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28 settembre Consiglio di Stato su riduzione oraria Tecnici e Professionali

Con l’ordinanza n. 4413/10 il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva dell’ordinanza n. 3363/10 del TAR Lazio, che sospendeva i decreti di ridefinizione dell’orario delle classi degli istituti tecnici e professionali (rispettivamente per le seconde, terze e quarte classi e per le seconde e terze classi),

“(…) considerato che l’appello cautelare non appare assistito da fumus boni iuris, tenuto conto anche del fatto che alla luce del sopravvenuto parere emesso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione l’Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi dal rideterminarsi sulla definizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali”.

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

La notizia secondo la quale il Ministero debba rivedere completamente tutti gli organici delle classi 2°, 3° e 4° degli Istituti tecnici e professionali è priva di ogni fondamento. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato il Miur dovrà semplicemente tener conto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (parere non richiesto precedentemente) nella determinazione degli organici per le classi a cui fa riferimento la sentenza. Non si verificherà quindi alcun cambiamento nell’attività e nella programmazione scolastica prevista.

Avviso 24 settembre 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore

e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

Riordino degli Istituti Tecnici e Professionali – Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento nell’a.s. 2010/2011.

Le direttive n. 57 del 15 luglio 2010, e n. 65 del 28 luglio 2010, recanti le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario n. 222 – del 22 settembre 2010.

La direttiva n. 57, relativa agli Istituti Tecnici, è stata emanata secondo il disposto dell’articolo 8, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88.

La direttiva n. 65, relativa agli Istituti Professionali, è stata emanata secondo il disposto dell’articolo 8, comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87.

22 settembre Riforma Istruzione Adulti in 7a Senato

La settima Commissione del Senato riprende l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 6 luglio, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Il relatore PITTONI (LNP) comunica che nel frattempo è giunto il parere del Consiglio di Stato, di cui segnala alcune osservazioni. In primo luogo, è stato rilevato che i criteri concernenti la razionalizzazione e contenimento dei costi appaiono iterativi di prescrizioni già attuate ed è stata segnalata la scarsa incisività dell’atto, dato che l’articolo 11 dello schema si limita a recare, al comma 4, l’abrogazione esplicita dell’articolo 5, comma 1, lettera d), degli articoli 136 e 169 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché di ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quella del regolamento in oggetto. Al riguardo, rende nota la risposta del Ministero, il quale ha illustrato le modalità di realizzazione degli obiettivi economici fondanti la disciplina adottata, la cui portata si ravvisa negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9, dell’atto. Rammenta infatti che, secondo l’articolo 3, ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) possono iscriversi gli adulti in età lavorativa – ovvero da 16 a 65 anni -, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11. Si sofferma poi sull’articolo 9, in virtù del quale dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Dopo aver specificato che il decreto annuale reca anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria, pone l’accento sull’articolo 11, che estende le disposizioni dell’articolo 9 ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti, ferma restando la loro cessazione alla data del 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Sempre nell’ottica del contenimento dei costi si colloca il ridimensionamento dell’offerta formativa entro l’anno scolastico 2010-2011. Il provvedimento prevede, difatti, che l’istituzione dei Centri avvenga solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto di un’economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l’anno scolastico 2011-2012, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

Il relatore dà poi conto degli ulteriori rilievi del Consiglio di Stato, secondo il quale lo schema in esame riassume al più alto livello regolamentare prescrizioni che in precedenza erano recate dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007, di natura non regolamentare. A giudizio del Consiglio di Stato dunque appare necessario che il regolamento indichi esplicitamente le disposizioni del citato decreto ministeriale travolte dalla nuova disciplina, rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.

In terzo luogo il Consiglio di Stato si esprime favorevolmente riguardo al contenuto dell’articolo 6, con cui si introduce la valutazione dei partecipanti ai corsi per adulti, finora rimessa ad ordinanze ministeriali, ma necessaria per completare l’assetto didattico dei predetti corsi. Infine, segnala che il Consiglio di Stato ha avanzato alcune proposte emendative che egli recepirà nel parere, unitamente agli ulteriori rilievi eventualmente espressi nel dibattito parlamentare.

Avviandosi alla conclusione,svolge alcune considerazioni di natura finanziaria. Il provvedimento concorre infatti all’attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono stati ascritti, complessivamente, risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. La relazione tecnica allegata a quel decreto-legge affermava che detti obiettivi dovranno realizzarsi mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali, tra cui quelli disposti dal provvedimento in esame, finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6. La medesima relazione puntualizza che la riduzione della spesa di personale, conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali, viene calcolata prendendo come parametro lo stipendio iniziale di un insegnante della scuola di primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal contratto collettivo nazionale 2006-2009.

Con riferimento agli articoli da 1 a 11 del provvedimento in titolo, osserva quindi che la relativa relazione tecnica non espone dati ed elementi a sostegno dell’effettiva possibilità di costituire 150 CPIA e altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. Rileva in proposito che, in base alla relazione tecnica, l’istituzione dei CPIA nel numero previsto è subordinata alla realizzazione di «ulteriori economie» rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica. A tale riguardo giudica importante precisare l’entità e la modulazione temporale sia dell’onere ascrivibile alla creazione delle nuove autonomie scolastiche sia delle «ulteriori economie» da conseguire per garantire l’invarianza della spesa. Segnala inoltre che non sono indicate le tipologie di spesa da comprimere per conseguire detti ulteriori risparmi. Tenuto conto che, nel caso in cui dette economie, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, non dovessero essere realizzate, non si potrebbe dare seguito alla disposizione contenuta nell’articolo 1, reputa essenziale acquisire elementi di valutazione circa l’effettiva praticabilità di tali riduzioni di spesa.

Il seguito dell’esame è rinviato.

21 settembre Riforma Istruzione Adulti in 7a Camera

La settima Commissione della Camera riprende le audizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali

Nota 3 settembre 2010, Prot. n. AOODGPER 7915

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio VI

Nota 3 settembre 2010, Prot. n. AOODGPER 7915

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado statali

e, p.c,

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Ai Referenti Regionali di lingue

LORO SEDI

Oggetto: Rilevazione sulle esperienze in materia di C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) nelle scuole secondarie di secondo grado statali

26 agosto Pareri CNPI

Nell’adunanza del 26 agosto il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione esprime il suo parere

  • sullo schema di regolamento (Parere CNPI 26 agosto 2010, prot. 6055) recante le disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento da adottarsi ai sensi dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
  • sui Decreti interministeriali (Parere CNPI 26 agosto 2010, prot. 6056) di ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali (come richiesto dal TAR Lazio con ordinanza n. 3363/10).

Avviso 25 agosto 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

Riordino degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali – Registrate alla Corte dei conti le Direttive ministeriali relative alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento nell’a.s. 2010/2011

La Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come previsto all’articolo 8, comma 3 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, è stata registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2010 (registro 13, foglio 230).

La Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 65 del 28 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, come previsto all’articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, è stata registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 (registro 14, foglio 277).

Circolare Ministeriale 3 agosto 2010, n. 70

MIURAOODGOS prot. n.5826 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Al Direttore Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di

TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta

AOSTA

e, p.c. All’Assessore della P.I. Regione Siciliana

PALERMO

All’Assessore della P.I. Regione autonoma Valle D’Aosta

AOSTA

Al Presidente della Giunta Provinciale di

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di

TRENTO

Oggetto: Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori.

In relazione al riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che troverà attuazione dal 1 settembre prossimo, la Conferenza episcopale italiana ha fatto pervenire a questo Ministero una proposta di indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle suddette scuole secondarie superiori allo scopo di aggiornare le precedenti indicazioni ed i programmi di insegnamento vigenti.

Tenuto conto che tali indicazioni si collocano nel quadro delle finalità della scuola, si ritiene di poterne accogliere il contenuto e lo si trasmette in allegato alle scuole affinché dall’anno scolastico 2010-11 il documento sia adottato a titolo provvisorio per l’insegnamento della religione cattolica a partire dalle classi prime dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attesa che una versione definitiva sia emanata secondo le modalità previste dal DPR 16-12-1985, n. 751, previa intesa tra le competenti autorità scolastica ed ecclesiastica.

IL MINISTRO

F.to Mariastella Gelmini

Indicazioni sperimentali

Avviso 30 luglio 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

Con Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 65 del 28 luglio 2010, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, come previsto all’articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.

La Direttiva e le Linee-guida sono pubblicate sul sito del Ministero e dell’ANSAS (nuoviprofessionali.indire.it), oltre che sulla rete intranet.

Le linee guida sono state predisposte a cura del Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto dipartimentale n. 12/09, nel costante dialogo con le istituzioni scolastiche interessate, anche a distanza, e nel confronto con le associazioni disciplinari e professionali e le parti sociali.

Le linee guida individuano gli orientamenti per sostenere gli istituti professionali – nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo – nell’applicazione delle innovazioni ordinamentali introdotte dal regolamento di cui al d.P.R. n. 87/2010.

Direttiva 28 luglio 2010, n. 65

29 luglio Senato approva Riforma universitaria

Il 29 luglio il Senato, con 152 voti favorevoli, 94 contrari e un astenuto approva il disegno di legge relativo alle Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

Il testo passerà all’esame della Camera dopo la pausa estiva.

20 luglio TAR Lazio e Riforma

Il 20 luglio il riordino del secondo ciclo passa al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Con le ordinanze nn. 3358, 3360 e 3377 il TAR sottolinea l’illeggittimita’ delle CC.MM. 17 (relativa alle iscrizioni) e 37 (relativa all’organico docente), nonché dell’OM 19 del 2010 (relativa alla mobilità del personale), respingendo però la domanda cautelare non esistendo documentazione dalla quale possa dedursi “danno attuale e concreto”.

Con l’ordinanza n. 3363, considerata l’omessa acquisizione da parte del competente ministero del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sui decreti di ridefinizione dell’orario delle classi degli istituti tecnici e professionali (rispettivamente per le seconde, terze e quarte classi e per le seconde e terze classi), il TAR accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione “fino all’acquisizione e alla compiuta valutazione” del parere emesso da parte del predetto organo.