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Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Legge 26 febbraio 2011, n. 10
(in SO 53 alla GU 26 febbraio 2011, n. 47 del 26-2-2011)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 26 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2518):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 29 dicembre 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’, il 12 e 18 gennaio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19, 26, 27 gennaio; 1, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2011.
Esaminato in aula l’1, 3, 10, 14 e 15 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4086):
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 16 febbraio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17 e 18 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 22, 23 e 24 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2518-B):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 25 febbraio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente il 25 febbraio 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2011.

Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2010.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ qui di seguito pubblicato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

All’articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-ter. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.

2-quater. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010“;

b) le parole: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011“;

c) le parole: “a far data dal 1º gennaio 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “a far data dal 1º gennaio 2011“;

d) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.

2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall’articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.

2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla “FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102“, di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-septies. L’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato».

All’articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2011, una parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117“.

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l’autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell’articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell’autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all’Accordo concernente i “requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica“, sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura l’immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l’esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l’Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

“5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso“.

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell’economia e delle finanze“;

b) all’articolo 5, comma 5-bis:

1) al penultimo periodo, le parole: “e all’ISTAT“ sono sostituite dalle seguenti: “, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti“;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali“.

2-sexies. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;“.

2-septies. All’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci“.

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all’individuazione della quota, per l’anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all’individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2-duodecies. Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all’assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l’anno 2011 a favore dell’associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. È differita al 1º gennaio 2012 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI“.

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all’attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l’anno 2011, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-quater. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti“;

b) al comma 3-ter, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti“.

3-quinquies. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

“4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77“.

3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila è differito al 1º novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino“, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-novies. Agli enti locali della provincia dell’Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall’anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1º luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All’onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011, con le modalità e nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L’eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l’anno finanziario 2011. All’onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all’adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-octies. Sono prorogati per l’anno 2011 gli interventi di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede nell’ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: “6,“ è soppressa;

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse“.

4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalità di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All’articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773“.

4-quaterdecies. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1º agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexiesdecies. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: “31 dicembre 2010“ sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225“.

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:

a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “entro tre mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi“;

b) al comma 2, le parole: “entro sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi“.

5-quater. All’articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “per le stazioni sperimentali“ sono inserite le seguenti: “, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali“.

5-quinquies. All’allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottava voce è inserita la seguente:

“Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell’esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia“.

5-sexies. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo“.

5-septies. Le società di capitali di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-octies. Il termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato “Programma nazionale“, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l’andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall’attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-terdecies. La durata dell’organo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l’anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l’anno 2011, 4,9 milioni di euro per l’anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-quater. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: “si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015“.

6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura previsto dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura“, costituito presso il Ministero dell’interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l’alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l’articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

6-septies. Ferma restando l’aliquota massima di 17 posti fissata dall’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, all’articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “con almeno quattro anni di servizio nella qualifica“ sono sostituite dalle seguenti: “con almeno due anni di servizio nella qualifica“;

b) al secondo periodo, le parole: “Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita“ sono sostituite dalle seguenti: “Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita“.

6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

6-novies. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l’aliquota di prefetti stabilita dall’articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-decies. Al fine di completare l’azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell’ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

6-terdecies. L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.

6-quaterdecies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 a valere sul fondo di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.

6-quinquiesdecies. All’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “al Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione centrale per i servizi antidroga“ e dopo le parole: “in qualità di esperti“ sono inserite le seguenti: “per la sicurezza“;

b) al comma 2, le parole: “riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga“;

c) al comma 3, le parole: “il Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “la Direzione centrale per i servizi antidroga“;

d) al comma 4, le parole: “del Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione centrale per i servizi antidroga“»;

al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le parole: «, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» sono soppresse; all’ultimo periodo, le parole: «Commissario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29 dicembre 2010»;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo»;

alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all’articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al», le parole: «all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente articolo», le parole: «all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive», dopo le parole: «annuo per il Commissario straordinario.», sono inserite le seguenti: «I subcommissari percepiscono un’indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», le parole: «di Governo» sono soppresse e la parola: «risultano» è sostituita dalla seguente: «risultino»;

alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «all’articolo 206 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al»;

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l’importo pari alla metà dell’indennità di rispettiva spettanza“.

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-quater. Al comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente“. Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato»;

al comma 10:

l’alinea è sostituito dal seguente: «All’articolo 307, comma 10, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:»;

alla lettera d), nel primo capoverso, le parole: «dei citati fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi», le parole: «per confluire,» sono sostituite dalle seguenti: «per confluire», le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole: «in un range» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura compresa»;

al comma 11, nell’alinea, dopo le parole: «All’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al», alla lettera a), l’ultimo periodo è soppresso, alla lettera b), al primo periodo, le parole: «Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l’esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede, per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-sexies. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: “al 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2011“. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

12-septies. All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: “Il Servizio sanitario nazionale“ sono premesse le seguenti: “A decorrere dal 31 maggio 2010“. Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l’importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.

