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Legge 4 maggio 2009, n. 41

Legge 4 maggio 2009, n. 41

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)

(GU n.101 del 4-5-2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche’ contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 4 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Legge regionale Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28

Legge regionale Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28

Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Legge 2 aprile 2007, n. 40
(in SO n. 91 alla GU n. 77 del 2 aprile 2007 )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – Supplemento ordinaario n. 91

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 1.

Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta’ di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e’ vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E’ altresi’ vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e’ nulla e non comporta la nullita’ del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu’ favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. 2-bis. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita’ per consentire all’utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l’indicazione dell’operatore che gestisce il numero chiamato. 3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. 4. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ sanzionata dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni applicando l’art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni

1. All’articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita’ del piano viene valutata d’intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneita’ dei regimi autorizzatori”.

Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita’ esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche’ gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi. 2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza. 3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell’ambito delle concessioni autostradali e stradali, l’installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita’ e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita’ di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta. 2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita’ ingannevole.

Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore”. 2. I soggetti tenuti all’apposizione dell’indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.

Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta’ di adeguare i contratti gia’ stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008. 1-bis. All’articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita’ per un periodo di cinque anni”. 2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia’ titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo’ assegnare al contratto una classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia’ assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilita’ del contraente, che e’ individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita’ principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita’ si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri.
4-quater. E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.”. 3. All’articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.”. 4. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facolta’ di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta’ di cui al primo periodo puo’ essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”. 5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita’ del contratto, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

1. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita’ economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante. 2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita’ del contratto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. (Soppresso). 5. L’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita’ dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. 6. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita’ e’ stabilita entro trenta giorni dalla Banca d’Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere. 7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 8.
Portabilita’ del mutuo; surrogazione

1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilita’ del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l’esercizio della facolta’ di cui all’articolo 1202 del codice civile. 2. Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1. La nullita’ del patto non comporta la nullita’ del contratto. 4. La surrogazione per volonta’ del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali. 4-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell’articolo 15 del medesimo decreto. 4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’ sociale. 4-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti

1. Nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari e’ fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.

Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell’impresa

1. Ai fini dell’avvio dell’attivita’ d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche’ per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attivita’ imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da’ notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attivita’ d’impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e’ individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita’ di presentazione da parte degli interessati e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo. 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta’ degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. 10. Al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e’ rideterminata, garantendo comunque l’invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita’ economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea. 2. Le attivita’ di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attivita’ di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita’, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita’, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita’ dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 3. Le attivita’ di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita’ ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita’ e capacita’ economico-finanziaria. Per l’esercizio delle sole attivita’ di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita’ economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attivita’ di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita’ professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. 4. Le attivita’ di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attivita’ di guida turistica non puo’ essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita’ dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita’ e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo’ essere negato l’esercizio dell’attivita’ di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attivita’ di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita’ di alcuna autorizzazione, ne’ abilitazione, sia essa generale o specifica. 5. L’attivita’ di autoscuola e’ soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita’ da presentare all’amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacita’ finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All’articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province”. Al comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: “autorizzazione” e’ sostituita dalle seguenti: “dichiarazioni di inizio attivita'” e le parole da: “e per la limitazione” a: “del territorio” sono soppresse. Al comma 11 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: “senza autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “senza la dichiarazione di inizio attivita’ o i requisiti prescritti” e le parole: “da euro 742 a euro 2.970” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 10.000 a euro 15.000”. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 5-bis. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: “Le persone fisiche” fino a: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le persone fisiche o giuridiche, le societa’, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attivita’. Il titolare”;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: “L’autorizzazione rilasciata a chi” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione puo’ essere presentata da chi”;
c) al comma 6, le parole: “L’autorizzazione non puo’ essere rilasciata ai” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione non puo’ essere presentata dai” e le parole: “e a coloro” sono sostituite dalle seguenti: “e da coloro”;
d) al comma 13, primo periodo, le parole: “per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “per la dichiarazione di inizio attivita'”. 5-ter. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: “gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali” sono sostituite dalle seguenti: “proprieta’ e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonche¨ la gestione diretta dei beni patrimoniali”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attivita’ di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita’ finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa’ di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneita’ tecnica” e il terzo periodo e’ soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-quater. All’articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o istruttore di guida” sono sostituite dalle seguenti: “e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-quinquies. All’articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o, nel caso di societa’ od enti, alla persona da questi delegata” sono soppresse. 5-sexies. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: “L’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L’attivita’ dell’autoscuola”; al comma 9, alinea, le parole: “L’autorizzazione e’ revocata” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’autoscuola e’ revocato”; dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: “9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo e’ parimenti revocata l’idoneita’ tecnica. L’interessato potra’ conseguire una nuova idoneita’ trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione”. 5-septies. All’articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “requisiti di idoneita'” sono inserite le seguenti: “, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,” e dopo le parole: “idoneita’ tecnica degli insegnanti e degli istruttori” sono inserite le seguenti: “, cui si accede dopo la citata formazione iniziale”. Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all’esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-octies. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
“11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attivita’ di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attivita’ di autoscuola e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo”. 5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o piu’ direttive di revisione dell’esercizio dell’attivita’ di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari. 5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche¨ le modalita’ di esposizione e informazione per l’utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5. 8. Dopo il quinto comma dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e’ inserito il seguente:
“L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non e’ richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita’ dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.”. 9. All’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: “, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita’ distanti piu’ di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita’ oggetto della relazione di traffico””.

Art. 11.
Misure per il mercato del gas

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonche’ di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita’ con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita’ di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita’ di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita’ di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all’importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all’obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalita’ di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas.

Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita’ e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore

1. Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all’articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: “economico,” e “tecnologico”, e il comma 8 e’ sostituito dal seguente: “8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi”. Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell’articolo 2 e gli articoli 6 e 10. 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l’universita’ e la ricerca e con gli enti locali. 1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia’ previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita’ laboratoriali, di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore. 1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all’articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008-2009,” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009-2010,”. 1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 1-sexies. All’attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, “poli tecnico-professionali” tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell’articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore denominate “istituti tecnici superiori” nel quadro della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I “poli” sono costituiti sulla base della programmazione dell’offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I “poli”, di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita’ previste dall’articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e’ aggiunta la seguente: “i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
b) all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e’ aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
c) all’articolo 147, comma 1, le parole: “e i-quater)” sono sostituite dalle seguenti: “, i-quater) e i-octies)”. 4. All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita’ esistenti sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita’ speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull’andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007. 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell’articolo 1 dopo le parole: “costituito dal sistema” sono aggiunte le seguenti: “dell’istruzione secondaria superiore” e conseguentemente le parole: “dei licei” sono soppresse; al medesimo comma, le parole: “Esso e’ il secondo grado in cui” sono sostituite dalle seguenti: “Assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo”;
b) all’articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all’allegato B le parole da: “Liceo economico” fino a: “i fenomeni economici e sociali” e da: “Liceo tecnologico” fino alla fine sono soppresse. 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. 8-quater. Il contributo concesso dall’articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell’ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita’ indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007. 8-quinquies. All’articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “di domicilio,” sono inserite le seguenti: “ovvero del comune dove e’ ubicata la sede di lavoro,”. 8-sexies. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore e’ soggetto esercente attivita’ bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita. 8-septies. Il creditore e’ tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalita’ di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore. 8-octies. L’Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita’ di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo. 8-novies. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell’obbligazione, con le modalita’ previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma. 8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalita’ conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies. 8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e’ necessaria l’autentica notarile. 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita’ del contratto. 8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. 8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita’ avvenga tramite affidamenti e modalita’ competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche’ in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita’ ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell’Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall’Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e’ altresi’ revocata l’autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa’ TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni. 8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa’ del gruppo all’accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita’ progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8-duodevicies. All’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico”. 8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocita’. 8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu’ ampie rispetto a quelle gia’ attribuite. 8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Art. 14.
(Soppresso)
Art. 15.
(Soppresso)

 

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Legge 18 aprile 2005, n. 62
(in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)

Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie  e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,
di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato   A,   sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i  decreti  sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere  parlamentare  di  cui  al  presente  comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o  5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE,  2003/87/CE,  2003/99/CE,  2003/122/Euratom,   2004/8/CE,
2004/12/CE,   2004/17/CE,   2004/18/CE,    2004/22/CE,    2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Su
di essi e' richiesto anche il parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,   quarto   comma,   della
Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i  testi,   corredati   dei
necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per   i   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari  che
devono essere espressi entro venti giorni. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. ((9)) 
  5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 2007, N. 77. 
  6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente  adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in  vigore,  per  le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione  della  normativa  comunitaria  e  perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
normativa di attuazione adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine  i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 
  7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una  o
piu' deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora  esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla  direttiva  per  la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti  dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia  a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive  da  parte
delle regioni e delle province autonome. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese negli allegati A  e  B,  ritrasmette  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere  definitivo  che
deve essere espresso entro venti giorni. (6) 

------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 10,  comma  2)
che il termine per l'esercizio della  delega  previsto  dal  presente
articolo e' prorogato fino al 31 gennaio 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che
"Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  18  aprile
2005, n. 62, per l'esercizio della delega  integrativa  e  correttiva
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE  del
Consiglio,  del  22  settembre   2003,   relativa   al   diritto   al
ricongiungimento  familiare,  nonche'  del  decreto  legislativo   di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,   e`
prorogato di tre mesi."
                               Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  occorrenti  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h)  i  decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva
parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare
il  massimo  livello  di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne  dei  vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi  sono  tenuti  a  rispettare,  con  particolare riferimento ai
requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai
cittadini degli altri Stati membri.
                               Art. 3.
(Delega al Governo per la  disciplina  sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)

1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo
1.
                               Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite  all'attuazione  delle  direttive di cui agli allegati A e B
della  presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai sensi del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
                               Art. 5.
(Delega al Governo   per   il   riordino   normativo   nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del   Consiglio   dei  ministri  o  del  Ministro  per  le  politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate  a  prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a
scopo  di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia  e  ad  apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a)  garantire  la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa;
b)   garantire   l'economicita',   l'efficienza   e  l'efficacia  del
procedimento  ove  siano  previste  sanzioni  amministrative  per  la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4.  Dall'attuazione  del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

                               Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio   2001,   n.   7,   sul   settore
                             fieristico)

1.  La  legge  11  gennaio  2001,  n.  7,  sul settore fieristico, e'
abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
                               Art. 7.
(Modifica  dell'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia   di   ordinamento   della   professione  di
                consulente in proprieta' industriale)

1.  In  esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di giustizia delle
Comunita'   europee   del  13  febbraio  2003  nella  causa  C131/01,
l'articolo   2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342,   recante  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  in
proprieta'   industriale  e  la  formazione  del  relativo  Albo,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a)  abbia  il  godimento  dei  diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b)  sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c)  abbia  la  residenza  ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d)  abbia  superato  l'esame  di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia  superato  la  prova  attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta'   industriale   all'articolo   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.    Sono   altresi'   ammessi   all'attivita'   di   rappresentanza
professionale  di  fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste  dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente  la  professione  corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3.  La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea   e  automatica  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  al  fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative  al  godimento  dei  diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4.  Per  l'iscrizione  temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle  lettere  c)  e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non  partecipano  all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere   eletti   quali   componenti   del   Consiglio   dell'Ordine.
L'iscrizione   decade  con  il  decorso  del  periodo  per  il  quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5.  La  prestazione  di  servizi  di  cui  al  comma  2 e' effettuata
utilizzando,  in  lingua  originale,  o  il  titolo professionale, se
esistente,  o  il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6.   L'iscrizione   e'   effettuata   dal  Consiglio  dell'Ordine  su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
                               Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 538, in materia di distribuzione  all'ingrosso  dei medicinali per
                             uso umano)

1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  L'autorita'  competente  che ha concesso l'autorizzazione di
cui  al  comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in
quanto   sono   venuti   meno   i  requisiti  sulla  cui  base  detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della  salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione o
revoca.
4-ter.  Il  Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento
di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni
e  dalle  province  autonome  o  dalle autorita' da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater.  Su  richiesta  della  Commissione  europea  o di uno Stato
membro,  il  Ministero  della  salute fornisce qualunque informazione
utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
                               Art. 9.
(Recepimento  della  direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e
delle direttive della Commissione    di    attuazione    2003/124/CE,
                      2003/125/CE e 2004/72/CE)

1.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Le  informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi  dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad
altre  autorita'  italiane,  ivi  incluso il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia"
sono soppresse;
3)  al  comma  7,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: "Le autorita'
competenti  di  Stati  comunitari  o extracomunitari possono chiedere
alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB  di effettuare per loro conto,
secondo  le  norme  previste  nel  presente  decreto, un'indagine sul
territorio  dello  Stato.  Le predette autorita' possono chiedere che
venga  consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare
il   personale   della   Banca   d'Italia   e  della  CONSOB  durante
l'espletamento dell'indagine";
b)  all'articolo  64,  comma  1,  dopo  la  lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis)  adotta  le  disposizioni  e gli atti necessari a prevenire e
identificare  abusi  di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;";
c)  all'articolo  97,  comma  1,  la  lettera  a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114,  commi  5  e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d)  all'articolo  103,  comma  2,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art.  114.  - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di
pubblicita'   previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,  gli
emittenti  quotati  e  i  soggetti  che  li controllano comunicano al
pubblico,   senza   indugio,  le  informazioni  privilegiate  di  cui
all'articolo  181  che  riguardano  direttamente detti emittenti e le
societa'   controllate.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
modalita'  e  i  termini  di  comunicazione delle informazioni, detta
disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite alla societa' di
gestione  del  mercato  con  le proprie e puo' individuare compiti da
affidarle   per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2.  Gli  emittenti  quotati  impartiscono  le disposizioni occorrenti
affinche'   le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le  notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  possono,  sotto  la propria
responsabilita',   ritardare   la  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni  privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite
dalla  CONSOB  con  regolamento, sempre che cio' non possa indurre in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con
regolamento,  puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la
stessa  autorita'  della  decisione  di  ritardare la divulgazione al
pubblico  di  informazioni  privilegiate e puo' individuare le misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4.  Qualora  i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in  loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del
lavoro,   della   professione,   della  funzione  o  dell'ufficio  le
informazioni  indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad
un  obbligo  di  riservatezza  legale,  regolamentare,  statutario  o
contrattuale,  gli  stessi  soggetti  indicati  al  comma  1 ne danno
integrale  comunicazione  al  pubblico,  simultaneamente  nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale.
5.  La  CONSOB  puo',  anche  in via generale, richiedere ai soggetti
indicati  nel  comma  1  che siano resi pubblici, con le modalita' da
essa  stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati.
6.  Qualora  i  soggetti  indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato,  che  dalla  comunicazione  al pubblico delle informazioni,
richiesta  ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La  CONSOB,  entro sette
giorni,  puo'  escludere  anche  parzialmente  o  temporaneamente  la
comunicazione  delle  informazioni, sempre che cio' non possa indurre
in  errore  il  pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o  di  direzione  in  un  emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare  accesso  a  informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano  il  potere  di  adottare decisioni di gestione che possono
incidere  sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
quotato,  chiunque  detenga  azioni  in  misura almeno pari al 10 per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente  quotato,  devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le
operazioni,  aventi  ad  oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta  persona.  Tale comunicazione deve essere effettuata anche
dal  coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a
carico,  nonche'  dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti  sopra  indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla
CONSOB  con  regolamento,  in  attuazione  della direttiva 2004/72/CE
della  Commissione,  del  29  aprile 2004. La CONSOB individua con lo
stesso  regolamento  le  operazioni,  le  modalita' e i termini delle
comunicazioni,  le  modalita'  e  i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche  con  riferimento  alle  societa'  in rapporto di controllo con
l'emittente  nonche'  ad  ogni  altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma.
8.  I  soggetti  che  producono  o diffondono ricerche o valutazioni,
comprese  le  societa'  di  rating,  riguardanti strumenti finanziari
indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), o gli emittenti di
tali  strumenti,  nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni  che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate  ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b)  le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate  al  comma  8  prodotte  o diffuse da emittenti quotati o da
soggetti  abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con
essi.
10.  Fatto  salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai
sensi  del  comma  9,  lettera  a),  non  si applicano ai giornalisti
soggetti  a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione  consenta  di  conseguire  gli stessi effetti. La CONSOB
valuta,  preventivamente  e  in via generale, la sussistenza di dette
condizioni.
11.  Le  istituzioni  che  diffondono  al pubblico dati o statistiche
idonei   ad  influenzare  sensibilmente  il  prezzo  degli  strumenti
finanziari  indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), devono
divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano anche ai
soggetti  italiani  ed esteri che emettono strumenti finanziari per i
quali   sia   stata  presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis)   esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo
187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente:
"Art.  115-bis.  -  (Registri  delle  persone  che  hanno  accesso ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto  di  controllo  con  essi, o le persone che agiscono in loro
nome  o  per  loro  conto, devono istituire, e mantenere regolarmente
aggiornato,  un registro delle persone che, in ragione dell'attivita'
lavorativa  o  professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno  accesso  alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La  CONSOB  determina  con  regolamento  le modalita' di istituzione,
tenuta e aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli  acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357  e  2357-bis,  primo  comma,  numero  1),  del codice civile, da
societa'  con  azioni  quotate,  devono  essere effettuati in modo da
assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  gli azionisti, secondo
modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento";
l)  nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito
il seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque  ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e'
punito  con  la  reclusione  fino  a  due anni e con la multa da euro
diecimila ad euro duecentomila";
m)  all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1)  al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti  agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da
lire  dieci  milioni  a  lire duecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali  esercitano  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione e di
controllo  presso  le  societa'  e gli enti che svolgono le attivita'
indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e
i   soggetti   indicati  nell'articolo  114,  comma  7,  in  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e
11,  nonche'  di  quelle  di  attuazione  emanate  dalla  CONSOB, nei
confronti  della  persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma  1-bis  e,  quando  non  ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo  114,  comma 10, nei confronti della persona fisica che
svolge l'attivita' di giornalista";
3)  al  comma  2,  le  parole: "da lire dieci milioni a lire duecento
milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro
cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo  non  si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
2.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche
recanti  nuove  disposizioni  in  materia  di  abuso  di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato:
a)  nella  parte  V,  titolo  I,  la  partizione  "Capo IV - Abusi di
informazioni  privilegiate  e  aggiotaggio  su  strumenti finanziari"
comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente
titolo:

                            "TITOLO I-BIS
   ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  180.  -  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del presente titolo si
intendono per:
a)   ''strumenti   finanziari'':  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e'
stata  presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato  regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonche'  qualsiasi  altro  strumento  ammesso o per il quale e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b)  "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali
e'  stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un  mercato  regolamentato  italiano  o  di  altro  Paese dell'Unione
europea,  nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci
ammesso  o  per  il  quale  e'  stata  presentata  una  richiesta  di
ammissione  alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell'Unione europea;
c)  "prassi  di  mercato  ammesse":  prassi  di  cui  e'  ragionevole
attendersi  l'esistenza  in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o
individuate   dalla   CONSOB  in  conformita'  alle  disposizioni  di
attuazione  della  direttiva  2003/6/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d)  "ente":  uno  dei  soggetti  indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art.  181.  -  (Informazione  privilegiata) - 1. Ai fini del presente
titolo  per  informazione  privilegiata si intende un'informazione di
carattere  preciso,  che  non  e'  stata  resa pubblica, concernente,
direttamente   o  indirettamente,  uno  o  piu'  emittenti  strumenti
finanziari  o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe  influire  in  modo  sensibile  sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2.  In  relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata
si  intende  un'informazione  di  carattere preciso, che non e' stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu'
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
sono  negoziati  si  aspettano  di ricevere secondo prassi di mercato
ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a)  si  riferisce  ad  un complesso di circostanze esistente o che si
possa  ragionevolmente  prevedere  che  verra'  ad  esistenza o ad un
evento  verificatosi  o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verifichera';
b)  e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul  possibile  effetto del complesso di circostanze o dell'evento di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4.  Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile   sui   prezzi   di   strumenti   finanziari   si   intende
un'informazione   che   presumibilmente  un  investitore  ragionevole
utilizzerebbe  come  uno  degli  elementi  su  cui fondare le proprie
decisioni di investimento.
5.  Nel  caso  delle  persone  incaricate  dell'esecuzione  di ordini
relativi  a  strumenti  finanziari,  per informazione privilegiata si
intende  anche  l'informazione  trasmessa da un cliente e concernente
gli  ordini  del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso  e  che  concerne,  direttamente o indirettamente, uno o piu'
emittenti  di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di tali strumenti finanziari.
Art.  182.  -  (Ambito  di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti
previsti  dal  presente  titolo sono puniti secondo la legge italiana
anche   se   commessi   all'estero,  qualora  attengano  a  strumenti
finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2.  Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli
184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano  ai  fatti concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in un
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art.  183.  -  (Esenzioni).  -  1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a)  alle  operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria  o  alla  gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano,  da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  dal Sistema
europeo  delle  Banche  centrali,  da una Banca centrale di uno Stato
membro  dell'Unione  europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente
designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b)  alle  negoziazioni  di  azioni,  obbligazioni  e  altri strumenti
finanziari  propri  quotati,  effettuate  nell'ambito di programmi di
riacquisto  da  parte  dell'emittente  o  di  societa'  controllate o
collegate,   ed  alle  operazioni  di  stabilizzazione  di  strumenti
finanziari  che  rispettino  le condizioni stabilite dalla CONSOB con
regolamento.

                               CAPO II
                           SANZIONI PENALI

Art.  184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con
la  reclusione  da  uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro  tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di informazioni
privilegiate  in  ragione  della  sua qualita' di membro di organi di
amministrazione,   direzione   o   controllo   dell'emittente,  della
partecipazione  al  capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attivita'  lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica  tali  informazioni  ad  altri,  al di fuori del normale
esercizio   del   lavoro,   della   professione,   della  funzione  o
dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2.  La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso  di  informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione  di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1.
3.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
4.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art.  185.  -  (Manipolazione  del  mercato).  - 1. Chiunque diffonde
notizie  false  o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di  strumenti  finanziari,  e'  punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
Art.  186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti
previsti   dal   presente  capo  importa  l'applicazione  delle  pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale  per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni,   nonche'   la  pubblicazione  della  sentenza  su  almeno  due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art.  187.  (Confisca).  -  1.  In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente.
3.  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  1  e  2  si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

                              CAPO III
                       SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.  187-bis.  - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le
sanzioni  penali  quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila  a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione  della  sua  qualita' di membro di organi di amministrazione,
direzione   o   controllo  dell'emittente,  della  partecipazione  al
capitale   dell'emittente,   ovvero  dell'esercizio  di  un'attivita'
lavorativa,  di  una professione o di una funzione, anche pubblica, o
di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per  conto proprio o per conto di terzi su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo
in  possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione
o  esecuzione  di  attivita' delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
3.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4.  La  sanzione  prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere
in  base  ad  ordinaria  diligenza  il  carattere  privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono  aumentate  fino  al  triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte  il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto
o  del  profitto  conseguito  dall'illecito, esse appaiono inadeguate
anche se applicate nel massimo.
6.  Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e'
equiparato alla consumazione.
Art.  187-ter.  - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni
penali  quando  il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila a euro cinque milioni
chiunque,  tramite  mezzi  di  informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti
che  forniscano  o  siano  suscettibili  di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2.  Per  i  giornalisti  che  operano  nello  svolgimento  della loro
attivita'  professionale la diffusione delle informazioni va valutata
tenendo  conto  delle  norme di autoregolamentazione proprie di detta
professione,   salvo  che  tali  soggetti  traggano,  direttamente  o
indirettamente,  un  vantaggio  o  un profitto dalla diffusione delle
informazioni.
3.  Salve  le  sanzioni  penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a)  operazioni  od  ordini  di  compravendita  che forniscano o siano
idonei   a   fornire   indicazioni   false  o  fuorvianti  in  merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b)  operazioni  od  ordini  di  compravendita che consentono, tramite
l'azione  di  una  o  di  piu'  persone  che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale;
c)  operazioni  od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d)  altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4.  Per  gli  illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'
essere  assoggettato  a sanzione amministrativa chi dimostri di avere
agito  per  motivi  legittimi e in conformita' alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie  previste  dai  commi
precedenti  sono  aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo
di  dieci  volte  il  prodotto o il profitto conseguito dall'illecito
quando,  per  le  qualita' personali del colpevole, per l'entita' del
prodotto  o  del  profitto  conseguito  dall'illecito  ovvero per gli
effetti  prodotti  sul  mercato,  esse  appaiono  inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero  su  proposta  della  medesima,  puo' individuare, con proprio
regolamento,  in  conformita'  alle  disposizioni di attuazione della
direttiva  2003/6/CE  adottate  dalla Commissione europea, secondo la
procedura   di   cui  all'articolo  17,  paragrafo  2,  della  stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei   commi  precedenti,  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  del
presente articolo.
7.  La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze  da  prendere  in  considerazione  per la valutazione dei
comportamenti  idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi
della  direttiva  2003/6/CE  e delle disposizioni di attuazione della
stessa.
Art.   187-quater.  -  (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  1.
L'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente   capo  importa  la  perdita  temporanea  dei  requisiti  di
onorabilita'  per  gli  esponenti  aziendali  ed  i  partecipanti  al
capitale  dei  soggetti  abilitati,  delle  societa'  di gestione del
mercato,  nonche'  per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti  aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad
assumere   incarichi   di   amministrazione,  direzione  e  controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa' quotate.
2.  La  sanzione  amministrativa  accessoria di cui al comma 1 ha una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  previste  dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della
gravita'  della  violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti  abilitati,  alle  societa'  di  gestione  del mercato, agli
emittenti  quotati  e  alle  societa'  di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a  tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti
ordini  professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art.  187-quinquies.  -  (Responsabilita'  dell'ente). - 1. L'ente e'
responsabile  del  pagamento  di  una  somma  pari  all'importo della
sanzione  amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)   da   persone   che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b)  da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2.  Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1,
il  prodotto  o  il  profitto  conseguito  dall'ente  e' di rilevante
entita',  la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4.  In  relazione  agli  illeciti  di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo
8  giugno  2001,  n.  231.  Il  Ministero  della giustizia formula le
osservazioni  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001,  n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti
dal presente titolo.
Art.  187-sexies.  -  (Confisca).  - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dal presente capo importa sempre
la  confisca  del  prodotto  o  del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente.
3.  In  nessun  caso puo' essere disposta la confisca di beni che non
appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'  applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
Art.  187-septies.  -  (Procedura  sanzionatoria).  -  1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB
con  provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta  giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto  nel  Bollettino  della  CONSOB.  Avuto riguardo alla natura
delle   violazioni   e  degli  interessi  coinvolti,  possono  essere
stabilite  dalla  CONSOB  modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento,  ponendo  le relative spese a carico dell'autore della
violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo'
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del
provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla
integrita'   del  mercato  ovvero  questa  possa  arrecare  un  danno
sproporzionato alle parti coinvolte.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui
circoscrizione  e'  la  sede legale o la residenza dell'opponente. Se
l'opponente  non  ha  la  sede  legale o la residenza nello Stato, e'
competente  la  corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la
violazione.   Quando  tali  criteri  non  risultano  applicabili,  e'
competente  la  corte  d'appello  di  Roma.  Il  ricorso  deve essere
notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  nelle  forme  previste
dall'articolo  23  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
7.  Copia  della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto
nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

                               CAPO IV
                         POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla
osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2.  La  CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle
violazioni  delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando
i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3.  La  CONSOB  puo' nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b)  richiedere  le  registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d)  procedere  al  sequestro  dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f)  procedere  a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a)  avvalersi  della  collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo  la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga
ai  divieti  di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
30   giugno   2003,  n.  196,  ed  accedere  al  sistema  informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b)  chiedere  l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al
traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c)  richiedere  la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti  di  cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d)  avvalersi,  ove  necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti  e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma  4,  lettera  b),  del  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
nonche'  acquisire  anche  mediante  accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio  indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15;
e)  accedere  direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai  dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di
cui  alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera
b),  sono  esercitati  previa  autorizzazione  del  procuratore della
Repubblica.  Detta  autorizzazione  e'  necessaria  anche  in caso di
esercizio  dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma
4,  lettera  c),  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dai soggetti
abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6.  Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
violazioni  delle  norme  del  presente titolo, la CONSOB puo' in via
cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7.  E'  fatta  salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199,  200,  201,  202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene
redatto  processo  verbale  dei dati e delle informazioni acquisite o
dei  fatti  accertati,  dei  sequestri eseguiti e delle dichiarazioni
rese  dagli  interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
9.  Quando  si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con provvedimento
motivato  emesso  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla sua
proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b)   viene  provato  che  gli  aventi  diritto  sono  terzi  estranei
all'illecito;
c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non e' notificato nei
termini  prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12.  Nell'esercizio  dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB
puo'  avvalersi  della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti
richiesti  agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i dati acquisiti dalla
Guardia  di  finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma
12  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  e vengono, senza indugio,
comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme
dovute  in  base  alle  norme  previste  per la riscossione, mediante
ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali.
15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita  un'attivita'
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso
al competente ordine professionale.
Art.  187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati,
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa'
di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni  che,  in  base  a  ragionevoli  motivi, possono ritenersi
configurare  una  violazione  delle  disposizioni  di cui al presente
titolo.  La  CONSOB  stabilisce,  con  regolamento,  le  categorie di
soggetti  tenuti  a  tale  obbligo,  gli elementi e le circostanze da
prendere  in  considerazione  per  la  valutazione  dei comportamenti
idonei  a  costituire  operazioni  sospette, nonche' le modalita' e i
termini di tali segnalazioni.

                               CAPO V
                      RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art.  187-decies.  -  (Rapporti  con la magistratura). - 1. Quando ha
notizia  di  uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero
ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2.  Il  Presidente  della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con
una  relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attivita'  di accertamento nel caso in cui emergano elementi che
facciano  presumere  la  esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti   al  pubblico  ministero  avviene  al  piu'  tardi  al  termine
dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, capo III.
3.  La  CONSOB  e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento
delle  violazioni  di  cui al presente titolo anche quando queste non
costituiscono  reato.  A  tale  fine  la  CONSOB  puo'  utilizzare  i
documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi  e  con  le  forme  previsti  dall'articolo 63, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo  33,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale).
-  1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185,
la  CONSOB  esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di
procedura  penale  agli  enti  e alle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato.
2.  La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato,
una  somma  determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque  conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali
del  colpevole  e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito
dal reato.
Art.   187-duodecies.   -   (Rapporti   tra   procedimento  penale  e
procedimento  amministrativo  e di opposizione). - 1. Il procedimento
amministrativo  di  accertamento  e il procedimento di opposizione di
cui  all'articolo  187-septies  non  possono  essere  sospesi  per la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art.  187-terdecies.  -  (Esecuzione  delle  pene  pecuniarie e delle
sanzioni  pecuniarie  nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso
fatto  e'  stata  applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione
amministrativa  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo 195, la esazione
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e'  limitata  alla  parte  eccedente  quella  riscossa dall'Autorita'
amministrativa.
Art.  187-quaterdecies.  -  (Procedure  consultive).  -  1. La CONSOB
definisce  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  con  proprio  regolamento,  le modalita' e i
tempi  delle  procedure consultive da attivare, mediante costituzione
di  un  Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei
prestatori  di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in
occasione  delle  modifiche  regolamentari  in  materia  di  abusi di
mercato  e  in  altre  materie  rientranti  nelle  proprie competenze
istituzionali";
b)  nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il
seguente:
"Art.  187-quinquiesdecies.  -  (Tutela  dell'attivita'  di vigilanza
della  CONSOB).  -  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice  civile,  chiunque  non  ottempera  nei termini alle richieste
della  CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"Art.  195.  -  (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo  196,  le sanzioni amministrative previste nel presente
titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le
rispettive    competenze,    con   provvedimento   motivato,   previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca
d'Italia  o  la  CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e
degli  interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal  presente  titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo  in  cui  ha  sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore
della  violazione  ovvero,  nei  casi  in  cui  tale criterio non sia
applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento  entro  trenta  giorni  dalla  sua comunicazione e deve
essere  depositata  presso la cancelleria della corte d'appello entro
trenta giorni dalla notifica.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  La  corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti, nonche' consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello  all'Autorita'  che  ha adottato il provvedimento ai
fini   della   pubblicazione,   per   estratto,   nel  Bollettino  di
quest'ultima.
9.  Le  societa'  e  gli  enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni  rispondono,  in  solido  con  questi, del pagamento della
sanzione  e  delle  spese di pubblicita' previste dal secondo periodo
del  comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso
i responsabili".
3.  Dopo  l'articolo  25-quinquies  del  decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art.  25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di
abuso  di  informazioni  privilegiate  e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui
al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2.  Se,  in  seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto  o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita',
la  sanzione  e'  aumentata  fino  a  dieci  volte  tale  prodotto  o
profitto".
4.  All'articolo  2637  del  codice  civile,  le  parole:  "strumenti
finanziari,  quotati  o non quotati," sono sostituite dalle seguenti:
"strumenti  finanziari  non  quotati  o  per  i  quali  non  e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato,".
5.  Alla  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo 266 del codice di
procedura  penale,  dopo  le  parole:  "reati  di ingiuria, minaccia,
usura,  abusiva  attivita'  finanziaria,"  sono inserite le seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6.  Le  disposizioni  previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio 1998, n. 58, si
applicano  anche  alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  che le ha depenalizzate,
quando  il  relativo  procedimento penale non sia stato definito. Per
ogni  altro  effetto  si  applica  l'articolo  2  del  codice penale.
L'autorita'  giudiziaria,  in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni  non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione  o  sentenza  di  assoluzione  o di proscioglimento con
formula  che  esclude  la  rilevanza  penale  del  fatto,  dispone la
trasmissione  degli  atti  alla  CONSOB.  Da  tale momento decorre il
termine   di   centottanta   giorni  per  la  notifica  dell'atto  di
contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, come sostituito dal
comma   2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
procedimenti   sanzionatori  avviati  con  lettere  di  contestazione
inoltrate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge.  Le  disposizioni  del citato articolo 195 nel testo
vigente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
continuano  ad  essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati
prima della suddetta data.
8.  Al  fine  di  adeguare  la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi  compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo
dei   posti  della  pianta  organica  prevista  dall'articolo  2  del
decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, e'
aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota  del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale  a  contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita
deliberazione  adottata  dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal
nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui  al settimo comma del citato
articolo  2.  Gli  oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le
procedure  e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                             Art. 9-bis.
  ((Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
   93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
  del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la
                       direttiva 2004/39/CE))

  ((1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che  modifica  le  direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e che
abroga  la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  apportare  al  testo  unico  delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le
integrazioni  necessarie  al  corretto  e integrale recepimento della
direttiva  e  delle  relative  misure  di esecuzione nell'ordinamento
nazionale   attribuendo  le  competenze  rispettivamente  alla  Banca
d'Italia  e  alla  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa
(CONSOB)  secondo  i  principi  di cui agli articoli 5 e 6 del citato
testo  unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina
prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
    b)  recepire  le  nozioni di servizi e attivita' di investimento,
nonche'   di  servizi  accessori  e  strumenti  finanziari  contenute
nell'allegato  I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con
la  Banca  d'Italia,  il  potere di recepire le disposizioni adottate
dalla  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2, della
direttiva;
    c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo
professionale,  dei  servizi  e  delle  attivita' di investimento sia
riservato  alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di
societa'  per azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza
in  materia  di  investimenti,  alle  persone fisiche in possesso dei
requisiti   di   professionalita',   onorabilita',   indipendenza   e
patrimoniali   stabiliti   con   regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
Resta  ferma  l'abilitazione  degli agenti di cambio ad esercitare le
attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
    d)   prevedere  che  la  gestione  di  sistemi  multilaterali  di
negoziazione  sia  consentita  anche  alle  societa'  di  gestione di
mercati   regolamentati   previa  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni indicate dalla direttiva;
    e)  individuare  nella  CONSOB,  in  coordinamento  con  la Banca
d'Italia,  l'autorita'  unica competente per i fini di collaborazione
con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri  stabiliti nella
direttiva  e  nelle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della medesima direttiva;
    f)  stabilire  i  criteri  generali di condotta che devono essere
osservati  dai  soggetti  abilitati  nella  prestazione dei servizi e
delle  attivita' di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai
principi   di   cura   dell'interesse   del  cliente,  tenendo  conto
dell'integrita'   del   mercato  e  delle  specificita'  di  ciascuna
categoria  di  investitori,  quali  i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
    g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate,
ai  fini  dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di
soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonche'
le  corrispondenti  categorie  di soggetti di Paesi terzi; attribuire
alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con
regolamento,  tenuto  conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo  2,  della  direttiva,  i  requisiti  di altre categorie di
soggetti   che   possono   essere   riconosciuti   come   controparti
qualificate;
    h)  attribuire  alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere
di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle
relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione europea,
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che
i soggetti abilitati devono tenere:
      1)  le  misure  e  gli  strumenti  per identificare, prevenire,
gestire  e  rendere  trasparenti  i conflitti di interesse, inclusi i
principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure
organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
      2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al
grado   di   rischiosita'  di  ciascun  tipo  specifico  di  prodotti
finanziari  e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a
tale  fine,  la  CONSOB  puo'  avvalersi  della  collaborazione delle
associazioni  maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e
del  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti previsto
dall'articolo   136  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
      3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
      4)  l'affidamento  a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di
funzioni operative;
      5)  le  misure  da  adottare per ottenere nell'esecuzione degli
ordini  il  miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le
modalita' di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
    i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi multilaterali
di  negoziazione  conferendo  alla  CONSOB il potere di stabilire con
proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
    l)  al  fine  di  garantire  l'effettiva integrazione dei mercati
azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione
dei   prezzi,   eliminando  gli  ostacoli  che  possono  impedire  il
consolidamento  delle  informazioni messe a disposizione del pubblico
nei  diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita
la   Banca   d'Italia,   per   i   mercati   all'ingrosso  di  titoli
obbligazionari  privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli di Stato,
nonche'  per  gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2,  lettera  d),  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici,  su  tassi  di  interesse  e  su  valute,  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
      1)  disciplinare  il  regime  di trasparenza pre-negoziazione e
post-negoziazione  per  le operazioni riguardanti azioni ammesse alla
negoziazione   nei  mercati  regolamentati,  effettuate  nei  mercati
medesimi,   nei   sistemi   multilaterali  di  negoziazione  e  dagli
internalizzatori sistematici;
      2)  estendere,  in tutto o in parte, quando cio' sia necessario
per  la  tutela  degli  investitori,  il  regime di trasparenza delle
operazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti  finanziari  diversi dalle
azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
    m)   conferire   alla   CONSOB  il  potere  di  disciplinare  con
regolamento,   in   conformita'  alla  direttiva  e  alle  misure  di
esecuzione  adottate  dalla Commissione europea, secondo la procedura
di  cui  all'articolo  64,  paragrafo 2, della medesima direttiva, le
seguenti materie:
      1) il contenuto e le modalita' di comunicazione alla CONSOB, da
parte  degli  intermediari,  delle  operazioni  concluse  riguardanti
strumenti   finanziari   ammessi   alle   negoziazioni   nei  mercati
regolamentati  prevedendo  anche  l'utilizzo  di  sistemi di notifica
approvati dalla CONSOB stessa;
      2)  l'estensione  degli  obblighi  di comunicazione alla CONSOB
delle  operazioni  concluse  da  parte  degli intermediari anche agli
strumenti  finanziari  non  ammessi  alle  negoziazioni  sui  mercati
regolamentati  quando  cio'  sia  necessario al fine di assicurare la
tutela degli investitori;
      3) i requisiti di organizzazione delle societa' di gestione dei
mercati regolamentati;
    n)  prevedere  che la CONSOB possa individuare i criteri generali
ai   quali   devono   adeguarsi  i  regolamenti,  adottati  ai  sensi
dell'articolo  62  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni, di gestione e
organizzazione  dei  mercati  regolamentati in materia di ammissione,
sospensione  e  revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse
su   tali   mercati,  in  conformita'  ai  principi  di  trasparenza,
imparzialita'  e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure
di   esecuzione   adottate  dalla  Commissione  europea,  secondo  la
procedura  di  cui  all'articolo  64,  paragrafo  2,  della  medesima
direttiva;
    o)  conferire  alla  CONSOB,  d'intesa  con la Banca d'Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva
e  alle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione
europea,  secondo  la  procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
della  medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti
in  base  ai  quali  subordinare  la  designazione  e  l'accesso alle
controparti  centrali  o  ai  sistemi  di  compensazione,  garanzia e
regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
    p)  conferire  alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o
la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
    q)  prevedere  che  la  CONSOB vigili affinche' la prestazione in
Italia   di  servizi  di  investimento  da  parte  di  succursali  di
intermediari   comunitari   avvenga  nel  rispetto  delle  misure  di
esecuzione  degli  articoli  19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva,
ferme  restando  le  competenze delle altre autorita' stabilite dalla
legge;
    r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di avvalersi di
promotori  finanziari,  secondo  i  principi  gia' previsti dal testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
    s)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  e  alla CONSOB i poteri di
vigilanza  e  di  indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva,
secondo  i  criteri  e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    t)  prevedere,  fatte  salve le sanzioni penali gia' previste dal
testo  unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  per le violazioni delle regole dettate in
attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie  non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel
massimo  a  euro  250.000;  la  responsabilita'  amministrativa delle
persone  giuridiche;  l'esclusione  della  facolta'  di  pagamento in
misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessita'
dei  procedimenti  sanzionatori  dei  termini entro i quali procedere
alle  contestazioni;  la  pubblicita'  delle  sanzioni,  salvo che la
pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari
o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
    u)  estendere  l'applicazione  del  codice del consumo, di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206, alla tutela degli
interessi  collettivi  dei  consumatori  nelle materie previste dalla
direttiva;
    v)  prevedere  procedure  per  la  risoluzione  stragiudiziale di
controversie  relative  alla prestazione di servizi e di attivita' di
investimento  e  di  servizi  accessori  da  parte  delle  imprese di
investimento,  che consentano anche misure di efficace collaborazione
nella composizione delle controversie transfrontaliere;
    z)  disciplinare  i  rapporti  con  le autorita' estere anche con
riferimento  ai  poteri cautelari esercitabili nelle materie previste
dalla direttiva.
  2.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie  previste  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
                              Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in
materia di indicazione degli ingredienti   contenuti   nei   prodotti
                             alimentari)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre  2003,  che  modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di
indicazione  degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con
specifico  riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli
ingredienti  che  possono  provocare  allergie  o  intolleranze, come
individuati  dall'allegato  III-bis  della  direttiva  2003/89/CE, il
Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute,  sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,
la  soglia  al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta
la presenza dei suddetti ingredienti;
b)  qualora  sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili  a  livello  internazionale,  che la soglia di tossicita'
degli  ingredienti  di  cui  all'alinea,  per  i  soggetti affetti da
allergia  o  intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a),  nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che
i  suddetti  ingredienti  sono  presenti, ma in misura inferiore alla
soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare  per  la  verifica  della  presenza degli ingredienti di cui
all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai
processi di lavorazione utilizzati;
d)   stabilire   la   disciplina   relativa   all'indicazione   delle
informazioni  di  cui  al  presente  comma  in  etichetta, al fine di
garantire   l'agevole   leggibilita'  delle  medesime  da  parte  dei
consumatori.
                              Art. 11.
(Modifica all'articolo  5  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, in
            materia di accesso alla professione notarile)

1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I  requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere
sostituiti  dal  possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato  in  applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115".
                              Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991,     concernente     i     prodotti
                            fitosanitari)

1.  Al  fine  di  pervenire  alla  piena  attuazione  della direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  recante norme in
materia  di  immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari, il
Governo  e'  delegato,  fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  violazioni  al  regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi  ed  ai  criteri  direttivi  generali  indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
                              Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione  della  disciplina  in materia di
                           fertilizzanti)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  di  riordino  e  revisione  della disciplina in
materia  di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  adeguamento  e  ammodernamento  delle  definizioni di "concime" e
delle   sue   molteplici   specificazioni,   di  "fabbricante"  e  di
"immissione  sul  mercato",  ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE)  n.  2003/2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo  6  del  citato  regolamento  (CE)  n.  2003/2003 per i
concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita'  dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)  revisione  delle  sanzioni  da  irrogare  in  base ai principi di
effettivita',    proporzionalita'    e    dissuasivita',   ai   sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
                              Art. 14.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita'  e  che  modifica la direttiva 96/61/CE
                           del Consiglio)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o   del   Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze  e  delle  attivita'  produttive,  un  decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  considerare  la  sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della  competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica,   la  diffusione  di  impianti  e  tecnologie  finalizzati
all'utilizzo   di   fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  quanto
previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c)  assicurare  la  trasparenza  e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo  delle  emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28   gennaio   2003,   sull'accesso   del  pubblico  all'informazione
ambientale;
d)  prevedere  sanzioni  efficaci,  proporzionate e dissuasive per le
violazioni  della  normativa  in materia di emissioni e scambio delle
relative  quote,  assicurando  anche  la pubblicita' delle infrazioni
stesse e delle relative sanzioni;
e)  assicurare  la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote  di  emissione,  previsto  all'articolo  9  della  direttiva da
recepire,  con  il  piano  di  azione  nazionale per la riduzione dei
livelli  di  emissione  dei  gas  serra  e  per  l'aumento  del  loro
assorbimento,  mediante  il  riconoscimento  e  la valorizzazione dei
livelli   di   efficienza  gia'  raggiunti  dal  sistema  industriale
nazionale,  con  particolare  riferimento  al  settore  elettrico,  e
tenendo  conto  sia  del  rapporto  costo  ed efficacia delle diverse
opzioni   tecnologiche  per  la  riduzione  delle  emissioni  per  le
attivita'  contemplate  nell'allegato  I  della  direttiva, sia delle
potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso  l'impiego  dei  meccanismi  di progetto del Protocollo di
Kyoto,  Clean  Development  Mechanism e Joint Implementation, secondo
quanto  previsto  dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del  contenimento  dei  costi  amministrativi  per  le  imprese anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f)  conformare  il  piano  nazionale  di  assegnazione delle quote di
emissione,  di  cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per
la  riduzione  dei  livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo
le  modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 22 marzo 2003, allo
scopo  di  individuare  livelli  massimi  di  emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono   tenere   conto   sia   degli   obiettivi  conseguibili,  sia
dell'efficienza  gia'  raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g)  valorizzare,  attraverso  opportune  iniziative, gli strumenti di
programmazione  negoziata  al  fine  di rendere efficaci dal punto di
vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di
concerto  con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua,  con  proprio  decreto,  il  formato  e  le  modalita'  di
comunicazione  dei  dati  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva   2003/87/CE,  da  parte  dei  gestori  degli  impianti  in
esercizio   rientranti   nelle   categorie   di   attivita'  elencate
nell'allegato  I  della  citata  direttiva,  nonche'  le modalita' di
informazione e di accesso del pubblico.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 15.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che
                   abroga la direttiva 96/92/CE).

