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VALUTAZIONE: “EFFICACIA INSEGNAMENTO NON SI MISURA CON I TEST INVALSI”

VALUTAZIONE, GILDA: “EFFICACIA INSEGNAMENTO NON SI MISURA CON I TEST INVALSI”
“E’ sbagliato e ingiusto gettare la croce solo sulle spalle dei docenti se il rendimento degli alunni ai test Invalsi è scarso, perché bisogna tenere conto anche di altri fattori, tra cui il contesto socio-ambientale in cui sono inserite alcune scuole”. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, difende la professionalità dei docenti e critica senza mezzi termini l’articolo del decreto scuola che prevede un programma di formazione obbligatoria per gli insegnanti nei casi, presenti soprattutto al Sud, di risultati negativi conseguiti dagli studenti alle prove Invalsi. “Percorreremo tutte le strade possibili – annuncia Di Meglio – affinché questo ingiusto articolo venga emendato in sede di conversione in legge del decreto”.
La contestazione della Gilda riguarda sia l’aspetto politico che quello culturale: “L’aggiornamento dei docenti non può essere trasformato in un obbligo attraverso un decreto e scavalcando il contratto di lavoro. E poi – incalza il coordinatore nazionale – quali competenze ha l’Invalsi per poter valutare gli insegnanti? Non ci risulta che tra le sue fila annoveri grandi luminari di pedagogia in grado di decidere cosa e come si debba insegnare. Si vuole trasformare questo ente privato in una specie di grande maestro?”.
 
“Non siamo mai stati contrari a un serio e condiviso sistema di valutazione a livello nazionale – precisa la Gilda – ma non possiamo accettare che un soggetto esterno alle scuole e agli insegnanti come Invalsi rivesta un ruolo così preponderante. I test possono servire, in tutt’altro contesto, ai docenti e agli studenti per capire e aiutare a migliorare la qualità dell’offerta formativa ma – sottolinea Di Meglio – non possono essere il metro oggettivo dell’efficacia dell’insegnamento”. Da qui, dunque, la richiesta al ministero dell’Istruzione di abolire le prove Invalsi e di modificare profondamente il regolamento sul sistema nazionale di valutazione.
“Invitiamo i docenti – conclude la Gilda – a non inserire nei Pof le prove Invalsi, chiedendo che correzioni e tabulazioni vengano effettuati dall’Istituto a proprio carico e senza sfruttare i docenti”.

Disabili a Montecitorio

Martedì 17 settembre alle ore 10,30 in piazza Montecitorio manifestazione promossa dalla associazione tutti a scuola per “costringere” la politica ad occuparsi dei disabili.
Le testimonianze dei genitori si alterneranno con i canti dal vivo del gruppo musicale ” Collettivo popolare” .
Fiduciosi nella  sensibilità e vicinanza alle nostre battaglie di civiltà ti chiediamo di esserci.

Associazione tutti a scuola onlus

DL 104 del 12 settembre 2013

A seguito del DL 104 del 12 settembre 2013, l’amministrazione scolastica si accinge a nominare le nuove commissioni che provvederanno alla ricorrezione delle prove scritte del Concorso a Dirigenti Scolastici  in Lombardia, ai sensi del DDG del 13 luglio 2011, in parte annullato dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva dell’11 luglio scorso. Chiediamo all’amministrazione scolastica, per ogni livello impegnato in tale rinnovazione, il rispetto di quella correttezza e quelle procedure che sono sancite nell’articolo 97 della nostra Carta costituzionale. Ci aspettiamo dall’amministrazione il rispetto dell’imparzialità dovuta sempre ai sensi del dettato costituzionale e della trasparenza della procedure che purtroppo vediamo già pericolosamente poste in discussione da alcune prassi che andranno sicuramente corrette. Allo stesso tempo, certi che la rinnovazione e la conseguente ricorrezione siano la via maestra alla quale dovremo tutti attenerci, non ci nascondiamo gli ostacoli posti sul suo svolgimento. Il primo dei quali consiste nel fatto che centinaia di copie delle prove scritte siano circolate o addirittura siano state pubblicate sulla rete web. Come impedire che tali informazioni non appaiano pregiudiziali a una corretta e distaccata opera di ricorrezione? E infine, ci attendiamo dalla stessa amministrazione scolastica che sarà chiamata alla cura amministrativa e alla gestione di tale fase di rinnovazione il giusto distacco e la fondamentale cura delle buone pratiche amministrative.

COMITATO ARTICOLO 97 – LOMBARDIA

[Il Comitato Articolo 97 – Lombardia si è ampliato con apporti provenienti da docenti e non docenti diversamente collocati rispetto alla vicenda concorsuale per la dirigenza in Lombardia.]

Scheda di lettura del Decreto Scuola – DL 104/2013

Scheda di lettura del Decreto Scuola – DL 104/2013

L’associazione sindacale Anief ha realizzato una scheda di lettura sintetica su tutti i punti riguardanti il comparto Scuola inclusi nel Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2013 e pubblicato il G.U. il 12 settembre 2013 con il n. 104 (artt. da 1 a 20):

Gazzetta Ufficiale n. 214 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca: il testo originale

 

 

Sintesi esplicativa dell’ANIEF

CAPO I

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE

Art. 1 – Welfare dello studente

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013/2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;

b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da Amministrazioni pubbliche;

c) condizioni economiche individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l’accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna regione pubblica un bando per l’erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l’entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.

4. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle regioni, nei limiti dell’importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

 

 

 

 

 

Per il solo anno scolastico 2013/2014 vengono stanziati 15 milioni di euro per gli studenti meritevoli, iscritti a corsi di scuola secondaria di primo e secondo grado, con esigenze particolari o condizione economiche svantaggiate.

Un successivo Decreto Interministeriale Miur – Mef, da emanare al massimo entro 120 giorni, ripartirà i finanziamenti tra le regioni italiane.

Le regioni, successivamente, entro 30 giorni, pubblicheranno i bandi per attribuire i benefici (esclusi dai limiti previsti dal patto di stabilità) agli studenti sulla base delle graduatorie regionali (fino ad esaurimento delle risorse).

 

Art. 2 – Diritto allo studio

1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall’anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.

2. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

 

 

Si tratta dell’incremento di 100 milioni di euro annui del fondo per le borse di studio riguardanti gli studenti universitari. Anche in questo caso, gli interventi integrativi attuati dalle regioni risultano esclusi dai limiti previsti dal patto di stabilità regionale.

Art. 3 – Borse di studio per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l’eccellenza, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013/2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l’importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.

2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;

c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l’individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l’anno 2014.

 

 

 

Arrivano 6 milioni di euro di borse di studio per promuovere le eccellenze nell’Afam.

Il Ministero dell’Istruzione, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 104, emanerà i bandi.

Potranno farne richiesta tutti gli studenti iscritti nell’anno accademico 2013/14.

Art. 4 – Tutela della salute nelle scuole

1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1/bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.

2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell’ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il divieto di fumo all’interno degli istituti scolastici si estende anche agli spazi esterni. Vale per scuole statali e paritarie.

Viene introdotto il divieto delle sigarette elettroniche, ma solo nei locali chiusi degli istituti scolastici.

Il Ministero delle politiche agricole elabora specifici progetti di educazione alimentare. Con il supporto del Ministero dell’Istruzione, ne verrà stabilita la loro attuazione (senza però prevedere spese per lo Stato).

Art. 5 – Potenziamento dell’offerta formativa

1. Nelle more dell’ulteriore potenziamento dell’offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un’ora di insegnamento di “geografia generale ed economica” laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell’anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell’articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l’assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l’organizzazione di mostre all’interno dei musei, l’elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l’elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.

3. Per l’anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.

4. All’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
”1/bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l’attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.”.

 

 

Dall’anno scolastico 2014/15 viene introdotta un’ora a settimana di geografia generale ed economica: la novità curricolare è limitata ai corsi di studio del primo biennio degli istituti tecnici e professionale, ma solo in quelli per i quali non è già previsto lo stesso insegnamento.

Il Miur ha ipotizzato l’assunzione di 287 docenti, per i quali attraverso il D.L. n. 104 vengono stanziati 3,3 milioni per l’anno 2014 e 9,9 di euro milioni a decorrere dal 2015.

 

Il Miur bandirà, entro il 30 ottobre 2013, il primo concorso per la realizzazione dei progetti didattici nei musei o nei siti di interesse archeologico, storico e culturale. Potranno partecipare istituti scolastici, università e accademie di belle arti.

Per finanziare l’iniziativa vengono assegnanti 2 milioni di euro.

