Appalti, casi di esonero della garanzia definitiva nelle procedure sotto-soglia. Parere Anac

da OrizzonteScuola

Di redazione

Con parere del 26 settembre l’Anac analizza i casi di esonero della garanzia definitiva nelle procedure sotto-soglia relativamente al nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n.
36 del 2023.

L’articolo 117, comma 14, disciplina le ipotesi in cui è possibile l’esonero dalla prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

L’Anac considera che la ratio alla base dell’impianto del nuovo codice si rinviene nell’esigenza di semplificazione delle procedure, ciò soprattutto all’interno dei contratti sotto-soglia.

L’Autorità rileva l’inapplicabilità dell’articolo 117, comma 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli affidamenti diretti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, e quindi resta da valutare se, nel caso del sotto-soglia, il miglioramento del prezzo possa rappresentare una delle possibili motivazioni alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia o se invece, come prospettato da codesto istante, una tale ipotesi possa configurare una violazione del regime più favorevole proprio dei contratti sotto-soglia. Al riguardo, si ritiene che, in primo luogo, si deve tenere in considerazione la formulazione ampia del comma 4 dell’articolo 53, che non stabilisce vincoli né detta preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva («In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte …)».

In conclusione l’Anac ritiene di non potere escludere che l’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, consenta di addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

Parere