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CCNI Formazione Personale Docente e ATA 2010-2011

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente a ata per l’a.s. 2010/2011

CCNI Formazione Personale Docente e ATA 2010-2011

7 luglio 7a Senato su DM Formazione iniziale docenti

La 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sul quale la 7a Commissione della Camera, il 27 maggio u.s., ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 205

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,lo schema di decreto in titolo;

concorda sull’esigenza di ridisegnare il percorso formativo degli insegnanti, al fine di superare le difficoltà della scuola italiana testimoniate fra l’altro principalmente da numerose ricerche nazionali ed internazionali, nonché dall’esperienza diretta, e riconducibili ai contenuti, alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti;

registra con soddisfazione che il Governo abbia avvertito la necessità di porre rimedio a siffatto stato di cose, coniugando gli aspetti disciplinari con quelli pedagogici, tenuto conto che finora vi è stata una sopravalutazione dei secondi sui primi, tale da minare le nozioni stesse della cultura di base;

esprime apprezzamento per il rilievo assicurato ai profili didattici e di laboratorio attraverso la previsione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);

evidenzia che l’intervento è indispensabile in quanto le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) sono ormai ferme e occorre configurare con sollecitudine le nuove modalità di formazione del corpo docente;

reputa compatibile la separazione della disciplina della formazione iniziale degli insegnanti rispetto alla riforma del reclutamento, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, tanto più alla luce del tempo necessario per il completamento del nuovo percorso formativo;

condivide la distinzione anche temporale fra i due percorsi della scuola dell’infanzia e primaria, da un lato, e della scuola secondaria, dall’altro, pur sottolineando i costi sociali e finanziari di un eccessivo allungamento dei tempi formativi;

quanto alle modalità di accesso al tirocinio, giudica indispensabile un approfondimento sul preoccupante fenomeno dell’acquisizione dell’abilitazione a pagamento all’estero, aggirando così le rigidità della normativa nazionale;

con particolare riferimento all’esenzione di alcune categorie dalle prove selettive per l’accesso al tirocinio, rileva l’esigenza di ridurre il rapporto fra abilitati e posti di lavoro, in un’ottica di effettivo contenimento del precariato;

ritiene che la formazione dei docenti tecnico-pratici debba essere disciplinata da un atto regolamentare, come segnalato dal Consiglio di Stato; manifesta perciò soddisfazione per l’impegno assunto dal Ministero ad intervenire in tal senso;

rileva, in merito alle molteplici richieste avanzate da parte di specifiche categorie di precari, l’impossibilità, nella totale assenza di dati in qualche misura definiti e certi, di approfondire l’argomento seriamente e di procedere a corrette valutazioni.

Alla luce di queste premesse, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sembra opportuno indicare, già in sede di regolamento, l’anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, differenziando se del caso le diverse situazioni;

2. si registra la diffusa richiesta di garantire una rappresentanza più equilibrata delle due componenti, scolastica ed universitaria, all’interno del consiglio nel corso di tirocinio e nella commissione esaminatrice;

3. si suggerisce l’individuazione di meccanismi certi e rigorosi di selezione per i tutor stabilendo nel contempo la durata temporale dell’incarico che deve tener conto sia dell’esperienza professionale acquisita che del collegamento con la specifica realtà disciplinare di insegnamento;

4. pare utile inserire tra le norme transitorie la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al momento della stesura del successivo regolamento ministeriale sulle procedure per il reclutamento;

5. si considera necessario definire in modo chiaro ed inequivocabile i percorsi abilitanti per tutti i diversi soggetti che alla data di entrata in vigore del presente atto siano laureati o iscritti al corso di scienze della formazione primaria e non possano quindi seguire le modalità di formazione iniziale così come introdotte dal presente decreto;

6. si rammenta come risulti fondamentale da un lato ridurre per via selettiva il numero degli abilitati realizzando un rapporto più giusto e compatibile con i posti di lavoro effettivamente disponibili e dall’altro evidenziare con il massimo della efficacia comunicativa che la stessa abilitazione costituisce esclusivamente un requisito per accedere ai concorsi che devono rappresentare la sola via per un’assunzione definitiva;

7. si raccomanda di evitare che le lauree conseguite in base al vecchio ordinamento vengano a “scadere” e, nel contempo, di assicurare che le conoscenze disciplinari degli abilitati siano allineate alle nuove classi di concorso in via di definizione;

8. ferma restando l’opportunità di valorizzare le professionalità maturate nell’ambito della ricerca universitaria, si considera comunque necessario definire in maniera chiara e precisa un limite numerico, eventualmente espresso in forma percentuale, per la quota indicata come soprannumeraria per l’accesso al tirocinio;

9. si ritiene indispensabile che il Governo svolga a livello dell’Unione Europea un’azione adeguata volta ad armonizzare nei vari Paesi membri la formazione iniziale degli insegnanti nella scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in modo da assicurare che la libera circolazione dei lavoratori del settore nell’Unione Europea garantisca omogeneità di qualità di prestazione;

10. all’articolo 3, comma 5, si raccomanda di prevedere come obbligatorio e non meramente facoltativo il tirocinio nelle istituzioni scolastiche per i percorsi formativi preordinati all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al medesimo articolo 3, comma 2 lettera b), nonché all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, di cui all’articolo 3, comma 3.

Nota 18 giugno 2010, Prot. n. AOODGPER 6047

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici

LORO SEDI

Oggetto: Funzioni organico di diritto e mobilità scuola secondaria di II grado. A.s. 2010/2011.

Con riferimento all’O.M. n. 19, prot. AOODGPER 2076, del 19 febbraio 2010 e alla

nota n. AOODGPER 5713 del 9 giugno 2010, si comunica che, relativamente al

personale della scuola secondaria di II grado, l’articolazione delle date concernenti i

termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei

movimenti fissati nell’O.M. citata, è rideterminata come segue:

– il termine ultimo per le comunicazioni relative all’organico di diritto e alla mobilità è fissato

improrogabilmente al 30 giugno 2010;

– la pubblicazione dei movimenti è presumibilmente prevista per il 19 luglio 2010.

Corre l’obbligo di comunicare inoltre che entro la giornata odierna le SS.LL.,

tramite i competenti Uffici Territoriali dovranno procedere alla richiesta della fase

deterministica. In caso di inadempimento, la richiesta verrà effettuata automaticamente dal

sistema informativo.

Tutti gli adempimenti successivi alla fase deterministica e propedeutici alla richiesta

della fase associativa devono essere conclusi entro la giornata di lunedì 21 giugno.

Dal 21 al 23 giugno gli Uffici provvederanno a richiedere la fase associativa. In

caso di inadempimento, la richiesta della fase associativa verrà effettuata a cura del

sistema informativo.

Si precisa, infine, che, al fine di consentire la corretta determinazione delle

operazioni di organico e mobilità, le funzioni del sistema informativo saranno attive senza

soluzione di continuità. Pertanto le SS.LL. vorranno vigilare sul rispetto della tempistica

sopra indicata al fine di consentire l’acquisizione delle domande dei docenti individuati

soprannumerari, entro la data del 30 giugno 2010.

Si ribadisce che tale data di chiusura non potrà essere ulteriormente differita.

