Viaggi di Istruzione e visite didattiche

Viaggi di Istruzione e visite didattiche. Disamina delle responsabilità e adempimenti. Stato dell’Arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo Tumminelli, Oscar Vancheri, Emilia Tartaglia Polcini, Zaira Matera

La finalità di questo articolo è quella di delineare il perimetro di azione, gli spazi e i confini delle responsabilità dirigenziali e di quelle dei docenti accompagnatori, relativamente alla vigilanza sui minori nell’ambito dei viaggi di istruzione.

I viaggi d’istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative tra le quali si annoverano:

  • viaggi di integrazione culturale;
  • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, all’interno di questa tipologia rientrano: crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche;
  • viaggi connessi ad attività sportiva;
  • visite guidate.

Le visite guidate e/o uscite didattiche e i viaggi d’istruzione organizzati dalle Istituzioni scolastiche autonome, più comunemente conosciuti come semplici “gite” (termine peraltro del tutto inadatto e inappropriato) si confermano da sempre come importanti momenti, molto attesi e apprezzati dalle studentesse e dagli studenti (considerati i giorni più belli dell’anno scolastico) dall’alto valore educativo, formativo e didattico.

È dunque indiscussa la finalità educativa di questi viaggi: la socializzazione, lo stare insieme e la condivisione tra pari, hanno un alto valore formativo ed un peso decisivo nello sviluppo di forti legami interpersonali. Questi momenti resteranno impressi nella mente dei giovani (giornate intense, ricche di emozioni e di scoperte) e lasceranno tracce indelebili nella memoria delle studentesse e degli studenti in crescita.

Se da un lato è certo che le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, offrono questa opportunità meravigliosa di crescita culturale e relazionale, dall’altro non è escluso che durante il loro svolgimento si possano creare situazioni potenzialmente pericolose per i partecipanti che espongono a responsabilità i docenti accompagnatori e che in questa fase di pandemia possono diventare percorsi esperienziali di grande complicazione gestionale.

Dopo due anni di stop dovuto all’emergenza sanitaria da “SARS-CoV-2” si torna dunque a parlare di viaggi d’istruzione, guardando oltre, al futuro. Il Piano Scuola 2021/2022 pubblicato in agosto, alla pagina n. 18, contiene un apposito riferimento dedicato a questo argomento, del quale di seguito si riporta l’estratto: «Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, etc…), nonché di quelle sanitarie usuali».

A onor del vero, il Piano Scuola 2021/2022, riprende la FAQ Ministeriale n. 9, aggiornata al 10 settembre 2021. Si legge: «Si possono fare viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche? Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori

Riferimenti normativi

In merito ai viaggi di istruzione e alle visite guidate e/o uscite didattiche la materia è notoriamente complessa e articolata. Si dispone di un ampio ventaglio di norme tra loro molto distanti e differenti, con stringenti obblighi e vincoli. Inoltre l’avvicendarsi di creazioni di fattispecie sulla scorta delle diverse esperienze rende la materia mutevole e in continuo aggiornamento. Di seguito si elencano le principali disposizioni in argomento:

Normativa generale

  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, nello specifico l’art. 7 comma 2 riguarda le competenze del Collegio Docenti, mentre l’art. 10 comma 3 lett. e) relativamente alle competenze del Consiglio di istituto;

Normativa di settore Organizzazione del viaggio

  • rot.1108/36, “Mobilità studentesca internazionale” per i soggiorni studio individuali all’estero;

Normativa relativamente ai doveri di vigilanza sui minori

  • art. 2043 “Risarcimento per fatto illecito” del Codice Civile;

Normativa relativamente all’attività negoziale

Andando in ordine, in merito ai criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita precedentemente descritte, le competenze sono degli Organi Collegali, nella fattispecie del Collegio dei Docenti per quel che riguarda la programmazione educativa e del Consiglio di Circolo/Istituto relativamente all’organizzazione e programmazione della vita scolastica, come previsto negli artt. 7 e 10 del Testo Unico sulla scuola, come riporta la nota MIUR prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto, a firma del Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo: «si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), […]»

