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Sentenza Consiglio di Stato 27 gennaio 2012, n. 380

N. 00380/2012REG.PROV.COLL.

N. 00831/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2007, proposto da
Ministero della pubblica istruzione (in seguito: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XXXXX, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 4160/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO A MINORATI PSICOFISICI

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) con l’appello riferisce che il signor XXXXX impugnò innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 per la parte in cui non gli era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ricorso n. 7650/2005).

In punto di fatto, il Ministero appellante riferisce che tale mancata inclusione era dovuta al fatto che l’istante (il quale non versava in stato di disoccupazione al momento dell’approvazione della graduatoria) era privo di tale requisito anche al momento di presentazione della domanda.

Con la pronuncia oggetto del’odierno gravame, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e annullava in parte la graduatoria osservando:

– che la novella normativa di cui alla l. 13 marzo 1999, n. 68, modificando in parte qua il previgente sistema di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, comportava che l’applicazione della quota di riserva in favore delle c.d. ‘categorie protette’ non postulasse più in via necessaria lo stato di disoccupazione né al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione, né al momento dell’assunzione;

– che non era condivisibile l’orientamento secondo cui la novella normativa del 1999 (in particolare, l’art. 16) solo consentiva l’assunzione in via riservata del disabile non disoccupato, purché in possesso del requisito in questione all’atto della partecipazione al concorso

La sentenza veniva gravata in appello dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di doglianza.

All’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto da XXXXX, iscritto nella graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 205/2006 e 2006/2007 e, per l’effetto, è stata annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui non era stata riconosciuta al ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Il Ministero appellante ritiene che la sentenza vada riformata, dovendo trovare conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 16 della l. n. 68 del 1999 consente, sì, l’assunzione del disabile non più disoccupato, ma non esclude la necessità che il requisito in questione debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.

2.1. L’appello è fondato.

Infatti, risulta nel caso di specie corretto l’operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all’art. 16 della l. n. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. ‘quota di riserva’ in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda.

La nuova disposizione, introdotta con il comma 2 dell’art. 16 l. n. 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione (…)”) ha innovato al sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva pacificamente che l’aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.

All’indomani della novella del 1999 si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce un esempio) secondo cui l’intervento riformatore avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di aderire piuttosto all’ormai consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale che consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 maggio 2008, n. 2490; 29 aprile 2008, n. 1910).

Questa interpretazione è l’unica che pare legittimata dalla lettera dell’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007, n. 4181).

Del resto, l’assunto della qui appellata sentenza sembra poggiare su una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sul richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).

Ma così si pone una contraddizione interna alla legge del 1999, che di fatto realizza un’interpretazione abrogatrice dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 7 l. n. 68 del 1999, perché ne nega ogni reale portata al riguardo. Perciò è assunto non condivisibile, mentre va invece condivisa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che pone in sistema la successione delle due richiamate previsioni normative.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, anche in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone la reiezione del primo ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 26 gennaio 2012, Prot. n. AOODGPER 617

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. 10.11.2011, n. 104 –

 

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla valutazione di certificazioni I.C.L. nell’ambito della procedura per la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia del personale ATA di cui al D.M. 10.11.2011, n. 104 –

Nel merito si richiama la nota 9319 del 14.11.2011 che fa espresso riferimento alle istruzioni operative già impartite con nota 1603 del 24.02.2011, in particolare alla lettera F, relative alle graduatorie permanenti del personale ATA ,

Si ribadisce, pertanto, che tutte le certificazioni concernenti le sigle EIPASS , I.C.L. e PEKIT sono riconducibili anche alla procedura in oggetto indicata e, come tale, trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al citato D.M. 104/2011.

 

Facendo seguito, poi, alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover precisare che nelle allegate tabelle al D.M. 104/2011 l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.

 

Fermo restando il criterio temporale di calcolo innanzi enunciato, nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata mese intero e come tale valutata.

Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.

Si ribadisce,altresì, che, qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

 

Si richiama all’attenzione, infine, che nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato tale servizio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Nota 17 gennaio 2012, Prot. n. AOODGPER 357

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – proroga adempimenti delle istituzioni scolastiche.

 

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover comunicare il seguente aggiornamento della tempistica:

  • acquisizione del numero di domande pervenute (scuola)
    entro il 18 gennaio;
  • acquisizione (D1) / conferma (D2) delle domande (scuola)
    entro la data che l’UST comunicherà e comunque non oltre il 3 febbraio 2012;
  • convalida operazioni di acquisizione domande (scuola)
    dal 17 gennaio 2012;
  • procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione e quadratura domande-sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (UST)
    dal 19 gennaio 2012;
  • prenotazione graduatorie provvisorie (UST)
    dal 23 gennaio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)
    dal 3 febbraio 2012;
  • esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola)
    entro il 20 febbraio 2012;
  • convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola)
    entro il 20 febbraio 2012;
  • prenotazione graduatorie definitive (UST)
    dal 16 febbraio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)
    dal 29 febbraio 2012.

Come già chiarito tramite FAQ, si precisa che, a presa in carico dell’allegato D3 avvenuta, non sarà più possibile procedere per la stessa domanda nè all’acquisizione (allegato D1), né alla conferma (allegato D2); si dovrà pertanto procedere in rettifica della domanda i cui dati anagrafici e di recapito sono già presenti a sistema. In particolare per le conferme i dati dovranno essere recuperati dallo storico.

Si comunica, inoltre, che nei prossimi giorni sarà fornito alle istituzioni scolastiche un file contenente l’elenco delle domande che, a causa della mancata registrazione della scuola competente da parte della funzione di rettifica utilizzata per registrare gli allegati D1 a fronte di allegati D3 già presi in carico, non risultano attribuite a nessuna scuola della provincia. Ciascuna scuola dovrà scorrere le domande, individuare quelle di propria pertinenza e aggiornarle nuovamente uguali a se stesse. Ciò consentirà di valorizzare il codice dell’istituzione scolastica competente.

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, tramite le istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie.

Si raccomanda la massima attenzione e puntualità nella trasmissione delle domande, al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie nei tempi previsti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

15 dicembre Graduatorie III Fascia Personale ATA

Come previsto dalla Nota 14 novembre 2011, Prot. n. 9319, le domande di partecipazione alle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola statale, per il triennio scolastico 2011/14, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati al bando (All. D1 o D2), devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 dicembre 2011.

La Nota 14 dicembre 2011, Prot. n. AOODGPER 10357, prevede che il termine ultimo per la presentazione on line dell’allegato D3 è stato prorogato alle ore 14.00 del 30 dicembre.

Il termine per la presentazione degli allegati cartacei D1, D2 e D4 rimane fissato al 15 dicembre.

Nota 14 dicembre 2011, Prot. n. AOODGPER 10357

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – revisione tempistica.

 

Si comunica che, come da avviso sul portale SIDI, il termine ultimo per la presentazione on line dell’allegato D3 è stato prorogato alle ore 14.00 del 30 dicembre. Il termine per la presentazione degli allegati cartacei D1, D2 e D4 rimane fissato al 15 dicembre.

La proroga per la presentazione dell’allegato D3 si è resa necessaria in quanto, pur essendo stato inizialmente disposto un intervallo temporale piuttosto ampio (dal 15 novembre al 20 dicembre) la maggior parte degli aspiranti supplenti solo in questi ultimi giorni si è attivata per la registrazione e per la compilazione dell’istanza.

Ciò ha determinato un carico piuttosto elevato sul sistema informativo che ha avuto come conseguenza malfunzionamenti diffusi sulle applicazioni POLIS. Per contenere il problema, il gestore del sistema infromativo ha provveduto al potenziamento dell’infrastruttura; pertanto nelle prossime ore i malfunzionamenti degli ultimi giorni non si dovrebbero più presentare.

Si raccomanda alle istituzioni scolastiche la massima attenzione e puntualità nel dare supporto agli aspiranti supplenti e nel comunicare tempestivamente eventuali criticità al personale dei nuclei di supporto individuato allo scopo.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET (www.istruzione.it, ed INTRANET .

Si confida in un puntuale adempimento

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 18 novembre 2011, Prot. n. AOODGPER 9498

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/14. – posti di sostegno. Precisazione.-

 

Facendo seguito alla nota n.9379 del 15.11.2011 si chiarisce che le disposizioni di conferma su posti di sostegno del personale privo di titolo già in servizio sui posti stessi con contratto “in attesa dell’avente titolo” riguardano, ovviamente, i docenti a suo tempo individuati come destinatari in quanto inclusi nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio scolastico. Per gli stessi posti, invece, ricoperti da supplenti eventualmente attinti dalle precedenti graduatorie di seconda e terza fascia si dovrà procedere all’attribuzione di nuovi contratti a titolo definitivo scorrendo integralmente le nuove graduatorie definitive.

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

Nota 17 novembre 2011, Prot.n. 9434

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola Ufficio III

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale Ata – Tempistica

Si comunica che, come da avviso sul portale Sidi, in data 15 novembre sono state rese disponibili le funzioni di acquisizione delle domande della procedura in oggetto.
Di seguito si riporta la tempistica prevista per il procedimento in esame:

  • acquisizione del numero di domande pervenute (scuola) dal 15 novembre 2011;
  • acquisizione delle domande (scuola) dal 15 novembre 2011;
  • conferma delle domande (scuola) dal 22 novembre 2011;
  • trasmissione on line sedi Allegato D3 (aspirante supplente tramite le istanze on line) entro le ore 14.00 del 20 dicembre 2011;
  • presa in carico allegati D3 (sistema informativo) entro il 10 gennaio 2012;
  • convalida operazioni di acquisizione domande (scuola) dal 12 gennaio 2012;
  • procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione e quadratura domande-sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (Ust) dal 12 gennaio 2012;
  • prenotazione graduatorie provvisorie (Ust) dal 16 gennaio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo) dal 26 gennaio 2012;
  • esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola) entro il 10 febbraio 2012;
  • convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola) entro il 10 febbraio 2012;
  • prenotazione graduatorie definitive (UST) dall’8 febbraio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente dal 24 febbraio 2012.

 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, tramite le istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie.
Si raccomanda la massima attenzione e puntualità nella trasmissione delle domande, al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie nei tempi previsti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

Nota 15 novembre 2011, Prot. n. AOODGPER 9379

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/2014 – posti di sostegno.-

Si fa riferimento ai quesiti ricevuti circa il mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente privo di titolo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia, anche dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia.
Si ribadisce al riguardo la vigenza delle specifiche disposizioni contenute, per tali situazioni, nella nota n. 20893 del 31 ottobre 2007 – rinvenibile nella rete Intranet – per cui in carenza assoluta di aspiranti specializzati i dirigenti scolastici, in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta

Nota 14 novembre 2011, Prot. n. 9319

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

D.G. per il personale della scuola

Uff. III

 

Nota 14 novembre 2011, Prot. n. 9319

 

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

 

Oggetto: Indizione procedura terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale ATA – Avviso di pubblicazione D.M. 10.11.2011, n. 104 e correlati allegati.

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011

Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 194

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 194

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012

Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, n. 104

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

 

Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, n. 104

Prot. n. 9206

Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.