Legge 21 maggio 2021, n. 69

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. (21G00080)

(GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 21)


Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. (21G00049)

(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)


Art. 15.
Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

  1. All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2 – -bis ,» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»;
    b) al comma 2 -bis , le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
  2. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo.
  4. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».
  5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Art. 31.
Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.

  1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato per l’acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
    a) dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    b) specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
    d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
  3. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.
  4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
  5. L’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
  6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014- 2020, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Art. 32.
Completamento del programma di sostegno fruizione
delle attività di didattica digitale per le Regioni del
mezzogiorno.

  1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.
  4. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
  5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai sensi dell’articolo 75 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

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