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per  dare
attuazione  alla  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire   conseguentemente   tutti   gli  aspetti  connessi  della
normativa   sul  sistema  elettrico  nazionale,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione  e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui  secondo  i  tempi  previsti  dalla  direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni  di  trasparenza  e  di  reciprocita',  promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio di ultima istanza;
b)  assicurare  ai  clienti  un'informazione  chiara sulle condizioni
della   fornitura,   l'accesso   non  discriminatorio  alle  reti  di
distribuzione  e  al  servizio  di misura prevedendone la separazione
almeno  amministrativa  dalle  attivita'  di  produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c)   promuovere   la   realizzazione  di  un  mercato  concorrenziale
dell'offerta  di  energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione  delle  fonti  e  delle aree di approvvigionamento e
della  sostenibilita'  sotto  il  profilo  ambientale,  con la chiara
identificazione   degli   obblighi   di   servizio  pubblico  imposti
nell'interesse  economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e  non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti  distorsivi  dovuti  a  ritardi  nello  sviluppo  delle  reti
dell'energia elettrica e del gas naturale;
d)  definire  indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera   concorrenza,   sono   impartiti   per   la  loro  attuazione
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e al Gestore della
rete  di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello  sviluppo  delle  interconnessioni  con altri Paesi; garantire,
attraverso   l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
regolazione  unitaria  delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle  reti  di  trasmissione  e  distribuzione,  secondo  criteri  di
efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e)  monitorare  il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione della concorrenza tra operatori;
f)  sviluppare  l'impiego  delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della  cogenerazione  attraverso  strumenti di mercato, prevedendo il
riordino  degli  interventi  esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati  su  gare  per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate  e  ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando,  alla  scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza  possibilita'  di  proroghe,  di  ogni  incentivazione  per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g)  definire  la  durata  delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  in  relazione  all'eliminazione di
clausole  di  preferenza  nel  rinnovo  delle concessioni, anche allo
scopo  di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla   realizzazione  da  parte  delle  stesse  imprese  di  adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e  l'economicita'  delle  forniture, salvaguardando la competitivita'
del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i)   promuovere  lo  sviluppo  e  la  diffusione  degli  impianti  di
produzione   di  energia  elettrica  di  potenza  inferiore  a  1  MW
attraverso  la  semplificazione  e  la  riduzione  degli  adempimenti
previsti  per  la  loro  realizzazione,  ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l)  promuovere  la  penetrazione  delle imprese nazionali sui mercati
esteri  dell'energia  anche  agevolando la definizione di accordi tra
imprese  italiane  ed  estere  e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione   in  programmi  europei  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie  e  sistemi  per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse  le  tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti,  ivi  compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 16.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno del gas naturale e che abroga la
                         direttiva 98/30/CE)

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del  gas  naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare  attuazione  alla  direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  26  giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato  interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti  tutte  le  componenti  rilevanti  del  sistema  del  gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  accrescere  la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione   di   nuove   infrastrutture   di  approvvigionamento,
trasporto   e   stoccaggio   di   gas  naturale  in  sotterraneo,  il
potenziamento  di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei  procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b)  stabilire  norme  affinche'  il mercato nazionale del gas risulti
sempre  piu'  integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo  la  formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di  regole  comuni  per  l'accesso  al  sistema  del  gas  europeo, e
garantendo  effettive  condizioni  di reciprocita' nel settore con le
imprese  degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in  posizione  dominante  nei  rispettivi  mercati  nazionali,  anche
individuando   obiettive  e  non  discriminatorie  procedure  per  il
rilascio  di  autorizzazioni  o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c)  prevedere  lo  sviluppo  delle  capacita'  di  stoccaggio  di gas
naturale  in  sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale  del  gas,  in  relazione  allo  sviluppo  della  domanda e
all'integrazione  dei  sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti  dello  stoccaggio  relative  alla prestazione dei servizi
essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale  del  gas  naturale  relativamente  alle  nuove  importanti
infrastrutture  e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti,  e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti  di  approvvigionamento,  per  assicurarne  la conformita' alla
disciplina comunitaria;
e)  promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le  imprese  operanti  nelle  attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio  e  le  imprese  operanti  nelle  attivita' di produzione,
approvvigionamento,  misura  e  commercializzazione,  promuovendo  la
gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f)  incentivare  le  operazioni  di  aggregazione  territoriale delle
attivita'  di  distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi  di  distribuzione,  in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non  discriminatori,  prevedendo  meccanismi  che tengano conto degli
investimenti  effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione  delle  attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g)  stabilire  misure  per  lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio  di  capacita'  e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi   e   la   liquidita'   del  mercato  nazionale,  avviando  ad
operativita',  con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas,  la  borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della  prima  esperienza  di  funzionamento  del  punto  virtuale  di
scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia  di  indirizzo  e  valutazione  degli  investimenti  in nuove
infrastrutture  di  approvvigionamento  affinche'  gli  stessi  siano
commisurati  alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche'  in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti  per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita'  delle  forniture,  anche  promuovendo le attivita' di
esplorazione  e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
        la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)

1.   Al   fine   di   garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza
dell'approvvigionamento  di  gas  naturale, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  con  le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di gas naturale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   stabilire   norme  per  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti
trasparenti  e  non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti
operanti  nel  sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le
responsabilita';
b)  stabilire  misure  atte  ad  assicurare  un  adeguato  livello di
sicurezza  per  i  clienti  civili nelle eventualita' di una parziale
interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di
altri  eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle stesse circostanze;
c)   stabilire  gli  obiettivi  minimi  indicativi  in  relazione  al
contributo  alla  sicurezza  degli approvvigionamenti che deve essere
fornito  dal  sistema  nazionale  degli  stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d)   definire  strumenti  ed  accordi  con  altri  Stati  membri  per
l'utilizzo  condiviso,  qualora  le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali  lo  consentano,  di  stoccaggi  di  gas naturale in
sotterraneo tra piu' Stati;
e)  stabilire  procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di  emergenza  nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro
coordinamento  a  livello  di  Unione  europea  e  per la gestione di
emergenze  dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati
membri;
f)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga
ogni  tre  anni  il  programma  pluriennale  per  la  sicurezza degli
approvvigionamenti  di  gas  naturale  e  che  tale  programma  venga
presentato  al  Parlamento  prevedendo  strumenti  per  migliorare la
sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas e misure per lo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 18.
(Obblighi   a   carico   dei   detentori   di  apparecchi  contenenti
policlorodifenili  e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e   diclorurati  di  cui  all'allegato,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 216, soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209,  nonche'  a  carico dei soggetti autorizzati a ricevere
           detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1.  Lo  smaltimento  degli  apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  216,  di  seguito  denominati:  "PCB", soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)  la  dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)  i  trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa  tra  lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  5,  comma  4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro  le  scadenze  di  cui  al  comma  1,  a soggetti autorizzati a
riceverli ai fini del loro smaltimento.
3.  I  soggetti  autorizzati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti  da  apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano  allo  smaltimento  finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data del loro conferimento.
4.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui al decreto legislativo 22
maggio  1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il  mancato  smaltimento  finale  nei  tempi  previsti dal comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5.  Le  comunicazioni  previste  dall'articolo  3  del citato decreto
legislativo  n.  209  del  1999  sono integrate con l'indicazione del
programma  temporale  di  cui  al  comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei PCB in essi contenuti.
                              Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
                      programmi sull'ambiente)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, un decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  prevedere  l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai   piani  e  programmi  che  possono  avere  effetti  significativi
sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b)  garantire  l'informazione,  lo  svolgimento  di  consultazioni  e
l'accesso  al  pubblico,  nonche'  la valutazione del risultato delle
consultazioni  e  la  messa  a  disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d)   garantire   la  partecipazione  al  processo  decisionale  delle
istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei  programmi,  anche  al fine della tempestiva individuazione degli
effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f)  garantire  adeguate  consultazioni  nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g)  assicurare  la  complementarieta'  con  gli  altri  strumenti  di
valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h)  prevedere  forme  di  coordinamento  con  piani  e  strumenti  di
pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i)  garantire  la  definizione  di  scadenze  temporali  definite  ed
adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                              Art. 20.
(Delega  al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
                             pericolose)

1.  Per  dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con
determinate  sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro  il  1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  un  decreto  legislativo  per recepire la direttiva
2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,   che  modifica  la  citata  direttiva  96/82/CE,  nonche'  per
introdurre,  contestualmente,  le  disposizioni correttive necessarie
per   superare   i   rilievi   formulati  dalla  Commissione  europea
nell'ambito   della  procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata  per
recepimento   non   conforme   della   predetta  direttiva  96/82/CE,
apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 21.
(Disposizioni   per   l'attuazione   della  direttiva  2004/8/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia   e   che   modifica   la  direttiva
                             92/42/CEE)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,  un  decreto  legislativo  per  il
recepimento  della  direttiva  2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,    dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno  dell'energia  e  che  modifica  la  direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad  alto  rendimento,  basate  sulla  domanda  di  calore utile e sul
risparmio  di  energia  primaria,  secondo obiettivi di accrescimento
della  sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione  di  cui  alla  lettera  a)  con  il quadro normativo e
regolatorio  nazionale  sul  mercato interno dell'energia elettrica e
con  le  misure  per  la  riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti effettuati;
c)   prevedere   l'avvio   di   un   regime   di  garanzia  d'origine
dell'elettricita'  prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in  coordinamento  con  le  amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione   di   un   sistema   nazionale   per  l'analisi  delle
potenzialita'   della  cogenerazione  e  per  il  monitoraggio  sulle
realizzazioni  e  sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)  agevolare  l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad  alto  rendimento  e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali,  a  parita'  di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 22.
(Delega al Governo   per   l'attuazione  della  direttiva  2004/22/CE
                 relativa agli strumenti di misura)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo  2004,  relativa  agli  strumenti di misura, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della direttiva, di tutti i
dispositivi  e  sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004, M1-005, MI-006, MI-007,
MI-008, MI-009 e MI-010;
b)  prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della  direttiva,  la  valutazione  della  conformita', come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c)  prevedere  l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la  marcatura  di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva,
nel  caso  la  funzione  della  misura  investa  motivi  di interesse
pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine pubblico,
protezione  dell'ambiente,  tutela  dei  consumatori,  imposizione di
tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d)  prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita'
di   autorita'   competente   per   gli   adempimenti  connessi  alla
designazione,  nel  rispetto  dei  criteri  previsti dall'articolo 12
della  direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e
alla  Commissione  europea,  degli  organismi  nazionali abilitati ai
compiti  previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9 della direttiva;
e)  prevedere  che  gli  strumenti  di  misura,  soggetti a controlli
metrologici  legali,  non conformi alle prescrizioni della direttiva,
non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di
cui alla lettera c);
f)  prevedere  che,  qualora  venga  accertata l'indebita apposizione
della  marcatura  "CE",  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste
dall'articolo   21   della   direttiva,   vengano  introdotte  misure
finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1)  conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2)  limitare  o  vietare  l'utilizzo  o  la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g)   prevedere   sanzioni   amministrative   volte  a  dissuadere  la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non
conformi alle disposizioni della direttiva;
h)   prevedere   l'armonizzazione   della  disciplina  dei  controlli
metrologici  legali  intesi  a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 23.
  (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
         amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

  1.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  6,  comma  2,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
  2.  I  contratti  per  acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti  o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata  in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il  tempo  necessario  alla  stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non  superi  comunque  i  sei  mesi  e  che  il  bando  di gara venga
pubblicato  entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)).
                               Art. 24
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
                              Art. 25.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le  procedure  di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della  direttiva  2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,  di forniture e di
                              servizi)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro   normativo   finalizzato   al   recepimento  della  direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che  coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali,  e  della  direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di
forniture  e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  compilazione  di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due
direttive  coordinando  anche  le  altre  disposizioni  in vigore nel
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b)   semplificazione   delle   procedure   di   affidamento  che  non
costituiscono   diretta  applicazione  delle  normative  comunitarie,
finalizzata  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici;
c)  conferimento  all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
in  attuazione  della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza
nei   settori   oggetto   della   presente  disciplina;  l'Autorita',
caratterizzata  da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di  organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto della normazione per
l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti
amministrativi   generali,  di  programmazione  o  pianificazione.  I
compiti  di  cui  alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle
competenze  istituzionali  dell'Autorita',  che  vi  provvede  con le
strutture   umane   e   strumentali   disponibili  sulla  base  delle
disposizioni  normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, che si pronunzia entro trenta
giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive  ed  integrative  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4.  In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1,  al  settore  postale  si  applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
                              Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di   razionalizzazione   della   finanza
                              pubblica)

1.  All'articolo  3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  le  parole:  "in misura non inferiore a lire 2 e non
superiore  a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e
non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non
inferiore  a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di
rifiuti"  sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad
euro  0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo
2   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  13  marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21  marzo  2003;  in  misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore  ad  euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento
in  discarica  per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli
articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
                               Art. 27
(Procedura   per   il   recupero  degli  aiuti  di  Stato  Dichiarati
illegittimi  dalla  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5
                            giugno 2002)

  1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla
  Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di
esenzione  fiscale  reso  disponibile,  per effetto degli articoli 3,
comma  70,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni  a  partecipazione  pubblica  maggioritaria, esercenti servizi
pubblici  locali,  costituite  ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142,  si  effettua  secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione  della  decisione  2003/193/CE  della  Commissione,  del 5
giugno 2002.
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  4.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  6.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  7.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti  disposizioni
affluiscono  in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.
Il conto speciale e' impignorabile.
  8.  In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma
1,  sono  definite  ai  commi successivi le modalita' per il recupero
delle  somme  relative  a  prestiti  a tassi agevolati concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  ai  sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge  1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488,  alle  societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  9.  Il  recupero  e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
  10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto  la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa
a  decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente  titolari,  a  seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre  operazioni,  dei  finanziamenti  indicati,  sono tenute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze il numero
identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina
i  piani  di  ammortamento  di  ciascun  mutuo  in  base  ai tassi di
interesse  indicati  dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in  relazione  a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il
tasso  applicato  per  ciascuna  operazione di prestito e il tasso di
riferimento indicato dalla Commissione.
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze provvede, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad  eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis
e  degli  ulteriori  casi che per ragioni attinenti al caso specifico
non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  decisione della
Commissione  di  cui  al  comma  1,  a  richiedere  espressamente  il
pagamento  delle  somme  equivalenti  ai benefici goduti nei riguardi
delle  societa'  di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima
rata  di  ammortamento  e  fino  all'ultima  rata scaduta prima della
richiesta  di  pagamento,  maggiorate degli interessi calcolati sulla
base   del   tasso   di   riferimento   utilizzato   per  il  calcolo
dell'equivalente  sovvenzione  nell'ambito  degli  aiuti  a finalita'
regionale.   Contestualmente,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  invia  alle  societa'  di  cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento  per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse,
a  partire  dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata
al  Ministero  dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il   conto  speciale  e'  impignorabile.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
  12.  In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta,
oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5
per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
  13.  Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza
del  termine  per  il  pagamento,  al Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in
non  piu'  di  ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli
interessi  al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione
si intende accordata.
  14.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Dipartimento del
tesoro,  in  caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi  dell'Agenzia  delle  entrate,  alla riscossione coattiva
degli  importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  15.  Alle  societa'  che omettono di effettuare la comunicazione di
cui  al  comma  10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e'
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
  16.  E'  fatta  in  ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione,  delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso  di  annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
                               Art. 28
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168))
                              Art. 29.
   (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
  materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
                        nella causa C-65/01)

  1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-quinquies.  Il  datore  di  lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a  disposizione  dei  lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
  8-sexies.  Fino  a  quando  non  siano  completati  gli adeguamenti
richiesti   per   dare   attuazione   alle   disposizioni  del  comma
8-quinquies,  il  datore  di  lavoro  adotta  misure  alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
  8-septies.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine  definite
all'articolo  1,  comma  2,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  a seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8-quinquies,  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, del predetto regolamento".
  2.  All'allegato  XV  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature di lavoro.
  2-bis.1  La  persona  esposta  deve  avere  il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
  2-bis.2  La  rimessa  in  moto  di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente  dalla  sua  origine,  e il comando di una modifica
rilevante   delle  condizioni  di  funzionamento  di  un'attrezzatura
(velocita',  pressione,  eccetera)  devono  poter  essere  effettuati
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito  a  tale  fine,  salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante  delle  condizioni  di  funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
  2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
  2-bis.4  Se  gli  elementi  mobili  di  un'attrezzatura  di  lavoro
presentano   rischi   di   contatto  meccanico  che  possono  causare
incidenti,  essi  devono  essere  dotati  di  protezioni o di sistemi
protettivi che:
  a) devono essere di costruzione robusta;
  b) non devono provocare rischi supplementari;
  c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
  d)  devono  essere  situati  ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
  e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
  3.  Il  datore  di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies  dell'articolo  36  del  decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'attuazione  del  presente articolo si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  nei  limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera d), della presente legge.
                             Art. 29-bis
  (((Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
 supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)))

  ((1.  Il  Governo,  su  proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  un  decreto
legislativo  recante  le  norme  per  il  recepimento della direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa  alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura
stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni   integrative   e   correttive   del   medesimo  decreto
legislativo.
  3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi
in   essa  contenuti  in  merito  all'ambito  di  applicazione  della
disciplina,  alle  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e ai
compiti   di  vigilanza,  nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di
vigilanza  sui  fondi  pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
    1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare
quelle  che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la
corretta  gestione  delle  forme  pensionistiche  complementari  e ad
evitare  o  sanare  eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli
interessi  degli  aderenti  e  dei  beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
    2)   l'irrogazione   di   sanzioni  amministrative  di  carattere
pecuniario,  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione,  nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n.
689,   e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri
direttivi:  nell'ambito  del  limite  minimo di 500 euro e massimo di
25.000  euro,  le  suindicate  sanzioni  sono  determinate nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere  sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili  delle  violazioni,  per  il pagamento delle sanzioni, e
regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
    3)  la  costituzione  e  la  connessa  certificazione  di riserve
tecniche  e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche
da   parte   dei  fondi  pensione  che  direttamente  coprono  rischi
biometrici  o  garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti o un
determinato livello di prestazioni;
    4)  la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme
pensionistiche  complementari  con riguardo alle forme interne a enti
diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
    5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle
forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di
cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19
della  direttiva  e  delle  misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza   sui   fondi   pensione  ritenga  necessarie  e  opportune
nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In  ogni  caso deve prevedersi il
diritto   di  applicare  le  disposizioni  della  direttiva  su  base
volontaria,  ferme  le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della stessa direttiva;
    b)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri  e  competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte
delle  forme  pensionistiche complementari aventi sede nel territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti,  in  particolare  individuando  i poteri di autorizzazione,
comunicazione,  vigilanza,  anche con riguardo alla vigente normativa
in  materia  di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche'
in materia di informazione agli aderenti;
    c)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni  tra  la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le
altre  autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia
nella  fase  di  costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche  complementari,  regolando, in particolare, il divieto
di  opposizione  reciproca  del  segreto  d'ufficio  fra  le suddette
istituzioni;
    d)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie
e  quelle  degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
  4.  Il  Governo,  al  fine  di  garantire  un corretto ed integrale
recepimento  della  direttiva  2003/41/CE,  provvede al coordinamento
delle  disposizioni  di attuazione della delega di cui al comma 1 con
le  norme  previste  dall'ordinamento  interno, in particolare con le
disposizioni  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
i   principi   fondamentali   in   materia  di  forme  pensionistiche
complementari,  eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.))
                               Art. 30 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
                                                           Allegato A 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai  medicinali  per  uso
umano. 
2003/38/CE del  Consiglio,  del  13  maggio  2003,  che  modifica  la
direttiva 78/660/CEE relativa ai conti  annuali  di  taluni  tipi  di
societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio  2003,  recante  modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. 
2003/93/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva  77/799/CEE  relativa  alla  reciproca  assistenza  fra  le
autorita' competenti degli Stati membri  nel  settore  delle  imposte
dirette e indirette. 
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che  stabilisce  i
principi e le linee direttrici delle buone  prassi  di  fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in
fase di sperimentazione. 
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003,  sul  controllo
delle sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta  attivita'  e  delle
sorgenti orfane. 
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio  2004,  che  deroga  alla
direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del  divieto
di commercio di taluni prodotti. 
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che modifica la direttiva 2001/82/CE recante  un  codice  comunitario
relativo ai medicinali veterinari. 
2004/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi  organici  in  talune  pitture  e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della
direttiva 1999/13/CE.
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente. 
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  settembre
2001, relativa  al  diritto  dell'autore  di  un'opera  d'arte  sulle
successive vendite dell'originale. 
2002/14/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo  all'informazione  e
alla consultazione dei lavoratori. 
2002/15/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002,  concernente  l'organizzazione  dell'orario  di  lavoro   delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 
2003/10/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  febbraio
2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici  (rumore)  (diciassettesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio  sulla  protezione
dei  lavoratori  contro  i   rischi   connessi   con   un'esposizione
all'amianto durante il lavoro. 
2003/20/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  aprile
2003, che modifica la  direttiva  91/671/CEE  del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza  sugli  autoveicoli  di  peso
inferiore a 3,5 tonnellate. 
2003/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  maggio
2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni  piani  e  programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le
direttive del Consiglio  85/337/CEE  e  96/61/CE  relativamente  alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti  pensionistici
aziendali o professionali. 
2003/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  giugno
2003,  relativa  alla  segnalazione  di  taluni  eventi  nel  settore
dell'aviazione civile. 
2003/51/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE  e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di societa', delle banche e altri istituti  finanziari  e  delle
imprese di assicurazione. 
2003/54/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 
2003/55/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 98/30/CE. 
2003/58/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio  per  quanto
riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 
2003/59/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85   del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto
della  societa'  cooperativa   europea   per   quanto   riguarda   il
coinvolgimento dei lavoratori. 
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre
2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. 
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,  relativa  a  misure
comunitarie  di  lotta  contro  l'afta  epizootica,  che  abroga   la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della direttiva 92/46/CEE. 
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al  diritto
al ricongiungimento familiare. 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva
96/61/CE del Consiglio. 
2003/88/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario  di
lavoro. 
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  novembre
2003, che  modifica  la  direttiva  2000/13/CE  per  quanto  riguarda
l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 
2003/92/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo  di  cessione
di gas e di energia elettrica. 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre  2003,  che  ristruttura  il
quadro comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti  energetici  e
dell'elettricita'. 
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, sulle misure di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli  agenti
zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del  Consiglio
e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul  controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. 
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini  dei  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo
periodo. 
2003/110/CE  del  Consiglio,   del   25   novembre   2003,   relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito  di  provvedimenti  di
espulsione per via aerea. 
2004/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda  di
calore utile nel mercato  interno  dell'energia  e  che  modifica  la
direttiva 92/42/CEE. 
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio. 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua  e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e  servizi
postali. 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura. 
2004/25/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 
2004/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, sulla responsabilita' ambientale in materia  di  prevenzione  e
riparazione del danno ambientale. 
2004/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativa al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.  1612/68  ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 
2004/39/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive  85/611/CEE  e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la   direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 
2004/48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 
2004/67/CE del Consiglio, del  26  aprile  2004,  concernente  misure
volte  a  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di   gas
naturale. 
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  ottobre
2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che  istituisce  un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra
nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
  (GU n.303 del 28-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 233) 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Misure in materia di sanita', pubblico impiego,  istruzione,  finanza
             regionale e locale, previdenza e assistenza 
 
  1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17  maggio
1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o  delle
unita' sanitarie locali  interessate  provvedono,  non  oltre  il  30
giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle  singole
unita'  operative  ospedaliere   che   nell'ultimo   triennio   hanno
mediamente registrato un tasso di occupazione  inferiore  al  75  per
cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione,  le
malattie infettive, le attivita' di trapianto di organi e di  midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in  misura  tale  da  assicurare  il
rispetto  di   detto   tasso   di   occupazione,   e   rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche  in  deroga,  al  solo
fine della loro riduzione,  a  quanto  stabilito  dal  comma  52  del
presente articolo. Fino  a  quando  non  sono  esperite  le  suddette
procedure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale.
Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato
dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere  o  delle
unita' sanitarie locali assicurano  che  la  riduzione  prevista  dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata. 
  2. Le regioni possono fissare un tasso  di  occupazione  dei  posti
letto superiore al 75  per  cento  destinando  una  quota  parte  dei
risparmi  derivanti  dalla  conseguente  riduzione  dei  posti  letto
all'assistenza domiciliare a favore di portatori di  handicap  gravi,
di patologie  cronico-degenerative  in  stato  avanzato  o  terminale
nonche'  degli  anziani  non  autosufficienti.  Le  regioni   possono
altresi' fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore  al
75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e  nelle  zone
montane particolarmente disagiate. 
  3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni  in
regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano  misure  al
fine di  razionalizzare  la  spesa  sanitaria  facendo  ricorso  alla
prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita. 
  4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
le regioni, entro il 30 giugno 1997,  provvedono  ad  incrementare  i
posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22  ottobre  1992,  fino  ad  una
dotazione media regionale non inferiore al 10  per  cento  dei  posti
letto della dotazione standard per  acuti  prevista  dalla  normativa
vigente. Alle regioni inadempienti si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del  citato  decreto-legge  n.
280 del 1996. 
  5. Ferme restando le  incompatibilita'  previste  dall'articolo  4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture sanitarie private  accreditate  ovvero  a  quelle  indicate
dall'articolo 6, comma 6  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,
l'opzione per l'esercizio della libera  professione  intramuraria  da
parte del personale dipendente del Servizio  sanitario  nazionale  da
espletare dopo aver assolto al debito orario,  e'  incompatibile  con
l'esercizio di attivita'  libero  professionale.  L'attivita'  libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato  per  la  libera
professione extramuraria non puo' comunque essere  svolta  presso  le
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di  appartenenza,  o
presso   le   strutture   sanitarie   private   accreditate,    anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi  abbia  interesse,  al  direttore  generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata. 
  6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano  anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  8. I direttori generali  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, attivano ed  organizzano,  d'intesa  con  le  regioni,
nell'ambito   della   ristrutturazione   della   rete    ospedaliera,
l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi'  a
comunicare  alle  regioni  il  quantitativo  e  la  tipologia   delle
strutture attivate  nonche'  il  numero  di  operatori  sanitari  che
possono  potenzialmente  operare  in  tali  strutture.  I   direttori
generali dell'unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda  ospedaliera
individuano,  inoltre,  nell'ambito  dell'applicazione  delle   norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero  professionale
intramuraria. 
  9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo,  le
regioni possono integrare i programmi di edilizia  sanitaria  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  10. I dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria risulti organizzata e attivata, ai  sensi  dell'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni,  anche  secondo  le  modalita'  transitorie
dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale,  entro  il  31
marzo  1997,  l'opzione   tra   l'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale   intramuraria   o   extramuraria.   In   assenza    di
comunicazione  si  presume  che  il  dipendente  abbia   optato   per
l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un
periodo di tre anni. 
  11. I dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di  entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei direttori  generali  alle  regioni,  prevista  dal  comma  8.  Si
applicano altresi' le disposizioni previste al comma  10,  secondo  e
terzo periodo. 
  12.  Le  direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, indicano altresi' i criteri per  l'attribuzione  di  un
trattamento economico aggiuntivo al personale che  abbia  optato  per
l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria.  Tale  opzione
costituisce titolo di preferenza per  il  conferimento  di  incarichi
comportanti  direzioni  di  struttura  ovvero  per   l'accesso   agli
incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello.  Resta
ferma la riduzione  del  15  per  cento  della  componente  fissa  di
posizione  della  retribuzione  per  i  dipendenti  che  optano   per
l'esercizio della libera professione extramuraria. 
  13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio  sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  succes-
sive  modificazioni,  si  tiene  conto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo. 
  14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28
febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi  8,
11  e  12,  le  modalita'  per  il  controllo  del   rispetto   delle
disposizioni  sulla  incompatibilita',  nonche'  la  disciplina   dei
consulti e delle consulenze. 
  15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al  Parlamento
sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio  della  libera
professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad  incentivare
il ricorso alle prestazioni rese  in  regime  di  libera  professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998. 
  16.  I  posti  letto  riservati  per   l'esercizio   della   libera
professione  intramuraria  e  per  l'istituzione   delle   camere   a
pagamento,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   10,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto dal citato articolo 2, comma  5,  della  legge  28  dicembre
1995,  n.  549.  Le  regioni   tengono   conto   dell'attivazione   e
dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale  intramuraria
in sede di  verifica  dei  risultati  amministrativi  e  di  gestione
ottenuti  dal  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale  e
dell'azienda ospedaliera ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. 
  17. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  18.  Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate   al
ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  al  paziente  dalla
medesima struttura che esegue il  ricovero  stesso,  sono  remunerate
dalla  tariffa  onnicomprensiva  relativa  al  ricovero  e  non  sono
soggette alla partecipazione alla spesa da  parte  del  cittadino.  I
relativi referti devono essere allegati  alla  cartella  clinica  che
costituisce il diario del ricovero. 
  19. Le istituzioni sanitarie private, ai  fini  dell'accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  devono  documentare  la
capacita' di garantire l'erogazione  delle  proprie  prestazioni  nel
rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa  vigente  in
materia di rapporto di lavoro del personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di  situazioni
d'incompatibilita' preclude l'accreditamento e comporta  la  nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacita'  di  garantire  le  proprie
prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e  la  risoluzione
dei rapporti costituiti. 
  20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio  1978,
n. 180, ferma restando la scadenza del  31  dicembre  1996  e  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, le regioni provvedono, entro il  31  gennaio  1997,  sentite  le
associazioni nazionali del settore e degli enti  locali  interessati,
all'adozione di appositi strumenti di pianificazione  riguardanti  la
tutela della salute mentale in  attuazione  di  quanto  previsto  dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994. 
  21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3,  comma  5,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I  beni
mobili ed immobili degli  ospedali  psichiatrici  dismessi,  che  non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono  destinati  dall'unita'   sanitaria   locale   competente   alla
produzione di reddito, attraverso la vendita, anche  parziale,  degli
stessi con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,  o  la
locazione. I redditi prodotti sono  utilizzati  per  l'attuazione  di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della  salute  mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  7
aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai  relativi
progetti regionali di attuazione". 
  22. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione  ottenuti
dai direttori  generali  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico per i medesimi  direttori
generali  prevista  dall'articolo  1,  comma  5,  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto delle iniziative adottate dai direttori  generali  interessati,
all'interno  della  programmazione  regionale,  per   la   definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996". 
  23. Nell'anno 1997, alle regioni  inadempienti  rispetto  a  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, e dal comma 20 del presente articolo, si  applica,  in  sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo  12
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e'  elevata  in  misura
pari al 2 per cento. 
  24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione
trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale
per la chiusura degli ospedali psichiatrici e  per  l'attuazione  del
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996",  in  base
ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'. 
  25. Le regioni sono tenute ad  individuare  tra  le  priorita'  cui
destinare quote dei finanziamenti  previsti  dall'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di  salute  mentale  delle
aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni  e  di
case alloggio. 
  26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal
Piano sanitario nazionale  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  sentita   l'ANCI,   quali   tipologie   di   risposta
assistenziale,   le   regioni   provvedono   all'accertamento   delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei  servizi,  assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni. 
  27. L'attivita' dei medici di medicina generale, nel  quadro  delle
funzioni  attribuite  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'  orientata  al
rispetto degli obiettivi assistenziali  e  dei  connessi  livelli  di
spesa  individuati  dalle  unita'  sanitarie  locali  sulla  base  di
specifici indirizzi regionali, volti, tra  l'altro,  al  contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.  La
quota variabile della remunerazione dei medici di  medicina  generale
viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi  ed
al rispetto dei vincoli. Per l'anno  1997  i  livelli  di  spesa  non
possono superare,  a  livello  regionale,  i  corrispondenti  livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento. 
  28. Allo  scopo  di  assicurare  l'uso  appropriato  delle  risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie  autonome  decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al    rispetto    degli    obiettivi    di    spesa.    I    percorsi
diagnostico-terapeutici sono  costituiti  dalle  linee-guida  di  cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Comitato
strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al  decreto  del
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un  rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri . Il Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31  marzo  2007,  gli
indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi  in  ambito
locale e le misure da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del  sanitario
che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi. 
  29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili,
sulla  base  degli  indirizzi  del  livello  centrale  e   regionale,
dell'attivazione  dei  sistemi  informativi   per   la   rilevazione,
l'elaborazione e l'analisi comparativa dei  dati  epidemiologici,  di
attivita' e di spesa necessari per fini di programmazione,  controllo
e valutazione dell'attivita'  assistenziale  e  prescrittiva  facente
capo ai singoli medici e per la  valutazione  dei  percorsi,  nonche'
della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero  della  sanita'.
Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale,  il
Ministero  della  sanita'  puo'   attivare   forme   campionarie   di
rilevazione   stipulando   all'occorrenza   appositi    accordi    di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni. 
  30. Per l'analisi, la programmazione e  il  controllo  del  settore
degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' per fini di  orientamento  e  supporto,  il  Ministero  della
sanita',  nel  quadro  delle  competenze  in   materia   di   sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6,  comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  all'organizzazione  e  alla
gestione di un osservatorio centrale degli  acquisti  e  dei  prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il  collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della  sanita'  ed
alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito  alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto  delle
decisioni gestionali  locali.  L'osservatorio  provvede  altresi'  al
monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di  cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  31. Sulle confezioni esterne dei  prodotti  farmaceutici  collocati
nella classe a) di cui all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  devono  essere  riportati   in   caratteri
"Braille", in quanto compatibili con la dimensione della  confezione,
il nome commerciale del prodotto e un eventuale  segnale  di  allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998. 
  32. Le regioni, per l'esercizio 1997,  nell'ambito  delle  funzioni
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  individuano,  nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e le tipologie di prestazioni sanitarie che  possono  essere  erogate
nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione  dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge  28
dicembre 1995, n. 549, deve essere  realizzata  in  conformita'  alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo  di  spesa
sostenibile. 
  33. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28
febbraio 1997 sono fissati i termini  e  le  sanzioni  per  eventuali
inadempienze degli amministratori, per la completa  attuazione  delle
disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale,  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni,  il  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire  ai  seguenti  elementi:  popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori  relativi  a  particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i  bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.  Il
CIPE, su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  vincolare  quote  del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di  specifici  obiettivi
del Piano sanitario nazionale, con priorita'  per  i  progetti  sulla
tutela della salute materno-infantile, della  salute  mentale,  della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e  in  particolare  alla  prevenzione  delle   malattie   ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive  nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere  gratuitamente  i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
obbligatorie  quali  antimorbillosa,  antirosolia,   antiparotite   ,
antipertosse e  antihaemophulius  influenzae  tipo  B  quando  queste
vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma
possono usufruire anche i bambini extracomunitari non  residenti  sul
territorio nazionale. 
  34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di   carattere
prioritario e di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano  sanitario
nazionale le regioni elaborano specifici  progetti  sulla  scorta  di
linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali ed approvate con  accordo  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano.  La  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra l o Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta  del  Ministro  della  sanita',  individua  i
progetti ammessi a finanziamento utilizzando  le  quote  a  tal  fine
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi  del  comma  34.  La
predetta modalita' di ammissione al finanziamento e'  valida  per  le
linee  progettuali  attuative  del  Piano  sanitario  nazionale  fino
all'anno   2008.   A   decorrere   dall'anno   2009,   il    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede  a
ripartire  tra  le  regioni  le  medesime  quote  vincolate  all'atto
dell'adozione della propria  delibera  di  ripartizione  delle  somme
spettanti  alle  regioni  a  titolo  di  finanziamento  della   quota
indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di
agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede  ad  erogare,  a
titolo di acconto, il 70 per  cento  dell'importo  complessivo  annuo
spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per
cento e'  subordinata  all'approvazione  da  parte  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle
regioni, comprensivi di  una  relazione  illustrativa  dei  risultati
raggiunti  nell'anno  precedente.   Le   mancate   presentazione   ed
approvazione dei progetti comportano, nell'anno  di  riferimento,  la
mancata erogazione della  quota  residua  del  30  per  cento  ed  il
recupero, anche a carico delle somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti
nell'anno  successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento  gia'
erogata. ((A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per
cento e' erogato  a  seguito  dell'intervenuta  intesa,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  ripartizione  delle
predette quote vincolate per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
carattere prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano
sanitario nazionale)).(29) 
  35.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  registrati  a  decorrere
dall'anno 1995 dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  devono
essere destinati, in via prioritaria, alla  copertura  dei  disavanzi
verificatisi negli anni  precedenti,  anche  oggetto  delle  gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. 
  36.  L'onere  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale   per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo  7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  rideterminato  in
lire 9.600 miliardi anche  per  assicurare  l'erogazione  di  farmaci
innovativi di alto valore terapeutico,  nonche'  la  copertura  degli
oneri di cui al comma 42. (1) 
  37. Alla maggiore spesa per l'assistenza  farmaceutica  per  l'anno
1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le  maggiori  entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39. 
  38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale
per l'assistenza  farmaceutica  puo'  registrare  un  incremento  non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo restando il mantenimento  delle  occorrenze  finanziarie  delle
regioni nei limiti degli stanziamenti  complessivi  previsti  per  il
medesimo anno. 
  39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   e'
stabilita nella misura del 10 per cento. 
  40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  collocate  nelle
classi a) e b), di cui all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al  pubblico
al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA).  Il   Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il  cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  50.000  e
lire 99.999, al 9 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  100.000  e  lire
199.999 , al 12,5 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso  tra  euro  103,29  e  euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui  prezzo
di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della
salute,   sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative delle  farmacie  pubbliche  e  private,  sottopone  a
revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti  di  fatturato,
di  cui  al  presente  comma.  Per  le  farmacie  rurali  che  godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della  legge  8
marzo 1968, n. 221, e  successive  modificazioni,  con  un  fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549.
Per le farmacie con fatturato annuo in regime di  Servizio  sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore  a  lire  500  milioni,  le
percentuali previste dal presente comma sono ridotte in  misura  pari
al 60 per cento. (61) (63) 
  41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui
al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del  22  luglio  1993,
sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato
con il Ministero della sanita', su conforme parere della  Commissione
unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE,  entro  il  31
gennaio 1997. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. In
caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato nella  classe  c)
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537. 
  42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124. 
  43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi
ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai  sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive  modificazioni,  puo'  essere  consentito  l'uso
gratuito di locali e servizi strettamente necessari  all'espletamento
delle relative attivita'. 
  44. Sono considerate semplici violazioni  amministrative,  punibili
con sanzioni disciplinari, le irregolarita'  formali  commesse  nella
compilazione delle ricette. 
  45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  di  assumere  personale,  anche   a   tempo
determinato, escluso quello delle categorie protette. E'  autorizzato
esclusivamente il ricorso alle procedure  di  mobilita',  secondo  la
normativa vigente. 
  46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica  alle  aziende  ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente  pubblico
Croce rossa italiana, limitatamente  per  quest'ultimo  al  personale
che, alla data del 30 settembre 1996,  presta  servizio  nei  servizi
sanitari  con  contratto  a  tempo  determinato,  ferme  restando  le
previsioni di cui al comma 1, agli ordini  e  collegi  professionali,
alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle  regioni,  alle
province autonome ed agli enti locali non strutturalmente  deficitari
ed a quelli per i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sia  intervenuta  l'approvazione  dell'ipotesi   di
bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non  in  condizioni  di
squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera  diplomatica  e
dei contrattisti  all'estero,  alle  Forze  armate  ed  al  personale
tecnico,  nelle  qualifiche  funzionali  sesta,  settima  e   ottava,
dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali  della  Marina  in  misura
complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi,  a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi  riservati  al
personale  gia'  in  servizio,   ai   Corpi   di   polizia   previsti
dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente  al
personale  addetto  all'espletamento  dei  servizi  di  ordine  e  di
sicurezza pubblica  e  dell'amministrazione  della  giustizia  per  i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e  degli  internati,
al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il  solo  personale
operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-
legge 29 marzo 1995, n.  97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, per  il  quale  si  siano  esaurite  le
prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo  e  terzo  periodo,  della
legge 23  dicembre  1992,  n.  498.  Il  divieto  non  opera  per  le
assunzioni  di  personale  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  nella  misura  del  40  per  cento  dei   posti   resisi
disponibili per cessazioni, nonche' per  le  assunzioni  previste  da
specifiche norme legislative per  l'attuazione  ed  il  funzionamento
degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi  i
casi previo espletamento delle procedure di mobilita'  da  concludere
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si  procede  alle
assunzioni. Il divieto non opera  altresi'  per  le  assunzioni,  sia
mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato,  degli  enti
di gestione dei parchi nazionali,  da  effettuare  nei  limiti  della
pianta organica o dell'attuale dotazione organica  purche'  approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle  procedure  di
mobilita' da concludere entro il termine di  trenta  giorni.  Per  il
comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73  e  per  il
personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  si   applicano   le
disposizioni  dal  comma  132  al  comma  142.   Restano   ferme   le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Sono
consentite le assunzioni dei vincitori  di  concorsi  per  qualifiche
dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le  cui  graduatorie
risultino approvate dalle commissioni d'esame entro  il  15  dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  per  il  personale  del  ruolo
dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190  unita'  dell'ottava
qualifica  funzionale,  dell'INPDAP,  limitatamente  a   250   unita'
complessive di personale da utilizzare nelle  strutture  periferiche,
dell'INPS, nei limiti di 200 unitacomplessive di personale da adibire
alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150  unita'  complessive.
Gli  enti  locali  dissestati  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore
della presente legge possono chiedere, per esigenze di  funzionamento
dei servizi,  l'assegnazione  di  personale  posto  in  mobilita'  al
momento della rideterminazione delle piante organiche e  in  servizio
presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995. 
  47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei  concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere  utilizzate  fino
al 31 dicembre 1998. 
  48.  Fermi  restando  i  limiti   previsti   dal   comma   46,   le
amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente  i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei posti occupati  da  falsi  invalidi,  accertati  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge   e   comunque   nell'ambito   delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio. 
  49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 45, con le esclusioni di cui al comma  46,  possono  provvedere
alla copertura dei posti resisi disponibili per  cessazioni  mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali posti disponibili, attraverso  nuove  assunzioni  di  personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione  all'attuazione  dell'articolo
89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  possono  essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni  pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 
  50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le
assunzioni  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
nonche' degli avvocati e procuratori  dello  Stato.  Il  Ministro  di
grazia  e  giustizia  puo'  procedere,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
1993, n.  537,  alla  copertura  dei  posti  del  restante  personale
dell'amministrazione della giustizia in misura non  superiore  al  70
per cento del complesso delle vacanze  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 1996, anche al  fine  di  soddisfare  sopraggiunte  maggiori
esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del  personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996,  salva  la
possibilita'  di  variazioni,  nell'ambito  della  stessa   dotazione
organica,  per  quanto  riguarda  la  consistenza  delle   qualifiche
funzionali e dei  profili  professionali,  senza  ulteriori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato. 
  51. In deroga al comma 45,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione puo' assumere ispettori di volo con contratti  a  termine
annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di  tre  anni,
da utilizzare per le esigenze del servizio  della  navigazione  della
Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per  i  beni
culturali e ambientali e'  consentita  l'assunzione  di  personale  a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente. 
  52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, con le  esclusioni  di  cui  al  comma  46,  che  non  abbiano
provveduto alla rideterminazione delle  dotazioni  organiche,  previa
verifica dei carichi di lavoro, ai  sensi  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura  pari  ai
posti coperti al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i  quali,  alla
stessa data, risultino in corso  di  espletamento  concorsi  o  siano
stati pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica  il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai  sensi
del comma 52  costituiscono  il  parametro  di  riferimento  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge  28  dicembre
1995, n. 549, e sono ridotte in via  definitiva  in  misura  pari  al
numero  dei  posti  che  si  rendono  disponibili   nel   quinquennio
successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale,  esclusi
i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla  data  del  30
aprile 1997 non  si  provvede  alla  rideterminazione  delle  stesse,
previa verifica dei carichi di lavoro.  La  mancata  rideterminazione
delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina,  per
le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica  del  5  per
cento delle dotazioni iniziali iscritte  nei  capitoli  del  bilancio
dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie. 
  54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in
materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini  e  i
collegi professionali in relazione al numero  degli  iscritti  e  per
l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio
dello Stato. 
  55. Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  del  personale,  i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  2,  comma  14  del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base  delle
disponibilita'  negli  organici  e  delle   effettive   esigenze   di
funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  alle  sedi
periferiche dell'amministrazione statale o ad  altre  amministrazioni
pubbliche nell'ambito della provincia in cui  la  base  militare  era
collocata.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  si  provvede   al
trasferimento mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma  1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di  regolamento  che
vietano l'iscrizione  in  albi  professionali  non  si  applicano  ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di  lavoro  a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore  al  50  per
cento di quella a tempo pieno. 
  56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano  l'iscrizione  ad
albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti  di  cui
al comma 56. Restano  ferme  le  altre  disposizioni  in  materia  di
requisiti per l'iscrizione ad albi professionali  e  per  l'esercizio
delle relative attivita'. Ai dipendenti  pubblici  iscritti  ad  albi
professionali e che esercitino attivita'  professionale  non  possono
essere  conferiti  incarichi  professionali   dalle   amministrazioni
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere  il  patrocinio
in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 
  57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo'  essere  costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
ad esclusione del  personale  militare,  di  quello  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco. 
  58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale puo' essere  concessa  dall'amministrazione  entro  sessanta
giorni dalla domanda, nella quale e' indicata  l'eventuale  attivita'
di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende  svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la  trasformazione
del rapporto  nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa  di  lavoro
autonomo o subordinato comporti un  conflitto  di  interessi  con  la
specifica attivita' di servizio svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel
caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni  e
alla posizione organizzativa ricoperta  dal  dipendente,  pregiudizio
alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non
puo' essere  comunque  concessa  qualora  l'attivita'  lavorativa  di
lavoro  subordinato   debba   intercorrere   con   un'amministrazione
pubblica. Il dipendente  e'  tenuto,  inoltre,  a  comunicare,  entro
quindici giorni, all'amministrazione  nella  quale  presta  servizio,
l'eventuale  successivo  inizio  o   la   variazione   dell'attivita'
lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui  al  comma  57,  per  il
restante personale che esercita competenze istituzionali  in  materia
di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica,  con  esclusione  del   personale   di   polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione  dei  rapporti
di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che
puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli  casi
di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la  funzione
pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della  interferenza
con  i  compiti  istituzionali,  sono  comunque  non  consentite   ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo  pieno.  I
dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni  per  conto
di altri enti previa autorizzazione  rilasciata  dall'amministrazione
di appartenenza. (12) 
  58-ter. Al fine di consentire la  trasformazione  del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite  percentuale  della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato  per  eccesso  onde
arrivare comunque all'unita' 
  59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di lavoro dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  da  tempo
pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie  di
bilancio. Un quota pari al 70 per  cento  dei  predetti  risparmi  e'
destinata,  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri  stabiliti   dalla
contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale
esclusivamente  per  le  amministrazioni  che  dimostrino   di   aver
provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa. I risparmi  eventualmente  non  utilizzati  per  le  predette
finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 
  60. Al di fuori dei casi previsti al  comma  56,  al  personale  e'
fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano   l'autorizzazione   rilasciata   dall'amministrazione   di
appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La  richiesta  di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove  entro
trenta giorni dalla presentazione  non  venga  adottato  un  motivato
provvedimento di diniego. 
  61. La violazione del divieto  di  cui  al  comma  60,  la  mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni  risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'amministrazione costituiscono giusta  causa  di  recesso  per  i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro  e  costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per  il
restante personale, sempreche' le prestazioni  per  le  attivita'  di
lavoro subordinato o autonomo svolte al  di  fuori  del  rapporto  di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito,  presso  associazioni  di  volontariato  o  cooperative   a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure  per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti. 
  62. Per  effettuare  verifiche  a  campione  sui  dipendenti  delle
pubbliche     amministrazioni,      finalizzate      all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da  56  a  65,  le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi  ispettivi,  che,
comunque, devono essere costituiti entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  che  puo'  avvalersi,  d'intesa  con   le   amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero delle finanze ed  anche  ai  fini  dell'accertamento  delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza. 
  63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il  1
marzo 1997. Entro tale termine  devono  cessare  tutte  le  attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di rinuncia  all'incarico,  comunque  denominati,  producono  effetto
dalla data della relativa comunicazione. 
  64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza
ai  familiari  che  assistono  persone  portatrici  di  handicap  non
inferiore  al  70  per  cento,   malati   di   mente,   anziani   non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero. 
  65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli  enti  locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie  e  la  cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'. 
  66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438,  confermate  per  il   triennio   1994-1996
dall'articolo 3, comma 36, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999. 
  67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche  alle
misure  dell'indennita'  di  missione  e  di   trasferimento,   delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura  di  rimborso  spese,  che  sono  suscettibili  per  legge   o
disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro di variazioni in relazione al  tasso  programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano, comunque,  ad  essere  corrisposti  nella  stessa  misura
dell'anno 1996. 
  68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  stipulano  alle
condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, convenzioni con societa'  o  con  catene
alberghiere o con associazioni di categoria presso le  cui  strutture
il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il  dipendente  che
non  utilizza  nella  localita'  di  missione  strutture  alberghiere
convenzionate   ha   diritto,   su   presentazione   della   relativa
documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali
vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu'
basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita'
di missione. 
  69.  Per  il  triennio   1997-1999,   gli   stanziamenti   per   la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso  quello  addetto  agli  uffici  di  diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui  all'articolo  19  della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni dello Stato,  sono  ridotti
nella misura del 10 per cento e per  l'Amministrazione  della  difesa
nella misura del 10,5 per cento, con  esclusione  degli  stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa  complessiva
per l'istruzione pubblica, con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per  la  funzione
pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti  delle  regioni,  sono
definiti  criteri  e  parametri  generali  per  la   riorganizzazione
graduale della rete  scolastica,  con  effetto  dall'anno  scolastico
1997-1998 con  la  previsione  di  deroghe  con  riguardo  alle  zone
definite a rischio per problemi di  devianza  giovanile  e  minorile,
nonche' alle necessita' e  ai  disagi  che  possono  determinarsi  in
relazione a specifiche esigenze, particolarmente  nelle  comunita'  e
zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede  altresi'  una
graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe,  anche
tenendo  conto  di  quelli  con  difficolta'  di  apprendimento.  Ove
necessario,  potranno  essere  costituiti,  su  tutto  il  territorio
nazionale, istituti  comprensivi  di  scuola  materna,  elementare  e
secondaria di primo grado, cui sara'  assegnato  personale  direttivo
della scuola elementare o della  scuola  media.  Analoghe  misure  di
riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate  per
i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando  i  servizi
amministrativi e ausiliari delle  scuole  annesse,  con  accorgimenti
necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza
accolta.  In  attuazione  del   suddetto   decreto   e   nei   limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma  del  comma
71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati  e
i consigli  scolastici  provinciali,  adottano,  con  propri  decreti
aventi  carattere  definitivo,  i  piani  organici  di  aggregazione,
fusione, soppressione di scuole e  istituti  di  istruzione  di  ogni
ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor  numero
di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di
musica, le accademie  e  gli  istituti  superiori  per  le  industrie
artistiche. 
  71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998,  gli  organici  del  personale  della
scuola  sono  rideterminati  con  periodicita'  pluriennale,  secondo
criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e per  la  funzione  pubblica.  Nel  limite  dell'organico
complessivo fissato  per  ciascuna  provincia  dallo  stesso  decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di ciascuna scuola e istituto  di  istruzione  nonche'  le  dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi di prevenzione e  recupero  della  dispersione  scolastica,
degli interventi di supporto e valutazione  dei  processi  formativi,
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola  elementare  e,
limitatamente  agli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,
dell'integrazione degli alunni portatori di handicap.  Sono  abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442,  comma  1,  e  445  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  72. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81. 
  73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono
ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di  personale
docente  a  tempo  indeterminato,  in  relazione   alle   prevedibili
disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in
connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e  alle  effettive
esigenze di insegnamento da soddisfare. 
  74. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 
  75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni  organiche
provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  oltre  ai
corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo  473  del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
saranno istituiti anche  corsi  intensivi  di  durata  non  superiore
all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di  specializzazione
prescritto per l'attivita' di  sostegno  all'integrazione  scolastica
degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva  saranno,
altresi', stabiliti i criteri per la mobilita' d'ufficio del medesimo
personale.  Sono  abrogati  i  commi  1  e  2  dell'articolo  28  del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. 
  76.  Nelle  istituzioni  scolastiche   di   istruzione   secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che l'insegnamento dell'educazione fisica sia  impartito  per  classi
intere anziche' per squadre maschili  e  femminili.  E'  abrogato  il
comma 2 dell'articolo 302  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  77.  Le  spese  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  e  per   i
corrispondenti  oneri  riflessi  sono  effettuate  dalle  istituzioni
scolastiche  ed  educative,  nonche'  dagli  istituti  superiori   di
istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati  dai
competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli  1032,
1035 e 1036 dello stato di previsione del  Ministero  della  pubblica
istruzione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
saranno definiti i criteri e le modalita' per  la  ripartizione,  tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali  o,
comunque impreviste, nonche' per riequilibrare,  ove  necessario,  la
ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle  specifiche
situazioni  che  dovessero  determinarsi  nelle  diverse  istituzioni
interessate. 
  78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle  supplenze
brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad
assicurare  il  servizio   scolastico   e   dopo   aver   provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilita'  dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del  personale  assente  con
docenti gia' in servizio nella medesima  istituzione  scolastica.  Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di supplenze brevi  e  saltuarie  sono  utilizzabili  nel  successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento  amministrativo  e
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di  supplenze  brevi  e
saltuarie. 
  79. Il comma 2 dell'articolo 358  del  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'  abrogato,  e  per  le
spese  relative  agli  accertamenti   da   compiere   ai   fini   del
riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o,  comunque,  in
relazione ai  servizi  amministrativi  svolti  a  loro  richiesta,  i
gestori provvederanno direttamente, analogamente  a  quanto  previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene  seguita
dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad  attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno  didattico  agli
alunni handicappati, nonche'  dai  gestori  di  scuole  straniere  in
Italia. 
  80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa  complessivo
di lire 116  miliardi  e'  riferito  alla  spesa  complessiva  per  i
compensi forfettari relativi agli esami di  maturita',  compresi  gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata  in
vigore della legge citata. 
  81. Dall'applicazione dei commi  70,  71,  72,  75  e  76  dovranno
conseguirsi economie  di  spesa  pari  a  lire  400  miliardi,  1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999. 
  82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti  di  ulteriori
60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999;  tali  riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69. 
  83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la parola:
"cavalli". 
  84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il
Ministro delle finanze puo' disporre entro il 28 febbraio  1997,  con
proprio decreto, l'aumento di un  punto  dell'aliquota  prevista  dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427. 
  85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a  80  non  si  applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che disciplinano  la  materia  nell'ambito  delle  competenze
derivanti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle   relative   norme   di
attuazione. 
  86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo. 
  87. A decorrere dall'esercizio  finanziario  1997,  tutti  i  mezzi
finanziari  destinati  dallo  Stato  agli  Osservatori   astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti  in  un  unico  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, denominato  "Fondo  per  il  finanziamento
ordinario degli Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla  base  dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono,  altresi',  direttamente  al  pagamento  degli  stipendi,
assegni,  indennita'  e  compensi  di  ogni   natura   al   personale
dipendente.  Si  applicano,  inoltre,  in  analogia  le  disposizioni
contenute nell'articolo 5 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della  legge  28
dicembre 1995, n. 549. 
  88. Per il funzionamento dell'osservatorio  previsto  dall'articolo
5, comma 23, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  su
proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare  esperti  a  tempo
pieno tra persone  aventi  specifiche  capacita'  professionali,  nel
limite  dell'apposito  stanziamento  di  bilancio.  Il  compenso  dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti e'  determinato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in  deroga
alle  vigenti  disposizioni.  Le  spese  relative  al   funzionamento
dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo  annue,  vengono
iscritte su un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli  anni  successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997. 
  89. Il fondo di  intervento  integrativo  per  la  concessione  dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della  legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato  anche  alle  erogazioni  di  borse  di   studio   di   cui
all'articolo 8 della medesima legge. 
  90. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque  anni,
con propri decreti da adottare, anche in deroga  alle  norme  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione  organica
delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle  facolta'  o
corsi  di  laurea,  secondo  modalita'  concordate  con  gli   Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra' determinato sede per sede, con apposito decreto  ministeriale,
previo  parere  dell'osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
universitario. 
  91. I provvedimenti ministeriali  saranno  adottati  anche  tenendo
conto  delle   specifiche   situazioni   ed   esigenze   delle   aree
metropolitane maggiormente congestionate. 
  92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le  procedure
dell'intervento,  comprendente  l'indicazione   degli   immobili   da
utilizzare e delle risorse di personale e  finanziarie  da  destinare
allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I  decreti
contenenti disposizioni di programmazione  sono  emanati  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  93. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti,  possono  essere
concessi in uso perpetuo e gratuito delle universita', con  spese  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a  carico  delle  stesse,  gli
immobili dello Stato liberi. 
  94. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  95. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la destinazione ad uso perpetuo e  gratuito  delle  universita',  con
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria  a  loro  carico,  di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti. 
  96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale e periferica  della  Difesa,  disciplinata  dai  decreti
legislativi previsti  dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  le
dotazioni organiche e  le  consistenze  effettive  complessive  degli
ufficiali in servizio permanente dell'esercito,  esclusa  l'Arma  dei
carabinieri,  della  Marina  militare,   escluso   il   Corpo   delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30  per
cento della alimentazione dei ruoli. 
  97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il  Governo  e'
delegato ad emanare, entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno: 
a) definire per ciascuna Forza armata,  in  relazione  alle  esigenze
   ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai  livelli  gerarchici  da
   assicurare,  in  rapporto  anche   alle   funzioni   da   svolgere
   nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di
   altri  organismi  multinazionali  similari,  i  ruoli  normali   e
   speciali anche attraverso revisione dei  ruoli  esistenti  e,  ove
   occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero  istituzione
   di nuovi ruoli,  con  determinazione  delle  relative  consistenze
   organiche; 
b) apportare le necessarie modificazioni alla  normativa  vigente  al
   fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
   paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio
   tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari; 
c) prolungare opportunamente  la  permanenza  nei  singoli  gradi  in
   relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono
   eccedere i sessantacinque anni; 
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i  numeri  massimi  di  cui  alla
   legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel
   comma 96, precisando le cariche da escludere dal  collocamento  in
   aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo  7  della
   medesima legge n. 804 del 1973; 
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in  un  arco
   di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita
   con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di  idoneita'
   espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata  in
   vigore dei predetti decreti, nonche'  disciplinando  il  transito,
   senza  oneri  aggiuntivi,  del  personale   eccedente   in   altre
   amministrazioni; 
f) prevedere  la  semplificazione  e   la   razionalizzazione   delle
   procedure  relative  alla  valutazione  del  personale   ai   fini
   dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12
   novembre 1955, n. 1137, e dalla legge  19  maggio  1986,  n.  224,
   mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
   valutativa della  documentazione  caratteristica  disponibile,  la
   razionalizzazione  del  funzionamento   dei   collegi   giudicanti
   preposti alla valutazione  del  personale,  nonche'  procedure  di
   verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso  di
   annullamento delle valutazioni; 
g) aggiornare la normativa relativa alla  posizione  dell'ausiliaria,
   limitandone le condizioni di accesso, riducendone  la  durata  che
   sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione  dal  servizio
   previsti  per  le  differenti  categorie  del  pubblico   impiego,
   ampliandone le cause di esclusione e di  cessazione  anticipata  e
   ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad
   assicurare il  versamento  delle  ritenute  contributive  ai  fini
   pensionistici  per  tutta  la  durata  della  permanenza  in  tale
   posizione; 
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per
   gli ufficiali in servizio permanente effettivo  previsti  ai  fini
   del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori,  rispettivamente,
   a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire  138
   miliardi nel 1999. 
  98. Ferme restando le economie previste dal comma 97,  lettera  h),
l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui  al  comma  97
non puo' comunque comportare a regime  oneri  superiori,  in  termini
reali, alla  spesa  per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente  di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996. 
  99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per apportare le  necessarie  modificazioni  alla
normativa  relativa  alla  posizione  di  ausiliaria   del   restante
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri  ed  il
Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel  comma
97, lettera g), nonche'  per  apportare  alla  vigente  normativa  le
modifiche e le integrazioni necessarie  al  fine  di  armonizzare  il
trattamento giuridico del  personale  militare  volontario  in  ferma
breve al terzo anno di ferma  a  quello  previsto  per  il  personale
militare in servizio permanente effettivo. 
  100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi  dei
decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione
del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni   parlamentari
permanenti. 
  101. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  102. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti  di
lavoro del Genio  militare,  continuano  a  trovare  applicazione  le
disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a),  e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365. 
  104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  105. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  106. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  108. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  109. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  110. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  111. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  112. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  113. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  114. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  116. A decorrere dal  1  gennaio  1997  al  personale  che  espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui  all'articolo
16 della legge 1 aprile 1981, n.  121,  e  successive  modificazioni,
compete, in luogo del trattamento economico previsto dal  quadro  IV,
sezione C, del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1079, e successive modificazioni, e  dalla  legge  20  marzo
1984, n. 34, e successive modificazioni, la  paga  netta  giornaliera
prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto  1981,  n.  440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342. 
  117. Al personale di cui al comma 116 e'  corrisposta  l'indennita'
aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23
settembre 1992, n. 386. 
  118. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ai  fini  della   misura   dell'equo
indennizzo, la tabella 1 allegata al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  e'  sostituita  dalla  tabella  1
allegata alla presente legge. E' abrogato il comma  29  dell'articolo
22 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724.  Per  la  determinazione
dell'equo  indennizzo  si  considera,  in  ogni  caso,  lo  stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'. 
  120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995,
avevano in corso il procedimento per l'accertamento della  dipendenza
da causa di servizio di infermita' o lesioni o  che,  con  decorrenza
dalla  stessa  data,  abbiano  presentato  domanda  di   aggravamento
sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,  continuano  a
trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo,  le
disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  121. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461. 
  122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche  ai  dipendenti  degli  enti
pubblici  economici  nazionali,  regionali  e  locali  a  suo   tempo
collocati in aspettativa ai sensi delle leggi  31  ottobre  1965,  n.
1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078. 
  123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  per  l'espletamento  di
incarichi affidati dall'amministrazione  di  appartenenza,  da  altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente
o indirettamente dallo Stato o da  altro  ente  pubblico  o  comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il
50 per cento degli importi lordi superiori  a  200  milioni  di  lire
annue, nel conto dell'entrata del  bilancio  dell'amministrazione  di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti
che hanno conferito l'incarico all'atto  della  liquidazione,  previa
dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del  limite
sopra indicato. 
  124. Sono escluse dalla disciplina di cui al  comma  123  le  somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori  ruolo,
o svolge altra forma di collaborazione autorizzata nonche' i  diritti
d'autore, i compensi per l'attivita'  di  insegnamento  e  i  redditi
derivanti  dall'esercizio  di  attivita'   libero-professionale   ove
consentita ai  pubblici  dipendenti  e  per  la  quale  sia  previsto
l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale. 
  125. Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato,  ogni  due  anni,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con  il
Ministro del tesoro. 
  126. I compensi corrisposti da  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti  di  organi
di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono  ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento  per  gli  importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al  10  per  cento  per  gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20  per
cento per gli ulteriori importi superiori a  lire  20  milioni  lordi
annui. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite  le  modalita'   di   versamento   all'erario   dell'importo
corrispondente  alla  riduzione  per  prestazioni  comunque  rese   a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 
  128. L'osservanza delle disposizioni dei commi  da  123  a  131  e'
curata dal Dipartimento della funzione pubblica che  puo'  avvalersi,
d'intesa con  il  Ministero  delle  finanze,  dei  servizi  ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza. 
  129. E' abrogato l'articolo 24 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati  fuori
ruolo o in aspettativa  per  l'assolvimento  di  pubbliche  funzioni,
possono  essere   ammessi,   previa   domanda   a   svolgere   presso
l'amministrazione di appartenenza prestazioni  lavorative  saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti  di
prestazioni di alta qualificazione professionale  in  relazione  alle
quali si renda  necessario  il  continuo  esercizio  per  evitare  la
perdita della professionalita' acquisita. 
  131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del  31  dicembre
1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto  dai  commi  6,  7  e  8
dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, in materia di anagrafe  delle  prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi. 
  132. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati i commi quinto, sesto  e  settimo,  dell'articolo
162 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Il  terzo  comma
dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967  e'  sostituito
dal seguente: "La  retribuzione  annua  base  e'  fissata  secondo  i
criteri e nei limiti stabiliti dal primo  comma  dell'articolo  157".
Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a  contratto,
da assumere ai sensi  degli  articoli  157  e  162  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo
nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in  lire
italiane o nei casi in cui sia necessario  adeguarsi  alle  normative
locali. (12) 
  133. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103. 
  134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo indeterminato possono essere immessi nei  ruoli  del  Ministero
degli  affari   esteri,   nell'ambito   delle   dotazioni   organiche
determinate ai sensi dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, in numero  massimo  di  cinquanta  unita'  per
ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite  appositi  concorsi  per
titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti  per  le
qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di
servizio continuativo  e  lodevole.  Le  relative  modalita'  saranno
fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro  del  tesoro.
Gli impiegati a contratto cosi' immessi  nei  ruoli  sono  destinati,
quale  sede  di  prima  destinazione,  a  prestare  servizio   presso
l'amministrazione centrale per un periodo minimo di  due  anni.  (12)
(27) (39) 
  135.  I  posti  che  risulteranno  disponibili   nelle   qualifiche
funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione  delle  dotazioni
organiche ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica  immediatamente  inferiore  che  posseggano   i   necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni  trascorsi  all'estero.  Le  modalita'  del   concorso   saranno
determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del
tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei
concorsi predetti  mantiene  il  trattamento  economico  relativo  al
posto-funzione gia' ricoperto, fino  al  rientro  in  Italia,  ovvero
all'assegnazione presso altra sede all'estero. 
  136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a  78  unita'.
Il  sub  contingente  presso  le  Rappresentanze  permanenti   presso
organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le  4
unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  uno  o  piu'  regolamenti
diretti a: 
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la  somministrazione
   e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche
   e degli altri uffici  dipendenti  in  linea  con  quanto  previsto
   dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6  febbraio  1985,  n.
   15, e, per il trasferimento ad esercizi  successivi  di  eventuali
   residui  e  per  la  rendicontazione,  agendo  anche   in   deroga
   all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  ed
   agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed  amministrativa
   agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di
   quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo
   7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal  fine  a
   quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto  del  Presidente
   della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
c) garantire  in  materia  contrattuale  la  compatibilita'  con  gli
   ordinamenti  dei  rispettivi  paesi  di  accreditamento,  operando
   opportune modifiche all'articolo 86  del  decreto  del  Presidente
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi  al  principio
   del  controllo  successivo  anche  per  i  contratti  di   importo
   superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera  g),
   della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
d) prevedere  appositi  strumenti   per   sopperire   alle   esigenze
   caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza,  prevedendo  a  tal
   fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta  di  cui
   all'articolo 7, comma 7, della legge 22  dicembre  1990,  n.  401,
   nonche' l'istituzione temporanea, per l'attuazione  all'estero  di
   specifiche  iniziative  e   programmi   di   particolare   rilievo
   finanziario ed organizzativo, di appositi  servizi  amministrativi
   decentrati, con le modalita' previste dall'articolo 9 della  legge
   6 febbraio 1985, n. 15. 
  138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  in
servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  comunque  attinenti  alla
materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti  regolamentari,
sulla base dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi  per  quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: 
a) il provvedimento non dovra' comportare  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio dello Stato per il 1997; 
b) durante il servizio all'estero  tutti  i  dipendenti  percepiranno
   un'apposita  indennita',  che  non   ha   carattere   retributivo,
   commisurata, per ciascun posto-funzione  previsto  negli  organici
   degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere,
   al costo della  vita,  al  costo  degli  affitti,  al  numero  dei
   familiari  a  carico,  agli  oneri  scolastici  e  sanitari  e   a
   condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio; 
c) per le categorie da individuare con i  decreti  stessi  si  dovra'
   prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo
   conto  della  normativa  vigente  negli  altri  Paesi  dell'Unione
   europea; 
 
d) le indennita', determinate secondo  criteri  e  modalita'  che  ne
assicurino la trasparenza della struttura, devono essere  corrisposte
in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un  rapporto  di
ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle
variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile
e  comunque  nei  limiti  delle   disponibilita'   finanziarie,   dei
meccanismi e dei livelli che 
   regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea. (12) 
  139. Dall'attuazione  dei  commi  da  132  a  138  devono  derivare
economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5  miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999. 
  140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita'  italiana  o
straniera  residenti  anche  temporaneamente  all'estero,  assunti  a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici  consolari
il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri,  tenuto  conto
di quanto previsto al comma 138: 
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta
   locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello
   e dell'andamento delle retribuzioni locali  o  delle  retribuzioni
   corrisposte nella stessa sede  da  rappresentanze  diplomatiche  o
   uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo  emolumenti
   sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati; 
b) garantire la compatibilita' con  gli  ordinamenti  dei  rispettivi
Paesi di accreditamento; 
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per
   funzioni professionali, che tenga conto anche  dell'anzianita'  di
   servizio. 
  141. Per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni  che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari  esteri,
il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati  nel  comma  138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti. 
  142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti  al
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che   dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni. 
  143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno  1997  le
misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma  3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come  modificate  dall'articolo
2, comma 3, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  sono  elevate,
rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi
territori, ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, senza alcun  apporto  a  carico  del  bilancio
dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997,  non  si
applicano, alla regione Valle d'Aosta e  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  16,
primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30,  32,  34,  35,
36, 37 e 38 dell'articolo 1. (4) 
  144. A decorrere  dal  1997  sono  soppresse  le  quote  del  Fondo
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia   che   provvede   al   finanziamento
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei  contributi  sanitari  e
con risorse  del  proprio  bilancio.  Dalla  stessa  data  gli  oneri
previsti  a  carico  dello  Stato  derivanti  dai  mutui  non  ancora
stipulati  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni  successivi  al  1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima. 
  145. Per le finalita' di cui al comma  144  e  sino  alla  data  di
applicazione di quanto disposto al comma  146,  le  quote  fisse  dei
tributi  devoluti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai   sensi
dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale  approvato  con
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3)  e  4)  del
primo comma del citato articolo 49. 
  146. Dalla data di  inizio  dell'efficacia  delle  norme  attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  e  successive
modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo  5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,  al  primo  comma
dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e  4),
le parole: "quattro decimi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sei
decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo". 
  147. A decorrere dal 1997  l'anticipazione  di  lire  150  miliardi
prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre
1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite  ai  sensi  della
disposizione di cui al comma 145. 
  148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative  di
leggi di settore nazionali che,  alla  data  del  31  dicembre  1996,
risultino  non  impegnate  o  per  le  quali  non  sia  ancora  stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge  regionale,
essere  riutilizzate   per   interventi   nel   settore   cui   erano
originariamente  destinate.  Tale  facolta'   non   si   applica   ai
finanziamenti relativi ad  interventi  nel  settore  delle  calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria. 
  149. La regione  Trentino-Alto  Adige  e'  delegata  a  fissare  le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla  loro  riscossione.  Gli  introiti  relativi  confluiscono   nel
bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.  569,  per
lo svolgimento delle funzioni  delegate  in  materia  di  catasto  e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato. 
  150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e'  ridotto  di  un
importo  pari  al  6  per  cento  dell'ammontare  dei   trasferimenti
soppressi di cui alla  colonna  a)  della  tabella  C  allegata  alla
medesima legge, fino alla concorrenza delle singole  quote  di  fondo
perequativo spettanti. Per  l'anno  1999,  ferma  restando  l'entita'
complessiva della riduzione  nello  stesso  importo  determinato  per
l'anno 1998, la quota di riduzione posta a  carico  di  ogni  singola
regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  151. Le  regioni  iscrivono  provvisoriamente  nei  propri  bilanci
l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella  tabella  C
allegata alla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  al  netto  delle
riduzioni di cui al comma 150. 
  152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di  cui  al
comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono
ridotte, per le stesse regioni, nella  misura  determinata  al  comma
150; a decorrere dal 1998 per le modalita'  si  provvedera'  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  153. La misura massima dell'addizionale regionale all'  accisa  sul
gas naturale e  dell'imposta  regionale  sostitutiva  per  le  utenze
esenti di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  21  dicembre
1990,  n.  398,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato. 
  154. La misura massima dell'imposta  regionale  sulla  benzina  per
autotrazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  21
dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 GIUGNO 2012, N. 74, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
1 AGOSTO 2012, N. 122. 
  155. A decorrere dal  1  gennaio  1997  i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali  sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e  successive  modificazioni,  e  ad  essi  si  applicano  tutte   le
disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.  In  sede
di prima applicazione i  tesorieri  dei  comuni  non  sono  tenuti  a
versare nelle contabilita'  speciali  aperte  presso  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  competenti  per  territorio  le
disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre  1996,  ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali disponibilita'. A  valere  sulle  suddette  disponibilita'  sono
tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro  specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da  mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da  un  soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77,  l'inserimento  nella  predetta  tabella  A  e'
differito al giorno  successivo  alla  prima  scadenza  dell'incarico
affidato   al   soggetto   non   abilitato;   al   versamento   delle
disponibilita' liquide del comune provvede  il  tesoriere  abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico. 
  156. Ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  e'
attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al  6
per cento delle disponibilita' liquide  di  cui  al  comma  155,  nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi. 
  157. Sono esonerati dall'applicazione  obbligatoria  degli  aumenti
delle  aliquote  massime  di   imposte   e   tasse   comunali,   come
rideterminate dalla presente legge, gli enti  locali  dissestati  che
presentino  consuntivi  in  attivo,  per  due   esercizi   finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata. 
  158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il  mese  di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata  puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro. 
  159. All'articolo 3, comma 39,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente  alla
parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette". 
  160. In deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  31  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,  come  sostituito  dal  decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere  dall'esercizio  1997
l'avanzo di amministrazione puo'  essere  iscritto  nel  bilancio  di
previsione ed essere utilizzato anche per le spese  una  tantum,  ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli  enti  locali  dissestati  che  hanno  adottato   il   bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle  entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale. 
  161. Il comma  1  dell'articolo  117  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, come  modificato  dal  decreto  legislativo  11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente: 
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo  9  decorre
dal  1998.  A  tal  fine  gli  enti  locali  iscrivono  nell'apposito
intervento   di   ciascun   servizio   l'importo    dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi,  con  la  seguente  gradualita'  del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: 
a) per il 1998 il 6 per cento del valore; 
b) per il 1999 il 12 per cento del valore; 
c) per il 2000 il 18 per cento del valore; 
d) per il 2001 il 24 per cento del valore". 
  162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti  ai
comuni ed  alle  province  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  e  successive  modificazioni,
sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000  milioni.  Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati. 
  163. Le regioni e gli enti  locali  sono  autorizzati  a  contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per  la  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto e dei servizi di trasporto in  gestione  diretta,  relativi
agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento  delle  somme
occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione  azionaria,
per la ricapitalizzazione delle aziende di  trasporto  costituite  in
forma di societa' per azioni, quando la regione  o  gli  enti  locali
rivestono  la  posizione  di  unico  azionista  o  di  azionista   di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre, a  decorrere  dall'anno  1997,  con  istituti  di  credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri  bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per le rispettive tipologie di  enti,  mutui  per  la  copertura  dei
contributi  per  l'esercizio  del  trasporto   pubblico   locale   in
adempimento a contratti di servizio  e  contratti  di  programma  che
prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con  i
proventi del traffico e la corrispondente riduzione,  per  la  durata
del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento  annuo
al netto del tasso di inflazione programmato  anche  in  applicazione
dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del  Regolamento  (CEE)  n.
1191/69 del Consiglio,  del  26  giugno  1969,  come  modificato  dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. 
  164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri
della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle  province  ed  alle
comunita'  montane  sulla  base  della  legislazione   vigente   sono
attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156  e
con le seguenti ulteriori variazioni: 
a) incremento del fondo ordinario dell'importo  complessivo  di  lire
   212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per
   cento  dei  contributi  ordinari  definitivamente  attribuiti  per
   l'anno 1995; 
b) incremento del fondo ordinario dell'importo  complessivo  di  lire
   281.000 milioni, spettante  ai  soli  enti  che  hanno  subito  la
   riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3  del
   decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in
   misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il  1996
   a tale titolo; 
c) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo  di  lire   10.000
   milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per  lire  3.850
   milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni  ed  alla
   provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; 
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000  milioni
   per l'erogazione di  contributi  per  la  fusione  e  l'unione  di
   comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale  titolo
   stabiliti per il 1996; 
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita'
   locale di un importo complessivo pari a lire 506.100  milioni  per
   il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere  a),  b),
   c) e d). (12) 
  165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni
da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
  166. Le somme dovute agli enti locali a seguito  di  correzione  di
errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul  contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario. 
  167.  I  capitoli  della  rubrica  3  (Servizi  del  Provveditorato
generale dello Stato) dello stato di  previsione  del  Ministero  del
tesoro  per  l'anno  1997  sono  ridotti  per  complessive  lire  190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima. 
  168. Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E'  altresi'
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per  deliberare  le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi  locali  relativamente  all'anno
1997. Ai fini della predisposizione del  bilancio  1997  e  dei  suoi
allegati, i  contributi  erariali  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita'  montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste dal bilancio dello Stato e dalla legge  finanziaria  per  il
1997 definitivamente approvati. In  deroga  a  quanto  stabilito  dal
decreto  legislativo  25  febbraio  1995,   n.   77,   e   successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio gia' deliberato, per un  periodo  di  quattro
mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo  i
regolamenti di contabilita' e i modelli  di  bilancio  validi  per  i
bilanci del 1996. 
  169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n.  156,  25
maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996,  n.
492. 
  170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e  son  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n.  376,
8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre  1994,  n.
676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10  giugno  1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995,  n.  414,  4  dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516. 
  171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550. 
  172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995,  n.  155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29  aprile  1996,
n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996,  n.  415,  23  ottobre
1996, n. 549. 
  173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina  concernente
l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali,  nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore,  siano  capoluoghi  di  provincia,  la  giunta
comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per  eccesso  e,
ove occorra, anche  mediante  aumento  di  una  unita',  in  modo  da
raggiungere il numero pari e la giunta provinciale  e'  composta  dal
presidente della provincia, che  la  presiede,  e  da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per  eccesso  e,
ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da  raggiungere
il numero pari. (1) 
  173-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della   nuova   disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,  nei  consigli  provinciali  e'  eletto  un  presidente   del
consiglio con poteri di  convocazione  e  direzione  dei  lavori.  Il
presidente del  consiglio  deve  convocare  l'assemblea  nel  termine
massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da  un  quinto  dei
consiglieri o dal presidente della  provincia,  inserendo  all'ordine
del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. (1) 
  173-ter. Il comma 189  va  interpretato  nel  senso  che  non  sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione  le
indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni. (1) 
  173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e  dei  consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed
indennita'  stabilite  dalla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  e
successive modificazioni, per gli  assessori  di  province  o  comuni
delle  classi  demografiche  ivi  indicate,  compatibilmente  con  le
disponibilita' di bilancio. (1) 
  174. Le affissioni di manifesti di  partiti  o  movimenti  politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in  violazione  dell'articolo  8,
ultimo comma, della legge 4  aprile  1956,  n.  212,  possono  essere
sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei  responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali  violazioni  non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo  15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
  175. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'
decreti legislativi, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed  il  riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
a) introduzione di parametri che tengano conto  dei  servizi  forniti
   maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad essi
   per i comuni che ne sono sprovvisti; 
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni
di degrado socio-economico degli enti; 
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali  insediamenti
militari presenti nel territorio dell'ente; 
d) introduzione   di   correttivi   ai   parametri    in    relazione
   all'incremento della domanda di servizi dovuta  alla  peculiarita'
   degli enti di maggiore  dimensione  demografica  e  in  relazione,
   altresi', alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione
   demografica; 
e) determinazione di un periodo  di  riequilibrio  dei  trasferimenti
   erariali tenendo  conto  del  complesso  degli  stessi  di  genere
   ordinario e consolidato,  incrementato  dei  tributi  detratti  in
   precedenza e  delle  conseguenze  derivanti  dall'applicazione  di
   nuovi criteri; 
f) attribuzione delle  eventuali  maggiori  assegnazioni  annuali  di
   contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto  dell'incidenza
   delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali; 
g) definizione di indicatori che facciano riferimento  e  incentivino
lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti; 
h) parametri  che  incentivino  la  gestione  dei  servizi  in  forma
   associata da parte dei comuni con popolazione  inferiore  a  5.000
   abitanti. 
  176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  175  sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni. 
  177. Disposizioni integrative e correttive possono essere  emanate,
con uno o piu' decreti legislativi,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e
previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con
l'osservanza delle modalita' ivi indicate. (12) 
  178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31  dicembre  1997
il collocamento in ausiliaria  del  personale  militare  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal  servizio
permanente per raggiungimento del limite  di  eta'  previsto  per  il
grado rivestito. 
  179. Al personale militare che abbia presentato domanda  di  revoca
ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  28  settembre
1996, n. 505, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  180. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre  1996,  n.
606. 
  181. Per il pagamento delle somme, maturate  fino  al  31  dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti  previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione  delle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994,  il  Ministro
del tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge  30  marzo  1981,  n.
119, e successive  modificazioni,  emissioni  di  titoli  del  debito
pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra  il  1996  ed  il
2001; tali emissioni non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il  ricavo  netto
delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima
annualita', sara'  versato  ai  competenti  enti  previdenziali,  che
provvederanno  direttamente  a  soddisfare  in   contanti,   in   sei
annualita',  gli  aventi  diritto  nelle  forme   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo  di  ciascuna
annualita' sara' determinato in relazione  all'ammontare  del  ricavo
netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. (21) 
  182. La verifica annuale del requisito reddituale  per  il  diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in  relazione
ai redditi riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con  riferimento  ai
redditi  degli  anni  successivi.  Sugli  arretrati  maturati  al  31
dicembre 1995 e' dovuta eslcusivamente una somma pari al 5 per  cento
dell'importo maturato a tale data. Per  gli  anni  successivi,  sulle
somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un
tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei  prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata  dall'ISTAT  per
l'anno precedente. Con  la  prima  annualita'  sono  corrisposti  gli
interessi  maturati  sull'intero  ammontare  degli  arretrati  dal  1
gennaio 1996 alla data di pagamento. 
  183. I giudizi pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi  181  e
182 del presente  articolo  sono  dichiarati  estinti  d'ufficio  con
compensazione delle spese fra le parti.  I  provvedimenti  giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 
  184.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione  dell'articolo
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510. 
  185. Con effetto dalla data del  30  settembre  1996,  al  fine  di
incentivare  l'assunzione  di  nuovo  personale,  ai  lavoratori   in
possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione  per  l'accesso  al
pensionamento di anzianita', di cui  alla  tabella  B  allegata  alla
legge 8 agosto 1995, n.  335,  dipendenti  da  imprese,  puo'  essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui al  comma  189,  il  passaggio  al
rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18  ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della  massima
occupazione, ferme restando le decorrenze  dei  trattamenti  previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale  per  una  durata  e  per  un  tempo  lavorativo  non
inferiore a quello ridotto  ai  lavoratori  che  si  avvalgono  della
predetta facolta'.  A  questi  ultimi  l'importo  della  pensione  e'
ridotto  in  misura   inversamente   proporzionale   alla   riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per cento. La somma della pensione e della retribuzione non  puo'  in
ogni  caso  superare  l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera  a
tempo pieno. 
  186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro  a
tempo parziale di  cui  al  comma  185  deve  dare  comunicazione  ai
competenti istituti previdenziali e all'ispettorato  provinciale  del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. 
  187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  le  necessarie  norme
regolamentari per  la  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'
applicative di  quanto  disposto  al  comma  185  nei  confronti  del
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso
nell'ambito delle predette  amministrazioni  pubbliche  si  prescinde
dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185. 
  188.  Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui   alla
previgente normativa in materia di cumulo per i  lavoratori  pubblici
che  avevano  presentato  domanda  di  collocamento  a   riposo   per
anzianita' entro il 28 settembre 1994 e  la  cui  domanda  era  stata
regolarmente accolta. I lavoratori pubblici  che  abbiano  presentato
domanda di pensionamento di anzianita' prima del  30  settembre  1996
possono revocare la domanda conservando comunque la  precedente  sede
di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo  parziale
di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla  data  di  cui  al
comma 185, le pensioni  di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti  anticipati  di  anzianita'  delle
forme esclusive della medesima, non  sono  cumulabili,  limitatamente
alla quota liquidata con  il  sistema  retributivo,  con  redditi  da
lavoro di qualsiasi natura e il  loro  conseguimento  e'  subordinato
alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  A  tal  fine   trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7  dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503.  Ai  lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello  di
35 anni, quest'ultimo unitamente a  quello  anagrafico  di  52  anni,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla  previgente
normativa. Il regime previgente  continua  ad  applicarsi  anche  nei
confronti di coloro che si pensionano con 40  anni  di  contribuzione
ovvero    con    l'anzianita'    contributiva    massima     prevista
dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per  le  eccezioni  di  cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  28  febbraio   1986,   n.   49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  1986,  n.  120.
(28) 
  190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in
vigore della presente legge,  le  pensioni  di  anzianita'  a  carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi  non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso.  Ai  lavoratori  che
alla data del 30 settembre 1996  sono  titolari  di  pensione  ovvero
hanno maturato il requisito contributivo di  35  anni,  unitamente  a
quello  anagrafico  di  55  anni,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui alla previgente normativa. 
  191. L'assunzione di personale di cui  ai  commi  185  e  192  deve
risultare ad incremento delle  unita'  effettivamente  occupate  alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al  netto  delle  diminuzioni  intervenute  nell'anno  precedente  il
pensionamento. 
  192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta'  e
di  contribuzione  per  l'accesso  al  pensionamento  di   anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di  compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione  sui
contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a  condizione  che  il
lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186  del
presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo  parziale  per  un
orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale  di  lavoro,
ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo  di
cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   novembre   1996,   n.   608,   per
regolarizzare posizioni  lavorative  non  conformi  ai  contratti  di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'. 
  193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Salvo quanto disposto  dai  commi  seguenti,  dalla  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti  del  lavoratore,  a  finanziamento  di  casse,  fondi,
gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi  o  da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine  di  erogare  prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del  lavoratore  e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica  anche  ai  periodi  precedenti  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
tuttavia i versamenti contributivi  sulle  predette  contribuzioni  e
somme restano salvi e conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge  di
conversione". 
  194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985  al
30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di  lavoro,
per i periodi per  i  quali  non  abbiano  versato  i  contributi  di
previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,
come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono  tenuti  al
pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per  cento
sui  predetti  contributi  e   somme,   da   devolversi,   ai   sensi
dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del  predetto  decreto-legge,  alle
gestioni pensionistiche di iscrizione  del  lavoratore,  senza  oneri
accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate  bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali  avente  scadenza
il 20 del mese  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con le modalita' che  saranno  stabilite  dagli  enti
previdenziali. Qualora nel corso della  rateizzazione  intervenga  la
cessazione dell'azienda, le rate residue  devono  essere  saldate  in
unica soluzione. Il contributo dovuto ai  sensi  del  presente  comma
puo' essere  imputato  in  parti  uguali  al  conto  economico  degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.  La  misura
dei contributi previdenziali previsti dal presente comma  e'  ridotta
al 2 per cento in caso di contribuzioni  e  somme  versate  ai  fondi
integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi
collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione
della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo  onere,  valutato  in
lire 13 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1997,  1998  e  1999  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999  al  capitolo  6856
del Ministero del tesoro per l'anno 1997,  a  tal  fine  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  195.  Le  disposizioni  del  comma  194  non  si  applicano  per  i
contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al  Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie  marittime  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 1 marzo 1985, n.  44,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155. 
  196. A decorrere dal primo  gennaio  1997,  ai  fini  della  tutela
previdenziale i soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari   sono   iscritti   all'assicurazione   obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti  attivita'
commerciali, previa istituzione di  apposita  evidenza  contabile  in
seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9  marzo  1989,
n. 88. 
  197. Rientrano nell'ambito di  applicazione  del  comma  196  anche
coloro che cooperano con i  soggetti  ivi  indicati  in  qualita'  di
collaboratori familiari ai sensi  dell'articolo  230-bis  del  codice
civile. 
  198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita'  di  praticanti
promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento  CONSOB
n. 5388/91, e'  consentito,  all'atto  dell'iscrizione  all'INPS,  di
procedere al riscatto degli anni di  praticantato  secondo  modalita'
determinate con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  nel  rispetto  del
principio di corrispettivita'. 
  199. I soggetti di cui ai commi 196 e  197  che  vantano  posizioni
contributive  presso  l'INPS  anteriore  al  1992,  sono  ammessi,  a
copertura del periodo compreso  fra  il  1  gennaio  1992  ed  il  31
dicembre 1996, al versamento dei contributi  per  i  periodi  in  cui
hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi.  I  predetti
contributi non sono gravati da sanzioni  e  da  interessi  e  per  il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a trentasei rate mensili, con  l'applicazione  dell'interesse  dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano  richiesta  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  200. Eventuali contributi comunque versati per  periodi  precedenti
il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della  legge
9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile  di  cui
al comma 196. 
  201.  La  composizione   del   comitato   amministratore   di   cui
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata  da  un
membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196,  designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa. 
  202. A decorrere dal 1 gennaio  1997  l'assicurazione  obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge  22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori  autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti. 
  203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli  esercenti
attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio  1966,  n.  613,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a  prescindere
    dal  numero  dei  dipendenti,  siano  organizzate   e/o   dirette
    prevalentemente  con  il  lavoro  proprio  e  dei  componenti  la
    famiglia, ivi compresi i parenti e  gli  affini  entro  il  terzo
    grado, ovvero siano familiari coadiutori  preposti  al  punto  di
    vendita; 
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa  ed  assumano  tutti
    gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale  requisito
    non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto  di
    vendita  nonche'  per  i  soci  di  societa'  a   responsabilita'
    limitata; 
c) partecipino personalmente al lavoro  aziendale  con  carattere  di
abitualita' e prevalenza; 
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze
o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". 
  204. I familiari coadiutori preposti al  punto  di  vendita  devono
essere iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  9  della
legge 11 giugno 1971, n. 426. 
  205. Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione  dei  commi
da  185  a  216  i  soggetti  che  esercitino  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
  206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia
ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,  e'  estesa
ai parenti ed affini entro il terzo  grado  che  non  siano  compresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della  predetta  legge  e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. 
  207. I soggetti per i quali l'assicurazione per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti  degli  esercenti  attivita'  commerciali
diviene  obbligatoria  per  effetto  del  presente  articolo  possono
chiedere  l'iscrizione  con  effetto  retroattivo  nei  limiti  della
prescrizione.  L'eventuale  regolarizzazione  del  periodo  pregresso
comporta il versamento di contributi gia' previsti per  i  rispettivi
anni  di  competenza  secondo  le  modalita'  fissate  dal   comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9  marzo  1989,  n.
88. Sull'ammontare  del  debito  contributivo  complessivo  non  sono
dovuti oneri accessori, fatti salvi gli  interessi  legali.  Per  gli
stessi soggetti e'  ammessa,  altresi',  la  facolta'  di  riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
  208. Qualora i soggetti  di  cui  ai  precedenti  commi  esercitino
contemporaneamente,  anche  in  un'unica  impresa,  varie   attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  sono  iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attivita'  alla  quale  gli  stessi
dedicano  personalmente  la  loro  opera  professionale   in   misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
decidere   sulla   iscrizione    nell'assicurazione    corrispondente
all'attivita'  prevalente.  Avverso  tale  decisione,   il   soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto,  il
quale decide in via definitiva,  sentiti  i  comitati  amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche. (63) 
  209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge  8
agosto 1995, n. 335. 
  210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11,  commi  9  e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non  cumulabili  con  i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente  dagli
enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi  che  i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.  A  tal  fine
gli interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  all'ente  previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le  trattenute  sono  conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente  percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per  la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF". 
  211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di  appartenenza  una
somma pari all'importo annuo della pensione percepita  nell'anno  cui
si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma  sara'  prelevata
dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione  dovute  al
trasgressore". 
  212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro
autonomo di cui all'articolo 49,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
hanno titolo  ad  addebitare  ai  committenti,  con  effetto  dal  26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei  compensi  lordi.  Il  versamento  e'  effettuato  alle
seguenti scadenze: 
a) entro il 31 maggio di ciascun  anno,  un  acconto  del  contributo
   dovuto, nella misura corrispondente al 40 per  cento  dell'importo
   dovuto  sui  redditi   di   lavoro   autonomo   risultanti   dalla
   dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; 
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un  acconto  del  contributo
   dovuto nella misura corrispondente al 40  per  cento  dell'importo
   dovuto  sui  redditi   di   lavoro   autonomo   risultante   dalla
   dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; 
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto
   per il periodo compreso  tra  il  1  gennaio  ed  il  31  dicembre
   dell'anno precedente. 
  213. Qualora all'atto della determinazione  del  saldo  di  cui  al
comma  212,  lettera  c),  risultano  gia'  versate  all'INPS   somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati  nell'anno  successivo.  Su   richiesta   l'eccedenza   e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  214. Per l'anno 1996, i  versamenti  a  titolo  di  acconto  devono
essere  effettuati  sulla  base  dei  redditi  dichiarati   ai   fini
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  per  l'anno  1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata  legge  n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;  1  aprile  1996  per
coloro che risultano non iscritti alle  predette  forme;  per  questi
ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il  versamento  del
contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti  nei  mesi  di
aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento  di
cui al comma 212, lettera b), e'  fissata  al  31  gennaio  1997;  il
versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve  essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse  fino  alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi. 
  215. Il versamento di cui ai commi precedenti e'  effettuato  entro
il limite del massimale contributivo annuo  di  cui  all'articolo  2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. 
  216. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508. 
  217. I soggetti che non provvedono entro il  termine  stabilito  al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle  gestioni  previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore  a  quella
dovuta, sono tenuti: 
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi  o  premi,
   il cui ammontare e' rilevabile  dalle  denunce  e/o  registrazioni
   obbligatorie, al pagamento di una  somma  aggiuntiva,  in  ragione
   d'anno,  pari  al  tasso  dell'interesse  di  differimento  e   di
   dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
   n. 402, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  settembre
   1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,
   maggiorato di tre punti;  la  somma  aggiuntiva  non  puo'  essere
   superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non
   corrisposti entro la scadenza di legge; 
b) in  caso  di  evasione  connessa   a   registrazioni   o   denunce
   obbligatorie omesse o non  conformi  al  vero,  oltre  alla  somma
   aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di  una  sanzione,
   una tantum, da graduare secondo criteri fissati  con  decreto  del
   Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
   Ministro del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e  al
   comportamento complessivo del contribuente, da un  minimo  del  50
   per cento ad una massimo del 100 per  cento  di  quanto  dovuto  a
   titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione
   debitoria sia effettuata spontaneamente prima di  contestazioni  o
   richieste da parte degli enti impositori,  e  comunque  entro  sei
   mesi dal termine stabilito  per  il  pagamento  dei  contributi  o
   premi, la sanzione di cui alla  presente  lettera  non  e'  dovuta
   sempreche' il versamento dei contributi  o  premi  sia  effettuato
   entro trenta giorni dalla denuncia stessa. (12) 
  218. Nei casi di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo,  successivamente  riconosciuto  in   sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei  contributi
o  premi  sia  effettuato  entro  il  termine  fissato   dagli   enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in  ragione  d'anno,  in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui all'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. La somma  aggiuntiva  non
puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi  o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 
  219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  nonche'
gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e
della maggiorazione di cui  al  comma  217  nonche'  degli  interessi
legali. 
  220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso  di  pagamento
integrale dei contributi e spese, la  somma  aggiuntiva  puo'  essere
ridotta ad un tasso annuo non  inferiore  a  quello  degli  interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 
  221. In caso di omesso o  ritardato  versamento  dei  contributi  o
premi da parte  di  enti  non  economici  e  di  enti,  fondazioni  e
associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e'  ridotta
fino ad un tasso non  inferiore  a  quello  degli  interessi  legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione siano connessi alla documentata ritardata  erogazione  di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 
  222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di  quanto
previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai
commi  precedenti,  sono  estinte  le   obbligazioni   per   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
  223. I pagamenti effettuati per contributi sociali  obbligatori  ed
accessori a favore  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria  di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. 
  224. All'articolo 3  del  decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. L'importo delle  somme  aggiuntive  e  della  maggiorazione  puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sentiti  gli  enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali,  nelle  seguenti
ipotesi: 
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di  contributi  o  premi
    derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse   a   contrastanti
    orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla  ricorrenza
    dell'obbligo contributivo successivamente  riconosciuto  in  sede
    giudiziale  o  amministrativa  in  relazione   alla   particolare
    rilevanza delle incertezze interpretative che  hanno  dato  luogo
    alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento  di
    contributi  o  premi,  derivanti  da  fatto  doloso   del   terzo
    denunciato  all'autorita'  giudiziaria,  in  relazione  anche   a
    possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare
    rilevanza; 
b) per le aziende in crisi  per  le  quali  siano  stati  adottati  i
    provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675,  dalla
    legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
    n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile  1979,
    n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in  tutti
    i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione  aziendale  che
    presentino il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
    dell'anno presituazione occupazionale locale ed  alla  situazione
    produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi  non
    superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5,  della
    citata legge n. 223 del 1991, con  riferimento  alla  concessione
    per   i   casi   di   crisi   aziendali,   di   ristrutturazione,
    riorganizzazione o conversione aziendale. 
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il  decreto  ministeriale
puo' disporre anche  l'estinzione  della  obbligazione  per  sanzioni
amministrative  connesse  con  la  denuncia  ed  il  versamento   dei
contributi o dei premi. 
3. In attesa dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  i
soggetti che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale ed agli enti  impositori  motivata  e  documentata
istanza per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono  alla
regolarizzazione contributiva  mediante  la  corresponsione,  in  via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive  nella  misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia intervenuto il predetto decreto, gli enti  impositori  provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria". 
  225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del  regio  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
aprile  1936,  n.  1155,  ed  ogni  altra   disposizione   di   legge
incompatibile con il presente articolo. 
  226. I soggetti tenuti al versamento dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali,  debitori  per  contributi  omessi  o
pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati  fino  a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei  confronti  degli  enti  stessi  presso  gli  sportelli
unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1  del  decreto-legge  15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto dovuto a titolo di contributi e premi  stessi  maggiorati,  in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17  per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e  dei
premi complessivamente dovuti. 
  227.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le  modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate  bimestrali  con-
secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro  il
31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi  pari
all'8  per  cento  annuo  e'  calcolato  applicando  al   debito   il
coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella  2  allegata  alla
presente legge. 
  228. I soggetti che hanno provveduto  al  versamento  della  prima,
della seconda  e  della  terza  rata  del  condono  previdenziale  ed
assistenziale di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  24  settembre
1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste  dal  citato  articolo  3,
comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31  luglio  1996  e
del  30  settembre   1996,   hanno   facolta'   di   procedere   alla
regolarizzazione,  per  la  parte  residua  del  debito,  secondo  le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero  secondo  le  seguenti
modalita' e con la maggiorazione degli  interessi  dell'8  per  cento
annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento,  decorrente
dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo  con
il versamento della quarta rata, di importo uguale  alle  precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con  il  versamento  delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed entro il 31 maggio 1997; per debiti  di  importo  superiore  ai  5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio  1997,  entro  il  31  marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con il  versamento  delle  rimanenti  rate,  di  uguale  importo,  da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30  novembre  1996,  entro  il  31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997,  entro
il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il  30  novembre
1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro  il  31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998. 
  229. I soggetti che  hanno  provveduto  al  versamento  delle  rate
scadenti  nel  corso  dell'anno  1996,  in   relazione   al   condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua
del debito secondo le modalita' previste al comma 227  ovvero  in  23
rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997  e  con
la  maggiorazione  dell'interesse  dell'8  per  cento   annuo   sulla
rateizzazione per il periodo di differimento. 
  230.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da  leggi
speciali in materia di versamento di  contributi  e  di  premi  e  le
obbligazioni per sanzioni amministrative,  e  per  ogni  altro  onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul  collocamento,
nonche' con la denuncia e con il  versamento  dei  contributi  o  dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del  testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124.  In
caso di regolarizzazione non si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. I provvedimenti di esecuzione in  corso,  in  qualsiasi  fase  e
grado, sono sospesi per effetto della domanda di  regolarizzazione  e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme  determinate  agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 
  231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai  sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  1995,  n.  85,
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile  1995,  n.  105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995,  n.  232,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto  1995,  n.  326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,  n.  416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n.  515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996,  n.  40,
dell'articolo 3 del  decreto-legge  24  settembre  1996,  n.  499,  i
versamenti tardivi delle rate dovute,  successive  alla  prima,  sono
considerati validi, ancorche'  sia  stato  omesso  il  versamento  di
talune  di  dette  rate,  se  i  soggetti  interessati  abbiano  gia'
provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a  versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori,  interessi  nella
misura dell'8 per cento annuo commisurati al  ritardo  rispetto  alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 
  232.  I  crediti  di  importo  non  superiore  a  lire  50.000  per
contributi o premi dovuti agli enti  pubblici  che  gestiscono  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla  data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione. 
  233. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538. 
  234. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. 
  235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: 
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995  per  coloro
che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre  1984  al  31  dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che
siano cessati dal servizio nel biennio  1  gennaio  1989-31  dicembre
1990; entro il 1999 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000  per  coloro
che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993  al  30
novembre 1994". 
  236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: 
"1. L'onere  complessivo  derivante  dall'attuazione  della  presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire  1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996,  in
lire 1.090 miliardi per l'anno  1997,  in  lire  2.020  miliardi  per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999,  in  lire  2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere  dall'anno
2001". 
  237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di
coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle  relative
date di corresponsione  indicate  nell'articolo  16  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno  precedente
un  reddito  imponibile  IRPEF  pari  o  inferiore  al   doppio   del
trattamento  minimo  INPS,  ovvero  abbiano   avanzato   domanda   di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato di salute da individuare secondo  criteri  obiettivi  stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione. 
  238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il
contributo a carico  degli  enti  datori  di  lavoro  degli  iscritti
all'Istituto   nazionale   di    previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica, gestioni  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali, Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. 
  239. Con la stessa decorrenza di  cui  al  comma  238  le  aliquote
contributive dovute dai lavoratori  dipendenti  iscritti  alle  Casse
pensioni di cui al medesimo comma 238  sono  stabilite  nella  misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1  dicembre  1996,
il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di
quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al
23,80   per   cento   della   retribuzione   imponibile.   L'aliquota
contributiva  a  carico  dei  lavoratori  dell'Ente  poste   italiane
iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'  fissata  nella   misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad
applicarsi il  disposto  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. 
  242.  Il  contributo   obbligatorio   per   il   credito   previsto
dall'articolo 37,  secondo  comma,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari  allo  0,35  per  cento  della   retribuzione   contributiva   e
pensionabile determinata ai sensi dell'articolo  2,  commi  9  e  10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  243. I dipendenti iscritti alle Casse  pensioni  gia'  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti  di  previdenza  e  confluite
nell'INPDAP sono iscritti  per  le  sole  prestazioni  creditizie  al
"Fondo di previdenza e credito" di cui  all'articolo  32  del  citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1032, e  obbligati  al  versamento  del  contributo
indicato al comma 242. 
  244.  Nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  al  comma  243   le
prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito"  sono  quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224. 
  245. E'  istituita  presso  l'INPDAP  la  gestione  unitaria  delle
prestazioni creditizie e  sociali  agli  iscritti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari. 
  246. Il contributo per il "Fondo  credito"  dovuto  dai  dipendenti
dell'Ente poste italiane iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'
stabilito nella misura dello  0,35  per  cento  e  si  applica  sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242. 
  247. Le disposizioni contenute nei commi 242,  243  e  246  trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al  1  dicembre
1996. 
  248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di  accompagnamento
o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare  alla
prefettura, al comune o all'unita' sanitaria locale  del  territorio,
una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4  gennaio
1968, n. 15, relativa  alla  sussistenza  o  meno  di  uno  stato  di
ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo  gratuito,  ai
fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 
  248-bis. Il termine per la  presentazione  della  dichiarazione  di
responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito  con  determinazione
del presidente dell'INPS. 
  249. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. 
  250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate  su
apposito modello determinato dal Ministro  dell'interno  con  proprio
decreto. 
  251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui  ai  commi
248 e 249 entro il termine stabilito determina  l'immediata  verifica
della sussistenza delle condizioni di cui ai  medesimi  commi  248  e
249. 
  252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione,  il  titolare
del beneficio e'  obbligato  alla  restituzione  di  tutte  le  somme
indebitamente percepite, oltre agli interessi legali  maturati  sulle
stesse. 
  253. Nel caso  in  cui  sia  stata  accertata  l'insussistenza  del
diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato  o
i suoi aventi causa sono tenuti a restituire  i  ratei  indebitamente
percepiti a  decorrere  dalla  data  in  cui  avrebbe  dovuto  essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248. 
  254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono  obbligati,
entro  il  31  marzo  1997,  a  presentare  in   sostituzione   della
dichiarazione di responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e  249  un
certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la  durata  in
vita dei soggetti interessati. 
  255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva
il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254  e'  fissato
al dodicesimo mese dalla nascita. 
  256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente  loro  di
autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di  presentare  la
dichiarazione di responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e  249  ai
rispettivi  tutori  o  rappresentanti,  qualora   siano   interdetti,
inabilitati o minori di eta', ovvero  di  presentare  un  certificato
medico. 
  257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili,
i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro  ai  sensi  della  legge  2
aprile 1968, n. 482, direttamente per  assunzione  nominativa  o  per
assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al
loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  relativa  alla  sussistenza  dei
requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione  della  suddetta
dichiarazione determina l'immediato  accertamento  della  sussistenza
dei citati requisiti da parte della Direzione  generale  dei  servizi
vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora  si
accerti l'insussistenza dei  requisiti,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto di diritto a decorrere dalla data di  accertamento  da  parte
della medesima Direzione. 
  258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si  applicano  alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano le materie di cui ai commi  da  248  a  259  secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
  259. Dopo l'articolo 9 della legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  e'
inserito il seguente: 
"Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici).  -  1.  Le
condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici  o
criminali e agli ambienti  delinquenziali,  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari". 
  260. Nei confronti dei soggetti che hanno  percepito  indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di  prestazioni  pensionistiche  o
trattamenti di  famiglia  nonche'  rendite,  anche  se  liquidate  in
capitale, a carico degli enti pubblici  di  previdenza  obbligatoria,
per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al  recupero
dell'indebito qualora i soggetti  medesimi  siano  percettori  di  un
reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari  o
inferiore a lire 16 milioni. 
  261.  Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti di cui al  comma  260  siano  percettori  di  un  reddito
personale imponibile IRPEF per l'anno 1995  di  importo  superiore  a
lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei  limiti
di un quarto dell'importo riscosso. 
  262. Il recupero e' effettuato mediante  trattenuta  diretta  sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo  residuo  e'
recuperato  ratealmente  senza   interessi   entro   il   limite   di
ventiquattro mesi. Tale  limite  puo'  essere  superato  al  fine  di
garantire che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non  sia
superiore al quinto della pensione. 
  263. Il recupero non si estende agli eredi  del  pensionato,  salvo
che si accerti il dolo del pensionato medesimo. 
  264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e  263  si  applicano
anche nei confronti dei soggetti che  hanno  percepito  indebitamente
somme a titolo di pensioni di guerra,  ovvero  a  titolo  di  assegni
accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1  novembre  1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di  revoca  emanati,  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  in  base  alla  precedente
disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali  casi,  i
benefici economici di  cui  ai  commi  260  e  261  sono  riferiti  e
calcolati soltanto sul  residuo  debito  al  1  gennaio  1997  e  non
sull'intero indebito riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che
le  piu'  favorevoli  disposizioni  della  presente   legge   possano
applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato.  La
rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544, entro il periodo massimo di cinque anni. 
  265. Qualora sia  riconosciuto  il  dolo  del  soggetto  che  abbia
indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici  di
guerra, il recupero di  cui  ai  commi  260,  261  e  264  si  esegue
sull'intera somma. 
  266. Le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  prestazioni  sia
pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi  effettuano,
entro  il  30  giugno  1997,  accertamenti  sulla   persistenza   dei
presupposti per la  concessione  del  beneficio.  Le  verifiche  sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro. 
  267. All'articolo 3 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1032,   come
modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile  1976,  n.  177,  e'
aggiunto il seguente comma: 
"All'iscritto al Fondo  di  previdenza  per  il  personale  civile  e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica, di  carriera  o  di  amministrazione  senza  soluzione  di
continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui  ad  essere
iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto  della  cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 2) che "La quota spettante  alle  regioni  a
statuto ordinario e' destinata  all'incremento  del  Fondo  sanitario
nazionale  per  il  finanziamento  dell'assistenza  farmaceutica  per
l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo
1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a  lire
9.960 miliardi"; 
  - (con l'art. 10, comma 4-bis) che  le  modifiche  dei  commi  173,
173-bis, 173-ter e 173-quater  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  1
gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Successivamente la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  9  -  15
febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2  del  decreto  legge  20
giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  attivita'
libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla  legge  7
agosto 1997, n. 272, (che ha disposto la modifica dell'ultimo periodo
del comma 143 del  presente  articolo)  "nella  parte  in  cui  rende
applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano  l'art.  1,
comma  33,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica)". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 29 luglio 1997, n. 331 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1)  che  "Al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, in possesso dei requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,
indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995,  n.  335,
puo' essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilita' di
cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
il trattamento di pensione di anzianita' e  quello  conseguente  alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto: 
  - (con l'art. 39, comma 25) che "I decreti di cui  all'articolo  1,
comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  introdotto
dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono  essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
  - (con l'art. 42, comma 1) che "Il termine di cui  all'articolo  1,
comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito  al  28
febbraio 1998"; 
  - (con l'art. 42, comma 4) che "Il  termine  per  l'immissione  nei
ruoli del Ministero degli affari  esteri,  ai  sensi  del  comma  134
dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dei  50
impiegati  di   cittadinanza   italiana   in   servizio   presso   le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, e'
prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo  di  bandire  il
relativo concorso entro il 31 dicembre 1997"; 
  -  (con  l'art.  42,  comma  6)  che  "Ai  fini   dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 132, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
l'espressione: "Fatti salvi i rapporti  contrattuali  in  atto"  deve
essere  interpretata  come  riferentesi   a   tutti   quei   rapporti
contrattuali approvati con decreto del Ministro degli  affari  esteri
anteriormente alla data di entrata in vigore della  citata  legge  n.
662 del 1996"; 
  - (con  l'art.  49,  comma  1)  che  "Per  l'anno  1998  conservano
validita' le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  164,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
  - (con l'art. 49, comma 5) che "Il termine di un anno,  di  cui  al
comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  per
l'emanazione, con uno o piu' decreti legislativi, delle  disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno  1997,  n.
244, e' prorogato al 31 luglio 1999"; 
  - (con l'art. 59, comma 22) che la modifica di cui  al  comma  217,
lettera b) del presente articolo decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 36, comma 2)
che  "Nell'espressione  "aventi  diritto"  di  cui   al   comma   181
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  si  intendono
comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo
avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni  dalla
L. 18 giugno 1999, n. 186, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-quater)
che "Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1  della
legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  fatta  salva  la  posizione  del
personale gia' trattenuto ai sensi delle predette norme  compresa  la
possibilita' di transito nei volontari in ferma breve". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art.  5,  comma  1)
che "E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei
ruoli del Ministero degli affari  esteri,  ai  sensi  del  comma  134
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dei  cinquanta
impiegati di cittadinanza italiana che, alla  data  del  23  dicembre
1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici  consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la   cui
assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4  novembre  1999,
n.  416  (in  G.U.  1a  s.s.  10/11/1999,  n.   45)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione  della  finanza
pubblica), nella parte in cui, con effetto sui trattamenti  liquidati
dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla  quota
liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei
ratei della pensione di anzianita' e dei  trattamenti  anticipati  di
anzianita',  maturati  in  detto  periodo,  con  redditi  da   lavoro
autonomo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto; 
  - (con l'art. 28, comma 8)  che  "le  disponibilita'  destinate  al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue"; 
  - (con l'art. 28, comma 11) che  "Le  disponibilita'  destinate  al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 21 dicembre 2001, n. 442 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che che "E' prorogata, entro  il  termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la
scadenza per  l'immissione  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari
esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  esistenti,
della  quota  residua  del  contingente  per  il  1999  di  cinquanta
impiegati di cittadinanza italiana che, alla  data  del  23  dicembre
1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche  e  gli
Uffici  consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la   cui
assunzione era prevista per il 1999"; 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di  cui  al  comma  1  e'
prorogato  limitatamente  all'inquadramento  del  solo  personale   a
contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77,  ha  disposto  (con  l'art.  13,  comma  1,
lettera b)) che, al fine di conseguire  una  razionalizzazione  della
spesa farmaceutica territoriale, "per i medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e   successive   modificazioni,   con   esclusione   dei   medicinali
originariamente coperti  da  brevetto  o  che  abbiano  usufruito  di
licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul  prezzo
di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi' rideterminate:  per  le  aziende
farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i
farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota  dell'8  per  cento  e'
ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo  le  regole  di
mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del  26,7  per
cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto: 
- (con l'art. 11, comma 6) che "le quote di spettanza dei grossisti e
dei farmacisti sul prezzo di vendita al  pubblico  delle  specialita'
medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura  rispettivamente  del
6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  rideterminate
nella misura del 3 per cento per i grossisti e del  30,35  per  cento
per i farmacisti che deve  intendersi  come  quota  minima  a  questi
spettante"; 
- (con l'art. 12, comma 11) che "L'art. 1, comma 208 della  legge  23
dicembre 1996, n. 662  si  interpreta  nel  senso  che  le  attivita'
autonome,  per  le  quali  opera  il  principio  di   assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita'  prevalente,  sono  quelle
esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori  diretti,  i  quali  vengono  iscritti   in   una   delle
corrispondenti  gestioni  dell'Inps.   Restano,   pertanto,   esclusi
dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i  rapporti
di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335". 
                               Art. 2 
Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per  il  sostegno
                  dell'occupazione e dello sviluppo 
 
