Archivi categoria: Decreti ministeriali

Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
– Uff. V –

Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.

Decreto Interministeriale

Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti

Decreto Ministeriale 29 novembre 2013, n. 986

Decreto Ministeriale 29 novembre 2013, n. 986

Definizione delle procedure di applicazione dell’articolo 20 del Decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, in particolare l’articolo 20 “Corsi di laurea ad accesso programmato”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2013 n. 449 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2 luglio 2013 n. 592 recante la Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2013, n. 602, recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2013, n. 603 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 luglio 2013, n. 649 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 luglio 2013, n. 652 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 15 luglio 2013, n. 614 recante la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 luglio 2013, n. 615 recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per l’anno accademico 2013/2014;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 agosto 2013, n. 705 recante la ridefinizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2013/2014;
CONSIDERATO che ai fini della nuova graduatoria formulata ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 devono essere considerati esclusivamente coloro che si collocano entro il numero massimo di posti disponibili come risultante, per le Università interessate, dai relativi decreti di programmazione.
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di assicurare la migliore fruibilità delle attività didattiche nell’interesse precipuo sia dei candidati che sono ammessi in sovrannumero ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, che di quelli che dovranno riorientarsi su percorsi formativi alternativi.

DECRETA

Articolo 1
(Apertura della procedura di rilevazione dei dati relativi al voto di maturità)
1. Al fine di includere il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del DM n. 449/2013, viene definita una nuova graduatoria per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del DM n. 449/2013.
2. La procedura per l’inserimento dei dati relativi al voto di maturità, preliminare alla definizione della graduatoria,  è attiva sul portale Universitaly (www.universitaly.it) dal 29 novembre 2013 alle ore 15.00 (GMT+1) del 9 dicembre 2013. Decorso tale termine non sarà consentito alcun inserimento, rettifica o integrazione di dati.
3. La procedura di cui al comma 2 è riservata esclusivamente a coloro che hanno ottenuto un punteggio pari ad almeno 20 punti al test di ammissione e che non hanno inserito correttamente i dati  secondo i termini e le modalità previsti dal DM n. 449/2013.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato è escluso dalla graduatoria o, se già immatricolato, decade dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 2
(Funzionamento delle graduatorie)
1. Il giorno 18 dicembre 2013 viene pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nell’area riservata ai candidati, la graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Resta altresì in vigore la graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 che verrà chiusa quando saranno stati utilizzati tutti i posti disponibili definiti dai rispettivi decreti di programmazione citati in premessa secondo le regole di scorrimento definite dall’allegato 2 del DM n. 449/2013.
3. I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 sono ammissibili in sovrannumero in una sola sede secondo la posizione in graduatoria e l’ordine delle scelte espresse, tenendo conto del numero di posti attribuiti a ciascun corso e sede nell’ambito dei rispettivi decreti di programmazione, con riferimento alle sole università interessate alla prova unica nazionale e al netto della riserva di posti di cui all’articolo 8 del DM n. 449/2013. Sono pertanto presi in considerazione coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per la graduatoria dei corsi finalizzati alla formazione di Architetto. Non sono ammessi scorrimenti di graduatoria.
4. Possono immatricolarsi in sovrannumero nell’a.a. 2013/14 o nell’a.a. 2014/15 nella sede in cui si collocano secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 i candidati in posizione utile di cui al comma 3 che:
a) non si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013;
b) si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 ma su una scelta meno favorevole tra le preferenze espresse e che alla data del 13 dicembre 2013 non risultano ancora immatricolati ai sensi del DM n. 449/2013 sul corso a cui si riferisce la graduatoria.
5. I candidati in posizione utile di cui al comma 3 che alla data del 13 dicembre 2013 risultano già immatricolati in base alla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013, possono chiedere il trasferimento nell’a.a. 2014/15, nella sede in cui sono collocati secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013.
6. L’immatricolazione o il trasferimento ai sensi dei commi 4 e 5 sono consentiti esclusivamente a coloro che nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 si collocano in una posizione migliore rispetto a quella della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 in relazione all’ordine di preferenza espresso dal candidato stesso al momento dell’iscrizione al test.
7. Coloro che sono in posizione utile in entrambe le graduatorie e si immatricolano nell’a.a. 2013/14 sulla base della graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 decadono contestualmente dalla graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 consentendone il relativo scorrimento.

Articolo 3
(Tempistica delle immatricolazioni)
1. Le Università fissano autonomamente, a partire dal 19 dicembre 2013, la data per l’avvio delle  immatricolazioni dei candidati ammessi in sovrannumero per l’a.a. 2013/14 ai sensi della graduatoria del 18 dicembre 2013, tenendo conto che in ogni caso il termine ultimo per le immatricolazioni è fissato inderogabilmente a livello nazionale al 31 gennaio 2014.
2. I candidati di cui all’articolo 2 comma 4 che, alla data del 31 gennaio 2014, non risultano immatricolati sul corso a cui si riferisce la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 potranno iscriversi in sovrannumero solo nell’a.a. 2014/15.
3. Le Università comunicano al CINECA mediante il proprio sito riservato i nominativi degli studenti immatricolati in sovrannumero unitamente ai nominativi degli immatricolati della graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013.

Articolo 4
(Corsi di laurea delle professioni sanitarie e scienze della formazione primaria)
1. Le Università sedi di corsi di laurea delle Professioni Sanitarie  di cui all’articolo 7 del DM n. 449/2013 e di Scienze della Formazione primaria di cui ai DD.MM n. 614/2013 e n. 615/2013 definiscono nuove graduatorie includendo il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico, secondo le modalità originariamente previste dai relativi bandi.
2. Sono ammessi in sovrannumero nell’a.a. 2013/2014 o nell’a.a. 2014/2015 i partecipanti al test di ammissione per l’a.a. 2013/14 che, in base alla definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Università determinano autonomamente le procedure per le immatricolazioni in sovrannumero che, relativamente all’a.a. 2013/14, devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2014.

