Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104

Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca.
(13G00147)

(GU n.214 del 12-9-2013)

 Vigente al: 12-9-2013

CAPO I
Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  per  l'avvio
dell'anno  scolastico,  di  emanare  disposizioni  a   favore   degli
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche,  dirette  a
rendere effettivo il diritto allo studio,  ad  assicurare  la  tutela
della salute nelle scuole, a ridurre le spese  per  l'istruzione,  ad
arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare
il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione  artistica  e
musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti
di ricerca; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 2013; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                EMANA 

                     il seguente decreto-legge: 

                               ART. 1 

                      (Welfare dello studente) 

  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  piu'  alti  livelli
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  successo  formativo,
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di
contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base di requisiti inerenti a: 
a) merito negli studi risultante  dalla  valutazione  scolastica  del
   profitto conseguito nel percorso formativo; 
b) esigenza di servizi di ristorazione o  trasporto  non  soddisfatta
   con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; 
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della
   situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
   marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono ripartite tra le  regioni,  sulla  base  del  numero
degli studenti, le risorse di cui al  comma  1  e  sono  definiti  la
tipologia dei benefici e  i  requisiti  per  l'accesso  agli  stessi.
nonche' le modalita' di  monitoraggio  dei  risultati  ottenuti.  Nei
successivi  30  giorni  ciascuna  Regione  pubblica  un   bando   per
l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono  indicati  la
natura e l'entita' dei benefici, le modalita'  per  la  presentazione
delle domande, anche in via telematica,  nonche'  i  criteri  per  la
formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite  sulla  base
delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse. 
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni.
                               Art. 2 

                        (Diritto allo studio) 

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.
                               Art. 3 

(Borse  di  studio  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
                             coreutica) 

  1.  Al  fine  di  sostenere  la  formazione  artistica  presso   le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge  21  dicembre
1999,   n.   508,   promuovendone    l'eccellenza,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
borse  di  studio  a  favore  degli  studenti   iscritti,   nell'anno
accademico  2013-2014,  presso  le  suddette  Istituzioni.  Il  bando
stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei  limiti  delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione  delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati. 
  2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri: 
a) per i residenti in Italia, condizioni  economiche  dello  studente
   individuate sulla base dell'Indicatore della situazione  economica
   equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,
   e successive modificazioni; 
b) per i non residenti in Italia,  condizioni  economiche  comprovate
   mediante autocertificazione; 
  c) valutazione del merito artistico mediante audizioni  e  verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 
  3. Le borse di studio sono  attribuite  fino  a  esaurimento  delle
risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della  graduatoria
e l'individuazione dei destinatari delle borse  sono  effettuate  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
30 novembre 2013. 
  4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro  6
milioni per l'anno 2014.
                               Art. 4 

                 (Tutela della salute nelle scuole) 

  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e'
esteso anche alle aree all'aperto  di  pertinenza  delle  istituzioni
scolastiche statali e paritarie.". 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le  comunita'  di  recupero  e  gli
istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche'  presso  i  centri  per
l'impiego e i centri di formazione professionale. 
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
  4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
comma 3 del presente  articolo,  inflitte  da  organi  statali,  sono
versati  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero  della  salute,
per il potenziamento dell'attivita'  di  monitoraggio  sugli  effetti
derivanti  dall'uso  di  sigarette  elettroniche,  nonche'   per   la
realizzazione di attivita' informative finalizzate  alla  prevenzione
del rischio di induzione al tabagismo. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  del
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  sono
definite le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma.  Dal
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.
                               Art. 5 

               (Potenziamento dell'offerta formativa) 