  1. Al fine di accelerare il coordinamento  funzionale  e  operativo
delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,
nonche' l'attuazione delle deleghe alle  regioni  delle  funzioni  in
materia di servizi ferroviari di interesse  locale  e  regionale,  il
Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1  gennaio  1997,  con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato  Spa  la  ristrutturazione
delle aziende in gestione commissariale governativa  e  la  gestione,
per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da  esse
esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati  da  quello
della Ferrovie dello Stato Spa. 
  2. La ristrutturazione di cui al comma 1,  finalizzata  anche  alla
trasformazione societaria  delle  gestioni  governative,  e'  operata
attraverso la predisposizione e  attuazione  di  un  piano  unitario,
articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e  gestionali
delle aziende interessate  d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  le
organizzazioni sindacali, approvato  dal  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano: 
    a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91  del
Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere  nel
corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da  traffico
complessivamente  conseguiti  e  costi   operativi   complessivamente
sostenuti  al  netto  dei  costi   di   infrastruttura,   conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro
degli autoferrotranvieri; 
    b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli
organizzativi   per   una   diversa   ripartizione   delle   gestioni
governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio; 
    c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati  dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, definira'  le  procedure  per  regolarizzare  le
eventuali   situazioni    debitorie    emergenti    dalla    suddetta
quantificazione. La gestione si svolgera' nel  rispetto  delle  norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il  controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il  Ministero  dei
trasporti e della navigazione  provvede  ad  affidare  alla  Ferrovie
dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1
gennaio 1997 e per i tre anni  seguenti,  i  rami  tecnici  aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la Ferrovie dello Stato Spa potra'  dare  attuazione  alla  procedura
prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  15  dicembre
1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di  razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate. 
  4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione,
al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai  servizi  di
navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie  dello  Stato  Spa
per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione  commissariale
governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa
le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati  in  gestione
governativa. Le somme di cui al presente  comma  saranno  versate  su
apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato  Spa,
che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,
sia per singola azienda. Il  rendiconto  e'  comunicato  altresi'  al
Parlamento. 
  5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione  commissariale
governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere  collocato
in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di  33
anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta'  di  55  anni,  con
tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei  trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro  del  tesoro,  fronteggiando  il
relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre
1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  gennaio
1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'
di cui all'ultimo periodo del comma  2  dell'articolo  4  del  citato
decreto-legge  n.  501  del  1995.  Possono  altresi'  applicarsi  al
personale delle predette aziende risultante in  esubero  strutturale,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione e le regioni interessate, possono  essere  attivate
procedure di mobilita' del personale  in  esubero  verso  aziende  di
trasporto regionale. 
  6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10,  per  i  servizi
ferroviari di cui trattasi,  le  attivita'  in  materia  di  polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla  Ferrovie  dello
Stato Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 19 dell'atto di concessione  di  cui  al  decreto  dello
stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme  le  attuali
competenze e procedure relative ai programmi  di  intervento  di  cui
alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26  febbraio
1992, n. 211. Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del  comma  1,  le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6  della  legge  18  luglio
1957, n. 614. 
  7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno  affidare  in
concessione,  regolata  da  contratti  di   servizio,   le   gestioni
ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1  a  10  a  societa'
gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei  servizi
ferroviari d'interesse regionale  e  locale,  eventualmente  compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i loro servizi, alla rete in concessione alla  Ferrovie  dello  Stato
Spa con le modalita' che verranno stabilite,  in  applicazione  della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso  le  quali  le
regioni assumono la qualita' di ente concedente nei  confronti  delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le   regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali  accordi  definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo  gratuito  alle  regioni.
(17) 
  8.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1. 
  9. Sono abrogate le norme contenute  nel  regio-decreto  8  gennaio
1931, n.  148,  nella  legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  e  nel
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la
presente legge. 
  10. Per effetto  delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a  10  lo
stanziamento  del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto  di  lire  300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi. 
  11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative  al  contratto
di servizio, per  una  quota  di  lire  321  miliardi  sono  riferite
prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato,  in  modo
da garantire una  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  complessiva
della rete anche attraverso la valorizzazione delle  tratte  a  minor
traffico. 
  12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in  essere
alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli
contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sulla  base  ed  entro  i  limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne  pongono  l'onere
di ammortamento a totale carico dello Stato,  sono  da  intendersi  a
tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto  del  Ministro  del
tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento  del  debito  e
per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41) 
  13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere
tra il Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  la  Ferrovie
dello Stato Spa dovra' assicurare un minore  onere  per  il  bilancio
dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue. 
  14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva
in corso, gli apporti al capitale della  Ferrovie  dello  Stato  Spa,
previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre  1994,  n.
725, come modificati dal  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,  sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118  miliardi,  da  erogare
per lire 2.400 miliardi  nell'anno  1997,  per  lire  3.264  miliardi
nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno  1999  e  per  lire
3.450  miliardi  annue  nel  periodo  2000-2002.  Tale  programma  di
investimenti dovra' rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550. 
  15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica  e
riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari  sullo  stato  di
attuazione del progetto di alta velocita', ed  in  particolare  sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni,  i
criteri  di  determinazione  della  velocita',   le   caratteristiche
tecniche  che  consentano   il   trasporto   delle   merci,   nonche'
sull'attivazione dell'unita' di vigilanza  presso  il  Ministero  dei
trasporti e della  navigazione,  con  l'obiettivo  di  consentire  al
Parlamento di valutare il  progetto  di  alta  velocita'  all'interno
degli obiettivi piu' generali  del  potenziamento  complessivo  della
rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del  sistema
dei trasporti in funzione del collegamento  dell'intero  Paese  e  di
questo con l'Europa. 
  16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma
3,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa  all'anno
1997. 
  17. Con decorrenza dal 1 aprile  1997  gli  importi  dovuti  per  i
servizi di corrispondenza e telegrafici di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a  carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente   integrate
nell'importo complessivo valutato in  lire  160  miliardi  annue.  Il
rispettivo pagamento avviene,  dietro  presentazione  del  rendiconto
mensile,  entro  e  non  oltre  il  mese  successivo  a   quello   di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997  il  predetto  onere
permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in  lire
80 miliardi. 
  18. Entro il 31  marzo  1997,  l'Ente  poste  italiane  propone  ai
beneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.  171,
l'accredito diretto su conti correnti o conti  di  deposito  postale,
previa   definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni    di
remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero  del
tesoro e la Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali  forme  di  accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico  e  privato.  Con
decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse  riconosciuto  ai
titolari di conto corrente postale  e'  determinato  dall'Ente  poste
italiane. Esso puo' essere  definito  in  maniera  differenziata  per
tipologia di correntista  e  per  caratteristiche  del  conto,  fermo
restando l'obbligo di pubblicita' e  di  parita'  di  trattamento  in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti  correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste  italiane  puo'  utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media  del  quarto
trimestre 1996 per  impieghi  diretti  nei  confronti  del  Tesoro  e
l'acquisto di titoli di Stato. 
  19.  I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali  non   e'
esplicitamente  previsto  dalla  normativa  vigente  un   regime   di
monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e  dagli  altri
operatori in regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione  a  tali
servizi cessa, con decorrenza  dal  1  aprile  1997,  ogni  forma  di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste  italiane
nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti  che
si avvalgono del predetto Ente,  definite  dalle  norme  vigenti.  E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono  abrogati
i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo  2  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente  di  tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi collegati alla fornitura dei  servizi  erogati  in  regime  di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE  2003,  N.353,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46. 
  21. Con decorrenza dal 1 gennaio  1997  i  conti  correnti  postali
intestati al Ministero del tesoro  ed  utilizzati  per  il  pagamento
delle pensioni di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa  giacenza  e'
trasferita  in  apposito  conto  corrente  infruttifero   presso   la
Tesoreria centrale dello Stato intestato  al  Ministero  del  tesoro-
Pensioni di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del  tesoro
stabilisce le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per  il
servizio di pagamento delle  pensioni  di  Stato.  Per  gli  obblighi
tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio  1994-1996,
il compenso previsto  dall'articolo  6  del  contratto  di  programma
vigente tra Ente poste italiane  e  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma  globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire  150
miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999,  2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di quanto dovuto all'Ente poste italiane per  l'attivita'  gestionale
da quest'ultimo svolta a favore del Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni negli esercizi 1994,  1995  e  1996,  relativamente
agli  importi  per  i  quali  e'  stato  chiesto  il   rimborso   con
quantificazione forfettaria. 
  22. Entro il 31  gennaio  1997  il  Nucleo  di  consulenza  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  istituito  con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane,  sulla  base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22  maggio  1996,  una
nuova struttura tariffaria per  i  servizi  postali  riservati  e  un
metodo di adeguamento delle tariffe che  consenta  di  promuovere  la
convergenza verso livelli efficienti  dei  costi  di  produzione  dei
servizi postali. 
  23.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  poste  italiane
presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale  in  cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve  portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualita'  e  caratteristiche  dei  servizi
prestati, produttivita',  costi  unitari  di  produzione,  equilibrio
economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul  bilancio
dello Stato derivante da condizioni di non efficienza.  Il  contratto
di programma previsto dal decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  71,
stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di  servizio  a  carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione. 
  24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle
competenti Commissioni parlamentari entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, a decorrere dal 1997, lo stato di  attuazione  degli  obiettivi
previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui  al
comma 23. 
  25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa  depositi  e  prestiti
all'Ente poste italiane per il  risparmio  postale  sono  versate  su
apposito conto fruttifero acceso  presso  la  Tesoreria  dello  Stato
intestato all'Ente medesimo. 
  26. Le operazioni di collocamento  e  di  distribuzione  di  valori
mobiliari emessi da enti pubblici  territoriali  e  da  societa'  per
azioni al cui capitale sociale  lo  Stato  partecipa  direttamente  o
indirettamente, possono essere effettuate  anche  presso  le  agenzie
postali. 
  27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre  1997.  Il  predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE. 
  28. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
  29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono  sostituite  dalle
seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura
dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti:  ",  a
procedure concorsuali, a  fallimento,  nonche'  a  tutti  i  casi  di
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza
degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo  tra
l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui  al
presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  la
somma di lire 10 miliardi. 
  30.  La  Sezione   speciale   per   l'assicurazione   del   credito
all'esportazione  (SACE)  e  il  Mediocredito   centrale   Spa   sono
autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a  contrarre  mutui  e
prestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sul
mercato nazionale o  estero,  nei  limiti  determinati,  con  proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative d'istituto e a copertura delle esigenze del  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa. 
  31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente
dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni
o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo  Stato,  gestiti
dalla stessa  SACE,  anche  a  valore  inferiore  rispetto  a  quello
nominale. In relazione alla quota non coperta da  garanzia,  la  SACE
provvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso  degli  operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi  realizzati
in proporzione alla quota suddetta. 
  32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota
spettante agli operatori  economici  indennizzati  dalla  SACE,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
  33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio  1977,  n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: 
"g-bis) deliberare l'emissione  di  obbligazioni  e  l'assunzione  di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro  ricezione,
ove  da  parte  del   suddetto   Ministro   non   vengano   formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate; 
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro  delle
iniziative di recupero degli  indennizzi  erogati;  le  deliberazioni
sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;  trascorsi
dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro
non vengano formulate osservazioni,  le  deliberazioni  si  intendono
approvate". 
  34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi  dei  mutui  e
prestiti di cui al comma 30 sono  rimborsate,  rispettivamente,  alla
SACE ed al Mediocredito centrale Spa,  dal  Ministero  del  tesoro  a
carico delle rispettive assegnazioni. 
  35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare  direttamente  contratti
di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990,  n.  397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. 
  36. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  del
commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e  disciplinare,  a
fronte dei crediti della SACE, propri o di  terzi,  ivi  compreso  lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE,  nonche'  dei  crediti  concessi  a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo  6  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei  Paesi
per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale  tra
i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono  essere
convertiti, anche per un  valore  inferiore  a  quello  nominale,  ed
utilizzati per realizzare iniziative  di  protezione  ambientale,  di
sviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
essere attuate  anche  attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti  e
contributi a fondi espressamente destinati alla  realizzazione  delle
suddette attivita'. Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate  con  le  modalita'
predette,  confluiscono  nei  conti  correnti  presso  la   Tesoreria
centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato articolo  6  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e possono essere utilizzate per  le  finalita'  indicate
nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge  24
maggio 1977, n. 227, e per le  esigenze  finanziarie  del  richiamato
fondo rotativo. 
  37. All'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "volumetria  iniziale"  sono
aggiunte le seguenti: "o assentita"; 
    b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in  essere  dalla
persona imputata di uno dei delitti di  cui  agli  articoli  416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi  per  suo  conto,  e'
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere  o  di
proscioglimento o di  assoluzione.  Non  puo'  essere  conseguita  la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se  interviene  sentenza
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi  gli
accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera  del  comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione  sottoscritta  nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli  articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il rilascio della concessione o autorizzazione  in  sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi"; 
    d) al comma  4,  dopo  il  penultimo  periodo,  sono  inseriti  i
seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel  caso  in  cui  il
versamento sia stato effettuato nei termini  per  errore  ad  ufficio
incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata  presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre  mesi  dalla
espressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune  comporta
l'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  della
concessione  o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza   di
documentazione."; 
    e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole:  "31  marzo
1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995,  purche'  la
domanda sia stata presentata nei termini"; 
    f) al comma 6, primo periodo, le parole:  "31  marzo  1995"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996"; 
    g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
    "10-bis. Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali  il  sindaco
abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al  31  marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  della
presente legge"; 
    h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997"; 
    i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,
le norme di attuazione degli articoli  5,  6  e  10  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10. La misura  del  contributo  di  concessione,  in
relazione alla tipologia delle costruzioni,  alla  loro  destinazione
d'uso ed alla loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  ed
all'andamento   demografico   dei   comuni    nonche'    alle    loro
caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70  per
cento di quello determinato secondo le norme  vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro  novanta  giorni  dalla
predetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  le
disposizioni vigenti alla medesima data"; 
    l) al comma 14, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "che  l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  ovvero  destinata   ad   abitazione   principale   del
proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457"; 
    m) al comma 16, e' aggiunto, in fine  il  seguente  periodo:  "Se
l'opera e' da completare, il  certificato  di  cui  all'articolo  35,
terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  puo'
essere sostituito da dichiarazione  del  richiedente  resa  ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15"; 
    n)  al  comma  18,  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle"; 
    o) alla tabella B le parole: "10.000 a  m",  riferite  all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite  dalle  seguenti:  "10.000  a  mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m3"; 
    p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:  "e  degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: 
    "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le  parole:  "e
degli oneri concessori". 
  38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo  39,  comma  4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge  23
dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  dal
comma 37, lettera d), del presente articolo,  relative  alla  mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di  cui  al  comma
10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,
introdotto dal comma 37, lettera  g),  del  presente  articolo,  deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge anche qualora la notifica del  provvedimento  di
diniego intervenga successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  39. Ai fini della determinazione delle  somme  da  corrispondere  a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del  decreto-legge  23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
marzo 1995, n. 85, sono fatti  salvi  il  quinto  e  il  sesto  comma
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive
modificazioni. 
  40. Per i soggetti o i  loro  aventi  causa  che  hanno  presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo
della differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  e
successive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.
724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione
dell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comuni
dell'obbligo di pagamento. 
  41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40  in  un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  in
scadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rata
medesima. 
  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio  della  concessione  o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  degli
interessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni. 
  43. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,
il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria  per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al  parere
favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo
stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla  data  di  ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole". 
  44. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
"Il rilascio della  concessione  edilizia  o  dell'autorizzazione  in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e regionali e dagli strumenti  urbanistici,  a  tutela  di  interessi
idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e  delle  aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte  alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga  reso  entro
centottanta giorni dalla domanda il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione". 
  45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per
la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti  salvi  gli  effetti  dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e  in  data  13
ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18
ottobre  1994,  ad  esclusione  dei   termini   per   il   versamento
dell'importo fisso e della  restante  parte  dell'oblazione  previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.  724.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dei  lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i termini per il versamento dell'oblazione per la  definizione  delle
violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.  I
suddetti termini per il versamento dell'acconto  dell'oblazione  sono
fissati in trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della  restante  parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e  210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 
  46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985,  n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.
431,  il  versamento  dell'oblazione  non   esime   dall'applicazione
dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15  della  citata
legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente  applicabile
la disposizione di cui al presente comma ai  soli  fini  del  condono
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  determinati  parametri  e   modalita'   per   la
qualificazione della indennita' risarcitoria  prevista  dall'articolo
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle  singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo. 
  47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate
le modalita' di rimborso delle differenze  non  dovute  e  versate  a
titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro  in
data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2  del  3
gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di  concessione
in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per  la  quale  il  sindaco  ha
espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda  ai
sensi dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994,  e
successive  modificazioni,  per   il   medesimo   immobile,   possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima
domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo  calcolo
dell'oblazione relativa alla domanda di condono  inoltrata  ai  sensi
del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa  spesa  si  provvede
anche  mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  gettito   eccedente
l'importo  di  lire  2.550  miliardi  e  di  lire   6.915   miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e  1995,  derivante  dal  pagamento
delle oblazioni previste dall'articolo 39  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali  importi,  versata  all'entrata
dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura  necessaria  a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente. 
  48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci  le  somme
versate a titolo di oneri concessori per  la  sanatoria  degli  abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per  far  fronte
ai  costi  di  istruttoria  delle  domande  di   concessione   o   di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,  per  le  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi  di  demolizione
delle opere non soggette a sanatoria entro  la  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  nonche'  per   gli   interventi   di
risanamento   urbano   ed   ambientale   delle    aree    interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  hanno  adottato  provvedimenti
per consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  con
scorporo delle aliquote, possono utilizzare  una  quota  parte  delle
somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di  garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili costituitesi e  di  integrare  i  progetti  relativi  alle
predette opere con progetti di intervento comunale. 
  49.  Per  l'attivita'  istruttoria  connessa  al   rilascio   delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre  l'orario  di
lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili.  I
comuni  possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o   di
strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere  convenzioni  con
altri enti locali. 
  50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 
  51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di  cui  all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal  presente
articolo,  le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto   il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  e
quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e  successive
modificazioni. 
  52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3  dell'articolo  13
del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente al Ministero dei lavori pubblici  sull'utilizzazione  dei
fondi di cui al comma 48. 
  53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche
agli abusi consistenti in mutamenti di  destinazione  d'uso  eseguiti
senza opere edilizie. 
  54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in  corso
di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  succes-
sive modificazioni, che non siano stati ancora  oggetto  di  recupero
urbanistico a mezzo di variante agli strumenti  urbanistici,  di  cui
all'articolo 29 della stessa  legge,  dovranno  essere  definiti  dai
comuni entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sulla base della normativa  regionale  specificamente
adottata. In caso  di  inadempienza  la  regione,  su  istanza  degli
interessati ovvero d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei  limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  55. In caso di inadempienze, le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  successive
modificazioni,  su   segnalazione   del   prefetto   competente   per
territorio, ovvero d'ufficio, nominano un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 
  56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 
  57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai  sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la  cui  nullita',  ai  sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28
febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  non  sia  stata
ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove  la  nullita'
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e  trascritta,
puo' essere richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su  accordo  delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al  secondo
comma  dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui  ai  commi  da  37  a  59  e'  decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'atto
dichiarato nullo. 
  58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni  di
fabbricati costruiti senza concessione  edilizia  sono  nulli  e  non
possono essere rogati se da essi  non  risultino  gli  estremi  della
domanda di condono con gli estremi del  versamento,  in  una  o  piu'
rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di  contributo
concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di  cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,
introdotto  dal  comma  44  del  presente  articolo,   l'attestazione
dell'avvenuta richiesta alle  autorita'  competenti  dell'espressione
del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il  silenzio
assenso disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono  essere  indicati,  a
pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso:  data
della domanda, estremi del  versamento  di  tutte  le  somme  dovute,
dichiarazione dell'autorita' preposta alla  tutela  dei  vincoli  nei
casi di cui al periodo precedente,  dichiarazione  di  parte  che  il
comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di  sanatoria  nei
termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della  citata  legge  n.
724 del 1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e'  consentito  fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati  sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti   il
contributo concessorio non trovano applicazione  per  le  domande  di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 
  59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40
della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche   ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,  nonche'
ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti  di  assistenza  e
previdenza e delle amministrazioni comunali. 
  60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
e' sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).  -
1. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si  svolge
secondo l'ordine di presentazione. 
2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il
responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,   eventualmente
convocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente  la
qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e   la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una  sola
volta se il responsabile del procedimento  richiede  all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali  e  decorre  nuovamente  per   intero   dalla   data   di
presentazione della documentazione integrativa.  Entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine il responsabile del  procedimento  formula
una motivata proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione  del
provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente  comma  sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti. 
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento
deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere  della
commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il  termine
predetto il  responsabile  del  procedimento  e'  tenuto  comunque  a
formulare la proposta di cui al comma  2  e  redigere  una  relazione
scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine  non  e'
stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina  i  casi
in  cui  il  parere  della  commissione  edilizia  non  deve   essere
richiesto. 
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni  dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2,  qualora  il  progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo
svolgimento dell'attivita' edilizia. 
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del  provvedimento
conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato  o  trasmesso  in
plico   raccomandato   con   avviso   di   ricevimento,    richiedere
all'autorita' competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
6.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma   5,
l'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi,  un  commissario  ad  acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che  ha  i
medesimi effetti della concessione  edilizia.  Gli  oneri  finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma  sono
a carico del comune interessato. 
7. I seguenti interventi sono subordinati  alla  denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 1993, n. 537: 
    a) opere di manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento
conservativo; 
    b)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
    c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
    d) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione  di
volumetria; 
    e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile; 
    f) revisione o installazione di impianti tecnologici al  servizio
di edifici o di attrezzature  esistenti  e  realizzazione  di  volumi
tecnici  che  si  rendano  indispensabili,  sulla   base   di   nuove
disposizioni; 
    g) varianti  a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate  che  non
incidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non  alterino
la sagoma e non violino le  eventuali  prescrizioni  contenute  nella
concessione edilizia; 
    h) parcheggi di  pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto  su  cui
insiste il fabbricato. 
8. La  facolta'  di  cui  al  comma  7  e'  data  esclusivamente  ove
sussistano tutte le seguenti condizioni: 
    a)  gli  immobili  interessati  non   siano   assoggettati   alle
disposizioni di cui alle leggi 1 giugno  1939,  n.  1089,  29  giugno
1939, n. 1497, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  ovvero  a  disposizioni
immediatamente  operative  dei  piani  aventi  la  valenza   di   cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431,  o
della legge 18 maggio 1989, n. 183, non  siano  compresi  nelle  zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto  ministeriale  2  aprile
1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,
non  siano  comunque  assoggettati  dagli  strumenti  urbanistici   a
discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche,          ambientali,           storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; 
    b) gli immobili interessati  siano  oggetto  di  prescrizioni  di
vigenti  strumenti  di  pianificazione,  nonche'  di  programmazione,
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano  in
contrasto con strumenti adottati. 
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al
termine massimo di validita' fissato in anni  tre,  con  obbligo  per
l'interessato di comunicare al comune  la  data  di  ultimazione  dei
lavori. 
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata  la  facolta'  di
denuncia di attivita' ai  sensi  del  comma  7  e'  subordinata  alla
medesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionali
vigenti  per  le  corrispondenti  opere  eseguite  su   rilascio   di
concessione edilizia. 
11. Nei casi di cui al comma 7,  venti  giorni  prima  dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma  di
un  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaborati
progettuali che asseveri la conformita'  delle  opere  da  realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di  sicurezza  e  di
quelle igienico-sanitarie. Il  progettista  abilitato  deve  emettere
inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la  conformita'
dell'opera al progetto presentato. 
12. Il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona  esercente  un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione  al
competente ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari. 
13. L'esecuzione di opere in assenza della  o  in  difformita'  dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione  pecuniaria  pari  al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente  alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
effettuata quando le opere  sono  gia'  in  corso  di  esecuzione  la
sanzione si applica nella  misura  minima.  La  mancata  denuncia  di
inizio dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47.  E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale  per  le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli  adempimenti  necessari
per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione
delle trasformazioni tengono  luogo  delle  autorizzazioni  le  copie
delle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino  le  date
di ricevimento delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco  di  quanto
prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e  le
attestazioni dei professionisti abilitati. 
15. Nei casi di cui al comma 7, il  sindaco,  ove  entro  il  termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una  o  piu'  delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato  di
non effettuare le previste  trasformazioni,  e,  nei  casi  di  false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita'   giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine    di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia di inizio di  attivita',  qualora  le  stabilite  condizioni
siano  soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni   dei
progetti  delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni   di
autorizzazioni, nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la  quale
il progetto viene approvato  o  l'opera  autorizzata  ha  i  medesimi
effetti della concessione  edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno
peraltro essere corredati da una relazione a firma di un  progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto  alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla  osta  di
conformita'  alle  norme  di  sicurezza,  sanitarie,   ambientali   e
paesistiche. 
17.  Le  norme  di  cui  al  presente   articolo   prevalgono   sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento. 
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai  principi  contenuti
nel presente articolo in tema di procedimento. 
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.
68, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  "c)  autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da  un
valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo  di  lire  150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in  base  al  75
per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai e impiegati;". 
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,  n.
47 e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro  parti,  subordinare  a  concessione,  e  quali
mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". 
  61. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  27  settembre
1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995,  n.  24,  27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495. 
  62. Le amministrazioni appaltanti  sono  autorizzate  a  completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di opere pubbliche, relativamente alle istanze  presentate  entro  la
data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione  prevista
a tale fine. 
  63. Le maggiori entrate dei fondi di cui  alla  legge  14  febbraio
1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate  al  31  dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: 
    a) lire 300 miliardi per i programmi di  riqualificazione  urbana
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre  1994,
come modificato dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  4
febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 1994 e n. 55  del  7  marzo  1995,  che  verranno
versati all'entrata dello Stato per essere  riassegnati  con  decreto
del  Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; 
    b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo
comma, lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  con  le
modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10  gennaio  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; 
    c) lire 100  miliardi  per  la  realizzazione  di  interventi  da
destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di   particolari
categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei  familiari
con portatori  di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto
esecutivo  o  gia'  eseguito,   nuclei   familiari   coabitanti,   in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; 
    d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi  della
delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
114 del 18 maggio  1994,  da  utilizzare  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  nonche'  per
la realizzazione, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  9  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive  modificazioni,  di
alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire
la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima  finalita'  le
regioni destinano una  quota  non  superiore  al  25  per  cento  dei
suddetti fondi; 
    e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79. 
  64. Con i fondi di cui all'articolo 2,  comma  primo,  lettera  f),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati
ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi  vengano
effettuati  in  ambiti  a   prevalente   insediamento   di   edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B,  come
definite dal decreto ministeriale 2  aprile  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 
  65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di   concessione   dei
finanziamenti  e  dettati  i  criteri  per   l'individuazione   delle
particolari  categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi   di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c).  I
programmi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata  previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22,  comma  3,  della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   relativi
all'annualita' 1989, i cui lavori non siano  iniziati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio  della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori  entro
tale data, il  segretariato  generale  del  Comitato  per  l'edilizia
residenziale (CER), nei  trenta  giorni  successivi,  trasmette  alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione edilizia. Il presidente  della  giunta  regionale,  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   nomina   un
commissario ad acta, il quale  provvede  entro  i  successivi  trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad  acta,
nei dieci giorni successivi alla scadenza  di  tale  ultimo  termine,
trasmettono al segretario generale del  CER  l'elenco  dei  programmi
costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione  edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il segretario generale del  CER  procede  alla  revoca  dei  relativi
finanziamenti. I  programmi  sperimentali  di  edilizia  residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23  gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio  dei
lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori
entro tale data il Ministro dei lavori pubblici,  previa  diffida  ad
adempiere  all'operatore  affidatario  del  programma,  procede  alla
nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato  rilascio  della
concessione edilizia, si applica la  procedura  di  cui  al  presente
comma. (1) 
  66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65,  per
i quali i lavori non siano iniziati alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non  siano  stati
completati, si applicano, in deroga alle procedure  finanziarie  gia'
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale  del
CER  e  gli  operatori  affidatari   dei   programmi   suddetti,   le
disposizioni del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  5  agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto  1994.
Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi  residui  e  dalle
economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le  minori
spese derivanti dalle rinunce e revoche  dai  programmi  di  edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti  dall'articolo  4  del  decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 marzo 1982,  n.  94.  Fatti  salvi  gli  accantonamenti  per
adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non  utilizzate  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo,  lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  67. I finanziamenti per  l'edilizia  agevolata  gia'  assegnati  in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  resisi  disponibili  per
effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia  da  parte
dei  soggetti  beneficiari,  sono   utilizzati   per   l'assegnazione
definitiva di contributi che sono  stati  gia'  deliberati  ai  sensi
delle stesse leggi. Eventuali somme  non  utilizzate  sono  destinate
alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  con
proprio decreto, provvede ad  accreditare  al  comune  di  Ancona  il
finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato  con  deliberazione
CIPE 30 luglio 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
agosto 1991, n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al
decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975,  n.  7.  Il  decreto  e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a favore del comune di Ancona,  che  dovra'  provvedere  all'utilizzo
delle somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza  nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici  del
gennaio 1972. 
  68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali  e'  stata
data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  2,
del  decreto-legge  5  ottobre  1993,   n.   398,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  sono  revocati
qualora i lavori, relativi a detti  interventi,  non  siano  iniziati
entro e non oltre il 1 aprile 1997. 
  69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso  di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e  68,  il
Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su  motivata  richiesta
presentata dagli enti locali entro il 30 giugno  1999,  l'accordo  di
programma di cui al comma 75. 
  70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977,  n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato. 
  71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493,  dopo  il  terzo  periodo  sono   inseriti   i   seguenti:   "La
disponibilita' del Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio  1991,  n.  203,
purche' gli accordi di programma proposti dal  Ministero  dei  lavori
pubblici si riferiscano ad aree  concordate  con  le  amministrazioni
locali. Tali disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di  lire  288
miliardi,  sono  versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in  ciascun  esercizio  possono  esserlo  nel
biennio successivo". 
  72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo  18  del  decreto  legge  13  maggio  1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  gli  accordi
di  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente  ammessi  ai
finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma  non
ratificati alla data di  pubblicazione  della  presente  legge,  sono
esclusi dal finanziamento.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui
sopra  avviene  senza  pregiudizio  per  i   procedimenti   pendenti,
preliminari all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine  viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo. 
  73. Al fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di  programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5  ottobre  1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la  parola:  "sessanta"  e'
sostituita dalla seguente: "centottanta". 
  74.  Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni   di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla  legge  4  dicembre
1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita  dalla  seguente:
"centottanta". 
  74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga  rispetto  ai
termini  stabiliti  nella  procedura   originaria,   si   considerano
validamente rilasciate ai fini della  prosecuzione  degli  interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento. 
  75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493, e' sostituito dal seguente: 
"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma  8,  la
regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la  localizzazione
degli interventi e l'individuazione dei soggetti  attuatori.  Qualora
la regione non provveda, nel termine predetto,  agli  adempimenti  di
sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci  mesi  dalla
data di adozione  dei  provvedimenti  regionali,  gli  interventi  di
edilizia sovvenzionata e  agevolata  non  pervengano  all'inizio  dei
lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta,  entro  i
successivi  sessanta  giorni,  un  accordo  di  programma  ai   sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.  142.  All'accordo  di
programma partecipano anche i rappresentanti  delle  categorie  degli
operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati  agli
interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti  alle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni". 
  76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3  della  legge
17 febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi  modificative
di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136 
  78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere  a),
b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e  68  nonche'  per  tutti  gli  altri
programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia'  in  sede
preliminare, la fattibilita' degli  interventi  e  la  compatibilita'
degli stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici,  artistici,
architettonici ed archeologici.  A  questo  fine  e  per  i  casi  di
particolare rilievo i comuni,  sentita  l'amministrazione  competente
alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su  proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63,  lettera
e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di  detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti. La deliberazione comunale con la quale il  comune  individua
le aree ove svolgere tali accertamenti equivale  a  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventi
stessi. 
  79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con  i  fondi  di
cui al comma 63, lettera e). 
  80. Gli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  comunque
denominati, per i quali le regioni dichiarano lo  stato  di  dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di risanamento relativo  all'eventuale
disavanzo  finanziario   consolidato   al   31   dicembre   dell'anno
precedente. 
  81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari,  deve
indicare: 
    a)  l'entita'  del  disavanzo  finanziario,  con  esclusione   di
componenti relative agli ammortamenti; 
    b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le
cause che ne hanno determinato la formazione; 
    c)  l'entita'  dell'anticipazione  di  cui  viene  richiesta   la
concessione a norma del comma 83; 
    d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e  le  modalita'
di restituzione; 
    e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento
delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da  alienazione
degli alloggi, in quote diverse da quelle previste  dall'articolo  1,
comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
    f) il  bilancio  sintetico  di  previsione  pluriennale,  da  cui
risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo  disavanzo
finanziario. 
  82. Il piano di risanamento e' inviato alla  regione  e  da  questa
approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua  ricezione  o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. 
  83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a  dieci
anni secondo un piano di ammortamento a  rate  costanti  posticipate,
comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui  i  proventi  di
cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il  periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni. 
  84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato,  la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  agli  IACP  i
mutui di cui ai commi da 80 a  85,  con  garanzia  della  regione  di
appartenenza. La garanzia dovra'  essere  concessa  con  decreto  del
presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il
capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e  comporta
l'obbligo  del  pagamento  della  retta  eventualmente  insoluta,   a
semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi  la
regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla  regione
ha carattere meramente facoltativo. 
  85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza
degli IACP, iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o  in  contabilita'
speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e  finalita'  di
istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi
titolo dovuti al personale dipendente in servizio  o  in  quiescenza,
essere sottratti alla loro destinazione  se  non  in  modi  stabiliti
dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del  codice
civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di  sequestro
o pignoramento eventualmente eseguiti sono  nulli  ed  inefficaci  di
pieno diritto e non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte
del  terzo  e  non  sospendono  l'accreditamento  delle  somme  nelle
contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte
degli istituti medesimi. 
  86. Per consentire il finanziamento degli interventi  necessari  al
completamento e all'adeguamento  dell'autostrada  Torino-Savona  alle
norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla  relativa
societa' concessionaria un contributo pari a lire 20  miliardi  annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. 
  87.  Per  consentire  l'avvio   del   nuovo   tratto   Aglio-Canova
dell'autostrada  Firenze-Bologna  e'  concesso  alla   concessionaria
Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi  annui  per
il periodo 1997-2016 per l'ammortamento  di  mutui  che  la  societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. (2) (10) 
  88. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24  luglio  1995,
n. 296, 20 settembre 1995, n. 396,  25  novembre  1995,  n.  499,  24
gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996,  n.  286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491. 
  89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 
  90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 
  91.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche  di  carattere
speciale,  che  consentono,   per   i   contratti   stipulati   dalle
amministrazioni  pubbliche,  anticipazioni  del  prezzo   in   misura
superiore  al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi   e
forniture, esclusa l'imposta sul valore  aggiunto.  La  misura  delle
anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite  massimo,  con  le
modalita' stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.  Rimane  ferma,
tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per  cento
dell'importo contrattuale, la  disciplina  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
  92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai  contratti
gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Rimangono ferme le  disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  95. Il limite  di  valore  fissato  in  lire  100  milioni  di  cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal  predetto
articolo possono essere  adeguati,  in  relazione  all'andamento  dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro delle finanze. 
  96. Il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
sentite le amministrazioni dello Stato e  su  conforme  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la riprogrammazione delle risorse dei fondi  strutturali  comunitari,
programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996  per  le  quali,  alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora  provveduto  all'impegno
contabile  ed  all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,   e   la
conseguente  ridestinazione  delle  stesse   ad   altri   interventi,
compatibili  con  i  termini  temporali  previsti   dalla   normativa
comunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione
territoriale delle risorse. 
  97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a
programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato  luogo
ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data  del  31
dicembre   1997    a    causa    dell'inerzia    dell'amministrazione
aggiudicatrice  dei  lavori,  il  Ministro  del  bilancio   e   della
programmazione economica ne  propone  alla  medesima  Commissione  la
riprogrammazione e la conseguente destinazione ad  altri  interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96. 
  98.   Per   l'attuazione   degli   interventi    derivanti    dalle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97  il  CIPE,  ove  necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia'  stabilite,  in  linea  con  le  decisioni   assunte   in   sede
comunitaria. 
  99.  Le  risorse  statali  attribuite  per  la   realizzazione   di
investimenti pubblici e rimaste in  tutto  o  in  parte  inutilizzate
anche per effetto delle riprogrammazioni di cui  ai  commi  96  e  97
possono essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di  progetti
immediatamente eseguibili, anche  relativi  a  finalita'  diverse  da
quelle previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine,  le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate  trasmettono  al
Ministro del bilancio e della programmazione  economica  le  relative
proposte. Gli importi  in  questione  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnati con  decreto  del  Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche  relativi  a  finalita'  diverse  da  quelle   previste   dalle
rispettive legislazioni. 
  100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,  escluse  quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi  96  e
97, il CIPE puo' destinare: 
    a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di  lire  per  il
finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia   costituito   presso   il
Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una  parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore
delle piccole e medie imprese; (6) (72) 
    b) una somma fino ad un massimo  di  100  miliardi  di  lire  per
l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. 
    Nell'ambito delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per
interventi nelle aree depresse, sui fondi della  manovra  finanziaria
per il triennio 1997-1999, il CIPE  destina  una  somma  fino  ad  un
massimo  di  lire  600  miliardi  nel  triennio  1997-1999   per   il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge  del
23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo  17,  comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa  di  cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa e puo' essere  concessa  su  operazioni  a  favore  delle
imprese artigiane effettuate dalle banche  e  da  altri  intermediari
finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,
l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma  restando
la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del  Ministro  del
tesoro di concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato sono  fissate  le  modalita'  e  le  condizioni  che
disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione  dei
versamenti, la quale puo' essere stabilita anche  in  misura  diversa
rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068  del  1964;
detti  versamenti  sono  amministrati  dall'Artigiancassa   Spa   con
contabilita' separata. 
  102. Le regioni possono  proporre  al  CIPE,  ad  integrazione  dei
programmi di cui al comma 99,  anche  l'utilizzazione  delle  risorse
resesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97. 
  103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96
a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati  dal
CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme   di
intervento regolate sulla base di accordi. 
  104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre  1996,  e
per le quali non siano stati completati entro la  data  predetta  gli
adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera  CIPE  21  dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'11 marzo 1994, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
intesa con le regioni interessate sono revocate e  destinate,  previa
verifica    dell'attualita'    dell'interesse    prioritario     alla
realizzazione degli interventi  originariamente  previsti,  ad  altri
interventi  tra  quelli  individuati  nel  documento   regionale   di
programma. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  31  DICEMBRE  1996,  N.  669,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.  30.  Le
risorse attribuite dal programma triennale alle  regioni  e  province
autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non  sia  stato
ancora  approvato  il  documento  regionale  di  programma,   vengono
altresi'  revocate  con  decreto   del   Ministro   dell'ambiente   e
ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1) 
  105.  Le  risorse   di   cui   al   comma   104   sono   utilizzate
prioritariamente per la  copertura  della  quota  di  cofinanziamento
nazionale di interventi di risanamento  e  protezione  ambientale  da
realizzare nell'ambito dei programmi regionali  previsti  nel  quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate  dalle
revoche, per la copertura della quota  di  cofinanziamento  nazionale
destinata a specifici programmi  operativi  in  campo  ambientale  da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno. 
  106. Il Ministro dell'ambiente, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, definisce  altresi'  un  programma  stralcio  di
tutela   ambientale,   avvalendosi   delle   risorse   a   tal   fine
specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1) 
  107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  rideterminate  nel  triennio
1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella  4  della
delibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ivi comprese quelle di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono escluse e da escludere le risorse gia'  assegnate  ai  programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione. 
  108. Le risorse finanziarie relative ad opere  appaltate  entro  la
data di entrata in vigore della  presente  legge  sui  fondi  dell'ex
Agenzia per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  vengono
accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri  enti
di cui  al  comma  214  dell'articolo  3  della  presente  legge.  Il
trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze  e'
disposto,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  secondo
criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione
del CIPE. 
  109.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e   le   regioni
interessate approvano entro il  30  giugno  1997  i  programmi  delle
risorse dei fondi strutturali  comunitari  per  il  secondo  triennio
1997-1999, indicando gli eventuali  enti  o  aziende  attuatori,  gli
interventi da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare  e
fissando in dodici mesi il termine  per  l'assunzione  degli  impegni
contabili con l'avvio dei lavori. 
  110. La disciplina di cui ai commi  103,  104  e  105  si  applica,
relativamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto  speciale
e dalle relative norme di attuazione. 
  111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della  legge  10  febbraio
1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre  1987,  n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
47. 
  112. L'ENI provvede a vendere le  scorte  strategiche  di  petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n. 22, che risultino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, alle piu' favorevoli condizioni di  mercato,  sia  per  quanto
riguarda  il  livello  dei  prezzi  che  le   quantita'   normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione. 
  113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112  sono
versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  entro  sette  giorni
lavorativi dalla data del  pagamento  del  prodotto  venduto  e  sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114, allo stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato. 
  114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio  per  il  pagamento  dei
crediti liquidati di cui al comma 113. 
  115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,
come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le
parole: "della scorta strategica di  proprieta'  dello  Stato,"  sono
soppresse. 
  116. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
dispone  con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle   scorte
obbligatorie e la loro dislocazione  nelle  situazioni  di  emergenza
dichiarate  tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o   dal
Governo. 
  117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici  non
economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, a censire, secondo le  modalita'  indicate  con
decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione. 
  118.  Le  autorita'  cui  e'  consentito  l'uso   esclusivo   delle
autovetture sono: 
    a) Presidente del Consiglio dei ministri e  Vice  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    b) Ministri; 
    c) Sottosegretari di Stato. 
  119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in
gestione diretta dalle amministrazioni civili  dello  Stato  e  dagli
enti pubblici non economici sono affidati,  previa  analisi  tecnico-
economica predisposta dal Ministero del  tesoro,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate. (15) 
  120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari  a
soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e'  affidata,  anche
mediante  mandato,  a  societa'  specializzate  entro   dodici   mesi
dall'affidamento del servizio  di  trasporto  di  persone  e  cose  a
societa' private. (15) 
  121. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle  di  cui
al comma 118, cui e' consentito l'uso  esclusivo  delle  autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15) 
  122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il  diritto  all'uso
dell'autovettura di Stato. 
  123. Le disposizioni di cui ai commi da 117  a  122  si  applicano,
altresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento  delle  funzioni  primarie   delle   amministrazioni
medesime. 
  124.  Per  l'esercizio  finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle
amministrazioni  civili  dello   Stato,   nonche'   agli   enti   non
territoriali del settore pubblico  allargato,  con  esclusione  delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15) 
  125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,
dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino  alla
quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  caso  di
contemporanea  effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali   o
referendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni". 
  126. Per consentire la concessione  dell'agevolazione  prevista  al
numero 5 della tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali determina, entro il 31  marzo  1997,  i  consumi  medi  dei
prodotti petroliferi per ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
del decreto previsto nelle note della citata tabella A.  A  decorrere
dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  in  relazione  alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle  disposizioni
di cui al periodo precedente, indicata  dal  Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura  dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo  unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  127. Per il gasolio utilizzato per  il  riscaldamento  delle  serre
adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella  misura
del 10 per cento dell'aliquota normale.  L'agevolazione  e'  concessa
mediante  rimborso  dell'accisa,  effettuato  nei   confronti   degli
esercenti depositi per  la  distribuzione  dei  prodotti  petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle  quantita'  di  gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche,  mediante  accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
  128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie
derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare,  da  cessione  o
scadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto
di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA),   l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza  per  i
dipendenti dell'amministrazione pubblica  (INPDAP)  sono  determinate
nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di  cui  al  comma
129. 
  129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di  cui  al
comma 128 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere  speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti  sono  tenuti  a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
piani   di   impiego   annuali   delle    disponibilita',    soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi. 
  130.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste   per   l'INAIL
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  per
l'attuazione  degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   degli
indirizzi di programma del Ministero della  sanita'  e  d'intesa  con
questo. 
  131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM
e'  trasferita  al  Ministero  del   tesoro.   Conseguentemente,   il
rappresentante dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di  amministrazione
della RIBS Spa. 
  132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a.,  nell'
ambito  delle  operazioni  di   acquisizione   delle   partecipazioni
azionarie e di erogazioni di finanziamenti a  societa'  ed  organismi
operanti nel settore della trasformazione e  commercializzazione  dei
prodotti  agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con   i
principi di economia di mercato e stipulare appositi  accordi  con  i
quali, tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi,  si
impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilito
dal relativo piano specifico di intervento,  le  azioni  o  le  quote
sociali acquisite. 
  132-bis. ISA S.p.a., con le medesime modalita' di cui al comma 132,
partecipa ad iniziative promosse da societa', enti,  fiere  ed  altri
organismi allo scopo di predisporre  studi,  ricerche,  programmi  di
promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali  dei  prodotti
agricoli ed agroindustriali. 
  132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a.
si avvale dei propri fondi. 
  133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,  1997  e  1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi  da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per  il  1997  e  a  3.578
miliardi  di  lire  per  il  1998  in  termini   di   competenza   e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire  in  termini
di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi'  maggiori  entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e  a
lire 1.660 miliardi per il 1998. 
  134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le  relative
proiezioni per gli anni 1997  e  1998,  appartenenti  alle  categorie
economiche di seguito elencate,  con  esclusione  della  quota  parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad  accordi
internazionali e a intese con confessioni  religiose,  a  regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi  corrispondenti  alle  seguenti   percentuali,   intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: 
    a) Categoria IV  -  con  esclusione  delle  spese  aventi  natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della  rubrica  14  dello
stato di previsione del Ministero  della  difesa:  5  per  cento.  Su
proposta del Ministro interessato, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  di
spese   discrezionali   della   medesima   categoria   ovvero   sugli
accantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  in
corso della medesima amministrazione; 
    b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,  6675  e  6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  tesoro,  delle  spese  per  assistenza
gratuita diretta (codice economico 5.1.4.),  dei  trasferimenti  alle
province  e  ai  comuni  (codice   economico   5.5.0.),   agli   enti
previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)   e   all'estero   (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)
nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento; 
    c) Categorie X e XI - con  esclusione  del  capitolo  8405  dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e  delle  spese
per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2
per cento. 
  135.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che  non   consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge  possono  dare  luogo  a
reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio
successivo. 
  136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma  5,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla  tabella
C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria  1996),  e'
ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200  miliardi
per ciascuno degli  anni  1997  e  1998.  L'autorizzazione  di  spesa
prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre  1995,  n.
550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di  lire  370  miliardi  per
l'anno 1996, di lire 550 miliardi per  l'anno  1997  e  di  lire  600
miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,
4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le
relative proiezioni sono complessivamente ridotti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli  anni
1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme  comunque
erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico  del  bilancio  dello
Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di  totale
proprieta' dello Stato,  o  di  enti  pubblici  non  assoggettati  al
sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.
720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere
versati su appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia'  in  essere,
ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. 
  137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  di  cui
all'articolo 53, comma 1, ad  esclusione  di  quelli  indicati  nella
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non superiore a lire dieci  miliardi,  sono  ammessi  a  definire  il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31
gennaio  1996,  tenendo  conto  degli  elementi,   desumibili   dalle
dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione  dei  parametri.  La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi  siano  di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle
plusvalenze  diverse  da   quelle   derivanti   da   immobilizzazioni
finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha  effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare  come  indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  La
definizione non e' ammessa: 
    a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le  ipotesi  in-
dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. 
  138.  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  definizione
presenta all'ufficio delle imposte competente,  entro  il  31  luglio
1996, ovvero entro il 5  settembre  1996  se  i  relativi  dati  sono
registrati   anche   su   supporto   magnetico,   apposita    istanza
irretrattabile redatta secondo i modelli approvati  con  decreto  del
Ministro delle finanze 16 maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del  20  maggio  1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze  di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanze
puo' essere attribuita anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, tenendo conto sia della qualita'  dei  soggetti  sia  della
loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata  l'istanza,  la
rigetta, se riscontra cause ostative  per  legge,  ovvero  invita  il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto  di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994,  n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento   con
adesione del contribuente, emanato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si  perfeziona  con
il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro  il  30  novembre
1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza  o  l'invito
al contribuente a presentarsi per redigere  l'atto  di  adesione,  il
contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione.  La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il  15  dicembre  1996,
delle maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle  norme
sull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda  di  credito  o
tramite il competente concessionario della riscossione.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e  i  codici  di
versamento. Qualora l'importo dovuto  sia  superiore  a  lire  cinque
milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per  gli  altri
soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due  rate,  di
pari ammontare, rispettivamente entro il  quarto  e  il  decimo  mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno
successivo alla scadenza del termine  stabilito  per  il  versamento,
ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel  caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16 dicembre 1996.  L'omesso  versamento  nei  termini  non  determina
l'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  succes-
sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari  al  40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3) 
  139. La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non  e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere  di
autotutela  dell'amministrazione  finanziaria   ove   sussistano   le
condizioni ostative indicate al comma 137,  nonche'  in  presenza  di
inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono  i  parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il  contributo
per il Servizio sanitario nazionale,  nonche'  ai  fini  dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni.  Sulle
maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per  infedele
dichiarazione sono ridotte ad  un  ottavo  del  minimo,  le  sanzioni
inerenti  ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui   si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili  dalle  dichiarazioni  sono
applicabili nella misura di un quarto del  minimo.  Alla  definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a  165  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3 del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse  in  applicazione
dei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  le
disposizioni dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  n.  564  del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini  dei  contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1  del  decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  ottobre  1995,  n.  427.  Sulle  somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non  si  applicano  gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12  del  decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e  62-ter,  comma
1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'intervenuta
definizione dell'accertamento con adesione inibisce  la  possibilita'
per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. 
  140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi  o  compensi  di
importo non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  dei
parametri indicati al comma 137  non  si  applicano  le  disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139. 
  141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime  di  contabilita'
ordinaria che per il periodo di imposta  1995  e  per  il  precedente
hanno  dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,   ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di  ammontare  non  superiore  a
lire 10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1996,
anche mediante la definizione di cui  ai  commi  da  137  a  140  del
presente articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione  della
situazione patrimoniale iniziale relativa  all'esercizio  successivo.
Gli elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono  essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla  predetta  ultima  data.
(1) 
  142.  La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante
l'eliminazione  delle  passivita'   o   delle   attivita'   fittizie,
inesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettivi
nonche'  mediante  l'iscrizione  di  attivita'   o   di   passivita',
costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse,
assoggettando i maggiori  e  i  minori  valori  iscritti  ad  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore  valore
del patrimonio netto derivante dalle  predette  regolarizzazioni,  al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato  in  apposita
riserva, designata con  riferimento  ai  commi  da  133  a  165,  che
concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta  e  nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui  si  verificano  le  predette
ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta  sostitutiva  ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e'  attribuito  un
credito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche o dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva  pagata,  nonche'  il  reddito
imponibile dei soci o  dei  partecipanti.  Per  i  soggetti  indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va  calcolata
l'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'  assunto  al  lordo
dell'imposta sostitutiva. 
  143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo  79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare le regolarizzazioni limitatamente  ai  beni  di  cui  agli
articoli 59, 60 e  67  dello  stesso  testo  unico,  nelle  scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141. 
  144.  La  regolarizzazione  si   perfeziona   con   il   versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996;  i  soggetti  con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno  solare  devono  versare
l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva,  entro
la  data  di  scadenza  del  termine  per  la   presentazione   della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta dovuta superi i cinque  milioni  di  lire  per  le  persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri  soggetti,  le  somme
eccedenti possono essere versate in  due  rate,  di  pari  ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per  i
soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,  il
versamento va effettuato entro le predette  date  o,  se  successive,
entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del  termine  per
la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme  eccedenti
vanno maggiorate degli interessi legali  computati  a  decorrere  dal
primo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni  di
lire. L'omesso versamento  nei  termini  delle  somme  eccedenti  non
determina l'inefficacia della  regolarizzazione  e  per  il  recupero
delle  somme   non   corrisposte   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali. (1) 
  145. La regolarizzazione di cui al comma 141  non  rileva  ai  fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo di imposta 1996 e  non  possono  essere  utilizzati  ai  fini
dell'accertamento. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per  la
liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di  cui
ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali  in-
dicate negli articoli 59 e 60  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di  imposta  1995,  da
considerare per l'applicazione dei parametri di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. 
  147. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai
parametri menzionati nel comma 146 del presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,
puo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore  aggiunto,  effettuando  il  relativo
versamento entro il termine per la presentazione della  dichiarazione
dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3  per
cento a titolo di interessi e non si  applicano  soprattasse  e  pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in  una  apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  148. Nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei
predetti  parametri  in  relazione   al   numero   dei   contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle  caratteristiche  del
processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
  149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'
di accertamento nel campo  dell'obbligo  tributario  e  contributivo,
istituito ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998. 
  150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di  bollo,  in
qualsiasi modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla  tariffa,
allegato A, annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro  delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1992,  e  successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo  di  lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica  ai  contratti
relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta  fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500. 
  151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in  lire
1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28  dicembre  1995,
n. 549,  e'  aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro  e
l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi  e'  aumentata
da lire 87.000 a lire 96.000 per  ettolitro.  L'aliquota  dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990  a  lire  625.620  per
mille litri. Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
  152. Il Ministro delle finanze puo' disporre  con  propri  decreti,
entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del  62
per  cento,  dell'aliquota  prevista  dal  comma   1,   lettera   a),
dell'articolo  28  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico  dei  generi  soggetti  a   monopolio   fiscale   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive
modificazioni, anche in applicazione della  direttiva  92/79/CEE  del
Consiglio del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni  devono
assicurare maggiori entrate  in  misura  non  inferiore  a  lire  600
miliardi per l'anno 1996 e a lire 630  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1997 e 1998. 
  154. Le entrate derivanti dai commi  da  133  a  165  del  presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura  degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle linee di politica economica e  finanziaria  in  funzione  degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie,  le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30) 
  155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  dei
commi da 133 a 165 del presente articolo. 
  156. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, recante disposizioni attuative  per  l'istituzione  del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo  1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri  da  1)  a  5),
dello stesso regolamento,  sono  riscossi  con  l'applicazione  delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i
certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  da
sportelli non presidiati  o  mediante  sistemi  di  certificazione  a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nelle
medesime forme dei diritti di segreteria;  le  somme  cosi'  riscosse
sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. 
  157. All'articolo 3, comma 30, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  1996  il
termine per il versamento del tributo  alle  regioni,  relativo  alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,  e'  differito
al 31 luglio 1996". 
  158. Al quinto comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  recante  disposizioni
comuni in materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi,  come
modificato dall'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della
finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "La
ritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventi
corrisposti a soggetti  non  residenti  per  il  tramite  di  stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di   imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". 
  159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con  scadenza  fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse. 
  160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la  disciplina
prevista per i titoli di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge  17
novembre 1986, n. 759, come  modificata  dal  decreto  legislativo  1
aprile 1996, n. 239, riguardante  la  ritenuta  sugli  interessi  dei
titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella  misura  del
12,5 per cento, indipendentemente dalla  scadenza  dei  titoli,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Le societa' e gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo  di  rivalsa,  sugli
interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti  ai  possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e'  inferiore
a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai
diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo  entro  diciotto  mesi
dall'emissione, sugli interessi,  sui  premi  e  sugli  altri  frutti
maturati  fino  al  momento  dell'anticipato   rimborso   e'   dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento"; 
    b) al terzo comma,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri  frutti  di  cui  ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui proventi di cui al primo e al  secondo  comma  con  aliquote  ivi
rispettivamente previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo  entro
diciotto mesi dall'emissione, sugli  interessi,  sui  premi  e  sugli
altri frutti maturati fino al  momento  dell'anticipato  rimborso  e'
dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i  premi  e
gli altri frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra  la  somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  di
emissione. All'applicazione della ritenuta  ed  al  versamento  della
somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere  i  soggetti
indicati nel primo comma  dell'articolo  23  che  intervengono  nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli  altri  frutti  ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti". 
  161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.
425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della  finanza
pubblica, le parole: "emesse  dalle  banche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e dei titoli similari". 
  162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del  presente  articolo
si applicano agli interessi, ai  premi  e  agli  altri  frutti  delle
obbligazioni e dei titoli similari emessi a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  163. La soprattassa di lire seicentomila,  stabilita  per  l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta  straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non  si  applica  l'articolo  20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte. 
  164. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n.  565,  28  febbraio
1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230,  29  giugno  1996,  n.  342,  30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547. 
  165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22  dicembre  1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente: 
"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni  del  mercato,
puo ristrutturare il debito pubblico  interno  ed  estero  attraverso
operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio  o  sostituzione
di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla
prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro  puo'  altresi'
autorizzare gli enti pubblici economici e le societa'  per  azioni  a
prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse  operazioni  per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero". 
  166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,
DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N.  119,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. (47) 
  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  175.  In  attuazione  dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa
sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano,  per  le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di  cui  al  comma  14  del
predetto articolo 8. 
  176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli
enti titolari di contabilita'  speciali,  con  esclusione  di  quelli
assoggettati al regime della tesoreria unica di  cui  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive  modificazioni,  devono  indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587  del  regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  il
codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello  Stato  a  carico  del
quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le  somme  di
cui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  che
utilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  dello
Stato  devono  recare  l'indicazione  di  un  codice   opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile. 
  177. Le  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso  degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento  nazionale  e
comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di  impresa  sulla
base delle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  ove  questa  sia
espressamente   richiesta   dalla   normativa    vigente,    previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580.  Entro  il  31
luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  le  semplificazioni  delle
modalita' con cui  le  pubbliche  amministrazioni  procedono  a  tale
accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,  anche
avvalendosi  delle  informazioni  contenute  nel  repertorio  di  cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995,  n.  581,  e  i  casi  in  cui,  per  le  limitate   dimensioni
dell'attivita',  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  non   e'
obbligatoria per i produttori agricoli di cui al  primo  periodo  del
quarto comma  dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
29  dicembre  1995,  n.   549,   fermo   restando   l'obbligo   della
rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi  dello  Stato
in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana  per
ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale  per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico, dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del  Fondo
edifici  di  culto,  di   organismi   nazionali   ed   internazionali
nell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centro
internazionale    di    alti    studi    agronomici     mediterranei,
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo  industriale,
del Centro internazionale di ingegneria  genetica  e  biotecnologica,
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e  tecnico
di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di  cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali. 
  179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40  e  44,  della
legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi  dello
Stato in favore del Club alpino italiano ed  ai  contributi  previsti
dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n.  52,  e  5
giugno 1995, n. 221. 
  180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, le parole: "lire  940  miliardi"  e  "lire  800  miliardi"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire  829  miliardi"  e
"lire 689 miliardi". 
  181. La lettera b) del comma  1  dell'articolo  3  della  legge  27
ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla  seguente:  "b)  gli  altri
proventi relativi alla vendita di partecipazioni  dello  Stato".  Dai
proventi di cui al presente  comma  sono  escluse  in  ogni  caso  le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3. 
  182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
dopo le parole: "titoli di  Stato"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
nonche' per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute  da
societa' delle quali il Tesoro sia unico  azionista,  ai  fini  della
loro dismissione". 
  183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e
la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: 
"Art.  179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione  provvede   al
rifornimento dei fondi agli enti  amministrativamente  dipendenti,  a
mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla  contabilita'  speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme necessarie al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  che
richiede l'accredito bancario e postale; tali  ordinativi,  intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili  di
cassa degli enti medesimi". 
"Art. 182. - 1. A richiesta  dell'ente  e  sempre  nei  limiti  delle
assegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione
provvede ad accreditare al sistema bancario ed  a  quello  postale  i
fondi occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane ed a pagamenti a  favore  di  terzi  creditori  traendo  gli
ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne   da'
contemporaneo  avviso  all'ente  richiedente   per   le   conseguenti
registrazioni contabili". 
  184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono  modificabili
con la procedura di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. 
  185. Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al  5
per cento in ragione d'anno. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del
rendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissata
una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno
successivo". 
  186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni  del
personale da parte della Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa (CONSOB), come fissato  dall'articolo  2  del  decreto-legge  8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475  a
450 unita'. La ripartizione dei posti  suddetti  tra  l'aliquota  del
personale di ruolo a tempo indeterminato e  quella  del  personale  a
contratto a tempo determinato e' stabilita con  apposito  regolamento
adottato dalla Commissione con le modalita'  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo 1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974,  resa
esecutiva con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo. 
  187. Per la  piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi  in  esso
contenuti il quinto piano nazionale della pesca  e  dell'acquacoltura
1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'  prevedere
la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori  di  intervento
anche in deroga alle  percentuali  stabilite  dall'articolo  2  della
medesima legge. 
  188. Il comma 5-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente: 
"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono
fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione,
al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base  delle
quali possono essere definite anche le pendenze afferenti  ai  canoni
pregressi. Le disposizioni di cui al  presente  comma  e  al  secondo
periodo del comma 1-quater del presente articolo si  applicano  anche
alle societa' che attualmente provvedono alla gestione  totale  degli
aeroporti, in base a  leggi  speciali.  Gli  introiti  derivanti  dal
presente comma sono versati sul  capitolo  di  entrata  del  bilancio
statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449". 
  189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, e' sostituito dal seguente: 
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976,  n.  324,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
annualmente determinata con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la Commissione di cui all'articolo 9 della  medesima  legge,  tenendo
conto dei seguenti obiettivi: 
    a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; 
    b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione  delle
dimensioni di traffico di ciascuno; 
    c)  applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli   tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversi
periodi della giornata; 
    d) correlazione con il livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
servizi offerti; 
    e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base  a
criteri  di   efficienza   e   di   sviluppo   delle   infrastrutture
aeroportuali; 
    f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale". 
  190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  191. I termini di cui all'articolo 1,  comma  1,  secondo  e  terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  1995,  n.  351,  sono  differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. 
  192. Sono abrogate le disposizioni legislative  che  fanno  obbligo
all'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)   di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in societa' esercenti servizi  di  trasporto  aereo  ed  al  medesimo
Istituto ed alla Societa'  finanziaria  marittima  (FINMARE  Spa)  di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative societa' che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE
2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE  2009,
N. 166. 
  193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare  per
il potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea  ferroviaria  del
Brennero  e  per  la  realizzazione  delle  relative   gallerie,   e'
autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del
Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'. 
  194.  Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a  lire  100  miliardi,
per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui  al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  gia'
prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997. 
  196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture  pubbliche  di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti  autogestiti,  al
fine  di   assicurare   migliori   condizioni   per   l'integrazione,
l'avviamento al lavoro e l'agevolazione  al  rientro  in  patria  dei
cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda  accoglienza  sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate  con  i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39. Le somme non  impegnate  per  la  realizzazione  dei  predetti
centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono  definitivamente
revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.". 
  197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.  56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
    "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da  utilizzare
nei cantieri comunali, per  progetti  finalizzati  all'occupazione  e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri per l'avviamento al lavoro, anche  in  deroga  all'articolo
16, e successive modifiche  ed  integrazioni,  comprese  le  relative
norme di attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto  delle  esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi degli enti locali interessati e della natura  sociale
degli interventi di cui trattasi". 
  198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi". 
  199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28. 
  200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della  legge   4
novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del  decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
marzo 1994, n. 153, le parole "tre  anni"  e  "triennio",  contenute,
rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono  sostituite  dalle
parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". 
  201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  1996,  n.
515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi
compresi,  limitatamente  a  lire   9   miliardi,   quelli   per   il
completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice". 
  202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15,
commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992,  n.  141,  in  materia  di
previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  per  il
versamento, secondo le modalita' di cui  all'articolo  15,  comma  3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i  contributi  dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte
a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente  si  estendono  alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'  di  soggetti
pubblici e privati ed implicano  decisioni  istituzionali  e  risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonche' degli enti locali possono  essere  regolati
sulla base di accordi cosi' definiti: 
    a)  "Programmazione  negoziata",  come   tale   intendendosi   la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra  il  soggetto
pubblico competente e la parte o le parti  pubbliche  o  private  per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'
di competenza; 
    b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale  intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale  o  delle  province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla  base
di  una  ricognizione   programmatica   delle   risorse   finanziarie
disponibili,   dei   soggetti   interessati   e    delle    procedure
amministrative  occorrenti,  per  la  realizzazione   di   un   piano
pluriennale  di  interventi  d'interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i  quali  sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello  Stato,  nonche'
di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure  e
le modalita' previste dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
    c)  "Accordo  di  programma  quadro",  come   tale   intendendosi
l'accordo con enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un  programma
esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi  tempi  e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per  gli  adempimenti
procedimentali; 2)  i  soggetti  responsabili  dell'attuazione  delle
singole  attivita'  ed  interventi;  3)  gli  eventuali  accordi   di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o  convenzioni  necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni  di  ciascun  soggetto,
nonche' del soggetto cui competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;  7)
le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le  diverse  tipologie  di
intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche  reperite
tramite  finanziamenti  privati;  8)  le  procedure  ed  i   soggetti
responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti  che
vi partecipano. I controlli sugli atti e  sulle  attivita'  posti  in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro  sono  in  ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),  gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono  derogare
alle  norme  ordinarie  di  amministrazione  e  contabilita',   salve
restando  le  esigenze  di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel
rispetto della  normativa  comunitaria  in  materia  di  appalti,  di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente  alle
predette aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte
adottate dai soggetti pubblici  interessati  territorialmente  e  per
competenza istituzionale in materia  urbanistica  possono  comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici  gia'  previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
    d)  "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi   l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti  pubblici
o  privati  con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera  c),   relativo
all'attuazione  di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; (73) 
    f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (73) 
    204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera
c) del medesimo comma 203. 
  205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e  della
programmazione  economica,  approva  le   intese   istituzionali   di
programma. 
  206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma  205  e  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le  modalita'  di  approvazione  dei
contratti di programma, dei patti territoriali  e  dei  contratti  di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai  territori  delle
aree depresse;  puo'  definire  altresi'  ulteriori  tipologie  della
contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di  proposta,
di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. 
  207. In sede di riparto delle risorse  finanziarie  destinate  allo
sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare
per i contratti di area e per i  patti  territoriali  ed  integra  la
disciplina stabilita dai commi 203 a 214  del  presente  articolo  ai
fini della relativa attuazione. Le somme  da  iscrivere  su  apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite,
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita'
ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto,  rispettivamente
al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile
del patto territoriale  che  provvedono  ai  relativi,  pagamenti  in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi,
per la gestione di dette risorse,  di  istituti  bancari  allo  scopo
convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le  somme  da
corrispondere  al  responsabile  unico  del  contratto  d'area  o  al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo  svolgimento  dei
compiti di cui al presente comma. 
  208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con  l'Unione
europea con deliberazione  adottata  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari  reso  nel  termine  di  quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate
nel territorio di  cui  all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.
2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti  d'area
o da patti  territoriali,  nelle  quali  sono  concesse  agevolazioni
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e  a
favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate
in  numero  e  in  modo  tale  da  perseguire  la  crescita  omogenea
dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,  tenendo  conto  della
rispondenza  alle  finalita'  della  dotazione  infrastrutturale;  b)
definisce le attivita'  ammesse  alla  incentivazione  fiscale  anche
sulla base del criterio di evitare  l'insorgere  di  nuovi  squilibri
interregionali e infraregionali; c)  determina  le  intensita'  delle
agevolazioni nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  con
l'Unione  europea,  in  misura  decrescente  nel  tempo  e   comunque
inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui  redditi
e  altresi'  stabilisce,  ove  necessario,  le  compensazioni   anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni
e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ed in particolare per l'approvazione e per la  fruizione  delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure
in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;  e)
individua le amministrazioni competenti  a  svolgere  l'attivita'  di
istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento  e  quella
di  monitoraggio  e   verifica   dell'attuazione   dei   progetti   e
dell'attivita' delle  imprese  per  il  periodo  di  fruizione  delle
agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle  agevolazioni
stesse. 
  209. Il comma 1, lettere b), c), d),  e),  e-bis),  e  il  comma  2
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come  modificato  dall'articolo  8
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  sono  abrogati.
Restano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di   disciplina   della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal
CIPE con le modalita' del comma 207. 
  210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  214. Le disposizioni di cui ai commi da 203  a  214,  del  presente
articolo sono attuate a valere sulle  risorse  finanziarie  destinate
allo sviluppo delle aree depresse. 
  215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia  la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge  9  marzo  1989,  n.  88.  A  far  tempo  da   tale   data   la
classificazione  dei  datori  di  lavoro   deve   essere   effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti  dal
predetto articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti  di  aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989 e' fatta salva  la  possibilita'  di  mantenere,  per  il
personale dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata  di  0,3  punti
percentuali l'aliquota contributiva  di  finanziamento  dovuta  dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n.  88  del
1989. 
  216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti  al  settore  di
produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: 
"le  cooperative,  ivi  comprese  le  piccole  societa'  cooperative,
appartenenti al settore di produzione e lavoro". 
  217. Le cooperative sociali che associno  anche  lavoratori  dotati
dei requisiti di cui all'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  accedere  ai  benefici  della
legge stessa.  La  partecipazione  prevista  dall'articolo  17  della
citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata,  nei  limiti
previsti dai commi 3 e 5,  al  capitale  sottoscritto  da  tali  soci
lavoratori. 
  218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi  dell'articolo  16
della legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  per  svolgere  attivita'  di
promozione   delle   finalita'   della   legge    medesima    e    di
sensibilizzazione alla salvaguardia  dell'occupazione  attraverso  la
costituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro   ai   sensi
dell'articolo  14  della  legge  27  febbraio  1985,  n.   49,   sono
autorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla  remunerazione
delle  attivita'  svolte  sulla  base  di  dette   convenzioni   sono
destinati, a valere sulla  attuale  consistenza  del  Fondo  per  gli
interventi  a  salvaguardia  dei  livelli  di  occupazione   di   cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo  per
l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  219. All'articolo 17,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
parola: "speciale", sono soppresse. 
  220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.
49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: 
"anche con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge  31
gennaio 1992, n. 59". 
  221. All'articolo 18 della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  e'
aggiunto il seguente comma: 
"4-bis. Le societa' finanziarie di  cui  al  precedente  articolo  16
disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le  modalita'
di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi  della  presente
legge.  Dette  societa'  finanziarie  devono  utilizzare   le   somme
rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque
titolo,  delle  proprie  partecipazioni,  assunte   avvalendosi   del
contributo  di  cui  all'articolo  17,  per  attivita'  e  iniziative
comunque    connesse    alla    salvaguardia     e     all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra
le riserve indivisibili". 
  222. Al fondo previsto dall'articolo 17  della  legge  27  febbraio
1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi  per  l'anno
1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 
  223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),
della legge 27 febbraio 1985,  n.  49,  sono  compresi  i  lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  il
rispettivo ente di appartenenza intende affidare a  soggetti  privati
per il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  i
lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi  della
normativa vigente. 
  224. All'onere derivante dai  commi  da  216  a  223  del  presente
articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100  miliardi
per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno  1997,  si  provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno  1995,  mediante  corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli   delle   amministrazioni
interessate; quanto a lire 100 miliardi  per  l'anno  1996  a  carico
degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio  1996  e
del 5 settembre  1996,  di  cui  all'articolo  2,  comma  138,  primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati  al  30
aprile 1997"; 
  - (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si  avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui
ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662. Per gli stessi soggetti il  termine  del  20  dicembre  1996,
nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997  e  del  30
settembre  1997,  indicati  rispettivamente  nei  commi  141  e   144
dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di
dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta  ai  sensi  del  comma  144
dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del  1996  va  maggiorata
degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996"; 
  - (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi
65, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1
gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1)  che
"Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,  comma
87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  la  realizzazione  del
tratto  Aglio-Canova  e   il   potenziamento   del   tratto   Firenze
Nord-Firenze Sud  dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'  concesso  un
ulteriore contributo di  lire  100  miliardi  annui  per  il  periodo
1997-1999". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19)  che
il termine del 30 aprile di cui al  comma  138,  primo  periodo,  del
presente articolo, e' prorogato al 31 luglio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1)
che "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre  1997,  n.
345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalita' e
con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e
il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud  dell'autostrada
Bologna-Firenze, e' concesso un  ulteriore  contributo  di  lire  100
miliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di  ammortamento
di mutui ventennali che la societa' concessionaria e'  autorizzata  a
contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87,  della  legge  n.
662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire  100  miliardi
per l'anno 1997". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  54,  comma
13) che "Sono abrogate le norme che  autorizzano  la  contrazione  di
mutui da parte del  Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi
comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120,  121  e  124,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel  senso  che
non riguardano le autovetture  protette  assegnate  al  personale  di
magistratura a fini di  tutela  e  sicurezza  o  ad  altri  soggetti,
incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)
che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  662,  puo'  essere  anticipato  per  le  gestioni
commissariali governative gia' ristrutturate ai  sensi  dello  stesso
articolo 2. Gli accordi di programma di cui  al  richiamato  comma  7
prevederanno anche il trasferimento alle  regioni  interessate  delle
risorse necessarie  all'espletamento  delle  funzioni  amministrative
anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in
G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cui
detta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  sua
attuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.P.R. 6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto  (con  l'art.  138,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56  del  presente  articolo
dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificata  dalla  L.  28
dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con  l'art.  54,  comma  13)  che
"Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione  di  mutui  da
parte del Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi  comprese
quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie,  al  cui  capitale  o  fondo  lo  Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'
specifiche di interesse pubblico". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47)  che  i
commi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrere
dal  primo  periodo  di  applicazione  del  presente  decreto,   come
individuato dal presente articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)  che
"La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge." 
                               Art. 3 
                 Disposizioni in materia di entrata 
 
