IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare,
l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale e' stato, rispettivamente,
istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema
universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), c) e
d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per
l'istituzione di nuove Universita' statali, per l'istituzione di
nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita';
Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005,
n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale
ha, fra l'altro, disposto che per le Universita' telematiche trova
applicazione «quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» e
cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non
statali nell'ambito della programmazione;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
il comma 1, il quale prevede che «le Universita', anche al fine
di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti,
entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sentiti
la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari...I predetti programmi delle Universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei
requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed
umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e
degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla
mobilita'.»;
il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Universita'
di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane...»
il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad
eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7
nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale e' stato
riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN);
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma 2, che il Ministero «da' attuazione all'indirizzo e al
coordinamento nei confronti delle Universita'... nel rispetto dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo'
che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento di istituzione
dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui...all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito...dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli
3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 in particolare
l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;
Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure «al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita'
statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo
delle risorse... prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi
formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con
modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare
l'art. 60 «Semplificazione del sistema di finanziamento delle
universita' e delle procedure di valutazione del sistema
universitario»;
Sentiti i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU) del 21 dicembre 2012, dalla Conferenza dei
Rettori delle Universita' Italiane (CRUI) del 21 marzo 2013, dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Programmazione 2013 - 2015
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e
valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art.
10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, con il presente
decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e gli obiettivi
della programmazione del sistema universitario per il triennio
2013-2015.
2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la
programmazione autonoma delle universita', anche in raccordo con gli
Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori, e la capacita' di
conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la
qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza
nella gestione degli stessi.
3. In relazione a quanto previsto dal predetto comma 2 ogni
Universita' potra' concorrere al termine del triennio di
programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere sul Fondo di
finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243 delle assegnazioni ottenute ai sensi del presente
decreto.
Art. 2
Linee Guida e Obiettivi di sistema
1. La programmazione del sistema universitario nazionale,
costituito dall'insieme delle Universita' statali, dagli Istituti
universitari ad ordinamento speciale, dalle Universita' non statali
legalmente riconosciute, dalle Universita' telematiche, e'
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
a) Promozione della qualita' del sistema universitario.
b) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario.
2. La «Promozione della qualita' del sistema universitario» e'
realizzata dalle Universita' attraverso una o piu' delle seguenti
azioni:
I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:
a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione
studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro;
b) dematerializzazione dei processi amministrativi per i
servizi agli studenti;
c) formazione a distanza erogata dalle Universita' non
telematiche;
d) verifica dell'adeguatezza degli standard qualitativi delle
universita' telematiche.
II. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di
potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della
formazione:
a) Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra
universita' ed enti di ricerca;
b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero;
c) attrazione di studenti stranieri;
d) potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in
lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con
Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del
Doppio Titolo;
e) potenziamento della mobilita' a sostegno di periodi di
studio e tirocinio all'estero degli studenti.
III. Incentivazione della qualita' delle procedure di
reclutamento del personale accademico anche al fine di incrementare
la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da
ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante,
prevedendo nel regolamento di ateneo l'applicazione uniforme delle
seguenti misure:
a) presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui
agli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 di docenti esterni
all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello
internazionale;
b) presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei
professori ordinari di cui all'art. 18 della legge n. 240/2010, di
almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in
universita' o centri di ricerca di un Paese OCSE.
3. Il «Dimensionamento sostenibile del sistema universitario» e'
realizzato dalle Universita' attraverso una o piu' delle seguenti
azioni che di seguito vengono indicate in ordine di priorita' anche
ai fini dell'attribuzione delle relative risorse:
I. Realizzazione di fusioni tra due o piu' universita'.
II. Realizzazione di modelli federativi di universita' su base
regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme
restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro
delle risorse attribuite:
a) unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente;
b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi,
informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla
ricerca.
III. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso
uno o piu' dei seguenti interventi:
a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea
magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione
della domanda, della sostenibilita' e degli sbocchi occupazionali;
b) riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea
magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti
da adeguati standard di sostenibilita' finanziaria, numerosita' di
studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture e di qualita'
della didattica e della ricerca;
c) trasformazione o soppressione di corsi di laurea con
contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione tecnica superiore)
affini.
Tenuto conto di quanto previsto ai punti I, II e III, i relativi
progetti dovranno essere disposti secondo quanto previsto dall'art. 3
della legge n. 240/10.
Art. 3
Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario
1. Per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/16, tenuto
conto degli obiettivi definiti ai commi precedenti si prevede
altresi':
a) il divieto di istituire nuove universita' statali e nuove
universita' telematiche, se non a seguito di processi di fusione di
cui al comma 3 dell'art. 2;
b) la possibilita' di istituire nuove universita' non statali
legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a
seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sara'
specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di
esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di
coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20
giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal
motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli
organi ministeriali competenti e dell'ANVUR, sulla base, in
particolare, dei seguenti requisiti:
documentata attivita' pluriennale di ricerca dei soggetti
promotori;
offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea
magistrale, dei quali almeno uno integralmente in lingua straniera,
con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio, nelle
quali non si ravvisa l'opportunita' dell'aumento dell'offerta
formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche,
delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle
disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze
agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina e
chirurgia, l'istituzione e' altresi' subordinata al parere della
Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le
specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito
regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria;
piena sostenibilita' finanziaria, logistica, scientifica, del
progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali,
prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita' e al
termine del primo quinquennio la verifica della completa
realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non
positivo comporta la disattivazione e la soppressione
dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta.
Art. 4
Programmazione delle Universita'
1. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la
programmazione triennale le Universita' possono concorrere per
l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, secondo modalita' telematiche definite con
decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con le
linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2.
2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni Universita', ovvero,
gruppo di Universita' nel caso di Progetti comuni, e' tenuta a:
a) Indicare l'azione o l'insieme di azioni per cui intende
partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando:
lo stato dell'arte, gli interventi pianificati nel triennio
(incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si intende perseguire
per ciascuna azione proposta;
l'ammontare di risorse finanziarie richiesto (indicando
l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene realizzabile
l'intervento previsto) tenendo conto che l'ammontare massimo di
risorse attribuibili a ciascuna Universita' non puo' superare il 2,5%
di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo di finanziamento
ordinario dell'anno 2012 ovvero, per le universita' non statali
legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243.
3. I programmi presentati saranno valutati dal Ministero
eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata con
decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2
ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette o meno ad
essere finanziati in relazione ai seguenti criteri:
a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione.
b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni pianificate
con gli stessi.
c) Grado di fattibilita' del programma, adeguatezza economica,
eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico dell'ateneo o
di altri soggetti terzi, senza considerare in tale importo la
valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale
gia' in servizio, ecc ...).
d) Grado e attitudine del programma a determinare un effettivo
miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto rispetto allo
stato dell'arte.
e) Grado di adeguatezza del programma con i risultati ottenuti
nella VQR 2004 - 2010.
4. I Programmi delle Universita' sono altresi' monitorati e
valutati annualmente secondo parametri coerenti con le Linee di
indirizzo e i criteri di cui al presente decreto, adottati dal
Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI.
5. I programmi valutati positivamente e ammessi a finanziamento
determinano:
a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata
a ciascun ateneo.
b) Per gli anni 2014 e 2015:
l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota
di competenza;
l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a seguito
di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione
in relazione ai parametri definiti secondo quanto previsto al
precedente comma 4.
6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato
da ogni Universita' o gruppo di Universita' relativamente a ciascun
programma e, conseguentemente, procede a:
a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o
sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi
relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un
finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto
attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3;
b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel
corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per
i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento
complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto
della valutazione di cui al comma 3.
Art. 5
Programmazione finanziaria 2013 - 2015
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, di
quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 49/2012, di
quanto previsto dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e con
riferimento alla programmazione finanziaria triennale relativa al
periodo 2013-15 si prevede che:
a) nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il
finanziamento ordinario e della Programmazione triennale delle
Universita' statali si procede annualmente al riparto del
finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le
percentuali di cui alla Tabella 1 che, relativamente agli anni 2014 e
2015, hanno valore esclusivamente ai fini delle percentuali minime di
seguito indicate:
Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale
alle Universita' Statali
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 6
Disposizioni finali
Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino
all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le
linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2013
Il Ministro: Carrozza
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Min. Salute e del Min. Lavoro,
registro n. 15, foglio n. 51
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