Le ore di insegnamento ai diversamente abili dipendono dalla valutazione della patologia

da Il Sole 24 Ore

Le ore di insegnamento ai diversamente abili dipendono dalla valutazione della patologia

di Andrea Alberto Moramarco

L’assegnazione ad un alunno diversamente abile delle ore settimanali di sostegno va effettuata in riferimento alla sua accertata patologia e non invece sulla base di una mera valutazione dell’organico di diritto assegnato dall’ufficio scolastico provinciale. Lo ha affermato il Tar Napoli con la sentenza 5605 del 3 novembre scorso.
La vicenda
Il caso trae origine da una nota del dirigente di una scuola secondaria di primo grado napoletana che aveva certificato per l’anno scolastico 2014/2015 l’assegnazione ad un alunno diversamente abile di 11 ore di sostegno settimanali, a fronte di un orario scolastico settimanale di 30 ore. La quantificazione delle ore era stata effettuata sulla base della valutazione dell’organico di diritto che assegnata all’istituto dall’ufficio scolastico provinciale.
I genitori del ragazzo contestavano però l’assegnazione di un monte ore così ridotto, in quanto dalle visite specialistiche cui era stato sottoposto l’alunno emergeva una diagnosi di “autismo infantile” che necessitava di un sostegno scolastico specializzato e della piena copertura delle ore di sostegno.
Il numero di ore dipende dalla patologia
Il Tar, cui la coppia del ragazzo diversamente abile si era rivolta, ritiene inadeguato il numero delle ore di sostegno assegnate, sulla scorta della documentazione clinica allegata. La patologia accertata è così grave che impone una rideterminazione del numero di ore necessarie tramite un aggiornamento del piano educativo individualizzato.
I giudici amministrativi ricordano infatti che il numero di ore da assegnare ad un diversamente abile devono essere stabilite «all’esito delle verifiche periodiche sull’andamento del programma cui è sottoposto il disabile, tenuto conto delle peculiarità della patologia, dell’incidenza sulle capacità di apprendimento, della dinamicità e suscettibilità di evoluzione o involuzione della patologia medesima, della maggiore o minore efficacia degli interventi attuati, nonché del modificarsi delle esigenze nelle varie fasi di crescita dell’alunno».
E il diritto al sostegno, in quanto strumentale al diritto all’istruzione dell’alunno disabile, può essere garantito anche attraverso l’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga con contratto a tempo determinato, come consentito dall’attuale normativa a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 80/2010 che aveva dichiarato illegittima la fissazione di un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno.