Sentenza TAR Toscana 19 aprile 2013, n. 645

N. 00645/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01030/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora ****, rappresentata e difesa dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora, n. 26;

contro

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Commissione Esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria e degli Istituti educativi presso l’Ufficio scolastico regionale della Toscana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

nei confronti di

*****

per l’annullamento

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 128 del 26.9.2011, di nomina della Commissione giudicatrice;

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012, di modifica e integrazione della Commissione giudicatrice;

– dei verbali della Commissione esaminatrice relativi all’esito della valutazione delle prove scritte dei candidati partecipanti e del verbale relativo alla correzione delle prove effettuate dalla ricorrente;

– del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 38 del 15.5.2012, di pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo;

– dei verbali, in parte de qua, relativi alle operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare:

– verbale n. 1 del 14.12.2011, nella parte in cui la traccia n. 1 è fuorviante;

– verbale n. 4 del 15.12.2011, nella parte in cui le buste contenenti gli elaborati risultano essere state inserite in busta grande anonima senza aver staccato le linguette numerate di identificazione;

– verbale n. 1 del 28.12.2011, nella parte in cui la Commissione delibera la possibilità di lettura individuale degli elaborati e nella parte in cui sono approvate le griglie di valutazione;

– tutti i verbali in cui la segretaria è stata assente e non sostituita da un segretario supplente ma da un commissario (n. 4 del 30.12.2011, n. 5 del 3.1.2012, n. 7 del 7.1.2012, n. 15 del 29.2.2012, n. 18 del 14.3.2012, n. 19 del 16.3.2012, n. 22 del 26.3.2012, n. 25 del 11.4.2012) ;

– i verbali dal n. 2 del 28.12.11 al n. 34 dell’8.5.2012 (ed in particolare il verbale che si riferisce alla valutazione della prova della ricorrente – busta n. 203) nella parte in cui non risulta avvenuta l’apertura collegiale dei pieghi contenenti gli elaborati e risulta la lettura individuale degli elaborati;

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 17/9/2012) per l’annullamento

– del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 105 del 7.8.2012, di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

– della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

– del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 109 del 22.8.2012, di rettifica della graduatoria di merito già pubblicata in data 7/8/2012;

– della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

– dell’elenco nominativo ad esso allegato contenente il nominativo della ricorrente tra quelli ammessi con riserva alle prove orali e superate con esito favorevole;

– dell’avviso pubblicato in data 31.8.2012 con cui l’Ufficio scolastico regionale pubblica l’elenco dei nominativi degli inclusi nella graduatoria a cui è stato conferito un incarico di Dirigente Scolastico a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2012;

nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

previa declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere incluso nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pleno jure ed ad essere quindi individuato, per effetto di detto inserimento, destinatario di un contratto a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Scolastico.

con condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Commissione esaminatrice di concorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 13.7.2011 è stato emanato il bando di concorso per esami e titoli relativo al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

La ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva in data 12.10.2011, cosicchè ha potuto sostenere le prove scritte (identificate col plico n. 203), senza però ottenere il punteggio idoneo a consentire il passaggio alla successiva fase concorsuale delle prove orali (come risulta dagli esiti pubblicati il 15 maggio 2012).

Avverso il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, gli atti relativi alla valutazione delle prove scritte e all’ammissione alla prova orale la ricorrente è insorta deducendo:

1) Violazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 140/2008, degli artt. 9 e 12 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di collegialità.

La ricorrente articola il motivo di gravame nelle seguenti censure:

a) nel decreto di costituzione della commissione giudicatrice non sono nominati i membri supplenti, indicati soltanto in un momento successivo nel professor De Puri e nella dottoressa Biagioni (ovvero in data 3.4.2012, con la pubblicazione del decreto di modifica e integrazione della commissione esaminatrice, in relazione alle dimissioni del Presidente Prof. Parlato), in contrasto con la regola della contestualità di nomina di commissari titolari e supplenti sancita dall’art. 10, comma 10, del d.p.r. n. 140/2008;

b) nel decreto di modifica della composizione della commissione la sostituzione, con un non aspirante alla funzione di presidente (cioè con il componente della commissione dott. Vigiani), del Presidente dimissionario, reca una motivazione illogica (incentrata su ragioni di speditezza delle operazioni concorsuali e su esigenze di uniformità di valutazione, che sarebbero ad avviso della ricorrente rimaste soddisfatte anche in caso di sostituzione del Presidente con soggetto esterno alla commissione, lasciando al suo posto il dott. Vigiani);

c) per effetto del decreto datato 2.4.2012 figura nell’elenco dei supplenti, quale aspirante Presidente, il dottor Pellecchia, privo però dei requisiti necessari a ricoprire tale carica, al pari del dott. Vigiani; né sussiste la carenza di personale in tale ruolo, che sola potrebbe giustificare la deroga all’obbligo di possedere detti requisiti;

d) il professor Calusi, sostituto del dottor Vigiani nella posizione di componente, non ha la qualificazione di esperto in organizzazioni pubbliche o private, né è dirigente tecnico o amministrativo, con la conseguenza che la commissione risultava composta da un dirigente tecnico in funzione di Presidente e da due dirigenti scolastici (prof. Calusi e Bonalumi) quali componenti, in contrasto con l’art. 10, comma 4, del d.p.r. n. 140/2008;

e) il prof. Calusi ha fatto parte, quale membro del Collegio dei revisori, degli organi statutari dell’Associazione nazionale Presidi (ANPI), mentre il commissario supplente prof. De Puri è dirigente di detta Associazione e svolge ancora attività sindacale (tuttavia quest’ultimo si è dimesso prima di svolgere attività in seno alla commissione);

f) sono stati nominati in ritardo anche gli esperti nelle materie linguistica e informatica;

g) la lettura degli elaborati è avvenuta individualmente, mentre solo la valutazione è stata effettuata collegialmente, come risulta dal verbale sottoscritto dai commissari.

2) Violazione degli artt. 12, 14 e 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994; violazione dell’art. 27 del r.d. n. 1953/26; violazione dei principi in materia concorsuale e del principio della par condicio.

Il suddetto motivo di impugnativa è articolato nelle seguenti doglianze:

a) la commissione esaminatrice solo con verbale del 28.12.2011 (e cioè dopo l’espletamento delle prove scritte da parte dei candidati, avvenuto il 15.12.2011 – allegato n. 7 depositato in giudizio il 31.8.2012–) ha stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte ed ha approvato le schede riportanti criteri ed indicatori, in violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, che inserisce l’approvazione dei criteri di valutazione nella prima riunione della commissione;

b) dal verbale n. 4 del 15.12.2011 (allegato n. 7) non risulta che l’abbinamento delle buste contenenti rispettivamente il primo e il secondo elaborato scritto sia avvenuto dopo avere staccato la linguetta numerata, cosicchè non è stata data contezza del rispetto della formalità prescritta dall’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994;

c) manca la verbalizzazione della fase di apertura dei pieghi contenenti gli elaborati, che in base al citato art. 14 deve avvenire alla presenza della commissione al completo (i verbali danno contezza della collegialità della valutazione degli elaborati, ma non anche della collegialità dell’apertura dei pieghi); al contrario, risulta che la lettura degli elaborati è stata effettuata dal singolo commissario, il che sembra presupporre un’apertura parimenti individuale;

d) le deliberazioni assunte nel giudicare i singoli lavori (allegati di cui al documento n. 5 depositato in giudizio il 5.7.2012) non sono state sottoscritte dal segretario della commissione, mentre in alcuni verbali si dà atto dell’assenza del segretario e dello svolgimento delle sue funzioni da parte della dottoressa Bonalumi, componente della commissione, in contrasto con l’art. 15 del d.p.r. n. 487/1994.

3) Violazione dell’art. 10 del bando concorsuale; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti e travisamento delle circostanze di fatto.

Il suddetto motivo è articolato nei seguenti rilievi:

a) la ricorrente ha conseguito “18” nella prima prova, e “19” nella seconda, inferiore al minimo previsto (“21”) ai fini dell’ammissione alla prova orale, e tuttavia la commissione aveva prestabilito che la votazione 18 corrispondesse ad una valutazione sufficiente;

b) le griglie di valutazione sono strutturate in segmenti di tracce che in gran parte non seguono le consegne della traccia (è il caso ad esempio dei due segmenti sugli enti locali, n. 4 e 5, relativamente alla prima traccia, i quali sono illogici ed hanno danneggiato la ricorrente, il cui compito scritto non si è soffermato sui “rapporti con gli enti locali”): la traccia non prevedeva la trattazione dei rapporti con le Regioni, mentre la griglia di valutazione sopravvalutava i “rapporti con gli enti locali”; inoltre gli indicatori contenuti nella griglia di valutazione corrispondono al titolo della prova e non recano parametri oggettivi di attribuzione dei punteggi;

c) il punteggio previsto nella griglia per ciascun livello non è motivato (ad esempio, al giudizio scarso non corrisponde l’indicazione delle caratteristiche dell’elaborato meritevoli del giudizio stesso);

d) il descrittore n. 7 (“correttezza ortografica, sintattica, lessicale, ecc.”), avente una inaccettabile applicazione discrezionale, è illogico, in quanto non fa riferimento alle competenze linguistico espressive;

e) arbitraria la scelta di attribuire da 1 a 3 punti all’elaborato che non raggiunga il massimo punteggio.

4) Violazione dell’art. 27 del R.D. n. 1953/26; eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, difetto dei presupposti, disparità, contraddittorietà manifesta.

In vari casi la commissione ha corretto i voti senza apporre alcuna postilla, violando l’art. 27 del R.D. n. 1953 del 1926, ed è incorsa più volte in errore nel correggere gli elaborati.

Ad esito di decreto presidenziale n. 466 del 9.7.2012, di accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove orali, ottenendo come votazione “22”. Tuttavia la stessa non è stata inserita nella graduatoria finale

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, l’elenco dei destinatari dell’incarico di dirigente scolastico e gli atti connessi l’esponente è insorta con motivi aggiunti depositati in giudizio il 17.9.2012, deducendo profili di illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la Commissione giudicatrice.

Ad esito dell’ordinanza presidenziale del 24.9.2012 è stata effettuata la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale in data 16.10.2012.

All’udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con varie censure articolate nell’ambito del primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della regola di contestualità della nomina dei commissari titolari e supplenti, l’illogica motivazione dell’atto di sostituzione del Presidente dimissionario della commissione di concorso, la mancanza dei necessari requisiti di nomina da parte del dott. Vigiani (sostituto del Presidente dimissionario), del dottor Pellecchia (inserito nell’elenco dei supplenti quale aspirante Presidente) e del professor Calusi (sostituto del dott. Vigiani quale componente della commissione); la parte istante deduce altresì l’incompatibilità del prof. Calusi e del commissario supplente prof. De Puri (in quanto il primo è membro del Collegio dei revisori dell’Associazione nazione Presidi, mentre il secondo è dirigente dell’Associazione stessa e attivista sindacale) ed evidenzia infine, quale ulteriore ragione di illegittimità la lettura individuale, anziché collegiale, degli elaborati, come indicato in uno dei verbali della commissione giudicatrice.

Occorre precisare che la ricorrente non ha interesse a dolersi della composizione della commissione esaminatrice, come modificata a seguito delle dimissioni del professor Parlato, in quanto la correzione delle prove scritte della ricorrente stessa è stata eseguita dalla commissione presieduta da quest’ultimo (si veda il verbale n. 17 dell’8.3.2012); altrettanto dicasi per la censura riferita alla qualificazione del professor Calusi, che, quale sostituto del dottor Vigiani, non ha partecipato alla correzione delle prove scritte della deducente (la Commissione che ha valutato gli elaborati dell’interessata era composta dal professor Parlato quale Presidente e dai dottori Vigiani e Bonalumi quali commissari titolari); quanto ai restanti rilievi espressi con il primo motivo di gravame, il Collegio osserva quanto segue.

Non rappresentano vizi del procedimento, ma semmai irregolarità formali, la mancata nomina iniziale dei membri supplenti (i quali peraltro non hanno partecipato alla correzione delle prove della ricorrente) e la ritardata nomina degli esperti in lingue e informatica

Del pari non meritano accoglimento i profili di gravame che investono la nomina a commissario effettivo del professor Calusi ed a commissario supplente del prof. De Puri: quanto al primo, il rilievo oltre che inammissibile è infondato, giacchè l’appartenenza al collegio dei revisori di un’associazione di categoria non costituisce causa di incompatibilità, in quanto l’art. 35, comma 3, lett. e, del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 riconducono l’incompatibilità all’attività sindacale in senso stretto, e non a prestazioni professionali svolte all’interno dell’organizzazione sindacale; quanto al secondo, egli si è dimesso dall’incarico di commissario supplente in data 22.5.2012, senza prendere parte ai lavori della commissione, talchè la censura che lo riguarda è manifestamente inammissibile.

Coglie invece nel segno la censura riguardante il metodo seguito nella lettura e valutazione degli scritti.

Invero, la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicchè collide con tale regola sia l’attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l’attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell’elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell’elaborato da parte di tutti i commissari.

Tanto premesso, la commissione esaminatrice del concorso de quo ha stabilito di procedere alla correzione come precisato nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011 (documento n. 5 depositato in giudizio dall’esponente): “la commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”; coerentemente, in ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti, il verbale attesta che “la commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28.12.2011”.

Pertanto, la verbalizzazione lascia intendere che la commissione si è riservata la possibilità di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario.

Né potrebbe opporsi che il predetto verbale n. 1 vada letto nel senso che la lettura individuale sia stata comunque effettuata da ogni commissario.

Infatti nelle procedure concorsuali rileva l’osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l’Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicchè il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario.

Con il secondo motivo l’istante lamenta che la commissione ha stabilito i criteri di valutazione delle prove scritte dopo lo svolgimento delle stesse, che dal verbale n. 4 del 15.12.2011 non risulta che l’abbinamento delle buste contenenti il primo e il secondo elaborato sia avvenuto dopo avere staccato la linguetta numerata, che manca la verbalizzazione della fase di apertura dei plichi contenenti gli elaborati, e che alcune delle deliberazioni assunte dalla commissione ai fini della valutazione delle prove non sono state sottoscritte dal segretario della commissione, mentre nei verbali relativi ad altre deliberazioni si dà atto dell’assenza del segretario e dello svolgimento delle relative funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

Le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.

Per giurisprudenza pacifica, il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione, deve essere inquadrato e interpretato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti: ne consegue che è perfettamente legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione avvenuta, come nella specie (verbale n. 1 del 28.12.2011), in un momento successivo all’effettuazione delle prove scritte, ma prima della loro concreta valutazione (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).

Allo stesso modo, nessuna illegittimità è ravvisabile con riferimento alle operazioni di apertura delle buste contenenti gli elaborati scritti, posto che dai verbali delle sedute della commissione risulta con certezza che tutte le operazioni si sono svolte alla presenza della commissione medesima, in conformità all’art. 14, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994.

Quanto all’abbinamento delle buste, il Collegio rileva che il verbale n. 4 del 15.12.2011, pur non specificando l’operazione di distacco della linguetta numerata, dà contezza del fatto che le operazioni di abbinamento si sono svolte alla presenza di 4 candidati e di 2 rappresentanti dell’Ufficio scolastico, i quali nulla hanno eccepito in ordine alle operazioni di abbinamento.

Pertanto, alla luce di ciò ed in assenza di elementi oggettivi che depongano per l’effettiva violazione dell’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, l’omessa verbalizzazione denunciata dalla ricorrente costituisce una irregolarità formale.

Quanto alla mancata sottoscrizione di alcuni verbali da parte del segretario o alla sostituzione del medesimo da parte di un componente della commissione, il Collegio ritiene che la ricorrente non ha interesse a dolersi di tale irregolarità, visto che le operazioni di correzione delle sue prove scritte si sono svolte alla presenza del segretario, il quale ha sottoscritto il relativo verbale.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’illogicità ed irragionevolezza dei criteri valutativi apprestati dalla commissione per le prove scritte; secondo l’esponente, in particolare, da un lato sarebbe illogico e contraddittorio che il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove scritte, pari a 21/30, non corrisponda al giudizio di sufficienza che la stessa griglia-base predisposta dalla commissione individua nel punteggio di 18/30, per altro verso i “descrittori” che formano le “griglie” valutative adottate dalla commissione sarebbero fuorviati e fuorvianti rispetto alle tracce assegnate per le prove scritte, viziando i giudizi espressi nei confronti dei candidati; le griglie di valutazione, illogicamente strutturate in segmenti di traccia, sarebbero prive di un contenuto significativo e misurabile e non consentirebbero una valutazione completa delle prove, risultando altresì illogica la mancata valorizzazione delle competenze linguistico-espressive dei candidati e arbitraria la riserva di tre punti aggiuntivi per il caso in cui gli elaborati non avessero già raggiunto il punteggio massimo; secondo la ricorrente, inoltre, il descrittore n. 7 non fa riferimento alle competenze linguistico espressive ed è quindi illogico.

Il motivo è infondato sotto ciascuno dei profili considerati.

Nella seduta del 28 dicembre 2011, la commissione esaminatrice ha elaborato due “griglie” per la valutazione delle due prove scritte concorsuali, individuando per ciascuna prova sei parametri di stampo contenutistico (“punti di vista”) cui riferire il giudizio di maggiore o minore “concordanza” dell’elaborato, risultando chiaro che, al di là di una certa approssimazione delle espressioni utilizzate, la commissione avesse inteso collegare il proprio giudizio al grado di maggiore o minore adeguatezza dell’elaborato rispetto ai parametri, espresso in termini descrittivi secondo una scala di valore da “scarso” a “ottimo”, corrispondente all’assegnazione di un punteggio numerico da 1 a 5. Dunque, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione si identifica con l’espressione del grado di concordanza, ottenuta attraverso il raffronto fra il contenuto dell’elaborato e i singoli parametri di valutazione, di fatto ricavati dalla scomposizione delle tracce in segmenti, in relazione a ciascuno dei quali la commissione ha verificato la completezza delle prove presentate dai candidati. Lo stampo prettamente contenutistico delle griglie utilizzate dalla commissione non vizia di per sé la valutazione, posto che la rispondenza dell’elaborato a quanto richiesto dalla traccia (e dai singoli segmenti logico-argomentativi nei quali la stessa risulti scomponibile) costituisce un dato certamente suscettibile di riscontro oggettivo.

A questo si aggiunga che il giudizio della commissione risulta integrato sia dalla considerazione degli aspetti formali della prova, con l’assegnazione delle penalizzazioni (-1) previste per le eventuali scorrettezze ortografiche, sintattiche e lessicali, la cui rilevanza ai fini del giudizio complessivo su ciascun candidato è innegabile, avuto riguardo alla professionalità richiesta dai posti messi a concorso; sia dall’ulteriore considerazione degli elementi compendiati nella “significatività” dell’apporto del candidato e nella validità stilistica dell’esposizione, in relazione ai quali il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo vale proprio a colmare la lacuna stigmatizzata dalla ricorrente con riguardo alla valorizzazione autonoma delle competenze linguistiche ed espressive dei candidati. In altri termini, penalizzazioni e punteggio aggiuntivo rappresentano il mezzo per consentire alla commissione, con scelta del tutto ragionevole, di personalizzare ulteriormente la valutazione di quelle prove che, pur non ottenendo il massimo dei voti per la concordanza contenutistica (nel qual caso, l’ulteriore personalizzazione sarebbe risultata superflua), meritassero comunque di essere premiate in virtù delle particolari competenze espositive, piuttosto che di una preparazione eccellente, sebbene non estesa all’intero contenuto della traccia, dimostrate dal candidato.

Sul piano della coerenza degli indicatori valutativi adoperati dalla commissione, vanno respinte le critiche specificamente rivolte dalla ricorrente ai descrittori n. 4 e n. 5 relativi alla prima prova scritta e perfettamente in linea con la traccia che richiedeva espressamente di riferire la trattazione del tema principale, riguardante il ruolo del dirigente scolastico nei nuovi assetti ordinamentali e l’analisi degli specifici aspetti organizzativi e didattici, al rapporto con gli enti locali interessati. Né può parlarsi di traccia fuorviante, giacché lo stabilire se i “nuovi assetti ordinamentali” abbiano o meno inciso sui rapporti degli istituti scolastici con Province e Comuni attiene appunto al merito della prova, rientrando fra le competenze legittimamente richieste al candidato, al pari dei rapporti con le Regioni; e il fatto che la traccia non facesse espressa menzione di queste ultime non impediva certo ai candidati di affrontare il problema, magari proprio in contrapposizione alla asserita irrilevanza delle novità ordinamentali nei rapporti con gli enti locali.

Infine, assodato che la misura del giudizio espresso dalla commissione è data dal grado di concordanza contenutistica dell’elaborato rispetto alla traccia, diminuito o aumentato in ragione dei punteggi correttivi individuati dalla commissione, nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella determinazione, risalente al bando di concorso, di stabilire per l’accesso alle prove orali la soglia dei 21/30, pedissequamente mutuata dall’art. 7, comma 1 del d.p.r. n. 487/1994, che generalizza il principio invalso in forza del quale nelle procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico la soglia di idoneità per l’ammissione alla prova orale deve essere superiore alla semplice sufficienza.

Con il quarto motivo sono dedotti la violazione dell’art. 27 del r.d. n. 1953/1926 e l’eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, disparità si trattamento e contraddittorietà manifesta, relativamente alla mancata postillatura, in vari casi, delle correzioni apportate a verbale dalla commissione, ed alla mancata rilevazione degli errori ortografici o lessicali commessi da alcuni concorrenti ammessi agli orali, dalla quale dovrebbe desumersi l’inaffidabilità dell’intero operato della commissione.

La censura è inammissibile per genericità nella parte inerente l’assenza delle postille, non avendo la ricorrente precisato a quali verbali abbia inteso fare concreto riferimento (la locuzione “in vari casi” non soccorre, evidentemente, al fine di isolare le condotte asseritamente illegittime, che è onere dell’interessato rappresentare al giudice nella loro concretezza), e infondata per il resto, giacché, anche a voler accedere alla prospettazione, si tratterebbe pur sempre di errori isolati, inidonei a rappresentare un quadro di manifesta implausibilità delle valutazioni operate dalla commissione.

Alla luce e nei limiti delle considerazioni esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti (incentrati sull’illegittimità derivata dagli atti impugnati in via principale) possono dunque trovare accoglimento.

L’accertato profilo di illegittimità inficia l’intero operato della commissione sia nella composizione iniziale, sia in quella modificata a seguito delle dimissioni del prof. Parlato, e conduce perciò all’annullamento di tutte le operazioni concorsuali a partire dalla correzione delle prove scritte, con salvezza della sola prova preselettiva, e venendone altresì travolta la graduatoria finale e gli atti di nomina dei vincitori. L’annullamento così pronunciato soddisfa in forma specifica le pretese della ricorrente, restandone assorbita la proposta domanda di risarcimento per equivalente.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, la natura della controversia giustificandone peraltro la compensazione nei rapporti fra la ricorrente ed i controinteressati.

La presente sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, e con l’aggiunta degli accessori di legge. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 20 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)