  1. L'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da
tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica  lo
stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  concernente   la
deducibilita' delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute
dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le  parole:  "per
la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse; 
    b) nell'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  c),  concernente  tra
l'altro la detrazione  di  imposta  per  spese  sanitarie,  il  primo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite  esclusivamente
dalle spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'articolo  10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione  e
al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti  si
assumono integralmente."; 
    c) nell'articolo 16, comma 1,  lettera  n-bis),  riguardante  tra
l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata  alle
spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le  parole:  "lettera
c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti:  "lettera
c), quinto e sesto periodo"; 
    d) nell'articolo 48,  comma  2,  lettera  b),  che  individua  le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore  dipendente,
le parole: ", anche in forma assicurativa,  "  sono  soppresse  e  le
parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla
lettera e) del  comma  1  dell'articolo  10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c)". 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole
produttive di reddito agrario: 
      1) nella lettera a), le parole: ",  alla  silvicoltura  e  alla
funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 
      2)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla   seguente:   "b)
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un  quarto
dal terreno e  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;"; 
    b) nell'articolo 51, comma 2, lettera  c),  che  ricomprende  nel
reddito d'impresa anche quello  derivante  dalle  attivita'  agricole
esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' alle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
semplice". 
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
1996. 
  6. All'articolo 48 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione  del
reddito di lavoro dipendente, tra  l'altro,  le  somministrazioni  in
mense aziendali o equipollenti, dopo le  parole:  "o  le  prestazioni
sostitutive",  sono   inserite   le   seguenti:   "fino   all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.000"; 
    b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura  erogati  al
dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:  "3-bis.  Ai
fini dell'applicazione del comma 3: 
    a)  per  le  autovetture,  gli  autoveicoli,  i  motocicli  e   i
dipendente si assume il 30 per cento dell'importo  corrispondente  ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri  calcolato  sulla
base del costo chilometrico di  esercizio  desumibile  dalle  tabelle
elaborate dall'Automobile Club d'Italia,  al  netto  degli  ammontari
eventualmente trattenuti al  dipendente  e  suddivisibile  per  quote
mensili; 
    b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per
quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume
il 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo  degli  >interessi
calcolato al tasso ufficiale  di  sconto  vigente  al  momento  della
concessione del prestito e l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per  i
prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997  e  per  quelli  di
durata inferiore ai  dodici  mesi  concessi,  a  seguito  di  accordi
aziendali, dal  datore  di  lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di
solidarieta' o in cassa integrazione guadagni.". 
  7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva  concessione
dei buoni pasto, di cui all'articolo 2,  comma  11,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31  marzo  1997,  al
personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma  pari  al
controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15  maggio  1996,  per
ogni  giornata  di  servizio   svolto   nelle   condizioni   previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della  ritenuta
erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  che
e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento.  La
spesa complessiva, rapportata  alla  durata  della  erogazione,  deve
essere contenuta dalle singole amministrazioni entro  le  somme  loro
assegnate sui competenti capitoli dei relativi  stati  di  previsione
per la concessione dei buoni pasto. (9) 
  8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1996. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura
ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine
per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997. 
  10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3  della
citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui  all'articolo  29
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di  imposta
e per esse va operata  la  rivalsa  sui  percettori  dei  valori  non
assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non  abbiano  gia'
provveduto a versare il  tributo  dovuto.  In  ogni  caso  non  vanno
presentate le dichiarazioni integrative. 
  11.  Tra  i  soggetti  di  cui  all'articolo  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  si  intendono
comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale,  anche  ai  fini
dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549  del  1995.  Per
tali enti la disposizione di cui al  periodo  precedente  ha  effetto
anche per i periodi di  imposta  antecedenti  all'entrata  in  vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti  posti  in  essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa. 
  12. All'articolo 14, comma 18, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per  i  periodi
d'imposta anteriori a  quelli  aventi  inizio  dal  1  gennaio  1994,
restano validi gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  regime
fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154". 
  13. Entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   e'
istituita una commissione composta da quindici  senatori  e  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati  nel  rispetto
della proporzione esistente tra i  gruppi  parlamentari,  sulla  base
delle designazioni dei gruppi medesimi. 
  14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi  19,  66,
120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla
commissione di  cui  al  comma  13  per  l'acquisizione  del  parere.
Quest'ultimo  e'  espresso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi dei decreti. 
  15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o  per  il
numero di schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  della
commissione. 
  16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15,  la  proroga  per
l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa  sia
concessa, i termini per l'esercizio della delega  sono  prorogati  di
venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14  ovvero  quello
prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende  espresso
favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi  14  e  15
del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione
estiva dei lavori parlamentari. (7) 
  17. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui al comma  13,  possono  essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative
o correttive. 
  18. Per l'esame degli schemi di decreti  legislativi  che  le  sono
trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni
per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il
parere sullo schema di  decreto  legislativo  deve  essere  approvato
dalla commissione in seduta plenaria. 
  19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare  e  semplificare  le
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di  lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei  datori  di  lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini  fiscali   e   previdenziali,   per   prevederne   la   completa
equiparazione, ove possibile; 
    b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal  reddito  di  lavoro
dipendente; 
    c) revisione e armonizzazione del  criterio  di  imputazione  del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto  per  quanto  riguarda  i
compensi in natura  del  loro  valore  normale,  ai  fini  fiscali  e
previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta
fiscale e della trattenuta contributiva; 
    d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei  datori  di
lavoro; 
    e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori. 
  20. L'attuazione della delega di cui al comma  19  deve  assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  21. All'articolo 50 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo,  riguardante  l'indeducibilita'  ai
fini della determinazione del reddito di lavoro  autonomo  di  talune
spese, le parole: "di cui all'articolo  26,  lettere  a)  e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
    b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di lavoro autonomo di  talune  spese
per prestazioni di lavoro, dopo  le  parole:  "si  comprendono"  sono
inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,"; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito  il  seguente:  "6-bis.  Non  sono
ammesse deduzioni per i compensi al coniuge,  ai  figli,  affidati  o
affiliati, minori  di  eta'  o  permanentemente  inabili  al  lavoro,
nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci
o associati per il lavoro prestato o  l'opera  svolta  nei  confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti". 
  22. Per il periodo di imposta  1996,  le  ritenute  effettuate  sui
compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista
o professionista ovvero dai soci o associati. 
  23. Le disposizioni del comma  21  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  24. L'opzione per la contabilita' ordinaria  prevista  all'articolo
10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  esercitata  entro  il  31  gennaio  1995  ha  effetto  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  se  risulta  solo   dalla
comunicazione fatta all'Ufficio  delle  imposte  dirette  secondo  le
modalita' fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10  del  decreto-legge
citato,  a  condizione  che  sia   stata   tenuta   regolarmente   la
contabilita' e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilita'
ordinaria. 
  25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative
alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a
familiari  non  costituisce  realizzo  di  plusvalenze   dell'azienda
stessa;  l'azienda  e'  assunta  ai   medesimi   valori   fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante  causa.  I  criteri  di  cui  al
periodo precedente  si  applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello
scioglimento, entro  cinque  anni  dall'apertura  della  successione,
della societa' esistente tra gli eredi,  la  predetta  azienda  resti
acquisita da uno solo di essi."; 
    b) nell'articolo 81, comma 1,  riguardante  l'individuazione  dei
redditi diversi, dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
    "h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi  dell'articolo  54,
comma 5, ultimo periodo;"; 
    c) all'articolo 85,  che  determina  l'ammontare  di  taluni  dei
redditi e delle plusvalenze indicati  nell'articolo  81  relativo  ai
redditi diversi, nel comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "alla
predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h)
e h-bis) del predetto articolo 81". 
  26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge  29  dicembre  1990,  n.
408, come sostituito  dall'articolo  28,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724,  riguardante  il  potere  dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune
operazioni economiche e finanziarie  se  realizzate  per  meri  scopi
elusivi, dopo  la  parola:  "scorporo"  sono  inserite  le  seguenti:
"cessione di azienda,". 
  27. Le disposizioni del comma 26 si  applicano  per  le  operazioni
poste in essere successivamente al 30 settembre 1996. 
  28. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  e'
aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in
comuni montani con meno di cinquemila  abitanti,  aziende,  quote  di
societa' di persone o beni strumentali di  cui  all'articolo  40  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  trasferiti  al
coniuge o al parente entro il  terzo  grado  del  defunto,  l'imposta
dovuta  dal  beneficiario  e'  ridotta   dell'importo   proporzionale
corrispondente al quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore
complessivo,  a  condizione   che   gli   aventi   causa   proseguano
effettivamente  l'attivita'  imprenditoriale  per  un   periodo   non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza
del suindicato termine mediante dichiarazione  da  presentare  presso
l'ufficio competente ove sono registrate la  denuncia  o  l'atto;  in
mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso  e'  tenuto  al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata.  Per  il  pagamento  dell'imposta  di  successione   relativa
all'ipotesi di cui al presente comma  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 38". 
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati
in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998,  1999,  si
fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a  116
dell'articolo 2. 
  30. Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e  della
previdenza sociale, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  disposizioni  volte  a  favorire  la
cessione incentivata di impresa. 
  31. Nell'esercizio della  potesta'  regolamentare,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) definizione della nozione di cessione incentivata  di  impresa
avuto riguardo all'anzianita' contributiva dell'imprenditore  cedente
ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare  delle
disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per  causa  di
morte o per atto gratuito a familiari; 
    b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse  di
studio ed attivita'  formative  anche  nell'ambito  dei  progetti  di
formazione  continua,  previsione  di  contributi  creditizi   e   di
agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase  di  gestione
dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore; 
    c) definizione degli incentivi entro il  limite  di  20  miliardi
annui. 
  32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31
si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84
dell'articolo 1. 
  33. All'articolo 67 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis,  riguardante  l'indeducibilita'  dei  costi  e
delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le  parole:  "di
cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15  giugno  1959,  n.  393"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c)  e  m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
    b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I
limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli  di  cui  al  precedente
periodo si applicano anche alle societa' in  nome  collettivo  ed  in
accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di  quelli  destinati  ad  essere  utilizzati   esclusivamente   come
strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli  dati  in
uso promiscuo al dipendente". 
  34. Le disposizioni del comma  33  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  35. Al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, come modificato dall'articolo 11 del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono  aggiunte
le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta  dovuta  sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente". 
  36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  20
giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai  consorzi  di
garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e
33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
  37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  del  15
settembre 1996, nell'articolo 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, concernente le societa' di comodo e la valutazione  dei  titoli,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  1. Agli effetti del presente articolo le societa'  per  azioni,  in
accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata,   in   nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non  operativi
se  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,  degli  incrementi   delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico,  ove  prescritto,  e'  inferiore  alla  somma  degli
importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche   se   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
4 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il  15
per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in  locazione
finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da  riferimenti
a oggettive situazioni di  carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze  e
di proventi nella misura richiesta dalle  disposizioni  del  presente
comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa'  di  capitali;  2)  ai
soggetti che non si trovano in  un  periodo  di  normale  svolgimento
dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo  di
imposta;  4)  alle  societa'   in   amministrazione   controllata   o
straordinaria; 5) alle societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati
in  mercati  regolamentati  italiani;  6)  alle  societa'   esercenti
pubblici servizi di trasporto. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i  ricavi  e  i  proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due  precedenti.  Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i  beni
in locazione finanziaria si assume il  costo  sostenuto  dall'impresa
concedente, ovvero, in  mancanza  di  documentazione,  la  somma  dei
canoni  di  locazione  e  del  prezzo  di  riscatto  risultanti   dal
contratto. 
  3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli  enti  non  operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) lo  0,75  per  cento  sul  valore  dei  beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento  sul  valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione  finanziaria;  c)  il  12  per  cento  sul  valore
complessivo  delle  altre   immobilizzazioni   anche   in   locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente
quello minimo di cui al presente comma. 
  4. Se il reddito dichiarato dalle societa'  o  dagli  enti  che  si
presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di  cui  al
comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in  misura
pari  a  quella  presunta,  anche   mediante   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, riguardante il potere  di  procedere  ad  accertamento
parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa
richiesta  al  contribuente,  anche  per  lettera  raccomandata,   di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla  data
di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1.  I
motivi non addotti in risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  non
possono essere fatti valere in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta". 
  38. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale  data
si  trovano  nel  primo  periodo  di  imposta,  che   deliberano   lo
scioglimento entro il 31 maggio 1997 e  richiedono  la  cancellazione
dal registro delle imprese a  norma  dell'articolo  2456  del  codice
civile  entro  un  anno  dalla   delibera   di   scioglimento,   sono
assoggettate alla disciplina  prevista  dai  commi  da  37  a  45,  a
condizione che tutti i soci siano persone  fisiche  e  che  risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre
1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  in  forza  di  titolo  di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996. 
  39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio  e  la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi  dell'articolo  124
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  si  applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per cento; le perdite di esercizi  precedenti  non  sono  ammesse  in
deduzione. Le riserve e  i  fondi  in  sospensione  di  imposta  sono
assoggettati ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con
l'aliquota del 25 per cento; per  i  saldi  attivi  di  rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi  29  dicembre  1990,  n.  408,  e  30
dicembre  1991,  n.  413,  recanti  disposizioni  tributarie  per  la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento  e
non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4,  comma  5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della  legge
n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e  c)
del  comma  7  dell'articolo  105  del  citato   testo   unico   sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 
  40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   riguardante   la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  di  capitale   esuberante   e   di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva  di
cui al comma 39  da  parte  della  societa',  al  netto  dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non  costituiscono  redditi  per  i
soci. 
  41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso
e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,  anche  se
di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma  38
successivamente  alla  delibera  di  scioglimento,   si   considerano
effettuati ad un valore non inferiore  al  valore  normale  dei  beni
ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello
risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti   dalle
singole leggi di imposta  alle  rendite  catastali  ovvero  a  quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154,  riguardante  la  procedura  per  l'attribuzione  della  rendita
catastale. 
  42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38  a  41
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella  dichiarazione  dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento. 
  43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta  di  registro
nella misura dell'1 per cento e non sono  considerate  cessioni  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura  fissa  per  ciascun  tributo  e
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non  puo'
essere  inferiore   a   quella   risultante   dall'applicazione   dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle  rendite
catastali ovvero a quella stabilita ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del  contribuente  e
nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni
immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i  predetti
criteri nonche' per le assegnazioni di beni  di  diversa  natura,  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51  e  52  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e
operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle
misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni  di  cui
all'articolo 7 della tariffa, parte I,  allegata  al  predetto  testo
unico, si applicano le  imposte  nella  misura  e  con  le  modalita'
previste dal medesimo testo unico  ovvero  dalla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal
decreto  legislativo   21   dicembre   1990,   n.   398,   istitutivo
dell'addizionale regionale alla  predetta  imposta,  come  modificato
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito  la  predetta
addizionale  regionale  con  l'addizionale  provinciale   all'imposta
erariale e  soppresso  l'imposta  provinciale  per  l'iscrizione  dei
veicoli nel pubblico  registro  automobilistico.  L'applicazione  del
presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza,  nell'atto
di assegnazione ai soci. 
  44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte  sostitutive
si  applicano  le  disposizioni  previste,   rispettivamente,   dagli
articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600, concernente la presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi da parte del liquidatore, e  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai  termini  per
il   versamento   diretto   dell'imposta;   per   la    liquidazione,
l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui  al  comma  37,
non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte  dell'esercizio,
per il quale si verificano le condizioni ivi previste. 
  46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria,  prevista  dal
terzo  comma  dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  per  il  dividendo  attribuito
allo Stato sugli apporti  al  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
centrale Spa. 
  47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal
primo e  dal  secondo  comma  dell'articolo  12,  riguardante  talune
societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12,  le
parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono
soppresse. 
  47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o  di  loro
consorzi, di diritto o disposto  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni  previste
in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per  le  omesse
dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione
o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000. 
  48. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono  rivalutate  del  5
per cento  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e di ogni altra imposta. 
  49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole:  "un  milione  di  lire"
sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire". 
  50. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i   redditi
dominicali e agrari sono  rivalutati,  rispettivamente,  dell'80  per
cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo  posto
a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo  31,  comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  51. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma  50
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per  cento.  L'incremento
si applica sull'importo posto a base della rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: 
    a) per  quanto  riguarda  le  imposte  sui  redditi  e  l'imposta
comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; 
    b) per quanto riguarda  le  altre  imposte,  agli  atti  pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o  emanati,  alle  scritture
private autenticate e a quelle  non  autenticate  presentate  per  la
registrazione, alle successioni apertesi e  alle  donazioni  fatte  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art. 6 - (Determinazione delle  aliquote  e  dell'imposta).  -  1.
L'aliquota e' stabilita dal comune,  con  deliberazione  da  adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno  successivo.
Se la delibera  non  e'  adottata  entro  tale  termine,  si  applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando  la  disposizione  di  cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. 
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al  4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo'  essere  diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 
  3.  L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4. 
  4. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556". 
  54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo  6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal
comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997. 
  55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta  e'
ridotta del 50 per cento per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili e di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno   durante   il   quale   sussistono    dette    condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale con perizia a carico del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968,  n.  15,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella  misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore  a  tre  anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 
  2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  si  detraggono,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, lire  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la  deliberazione  di
cui al  comma  1  dell'articolo  6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in  alternativa,  l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari". 
  56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. 
  57.  Una  percentuale  del  gettito  dell'imposta  comunale   sugli
immobili  puo'  essere  destinata  al  potenziamento   degli   uffici
tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del  comune  sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria. 
  58. Gli uffici tributari  dei  comuni  partecipano  alla  ordinaria
attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le  strutture
dell'amministrazione      finanziaria.      Partecipano      altresi'
all'elaborazione  dei  dati  fiscali  risultanti  da  operazioni   di
verifica.  Il  comune  chiede   all'Ufficio   tecnico   erariale   la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato
ovvero palesemente non  congruo  rispetto  a  fabbricati  similari  e
aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico  erariale  procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati
dal comune. 
  59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di  un
anno. 
  60. All'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 76 e' sostituito  dal  seguente:  "76.  Il  consiglio
comunale puo' individuare le aree escluse dall'applicazione del comma
75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto
presentate prima dell'approvazione della delibera comunale"; 
    b) dopo il comma 78 e' inserito il  seguente:  "78-bis.  Le  aree
alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a  78  sono
disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo  8,  commi  primo,
quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per  una  durata
pari  a  quella  massima  prevista  da  queste  ultime   disposizioni
diminuita del tempo trascorso  fra  la  data  di  stipulazione  della
convenzione  che  ha  accompagnato  la  concessione  del  diritto  di
superficie o la  cessione  in  proprieta'  delle  aree  e  quella  di
stipulazione della nuova convenzione"; 
    c) al comma 79, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ";  tale
deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle  somme
dovute al comune a carico  di  ogni  singolo  condomino  o  socio  di
cooperativa"; 
    d) il comma 80 e' abrogato; 
    e) il comma 81 e' sostituito dal seguente: "81.  Gli  atti  e  le
convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a  registrazione
a tassa fissa e non si considerano,  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  operazioni  svolte  nell'esercizio  di   attivita'
commerciali". 
  61. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  62. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  63. All'articolo 35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le  modalita'  del  relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al  settimo  comma  con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;"; 
    b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:  "I  comuni  ed  i
consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti  e
delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono  alloggi  da
dare in locazione, condizioni  particolari  per  quanto  riguarda  il
corrispettivo della concessione e gli oneri relativi  alle  opere  di
urbanizzazione"; 
    c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente; "Le aree di cui
al secondo comma, destinate alla costruzione  di  case  economiche  e
popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei  commi
precedenti, o cedute in proprieta'  a  cooperative  edilizie  e  loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi  ed  ai  singoli,
con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della  presente
legge sempre che questi abbiano i requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata"; 
    d)  il  dodicesimo  comma  e'   sostituito   dal   seguente:   "I
corrispettivi della concessione  in  superficie,  di  cui  all'ottavo
comma, lettera a), ed  i  prezzi  delle  aree  cedute  in  proprieta'
devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la  copertura  delle  spese
sostenute dal comune o dal consorzio per  l'acquisizione  delle  aree
comprese in ciascun piano approvato a norma  della  legge  18  aprile
1962,  n.  167;  i  corrispettivi  della  concessione  in  superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso  volume  ed  il
loro  versamento  puo'  essere  dilazionato  in  un  massimo  di   15
annualita', di importo costante o crescente, ad un  tasso  annuo  non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di  cui  al  settimo  comma.  Il   corrispettivo   delle   opere   di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprieta', e' determinato  in  misura  pari  al  costo  di
realizzazione in proporzione al volume edificabile"; 
    e) l'alinea del tredicesimo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'  dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata  una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto  e  quinto,  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, la quale,  oltre  a  quanto  stabilito  da  tali
disposizioni, deve prevedere:". 
  64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse  in
diritto di superficie nell'ambito dei piani delle  aree  destinate  a
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree  cedute  in  proprieta'  e'
determinato con  delibera  del  consiglio  comunale,  in  misura  non
inferiore  alla  differenza  tra  il  valore  delle  aree  da  cedere
direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree  da  cedere
in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di
cui al presente comma. La proprieta' delle  suddette  aree  non  puo'
essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto. 
  65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327. (36) 
  66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita'
alla normativa comunitaria, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  revisione  della  soggettivita'  passiva  di   imposta,   con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita'  di  mero
godimento di beni, non dirette alla produzione  ed  allo  scambio  di
beni o servizi; 
    b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla  detrazione  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  destinati  esclusivamente  a  finalita'
estranee  all'esercizio  dell'impresa  o  dell'arte   o   professione
utilizzati esclusivamente per operazioni  non  soggette  all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie  ricollegano  comunque  il
diritto alla detrazione; 
    c) revisione dei regimi speciali o  particolari  o  che  comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo,  al  fine
di  assicurare,  se  riguardano  la  base  imponibile,  una  maggiore
aderenza  a  quella  risultante  dall'applicazione  dei  criteri   di
determinazione  ordinari;  se  riguardano   aliquote   o   detrazione
forfettarie, che le stesse non possono  dar  luogo  a  determinazioni
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti  dalla
disciplina ordinaria; 
    d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo  da  parte
del contribuente nell'invio della documentazione  richiesta  ai  fini
dell'effettuazione del rimborso. 
    e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti  di  beni  e
servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica,  effettuati
da organizzazioni di volontariato costituite  esclusivamente  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600  miliardi  per  l'anno
1999. 
  68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla  data  del  31
luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio  2001,
in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del  libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con  le  agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74. 
  69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato
con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere  ai  fini  della
regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari  notarili  sono
ridotti ad  un  quarto.  Il  comune  dove  ha  sede  la  societa'  da
regolarizzare puo' applicare  uno  specifico  tributo,  nella  misura
massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di
atto di regolarizzazione, verifica che  sia  stata  pagata  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle  parti,
versandola entro i trenta  giorni  successivi  presso  il  competente
ufficio del registro; verifica altresi' che  il  tributo  di  cui  al
periodo precedente sia stato assolto o provvede a  riscuoterlo  dalle
parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi  alla  tesoreria
comunale. 
  70. Gli atti  e  le  formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una imposta sostitutiva, qualora il contribuente  faccia  contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure: 
    a)  dalle  societa'  irregolari  costituite  con   atto   scritto
registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate  agli  effetti
dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire
500.000  per  l'atto  di  regolarizzazione  e   per   la   variazione
nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei
beni immobili strumentali di  proprieta'  della  societa'  ovvero  di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della societa'; 
    b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000;  se  nell'atto  di
regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati  dalla  societa',  di
proprieta' del socio e che vengono conferiti  alla  societa'  stessa,
l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  lire  1.500.000  quando  il
conferimento  ha  per  oggetto  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto  beni
immobili strumentali. 
  71.  Entro  trenta   giorni   dalla   stipulazione   dell'atto   di
regolarizzazione  gli  amministratori   della   societa'   richiedono
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  72.  La  regolarizzazione  costituisce  titolo  per  la  variazione
dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli
atti ed i provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  intestati,
alla data della regolarizzazione, alla societa'  preesistente  ovvero
ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 
  73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni  e  gli
adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  effettuati
dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione,   si   considerano   effettuati   dalla    societa'
regolarizzata. 
  74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie
e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della
presente legge. 
  75.  Ai  fini  della  regolarizzazione  agli  effetti  fiscali,  le
disposizioni  dei  commi  da  68  a  74  si  applicano,   in   quanto
compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita'  agricola,
esistenti  alla  data  del  19  febbraio  1996.  Per  dette  societa'
l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura  di  lire  500.000.
(5) (12) 
  75-bis. Le  societa'  di  fatto  esercenti  le  attivita'  indicate
dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite  familiari
di  cui  all'articolo  230-bis,  ultimo  comma,  del  codice  civile,
esistenti alla data del 1 gennaio 1997,  possono  essere  modificate,
entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e
le formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della  modificazione,  ad
esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in
luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta  sostitutiva  di
L. 500.000. La  modificazione  costituisce  titolo,  senza  ulteriori
oneri, per la variazione  dell'intestazione,  a  favore  dell'impresa
individuale,  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  della  pubblica
amministrazione  intestati  alla  societa'  di  fatto   o   comunione
preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese. (12) 
  76. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  1  del  decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano  le  sanzioni  previste
per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi  da  parte
della societa', a  condizione  che  la  stessa  abbia  presentato  le
dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e
che i soci abbiano presentato le  dichiarazioni  prescritte  ai  fini
dell'imposta   sui   redditi,   indicandovi   completamente    quelli
riconducibili all'attivita' sociale. 
  77. L'organizzazione e la gestione dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla  legge  24  marzo
1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,  e
successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  i  quali  possono
provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa'  o
allibratori da essi individuati. La  disposizione  ha  effetto  dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78. 
  78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede  al  riordino  della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali  e
sanzionatori,  nonche'  al  riparto   dei   relativi   proventi.   Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi: 
    a) individuazione dei casi in cui  alla  organizzazione  ed  alla
gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita',
provvede   direttamente   l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
rivolgersi a terzi; 
    b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza
ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; 
    c) gestione congiunta tra  i  Ministeri  delle  finanze  e  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della
gestione dei giochi e  delle  scommesse  compatibilmente  con  quanto
indicato nel criterio  di  cui  alla  lettera  a)  e  assicurando  il
coordinamento tra le amministrazioni; 
    d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte  in  modo  da
garantire  l'espletamento  dei  compiti   istituzionali   dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE)  ed  il  finanziamento  del
montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento  secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali. 
    d-bis)  revisione  e   adeguamento   del   sistema   sanzonatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse  relativi  alle
corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti  della
materia conseguente all'osservanza dei criteri di  cui  alle  lettere
precedenti, con la previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazione delle nuove fattispecie definite  nonche'  di  termini  di
prescrizione  ridotti  quanto  all'azione   di   accertamento   delle
infrazioni  e   del   diritto   alla   restituzione   delle   imposte
indebitamente pagate. 
    d-ter)  previsione  di  procedure  finalizzate  ad  un   costante
monitoraggio del benessere degli animali  e  alla  prevenzione  delle
pratiche del doping; 
    d-quater) realizzazione di un sistema organico  di  misure  volte
alla promozione della salute e del  benessere  del  cavallo,  nonche'
definizione di un codice che regoli il  mantenimento,  l'allevamento,
la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli; 
    d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti  allo
scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di  giochi  e
scommesse relativi alle corse dei cavalli; 
    d-sexies)  individuazione  di  adeguate  forme  di  concertazione
dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti  la  materia  dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; 
    d-septies) accesso dell'UNIRE in  tempo  reale  a  tutti  i  dati
concernenti i giochi e le scommesse  alle  corse  dei  cavalli  e  ai
rapporti con i concessionari. 
  79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge  24  marzo
1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
  80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
      "6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,  delle
lotterie  nazionali,  nonche'  quelle  relative   all'esercizio   dei
totalizzatori e delle scommesse di cui  al  decreto  ministeriale  16
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26
novembre 1955, e alla legge 24  marzo  1942,  n.  315,  e  successive
modificazioni, ivi comprese  le  operazioni  relative  alla  raccolta
delle giuocate". 
  81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore
o a libro o di  qualunque  altro  genere,  relative  alle  corse  dei
cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  si  applica
l'imposta unica di cui alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,  e
successive modificazioni, con  l'aliquota  nella  misura  del  5  per
cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse  TRIO
e al 10 per cento per la scommessa  TRIS  relativa  a  corse  ippiche
inserite   nello   specifico    calendario    nazionale,    accettate
contemporaneamente negli ippodromi, nelle  agenzie  ippiche  e  nelle
ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997  al
31 dicembre 1999. 
  82. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al  controllo
e alla gestione dell'imposta unica. 
  83. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del  gioco  del
lotto. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali,  da  emanare
entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili  erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla
nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di
lire,  per  il  recupero  e  la  conservazione  dei  beni  culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per
interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali. 
  84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui  al  nono
comma dell'articolo 2 della legge 6  agosto  1967,  n.  699,  e  suc-
cessive modificazioni, ed al  quarto  comma  dell'articolo  17  della
legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono  al
bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per  complessive
lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi  per  l'anno
1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999. 
  86. Il Ministro del tesoro, al fine  di  attivare  il  processo  di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato  a
sottoscrivere  quote  di  fondi  immobiliari   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito dal comma 111, mediante apporto  di  beni  immobili  e  di
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  ,
nonche' mediante apporti  in  denaro  nella  misura  stabilita  dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica si avvale a tal fine  di  uno  o  piu'
consulenti  finanziari  o   immobiliari,   incaricati   anche   della
valutazione  dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme   di
contabilita'  di  Stato,  con  procedure  competitive  tra   primarie
societa' nazionali ed estere. 
  87. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  88. Ai fondi immobiliari di  cui  al  comma  86  sono  inizialmente
apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili  appartenenti
al patrimonio  dello  Stato,  suscettibili  di  valorizzazione  e  di
proficua gestione economica, inclusi in  un  elenco  predisposto  dal
Ministro delle finanze, entro  il  31  dicembre  1997,  trasmesso  al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (12) (21) 
  89. L'elenco  di  cui  al  comma  88  comprende,  tra  l'altro,  la
descrizione dei beni e dei diritti con tutti i  dati  necessari  alla
loro  individuazione  e  classificazione,  compresi  la  natura,   la
consistenza, la destinazione urbanistica, il  titolo  di  provenienza
con la relativa certificazione catastale ed una  sintetica  relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante. 
  90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di  entrata
in vigore della presente legge, utilizzano o detengono,  a  qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato  o  sono
titolari di diritti reali su  detti  immobili  devono  comunicare  al
Ministero delle  finanze  i  dati  indicati  nel  comma  89  entro  i
successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in  ogni  caso
la presunzione di cessazione delle  esigenze  di  pubblico  interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e'  autorizzato
a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per  l'individuazione
dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  dei
commi da  86  a  95  nonche'  a  dichiarare  la  cessazione  dell'uso
governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei  comuni  nei
cui territori  sono  siti,  risultino  esuberanti  in  rapporto  alle
relative potenzialita'. 
  91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di  una  o  di
piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei  beni
e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere,  direttamente
o   indirettamente   partecipazioni   nel   relativo   capitale.   La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche
gradualmente,  in  relazione  al   trasferimento   delle   quote   di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante
apporto in natura. La restante quota del capitale della  societa'  di
gestione  puo'  essere  sottoscritta  da  banche,  da   societa'   di
intermediazione mobiliare  e  da  imprese  assicurative,  nonche'  da
societa' immobiliari possedute  in  misura  prevalente  dai  predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa. (21) 
  92. Su richiesta della societa' di  gestione  e  con  preavviso  di
almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca  una  conferenza
di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti  presentati
in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo.  Entro  lo
stesso termine devono pervenire ai soggetti  chiamati  a  partecipare
alla  conferenza  i  progetti  da  sottoporre  alla  approvazione  di
quest'ultima. 
  93.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono  stabilite   le
condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari  di  cui  al
comma 86, nonche' le modalita' e le  condizioni  per  l'emissione  di
titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della
legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come  modificato  dal  comma  111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote o il rapporto di conversione dei titoli  speciali  puo'  essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a  quello  di
cui al comma 4 del citato articolo 14-bis,  riducibile  nella  misura
massima del 30 per cento. 
  94. Con lo stesso decreto di cui  al  comma  93,  il  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una
quota dei titoli  speciali  convertibili  alle  imprese  che  vantano
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle dichiarazioni annuali dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  a
parziale estinzione, in misura non superiore  al  30  per  cento  dei
crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici  di
non  accettare  l'assegnazione  degli   stessi   titoli.   Le   somme
eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei  crediti
di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura  degli  oneri
del servizio del debito pubblico. 
  95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi
immobiliari di cui al comma 86, nonche' i  proventi  derivanti  dalla
vendita di cui al comma 99, sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro: 
    a) all'amministrazione dello Stato che deteneva  o  utilizzava  i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo,  in  misura  non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del  valore
dell'apporto  al  fondo  medesimo,  stimato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito  dal  comma  111,  per  il  potenziamento   dell'attivita'
istituzionale; 
    b) al Ministero dell'interno, per la successiva  attribuzione  ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati  alla
lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 
  96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al  Parlamento  una
relazione  che  illustra  i   risultati   ottenuti   in   conseguenza
dell'applicazione dei commi da 86 a 95. 
  97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5  dicembre  1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il  comma  6
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  99. I  beni  immobili  e  i  diritti  immobiliari  appartenenti  al
patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui  al  comma  86,
individuati dal  Ministro  delle  finanze,  possono  essere  alienati
secondo programmi, modalita' e tempi definiti,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne  cura  l'attuazione  fatto  comunque
salvo il diritto di  prelazione  attribuito,  relativamente  ai  beni
immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei  concessionari
e dei conduttori, nonche' in favore di tutti  i  soggetti  che,  gia'
concessionari, siano  comunque  ancora  nel  godimento  dell'immobile
oggetto di alienazione e che  abbiano  soddisfatto  tutti  i  crediti
richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente  alle  nuove
iniziative di vendita avviate a decorrere  dal  1  gennaio  2001  che
prevederanno  la  vendita  frazionata.  In  detti  programmi  vengono
altresi'  stabiliti  le  modalita'  di  esercizio  del   diritto   di
prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori
e gli obblighi a carico  degli  stessi  secondo  i  medesimi  criteri
previsti  dal  secondo  periodo  della  lettera  d)   del   comma   1
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140.  Il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione  dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme   di
contabilita'  di  Stato,  con  procedure  competitive  tra   primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti  eventualmente  incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in  conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri   dell'incarico
ricevuto. I beni e i  diritti  immobiliari  dello  Stato,  anche  non
compresi  nei  programmi  sono  alienati  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene  nonche'
alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I  beni
e  i  diritti  immobiliari  compresi  nei  programmi  possono  essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo  i  termini  che   seguono.   Gli   intermediari   acquirenti
corrispondono  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica  l'importo  pattuito  e  si   impegnano   a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,  al
netto di una commissione percentuale progressiva  calcolata  su  tale
differenza.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  non  proceda   alla
rivendita  degli  immobili  nel   termine   concordato,   lo   stesso
corrisponde  al  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo  di
acquisto, al netto della commissione percentuale di  cui  al  periodo
precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione  si  applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le procedure finalizzate alla rivendita, ivi  inclusa  anche  un'asta
pubblica. In caso contrario la differenza  dovuta  dall'intermediario
e' calcolata includendo la commissione. Con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, puo' essere  previsto  che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. All'alienazione  singola  dei  beni  e  diritti
immobiliari, anche non compresi nei  programmi,  a  soggetti  diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze. 
  99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si  applicano  anche  ai
beni immobili appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  conferiti
nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola;  il
relativo programma di alienazione e'  definito  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati  per  la
coltivazione  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione; non sono ricompresi gli  usi  civici  non  agricoli,  i
boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo
svolgimento,  da  parte  di  aziende  demaniali,  di   programmi   di
biodiversita' animale e vegetale,  le  aree  interne  alle  citta'  e
quelle in  possesso  o  in  gestione  alle  universita'  agrarie.  Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso  il
diritto di prelazione, le cui modalita' di  esercizio  sono  definite
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali   presenta   al   Parlamento    una    relazione    annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma. 
  100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna  dei  documenti
relativi  alla  proprieta'  o  al  diritto  sul  bene  nonche'   alla
regolarita'  urbanistica  e  a  quella  fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti  al  20  per  cento.  Le
valutazioni di interesse storico e artistico  sui  beni  da  alienare
sono effettuate secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  con  il
regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, il regolamento di cui  all'articolo  32  della
predetta legge n. 448 del 1998  ancora  non  sia  stato  emanato,  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali che  si  pronuncia  entro  e  non
oltre novanta giorni dalla ricezione della  comunicazione  in  ordine
all'eventuale   sussistenza    dell'interesse    storico    artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti  soggette  a  tutela
degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale  interesse  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24  e  seguenti  della
legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni  di
cui alla predetta legge  n.  1089  del  1939  sono  rilasciate  entro
novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine
senza che la valutazione sia stata effettuata  vi  provvede,  in  via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri. 
  101. I limiti di valore previsti per  l'obbligo  di  richiesta  del
parere del Consiglio di Stato  sono  decuplicati  relativamente  alle
alienazioni di cui al comma 99. 
  102. I contratti sono  stipulati,  rispettivamente,  dal  direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle  finanze
per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale
del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e  2.000  milioni
di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio
per importi nel limite di 600 milioni di lire. 
  103. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  104. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n.  790,  i  funzionari
che  agiscono   quali   ufficiali   roganti   possono   chiedere   la
registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti  ed  autenticati,
esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della  relativa  imposta
da parte del soggetto contraente. 
  106. E' abrogato il  comma  82  dell'articolo  1,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, concernente  le  cessioni  dei  beni  immobili
patrimoniali della Amministrazione dei monopoli  di  Stato.  Ai  beni
immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo
svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni generali per la gestione e la  cessione  del  patrimonio
immobiliare dello Stato. 
  107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre  1995,
n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1995,
n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti:  ",
dei periti industriali edili". 
  108. Il Ministro delle finanze procede alla  cessione,  su  istanza
del comune di San Remo, delle  aree  dell'alveo  del  torrente  Armea
occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di
commercializzazione di prodotti  floricoli,  mercato  dei  fiori",  a
seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del  suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con  deliberazione  9  luglio
1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata  al
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e
delle  relative  infrastrutture  e  pertinenze.   L'Ufficio   tecnico
erariale di Imperia procedera' d'intesa con il  comune  di  San  Remo
alla identificazione e ricognizione delle aree  suddette.  Il  prezzo
della cessione di cui al presente comma non potra'  essere  superiore
al 50 per cento del valore delle sole aree  determinato  dall'Ufficio
tecnico  erariale  di  Imperia  e  l'indennita'  per   la   pregressa
occupazione delle aree demaniali non potra' essere  superiore  al  20
per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base  dei
valori in comune commercio. 
  109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge  24
dicembre  1993,  n.  560,  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici Spa  (CONSAP),  e  le  societa'  derivanti  da  processi  di
privatizzazione  nelle  quali,  direttamente  o  indirettamente,   la
partecipazione pubblica e' uguale o superiore al  30  per  cento  del
capitale espresso in azioni ordinarie procedono alla dismissione  del
loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita': 
    a) e' garantito, nel caso di  vendita  frazionata  e  in  blocco,
anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il
diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso
ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre
che siano in regola con i pagamenti al  momento  della  presentazione
della domanda di acquisto; 
    b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le
norme  vigenti,  agli  inquilini  titolari   di   reddito   familiare
complessivo  inferiore  ai  limiti  di  decadenza  previsti  per   la
permanenza negli  alloggi  di  edilizia  popolare.  Per  famiglie  di
conduttori  composte  da  ultrasessantacinquenni  o  con   componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento; 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388; 
    d) per la determinazione del prezzo di vendita degli  alloggi  e'
preso a  riferimento  il  prezzo  di  mercato  degli  alloggi  liberi
diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita',  in  caso
di difforme valutazione,  di  ricorrere  ad  una  stima  dell'Ufficio
tecnico erariale; 
    e) i soggetti alienanti di cui  al  presente  comma,  sentite  le
organizzazioni    sindacali    rappresentative    degli    inquilini,
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di  acquisto
per gli immobili posti in vendita e di  accesso  ad  eventuali  mutui
agevolati; 
    f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli  immobili
appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su  un  apposito
capitolo dello stato di  previsione  dell'entrata;  il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
    f-bis) gli  alloggi  in  edifici  di  pregio  sono  definiti  con
circolare del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Si
considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle
quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore
del 70 per  cento  rispetto  al  valore  di  mercato  medio  rilevato
nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso  ovvero  di  contratti
scaduti non ancora rinnovati  purche'  si  trovino  nella  detenzione
dell'immobile, e ai  loro  familiari  conviventi,  in  regola  con  i
pagamenti al momento della presentazione della domanda  di  acquisto,
ad un prezzo di vendita pari  al  prezzo  di  mercato  degli  alloggi
liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede  mediante  lettera
raccomandata, con avviso  di  ricevimento,  recante  indicazione  del
prezzo di vendita dell'alloggio, inviata  dall'ente  proprietario  ai
soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data  di
ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano  domanda
di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine
gli immobili sono posti in vendita  con  asta  pubblica  al  migliore
offerente. (55) 
  110. Per le obbligazioni  della  CONSAP  derivanti  dalle  cessioni
legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.
301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  1994,  n.
403,  il  concedente  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con  il  Ministero  del  tesoro,  fissa
annualmente, a  partire  dal  1  gennaio  1994,  il  tasso  annuo  di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni  legali,  tenuto  conto
del rendimento medio degli investimenti finanziari,  al  netto  delle
ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di  natura  normativa,
attuativa o  convenzionale  incompatibile  con  quanto  statuito  nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata. 
  111.  L'articolo  14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n.  406,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1995,  n.  503,   e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1.
In alternativa alle modalita' operative indicate negli  articoli  12,
13 e 14, le quote del fondo possono  essere  sottoscritte,  entro  un
anno dalla sua costituzione,  con  apporto  di  beni  immobili  o  di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni  e  diritti  apportati  esclusivamente  dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti  locali  e
loro consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente  possedute,  anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi  7  e
8. Si applicano altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
  2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione  non  deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
neanche  indirettamente,  da  alcuno  dei  soggetti   che   procedono
all'apporto.  Tuttavia,  ai   fini   della   presente   disposizione,
nell'individuazione del soggetto  controllante  non  si  tiene  conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero  del  tesoro.  La  misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di  cui  all'articolo
13, comma 8, e'  determinata  dal  Ministro  del  tesoro  nel  limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo. 
  3. Il  regolamento  del  fondo  deve  prevedere  l'obbligo,  per  i
soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di  integrare  gli
stessi con un apporto in denaro non inferiore  al  5  per  cento  del
valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora  partecipino  al
fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche  soggetti  diversi
da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1
e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore  al  10
per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli  apporti
in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni  immobili
o diritti reali immobiliari; fanno eccezione  gli  acquisti  di  beni
immobili  e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti  comportino  un  investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 
  4. Gli immobili apportati al  fondo  ai  sensi  del  comma  1  sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche  al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta  e  depositata
al  momento  dell'apporto  con  le  modalita'  e  le  forme  indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere  i  dati  e  le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 
  5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi  da  quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter. 
  6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma
3, la societa' di gestione  procede  all'offerta  al  pubblico  delle
quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la  banca  depositaria.
L'offerta al pubblico  deve  essere  corredata  dalla  relazione  dei
periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti  di  utilizzo  dei  beni  e  dei
diritti da parte della conferenza di servizi  di  cui  al  comma  12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote  per
un numero non inferiore al 60 per cento del  loro  numero  originario
presso investitori diversi dai soggetti  conferenti.  Il  regolamento
del fondo prevede le modalita' di  esecuzione  del  collocamento,  il
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti
delle quote, le modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede
alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i  corrispettivi
ai soggetti  conferenti  e  restituisce  ai  medesimi  le  quote  non
collocate. 
  7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai  sensi  del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della  medesima,  garanzie  per  il  buon   esito   dell'impegno   di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono  indicate
nel regolamento del fondo. 
  8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote  agli  acquirenti,  la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione  dei  relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato,  salvo  il
caso in cui le quote siano destinate  esclusivamente  ad  investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 
  9.  Qualora,  decorso  il  termine  di  diciotto  mesi  dalla  data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero  di  quote
inferiore a quello indicato nel comma  6,  la  societa'  di  gestione
dichiara  il  mancato   raggiungimento   dell'obiettivo   minimo   di
collocamento,  dichiara  caducate  le   prenotazioni   ricevute   per
l'acquisto delle quote e delibera  la  liquidazione  del  fondo,  che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e operante secondo le direttive impartite da  Ministro  medesimo,  il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili  e  i  diritti  reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
  10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1  non  danno
luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a   perdite   deducibili   per
l'apportante al momento dell'apporto. Le  quote  ricevute  in  cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto  mantengono,  ai  fini
delle  imposte  sui   redditi,   il   medesimo   valore   fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori  a
quelli attribuiti agli immobili o ai  diritti  reali  immobiliari  al
momento  del  conferimento  ai  sensi  del  comma  4   comporta   una
corrispondente  proporzionale  rettifica   del   valore   fiscalmente
riconosciuto dei beni  e  dei  diritti  medesimi  rilevante  ai  fini
dell'articolo 15. 
  11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali
successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo  delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e  dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
sostitutiva di lire 1  milione  che  e'  liquidata  dall'ufficio  del
registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve
essere presentata dalla societa' di gestione  entro  sei  mesi  dalla
data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 
  12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a  2  miliardi  di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4,  sono  sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni.  Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di   servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle  conferenze  non  si
pervenga alle determinazioni conclusive entro  novanta  giorni  dalla
convocazione  ovvero  non  si   raggiunga   l'unanimita'   anche   in
conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della   mancata
comunicazione   entro   venti   giorni   delle   valutazioni    delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente  convocati,  le  relative
determinazioni sono  assunte  ad  ogni  effetto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato  una  sola  volta
per non piu'  di  sessanta  giorni.  I  termini  stabiliti  da  altre
disposizioni di legge e regolamentari per la  formazione  degli  atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a  determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non  risultino  compatibili  con  il
termine di cui al precedente  periodo,  possono  essere  ridotti  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.  Eventuali
carenze, manchevolezze, errori  od  omissioni  della  conferenza  nel
procedimento di approvazione del progetto non  sono  opponibili  alla
societa' di gestione, al  fondo,  ne'  ai  soggetti  cui  sono  stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 
  13. Il Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che
prevedono diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le  condizioni  di  tali  emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In  alternativa  alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
diritti di conversione in quote dei  fondi  istituiti  ai  sensi  del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono  fissate
con decreto dello stesso Ministro. 
  14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai  sensi
del comma 13 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1  affluiscono  al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
ottobre 1993, n. 432. 
  15.  Gli  enti  locali  territoriali  sono  autorizzati,   fino   a
concorrenza del valore  dei  beni  conferiti,  ad  emettere  prestiti
obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della  legge  23
dicembre 1994, n. 724. In  alternativa  alla  procedura  prevista  al
comma 6,  per  le  quote  di  propria  pertinenza,  gli  enti  locali
territoriali possono emettere titoli speciali che  prevedano  diritti
di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai  sensi
del comma 1, secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  35  della
predetta legge n. 724 del 1994. 
  16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai  sensi
del comma 15 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti  dai  fondi  sono  destinate   al   finanziamento   degli
investimenti secondo le norme previste  dal  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
  17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e  dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti  locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione  dei
lavori su beni immobili di pertinenza  del  fondo  stesso,  gli  enti
locali  territoriali   conferenti   dovranno   effettuare   anche   i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti  al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad  emettere
prestiti obbligazionari  convertibili  in  quote  del  fondo  fino  a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la  banca  depositaria  fino
alla conversione". 
  112. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del  comma
86, ai fondi immobiliari  istituiti  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di
alienazione dei  beni  immobili  e  dei  diritti  reali  su  immobili
appartenenti allo Stato non conferiti  nei  medesimi  fondi,  secondo
quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati
dal comma 112, gli enti locali  territoriali  possono  esercitare  il
diritto di prelazione. 
  114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti
allo Stato, situati nei territori delle regioni a  statuto  speciale,
nonche'  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti  e
secondo quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti.  Detti  beni  non
possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o
permutati. (1) ((63)) 
  115. I beni gia' in capo  alla  Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade,
sono trasferiti in proprieta'  all'Ente  medesimo,  con  le  seguenti
modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile: 
    a) per i beni mobili,  all'atto  dell'iscrizione  nell'inventario
dell'Ente; 
    b) per i beni mobili registrati, alla data  di  presentazione  ai
pubblici registri di apposite  richieste  da  parte  della  direzione
generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio; 
    c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai  competenti
uffici e conservatorie delle schede  di  identificazione  di  cui  al
comma 116. 
  116. Gli Uffici tecnici erariali e le  conservatorie  dei  registri
immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto  Adige  sono  autorizzati  a  provvedere  agli
adempimenti di rispettiva competenza in  ordine  alle  operazioni  di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate  e  predisposte
dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con
l'indicazione  degli  eventuali  oneri  gravanti  su  di  essi  e  la
valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla  data  del  2
marzo 1994, fatte salve le  successive  variazioni  intervenute  alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore  che
sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti  dell'imposta
comunale sugli immobili. 
  117.  Le  schede  compilate  ai  sensi  del  comma  116  contengono
l'attestazione, da  parte  dei  dirigenti  compartimentali  dell'Ente
competenti per territorio, che alla data del 2  marzo  1994  il  bene
risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma  delle
strade. 
  118.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  trasmette  con   adeguata
gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela-
tive ai beni  immobili  al  Ministero  delle  finanze.  Il  direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,
entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata
la condizione di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto  il  trasferimento
del bene. Il decreto costituisce titolo  per  la  trascrizione  e  la
voltura. 
  119. Tutti gli atti  connessi  con  l'acquisizione  del  patrimonio
dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse. 
  120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni per la revisione organica,  a  scopo
di semplificazione e di ampliamento  dell'ambito  applicativo,  della
disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli  2-bis
e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  nonche'  della
conciliazione  giudiziale  di  cui  all'articolo   48   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo  il  criterio  indicato
alla lettera i), con l'osservanza dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) applicazione dell'accertamento con adesione  nei  riguardi  di
tutti i contribuenti e di tutte le categorie  reddituali,  anche  con
riferimento ai periodi di imposta per i quali e'  stata  prevista  la
definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente
legge; 
    b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con  adesione
con quella della  conciliazione  giudiziale,  stabilendo  l'identita'
delle  materie  oggetto  di  definizione,  nonche'  delle  cause   di
esclusione e  ampliando  il  termine  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto
della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio; 
    c) regolamentazione  degli  effetti  della  definizione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto,  stabilendo  che  la  stessa  possa
riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e
che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi,  l'imposta
sul valore aggiunto debba essere liquidata  sui  maggiori  componenti
positivi  di  reddito  rilevanti  ai  fini  della   stessa   imposta,
applicando l'aliquota media determinata  tenendo  anche  conto  della
esistenza di operazioni non soggette ad  imposta  ovvero  soggette  a
regimi speciali; 
    d)  possibilita'  di   definire   anche   le   rettifiche   delle
dichiarazioni  basate  sulla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo   netto   e   quelle   effettuabili   senza   pregiudizio
dell'ulteriore  azione  accertatrice  anche  a  seguito  di  accessi,
ispezioni e verifiche; 
    e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti  sono  stati
effettuati  accessi,  ispezioni  e  verifiche,   di   richiedere   la
conseguente rettifica  delle  dichiarazioni  ai  fini  dell'eventuale
definizione; 
    f) previsione della possibilita' di  procedere  alla  definizione
anche delle rettifiche delle dichiarazioni la  cui  copia  sia  stata
acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo
di conservazione della detta copia per i soggetti che  devono  tenere
le scritture contabili e la loro utilizzabilita'  anche  in  sede  di
attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari; 
    g) previsione di un'unica procedura di definizione  nei  riguardi
delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  del  titolare  dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria  e  dei  soci  o  associati
nonche'  del  coniuge,  da  effettuare  presso  l'ufficio  competente
all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del
titolare dell'azienda coniugale; 
    h) revisione della disciplina degli  effetti  della  definizione,
prevedendo  che  gli  stessi  si  estendono   anche   ai   contributi
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile
a quella delle imposte sui redditi e che e'  esclusa  la  punibilita'
per i reati previsti  dal  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,  n.  516,
tranne quelli di cui agli articoli 2,  comma  3,  e  4  dello  stesso
decreto; previsione che la definizione  non  pregiudichi  l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora: 
    1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza i
soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la
procedura di cui alla lettera g); 
    2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza  di
condizioni  ostative  alla  definizione  stessa,  limitatamente  agli
elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a  conoscenza,  o
di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito  definito
e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia
accertato  il  reddito  delle  societa'  od   associazioni   indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o delle  aziende  coniugali  non  gestite  in  forma  societaria  cui
partecipa il contribuente interessato nei cui confronti  e'  avvenuta
la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito; 
    i) previsione  della  possibilita'  di  effettuare  i  versamenti
conseguenti alla definizione in  forma  rateale  con  prestazione  di
idonea garanzia. 
  121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995
ricavi derivanti dall'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  di  cui
all'articolo 53, comma 1,  ad  esclusione  di  quelli  indicati  alla
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi  sono   tenuti   a   fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili  ed  extra-contabili
necessari  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore.   Per   la
comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede  ad
inviare al domicilio  fiscale  del  contribuente,  sulla  base  degli
ultimi  dati  disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   appositi
questionari, approvati con decreti del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  che  il  contribuente   deve
ritrasmettere,  dopo  averli  debitamente  compilati,  alla  medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i  contribuenti  che
hanno iniziato l'attivita' nel  1995  o  hanno  cessato  la  medesima
successivamente al 31 dicembre 1994, quelli  che  nel  1995  si  sono
trovati in un periodo di non  normale  svolgimento  dell'attivita'  e
quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno  solare.  In
caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di
un  questionario  relativo  ad  una  attivita'  diversa   da   quella
esercitata, i contribuenti  devono  provvedere  autonomamente,  anche
utilizzando il modello  di  questionario  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  a  fornire  i   dati   all'amministrazione   finanziaria,
indicando, comunque, il codice relativo all'attivita'  effettivamente
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione
di  un  codice  di  attivita'  diverso  da  quello  gia'   comunicato
all'amministrazione  finanziaria  per  il  periodo  di  imposta  1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione  di  cui  all'articolo
35, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo  di  imposta
1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti  con
il medesimo questionario. 
  122. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 MARZO 2000, N. 100. 
  123. Con decreto del Ministro delle  finanze  sono  determinate  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122. 
  124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione  degli  studi
di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi  hanno
validita' ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta 1998. 
  125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187  dell'articolo  3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  riguardanti  gli  accertamenti
effettuati in base a parametri, si  applicano  per  gli  accertamenti
relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con periodo di imposta non coincidente con  l'anno  solare,  per  gli
accertamenti relativi al secondo e al terzo  periodo  di  imposta  di
durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30  giugno  1995.
Per i menzionati  periodi  di  imposta  ai  parametri  approvati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  gennaio  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25
del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con  riferimento
alla voce "Valore dei beni strumentali",  alla  voce  "Compensi"  con
esclusione della variabile "Spese per il personale" a al  fattore  di
adeguamento. 
  126. Gli accertamenti di  cui  al  comma  125  non  possono  essere
effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  che   indicano   nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare   non
inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto
di un importo pari a  quello  determinato  in  base  ai  criteri  che
saranno stabiliti con il decreto che apporta le  modificazioni  indi-
cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
55, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il  versamento  della  somma
pari a un ventesimo dei ricavi  o  dei  compensi  non  annotati,  ivi
previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  l'adeguamento  al
volume d'affari risultante dall'applicazione dei  parametri,  ridotto
del menzionato importo, puo' essere operato,  senza  applicazioni  di
sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi. I maggiori corrispettivi devono essere  annotati,  entro  il
suddetto  termine,  in  un'apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  127. Con il decreto di cui al comma 123  sono  stabilite  le  quote
della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della  Guardia
di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti  che
hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore  a  quello
derivante  dall'applicazione  dei  parametri  ovvero   di   ammontare
superiore a quello  derivante  dall'applicazione  dei  parametri,  ma
inferiore a quello dichiarato in periodi  di  imposta  precedenti  in
presenza di indicatori di  carattere  economico-aziendale,  quali  la
ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la  produttivita'  o  resa
oraria per addetto e la congruita'  dei  costi,  anomali  rispetto  a
quelli risultanti dalle  precedenti  dichiarazioni  presentate  dagli
stessi contribuenti o rispetto a quelli  caratterizzanti  il  settore
economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale
nella quale e' svolta l'attivita'. 
  128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono
consentite le assunzioni del personale del Ministero  delle  finanze,
limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione,  nonche'
a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1996. 
  129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a
qualsiasi  altra  causa,  la  direzione  degli  uffici   centrali   e
periferici  del  Ministero  delle  finanze  e  degli   uffici   della
Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a  titolo
di temporanea reggenza, con il  procedimento  previsto  dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  130. Sono abrogate tutte le disposizioni in  contrasto  con  quanto
previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge
24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio  1983,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e
7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre  1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  1982,
n. 873. 
  131. Al fondo costituito nello stato di  previsione  del  Ministero
delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196,  della  legge
28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  destinate:  a)  le  somme  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  30  settembre  1994,   n.   564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656;
b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; 