Spetta dunque agli Organi Collegiali emanare uno specifico regolamento che contenga istruzioni puntuali, più propriamente di carattere organizzativo, tra le quali prevedere:

  1. numero minimo di studentesse e studenti;
  2. numero minimo e massimo di accompagnatori per ogni gruppo di studenti;
  3. accertamento e acquisizione della disponibilità da parte dei docenti (accompagnatori);
  4. partecipazione del Dirigente scolastico, in sua assenza dei suoi collaboratori (delegati);
  5. eventuale partecipazione di esterni, esperti e/o docenti in quiescenza;
  6. eventuale partecipazione delle famiglie e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora del tutore in presenza di alunni/e con certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In quest’ultimo caso si dovrà prevedere anche la partecipazione di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno specializzato assegnato all’alunno e/o comunque, in caso di indisponibilità del medesimo, di un docente di sostegno all’interno dell’organico dell’autonomia) e ove previsto anche di un assistente “igienico – sanitario” e/o alla comunicazione: «Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore […], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione» (Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291);
  7. mezzi di trasporto e destinazioni: mete e itinerari;
  8. copertura assicurativa obbligatoria. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da specifica assicurazione per eventuali infortuni;
  9. eventuale compenso accessorio, utilizzando il Fondo dell’Istituzione scolastica (FIS);
  10. eventuale diritto al giorno di riposo compensativo.

Andando in ordine progressivo, soprassedendo sul numero minimo di alunni/e, deciso e deliberato dagli Organi Collegiali, per quanto riguarda il punto 2) “docenti accompagnatori” la Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al punto 8.2, esplicita chiaramente i criteri: «Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che […] il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta

Proseguendo, riguardo il punto 3) la citata Circolare puntualizza che: «È opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.» punto 8.4 «Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico

Su quest’ultimo punto è bene soffermarsi un attimo, approfondendo e argomentando ulteriormente. Giova precisare che in capo al personale docente non vi è alcun obbligo giuridico di accompagnare i propri discenti nei viaggi di istruzione o nelle visite guidate. Le uscite e i viaggi d’istruzione infatti rappresentano un incarico “supplementare” e si configurano come lavoro extra. Pertanto il docente può dare liberamente la propria disponibilità, manifestando la propria volontà a mezzo di apposite dichiarazioni sottoscritte in calce (moduli), acquisite agli atti della scuola, o ancora nelle opportune sedi (collegio dei docenti) tenendo traccia di tali scelte nei relativi verbali. Si ritiene utile in questa sede dare evidenza che è ormai prassi che i docenti che propongono, in sede collegiale, viaggi e iniziative formative per le proprie classi, si rendono poi disponibili alla realizzazione del progetto didattico e anche ad accompagnare gli allievi nella successiva uscita.

In quest’ultimi anni, sempre più rispetto al passato, è emersa in tutta la sua criticità la “penuria” e/o comunque l’evidente riduzione del numero di docenti disponibili ad accompagnare i propri studenti nei viaggi di istruzione o nelle visite guidate.

Le ragioni alla base di tale scelta sono molteplici:

