Decreto Presidenza Consiglio Ministri 18 dicembre 2009 , n. 206

(in GU 20 gennaio 2010, n. 15)

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto

l’articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,

il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore,

entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di

controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza

portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di

reperibilita’ dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari

che rendono opportuno giustificare l’esclusione dalla reperibilita’

stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della

Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.

7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da

parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14

dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con

nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

A d o t t a

il seguente decreto:

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici

dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1

Fasce orarie di reperibilita’

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i

seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di

reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di

reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente

riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di

servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di

invalidita’ riconosciuta.

2. Sono altresi’ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’

stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi

indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operante il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31

ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

– Si riporta il testo dell’art. 55-septies (Controlli

sulle assenze) introdotto dall’art. 69 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:

«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). – 1.

Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un

periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il

secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene

giustificata esclusivamente mediante certificazione medica

rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un

medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la

certificazione medica e’ inviata per via telematica,

direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la

rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,

secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione

telematica dei certificati medici nel settore privato dalla

normativa vigente, e in particolare dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art.

50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, introdotto dall’art. 1, comma 810, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’

immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’,

all’amministrazione interessata.

3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli

enti del servizio sanitario nazionale e le altre

amministrazioni interessate svolgono le attivita’ di cui al

comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per

via telematica della certificazione medica concernente

assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2

costituisce illecito disciplinare e, in caso di

reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del

licenziamento ovvero, per i medici in rapporto

convenzionale con le aziende sanitarie locali, della

decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai

contratti o accordi collettivi.

5. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine

alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel

caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle

esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di

reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere

effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite

con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente

lavora nonche’ il dirigente eventualmente preposto

all’amministrazione generale del personale, secondo le

rispettive competenze, curano l’osservanza delle

disposizioni del presente articolo, in particolare al fine

di prevenire o contrastare, nell’interesse della

funzionalita’ dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si

applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e

55-sexies, comma 3».

– Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche», e successive

modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9

maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof.

Renato Brunetta e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27

giugno 2008, n. 149.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni, e’

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214 supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

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