Responsabilità dirigenziale in caso di derattizzazione

Responsabilità dirigenziale in caso di ritrovamento di escrementi di roditori nei pressi della mensa della Scuola dell’Infanzia. Analisi del “caso studio” e ricognizione normativa

Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Zaira Matera

La presenza di roditori, generalmente topi o ratti, è un fenomeno che oggi non va assolutamente trascurato né minimizzato in alcuno degli ambienti di vita delle persone, ancor più se tale diffusione si verifica all’interno delle mura di un’Istituzione pubblica come, nel caso specifico, in un plesso scolastico. Il ritrovamento di escrementi di topi o ratti sono evidenti segnali di un’infestazione in corso, vere e proprie “bombe ecologiche”. Il solo ritrovamento, anche se sporadico, è un incontestabile segnale d’allarme da non sottovalutare. I ratti, i topi e i loro parassiti, pulci e acari, possono, infatti, essere serbatoi biologici e vettori di microrganismi patogeni, disseminatori di germi di molte pericolose malattie trasmissibili all’uomo. Questi animali contaminano e insudiciano in vario modo le superfici, diffondono parassiti e sono portatori e veicoli di germi patogeni. Essendo degli animali territoriali, oltre al ritrovamento di escrementi, è possibile anche avvertire nel luogo infestato, più spesso nelle vicinanze dei nidi, un intenso odore di urina, pungente e fastidioso, che spesso è anche causa nelle alunne e negli alunni, specialmente se piccole/i, di attacchi asmatici, tipico segnale di un’infestazione avanzata.

Ricordiamo che uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dalla Costituzione Italiana, è il diritto alla salute. L’art. 32, infatti, così recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…».

Definizione

Con il termine “derattizzazione” si indica una specifica prassi di disinfestazione murina volta ad eliminare e/o eradicare dal luogo infestato la popolazione urbana da surmolotti, ratti e/o topi.

Normativa di riferimento

In Italia il legislatore è intervenuto a più riprese, sin dai primi anni del secolo scorso, con lo scopo di disciplinare tale attività cui è dedicata specifica normativa di settore. Ricordiamo la Legge 25 gennaio 1994, n. 82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1994, che costituiva una Legge-quadro delle attività suddette. Dagli anni ’90 ad oggi la materia è stata oggetto di numerosi decreti, circolari, ordinanze e direttive. Successivamente con il Decreto del 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 13 agosto 1997 emanato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato stabiliva i requisiti. Di seguito si riporta l’estratto.

Articoli 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 <<Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di
pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l’attività’ di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l’umidità’ e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.>>

Corre l’obbligo anche di menzionare l’art. 18 comma 3 rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pilastro normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, cosiddetto decreto integrativo e correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L. Di seguito si riporta l’estratto:

Articolo 18 comma 2 << Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.>>

Anche il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro scuola, partendo dal CCNL 4 agosto del 1995, modificato dal CCNL 26 maggio 1999 ovvero dal CCNL 2006/2009, definisce il compito dei collaboratori scolastici: “tra gli altri anche la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi”.

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto

È fuor di dubbio che la pratica di “derattizzazione”, laddove si ravvisi necessaria, è fondamentale per garantire l’igiene nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. L’attività di bonifica e sanificazione delle aree rattizzate di un Istituto scolastico, è sempre accompagnata anche da un’operazione di profonda pulizia dei locali, macchiati di urine o ancora di grasso del corpo (untuosità generalmente lasciate agli spigoli dei muri), al fine di garantire nelle scuole il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la tutela degli ambienti, garantire il benessere degli alunni e di tutto il personale scolastico, ma anche di salvaguardare la reputazione dell’Istituto scolastico stesso. Tutti gli ambienti possono essere dei “focolai” o ritrovi di roditori e le scuole non fanno certamente eccezione; perfino gli edifici di nuova costruzione possono avere delle vie d’entrata, attrattive per i roditori. Spesso i roditori vi giungono durante delle escursioni compiute alla ricerca di cibo o idonei ricoveri per nidificare.