  1. In primis, per il personale docente accompagnatore non è più prevista alcuna diaria di ristoro per i viaggi di istruzione, diversamente da quanto era previsto nel passato. Tale compenso accessorio è stato in passato un concreto incentivo per il personale.
Approfondimento In merito ai possibili ed eventuali rimborsi, si dovrà fare riferimento alle seguenti disposizioni normative Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286 “riguardante indennità al personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero”;Legge 18 dicembre 1973 n. 836 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato”;Legge 26 luglio 1978 n. 417 “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e successivi aggiornamenti;Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), commi da 213 a 217;Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12;Decreto Interministeriale 23 marzo 2011 “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero” specifico per viaggi all’estero.   Per i Viaggi d’istruzione effettuati all’interno del territorio Italiano e per tutte le uscite didattiche sul territorio nazionale, minori di 4 ore ed entro 10 km, non è previsto nessun rimborso, nessuna missione.   Missione inferiore a 12 ore e superiore a 8 ore: si ha diritto al rimborso di un solo pasto nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i dirigenti), se viene comprovata e documentata con esibizione della fattura e/o ricevuta fiscale, con riferimento ad un solo pasto consumato nella stessa località dove si svolge la missione nell’ambito dell’itinerario previsto;   Missione superiore a 12 ore: si ha diritto al rimborso di n. 2 pasti al giorno nella misura cumulativa massima di € 44,26 (€ 61,10 per i dirigenti), sempre dietro di comprovata documentazione fiscale, allegando alla richiesta di rimborso, le fatture e/o ricevute fiscali (una per ogni pasto). Giova evidenziare che nei casi di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri, va considerato il limite complessivo massimo fissato a prescindere dal costo di ogni singolo pasto (es. 1^ pasto € 30,00 e 2^ pasto € 14,26). Nel caso in cui venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite previsto di € 22,26.
  • Una seconda ragione può essere individuata nell’età media del corpo docente. È utile ricordare che l’Italia è il paese della Unione Europea con un’età media del corpo docente più alta tra gli Stati membri.
  • Una terza motivazione può essere rintracciata nei gravosi doveri di vigilanza sui minori dalle famiglie affidati agli accompagnatori. Bisogna tenere conto che è necessario garantire di fatto, una sorveglianza continua e ininterrotta sugli alunni/e, 24 ore su 24. Generalmente il personale docente più giovane è più disponibile ad affrontare una tale prova fisica. A ciò si aggiungono le rilevanti responsabilità, anche di natura penale, che comporta tale incarico di accompagnamento/vigilanza, come si legge in alcuni stralci della più volte citata circolare: «Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.» Detta circolare, in effetti, non si limita solo a “rammentare” al personale docente accompagnatore la sorveglianza sui minori, ma si spinge ben oltre, andando a toccare altri aspetti di gestione della sorveglianza. I docenti accompagnatori, oltre a salvaguardare l’incolumità dei minori partecipanti, dovranno esercitare una vigilanza anche sulle cose, cercando di evitare possibili danni al patrimonio: «Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi». Infine la circolare suggerisce consigli per evitare eventuali possibili rischi e pericoli: «Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette “a disposizione”)».
  • Un altro fattore che bisogna considerare è il contesto. Le studentesse e gli studenti al di fuori dell’ambito scolastico, sono generalmente più agitati ed esuberanti, più propensi al divertimento e pertanto meno controllabili per le loro intemperanze, meno prevedibili e generalmente creano o subiscono l’effetto del gruppo.
  • Un’altra motivazione, che si aggiunge a quelle sopra evidenziate, nel caso di viaggio in autobus, è la responsabilità dei docenti accompagnatori di controllare anche il conducente dell’autobus e le condizioni del veicolo, verificando che le stesse non presentino evidenti anomalie e che il personale rispetti gli obblighi di legge.

Su quest’ultimo punto è bene nuovamente soffermarsi, analizzando in profondità la questione e dedicando ad esso un maggiore spazio. La Nota MIUR prot. n. 674 del 03 Febbraio 2016, avente per oggetto: “viaggi di istruzione e visite guidate” entra proprio nel merito in quanto emanata allo scopo di informare le Istituzioni scolastiche (e il personale accompagnatore) “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale” previa pubblicazione di un apposito “Vademecum per viaggiare in sicurezza”, (allegato 1) ad essa annesso. Il Vademecum è stato elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste e dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale di cui al protocollo di intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Successivamente nel 2019 la Polizia Stradale, in collaborazione con ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) ha pubblicato un utile pieghevole di supporto per i fruitori e gli accompagnatori nei casi di viaggi d’istruzione.

