Legge 18 agosto 2015, n. 134
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (15G00139)
(GU n.199 del 28-8-2015 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dalla
risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n.
A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con
autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della
salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento
nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro
autistico.
Art. 2
Linee guida
1. L'Istituto superiore di sanita' aggiorna le Linee guida sul
trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le eta'
della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze
fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura
scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.
Art. 3
Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e
tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la
procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai
disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi
precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze
scientifiche disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di
assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro
autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di
coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria
regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di
minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico,
verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento
dei seguenti obiettivi:
a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma
costituiti da unita' funzionali multidisciplinari per la cura e
l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria
infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli
strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e
assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche
disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito
dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per
l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di
assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di
consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi
stessi;
d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un
coordinatore degli interventi multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi
di cui al presente comma per assicurare la continuita' dei percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della
persona;
f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al
sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi
dello spettro autistico;
g) la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali
e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze
specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di
effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e
adulti;
h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento
lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico,
che ne valorizzino le capacita'.
Art. 4 Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute 1. Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Art. 5
Attivita' di ricerca
1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di
ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro
autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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