Decreto Interministeriale

Decreto Interministeriale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modifica al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici “Programma stralcio di attuazione della Risoluzione AC8-00143″

Decreto Ministeriale 28 novembre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 985

Ministero dell’Istruzione dell’Universltà e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 28 novembre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 985

Nomina del Comitato di selezione, incaricato della predisposizione nell’elenco dei nominativi per la nomina a Presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213

Decreto Ministeriale 13 novembre 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 13 novembre 2013

Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai  percorsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per   le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con  disabilita'  -  anno
accademico 2013/2014. (13A09747)

(GU n.283 del 3-12-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il D.M. 9 agosto 2013, n. 706 con cui e'  stato  definito  il
numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai
percorsi di formazione per il  conseguimento  della  specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita',
per l'anno accademico 2013-2014; 
  Vista, in particolare la tabella, parte integrante  del  richiamato
decreto, in cui sono indicati i posti disponibili a livello nazionale
per l'ammissione ai predetti percorsi di formazione; 
  Vista la nota dell'Universita' degli studi  di  Trento  in  data  2
ottobre 2013 con la quale, a  seguito  dei  contatti  intercorsi  con
l'Assessorato all'Istruzione e  Sport  della  Provincia  Autonoma  di
Trento,  viene  richiesto  l'ampliamento   del   numero   dei   posti
programmati a livello nazionale per l'ammissione ai predetti percorsi
di formazione; 
  Tenuto  conto  che  tale  incremento  e'  stato   gia'   concordato
dall'Universita' di Trento con la Provincia Autonoma di Trento; 
  Considerato che il fabbisogno  professionale  a  livello  nazionale
risulta superiore all'offerta formativa deliberata dagli atenei; 
  Considerato   pertanto   ammissibile   l'ampliamento   dei    posti
disponibili a livello nazionale sui predetti percorsi di formazione; 
  Ritenuto  di  procedere,  per  l'anno  accademico  2013-2014,  alla
ridefinizione del numero dei posti disponibili  a  livello  nazionale
per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014; 

                              Decreta: 

  1.  Il  numero  dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per
l'ammissione ai percorsi di formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014 e'  modificato,  per
quanto attiene l'Universita' degli studi di Trento, come  di  seguito
specificato: 
    Scuola dell'infanzia: 15; 
    Scuola primaria: da 15 a 30; 
    Scuola Secondaria di primo grado: da 15 a 30; 
    Scuola Secondaria di secondo grado: da 0 a 15. 
  2. Tenuto conto delle modifiche di cui al comma  1,  il  numero  di
posti programmati a livello nazionale per  l'ammissione  ai  predetti
percorsi di formazione e' modificato come segue: 
    Scuola dell'infanzia: 1.285; 
    Scuola primaria: da 1.826 a 1.841; 
    Scuola Secondaria di primo grado: da 1.753 a 1.768; 
    Scuola Secondaria di secondo grado: da 1.534 a 1.549. 
  3.  La  tabella  relativa  al  numero  di  posti  disponibili   per
l'ammissione ai percorsi di formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione per l'attivita' di sostegno  didattico  agli  alunni
con disabilita' per l'anno accademico 2013/2014,  allegata  al  DM  9
agosto 2013, n. 706, e' modificata come segue: 

sostegno 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza

Decreto Ministeriale 7 novembre 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 7 novembre 2013

Rideterminazione dei posti disponibili  per  le  immatricolazioni  al
corso di diploma accademico di II  livello  ad  indirizzo  didattico,
classe  di  abilitazione  A077  -  strumento  musicale,  per   l'anno
accademico 2013/2014. (13A09778)

(GU n.284 del 4-12-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive  modifiche  e
integrazioni di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei  Conservatori  di
musica e degli istituti musicali pareggiati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n.  132  «Regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia  statutaria
regolamentare  e  organizzativa  delle   istituzioni   artistiche   e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212  «Regolamento  recante  disciplina  per  la   definizione   degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10   settembre   2010,   n.   249
«Regolamento concernente: definizione della disciplina dei  requisiti
e delle modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi  dell'art.  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 novembre  2011  sul  «Riordino  dei
corsi biennali di II  livello  ad  indirizzo  didattico,  di  cui  al
decreto 28 settembre 2007, n. 137, e al decreto 7  ottobre  2004,  n.
82»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 novembre  2011,  n.  194,  per  la
«Definizione delle modalita' di svolgimento e  delle  caratteristiche
delle prove di accesso ai corsi  accademici  di  II  livello  di  cui
all'art.  3,  comma  3  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  per
l'insegnamento nella scuola  secondaria  di  primo  grado,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3  del  medesimo  decreto  per  l'anno  accademico
2011/2012»; 
  Visti i pareri del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione in data 30 dicembre 2011 e del Ministro dell'economia
e delle finanze in data 24 febbraio 2012, previsti  dall'art.  5  del
decreto ministeriale n. 249/2010; 
  Vista la nota della Direzione generale per il personale  scolastico
- uff. III prot. n. 6957 del 20 settembre 2012 con la quale e'  stata
comunicata  la  previsione  del  fabbisogno  per  la  formazione  del
personale docente nelle scuole secondarie di I  grado  relativa  alla
classe di concorso A077,  pari  a  complessivi  1.164  posti  per  il
triennio 2012-2015, suddiviso per anni accademici; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2012, n. 192, adottato in
applicazione dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale  10
settembre 2010, n.  249,  concernente  la  determinazione  dei  posti
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al  corso  di
diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico relativamente
alla classe di abilitazione A077; 
  Visto il decreto ministeriale del 17  dicembre  2012,  n.  206,  di
integrazione alla tabella A  del  decreto  ministeriale  29  novembre
2012, n. 192; 
  Considerata  la  possibilita'  prevista  dall'art.  2  del  decreto
ministeriale 29 novembre 2012, n. 192, di rideterminare i  posti  per
l'anno 2013/2014 al fine di garantire il fabbisogno nazionale; 
  Tenuto conto della ricognizione effettuata  presso  degli  istituti
superiori di studi musicali dei  posti  per  le  immatricolazioni  al
corso di diploma accademico di  II  livello  ad  indirizzo  didattico
inutilizzati nell'anno accademico 2012/2013; 
  Ritenuto coerente, in relazione alla organizzazione didattica delle
istituzioni  superiori  di  studi  musicali,   tenuto   conto   della
peculiarita'  dell'insegnamento  riferito  allo  strumento  musicale,
rispettare il limite delle dodici unita' di studenti da ammettere per
ciascun corso, elevabile sino  ad  un  massimo  di  quindici  per  le
regioni ad alta previsione di fabbisogno: Calabria, Molise,  Toscana,
Puglia, Sardegna, Sicilia; 
  Considerato che i posti non utilizzati sono 79 e che al fine  della
piena riutilizzazione degli stessi si e' reso necessario  elevare  il
limite delle 12 unita' per singola istituzione  rispettando  comunque
il tetto massimo di 15; 

                              Decreta: 

  Per l'anno accademico  2013/2014  i  posti  disponibili  a  livello
nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma  accademico  di
II livello ad indirizzo didattico, classe  di  abilitazione  A077  in
attuazione del comma 3, art. 3 del decreto ministeriale 10  settembre
2010,  n.   249,   sono   rideterminati   secondo   quanto   previsto
nell'allegata tabella che costituisce parte integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 7 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza
                                                             Allegato 