 

Il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, riconducibile alla Legge 440 del 1997, servirà anche al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all’aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico tecnologici che utilizzano materiali innovativi

Per individuare la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare le proposte di questi progetti, il Miur emanerà apposito decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Riduzione del costo dei libri scolastici

1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: “sono” è sostituita dalle seguenti: “possono essere”;

b) al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 15, comma 1, le parole: “nell’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’eventuale adozione”;

2) all’articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.”;

3) all’articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.”.

2. Al fine di ridurre la spesa per l’acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l’uso da parte degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell’anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell’anno 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.

3. Per l’anno scolastico 2013/2014 non può essere escluso l’uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.

 

 

Nella scuola primaria, sarà il Collegio dei docenti a decidere se adottare o no i libri di testo. A tal fine, l’art 151 del Testo Unico della Scuola, viene così modificato: i libri di testo, infatti, “possono essere” adottati dai Collegi, sempre sentiti i Consigli di interclasse. I docenti, in pratica, potrebbero anche decidere di sostituire i testi con altri materiali.

Per tutti gli ordini scolastici si stabilisce che le adozioni dei libri di testo diventino “eventuali”: il Collegio dei docenti, dunque, può decidere di non adottarli.

Il Collegio può indicare libri di testo “consigliati” solo se sono di approfondimento o monografici.

Spetta ai dirigenti scolastici l’obbligo di controllare gli sforamenti della spesa. Qualora vengano accertati sforamenti dei “tetti” di spesa previsti dal Miur, non rilevati ed eliminati dai dirigenti scolastici, si entra nella sfera dell’illecito disciplinare verso gli stessi ds.

Al fine di calmierare i costi per l’acquisto dei libri scolastici e per fornirli con celerità agli alunni, viene stanziata la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell’anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell’anno 2014 per l’acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e “tablet” da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Entro 7 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 104, il MIUR emanerà un decreto per attribuire le risorse alle scuole e per determinare i criteri di attribuzione dei libri di testo agli studenti.

Per l’anno in corso, il Miur autorizza l’uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti (purché conformi alle Indicazioni nazionali).

 

 

Art. 7 – Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo, nell’anno scolastico 2013/2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l’altro, ove possibile, il prolungamento dell’orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l’aiuto allo studio, l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all’uopo abilitate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull’attuazione e sui risultati del Programma.

3. Per le finalità di cui al comma 1e per quelle di cui all’articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l’anno 2014, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

 

 

Nell’anno scolastico in corso, con l’obiettivo di prevenire gli abbandoni della scuola da parte degli studenti, soprattutto nella scuola primaria, ove possibile, è avviata una sperimentazione di prolungamento dell’orario di scuola per gruppi di studenti.

A tal fine, attraverso decreto ministeriale, sentita la Conferenza delle Regioni, sono fissati gli obiettivi, i metodi didattici, i criteri di selezione, le modalità d’assegnazione delle risorse delle scuole per attuare la sperimentazione, per la quale possono avvalersi di collaborazioni con associazioni private senza scopo di lucro, abilitate dal Miur, e le modalità di monitoraggio per la verifica dei risultati.

Per questi scopi si autorizza la spesa di 3,6 milioni di euro per l’a.s. in corso e di 11.4 milioni per il prossimo. A cui potrebbero aggiungersi eventuali finanziamenti europei.

 

 

Art. 8 – Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla “Garanzia giovani”, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1/bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardano l’intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l’orario d’obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.”;

b) all’articolo 2, comma 3, le parole da: “che intendano fornire” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.”;

c) all’articolo 3, comma 2, le parole: “nell’ultimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “negli ultimi due anni”;

d) all’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3/bis. Nel Piano dell’offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.”.

2. Per le finalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l’anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell’ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

 

 

 

L’orientamento scolastico va svolto a partire dal quarto anno delle superiori e va “ricompreso” nelle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 del Ccnl, quindi nei “pacchetti” di 40 + 40 ore): pertanto, eventuali costi che le scuole dovessero sostenere graveranno sul Fondo d’Istituto.

Ai progetti di orientamento (da inserire obbligatoriamente nel POF e sul sito internet delle scuole) possono partecipare, oltre enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, anche camere di commercio e agenzie del lavoro: tutti devono assicurare il rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.

Vengono stanziati dei fondi ad hoc: 1,6 milioni per

il 2013 e 5 milioni a partire dal 2014 (oltre ad eventuali altri finanziamenti), attribuiti direttamente agli istituti sulla base del numero degli studenti interessati alla fruizione dell’orientamento.

Art. 9 – Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

1. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;”.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

La novità è nel fatto che il permesso di soggiorno si adegua ai corsi di studio o per la formazione.

Lo straniero in permesso per corsi di studio e formazione ha diritto a rimanere in Italia per la durata del periodo di frequenza dei corsi stessi. A tale scopo viene cancellata la norma, contenuta nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte che disciplina l’immigrazione e la condizione dello straniero, nella quale risultava il limite di un anno (anche se rinnovabile).

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 10 – Mutui per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali

1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle regioni, finanziati con l’attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l’importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.

3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera i/octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i/octies), dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università”, e dopo le parole “edilizia scolastica” sono inserite le seguenti: “e universitaria”. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

 

 

 

Viene data alle scuole la possibilità di stipulare mutui trentennali per 40 milioni annui nella programmazione 2013-2015, attraverso specifici trasferimenti agli enti per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli edifici.

Nelle spese edilizie sono comprese anche Università e Afam.

 

Art. 11 – Wireless nelle scuole

1. E’ autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

 

 

Al fine di assicurare la connessione wireless negli istituti, prioritariamente di secondo grado, vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni per il 2014

 

Art. 12 – Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di consentire l’ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle”;

b) al comma 5/bis le parole “A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013” sono sostituite dalle parole “Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014”;

c) dopo il comma 5/bis è aggiunto il seguente: “5/ter. I criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5/bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5/bis.”.

2. Dall’attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. La Scuola per l’Europa di Parma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Le norme in vigore sul dimensionamento scolastico (D.L. 98/2011) sono così modificate:

il numero minimo di 600 alunni per l’assegnazione di un dirigente scolastico (400 per piccole isole e comuni di montagna), vale solo per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;

gli stessi parametri valgono per l’individuazione del D.S.G.A.;

vengono introdotti nuovi criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche cui assegnare D.S. e D.S.G.A., definiti in Conferenza unificata (Stato-Regioni), su proposta del Miur e di concerto del Mef (senza oneri per lo Stato), fermi restando i costi complessivi già previsti dal D.L. 98/2011.

Tuttavia, in attesa della definizione dell’accordo, valgono le attuali regole.

La Scuola Europea di Parma passa dall’ordinamento delle Scuole Europee all’ordinamento delle amministrazioni pubbliche italiane (al personale si applica il CCNL della scuola)

Art. 13 – Integrazione delle anagrafi degli studenti

1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l’integrazione delle anagrafi di cui all’art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l’anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l’anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

Entro l’a.s. 2013/14 le anagrafi regionali degli studenti vengono integrate con quella nazionale.

Art. 14 – Istituti tecnici superiori

1. All’articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da “con la costituzione” fino alla fine del periodo.

2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.

 

Viene cancellato il limite della costituzione di un solo ITS per regione per la stessa area tecnologica.

Anche in questo caso, non sono previsti maggiori oneri per lo Stato.

Art. 15 – Personale scolastico

1. Per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e Ata, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno aglialunni con disabilità, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”.

3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

1) il comma 13 è abrogato;

2) al primo periodo del comma 15, le parole “dei commi 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 14”;

3) al secondo periodo del comma 15, le parole “dai predetti commi 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “dal predetto comma 14”;

b) il comma 15 dell’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.

6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d’anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell’inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l’applicazione del comma 6.

8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell’adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

9. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell’anno scolastico 2013/2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.

10. Il Comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

 

 

A partire dall’anno scolastico 2014/15, le assunzioni di docenti e Ata verranno effettuate considerando tutti i posti vacanti. Con questo provvedimento, il Governo cancella la norma che limitava al solo turn over le assunzioni del personale della scuola.

Nella relazione tecnica si quantificano le immissioni in ruolo (sempre assicurando l’invarianza finanziaria, con decreto del Miur, di concerto con Mef e Funzione Pubblica), considerando anche le stime sui pensionamenti e le riforme in atto: 26.264 docenti curricolari, 1.608 docenti di sostegno e 13.400 Ata.

Per effettuarle servirà, di anno in anno, l’autorizzazione del C.d.M.

 

L’invarianza di spesa sarà garantita tramite apposita sessione negoziale, da realizzarsi presso l’Aran.

 

A partire dall’a.s. 2013/14, e per i successivi due anni, viene incrementato di 26.684 unità complessive il numero di posti di sostegno in organico di diritto. Questo provvedimento prelude alla stabilizzazione dello stesso personale, da attuarsi nello stesso triennio.

