   tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, le  PMI  innovative  sono
          cancellate d'ufficio dalla sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma  2,  permanendo  l'iscrizione
          alla sezione ordinaria del  registro  delle  imprese.  Alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 6. 
              (Omissis).". 
          Comma 44: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202: 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
          Comma 45: 
 
              Si riporta il testo,  dell'art.  1,  comma  875,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              (Omissis). 
              875.  Al  fine  di   assicurare   una   piu'   efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
          euro 14 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  svolti
          dagli istituti tecnici superiori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane . 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dal Presidente delegato . 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
          Comma 46: 
              Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226  (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, S.O. 
              Il   decreto   11   novembre    2011    del    Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca  e  del
          Ministro  del  Lavoro  e   delle   Politiche   Sociali   di
          recepimento dell'Accordo in  Conferenza  Stato  Regioni  27
          luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, per il passaggio a
          nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione  e  Formazione
          Professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          dicembre 2011, n. 296 S.O. 
              Il decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'Istruzione,
          dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro del  Lavoro
          e delle Politiche Sociali di  recepimento  dell'Accordo  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni  e  Province  autonome  di
          Trento   e   Bolzano   19   gennaio    2012,    riguardante
          l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di
          riferimento   nazionale,   approvato   con   l'Accordo   in
          Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento  e
          Bolzano del 27 luglio 2011, e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008
          (Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli  istituti  tecnici   superiori),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: 
              "Art. 9. Standard dei percorsi 
              1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle  regioni
          nell'ambito delle loro competenze esclusive in  materia  di
          programmazione dell'offerta formativa,  con  riferimento  a
          quanto previsto  all'  art.  4  ,  rispondono  ai  seguenti
          standard: 
              a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per  un
          totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al  conseguimento
          di un certificato di specializzazione tecnica superiore; 
              b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati  di
          cui all' art. 69, legge n.  144/1999  ,  per  rispondere  a
          fabbisogni  formativi  riferiti   ai   settori   produttivi
          individuati, per ogni triennio,  con  accordo  in  sede  di
          conferenza unificata a norma  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.". 
          Comma 47: 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane . 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dal Presidente delegato . 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
          Comma 48; 
 
              Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, si veda nelle note al comma 47. 
 
 
          Comma 49: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti  dei
          soggetti abilitati  alla  certificazione  energetica  degli
          edifici 
              1. Ai sensi dell' art. 4 , comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo, sono abilitati ai fini  dell'attivita'
          di certificazione energetica, e  quindi  riconosciuti  come
          soggetti certificatori: 
              a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti
          e' riportata al comma 2, lettera b); 
              b)  gli  Enti  pubblici  e  gli  organismi  di  diritto
          pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,
          che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con  un  gruppo
          di tecnici abilitati, in organico e la cui  disciplina  dei
          requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); 
              c) gli  organismi  pubblici  e  privati  qualificati  a
          effettuare  attivita'  di  ispezione  nel   settore   delle
          costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
          impiantistica  connessa,  accreditati  presso   l'organismo
          nazionale italiano di accreditamento di cui  all'  art.  4,
          comma 2, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  o  altro
          soggetto equivalente in ambito europeo,  sulla  base  delle
          norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,  criteri  generali  per  il
          funzionamento dei vari tipi  di  organismi  che  effettuano
          attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con
          un tecnico, o  con  un  gruppo  di  tecnici  abilitati,  in
          organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata  al
          comma 2, lettera b); 
              d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di  cui  al
          comma  2,  lettera  a),  che  operano  conformemente   alle
          disposizioni di recepimento e  attuazione  della  direttiva
          2006/32/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5
          aprile 2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi  finali
          dell'energia e i servizi  energetici  sempre  che  svolgano
          l'attivita' con un tecnico, o  con  un  gruppo  di  tecnici
          abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e'
          riportata al comma 2, lettera b). 
              2. Ai fini del presente  decreto  sono  disciplinati  i
          seguenti requisiti: 
              a)  societa'  di  servizi  energetici  (ESCO),  persona
          fisica o giuridica che fornisce servizi  energetici  ovvero
          altre misure di  miglioramento  dell'efficienza  energetica
          nelle  installazioni  o  nei  locali  dell'utente  e,  cio'
          facendo, accetta un  margine  di  rischio  finanziario.  Il
          pagamento  dei  servizi  forniti  si  basa,  totalmente   o
          parzialmente,  sui  risparmi   di   spesa   derivanti   dal
          miglioramento dell'efficienza energetica conseguito  e  sul
          raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in  veste
          di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di
          servizi  pubbliche  o  private,  comprese  le  societa'  di
          ingegneria, che di professionista libero  od  associato.  I
          tecnici  abilitati  devono  rispondere  almeno  a  uno  dei
          requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 
              3. Il tecnico abilitato di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli  di  cui
          alle lettere da a) ad e) del presente  comma,  iscritto  ai
          relativi ordini e collegi professionali, ove  esistenti,  e
          abilitato all'esercizio  della  professione  relativa  alla
          progettazione di edifici e impianti asserviti agli  edifici
          stessi, nell'ambito  delle  specifiche  competenze  a  esso
          attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato
          opera quindi all'interno delle proprie competenze.  Ove  il
          tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati  o
          nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio  ambito  di
          competenza, egli deve operare in collaborazione  con  altro
          tecnico abilitato in modo che il  gruppo  costituito  copra
          tutti gli ambiti  professionali  su  cui  e'  richiesta  la
          competenza. I titoli richiesti sono: 
              a) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71,
          LM-73, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca in  data  16  marzo  2007  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
          luglio 2007, ovvero laurea specialistica  conseguita  nelle
          seguenti classi: 4/S, da 25/S a  38/S,  54/S,  61/S,  74/S,
          77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  data  28
          novembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2001,  ovvero
          corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          in data 5 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 196 del 21 agosto 2004; 
              b) laurea conseguita nelle  seguenti  classi:  L7,  L9,
          L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale  in  data  16
          marzo 2007 ,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero  laurea
          conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di  cui  al  decreto
          ministeriale  in  data  4  agosto  2000  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
          ottobre 2000; 
              b-bis) diploma  di  tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 7 settembre 2011; 
              c) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico,
          in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1
          "meccanica,   meccatronica   ed   energia"    articolazione
          '"energia", indirizzo C3  "elettronica  ed  elettrotecnica"
          articolazione  "elettrotecnica",  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ,  ovvero,
          diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi
          specializzati:   edilizia,    elettrotecnica,    meccanica,
          termotecnica, aeronautica, energia  nucleare,  metallurgia,
          navalmeccanica,  metalmeccanica,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ,  e
          successive modificazioni; 
              d) diploma di istruzione tecnica,  settore  tecnologico
          indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio",  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
          n. 88 , ovvero diploma di geometra; 
              e) diploma di istruzione tecnica,  settore  tecnologico
          indirizzo  C8  "agraria,  agroalimentare  e  agroindustria"
          articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  88  ,  ovvero  diploma  di  perito   agrario   o
          agrotecnico. 
              4. Il tecnico abilitato di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli  di  cui
          alle lettere da a)  a  d)  del  presente  comma,  e  di  un
          attestato di frequenza, con superamento dell'esame  finale,
          relativo  a  specifici   corsi   di   formazione   per   la
          certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5.
          Il soggetto in  possesso  di  detti  requisiti  e'  tecnico
          abilitato  esclusivamente  in  materia  di   certificazione
          energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: 
              a) titoli di cui al comma 3, ove  non  corredati  della
          abilitazione professionale in tutti i campi concernenti  la
          progettazione di edifici e impianti asserviti agli  edifici
          stessi; 
              b) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54,  LM-60,  LM-74,  LM-75,
          LM-79, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca  in  data  16  marzo  2007,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
          luglio 2007, ovvero laurea specialistica  conseguita  nelle
          seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S,  85/S,
          86/S, di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre
          2000 , pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero  corrispondente
          diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca in  data  5  maggio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; (4) 
              c) laurea conseguita nelle seguenti  classi:  L8,  L30,
          L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale  in
          data 16 marzo 2007 , pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6  luglio  2007,  ovvero
          laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25,  27,  32,
          di cui al decreto ministeriale in  data  4  agosto  2000  ,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 
              d) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
          2010, n. 88 , con  indirizzi  e  articolazioni  diversi  da
          quelli indicati al comma 3, lettere c), d)  ed  e),  ovvero
          diploma  di  perito  industriale  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ,  e
          successive  modificazioni,  con   indirizzi   specializzati
          diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c). 
              5.  I  corsi  di  formazione  per   la   certificazione
          energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti,  a
          livello nazionale, da universita', da organismi ed enti  di
          ricerca, e da consigli,  ordini  e  collegi  professionali,
          istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,
          autorizzati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
          intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare;  a  livello  regionale,  i  medesimi
          corsi  sono  svolti  direttamente  da  regioni  e  province
          autonome, e da  altri  soggetti  di  ambito  regionale  con
          competenza  in   materia   di   certificazione   energetica
          autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per
          le finalita' di cui all' art. 1,  comma  1,  i  corsi  sono
          svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'  Allegato
          1 . L'attestato  di  frequenza  con  superamento  di  esame
          finale e' rilasciato dai soggetti  erogatori  dei  corsi  e
          degli esami. 
              6. Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le
          definizioni di cui all' art. 2, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo.". 
          Comma 50: 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma  1  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.
          37   (Regolamento   concernente   l'attuazione    dell'art.
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno  degli  edifici),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo  2008,  n.  61,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 
              1.   I   requisiti   tecnico-professionali   sono,   in
          alternativa, uno dei seguenti: 
              a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
              a-bis) diploma  di  tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato  A,  area  1  -  efficienza  energetica,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 7 settembre 2011; 
              b) diploma o qualifica conseguita al termine di  scuola
          secondaria del secondo ciclo con specializzazione  relativa
          al settore delle attivita' di cui  all'art.  1,  presso  un
          istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti  da  un
          periodo di inserimento, di almeno  due  anni  continuativi,
          alle dirette dipendenze di  una  impresa  del  settore.  Il
          periodo di inserimento per le attivita' di cui all'art.  1,
          comma 2, lettera d) e' di un anno; 
              c)  titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi   della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e' di  due
          anni; 
              d)  prestazione   lavorativa   svolta,   alle   dirette
          dipendenze di una impresa abilitata nel ramo  di  attivita'
          cui si riferisce la prestazione  dell'operaio  installatore
          per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello
          computato ai fini dell'apprendistato e quello  svolto  come
          operaio qualificato, in qualita'  di  operaio  installatore
          con  qualifica  di   specializzato   nelle   attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.". 
          Comma 51: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
          legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  Capo  II  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008
          (Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli  istituti  tecnici   superiori),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: 
              "Capo II 
              Istituti tecnici superiori (its) 
              Art. 6. Standard organizzativi delle strutture 
              1.  Nel  rispetto  delle  competenze  esclusive   delle
          regioni   in   materia   di   programmazione   dell'offerta
          formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40 ,
          art. 13 , comma 2,  possono  essere  costituiti  sempreche'
          previsti dai piani territoriali di cui  all'  art.  11  del
          presente decreto. 
              2. Gli ITS, che sono configurati secondo  gli  standard
          organizzativi di cui al comma 3, operano  per  favorire  il
          raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 1 , con una
          offerta formativa stabile e visibile con  riferimento  alla
          dimensione regionale, nazionale e comunitaria. 
              3. Ai fini di determinare gli elementi  essenziali  per
          la  riconoscibilita'  degli  ITS  su  tutto  il  territorio
          nazionale e con  l'obiettivo  di  consolidare  ed  ampliare
          l'associazione tra i soggetti pubblici  e  privati  di  cui
          alla  legge  n.  144/1999,  art.  69  ,  comma  2,  nonche'
          l'integrazione  tra  risorse  pubbliche   e   private,   la
          denominazione  di   «Istituto   Tecnico   Superiore»,   con
          l'indicazione del settore  di  riferimento,  e'  attribuita
          esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee  guida
          contenute nell' allegato a) che sono configurate secondo lo
          standard organizzativo della fondazione  di  partecipazione
          con riferimento agli articoli  14  e  seguenti  del  Codice
          Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'
          allegato b) . 
              4. Gli istituti tecnici e gli  istituti  professionali,
          fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono  le
          istituzioni di riferimento. 
              5. Gli ITS acquistano la personalita' giuridica a norma
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
          2000, n. 361, art. 1 . 
              6. Gli ITS realizzano,  nel  rispetto  delle  priorita'
          indicate dalle regioni,  nell'ambito  della  programmazione
          regionale di loro competenza, i percorsi  rispondenti  agli
          standard di cui all' art. 7 e  le  tipologie  di  attivita'
          indicate nell' allegato a) . 
              7. Il Prefetto della provincia in cui  ha  sede  legale
          l'ITS  esercita  il  controllo  sull'amministrazione  della
          fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo
          II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare,
          dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26,  27  e
          28. 
              Art. 7. Standard di percorso 
              1.  Gli  ITS   realizzano   percorsi   finalizzati   al
          conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle
          figure adottate con il decreto di cui all' art. 4  ,  comma
          3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi  diffusi
          sul territorio nazionale,  con  riferimento  alle  seguenti
          aree tecnologiche: 
              1. efficienza energetica; 
              2. mobilita' sostenibile; 
              3. nuove tecnologie della vita; 
              4. nuove tecnologie per il made in Italy; 
              5. tecnologie innovative per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali; 
              6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 
              2. Ferme restando le caratteristiche  dei  percorsi  di
          cui all' art. 4 ,  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          tecnico superiore di cui al comma 1, i  percorsi  hanno  la
          durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
          per particolari figure, tali percorsi possono  avere  anche
          una durata superiore, nel limite massimo di  sei  semestri,
          sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1. 
              3.  I  giovani  e  gli  adulti  accedono  ai   percorsi
          realizzati  dagli  ITS  con  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria superiore. 
              Art. 8. Certificazione dei percorsi 
              1. Ai fini del rilascio  della  certificazione  di  cui
          all' art. 7 , comma 1, da  parte  dell'istituto  tecnico  o
          professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi  si
          concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
          condotte da  commissioni  d'esame  costituite  in  modo  da
          assicurare la  presenza  di  rappresentanti  della  scuola,
          dell'universita', della formazione professionale ed esperti
          del mondo del lavoro. 
              2. Con il decreto di cui all' art. 4 ,  comma  3,  sono
          definite le modalita' per la costituzione delle commissioni
          di cui al comma 1 nonche' le indicazioni  generali  per  la
          verifica finale delle competenze acquisite da  parte  delle
          commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione,
          ai  fini  della  spendibilita'  dei  titoli  conseguiti   a
          conclusione dei percorsi in ambito nazionale e  dell'Unione
          europea.". 
              Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, della  legge
          17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, S.O.: 
              "Art. 69. Istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1. Per riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'art. 68 e determinano  i  criteri  per
          l'equipollenza dei rispettivi percorsi  e  titoli;  con  il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e  utilizzazione,  a  norma  dell'art.  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.". 
          Comma 52: 
              Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328
          (Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei  requisiti
          per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
          per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'   della
          disciplina  dei  relativi  ordinamenti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17  agosto  2001,  n.  190,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge 
              "Art. 55. Professioni di agrotecnico  geometra,  perito
          agrario, perito industriale. 
              (Omissis). 
              3. Possono, altresi', partecipare agli esami  di  Stato
          per le predette professioni coloro  i  quali,  in  possesso
          dello  specifico  diploma  richiesto  dalla  normativa  per
          l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano  frequentato  con
          esito positivo, corsi di istruzione  e  formazione  tecnica
          superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  recante  norme   di
          attuazione dell' art. 69 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144, della durata di quattro semestri,  oppure  i  percorsi
          formativi degli istituti tecnici superiori  previsti  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 comprensivi di tirocini
          non inferiori a sei mesi coerenti con le  attivita'  libero
          professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. 
              (Omissis).". 
          Comma 54: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale 
              (Omissis). 
              7. Con uno o piu' regolamenti emanati  ai  sensi  dell'
          art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono   dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale (6); 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma  3,
          per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli
          accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'art. 1. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.
          214: 
              "Art.  19.  Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica 
              (Omissis). 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              (Omissis).". 
          Comma 55: 
              Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre
          1993, n. 303, S.O.: 
              "Art. 5. (Universita') 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (54) 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              (Omissis).". 
          Comma 58: 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 62: 
              Per i riferimenti al  testo  dell'art.  1,  comma  601,
          della legge n. 296 del 2006, si veda nelle  note  al  comma
          11. 
 
          Comma 64: 
 
              Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, si veda nelle note al comma 58. 
 
          Comma 65: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81  (Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
          scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. 
          Comma 69: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          repubblica n. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  64,  comma  6,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O. : 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              (Omissis).". 
          Comma 73: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge.". 
          Comma 75: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 414, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.: 
              "414. La dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai
          docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata,  nel
          triennio  2008-2010,  fino  al  raggiungimento,   nell'anno
          scolastico 2010/2011, di una consistenza organica  pari  al
          70  per  cento   del   numero   dei   posti   di   sostegno
          complessivamente attivati nell'anno  scolastico  2006/2007,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449.  La  predetta  percentuale  e'
          rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
          in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90  per
          cento ed e' pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche  al  fine  di
          evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art.
          40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  sono  soppresse  le  parole   da:   "nonche'   la
          possibilita'"  fino  a:  "particolarmente  gravi,",   fermo
          restando il rispetto dei principi  sull'integrazione  degli
          alunni diversamente abili fissati dalla  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. Sono abrogate tutte le  disposizioni  vigenti
          non compatibili con le disposizioni previste dal comma  413
          e dal presente comma. ". 
              Si riporta il testo  dell'art.  15,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e  ricerca),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013,  n.  214  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  novembre
          2013, n. 264 S.O.: 
              "2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015  il  riparto  di
          cui al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale,
          in modo  da  determinare  una  situazione  di  organico  di
          diritto dei posti di sostegno  percentualmente  uguale  nei
          territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione
          del   primo   periodo   non   puo'    comunque    risultare
          complessivamente    superiore    a     quello     derivante
          dall'attuazione del comma 2.". 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 7, della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2002, n. 305, S.O. 
              "7. Ai fini dell'integrazione scolastica  dei  soggetti
          portatori  di  handicap  si  intendono  destinatari   delle
          attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli  alunni  che  presentano
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
          o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
          al  rapporto  insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap
          particolarmente gravi, di cui all'art. 40  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal   dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico   regionale   assicurando
          comunque le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione  di
          handicap di cui al predetto art. 3 della legge  5  febbraio
          1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come  soggetto
          portatore  di  handicap  provvedono  le  aziende  sanitarie
          locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
          e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  da  emanare,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  e  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari,   su   proposta   dei   Ministri
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  della
          salute, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              b) il perseguimento  della  sostituzione  del  criterio
          previsto dall'art. 40, comma 3,  della  legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; ". 
 
          Comma 78: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   25,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. : 
              "Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.
          25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 
              In   vigore   dal   24   maggio   20011.    Nell'ambito
          dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita  la
          qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
          istituzioni scolastiche ed educative alle  quali  e'  stata
          attribuita personalita'  giuridica  ed  autonomia  a  norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e  successive
          modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici  sono
          inquadrati in ruoli di dimensione regionale  e  rispondono,
          agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono
          valutati tenuto conto della specificita' delle  funzioni  e
          sulla base delle  verifiche  effettuate  da  un  nucleo  di
          valutazione istituito presso  l'amministrazione  scolastica
          regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
          anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
              2.  II  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia e della personalita' giuridica a norma  dell'art.
          21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,  per  quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'art.  29.  In
          tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini  giuridici
          dalla prima applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al
          comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione  ad
          una istituzione scolastica autonoma.". 
              Si riporta il testo degli articoli 21 e  33,  comma  6,
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              "Art. 21. 
              1. La persona handicappata con un grado di  invalidita'
          superiore ai due terzi  o  con  minorazioni  iscritte  alle
          categorie prima, seconda e terza della  tabella  A  annessa
          alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli  enti
          pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,  ha
          diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza  in
          sede di trasferimento a domanda." 
              "Art. 33. 
              (Omissis). 
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso.". 
 
          Comma 84: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 81 del 2009, si veda nelle note al comma 65. 
          Comma 87: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
              a) i concorsi sono espletati su  base  circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
              b) il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
              c) i concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
              d) la prova attitudinale deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 
              e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite . 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, e dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche  previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". 
          Comma 88: 
              La  legge  3  dicembre  2010,  n.  202  (Norme  per  la
          salvaguardia del sistema scolastico in  Sicilia  e  per  la
          rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici  indetto
          con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4^  serie  speciale,  n.  94  del  26
          novembre 2004), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          dicembre 2010, n. 284. 
          Comma 89: 
              Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1-bis,  del
          citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              (Omissis). 
              1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
          dirigente scolastico, indetto  con  decreto  del  Direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca 13 luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
          la  copertura  di  n.   2.386   posti   complessivi,   sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita'  di
          tali graduatorie permane fino  all'assunzione  di  tutti  i
          vincitori e degli idonei in esse inseriti. E'  fatta  salva
          la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3  e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni.". 
 
          Comma 93: 
              Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche  (Art.
          25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 
              1.    Nell'ambito    dell'amministrazione    scolastica
          periferica e' istituita la  qualifica  dirigenziale  per  i
          capi di istituto preposti alle istituzioni  scolastiche  ed
          educative  alle  quali  e'  stata  attribuita  personalita'
          giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge  15
          marzo  1997,  n.   59   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni. I dirigenti  scolastici  sono  inquadrati  in
          ruoli di dimensione regionale e  rispondono,  agli  effetti
          dell'art. 21, in ordine ai  risultati,  che  sono  valutati
          tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base
          delle verifiche effettuate  da  un  nucleo  di  valutazione
          istituito presso  l'amministrazione  scolastica  regionale,
          presieduto da un dirigente e composto da esperti anche  non
          appartenenti all'amministrazione stessa. 
              (Omissis). ". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  28  marzo
          2013,  n.  80  (Regolamento  sul   sistema   nazionale   di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
          Comma 94: 
 
              Per  il  testo  dell'art.  25,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle  note  al  comma
          93. 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. 
              Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-bis e 6,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) : 
              (Omissis). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:. 
              Art. 19. Incarichi di funzioni  dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) 
              (Omissis). 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.". 
              (Omissis).". 
 
          Comma 95: 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 40, comma 9, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 40. Personale della scuola. 
              (Omissis). 
              9. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  1,  comma
          24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e  dall'art.  1,
          comma  77,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
          attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica la competenza
          all'ordinazione dei  pagamenti,  a  mezzo  ruoli  di  spesa
          fissa, delle  retribuzioni  spettanti  al  personale  della
          scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
          annuali  e  supplenze  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del  direttore  generale  per  il  personale
          scolastico n. 82  del  24  settembre  2012  (Indizione  dei
          concorsi  a  posti  e  cattedre,  per  titoli   ed   esami,
          finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle
          scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado)
          e' pubblicato nella Gazz.Uff. n. 75 del 25 settembre 2012. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c),
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie  speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4aserie  speciale,  n.  100  del   20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza. 
              (Omissis).". 
          Comma 98: 
              Si riporta il testo dell'art. 399  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge. ". 
          Comma 103: 
 
              Si riportano il testo degli articoli 45, comma 2, e  65
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. : 
              "Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 
              (Omissis). 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore." 
              "Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti  di  cui  all'art.  64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'art. 71, e cio'  sia  attestato  dal
          gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In
          tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione
          vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo  periodo.
          Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
          l'uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel
          settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82". 
 
          Comma 106: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007,  n.  131
          (Regolamento  recante  norme  per  il  conferimento   delle
          supplenze al  personale  docente  ed  educativo,  ai  sensi
          dell'art. 4 della L. 3 maggio  1999,  n.  124),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, n. 194: 
              "Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto. 
              1. Il dirigente scolastico, ai  fini  del  conferimento
          delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla  base
          delle domande prodotte  ai  sensi  del  comma  6,  apposite
          graduatorie in relazione agli insegnamenti o  tipologia  di
          posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di  cui  al
          comma 3. 
              2.  I  titoli  di  studio   e   di   abilitazione   per
          l'inclusione nelle graduatorie di  circolo  e  di  istituto
          sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso
          ai corrispondenti posti di ruolo. 
              3. Per ciascun posto di insegnamento  viene  costituita
          una  graduatoria  distinta  in  tre  fasce,  da  utilizzare
          nell'ordine, composte come segue: 
              I  Fascia:  comprende  gli  aspiranti  inseriti   nelle
          graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto  o  classe
          di concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e  di
          istituto; 
              II Fascia: comprende gli aspiranti non  inseriti  nella
          corrispondente  graduatoria  ad  esaurimento   forniti   di
          specifica abilitazione o di specifica idoneita' a  concorso
          cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto; 
              III Fascia: comprende gli aspiranti forniti  di  titolo
          di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. 
              4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la
          graduazione   derivante    dall'automatica    trasposizione
          dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza  con
          cui   figurano   nella   corrispondente   graduatoria    ad
          esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati  inclusi
          nella II  fascia,  sono  graduati  secondo  la  tabella  di
          valutazione, dei titoli, utilizzata per le  graduatorie  ad
          esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella  III
          fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione  dei
          titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato  A).  Per
          la  valutazione  dei  titoli  artistici  dei   docenti   di
          strumento musicale  (cl.  77/A)  sono  costituite  apposite
          Commissioni   presiedute   dal    dirigente    dell'ufficio
          scolastico provinciale o da un suo delegato e  composte  da
          un dirigente  scolastico  di  una  scuola  media,  ove  sia
          presente  l'insegnamento  di  strumento  musicale,  da   un
          docente  di  Conservatorio  di   musica   dello   specifico
          strumento e da un docente titolare  di  strumento  musicale
          nella scuola media per strumento diverso da quello  cui  si
          riferisce la graduatoria. La commissione  e'  nominata  dal
          competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. 
              5.  Le  graduatorie  della  I  fascia  hanno  validita'
          temporale correlata alle  cadenze  di  aggiornamento  delle
          corrispondenti  graduatorie  ad   esaurimento   e   vengono
          riformulate a seguito di  ciascuna  fase  di  aggiornamento
          delle predette graduatorie. Le graduatorie della II  e  III
          fascia hanno validita' biennale. 
              6.  L'aspirante  a  supplenza  puo',   per   tutte   le
          graduatorie in cui ha titolo a essere  incluso,  presentare
          domanda  per  una  sola  provincia  fino   a   un   massimo
          complessivo di 20 istituzioni scolastiche  con  il  limite,
          per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria,  di
          10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici;  le
          indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per
          la scuola dell'infanzia e primaria solo entro  il  predetto
          limite di 10  istituzioni.  Nell'ambito  del  numero  delle
          istituzioni sopra specificato, gli  aspiranti  a  supplenze
          nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino
          ad  un  massimo  di  2  circoli  didattici  e  5   istituti
          comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita'  ad
          accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con  particolari
          e celeri modalita' di interpello e presa  di  servizio.  In
          occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10
          giorni,  nelle  scuole  interessate  si   dara'   luogo   a
          scorrimento  prioritario  assoluto  della  graduatoria  nei
          riguardi dei soli  aspiranti  di  prima,  seconda  e  terza
          fascia che hanno fornito tale disponibilita'. Le  modalita'
          di interpello,  accettazione  e  presa  di  servizio  degli
          aspiranti a  supplenze  temporanee  vengono  definite,  con
          provvedimento    ministeriale    emanato    o    richiamato
          annualmente,  secondo  criteri  che,  tenendo  conto  delle
          diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata  del
          periodo  per  cui  necessita  la   sostituzione,   potranno
          prevedere l'utilizzo del telefono cellulare,  ovvero  della
          posta elettronica,  i  cui  dati  di  riferimento  dovranno
          essere indicati dagli aspiranti nello specifico  modulo  di
          domanda. 
              7. Per coloro che sono  inclusi  nelle  graduatorie  ad
          esaurimento di due province, la provincia di inclusione  in
          graduatorie di circolo e di istituto  coincide  con  quella
          prescelta ai fini  del  conferimento  delle  supplenze,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 3. 
              8. Coloro che hanno  titolo  ad  essere  inclusi  nelle
          graduatorie ad esaurimento  di  una  sola  provincia  hanno
          facolta'  di  scegliere,  ai  fini  dell'inclusione   nelle
          graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa
          da quella in cui  figurano  inclusi  nelle  graduatorie  ad
          esaurimento medesime. Resta  comunque  preclusa,  ai  sensi
          dell'art. 4, comma  1,  la  cumulabilita'  di  rapporti  di
          lavoro in due diverse province. 
              9. Avverso le graduatorie di circolo e di  istituto  e'
          ammesso  reclamo  alla  scuola  che  ha   provveduto   alla
          valutazione della domanda entro il  termine  di  10  giorni
          dalla data  di  pubblicazione  della  graduatoria  all'albo
          della scuola e la  scuola  deve  pronunciarsi  sul  reclamo
          stesso nel termine  di  15  giorni,  decorso  il  quale  la
          graduatoria diviene  definitiva.  La  graduatoria  diviene,
          altresi',  definitiva  a  seguito   della   decisione   sul
          reclamo.". 
          Comma 108: 
              Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              (Omissis). 
              3.  I   docenti   destinatari   di   nomina   a   tempo
          indeterminato   possono    chiedere    il    trasferimento,
          l'assegnazione  provvisoria  o  l'utilizzazione  in   altra
          provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo  servizio   nella
          provincia di  titolarita'.  La  disposizione  del  presente
          comma non si applica al personale di cui all'art. 21  della
          legge 5 febbraio  1992,  n.  104  e  al  personale  di  cui
          all'art. 33, comma 5, della medesima legge.". 
          Comma 109: 
              Si riporta il testo dell'art.  39,  commi  3  e  3-bis,
          della citata legge n. 449 del 1997: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 

              (Omissis).". 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal comma  113
          della presente legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
              Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994, 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-quinquies, del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167
          (Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed  educativo  per  l'anno  2009-2010),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre  2009,  n.
          223: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              4-quinquies.   A   decorrere    dall'anno    scolastico
          2010-2011,  non   e'   consentita   la   permanenza   nelle
          graduatorie ad  esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'
          stipulato contratto a  tempo  indeterminato  per  qualsiasi
          tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 110: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla 
              presente legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
 
          Comma 111: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
 
          Comma 113: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art. 400 del decreto  legislativo  n.  297  del
          1994: 
 