Il rispetto di tale tempistica risulta di particolare rilevanza anche al fine di consentire

la chiusura di tutte le successive operazioni concernenti l’avvio dell’a.s. 2010/11 entro il 31

agosto 2010.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

26 maggio 7a Camera su DM Formazione iniziale docenti

La settima Commissione della Camera esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni allo Schema di decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

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Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205);

considerato che con lo schema di regolamento in esame si dà seguito a quanto previsto dall’articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), peraltro in coerenza con quanto previsto dal piano programmatico di interventi adottato sulla base dell’articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

premesso che il ruolo degli insegnanti è cruciale per migliorare la qualità dei sistemi educativi, obiettivo che concorre a fare dell’Europa un’economia della conoscenza competitiva e innovativa;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione , nelle sedute del 19, 20 e 25 maggio 2010;

preso atto di quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato del 19 marzo 2010;

premesso che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e a valorizzare la funzione docente, e che le competenze acquisite costituiscono un fondamento dell’unitarietà della stessa funzione;

rilevato che la relazione illustrativa evidenzia che l’intenzione del Ministero è quella di favorire l’attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l’avvio dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è previsto per l’anno accademico 2010-2011, e che è opportuno che la data di entrata in vigore delle disposizioni sia esplicitata nel testo del regolamento, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

considerato che i limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’istituzione di corsi di laurea, che nel caso di specie hanno carattere professionalizzante, potrebbe comportare una attivazione saltuaria rispetto all’esigenza di copertura dei posti di insegnamento disponibili;

rilevato che il corso di laurea magistrale a ciclo unico previsto per la formazione dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, su cui la Conferenza dei Presidi di Scienze della Formazione primaria si è espressa favorevolmente in data 20 febbraio 2009, all’unanimità, a differenza del precedente corso di laurea, non si articola in distinti indirizzi e che tale innovazione ha suscitato la preoccupazione, diffusamente rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte, di una perdita di specificità per i docenti della scuola dell’infanzia;

rilevato che, sempre nella relazione illustrativa, si evidenzia che il tirocinio formativo attivo «è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum», mentre è opportuno che il criterio di accesso al tirocinio sia esplicitato nel testo del regolamento, garantendo l’ingresso a tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l’acquisizione dei crediti formativi richiesti;

rilevato, altresì, che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;

ricordato, inoltre, che la normativa vigente (articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo, e che è opportuno salvaguardare tale possibilità anche nella predisposizione di nuove modalità di formazione iniziale;

tenuto conto dell’ esigenza di contemperare la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l’anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo;

3) agli articoli 3 e 6, si valuti l’attivazione di percorsi formativi distinti per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l’acquisizione dei crediti necessari;

4) si valuti l’opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell’infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell’età 0-6 anni;

5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un’area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l’umanistica e la scientifica;

6) all’articolo 3, comma 5, stante l’importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole «possono prevedere» con la parola «prevedono»;

7) all’articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: «4. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell’alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola – lavoro;

9) occorre valutare l’inserimento dell’insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell’ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale e all’articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all’integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità;

10) all’articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l’acquisizione dei crediti formativi richiesti;

11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell’ambito del consiglio del corso di tirocinio;

12) all’articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;

13) all’articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono riconcorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;

14) all’articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l’istruzione degli adulti;

15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l’elenco sia aggiornato annualmente;

16) all’articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l’accesso alle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l’aspirante in questione potrà conseguire l’abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l’anno di tirocinio senza dover conseguire un’ulteriore laurea Magistrale;

17) con riferimento all’articolo 7 comma 3, all’articolo 8, comma 3 e all’articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l’accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata, attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio svolto anche nella scuola di istruzione secondaria; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l’accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all’insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all’articolo 15 comma 10;

18) all’articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi – che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi – nelle more dell’attivazione dei percorsi di cui all’articolo 9;

19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l’apertura delle Lauree Magistrali per l’insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla normativa per l’istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;

20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell’articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;

21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;

22) in analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate,

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all’articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all’articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;

b) all’articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8 classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A -Strumento musicale, considerate dall’articolo 9 dello schema di decreto;

c) all’articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola «ciascuna» la parola «corrispondente»;

d) all’articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole «classi di abilitazione» la parola «corrispondenti»;

e) all’articolo 10, comma 7, valutare l’opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell’esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l’impiego della relativa letteratura scientifica»;

f) sempre all’articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell’incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;

g) occorre valutare l’opportunità di prevedere stages formativi all’estero durante lo svolgimento del tirocinio;

h) con riferimento all’articolo 12, comma 3, si valuti l’opportunità di inserire tra i criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell’offerta formativa (POF);

i) in relazione alle previsioni dell’articolo 14, occorre valutare l’opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

l) all’articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all’allegato 2 e non all’allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole «corrispondente» ed «equiparato» a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

m) all’articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l’attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;

n) all’articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;

o) all’articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell’ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;

p) all’articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l’adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l’abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.

q) è opportuno che, nei decreti di cui all’articolo 8, comma 2, e all’articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell’intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.

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Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DE PASQUALE, GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, PES, SIRAGUSA, DE TORRE, LOLLI, LEVI, NICOLAIS, PICIERNO, MAZZARELLA, RUSSO, DE BIASI, ROSSA

La VII Commissione cultura,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n.205);

considerato cheper meglio valutare il significato politico e culturale del provvedimento in discussione crediamo sia utile inserire la riflessione all’interno di un più ampio contesto, quello della ricerca e degli orientamenti internazionali;

tenuto conto che nel settembre 2007 la Commissione Europea ha promulgato una Direttiva relativa agli indirizzi culturali e formativi che dovrebbero ispirare, negli stati membri, la formazione degli insegnanti. La UE insiste sul fatto che il profilo dei futuri insegnanti debba risultare dall’integrazione dei seguenti aspetti:

1. dimensione culturale: conoscenza e padronanza dello specifico metodologico ed epistemologico delle conoscenze disciplinari, dei processi di innovazione di ricerca e di sviluppo che trasformano i diversi ambiti di conoscenza e di esperienza nella società odierna;

2. dimensione psicopedagogica: conoscenza e padronanza dei principi degli strumenti e dei quadri di riferimento valoriale che assicurano effettività alla formazione e allo sviluppo del curricolo scolastico degli allievi; capacità di governarlo in relazione allo sviluppo e alla personalizzazione del loro potenziale formativo;

3. dimensione metodologica e didattica; padronanza di repertori esperti e specialistici di strategie didattiche e capacità di utilizzarle con successo, in coerenza con l’impianto formativo, organizzativo e curricolare di riferimento;

4. dimensione della pratica riflessiva: capacità di conversazione, di invenzione e di autocritica, assunte come carattere distintivo del lavoro cooperativo dell’insegnante; di qui la capacità di valutare e di essere valutati.

5. dimensione relazionale e sociale: capacità di essere partner del mondo esterno alla scuola e dunque capacità di controllare ogni tentazione di autoreferenzialità; capacità di ascoltare e comprendere gli altri, riconoscendone dignità e bisogni oltre che i talenti; saper instaurare un clima positivo ed esigente nella promozione di apprendimenti esperti da parte degli allievi;

6. dimensione organizzativa: competenze gestionali intese come capacità ad assumere ruoli, ovvero a sviluppare servizi nell’ambito del lavoro scolastico diversi dall’insegnamento; ma soprattutto capacità di contestualizzare il proprio lavoro nella conoscenza rigorosa della legislazione scolastica e dell’evoluzione delle politiche scolastiche e formative, sia in ambito nazionale che europeo.

Osservato a questo riguardo che:

il profilo del docente europeo implica un curricolo formativo integrato tra teoria e pratica, tra laboratori e tirocinio, che poggi su tre gambe: psicologia, discipline e pedagogia, in una logica d’integrazione tra i tre elementi; l’impianto formativo di questo regolamento risulta invece carente e frammentario e, soprattutto per la formazione dei docenti di scuola secondaria, fa prevalere gli interessi dei settori scientifico-disciplinari universitari;

ovunque si guardi in Europa, formazione iniziale, reclutamento, ingresso in professione e formazione in servizio dei docenti vengono considerati un continuum, pur differenziato nelle varie fasi, mentre questo regolamento disciplina la sola formazione iniziale; il mancato raccordo col reclutamento ha conseguenze nefaste così come l’assenza di previsione della formazione in servizio. le debolezze rilevate da organismi nazionali e internazionali nel nostro sistema scolastico rimarranno tali se non si interviene nel campo della formazione, rafforzando negli insegnanti già in servizio i tratti professionali prima richiamati;

l’idea di un tirocinio formativo attivo svolto sotto la preponderante regia dell’Università non giova alla scuola. Così come non ricade positivamente sulla scuola che sia l’Università a rilasciare (a conclusione dell’anno di tirocinio e previo superametno dell’esame finale) l’abilitazione all’insegnamento.labilitazione si dovrebbe conseguire (certamente dopo l’anno di trocinio nella scuola) previo superamento di un concorso pubblico,bandito dal MIUR;

l’Università è in testa ad ogni espressione di sviluppo della professione docente, mentre si ignorano le competenze degli insegnanti, si confina il sapere scolastico in un ambito di minorità, si sottraggono alla scuola alcune fondamentali condizioni per esercitare la propria autonomia;

le Istituzioni scolastiche autonome sono emarginate: esse debbono invece avere di diritto un ruolo paritetico all’Università nella programmazione con il tirocinante dei laboratori del secondo anno, nella programmazione e conduzione del tirocinio, sotto la responsabilità del dirigente scolastico e del docente tutor, nella designazione da parte del dirigente scolastico di docenti esperti per i laboratori del secondo anno, nella valutazione finale del tirocinio da parte del Dirigente scolastico con il parere del docente tutor, nella valutazione finale nell’esame abilitante con la presenza del dirigente scolastico e del docente tutor. Il sistema scolastico perciò dovrebbe essere coinvolto in modo più significativo nella progettazione e nella realizzazione del percorso di formazione iniziale (sia nel corso di alurea in scienze della formazione primaria sia nel biennio «finalizzato» nelle attività di laboratorio e in tutte le didattiche, sia soprattutto nell’anno di tirocinio formativo attivo) con una precisa corresponsabilizzazione negli organismi decisionali;

inoltre, c’è da tener presente che la scuola dell’autonomia ha ampliato il terreno della funzione docente: l’art .6 del regolamento dell’autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 275/99) – che caratterizza le scuole come centri di ricerca in materia di innovazione metodologica, disciplinare e didattica e come sedi di progettazione educativa – riconosce ai docenti un ruolo centrale, strategico nelle decisioni e nelle scelte culturali didattiche, organizzative e gestionali;

rilevato, quale nodo problematico, che nel regolamento in esame si delineano il profilo del futuro docente e le modalità del suo percorso di formazione senza, però, chiarire quali saranno le regole per l’entrata in professione, generando confusione e precludendo futuri sviluppi, cosa che rischia di reiterare la piaga del precariato;

espressa assoluta contrarietà alla scelta del Governo, peraltro ampiamente avversata anche da numerosi esperti, associazioni professionali ed organi sindacali auditi in Commissione VII, di disgiungere la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento degli stessi. In tutti i disegni di legge depositati presso la Commissione VII della Camera dei deputati, compreso quello firmato da alcuni deputati del Partito Democratico ed aventi per oggetto la formazione iniziale dei docenti, vengono regolamentate contestualmente anche le modalità di reclutamento;

preso atto che lo schema di decreto trae la sua legittimità dall’articolo2 comma 416 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) che prevede un Regolamento per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti e contestualmente del loro reclutamento. Proprio l’esigenza di provvedere congiuntamente alle due questioni ha motivato la «delegificazione» disposta nella ricordata Finanziaria 2008 quando il Governo Prodi aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed aveva programmato un ampio piano di assunzioni di 150.000 docenti precari nel giro di tre anni che avrebbe portato all’esaurimento delle graduatoria stesse ed avrebbe consentito di partire concretamente con una nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento. L’attuale Governo, invece, ha operato due scelte politiche molto gravi: da un lato ha abbandonato il piano di immissioni in ruolo del precedente Governo determinando al tempo stesso la paralisi biennale della formazione e del reclutamento, dall’altro, ha operato, con il decreto legge 112/08 convertito nella legge 133/08, tagli insostenibili,agli organici della scuola per oltre 132.000 unità di personale docente ed ata in un triennio. In questo contesto, è del tutto evidente che come effetto dell’assenza di un piano di immissione in ruolo dei precari e della mancanza di indicazioni sulle nuove procedure di reclutamento, non è individuabile il fabbisogno previsto nel regolamento, che, non potrà essere concretamente definito, rendendo così impossibile un futuro lavorativo certo per il personale precario e per le giovani generazioni;

considerata inoltre l’unicità della funzione docente, occorre osservare che le dichiarazioni relative agli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti e alle competenze individuate come fondamento dell’unitarietà della funzione docente, non sembrano trovare nel prosieguo dell’articolato un’adeguata concretizzazione. L’unitarietà della funzione docente è in contraddizione con la netta differenziazione fra i percorsi previsti per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria da una parte e quelli della secondaria di primo e secondo grado dall’altra. Così come proposto, i «passaggi» da un ordine all’altro di scuola divengono impossibili. Pur essendo inevitabile una differenziazione legata alla specificità disciplinare, nella scuola secondaria e alle peculiarità didattica nella scuola primaria e dell’infanzia, nella previsione di percorsi così nettamente diversi, che rispondono solo alle esigenze dell’attuale sistema universitario, il regolamento pecca di quel coraggio propositivo che la tensione all’unitarietà della funzione docente meriterebbe. Condizione per assicurare pari dignità sarebbe quella di partire da uno base comune che curi i tratti unitari della funzione docente su cui poi innestare le doverose specificità: ciò faciliterebbe la mobilità, la non gerarchizzazione, la possibilità di «dialogo» tra docenti dei diversi gradi dell’istruzione, elemento non marginale per la continuità verticale;

rilevato che, per quanto attiene la scuola primaria e dell’infanzia, nella Tabella 1 i crediti disciplinari sono dispersi su un fronte enciclopedico di saperi, sicché l’apprendimento diventa nozionistico ed il quinquennio di formazione è schiacciato sulla figura di un maestro unico «tuttologo». In questo modo la formazione diventa nozionistico e non potrà formare insegnanti che insegnino ad apprendere;

La competenza strategica dell’insegnante primario richiede invece un’adeguata consapevolezza della logica interna di un sapere, che si può acquisire solo attraverso il lavoro di approfondimento di un’area disciplinare; da ciò l’esigenza di offrire ai docenti, accanto a una formazione pluridisciplinare, la specializzazione in un’area disciplinare. Si noti che la previsione, ad esempio, di due aree di specializzazione, una umanistica e una scientifica, non richiede necessariamente la moltiplicazione dei docenti: l’insegnamento di team, oltre a risultare necessario per le classi a tempo pieno, funziona anche con un modello di due docenti su due classi. Al fine di ovviare alle criticità evidenziate occorrerebbe prevedere, in luogo di un curricolo unico dai contenuti disciplinari frammentati, una suddivisone dei crediti formativi universitari in: alcuni comuni, per metà destinati a solide basi di area umanistica e per metà a solide basi di area scientifica e altri distinti in: due indirizzi di approfondimento per insegnanti di scuola primaria, l’uno centrato su contenuti umanistici e l’altro su contenuti scientifici, e un indirizzo specifico per insegnanti di scuola dell’infanzia, centrato sulla preparazione psicopedagogica nelle tematiche corrispondenti. In particolare per la scuola dell’infanzia, la cui specificità risulta trascurata e la cui cultura risulta cancellata in assenza di una profilo proprio della scuola dell’infanzia, nell’attuale Tabella 1, l’area di indirizzo anziché approfondire genericamente contenuti di area dovrebbe estendere la preparazione psico-pedagogica, con specifica attenzione alle problematiche della corrispondente fascia di età. La scuola dell’infanzia, infatti, deve concentrarsi maggiormente nella predisposizione dell’»ambiente di apprendimento», nella cura del così detto curricolo sommerso, mentre nella scuola primaria acquista già una sua rilevanza l’avvio delle discipline;