Dal documento sopra citato (vademecum), è utile qui richiamare l’obbligo in esso previsto per i docenti accompagnatori, i quali sono tenuti a sapere che l’autista del mezzo deve rispettare i previsti periodi di riposo dalla guida. In esso possiamo leggere al punto 2. “idoneità e condotta del conducente”, i docenti accompagnatori: «dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare»,nonché «prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada».

Di particolare interesse, nel caso specifico, risulta il passaggio del testo del vademecum che viene messo in risalto con il sottolineato: «Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro. La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.» Pertanto, in caso di viaggi di istruzione con percorrenza superiore a 9 ore giornaliere è sempre necessaria la presenza (all’interno del pullman) di due autisti. Per durate inferiori è invece necessario garantire una sosta di riposo non inferiore ai 45 minuti consecutivi (o due interruzioni di almeno 15/30 minuti) dopo un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore.

Per completezza della trattazione si riporta anche il punto 3, estratto dal Vademecum: “idoneità del veicolo”: «L’idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione. In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori. Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo. L’autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h. La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo

Per quanto riguarda invece la “Scelta dell’impresa di trasporto” (punto 1 del vademecum), il documento invita a non considerare esclusivamente l’ordine economico tra le priorità di scelta, per esigenze di risparmio, dando risalto anche alle garanzie di sicurezza. Nel documento si legge testualmente: «Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita  documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi,  di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,  di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. […] le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità

La già citata Nota MIUR prot. n. 674 del 03 Febbraio 2016 presenta, inoltre, uno schema di comunicazione di viaggio (Allegato 2). Il Dirigente scolastico, prima di ogni partenza, prudentemente dovrà darne pronta comunicazione alla Sezione di Polizia Stradale del Comune di riferimento, comunicando una serie di dati: data e ora di partenza e di ritorno, itinerario, tipologia di pullman, targa del veicolo, ditta e proprietà e ovviamente il numero di studentesse e studenti a bordo.

Il Ministero dell’Istruzione, subito dopo l’uscita della suddetta nota, è dovuto intervenire, con una missiva successiva con prot. n. 2059 del 14 marzo 2016 avente ad oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate. Chiarimenti” emessa a seguito del clamore sollevato dalla prima circolare. Questa riporta al suo interno la notizia che è stata aperta un’apposita area dedicata sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella quale sono riportate alcune risposte alle domande più frequenti formulate in merito alla pubblicazione della nota già richiamata.

Dal link del Portale del Ministero http://www.istruzione.it/dg_studente/viaggidiistruzione.shtmlRisposte alle domande più frequenti sull’organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate in riferimento alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016” è possibile consultare n. 6 FAQ Ministeriali di cui si riporta estratto nel box sottostante come utile approfondimento.

Approfondimento La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione? No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata. I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente? Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.). La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992? La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ’92 infatti riguarda diversi aspetti dell’organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc… ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell’agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l’organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico. Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale? No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l’intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi. La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno? No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata. Come posso richiedere l’intervento della Polizia stradale? In caso di necessità l’intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 – 113). La compilazione e l’invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione.

Nonostante la nota ministeriale affermi che il Vademecum non attribuisce nuove e ulteriori responsabilità ai docenti accompagnatori e ai Dirigenti scolastici, in effetti, da una attenta lettura del documento, si nota che ci sono delle prescrizioni chiare a carico dei docenti accompagnatori e  obblighi di vigilanza anche nei confronti del conducente, come si evince chiaramente dall’utilizzo dei termini «dovranno prestare attenzione» o ancora gli «accompagnatori sappiano», sebbene gli stessi docenti sono terzi trasportati al pari delle studentesse e studenti. Questo aspetto apre a incontestabili e conseguenziali implicazioni (nuovi e complessi profili di responsabilità), in caso di eventuali incedenti, in sede di contenzioso.

Infine, in merito ai viaggi di istruzione previsti nei paesi esteri, sia interni che esterni alla Comunità Europea, la Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291 precisa che: «si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un’ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare».

È bene evidenziare che il contenuto della circolare (più volte richiamata) costituisce riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, non riveste carattere prescrittivo e/o obbligatorio. Le scuole possono, dunque, decidere diversamente e in autonomia.

A parere di chi scrive, pare opportuno approfondire la trattazione delle responsabilità, facendo riferimento alle numerose pronunce giurisprudenziali emesse dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione su tali argomenti. Si riportano pertanto di seguito alcuni principali stralci dei più importanti pronunciamenti, al fine di individuare i casi chiave e da questi permettere al lettore di evincere gli ambiti principali di responsabilità e i principi cui i giudici si rifanno all’interno del quadro normativo.

  • Sentenza Cassazione n. 11751 del 15 maggio 2013. La Corte ha stabilito che nell’atto della domanda di accoglimento dell’alunno/a, con la formale iscrizione, e la contestuale frequenza: «fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito…»

Quanto stabilito dalla Suprema Corte, nella sentenza citata, è certamente illuminante in relazione al modo in cui occorre pensare all’organizzazione e alla gestione delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione, focalizzando l’attenzione proprio sulle responsabilità a carico della struttura scolastica. Si chiarisce infatti che, sebbene l’obbligo primario dell’Istituto scolastico sia quello di istruire ed educare le studentesse e gli studenti, questo non è unico. La presa in carico del discente fa sorgere un altro obbligo giuridico accessorio, di vigilanza e protezione dello stesso. È bene precisare, che questo aspetto (centrale e focale) si riflette inevitabilmente in capo a tutti i dipendenti della struttura scolastica in quanto questi ultimi sono soggetti interdipendenti e strutturalmente organizzati, necessari ai fini dell’esecuzione del servizio. In buona sostanza, tra l’allievo con la propria famiglia e l’Istituto scolastico, viene a formarsi e consolidarsi un vincolo giuridico, anche in base alla teoria del contatto sociale qualificato, per il quale sorgono precisi obblighi di protezione.

A conferma delle responsabilità precedentemente esposte, un’altra sentenza, si preoccupa anche dai principi discendenti dall’inserimento dello studente nell’ambito della scuola, affondando le radici nel testo dell’art. 1218 del Codice civile, obbligando l’istituzione scolastica perfino all’onere della prova: «…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».

  • Sentenza Corte di Cassazione, sezione III del 4 ottobre 2013, n. 22752. La Corte ha ribadito che: «l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso».
  • Dello stesso orientamento è la sentenza successiva emessa dal Tribunale Milano, sezione VI, n. 6950 del 26 maggio 2014. La stessa recita che: «L’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola produce l’instaurazione di un vincolo contrattuale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo […], l’attore dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, il convenuto dovrà provare che l’evento dannoso è stato provocato da causa non imputabile né all’insegnante e né alla scuola».
  • Corte di Cassazione sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012. La Corte è intervenuta con una sentenza abbastanza nota al pubblico, per la risonanza mediatica che ha avuto, in merito al caso specifico di un’allieva, allora sedicenne (dunque minorenne), incautamente precipitata (dopo aver scavalcato una ringhiera) dal terrazzo di un albergo e che, per il trauma subito, causato dalla caduta, è rimasta paralitica. La studentessa soggiornava nell’hotel in occasione del viaggio di istruzione promosso dall’Istituto. La Corte si è così espressa: «proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, ne’ al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». I Giudici hanno ritenuto di condannare il docente accompagnatore, per il danno subito dalla studentessa, per non aver visionato adeguatamente gli alloggi, assegnati alle studentesse e agli studenti, non sincerandosi e accertandosi dell’assenza dei rischi evidenti.
  • Corte di Appello di Trieste, Sez. I, sentenza 1° ottobre 2009, n. 375. Si dà menzione di questa sentenza, benché sia cronologicamente precedente e superata dalla sentenza della suprema Corte di Cassazione precedentemente richiamata e risulta in controtendenza riguardo a un infortunio di un allievo durante un viaggio d’istruzione. La Corte pone un limite alla sorveglianza, che si evince dall’estratto di seguito riportato: «La sorveglianza del docente non può spingersi ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi, sia per quanto concerne l’eventuale possesso, da parte degli stessi, di sostanze stupefacenti, sia per quanto concerne il sonno. Il controllo delle strutture murarie dell’albergo in cui gli studenti sono ospiti non può estendersi sino al punto richiesto dalla difesa (controllo dei balconi, delle misurazioni dei loro parapetti, del lastrico solare), in quanto si tratta di strutture idonee ed aperte al più largo pubblico (non solo adulti ma anche famiglie con bambini) e di ragazzi che, per quanto minorenni, essendo prossimi alla maggiore età, hanno un sufficiente e più oculato senso del pericolo».
  • Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 25396 del 3 dicembre 2009. Si dà menzione di questa curiosa e interessante sentenza, su un singolarissimo caso, in occasione del viaggio d’istruzione di alunno morso da un animale (scimmia) che l’albergatore teneva all’interno della struttura per intrattenere i visitatori: «La responsabilità dell’organizzatore del pacchetto turistico non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllare in concreto le modalità operative nell’esecuzione delle prestazioni, essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore dei servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di risultato nell’ambito del rischio di impresa
Approfondimento Entrando nel merito, l’Istituzione scolastica ha l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari atte ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, compresa la scelta di vettori e strutture alberghiere che non devono presentare pericoli per l’incolumità degli alunni. Il Dirigente scolastico è il titolare di poteri aventi carattere organizzativo, di amministrazione e controllo. Ciò significa che egli deve garantire la sicurezza, attuando misure idonee a prevenire fattori di rischio e/o pericolo. Il Dirigente non è destinatario in prima persona del dovere di vigilanza sugli alunni, tuttavia, ha la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, anziché di “culpa in vigilando”, dovrà parlarsi più propriamente di “culpa in organizzando” in quanto la carenza di organizzazione si dimostra fatto idoneo e bastevole a violare il generale divieto del neminem laedere. Al Dirigente, come un “buon padre di famiglia” alias “Pater familias”, non è richiesta una competenza specialistica ne tantomeno un intervento diretto, ma gli è imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta delle strutture ricettive e/o alberghiere, nonché dei mezzi di trasporto che non presentino potenziali rischi e/o pericoli per l’incolumità delle studentesse e degli studenti. È lapalissiano che nel novero delle responsabilità, rientrano pienamente anche le famiglie e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora il tutore, quando il minore si rende responsabile di atti che determinano pretese risarcitorie della parte offesa. Nella fattispecie si parlerà di “culpa in educando”.
  • Cassazione civile sez. III, sentenza n. 844927 marzo 2019. Questa sentenza risulta interessante in quanto la Corte ha ritenuto che non rientrano nella copertura INAIL prevista per gli insegnanti e gli studenti delle scuole, i danni riportati da un allievo di un Istituto scolastico in occasione di una “calata passiva” lungo una parete rocciosa svolta in occasione di una gita scolastica: «non potendo tale attività “outdoor” includersi tra le “esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche” cui fa riferimento l’art. 4, comma 1, n. 5) del d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che la copertura assicurativa prevista da tale disposizione per gli studenti ha carattere eccezionale e postula un nesso di derivazione eziologica tra le suddette esperienze tecnico scientifiche ed esercitazioni pratiche e le attività didattiche».
  • Tribunale di Trieste, Sez. civile, sentenza 8 agosto 2008, n. 958 Si dà menzione di questa sentenza che riguarda un caso analogo (alla sentenza sopra riportata) di un alunno infortunato durante un’attività di equitazione prevista all’interno di un viaggio d’istruzione: «Una volta che liberamente si sia scelto di far praticare attività sportiva nel contesto della gita scolastica, e la scelta del luogo e del contesto nel quale avviare tale attività sia normale, scatta un affidamento incolpevole nei riguardi di chi appare soggetto idoneo a istruire i minori nella pratia in questione (nel caso il gestore di un maneggio), non differentemente che se, dietro autorizzazione dei genitori, i minori seguono corsi di sci, o di nuoto, o di vela. È ben vero che anche durante le attività ludiche e sportive in occasione di gite scolastiche possono residuare obblighi di garanzia in capo agli insegnanti, ma solo generali e facenti capo alle regole di generale prudenza».  I Giudici hanno ritenuto responsabile il gestore del maneggio (precettore) presso il quale l’infortunio si è verificato, peraltro non citato in giudizio in solido, ma non l’Amministrazione scolastica.
  • Corte d’Appello Bari Sez. II, del 28 luglio 2020. Si segnala anche quest’ultima recentissima sentenza, in merito ad una rissa scoppiata in discoteca durante un viaggio d’istruzione, dove la Corte afferma che: «in tema di responsabilità dell’insegnante per i danni occorsi ad uno studente durante lo svolgimento di gita scolastica, è fuori dubbio che l’istituto scolastico abbia l’obbligo giuridico di organizzare il viaggio di istruzione in maniera tale da salvaguardare al massimo grado l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti, come è certo che il personale docente abbia l’obbligo di svolgere l’attività di controllo e sorveglianza necessarie a tale fine. La diligenza richiesta nell’espletamento di tali attività varia a seconda dell’età e della conseguente maturità degli studenti, e quindi deve essere commisurata al caso concreto e alle persone di volta in volta interessate. Nel caso di specie, non può essere trascurato che trattatasi di alunni di una quinta classe superiore, per i quali è logico presumere il raggiungimento non solo di un certo grado di maturità psicofisica, ma anche di un autocontrollo e di una capacità di autodeterminazione, tale da non far ritenere necessario un controllo, da parte dei docenti, pressante ed invasivo. Il danno, così come descritto, si è verificato non solo al di fuori dell’orario normalmente impiegato per le attività scolastiche o parascolastiche (prime ore del mattino) ma per un fatto assolutamente imprevedibile (la rissa scoppiata in discoteca) degenerato in un evento ancor di più imprevedibile. L’evento, così come verificatosi, si manifesta non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso, commisurate all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto».

A conclusione del presente lavoro si dà menzione inoltre di alcune interessanti sentenze e pareri del Consiglio di Stato:

  • Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 771 del 23 aprile 2021. La Corte ha ribadito un proprio precedente orientamento richiamando una pronuncia del 2019 (Sezione II, n. 28), precisando che il voto di sette in comportamento o “condotta” è irrilevante ai fini della determinazione del credito scolastico, senza alcun danno presente e futuro sul credito scolastico. Il sette in condotta è stato attribuito allo studente per pretesi comportamenti ritenuti irresponsabili e indisciplinati, manifestati e accaduti in occasione del viaggio d’istruzione.
  • Consiglio di Stato, sentenza n. 6211 del 04 dicembre 2012 diversamente i Giudici hanno stabilito che: «…Indubbiamente, le disposizioni sopra riportate consentono al Consiglio di Classe di attribuire il voto in condotta anche sulla base del comportamento degli alunni, anche fuori della sede scolastica. Tuttavia, il riferimento al comportamento di ogni studente e al comportamento degli alunni va inteso nel senso compatibile con il principio per cui la responsabilità è individuale». Possiamo leggere ancora nel testo della sentenza del Consiglio di Stato che: «Il principio della responsabilità individuale trova applicazione anche nel mondo scolastico: non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell’autore (o degli autori) di un illecito, all’interno o all’esterno della sede scolastica, consenta la punizione – quali coautori del fatto – di tutti coloro che sono risultati presenti». In estrema sintesi i Magistrati hanno ritenuto di dover dare ragione al padre dell’allievo (che ha promosso ricorso davanti al giudice adito) poiché non è possibile attribuire sette in condotta a tutti gli allievi/e solo perché non è stato possibile risalire e stabilire l’autore del fatto.

Le sentenze riportate e brevemente analizzate, alla luce del quadro normativo inizialmente delineato, offrono a Dirigenti scolastici e docenti ma anche ad alunni/e e famiglie, un quadro abbastanza variegato e ampio delle difficoltà esistenti nell’organizzazione e nella gestione di tutti i viaggi di istruzione e sottolineano la vastità dei problemi e delle responsabilità delineabili, a carico di tutti gli attori. Dall’altro lato è innegabile l’importanza educativa, sociale e culturale, come evidenziato in premessa, di tali attività a tal punto che un educatore maturo o un genitore attento non può neanche immaginare la possibilità di non programmare nell’iter formativo dei ragazzi attività di questo genere. Inoltre l’esito del comportamento delle studentesse e degli studenti in questi eventi, dovrebbe essere il frutto del lavoro pedagogico e sociale svolto nel corso delle attività in aula dal corpo docente e delle iniziative pianificate dalla dirigenza. Un sistema di condivisione delle responsabilità nelle sedi decisionali, quali i collegi dei docenti o i consigli di istituto, nonché l’utilizzo proattivo degli strumenti di dialogo con allievi/e e famiglie, quali il patto d’aula e il patto di corresponsabilità, possono aiutare tutti gli attori, a offrire un miglior percorso agli studenti e a formare adulti consapevoli e maturi, permettendo al personale scolastico uno svolgimento più cosciente del proprio ruolo nell’ambito di questi eventi educativi.

Bibliografia

  • CODICE CIVILE art. 2043, 2047 e 2048 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262;
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 286 “riguardante indennità al personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero”;
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 513 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395 e successivi aggiornamenti;
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999 n. 156 “Attività integrative nelle istituzioni scolastiche”;
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2000 n. 347 “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione”;
  • LEGGE 18 dicembre 1973 n. 836 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
  • LEGGE 26 luglio 1978 n. 417 “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;
  • LEGGE 11 luglio 1980, n. 312 “Disciplina delle responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente”;
  • LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
  • LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), commi da 213 a 217
  • DECRETO LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12;
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  • DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti”;
  • DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 e s.m.i “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché’ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;
  • DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
  • DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
  • DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1999, n. 349 “Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico”;
  • DECRETO INTERMINISTERIALE 23 marzo 2011 “Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all’estero” specifico per viaggi all’estero;
  • DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
  • CIRCOLARE MINISTERIALE del 14 ottobre 1992 n. 291 “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”;
  • CIRCOLARE MINISTERIALE del 02 ottobre 1996 n. 623 “visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”;
  • CIRCOLARE MINISTERIALE del 17 marzo 1997 n. 181 prot. 1108/36, “Mobilità studentesca internazionale”;
  • NOTA MIUR del 19 maggio 2003, n. 1665 “Cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale”;  
  • NOTA MIUR prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012 “Viaggi di istruzione e visite guidate”;
  • NOTA MIUR prot. n. 674 del 03 Febbraio 2016, “viaggi di istruzione e visite guidate”;  
  • NOTA MIUR prot. n. 2059 del 14 marzo 2016 “viaggi di istruzione e visite guidate. Chiarimenti”;
  • TRIBUNALE DI TRIESTE, Sez. civile, sentenza 8 agosto 2008, n. 958;
  • TRIBUNALE di MILANO sezione VI sentenza n. 6950 del 26 maggio 2014;
  • CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 6211 del 04 dicembre 2012;
  • CONSIGLIO DI STATO, Sezione I, parere n. 771 del 23 aprile 2021;
  • CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, sentenza n. 25396 del 3 dicembre 2009;
  • CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012;
  • CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013;
  • , sez. III sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013;
  • CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, sentenza n. 8449 27 del marzo 2019;
  • CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, Sez. I, sentenza 1° ottobre 2009, n. 375;
  • CORTE D’APPELLO BARI Sez. II del 28 luglio 2020;
  • PIANO SCUOLA 2021/2022;
  • FAQ Ministeriale n. 9 https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html;
  • MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza “Vademecum per viaggiare in sicurezza” 2015;