              "Art. 400. Concorsi per titoli ed esami 
              01. I concorsi per titoli ed  esami  sono  nazionali  e
          sono indetti su base regionale, con cadenza triennale,  per
          tutti i posti  vacanti  e  disponibili,  nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si
          rendano tali nel triennio. Le  relative  graduatorie  hanno
          validita'  triennale  a  decorrere   dall'anno   scolastico
          successivo a quello di approvazione delle stesse e  perdono
          efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie   del
          concorso successivo e comunque alla scadenza  del  predetto
          triennio. L'indizione  dei  concorsi  e'  subordinata  alla
          previsione del verificarsi nell'ambito della  regione,  nel
          triennio  di  riferimento,  di   un'effettiva   vacanza   e
          disponibilita' di cattedre  o  di  posti  di  insegnamento,
          tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le  nuove
          nomine  e  dalle  disposizioni  in  materia  di   mobilita'
          professionale del personale docente recate dagli  specifici
          contratti  collettivi  nazionali  decentrati,  nonche'  del
          numero dei passaggi  di  cattedra  o  di  ruolo  attuati  a
          seguito dei corsi di riconversione  professionale.  Per  la
          scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40,
          comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              02. All'indizione dei  concorsi  di  cui  al  comma  01
          provvede  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,   che
          determina    altresi'    l'ufficio     dell'amministrazione
          scolastica  periferica   responsabile   dello   svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in  ragione
          dell'esiguo  numero  dei  posti   conferibili,   si   ponga
          l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
          delle  commissioni  giudicatrici,  il   Ministero   dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio dell'amministrazione  scolastica  periferica  che
          deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.  I
          vincitori del concorso scelgono, nell'ordine  in  cui  sono
          inseriti nella graduatoria, il posto di  ruolo  fra  quelli
          messi a concorso nella regione. 
              03. I bandi relativi al  personale  educativo,  nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della scuola elementare, fissano, oltre ai posti  di  ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire agli aspiranti che, in  possesso  dei  titoli  di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 
              1. I concorsi constano di una  o  piu'  prove  scritte,
          grafiche o pratiche e di una prova orale e  sono  integrati
          dalla valutazione dei titoli di studio  e  degli  eventuali
          titoli accademici, scientifici  e  professionali,  nonche',
          per gli  insegnamenti  di  natura  artistico-professionale,
          anche dei titoli artistico-professionali. 
              2. E' stabilita piu' di una prova  scritta,  grafica  o
          pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
          licei artistici e degli istituti  d'arte  e  la  classe  di
          concorso comprenda piu' insegnamenti  che  richiedono  tale
          forma di accertamento. 
              3. Nel  concorso  per  esami  e  titoli  per  l'accesso
          all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle  prove
          di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una  prova
          facoltativa,  scritta  e  orale,  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
          capacita'  didattica  in  relazione   alle   capacita'   di
          apprendimento proprie della fascia di  eta'  dei  discenti.
          Detta prova e'  integrata  da  una  valutazione  di  titoli
          specifici; ad essa sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
          conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
          nella prova scritta che nella prova orale. 
              4.  Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le
          commissioni giudicatrici  dispongono  di  dieci  punti,  in
          aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 
              5. Il Ministero della pubblica istruzione determina  le
          lingue straniere oggetto della prova, nonche',  sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i  relativi
          programmi,  il   punteggio   minimo   necessario   per   il
          superamento  della  prova  facoltativa  ed  i  criteri   di
          ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
          prova d'esame e titoli. E' attribuita  specifica  rilevanza
          al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
          per il cui conseguimento siano stati sostenuti  almeno  due
          esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  per   la   prova
          facoltativa di cui  al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta
          consiste  nella   trattazione   articolata   di   argomenti
          culturali e professionali. La prova  orale  e'  finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
              7. Per il  personale  educativo  le  prove  vertono  su
          argomenti attinenti ai compiti di istituto. 
              8.  Le  prove  di  esame  del  concorso  e  i  relativi
          programmi, nonche' i criteri di ripartizione del  punteggio
          dei titoli, sono stabiliti  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione. 
              9. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  cento
          punti di cui quaranta per  le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 
              10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
          non inferiore a ventotto quarantesimi. 
              11. La valutazione delle prove scritte  e  grafiche  ha
          luogo congiuntamente secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1989,  n.
          116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un  punteggio
          che, riportato a decimi, sia inferiore a  sei  preclude  la
          valutazione della prova successiva. 
              12. Fino al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi  di
          studio universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti
          dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          i candidati che  abbiano  superato  la  prova  e  le  prove
          scritte, grafiche o pratiche e la  prova  orale  conseguono
          l'abilitazione   all'insegnamento,   qualora   questa   sia
          prescritta ed essi ne siano  sprovvisti.  I  candidati  che
          siano  gia'  abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale
          migliore punteggio conseguito nelle predette  prove  per  i
          concorsi successivi e per gli altri fini  consentiti  dalla
          legge. 
              13. Terminate la prova o le prove scritte,  grafiche  o
          pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
          titoli nei riguardi dei soli candidati che  hanno  superato
          dette prove. 
              14. Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  puo'  essere
          attribuito un particolare  punteggio  anche  all'inclusione
          nelle graduatorie di  precedenti  concorsi  per  titoli  ed
          esami,  relativi  alla  stessa  classe  di  concorso  o  al
          medesimo posto. 
              15. La graduatoria di merito e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. La  predetta  graduatoria  e'
          composta da un numero di  soggetti  pari,  al  massimo,  ai
          posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 
              15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
          essere  attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per   il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche. 
              16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
          graduatorie. 
              17. (abrogato). 
              18. 
              19.  Conseguono  la  nomina  i   candidati   dichiarati
          vincitori che  si  collocano  in  una  posizione  utile  in
          relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti  messi   a
          concorso. 
 
              20.  I  provvedimenti  di  nomina  sono  adottati   dal
          provveditore  agli  studi  territorialmente  competente.  I
          titoli  di  abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal
          sovrintendente scolastico regionale. 
              21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
          graduatoria  per  la  quale  la  nomina  stessa  e'   stata
          conferita.". 
 
          Comma 114: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
          Comma 117: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 120: 
              Si riporta il testo degli articoli da  437  a  440  del
          citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina 
              1. Il personale docente, educativo  e  direttivo  della
          scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. 
              2. La nomina decorre dalla  data  di  inizio  dell'anno
          scolastico. 
              3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e'
          ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno  di  formazione,
          che e' valido come periodo di prova. 
              Art. 438. Prova 
              1. La prova ha la durata di un anno scolastico.  A  tal
          fine il servizio effettivamente prestato  deve  essere  non
          inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. 
              2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  od
          artistica il periodo di  prova  del  personale  docente  e'
          valido anche se prestato per un orario inferiore  a  quello
          di cattedra. 
              3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
          impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio  per  il
          quale  la  nomina  e'  stata  conseguita.  Non  costituisce
          interruzione della prova il periodo di frequenza  di  corsi
          di formazione o aggiornamento indetti  dall'amministrazione
          scolastica. 
              4. Per il personale direttivo la conferma in  ruolo  e'
          disposta con decreto del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio centrale competente, tenuto conto  degli  elementi
          forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
          a seguito di eventuale visita ispettiva. 
              5.  Qualora  nell'anno  scolastico  non   siano   stati
          prestati 180 giorni di  effettivo  servizio,  la  prova  e'
          prorogata  di  un  anno   scolastico,   con   provvedimento
          motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 
              6. I provvedimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          definitivi. 
              Art. 439. Esito sfavorevole della prova 
              1.  In  caso  di  esito  sfavorevole  della  prova,  il
          provveditore agli studi, sentito  il  consiglio  scolastico
          provinciale, se trattasi di personale docente della  scuola
          materna,  elementare  e  media  o  sentito   il   Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  se   trattasi   di
          personale docente degli istituti  o  scuole  di  istruzione
          secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o  capo
          del servizio  centrale  competente,  sentito  il  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, se trattasi  di  altro
          personale appartenente a ruoli  nazionali,  provvede:  alla
          dispensa dal servizio o, se il personale proviene da  altro
          ruolo docente o direttivo, alla restituzione  al  ruolo  di
          provenienza, nel quale il personale interessato  assume  la
          posizione giuridica ed economica che gli  sarebbe  derivata
          dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a  concedere  la
          proroga di un altro anno scolastico al  fine  di  acquisire
          maggiori elementi di valutazione. 
              Art. 440. Anno di formazione 
              1. Durante l'anno  di  formazione  il  Ministero  della
          pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune  intese
          a  carattere  nazionale  con  gli  istituti  regionali   di
          ricerca, sperimentazione e  aggiornamento  educativi  e  le
          universita', e tramite  i  provveditorati  agli  studi,  la
          realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 
              2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
          dal quale decorrono le nomine e termina con la  fine  delle
          lezioni; per la sua  validita'  e'  richiesto  un  servizio
          minimo di 180 giorni. 
              3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i  docenti
          nominati in relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle
          dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
          dello stesso tipo di quelle  cui  si  riferiscono  i  posti
          messi a concorso. I docenti sono  addetti  all'espletamento
          delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
          all'utilizzazione dei  docenti  delle  dotazioni  organiche
          aggiuntive previste dall'art. 455. 
              4. Ai fini  della  conferma  in  ruolo  i  docenti,  al
          termine dell'anno di formazione, discutono con il  comitato
          per  la  valutazione  del  servizio  una  relazione   sulle
          esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di  essa  e
          degli  altri  elementi  di  valutazione  forniti  dal  capo
          d'istituto, il comitato per  la  valutazione  del  servizio
          esprime il parere per la conferma in ruolo. 
              5. Il disposto di cui al comma  4  non  si  applica  al
          personale   educativo   dei   convitti   nazionali,   degli
          educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
          istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
          di danza. 
              6. Compiuto l'anno di formazione il  personale  docente
          consegue la conferma in ruolo con decreto del  provveditore
          agli studi tenuto conto del  parere  del  comitato  per  la
          valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.". 
          Comma 124: 
 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 80 del 2013,  si  veda  nelle  note  al
          comma 93. 
          Comma 127: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 129: 
              Si riporta il testo dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dalla presente
          legge. La  novella  avra'  efficacia  a  partire  dall'anno
          scolastico 2015/2016: 
              "Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio  dei
          docenti 
              1. Presso ogni istituzione scolastica ed  educativa  e'
          istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
              2. Il comitato ha durata di  tre  anni  scolastici,  e'
          presieduto dal dirigente scolastico ed  e'  costituito  dai
          seguenti componenti: 
              a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui  due
          scelti dal collegio dei docenti  e  uno  dal  consiglio  di
          istituto; 
              b) due  rappresentanti  dei  genitori,  per  la  scuola
          dell'infanzia e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione;  un
          rappresentante  degli  studenti  e  un  rappresentante  dei
          genitori, per il secondo ciclo di  istruzione,  scelti  dal
          consiglio di istituto; 
              c)  un  componente  esterno  individuato   dall'ufficio
          scolastico regionale tra docenti,  dirigenti  scolastici  e
          dirigenti tecnici. 
              3.   Il   comitato   individua   i   criteri   per   la
          valorizzazione dei docenti sulla base: 
              a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
          miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'   del
          successo formativo e scolastico degli studenti; 
              b) dei risultati ottenuti dal docente o dal  gruppo  di
          docenti in  relazione  al  potenziamento  delle  competenze
          degli alunni e dell'innovazione didattica  e  metodologica,
          nonche' della collaborazione alla ricerca  didattica,  alla
          documentazione  e  alla  diffusione   di   buone   pratiche
          didattiche; 
 
              c)  delle  responsabilita'  assunte  nel  coordinamento
          organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
              4. Il comitato esprime altresi' il proprio  parere  sul
          superamento del periodo di formazione e  di  prova  per  il
          personale docente ed educativo. A tal fine il  comitato  e'
          composto dal dirigente scolastico,  che  lo  presiede,  dai
          docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato  dal
          docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
              5. Il comitato valuta il servizio di cui  all'art.  448
          su  richiesta  dell'interessato,   previa   relazione   del
          dirigente scolastico; nel caso di valutazione del  servizio
          di un  docente  componente  del  comitato,  ai  lavori  non
          partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
          all'individuazione di un sostituto.  Il  comitato  esercita
          altresi' le competenze per la riabilitazione del  personale
          docente, di cui all'art. 501.". 
          Comma 130: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 132: 
              Si riporta il testo dell'art. 14 del  decreto-legge  31
          dicembre 1996, n.  669  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria, finanziaria e contabile a  completamento  della
          manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale   del   31/12/1996,   n.   305,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997,  n.  30,  pubblicata  in   Gazzetta   Ufficiale   del
          1/03/1997, n. 50, S.O.: 
              "Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
          amministrazioni 
              1. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          non economici completano le procedure per l'esecuzione  dei
          provvedimenti giurisdizionali e dei lodi  arbitrali  aventi
          efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
          somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
          notificazione del titolo esecutivo. Prima di  tale  termine
          il creditore non puo' procedere ad esecuzione  forzata  ne'
          alla notifica di atto di precetto. 
              1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione,
          gli atti di precetto nonche' gli  atti  di  pignoramento  e
          sequestro devono  essere  notificati  a  pena  di  nullita'
          presso la struttura territoriale dell'Ente  pubblico  nella
          cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati
          e contenere i dati anagrafici dell'interessato,  il  codice
          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
          all'articolo 543 del codice di  procedura  civile  promosso
          nei confronti  di  Enti  ed  Istituti  esercenti  forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati  su  base
          territoriale   deve   essere   instaurato,   a   pena    di
          improcedibilita'   rilevabile   d'ufficio,   esclusivamente
          innanzi al giudice dell'esecuzione  della  sede  principale
          del Tribunale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio
          giudiziario che ha emesso il  provvedimento  in  forza  del
          quale la procedura esecutiva e' promossa.  Il  pignoramento
          perde efficacia quando dal suo compimento e'  trascorso  un
          anno  senza  che   sia   stata   disposta   l'assegnazione.
          L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553  del  codice
          di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento
          perde  efficacia  se  il  creditore  procedente,  entro  il
          termine di un anno dalla data in cui e' stata  emessa,  non
          provvede all'esazione delle somme assegnate. 
              1-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
          applicano anche  ai  pignoramenti  mobiliari  di  cui  agli
          articoli 513 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile
          promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti  forme
          di previdenza ed  assistenza  obbligatorie  organizzati  su
          base territoriale. 
              2. Nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato,  nei
          casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile  della
          spesa,  in  assenza  di  disponibilita'   finanziarie   nel
          pertinente  capitolo,   dispone   il   pagamento   mediante
          emissione di  uno  speciale  ordine  di  pagamento  rivolto
          all'istituto tesoriere, da regolare in  conto  sospeso.  La
          reintegrazione dei capitoli  avviene  a  carico  del  fondo
          previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  in
          deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del
          Ministro  del  tesoro  sono  determinate  le  modalita'  di
          emissione nonche' le caratteristiche dello speciale  ordine
          di pagamento previsto dal presente comma. 
              3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art.  1  del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  luglio  1994,  n.  460,  e'
          estesa, con  decorrenza  dall'esercizio  finanziario  1993,
          anche alle somme destinate ai progetti  finanziati  con  il
          fondo nazionale di intervento  per  la  lotta  alla  droga,
          istituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate  alle  spese  di
          missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a
          quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3,  4
          e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 
              4. Nell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio
          1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          luglio 1994, n. 460, dopo le  parole:  "Polizia  di  Stato"
          sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del
          Corpo forestale dello Stato.". 
          Comma 133: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane. e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
 
              (Omissis).". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  300
          del 29-12-2014 - S. O. n. 99: 
              "330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma
          8, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2016/2017.". 
          Comma 134: 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  331,  della
          citata legge n. 190 del 2014: 
 
              "331. Al fine  di  contribuire  al  mantenimento  della
          continuita' didattica e alla piena attuazione  dell'offerta
          formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015  il  comma  59
          dell'art. 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «59. Salve le ipotesi di collocamento  fuori  ruolo  di
          cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, e successive modificazioni, nonche'  di  cui  all'art.
          307 e alla parte V  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   e   successive
          modificazioni, e all'art. 1, comma 4, della legge 3  agosto
          1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi  della
          normativa vigente, il personale  appartenente  al  comparto
          scuola non puo'  essere  posto  in  posizione  di  comando,
          distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque  denominata,
          presso le  pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni»". 
          Comma 135: 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  8,  primo
          periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di
          finanza pubblica per la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo),
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  302  del  29  dicembre
          1998 - Suppl. Ordinario n. 210: 
 
              "8. L'amministrazione scolastica centrale e  periferica
          puo' avvalersi, per i  compiti  connessi  con  l'attuazione
          dell'autonomia  scolastica,   dell'opera   di   docenti   e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici e professionali, nei limiti di  un  contingente
          non superiore  a  centocinquanta  unita',  determinato  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica.  Le  assegnazioni  di   cui   al
          presente    comma,    ivi    comprese     quelle     presso
          l'amministrazione   scolastica   centrale   e   periferica,
          comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo.  Il
          personale collocato  fuori  ruolo  deve  aver  superato  il
          periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
          valido a tutti gli effetti come servizio di istituto  nella
          scuola. All'atto  del  rientro  in  ruolo  i  docenti  e  i
          dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
          titolari al momento del  collocamento  fuori  ruolo  se  il
          periodo di servizio prestato nella predetta  posizione  non
          e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
          essi sono assegnati con priorita' ad una  sede  disponibile
          da loro scelta. E' abrogato  l'art.  456  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          con eccezione dei commi 12, 13 e 14.". 
          Comma 137: 
              Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3,  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "3. Agli effetti del presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione. 
              L'Agenzia per l'Italia  digitale  deve  stabilire,  con
          propria  deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati
          secondo criteri oggettivi, trasparenti e  verificabili,  in
          cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi
          marginali. In ogni caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei
          casi eccezionali individuati, si attiene  alle  indicazioni
          fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". 
 
              Il  decreto  legislativo  24  gennaio   2006,   n.   36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel  settore  pubblico),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio  2006,  n.
          37, S.O. 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della  legge  10  marzo
          2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni
          sul diritto allo studio e  all'istruzione),  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000: 
 
              "Art. 1. 1. Il sistema nazionale di  istruzione,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
          Costituzione, e' costituito dalle scuole  statali  e  dalle
          scuole paritarie private e egli enti locali. La  Repubblica
          individua   come   obiettivo    prioritario    l'espansione
          dell'offerta formativa e  la  conseguente  generalizzazione
          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
          l'arco della vita. 
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per   quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi  valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche   non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              3. Alle scuole paritarie private  e'  assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
              4-bis. Ai fini di cui  al  comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si  applica  l'art.  334  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti. 
              6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
              7. Alle scuole non statali che non  intendano  chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              8. Alle scuole paritarie,  senza  fini  di  lucro,  che
          abbiano  i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 
              9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo  studio
          e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali  e
          paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e  nella
          successiva frequenza della scuola secondaria e  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12,  lo  Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare a sostegno della spesa sostenuta  e  documentata
          dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione  di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per  ordine  e  grado  di  istruzione.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su  proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  e  per  l'individuazione   dei   beneficiari,   in
          relazione alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie  da
          determinare ai sensi dell'art. 27 della legge  23  dicembre
          1998, n. 448, nonche' le modalita'  per  la  fruizione  dei
          benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 
              10. I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
              11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente  a
          favore delle famiglie in condizioni  svantaggiate.  Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
              12. Per le finalita' di cui ai commi  9,  10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
              14. E' autorizzata,  a  decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
              15.  All'onere  complessivo  di   lire   347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              16. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              17. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
 
              "Art. 15. Costo dei libri scolastici 
              1.  A  partire  dall'anno  scolastico  2008-2009,   nel
          rispetto della normativa vigente e fatte salve  l'autonomia
          didattica   e   la   liberta'   di   scelta   dei   docenti
          nell'eventuale   adozione   dei   libri    di    testo    o
          nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti,  in
          coerenza  con  il   piano   dell'offerta   formativa,   con
          l'ordinamento scolastico e con il limite  di  spesa,  nelle
          scuole   di   ogni   ordine   e   grado,    tenuto    conto
          dell'organizzazione  didattica  esistente,   i   competenti
          organi  individuano  preferibilmente  i  libri   di   testo
          disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.  Gli
          studenti accedono ai testi  disponibili  tramite  internet,
          gratuitamente  o  dietro  pagamento  a  seconda  dei   casi
          previsti  dalla  normativa  vigente.  I  testi  consigliati
          possono essere indicati dal collegio dei  docenti  solo  se
          hanno carattere di approfondimento o monografico. 
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale  o  mista,  costituita  da  un  testo  in  formato
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          secondaria di secondo grado. La delibera del  collegio  dei
          docenti relativa all'adozione della dotazione  libraria  e'
          soggetta,  per  le  istituzioni   scolastiche   statali   e
          limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
          di cui al  comma  3-bis,  al  controllo  contabile  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
          Sono fatte salve le disposizioni relative  all'adozione  di
          strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 
              2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita'
          e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere  dall'anno  scolastico   2014-2015,   anche   per
          consentire  ai  protagonisti  del  processo  educativo   di
          interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali
          e multimediali in  ambienti  preferibilmente  con  software
          open source e di sperimentare nuovi contenuti  e  modalita'
          di studio con  processo  di  costruzione  dei  saperi,  gli
          istituti  scolastici   possono   elaborare   il   materiale
          didattico digitale per specifiche discipline da  utilizzare
          come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
          di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
          ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
          di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto  il  profilo
          scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
          delle  proprie  classi  in  orario  curriculare  nel  corso
          dell'anno scolastico. L'opera didattica e'  registrata  con
          licenza che consenta la  condivisione  e  la  distribuzione
          gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
          scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca  e  resa  disponibile  a  tutte  le  scuole
          statali,  anche  adoperando   piattaforme   digitali   gia'
          preesistenti  prodotte  da  reti  nazionali   di   istituti
          scolastici e  nell'ambito  di  progetti  pilota  del  Piano
          Nazionale Scuola Digitale  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  'Editoria
          Digitale Scolastica'. 
              2-ter.  All'attuazione  del  comma  2-bis  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          a tal fine stanziate a legislazione  vigente  e,  comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo  della  cultura
          digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda  di
          servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
          anche tramite una nuova  generazione  di  testi  scolastici
          preferibilmente su  piattaforme  aperte  che  prevedano  la
          possibilita' di azioni collaborative tra docenti,  studenti
          ed   editori,   nonche'   la   ricerca   e    l'innovazione
          tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di  progresso  e
          opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
          come previsto dall'art. 8 del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              3. I libri di testo sviluppano i  contenuti  essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
              a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
          versione  cartacea,  anche  al  fine  di   assicurarne   il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista; 
              b) le caratteristiche tecnologiche dei libri  di  testo
          nella versione digitale,  anche  al  fine  di  un'effettiva
          integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i   contenuti
          digitali integrativi; 
              c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
          i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria  necessaria
          per ciascun anno della scuola secondaria di I e  II  grado,
          nel  rispetto  dei  diritti  patrimoniali   dell'autore   e
          dell'editore,  tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi
          dell'intera dotazione libraria derivanti dal  passaggio  al
          digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; 
              c-bis) i criteri  per  ottimizzare  l'integrazione  tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche. 
              3-bis. La scuola assicura  alle  famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 
              3-ter.  La  scuola  assicura  la   disponibilita'   dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3. 
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.". 
 
          Comma 139: 
              Il decreto-legge  22  dicembre  2008,  n.  200  (Misure
          urgenti   in   materia   di   semplificazione   normativa),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2009, n. 9, e' stato pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  n.
          298 del 22 dicembre 2008, S. O. n. 282. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e' stato pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. 
 
          Comma 143: 
              Il decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°
          febbraio  2001,   n.   44   (Regolamento   concernente   le
          «Istruzioni         generali         sulla         gestione
          amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche»),
          e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
          2001, S. O. n. 49. 
 
          Comma 144: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. 
 
          Comma 147: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          28 luglio 1997: 
              "Art. 17. Oggetto 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
 
          Comma 149: 
 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione  dei  dati  personali),  e'  stato
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio  2003
          - S. O. n. 123. 
 
          Comma 151: 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31  dicembre
          1986 - S. O., come modificato dalla presente legge. 
 
              "Art. 15. Detrazioni per oneri 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  22
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e  dalle  spese
          chirurgiche, per prestazioni specialistiche e  per  protesi
          dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
          spesa sanitaria relativa all'acquisto  di  medicinali  deve
          essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino  fiscale
          contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'  e
          quantita' dei beni e l'indicazione del codice  fiscale  del
          destinatario.  Le  spese  riguardanti  i  mezzi   necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a  facilitare  l'autosufficienza  e  le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, si  assumono  integralmente.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  soggetti  indicati
          nel precedente periodo, con ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, si  comprendono  i  motoveicoli  e  gli
          autoveicoli di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  53,
          comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,  lettere  a),
          c), f) ed m), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, anche se prodotti in  serie  e  adattati  in  funzione
          delle  suddette  limitazioni  permanenti  delle   capacita'
          motorie. Tra i veicoli adattati alla  guida  sono  compresi
          anche quelli dotati  di  solo  cambio  automatico,  purche'
          prescritto dalla commissione medica locale di cui  all'art.
          119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  non  vedenti  sono
          compresi i cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote annuali costanti e  di  pari  importo.  .  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta. 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'art. 433 del codice  civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
          di lire per ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria, in misura non superiore a  quella  stabilita
          per le tasse e i contributi delle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.
          62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo  non
          superiore  a  400  euro  per  alunno  o  studente.  Per  le
          erogazioni  liberali  alle  istituzioni   scolastiche   per
          l'ampliamento  dell'offerta  formativa  rimane   fermo   il
          beneficio  di  cui  alla  lettera  i-octies),  che  non  e'
          cumulabile con quello di cui alla presente lettera; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  sentito  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni   private   (ISVAP),   sono   stabilite    le
          caratteristiche alle quali devono  rispondere  i  contratti
          che assicurano il rischio di  non  autosufficienza.  Per  i
          percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
          tiene conto, ai fini del predetto limite, anche  dei  premi
          di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro
          ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,  e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato. 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'art. 1 della legge 15  aprile  1886,
          n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
          di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
          in caso  di  decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie.  La
          detrazione e' consentita a condizione che il versamento  di
          tali  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
          previsti dall'art. 23  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis) 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          1'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro. 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato,  di  cui  all'art.  45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e  secondo  ulteriori   modalita'   idonee   a   consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis),
          f), i-quinquies) e i-sexies)  del  comma  1  la  detrazione
          spetta anche se sono stati sostenuti  nell'interesse  delle
          persone  indicate  nell'art.  12  che  si   trovino   nelle
          condizioni ivi previste, fermo restando, per gli  oneri  di
          cui alla lettera f), il limite complessivo  ivi  stabilito.
          Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo  comma  1
          sostenuti nell'interesse delle persone  indicate  nell'art.
          12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2
          del medesimo  articolo,  affette  da  patologie  che  danno
          diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione  alla   spesa
          sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non  trova
          capienza nell'imposta da esse  dovuta,  relativamente  alle
          sole spese sanitarie riguardanti tali patologie,  ed  entro
          il limite annuo di lire 12.000.000. Per  le  spese  di  cui
          alla lettera i-septies) del citato comma 1,  la  detrazione
          spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono  state
          sostenute per le persone indicate  nell'art.  12  ancorche'
          non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
          medesimo articolo. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli  soci  nella  stessa   proporzione   prevista   nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". 
 
 
          Comma 152: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della  citata
          legge n. 62 del 2000: 
 
              "4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore.". 
 
 
          Comma 153: 
 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 27 maggio 2014, istitutivo della "Struttura di missione
          per  il  coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di
          interventi di riqualificazione  dell'edilizia  scolastica",
          e' stato registrato dalla Corte dei  conti  con  provv.  n.
          2058 del 22 luglio 2014. 
 
          Comma 157: 
              Si riporta il testo dell'art. 108, comma 6, del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "6. La stazione appaltante puo' affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare.". 
          Comma 158: 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni,  destina  fino  a
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e  di  costruzione  di  nuovi  edifici
          scolastici, anche  con  strumenti  previsti  dall'art.  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni.". 
          Comma 159: 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11  gennaio
          1996, n. 23 (Norme per l'edilizia  scolastica),  pubblicata
          in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996. 
              "Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica 
              1. E' istituito  presso  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  l'Osservatorio   per   l'edilizia   scolastica,
          composto  dai  rappresentanti  degli  organismi  nazionali,
          regionali  e  locali  competenti  in  materia  di  edilizia
          scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero per
          i beni culturali e ambientali, con compiti  di  promozione,
          di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di  studio,
          ricerca e normazione  tecnica  espletate  dalle  regioni  e
          dagli enti locali territoriali nel  campo  delle  strutture
          edilizie per la scuola  e  del  loro  assetto  urbanistico,
          nonche' di supporto dei soggetti programmatori e  attuatori
          degli interventi previsti dalla presente legge. 
              2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro  della
          pubblica istruzione, il quale ne determina la  composizione
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano.  La  partecipazione  alle
          riunioni  dell'Osservatorio  non  comporta  il  diritto   a
          percepire  alcun  compenso  a  carico  del   bilancio   del
          Ministero della pubblica istruzione. 
              3. I  competenti  uffici  e  i  servizi  statistico  ed
          informatico operanti presso  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle
          attivita' di cui al comma 1. Ai medesimi fini,  nonche'  ai
          fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il  Ministero
          della pubblica  istruzione  un'apposita  struttura  tecnica
          funzionalmente  incardinata  nel  competente  Ufficio   per
          l'edilizia scolastica. Per le esigenze  di  tale  struttura
          puo' essere disposto il comando  di  personale  qualificato
          appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  dello  Stato,
          fino  ad  un  massimo  di  cinque  unita'  nella  fase   di
          predisposizione delle norme tecniche  di  cui  all'art.  5,
          comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.". 
 
          Comma 160: 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), pubblicato in  Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19  ottobre  2012  -  S.  O.  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n.  221  in  S.O.  n.  208,  relativo  alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: 
 
              "4-bis. Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del
          servizio scolastico  in  ambienti  adeguati  e  sicuri,  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  unificata,
          definisce  le  priorita'  strategiche,  le  modalita'  e  i
          termini per la  predisposizione  e  per  l'approvazione  di
          appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
          di interventi di edilizia scolastica,  nonche'  i  relativi
          finanziamenti.". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni,  destina  fino  a
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e  di  costruzione  di  nuovi  edifici
          scolastici, anche  con  strumenti  previsti  dall'art.  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni.". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio nelle diocesi), pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale
          n. 129 del 3 giugno 1985 - S. O.: 
              "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  32-bis  del   citato
          decreto-legge n. 269 del 2003: 
              " Art. 32-bis. Fondo per interventi straordinari  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri 
              1.  A1  fine  di  contribuire  alla  realizzazione   di
          interventi  infrastrutturali,  con  priorita'  per   quelli
          connessi alla riduzione del  rischio  sismico,  e  per  far
          fronte ad eventi  straordinari  nei  territori  degli  enti
          locali, delle aree metropolitane e delle citta'  d'arte  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per il  triennio  2003-2005,
          un apposito fondo per interventi straordinari. A  tal  fine
          e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno  2003
          e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  vengono  individuati  gli
          interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
          da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo. 
              3. All'onere di cui al presente articolo, pari  a  euro
          73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per  ciascuno
          degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003   allo   scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  276,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
 