  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento  dell'offerta  formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il  tempestivo
adeguamento  dei  programmi,   a   decorrere   dall'anno   scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  e  n.  88,
relativi al riordino degli istituti  tecnici  e  professionali,  sono
integrati, in una delle due classi del primo biennio,  da  un'ora  di
insegnamento di "geografia generale ed  economica"  laddove  non  sia
gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata
la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014  e  di  euro  9,9
milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei  docenti  della
scuola e la  consapevole  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento agli  studenti  delle  scuole,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  fermo  restando
quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22  gennaio
2004,  n.  42,  e  ferma  restando   la   possibilita-di   concludere
convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in
materia, bandisce  un  concorso  per  la  realizzazione  di  progetti
didattici nei musei, nei siti di interesse  archeologico,  storico  e
culturale  o  nelle  fondazioni  culturali.   Al   concorso   possono
partecipare  le  universita',  le  accademie  di  belle  arti  e   le
istituzioni scolastiche, le quali  elaborano  i  progetti  acquisendo
l'assenso dei musei interessati, che partecipano  alla  progettazione
mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti
da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o
privati. Gli enti e le istituzioni  che  ricevono  finanziamenti  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
diffusione della cultura possono cofinanziare i  progetti.  Non  puo'
essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e  le
modalita' di selezione, tali da assicurare  il  finanziamento  di  un
congruo numero di progetti  e  la  loro  adeguata  distribuzione  sul
territorio  nazionale,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il concorso e'  bandito
entro il 30 ottobre 2013. I  progetti  sono  realizzati  dai  docenti
delle universita', delle accademie di belle arti o delle  istituzioni
scolastiche,  con  la  partecipazione  degli  studenti,   e   possono
riguardare  l'organizzazione  di  mostre   all'interno   dei   musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori  multimediali,  l'elaborazione  di  libri  o  di
materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere
tutte le spese per la  loro  realizzazione  senza  determinare  oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi. 
  3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni. 
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  dopo  il
comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno
scolastico  2013/2014  parte  del  Fondo  di  cui  al  comma   1   e'
espressamente destinata  al  finanziamento  di  progetti  volti  alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le  istituzioni  scolastiche
statali,  di  laboratori   scientifico-tecnologici   che   utilizzano
materiali innovativi, necessari  a  connotare  l'attivita'  didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  individua  con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i  quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la  parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».
                               Art. 6 

             (Riduzione del costo dei libri scolastici) 

  1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici  da  parte  degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere"; 
b) al  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate
   le seguenti modificazioni: 
  1) all'articolo  15,  comma  1,  le  parole:  "nell'adozione"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione"; 
  2) all'articolo 15, comma i, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "I testi consigliati possono essere  indicati  dal  collegio
dei  docenti  solo  se   hanno   carattere   di   approfondimento   o
monografico."; 
  3) all'articolo 15, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di  delibere
del collegio dei docenti che determinino il superamento dei  predetti
tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.". 
  2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri  scolastici
e  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  statali   di   dotarsi
tempestivamente di libri  per  l'uso  da  parte  degli  studenti,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  assegna
direttamente  alle  medesime   istituzioni   scolastiche   la   somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed  euro  5,3  milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri  di
testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da
concedere in comodato d'uso a studenti  delle  scuole  secondarie  di
primo e di secondo  grado,  individuati  sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  7  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  assegnate  le
risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri
per la concessione dei libri agli stessi. 
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei  singoli  studenti  di  libri  nelle  edizioni  precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.
                               Art. 7 

 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica) 

  1. Al  fine  di  evitare  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica,
particolarmente  nelle   aree   a   maggior   rischio   di   evasione
dell'obbligo,  nell'anno  scolastico  2013-2014  e'  avviato  in  via
sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla  tra
l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario  scolastico  per
gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
vengono indicati  gli  obiettivi,  compreso  il  rafforzamento  delle
competenze di base, i metodi  didattici,  che  contemplano  soluzioni
innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti
al rischio di abbandono scolastico, nonche' i  criteri  di  selezione
delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il
medesimo decreto sono defmite altresi' le modalita'  di  assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi  di
associazioni e fondazioni private senza scopo di-lucro- tra  -le  cui
finalita-statutarie-rientrino  l'aiuto  allo  studio,  l'aggregazione
giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo  abilitate
dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui  risultati
del Programma. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013  e  di  euro
11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito
di finanziamenti di programmi europei e internazionali per  finalita'
coerenti.
                               Art. 8 

(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di
                           secondo grado) 

  1. Al fine di facilitare una scelta  consapevole  del  percorso  di
studio e di favorire la conoscenza delle opportunita' e degli sbocchi
occupazionali per gli studenti iscritti  alle  scuole  secondarie  di
secondo grado, anche allo scopo  di  realizzare  le  azioni  previste
dalla "Garanzia giovani", a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014,
al decreto legislativo 14 gennaio 2008,  n.  21,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Le attivita' inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra
le attivita' funzionali all'insegnamento non aggiuntive e  riguardano
l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attivita' ulteriori, che
eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con  il
Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina  in
materia di contrattazione collettiva."; 
b) all'articolo 2, comma 3, le parole  da:  "che  intendano  fornire"
   fino alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  "camere
   di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro
   apporto  ai  fini  predetti  nell'ambito  degli  stanziamenti   di
   bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei principi di
   pluralismo; concorrenza e trasparenza."; 
c) all'articolo 3,  comma  2,  le  parole:  "nell'ultimo  anno"  sono
   sostituite dalle seguenti: "negli ultimi due anni"; 
  d) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.
Nel Piano dell'offerta  formativa  e  sul  sito  istituzionale  delle
istituzioni   scolastiche   vengono   indicate   le   iniziative   di
orientamento poste in essere.". 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, e' autorizzata la spesa di euro  1,6  milioni
per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale
contributo per le spese  di  organizzazione  e  programmazione  delle
attivita', oltre alle risorse agli stessi fini  previste  nell'ambito
di  finanziamenti  di  programmi  regionali,  nazionali,  europei   e
internazionali,  le  quali  potranno  essere  utilizzate  anche   per
iniziative di orientamento per gli studenti delle  scuole  secondarie
di  primo  grado.  Le  risorse  sono  assegnate   direttamente   alle
istituzioni  scolastiche,  sulla  base   del   numero   di   studenti
interessati.
                               Art. 9 

(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di  studio
                          o per formazione) 

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998.
n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) inferiore al periodo di frequenza,  anche  pluriennale,  di  un
corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva
la verifica annuale di profitto;". 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si  provvede  all'adeguamento  del  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si  applica
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in  vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
Disposizioni per le scuole

                               Art. 10 

       (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali) 

  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
messa  in  sicurezza,  efficientamento  energetico  di  immobili   di
proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione   scolastica,   nonche'
costruzione  di   nuovi   edifici   scolastici   pubblici,   per   la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia  e  finanze,  d'intesa
con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  stipulare  appositi  mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato,  con  la
Banca  europea  per  gli  investimenti,  la  Banca  di  Sviluppo  del
Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e  con  i  soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385.  A  tal  fine  sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40  milioni  annui  per  la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno  2015.  Le
modalita' di attuazione della presente disposizione e del  successivo
comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con-il Ministro- dell'istruzione e della  ricerca
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle  Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni  per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando  quanto  gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-octies),  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  alla
medesima   lettera   i-octies),   dopo   le    parole:    "successive
modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a  favore  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
delle universita'", e  dopo  le  parole  "edilizia  scolastica"  sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente
comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
                               Art. 11 

                       (Wireless nelle scuole) 

  1. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno  2013  e  di
euro 10  milioni  nell'anno  2014  per  assicurare  alle  istituzioni
scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la
realizzazione  e  la  fruizione  della  connettivita'  wireless   per
l'accesso  degli  studenti  a  materiali  didattici  e  a   contenuti
digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni  scolastiche  in
proporzione al numero di edifici scolastici.
                               Art. 12 

           (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche) 

  1.  Al  fine  di  consentire   l'ottimale   dimensionamento   delle
istituzioni  scolastiche  e   la   programmazione   degli   organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5  la  parola  "Alle"  e'  sostituita  da  "Negli  anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle"; 
b) al  comma  5-bis  le  parole  "A  decorrere  dall'anno  scolastico
   2012-2013" sono sostituite dalle  parole  "Negli  anni  scolastici
   2012-2013 e 2013-2014"; 
  dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: "5-ter. I criteri  per
l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative  sede  di
dirigenza  scolastica  e  di  direttore  dei   servizi   generali   e
amministrativi sono  definiti  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi
5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n.  183,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze.
Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'  adottato
l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di  cui
ai commi 5 e 5-bis.". 
  2. Dall'attuazione  del  comma  1  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma  1,
della legge 3 agosto 2009, n.  115  rientra  tra  le  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
                               Art. 13 

            (Integrazione delle anagrafi degli studenti) 

  1. Al fine di  realizzare  la  piena  e  immediata  operativita'  e
l'integrazione  delle  anagrafi  di  cui  all'art.  3   del   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico  2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti  e  l'anagrafe  nazionale  degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale  delle  anagrafi  degli
studenti. 
  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1  e
di accesso alle stesse  sono  definite,  prevedendo  la  funzione  di
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art.  3  comma  4,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76,  sentito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 14 