    c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  26  febbraio  1994,  n.  133;  d)   gli   importi   risultanti
dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120,  delle
disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del
1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  195,
della citata legge n. 549 del 1995. 
  132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il  comma
1947 e' sostituito dal seguente: 
  "194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro
delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo  7,  comma  4,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  a  decorrere
dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento  alle  maggiori  imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di  accertamenti,  verifiche  e
controlli effettuati rispetto  all'anno  precedente  e  all'ammontare
delle somme riscosse relative  alle  entrate  di  cui  al  comma  193
rilevate dal rendiconto  dello  Stato,  eccedenti  l'ammontare  delle
somme  riscosse  nell'anno  precedente,  al   netto   dell'incremento
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e  degli
incrementi di gettito  indotti  da  modifiche  normative  sulle  basi
imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione". 
  133. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni  per  la  revisione  organica  e  il
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non  penali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  adozione  di   un'unica   specie   di   sanzione   pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita',  imputabilita'
e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo
e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui  si
riferisce la violazione; 
    b) riferibilita' della sanzione alla  persona  fisica  autrice  o
coautrice della violazione secondo il regime  del  concorso  adottato
dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  previsione
della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; (1) 
    c) previsione di obbligazione solidale  a  carico  della  persona
fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica,  che  si
giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici  della
violazione anche con riferimento ai  casi  di  cessione  di  azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o  enti;  possibilita'
di accertare tale  obbligazione  anche  al  verificarsi  della  morte
dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente   dalla   previa
irrogazione della sanzione; 
    d) disciplina delle cause  di  esclusione  della  responsabilita'
tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle  ipotesi
di errore incolpevole o di errore causato da  indeterminatezza  delle
richieste  dell'ufficio  tributario  o  dei  modelli   e   istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
    e) previsione dell'applicazione della sola disposizione  speciale
se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che
prevede una sanzione amministrativa; 
    f)  adozione  di  criteri  di   determinazione   della   sanzione
pecuniaria in relazione alla  gravita'  della  violazione,  all'opera
prestata per l'eliminazione o  attenuazione  delle  sue  conseguenze,
alle  condizioni  economiche  e  sociali  dell'autore  e   alla   sua
personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni
di natura fiscale; 
    g)  individuazione  della  diretta  responsabilita'  in  capo  al
soggetto che si sia avvalso di persona che  sebbene  non  interdetta,
sia incapace, anche transitoriamente, di intendere  e  di  volere  al
momento del compimento dell'atto o abbia  indotto  o  determinato  la
commissione della violazione da parte di altri; 
    h) disciplina della  continuazione  e  del  concorso  formale  di
violazioni sulla base dei criteri  risultanti  dall'articolo  81  del
codice penale; 
    i)  previsione  di   sanzioni   amministrative   accessorie   non
pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire  cariche,  sulla
partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici  o  sulla
efficacia dei  relativi  contratti,  sul  conseguimento  di  licenze,
concessioni,     autorizzazioni     amministrative,      abilitazioni
professionali  e  simili  o  sull'esercizio  dei  diritti   da   esse
derivanti; previsione  della  applicazione  delle  predette  sanzioni
accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di  adeguatezza  con
la sanzione principale; previsione di un sistema di misure  cautelari
volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che  hanno  titolo
nella sanzione amministrativa pecuniaria; 
    l) previsione di circostanze esimenti,  attenuanti  e  aggravanti
strutturate in  modo  da  incentivare  gli  adempimenti  tardivi,  da
escludere la punibilita' nelle  ipotesi  di  violazioni  formali  non
suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi-
nate da fatto doloso di  terzi,  da  sanzionare  piu'  gravemente  le
ipotesi di recidiva; 
    m) previsione, ove possibile, di  un  procedimento  unitario  per
l'irrogazione delle sanzioni  amministrative  tale  da  garantire  la
difesa e nel contempo  da  assicurare  la  sollecita  esecuzione  del
provvedimento; previsione della riscossione parziale  della  sanzione
pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il  potere
di  sospensione  dell'autorita'  investita  del  giudizio   e   della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; 
    n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di  accettazione
del provvedimento e di pagamento nel  termine  previsto  per  la  sua
impugnazione; revisione della misura della riduzione  della  sanzione
prevista in caso di accertamento  con  adesione  e  di  conciliazione
giudiziale; 
    o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione  dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari; 
    p) disciplina della riscossione  della  sanzione  in  conformita'
alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui  essa  si  riferisce;
previsione  della  possibile  rateazione  del  debito  e   disciplina
organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla  amministrazione
delle finanze e della compensazione con i crediti di questa; 
    q)  adeguamento  delle  disposizioni  sanzionatorie   attualmente
contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai  principi  e  criteri
direttivi dettati con il  presente  comma  e  revisione  dell'entita'
delle sanzioni attualmente previste con loro migliore  commisurazione
all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo
da assicurare uniformita'  di  disciplina  per  violazioni  identiche
anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo  delle
previsioni punitive dettate dagli  ordinamenti  tributari  dei  Paesi
membri dell'Unione europea; 
    r) previsione dell'abrogazione delle  disposizioni  incompatibili
con quelle dei decreti legislativi da emanare. 
  134.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi  contenenti  disposizioni  volte   a   semplificare   gli
adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema  di  gestione
delle  dichiarazioni  e  a  riorganizzare  il  lavoro  degli   uffici
finanziari,  in  modo  da  assicurare,  ove  possibile,  la  gestione
unitaria delle posizioni dei singoli  contribuenti,  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione della normativa concernente  le  dichiarazioni
delle imposte sui redditi e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  in
relazione   alle   specifiche   esigenze   organizzative    e    alle
caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di: 
      1) unificare le dichiarazioni dei redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto; 
      2) includere la dichiarazione del  sostituto  di  imposta,  che
abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori,  in  una  sezione
della dichiarazione dei redditi; 
      3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1)  e  2)  i
termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento; 
    b)  unificazione  dei  criteri  di  determinazione   delle   basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle  rela-
tive  procedure  di   liquidazione,   riscossione,   accertamento   e
contenzioso; effettuazione di  versamenti  unitari,  anche  in  unica
soluzione, con eventuale compensazione, in  relazione  alle  esigenze
organizzative e alle  caratteristiche  dei  soggetti  passivi,  delle
partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a
cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione,  nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno
dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze,  e  composto
da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno
esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale;
attribuzione alla commissione  del  compito  di  formulare  proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto  dalla  presente
lettera; 
    c)  possibilita'  di  prevedere  la  segnalazione,  a  cura   del
concessionario della  riscossione,  nell'ambito  della  procedura  di
conto fiscale, del mancato versamento da parte di  contribuenti  che,
con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali; 
    d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei
relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano: 
      1) una rapida  acquisizione  dei  dati  da  parte  del  sistema
informativo, nel termine massimo  di  sei  mesi  dalla  presentazione
stessa; 
      2) l'esecuzione  di  controlli  automatici,  il  cui  esito  e'
comunicato   al   contribuente   per   consentire    una    immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare  la  reiterazione
di  errori  e   comportamenti   non   corretti   e   per   effettuare
tempestivamente gli eventuali rimborsi; 
      3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448; 
      4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra  contribuente  e
amministrazione  finanziaria  prevedendo  per  gli  imprenditori   un
maggiore ricorso  ai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  e
l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e
degli studi professionali per  i  propri  clienti;  l'adeguamento  al
nuovo  sistema  della  disciplina  degli  adempimenti  demandati   ai
predetti  soggetti  e   delle   relative   responsabilita',   nonche'
dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni  e  degli  effetti
dell'omissione della sottoscrizione stessa; 
      5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti  che  non
si avvalgano delle procedure sopra indicate; 
      6) la progressiva utilizzazione  delle  procedure  telematiche,
prevedendone l'obbligo per i predetti centri  di  assistenza  fiscale
per i dipendenti e per  le  imprese,  per  i  commercialisti,  per  i
professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e  per  il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e
per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni; 
      e)  razionalizzazione  delle  modalita'   di   esecuzione   dei
versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati,
quali bonifici bancari, carte di credito  e  assegni;  previsione  di
versamenti rateizzati mensili  o  bimestrali  con  l'applicazione  di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da  parte  del
sistema informativo, dei dati  dei  versamenti  autoliquidati,  anche
attraverso procedure telematiche, per rendere coerente  e  tempestivo
il controllo automatico delle dichiarazioni; 
      f)  previsione  di  un  sistema  di   versamenti   unitari   da
effettuare,  per  i  tributi   determinati   direttamente   dall'ente
impositore, tramite la comunicazione di un avviso  recante  la  somma
dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche
a tributi spettanti a diversi enti  impositori,  con  previsione  per
l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del
gettito tra i destinatari; istituzione di una  commissione  nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e dell'interno, presieduta da uno  dei  Sottosegretari  di
Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri,  di  cui
tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno  rappresentante  delle
regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia,  uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e  due
esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione  alla
commissione del compito di stabilire, entro il  30  giugno  1997,  le
modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali  e  locali  e  da  estendere  progressivamente  ai  tributi
erariali di importo  predefinito  e  ai  contributi;  individuazione,
entro il predetto termine, da parte della commissione,  dei  soggetti
destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto  della  esigenza  di
ridurre i costi di  riscossione  e  di  migliorare  la  qualita'  del
servizio; 
    g) utilizzazione di procedure  telematiche  per  gli  adempimenti
degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche
previa definizione  di  un  codice  unico  identificativo,  tutte  le
operazioni di competenza in materia immobiliare, nonche' le modalita'
di pagamento; armonizzazione  e  autoliquidazione  delle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli  altri  tributi  e
diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli  immobili  su
base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad  eccezione
dei terreni per  i  quali  gli  strumenti  urbanistici  prevedono  la
destinazione edificatoria e dei fabbricati  non  ultimati;  revisione
della disciplina dei procedimenti tributari  riguardanti  le  materie
sopra indicate  al  fine  del  loro  migliore  coordinamento  con  le
innovazioni introdotte; 
    h) razionalizzazione  delle  sanzioni  connesse  alle  violazioni
degli adempimenti di cui alle precedenti lettere; 
    i) semplificazione, anche  mediante  utilizzazione  esclusiva  di
procedure automatizzate,  del  sistema  dei  rimborsi  relativi  alle
imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto,  alle  tasse  e
alle  altre  imposte  indirette  sugli  affari,  con   facolta'   per
l'amministrazione  finanziaria  di  chiedere,  fino  al  termine   di
decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice,  idonee  garanzie
in  relazione  all'entita'  della  somma   da   rimborsare   e   alla
solvibilita'  del  contribuente.  Sono   altresi'   disciplinate   le
modalita' con  le  quali  l'amministrazione  finanziaria  effettua  i
controlli relativi ai rimborsi  di  imposta  eseguiti  con  procedure
automatizzate; 
    l) revisione della composizione dei comitati tributari  regionali
di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di
garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione
ai predetti comitati di compiti propositivi;  istituzione  presso  il
Ministero  delle  finanze  di  un  analogo  organismo   con   compiti
consultivi e propositivi; 
    m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi
con dichiarazione congiunta,  previsione  di  un  rimborso  personale
intestato singolarmente a ciascun  coniuge,  se  nel  frattempo  sono
sopraggiunti la separazione legale o il divorzio. 
  135. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i  criteri
direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del  comma  134
sono emanati entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui alle  lettere  b),  c),  f),  g)  e  m)  del
medesimo comma 134 sono  emanati  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La commissione  di  cui  alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro  il  31  dicembre  1997
proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale,  di  cui
alla stessa  lettera  b),  nella  sintesi  annuale  della  situazione
economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari,
ai  redditi,  alle  retribuzioni  del  personale  dipendente   e   ai
contributi previdenziali e  assistenziali,  da  presentare  in  unica
sede. 
  136.  Al  fine   della   razionalizzazione   e   della   tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli  adempimenti  contabili   e   formali   dei   contribuenti   sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore. 
  137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, si provvede: 
    a) alla revisione delle presunzioni di cui  all'articolo  53  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
secondo criteri di  aderenza  alla  prassi  commerciale  delle  varie
categorie di impresa, assicurando la possibilita'  di  stabilire  con
immediatezza,  nel  corso  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,  la
provenienza dei  beni  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma  senza  alcun  obbligo  di
istituire ulteriori registri vidimati; 
    b) al riordino  della  disciplina  delle  opzioni,  unificando  i
termini e semplificando le modalita' di esercizio e di  comunicazione
agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite  il
servizio  postale;  alla  eliminazione  dell'obbligo   di   esercizio
dell'opzione nei casi in cui le  modalita'  di  determinazione  e  di
assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili  dalle
scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti; 
    c) alla previsione, in presenza di provvedimento di  diniego  del
rimborso  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   con   contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo in detrazione nella liquidazione periodica  successiva  alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale; 
    d)  alla  semplificazione  delle  annotazioni  da  apporre  sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione,
di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; 
    e) alla disciplina  dei  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte
effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone  lo
scomputo a fronte dei versamenti successivi; 
    f)  alla  semplificazione  degli  adempimenti  dei  sostituti  di
imposta che effettuano ritenute  alla  fonte  su  redditi  di  lavoro
autonomo di ammontare non significativo. 
  138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati a modificare  la  disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle   imposte
indirette e delle altre  entrate  affidando  ai  concessionari  della
riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste  italiane  gli
adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli  uffici  del
Ministero  delle  finanze  ed  armonizzandoli   alla   procedura   di
funzionamento del conto fiscale di cui  al  regolamento  emanato  con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; 
    b) apportare le conseguenti modifiche agli  adempimenti  posti  a
carico dei contribuenti, dei concessionari della  riscossione,  delle
banche, dell'Ente poste italiane  e  degli  uffici  finanziari  dalla
vigente normativa. 
  139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il  Ministero
delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi  di
riscossione  e  riscontro  delle  tasse  automobilistiche   e   degli
abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del  Ministro  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del  22  dicembre
1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente  prorogata  al
31 dicembre 1997. 
  140.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  da  120  a  139  devono
assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari  a
lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi  per  l'anno
1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999. 
  141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a   decorrere   dal   1   gennaio   1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi
previsti  dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.   29,   e   successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per  cento.  Dalla
stessa data gli interessi previsti in materia di imposta  sul  valore
aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella  misura
del 5 per cento. 
  142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo  13  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
  143. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  al
fine  di  semplificare   e   razionalizzare   gli   adempimenti   dei
contribuenti,  di  ridurre  il  costo  del  lavoro  e   il   prelievo
complessivo che grava sui redditi da lavoro  autonomo  e  di  impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali  del  concorso  alle
spese  pubbliche  in   ragione   della   capacita'   contributiva   e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno  o
piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di
accertamento, di  riscossione,  di  sanzioni,  di  contenzioso  e  di
ordinamento e funzionamento  dell'amministrazione  finanziaria  dello
Stato, delle regioni, delle province autonome e  degli  enti  locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: 
    a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle  persone
fisiche con una aliquota compresa tra  lo  0,5  e  l'1  per  cento  e
contemporanea abolizione: 
      1) dei contributi per il Servizio sanitario  nazionale  di  cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e  successive
modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo
1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della  quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la  tubercolosi
eccedente quella prevista  per  il  finanziamento  delle  prestazioni
economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27  della
legge 9 marzo 1989, n. 88; 
      2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al  titolo  III  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
      3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  1989,  n.
144; 
      4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA,  di  cui  all'articolo  24  della  tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 641; 
      5) dell'imposta sul patrimonio netto delle  imprese,  istituita
con  decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; 
    b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e  delle  detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire  la
graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e  previsione
di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al  riequilibrio  degli
effetti  finanziari  derivanti  dalla  istituzione   dell'imposta   e
dell'addizionale di cui alla lettera a); 
    d) previsione per le regioni della facolta' di non  applicare  le
tasse sulle concessioni regionali; 
    e) revisione  della  disciplina  degli  altri  tributi  locali  e
contemporanea abolizione: 
      1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui  all'articolo
8 del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
      2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448; 
      3) della addizionale comunale e provinciale sul  consumo  della
energia elettrica,  di  cui  all'articolo  24  del  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
aprile 1983, n. 131; 
      4)  dell'imposta  erariale  di   trascrizione,   iscrizione   e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
      5)  dell'addizionale  provinciale   all'imposta   erariale   di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549; 
    f) revisione della disciplina relativa  all'imposta  di  registro
per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi  per  oggetto
veicoli a motore  da  sottoporre  alle  formalita'  di  trascrizione,
iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; 
    g) previsione di adeguate forme  di  finanziamento  delle  citta'
metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8  giugno  1990,  n.
142; attraverso l'attribuzione di  gettito  di  tributi  regionali  e
locali in rapporto alle funzioni assorbite. 
  144.  Le  disposizioni  del  decreto  legislativo  da  emanare  per
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  di
cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) previsione del carattere reale dell'imposta; 
    b) applicazione dell'imposta in relazione  all'esercizio  di  una
attivita' organizzata per  la  produzione  di  beni  o  servizi,  nei
confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli  enti
commerciali e non commerciali, degli esercenti  arti  e  professioni,
dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche; 
    c)  determinazione  della  base  imponibile  in  base  al  valore
aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio,
con le eventuali variazioni previste  per  le  imposte  erariali  sui
redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del  bilancio,
dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione  della
base imponibile; 
      1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie  ed
assicurative, sottraendo dal valore  della  produzione  di  cui  alla
lettera A) del primo comma  dell'articolo  2425  del  codice  civile,
riguardante i criteri di redazione del conto economico  del  bilancio
di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione  di
cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a)  e
b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi  erogati
per collaborazioni coordinate e continuative; 
      2)  per  le  imprese  di  cui  al  numero  1)  a   contabilita'
semplificata, sottraendo  dall'ammontare  dei  corrispettivi  per  la
cessione di beni e per la prestazione  di  servizi  e  dall'ammontare
delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  l'ammontare  dei  costi  per
materie prime, sussidiarie, di consumo e per  merci  e  servizi,  con
esclusione dei  compensi  erogati  per  collaborazioni  coordinate  e
continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60  del
citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto
di beni strumentali  fino  a  un  milione  di  lire  e  le  quote  di
ammortamento; 
      3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,
sottraendo  dall'ammontare   dei   corrispettivi   delle   operazioni
effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,   l'ammontare   degli   acquisti   destinati   alla
produzione; 
      4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di
cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo
dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di  ammortamento  e
dei costi di produzione,  esclusi  quelli  per  il  personale  e  per
accantonamenti; 
      5) per le banche e  per  le  societa'  finanziarie,  sottraendo
dall'ammontare degli interessi attivi e altri  proventi  inerenti  la
produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri  inerenti
la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio; 
      6) per le imprese di assicurazione,  sottraendo  dall'ammontare
dei premi incassati, al netto delle  provvigioni,  l'ammontare  degli
indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le  riserve  tecniche
obbligatorie; 
      7) per gli enti non  commerciali,  per  lo  Stato  e  le  altre
amministrazioni   pubbliche,    relativamente    all'attivita'    non
commerciale,  in  un  importo  corrispondente   all'ammontare   delle
retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni  coordinate  e
continuative; 
      8)  per  gli   esercenti   arti   e   professioni,   sottraendo
dall'ammontare  dei  compensi  ricevuti  l'ammontare  dei  costi   di
produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti  e
dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor-
dinate e continuative; 
    d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita'  produttiva
presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni,
ripartizione della base imponibile tra queste ultime  in  proporzione
al  costo  del  personale  dipendente  operante  presso   i   diversi
stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e  sostituzione
di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle
immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare,
per le aziende creditizie e le  societa'  finanziarie,  in  relazione
all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse  sedi,  per  le
imprese  di  assicurazione,  in  relazione  ai  premi  raccolti   nel
territorio  regionale  e,  per  le  imprese  agricole,  in  relazione
all'ubicazione ed estensione dei terreni; 
    e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura  tale  da
rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei
tributi e dei contributi di cui al comma 143,  lettera  a),  gravanti
sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in  una
misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per  cento  e  con  attribuzione
alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un
punto  percentuale;  fissazione  per  le  amministrazioni   pubbliche
dell'aliquota  in  misura  tale  da  garantire  il  medesimo  gettito
derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale; 
    f) possibilita'  di  prevedere,  anche  in  via  transitoria  per
ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del
carico dei  tributi  e  dei  contributi  soppressi,  differenziazioni
dell'aliquota rispetto a quella di cui alla  lettera  e)  e  di  basi
imponibili di cui alla lettera c) per  settori  di  attivita'  o  per
categorie di soggetti passivi, o  anche,  su  base  territoriale,  in
relazione agli sgravi contributivi  ed  alle  esenzioni  dall'imposta
locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle  aree
depresse; 
    g)  possibilita'  di  prevedere  agevolazioni  a   soggetti   che
intraprendono nuove attivita' produttive; 
    h)  previsione  della  indeducibilita'  dell'imposta  dalla  base
imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
    i) attribuzione alla regione del  potere  di  regolamentare,  con
legge, le  procedure  applicative  dell'imposta,  ferma  restando  la
presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per
l'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   e   giuridiche,
opportunamente integrata; 
    l) previsione di una disciplina  transitoria  da  applicare  sino
alla  emanazione  della  legge  regionale  di  cui  alla  lettera  i)
informata ai seguenti principi: 
      1)  presentazione   della   dichiarazione   all'amministrazione
finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni
le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai  controlli
e agli accertamenti dell'imposta; 
      2) previsione della partecipazione alla attivita' di  controllo
e accertamento da parte delle regioni, delle province e  dei  comuni,
collaborando, anche tramite apposite  commissioni  paritetiche,  alla
stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e  notizie
utili  e  formulando  osservazioni  in  ordine   alle   proposte   di
accertamento ad essi comunicate; 
      3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente  alle
singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti
erariali; 
    m)  attribuzione  del  contenzioso   alla   giurisdizione   delle
commissioni tributarie; 
    n) coordinamento delle disposizioni  da  emanare  in  materia  di
sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi; 
    o)  attribuzione  allo  Stato,  per  la   fase   transitoria   di
applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione  finanziaria,
di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e  della
soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; 
    p)  attribuzione  alle  regioni  del  potere  di  stabilire   una
percentuale di compartecipazione al  gettito  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive a favore degli  enti  locali  al  fine  di
finanziare le  funzioni  delegate  dalle  regioni  agli  enti  locali
medesime; 
    q) previsione di  una  compartecipazione  delle  province  e  dei
comuni al gettito dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
tale da compensare per ciascun comune e per  ciascuna  provincia  gli
effetti dell'abolizione  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di
imprese e di arti e  professioni  e  delle  tasse  sulle  concessioni
comunali; 
    r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152,  di  adeguare
la  misura  dell'aliquota  di  base  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e  della
facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e); 
    s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali  contro  le
doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
ai tributi erariali aboliti. 
  145. In attuazione della semplificazione di cui  al  comma  143  la
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al  comma  143,
lettera  b),  e'   finalizzata   a   controbilanciare   gli   effetti
redistributivi e  sul  gettito  derivanti  dalla  soppressione  delle
entrate  di  cui  al  comma  143,  lettera  a),  e   dall'istituzione
dell'addizionale di cui al comma 146  ed  e'  informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) revisione e riduzione a cinque del  numero  delle  aliquote  e
degli scaglioni di reddito; 
    b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni  per
lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie  e  per
lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad  evitare  che  si
determinimo aumenti del prelievo fiscale per  i  diversi  livelli  di
reddito, in particolare per quelli piu' bassi  e  per  i  redditi  da
lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui  primi  15  milioni  di
lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento;  l'aliquota  massima
non potra' superare il 46  per  cento;  le  aliquote  intermedie  non
potranno essere maggiorate; le detrazioni per  i  redditi  di  lavoro
dipendente, per i redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  saranno
maggiorate, con opportune graduazioni  in  funzione  del  livello  di
reddito in modo che non si determini aumento della pressione  fiscale
su  tutti  i  redditi  di   lavoro   dipendente   e   per   mantenere
sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse
categorie  di  contribuenti  e  le  diverse  fasce  di  reddito,   in
particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I  livelli
di  esenzione  attualmente  vigenti  per  le  diverse  categorie   di
contribuenti dovranno essere garantiti; 
    c) revisione  della  disciplina  concernente  le  detrazioni  per
carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con
figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli  importi,  tenendo
conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre
che del numero delle persone a  carico  e  di  quelle  componenti  la
famiglia che producono reddito. 
  146.  La  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche di cui al comma  143,  lettera  a),  e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata
ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  prevedendo
abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni  riconosciute  per
l'imposta principale; 
    b) fissazione dell'aliquota  da  parte  delle  regioni  entro  un
minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento; 
    c) attribuzione del gettito  dell'addizionale  alla  regione  con
riferimento   alla   residenza   del   contribuente   desunta   dalla
dichiarazione dei redditi e, in  mancanza,  dalla  dichiarazione  dei
sostituti di imposta; 
    d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in  materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo  l'immediato
introito dell'addizionale alla regione; 
    e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della  competenza
in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione. 
  147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c),  e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi
da sopprimere, al fine  di  evitare  carenze  e  sovrapposizioni  nei
flussi finanziari dello Stato,  delle  regioni  e  degli  altri  enti
locali; 
    b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni
di variare l'aliquota base  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e riserva allo Stato  del  potere  di  fissare  l'aliquota
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  nei
limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due
periodi di imposta; 
    c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello
di fiscalizzazione dei contributi sanitari a  carico  dei  datori  di
lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni, a decorrere dal periodo di  paga  in  corso
alla data del 1 gennaio 1997; 
    d)  previsione   del   mantenimento   dell'attuale   assetto   di
finanziamento della sanita', anche  in  presenza  dei  nuovi  tributi
regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come
dotazione  propria  della   regione   il   gettito   dell'addizionale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  una  percentuale
compresa tra il 65  e  il  90  per  cento  del  gettito  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  al   netto   della   quota,
attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144; 
    e)  per  quanto  riguarda  i  trasferimenti  ad   altro   titolo,
decurtazione degli stessi di  un  importo  pari  al  residuo  gettito
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  al  netto  delle
devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma  144
con  la  previsione,  qualora  il  residuo  gettito   sia   superiore
all'ammontare di detti trasferimenti,  del  riversamento  allo  Stato
dell'eccedenza. 
    e-bis)  il  gettito  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive ai fini della determinazione del fondo  sanitario  di  cui
alla lettera d) e delle  eccedenze  di  cui  alla  lettera  e)  viene
ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera
e). 
  148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di  cui  al
comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio  tra
le  regioni  degli  effetti  finanziari  derivanti   dalla   maggiore
autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna
di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale. 
  149. La revisione della disciplina dei tributi  locali  di  cui  al
comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  attribuzione  ai  comuni  e  alle  province  del  potere   di
disciplinare con regolamenti tutte le  fonti  delle  entrate  locali,
compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di  riscossione,  nel
rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e  all'aliquota  massima,
nonche'  alle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti; 
    b)  attribuzione  al  Ministero  delle  finanze  del  potere   di
impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi  di
legittimita' i regolamenti di cui  alla  lettera  a)  entro  sessanta
giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero; 
    c) previsione dell'approvazione, da parte delle  province  e  dei
comuni,  delle  tariffe  e  dei   prezzi   pubblici   contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione; 
    d)  attribuzione  alle  province  della  facolta'  di   istituire
un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei
veicoli al  pubblico  registro  automobilistico  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
      1) determinazione di una tariffa  base  nazionale  per  tipo  e
potenza dei veicoli  in  misura  tale  da  garantire  il  complessivo
gettito  dell'imposta  erariale   di   trascrizione,   iscrizione   e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e  della
relativa addizionale provinciale; 
      2) attribuzione alle province del potere di deliberare  aumenti
della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento; 
      3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133; 
    e) attribuzione alle  province  del  gettito  dell'imposta  sulle
assicurazioni per la responsabilita'  civile  riguardante  i  veicoli
immatricolati nelle province medesime; 
    f)  integrazione   della   disciplina   legislativa   riguardante
l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504: 
      1) stabilendo, ai fini  degli  articoli  1  e  3  del  predetto
decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta  e'
la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento  nonche'
del diritto di utilizzazione  del  bene  nei  rapporti  di  locazione
finanziaria; 
      2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9  del  citato  decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati; 
      3)  individuando  le   materie   suscettibili   di   disciplina
regolamentare ai sensi della lettera a); 
      4)  attribuendo  il  potere  di  stabilire  una  dotazione  per
l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  fino  alla
misura   massima   dell'imposta   stessa,    prevedendo,    altresi',
l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per  le  altre
unita' immobiliari a disposizione del contribuente  nell'ipotesi  che
la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita; 
    g) attribuzione ai comuni della  facolta',  con  regolamento,  di
escludere  l'applicazione  dell'imposta  sulla   pubblicita'   e   di
individuare le  iniziative  pubblicitarie  che  incidono  sull'arredo
urbano  o  sull'ambiente,  prevedendo  per  le   stesse   un   regime
autorizzatorio e  l'assoggettamento  al  pagamento  di  una  tariffa;
possibilita'  di  prevedere,  con  lo  stesso  regolamento,  divieti,
limitazioni ed agevolazioni  e  di  determinare  la  tariffa  secondo
criteri di ragionevolezza  e  di  gradualita',  tenendo  conto  della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici  presenti
nel comune e delle caratteristiche urbanistiche  delle  diverse  zone
del territorio comunale; 
    h) attribuzione alle province  e  ai  comuni  della  facolta'  di
prevedere per l'occupazione di aree  appartenenti  al  demanio  e  al
patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone
determinato nell'atto di concessione secondo una  tariffa  che  tenga
conto, oltre che delle esigenze del bilancio,  del  valore  economico
della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita'  per
il cui esercizio l'occupazione e' concessa,  del  sacrificio  imposto
alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa,
e   dell'aggravamento   degli   oneri   di   manutenzione   derivante
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del  potere
di equiparare alle concessioni, al  solo  fine  della  determinazione
dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive; 
    i) facolta' di applicazione,  per  la  riscossione  coattiva  dei
canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative  sanzioni,
delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  riguardanti  la
riscossione  coattiva  delle  tasse,  delle  imposte  indirette,  dei
tributi locali e di altre entrate; 
    l) attribuzione alle province  e  ai  comuni  della  facolta'  di
deliberare una addizionale all'imposta  erariale  sul  consumo  della
energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni  entro
l'aliquota massima stabilita dalla legge statale. 
  150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  143  sono
adottati sentita, per quelli riguardanti le  regioni,  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  151.  L'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  143   dovra'
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
anche prevedendo misure compensative delle minori entrate  attraverso
la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti
territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie
e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari  netti
negativi per le regioni e gli enti locali. 
  152. Per l'adozione di disposizioni integrative  e  correttive  dei
decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del
presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150. 
  153. Ai fini di consentire alle  regioni  e  agli  enti  locali  di
disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e  gestire  la
propria  autonomia   tributaria,   e'   istituito   un   sistema   di
comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed  enti  locali,
secondo i seguenti principi: 
    a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle
informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento  dei
fini sopra citati; 
    b) definizione delle caratteristiche delle  banche  dati  di  cui
alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida
per l'operativita' del sistema. 
  154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi  dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   al   fine
dell'aggiornamento del catasto e  della  sua  gestione  unitaria  con
province e comuni, anche per favorire il recupero  dell'evasione,  e'
disposta la revisione generale delle zone  censuarie,  delle  tariffe
d'estimo,  della  qualificazione,   della   classificazione   e   del
classamento delle unita' immobiliari e dei  terreni  e  dei  relativi
criteri nonche'  delle  commissioni  censuarie,  secondo  i  seguenti
principi: 
    a)  attribuzione  ai  comuni  di  competenze   in   ordine   alla
articolazione del territorio comunale in microzone omogenee,  secondo
criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima
applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e  puo'  essere
periodicamente modificata; 
    b) individuazione  delle  tariffe  d'estimo  di  reddito  facendo
riferimento,  al  fine   di   determinare   la   redditivita'   media
ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai  valori  e  ai
redditi medi espressi  dal  mercato  immobiliare  con  esclusione  di
regimi legali di determinazione dei canoni; 
    c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze  di  servizi  in
applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Nel
caso di dissenso, la determinazione delle  stesse  e'  devoluta  agli
organi di cui alla lettera d); 
    d)  revisione  della  disciplina  in   materia   di   commissioni
censuarie. La composizione delle  commissioni  e  i  procedimenti  di
nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di
rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e  dei
comuni; 
    e) attribuzione della rendita catastale alle unita'  appartenenti
alle varie categorie ordinarie con  criteri  che  tengono  conto  dei
caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato  e  della
microzona ove l'unita' e' sita. 
    e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle  zone
censuarie e della qualificazione dei terreni; 
    e-ter) individuazione  di  nuovi  criteri  di  classificazione  e
determinazione delle rendite del catasto  dei  terreni,  che  tengano
conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli. 
  155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita  la  data  di
decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi  catastali.  Tale  data
non puo' essere  in  ogni  caso  anteriore  al  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi. 
  156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disposta  la
revisione  dei  criteri  di  accatastamento  dei  fabbricati   rurali
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
tenendo conto del  fatto  che  la  normativa  deve  essere  applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con  particolare  riguardo  ai
fabbricati  siti  in  zone  montane  e   che   si   deve   provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione  speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali,  ivi  compresi  quelli
destinati all'attivita' agrituristica, considerando  inoltre  per  le
aree  montane   l'elevato   frazionamento   fondiario   e   l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e  il  ruolo  fondamentale  in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione  tra  piu'
attivita' economiche per la cura dell'ambiente.  Il  termine  del  31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. (12) 
  157. Al fine di consentire il riordino  fondiario  nelle  zone  del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di cui all'articolo 4  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  come
sostituito dall'articolo 15 della legge 11  novembre  1982,  n.  828,
ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15  e  19  della
legge 1 dicembre 1986, n. 879,  e  prorogato  dall'articolo  1  della
legge 23 gennaio 1992, n.  34  sono  ulteriormente  prorogate  al  31
dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle  procedure
sono prorogati al 31 dicembre 1999 per  le  amministrazioni  comunali
che  abbiano  avviato  le  procedure  previste   per   i   piani   di
ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni. 
  158.  La  regione  siciliana  provvede  con  propria   legge   alla
attuazione dei decreti  di  cui  ai  commi  da  143  a  149,  con  le
limitazioni   richieste   dalla   speciale   autonomia    finanziaria
preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative
norme di attuazione. 
  159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle  Regioni
ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti. 
  160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, concernenti il riordino del trattamento  tributario  dei
redditi di capitale e dei  redditi  diversi  nonche'  delle  gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi
di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della disciplina dei redditi  di  capitale  con  una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo
norme di chiusura  volte  a  ricomprendere  ogni  provento  derivante
dall'impiego di capitale; 
    b) revisione della disciplina dei redditi  diversi  derivanti  da
cessioni di partecipazioni  in  societa'  o  enti,  di  altri  valori
mobiliari, nonche' di valute  e  metalli  preziosi;  introduzione  di
norme volte ad assoggettare ad imposizione i  proventi  derivanti  da
nuovi  strumenti  finanziari,  con  o  senza  attivita'  sottostanti;
possibilita',  anche  ai  fini  di  semplificazione,   di   prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie; 
    c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare  arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e
quelle produttive di risultati economici equivalenti; 
    d)   ridefinizione   dei   criteri   di   determinazione    delle
partecipazioni  qualificate,  eventualmente  anche  in  ragione   dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
    e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale
delle plusvalenze derivanti da  cessioni  di  partecipazioni  sociali
qualificate e degli  altri  redditi  di  cui  alla  lettera  b),  con
possibilita' di compensare distintamente le relative  minusvalenze  o
perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo  non  oltre
il quarto periodo di imposta successivo; 
    f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui  redditi  di  cui
alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita'  di
optare per l'applicazione di modalita'  semplificate  di  riscossione
dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo  di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima  lettera
b) non derivanti da cessioni  di  partecipazioni  qualificate;  detta
possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti  con  i
predetti intermediari; 
    g) previsione di forme  opzionali  di  tassazione  sul  risultato
maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera  b)
non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e  conseguiti
mediante  la  gestione  individuale  di  patrimoni  non  relativi  ad
imprese;  applicazione  di  una  imposta  sostitutiva  sul   predetto
risultato, determinato al netto dei redditi affluenti  alla  gestione
esenti da imposta o soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono  a  formare  il
reddito del contribuente, per i quali  rimane  fermo  il  trattamento
sostitutivo  o  di  esenzione  specificamente  previsto;   versamento
dell'imposta sostitutiva  da  parte  del  soggetto  incaricato  della
gestione; possibilita' di  compensare  i  risultati  negativi  di  un
periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi; 
    h)  introduzione  di  meccanismi  correttivi  volti   a   rendere
equivalente la tassazione dei risultati di cui alla  lettera  g)  con
quella dei redditi diversi  di  cui  alla  lettera  f)  conseguiti  a
seguito di realizzo; 
    i) revisione del regime fiscale degli organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari  secondo  criteri  analoghi  a  quelli
previsti alla lettera g)  e  finalizzati  a  rendere  il  regime  dei
medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti; 
    l)  revisione  delle  aliquote  delle  ritenute  sui  redditi  di
capitale  o  delle  misure  delle  imposte  sostitutive  afferenti  i
medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su  non  piu'
di tre livelli compresi fra un  minimo  del  12,5  per  cento  ed  un
massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso,
ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del  12,5  per  cento;
differenziazione  delle  aliquote,  nel  rispetto  dei  principi   di
incoraggiamento e tutela  del  risparmio  previsti  dall'articolo  47
della  Costituzione,  in  funzione  della  durata  degli   strumenti,
favorendo  quelli  piu'  a  lungo  termine,  trattati   nei   mercati
regolamentati  o   oggetto   di   offerta   al   pubblico;   conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle  imposte
sostitutive sui redditi di capitale  percepiti  da  persone  fisiche,
soggetti di cui all'articolo 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, ed enti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettera  c),  del  medesimo  testo  unico,  non  esercenti  attivita'
commerciali e residenti nel  territorio  dello  Stato;  conferma  dei
regimi di non applicazione dell'imposta nei  confronti  dei  soggetti
non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  previsti  dal  decreto
legislativo  1  aprile  1996,   n.   239,   emanato   in   attuazione
dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
    m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera  l),
possibilita'  di  prevedere   l'applicazione   di   una   imposizione
sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed
enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e),  del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi in  misura  pari  al  livello  minimo
indicato nella  predetta  lettera  l);  sono  in  ogni  caso  esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da
partecipazioni qualificate; 
    n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f)
secondo  i  medesimi  livelli  indicati  nella  lettera  l)   e,   in
particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui  alla
lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni  qualificate,
nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni  di  cui  alle
lettere g) e i); coordinamento fra  le  disposizioni  in  materia  di
ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte  sostitutive
afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti  alle  lettere
g) e i); 
    o) introduzione  di  disposizioni  necessarie  al  piu'  efficace
controllo dei redditi  di  capitale  e  diversi,  anche  mediante  la
previsione di particolari obblighi di rilevazione e di  comunicazione
delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali
o di altri soggetti che intervengano  nelle  operazioni  stesse,  con
possibilita' di limitare i predetti obblighi nei  casi  di  esercizio
delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina
contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione  di
tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi
di capitale e diversi anche di fonte estera; p)  coordinamento  della
nuova disciplina con quella contenuta nel  decreto-legge  28  gennaio
1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con
il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  introducendo
nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie  ad  attuare  il
predetto coordinamento, con particolare riguardo al  trattamento  dei
soggetti non residenti nel territorio dello Stato; 
    q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta  nel
decreto legislativo 1 aprile 1996, n.  239,  e  con  le  disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie  ad  attuare
il predetto coordinamento; 
    r) possibilita' di  disporre  l'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione. 
  161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi aventi per oggetto la  modifica  organica  e  sistematica
delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai  processi
di organizzazione delle attivita' produttive,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende,
complessi  aziendali,  partecipazioni  in  societa'   controllate   o
collegate, sempreche' possedute per un periodo non  inferiore  a  tre
anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva  delle
imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata
alla cessione di partecipazioni qualificate  di  cui  al  comma  160,
lettera e); 
    b) armonizzazione  del  regime  tributario  delle  operazioni  di
conferimento di aziende o di  complessi  aziendali  e  di  quelle  di
scambio  di  partecipazioni  con  il  regime  previsto  dal   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544,  per  le  operazioni  poste  in
essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato  e  soggetti
residenti in altri Stati membri dell'Unione europea; 
    c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza  delle
operazioni indicate nella lettera b) nonche' per  quelle  iscritte  a
seguito di operazioni di fusione e di  scissione,  di  un  regime  di
imposizione sostitutiva delle imposte sui  redditi,  da  applicare  a
scelta del contribuente ed in alternativa al  regime  indicato  nella
lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a); 
    d) esclusione  o  limitazione  dell'applicazione  del  regime  di
imposizione sostitutiva, per le  operazioni  indicate  nelle  lettere
precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni
volte  ad  evitare  possibili  effetti  distorsivi   in   conseguenza
dell'applicazione dei  regimi  sostitutivi  di  cui  alle  precedenti
lettere; 
    e) individuazione di una disciplina specifica per la  riscossione
delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo  la
possibilita'  di  introdurre  criteri  di  dilazione,   eventualmente
differenziati; 
    f)  revisione  del  trattamento  tributario  delle   riserve   in
sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del
codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali; 
    g) revisione dei criteri di individuazione  delle  operazioni  di
natura elusiva indicate nell'articolo  10  della  legge  29  dicembre
1990, n. 408, anche in funzione di un miglior  coordinamento  con  le
operazioni indicate nelle precedenti lettere e  con  le  disposizioni
contenute nel testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544. 
  162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi concernenti  il  riordino  delle  imposte  personali  sul
reddito, ai fine di favorire  la  capitalizzazione  delle  imprese  e
tenendo  conto  delle  esigenze  di   efficienza,   rafforzamento   e
razionalizzazione  dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) applicazione  agli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione
ordinaria del capitale investito di un'aliquota  ridotta  rispetto  a
quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del  capitale  investito
sara' determinata in base al rendimento  figurativo  fissato  tenendo
conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e
privati, trattati nei mercati regolamentati italiani; 
    b)  applicazione   della   nuova   disciplina   con   riferimento
all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve  formate  con
utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e  fondi  di  cui
all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  sempreche'  derivanti  da  conferimenti  in  denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti
dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30
settembre 1996 la nuova disciplina puo' essere  applicata  anche  con
riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;  possibilita'  di
limitazioni o esclusioni del beneficio nel  caso  di  utilizzo  degli
incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze  di  efficienza,
rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo; (26) 
    b-bis)  possibilita'  di  applicare  la  nuova   disciplina   con
riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese  individuali  e
delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; (26) 
    c)  previsioni  di  particolari  disposizioni  per  le   societa'
costituite dopo il 30 settembre 1996; 
    d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in
una misura compresa tra i livelli minimo  e  massimo  previsti  dalla
lettera l) del comma 160; 
    e)  abrogazione  della  maggiorazione  di  conguaglio  prevedendo
l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui  ai  commi  2  e  4
dell'articolo  105  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  con  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  non
superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva,  non  deducibile  ai
fini della  determinazione  del  reddito  imponibile,  potra'  essere
prelevata a carico  delle  riserve  e  per  la  relativa  riscossione
potranno  essere  previste  diverse  modalita'  di   rateazione   non
superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza; 
    f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per
le  societa'  i  cui  titoli  di  partecipazione  sono  ammessi  alla
quotazione  nei  mercati  regolamentati  italiani,   consistenti   in
riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della  lettera  d)  e  nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b)  senza
limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre
periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione; 
    g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire
la ricerca e la tecnologia avanzata; 
    h) abrogazione della tassa  sui  contratti  di  borsa  aventi  ad
oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e  conclusi
nell'ambito dei  mercati  medesimi,  con  possibilita'  di  apportare
misure di coordinamento con le altre disposizioni del  regio  decreto
30 dicembre 1923, n. 3278, e con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  anche  al  fine  di  evitare
disparita' di trattamento; 
    i) coordinamento della disciplina del credito  di  imposta  sugli
utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere  e
con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai  soli  fini  della
lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva;  negli
altri casi l'ammontare del  credito  di  imposta  non  potra'  essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla  societa'
alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito; 
    l)  coordinamento  delle  disposizioni  previste  nelle   lettere
precedenti con quelle  di  cui  al  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,  procedendo  anche  alla  revisione  della
disciplina delle  ritenute  sugli  utili  di  cui  e'  deliberata  la
distribuzione. 
  163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a  162  deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate  per  il
bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette
pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e  b),  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, la parola: "decuplo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "ventuplo".  Il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  al
predetto testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito
dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.  La
disposizione  si  applica  agli  atti  pubblici  formati,  agli  atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture  private  autenticate
ed a  quelle  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Per
le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere  dalla  stessa
data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente
alle  rendite  e  alle  pensioni  si   tiene   conto   del   ventuplo
dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti  previsti  nel
prospetto di cui alla tabella 3  allegata  alla  presente  legge.  Il
valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46,  comma
2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  131   del   1986,   e   successive
modificazioni, nonche'  il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  a
quest'ultimo sono  variati,  in  ragione  della  modificazione  della
misura del saggio legale degli interessi, con  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre  dell'anno  in  cui
detta modifica e'  intervenuta.  Le  variazioni  di  cui  al  periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione  della
base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni,  per  le
successioni aperte e le donazioni fatte a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui  e'  pubblicato  il  decreto  di
variazione. 
  165. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  166. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  167. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  168. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  169. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  170. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  172. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  175. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  176. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  177. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  178.  IL  D.L.  30  SETTEMBRE  2005,  N.   203,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L.  2  DICEMBRE  2005,  N.  248,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
  179.  IL  D.L.  30  SETTEMBRE  2005,  N.   203,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L.  2  DICEMBRE  2005,  N.  248,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
  180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  182. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  183. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  184. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  185. Le disposizioni  dei  commi  da  165  a  184  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di  unitarieta'  e
coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in
materia di imposte  dirette  e  indirette,  erariali  e  locali,  nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali. 
  187.  Il  riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) definizione della nozione di ente non commerciale,  conferendo
rilevanza ad elementi  di  natura  obiettiva  connessi  all'attivita'
effettivamente esercitata; 
    b) esclusione  dall'imposizione  dei  contributi  corrisposti  da
amministrazioni  pubbliche  ad  enti  non  commerciali,  aventi  fine
sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate  in
conformita' ai propri fini istituzionali; 
    c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di  tipo
associativo, da individuare con riferimento  ad  elementi  di  natura
obiettiva connessi all'attivita' effettivamente  esercitata,  nonche'
sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie  elu-
sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi  resi  agli
associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa; 
    d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche  di  fondi
effettuate  occasionalmente,  anche  mediante  offerta  di  beni   ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione; 
    e) previsione omogenea di regimi di imposizione  semplificata  ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei
confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da
attivita' commerciali entro  limiti  predeterminati,  anche  mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive; 
    f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con  possibili  deroghe
giustificate dall'ordinamento  vigente,  differenziati  in  relazione
alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di
cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto  soggetto  a
pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate  complessive
dell'ente superino i  limiti  previsti  in  materia  di  imposte  sui
redditi; 
    g) previsione di agevolazioni temporanee  per  le  operazioni  di
trasferimento di beni patrimoniali; 
    h) previsione di un regime agevolato, semplificato e  forfettario
con riferimento ai  diritti  demaniali  sugli  incassi  derivanti  da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta
sugli spettacoli. 
  188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo  tributario  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso  un  re-
gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve  le  previsioni  di  maggior  favore  relative  alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
381, e alle organizzazioni non  governative  di  cui  alla  legge  26
febbraio 1987, n. 49. 
  189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  e'  informata  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a) determinazione di  presupposti  e  requisiti  qualificanti  le
organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'   sociale,   escludendo
dall'ambito dei soggetti ammessi gli  enti  pubblici  e  le  societa'
commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie,  i
partiti politici, le organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di
datori di lavoro e le  associazioni  di  categoria,  individuando  le
attivita'  di  interesse  collettivo  il  cui  svolgimento   per   il
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'  sociale,  anche
nei  confronti  dei  propri  soci,  giustifica  un   regime   fiscale
agevolato, e prevedendo il  divieto  di  distribuire  anche  in  modo
indiretto utili; 
    b) previsione dell'automatica qualificazione come  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale  degli  organismi  di  volontariato
iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle  cooperative
sociali, con relativa previsione di una  disciplina  semplificata  in
ordine agli adempimenti formali, e differenziata  e  privilegiata  in
ordine alle agevolazioni previste,  in  ragione  del  valore  sociale
degli stessi; 
    c)  previsione,  per  l'applicazione  del  regime  agevolato,  di
espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza  di
principi di trasparenza  e  di  democraticitacon  possibili  deroghe,
giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla  particolare
natura di taluni enti; 
    d) previsione di misure  dirette  ad  evitare  abusi  e  fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie; 
    e) previsione della detraibilita'  o  della  deducibilita'  delle
erogazioni  liberali  effettuate,  entro  limiti  predeterminati,  in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli
enti a regime equiparato; 
    f) previsione di regimi agevolati,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, per i proventi  derivanti  dall'attivita'  di  produzione  o
scambio  di  beni  o  di  servizi,  anche  in  ipotesi  di  attivita'
occasionali,  purche'  svolte  in  diretta  attuazione  degli   scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi; 
    g) facolta' di prevedere  agevolazioni  per  tributi  diversi  da
quelli di cui alla lettera f). 
  190. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro  e  della  previdenza
sociale e per  la  solidarieta'  sociale,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo. 
  191.  L'organismo  di  controllo  opera  sotto  la  vigilanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze  e
garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori  e  vincolanti,
l'uniforme applicazione della normativa sui  requisiti  soggettivi  e
sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di  cui  ai  commi
186 e 188.  L'organismo  di  controllo  e'  tenuto  a  presentare  al
Parlamento apposita relazione annuale; e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri  di  indirizzo,  promozione  e  ispezione  per   la   corretta
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di
terzo settore. Puo' inoltre  formulare  proposte  di  modifica  della
normativa  vigente  ed  adottare  provvedimenti  di  irrogazione   di
sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460. 
  192.  L'organismo  di  controllo  ha,  altresi',  il   compito   di
assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita'
di  raccolta  di  fondi  e  di  sollecitazione  della  fede  pubblica
attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione. 
  192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro  e  della  previdenza
sociale  e  per  la  solidarieta'  sociale,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti la sede, l'organizzazione  interna,  il  funzionamento,  il
numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le  modalita'
di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190. 
  193. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  delle  misure
previste dai commi 186 e 188, che  non  potranno  superare  lire  100
miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi  per  gli  anni  1998  e
1999, si  fa  fronte  mediante  quota  parte  dei  maggiori  introiti
derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192. 
  194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per
l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri
previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti
e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a  203,  valgono
le disposizioni del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le  persone
fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico  delle
imposte sui redditi. Il contributo  e'  determinato  applicando  alla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  per
l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  del  predetto  testo
unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
    a) fino a lire 7.200.000 0 per cento; 
    b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento; 
    c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento; 
    d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento; 
    e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento. 
  196.  Dal  contributo  determinato  ai  sensi  del  comma  195   si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi: 
    a) lire 40.000 per il coniuge non  legalmente  ed  effettivamente
separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 12 del citato testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati  o  affiliati
indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12; 
    b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che
per il periodo  d'imposta  1996  fruiscono  delle  detrazioni  per  i
redditi di lavoro  dipendente;  la  maggiorazione  e'  rapportata  al
periodo di lavoro o di pensione nell'anno. 
  197. Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile
ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa  o  contributo;
l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto  d'imposta  ai  sensi
del comma 198,  rispetto  all'importo  del  contributo  dovuto,  puo'
essere chiesta a  rimborso  ovvero  computata  in  diminuzione  dalle
imposte sui redditi dovute dal contribuente. 
  198.  Il  contributo  straordinario,  al  netto   dell'importo   da
trattenere ai sensi del  comma  199,  deve  essere  versato,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,  in  due
rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto  della
seconda o unica rata di detta  imposta  relativa  all'anno  1997.  La
liquidazione,  il  conguaglio  e  la  comunicazione  dei   dati   del
contributo straordinario dovuto ai  sensi  del  presente  comma  sono
effettuate anche  dai  soggetti  che  prestano  l'assistenza  fiscale
avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge  30
dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 15,  secondo  comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,
come sostituito dal decreto-legge 5 marzo  1986,  n.  57,  convertito
dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si  prevede  che  il
versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000. 
  199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  ed  ai  redditi
assimilati di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere  a)  e  d),  del
citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  il  contributo  e'
trattenuto, in rate di uguale  importo,  dai  soggetti  di  cui  agli
articoli 23 e 29 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti
nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e'  versato
con le modalita' previste per  le  ritenute  sui  redditi  di  lavoro
dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o
nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e
sui compensi corrisposti nel periodo di  paga  successivo.  L'importo
che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di  lavoro  o
per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere  comunicato   agli
interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997. 
  200. Nel caso in cui i  soggetti  che  operano  le  ritenute  sulle
retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo
1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996,  hanno  rilasciato
il certificato previsto dai commi  2  e  3  dell'articolo  7-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,  si  applicano  le
modalita'  previste  dal  comma  198.  E'  fatta  salva  la  facolta'
dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del  comma  199,  previa  consegna,
entro  il  mese  di  febbraio  1997,  del  predetto  certificato,  in
originale o in copia. 
  201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2  e  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo  all'anno  1996,
sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo, quello del contributo dovuto, nonche'  l'ammontare  delle
detrazioni spettanti. 
  202. I soggetti tenuti  al  versamento  del  contributo  nonche'  i
datori di lavoro devono indicare,  nelle  dichiarazioni  relative  al
periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1  e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e  le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di  cui
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione. 
  203. Per la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni,  si  applicano
le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche. 
  204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni  rela-
tive  ad  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza  applicazione  di
sanzioni e di  interessi,  gli  omessi  versamenti  dell'imposta  sul
valore aggiunto risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  e  dalle
liquidazioni periodiche, provvedendo  a  versare,  entro  il  termine
perentorio del 28 febbraio 1998, l'imposta stessa ed una  soprattassa
nella misura del venticinque per cento, del venti  per  cento  o  del
quindici  per  cento,  a  seconda   che   la   violazione   riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con  riferimento  ai
versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di
dichiarazione annuale senza usufruire  delle  circostanze  attenuanti
previste nel citato articolo 48,  le  soprattasse  di  cui  al  primo
periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della
soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n.  633  del
1972. (21) 
  205. Per la  regolarizzazione  dei  versamenti  periodici  relativi
all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per
cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della relativa dichiarazione. 
  206. Per gli omessi versamenti per  i  quali  l'ufficio  IVA  abbia
provveduto  a  notificare  l'avviso  di  pagamento  o   ad   eseguire
l'iscrizione a ruolo o se  entro  il  30  settembre  1997  lo  stesso
ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, si applicano le disposizioni del  periodo  seguente,  a
condizione che il contribuente effettui il versamento previsto  entro
trenta giorni dal  ricevimento  dell'avviso  di  pagamento.  Per  gli
avvisi di pagamento notificati fino alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31
gennaio 1997. Se la  violazione  e'  gia'  stata  constatata  o  sono
comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo  52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
la soprattassa da versare entro la predetta  data  del  30  settembre
1997 e' pari al trentacinque per  cento,  al  trenta  per  cento,  al
venticinque per cento o al  venti  per  cento,  rispettivamente,  per
ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. 
  207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi
204, 205 e 206 deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  indicate
nell'articolo 38, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di
cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena
di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni  dal  pagamento,  al
competente  ufficio  IVA,   apposita   istanza,   allegandovi   copia
dell'attestazione di versamento. La  trasmissione  dell'istanza  puo'
essere  effettuata  anche  tramite  servizio   postale,   con   plico
raccomandato senza busta. 
  208. Le disposizioni  del  comma  204  si  applicano,  fino  al  28
febbraio 1998, anche se per l'imposta sono stati emessi i  ruoli  per
la riscossione, a condizione che la cartella  di  pagamento  non  sia
stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della  data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  In  caso  di  avvenuta
notifica della cartella  di  pagamento,  resta  fermo  il  versamento
dell'imposta  al  concessionario   della   riscossione,   mentre   il
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso  l'ufficio
IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. (21) 
  209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,
riguardanti i ritardati o mancati versamenti  diretti  delle  imposte
sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i  sostituti  di
imposta possono regolarizzare, senza applicazione di  sanzioni  e  di
interessi, gli omessi versamenti delle  imposte  sui  redditi,  delle
altre  imposte,  nonche'  dei  contributi  dovuti  risultanti   dalle
dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi  entro  il
31 dicembre 1995, provvedendo a  versare,  in  mancanza  di  notifica
della cartella di pagamento,  entro  il  termine  perentorio  del  28
febbraio 1998, gli ammontari dovuti,  maggiorati  di  un  importo,  a
titolo di soprattassa, p ari al trentacinque per cento, al trenta per
cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per
cento, a seconda che  l'imposta  o  il  contributo  siano  dovuti  in
relazione  alla  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta  o  all'esercizio  chiuso,  rispettivamente,  entro  il  31
dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994  e  1995.  La
soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente
dovuta per omesso o tardivo pagamento  degli  acconti  relativi  allo
stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il  contribuente
ha versato  l'imposta  o  il  contributo  in  sede  di  dichiarazione
annuale, in caso di omesso o tardivo  versamento  degli  acconti,  la
misura della soprattassa di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla
meta'. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento. (21) 
  210. Le disposizioni del comma 209 non si  applicano  per  i  ruoli
gia' emessi,  per  i  quali  sia  stata  notificata  la  cartella  di
pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di  entrata
in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali  la  cartella
di pagamento sia stata  notificata  dopo  tale  data  e  fino  al  30
settembre  1997,  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  209  a
condizione che il contribuente versi gli  importi  rideterminati,  in
base a detto comma, alla scadenza della rata. I  concessionari  della
riscossione sono tenuti a  comunicare  ai  competenti  uffici,  entro
trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209,  i
relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo
111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio
1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla  base  delle
comunicazioni dei concessionari, gli  uffici  dispongono  lo  sgravio
degli importi iscritti a ruolo per la differenza. 
  211.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante  i
sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente,  sono  tenuti
al versamento di un  importo  pari  al  5,89  e  al  3,89  per  cento
dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto,  di  cui
all'articolo  2120  del  codice  civile,  maturati  al  31  dicembre,
rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a  titolo  di  acconto  delle
imposte  dovute  su  tali  trattamenti  dai  dipendenti.  Ognuno  dei
predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al  netto
delle somme gia'  erogate  a  titolo  di  anticipazione  fino  al  31
dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi  di  cui
al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nonche'  quelli  che
alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti: 
    a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2  per
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996; 
    b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del
3,89 per cento degli importi maturati al 31  dicembre  1996,  nonche'
alla  prevista  intera  percentuale  degli  importi  maturati  al  31
dicembre 1997; 
    b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento
del 3,89 per  cento  degli  importi  maturati  al  31  dicembre  1996
relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione. 
  211-bis. Il versamento previsto dal comma 211  non  e'  dovuto  per
tutti i dipendenti assunti successivamente al  30  ottobre  1996  che
determinino  incremento  del  numero  degli  addetti  delle   singole
aziende. 
  211-ter.  Sono  parimenti  escluse  dal  versamento  le  quote   di
accantonamento annuale del  trattamento  di  fine  rapporto  comunque
imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  212.  Gli  importi  indicati  al  comma  211,  da  riportare  nella
dichiarazione prevista nell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    600,    relativa,
rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno  versati  in  parti  uguali
entro il 31 luglio e  il  30  novembre  dei  predetti  anni,  con  le
modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi  da
lavoro dipendente. 
  213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla
data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato  secondo  i  criteri
previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile.  Esso
costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle
ritenute applicate sui trattamenti di  fine  rapporto  corrisposti  a
decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78  per  cento
di  detti  trattamenti,  ovvero,  se  superiore,   alla   percentuale
corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data
e i trattamenti di fine rapporto  risultanti  alla  stessa  data.  Se
precedentemente al 1 gennaio  2000  il  credito  di  imposta  risulta
superiore al 12 per cento dei  trattamenti  residui,  l'eccedenza  e'
utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti
la cui corresponsione determina detta eccedenza. 
  214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le  disponibilita'
liquide nelle contabilita'  speciali  o  in  conti  correnti  con  il
Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del  bilancio  dello  Stato  sono
accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo  ad
avvenuto accertamento che le disponibilita'  sui  conti  medesimi  si
sono ridotte a  un  valore  non  superiore  al  20  per  cento  delle
disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle
rate di pagamento risultanti  dalla  normativa  vigente  decorre  dal
raggiungimento del predetto limite.  Con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio  1997,  sono   disciplinati   modalita'   e   termini   degli
accreditamenti di somme spettanti alle province,  ai  comuni  e  alle
comunita' montane. (4) 
  215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le  parole  "14.550  miliardi"  e
"16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi"; 
    b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, e' stabilita, a  carico  delle  Amministrazioni  statali,
un'aliquota  contributiva  di  finanziamento  aggiuntiva  rispetto  a
quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e  modalita'
di versamento."; 
    c) all'articolo 2, comma 4,  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
"b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705
miliardi  per  l'anno  1997,  quale  contribuzione  di  finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali". 
  216. Le entrate  derivanti  dalla  presente  legge  sono  riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri  per  il  servizio
del debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee  di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio del bilancio assunti in sede  comunitaria.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma. (30) 
  217. Le disposizioni della presente legge entrano in  vigore  il  1
gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita  una  diversa
decorrenza. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di di  osservarla  e  di
farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 
 