              "276. Il fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20
          milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008,  da  destinare
          ad interventi di  adeguamento  strutturale  ed  antisismico
          degli  edifici  del  sistema   scolastico,   nonche'   alla
          costruzione di nuovi  immobili  sostitutivi  degli  edifici
          esistenti, laddove indispensabili  a  sostituire  quelli  a
          rischio sismico, secondo  programmi  basati  su  aggiornati
          gradi di rischiosita'.". 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  8-ter,  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da
          4-bis a 4-octies, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico
          di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle  more
          della  completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
          l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
          Per le suddette finalita', nonche' per  quelle  di  cui  al
          comma 8, per gli interventi finanziati con  le  risorse  di
          cui ai commi  8  e  8-sexies,  nella  misura  definita  dal
          decreto di cui al presente periodo,  fino  al  31  dicembre
          2015, i sindaci e i presidenti delle  province  interessati
          operano in qualita' di commissari governativi,  con  poteri
          derogatori rispetto alla  normativa  vigente,  che  saranno
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies.". 
          Comma 161: 
              Si riporta il testo dell'art. 11  del  decreto-legge  1
          luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          locale), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          dicembre 1991, n. 430, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 luglio 1986, n. 151: 
              "Art. 11. Edilizia scolastica. 
              1.  Tra  le  opere  di  edilizia  scolastica   previste
          dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 gennaio  1972,  n.  8  ,
          sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 
              2. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere mutui ai comuni e alle province per un  ammontare
          complessivo di 2.000,  1.000  e  1.000  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987   e   1988,   da
          destinare: 
              a)  quanto  a  1.200,  600  e  600  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987  e  1988,   alla
          eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole  primarie  e
          secondarie di primo  e  secondo  grado,  compresi  i  licei
          artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e
          le accademie di belle arti; 
              b)  quanto  a  800,  400  e  400  miliardi   di   lire,
          rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988,  alle
          seguenti finalita': 
              1) conversione, acquisizione o costruzione  di  edifici
          allo  scopo  di  assicurare,  in  ambito   distrettuale   o
          interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di  istituti
          esistenti e  anche  attraverso  strutture  polivalenti,  la
          presenza  di  diversi  indirizzi  di   studio   di   scuola
          secondaria superiore, con una  popolazione  scolastica  non
          eccedente le mille unita', con esclusione  degli  indirizzi
          particolarmente specializzati, per i quali e' da  prevedere
          un bacino di utenza piu' ampio  di  quello  distrettuale  o
          interdistrettuale; 
              2) completamento delle opere  di  edilizia  scolastica,
          finanziate ai sensi della legge 5 agosto  1975,  n.  412  o
          finanziate da comuni e province con  mutui  a  loro  carico
          assistiti da  contributi  regionali  o  con  mezzi  propri;
          previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso
          di esecuzione alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto; 
              3) con riferimento ai  criteri  di  cui  al  precedente
          numero  1),  conversione,  acquisizione  e  costruzione  di
          edifici per nuovi  istituti  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado, compresi i  licei  artistici,  gli  istituti
          d'arte, i conservatori di musica e le  accademie  di  belle
          arti, tenuto  conto  della  consistenza  e  dell'incremento
          della popolazione scolastica; 
              4) adeguamento alle norme di  sicurezza  degli  edifici
          scolastici  e  ristrutturazione  di  edifici  in  stato  di
          particolare  fatiscenza,  nonche'  di  edifici   e   locali
          destinati ad  uso  scolastico,  anche  se  attualmente  non
          adibiti a tale uso. 
              3. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              4. I  progetti  di  edilizia  scolastica  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
          di impianti sportivi. A tal fine, nei  programmi  regionali
          di edilizia scolastica sono favoriti  i  progetti  volti  a
          realizzare impianti sportivi polivalenti di  uso  comune  a
          piu'  scuole  e  aperti  alle  attivita'   sportive   delle
          comunita' locali e delle altre formazioni sociali  operanti
          nel  territorio,  per  i  quali  si  possono  utilizzare  i
          finanziamenti di cui alla predetta lettera b)  sino  al  15
          per cento delle risorse annualmente previste.  Il  Ministro
          della pubblica istruzione ed  il  Ministro  del  turismo  e
          dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
          devono corrispondere  gli  impianti  sportivi  polivalenti,
          nonche' lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  tra  le
          autorita'  scolastiche  competenti  e   gli   enti   locali
          interessati per la utilizzazione integrata  degli  impianti
          medesimi. 
              5. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione
          saranno  individuati  gli  enti  destinatari   dei   mutui,
          nell'ambito  di  un  programma  annuale   formulato   dalle
          regioni,  sentiti  gli  enti  locali   interessati   ed   i
          sovrintendenti scolastici regionali. 
              6. Il programma  relativo  all'anno  1986  deve  essere
          formulato entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              7.  Le  regioni  trasmetteranno  al   Ministero   della
          pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni,  i
          programmi con le eventuali osservazioni degli  enti  locali
          interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali. 
              8. In caso di mancata  trasmissione  del  programma  da
          parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
          entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine di cui al precedente comma 7, formula il  programma
          medesimo sulla base delle  indicazioni  degli  enti  locali
          interessati e del sovrintendente scolastico regionale. 
              9. I programmi relativi agli anni 1987 e  1988  debbono
          essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
          istruzione entro il  31  marzo  di  ciascun  anno.  Decorso
          inutilmente tale termine si osservano  le  disposizioni  di
          cui al precedente comma 8. 
              10. Gli enti interessati inoltreranno la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi e prestiti, entro il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5. 
              11.   Le   quote   dei   finanziamenti   non   concesse
          nell'esercizio cui sono imputate  possono  essere  concesse
          nei due esercizi successivi.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.
          430 del 1991: 
              "Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica 
              1. In attesa di un'organica disciplina da definire  con
          una  legge-quadro,  per  interventi  urgenti  di  opere  di
          edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del
          presente articolo. 
              2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo   quanto
          disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
          151 , come sostituito dalla legge di conversione 12  luglio
          1991, n. 202, e' autorizzata a concedere  mutui  ventennali
          ai comuni, alle province ed  alle  istituzioni  scolastiche
          dotate di personalita' giuridica,  che  siano  proprietarie
          degli  immobili  in  cui  hanno  sede,  per  un   ammontare
          complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di  cui
          al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e'  a  carico
          dello Stato. 
              3. Le quote dei finanziamenti di cui  all'art.  11  del
          decreto-legge 1° luglio 1986,  n.  318  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,  n.  488,  ancora
          disponibili alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, possono essere concesse, fino al  31  dicembre  1992
          (3), in applicazione dei criteri definiti al comma  7.  Con
          le stesse procedure e modalita'  puo'  essere  autorizzata,
          nell'ambito dei mutui concessi,  una  diversa  destinazione
          dei fondi. 
              4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
          comma 2 e' finalizzato: 
              a) per non meno di due terzi del  suo  ammontare,  alla
          realizzazione  delle  opere  occorrenti  per  l'adeguamento
          degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
          agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione  alla
          situazione di pericolosita'  derivante  dallo  stato  degli
          edifici stessi; 
              b) per la parte residua, al completamento di  opere  di
          edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
          a  tipi  di  scuole  diverse,   sentito   il   parere   del
          provveditore. 
              5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
          di cui al comma 4 si attua con le  modalita'  previste  nei
          commi da 6 a 14. 
              6. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Ministro della  pubblica  istruzione  analitiche  richieste
          relative al fabbisogno  finanziario  per  la  realizzazione
          degli interventi di cui al comma  4,  ivi  compresi  quelli
          inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei  artistici,
          conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 
              7. Il Ministro della pubblica  istruzione,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, con proprio decreto,  sulla
          base delle richieste di  cui  al  comma  6,  provvede,  nei
          successivi trenta giorni, a  ripartire  tra  le  regioni  i
          relativi finanziamenti, ferma restando la  riserva  del  40
          per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
          comma dell'art. 107 del testo unico approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218  ,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro,  formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad   esse
          assegnate, il piano  di  finanziamento,  con  l'indicazione
          degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
          delle opere  da  realizzare  con  le  rispettive  quote  di
          finanziamento, accompagnato  dalle  eventuali  osservazioni
          degli  enti  locali  interessati   e   dei   sovrintendenti
          scolastici. 
              9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione  dei  piani
          regionali, in assenza di  osservazioni  del  Ministro,  gli
          enti interessati inoltrano immediatamente la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi e prestiti,  che  provvede  alla  concessione  dei
          mutui. 
              10. Gli enti locali devono  provvedere  all'affidamento
          delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
          concessione del mutuo. 
              11. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  6,
          nei successivi trenta giorni il  commissario  del  Governo,
          sentiti il sovrintendente scolastico regionale e  gli  enti
          locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
          Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
          fabbisogno finanziario. Analogamente,  decorso  inutilmente
          il termine di cui al comma 8,  relativamente  al  piano  di
          finanziamento provvede, nei trenta  giorni  successivi,  il
          commissario del Governo. 
              12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi  9  e
          10,  rispettivamente  per  l'inoltro  della  richiesta   di
          finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione; ove la regione non provveda nel termine di  trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          del Governo. 
              13. Per gli interventi di cui al comma  4  inerenti  ad
          immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
          di musica ed accademie di  belle  arti  statali,  la  Cassa
          depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i  mutui  di
          cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta. 
              14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
          comma 2 e' destinato agli interventi  di  cui  al  comma  4
          inerenti  ad  immobili  di  proprieta'  delle   istituzioni
          scolastiche dotate di personalita'  giuridica.  I  relativi
          piani di finanziamento sono  formulati  dai  sovrintendenti
          scolastici regionali. Alle richieste  di  finanziamento  ed
          all'affidamento  delle  opere  provvedono  direttamente  le
          stesse istituzioni scolastiche. 
              15.  Per  l'applicazione  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 165 miliardi  annui  a  decorrere  dall'anno  1994.
          All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1991-1993,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1991, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          la proiezione  per  il  medesimo  anno  dell'accantonamento
          «Concorso statale per mutui contratti dalle  province,  dai
          comuni  e  dalle  comunita'  montane   per   finalita'   di
          investimento di  preminente  interesse  (rate  ammortamento
          mutui)».". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della  citata
          legge n. 431 del 1996: 
              "Art.  2.  Accelerazione   delle   procedure   per   la
          realizzazione di opere di edilizia scolastica 
              (Omissis). 
              4. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere  mutui,  per  un  importo  non  superiore  a  200
          miliardi di lire, a comuni e  province  per  interventi  di
          edilizia scolastica da realizzare nelle aree  depresse  del
          territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1  richiamato
          nell'allegato  I  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/93   del
          Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e
          di  urgenza,  di  celere  esecuzione  o  di   completamento
          funzionale, individuati con apposito programma  predisposto
          dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le  regioni
          interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
          la programmazione economica. I pareri  delle  regioni  sono
          espressi  entro  venti  giorni  dalla  richiesta;   decorso
          inutilmente  tale  termine  si  intendono  resi  in   senso
          favorevole. Gli oneri di  ammortamento  dei  mutui  vengono
          assunti  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,   mediante
          parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2,
          del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.  In  caso
          di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
          giorni dalla data della concessione del mutuo, ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione; ove questa non  provveda  nel  termine  di  trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          di Governo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.
          23 del 1996: 
              Art.  4.  Programmazione,  procedure  di  attuazione  e
          finanziamento degli interventi. 
              1. Per gli interventi previsti dalla presente legge  la
          Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  agli
          enti territoriali competenti mutui ventennali con onere  di
          ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo piano annuale di attuazione di cui  al  comma  2  del
          presente articolo il complessivo  ammontare  dei  mutui  e'
          determinato in lire 225 miliardi. 
              2.  La  programmazione  dell'edilizia   scolastica   si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di  attuazione  predisposti  e  approvati  dalle   regioni,
          sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla  base  delle
          proposte  formulate  dagli  enti  territoriali   competenti
          sentiti gli uffici  scolastici  provinciali,  che  all'uopo
          adottano le procedure consultive  dei  consigli  scolastici
          distrettuali e provinciali. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   legge,   il   Ministro   della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i  criteri  per
          la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica  le  somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita' e fissa gli indirizzi  volti  ad  assicurare  il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale. 
              4. Le regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al  comma  3,  sulla   base   degli   indirizzi   formulati
          dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
          6, approvano  e  trasmettono  al  Ministro  della  pubblica
          istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
          preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli
          enti territoriali  competenti  per  i  singoli  interventi.
          Entro la stessa data le regioni approvano i  piani  annuali
          relativi al triennio. In caso di difformita' rispetto  agli
          indirizzi della  programmazione  scolastica  nazionale,  il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  invita  le   regioni
          interessate a modificare opportunamente i rispettivi  piani
          generali entro trenta giorni  dalla  data  del  ricevimento
          delle disposizioni ministeriali.  Decorsi  sessanta  giorni
          dalla trasmissione dei piani, in  assenza  di  osservazioni
          del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   le   regioni
          provvedono   alla   loro   pubblicazione   nei   rispettivi
          Bollettini ufficiali. 
              5. Entro centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,  gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli interventi relativi al  primo  anno  del  triennio  e
          provvedono alla richiesta di  concessione  dei  mutui  alla
          Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,  mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi  e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni. 
              7.  Gli  enti  territoriali  competenti   sono   tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo. 
              8. I piani generali triennali successivi al primo  sono
          formulati  dalle  regioni  entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato di attuazione dei piani  precedenti.  Gli  interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono essere inseriti in quello successivo;  le  relative
          quote di finanziamento non utilizzate  vengono  ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento. 
              9. I termini di  cui  ai  commi  4,  5,  7  e  8  hanno
          carattere perentorio. Qualora  gli  enti  territoriali  non
          provvedano agli adempimenti di loro competenza,  provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  alla
          legislazione vigente. Decorsi trenta  giorni,  in  caso  di
          inadempienza delle regioni o  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
          Comma 162: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  625,  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "625.  Per  l'attivazione   dei   piani   di   edilizia
          scolastica di cui all'art. 4 della legge 11  gennaio  1996,
          n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 100 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle  risorse  assegnate
          annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
          completamento delle attivita' di messa in  sicurezza  e  di
          adeguamento a norma degli edifici scolastici da  parte  dei
          competenti  enti  locali.  Per  le  finalita'  di  cui   al
          precedente periodo, lo Stato, la regione  e  l'ente  locale
          interessato  concorrono,  nell'ambito  dei  piani  di   cui
          all'art. 4 della medesima legge n. 23 del  1996,  in  parti
          uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini  del
          finanziamento dei singoli interventi. Per il  completamento
          delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
          le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza  al
          riguardo, comunque non  successivo  al  31  dicembre  2009,
          decorrente  dalla  data  di   sottoscrizione   dell'accordo
          denominato «patto per la  sicurezza»  tra  Ministero  della
          pubblica istruzione, regione ed enti locali della  medesima
          regione.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
          Comma 164: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 31, comma 26, lettera a),
          della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  di  stabilita'
          2012) , pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  novembre
          2011, n. 265, S.O.: 
 
              "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010.". 
 
          Comma 165: 
              Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
              Modificazioni  (Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio annuale e pluriennale dello 
              Stato -  legge  finanziaria  2003)",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.: 
              "Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse 
              (Omissis). 
              21.  Nell'ambito  del   programma   di   infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,
          possono essere ricompresi gli  interventi  straordinari  di
          ricostruzione delle aree danneggiate da  eventi  calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli edifici scolastici con particolare riguardo a  quelli
          che insistono sul territorio delle zone soggette a  rischio
          sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  presenta  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il predetto piano straordinario al  CIPE  che,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  ripartisce  una  quota
          parte delle risorse di cui  all'art.  13,  comma  1,  della
          legge 1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di  quanto
          stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996,  n.  23.
          Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
          inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
          comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che  risultano
          disponibili al 1° gennaio 2004. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera  b),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 2008, n. 280, S.O.: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali. 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              (Omissis). 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della citata
          legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 33. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e'  assegnata
          una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno  2015
          per il periodo di programmazione  2014-2020,  da  destinare
          prioritariamente   alla    prosecuzione    di    interventi
          indifferibili infrastrutturali, nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia  sanitaria,
          per il dissesto idrogeologico e  per  interventi  a  favore
          delle imprese sulla base di titoli  giuridici  perfezionati
          alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti  nell'ambito
          dei  programmi  nazionali  per  il  periodo  2007-2013.   I
          predetti  interventi  sono  individuati  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro delegato per la politica  di  coesione  economica,
          sociale  e   territoriale,   su   proposta   del   Ministro
          interessato al singolo intervento. 
              (Omissis).". 
          Comma 166: 
 
              Per il testo dell'art. 1, comma 54, della citata  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note al comma 167: 
          Comma 167: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  54,  quarto
          periodo, della citata legge n. 549 del 1995: 
              "54. Al fine di razionalizzare e  accelerare  la  spesa
          per investimenti pubblici, con  particolare  riguardo  alla
          realizzazione degli interventi ammessi  al  cofinanziamento
          comunitario, di  competenza  dello  Stato,  delle  regioni,
          degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
          presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo  rotativo  per
          la progettualita'. Il Fondo anticipa  le  spese  necessarie
          per la  redazione  degli  studi  per  l'individuazione  del
          quadro  dei  bisogni  e  delle  esigenze,  degli  studi  di
          fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,  dei
          documenti componenti i progetti preliminari, definitivi  ed
          esecutivi previsti dalla normativa  vigente.  La  dotazione
          del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa  depositi
          e  prestiti,  che  provvede  alla  sua  alimentazione,   in
          relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso  delle
          somme concesse in anticipazione, e  comunque  nel  rispetto
          dei limiti  annuali  di  spesa  sul  bilancio  dello  Stato
          fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e'  riservata,
          per un biennio ed entro il limite del 30  per  cento,  alle
          esigenze   progettuali   degli   interventi   di   edilizia
          scolastica  e  puo'  essere  alimentato  anche  da  risorse
          finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo
          e' riservata, per almeno il 60 per cento, in  favore  delle
          aree  depresse  del  territorio   nazionale   nonche'   per
          l'attuazione di progetti comunitari da parte  di  strutture
          specialistiche universitarie e di alta  formazione  europea
          localizzati in tali aree, ed entro il  limite  del  10  per
          cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e
          successive modificazioni, non  localizzate  nelle  predette
          aree depresse.". 
          Comma 168: 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  come  modificato
          dalla presente legge: 
 
              "Art. 9. Interventi di estrema urgenza  in  materia  di
          vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di  messa
          in  sicurezza  degli   edifici   scolastici   e   dell'Alta
          formazione artistica, musicale e coreutica - AFAMIn  vigore
          dal 12 novembre 2014 
              1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 57,  comma  2,
          lettera c) e  dall'art.  221,  comma  1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di
          importo compreso fino alla soglia comunitaria,  costituisce
          "estrema urgenza", la situazione  conseguente  ad  apposita
          ricognizione da parte dell'Ente interessato  che  certifica
          come  indifferibili  gli  interventi,  anche  su  impianti,
          arredi e dotazioni, funzionali: 
              a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici  di
          ogni ordine  e  grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica  (AFAM),  comprensivi  di
          nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti
          ai requisiti di  salvaguardia  della  incolumita'  e  della
          salute della popolazione studentesca e docente; 
              b)   alla   mitigazione   dei   rischi   idraulici    e
          geomorfologici del territorio; 
              c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
              d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
              2. Agli interventi di cui al comma 1, si  applicano  le
          seguenti disposizioni di semplificazione  amministrativa  e
          accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa
          europea a tutela della concorrenza: 
              a) per  i  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria,   ad   eccezione   dei    servizi    attinenti
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli
          appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art.  53,
          comma 2, lettere b) e c), del medesimo  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  163  del   2006,   e   successive
          modificazioni,  non  si  applicano  i  commi  10  e  10-ter
          dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
              b) i bandi di cui al comma 5 dell'art. 122 del  decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  ad  eccezione  di  quelli
          relativi   ai   servizi   attinenti   all'architettura    e
          all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del
          citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del
          2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad
          oggetto le attivita' di cui all'art. 53, comma  2,  lettere
          b) e c), del medesimo codice di cui al decreto  legislativo
          n.  163  del  2006,  e   successive   modificazioni,   sono
          pubblicati unicamente sul sito informatico  della  stazione
          appaltante; 
              c) i termini di  cui  al  comma  6  dell'art.  122  del
          decreto legislativo n. 163  del  2006  sono  dimezzati,  ad
          eccezione  di  quelli   relativi   ai   servizi   attinenti
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV, del citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  e
          agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art.
          53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del   2006,   e   successive
          modificazioni; 
              d)  i  lavori  di   importo   inferiore   alla   soglia
          comunitaria  possono   essere   affidati   dalle   stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione e secondo la  procedura  prevista  dall'art.  57,
          comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
          163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci  operatori
          economici; e) per i lavori  di  messa  in  sicurezza  degli
          edifici scolastici di ogni  ordine  e  grado  e  di  quelli
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica
          (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto  da  parte  del
          responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
          nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
          rotazione, con invito rivolto ad  almeno  cinque  operatori
          economici. 
              2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2  del  presente
          articolo  sono  in  ogni  caso   soggetti   agli   obblighi
          informativi di cui all'art. 7, comma 8, del codice  di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni, e agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui
          all'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33.
          L'Autorita'   nazionale   anticorruzione   puo'    disporre
          controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai  sensi
          dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
              2-ter.   All'art.   20,   comma   10-quinquies.1,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  la
          parola:  «investimenti»  sono  inserite  le  seguenti:   «,
          direttamente o tramite intermediari bancari a cui  fornisca
          la relativa provvista,». 
              2-quater. All'art. 10, comma 1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,  dopo  le  parole:
          «all'istruzione scolastica e» sono  inserite  le  seguenti:
          «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e». 
              2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.
          1, comma 131, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          incrementata di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  3
          del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
              2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse  a
          un interesse generale ai sensi dell'art. 121, comma 2,  del
          codice del processo amministrativo, di cui  all'allegato  1
          al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  quelle
          funzionali alla tutela dell'incolumita' pubblica. Nei  casi
          di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in
          quelli conseguenti  alla  redazione  di  verbale  di  somma
          urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello
          stato di emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1  del
          presente articolo, il tribunale  amministrativo  regionale,
          nel  valutare   l'istanza   cautelare,   puo'   accoglierla
          unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema  gravita'
          e urgenza previsti  dall'art.  119,  comma  4,  del  citato
          codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n.  104
          del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto  alle  esigenze
          di  incolumita'   pubblica   evidenziate   dalla   stazione
          appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale
          amministrativo regionale fissa la data di  discussione  del
          merito del giudizio ai sensi del medesimo art.  119,  comma
          3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto  legislativo
          n. 104 del 2010. 
              2-septies. Ai lavori  urgenti  di  realizzazione  degli
          interventi  di  mitigazione   del   rischio   idrogeologico
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri tra quelli previsti  negli  accordi  di  programma
          sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e le regioni ai  sensi  dell'art.
          2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non  si
          applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11  del  codice  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. 
              2-octies.I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli
          interventi  di   cui   al   comma   1   sono   resi   dalle
          amministrazioni  competenti  entro  quarantacinque   giorni
          dalla richiesta, anche tramite conferenza  di  servizi,  e,
          decorso inutilmente tale termine,  si  intendono  acquisiti
          con esito positivo.". 
          Comma 169: 
              Si riporta il testo  dell'art.  23-ter,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 23-ter.  Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli  enti
          pubblici 
              1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis  dell'art.  33
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, modificato da ultimo  dall'art.  23-bis  del  presente
          decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono  fatte
          salve le procedure avviate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.". 
 
          Comma 170: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 239, della legge
          23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2010),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2009,  n.
          302, S.O.: 
              "Art. 2. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              239.Al  fine  di  garantire   condizioni   di   massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'   previste   ai   sensi   dell'art.   7-bis   del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo.". 
          Comma 171: 
 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
 
          Comma 172: 
              Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio  nelle   diocesi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.: 
              "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
          Comma 173: 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1o settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. (45) 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo.". 
          Comma 174: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma  1,  del  citato
          decreto-legge  n.  58  del  2014,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   urgenti   per   il   regolare
          svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
              1. Al fine di consentire la regolare conclusione  delle
          attivita'  didattiche  nell'anno  scolastico  2015/2016  in
          ambienti  in  cui  siano  garantite  le  idonee  condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
          ovvero sia stata sospesa, la convenzione-quadro Consip  per
          l'affidamento  dei  servizi  di  pulizia  e  altri  servizi
          ausiliari, dal  1°  aprile  2014  alla  data  di  effettiva
          attivazione della citata convenzione e comunque fino a  non
          oltre il 31 luglio  2016,  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed
          ausiliari dai medesimi  raggruppamenti  e  imprese  che  li
          assicurano alla data del 31 marzo 2014.". 
          Comma 175: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 58, comma 5,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "Art. 58. Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  i  servizi   esternalizzati   per   le   funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal
          medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non
          e' inferiore a quello dell'anno  scolastico  2012/2013.  In
          relazione a quanto previsto dal presente comma, le  risorse
          destinate alle convenzioni  per  i  servizi  esternalizzati
          sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e  di  euro
          49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              (Omissis).". 
          Comma 176: 
              Per il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 104 del
          2013, modificato dalla presente legge, si veda  nelle  note
          al comma 173. 

          Comma 181: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge  15
          marzo 1997, n. 59: 
              "Art. 20. 1. Il Governo, sulla base di un programma  di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.". 
              Il  decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4  della  citata
          legge n. 104 del 1992: 
              "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) 
              In  vigore  dal  18  febbraio  1992   1.   E'   persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. 
              Art. 4. (Accertamento dell'handicap) 
              In vigore dal 18  febbraio  1992  1.  Gli  accertamenti
          relativi   alla   minorazione,   alle   difficolta',   alla
          necessita' dell'intervento assistenziale permanente e  alla
          capacita' complessiva individuale residua, di cui  all'art.
          3, sono effettuati dalle unita' sanitarie  locali  mediante
          le commissioni mediche di cui all'art.  1  della  legge  15
          ottobre 1990, n. 295, che sono integrate  da  un  operatore
          sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in  servizio
          presso le unita' sanitarie locali.". 
              La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia
          di  disturbi   specifici   di   apprendimento   in   ambito
          scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre
          2010, n. 244. 
              Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della citata
          legge n. 104 del 1992: 
              Art. 12.(Diritto all'educazione e all'istruzione) 
              (Omissis). 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              (Omissis).". 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno. ". 
              Il    Decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012,  n.  254
          (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo  d'istruzione,
          a norma dell'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n.  89),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
              Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15
          marzo  2010,  n.  88  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
          Comma 182: 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 183: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1  e  3,  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
          Comma 185: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).". 
          Comma 187: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
          n.  670  (Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301: 
              "Art. 19. Nella  provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.". 
          Comma 188: 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato  di
          cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89
          del 1983: 
              "Art. 9.  1.  La  provincia  adotta  le  modifiche  dei
          programmi e degli orari di insegnamento  e  di  esame,  ivi
          compresa  l'introduzione  di  nuovi  insegnamenti,  per  le
          scuole di ciascun gruppo linguistico. I  relativi  progetti
          sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione  per
          il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
          come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto.  A
          tal  fine  il   consiglio   nazionale   e'   integrato   da
          rappresentanti  della  provincia  appartenenti  al   gruppo
          linguistico interessato. Per  l'acquisizione  del  predetto
          parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              2. La provincia adotta le modifiche di cui al  comma  1
          con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto  con
          propria legge. Ove le  predette  modifiche  non  riguardino
          disposizioni recate da normative statali  aventi  forza  di
          legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con  proprio
          provvedimento,  sentito   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal comma 1. 
              3. La provincia individua, sentito il sovrintendente  o
          l'intendente competente  per  ciascun  gruppo  linguistico,
          sulla base delle ricerche di settore, i percorsi  didattici
          piu'  idonei  e  rispondenti  alle  esigenze  culturali   e
          linguistiche  dei  gruppi  medesimi,   nel   quadro   della
          unitarieta'   dell'ordinamento    scolastico    provinciale
          definito dall'art. 19 dello statuto. 
              4. La provincia dispone idonei interventi per  adeguare
          la   preparazione   scolastica,   secondo    i    programmi
          d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti  cittadini
          italiani provenienti  da  scuole  funzionanti  fuori  della
          provincia di Bolzano. ". 
          Comma 189: 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui
          al citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670
          del 1972: 
              "Art. 19. Nella  provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.". 
          Comma 190: 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 427 del testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
          come modificato dalla presente legge: 
              Art. 427. Reclutamento del personale docente 
              (Omissis). 
              4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua  di
          insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai  posti
          di insegnamento delle classi di concorso di  tedesco  nella
          scuola media in lingua italiana della Provincia di  Bolzano
          e  di  tedesco  negli  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore in lingua italiana della  Provincia  di  Bolzano,
          possono accedere anche coloro che siano in possesso  di  un
          titolo  di   studio   conseguito   all'estero,   dichiarato
          equipollente  dal  Ministero  della  pubblica   istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai
          soli fini dell'insegnamento. 
              (Omissis).". 
          Comma 191: 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   10   della   legge
          Costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. 
              "Art.  10.  1.  Sino  all'adeguamento  dei   rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.". 
          Comma 193: 
              Si riporta il testo del comma 4, lettera a),  dell'art.
          64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti 
              (Omissis).". 
 
          Comma 194: 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  22  della
          citata legge 28 dicembre 2001, n. 448: 
              "Art. 22. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica. 
              (Omissis). 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca definisce con  proprio  decreto,  emanato  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede alla determinazione della consistenza  complessiva
          degli  organici  del  personale   docente   ed   alla   sua
          ripartizione su base regionale. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 195: 
 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 639 del testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art.  639.  Contingenti  del  personale  da  destinare
          all'estero 
              (Omissis). 
              3. Il contingente del personale  di  ruolo  di  cui  al
          presente articolo, escluso quello da destinare senza  oneri
          a carico dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di  624
          unita'. 
              (Omissis).". 
          Comma 199: 
 
              Il testo dell'art.  50  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo.",  abrogato  dalla  presente
          legge  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O 
              Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 19 del decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), abrogati dalla presente legge
          a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155. 
 
          Comma 200: 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              Art.  19.  Razionalizzazione   della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica 
              (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          assicurando in ogni caso, in  ragione  di  anno,  la  quota
          delle economie lorde di spesa che devono  derivare  per  il
          bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai  sensi
          del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9  dell'art.  64
          citato. 
              (Omissis).". 
          Comma 201: 
              Per il testo  del  comma  7  dell'art.  19  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note  al  comma
          200. 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  2-bis  dell'art.  15
          del citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 15. Personale scolastico 
              (Omissis). 
              2. Al fine di assicurare continuita' al  sostegno  agli
          alunni con disabilita', all'art. 2, comma 414, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' inserito
          il seguente: "La  predetta  percentuale  e'  rideterminata,
          negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari
          rispettivamente al 75 per cento e al 90  per  cento  ed  e'
          pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui
          al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale,  in
          modo da determinare una situazione di organico  di  diritto
          dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori.
          Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del  primo
          periodo  non  puo'  comunque   risultare   complessivamente
          superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2. 
              (Omissis).". 
 
 
          Comma 203: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              (Omissis). 
              3. Le risorse iscritte nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          per il reclutamento e la formazione iniziale dei  dirigenti
          scolastici   sono   trasferite   alla   Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e costituiscono limite  di  spesa  per
          l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
              (Omissis).". 
 
 
          Comma 204: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4,  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              (Omissis). 
              4.  Al  fine  di  dotare  il  Paese   di   un   sistema
          d'istruzione  scolastica  che  si   caratterizzi   per   un
          rafforzamento dell'offerta formativa  e  della  continuita'
          didattica, per la valorizzazione  dei  docenti  e  per  una
          sostanziale  attuazione  dell'autonomia  scolastica,  anche
          attraverso la valutazione, nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"»,
          con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e
          di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
          decreto-legge n. 282 del 2004: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma. 
              (Omissis). 
 
 
              Si riporta il testo del comma  601  dell'art.  1  della
          citata legge . 296 del 2006: 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
 
          Comma 205: 
              Si riporta il testo del comma  2  art.  6  del  decreto
          legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti  per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7   ottobre   2008,   n.   235,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n.  189,  e  successive  modificazioni,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286: 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350 , introdotto dall' art. 1, comma 512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per le
          finalita'  previste  dall'  art.  5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148  ,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all' art. 4  del  decreto  legislativo  31
          maggio  2011,  n.  88  .  All'utilizzo  del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. ". 
 
 
          Comma 207: 
              Si riporta il testo del comma  13  dell'art.  17  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.. 
              (Omissis).". 

TABELLA 1

(Articolo 1, comma 95)

POSTI DI POTENZIAMENTO POSTI DI POTENZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
Primaria
Secondaria di primo grado
Secondaria di secondo grado (**)
TOTALE
Abruzzo
449
176
607
1.232
182
Basilicata
264
109
394
767
50
Calabria
664
268
967
1.899
193
Campania
1.815
810
2.689
5.314
691
Emilia-Romagna
1.307
487
1.581
3.375
433
Friuli Venezia G. (*)
421
164
529
1.114
91
Lazio
1.653
647
2.112
4.412
788
Liguria
478
193
649
1.320
164
Lombardia
2.852
1.065
3.091
7.008
1.023
Marche
517
198
698
1.413
189
Molise
188
76
271
535
34
Piemonte
1.250
488
1.506
3.244
416
Puglia
1.236
513
1.820
3.569
468
Sardegna
530
215
769
1.514
162
Sicilia
1.595
668
2.131
4.394
649
Toscana
1.078
427
1.432
2.937
354
Umbria
363
139
460
962
94
Veneto
1.473
563
1.767
3.803
465
TOTALE
18.133
7.206
23.473
48.812
6.446

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.
(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90 per cento dell’organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.