TABELLA A
ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
CLASSE DI CONCORSO A077 STRUMENTO MUSICALE
BIENNIO 2012/2014

Decreto Ministeriale 5 novembre 2013, Prot. n. 906

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA  la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;

VISTO  il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, e in particolare l’articolo 18, commi da 8 a 8-sexies;

VISTO  l’articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

VISTO  l’articolo 18, comma 8-quater, che prevede che l’assegnazione agli enti locali sia effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013;

VISTA  la tabella 1, allegata al citato decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l’importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;

VISTA  l’Intesa alla quale sono convenuti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2013 (rep. atti 84/CU);

VISTA  la nota n. 10509 dell’8 ottobre 2013 del Dipartimento per l’istruzione, con la quale è stato chiesto alle regioni di inoltrare le graduatorie approvate al Ministero;

CONSIDERATO  che le regioni hanno ricevuto dagli enti locali entro il termine del 15 settembre i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

VISTE   le graduatorie, predisposte e approvate da ciascuna regione, tutte inoltrate a questo Ministero entro il termine del 15 ottobre 2013;

PRESO ATTO    delle dichiarazioni, con le quali le Regioni medesime hanno attestato la rispondenza degli interventi ammessi in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e formalità richiesti dalla stessa, con particolare riguardo alla presenza di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, nonché della congruità dei relativi costi;

CONSIDERATA    la ratio complessiva dell’intervento normativo, che intende finanziare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza non altrimenti finanziabili;

RITENUTO     pertanto non opportuno finanziare interventi infrastrutturali già avviati o addirittura conclusi;

VALUTATA   la necessità, per la prioritaria rilevanza che riveste la sicurezza della relativa utenza, di consentire il più tempestivo avvio delle attività di adeguamento a norma e di messa in sicurezza degli edifici scolastici facenti capo alle Amministrazioni interessate e di accelerarne il compimento, procedendo all’assegnazione delle rispettive risorse;

VISTA  la nota prot. n. 637 del 30.10.2013, con la quale l’Assessore al diritto allo studio e alla formazione della regione Puglia ha comunicato che il Tribunale amministrativo regionale di Lecce con decreto monocratico n. 505 del 18.10.2013 ha disposto la sospensione della graduatoria regionale predisposta ai sensi del citato articolo 18, comma 8-ter;

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’assegnazione delle risorse ai sensi del citato articolo 18, comma 8-quater, nel rispetto dei termini indicati dalla legge, pur tenendo conto del decreto del TAR Lecce;

RITENUTO   quindi di dover assegnare agli enti locali le risorse previste entro il 30 ottobre 2013 e conseguentemente di assegnare agli enti locali della sola regione Puglia le risorse con successivo provvedimento nelle more dell’esito del giudizio di merito;

D E C R E T A

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni), destinata all’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali di cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.

2. L’assegnazione è effettuata sulla base delle graduatorie e comunque entro il limite massimo dell’importo previsto per ciascuna regione dalla tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Qualora le regioni abbiano inserito nelle proprie graduatorie interventi che superano in tutto o in parte l’importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede comunque all’assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l’indicazione, per l’ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.

 

Art. 2

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti.

2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, l’assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all’esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell’ordine della graduatoria.

 

Art. 3

1. A seguito dell’affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

 

Art. 4

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

 

Il Ministro
Maria Chiara Carrozza

REGIONI  INTERVENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO N° INTERVENTI SOLO PER BONIFICA AMIANTO RICHIESTE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO IMPORTO ASSEGNATO
Abruzzo 7 0 168 4.000.000,00
Basilicata 8 0 41 2.000.000,00
Calabria 63 0 171 13.000.000,00
Campania 32 2 38 18.000.000,00
Emilia-Romagna 118 52 234 7.000.000,00
Friuli-Venezia Giulia 11 9 86 2.500.000,00
Lazio 42 0 162 14.000.000,00
Liguria 30 11 81 4.000.000,00
Lombardia 74 74 455 15.000.000,00
Marche 17 0 65 3.000.000,00
Molise 18 0 69 2.000.000,00
Piemonte 28 4 308 9.000.000,00
Puglia 30 125 12.000.000,00
Sardegna 24 24 81 5.000.000,00
Sicilia 43 1 116 16.000.000,00
Toscana 34 8 58 10.000.000,00
Umbria 13 2 44 2.500.000,00
Valle d’Aosta 10 0 10 1.000.000,00
Veneto 90 15 203 10.000.000,00
TOTALE 692 202 2515 150.000.000,00

 

Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013

Definizione delle linee generali di  indirizzo  della  programmazione
delle Universita', per  il  triennio  2013/2015.  (Decreto  n.  827).
(14A00038)

(GU n.7 del 10-1-2014)

 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il  decreto-legge  16  maggio  2008  n.  85,  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e,  in  particolare,
l'art. 1, commi 1 e  5,  con  il  quale  e'  stato,  rispettivamente,
istituito il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n.  25  (regolamento  relativo  alla   programmazione   del   sistema
universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a),  c)  e
d), con il quale  sono  dettate  disposizioni,  rispettivamente,  per
l'istituzione di nuove  Universita'  statali,  per  l'istituzione  di
nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita'; 
  Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005,
n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza),  il  quale
ha, fra l'altro, disposto che per le  Universita'  telematiche  trova
applicazione «quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» e
cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non
statali nell'ambito della programmazione; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto  legge  31  gennaio  2005  n.  7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: 
    il comma 1, il quale prevede che «le Universita', anche  al  fine
di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti,
entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  sentiti
la Conferenza dei Rettori delle Universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari...I predetti programmi delle Universita' individuano  in
particolare: 
      a) i corsi di studio da istituire e attivare nel  rispetto  dei
requisiti minimi essenziali in  termini  di  risorse  strutturali  ed
umane, nonche' quelli da sopprimere; 
      b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
      c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi  e
degli interventi a favore degli studenti; 
      d) i programmi di internazionalizzazione; 
      e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato  che  indeterminato,  ivi  compreso   il   ricorso   alla
mobilita'.»; 
    il comma 2, il quale prevede che «i programmi  delle  Universita'
di cui al comma 1, ...sono valutati  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e  periodicamente  monitorati  sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato  nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita  la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane...» 
    il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio  1998  n.  25,  ad
eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),  c)  e  d),  6,  e  7
nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4; 
  Vista la legge 16 gennaio 2006,  n.  18,  con  la  quale  e'  stato
riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN); 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma  2,  che  il  Ministero  «da'  attuazione  all'indirizzo  e  al
coordinamento nei confronti delle  Universita'...  nel  rispetto  dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della  Costituzione»,  e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non  puo'
che  essere  effettuata  ex  post,  mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  istituzione
dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale  dispone  che
l'ANVUR «svolge, altresi', i  compiti  di  cui...all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito...dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli
3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49  in  particolare
l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge  9
gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure «al fine di promuovere  e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle  universita'
statali e di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  nell'utilizzo
delle risorse... prendendo in considerazione: 
    a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei  processi
formativi; 
    b) la qualita' della ricerca scientifica; 
    c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche; 
  Visto il  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  convertito  con
modificazioni nella legge 9 agosto  2013,  n.  98  e  in  particolare
l'art.  60  «Semplificazione  del  sistema  di  finanziamento   delle
universita'  e   delle   procedure   di   valutazione   del   sistema
universitario»; 
  Sentiti i  pareri  resi  dal  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti
Universitari (CNSU)  del  21  dicembre  2012,  dalla  Conferenza  dei
Rettori delle Universita' Italiane (CRUI)  del  21  marzo  2013,  dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                     Programmazione 2013 - 2015 