È fuor di dubbio che i minori sono maggiormente tutelati dalla normativa vigente, in una misura speciale e, pertanto, il Dirigente scolastico, in caso di ritrovamento di escrementi, dovrà mettere in campo tutta una serie di azioni, al fine di tutelare l’utenza, che brevemente riassumiamo:

  1. Il Dirigente scolastico, preso atto della segnalazione di ritrovamento di escrementi di roditori, topi o ratti, dovrà effettuare senza indugio un primo sopralluogo, valutando preventivamente dell’entità dell’infestazione stessa. È opportuna una prudente consultazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione con la verifica del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell’Istituto, ovvero controllare se, in un recente passato, nell’Istituto scolastico si era già verificato il problema segnalato e si erano stabiliti degli interventi opportuni. È necessaria la diramazione di una circolare interna d’Istituto per inibire immediatamente l’accesso a tutto il personale scolastico e degli alunni/e nei luoghi del ritrovamento degli escrementi. È conveniente inoltre non rimuovere, nel gergo tecnico i “cacherelli”, utili per quantificare l’entità e soprattutto tipologia di infestazione.
Approfondimento Un attento esame degli escrementi, infatti, può dare indicazioni molto utili, a volte alquanto preziose, ad esempio se l’infestazione è recente o meno. Gli escrementi freschi sono generalmente umidi, scuri, gommosi e lucenti, contrariamente saranno secchi, duri e di colore biancastro. Solo dopo il conteggio è possibile rimuoverli per consentire un nuovo riscontro. La conta dei “cacherelli” consente di stimare l’infestazione (quantità) e l’indagine macro e microscopica permette l’identificazione del genere.
  • Il Dirigente scolastico, constatata l’infestazione, dovrà comunicare immediatamente il ritrovamento all’Ufficio Tecnico del Comune di riferimento, informandolo della relativa problematica riscontata per attuare un’urgente e idonea disinfestazione dei locali e ottenere un intervento che sia comunque il più tempestivo possibile per ripristinare la condizione ante quam.
  • Gli esperti dell’Ufficio Tecnico del Comune, constatato il ritrovamento, dovranno ricercare i punti di annidamento e le tane. È possibile, infatti, che nell’edificio scolastico vi siano spazi nascosti idonei all’annidamento come, ad esempio, le aperture nei muri. I topi sono animali sociali che amano vivere in branco e creano abitualmente colonie e/o famiglie. Molte delle stesse si stabiliscono in zone dove vi è bassa presenza di attività umana. Nel caso specifico, qualora i tecnici qualificati del Comune dovessero ritrovare anche delle tane saranno necessari dei lavori strutturali, di manutenzione straordinaria, per eliminare ogni possibile fonte di rifugio all’interno delle mura dell’edificio scolastico di proprietà dell’Ente Locale. Si dovrà, inoltre, controllare e monitorare le zone adiacenti, antistanti e limitrofe all’edificio scolastico, per eliminare ogni focolaio di infestazioni e per evitare nuovi possibili arrivi. A titolo di esempio: si dovrà verificare se nelle vicinanze sono presenti delle aree di degrado, cassonetti di immondizia incustoditi e/o impianti fognari.
  • Il Dirigente scolastico, contestualmente alla comunicazione di ritrovamento degli escrementi di roditori all’Ufficio Tecnico del Comune di riferimento, dovrà anche darne tempestiva notizia all’Autorità sanitaria, informando il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di riferimento su quanto accaduto e ritrovato.
  • Il Dirigente scolastico, in caso di urgenza potrà delegare e demandare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – D.S.G.A. e/o anche il primo collaboratore, autorizzando gli stessi a chiamare un’impresa qualificata per i casi di disinfestazione da topi e/o ratti, valutando l’opportunità di agire secondo l’art. 39 “Misure urgenti ed indifferibili”, del recente Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, salvaguardando in tal modo la salute degli utenti fruitori.
  • Il Dirigente scolastico, dovrà prontamente avvisare i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori, informandoli che le mense e le cucine saranno temporaneamente chiuse chiedendo agli stessi di riprendere i propri figli prima dell’orario previsto del servizio mensa.
  • Il Dirigente scolastico, dovrà inoltre predisporre un apposito avviso da pubblicare sul sito ufficiale web dell’Istituzione scolastica, informando l’utenza della chiusura, per i giorni necessari, per disinfestazione di tutti i locali che coinvolgeranno non solo le cucine del plesso convolto. È preferibile, per ovvie ragioni, che la disinfestazione avvenga il fine settimana.
  • Il Dirigente scolastico, constatata la presenza di infestazione grave che richiede un intervento generalizzato, incisivo e urgente, dovrà immediatamente sensibilizzare il Sindaco del Comune di riferimento ad intervenire tempestivamente con il proprio Ufficio Tecnico al fine di scongiurare una sospensione prolungata delle attività didattiche per motivi sanitari e di pericolo per l’incolumità e la salute di alunne/i e personale scolastico. L’Ente Locale dovrà attivarsi inviando i propri tecnici per un sopralluogo e incaricando una ditta specializzata.
  • Il Sindaco, con apposita ordinanza di urgenza chiude l’Istituto scolastico per la derattizzazione e la sanificazione dei locali.
  • Il Dirigente scolastico, preso atto dell’ordinanza del Sindaco, dovrà immediatamente informare le famiglie o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora i tutori spiegando le ragioni della chiusura prolungata della scuola.
Approfondimento Spesso, purtroppo, si trascura, una volta risolto il problema dei roditori, di monitorare costantemente i punti di ritrovo, ispezionando gli ambienti e le strutture, evitando così inutili interventi intensivi e spesso anche costosi. Quandanche, infatti, si superi il problema nella sua acuzie non bisogna mai abbassare la guardia poiché in qualsiasi momento l’infestazione potrebbe nuovamente riproporsi. I topi e i ratti sono molto accorti nel trovare nuovi ingressi durante le escursioni compiute alla ricerca di cibo o per la ricerca di idonei ricoveri per nidificare o, ancora, per la sopravvivenza di qualche coppia superstite, resistente ai veleni. Bisogna sempre tenere presente che questi animali sono molto proliferi ed in rapida crescita. Il potenziale riproduttivo di una giovane coppia di topi e della loro prole, infatti, si avvicina a 2000 individui in un anno. La maturità sessuale viene raggiunta molto presto, a circa 2-3 mesi. Anche la gestazione è breve dai 19 a 22 giorni (i ratti anche 24 giorni) e le figliate sono in numero variabili da un minimo di 4 fino a 10-12 piccoli, generalmente 3-4 parti all’anno.