 

Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78

Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)

(GU n.140 del 19-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 32 )

 
                             Capo I
                          Enti locali
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza  di  definire  gli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno  2015,  come
approvati con l'intesa sancita nella Conferenza  Stato  -  Citta'  ed
autonomie locali del 19 febbraio 2015, in  modo  da  consentire  agli
stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e  predisporre
in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  attribuire  spazi  finanziari,
anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche  al  fine  di
consentire  spese  per  specifiche  finalita',  in  particolare   per
interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  e  del
territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  implementare  le  disposizioni
finalizzate  al  collocamento  dei  dipendenti  delle  province,  non
essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza   di   consentire   a   citta'
metropolitane, province e comuni  la  rinegoziazione  dei  mutui,  la
rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare  disposizioni  volte  a
incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili; 
  Ritenuta, altresi', la  necessita'  e  urgenza  di  specificare  ed
assicurare il contributo alla finanza pubblica da  parte  degli  enti
territoriali,  come  sancito  nell'Intesa  raggiunta   in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nella  riunione  del  26
febbraio 2015; 
  Ritenuta  la  necessita'  e   urgenza   di   dettare   disposizioni
finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e
di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il  sisma  del  6
aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane  (ZFU)
nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal  sisma  del  20  e  29
maggio 2012 e dall'alluvione del 17  gennaio  2014  in  favore  delle
microimprese; di dettare disposizioni finalizzate  ad  accelerare  la
ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori  lombardi
colpiti dall'alluvione del 20 e  29  maggio  2012;  di  prorogare  il
termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge  n.  190  del
2014; 
  Ritenuta la  necessita'  e  l'urgenza  di  implementare  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, includendovi i  dati  relativi
allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni  la
disponibilita' di un sistema di controllo, gestione  ed  interscambio
dei  dati  e  servizi  per  lo  svolgimento   delle   loro   funzioni
istituzionali, nonche' di adottare misure per  rafforzare  i  servizi
per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno  di
  Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli  anni  2015-2018  e
  ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  dei  comuni  sono  quelli  approvati  con  intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento  a  ciascun  comune,  nella
tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018,  con  riferimento  alle  spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti  ai  comuni  i
seguenti spazi finanziari: 
    a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e
risulti vigente alla data di pubblicazione del  presente  decreto  lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza  del  territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per  10
milioni di euro; 
    b) spese per interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro; 
    c) spese per l'esercizio della funzione di ente  capofila:  spazi
finanziari per 30 milioni di euro; 
    d)  spese  per  sentenze  passate  in  giudicato  a  seguito   di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale,  di
procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 
  3. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, con riferimento  all'anno  2015,  ed  entro  il
termine perentorio del 10 maggio, con  riferimento  agli  anni  2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante  il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli   spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le  spese  relative  alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi  4  e  5.  Nell'anno  2015,  ai  comuni  che  richiedono  spazi
finanziari per spese finanziate con entrate  conseguenti  ad  accordi
transattivi stipulati  entro  il  31  dicembre  2012,  connessi  alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un  importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui  alla  lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi  finanziari  per  sostenere  le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati  dall'amianto  sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della  quota  di  cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al  periodo
precedente. Nel caso  in  cui  tali  richieste  superino  l'ammontare
complessivo  di  20  milioni  di  euro,  le  quote   riguardanti   le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono  ridotte
in  misura  proporzionale  al  fine  di  assicurare  che  agli  altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo  pari
a 20 milioni  di  euro.  Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti
superiore  agli  spazi  finanziari  disponibili  per  ciascuna  delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,  fermo  restando
quanto previsto dai periodi precedenti,  sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in  cui  la  richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi  finanziari  disponibili  in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni  con
le procedure di cui al comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione  da  parte  dei  comuni  delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici,
di cui al comma 2,  lettera  b),  e'  effettuata,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso  per  gli
interventi di edilizia scolastica, secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  la  Struttura  di  missione  comunica   alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun comune  per  sostenere  spese  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici.  Gli  spazi  finanziari   sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015  attraverso  stanziamenti  di  bilancio  o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per  gli  interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera  CIPE  n.  22  del  30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli spazi  finanziari  disponibili  sono  attribuiti  in
misura proporzionale alle singole richieste, nel  caso  la  richiesta
complessiva risulti superiore  alla  disponibilita'  di  detti  spazi
finanziari. 
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi  finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a  sterilizzare  gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute  dagli  enti
capofila nel periodo assunto  a  riferimento  per  la  determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno,  puo'
essere effettuata, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della  riduzione  dell'obiettivo
in attuazione  del  comma  6-bis  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 6-bis e' inserito il  seguente:  "6-ter.  Per  l'anno  2015  la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui
al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base  delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non  oltre  il  quindicesimo
giorno  precedente  la  predetta   scadenza,   relative   alle   sole
rimodulazioni  degli   obiettivi   in   ragione   di   contributi   o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti  direttamente  dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente  trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare  l'invarianza  finanziaria
di  cui  al  comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al  punto  2.1.3  della  nota
metodologica   condivisa   nell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19  febbraio  2015,
resi  noti  agli  enti   dall'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani.". 
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.  Alle  province  e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica  in  misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito  nello  stesso  anno  e  comunque  in
misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo disponibile. 
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n.190, e' sostituito dai seguenti: "Per  l'anno  2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente  beneficiario
gli importi relativi: 
    a) all'esclusione, dai saldi di cui al  comma  463,  delle  spese
relative  al  cofinanziamento   nazionale   dei   fondi   strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
    b) all'esclusione, dal patto di  stabilita'  interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie
del programma delle infrastrutture strategiche  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali; 
    c) all'esclusione, dal patto di  stabilita'  interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle  spese  per  le  opere  e  gli
interventi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  europei  ricompresi
nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione  "2014-2020",
a valere sulla quota di cofinanziamento a carico  dei  predetti  enti
locali. 
  Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 30 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.". 
  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  "3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto  dei  vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti non trovano applicazione,  e  qualora  gia'  applicate  ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la   dichiarazione   di   dissesto   finanziario   sia    intervenuta
nell'esercizio  finanziario  2012  e  la  violazione  del  patto   di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data  del
31 dicembre 2013". 
  10. Per  l'anno  2015,  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
       Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio 
               a regime dell'armonizzazione contabile 
 
  1. Gli enti locali che non hanno provveduto  nei  termini,  possono
effettuare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data,   le   quote   libere   e   destinate    del    risultato    di
amministrazionerisultanti  dal  rendiconto  2014  nonpossono   essere
applicate al bilancio di previsione.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011,  e
successive modificazioni, la procedura prevista dal  comma  2,  primo
periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  eventualmente  gia'  avviata,  cessa  di  avere  efficacia  nei
confronti  degli  enti  locali  che  deliberano   il   riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, primo periodo,  le  parole:  "escluse  quelle  che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse; 
    b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
  "17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione  hanno
la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario  al
1° gennaio 2015 di cui al comma 7,  lettera  a),  limitatamente  alla
cancellazione dei residui attivi e passivi che non  corrispondono  ad
obbligazioni   perfezionate,   compilando   il   prospetto   di   cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione  del  risultato  di
amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16
e' disciplinata  la  modalita'  di  ripiano  dell'eventuale  maggiore
disavanzo in non piu' di 30  esercizi  in  quote  costanti,  compreso
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 
  3.  Nell'esercizio  2015,  glienti  che  hanno   partecipato   alla
sperimentazione  possono  utilizzare  i  proventi   derivanti   dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un  importo  non  superiore  alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo  e
quello che avrebbero  stanziato  se  non  avessero  partecipato  alla
sperimentazione. 
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) da altre fonti di finanziamento  individuate  nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni." 
  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno  presentato  la  richiesta  di  adesione  alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare  la
quota  di  disavanzo  derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei
residui effettuata ai sensi del comma 8,  lettera  e),  del  medesimo
articolo 243-bis, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del  2011  e,  a  tal  fine,
hanno facolta' di rimodulare il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui al  comma  5  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000  eventualmente  gia'   presentato   e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti. 
  6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a  valere
sul fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione. 
                               Art. 3 
 
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni  concernenti
  il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno,  entro  il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei  comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione  Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento  delle
risorse  di  riferimento  per  ciascun  comune  risultanti  dai  dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo  di  spesa  1365  del
bilancio dello Stato e  da  contabilizzare  nei  bilanci  comunali  a
titolo di riscossione di imposta municipale propria. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di  ciascun  anno
il  Ministero  dell'interno  comunica   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in  misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  dall'imposta
municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del   versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione  per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole "delle  capacita'  fiscali  nonche'
dei"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "della  differenza  tra   le
capacita' fiscali e i" 
    b) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  "Per  l'anno  2015,
l'ammontare complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  e'   determinata   in   misura   pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti  ai  predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e'  pari  al  45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale." 
  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo: 
  "La misura della riduzione nei confronti dei singoli  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  e'
determinata  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
    a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria
di competenza comunale ad  aliquota  base  comunicato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, al netto della quota di  alimentazione
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
    b) gettito relativo all'anno  2014  del  tributo  per  i  servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
    c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per  l'anno
2014, come risultante dagli elenchi B e C  allegati  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  1°   dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al  netto
della  riduzione  di  risorse  applicata  per  l'anno  2014  in  base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.". 
                               Art. 4 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore  dei
tempi medi nei pagamenti, del  patto  di  stabilita'  interno  e  dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al  solo  fine  di
consentire  la  ricollocazione  del  personale  delle  province,   in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56, e  successive  modificazioni,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  non
si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma  462,
lettera d), della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  2. Il personale delle province che alla data del 31  dicembre  2014
si trova in posizione di comando o  distacco  presso  altra  pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa. 
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti ";  e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al  triennio
precedente". 
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64." 
                               Art. 5 
 
 
              Misure in materia di polizia provinciale 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al  riordino
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria
competenza, il personale appartenente  ai  Corpi  ed  ai  servizi  di
polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo  1986,
n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalita'  e  procedure
definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la  sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1. 
  3. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale. 
                               Art. 6 
 
 
           Misure per emergenza liquidita' di enti locali 
                  impegnati in ripristino legalita' 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
risultano  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla  medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non  piu'  di
un  anno,  e'  attribuita   un'anticipazione   di   liquidita'   fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi.  Qualora  le
istanze superino il predetto  importo  di  40  milioni  di  euro,  le
anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura  proporzionale
alle predette istanze. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di  trenta  anni  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei  versamenti  relativi  alla
quota capitale sono  riassegnati  al  fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a  5  anni  in  corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. 
  4. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzato  l'  utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di  euro
per l'anno 2015, della "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 
  5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',  maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a  valere  sulla
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in  ragione  delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a  decorrere  dall'anno  2019  fino  alla  scadenza  di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso  della
stessa. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciale»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  7. Per fronteggiare le esigenze  di  riorganizzazione  strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo  e
di recupero della  legalita',  gli  enti  locali  che  versino  nella
condizione di cui al comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono autorizzati ad assumere,  anche  in  deroga  ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli  90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267;
per tali enti non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il  periodo  di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque  anni
immediatamente successivi alla  scadenza  del  predetto  periodo.  Ai
relativi oneri si  fa  fronte  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione  di
altre spese correnti. 
                               Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  2.  Per  l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni   di
rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli  enti  locali
senza vincoli di destinazione. 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES". 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Per  i
comuni la  predetta  quota  del  10%  e'  destinata  prioritariamente
all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante  quota  secondo
quanto stabilito  dal  comma  443  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228.". 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il
termine del 31 dicembre 2014" . 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  "30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
"allo scioglimento  della  societa'"  e'  inserita  la  seguente:  ",
consorzio". 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  "654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES)." 
                               Art. 8 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
  debiti certi, liquidi ed esigibili e  contributi  in  favore  degli
  enti territoriali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari"  del  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali"  e  per  1.892
milioni di euro della  "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale". 
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  proporzionalmente  alle  richieste  trasmesse,  a
firma del Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province  autonome  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15  luglio  2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal  criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad  anticipazioni  di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui
all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche'  le  eventuali  somme  conseguenti   a   verifiche   negative
effettuate  dal  Tavolo  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  fatte  salve  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle  finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori  eventuali  risorse  resesi  disponibili  nella
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"  di
cui al terzo periodo del comma 1. 
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al  comma  2  a  ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte  del  competente
Tavolo di cui al comma 2. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al  comma  2,  in  merito  agli
adempimenti di cui all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da  parte  delle  regioni  con
riferimento    alle    anticipazioni    di    liquidita'     ricevute
precedentemente. 
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1,  comma  463,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  una
quota  delle  somme  disponibili  sul  conto  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"  del  Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di  euro,
per la concessione di anticipazioni di  liquidita'  al  fine  di  far
fronte ai pagamenti da parte degli  enti  locali  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei  conti.
Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  periodo  precedente   sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  "Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  i  criteri,  i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti  locali  che
non hanno precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
liquidita'. 
  8. Le somme di cui  al  comma  7  saranno  erogate  previa  formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle
relative  registrazioni  contabili  da  parte   degli   enti   locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  10. Per l'anno 2015  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi  530  milioni  di  euro.  Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e'  stabilita,  secondo
una metodologia adottata sentita la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun
comune,  tenendo  anche  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per  l'anno  2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al  periodo  precedente  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno. 
  11. Ai fini di cui al comma 10, per  l'anno  2015,  e'  autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,  per  l'importo  di
530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari  a  5.671.000  euro  per
l'anno 2016, a 5.509.686  euro  per  l'anno  2017  e  a  5.346.645  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciale»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite  dalle  parole:
"30 giugno 2015". 
                               Art. 9 
 
 
                 Disposizioni concernenti le regioni 
                 e in tema di sanita' ed universita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720". 
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 488 e' aggiunto il seguente: 
  "488-bis.  In  applicazione  dell'intesa  sancita   in   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26  febbraio  2015,  le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  ai  fini   delle
riduzioni di cui all'articolo  46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  398  del  presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano  ceduto  effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  ai
comuni, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  ricadenti  nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e  provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare  le  somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata  del  bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano  tempestivamente  le  necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri  rendiconti
di  tali  operazioni  a  salvaguardia  degli  equilibri  di   finanza
pubblica.". 
  3. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  484  le  parole:  "previste  dal  comma  481"  sono
sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole:
"esclusivamente per pagare i" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per
sostenere pagamenti  in  conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli
relativi ai", le parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il  75  per  cento  ai
comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per  il  75  per  cento  ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.". 
    b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le
seguenti: "e del 30 settembre 2015". 
  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le  disposizioni  recate
dai commi da 460 a 478, ad esclusione del  comma  465,  si  applicano
anche alla Regione Sardegna.". 
  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche,  il  disavanzo  al  31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito  autorizzato  e  non
contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio  2014,
puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una  delibera  consiliare  avente  ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al  parere  del
collegio dei revisori, nel quale  sono  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  La  quota  del   disavanzo
formatosi nel 2014 e' interamente applicata  all'esercizio  2015.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo,  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  e  al  rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno  semestrale  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole:  "Per  le  finalita'  del
presente comma"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ivi  compreso  il
contributo al riacquisto anche da  parte  del  medesimo  ministero  a
valere sulle relative  disponibilita',  fino  a  un  importo  massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,". 
  7. All'articolo 1, comma  431,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Entro il 30 giugno  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 30 novembre 2015"; 
    b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo," sono inserite le seguenti:  "previa  intesa
in sede di Conferenza unificata,". 
  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, secondo  periodo,  la  parola:  "sentite"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "d'intesa con". 
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  "2013",  ovunque
ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  "2017"  e  le  parole:  "da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro  sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2"; 
    b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli  anni  2011  e
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016"
e le parole: "A  decorrere  dall'anno  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma  3,  le  parole:  "A
decorrere  dall'anno  2013"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
decorrere dall'anno 2017"; 
    c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere  dall'anno
2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere  dall'anno  2017";
al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016"; 
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  "2013"  e'
sostituita dalla seguente: "2017". 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
universita'  non  statali  che  gestiscono  policlinici  universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di  diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla  stessa
universita' attraverso la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo amministrativo". 
  11. All'articolo 1, comma 377, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   "La   presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le  strutture  indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei  termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999". 
                               Art. 10 
 
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
  Residente e di carta d'identita' elettronica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018."; 
    b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai  seguenti:
"L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati,  degli
atti  e  degli  strumenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell'articolo  54,
comma 3, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette
a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e
interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni
necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo
fino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'
utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.". 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell'interno,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attivita'  di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono
curate  dal  Ministero  dell'  interno  d'intesa  con  l'Agenzia  per
l'Italia digitale. 
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione  della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero  dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di
carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli
standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante  per  la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'  autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalita'  di
produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato." 
  4. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di  62,5  milioni  di
euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall'anno  2020  e,  per  le
attivita' di gestione, di 0,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede,  quanto  a  59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e  a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse,  anche  in  conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 
 