 

I docenti inidonei non saranno più obbligati a transitare nei ruoli del personale Ata, così come prevedeva la legge 7 agosto 2012, n. 135 (norma cancellata).

Entro il prossimo 20 dicembre, tutti i docenti inidonei saranno di nuovo sottoposti a visita medica (con le commissioni integrate da un rappresentante del Miur individuato dall’Usr), al fine di ottenere una valutazione aggiornata dello stato di inidoneità.

Coloro che dovessero risultare idonei all’insegnamento, torneranno a fare i docenti.

Chi, invece, permarrà nello stato di inidoneo avrà 30 giorni di tempo per presentare domanda di trasferimento come amministrativo o tecnico nella scuola.

Se lo stesso personale docente oggi inidonei non volesse sottoporsi a visita medico-collegiale, verrà automaticamente trasferito su altri profili o comparti pubblici.

Tutti i docenti che verranno dichiarati inidonei dopo il 1° gennaio 2014 avranno 30 giorni di tempo dalla dichiarazione di inidoneità, per presentare domanda di trasferimento come Ata (anche nel corso dell’a.s.). Coloro che non dovessero presentare domanda o questa non dovesse essere accolta (per la mancanza di posti liberi), verranno sottoposti a mobilità intercompartimentale, sempre nell’ambito della provincia, verso amministrazioni con vacanze di organico, anche senza le autorizzazioni ad assumere da parte del C.d.M.. Qualsiasi mutamento di ruolo professionale non andrà ad incidere sul trattamento stipendiale, che rimarrà sempre quello di docente.

Nulla cambia per il trasferimento tra gli Ata dei docenti tecnico-pratici delle classi di concorso C555 e C999: potranno rimanere ad insegnare solo coloro che siano in possesso di un titolo di studio o di un’abilitazione per altro insegnamento. Sempre che su queste discipline non siano presenti esuberi a livello provinciale.

 

Il Comitato di cui all’art. 64 della Legge 133/2008 sottoporrà la fattibilità di questo articolo di legge per individuare “ la quota parte delle economie di spesa destinata, nella mi-sura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola”

 

 

 

Art. 16 – Formazione del personale scolastico

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:

a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l’attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni Ocse-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;

b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativoe a forte concentrazione di immigrati;

c) all’aumento delle capacità nella gestionee programmazione dei sistemi scolastici;

d) all’aumento delle competenzerelativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

e) all’aumento delle competenze dei docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l’accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l’anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l’ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l’anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

 

 

Vengono stanziati 10 milioni di euro, nell’anno 2014 (con le modalità di organizzazione e gestione da definire con decreto del Miur, anche in convenzione con le Università), per attività di formazione obbligatoria rivolta al personale scolastico.

L’obiettivo è:

migliorare conoscenze e competenze degli alunni nelle regioni con performances nelle valutazioni inferiori alla media nazionale;

realizzare interventi di potenziamento nelle zone a rischio socio-educativo e ad alto tasso di immigrazione;

implementare le capacità di gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

incrementare le competenze digitali e di innovazione tecnologica;

incrementare le competenze relative ai percorsi di formazione-lavoro attraverso stage o tirocini aziendali.

 

In via sperimentale, per l’anno 2014, con decreto del Ministero dei Beni Culturali, assieme al Miur, saranno definite entro 60 giorni le modalità per l’accesso gratuito dei docenti ai musei statali, ai siti archeologici o di interesse culturale.

Lo stanziamento pubblico è di 10 milioni di euro: l’attivazione dell’iniziativa sarà monitorata per eventuali iniziative nel futuro.

 

Art. 17 – Dirigenti scolastici

1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 – Reclutamento dei dirigenti scolastici

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.”.

2. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell’amministrazione e costituiscono limite di spesa per l’organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.

4. Il comma 618 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell’articolo 1 della citata legge.

5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all’articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d’insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all’art. 1/sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l’autorizzazione all’esonero dall’insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 459 suddetto.

6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall’insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4 a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero all’assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.

7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

8. Nell’ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l’integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell’anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

 

 

Cambiano le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici: si realizzeranno attraverso un corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, con cadenza annuale, su tutti i posti vacanti, comunicati dal Miur alla Funzione Pubblica, sentito il MEF, e autorizzati dal C.d.M..

Al corso-concorso saranno ammessi un numero di candidati superiore del 20% al numero dei posti disponibili, che abbiano la laurea e almeno 5 anni di ruolo.

Tutti i candidati dovranno pagare un contributo per le spese delle procedure concorsuali.

Il concorso per l’ammissione prevederà una prova preselettiva: chi la passerà, verrà ammesso ad una o più prove scritte, una prova orale e quindi alla valutazione dei titoli.

Il corso-concorso sarà organizzato presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, anche in modo da favorire la frequenza dei docenti, impegnati nell’insegnamento, che potrà anche essere ridotto.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio per partecipare alle prove concorsuali rimangono sempre a carico dei candidati.

Con decreto del Miur, da attuare entro 4 mesi dalla conversione del presente D.L., sono stabilite, di concerto con Funzione Pubblica e il Mef, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.

Alla Scuola nazionale dell’amministrazione sono cedute le risorse del Miur per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

La disciplina normativa oggi in vigore sul reclutamento è abrogata, ma continua ad applicarsi per i concorsi già banditi all’entrata in vigore del D.L..

Solo nelle regioni in cui non si sono ancora concluse le procedure concorsuali già bandite per il reclutamento dei dirigenti scolatici (Lombardia e Abruzzo), in deroga alle disposizioni in vigore e solo per l’a.s. 2013/14, è possibile che i docenti “vicari”  nelle scuole senza dirigente titolare possano ottenere l’autorizzazione all’esonero dall’insegnamento.

 

Gli incarichi di reggenza e l’esonero dei docenti “vicari” cessano in contemporanea alla eventuale nomina dei dirigenti titolari, (anche nel corso dell’a.s).

Per sostituire i docenti esonerati dall’insegnamento sarà possibile nominare supplenti temporanei per la durata dell’esonero stesso: la spesa sarà attribuita al fondo conseguente alla autorizzazione ad assumere i dirigenti scolastici e, in subordine, al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato (sempre dei dirigenti scolastici).

Qualora le sentenza delle procedure concorsuali optino per l’annullamento delle stesse, per la nuova realizzazione delle prove vengono dettate nuove norme sulla composizione delle commissioni esaminatrici: per oltre 300 candidati (e per ogni gruppo di 300 o frazione superiore a 100) sarà prevista una sottocommissione, con un presidente e un segretario aggiunto.

A tal fine, vengono stanziati 100mila euro per il 2013 e 400mila euro per il 2014.

 

 

Art. 18 – Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione

1. Per le necessità di cui all’articolo 2, comma 4/undevicies, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”, in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. All’articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da “, provinciale” fino a “interregionale.” sono sostituite da “e provinciale.”. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall’anno 2014.

 

 

 

Derogando al limite del 20% dei pensionamenti per le nuove assunzioni, viene autorizzata, a decorrere dal 2014, l’assunzione di ispettori tecnici vincitori o idonei del concorso bandito nel 2008.

Nella relazione tecnica viene imposto il limite di 55 vincitori e due idonei.

Il finanziamento dell’operazione viene ottenuto limitando al massimo la nomina dei presidenti e dei commissari esterni degli Esami di Stato a personale proveniente, nell’ordine, dall’ambito comunale e provinciale. L’ambito regionale o interregionale, più oneroso, rimane solo una possibilità residua.

 

Art. 19 – Alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013/2014, fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2/bis del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. I contratti a tempo determinato in essere nell’anno accademico 2012/2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013/2014, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell’area “Elevata professionalità” del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell’incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell’ambito del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

 

 

 

Le graduatorie nazionali dell’Afam vengono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento. Le quali diventeranno utili sia per le immissioni in ruolo, sia per gli incarichi a tempo determinato.

 

I contratti a tempo determinato dell’anno accademico 2012/13 possono essere rinnovati per chi ha maturato tre anni di insegnamento solo per l’anno 2013/14.

 

Il Cda può attribuire la funzione di direttore amministrativo a personale di “elevata professionalità” del comparto Afam o a personale con profilo equivalente di altre P.A.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20 – Corsi di laurea ad accesso programmato

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Sparisce il discusso “bonus maturità, introdotto dall’ex Ministro Profumo per ottenere una migliore posizione nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

 

 

PAS Speciale

PAS Speciale: chi ha presentato la domanda deve ricorrere ora al Tar Lazio per inserirsi nelle GaE

Anief ricorda ai candidati che intendono partecipare alla sessione riservata per conseguire l’abilitazione che è necessario impugnare entro 60 giorni, fatti salvi i termini feriali, il Regolamento che vieta l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. Per ricevere le istruzioni operative scrivi a tfaingae@anief.net entro il 27 settembre 2013. La scadenza vale anche per chi ha conseguito l’abilitazione o deve conseguire l’abilitazione con il TFA ordinario.

