Nota 24 giugno 2011, MIURAOODGOS prot. n. 4334

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento

Dipartimento istruzione

Via G. Gilli, 3

38100 TRENTO

Al Sovrintendente scolastico

per la Provincia di Bolzano

Via del Ronco, 2

39100 BOLZANO

All’Intendente scolastico

per le Scuole in lingua tedesca

Via Amba Alagi, 10

39100 BOLZANO

All’Intendente scolastico

per le Scuole delle località ladine

Via Bottai, 29

39100 BOLZANO

Al Sovrintendente agli studi

per la Regione autonoma della Valle d’Aosta

Piazza Deffeyes, 1

11100 AOSTA

All’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale

della Regione Sicilia

Via Imperatore Federico n.70

90139 PALERMO

All’Ufficio di Gabinetto

SEDE

All’Ufficio Legislativo

SEDE

 

Oggetto: Scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe

 

Come è noto l’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007 prevede che, all’atto della presentazione dell’istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari “l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”.

Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione “limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l’intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8”.

Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento dell’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007.

 

Il Direttore Generale

F.to Carmela Palumbo

Destinatari

Ai DMIURAOODGOS prot. n. 4334

 

Destinatari

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Roma, 24 Giugno 2011

 

Oggetto: scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe

 

Come è noto l’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007 prevede che, all’atto della presentazione dell’istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari “l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”.

Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione “limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l’intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8”.

Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento dell’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007.

 

Il Direttore Generale

F.to Carmela Palumbo