Ricordiamo al lettore che la sospensione delle attività didattiche o la chiusura dell’Istituzione scolastica, determina la sospensione di pubblico servizio. Essa può essere disposta, nel caso specifico, oltre che dai Sindaci, anche dall’Autorità Sanitaria – Azienda Sanitaria di riferimento e, infine, dai Prefetti, che di fatto sono rappresentanti territoriali del Governo, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità pubblici, sulla base al Titolo IV, capo III del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 – Suppl. Ordinario n. 77. La scuola può essere chiusa anche in occasione di gravi eventi atmosferici come: intense nevicate, alluvioni e per interventi di manutenzione straordinaria. Solo in caso di imminente pericolo per l’incolumità dell’utenza, il Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza dell’Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco, Ambito Territoriale Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale decisione. Quando l’edificio scolastico viene chiuso, l’accesso ai locali non è consentito né agli studenti né al personale scolastico (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario). Diverso invece è il caso della sospensione delle attività didattiche che deriva da un evento quali le festività e/o vacanze di Natale o pasquali o ancora estive. In questi casi viene sospeso, per gli alunni, l’obbligo dalla frequenza delle lezioni mentre il personale amministrativo ed il personale docente possono accedere per le altre normali attività.

Il Dirigente scolastico, alla luce della normativa vigente sopra citata, ha il dovere, in caso di allestimento di procedura di derattizzazione, di sospendere le attività didattiche e allontanare dai locali scolastici il personale scolastico e le studentesse e gli studenti i quali, eventualmente, possono essere ricollocati, laddove possibile e per il tempo necessario, nelle altre sedi dell’istituto (se presenti).

Approfondimento Il Ministero della Salute con l’Ordinanza del 10 febbraio del 2012 riguardante specificatamente l’attività di derattizzazione ha prescritto e imposto che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da imprese specializzate con modalità tali da non arrecare nocumento alle persone ed alle altre specie animali non bersaglio. Tali attività devono inoltre essere rese pubbliche dalle stesse ditte mediante affissione di avvisi da esporre nelle zone interessante con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Si devono adeguatamente indicare: il pericolo per la presenza di veleno;gli elementi identificativi del responsabile del trattamento;la durata del trattamento;le sostanze utilizzate. La medesima pratica risulta confermata dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 giugno 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016. Possono perciò essere considerate applicabili tanto nei casi delle scuole e dei luoghi di istruzione, quanto alle ipotesi di derattizzazione degli uffici pubblici.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 32
  • LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
  • DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare il comma 7, lettera l, dell’articolo unico;
  • DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
  • CCNL 4 agosto del 1995, modificato dal CCNL 26 maggio 1999 – CCNL 2006/2009
  • DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
  • ORDINANZA Ministero della Salute del 10 febbraio del 2012
  • ORDINANZA Ministero della Salute del 13 giugno del 2016