Incontro al MIUR sull’integrazione scolastica degli allievi con disabilità

Nella giornata di martedì 10 settembre u.s., in rappresentanza di GENITORI
TOSTI In Tutti I Posti ONLUS, Associazione di promozione sociale di genitori con
figli con disabilità, il Presidente e i due referenti per le regioni Lombardia e
Campania sono stati ricevuti presso la Direzione Generale per lo Studente del
MIUR, dal Dirigente Responsabile per l’Integrazione Raffaele Ciambrone, in
risposta alla lettera inviata al Ministro Carrozza lo scorso giugno. Partecipavano
alla riunione in audioconferenza, i referenti per le regioni Sardegna, Veneto,
Puglia e per la provincia di Bari.
Nello scritto indirizzato al Ministro, Genitori Tosti affrontava il tema degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (così come definiti dalla Direttiva ministeriale del
27/12/2012 e successiva circolare n.8/2013) che ricomprende disabilità,
disturbi dell’apprendimento e condizioni di svantaggio socio-economico
linguistico culturale. Una Direttiva ben conosciuta nel mondo della scuola
come, appunto, la “circolare sui BES”, per il dibattito suscitato e le non poche
preoccupazioni e perplessità che la sua attuazione ha sollevato tra docenti,
dirigenti scolastici, esperti del settore e, non ultime, tra le associazioni delle
famiglie con figli con disabilità.
Nel lungo colloquio avvenuto presso la sede del Ministero di viale Trastevere,
Genitori Tosti ha ribadito quanto già espresso nella sua lettera sui temi in
questione, chiedendo al Ministro
“immediato intervento che sospenda la direttiva di cui all’oggetto e che apra un contestuale dibattito aperto a
TUTTI gli attori del sistema, chiarendo inequivocabilmente gli aspetti relativi alle risorse a disposizione delle
scuole per realizzare ciò che viene proposto, parallelamente ad una rilevazione accurata delle modalità di
applicazione della normativa vigente, in materia di integrazione scolastica, a partire dall’attuale
funzionamento dei GLH per gli oltre 200.000 studenti certificati ex legem 104/92, iscritti nelle scuole pubbliche
italiane di ogni ordine e grado”

In merito alle risorse previste, il dott. Ciambrone ha chiarito che tutte le risorse
e gli strumenti già destinati agli studenti con disabilità, riconosciuti tali dalla
certificazione prevista a norma della legge 104/92 in favore degli alunni disabili,
resteranno inalterati.
In particolare lo strumento del Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto (sia
Operativo che di Istituto, art. 15, L.104/92), manterrà intatte le sue
prerogative e compiti, mentre il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusività,
introdotto dalla nuova Direttiva ministeriale, non sostituirà il GLHI ma
coesisterà con esso, rispettandone le funzioni e le prerogative già previste dalla
legge. Tale fondamentale questione, ci è stato anticipato, sarà a breve oggetto
di una ulteriore circolare/nota di chiarimento del MIUR, che seguirà quella già
pubblicata il 27 giugno (Nota 1551) sull’altro caposaldo della Direttiva e cioè il
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), il cui invio agli Uffici Scolastici Regionali da
parte delle scuole era stato previsto in un primo momento già a partire da
giugno scorso (a pochissimi mesi dalla pubblicazione della circolare dell’8
marzo attuativa della Direttiva sui BES) e che era stato interpretato da molti
come uno strumento “sostitutivo” della annuale richiesta di organico di
sostegno determinante per la quantificazione del monte ore di sostegno
assegnate ad ogni scuola, costringendo il Ministero a smentire tale
interpretazione.
Sui GLH, strumento centrale per l’attuazione della L.104, GENITORI TOSTI già
negli anni scorsi aveva sollevato il problema, denunciando come in molte
scuole non venissero nemmeno convocati a detrimento della programmazione
didattica per l’integrazione di ogni studente con disabilità e in spregio ai
dettami della normativa. Dal 2011 l’associazione ha lanciato ad ogni nuovo
inizio di anno scolastico, la campagna nazionale “GLH IN TUTTE LE SCUOLE: SI
PUO’ FARE!” per ottenere la regolare convocazione dei GLH in tutte le scuole di
ogni ordine e grado così come previsto dalla legge.
Abbiamo riscontrato con soddisfazione l’attenzione, alla questione da noi
sollevata, da parte del dott. Ciambrone che si è reso disponibile ad una
puntuale rilevazione da parte del MIUR sulla convocazione dei GLH nelle
scuole, attraverso l’inserimento di uno specifico indicatore sui modelli
predisposti centralmente per la stesura e la trasmissione del Piano Annuale per
l’Inclusività. Accogliamo l’apprezzamento e l’interesse per la nostra Campagna,
che anche quest’anno scolastico 2013/2014 vedrà impegnati GENITORI TOSTI
ONLUS.
Permangono però forti preoccupazioni e grandi perplessità riguardo le risorse
destinate agli alunni con disabilità provvisti di certificazione secondo la
L.104/92, specificatamente per le ore di sostegno. In particolare l’affermazione
ricorrente che lamenta “un aumento spropositato delle diagnosi di disabilità”
già peraltro registrata più volte nel corso degli ultimi anni nelle dichiarazioni
pubbliche di esponenti del Ministero (dall’ex Sottosegretario on. Valentina
Aprea fino allo stesso ex Ministro Maria Stella Gelmini), quale distorsione che
contribuirebbe in buona parte a generare l’ormai strutturale cronica
insufficienza di ore di sostegno assegnate o non assegnate agli alunni con
disabilità ad ogni inizio di anno scolastico e che vede una considerevole quota
di famiglie (9% secondo l’ultimo report ISTAT su “L’integrazione degli alunni con
disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” pubblicato il 25
gennaio scorso) intentare causa al MIUR vincendo e ottenendo per
pronunciamento dei Tribunali l’adeguamento delle ore e risarcimento dei danni
esistenziali patiti.
GENITORI TOSTI considera inaccettabile la logica della “guerra tra poveri”
secondo la quale eventuali pratiche distorsive sulle certificazioni (ma chi
dovrebbe controllare? chi rilascerebbe certificazioni improprie? chi
inoltrerebbe richieste eccessive rispetto i reali bisogni?) sarebbero causa di
improprie concessioni di ore di sostegno non dovute, danneggiando le altre
famiglie, quelle dei veri alunni con disabilità più gravi, i veri aventi diritto.
A GENITORI TOSTI preme sottolineare che, se fosse davvero confermato un
aumento delle certificazioni di disabilità, questo dato andrebbe interpretato
in maniera più articolata in ragione della complessità del tema stesso. Da un
lato, non andrebbe trascurato il ruolo sussidiario svolto dalla scuola a causa
delle carenze del Welfare e di un’adeguata gestione del passaggio dall’età
evolutiva a quella adulta delle persone con disabilità, che spinge molti genitori
a cercare di prolungare il più tempo possibile la permanenza dei propri figli a
scuola (e dunque richiederebbe una disaggregazione dei dati anche in termini
di permanenza complessiva delle persone con disabilità all’interno del sistema
scolastico); dall’altro, andrebbe considerato se tale aumento non sia dovuto
anche ad una migliore definizione di criteri e capacità diagnostiche (si pensi, ad
esempio, alla vasta area dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo).
Guardiamo positivamente alla costante attenzione riservata al tema della
realizzazione di una piena integrazione scolastica dei bambini e ragazzi con
disabilità: pensiamo in particolare alle “Linee Guida per l’Integrazione degli
alunni con disabilità” del 2009, alle successive linee guida e direttive
ministeriali in attuazione della L. 170/2011 a tutela del diritto allo studio degli
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e, pur se in maniera
controversa, anche alla stessa recente Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali
che rimarca l’importanza di un intervento didattico tempestivo e puntuale in
favore degli alunni e studenti in situazioni di svantaggio scolastico.
Restano però forti le preoccupazioni che ci hanno spinto a scrivere al Ministro,
riguardanti proprio la modalità di attuazione di una Direttiva che, a fronte:
– di una conclamata incapacità del sistema a contrastare la “delega”
all’insegnante di sostegno da parte dei docenti curricolari (sempre più esplicita
man mano che si procede nei diversi gradi di scuola);
– della trasformazione della specializzazione del sostegno in un canale
preferenziale per riassorbire i cosiddetti “perdenti posto” o accedere più
facilmente all’assunzione a tempo indeterminato;
– della drammatica stagione di tagli che ha visto la scuola depauperata senza
alcuna pietà di risorse economiche, umane e organizzative che hanno reso
sempre più proibitive tanto le condizioni di insegnamento quanto quelle di
apprendimento;
– della mancanza di formazione adeguata della maggior parte dei docenti
curricolari,
pretende di riuscire a fare ciò che in condizioni ben più favorevoli non si è
verificato, rischiando di dare avvio a un processo di “etichettamento” tanto
arbitrario quanto pericoloso per i singoli sia per l’intero sistema di integrazione.
Genitori Tosti nutre grandi preoccupazioni e dubbi sull’attuazione stessa della
L.104/92: non si può continuare a non tenere conto di quanto affermato nelle
sentenze di condanna all’Amministrazione scolastica presenti nei migliaia di
ricorsi per l’adeguamento delle ore di sostegno. Chiarimenti sono avvenuti
(“un documento amministrativo [la Direttiva] non può modificare le prerogative
previste da una legge [L.104]”) ma non vogliamo che la L. 104 rimanga la
grande incompiuta e, anche in considerazione della bozza di Proposta di Legge
“Per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità e
bisogni educativi speciali” in corso di elaborazione presso l’Osservatorio delle
associazioni sulla disabilità, i GENITORI TOSTI Onlus ribadiscono tutto il loro
determinato impegno a vigilare attentamente affinché non restino disattese
le ragioni e le preoccupazioni di tutti i genitori di bambini e ragazzi disabili.
A conclusione dell’incontro abbiamo riscontrato convergenza e attenzione sulle
questioni sollevate e sul nostro impegno come GENITORI TOSTI Onlus.
Restiamo in attesa delle ulteriori precisazioni che speriamo saranno contenute
nella nuova circolare sui GLH e i GLI in fase di elaborazione.
Il nuovo anno scolastico, nel frattempo, sta iniziando su tutto il territorio
nazionale: parte un nuovo anno e parte una nuova Campagna dei Genitori Tosti
per la convocazione dei GLH in tutte le scuole per la programmazione didattica
e la partecipazione attiva di tutte le famiglie con figli con disabilità.