considerato inoltre che Il percorso formativo del futuro docente di scuola secondaria dovrebbe essere finalizzato a garantire un equilibrio tra le competenze relative alla unicità della funzione docente e quelle relative al suo profilo professionale disciplinare. Nel regolamento appare invece totalmente squilibrato che la quasi totalità dei 300 CFU precedenti il TFA siano destinati ai meri contenuti disciplinari (rendendo il percorso, pur definito ad hoc, pressoché indistinguibile dalle LM ordinarie);

nel regolamento in esame sono stati fatti passi indietro anche rispetto a quanto le SSIS, sotto il profilo didattico, offrivano. Qui l’ unico anno di tirocinio (contro i due della SSIS) è isolato rispetto al biennio magistrale. Occorre creare un raccordo e soprattutto aumentare i crediti e le esperienze didattiche: i crediti previsti dal regolamento in questo senso sono troppo pochi, ne occorrerebbero molto di più e non compressi tutti solo in un anno di tirocinio nel quale non è esplicabile una logica di ricerca-azione, ma solo di immersione o per meglio dire di «sommersione»;

per ovviare a queste negatività si potrebbero anticipare un congruo numero di crediti nel biennio magistrale: in questo modo i crediti didattici svolgerebbero, per lo studente, anche una funzione orientativa delle scelte future;

considerato che occorre assicurare una stretta interazione ed un maggiore equilibrio tra Università e scuola nella formazione iniziale dei docenti . A tal fine appare strategica la presenza di un riferimento unitario regionale che veda la collaborazione tra università, autonomie scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, anche al fine di assicurare il necessario collegamento strategico tra la formazione iniziale e formazione continua del personale scolastico;

rilevato inoltre che gli Atenei, ovvero le istituzioni consorziate, dovrebbero definire con propri regolamenti le modalità di gestione di ogni corso di laurea magistrale, o anche di gestione congiunta di una pluralità di corsi. Infatti limitare l’autonomia degli atenei nelle modalità di gestione delle LM ad hoc è sbagliato. In questo senso, da un lato è da prevedere che gli ammessi a molte lauree magistrali ad hoc saranno in numero molto ridotto, sicché la gestione comune di una pluralità di tali corsi sarà indispensabile per ottenere economie di scala; d’altro lato, il progetto di legge sulla riforma universitaria in discussione al Senato modifica radicalmente l’articolazione interna degli Atenei rendendo addirittura facoltativa la presenza di strutture analoghe alle facoltà. Sotto questo profilo va anche osservato che la previsione di LM ad hoc potrebbe essere utilmente affiancata da percorsi integrati nell’ambito di LM esistenti (con identico dosaggio e vincolo dei CFU), che avrebbero anche il pregio di non costringere ad una scelta irreversibile per l’insegnamento all’inizio di un lungo percorso di cinque o sei anni;

valutato che gli insegnanti devono essere preparati a costituire una équipe docente che – possedendo linguaggi in parte comuni – collabori nei Consigli di classe e nei Collegi dei docenti; tale preparazione mancherebbe se anche nell’anno professionalizzante ( nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico gli anni previsti sono due e noi riteniamo che sia più opportuna una previsione in questo senso) che conduce all’abilitazione ognuno venisse isolato nell’ambiente separato della sua disciplina, senza alcun contatto con i futuri colleghi. Qualora il TFA venisse attuato separatamente, per ognuna delle abilitazioni, nella Facoltà da cui i laureati provengono, esso non potrebbe assumere la necessaria caratteristica di cerniera tra università e scuola; il rapporto scuola/università-AFAM, anziché avere caratteristiche istituzionali (convenzioni o altre relazioni organiche), si ridurrebbe a collaborazioni individuali di docenti delle singole materie con l’area accademica corrispondente;

considerato, infine, che per quanto riguarda la formazione nel campo della didattica e della pedagogia speciale (settore scientifico disciplinare M-PED/03) ci sembra che sia sufficientemente garantita nel percorso quinquennale (infanzia e primaria), non invece in quello per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la quale andrebbero previsti strumenti formativi specifici;

preso atto che è necessario stabilire che, per le abilitazioni alle quali la precedente normativa consentiva di accedere sia con un titolo di laurea specialistica sia con un diploma AFAM, il percorso biennale a numero programmato e il TFA vengano gestiti congiuntamente da una università e da una struttura AFAM, con l’apporto coordinato delle rispettive competenze;

considerato che la presenza di competenze in larga misura complementari tra le università e le istituzioni AFAM dovrebbe suggerire, nell’interesse dei destinatari della formazione, una fattiva collaborazione, quasi sempre mancata in passato. Se tale collaborazione è auspicabile in generale, per il caso dell’insegnamento della Musica nella scuola di 1o grado essa è obbligatoria. Al contrario, vengono proposti due curricoli totalmente difformi, l’uno all’interno delle Università e l’altro all’interno dei Conservatori: la logica è quella della autarchia delle istituzioni formanti, non quella della professionalità del formando. Si tratta di un esempio emblematico delle necessità dell’integrazione tra gli apporti delle Università (prevalenti competenze storico-artistiche e pedagogiche) e dei Conservatori (prevalenti competenze tecnico-scientifico-musicali). In particolare, nell’organizzazione del TFA su base di interfacoltà, per l’AFAM va saldato l’ equilibrato rapporto/ riconoscimento tra Università (CFU) e AFAM , conservatori ed Accademie (CFA) e le rispettive peculiarità che, per quanto riguarda in particolare l’AFAM, non possono prescindere da competenze integrate tra la dimensione culturale, quella più spiccatamente professionale e quella didattica come «capacità di insegnare»;

preso atto che lascia interdetti la rigida previsione di una durata massima di 4 anni dell’incarico tutoriale e la sua assoluta non prorogabilità che rischia di disperdere e non valorizzare le competenze e la professionalità acquisite. Parrebbe invece opportuno prevedere la valutazione del titolo di supervisore di tirocinio (di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315), come titolo preferenziale per la selezione futura di tutor coordinatori e di tutor organizzatori. Lascia comunque interdetti la altrettanto rigida divisione tra tutor coordinatori, quasi degli amministrativi burocratizzati, ed i tutor dei tirocinanti, con funzioni più propriamente didattiche, di sostegno ed orientamento;

rilevato che le norme transitorie e finali devono rispondere alle istanze – riconosciute anche dal parere del Consiglio di Stato – dei precari non abilitati con un periodo minimo di servizio, per i quali andrebbe riconosciuto il servizio svolto per l’accesso al TFA e per l’acquisizione dei CFU relativi al tirocinio e ai laboratori;

