Assistenza alla moglie disabile e graduatoria interna di istituto. Ecco quando si è esclusi

da Orizzontescuola

di Paolo Pizzo

Quali sono i criteri da considerare per essere esclusi dalla graduatoria interna di scuola e si assiste la moglie disabile?

Un assistente amministrativo chiede

Buongiorno. Sono un impiegato Ata, vorrei chiederle se assistendo mia moglie usufruendo della l. 104 ma residente in un comune vicino,  ma nella stessa provincia e  nello stesso ambito sono escluso dalla graduatoria interna anche senza fare domanda di trasferimento sul comune di mia moglie? Scusi ma ho trovato risposte interpretabili e spero lei possa spiegarmi. Grazie.

Esclusione graduatoria interna

L’art 40 comma 2 del CCNI dispone che I beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

La precedenza che ci interessa è il punto IV.

Scuola di titolarità e comune di assistenza devono coincidere

Lo stesso comma dispone che

a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV

Conclusioni

Non ci sono quindi dubbi sul fatto che per essere esclusi dalla graduatoria ci deve essere coincidenza tra scuola di titolarità e comune in cui si assiste la moglie disabile.

Si ricorda che soprattutto per il personale ATA non c’è mai stata altra interpretazione, anche perché gli ambiti non sono mai esistiti (posto che comunque non esisteranno più neanche per i docenti).

Pertanto, se la scuola di titolarità non è nel comune di assistenza è obbligatorio produrre domanda di trasferimento per il comune di assistenza qualora si volesse beneficiare della precedenza in esame.