Concorso a cattedra: anche per il Consiglio di Stato la prova di inglese nella primaria non era obbligatoria

Concorso a cattedra: anche per il Consiglio di Stato la prova di inglese nella primaria non era obbligatoria

L’ordinanza 3575/13 del Consiglio di Stato segue quelle positive ottenute dall’ANIEF al Tar Lazio che hanno permesso la partecipazione alle prove orali con riserva dei ricorrenti che avevano ottenuto 21/30 alle altre prove scritte in virtù dell’art. 400 del D.lgs. 297/94. È ancora possibile ricorrere inviando una mail a inglese.primaria@anief.net.

L’ANIEF ricorda che sono ancora aperti i termini per ricorrere e invita tutti i candidati che sono stati o saranno esclusi dall’ammissione agli orali per la scuola primaria per colpa della valutazione della prova in lingua inglese a inviare una mail a inglese.primaria@anief.net con i propri dati anagrafici, la data degli orali, la data di pubblicazione degli elenchi, al fine di ricevere le istruzioni operative per il ricorso, indicando nell’oggetto: “inglese e ammissione agli orali”, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli esclusi (o altra comunicazione che attesti la mancata ammissione agli orali) o comunque non oltre 50 giorni dalla loro pubblicazione, fermo restando la procedibilità del ricorso legata ai tempi di notifica prima dello svolgimento degli orali. Per conoscere il voto complessivo ottenuto al termine delle prime tre prove scritte è possibile inviare l’istanza di accesso agli atti che ANIEF invierà insieme alle istruzioni per ricorrere.

Inidonei all’insegnamento

SCUOLA – Inidonei all’insegnamento, dal D.L. approvato dal CdM e pubblicato in G.U. il 12 settembre anche qualche buona notizia: manterranno, comunque vada, l’attuale inquadramento di stipendio e avranno la possibilità di tornare a fare i docenti. Permangono comunque diverse criticità, da superare in sede di conversione della legge o da impugnare in tribunale.

 

Anche se complessivamente permane critico il giudizio dell’Anief sul decreto legge n. 104 sulla scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2013, da alcune parti del testo trapela la volontà di tornare a ristabilire maggiore equità e attenzione verso il personale della scuola. In questa direzione vanno alcune sezioni dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 14 del D.L. 104, nelle sezioni che riguardano il personale docente reputato inidoneo all’insegnamento: dopo le insistenti pressioni e denunce presentate dall’Anief, il Governo ha finalmente deciso che detto personale manterrà in ogni caso lo stesso inquadramento stipendiale.

 

Si tratta di un obiettivo importante, sia a livello sindacale che umano: molti di questi docenti, infatti, versano in condizioni di salute particolarmente problematiche. E non meritano di essere penalizzati dal loro “datore di lavoro”, che attraverso la spending review del Governo Monti li avrebbe voluti privare dell’inquadramento stipendiale nel quale sono stati collocati all’atto dell’assunzione nei ruoli dello Stato.

 

Sembra poter essere considerata positivamente anche quella parte del provvedimento governativo che permette agli stessi docenti oggi inidonei di sottoporsi (entro il 20 dicembre 2013) ad una nuova visita medico collegiale per verificare se possano tornare ad insegnare.

 

Merita un approfondimento, invece, la parte del testo del D.L. – che per diventare ufficiale dovrà essere promulgato da Camera e Senato – attraverso cui circa 3.500 docenti inidonei non saranno più collocati tra il personale tecnico e amministrativo delle scuole. A meno che non lo chiedano volontariamente. Nello stesso articolo 15 viene infatti specificato che “il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d’anno scolastico” la “mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico”.

 

Rimane sicuramente critica la posizione del sindacato riguardo alla volontà del Governo di voler trasformare in assistenti amministrativi e assistenti tecnici tutti coloro che oggi figurano inquadrati tra il personale docente che opera nelle classi di concorso C555 e C999. L’Anief sta valutando, infine, quali effetti potranno avere le altre disposizioni approvato con il decreto legge n. 104: il sindacato ha intenzione di vigilare attentamente sui contenuti di tutti i decreti attuativi. Sempre a tutela dei lavoratori della scuola.

 

Decreto Scuola: la scheda di lettura

Decreto Scuola: la scheda di lettura della Uil Scuola

In Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Governo

Il testo del decreto legge conferma molte delle anticipazioni:
– piano triennale di immissioni in ruolo
– aumento dell’organico di diritto degli insegnanti di sostegno
– immissioni in ruolo al gennaio 2014 del personale ATA (amministrativi  tecnici)
– interventi per le Regioni dove non sono stai espletati i concorsi per dirigenti scolastici
– interventi finanziari per il diritto e il sostegno allo studio.

Su questi, coma abbiamo detto, registriamo un impegno nella direzione giusta che, come UIL, apprezziamo.
Devono comunque essere apportati alcuni miglioramenti che proporremo al Governo e alle forze politiche in sede di discussione parlamentare.

In particolare, deve essere completamente rivisto l’articolo riguardante la formazione del personale insegnante, che trova la netta contrarietà della UIL Scuola: tale articolo è stato scritto senza alcun confronto, interviene modificando il contratto, proprio mentre lo stesso Governo ne ha bloccato il rinnovo; il decreto introduce un obbligo, tra l’altro generico e, quindi, di fatto inapplicabile, legando l’aggiornamento alle prove Invalsi e al contesto socio-economico. Su quest’aspetto rinviamo al comunicato specifico disponibile sul sito UIL Scuola.

Il Decreto nel suo insieme prevede un intervento finanziario aggiuntivo di 400 milioni di euro.
Rimane, per la UIL, la necessità di un cambio di passo del Governo per aprire il negoziato contrattuale (su questo richiamiamo il documento sottoscritto insieme a tutti i Sindacati scuola) e recuperate le risorse per gli scatti di anzianità, che sono state prelevate dallo stesso Governo nella misura di 300 milioni. Si tratta, come è evidente, di una doppia penalizzazione inaccettabile per i lavoratori della scuola.

la scheda di lettura elaborata dalla Uil Scuola

Misure urgenti per l’istruzione, in Gazzetta il decreto-legge 104

Misure urgenti per l’istruzione, in Gazzetta il decreto-legge 104

Il decreto-legge 104 del 12.9.2013 (“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 214 di pari data ed è, pertanto, da ieri pienamente vigente.

Per quanto riguarda il giudizio della Cisl Scuola sul provvedimento, si rimanda alla dichiarazione del segretario generale, Francesco Scrima, resa mercoledì scorso dopo l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri.

Rimandando a prossime e più puntuali valutazioni, si segnalano le disposizioni che toccano più direttamente il personale.

All’art. 8 si stabilisce che le attività di orientamento sono ricomprese nelle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL 2007 e riguardano tutti gli insegnanti. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l’orario d’obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche.

All’art. 15:

  • si definisce un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2014-2016 (comma 1);
  • si autorizza il MIUR, a decorrere dall’a.s. 2013/14, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di sostegno (commi 2 e 3);
  • si abroga, riguardo il personale inidoneo, la norma che prevede il passaggio forzoso di detto personale ad altra amministrazione (comma 4);
  • si reintroduce la disciplina che prevede – per il personale docente dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo – il passaggio ai ruoli ATA (ovvero la mobilità intercompartimentale) (comma 6);
  • si stabilisce che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, potrà essere sottoposto a richiesta a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate da un rappresentante del MIUR, per una nuova valutazione dell’inidoneità (e successive procedure) (comma 7).

All’art. 16 – al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone che evidenziano maggiori criticità di risultati e dove è più alto il rischio socioeducativo, e potenziare le capacità organizzative – è previsto per l’anno 2014 il finanziamento di 10 milioni di euro per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico, da definire con un successivo decreto ministeriale.

Sempre all’art. 16, al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, si stabilisce che dovranno essere definite le modalità per l’accesso gratuito di tale personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale.

* * *
Sui contenuti del decreto-legge in questione si è svolto stamattina al MIUR un primo incontro di informativa.

Considerata la pluralità dei temi e le numerose questioni connesse all’applicazione delle misure introdotte dal provvedimento, la riunione odierna si è limitata ad una semplice  presentazione, facendo emergere la necessità di indispensabili approfondimenti.

Si registra positivamente la disponibilità  dell’Amministrazione di avviare “tavoli di confronto” sugli specifici provvedimenti attuativi con un primo calendario di incontri che terrà conto di alcune urgenze.

In particolare:

  • lunedì prossimo, 16 settembre, si svolgerà una specifica riunione dedicata al dimensionamento e all’esonero del vicario nelle sedi scolastiche senza dirigente per concorso non concluso;
  • mercoledì 25 settembre l’incontro avrà all’ordine del giorno il personale inidoneo.

Sulle norme che coinvolgono il personale della scuola, l’Amministrazione ha riconosciuto la necessità di approfondire i risvolti di natura contrattuale (formazione, orario di lavoro, ecc.), garantendo la massima disponibilità al confronto.

REGISTRO ELETTRONICO: NO ALL’INTRODUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO ELETTRONICO, GILDA: “NO ALL’INTRODUZIONE IMMEDIATA, ANCORA TROPPI I PUNTI DA CHIARIRE”

No all’adozione del registro elettronico fino a quando non saranno chiariti i tanti aspetti ambigui della normativa che ne introduce l’uso nelle scuole. Secondo la Gilda, infatti, sono ancora troppi i problemi da risolvere, come quelli relativi alla privacy, alle procedure di comunicazione dei voti alle famiglie e alla firma digitale necessaria per la validazione giuridica delle comunicazioni. “Nonostante ciò – spiega la Gilda – dall’inizio di settembre in numerose scuole i dirigenti scolastici stanno provando a imporre ai collegi dei docenti l’introduzione dei registri elettronici. Eppure la norma non può essere considerata esecutiva poiché manca ancora il piano di attuazione del Miur. Inoltre – sottolinea la Gilda – la circolare emanata dal ministero dell’Istruzione il 3 ottobre scorso non impone alcun termine per l’introduzione del registro elettronico. Per l’anno scolastico appena iniziato, dunque, l’adozione di questo nuovo strumento didattico è ancora facoltativa”.
La Gilda degli Insegnanti invita quindi i docenti a rifiutare qualsiasi deliberazione del collegio che avalli l’introduzione del registro elettronico e, in caso di ordini di servizio, a rivolgersi alle sedi della Gilda.

Decreto legge 104/2013 – PAS – Incontro al MIUR

Decreto legge 104/2013 – PAS – Incontro al MIUR

Incontro al MIUR del 13/9/2013 1. prima parte, informativa relativa al recente “decreto-legge sull’istruzione”; 2. seconda parte, relativa ai Percorsi Abilitanti Speciali PAS

Nella mattinata di oggi si è svolto l’annunciato incontro al MIUR su due tematiche di particolare interesse per la scuola e il suo personale che ha riguardato:

1)   in una prima parte, l’informativa relativa al recente “decreto-legge sull’istruzione”;

2)   nella seconda, quella relativa ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).

Di seguito riportiamo una sintesi, trattando separatamente i due argomenti nell’ordine con cui sono stati trattati:

 

1)   DECRETO LEGGE SULL’ISTRUZIONE

Nel riservarci una più approfondita analisi e valutazione del provvedimento, i contenuti ufficiali e definitivi sono stati, infatti, resi noti solo oggi con la pubblicazione del Decreto Legge n° 104 sulla Gazzetta Ufficiale n° 214. Il primo commento che ci pare ragionevole formulare, anche alla luce di quanto riferito, è che i contenuti paiono essere una somma di proposte, non  adeguatamente finanziate, e che non paiono tali da introdurre la svolta, auspicata dallo SNALS-CONFSAL, capace di ridare alla scuola gli strumenti e le risorse adeguate per essere veramente il volano su cui basare la ripresa del nostro Paese, dare un futuro migliore alle giovani generazioni e ridare al personale scolastico la giusta dignità sociale e il necessario riconoscimento economico. Lo SNALS-CONFSAL svolgerà in tutte le sedi ogni possibile forma di pressione affinché, in sede di conversione in legge, si operino le integrazioni e i miglioramenti necessari, con suggerimenti, cancellazioni e/o modifiche, in modo da mettere le scuole in condizioni di svolgere al meglio la loro funzione, ma tutelando i diritti e le aspettative di docenti, dirigenti e personale ATA.

Entrando nel merito esaminiamo di seguito i principali elementi forniti dalla delegazione del MIUR guidata dal Capo Dipartimento, Dott. Chiappetta, che ha iniziato dagli argomenti comuni sia all’area V della Dirigenza Scolastica sia al Comparto Scuola(docenti e ATA).

 

 

DIMENSIONAMENTO (ART. 12)

Riguardo al dimensionamento, le Regioni dovranno definire, entro il corrente anno scolastico, la propria rete scolastica avendo quale riferimento il numero di istituzioni scolastiche derivanti dalla divisione del numero degli alunni diviso per 900. Tale conteggio sarà definito a livello nazionale, secondo la norma statale, con conseguente attribuzione a ciascuna Regione del numero delle istituzioni che dovranno essere attivate con decorrenza 1° settembre 2014. In base a questa disposizione le singole Regioni saranno libere di riorganizzare la rete scolastica nel proprio territorio senza sforare il numero massimo di istituzioni attivabili. I vantaggi saranno quelli di abolire finalmente le cosiddette scuole sottodimensionate alle quali, in base alla normativa vigente, non spettavano né dirigente scolastico titolare né DSGA.

Secondo i conteggi del Miur, al termine dell’operazione potrà risultare un organico di dirigenti scolastici e un organico di DSGA maggiorato, rispettivamente, di circa 800 unità rispetto a quello attuale.

 

DIRIGENTI SCOLASTICI (ART. 17)

Per quanto riguarda il reclutamento, visti gli esiti negativi delle attuali procedure concorsuali così come evidenziato dalla miriade di ricorsi presentati, alcuni dei quali hanno portato all’annullamento del concorsi (v. Lombardia) o al rinvio della conclusione delle procedure, l’art. 17 del DL prevede la sostituzione dell’art. 29 del D.lgs. 165/2001 con un nuovo articolo in cui è previsto che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con cadenza annuale al quale potrà partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

La partecipazione al concorso comporterà da parte dei candidati il pagamento di un contributo per le spese della procedura concorsuale.

Il concorso potrà prevedere una prova preselettiva e una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione e una prova orale a cui segue la valutazione dei titoli.

Il corso-concorso si svolgerà presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Altra novità prevista dall’art. 17 è quella di autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, l’esonero del docente “vicario” delle scuole date in reggenza ad altri dirigenti scolastici nelle Regioni in cui i concorsi a dirigente scolastico risultano non portati a termine con la definitiva approvazione delle graduatorie.

Gli esoneri dall’insegnamento non potranno superare il numero dei posti a dirigente scolastico messi a concorso e cesseranno al momento della nomina dei vincitori dei concorsi.

Il compenso per i supplenti chiamati a sostituire i docenti “vicari” esonerati graverà sulle disponibilità finanziarie derivanti dal mancato pagamento dei dirigenti scolastici titolari, non nominati a causa della procedura concorsuale non conclusa.

La norma opera esclusivamente per l’a.s. 2013-2014.

La nostra delegazione ha avanzato al tavolo alcune prime osservazioni; ad esempio:, quella di cassare la parte del comma 7 dell’art. 17 che sembrerebbe accollare al fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, il compenso spettante ai supplenti dei vicari esonerati per la fattispecie precedentemente indicata, qualora non fossero sufficienti le risorse prioritariamente indicate.

 

RIDUZIONE DEL COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI (ART. 6)

pur capendo e condividendo la necessità di contenere i costi delle famiglie, si sono espresse preoccupazioni sul fatto che la norma sia coniugabile con la libertà d’insegnamento e dell’adozione di un libro di testo scelto liberamente dai docenti, con la responsabilità del dirigente scolastico e sul clima conflittuale che possa derivare, a seguito di annullamento della delibera, sia tra i diversi docenti sia tra questi e il dirigente.

 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (ART. 8)

Oltre all’ovvia osservazione che non pare possibile trascurare il non meno importante problema dell’orientamento per gli allievi delle scuole secondarie di 1° grado, si sono fatte diverse osservazioni riguardo alla obbligatorietà o meno delle attività connesse all’orientamento e alla necessità di meglio chiarire le interconnessioni tra queste attività e l’orario di servizio dei docenti ai sensi del vigente CCNL.

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ART. 16)

Premesso che lo stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro è limitato all’anno solare 2014, si è contestata in particolare la dizione “attività di formazione obbligatoria, in quanto non solo introduce obblighi di servizio, peraltro senza alcun tetto, ma lo fa senza prevedere la retribuzioni per il tempo che il personale dovrà dedicarvi. E’ stato affermato con forza che non è accettabile lo scavalcamento della legge nei confronti del contratto, tra l’altro su temi così delicati quali l’orario di servizio e la retribuzione. Tra l’altro si è  osservato che: legare gli interventi in particolare alle regioni ove i risultati degli apprendimenti sono inferiori alla media nazionale rischia di far passare il messaggio che se gli alunni non raggiungono i livelli di apprendimento desiderati è colpa degli insegnanti

 

PERSONALE SCOLASTICO (ART. 15)

Questo articolo si occupa, in particolare di due problemi:

a)   Incremento organico di diritto del sostegno e piano triennale per le nomine in ruolo

Premesso che è certamente positivo l’annuncio della stabilizzazione di oltre  26000 posti di sostegno in un triennio, e l’annunciata definizione di un piano triennale di stabilizzazione che preveda l’immissione in ruolo, quantificato nel comunicato stampa del Governo in 69000 docenti e 16000 ATA, sui  i posti vacanti e disponibili, quindi non solo a pareggio del turn-over, ma manca l’attivazione dell’organico  pluriennale dell’autonomia in cui stabilizzare almeno tutte le disponibilità esistenti anche in “rete” tra scuole diverse. L’incremento dei posti del sostegno in organico di diritto avrà la progressione seguente: 4447 posti per l’anno scolastico 2013/14, 13.342 per l’anno scolastico 2014/15 e 8895 posti per l’anno scolastico 2015/16. Questo fatto comporta che si opererà un’ulteriore tornata di nomine in ruolo sul sostegno per il corrente anno scolastico entro il 7 ottobre (20° giorno dall’inizio delle lezioni nell’ultima regione) sia in relazione alle GAE che ai vincitori di concorso. Per quanto attiene al piano triennale, questo opererà, invece, con riferimento al 2014/15, 2015/16 e 2016/17: L’elemento negativo previsto, oltre alla mancata attivazione dell’organico dell’autonomia, è che il provvedimento prevede che i posti vacanti debbano avere copertura economica a seguito di apposita sessione contrattuale all’ARAN in base ad una direttiva che il Governo deve emanare. In pratica, una parte della spesa per stabilizzare il personale viene attivata a carico del contratto e, quindi, dei lavoratori.

b)   Inidonei

Con decorrenza 1° gennaio 2014 è cancellato l’obbligo di transitare nei ruoli ATA e sostituito da due alternative: o fare domanda volontaria per divenire assistente amministrativo o tecnico ATA o incorrere nell’applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Sono introdotte novità in relazione all’accertamento medico e alla composizione delle commissioni.  Questo dovrebbe sbloccare le nomine in ruolo del personale ATA per il corrente anno scolastico.

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (ART. 5)

Si è ribadito quanto già scritto in un precedente comunicato.  Cioè che, l’introduzione di un’ora di geografia generale ed economica negli istituti tecnici e professionali (si tratta di una sola ora per l’intero biennio, ove non già prevista) non  può che essere vista positivamente, come ogni arricchimento dell’offerta formativa; non è, però, condivisibile e accettabile  la mancanza di analogo provvedimento per altre discipline eccessivamente penalizzate dai tagli della riforma e, in particolare, con riferimento proprio agli istituti tecnici e professionali, il mancato potenziamento dei laboratori che potrebbe essere realizzato con un limitato incremento di risorse ottimizzando l’utilizzazione del personale docente ITP.

Quanto riportato è una prima serie di considerazioni che hanno affrontato gli aspetti del D.L. oggetto dell’informativa. In relazione alle diverse tematiche, la delegazione SNALS-CONFSAL,  ha sollecitato l’apertura di “tavoli specifici”  per i singoli problemi al fine di suggerire modifiche e integrazioni da apportare al D.L. in sede di conversione. Ovviamente non si opererà al riguardo solo all’interno del MIUR, ma si proporranno emendamenti al Governo nel suo complesso e a tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

 

 

2)   PERCORSI ABILITANTI SPECIALI

E’ stato fornito il prospetto del numero di domande pervenute e l’amministrazione si è riservata di inviarci a breve i dati articolati per ordini e gradi di scuola, nonché per classi di concorso. Le domande che avevano come requisito di servizio per l’accesso il 2012/13 come terzo anno, sono state conteggiate tra quelle “senza esclusione”.

Dai dati scorporati è ragionevole pensare che emergeranno tre tipo di aree per consistenza di aspiranti: macro, medie e micro. L’amministrazione ha chiesto alle OO.SS. di inviare proposte di modalità di attivazione anche in relazione a queste diverse fattispecie.

E’ stata fissata una prossima riunione, presumibilmente per il 25 settembre per affrontare il problema del chiarimento di alcuni aspetti problematici per la valutazione del servizio quale requisito di accesso.

DL scuola, università, ricerca, Afam: finalmente non si taglia. Molto è da migliorare

DL scuola, università, ricerca, Afam: finalmente non si taglia. Molto è da migliorare

La nostra scheda di approfondimento sui contenuti del decreto legge e un’analisi delle conseguenze sui diversi comparti della conoscenza.

Il Consiglio dei ministri del 9 settembre ha varato l’atteso Decreto Legge 104/13 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.
Molti gli aspetti positivi che recepiscono le nostre rivendicazioni; necessari alcuni cambiamenti.

Qui di seguito una breve sintesi delle misure più importanti contenute nel Decreto Legge, il nostro commento e in allegato la nostra scheda di approfondimento.

Sintesi per punti

Scuola

Piano triennale di immissione in ruolo del personale della scuola per circa 60.000 unità organiche, stabilizzazione di 26.684 posti di sostegno;  nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici con bando a cadenza annuale; incremento degli investimenti per l’edilizia scolastica; provvidenze per gli studenti; aumento di un’ora di geografia nel biennio delle superiori; eliminazione della categoria delle scuole sottodimensionate; stanziamenti per la formazione degli insegnanti; ingresso gratuito – sperimentale – dei docenti nei musei; misure per la riduzione del costo dei libri di testo.

Università

Diritto allo studio; misure a favore degli specializzandi di medicina; abolizione bonus maturità; funzionalità dell’ANVUR.

Ricerca

Si apre alle assunzioni negli INGV e si apportano semplificazioni per le assunzioni negli enti pubblici di ricerca; la quota premiale del Fondo di finanziamento non è determinata solo dalla valutazione ANVUR.

Afam

Borse di studio per gli studenti; assunzioni di personale precario; risorse a favore degli Istituti superiori di studi musicali ex IMP.

Il nostro commento

Spicca l’assenza di un provvedimento riguardante i docenti aventi diritto alla pensione per aver raggiunto quota 96 e la non risoluzione del problema dei docenti inidonei della scuola (che ritornano alla precedente situazione di dover sottostare alla mobilità volontaria verso i ruoli ata e obbligatoria verso altre amministrazioni).

Come spicca – e la cosa è per noi inaccettabile – una ricorrente propensione ad invadere, per legge, il campo contrattuale: la cosa accade quando si indica nel FIS il luogo dove prendere i soldi per le attività aggiuntive riferite all’orientamento (art. 8), quando si ignora completamente la contrattazione in materia di formazione dei docenti (art. 16), e quando ancora in materia salariale si ricorre al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per pagare i supplenti sui posti dei collaboratori esonerati (art. 17). Su questo terreno, in modo particolare, faremo sentire la nostra pressione nei 60 giorni di dibattito parlamentare previsto per la conversione del decreto.

Pur approvato il 9 settembre e già illustrato per linee generali nella Conferenza stampa del Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Istruzione, nonché sul sito del MIUR, il testo è stato divulgato solo oggi.

Offriamo una presentazione e un commento, frutto di una  prima lettura di un testo che risulta complesso per i richiami a norme precedenti e per le varie materie che affronta e su cui torneremo nei prossimi giorni.

Il Decreto, inoltre, stanzia dei fondi per contrastare la dispersione scolastica, per il wireless nelle superiori, per potenziare l’offerta formativa e l’orientamento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado ecc..
Alcune di queste misure risultano essere parziali o temporanee.

Ora la FLC CGIL è impegnata a seguire l’iter di conversione in legge per apportare i miglioramenti necessari coerenti con le rivendicazioni che da tempo e con determinazione il nostro sindacato porta avanti.

D.L. 104/2013 – Incontro al MIUR. Lettera al Ministro Carrozza

Politica scolastica

D.L. 104/2013 – Incontro al MIUR. Lettera dell’Anp al Ministro Carrozza

A seguito dell’incontro di informativa tenutosi nella mattinata di oggi l’Anp ha deciso di inviare una lettera al Ministro Carrozza, al Capo di Gabinetto e al Capo dell’ufficio legislativo per chiedere una riformulazione del comma 7 dell’art.17 relativo alle modalità di pagamento dei supplenti che sostituiranno i vicari esonerati. Riportiamo il testo completo del comma 7:
«7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»
Nel corso dell’incontro l’amministrazione ha illustrato alle organizzazioni sindacali dell’area V della dirigenza i contenuti degli articoli:
  • Art.12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche) nel quale si prevede la soluzione del contenzioso con le Regioni circa la questione del dimensionamento consistente sostanzialmente nel via libera alla firma dell’accordo già trovato in sede di Conferenza Stato Regioni. In sostanza l’organico dei dirigenti corrisponderà nel prossimo anno scolastico a circa 8900 dirigenti, corrispondente alla media di un dirigente ogni 900 alunni;
  • Art. 17 (Dirigenti scolastici) nel quale si prevede una nuova modalità di reclutamento con cadenza annuale affidato alla Scuola nazionale dell’Amministrazione; la possibilità di esoneri dei vicari nelle le scuole date in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l’iter concorsuale; la nomina in corso d’anno dei vincitori al momento della pubblicazione della graduatoria di merito con contestuale cessazione delle reggenze e delle supplenze temporanee ai sostituti dei vicari esonerati che cesseranno dall’esonero; un numero di 300 candidati a Commissione, anziché 500, in Lombardia ed in Abruzzo;
  • Art. 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti …) nel quale si prevede l’obbligo di inserire l’orientamento nel POF e l’obbligo dell’intero corpo docente di impegnarsi nei percorsi di orientamento in quanto rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento;
  • Art. 16 (Formazione del personale scolastico) che prevede l’obbligo della formazione per tutti.
La delegazione dell’ANP ha espresso perplessità in modo particolare su due questioni:
  • l’introduzione all’art. 6 (Riduzione del costo dei libri scolastici) di sanzioni disciplinari per il dirigente qualora dia esecuzione a delibere del collegio dei docenti che superino i tetti di spesa annualmente fissati. In tal caso verrebbe sanzionato il dirigente al posto delle case editrici che cambiano i prezzi prima dell’acquisto dei testi scolastici e del collegio che non si dovesse adeguare ai predetti tetti di spesa. La questione rischia di tradursi in un contenzioso di cui non si sente la necessità;
  • la previsione del reperimento “in subordine” delle risorse dal Fondo unico nazionale dei dirigenti per pagare supplenti dei i vicari esonerati. Tale eventualità è per noi assolutamente inaccettabile, in quanto sembra si vogliano pagare i supplenti con i soldi dei dirigenti. E’  vero che la relazione tecnica che accompagna il DL 104 chiarisce la reale portata della questione, e cioè che il fondo unico nazionale serve a retribuire le reggenze dei dirigenti. Ma quello che conta è la formulazione letterale della norma di legge. Proprio per questo l’Anp ha deciso dopo l’incontro di inviare la lettera allegata, già citata in apertura di questo comunicato.
In conclusione della riunione relativa all’Area V, l’amministrazione si è dichiarata disponibile ad avviare una serie di incontri tecnici di approfondimento sulle questioni da noi sollevate.
Lettera al Ministro, al Capo di Gabinetto e al Capo dell’ufficio legislativo
Roma, 13 settembre 2013
On. Maria Chiara Carrozza
Ministro Istruzione, Università e Ricerca
Dott. Luigi Fiorentino
Capo Gabinetto MIUR
Prof. Bernardo Giorgio Mattarella
Capo Ufficio Legislativo MIUR
LORO SEDI
oggetto: decreto‐legge 12 settembre 2013, n. 104. Osservazioni.
Questa Organizzazione, la più rappresentativa dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, una
volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto in oggetto, vuole porre all’attenzione
delle SS.LL. una criticità in esso rilevata:
All’ art. 17, comma 7, viene ipotizzato l’utilizzo del “Fondo Unico Nazionale per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici” per coprire le spese dei supplenti da nominare
in sostituzione dei docenti incaricati di affiancare il dirigente nelle scuole date in reggenza in
presenza di alcune condizioni. Si deve sottolineare l’assoluta improprietà di tale ipotesi, la cui
attuazione trasferirebbe di fatto risorse da una categoria di personale (sulla quale – tramite le
reggenze – grava il maggior carico di lavoro per il mancato completamento dei concorsi) ad
un’altra (i supplenti nominati per coprire gli esonerati).
E’ vero che si dice “in subordine” ad altra ipotesi di copertura: ma la semplice ipotesi è già
troppo, sia sotto il profilo della legittimità formale che sotto quello dell’equità sostanziale. Si
dà atto che la relazione tecnica che accompagna il decreto offre di questo passaggio una
lettura più rassicurante e più corretta: ma, come è noto, quel che conta in fase di attuazione è
ciò che è scritto nella legge. Si chiede quindi di riformulare il testo del comma in questione, per
renderlo anche formalmente in linea con quanto scritto nella relazione tecnica (basterebbe
eliminare le parole dall’inciso “e, in subordine, …” fino al punto.
Si confida, che, in sede di conversione, si voglia provvedere ad eliminare ogni ambiguità in
merito all’utilizzo del predetto Fondo, il cui importo – come è noto – è fra l’altro congelato ai
livelli del 2010, per effetto delle norme di legge sopravvenute.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp

Decreto sul comparto scuola

In relazione al decreto sul comparto scuola varato dal Consiglio dei ministri lunedì 9 settembre i CIP, Comitato Insegnanti Precari, rilevano la reiterata e deprecabile consuetudine governativa – quale che sia il colore e la combinazione  –  di varare provvedimenti di straordinario impatto mediatico e scarso effetto pratico.
In particolare, sul fronte occupazionale, a fronte degli attuali 116mila incarichi annuali su cattedre vacanti, il governo si pavoneggia per aver programmato l’immissione in ruolo di 26mila docenti di sostegno e 43mila precari di materie curriculari attraverso un “piano triennale”. Come dire meno del fabbisogno reale annuo, meno del naturale del turn over. Così, con enfasi, si dà a intendere di aver invertito la tendenza degli ultimi anni tornando a investire nella scuola. Posto che l’avvicendarsi di maggioranze e di governi non revochino i solo presunti investimenti, alla fine del triennio il saldo occupazionale dei docenti italiani darà un decremento di insegnanti in valore assoluto e un aumento di alunni per classe. L’esatto opposto di quanto si propaganda.
I 400milioni di euro di investimento, uno pseudo-risarcimento per il maltolto dal governo Berlusconi-Tremonti-Gelmini, il trio dei rottamatori dell’istruzione pubblica che, in tre anni, ha derubato alla scuola pubblica 8.100milioni di euro, oltre ad aver tagliato 100mila cattedre ed espropriato tempo scuola, sostegno ai disabili, sicurezza scolastica e, in estrema sintesi, futuro e dignità ai giovani e al Paese.
I docenti precari, a ragion veduta, non possono esultare per poco o nulla, cioè per meno, molto meno, di quanto già detenevano. I titoloni che inneggiano alle 69mila assunzioni nella scuola in tre anni tacciono della iniqua distribuzione dei ruoli sul territorio nazionale, del ricatto occupazionale, del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità in cambio del posto fisso, varato con la complicità di quei sindacati che parlano di inversione di tendenza. Inversione subordinata, come sempre, alla tagliola del ministro delle finanze e alle norma capestro sulle coperture finanziarie dalla legge di bilancio.
I CIP, ancora una volta, ribadiscono che il precariato non si cancella per editto ma rispettando i diritti acquisiti e procedendo alla stabilizzazione degli incarichi annualmente revocati di tutti quei docenti che consentono alla scuola pubblica statale di funzionare.