Tutto ciò premesso:

considerata la poca aderenza del presente regolamento agli orientamenti internazionali e comunitari in materia di formazione del personale docente;

valutato che il regolamento in esame disgiunge la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento e non garantisce certezze rispetto al futuro delle immissione in ruolo delle centinaia di migliaia di personale precario;

valutato altresì che i dissennati tagli operati dal Governo con l’articolo 64 del decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, hanno pesantemente decurtare gli organici del personale docente per quasi 88.000 posti. Contemporaneamente è stata interrotta la immissione in ruolo dei 150.000 docenti prevista dall’esecutivo Prodi e richiamata in premessa. Il combinato disposto di questa riduzione degli investimenti in istruzione, determina la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di centinaia di migliaia di docenti precari, che da anni svolgono il proprio lavoro nelle scuole pubbliche e ai quali affidiamo gli apprendimenti e le valutazioni dei nostri ragazzi. Da anni attendono la stabilizzazione che riconosca il servizio fino ad ora prestato. Ne consegue che le nuove modalità di formazione previste nel regolamento in parola si rivolgeranno ad una platea di giovani aspiranti docenti che non si sa quando potranno entrare in ruolo. A costoro, che legittimamente, desiderano fare dell’insegnamento la propria professione, il Governo «dei tagli» non fornisce alcuna garanzia, nel breve e nel medio periodo, di accesso a posti di docenza. La scelta del Governo depriva pertanto i giovani di una possibilità di lavoro e li illude sul loro futuro;

valutato che il regolamento non supporta, non rafforza e non sviluppa l’unicità della funzione docente, anzi fa crescere la formazione disciplinare a discapito di quella pedagogico-didattica;

valutato altresì che non sostiene una reale ed equilibrata interazione tra Università e scuola;

considerato che non sono state previste risorse aggiuntive per l’Università al fine della istituzione dei corsi normati nel presente regolamento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Nota 31 marzo 2010, Prot. n. AOODGAI/3637

Oggetto: Cooperazione bilaterale italo-francese. Progetto di mobilita’ docenti “Scambi professionali”. A.S. 2010/2011

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI

– UFFICIO V –

Nell’ambito delle iniziative di cooperazione bilaterale fra Italia e Francia,la Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR promuove, in collaborazione con le omologhe istituzioni francesi, il progetto di mobilità docenti “Scambi professionali”, con la finalità principale di favorire lo sviluppo di scambi professionali e culturali tra i sistemi educativi tra l’Italia e la Francia, attraverso brevi soggiorni professionali che 8 docenti francesi e 8 docenti italiani effettueranno nelle scuole d’istruzione secondaria di II° grado dei 2 paesi partner.

OBIETTIVI

In linea con gli obiettivi di cooperazione educativa italo-francese stabiliti nel Protocollo ministeriale del 17 luglio 2007, il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare l’insieme di dispositivi comuni atti a favorire:

l’apprendimento della Lingua francese in Italia e della Lingua italiana in Francia;

la diffusione di pratiche d’insegnamento secondo tipologie di CLIL/EMILE, basate su un approccio di didattica integrata della lingua e delle discipline;

il consolidamento di una progettualità in dimensione europea nelle istituzioni scolastiche dei due paesi.

DESTINATARI

Il progetto, coordinato dal Liceo Ginnasio “Luigi Galvani” di Bologna, intende coinvolgere8 Istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado disponibili ad accogliere un docente francese di Italiano come lingua straniera e ad inviare un proprio docente in un Istituto scolastico francese candidato ad accoglierlo per effettuare un soggiorno professionale di due settimane, nel corso dell’a.s. 2010/2011.

Premesso che per la priorità a partecipare sarà accordata agli Istituti che dimostreranno di avere già preso accordi preventivi per lo scambio professionale con una scuola e/o con un docente francese candidato, saranno prese in considerazione le disponibilità degli Istituti che invieranno (in ordine di priorità):

un docente di Scienze con esperienze di didattica CLIL/EMILE in francese

un docente di Lingua francese con esperienze di didattica CLIL/EMILE.

Solo in subordine, verranno considerate le disponibilità dichiarate dagli Istituti che potranno inviare docenti con esperienze di insegnamento CLIL/EMILE di altre discipline in francese.

N.B. Non sono candidati a partecipare i docenti di disciplina non linguistica DNL nelle sezioni bilingui e/o ESABAC e quelli di Conversazione francese.

ATTIVITA’

Il soggiorno professionale di due settimane è un’attività di formazione di tipo job-shadowing presso un’istituzione scolastica nel paese partner. In quanto tale, esso dovrà concentrarsi sull’osservazione delle lezioni nelle classi, sullo scambio e la mutualizzazione di pratiche ed esperienze con i colleghi dell’altro paese, sull’insegnamento della propria lingua d’origina o della propria disciplina in italiano. La finalità principale dell’esperienza è infatti, quella di accrescere nei docenti, competenze, tecniche e metodi da applicare concretamente nell’attività didattica e di favorire la trasferibilità di buone prassi tra i due paesi. Il lavoro di gruppo, l’attività didattica in compresenza e una collaborazione a più ampio raggio fra insegnanti dei due paesi garantisce peraltro, un miglioramento nell’utilizzo delle due lingue comunitarie.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, SELEZIONE ED ATTUAZIONE

Le scuole interessate sono invitate a dichiarare la propria disponibilità, previa lettura del documento “Informazioni per i dirigenti scolastici” allegato alla presente Nota, facendo pervenire il formulario di candidatura debitamente compilato, entro e non oltre l’11 maggio 2010, allo scrivente Ufficio V, via posta elettronica, al seguente indirizzo: fiorella.casciato@istruzione.it, o via fax, al numero: 06 58493698.

Le operazioni di selezione e di abbinamento tra gli Istituti scolastici ed i docenti dei due paesi saranno effettuate dall’Ufficio scrivente, in collaborazione con i responsabili dell’ Ufficio di cooperazione artistica e linguistica dell’Ambasciata di Francia in Italia e con il Liceo Ginnasio “Luigi Galvani” di Bologna, coordinatore del progetto, in linea con le priorità fissate nella presente Nota.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare l’esito della selezione e degli abbinamenti direttamente ed esclusivamente alle scuole selezionate, entro il prossimo mese di giugno 2010. Successivamente, il programma del soggiorno professionale dei docenti sarà concordato direttamente tra le scuole italiane e francesi abbinate.

Le scuole italiane individuate beneficeranno esclusivamente di un contributo forfettario pari a 1.700,00 Euro, utile a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del soggiorno professionale in Francia che sarà svolto dal docente segnalato nella domanda di candidatura.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Giunta La Spada

Allegati

Nota 2 marzo 2010, Prot. n. 2364

Oggetto: Formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – Anno scolastico 2009-2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio VI

Con la circolare prot.n. AOODGPER. 2360 del 23 febbraio 2009 si sono introdotte nuove modalità per la formazione in ingresso del personale docente ed educativo che sono confermate per il corrente anno.

Il Decreto ministeriale n. 73 del 4 agosto 2009 evidenzia con le sue allegate tabelle la ripartizione per ciascuna provincia dei docenti per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per il personale educativo, oltre alla ripartizione di posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale ATA. Per il predetto personale docente ed educativo (docenti dei diversi ruoli, posti e classi di concorso, previsti dalla tabella allegata al medesimo D.M. 73/2009) occorre avviare nel corrente anno scolastico le procedure per l’anno di formazione regolate dall’articolo 440 del Decreto Legislativo n. 297/94.

La formazione in ingresso prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo, ai sensi dell’articolo 68 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, costituisce un obbligo contrattuale e trova rispondenza nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario relativa all’anno scolastico 2009/2010 (sottoscritto il 6 luglio 2009) e nella contrattazione collettiva integrativa a livello regionale.

In tale quadro di riferimento gli Uffici Scolastici Regionali forniranno informazioni alle Organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione delle iniziative di formazione in ingresso che organizzeranno per i docenti neoimmessi in ruolo.

Per il corrente anno scolastico, in continuità con il processo di formazione in atto, questa Direzione Generale ha iniziato la procedura per finanziare l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) coi fondi necessari per proseguire la sua funzione finalizzata, tra l’altro, a fornire strumenti e servizi per le scuole che accolgono il personale neoimmesso in ruolo nel corrente anno scola-stico.

Si ripropongono con qualche integrazione e modifica i lineamenti della struttura della formazione in ingresso già delineata con la circolare prot.n. AOODGPER. 2360 del 23 febbraio 2009.

