Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (20G00145)

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05691)

(GU Serie Generale n.266 del 26-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 40)


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05822) (GU Serie Generale n.262 del 22-10-2020)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 2, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «alla rubrica e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e di contratti di somministrazione”.», leggasi: «alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di contratti di somministrazione”.»;
alla pagina 4, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a “4 gennaio 2000” sono sostituite…», leggasi: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a: “4 gennaio 2000” sono sostituite…»;
alla pagina 12, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37-bis al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337)», leggasi: «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337)»;
alla pagina 13, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37-ter al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 1, lettera b), i segni di interpunzione «;» presenti alla fine delle voci 16-bis e16-ter, ed il segno di interpunzione «.» presente alla fine della voce 16-quater, prima della chiusura degli apici, sono da intendersi espunti;
alla pagina 19, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 3-quinquies, dove e’ scritto: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi…», leggasi: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi…»; ed ancora, alla seconda colonna, al comma 3-novies, dove e’ scritto: «3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 1 e 2 per l’anno 2022.», leggasi: «3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 3-sexies e 3-septies per l’anno 2022.»;
alla pagina 20, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al primo capoverso, dove e’ scritto: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacita’ fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e la cui relativa capacita’ fiscale”;», leggasi: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacita’ fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e la cui capacita’ fiscale”;»;
alla pagina 32, seconda colonna, nella parte in cui si inserisce all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, un periodo dopo il primo, dove e’ scritto: «…CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992…», leggasi: «…CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992…»; ed ancora, alla pagina 33, prima colonna, al comma 22, dove e’ scritto: «al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: “e dal Sindaco di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti” e le parole: “Cavallino Treporti, Chioggia,” sono soppresse;», leggasi: «al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: “e dal Sindaco di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti” e le parole: “Cavallino Treporti, Chioggia,” sono soppresse;».


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05819) (GU Serie Generale n.262 del 22-10-2020)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, alla pagina 22, prima colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 57-bis al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), anziche’: «a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;», leggasi: «a) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: “1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;».


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05728) (GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020)

Nell’allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 32, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, un periodo dopo il primo, dove e’ scritto: «… del 30 novembre 209, e 92/43/CEE …», leggasi: «… del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE …»


dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (20G00145)

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)

Art. 21 – bis Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavo-ro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, sal-vo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.

6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 -ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITÀ ED EMERGENZA

Art. 32. Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021.

1. Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.

2. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:

a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento cultura-le, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:

a) al potenziamento delle misure previste all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui all’articolo 235 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;

b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgi-mento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.

4. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo , per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.

5. Con il decreto di cui all’articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.

6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all’articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

6 -bis . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previ-ste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6 -ter . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

6 -quater . All’articolo 231 -bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali presta-zioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi».

6 -quinquies . Il decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6 -sexies . All’articolo 1, comma 2 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione periodica e finale».

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

7 -bis . Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 del-le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorri-mento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019.

7 -ter . All’onere derivante dal comma 7 -bis , pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’economia e delle finanze e, quanto a 10 milio-ni di euro per l’anno 2021, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 32 – bis Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spa-zi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previ-ste dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, adottate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell’istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 58 -octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-cembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell’istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58 -octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo.

4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il primo periodo è soppresso.

5. A decorrere dall’anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono iscritte in un apposi-to capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previ-ste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

6. Nell’ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d’intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L’ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bi-lancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell’istituto.

Art. 32 – ter Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall’articolo 4 -bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data del-la presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposi-zioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi prece-denti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell’attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all’assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell’istruzione attuative dell’articolo 231 -bis del medesimo decreto-legge, e all’articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

2. Ai fini dell’utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall’anno scola-stico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall’articolo 35, comma 5 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all’articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48. Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».

2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto de- finiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, di cui all’arti- colo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Art. 48 – bis Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educati- vo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. (20G00122)

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 203 del 14 agosto 2020). (20A04573)

(GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pagina 28, prima colonna, all’articolo 58, comma 2, terzo periodo, anziche’: «Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attivita’ a decorrere dal 1° gennaio 2019.» leggasi: «Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l’attivita’ a decorrere dal 1° gennaio 2019.».