                              SCALFARO 
 
                           PRODI, Presidente del Consiglio 
                           dei Ministri 
                           CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio 
                           e della Programmazione economica 
                           VISCO, Ministro delle finanze 
 
    Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 5-bis, comma 1) che "In  attesa  dell'emanazione  dei
decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge  23
dicembre 1996, n. 662,  concernente  disposizioni  per  la  revisione
organica delle sanzioni tributarie non  penali,  sono  sospese,  sino
alla emanazione dei citati decreti legislativi,  le  pene  pecuniarie
tributarie a carico degli eredi per effetto della  intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella
lettera b) del citato comma"; 
  - (con l'art. 6, comma 3-bis) che la modifica di cui al  comma  114
del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni  dalla
L. 16 luglio 1997, n. 228, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma
6) che i limiti e le condizioni di cui  al  comma  214  del  presente
articolo, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti  aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai  fondi  pubblici
assegnati alla Cassa per il credito  alle  imprese  artigiane  spa  -
Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 27 giugno 1997, n. 185, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 1997, n. 259, ha disposto (con l'art.  1-bis,  comma  1)
che "Il termine  per  la  regolarizzazione  delle  societa'  semplici
esercenti attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma  75,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 31 luglio 1997, n. 259 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  i
termini per  l'esercizio  delle  deleghe  legislative  stabilite  dal
presente articolo sono fissati al 30 novembre  1997,  fermo  restando
quanto disposto dal comma 133 del presente articolo 3. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 2 ottobre 1997, n. 334 ha disposto (con l'art.  3,  comma  2)
che "Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  prorogato  al  30  giugno
1997". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto: 
  - (con l'art. 14, comma 11) che "Il termine del 31  dicembre  1997,
indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e' differito al 30 giugno 1998"; 
  - (con  l'art.  14,  comma  13)  che  "Ai  medesimi  fini,  per  le
variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che
non presentano piu' i requisiti  di  ruralita',  il  termine  del  31
dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998"; 
  - (con l'art. 17, comma 36) che "Il comma 112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi
gli  effetti  delle  procedure  negoziali  in  corso  alla  data   di
emanazione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed  altre
pubbliche  amministrazioni,  finalizzate  al  trasferimento  di  beni
immobili  gia'  destinati  ad  uso  pubblico  dai  piani   regolatori
generali"; 
  - (con l'art. 56, comma 3) che "Il termine per la  regolarizzazione
delle societa'  semplici  che  svolgono  attivita'  agricola  di  cui
all'articolo 3, comma 75, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
differito al 1 dicembre 1997 dall'articolo 1-bis dei decreto-legge 27
giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 1997, n. 259, e' prorogato al 1 dicembre 1998"; 
  - (con l'art. 56, comma 4) che "Il termine di cui al  comma  75-bis
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto  dal
comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
prorogato al 1 dicembre 1998". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto: 
  - (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine  del  28  febbraio  1998
previsto ai commi 204, 208 e  209  dell'articolo  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  e'  differito  al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore  della
presente legge"; 
  - (con l'art. 19, comma 5) che "E'  soppresso  il  termine  di  cui
all'articolo 3, comma 88, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  per
la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari  costituenti
apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui  all'articolo  14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e  successive  modificazioni.  E'
inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di  fondi
istituiti con l'apporto dei beni predetti,  di  cui  all'articolo  3,
comma 91, della citata legge n. 662 del 1996". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art.  2,  comma  6)
che le modifiche di cui  al  comma  162,  lettere  b)  e  b-bis)  del
presente articolo, "si applicano a decorrere dal  quarto  periodo  di
imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996,
anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi
di imposta successivi a  quello  predetto,  e  per  l'emanazione  dei
provvedimenti di attuazione  del  comma  5  trovano  applicazione  le
disposizioni dei commi 3 e 4". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in
G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del comma 216 del presente articolo nella parte in cui
detta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  sua
attuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore  dell'abrogazione  del  comma  65  del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del  comma  65  del  presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n.
185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga  dell'entrata  in
vigore dell'abrogazione del comma 65 del  presente  articolo  dal  31
dicembre 2002 al 30 giugno 2003. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato  dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del  comma  65  del  presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
217) che "Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e successive modificazioni, si interpreta  nel  senso  che  i
requisiti necessari per essere ammessi  alle  garanzie  di  cui  alle
lettere a) e b) del citato  comma  devono  sussistere  in  capo  agli
aventi diritto al momento del ricevimento della proposta  di  vendita
da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data  stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani
di dismissione programmati". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, ha disposto (con l'art.  6,  comma
1) che "La Commissione di congruita' di  cui  all'articolo  3,  comma
112, lettera c), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  con  sede
presso la Direzione generale dei lavori e del demanio, e' soppressa". 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268,  comma
1, n. 924)) che il  comma  114  del  presente  articolo  e'  abrogato
limitatamente alle dismissioni della difesa. 
                                                            TABELLA 1 
                                             (articolo 11, comma 119) 
 
     TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO 
PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 
     1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 
    

Categoria di menomazione
di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente
della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834                       Misura
Prima categoria         due volte l'importo dello stipendio
                        tabellare iniziale alla data di presentazione
                        della domanda
Seconda categoria       92 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Terza categoria         75 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Quarta categoria        61 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Quinta categoria        44 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Sesta categoria         27 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Settima categoria       12 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Ottava categoria        6 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Menomazioni della integrita'
fisica di cui alla tabella
B allegata al decreto del
Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834                    Misura
Per tutte le            3 per cento dell'importo stabilito per la
menomazioni ivi         prima categoria.
previste


    
                                                            TABELLA 2 
                                             (articolo 21, comma 227) 
 
   Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente 
  al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale 
                              unitario. 
    