L’AMBIENTE DI FORMAZIONE

L’ambiente di formazione per i docenti neoassunti in ruolo, in coerenza con quanto già realizzato in passato, rappresenta un’offerta formativa rivolta a tutte le tipologie di insegnanti e articolata in modo da stimolare una autonoma riflessione sulle competenze metodologico-didattiche, psico-pedagogiche, disciplinari, relazionali e comunicative attinenti ai profili professionale di riferimento. È proposto come vero e proprio servizio messo a disposizione dei docenti neoassunti, che hanno potuto nei primi mesi del corrente anno scolastico, secondo le proprie esperienze e il vissuto personale, entrare in relazione con i diversi soggetti dai quali sono affiancati in questo periodo di crescita professionale (il tutor della scuola, il dirigente scolastico, il Collegio dei docenti, i colleghi), e che si sono dovuti confrontare con le sollecitazioni provenienti dall’ordinamento vigente.

Le iniziative formative destinate ai docenti neoassunti si inquadrano nella complessiva offerta di opportunità di formazione permanente, e possono essere fattore determinante per promuovere modalità attive e consapevoli di esercizio della funzione docente, adeguate alle innovazioni della scuola e alle trasformazioni della società.

L’intera proposta formativa, a partire da quella in ingresso, è costruita come un “ambiente integrato” di apprendimento e rappresenta una opportunità connotata da ampi margini di discrezionalità e di scelta, tale da valorizzare al massimo l’esperienza professionale e da avviare a una piena autonomia di ricerca culturale, didattica e organizzativa sin dall’anno di prova.

Tra le opportunità da organizzare a sistema, le iniziative di formazione iniziale, in ingresso e in servizio, assieme all’autoaggiornamento, fanno dunque parte di un unico processo di apprendimento che deve durare, con caratteristiche di coerenza e di continuità, per tutto l’arco della vita lavorativa.

Lo sviluppo della professionalità docente si realizza all’interno dell’istituzione scolastica quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il Piano dell’Offerta formativa e determinano il Patto di corresponsabilità con le famiglie.

Per costruire una offerta formativa adeguata al personale neoassunto l’ambiente e-learning, specie se integrato da fondamentali momenti in presenza, si presenta come modello particolarmente idoneo, in quanto consente interventi formativi di vasta ampiezza, economici, interattivi, personalizzabili, ripetuti e distesi nel tempo, aggiornabili e implementabili in progress. Un sistema di formazione continua funzionale si fonda, infatti, non sulla mera fruizione dei contenuti, ma sull’apprendimento on the job, in modo che il learning by doing stabilisca una significativa relazione fra l’esperienza e la riflessione. Nel campo della scuola questo significa la valorizzazione delle pratiche della ricerca-azione, ove è caratterizzante l’intreccio tra momenti di riflessione/approfondimento e momenti di esperienza/realizzazione, tra apprendimenti di nuove conoscenze e verifica della loro utilità nella pratica operativa.

Il percorso formativo della ricerca-azione consente, inoltre, continui rinvii all’attività di servizio e fornisce al docente in formazione strumenti e metodi per autovalutarsi, aggiornarsi e misurarsi con i bisogni degli alunni e del territorio in uno stile di insegnamento progressivamente rivolto alla costruzione del curricolo, alla sua rimodulazione e alla verifica degli apprendimenti.

A livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione terrà conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande formative da soddisfare, ma anche dei bisogni didattico-organizzativi delle scuole.

E’ importante, a tale riguardo, che il contesto organizzativo assuma il valore aggiunto dell’apprendimento conseguito dal singolo docente in formazione e tenda a favorire l’opportunità di coniugare l’agire concreto, legato ai compiti e alle responsabilità dell’insegnante in formazione, con lo sviluppo di un’attitudine permanente alla riflessività. In questo senso, il tutor di scuola e i colleghi del team di appartenenza del docente in formazione concorreranno a costituire un ambiente laboratoriale di formazione, dove è possibile approfondire e sottoporre a verifica i materiali disponibili in piattaforma, mettendo così ancor più in evidenza che l’attività ordinaria di una scuola costituisce essa stessa un “laboratorio” per la formazione.

Per una più puntuale illustrazione dei contenuti dell’ambiente di apprendimento si fa rinvio al piano editoriale prelevabile dalla pagina

http://for.indire.it/neoassunti2010/iscrizioni

INDICAZIONI OPERATIVE

Secondo i parametri del modello e-learning integrato è prevista la partecipazione a momenti di formazione on-line e a incontri in presenza; questi ultimi sono promossi e organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali con le risorse iscritte nei rispettivi capitoli di bilancio e oggetto di contrattazione integrativa regionale.

Complessivamente le attività formative prevedono non meno di 40-50 ore (articolate in 20-25 ore in presenza e 20-25 ore a distanza), coordinate da un tutor-facilitatore d’apprendimento. Ogni incontro in presenza sarà, in via ordinaria, organizzato in classi di 15-30 docenti, provenienti dai due cicli scolastici, purché gravitanti nello stesso ambito territoriale. L’attività di formazione può prevedere anche la costituzione di specifici gruppi di lavoro.

Il coordinamento e la direzione di ciascun corso è affidata a un Dirigente scolastico, che ha compiti amministrativo-gestionali e ha la responsabilità dell’attestazione finale delle ore di formazione. La conduzione dei gruppi di docenti in formazione potrà essere affidata a insegnanti o dirigenti scolastici individuati prioritariamente tra coloro già coinvolti in esperienze pregresse di formazione secondo il modello e-learning integrato.

Ogni Ufficio Scolastico Regionale provvederà ad organizzare i corsi relativi ai docenti neoassunti del territorio di riferimento secondo principi di efficacia ed economicità. Si allegano, a titolo esemplificativo, due schemi organizzativo-finanziari da tenere presente come riferimento di base, al fine di rendere il più possibile uniformi i costi di gestione. (All.n.1)

Parimenti in allegato (All.n.2) si riporta la scheda relativa alla procedura di iscrizione per i docenti neoassunti, che dovrà essere curata dalle istituzioni scolastiche – sedi di servizio – e che sarà disponibile a partire dal 4 marzo p.v. alla pagina http://for.indire.it/neoassunti2010/iscrizioni.

Sarà possibile per i tutor di scuola accedere all’ambiente di lavoro in piattaforma e visionarne i contenuti.

Si ricorda che l’ambiente di formazione docenti neoassunti a.s. 2009/2010 rimarrà aperto solo in consultazione nell’area formazioni concluse.

L’attività formativa per i corsisti neoassunti in ruolo nel corrente anno scolastico e per coloro che, a vario titolo, non hanno assolto al periodo di formazione in ingresso avrà inizio il 23 marzo 2010.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e le scuole di questa regione potranno iscrivere alla formazione anche i docenti che per i noti motivi non hanno potuto partecipare alla formazione lo scorso anno.

Si sottolinea che l’ambiente di formazione Puntoedu neoassunti costituisce solo un servizio e un’opportunità assicurata a livello nazionale da mettere a disposizione dei docenti neoimmessi in ruolo, i quali, tuttavia, anche in relazione alla programmazione formativa avviata a livello regionale e oggetto di contrattazione collettiva integrativa, possono decidere di utilizzare altre opportunità formative promosse a livello territoriale.

Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali far conoscere alla scrivente Direzione generale, per ogni opportuna valorizzazione, eventuali modalità di formazione alternative all’offerta qui disegnata.

Permangono in vigore, per quanto non innovato dalla presente circolare, le indicazioni di chiarimento emanate con la nota prot.n. AOODGPER 3699 del 29 febbraio 2008.

ITINERARI FORMATIVI PER I DOCENTI NEOASSUNTI

Nell’ambito delle offerte formative messe a disposizione nella piattaforma ANSAS, i docenti, d’intesa col tutor, possono sempre scegliere di impostare il proprio percorso di formazione in modo personalizzato, per stabilire opportune connessioni tra i percorsi esistenti in piattaforma e le proprie esperienze e competenze e i propri bisogni formativi specifici.

Una quota parte del monte orario complessivo (orientativamente 5 ore in presenza e 5 ore a distanza) è destinata ad offrire un momento formativo di base, omogeneo nei contenuti e nelle modalità di realizzazione, mirato a diffondere le conoscenze essenziali sul contesto dell’autonomia, sulle innovazioni ordinamentali in atto e su approfondimenti generali circa le competenze metodologiche e didattiche relative al segmento scolastico di riferimento. Tale momento formativo di base può essere svolto cumulativamente per più classi anche da un tutor appositamente nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Ferma restando, come sopra accennato, la possibilità di assolvere all’obbligo di formazione previsto dall’anno di prova utilizzando altre opportunità formative promosse a livello territoriale o di singola scuola, in coerenza con i progetti di formazione già in atto e con l’assetto del modello organizzativo di e-learning integrato, anche quest’anno, in relazione alla disciplina insegnata e al segmento scolastico di appartenenza, saranno resi disponibili anche spazi e materiali formativi appositamente enucleati nell’ambito del complesso dei materiali elaborati nei Piani nazionali di formazione ISS (Insegnare scienze sperimentali), Mat@bel (Matematica e apprendimenti di base con e-learning) e Poseidon (Piano di formazione per docenti di area linguistico-letteraria) nonché attività formative enucleate dall’ambiente PuntoEdu Lingue – Area metodologica – inerente al piano di formazione per i docenti di scuola primaria sprovvisti dei titoli per insegnare inglese avviato ai sensi della comunicazione di servizio 1446/05.

Le attestazioni dei sopra citati itinerari formativi per i docenti neoassunti, ove documentino una porzione definita del complessivo percorso di riferimento (Mat@bel, Poseidon, eccetera) costituiscono credito formativo. Da rilevare che possono accedere alla formazione Poseidon, oltre ai docenti di italiano di tutte le scuole secondarie di I e II grado e tutti i docenti di lingue classiche, tutti i docenti di lingua straniera e lingue e civiltà straniera, anche quelli la cui classe di concorso non appare esplicitamente menzionata nella circolare di riferimento.

In particolare, anche per il corrente anno scolastico, al fine di evitare la frammentazione delle iniziative e porre in essere interventi organici e coerenti con i processi innovativi in atto, si ritiene doveroso offrire a tutti i docenti neoassunti nella scuola primaria che stanno svolgendo il corso linguistico in presenza, di cui alla citata comunicazione di servizio, l’opportunità di svolgere come parte della formazione in ingresso il percorso metodologico in e-learning (20 ore in presenza e 20 ore a distanza) proposto originariamente ai docenti di scuola primaria in possesso del livello di competenza A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Tale opportunità è altresì estesa ai docenti neoassunti nella scuola primaria che, privi dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese, si sono resi disponibili alla frequenza dei suddetti corsi.

Le attività di formazione metodologica svolte e documentate varranno dunque a tutti gli effetti sia per il superamento del periodo di prova sia per il conseguimento dell’attestato finale necessario all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, previo completamento dell’intero percorso formativo.

L’offerta formativa presente in Puntoedu lingue–Area Metodologica – organizzata in nuclei tematici con attività laboratoriali e materiali teorici di riferimento, già prevede, del resto, un ampio ventaglio di moduli rivolti a varie tipologie di esigenze e di insegnanti, nonché la possibilità, con la guida dell’ e-tutor, di personalizzare il percorso di apprendimento e armonizzare gli approfondimenti teorici con la formazione sul lavoro. Ciononostante, al fine di insistere in modo più coerente sulle esigenze specifiche dei docenti neoassunti, saranno segnalati i materiali e le attività laboratoriali che presentino caratteristiche tali da coprire sia le esigenze pedagogico-didattiche generali sia quelle più strettamente correlate all’insegnamento dell’inglese.

Ove le richieste dei corsisti per i percorsi previsti dai piani ISS, M@t.abel, Poseidon e PuntoEdu Lingue siano sufficienti per la formazione di una classe, l’Ufficio Scolastico Regionale competente si attiva e assegna ad essa un tutor scelto tra quelli del piano di riferimento. Nel caso in cui le iscrizioni non fossero sufficienti per formare una classe dei piani sopra citati, e non sia possibile come già avvenuto nello scorso anno costituire una classe a struttura mista, (Piani di formazione nazionali/parametri ordinari) i corsisti possono tutti confluire in classi organizzate secondo i parametri ordinari.

Come è ovvio qualsiasi opzione formativa sopra indicata dovrà necessariamente concludersi entro i termini previsti per la formazione dei neoassunti.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to – Luciano Chiappetta –

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Allegato 1

Schemi organizzativo-finanziari dei corsi

Ogni Ufficio Scolastico Regionale, nell’organizzare secondo principi di efficacia ed economicità i corsi relativi ai docenti neoassunti del territorio potrà tenere presente le seguenti tabelle di costi, con le quali si tende al fine di rendere il più possibile uniforme l’organizzazione della gestione nell’ambito delle ore previste, che, si sottolinea, non possono essere inferiori al programmato ventaglio di 20-25 ore.

MODELLO

25 h presenza

Direzione 129,12
Docenza presenza 1033,00
Assistenza on-line (forfettaria) 200,00
Supporto amministrativo 102,00
Oneri 124,45
Spese 86,42
Totale 1700,00
MODELLO

20 h presenza

Direzione 103,30
Docenza presenza 826,40
Assistenza on-line (forfettaria) 200,00
Supporto amministrativo 102,00
Oneri 104,69
Spese 143,60
Totale 1500,00

Allegato 2

Procedura di iscrizione

Gli Istituti Scolastici statali di ogni ordine e grado, compresi i convitti e gli educandati, utilizzando il codice meccanografico e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu, possono iscrivere i propri docenti e il personale educativo come corsisti ad uno degli ambienti di apprendimento predisposti per i neoassunti dall’Agenzia per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex INDIRE, prelevando i dati anagrafici degli utenti previsti nell’elenco fornito dal MIUR.

I docenti neoassunti in elenco compaiono con la specifica dell’istituzione scolastica sede di servizio o in alcuni casi con il codice meccanografico della dotazione organica provinciale; anche per il personale educativo è specificato il codice della dotazione organica provinciale. Le scuole devono anche integrare le iscrizioni per i docenti assunti negli anni precedenti che non abbiano ancora assolto gli obblighi della formazione.

Le istituzioni scolastiche possono iscrivere i docenti ad una delle seguenti azioni di formazione per neoassunti selezionando la formazione prescelta tra:

–         Puntoedu docenti neoassunti- M@tabel (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso- A047, A048, A049, A059)

–         Puntoedu docenti neoassunti-Poseidon (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso A043, A050, A051, A052, A245-246, A345-346, A445-446, A545-546) Possono accedere alla formazione Poseidon, oltre ai docenti di italiano di tutte le scuole secondarie di I e II grado e tutti i docenti di lingue classiche, tutti i docenti di lingua straniera e lingue e civiltà straniera, anche quelli la cui classe di concorso non appare esplicitamente menzionata nella circolare di riferimento.

–         Puntoedu docenti neoassunti – ISS (rivolto ai docenti neoassunti per le classi di concorso A012, A013, A038, A049, A054, A057, A059, A060)

–         Puntoedu docenti neoassunti – Lingua inglese area metodologica (rivolto ai docenti neoassunti di scuola primaria privi dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese)

–         Puntoedu docenti neoassunti generale (consentito a tutti i docenti neoassunti)

Nel caso di insegnanti che non siano compresi nell’elenco, le scuole dovranno procedere all’iscrizione attraverso la funzione “Iscrivi manualmente” Per gli insegnanti di religione cattolica la materia di insegnamento da indicare è “rel” .

N.B. L’e-mail e il codice fiscale sono campi obbligatori ai fini dell’iscrizione.

Si invita ad indicare l’indirizzo e-mail personale del corsista.

Gli Uffici Scolastici Regionali, utilizzando i codici di accesso specifici comunicati dall’Agenzia, possono:

– iscrivere e-tutor e direttori di corso.

– visionare lo stato delle iscrizioni per i vari ambienti di formazione a livello provinciale e organizzare i corsi.

Ad ambiente formativo aperto, l’e-tutor potrà popolare la classe virtuale associandosi i nominativi dei corsisti che incontra in presenza. Una volta associati, i corsisti hanno accesso completo all’ambiente formativo.

La comunicazione della password agli utenti è a carico dell’istituzione che li ha iscritti: la scuola, l’educandato o il convitto per i corsisti, l’Ufficio Scolastico Regionale per gli altri (e-tutor e direttori di corso).

Ad ambiente aperto sarà comunque disponibile una funzione “Non hai ricevuto Nome utente e password?” che permetterà di richiedere i codici che saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica immesso all’atto dell’iscrizione. Dal primo accesso all’ambiente di formazione l’utente avrà la possibilità di modificare il proprio profilo e l’indirizzo di posta elettronica.

Come fare il login

Le istituzioni scolastiche devono utilizzare come codice di accesso il codice meccanografico dell’istituto e la password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu.

Le scuole che non fossero in possesso della password d’istituto Puntoedu, possono farne richiesta all’Agenzia compilando il modulo da scaricare on-line ed inviandolo via fax al numero 055/2380393.

Gli Uffici Scolastici Regionali devono utilizzare come codici di accesso quelli specifici comunicati dall’Agenzia ex INDIRE.

In caso di problemi di funzionamento tecnico contattare neo2010-helpregistrazione@indire.it

Nota 24 febbraio 2010, Prot. n. 2204

Oggetto: Docenti con contratto a tempo indeterminato – scioglimento riserva aspiranti inclusi elenchi abilitanti di cui al D.M. 21/05 e 85/05 – art. 1, comma 4 septies legge n.167/2009

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio III

E’ pervenuta da parte di un U.S.R la richiesta di conoscere se può autorizzare lo scioglimento della riserva nei riguardi dei docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno conseguito l’abilitazione per altra classe di concorso o posto partecipando ai corsi abilitanti in oggetto, atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 septies legge n.167/09, l’abilitazione conseguita con riserva da detto personale è titolo valido per partecipare alla mobilità professionale.

Al riguardo si precisa, in primo luogo, che lo scioglimento della riserva in questione deve riguardare unicamente coloro che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal D.M. 21 o dal D.M. 85/05 – compreso quello di servizio, acquisito nel medesimo termine del 22/12/2005 fissato, rispettivamente, dalla legge n.167/09, art. 1, comma 4 sexies e dalla legge 14/09, art.36, comma 1-bis – siano stati esclusi dai corsi abilitanti citati perché rivestivano la posizione di “docenti di ruolo”.

Ciò premesso, si precisa che l’operazione va effettuata, su istanza degli interessati, in tempi rapidi, precisando nel provvedimento che lo scioglimento della riserva è disposto, ai sensi della normativa in oggetto, ai fini della partecipazione alle procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.

Per coloro che non rivestano la posizione di docenti di ruolo e abbiano conseguito l’abilitazione con riserva partecipando al DM 21/05, saranno emanate specifiche disposizioni nell’ambito del provvedimento di prossima emanazione che fissa modalità e termini per lo scioglimento delle riserve a favore di coloro che sono iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo abilitante e lo abbiano già conseguito o lo conseguano in tempo utile per il prossimo anno scolastico.

Le SS.LL. sono invitate a dare la massima pubblicità alla presente nota che viene pubblicata sul sito internet del Ministero www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Nota 29 gennaio 2010, Prot. n. AOODGPER 1045

Oggetto: Domande di mobilita’ per la scuola primaria e secondaria di primo grado – Presentazione via web

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Come è noto il nuovo sistema POLIS (Presentazione On Line IStanze) realizzato da questo Ministero, consente la presentazione e l’invio delle istanze rivolte all’Amministrazione “on line”, eliminando la necessità di gestire la versione cartacea dell’istanza medesima con notevoli vantaggi operativi per gli uffici competenti al trattamento delle domande e di maggiore trasparenza per il personale utente.

A partire dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2009/2010, il personale docente di scuola primaria ha già potuto usufruire facoltativamente di tale modalità.

Inserendo direttamente la propria domanda, ha ottenuto una riduzione degli errori formali di compilazione nonché seguito i vari stati della domanda stessa, ricevendo via e-mail/sms la notifica delle operazioni disposte dai vari uffici su di essa.

Le scuole, con una semplice operazione di presa in carico, hanno consultato le domande acquisite, verificato la congruenza tra i dati inseriti e la documentazione presentata, inviato contestualmente la lettera di notifica via e-mail, e spedito tutta la documentazione all’Ufficio scolastico competente.

Ai fini dunque della graduale estensione di tale modalità di presentazione a tutte le istanze trattate nei procedimenti amministrativi concernenti il personale scolastico, per l’a.s. 2010/11 l’inoltro delle domande di mobilità per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di I grado avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS.

L’operazione sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via Web) presente sul sito internet dell’amministrazione all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della registrazione nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato e quella della presentazione della domanda via Web.

Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica@istruzione.it.

Ciò premesso, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione della domanda via web saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla normativa, si propone di suggerire ai docenti interessati di iniziare anzitempo la procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle domande.

Si rende noto, al riguardo che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà possibile consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento.

Il successo dell’operazione è subordinato alla messa in atto di procedure e modalità organizzative che supportino gli utenti nello svolgimento delle fasi più critiche. La numerosità dell’utenza e il periodo di svolgimento dell’operazione impongono un coinvolgimento diretto delle scuole, che a loro volta potranno avvalersi di referenti provinciali e regionali, individuati dai rispettivi Direttori Regionali, quali referenti dei nuclei di supporto alle scuole.

Tali nuclei, composti da personale amministrativo qualificato, dovranno mettere a disposizione delle segreterie scolastiche la propria competenza soprattutto su tematiche tecniche e amministrative. Ciascun Direttore Generale potrà, in alternativa, individuare direttamente personale delle segreterie scolastiche laddove, per i carichi di lavoro degli USP, risulti impossibile attivare il suddetto nucleo di supporto presso l’USP medesimo.

I nuclei di supporto disporranno di strumenti e materiale per poter organizzare eventuali conferenze di servizio destinate in particolare al personale delle segreterie delle istituzioni scolastiche del proprio territorio e anche agli attori interessati alla corretta applicazione della nuova procedura, ivi comprese le dovute informative alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola.

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente nota agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Maria Domenica Testa

5 febbraio – Trasferimenti 2008-2009

L’Ordinanza Ministeriale 4 gennaio 2008, n. 2, sulla mobilita’ del personale della scuola per l’anno scolastico 2008/2009, fissa al 5 febbraio 2008 il termine per la presentazione delle domande di trasferimento. I termini per la pubblicazione dei movimenti sono i seguenti:

  • personale docente scuola dell’infanzia: 24 aprile
  • personale docente scuola primaria: 9 aprile
  • personale docente scuola secondaria di I grado: 16 giugno
  • personale docente scuola secondaria di II grado: 19 maggio
  • personale educativo: 12 maggio
  • personale Amministrativo Tecnico Ausiliario: 19 giugno