                    (Istituti tecnici superiori) 

  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"
fino alla fine del periodo. 
  2. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  inerenti  alla  costituzione  o  al
funzionamento degli istituti tecnici superiori.
                               Art. 15 

                       (Personale scolastico) 

  1.  Per  garantire   continuita'   nell'erogazione   del   servizio
scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza
finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse
rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  e'
definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto
conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma
414. della legge 24 dicembre 2007, n 244.  Il  piano  e'  annualmente
verificato dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  ai  fini  di  eventuali  rimodulazioni  che   si
dovessero rendere necessarie. fermo restando il regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno  agli  alunni  con
disabilita', all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  "La  predetta
percentuale e'  rideterminata,  negli  anni  scolastici  2013/2014  e
2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento
e al novanta per cento ed e' pari al  cento  per  cento  a  decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016". 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e'  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad
assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2,
comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ferma  restando  la
procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) all'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
  1) il comma 13 e' abrogato; 
  2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei  commi  13  e  14"
sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14"; 
  3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai  predetti  commi
13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14"; 
  N il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e' abrogato. 
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali  sono
integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  da
un rappresentante del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale. 
  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al
1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche  in
corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo  19,  commi
da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  con  conseguente
assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30  giorni  dalla
dichiarazione  di  inidoneita',   della   qualifica   di   assistente
amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o  in  ipotesi
di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione
obbligatoria   della   mobilita'   intercompartimentale   in   ambito
provinciale  verso  le  amministrazioni  che  presentino  vacanze  di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente  con  mantenimento  del   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge  e'  gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita. ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6  del
presente articolo. In tal  caso  i  30  giorni  di  cui  al  comma  6
decorrono dalla data  di  conferma  della  inidoneita'.  Il  suddetto
personale puo' comunque chiedere, senza  essere  sottoposto  a  nuova
visita, l'applicazione del comma 6. 
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  anche  nell'anno  scolastico
2013-2014 al relativo personale e' consentito di transitare su  altra
classe di concorso docente per la quale sia abilitato o  in  possesso
di idoneo titolo, purche' non sussistano condizioni di esubero  nella
relativa provincia. 
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle
disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del
Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
                               Art. 16 

                (Formazione del personale scolastico) 

  1.  Al  fine  di  migliorare   il   rendimento   della   didattica,
particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione
sono meno soddisfacenti ed e' maggiore il rischio socio-educativo,  e
potenziare le capacita' organizzative del personale  scolastico,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di euro 10  milioni,  oltre  alle
risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei  e
internazionali,  per  attivita'  di   formazione   obbligatoria   del
personale scolastico con particolare riferimento: 
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle  competenze  di  ciascun
   alunno, necessario per aumentare l'attesa di  successo  formativo,
   in particolare nelle regioni ove  i  risultati  delle  valutazioni
   sugli apprendimenti  effettuate  dall'Istituto  nazionale  per  la
   valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
   (Invalsi),  anche  in  relazione   alle   rilevazioni   OCSE-Pisa,
   risultano inferiori alla media nazionale; 
b) al potenziamento delle  competenze  nelle  aree  ad  alto  rischio
   socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati: 
  c) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione  dei
sistemi scolastici; 
d) all'aumento  delle  competenze  relativamente   ai   processi   di
   digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 
e) all'aumento  delle  competenze  dei  docenti   degli   istituzioni
   scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita'  formative  di  cui  al  comma  1,  anche  attraverso
convenzioni con le universita' statali e non statali, da  individuare
nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. 
  3. Al fine di promuovere  la  formazione  culturale  del  personale
docente della scuola, con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definite  le  modalita'  per  l'accesso  gratuito  del  suddetto
personale ai musei statali  e  ai  siti  di  interesse  archeologico,
storico e culturale gestiti  dallo  Stato  in  via  sperimentale  per
l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal
fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali  un  Fondo  per  il  recupero  delle  minori
entrate per l'ingresso gratuito al personale  docente  della  scuola,
con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per  l'anno  2014,  a
titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo.
Con il medesimo decreto di cui al  primo  periodo  sono  definite  le
modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti  e  dei  conseguenti
oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.
                               Art. 17 

                       (Dirigenti scolastici) 

  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  uniformita'  a  livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 
  Reclutamento dei dirigenti scolastici 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
modificazioni. Al corso concorso-possono essere ammessi candidati  in
numero- superiore-a quello dei posti, secondo una percentuale massima
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso del relativo diploma  di  laurea,  che
abbia maturato dopo  la  nomina  in  ruolo  un  periodo  di  servizio
effettivo di almeno cinque anni.  E'  previsto  il  pagamento  di  un
contributo, da parte dei candidati,  per  le  spese  della  procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano  la  preselezione,  e  una  prova  orale,  a  cui  segue  la
valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la  Scuola
nazionale dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica dei partecipanti, con
eventuale riduzione del carico  didattico.  Le  spese  di  viaggio  e
alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali. la durata  del  corso  e  le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.". 
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29.  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici  sono  trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite  di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e' abrogato.  Ai  concorsi  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  comma  618
dell'articolo 1 della citata legge. 
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo
459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  a
far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  per
il solo armo scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno  dei
concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente  con
decreto direttoriale 22  novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 94  del  26  novembre  2004,  e  con
decreto  direttoriale  13  luglio  2011.  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  non  si  e'
ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per
un numero non superiore a quello dei posti banditi  con  il  suddetto
decreto direttoriale, vacanti e disponibili,  con  priorita'  per  le
istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e  per  quelle
situate nelle aree caratterizzate  da  specificita'  linguistiche,  i
docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano  la
propria  attivita'  d'insegnamento  presso  istituzioni   scolastiche
autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo
indeterminato o alla conferma degli incarichi di  presidenza  di  cui
all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  ma
conferite in  reggenza  a  dirigenti  aventi  incarico  presso  altra
istituzione scolastica autonoma,  possono  ottenere  l'autorizzazione
all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti
dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto. 
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  scolastici  titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5,   cessano   alla
conclusione, nella relativa regione della procedura  concorsuale  per
i1  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indetta   con   decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale,
4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o  di  quella  indetta
con decreto direttoriale 13 luglio 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4a serie speciale. n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile. dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,  alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico  a
tempo indeterminato. 
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata  e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta'  assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio. 
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  in  seguito  ad  annullamento
giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempestiva  conclusione
delle operazioni, qualora il numero  dei  concorrenti  sia  superiore
alle 300 unita', la composizione  della  commissione  puo'  prevedere
l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300,  con  altri
componenti in numero sufficiente  a  costituire  sottocommissioni,  a
ciascuna delle  quali  e'  preposto  un  presidente  aggiunto  ed  e'
assegnato un segretario aggiunto.  Il  presidente  della  commissione
cura il coordinamento  delle  sottocommissioni.  Anche  nel  caso  di
rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non  puo'
comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A
tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e  di
euro 400.000 nel 2014.
                               Art. 18 

     (Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione) 

  1. Per le necessita' di cui  all'articolo  2,  comma  4-undevicies,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato  ad
assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale  a  145
posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del  5
febbraio 2008, n. 10 - 4a Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami",  in
aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3. comma 102,
della legge 24 dicembre 2007.  n.  244,  a  decorrere  dal  2014.  Al
relativo onere, pari ad euro 8.1 milioni a decorrere dall'anno  2014,
si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui  al  comma
2. 
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997.  n.  425,
le parole da ", provinciale" fino a "interregionale." sono sostituite
da "e provinciale.". Conseguentemente l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  e'
ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
                               Art. 19 

          (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) 

  1. Al fine di garantire  il  regolare  avvio  dell'anno  accademico
2013-2014, fermi restando il limite percentuale di  cui  all'articolo
270, comma 1, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  il
ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma  6,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  il  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, le  graduatorie  nazionali  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi  di
insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
  2. I contratti a tempo determinato in essere  nell'anno  accademico
2012-2013, stipulati  con  il  personale  docente  delle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia
maturato almeno 3  anni  accademici  in  incarichi  di  insegnamento,
possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle
more dell'adozione del regolamento di  cui  all'articolo  2,  comma-7
lettera e). della legge -21 dicembre 1999, n. 508, per  la  copertura
di posti che risultino  vacanti  e  disponibili.  in  subordine  agli
incarichi di cui al comma 1. 
  3. Al fine di  dare  attuazione  alle  linee  programmatiche  degli
organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo  di
cui all'articolo 13,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono  attribuite.  con  incarico
deliberato dal Consiglio di amministrazione,  a  personale  dell'area
"Elevata professionalita'" del comparto Afam in  possesso  di  laurea
magistrale nello  specifico  ambito  professionale  dell'incarico  da
ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale  con  profilo
equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione
di comando o in aspettativa, a valere sulle facolta' assunzionali  di
cui  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre   1997,   n.   449.
Dall'applicazione del presente comma non  possono  derivare  maggiori
oneri a carico della fmanza pubblica. 
  4. Nelle more di un processo di  razionalizzazione  degli  Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie  degli  stessi,  e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la  spesa  di  3  milioni  di
euro. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al  comma  4,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso  decreto,  che  tengono
conto della spesa storica di ciascun istituto.

CAPO III
Altre disposizioni

                               Art. 20 

              (Corsi di laurea ad accesso programmato) 

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.  21  e'
abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4  del  2008
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari  gia'
indetti e non ancora conclusi alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
                               Art. 21 

                (Formazione specialistica dei medici) 

  1. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle
seguenti: «della commissione»; 
  b) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «all'esito  delle
prove e' formata una graduatoria  nazionale  in  base  alla  quale  i
vincitori  sono  destinati  alle  sedi  prescelte,   in   ordine   di
graduatoria. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui  all'articolo
757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  2. All'articolo 39, comma 3,  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,  le  parole   "ed   e'
determinato  annualmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e,  a
partire dall'anno  accademico  2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
anni,".
                               Art. 22 

         (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca) 

  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al  primo  periodo  sono  premessi  i  seguenti:  «I  componenti
dell'organo  direttivo  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)  sono  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  formulata  sulla
base di un elenco di persone, definito da un comitato  di  selezione,
che rimane valido per un anno. La durata  del  mandato  dei  suddetti
componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni.»; 
  b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in carica" sono
sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina". 
  2. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca  (ANVUR),  fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.  76,  esistente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti  del
Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  76
del 2010. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  31  dicembre  2009,  n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  "2-bis.  I  nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno
dalla formulazione della proposta". 
  4. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  le
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di  un
nuovo comitato di selezione.
                               Art. 23 

                (Finanziamento degli enti di ricerca) 

  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero  di  progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento  degli  enti  o
del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  universita',   fatta
eccezione per quelli". 
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.  213,
e' sostituito dal seguente: 
                               "Art. 4 

                 Finanziamento degli enti di ricerca 

  1. La ripartizione del fondo ordinario  per  gli  enti  di  ricerca
finanziati  dal  Ministero.  di  cui  all'articolo  7   del   decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'  effettuata  sulla  base  della
programmazione  strategica  preventiva  di  cui  all'articolo  5,   e
considerando la specifica missione dell'ente nonche'  tenendo  conto,
per la ripartizione di una quota non inferiore al  7  per  cento  del
fondo e soggetta  ad  incrementi  annuali,  della  valutazione  della
qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante,  e  di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.
I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota  sono
disciplinati  con  decreto  avente  natura  non   regolamentare   del
Ministro. 
  1-bis. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  quote  del  fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche  finalita'  e
che non  possono  essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere  destinate  ad  altre  attivita'  o  progetti  attinenti  alla
programmazione degli enti.".
                               Art. 24 

                  (Personale degli enti di ricerca) 

  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attivita' di
protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica  e
la manutenzione delle reti strumentali  di  monitoraggio,  l'Istituto
nazionale di  geofisica  e  vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato  ad
assumere,  nel  quinquennio  20142018,  complessive  200  unita'   di
personale ricercatore, tecnologo  e  di  supporto  alla  ricerca,  in
scaglioni annuali di 40  unita'  di  personale,  nel  limite  di  una
maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno  2014,  4
milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno
2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018. 
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell'organico strettamente  necessarie  sono  disposti  ai
sensi dell'articolo 5. comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre
2009,  n.   213,   con   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  favorevole  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione. entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Per il periodo dal  2014  al  2018,  il  fabbisogno  finanziario
annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e  vulcanologia  (INGV),
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  articolo
1, comma 116, e' incrementato degli oneri derivanti dal comma 1. 
  4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo  comma  1,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  2009,  n.   213   possono   procedere   al
reclutamento per i profili di ricercatore  e  tecnologo,  nei  limiti
delle facolta'  assunzionali,  senza  il  previo  espletamento  delle
procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001. n. 165.
                               Art. 25 

           (Disposizioni tributarie in materia di accisa) 

  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione  e  sui  consumi  e  le   relative   sanzioni   penali   e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai
prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure: 
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato; 
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro; 
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro. 
  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di
accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al  comma  3
del presente articolo. 
  3. Nell'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  le  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
aliquote di accisa relative ai  prodotti  di  seguito  elencati  sono
determinate nelle seguenti misure: 
  a) a decorrere dal l° gennaio 2014: 
  birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato; 
  prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro; 
  alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro. 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: 
  birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 
  prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro; 
  alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."
                               Art. 26 

    (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) 

  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3.  Gli  atti  assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti  e  le  formalita'
direttamente  conseguenti  posti  in  essere   per   effettuare   gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari  sono  esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e  dalle  tasse
ipotecarie e sono soggetti a  ciascuna  delle  imposte  ipotecaria  e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.". 
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168  da  disposizioni
vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200. 
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e  per
le scritture private autenticate a  partire  da  tale  data,  per  le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per  la
registrazione dalla medesima  data,  nonche'  per  le  formalita'  di
trascrizione, di  iscrizione,  di  rinnovazione  eseguite  e  per  le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
                               Art. 27 

                         (Norme finanziarie) 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e'  incrementata
di 3 milioni di curo per l'anno 2014,  di  50  milioni  di  curo  per
l'anno 2015 e di 15 milioni di euro decorrere dall'anno 2016. 
  2, Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1
e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16,
commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e  25  e  dal
comma 1 deI presente articolo, pari a 13 milioni di curo  per  l'anno
2013, a 326,256 milioni di curo per l'anno 2014, a 450,094 milioni di
curo per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di curo per l'anno  2016,  a
473,545 milioni di curo per l'anno 2017 e 475,545 milioni di  curo  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
a) quanto a 13 milioni di curo per l'anno 2013, a 315,539 milioni  di
   curo per l'anno 2014, a 411,226 milioni di curo per l'anno 2015  e
   a 413,243 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
   corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
   derivanti dagli articoli 25 e 26; 
  b) quanto a 8,717 milioni di curo per l'anno 2014, a 34,868 milioni
di curo per l'anno 2015 e  a  52,302  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.  o)
quanto a 1 milione di  curo  a  decorrere  dall'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione degli  stanziamenti  rimodulabili  di  parte
corrente  iscritti  nel  bilancio  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  programma  "Iniziative  per  lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica  e  per  il  diritto  allo
studio" della missione "Istruzione scolastica"; 
d) quanto a euro i milione curo a decorrere dall'anno  2014  mediante
   corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia
   e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui  all'articolo
   1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n, 311,  iscritti  nel
   programma "Istituti di alta cultura"  della  missione  "Istruzione
   universitaria"; 
  e) quanto a curo 1,4 milioni a decorrere dall'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione degli  stanziamenti  rimodulabili  di  parte
corrente  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, programma "Sistema
universitario  e  formazione   post-universitaria"   della   missione
"Istruzione universitaria"; 
f) quanto a 0,6 milioni di curo per l'anno 2015,  a  2,6  milioni  di
   curo per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno  2017  e  a
   6,6 milioni di euro a decorrere dal  2018  mediante  corrispondete
   riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
   e tecnologica di cui all'articolo 1, comma  870,  della  legge  27
   dicembre 2006, n. 296. 
  3, Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
Art. 28 

                         (Entrata in vigore) 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Carrozza,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
recante: «Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e
ricerca.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 214 del 12 settembre 2013). (13A07601)

(GU n.217 del 16-9-2013)

    Nel decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella  sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pagina 19, all'articolo 20, comma 1, dove e'
scritto: «L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4  del  2008
non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari  gia'
indetti e non ancora conclusi alla data di...», leggasi:  «L'articolo
4 del citato decreto legislativo  non  e'  applicato  alle  procedure
relative agli esami di ammissione ai corsi universitari gia'  indette
e non ancora concluse alla data di...».