  1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei
lavori  relativi  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  territori
abruzzesi interessati dal sisma  del  6  aprile  2009  devono  essere
stipulati  ai   sensi   dell'articolo   67-quater,   comma   8,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134;  in  particolare,  devono  essere
contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere  a),  b),
c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullita' del contratto
stesso. Il direttore dei lavori  attesta,  trasmettendo  copia  della
certificazione ai comuni interessati per  gli  idonei  controlli,  la
regolarita'  del  contratto  stipulato  tra  le  parti.  Si   applica
l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 
  2. Il progettista e il direttore dei lavori non  possono  avere  in
corso ne' avere avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  di  natura
professionale, commerciale o di collaborazione, comunque  denominati,
con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o  ricostruzione,
anche in subappalto. 
  3. I contratti gia' stipulati purche' non in corso  di  esecuzione,
sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, alla previsione del comma 1.  In  caso  di  mancata
conferma della sussistenza  dei  requisiti  accertati  da  parte  del
direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova  procedura
di selezione  dell'operatore  economico  e  l'eventuale  obbligazione
precedentemente assunta e'  risolta  automaticamente  senza  produrre
alcun  obbligo  di  risarcimento  a  carico   del   committente.   Le
obbligazioni precedentemente assunte si  considerano  non  confermate
anche in mancanza della suddetta  verifica  nei  tempi  previsti  dal
presente decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna
dello stato finale devono essere consegnate  entro  30  giorni  dalla
chiusura dei cantieri. In caso  di  ritardo  agli  amministratori  di
condominio, ai  rappresentanti  di  consorzio  e  ai  commissari  dei
consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per
il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonche' nei
casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori  di
riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi edifici. 
  10. Al fine  di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  degli
edifici pubblici danneggiati dal sisma  del  6  aprile  2009  che  ha
interessato la  regione  Abruzzo,  e'  istituita  la  Stazione  Unica
Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi  colpiti  dal
sisma del 6 aprile 2009, in conformita' al decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  30  giugno  2011,  recante  "Stazione  Unica
Appaltante, in attuazione dell'articolo  13  della  legge  13  agosto
2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  29  agosto  2011,  n.  200,  con  il  compito  di
assicurare: 
    a) l'efficacia, l'efficienza e  l'economicita'  nell'espletamento
delle procedure di evidenza pubblica; 
    b)  l'imparzialita',  la  trasparenza  e  la  regolarita'   della
gestione dei contratti pubblici; 
    c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali; 
    d) il rispetto  della  normativa  in  materia  di  sicurezza  sul
lavoro. 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  una  quota  fissa,
fino a un valore massimo del 4 per cento degli  stanziamenti  annuali
di bilancio, e' destinata,  per  gli  importi  cosi'  determinati  in
ciascun anno, nel  quadro  di  un  programma  di  sviluppo  volto  ad
assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo   in   termini   di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e  programmi  di  promozione  dei  servizi  turistici  e
culturali; c) attivita' di ricerca, innovazione  tecnologica  e  alta
formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali;  e)
azioni di sostegno per l'accesso al credito delle  imprese,  comprese
le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la  banda  larga,  per  cittadini  e  imprese.  Tali
interventi sono realizzati all'interno di un  programma  di  sviluppo
predisposto dalla  Struttura  di  missione  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  giugno  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il  programma  di
sviluppo e' sottoposto al CIPE per  l'approvazione  e  l'assegnazione
delle  risorse.  Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,
amministrazioni  attuatrici,  disciplina  del   monitoraggio,   della
valutazione degli interventi in itinere ed ex post,  della  eventuale
revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "sui
restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77." 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  "titolari"  sono
aggiunte le  seguenti:  "nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri". 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 12 
 
 
                    Zone Franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca e' la seguente: comuni di Bastiglia,
Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice  sul  Panaro,
Finale Emilia, comune di Modena limitatamente  alle  frazioni  di  la
Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni
con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi  di
Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di  cui  al  comma  precedente  con  le
seguenti caratteristiche: 
    a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio  2003,  n.
2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, e avere un reddito lordo nel  2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; 
    b) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
di cui al  successivo  comma  9,  purche'  la  data  di  costituzione
dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; 
    c) svolgere la propria attivita' all'interno della  zona  franca,
ai sensi di quanto previsto dal comma 3; 
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) della Commissione 18  dicembre  2013,  n.
1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" e dal regolamento (CE) della  Commissione  del  18  dicembre
2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis"/ nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  1  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
comunitari di cui al comma precedente. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nel
rispetto della dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  comma  7,
delle seguenti agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU fino a
concorrenza,  per  ciascun  periodo  di  imposta,   dell'importo   di
100.000,00   euro   del   reddito   derivante    dallo    svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  ZFU  nel  limite  di  euro
300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al  valore  della
produzione netta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito  in  legge
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al  presente  articolo,
si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  11  luglio  2013,  n.  161,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                               Art. 13 
 
 
         Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni 
        colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1. Il Presidente della  regione  Lombardia  puo'  destinare,  nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205  milioni  di  euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b)  ed
f),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  fa  fronte  quanto  a  140
milioni   di   euro    mediante    riduzione    per    l'anno    2015
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.  Le  predette  risorse  sono  versate  sulla   contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
  3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  dei  comuni  e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale,  secondo  quanto  previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati  dagli  enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al  finanziamento  di  interventi  di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti  nei
piani attuativi del Commissario delegato per  la  ricostruzione,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. 
  4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, le parole  "e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole:  "  la  continuita'  produttiva,"  sono  inserite  le
seguenti: " e dei danni subiti da prodotti in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio,  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari,". 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  33,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  si
provvede mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
delle  risorse  relative   all'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
                               Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. All'articolo 1, comma  632,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole "30  giugno  2015"  sono  sostituite
dalle parole "30 settembre 2015". 
                               Art. 15 
 
 
                        Servizi per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome,
definiscono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e  con  le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata  a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla  gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche  attive  del  lavoro  nel
territorio della regione o provincia autonoma. 
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti   possono   prevedere   la
possibilita'  di  partecipazione  del   Ministero   agli   oneri   di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 70 milioni di euro annui, ed  in  misura  proporzionale  al
numero di lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. 
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al  comma
2 e nei limiti temporali e di  spesa  stabiliti  dalle  medesime,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  ad
utilizzare una somma non superiore a 70  milioni  di  euro  annui,  a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3. 
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per  l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  di  mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula
della convenzione di cui al  comma  2,  all'assegnazione  a  ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo  di  rotazione
di cui al comma 4.  Laddove  con  la  medesima  regione  destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla  stipula  della  convenzione
entro il 30 settembre 2015,  e'  operata  una  riduzione  di  importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della  regione  stessa.
Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui  al
primo periodo del presente comma. 
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da "Allo scopo di consentire  il  temporaneo  finanziamento
dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate. 
                               Art. 16 
 
 
             Misure urgenti per il gli istituti e luoghi 
               della cultura di appartenenza pubblica 
 
  1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento  delle  procedure
di  gara  per  l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della  cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo  scopo  di  razionalizzare  la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza,  per
lo svolgimento delle relative procedure. 
                               Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Legge 27 maggio 2015, n. 69

Legge 27 maggio 2015, n. 69

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (15G00083)

(GU n.124 del 30-5-2015)

Capo I

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche’ ulteriori
modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di
attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti  contro
                     la pubblica amministrazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  32-ter,  secondo  comma,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «cinque»; 
    b) all'articolo 32-quinquies,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita
dalla seguente: «due»; 
    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole:  «quindici  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le  parole:  «due  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; 
    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a  dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e
sei mesi»; 
    e) all'articolo 318, le parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; 
    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro  a  otto  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; 
    g) all'articolo 319-ter: 
      1) al primo comma, le parole: «da quattro a  dieci  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; 
      2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e  le  parole:
«da sei a venti anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  otto  a
venti anni»; 
    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le  parole:  «da  tre  a
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci  anni
e sei mesi»; 
    i) all'articolo 323-bis: 
      1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «Per i delitti previsti dagli  articoli  318,  319,  319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente
adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per
l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un
terzo a due terzi»; 
      2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Circostanze
attenuanti». 
                               Art. 2 
 
 
Modifica  all'articolo  165  del  codice  penale,   in   materia   di
                 sospensione condizionale della pena 
 
  1. Dopo il terzo comma  dell'articolo  165  del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320  e  322-bis,  la   sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento  di  una
somma equivalente al  profitto  del  reato  ovvero  all'ammontare  di
quanto   indebitamente   percepito   dal   pubblico    ufficiale    o
dall'incaricato di un pubblico  servizio,  a  titolo  di  riparazione
pecunaria in favore  dell'amministrazione  lesa  dalla  condotta  del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero,
nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore  dell'amministrazione
della giustizia, fermo restando il  diritto  all'ulteriore  eventuale
risarcimento del danno». 
                               Art. 3 
 
 
Modifica  dell'articolo  317  del  codice  penale,  in   materia   di
                             concussione 
 
  1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato  di
un pubblico servizio che, abusando della  sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o
a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la  reclusione  da
sei a dodici anni». 
                               Art. 4 
 
 
Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale,  in  materia
                      di riparazione pecuniaria 
 
  1. Dopo  l'articolo  322-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). -  Con  la  sentenza  di
condanna per i reati previsti dagli  articoli  314,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato  il  pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto  dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
di riparazione  pecuniaria  in  favore  dell'amministrazione  cui  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
ovvero,  nel  caso   di   cui   all'articolo   319-ter,   in   favore
dell'amministrazione  della  giustizia,  restando  impregiudicato  il
diritto al risarcimento del danno». 
                               Art. 5 
 
 
            Associazioni di tipo mafioso, anche straniere 
 
  1.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma,  le  parole:  «da  sette  a  dodici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»; 
  b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»; 
  c) al quarto comma, le parole:  «da  nove  a  quindici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole:  «da
dodici a ventiquattro  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
quindici a ventisei anni». 
                               Art. 6 
 
 
Integrazione dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  in
  materia di applicazione della pena su richiesta delle parti 
 
  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314,
317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». 
                               Art. 7 
 
 
Informazione  sull'esercizio  dell'azione  penale  per  i  fatti   di
                             corruzione 
 
  1. All'articolo  129,  comma  3,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i  delitti  di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353  e  353-bis  del  codice  penale,  il
pubblico ministero informa  il  presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione, dando notizia dell'imputazione». 
                               Art. 8 
 
 
            Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli  17  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163». 
  2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le   stazioni
appaltanti  sono  tenute   altresi'   a   trasmettere   le   predette
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  dopo  il
comma 32 e' inserito il seguente: 
    «32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di  cui  al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
1  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  il   giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche  in  esito  a  una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti  contrastanti
con le regole della trasparenza». 

Capo II

Disposizioni penali in materia di societa’ e consorzi

                               Art. 9 
 
 
            Modifica dell'articolo 2621 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti
dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i  sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o  per  altri
un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,  previste  dalla
legge,  consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti   non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la  cui
comunicazione e' imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo  al  quale  la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre  altri  in
errore, sono puniti con la pena della  reclusione  da  uno  a  cinque
anni. 
  La stessa pena si applica anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni
riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto  di
terzi». 
                               Art. 10 
 
 
  Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2621-bis  (Fatti  di   lieve   entita').   -   Salvo   che
costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a  tre
anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di  lieve
entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della  societa'
e delle modalita' o degli effetti della condotta. 
    Salvo che costituiscano piu' grave reato, si  applica  la  stessa
pena di cui al comma precedente quando i fatti  di  cui  all'articolo
2621 riguardano societa' che  non  superano  i  limiti  indicati  dal
secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267. In  tale  caso,  il  delitto  e'  procedibile  a  querela  della
societa', dei soci, dei creditori o  degli  altri  destinatari  della
comunicazione sociale. 
    Art. 2621-ter (Non punibilita' per particolare  tenuita').  -  Ai
fini della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice  valuta,  in  modo
prevalente, l'entita' dell'eventuale danno cagionato  alla  societa',
ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621
e 2621-bis». 
                               Art. 11 
 
 
            Modifica dell'articolo 2622 del codice civile 
 
  1. L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa' quotate).  -
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla
redazione  dei  documenti  contabili  societari,  i   sindaci   e   i
liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire  per  se'  o  per
altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle
altre  comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti  al  vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della  societa'  o  del  gruppo  al  quale   la   stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore,
sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 
  Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 
  1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e'  stata
presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  2)  le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla
negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
  3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti   strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
  4) le societa' che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che
comunque lo gestiscono. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le
falsita' o le omissioni  riguardano  beni  posseduti  o  amministrati
dalla societa' per conto di terzi». 
                               Art. 12 
 
 
Modifiche  alle  disposizioni  sulla  responsabilita'  amministrativa
             degli enti in relazione ai reati societari 
 
  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo  8  giugno
2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai  reati  in
materia societaria previsti dal codice civile, si applicano  all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:»; 
  b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2621 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
duecento a quattrocento quote»; 
  c) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) per il delitto  di  false  comunicazioni  sociali  previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione  pecuniaria  da
cento a duecento quote»; 
  d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  per  il  delitto  di  false  comunicazioni  sociali   previsto
dall'articolo 2622 del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da
quattrocento a seicento quote»; 
  e) la lettera c) e' abrogata. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 27 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65

Decreto-Legge 21 maggio 2015, n. 65

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081)

(GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015)

Capo I

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
materia di rivalutazione automatica delle pensioni al  fine  di  dare
attuazione  ai  principi  enunciati  nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 70 del 2015; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori  sociali  in
deroga e dei  contratti  di  solidarieta'  al  fine  di  sostenere  e
assistere   la   prosecuzione   e   il   rilancio   delle   attivita'
imprenditoriali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  il
valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare
le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e
assistenziali al fine di sostenere i redditi dei  cittadini  e  delle
famiglie; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  sul
sistema delle garanzie connesse al finanziamento per  l'anticipazione
del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli
accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da  parte  dei
lavoratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 maggio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
      "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
        a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della
quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto
previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
        d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti
medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
        e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi."; 
    2) dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
      "25-bis.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti
pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni
2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai
trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre
volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: 
        a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
        b) a  decorrere  dall'anno  2016  nella  misura  del  50  per
cento.". 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  riferiscono  a
ogni singolo beneficiario in  funzione  dell'importo  complessivo  di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi  gli  assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi. 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo. 

Capo II

                               Art. 2 
 
 
   Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione 
 
  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di  cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 3 
 
 
Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore
                             della pesca 
 
  1. Per l'anno 2015, le risorse  destinate  dall'articolo  1,  comma
109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come
rifinanziato dal presente  decreto,  al  riconoscimento  della  cassa
integrazione guadagni in deroga per  il  settore  della  pesca,  sono
incrementate di 5 milioni di euro. 
                               Art. 4 
 
 
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,
        commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 
 
  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro  a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente
decreto. 
                               Art. 5 
 
 
Modifiche  ai  criteri  di   determinazione   del   coefficiente   di
             capitalizzazione del montante contributivo 
 
  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e'
inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di  capitalizzazione  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma non puo' essere inferiore a  uno,  salvo  recupero  da
effettuare sulle rivalutazioni successive." 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro  per  l'anno
2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro
per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021,  0,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  0,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4  milioni  di
euro per l'anno 2016, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  0,3
milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019,
0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro  per  l'anno
2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per
l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; 
    b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8  milioni  di
euro per l'anno 2016, 1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  1,4
milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019,
1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 6 
 
 
      Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma
302 e' sostituito dal seguente: 
    "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
bancabile di ciascun mese.". 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546
milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno
2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018
attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte  agli  istituti
di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi  di  pagamento  delle
prestazioni pensionistiche; 
    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto
maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie
spese. 
  3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente  alle  riduzioni  di
spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2. 
                               Art. 7 
 
 
                          TFR in busta paga 
 
  1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il  finanziamento  e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 1,  del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
formalita' ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni
altra imposta indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto.". 
  2. All'articolo  1,  comma  32,  quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo
46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle  seguenti:
"nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero  1,  del  codice
civile.". 
                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando