Il diritto ad un certo numero di ore di sostegno nasce solo dal PEI

Il diritto ad un certo numero di ore di sostegno nasce solo dal PEI

di Salvatore Nocera

            Il TAR Toscana con la sentenza 18 aprile 2012, n.763, ha enunciato alcuni principii che chiariscono sempre più la procedura  per ottenere ore di sostegno e la validità delle sue fasi.

Infatti la sentenza nell’assegnare ore di sostegno ha precisato che il diritto ad un certo numero di esse nasce solo quando questo è quantificato nel PEI, dopo una fase istruttoria che riguarda specialmente la formulazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

Tale fase preliminare   si apre con la richiesta di ore di sostegno da parte dell’interessato, il quale in questo momento ha solo un interesse legittimo che le ore vengano assegnate secondo le “ sue effettive esigenze”.( preciso che questa formula normativa si rinviene nell’art 1 comma 605 lettera B della l.n. 296/06 ) successivamente si apre la fase degli accertamenti tecnici da parte del GLHO che verifica se tali richieste sono conformi alle effettive esigenze ed , in tale fase, potrebbe emergere l’accertamento tecnico che le ore richieste sono troppe  e quindi il gruppo tecnico potrebbe anche ridurre il numero delle ore richieste, anche tenendo conto dei progressi realizzati precedentement e quindi potrebbe ritenere che per una maggiore crescita in autonomia dell’alunno le ore richieste siano troppe e possono essere ridotte rispetto a quelle dell’anno o degli anni precedenti.

Questa valutazione strettamente tecnica rientra nella “discrezionalità tecnica “ dell’Amministrazione e, pur vertendosi ancora in tema di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, non potrebbe essere portata al TAR( la discrezionalità tecnica è di per sé incensurabile avanti ai TAR) a meno che non si dimostri che vi siano vizi di legittimità come erronea valutazione del presupposto ( ad es. erronea valutazione della diagnosi funzionale) o carenza di istruttoria( ad es. non convocazione del GLHO per la formulazione del profilo dinamico funzionale o del PEI).

Appena la richiesta di ore è quantificata nel PEI nasce il diritto soggettivo a quel determinato numero di ore( l. 122 / 2010 art 10 comma 15 ), che, ripeto, potrebbero anche essere di meno di quelle dell’anno precedente; e questa è una novità rispetto alla gran parte delle sentenze che concedonoaumento di ore.Però  il principio cui la decisione si ispira implicitamente è già stato esplicitato nella Sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale, secondo la quale non necessariamente alla certificazione di disabilità grave deve corrispondere il massimo delle ore di sostegno, dovendosi guardare alla specificità del deficit.

Si riporta un brano della motivazione dell’interessante sentenza del TAR Toscana:

“E’ importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.

Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli.”

 

OSSERVAZIONI

Da questo brano sembra potersi legittimamente dedurre che le riduzioni di ore, rispetto a quelle indicate nel PEI,    effettuata dagli Uffici scolastici provinciali o regionali sono illegittime , non solo se determinate da problemi di bilancio ( come è stato affermato costantemente dalla Corte costituzionale e da ultimo nella Sentenza citata n. 80/10 ), ma anche se motivate dalla mancanza delle effettive esigenze,  quando queste affermazioni non poggino sul parere tecnico del Gruppo di lavoro dell’Ufficio scolastico provinciale o un eventuale gruppo di lavoro dell’Ufficio scolastico regionale, che però normalmente non esiste.