  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e
valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,  e  dall'art.
10 del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  con  il  presente
decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e  gli  obiettivi
della  programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio
2013-2015. 
  2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la
programmazione autonoma delle universita', anche in raccordo con  gli
Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori,  e  la  capacita'  di
conseguimento e consolidamento dei relativi risultati  attraverso  la
qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza
nella gestione degli stessi. 
  3. In relazione  a  quanto  previsto  dal  predetto  comma  2  ogni
Universita'  potra'   concorrere   al   termine   del   triennio   di
programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere  sul  Fondo  di
finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29  luglio
1991, n. 243  delle  assegnazioni  ottenute  ai  sensi  del  presente
decreto.
                               Art. 2 

                 Linee Guida e Obiettivi di sistema 

  1.  La  programmazione   del   sistema   universitario   nazionale,
costituito dall'insieme delle  Universita'  statali,  dagli  Istituti
universitari ad ordinamento speciale, dalle Universita'  non  statali
legalmente   riconosciute,   dalle   Universita'   telematiche,    e'
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: 
    a) Promozione della qualita' del sistema universitario. 
    b) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario. 
  2. La «Promozione della  qualita'  del  sistema  universitario»  e'
realizzata dalle Universita' attraverso una  o  piu'  delle  seguenti
azioni: 
    I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti: 
      a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e  in  uscita
dal percorso di studi  ai  fini  della  riduzione  della  dispersione
studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; 
      b)  dematerializzazione  dei  processi  amministrativi  per   i
servizi agli studenti; 
      c)  formazione  a  distanza  erogata  dalle   Universita'   non
telematiche; 
      d) verifica dell'adeguatezza degli standard  qualitativi  delle
universita' telematiche. 
    II. Promozione dell'integrazione territoriale anche  al  fine  di
potenziare  la  dimensione  internazionale  della  ricerca  e   della
formazione: 
      a) Programmazione e realizzazione di  obiettivi  congiunti  tra
universita' ed enti di ricerca; 
      b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero; 
      c) attrazione di studenti stranieri; 
      d) potenziamento dell'offerta formativa  relativa  a  corsi  in
lingua straniera di I, II e III livello anche in  collaborazione  con
Atenei di altri Paesi con  rilascio  del  Titolo  Congiunto  e/o  del
Doppio Titolo; 
      e) potenziamento della  mobilita'  a  sostegno  di  periodi  di
studio e tirocinio all'estero degli studenti. 
    III.   Incentivazione   della   qualita'   delle   procedure   di
reclutamento del personale accademico anche al fine  di  incrementare
la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da
ruoli  o  da  percorsi  di  ricerca  esterni  alla  sede   chiamante,
prevedendo nel regolamento di ateneo  l'applicazione  uniforme  delle
seguenti misure: 
      a) presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui
agli articoli 18 e 24 della legge  n.  240/2010  di  docenti  esterni
all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico  a  livello
internazionale; 
      b)  presenza,  almeno  nelle  commissioni  di   selezione   dei
professori ordinari di cui all'art. 18 della legge  n.  240/2010,  di
almeno  uno  studioso  di  elevato  profilo  scientifico  attivo   in
universita' o centri di ricerca di un Paese OCSE. 
  3. Il «Dimensionamento sostenibile del  sistema  universitario»  e'
realizzato dalle Universita' attraverso una  o  piu'  delle  seguenti
azioni che di seguito vengono indicate in ordine di  priorita'  anche
ai fini dell'attribuzione delle relative risorse: 
    I. Realizzazione di fusioni tra due o piu' universita'. 
    II. Realizzazione di modelli federativi di  universita'  su  base
regionale o macroregionale, con le  seguenti  caratteristiche,  ferme
restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro
delle risorse attribuite: 
      a) unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente; 
      b)  unificazione  e  condivisione  di  servizi  amministrativi,
informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla
ricerca. 
    III. Riassetto dell'offerta formativa da  realizzarsi  attraverso
uno o piu' dei seguenti interventi: 
      a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e  di  laurea
magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione
della domanda, della sostenibilita' e degli sbocchi occupazionali; 
      b) riduzione  del  numero  di  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti
da adeguati standard di sostenibilita'  finanziaria,  numerosita'  di
studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture  e  di  qualita'
della didattica e della ricerca; 
      c)  trasformazione  o  soppressione  di  corsi  di  laurea  con
contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione  tecnica  superiore)
affini. 
  Tenuto conto di quanto previsto ai punti I, II e  III,  i  relativi
progetti dovranno essere disposti secondo quanto previsto dall'art. 3
della legge n. 240/10.
                               Art. 3 

           Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario 

  1. Per gli anni accademici 2013/2014,  2014/2015,  2015/16,  tenuto
conto  degli  obiettivi  definiti  ai  commi  precedenti  si  prevede
altresi': 
    a) il divieto di istituire  nuove  universita'  statali  e  nuove
universita' telematiche, se non a seguito di processi di  fusione  di
cui al comma 3 dell'art. 2; 
    b) la possibilita' di istituire  nuove  universita'  non  statali
legalmente riconosciute,  con  esclusione  di  quelle  telematiche  a
seguito di proposta corredata da apposita  documentazione  che  sara'
specificata nel sito del  Ministero  da  far  pervenire,  a  pena  di
esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale)  di
coordinamento  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale.  Entro  i  successivi  20
giorni il comitato  trasmette  la  predetta  proposta  corredata  dal
motivato parere ai fini della successiva valutazione da  parte  degli
organi  ministeriali  competenti  e  dell'ANVUR,   sulla   base,   in
particolare, dei seguenti requisiti: 
      documentata  attivita'  pluriennale  di  ricerca  dei  soggetti
promotori; 
      offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di  laurea
magistrale, dei quali almeno uno integralmente in  lingua  straniera,
con esclusione di corsi appartenenti alle  classi  di  studio,  nelle
quali  non  si  ravvisa  l'opportunita'   dell'aumento   dell'offerta
formativa a livello nazionale relative  alle  discipline  giuridiche,
delle scienze politiche, delle  scienze  della  comunicazione,  delle
disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze
agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina  e
chirurgia, l'istituzione e'  altresi'  subordinata  al  parere  della
Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le
specifiche condizioni dell'offerta formativa nel  settore  in  ambito
regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria; 
      piena sostenibilita' finanziaria, logistica,  scientifica,  del
progetto formativo a prescindere  da  eventuali  contributi  statali,
prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita'  e  al
termine  del   primo   quinquennio   la   verifica   della   completa
realizzazione del  progetto  formativo  medesimo  il  cui  esito  non
positivo   comporta   la    disattivazione    e    la    soppressione
dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta.
                               Art. 4 

                  Programmazione delle Universita' 

  1.  Nell'ambito  delle  risorse  messe  a   disposizione   per   la
programmazione  triennale  le  Universita'  possono  concorrere   per
l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero  entro
45 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale,  secondo  modalita'  telematiche  definite   con
decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con  le
linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2. 
  2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni  Universita',  ovvero,
gruppo di Universita' nel caso di Progetti comuni, e' tenuta a: 
    a) Indicare l'azione  o  l'insieme  di  azioni  per  cui  intende
partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando: 
      lo stato dell'arte, gli  interventi  pianificati  nel  triennio
(incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si  intende  perseguire
per ciascuna azione proposta; 
      l'ammontare  di  risorse   finanziarie   richiesto   (indicando
l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene  realizzabile
l'intervento previsto)  tenendo  conto  che  l'ammontare  massimo  di
risorse attribuibili a ciascuna Universita' non puo' superare il 2,5%
di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo  di  finanziamento
ordinario dell'anno 2012  ovvero,  per  le  universita'  non  statali
legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243. 
  3.  I  programmi  presentati   saranno   valutati   dal   Ministero
eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata  con
decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art.  2
ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette  o  meno  ad
essere finanziati in relazione ai seguenti criteri: 
    a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione. 
    b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni  pianificate
con gli stessi. 
    c) Grado di fattibilita' del  programma,  adeguatezza  economica,
eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico  dell'ateneo  o
di altri  soggetti  terzi,  senza  considerare  in  tale  importo  la
valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di  personale
gia' in servizio, ecc ...). 
    d) Grado e attitudine del programma a  determinare  un  effettivo
miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto  rispetto  allo
stato dell'arte. 
    e) Grado di adeguatezza del programma con  i  risultati  ottenuti
nella VQR 2004 - 2010. 
  4.  I  Programmi  delle  Universita'  sono  altresi'  monitorati  e
valutati annualmente secondo  parametri  coerenti  con  le  Linee  di
indirizzo e i criteri  di  cui  al  presente  decreto,  adottati  dal
Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI. 
  5. I programmi valutati positivamente  e  ammessi  a  finanziamento
determinano: 
    a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata
a ciascun ateneo. 
    b) Per gli anni 2014 e 2015: 
      l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota
di competenza; 
      l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a  seguito
di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione
in  relazione  ai  parametri  definiti  secondo  quanto  previsto  al
precedente comma 4. 
  6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto  realizzato
da ogni Universita' o gruppo di Universita' relativamente  a  ciascun
programma e, conseguentemente, procede a: 
    a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere  sul  FFO  o
sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243  gli  importi
relativi  ai  programmi  che   hanno   ottenuto   nel   triennio   un
finanziamento complessivo  pari  almeno  al  90%  rispetto  a  quanto
attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3; 
    b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a  valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel
corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per
i  programmi  che  hanno  ottenuto  nel  triennio  un   finanziamento
complessivo inferiore al 60% rispetto a  quanto  attribuito  all'atto
della valutazione di cui al comma 3.
                               Art. 5 

               Programmazione finanziaria 2013 - 2015 

  1. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,  n.  25,  di
quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n.  49/2012,  di
quanto previsto dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69
convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98  e  con
riferimento alla programmazione  finanziaria  triennale  relativa  al
periodo 2013-15 si prevede che: 
  a)  nell'ambito  delle  assegnazioni  annue  del   Fondo   per   il
finanziamento  ordinario  e  della  Programmazione  triennale   delle
Universita'  statali  si   procede   annualmente   al   riparto   del
finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le
percentuali di cui alla Tabella 1 che, relativamente agli anni 2014 e
2015, hanno valore esclusivamente ai fini delle percentuali minime di
seguito indicate: 

      Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale 
                      alle Universita' Statali 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                               Art. 6 

                         Disposizioni finali 

  Le disposizioni del  presente  decreto  trovano  applicazione  fino
all'emanazione del decreto ministeriale  con  cui  sono  definite  le
linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Min. Salute e  del  Min.  Lavoro,
registro n. 15, foglio n. 51

Decreto Ministeriale 11 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot.n. 821

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 11 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot.n. 821

Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2013, n. 267

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2013, n. 267
(in G.U. n. 266 del 13 novembre 2013)

Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013. (Decreto n. 267). (13A09122)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
            per la politica finanziaria e per il bilancio 

  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4; 
  Vista la Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 1° agosto 2013 registrata dalla Corte dei conti  il
18 settembre 2013, registro 12, foglio 361; 
  Viste  le  priorita'  politiche  del   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca contenute nell'atto  di  indirizzo  per  l'anno
2013 ed, in particolare, quella concernente  l'implementazione  e  lo
sviluppo di modelli ed interventi di edilizia scolastica e  messa  in
sicurezza delle scuole, che impegna il Ministero nella promozione  di
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici  esistenti,
nonche' di costruzione di nuovi edifici; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonche'
il decreto 31 dicembre 2012, n. 111878 del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, recante la ripartizione  in  capitoli  dell'unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015; 
  Visti i capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 relativi a  spese  per  la
realizzazione di iniziative  a  carattere  nazionale  in  materia  di
sicurezza  nelle  scuole  statali  dello  stato  di  previsione   del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'anno 2013, integralmente  destinabili  alle  finalita'  di  cui  al
presente decreto; 
  Considerato il prioritario interesse a che  l'attivita'  scolastica
si svolga in ambienti adeguati, sicuri ed a  norma,  con  particolare
riferimento  all'eliminazione  di  eventuali  rischi  collegati  alla
presenza di amianto  nelle  strutture  dove  essa  viene  esercitata,
nonche' alla sussistenza delle necessarie certificazioni  in  materia
di sicurezza,  idoneita'  igienico  sanitaria,  superamento  barriere
architettoniche; 
  Ritenuta  l'esigenza  di  favorire  il  tempestivo   avvio   e   la
realizzazione  delle  suindicate  attivita',  dirette  a   consentire
all'utenza scolastica interessata il miglior  esercizio  del  diritto
allo studio in ambienti idonei, adeguati e sicuri; 
  Ritenuta l'opportunita' - ferme restando  le  rispettive,  autonome
competenze, attribuzioni e responsabilita' -  di  agevolare  il  piu'
tempestivo raggiungimento delle prefate  finalita'  e,  pertanto,  di
destinare  ad  esse  le  suindicate  risorse,  procedendo  alla  loro
concreta ripartizione in favore delle scuole assegnatarie; 
  Considerata, altresi', l'opportunita', che,  per  massimizzare  gli
interventi ed accelerarne la conclusione, dette  risorse  si  pongano
come aggiuntive rispetto a quelle impiegate, al riguardo, dagli  Enti
Locali direttamente obbligati e, comunque, in misura non superiore al
50% dell'importo complessivo di ciascuna opera da essi attivata; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1) Ai sensi e per gli effetti di quanto  indicato  nelle  premesse,
interamente richiamate nel presente dispositivo di cui  costituiscono
parte integrante e sostanziale, le risorse disponibili  sui  capitoli
7545, 7625, 7645, 7785  del  bilancio  di  questo  Ministero  per  il
corrente esercizio finanziario 2013, sono destinate  integralmente  a
cofinanziare, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo
di ciascuna opera attivata, nuovi interventi edilizi, rispettivamente
per  euro  6.888.570,00  con  riferimento  all'istruzione  da  quella
dell'infanzia sino a quella secondaria di I e per  euro  3.402.762,00
all'istruzione secondaria di II; 
  2) i cofinanziamenti di cui al comma 1 sono destinati ad interventi
relativi ad immobili di proprieta' dei competenti Enti locali adibiti
o per la parte adibita a sede di istituzioni scolastiche  statali,  e
sono finalizzati, in particolare, alla  bonifica  dell'amianto  o  ad
adeguare  la  sicurezza  o  l'idoneita'  igienico  sanitaria   o   al
superamento delle barriere architettoniche per il  conseguimento  del
certificato di agibilita', o al completamento della messa a norma  in
materia  di  sicurezza,  idoneita'  igienico  sanitaria,  superamento
barriere architettoniche, urgenti ed indifferibili; 
  3) ciascun Ente locale non puo' richiedere piu' di  due  contributi
ed il limite massimo di  cofinanziamento  assegnabile  ai  sensi  del
presente decreto non puo' superare l'importo di euro  300.000,00  per
ogni intervento ammesso al beneficio.
                               Art. 2 

  Le quote di cofinanziamento di cui al precedente art.  1,  riferite
ai destinatari rispettivamente interessati, sono attribuite a  fronte
degli adempimenti previsti dai  successivi  articoli  3,  4,  5  e  6
secondo le modalita' ed i termini in essi indicati;  l'ente  provvede
con le modalita' di cui all'art. 4, alla comunicazione  dell'avvenuta
attivazione  dell'intervento,  entro  30   giorni   dalla   ricezione
dell'avviso del finanziamento ed alla comunicazione della conclusione
dell'intervento entro il 31 dicembre 2014.
                               Art. 3 

  Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal  precedente  art.
2, gli Enti locali, indicati nell'art. 1, sono tenuti a fornire - per
ciascuno degli interventi che intendono  attivare  per  le  finalita'
contemplate dal presente decreto - tutte  le  attestazioni  richieste
nel modello A) allegato.
                               Art. 4 

  La richiesta di contributo, corredata dall'attestazione di  cui  al
precedente art.  3,  deve  pervenire  al  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca - Dipartimento per la programmazione, Direzione
generale per  la  politica  finanziaria  e  per  il  bilancio  (Viale
Trastevere,  76/A  -  00153  Roma)  -  esclusivamente  tramite  posta
elettronica      certificata       al       seguente       indirizzo:
dgbilancio@postacert.istruzione.it,  a  decorrere  dal  terzo  giorno
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Ogni  altra
modalita' o termine di trasmissione comporta l'inammissibilita' della
domanda.
                               Art. 5 

  1. Il Ministero dell'istruzione, universita'  e  ricerca,  dopo  il
ricevimento -  entro  i  termini  e  con  le  modalita'  fissati  dal
precedente  art.  4  -  delle  attestazioni  previste  dall'art.   3,
verificata  la  relativa  regolarita'  e  completezza  provvede  alla
conseguente assegnazione dei rispettivi importi direttamente a favore
delle scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi; 
  2. il finanziamento e' assegnato, fino a  concorrenza  delle  somme
rispettivamente disponibili su  ciascuno  dei  capitoli  di  bilancio
indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico  di
ricevimento delle relative richieste, come risultante  dalla  data  e
dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista
dal precedente art. 4. L'elenco  degli  ammessi  al  beneficio  sara'
consultabile    sul    sito    internet    di    questo     Ministero
(www.istruzione.it); 
  3. successivamente, le scuole, di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, provvederanno al concreto trasferimento al competente  Ente
locale del finanziamento assegnato,  per  l'importo  e  le  finalita'
previsti, previa  acquisizione  della  documentazione  giustificativa
all'uopo fornita da  quest'ultimo  secondo  le  indicazioni  date  da
questa Direzione Generale politica finanziaria  e  bilancio,  dandone
contestuale comunicazione al Ministero dell' istruzione universita' e
ricerca al recapito di cui al precitato art. 4.
                               Art. 6 

  Non si  da'  luogo  all'assegnazione  delle  quote  dei  contributi
individuati nel precedente art. 1 qualora  i  rispettivi  beneficiari
non provvedano al puntuale adempimento di tutti  gli  oneri  posti  a
loro carico dal presente decreto.
                               Art. 7 

  1. I soggetti beneficiari, che hanno regolarmente  provveduto,  nei
termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed
in relazione ai quali e' stata disposta  la  conseguente  erogazione,
entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun  intervento  finanziato,
dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca,
all'indirizzo e con  le  modalita'  di  cui  al  precedente  art.  4,
apposita    relazione    conclusiva,    sottoscritta    dal    legale
rappresentante,  con  la  quale  dovra'   essere   fornita   adeguata
attestazione del puntuale utilizzo  per  le  previste  finalita'  dei
contributi assegnati,  della  contabilita'  finale  e  dei  risultati
ottenuti, allegando, infine, il certificato  di  regolare  esecuzione
dei lavori vistato dai competenti organi tecnici; 
  2. qualora i contributi assegnati per interventi  in  favore  delle
istituzioni scolastiche risultino superiori alle reali necessita'  di
spesa in rapporto agli  interventi  realizzati,  la  differenza  puo'
permanere nei bilanci delle scuole assegnatarie,  per  interventi  in
materia di sicurezza inerenti iniziative nazionali definite da questo
Ministero.
                               Art. 8 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2013 

                                     Il direttore generale: Filisetti
MODELLO A

Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 804

Ministero dell’lstruzione dell’Università e dclla Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Registrato alla Corte dei Conti il 12.11.2013, reg.14, fgl. 156

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle, dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito 111 legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2009, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
VISTO il decreto legge i 2 settembre 2013, n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed, in particolare, l’articolo Il con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, l’articolo 7;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di permettere ad un numero crescente di istituzioni scolastiche di acquisire dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di connettività wireless, al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica in classe;

DECRETA

Articolo 1
Destinatari

1. Possono candidarsi al finanziamento di progetti di realizzazione e/o ampliamento delle infrastrutture di rete (LAN/WAN) tutte le Istituzioni Scolastiche statali secondarie, con priorità riconosciuta alle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado.

Articolo 2
Obiettivi

1. I progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
• portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici, per offrire servizi innovativi;
• permettere agli studenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe;
• favorire la progettualità dei dirigenti scolastici, anche in collaborazione con il territorio (enti locali, sponsor, fornitori di servizi);
• trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless.
2. Ogni istituzione scolastica potrà presentare, nelle modalità descritte nel successivo articolo 4, un solo progetto tecnico, indicando ne il costo e l’area di appartenenza, nonché il numero di edifici scolastici dell ‘ istituzione scolastica.

Articolo 3
Oggetto del finanziamento

1. I progetti finanziabili dovrarmo ricadere in una delle seguenti tre aree:
A) ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi;
B) ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (hub, switch,ecc);
C) realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura LAN/W AN di edificio/campus, con potenziamento del cablaggio fisico ed introduzione di nuovi apparati (hub, switch, ponti radio, ecc.).
2. Ad ogni area di progetto sarà attribuita una soglia massima di finanziamento.
Analogamente all’interno di ogni area sarà fissato un tetto massimo di spesa per ogni progetto finanziabile.

Articolo 4
Modalità di presentazione delle domande

l. Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i requisIti necessari per l’assegnazione delle risorse e tutte le ulteriori specifiche relative ai progetti da finanziare saranno disciplinati attraverso un avviso pubblicato a cura della Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

Articolo 5
Monitoraggio

1. Alla Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi è affidato il monitoraggio sull’attuazione dei progetti finanziati secondo modalità che saranno indicate nell’avviso di cui all’articolo 4.

IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza

Decreto Interministeriale 7 ottobre 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Interministeriale MIUR/MEF 7 ottobre 2013
Registrato alla Corte dei Conti (Reg.n. 14, Foglio 189 del 13 novembre 2013)

Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici istituito con l’opzione “Tecnologie del legno” nell’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia”, articolazione «Meccanica e meccatronica». (14A01280)

(GU n.42 del 20-2-2014)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto  l'art.  8  del  citato  decreto  presidenziale   che   detta
disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare,
il comma 2, lettera d) che, per l'applicazione dell'art. 5, comma  3,
lettera  b),  prevede  l'adozione  di   un   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  previo  parere   della
Conferenza  Stato-regioni-province  autonome  di   cui   al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati  gli
ambiti, i criteri e le modalita'  per  l'attuazione  delle  ulteriori
articolazioni delle aree di  indirizzo  in  un  numero  contenuto  di
opzioni incluse in un apposito Elenco nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 24 aprile 2012, registrato alla Corte  dei  conti  il  13
giugno 2012, registro n. 8, foglio n. 161, con il  quale  sono  stati
definiti gli  ambiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'ulteriore
articolazione delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
tecnici in un numero contenuto di  opzioni  ed  e'  stato,  altresi',
istituito l'Elenco nazionale delle ulteriori articolazioni delle aree
di indirizzo in opzioni; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2  del  citato  decreto
interministeriale che prevede  la  possibilita',  fermo  restando  il
rispetto  degli  ambiti,  dei   criteri   e   delle   modalita'   per
l'individuazione  di  ulteriori  opzioni  secondo   le   disposizioni
dell'allegato A), di un periodico aggiornamento dell'Elenco nazionale
al fine di corrispondere a nuovi fabbisogni  formativi  espressi  dal
mondo economico e produttivo; 
  Considerato che la Conferenza Stato, regioni e  province  autonome,
contestualmente all'emanazione del parere espresso in data 19 gennaio
2012 sullo schema di decreto per la  definizione  delle  opzioni  dei
percorsi degli istituti tecnici, successivamente formalizzato con  il
decreto 24 aprile 2012 citato, ha preso atto della disponibilita' del
Governo ad aprire un confronto con le regioni per esaminare l'ipotesi
di istituzione di una ulteriore opzione «Arredi e forniture  interne»
negli   istituti   tecnici   quale    articolazione    dell'indirizzo
«Costruzione, ambiente e territorio»; 
  Rilevato che per l'esame dei profili tecnici della  proposta  e  la
verifica  di  fattibilita',  anche  in  ordine  al  rispetto  e  alla
corrispondenza   degli   ambiti,   criteri   e   modalita'   previsti
dall'allegato A) del decreto interministeriale  24  aprile  2012,  la
competente  Direzione   generale   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha  costituito  un  apposito  gruppo
tecnico di lavoro, formato da rappresentanti del MIUR, delle  regioni
e delle province autonome e da esperti del settore; 
  Considerato che, sulla base delle valutazioni emerse, il gruppo  di
lavoro  ha  rilevato,  anche  con  riferimento  ad  una  analisi  dei
fabbisogni  del  mercato  corrispondente  al  settore  richiesto,  la
necessita'  di  un  profilo  professionale  con  competenze  di  tipo
scientifico,  tecnologico  e  organizzativo-gestionale   direttamente
spendibili nel settore delle tecnologie del  legno  e  non  afferenti
all'area  delle  produzioni  industriali   ed   artigianali   tipiche
dell'istruzione professionale; 
  Considerato altresi', che il gruppo tecnico di lavoro  ha  ritenuto
congrua l'individuazione  di  una  opzione  che  assicuri  competenze
specifiche  per  il  profilo  professionale  in   questione   e,   in
conformita' dei criteri di cui all'allegato A) del decreto 24  aprile
2012,  in  particolare  per  quanto  attiene  alla  «coerenza   delle
competenze in  esito  con  il  profilo  culturale  dell'indirizzo  di
riferimento»,  ha  riscontrato  una   sua   naturale   corrispondenza
nell'ambito  dell'indirizzo  «Meccanica,  meccatronica  ed   energia»
articolazione «Meccanica e meccatronica»; 
  Ritenuto,  alla  luce  delle  considerazioni  sopra  riportate,  di
recepire le indicazioni tecniche del gruppo tecnico di lavoro al fine
di strutturare un percorso formativo che  assicuri  una  preparazione
scientifica e tecnologica pertinente al settore del legno-arredo  che
si differenzi dall'offerta formativa degli istituti professionali; 
  Considerato che, in data 6 dicembre 2012, e' stata  data  opportuna
informativa alle  parti  sociali  datoriali  e  sindacali  in  ordine
all'ipotesi di integrazione dell'Elenco nazionale  delle  opzioni  di
cui al decreto interministeriale 24 aprile 2012 con la nuova  opzione
«Tecnologie del legno»  nell'indirizzo  «Meccanica,  meccatronica  ed
energia» esplicitando i caratteri del  profilo  e  il  corrispondente
quadro orario; 
  Acquisito  il  prescritto  parere   favorevole   della   Conferenza
Stato-regioni-province autonome di  cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Per i motivi di cui in premessa  e  in  applicazione  dell'art.  5,
comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera  d)  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,  l'allegato  B)
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
24  aprile  2012  concernente  l'Elenco  nazionale  delle   ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
tecnici in  opzioni,  e'  integrato  con  l'inserimento  dell'opzione
«Tecnologie del legno»  nell'indirizzo  «Meccanica,  meccatronica  ed
energia» - Articolazione «Meccanica e meccatronica».
                               Art. 2 

  Ai fini di cui sopra  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto il profilo (allegato 1) e  il  corrispondente  quadro  orario
(allegato 2) della nuova opzione.
                               Art. 3 

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. L'attivazione dell'opzione  di  cui  al  presente  decreto  deve
essere effettuata, in ogni caso, nei limiti delle dotazioni organiche
assegnate  a  legislazione  vigente,  senza  determinare  esuberi  di
personale e nel rispetto della competenza  regionale  in  materia  di
programmazione dell'offerta formativa territoriale.
                               Art. 4 

  Restano valide  le  ulteriori  disposizioni  indicate  nel  decreto
interministeriale 24 aprile 2012. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2013 

                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                     e della ricerca                  
                                        Carrozza                      
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
      Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  Salute
e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 189
                                                           Allegato 1 

           Indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia" 
              Articolazione "Meccanica e meccatronica" 
                   Opzione "Tecnologie del legno" 
                               Profilo 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

- ha competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro
scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;  inoltre,  ha  competenze
sulle  macchine  e  sui  dispositivi   utilizzati   nelle   industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti  e  dei  servizi  nei  diversi
contesti economici. 

-  Nelle  attivita'  produttive  d'interesse,  egli  collabora  nella
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti,
nella realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene
nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici complessi; e' in grado di dimensionare, installare e
gestire semplici impianti industriali. 

E' in grado di: 

-  integrare  le  conoscenze   di   meccanica,   di   elettrotecnica,
elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base
di  fisica  e  chimica,   economia   e   organizzazione;   interviene
nell'automazione  industriale  e  nel  controllo  e  conduzione   dei
processi,  rispetto   ai   quali   e'   in   grado   di   contribuire
all'innovazione, all'adeguamento tecnologico  e  organizzativo  delle
imprese, per il miglioramento  della  qualita'  ed  economicita'  dei
prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i
costi; 

-  intervenire,  relativamente  alle  tipologie  di  produzione,  nei
processi di conversione, gestione ed utilizzo dell'energia e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel  rispetto  delle
normative sulla tutela dell'ambiente; 

- agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti,  ai  fini
della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; 

- pianificare  la  produzione  e  la  certificazione  degli  apparati
progettati, documentando il  lavoro  svolto,  valutando  i  risultati
conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso. 

Nell'indirizzo  sono   previste   le   articolazioni   "Meccanica   e
meccatronica" ed "Energia", nelle quali il profilo viene orientato  e
declinato.   L'opzione   "Tecnologie   del   legno"    e'    relativa
all'articolazione "Meccanica e meccatronica" 

Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" opzione "Tecnologie del
legno"sono  approfondite,  nei  diversi   contesti   produttivi,   le
tematiche  generali  connesse  alla  progettazione,  realizzazione  e
gestione di apparati e sistemi e  alla  relativa  organizzazione  del
lavoro  e  sviluppate  competenze  adeguate  alla  realizzazione   di
prodotti in legno. La figura professionale ha,  pertanto,  competenze
di tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini economici
e di strategie di marketing, delle aziende del settore legno 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato  nell'indirizzo
"Meccanica, Meccatronica ed Energia" opzione "Tecnologie  del  legno"
consegue  i  risultati  di  apprendimento  descritti  nel  punto  2.3
dell'Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1 -  Individuare  le  proprieta'  dei  materiali,  in  particolare  i
materiali lignei, in relazione all'impiego, ai processi produttivi  e
ai trattamenti. 

2 -  Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche
tecniche con opportuna strumentazione. 

3 - Organizzare il processo produttivo  contribuendo  a  definire  le
modalita' di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. 

4 - Documentare e  seguire  i  processi  di  industrializzazione  dei
prodotti di settore 

5 - Progettare  strutture  applicando  anche  modelli  matematici,  e
analizzarne le risposte  dei  materiali  lignei  alle  sollecitazioni
meccaniche e termiche 

6 - Programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata
ai processi produttivi. 

7 - Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali anche
in ambito organizzativo e di gestione delle risorse umane. 

8 - Contribuire all'innovazione sia del processo produttivo  che  del
prodotto, collaborando con soggetti esterni all'impresa. 

9 - Gestire progetti e attivita' secondo le procedure e gli  standard
previsti dai sistemi aziendali della qualita'  e  della  sicurezza  e
della protezione ambientale.

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