=====================================================================
N. rate|Quota capitale|Quota interesse|Rata anticipata|Debito residuo
Colonna| Colonna 2    | Colonna 3     | Colonna 4     | Colonna 5
1      |              |               |               |
       |              |               |               |
       |              |               |               |
  1    | 0,040127     |    ----       | 0,040127      | 0,959873
       |              |               |               |
  2    | 0,027329     | 0,012798      | 0,040127      | 0,932544
       |              |               |               |
  3    | 0,027693     | 0,012434      | 0,040127      | 0,904851
       |              |               |               |
  4    | 0,028062     | 0,012065      | 0,040127      | 0,876789
       |              |               |               |
  5    | 0,028436     | 0,011691      | 0,040127      | 0,848353
       |              |               |               |
  6    | 0,028816     | 0,011311      | 0,040127      | 0,819537
       |              |               |               |
  7    | 0,029200     | 0,010927      | 0,040127      | 0,790337
       |              |               |               |
  8    | 0,029589     | 0,010538      | 0,040127      | 0,760748
       |              |               |               |
  9    | 0,029984     | 0,010143      | 0,040127      | 0,730764
       |              |               |               |
 10    | 0,030383     | 0,009744      | 0,040127      | 0,700381
       |              |               |               |
 11    | 0,030789     | 0,009338      | 0,040127      | 0,669592
       |              |               |               |
 12    | 0,031199     | 0,008928      | 0,040127      | 0,638393
       |              |               |               |
 13    | 0,031615     | 0,008512      | 0,040127      | 0,606778
       |              |               |               |
 14    | 0,032037     | 0,008090      | 0,040127      | 0,574741
       |              |               |               |
 15    | 0,032464     | 0,007663      | 0,040127      | 0,542277
       |              |               |               |
 16    | 0,032897     | 0,007230      | 0,040127      | 0,509380
       |              |               |               |
 17    | 0,033335     | 0,006792      | 0,040127      | 0,476045
       |              |               |               |
 18    | 0,033780     | 0,006347      | 0,040127      | 0,442265
       |              |               |               |
 19    | 0,034230     | 0,005897      | 0,040127      | 0,408035
       |              |               |               |
 20    | 0,034687     | 0,005440      | 0,040127      | 0,373348
       |              |               |               |
 21    | 0,035149     | 0,004978      | 0,040127      | 0,338199
       |              |               |               |
 22    | 0,035618     | 0,004509      | 0,040127      | 0,302581
       |              |               |               |
 23    | 0,036093     | 0,004034      | 0,040127      | 0,266488
       |              |               |               |
 24    | 0,036574     | 0,003553      | 0,040127      | 0,229914
       |              |               |               |
 25    | 0,037061     | 0,003066      | 0,040127      | 0,192853
       |              |               |               |
 26    | 0,037556     | 0,002571      | 0,040127      | 0,155297
       |              |               |               |
 27    | 0,038056     | 0,002071      | 0,040127      | 0,117241
       |              |               |               |
 28    | 0,038564     | 0,001563      | 0,040127      | 0,078677
       |              |               |               |
 29    | 0,039078     | 0,001049      | 0,040127      | 0,039599
       |              |               |               |
 30    | 0,039599     | 0,000528      | 0,040127      | 0,000000
       |              |               |               |
       |              |               |               |
       | 1.000000     | 0,203810      | 1,203810      |
       |              |               |               |

    
                                                            TABELLA 3 
                                             (articolo 66, comma 164) 
 
                     PROSPETTO DEI COEFFICIENTI 
               Coefficienti per la determinazione dei 
            diritti di usufrutto a vita e delle rendite o 
              pensioni vitalizie calcolati al saggio di 
                   interesse del cinque per cento. 
    

                Eta' del beneficiario       Coefficiente
                   (anni compiuti)
                   da   0 a  20                   19
                   da  21 a  30                   18
                   da  31 a  40                   17
                   da  41 a  45                   16
                   da  46 a  50                   15
                   da  51 a  53                   14
                   da  54 a  56                   13
                   da  57 a  60                   12
                   da  61 a  63                   11
                   da  64 a  66                   10
                   da  67 a  69                    9
                   da  70 a  72                    8
                   da  73 a  75                    7
                   da  76 a  78                    6
                   da  79 a  82                    5
                   da  83 a  86                    4
                   da  87 a  92                    3
                   da  93 a  99                    2


    

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Legge 7 agosto 1990, n. 241

  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO I
PRINCIPI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 
 
  1. L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla
legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
disciplinano   singoli   procedimenti   ,   nonche'   dai    principi
dell'ordinamento comunitario. 
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto  privato  salvo
che la legge disponga diversamente. 
  1-ter. I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  di
cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a  quello
cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni  in   forza   delle
disposizioni di cui alla presente legge)). 
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate   esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria. 
                               Art. 2 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)). 
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14) 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali   devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   da   specifiche   disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14) 
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento   decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per   ciascun   procedimento,   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 
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AGGIORAMENTO (14) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: 
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge"; 
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009. 
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009. 
                             Art. 2-bis 
(Conseguenze per il ritardo  dell'amministrazione  nella  conclusione
                         del procedimento). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa  o  colposa  del  termine  di
conclusione del procedimento. 
  ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento)). ((29)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via  sperimentale
e dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ". 
                               Art. 3 
                (( (Motivazione del provvedimento) )) 
 
  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale. 
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da   altro   atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima   deve   essere   indicato   e   reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama. 
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
                             Art. 3-bis 
                    (( (Uso della telematica). )) 
 
  ((1. Per conseguire maggiore efficienza nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati)). 

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                               Art. 4. 
     (( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 
                               Art. 5. 
                (( (Responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile   del   singolo   procedimento   il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4. 
  3.  L'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
                               Art. 6. 
          (( (Compiti del responsabile del procedimento) )) 
  1. Il responsabile del procedimento: 
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
     b) accerta di ufficio i fatti, disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
     c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 
     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero rrasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria   condotta   dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)). 
                             Art. 6-bis. 
                   (( (Conflitto di interessi). )) 
 
  ((1. Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto,
anche potenziale)). 

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                               Art. 7. 
           (( (Comunicazione di avvio del procedimento) )) 
 
  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento. 
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari. 
                               Art. 8. 
((  (Modalita'  e  contenuti  della  comunicazione   di   avvio   del
                          procedimento) )) 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
     a) l'amministrazione competente; 
     b) l'oggetto del procedimento promosso; 
     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
     ((c-bis) la data entro la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
     c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza;)) 
     d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista. 
                               Art. 9. 
                 (( (Intervento nel procedimento) )) 
 
  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta' di intervenire nel procedimento. 
                              Art. 10. 
          (( (Diritti dei partecipanti al procedimento) )) 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: 
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24; 
     b)   di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento. 
                             Art. 10-bis 
 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato   accoglimento   di   tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e  gestiti  dagli
enti previdenziali. ((Non possono essere addotti  tra  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o   ritardi
attribuibili all'amministrazione)). 
                              Art. 11. 
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)). 
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
                              Art. 12. 
          (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati   agli
interventi di cui al medesimo comma 1. 
                              Art. 13. 
   (( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) )) 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta  alla
emanazione   di   atti   normativi,   amministrativi   generali,   di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione. 
  2. Dette disposizioni non si  applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. 

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

                               Art. 14 
                       (Conferenza di servizi) 
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione  procedente  ((puo'  indire))  una  conferenza   di
servizi. 
  2.  La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta   quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,  concerti,  nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa    richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello  stesso  termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti)). 
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale   di   interessi   coinvolti   in    piu'    procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,  previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005,  N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta  da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta. 
  4. Quando l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione  del
provvedimento finale. 
  5. In caso di affidamento di  concessione  di  lavori  pubblici  la
conferenza di servizi e' convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario  entro  quindici  giorni
fatto salvo quanto previsto  dalle  leggi  regionali  in  materia  di
valutazione di  impatto  ambientale  (VIA).Quando  la  conferenza  e'
convocata ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
concedente il diritto di voto. 
  5-bis.  Previo  accordo  tra  le  amministrazioni   coinvolte,   la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
                            Art. 14-bis. 
                 (Conferenza di servizi preliminare) 
  1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per  progetti  di
particolare complessita' e  di  insediamenti  produttivi  di  beni  e
servizi, su  motivata  richiesta  dell'interessato,  documentata,  in
assenza di un progetto preliminare, da  uno  studio  di  fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni  per  ottenere,  alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso.  In  tale  caso  la
conferenza  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data   della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 
  ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.)) 
  2. Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul  progetto
preliminare al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,   i   pareri,   le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa  vigente.  In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano,  per
quanto riguarda l'interesse da  ciascuna  tutelato,  sulle  soluzioni
progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base   della
documentazione  disponibile,  elementi  comunque   preclusivi   della
realizzazione del progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli  elementi  necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto  definitivo,  gli
atti di consenso. 
  3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di  servizi  si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase  preliminare
di definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto  ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i  successivi  trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'  competente  alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione  del  progetto  e
dello studio di impatto ambientale. In  tale  fase,  che  costituisce
parte integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta  autorita'
esamina le principali alternative, compresa  l'alternativa  zero,  e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza  di
eventuali elementi di incompatibilita', anche  con  riferimento  alla
localizzazione prevista dal progetto e,  qualora  tali  elementi  non
sussistano,  indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi   le
condizioni per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto
definitivo, i necessari atti di consenso. 
  3-bis. Il dissenso espresso in sede di  conferenza  preliminare  da
una    amministrazione    preposta    alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  della
salute o della  pubblica  incolumita',  con  riferimento  alle  opere
interregionali, e' sottoposto alla  disciplina  di  cui  all'articolo
14-quater, comma 3. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di  servizi  si
esprime allo stato degli atti a sua  disposizione  e  le  indicazioni
fornite in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle  osservazioni
dei privati sul progetto definitivo. 
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il  progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e   il
sessantesimo  giorno  successivi  alla  trasmissione.  In   caso   di
affidamento  mediante  appalto  concorso  o  concessione  di   lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
servizi sulla base del  solo  progetto  preliminare,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
modificazioni. 
                            Art. 14-ter. 
                (Lavori della conferenza di servizi) 
  01. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  e'  convocata
entro quindici giorni ovvero, in  caso  di  particolare  complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 
  1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni  relative
all'organizzazione dei propri lavori a  maggioranza  dei  presenti  e
puo' svolgersi per via telematica. 
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima  della  relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni  convocate
possono   richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa  data;  in  tale  caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque  entro
i dieci giorni successivi alla prima.La  nuova  data  della  riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi  nel  caso  la
richiesta  provenga  da  un'autorita'  preposta   alla   tutela   del
patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli  unici  per  le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,  o
altre  autorita'   competenti   concordano   con   i   Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale,  delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di  assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
  2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e  14-bis
sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il  progetto   dedotto   in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 
  2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di  voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in  cui  il
procedimento amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in  conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto  o  indiretto
sulla  loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per   via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione  della  convocazione
della conferenza di  servizi.  Alla  conferenza  possono  partecipare
inoltre, senza diritto di  voto,  le  amministrazioni  preposte  alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque  in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione  della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono  superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione  procedente  provvede  ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 
  3-bis.  In  caso  di  opera  o  attivita'   sottoposta   anche   ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si  esprime,  in  via
definitiva, in sede di  conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42. 
  4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei  casi  in  cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime  dopo  aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di  cui  al  comma  3
resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.  Se
la VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione  del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente  si  esprime  in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi  al  termine  predetto.  Tuttavia,   a   richiesta   della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,  il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la  necessita'  di
approfondimenti istruttori.Per  assicurare  il  rispetto  dei  tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale   puo'   far    eseguire    anche    da    altri    organi
dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  da  istituti
universitari  tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non   ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti  o  indiretti  sono
posti a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Nei casi in cui l'intervento  oggetto  della  conferenza  di
servizi e' stato sottoposto positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni,  ivi  compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono  essere  utilizzati,  senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella  medesima
sede, statale o regionale,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta  la
decisione concernente la VIA  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole  amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita. 
  6. Ogni amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi attraverso un unico rappresentante  legittimato,  dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa. 
  6-bis. All'esito dei  lavori  della  conferenza,  e  in  ogni  caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente, in caso  di  VIA  statale,  puo'  adire  direttamente  il
consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza  e  tenendo  conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione  motivata  di   conclusione   del   procedimento   che
sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate   assenti,   alla   predetta   conferenza.    La    mancata
partecipazione alla conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o
mancata adozione della determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto  del  privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
  7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata. 
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere  richiesti,  per
una  sola  volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o   ai   progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se  questi  ultimi  non  sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,  si  procede
all'esame del provvedimento. 
  ((8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.)) 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a  VIA  e'
pubblicato, a cura  del  proponente,  unitamente  all'estratto  della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale  in
caso di VIA regionale e in  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale  da  parte
dei soggetti interessati. 
                                                               ((33)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1) che "Al fine di favorire la realizzazione  delle  opere  segnalate
dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dal  2  al  15
giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga  al  mancato
concerto   tra   Amministrazioni    interessate    al    procedimento
amministrativo, e' data facolta'  di  riconvocare  la  Conferenza  di
Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame
dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove  l'Ente  abbia
necessita' di definire il procedimento in tempi celeri, i termini  di
cui all'articolo 14-ter, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  sono
ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte  del  Comune  o
dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento  alla
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del  1990,  i  cui  termini  sono
ridotti alla meta'". 
                           Art. 14-quater. 
     (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 
 
  1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti  delle  amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,   n.   152,    paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla  conferenza  di  servizi,  a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a
questioni connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
medesima e deve recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  3. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio  dei  Ministri,  che  ((ha   natura   di   atto   di   alta
amministrazione. Il  Consiglio  dei  Ministri))  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province   autonome   interessate,   in   caso   di   dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato  dissenso  e'
espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in  una  delle
materie  di  propria   competenza,   ai   fini   del   raggiungimento
dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti
locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di
competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le
specifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare
interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali
alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. (26) 
  3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-quater.  IL  D.L.  31  MAGGIO  2010,  N.   78,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.  122  HA  DISPOSTO  CHE  IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
  3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le   prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in  caso  di
provvedimento negativo trova  applicazione  l'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie   di   propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»". 
                          Art. 14-quinquies 
  (( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). )) 
  ((1.  Nelle  ipotesi   di   conferenza   di   servizi   finalizzata
all'approvazione del progetto  definitivo  in  relazione  alla  quale
trovino applicazione le procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis  e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sono  convocati  alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari  di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)). 
                              Art. 15. 
               (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione  vigente.  (30)
((31)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128  ha  disposto  (con  l'art.  10-ter,
comma 1) che  "Le  convenzioni  relative  ai  programmi  straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico  finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e  riduzione  del  rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche  non  strutturali,
degli edifici scolastici, di  cui  alle  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  216  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20  gennaio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  14  aprile  2012,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte  in  forma  olografa
fino al 30 giugno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6,  comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                              Art. 16. 
                       (Attivita' consultiva) 
 
  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,  sono  tenuti  a  dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
entro il quale il  parere  sara'  reso  ((,  che  comunque  non  puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)). 
  ((2. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che  l'organo  adito  abbia
rappresentato    esigenze     istruttorie,     e'     in     facolta'
dell'amministrazione  richiedente  di   procedere   indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che  l'organo
adito abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente  dall'espressione  del  parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del  parere,  il  responsabile  del
procedimento non puo' essere chiamato a  rispondere  degli  eventuali
danni derivanti dalla  mancata  espressione  dei  pareri  di  cui  al
presente comma)). 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie  ((,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono   essere
interrotti)) per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  ((5.  I  pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici)). 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  ((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni)). 
                              Art. 17. 
                    (( (Valutazioni tecniche) )) 
 
  1. Ove per disposizione espressa di  legge  o  di  regolamento  sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi  od  enti
appositi e tali organi ed enti non  provvedano  o  non  rappresentino
esigenze istruttorie di  competenza  dell'amministrazione  procedente
nei termini prefissati dalla  disposizione  stessa  o,  in  mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette  valutazioni  tecniche  ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o  ad  enti  pubblici  che
siano dotati di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti,
ovvero ad istituti universitari. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  3. Nel caso in cui  l'ente  od  organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si   applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. 
                               Art. 18 
                        (Autocertificazione) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)). 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
                               Art. 19 
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) 
  1.  Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni,   attestazioni   e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma  6-bis,((ovvero  nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9   luglio    2010,    n.    159,))
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare   comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni. 
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19) 
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la   dichiarazione   di   inizio   attivita'   non   costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che   "Nel   caso   in   cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative   o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale." 
                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la    pubblica    sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa   comunitaria   impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come   rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 
 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: 
 (con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato. 
 (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". 
 (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda." 
                               Art. 21 
                    (Disposizioni sanzionatorie) 
 
  1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli  19  e  20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di   svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi  di  coloro  i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e  20  in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,  in  contrasto  con  la
normativa vigente. 
  ((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)). 

((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))

                             Art. 21-bis 
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica  dei
                             privati).)) 
 
  ((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei  privati
acquista efficacia nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite  per
la notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di
procedura  civile.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
comunicazione personale non sia possibile o  risulti  particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede  mediante  forme  di  pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola  di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)). 
                             Art. 21-ter 
                       (( (Esecutorieta'). )) 
 
  ((1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa   diffida,   possono   provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge. 
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)). 
                           Art. 21-quater 
         (( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).)) 
 
  ((1.  I  provvedimenti  amministrativi   efficaci   sono   eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o
dal provvedimento medesimo. 
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per  il  tempo  strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha  emanato  ovvero  da  altro
organo  previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione   e'
esplicitamente indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere
prorogato o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto  per
sopravvenute esigenze)). 
                          Art. 21-quinquies 
                     (Revoca del provvedimento) 
 
  1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione
dell'interesse pubblico originario, il  provvedimento  amministrativo
ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte  dell'organo  che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La  revoca
determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a  produrre
ulteriori effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo  di
provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  2  LUGLIO
2010, N. 104. 
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico. 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
                           Art. 21-sexies 
                    (( (Recesso dai contratti).)) 
 
  ((1.  Il  recesso  unilaterale   dai   contratti   della   pubblica
amministrazione e' ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto)). 
                           Art. 21-septies 
                    (Nullita' del provvedimento). 
 
  1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi  essenziali,  che  e'  viziato  da   difetto   assoluto   di
attribuzione, che e' stato adottato  in  violazione  o  elusione  del
giudicato, nonche' negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla
legge. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                           Art. 21-octies 
              (( (Annullabilita' del provvedimento).)) 
 
  ((1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)). 
                           Art. 21-nonies 
                   (( (Annullamento d'ufficio).)) 
 
  ((1.  Il  provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi
dell'articolo   21-octies   puo'    essere    annullato    d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole)). 

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 22. 
           (Definizioni e principi in materia di accesso). 
  1. Ai fini del presente capo si intende: 
     a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati   o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il   loro
diritto alla riservatezza; 
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario. 
  ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)). 
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono. 
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al
principio di leale cooperazione istituzionale. 
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere. 
                              Art. 23. 
        (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 
 
  1. Il diritto di accesso di cui all'articolo  22  si  esercita  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome  e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici  servizi.  Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24. 
                               Art. 24 
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) 
  ((1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione; 
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione   della   politica
monetaria e valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare   riferimento   alle   tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono; 
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale)). 
                              Art. 25. 
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli   atti   delle   amministrazioni   comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la   suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,   della   Commissione   per   l'accesso   ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione. 
  ((5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.)) 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                              Art. 26. 
                     (Obbligo di pubblicazione) 
 
  1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso. 
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata. 
                               Art. 27 
      (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
  2. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e'  composta  da  dieci  membri)),  dei  quali  due
senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei  rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo))  in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti
non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  ((2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza)). 
  3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
  5. La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche'  sia  attuato  il  principio  di  piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione  con  il
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige   una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
                                                               ((30)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTI (30) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Fino   alla   data   di   nuova
costituzione, la Commissione  continua  a  operare  nella  precedente
composizione". 
                              Art. 28. 
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  in  materia  di
                       segreto di ufficio) )) 
 
  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente; 
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento". 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 29. 
 
                (Ambito di applicazione della legge). 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
amministrazioni  statali  e  agli   enti   pubblici   nazionali.   Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni  di  cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'  quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge. 
  2-bis. Attengono ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  le
disposizioni della presente legge concernenti  gli  obblighi  per  la
pubblica   amministrazione    di    garantire    la    partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l'accesso
alla documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative  alla
durata massima dei procedimenti. 
  2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali  delle  prestazioni
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
((segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'))  e  il  silenzio
assenso ((e la conferenza di servizi,)),  salva  la  possibilita'  di
individuare, con intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano. 
  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 
  2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
                              Art. 30. 
                     (( (Atti di notorieta') )) 
 
  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 
                              Art. 31. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
    
                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

    
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 

Legge 11 novembre 1983, n. 638

Legge 11 novembre 1983, n. 638

(in GU n. 310 del 11 novembre 1983)

conversione in Legge del

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

(in GU n. 250 del 12 settembre 1983)

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

 

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1

I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l’imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d’imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello é approvato con il decreto di cui al comma 1.

La codificazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

 

Art. 2

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia é allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate.

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, é tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l’importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall’articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

5. Entro il 30 novembre 1983, i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione é effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull’importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati é effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall’ente impositore.

6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell’esercizio dell’impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza.

7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria é differito all’ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell’amministrazione controllata o straordinaria.

7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell’intera partita debitoria é differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.

8. Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali é differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell’articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell’articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativi all’anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all’ultimo comma dell’articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984.

13. Gli enti previdenziali ed assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all’obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall’iscrizione stessa.

15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all’Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all’applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. I termini per la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l’anno 1983 il termine del 30 giugno é differito al 30 novembre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983 le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall’articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione é affidata a qualsiasi titolo all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed é corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all’articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i sovrapremi di rateazione di cui al secondo comma dell’articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell’anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all’articolo 27 dell’ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l’eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell’articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell’ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.

 

Art. 3

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché gli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l’ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell’ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l’amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo é tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo é punita con la pena stabilita dall’articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. (Soppresso dalla legge di conversione).

7. (Soppresso dalla legge di conversione).

8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

 

Art. 4

1. Per l’anno 1983 i contributi base di adeguamento e per l’anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; é altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelli di cui all’articolo 14 sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.

2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l’anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l’anno 1983.

3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti é confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed é soggetto alla variazione annuale di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l’assistenza di malattia di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell’anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l’assistenza di malattia di cui all’articolo 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell’anno solare al quale si riferiscono.

5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell’articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.

6. Le misure dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al “Fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità” determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al “Fondo” stesso.

6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, é elevato a L. 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984.

7. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall’articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

8. Il termine previsto dall’articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell’Ente stesso all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici é differito al 31 dicembre 1983.

9. Ai lavoratori agricoli di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, é riconosciuto per l’anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli con 51 giornate. Agli stessi lavoratori é riconosciuto per l’anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell’anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Ai lavoratori agricoli di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l’anno 1982.

10. Ai lavoratori di cui al precedente comma é riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

11. L’Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell’età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.

12. L’Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l’erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all’estero.

13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, é differito al 31 dicembre 1983.

14. L’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell’efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all’eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all’intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

14-bis. L’articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell’attività aziendale, l’efficacia dei licenziamenti é sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell’intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall’articolo 37 della legge medesima.

15. Le norme contenute nell’articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

16. Il quarto comma dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico della assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva alla entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all’ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo é calcolato sulla base della retribuzione cui é riferita l’integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

17. L’articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell’azienda commerciale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

17-bis. L’articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.

18. All’onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall’attuazione del comma secondo dell’articolo 5 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d’integrazione salariale straordinario previsto dall’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

19. (Abrogato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41).

20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l’andamento medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell’indice dei prezzi all’ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

22. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall’ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell’osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull’andamento generale dei prezzi e del mercato.

23. (Abrogato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41).

24. Il decreto di cui al precedente comma é emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

25. All’onere derivante dall’applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l’anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

26. Per l’anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento.

27. All’onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo. Il periodo massimo di concessione dell’indennità prevista dall’articolo 1 del decreto legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, é prolungato di altri dodici mesi.

28. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all’articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

Art. 5

1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l’indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare. In tal caso l’indennità economica di malattia é corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall’anzidetta iscrizione nell’anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all’articolo 8-bis, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d’intesa fra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L’omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l’immediata nomina di un commissario “ad acta” da parte del competente organo regionale.

12. Per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

12-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l’attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (1).

(1) Con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede un’ulteriore visita medica di controllo prima della decadenza del diritto ad ogni trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

 

Art. 6

1. L’integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell’ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell’azienda.

2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l’integrazione al minimo é riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed é liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo é garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.

4. Per l’accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l’importo della pensione non integrata é determinato, all’atto della cessazione del diritto all’integrazione, applicando all’importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L’importo erogato alla data della cessazione del diritto all’integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all’articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, é moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all’articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l’importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l’importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. É, tuttavia, fatto salvo l’eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all’articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all’anno 1965.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione. 10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l’anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979 1,2038

1980 1,1346

1981 1,3003

1982 1,2731

1983 1,2126

10-ter. trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l’ammontare della contribuzione base dovuta per l’anno 1983.

11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell’integrazione al minimo non spettante é tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

11-quater. Nei casi in cui risulti che l’integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l’integrazione stessa é annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

 

Art. 7

1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 é pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell’anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l’anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all’accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell’anno.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali é previsto un requisito contributivo, a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Per l’anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell’anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all’accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

“Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore é pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l’importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative”.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l’importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L’importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti é quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo é ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua é elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto é altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell’anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.

12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno.

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell’anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.

 

Art. 8

1. All’articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“La pensione di invalidità non é attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l’assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l’autorizzazione della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma é ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.

Per l’accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità é tenuto a darne notizia all’Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l’importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro é tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo il lavoratore é tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore é tenuto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento é devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza.

I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.

1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.

 

Art. 9

1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all’avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell’autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita é disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all’avviamento, salvo successivo accertamento.

2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all’art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

Titolo II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 10

1. In attuazione dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non é dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.

3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l’erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all’atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;

b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

4. (Abrogato dalla legge n. 41 del 1986).

5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all’elenco-indice del “Formulario nazionale”, allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell’inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP é tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell’inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l’inclusione nel prontuario terapeutico.

7. Fino alla data dell’applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all’allegato n. 4 dell’accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l’assistenza farmaceutica nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell’allegato predetto e successive modificazioni.

8. (Soppresso dalla legge di conversione).

9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, é fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un’unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse é fissato in L. 50.000.

9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 11

1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all’articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell’anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell’IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l’assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell’IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

2. Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all’articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1a alla 5a della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all’articolo 17 della legge 30 giugno 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

4. Gli estremi del documento previsto dall’articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

5. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica), previste dal piano sanitario nazionale.

6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

7. Le amministrazioni che gestiscono l’assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell’articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l’indicazione dell’ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L’unità sanitaria locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell’ambito della propria competenza.

9. Nell’ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l’unità sanitaria locale é tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionali.

10. All’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

“In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell’articolo 11, commi 8 e 9, del presente decreto, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l’invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente é attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda”.

 

Art. 12

1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l’esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all’esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l’inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l’esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all’emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l’indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.

5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

6. Fino al termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l’industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l’adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

7. Trascorso tale termine l’indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall’industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l’acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l’impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

9. Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità é altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l’adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e la lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell’assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l’eventuale estensione delle tecniche di codificazione e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Il numero d’ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, é sostituito dall’allegato al presente decreto.

11. Le tasse annuali previste nell’allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare é sostituito dal supplente.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

 

Art. 13

1. L’assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all’INPS e all’INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Per l’anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell’INPS e dell’INAIL dall’articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, é elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno anche per i soggetti di cui all’articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.

7. L’Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l’attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell’articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 52 della citata legge.

 

Art. 14

1. La norma di cui all’articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all’articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, nei limiti previsti dal comma 2-bis, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 apposite casse o gestioni per l’assicurazione di malattia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all’articolo 2229 del codice civile, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall’attività professionale é dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 15

1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali – escluse le affidatarie – e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi – assunte ai sensi dell’articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro – espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all’atto delle consegne.

5. In deroga all’articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d’esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell’ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al personale dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l’effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell’ambito della città sede dell’ufficio, può essere consentito ancorché non acquisti titolo all’indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell’indennità chilometrica dovuta. L’uso di tale mezzo é autorizzato dal responsabile dell’ufficio, previa domanda dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione é sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l’uso dei normali servizi di trasporto.

 

Art. 16

1. All’articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall’articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:

“I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell’articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell’ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.

Il comitato di gestione, d’ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell’esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente”.

1-bis. Al secondo comma dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: “gli atti di cui al comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di cui al primo comma”.

 

Art. 17

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall’articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissariato di Governo provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all’ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. Il collegio cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del collegio ordinario.

2. (Soppresso dalla legge di conversione)

 

Art. 18

1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell’esercizio 1983.

2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi pregressi e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l’entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale.

 

Art. 19

1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l’esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l’anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983.

2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.

3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell’esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell’esercizio di riferimento.

 

Art. 20

1. All’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l’esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con legge dello Stato.

Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, é sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.

Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell’ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio”.

 

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 21

1. L’autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, é iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l’anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

2. L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, é sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l’obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa”.

3. Il primo comma dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, é sostituito dal seguente:

“In applicazione del progetto di riparto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d’intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali”.

4. Il primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, é sostituito dal seguente:

“Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979, e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l’importo che costituisce il limite del 12 per cento”.

 

Art. 22

1. Limitazione all’anno scolastico 1983-84 nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all’inizio dell’anno scolastico 1982-83.

2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell’espletamento del concorso indetto ai sensi dell’art. 20 della L. 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

4. Il conferimento delle supplenze é consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell’art. 14, ultimo comma, della L. 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso art. 14, primo comma, lettera f) e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

 

Art. 23

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l’indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all’orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall’art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall’art. 9 della L. 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, é dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 53 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall’11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell’articolo 15 della L. 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 15 della L. 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.

 

Art. 24

1. L’inclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l’assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell’art. 4 della L. 6 dicembre 1971, n. 1053, é da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta.

2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

 

Art. 25

1. É prorogato di due anni il termine di cui alla L. 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il D.L. 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione dei limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

2. Il termine previsto dal secondo comma dell’art. 37 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, é differito sino al 31 dicembre 1983.

3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell’art. 1 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella L. 3 settembre 1982, n. 627, é differito al 30 giugno 1984.

4. Le disposizioni del D.L. 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella L. 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell’articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall’art. 1 della L. 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983 – 30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

6. La maggiore spesa derivante dall’attuazione del precedente comma é a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell’art. 15 della L. 12 agosto 1982, n. 531, é differito al 31 dicembre 1983.

8. Il termine previsto dal secondo comma dell’art. 35 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, é differito al 31 dicembre 1983.

9. Il termine previsto dall’art. 33 della L. 23 aprile 1981, n. 155, é differito al 31 dicembre 1983.

10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1982, n. 869, é prorogato fino al 31 dicembre 1983.

11. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1983, alla voce “Amministrazioni diverse – Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti”.

12. La disposizione del comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell’intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all’intendenza di finanza entro il termine prescritto.

13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell’art. 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 30 novembre e al 20 dicembre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell’ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell’anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell’art. 1 della L. 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall’art. 2 della stessa legge, sono differiti al 10 novembre 1983.

15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 10 novembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l’aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell’art. 19 e dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati é immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell’art. 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell’anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di novanta giorni.

16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell’articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, é differito al 31 dicembre 1983.

17. Il termine di cui al terzo comma dell’articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, é differito al 30 giugno 1988.

17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

18. Il termine di cui al primo comma dell’art. 7-ter del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692, é differito al 30 giugno 1984.

19. All’onere finanziario derivante dall’applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stesso stato di previsione della spesa dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l’anno finanziario 1984.

19-bis. Il termine previsto dall’articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, é prorogato al 31 dicembre 1985.

20. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

 

Art. 26

(Soppresso dalla legge di conversione)

 

 

Art. 27

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

Numero

D’ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare della tassa Modo di pagamento
3 Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:

1) tassa di rilascio per l’autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Tassa annuale

2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all’art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478

Tassa annuale

 

 

4.000.000

200.000

 

 

 

 

 

800.000

50.000

 

 

ordinario

ordinario

 

 

 

 

 

Ordinario

ordinario

Note:

L’autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all’art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell’officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

Legge 11 maggio 1971, n. 390

Legge 11 maggio 1971, n. 390

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

L’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’, nonche’ quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalita’ dell’iscrizione a repertorio e della registrazione.

 

Art. 2.

 

Il primo comma dell’articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell’istruttoria. Il modulo e’ sottoscritto dall’interessato e dal funzionario”.

 

Art. 3.

 

All’articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dopo il primo comma, e’ aggiunto il seguente:

“Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo’ utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita’ la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l’estratto e’ rilasciato in conformita’ agli atti medesimi”.

 

Art. 4.

 

Il primo comma dell’articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorita’ estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita’ delegati dallo stesso”.

Il quarto comma dello stesso articolo 17 e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle

prefetture”.

 

Art. 5.

 

Dopo l’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 20-bis. – La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare”.

 

Art. 6.

 

L’articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 21. – (Regime fiscale per le autenticazioni e

legalizzazioni di firme). – Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime e’ soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell’atto.

La legalizzazione di firma prevista dall’articolo 16 e’ soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti e’ dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall’articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformita’ al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L’imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell’ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, la imposta di bollo sara’ corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvedera’, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche”.

 

Art. 7.

 

L’articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 22. – (Modalita’ fiscali per la legalizzazione di firme).

– Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione puo’ far seguito all’atto, ma non puo’ farsi fuori del foglio bollato.

Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l’atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell’ufficio”.

 

Art. 8.

 

Il primo comma dell’articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“L’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall’articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e’ apposta la firma da legalizzare”.

 

Art. 9.

 

Al primo comma dell’articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre: “18 e 19” sono sostituite dalle seguenti: “18, 19, 20”.

 

Art. 10.

 

All’articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, e’ soppressa la parola: “legalizzata”.

 

Art. 11.

 

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Art. 12.

 

Gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facolta’ di stipulare convenzioni di noleggio per uno o piu’ apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall’articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

 

Art. 13.

 

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita’ da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, e’ autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

 

Art. 14.

 

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 11 maggio 1971

 

SARAGAT

 

COLOMBO – FERRARI AGGRADI – PRETI – MORO – RESTIVO

 

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Legge 2 marzo 1963, n. 262

Legge 2 marzo 1963, n. 262

(in GU 23 marzo 1963, n. 79)

Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

TITOLO I

Istituzione e funzionamento dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e Licei artistici, delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza

Art. 1. I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l’Accademia nazionale d’arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell’ambito dell’ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l’Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell’inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l’Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza» di Bologna, «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l’inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.

La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Art. 2. Ciascuno degli Istituti di cui all’art. 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell’Istituto;

c) due insegnanti dell’Istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell’Istituto.

È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell’Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell’Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell’Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l’attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale di danza.

Art. 3. Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell’Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

2) delibera le spese d’importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell’Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell’Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall’organico e non assegnati a personale di ruolo.

Art. 4. L’esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l’inizio dell’esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l’approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell’esercizio cui si riferiscono ed inviati entro 20 giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette – per tramite della competente Ragioneria centrale – alla Corte dei conti per l’esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall’Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente art. 7.

Gli Istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 5. All’andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascuno Istituto sovraintende un direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell’Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

Carriera e ruoli del personale amministrativo

Art. 6. Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);

b) carriera di concetto (economi);

c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);

d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all’annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell’anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell’anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All’esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, fomiti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 7. A ogni Istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l’impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli artt. 325 e seguenti del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell’Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all’attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell’Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di amministrazione. Il capo dell’Ispettorato per l’istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

Art. 8. L’impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nell’espletamento delle mansioni previste dall’articolo precedente relativamente all’Istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella Provincia dove ha sede l’Istituto in cui è titolare e in Province limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 9. Ad ogni Istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d’ufficio con l’apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili di proprietà dell’Istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

[Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All’Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l’indennità di cui all’art. 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, numero 1264]. (comma abrogato)

Art. 10. I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano comppiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L’incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l’incarico medesimo, e, comunque, all’atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell’art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11. Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l’Accademia d’arte drammatica, nonché presso l’Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle B, C e D annesse alla presente legge secondo l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente art. 6.

L’inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all’esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L’anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell’attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all’art. 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli artt. 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Art. 12. Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo;

b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera a) che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti Istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L’esame speciale di cui alle lettere a) e b) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13. Al personale dei ruoli di cui al precedente art. 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 14. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d’organico, di cui agli artt. 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l’attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per lo esercizio 1961-62 ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l’istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall’art. 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 30 luglio 1957, n. 657

Legge 30 luglio 1957, n. 657
(in G.U. del 7 agosto 1957)
Modifica all’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  1  della  legge  25  luglio  1952,  n.  991, gia' integrato
dall'art.  12  del  decreto  Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e'
sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  dell'applicazione  della presente legge sono considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della  loro  superficie  al  di sopra dei 600 metri di altitudine sul
livello  del  mare  e  quelli  nei  quali  il dislivello tra la quota
altimetrica  inferiore  e la superiore del territorio comunale non e'
minore  di  600  metri,  sempre  che  il reddito imponibile medio per
ettaro,  censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589,  convertito  nella  legge  29  giugno  1939,  n. 976,
maggiorati  del  coefficiente  12 ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.
  La  Commissione  censuaria  centrale  compila e tiene aggiornato un
elenco  nel  quale,  d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,
sono inclusi i territori montani.
  La  Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e
al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione
nell'elenco.
  La   predetta   Commissione   ha  altresi'  facolta'  di  includere
nell'elenco  stesso  i  Comuni,  o  le  porzioni di Comune, anche non
limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni
di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  presentino  pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia'
classificati  montani  nel  catasto agrario ed a quelli riconosciuti,
per  il  loro  intero  territorio,  danneggiati per eventi bellici ai
sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.
  La  Commissione  censuaria provinciale puo' inoltrare proposta alla
Commissione  censuaria  centrale  per  la  inclusione  nei  territori
montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti.
  Spetta  inoltre  alla Commissione censuaria provinciale suddividere
l'intero  territorio  montano  della  Provincia  in  zone costituenti
ciascuna  un  territorio  geograficamente  unitario ed omogeneo sotto
l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.
  Tale  competenza  e'  demandata alla Commissione censuaria centrale
nei  casi  in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali
interessate,  la costituenda zona debba comprendere territori montani
contigui appartenenti a due o piu' Province".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - COLOMBO - MEDICI
                                                 ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Legge 1 marzo 1957, n. 90

LEGGE 1 MARZO 1957, n. 90 (GU n. 076 del 23/03/1957)
PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN MONTAGNA

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 76 DEL 23 MARZO 1957)
PD: S9570862
URN: urn:nir:stato:legge:1957-03-01;90

Preambolo

 

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

 

ART. 1.

  LA SCUOLA ELEMENTARE NEI COMUNI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, È ASSOGGETTATA ALLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI SEGUENTI.

 

ART. 2.

  I CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI, SENTITO IL PARERE DELL’ISPETTORE SCOLASTICO, COMPILANO, IN BASE AI CRITERI FISSATI DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE SARÀ EMANATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE ENTRO SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, L’ELENCO DELLE SCUOLE PLURICLASSI, CON UNO O DUE INSEGNANTI, POSTE NEI COMUNI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, CHE DEBBANO ESSERE CONSIDERATE COME SITUATE IN ZONA DISAGIATA. TALE ELENCO È SOTTOPOSTO A REVISIONE TRIENNALE.

 

ART. 3.

  AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, VIENE RICONOSCIUTO AGLI INSEGNANTI DI RUOLO CHE ABBIANO PRESTATO ALMENO UN TRIENNIO DI ININTERROTTO SERVIZIO, CON QUALIFICA NON INFERIORE A DISTINTO, IN UNA STESSA SEDE, TRA QUELLE DI CUI ALL’ART. 2, IL DIRITTO ALLA PROMOZIONE ANTICIPATA DI UN ANNO ALLA CLASSE SUPERIORE DI STIPENDIO.

  ANALOGAMENTE AI FINI DEL CONCORSO A POSTI DI RUOLO E DEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E DEGLI INCARICHI ANNUALI, È RICONOSCIUTO, AL PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO, IL DIRITTO AD UNA SPECIALE VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SEDI ANZIDETTE SECONDO I CRITERI CHE DI VOLTA IN VOLTA VERRANNO FISSATI NELL’APPOSITA ORDINANZA MINISTERIALE.

 

ART. 4.

  NELL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE SARÀ DATA, A PARITÀ DI TITOLI AI VINCITORI DI CONCORSI E AGLI INSEGNANTI CHE FACCIANO RICHIESTA DI TRASFERIMENTO, LA PRECEDENZA, SU OGNI ALTRO ASPIRANTE, AI MAESTRI RESIDENTI NEL COMUNE.

  AGLI INSEGNANTI DI RUOLO E NON DI RUOLO ASSEGNATI ALLE SEDI DI CUI ALL’ART. 2 NON PUÒ ESSERE CONCESSA LA DEROGA DALL’OBBLIGO DELLA RESIDENZA NELLA SEDE DI SERVIZIO.

  IN MANCANZA DI TITOLARE E DI INSEGNANTE SOPRANNUMERARIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CUI ALL’ART. 2, AL MAESTRO RESIDENTE NEL COMUNE DA ALMENO TRE ANNI È DATA LA PRECEDENZA ASSOLUTA NEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ANNUALE.

  IL MAESTRO INCARICATO HA DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL POSTO IN BASE ALLA QUALIFICA E ALLA PERMANENZA NELLA SEDE MEDESIMA, QUALORA IL POSTO OCCUPATO RIMANGA VACANTE.

 

ART. 5.

  L’OBBLIGO FATTO AI COMUNI, PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 55, 107 DEL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, DI FORNIRE GRATUITAMENTE UN CONVENIENTE ALLOGGIO AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI, VIENE ESTESO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI NEL CUI TERRITORIO SI TROVINO LE SEDI DI CUI ALL’ART. 2.

  AI COMUNI CHE, PER LE SCUOLE DI CUI ALL’ART. 2, INTENDONO COSTRUIRE NUOVE SEDI SCOLASTICHE CON ALLOGGIO PER L’INSEGNANTE O AI COMUNI CHE, DOTATI DEL SOLO EDIFICIO SCOLASTICO, INTENDONO COSTRUIRE L’ALLOGGIO, È CONCESSO IL CONTRIBUTO DELLO STATO DEL 6 PER CENTO COME PREVISTO DALLA LETTERA A) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645.

 

ART. 6.

  SONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, PRESSO I CONVITTI-SCUOLA MONTANI, SORTI PER INIZIATIVA DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI LOCALI O DI ENTI MORALI PER ASSICURARE UNA PREPARAZIONE PREPROFESSIONALE IDONEA AI COMPITI PROPRI DELL’ECONOMIA LOCALE.

  LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

 

DATA A ROMA, ADDÌ 1 MARZO 1957
GRONCHI
SEGNI – ROSSI – TAMBRONI
– ANDREOTTI – MEDICI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MORO

Legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 2 giugno 1939, n. 739 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 131)

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste