Caos sulle nomine fuori lista

da ItaliaOggi

Caos sulle nomine fuori lista

Nel giro di pochi giorni, due interventi del ministero dell’istruzione, ma non c’è chiarezza

Carlo Forte

Nomine sul sostegno e messe a disposizione: è caos. A soli due giorni di distanza dall’emanazione della nota 9416, del 18 settembre, che doveva servire a mettere ordine nelle assunzioni dei docenti di sostegno fuori graduatoria, il ministero dell’istruzione è dovuto intervenire con una nuova nota (9594 del 20 settembre scorso) per tentare di diradare le nebbie suscitate dalla nota del 18 settembre.

Elenchi aggiuntivi

Secondo la lettura incrociata dei due pareri ministeriali, l’assunzione dei supplenti di sostegno, individuati tramite le messe a disposizione, va fatta con priorità rispetto ai non specializzati.

A patto però, che siano esaurite tutte le graduatorie di istituto della provincia, che l’aspirante docente abbia presentato le messe a disposizione in una sola provincia e che non risulti incluso nelle graduatoria di alcuna provincia. Resta ferma, in ogni caso, la priorità per gli aspiranti abilitati rispetto ai non abilitati e l’obbligo per i dirigenti scolastici di graduare gli aspiranti con messa a disposizione tramite la compilazione di apposite graduatorie aggiuntive. Il tutto mediante l’applicazione delle regole e dei punteggi validi per le graduatorie di istituto.

La messa a disposizione

La questione riguarda le cosiddette messe a disposizione dei docenti di sostegno. Che sono mere istanze con le quali gli aspiranti docenti in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap dichiarano di essere disponibili ad accettare eventuali proposte di assunzione a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici. Le istanze vengono presentate direttamente presso le scuole. E vengono considerate dai dirigenti scolastici all’atto dell’esaurimento delle graduatorie di istituto. Intendendo per tali sia le graduatorie dell’istituzione scolastica di riferimento, che quelle delle altre scuole della provincia. In buona sostanza, dunque, si tratta di un criterio di assunzione meramente residuale. Che può essere utilizzato solo dopo avere adottato senza esito tutte le soluzioni previste dalla normativa. Compreso l’esaurimento delle graduatorie d’istituto dei non specializzati.

Priorità agli specializzati

Negli ultimi anni, però, secondo quanto si evince dalla nota del 18 settembre, l’amministrazione ha dovuto fare i conti con il contrario avviso della giurisprudenza. Che sarebbe incline a ritenere tassativo il criterio del previo possesso del titolo di specializzazione ai fini dell’insegnamento agli alunni disabili. E quindi il ministero dell’istruzione è dovuto correre ai ripari, avvisando i dirigenti scolastici che, quando si tratta di sostegno, bisogna fare uno strappo alla regola. In pratica, dopo l’esaurimento degli elenchi di sostegno, il dirigente scolastico non dovrebbe applicare il comma 2, dell’articolo 6, del regolamento sulle supplenze. Ma dovrebbe passare all’individuazione di un docente specializzato tra quelli che abbiano presentato la messa a disposizione.

Note e regolamenti

Ma il condizionale è d’obbligo. Perché, fino ad ora, il regolamento delle supplenze non è stato modificato nel senso indicato dalla giurisprudenza. E dunque, continua a dispiegare effetti. Effetti vincolanti, evidentemente. Oltre tutto il ministero, pur avendo titolo a regolare la materia del reclutamento dei supplenti, per farlo ha bisogno di utilizzare lo strumento regolamentare. Che di per sé è soggetto a rigidi vincoli procedurali. Insomma, può modificare gli istituti sostanziali e le procedure. Ma non può farlo con una semplice nota.