12-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l’anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: “sono collocati fuori ruolo“ sono inserite le seguenti: “, se ne fanno richiesta,“. La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

12-undecies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2004-2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2011“ e le parole: “2.000 unità“ sono sostituite dalle seguenti: “1.800 unità“. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall’articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall’articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-terdecies. All’articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011“»;

al comma 13, alla lettera a), le parole: «Tale accordo,» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accordo» e, alla lettera b), la parola: «alinea» è sostituita dalle seguenti: «lettera a)»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall’uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All’onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l’anno 2011, le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell’idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull’intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l’anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;

al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»;

dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l’estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell’ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell’ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

17-sexies. All’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: “mese di aprile“ sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre“.

17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all’articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l’anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All’onere derivante dall’attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17-octies. Ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

17-novies. La deliberazione dell’assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell’ambito dell’esercizio dell’attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2447-quinquies del codice civile.

17-decies. È deliberata dall’assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.

17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. L’assemblea di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

17-duodecies. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

17-terdecies. All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: “può essere estesa all’esercizio successivo“ sono sostituite dalle seguenti: “può essere reiterata“ e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

“15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-ter. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-bis. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta“.

17-quaterdecies. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;

dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate ‘Fondo unico giustizia’, Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio“.

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 67 del 1º settembre 2009, nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all’anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. I princìpi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i princìpi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE“.

27. All’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “19 luglio 2002,“ sono inserite le seguenti: “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,“.

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i princìpi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

30. All’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,“ sono soppresse.

31. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato“.

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

“g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro“;

b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

“130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale ‘Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali’ ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma“;

c) al comma 135, dopo le parole: “alla spesa di personale,“ sono inserite le seguenti: “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,“;

d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:

“138-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali“;

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

“140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica“;

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio“ è sostituita dalla seguente: “triplo“;

g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:

“148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;

b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione“.

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

35. All’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “strutture private“ sono inserite le seguenti: “ospedaliere e ambulatoriali“ e dopo le parole: “decreto legislativo n. 502 del 1992;“ sono inserite le seguenti: “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;“.

36. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: “fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326“ sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa“.

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

“108. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ‘il 15 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013’“.

40. All’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alle associazioni di cui all’articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.

41. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Per gli anni 2008, 2009 e 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2008 al 2012“.

42. All’articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “della Regione“ sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.

43. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:

“117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: ‘Entro il 31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Entro il 31 dicembre 2013’ e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ‘Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime’“.

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma “carta acquisti“, di cui al comma 32 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All’articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti“.

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l’efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell’Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell’Allegato 1 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: “entro trentasei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantotto mesi“.

52. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all’entrata in servizio dei vincitori dell’anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All’onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “2009, 2010 e 2011“ sono inserite le seguenti: “, 2012, 2013 e 2014“;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1“.

54. All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011“.

55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d’esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d’imposta di cui al comma 55 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: “non superiore ad un nono“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore ad un decimo“. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta.

60. All’onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. Nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:

“5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni“.

63. Dopo l’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Art. 26-quinquies. – (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista“.

64. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: “Per i soggetti non residenti“ sono inserite le seguenti: “nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio“;

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: “Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito“ sono inserite le seguenti: “o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,“.

65. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: “dai commi 3 e 3-bis dell’articolo 26“ sono inserite le seguenti: “e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.

66. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973“ sono sostituite dalle seguenti: “le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973“.

67. Nel comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: “dall’articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,“ sono inserite le seguenti: “e quella del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.

68. La lettera a) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

“a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile“.

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1º luglio 2011.

70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1º luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75. Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1º luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all’intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell’imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1º luglio 2011:

a) l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-bis dell’articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: “da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché“ del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 10-ter. – (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). – 1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani“.

81. Nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: “dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5“.

82. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5“.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1º luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario».

All’articolo 3:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Alla tabella 1:

nel titolo, le parole: «previsto dall’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» le parole: «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 31, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166» è sostituita dalla seguente: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è sostituita dalla seguente: «articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» è sostituita dalla seguente: «articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

le seguenti voci sono soppresse:

«1º gennaio 2011 – articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«31 dicembre 2010 – articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«31 dicembre 2010 – Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»;

«31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

«31 dicembre 2010 – articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«30 aprile 2011 – articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«un anno – articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

(in SO n. 11 alla GU 14 gennaio 2011, n. 10)

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225

(in GU 29 dicembre 2010, n. 303)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla

proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare

misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle

famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale

attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e

dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza

in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore

proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui

al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori

termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Art. 2

Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a

4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto

della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano

anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento

alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,

si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi

stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono

aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a

2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota

del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro

400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni

di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica

per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi

dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al

precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate

nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore

onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro

per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,

pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293

del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei

contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi

alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30

giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,

pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi

dell’articolo 3.

3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di

gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39,

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del

presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti

peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338

e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di

spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non

si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1,

commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal

presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in

favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono

prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24

milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi

dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia

e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo

economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi

importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il

predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella

determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012

assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe

determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al

primo periodo.

6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per

l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli

uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure

di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in

deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno

i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza

del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui

al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma

519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma

90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si

provvede ai sensi dell’articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di

dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre

2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma

2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al

fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente

l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di

cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa

sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il

comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore

degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi

dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A

tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte

dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1,

comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e

valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui

al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma

437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla

vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati,

unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento

all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2

dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al

bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’

speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a

concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’

gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente

gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero

della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte

negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti

dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello

Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune

di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di

comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione

economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per

gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono

accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie

rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma

13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo

Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma

alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante

corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per

l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili

relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti

presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi

di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere

destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria

complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione

e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi

dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per

200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte

residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico

del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per

l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,

previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,

il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare

il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto

qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la

relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e

177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario

straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne

da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle

finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di

rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la

titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello

stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario

straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga

alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del

debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a

rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale

eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove

possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»;

b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:

«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di

funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso

per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui

all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le

predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare

i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del

trattamento economico spettante a figure analoghe

dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il

Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove

assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo

del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario

di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’

risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura

straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e

adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal

seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi

precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle

stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio

del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno

di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello

Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso

Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui

all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso;

e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14

e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del

Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle

seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i

debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi

dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica

positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine,

e’ soppresso.

10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero

dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con

gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al

rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento

netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e

crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante

riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni

agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata

del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui

all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi

incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e

per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,

nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui

all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla

ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro

della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,

al Ministero dell’economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di

ammortamento dei titoli di Stato;

in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla

complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali

interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza

viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi

due punti;».

11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della

difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di

gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le

cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili

conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono

continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla

riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del

crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli

immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente

comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del

presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal

combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi

o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti

dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli

immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le

modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale

fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui

all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino

al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle

difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4,

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai

sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12

mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo

quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione

degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di

Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20

di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la

partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario

internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi

aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito

con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e

si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente.

Conseguentemente:

a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con

il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un

accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del

presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale

accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto;

b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si

richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di

cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di

13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow

(NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello

strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’

esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo

(DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati

mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e

la Banca d’Italia.

14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per

la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi

piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la

Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800

milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di

mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and

growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario

internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca

d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a

concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty

reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di

diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno

utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario

internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia

dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati

e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia

dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del

capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si

provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base

8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della

garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di

pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il

termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura

speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio

2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno

2010, n. 99.

18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle

convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello

stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per

l’adozione dei relativi atti presupposti.

19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque,

quale attivita’ principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93

milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno

2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente

versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di

una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a

rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la

contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di

Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della

legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento,

entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di

quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per

gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma

847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle

risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,

gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di

euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa

di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo

delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del

bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate

nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti

programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere

destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette

somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non

impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto

residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante

riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma

151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante

accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla

categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per

ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,

costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per

effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle

Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti

di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti

sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche

interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo

degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per

l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo

6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

—————————–

Tabella 1

(previsto dall’articolo 1)

Allegato 1

(previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera a))

Allegato 2

(articolo 3, comma 1, lettera e))

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

(in SO n. 281 alla GU 21 dicembre 2010, n. 297)

approvata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

approvata definitivamente dal Senato della Repubblica il 7 dicembre 2010

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

Legge 3 dicembre 2010, n. 202

Legge 3 dicembre 2010, n. 202

(in G.U. 4 dicembre 2010, n. 284)

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004

Art. 1.

1. Al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

Art. 4.

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 1.

Art. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.

Art. 6.

1. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.

3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.

1. Per l’organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all’articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Art. 9.

1. All’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

1. Le assunzioni ai sensi dell’articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l’assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 4 novembre 2010, n. 183

Legge 4 novembre 2010, n. 183

(in S.O. n. 243 alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262)

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.

              (Delega al Governo per la revisione della
               disciplina in tema di lavori usuranti)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   di   riassetto  normativo,  al  fine  di  concedere  ai
lavoratori  dipendenti  impegnati in particolari lavori o attivita' e
che  maturano  i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere
dal  1°  gennaio  2008  la possibilita' di conseguire, su domanda, il
diritto  al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti  per  la  generalita'  dei  lavoratori dipendenti, secondo i
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  Restano   ferme  le  modalita'  procedurali  per  l'emanazione  dei
predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di
copertura  finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 recano, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una
clausola  di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito
della  funzione  di  accertamento  del  diritto al beneficio emergano
scostamenti  tra  gli  oneri  derivanti  dalle  domande  accolte e la
copertura  finanziaria  prevista,  trovi  applicazione un criterio di
priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a
parita'  degli  stessi,  della  data  di presentazione della domanda,
nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
                               Art. 2. 
 
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
                               salute) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti  e
societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del  rapporto
di vigilanza dei predetti Ministeri sugli  stessi  enti,  istituti  e
societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la  loro  autonomia
di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione  e  snellimento  dell'organizzazione  e  della
struttura amministrativa degli enti, istituti  e  societa'  vigilati,
adeguando  le  stesse  ai  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
economicita'  dell'attivita'  amministrativa  e   all'organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le  specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  riordino  delle
competenze   dell'Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; 
    b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi  di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante   adeguamento   dell'organizzazione   e   della    struttura
amministrativa degli enti e istituti  vigilati  ai  principi  e  alle
esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  riconoscendo  il  valore  strategico
degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; 
    c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero  della  salute  e  gli
enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i  predetti
Ministeri la  possibilita'  di  emanare  indirizzi  e  direttive  nei
confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
    d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto
delle attuali modalita' di finanziamento,  secondo  il  principio  di
autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri  di  cui  alle
lettere a) e b) del presente comma; 
    e) previsione dell'obbligo degli  enti  e  istituti  vigilati  di
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei  decreti  legislativi
emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. (2) ((5)) 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro
della salute, ciascuno  in  relazione  alla  propria  competenza,  di
concerto, rispettivamente, con il Ministro  della  salute  e  con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,   nonche'   con   il   Ministro   della   difesa
limitatamente al decreto legislativo relativo  alla  riorganizzazione
della Croce  rossa  italiana,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  e  previo  parere   della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;  decorso  tale
termine, il Governo puo'  comunque  procedere.  Successivamente,  gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro  quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente  comma  scada  nei  trenta
giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per  l'adozione  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e'  prorogato  di
due mesi. 
  3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge si procede al riordino degli organi collegiali  e  degli  altri
organismi istituiti con Legge o con regolamento  nell'amministrazione
centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b)  razionalizzazione  delle  competenze  delle   strutture   che
svolgono funzioni omogenee; 
    c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro
eventuale  unificazione,   a   quelle   strettamente   indispensabili
all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; 
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Il termine per l'esercizio della delega di cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.  183,  limitatamente  agli
enti, istituti e societa' vigilati dal  Ministero  della  salute,  e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente  comma,  sono
compresi tra i principi e criteri  direttivi  per  l'esercizio  della
delega quelli di sussidiarieta' e di  valorizzazione  dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 131, nel modificare l'art. 1, comma 2 della
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) con gli interventi  per  la  funzionalita'  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  e  con  il  riordino  del  Servizio
nazionale della protezione  civile,  nell'intento  di  realizzare  un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e'
differito al 30 settembre 2012". 
                               Art. 3.

      (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
       e per la tutela della salute nelle attivita' sportive)

  1.  All'articolo  3  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  I  componenti della Commissione sono designati tra persone
di  comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma
1, secondo le seguenti modalita':
    a)  cinque  componenti  designati dal Ministro della salute o suo
delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
    b)   cinque   componenti   designati   dal  Sottosegretario  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui
uno con funzioni di vice presidente;
    c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    d) un componente designato dal CONI;
    e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
    f)  un  ufficiale  del  Comando  carabinieri  per la tutela della
salute designato dal Comandante".
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' abrogato.
                               Art. 4. 
 
                 (Misure contro il lavoro sommerso) 
 
1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  gia'  previste
dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa da euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per  ciascuna  giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  30  per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo  lavorativo  successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei  contributi
e dei premi riferiti  a  ciascun  lavoratore  irregolare  di  cui  ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le sanzioni di  cui  al  comma  3  non  trovano  applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente
assolti, si  evidenzi  comunque  la  volonta'  di  non  occultare  il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma
3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti  in
materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a
ricevere il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente competente». 
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno  o  piu'
dati  anagrafici   inerenti   al   lavoratore   puo'   integrare   la
comunicazione   entro   il   terzo   giorno   successivo   a   quello
dell'instaurazione   del   rapporto   di   lavoro,   purche'    dalla
comunicazione  preventiva  risultino  in  maniera  inequivocabile  la
tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro». 
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54,  della  legge  24
dicembre 2007,n. 247, la parola:  «constatate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «commesse». 
 
                               Art. 5. 
 
    (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni) 
 
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  gli
enti pubblici economici»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il  ventesimo  giorno
del  mese  successivo  alla  data  di  assunzione,  di  proroga,   di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la  proroga,
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi  al
mese precedente». 
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e
secondo i criteri  e  le  modalita'  individuati  con  circolare  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i  dati  di
cui  al  comma  1  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della fanzione pubblica, che  li  pubblica  nel  proprio
sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati
e' comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti». 
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile
2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «All'atto della assunzione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»; 
    b) le parole: «pubblici e» sono soppresse; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il  datore  di
lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui  al
decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,  con  la  consegna  al
lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo  alla  data
di assunzione, della copia della comunicazione di  instaurazione  del
rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia  del  contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile
2000, n. 181, le parole:  «I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti
pubblici economici e le pubbliche  amministrazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
economici». 
 
                               Art. 6.

(Disposizioni  riguardanti  i  medici e altri professionisti sanitari
                          extracomunitari)

  1.  All'articolo  27 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
  "1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri  professionisti sanitari al
seguito  di  delegazioni  sportive,  in  occasione  di manifestazioni
agonistiche  organizzate  dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni  sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano  o  da  organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti  o,  nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e con il Ministro
dell'interno,  al  seguito  di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere   la   pertinente   attivita',  in  deroga  alle  norme  sul
riconoscimento  dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva  delegazione  o  gruppo  organizzato  e  limitatamente  al
periodo   di   permanenza   della   delegazione   o   del  gruppo.  I
professionisti  sanitari  cittadini  di  uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole".
                               Art. 7. 
 
          (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro) 
 
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
come da ultimo  modificato  dall'articolo  41  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  100  a  750  euro.  Se   la
violazione si riferisce a piu' di  cinque  lavoratori  ovvero  si  e'
verificata in almeno tre periodi di riferimento di  cui  all'articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori  ovvero  si  e'
verificata  in  almeno  cinque  periodi   di   riferimento   di   cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a
5.000 euro e non e' ammesso il pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 10, comma 1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata  in  almeno  due  anni,  la
sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e'  da  800  a  4.500
euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 7, comma  1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno  tre  periodi  di
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000  euro.
Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la  sanzione
amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso  il  pagamento
della sanzione in misura ridotta». 
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  possono  essere  derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative.  In
assenza  di  specifiche   disposizioni   nei   contratti   collettivi
nazionali,  le  deroghe  possono  essere  stabilite   nei   contratti
territoriali o aziendali stipulati con  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di
periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o  la  concessione  di
riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di
navi impiegate  in  viaggi  di  breve  durata  o  adibite  a  servizi
portuali». 
 
                               Art. 8. 
 
      (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, 
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002) 
 
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n.  56,  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «L'elettorato  passivo  e'
altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso  di  mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la  predetta
elezione». 
 
                               Art. 9. 
 
    (Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, 
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, 
         e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009) 
 
1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:  «nonche'
di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230,» sono soppresse. 
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10  novembre  2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: «, illustrati e discussi davanti alla  commissione,»  sono
soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite  le  seguenti:
«discussi pubblicamente con la commissione,». 
 
                              Art. 10. 
 
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione  universitaria  ad
                        ordinamento speciale) 
 
1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e'  inserito
il seguente: «Fermo restando  il  rispetto  dei  predetti  limiti  di
spesa, le quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale». 
 
                              Art. 11.

          (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni
                comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono abrogati.
                              Art. 12. 
 
 (Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia 
              e delle finanze alle universita' statali) 
 
1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in  servizio  presso
la Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  alle  universita'
statali, in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata  Scuola
trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione   del   trattamento   retributivo   del    ricercatore
trasferito». 
 
                              Art. 13. 
 
      (Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni) 
 
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle  regioni  e  alle
autonomie  locali  ovvero  di  trasferimento  o  di  conferimento  di
attivita' svolte  da  pubbliche  amministrazioni  ad  altri  soggetti
pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e  di  servizi,  si
applicano  al  personale  ivi  adibito,  in  caso  di   esubero,   le
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. 
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate   esigenze
organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo
restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto». 
3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le
assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal  comma
2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.  165  del
2001, introdotto dal comma  2  del  presente  articolo.  In  caso  di
mancata rideterminazione, i rapporti in corso  continuano  ad  essere
disciplinati dalle originarie fonti. 
 
                              Art. 14. 
 
    (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali 
                  effettuato da soggetti pubblici) 
 
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    b) all'articolo 19, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento  delle  prestazioni
di chiunque sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e  la  relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d)». 
2. Dopo il comma 11 dell'articolo  72  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in  servizio
e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego,  gli  enti  e
gli  altri  organismi  previdenziali   comunicano,   anche   in   via
telematica,  alle  amministrazioni  pubbliche  richiedenti   i   dati
relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati». 
 
                              Art. 15. 
 
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
    n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali 
                   a dirigenti di seconda fascia) 
 
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'  inserito  il  seguente:  «Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale  a
dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di  prestito,  non
si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni». 
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica  agli  incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
 
                              Art. 16. 
 
  (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale) 
 
1. In  sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  introdotte
dall'articolo  73  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono
sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di  concessione  della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
gia' adottati prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008. 
 
                              Art. 17. 
 
      (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della 
         Presidenza del Consiglio dei ministri al personale 
                         ad essa trasferito) 
 
1.  Al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  trasferito  e
inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   e   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a  decorrere  dal
1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
                              Art. 18. 
 
                            (Aspettativa) 
 
1. I dipendenti pubblici possono  essere  collocati  in  aspettativa,
senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per  un
periodo  massimo  di  dodici  mesi,  anche  per   avviare   attivita'
professionali   e   imprenditoriali.   L'aspettativa   e'    concessa
dall'amministrazione,  tenuto  conto  delle  esigenze  organizzative,
previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 
2. Nel periodo di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  non  si
applicano  le  disposizioni  in  tema  di  incompatibilita'  di   cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
3. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  23-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
 
                              Art. 19. 
 
     (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e 
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e  dei
contenuti  del  rapporto  di  impiego  e  della   tutela   economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta  la  specificita'  del
ruolo delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  dello  stato  giuridico  del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita'  dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni  personali,  previsti  da
leggi e regolamenti, per le  funzioni  di  tutela  delle  istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti  di  efficienza  operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di  cui  al
comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi,  con  i
quali  si  provvede  altresi'  a  stanziare  le  occorrenti   risorse
finanziarie. 
3.  Il  Consiglio  centrale  di   rappresentanza   militare   (COCER)
partecipa, in rappresentanza del personale militare,  alle  attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al  comma  1  e
concernenti il trattamento economico del medesimo personale. 
 
                              Art. 20. 
 
     (Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato) 
 
1. A decorrere dall'anno  2012,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'
incrementata di 5 milioni di  euro.  Al  relativo  onere,  pari  a  5
milioni di euro annui a decorrere  dal  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
2.  Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del   danno   del
lavoratore, le norme aventi forza  di  legge  emanate  in  attuazione
della delega di cui  all'articolo  2,  lettera  b),  della  legge  12
febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non  trovano
applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato  e,
pertanto, le disposizioni penali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  non  si  applicano,  per  il
periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti  a  bordo  dei  mezzi  del
medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal  giudice  penale  non
pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese  in  ogni
sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi,  per  l'accertamento
della  responsabilita'  civile   contrattuale   o   extracontrattuale
derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato  decreto  n.
303 del 1956. 
 
                              Art. 21. 
 
 (Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora 
    e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 
 
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) realizzare la  migliore  utilizzazione  delle  risorse  umane
nelle pubbliche  amministrazioni,  assicurando  la  formazione  e  lo
sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato,  garantendo  pari  opportunita'
alle lavoratrici ed ai  lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; 
    b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno»; 
    c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: 
    «01.  Le  pubbliche  amministrazioni  costituiscono  al   proprio
interno, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  il  "Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze  in  un
solo organismo, i comitati per le  pari  opportunita'  e  i  comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte  le   funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al  personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
    02. Il Comitato unico di garanzia per le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione  in  modo   da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi.
Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato
dall'amministrazione. 
    03.    Il    Comitato    unico    di    garanzia,     all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,  consultivi  e
di verifica e  opera  in  collaborazione  con  la  consigliera  o  il
consigliere nazionale  di  parita'.  Contribuisce  all'ottimizzazione
della produttivita' del  lavoro  pubblico,  migliorando  l'efficienza
delle prestazioni collegata alla garanzia di un  ambiente  di  lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi  di  pari  opportunita',  di
benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
    04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di  garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una  direttiva  emanata
di  concerto  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
    05. La  mancata  costituzione  del  Comitato  unico  di  garanzia
comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione  del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi»; 
    d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari  opportunita',  per  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni,  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
bilancio»; 
    e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita',  contrasto  alle
discriminazioni ed alla violenza morale o  psichica,  sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica». 
 
                              Art. 22. 
 
(Eta'  pensionabile  dei  dirigenti  medici  del  Servizio  sanitario
                             nazionale) 
 
1. Al comma 1 dell'articolo  15-nonies  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, le  parole:  «dirigenti  medici  del  Servizio
sanitario  nazionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»  e  le
parole: «fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero, su istanza dell'interessato, al  maturare  del  quarantesimo
anno di servizio  effettivo.  In  ogni  caso  il  limite  massimo  di
permanenza non puo' superare  il  settantesimo  anno  di  eta'  e  la
permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un  aumento  del  numero
dei dirigenti». 
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I dipendenti in  aspettativa  non  retribuita  che
ricoprono cariche  elettive  presentano  la  domanda  almeno  novanta
giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento  a
riposo». 
3. Le disposizioni di cui al  comma  1  dell'articolo  15-nonies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale  in  servizio
alla data del 31 gennaio 2010. 
 
                               Art. 23

         (Delega al Governo per il riordino della normativa
           in materia di congedi, aspettative e permessi)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  vigente  in
materia  di  congedi,  aspettative  e  permessi, comunque denominati,
fruibili  dai  lavoratori  dipendenti  di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   coordinamento   formale   e   sostanziale  del  testo  delle
disposizioni  vigenti  in materia, apportando le modifiche necessarie
per  garantire  la  coerenza  giuridica,  logica  e sistematica della
normativa  e  per  adeguare,  aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
    b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
    c)  riordino  delle  tipologie di permessi, tenuto conto del loro
contenuto  e  della  loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
    d)  ridefinizione  dei  presupposti  oggettivi e precisazione dei
requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei
criteri  e  delle  modalita'  per  la  fruizione  dei  congedi, delle
aspettative  e  dei  permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
    e)   razionalizzazione   e   semplificazione   dei  documenti  da
presentare,  con particolare riferimento alle persone con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5   febbraio   1992,   n.   104,  o  affette  da  patologie  di  tipo
neuro-degenerativo o oncologico.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite le associazioni
dei   datori   e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative  sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine,  il  Governo  puo'  comunque procedere. Successivamente, gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti  Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di  cui al presente comma scada nei trenta
giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termine per l'adozione dei
decreti  legislativi  di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di
due mesi.
  3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al  presente  articolo  non  deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
                              Art. 24.

(Modifiche  alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a
          portatori di handicap in situazione di gravita')

  1.  All'articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo  pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato, che
assiste  persona  con  handicap  in  situazione di gravita', coniuge,
parente  o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora  i  genitori  o  il  coniuge  della  persona  con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta'
oppure  siano  anche  essi  affetti  da patologie invalidanti o siano
deceduti  o  mancanti,  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa, anche in
maniera   continuativa.   Il   predetto   diritto   non  puo'  essere
riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa   persona   con   handicap  in  situazione  di  gravita'.  Per
l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di
gravita',  il  diritto  e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente";
    b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato"
sono  sostituite  dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e
le parole:
    "al  proprio  domicilio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
domicilio della persona da assistere";
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "7-bis.   Ferma   restando   la   verifica  dei  presupposti  per
l'accertamento  della  responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui  al  comma  3  decade  dai  diritti  di cui al presente articolo,
qualora  il  datore  di  lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir  meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi  diritti.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica".
  2.  All'articolo  42 del testo unico delle disposizioni legislative
in   materia   di   tutela   e  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita',di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Successivamente  al  compimento  del  terzo anno di eta' del
bambino  con  handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire
dei  permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi
i  genitori,  anche  adottivi,  che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";
    b) il comma 3 e' abrogato.
  3.  All'articolo  20,  comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica:
    a)  i  nominativi  dei  propri  dipendenti  cui  sono accordati i
permessi  di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi
dei  lavoratori  padri  e  delle lavoratrici madri, specificando se i
permessi  sono  fruiti  dal  lavoratore con handicap in situazione di
gravita',  dal  lavoratore  o  dalla  lavoratrice  per  assistenza al
proprio  figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti
o affini;
    b)  in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza
a  persona  con  handicap in situazione di gravita', il nominativo di
quest'ultima,     l'eventuale     rapporto     di    dipendenza    da
un'amministrazione  pubblica  e  la  denominazione  della  stessa, il
comune di residenza dell'assistito;
    c)   il  rapporto  di  coniugio,  il  rapporto  di  maternita'  o
paternita'  o  il  grado  di  parentela o affinita' intercorrente tra
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
    d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre,  la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del
figlio;
    e)  il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti
da  ciascun  lavoratore  nel corso dell'anno precedente e per ciascun
mese.
  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio,  una  banca  di  dati informatica costituita secondo quanto
previsto  dall'articolo  22,  commi  6  e 7, del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al
comma   4  del  presente  articolo,  che  sono  fornite  da  ciascuna
amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno,
nel  rispetto  delle misure di sicurezza previste dal predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  6.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili  di  cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque
avere   durata   superiore   a   ventiquattro  mesi.  Ai  fini  della
comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali
e  sensibili  e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non  superiore  a  trenta  giorni dalla loro comunicazione, decorsi i
quali,  salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano
la  cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione,  elaborazione  dei  dati  in  forma  elettronica e no,
nonche'  nella  comunicazione  alle amministrazioni interessate. Sono
inoltre  consentite  la  pubblicazione  e  la divulgazione dei dati e
delle  elaborazioni  esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di
cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima   fruizione  dei  permessi,  sono  di  rilevante  interesse
pubblico.  Rimangono  fermi  gli  obblighi previsti dal secondo comma
dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma
dell'articolo  11  della  legge  27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto
comma  dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti
l'invio  degli  elenchi  delle  persone  sottoposte  ad  accertamenti
sanitari,  contenenti  soltanto  il  nome,  il cognome e l'indirizzo,
rispettivamente  all'Ente  nazionale per la protezione e l'assistenza
dei  sordi,  all'Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli ipovedenti e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
                              Art. 25. 
 
                      (Certificati di malattia) 
 
1. Al fine  di  assicurare  un  quadro  completo  delle  assenze  per
malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace  sistema
di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in  tutti
i casi di assenza per malattia dei dipendenti  di  datori  di  lavoro
privati, per il rilascio e  la  trasmissione  della  attestazione  di
malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo  55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
                              Art. 26. 
 
(Aspettativa per conferimento di incarichi,  ai  sensi  dell'articolo
                                 19, 
       comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
 
1. Al personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa  possono  essere
conferiti,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nel
rispetto  dei  requisiti  e  dei  limiti  ivi   previsti,   incarichi
dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da  quella
di   appartenenza,   che   siano    strettamente    collegati    alla
professionalita'  da  loro  rivestita  e  motivati  da  esigenze   di
carattere eccezionale. Il personale e' collocato in aspettativa senza
assegni e continua ad occupare  il  relativo  posto  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza. 
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa
autorizzazione del Ministro  competente,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
                              Art. 27. 
 
(Disposizioni in  materia  di  personale  dell'Amministrazione  della
                               difesa) 
 
  1.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n.  224,  si
interpreta  nel  senso  che  gli  assegni  previsti  nel  tempo,  ivi
menzionati,  sono  comprensivi  delle   sole   indennita'   fisse   e
continuative in godimento il giorno antecedente  il  collocamento  in
aspettativa per riduzione di quadri, in relazione  al  grado  e  alle
funzioni dirigenziali espletate. 
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  6. Dalle disposizioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  7. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10
gennaio 2012, il sistema  di  tutela  previdenziale  e  assistenziale
applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale volontario presso il  medesimo  Corpo
nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari
dei vigili del fuoco volontari deceduti  per  causa  di  servizio  al
trattamento economico spettante ai familiari  superstiti  dei  vigili
del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i  vigili
del fuoco volontari siano deceduti espletando attivita'  addestrative
od operative diverse da quelle connesse al soccorso; 
    b) equiparare il trattamento economico  concesso  ai  vigili  del
fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio
permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia
contratta per causa di  servizio,  includendo  anche  il  periodo  di
addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo
gratuito. 
  8. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  7  sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  di  carattere
finanziario, che si esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
assegnazione; decorso tale termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  del
parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta  giorni
che precedono la scadenza del  termine  per  l'adozione  dei  decreti
legislativi di cui al comma 7,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di ulteriori due mesi. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  7,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                              Art. 28. 
 
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze  armate,  delle  Forze  di
         polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1. Per  particolari  discipline  sportive  indicate  dal  bando  di
concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi ((. . .)) delle Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,
in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai  sensi
del  presente  articolo  non  puo'  essere  impiegato  in   attivita'
operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. 
                              Art. 29. 
 
             (Concorsi interni per vice revisore tecnico 
            e vice perito tecnico della Polizia di Stato) 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 20-quater: 
      1) al comma l, lettera a), le parole: «provenienti  da  profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma  1,
lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del  ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici e quelli  relativi  ai  posti
messi a concorso» sono soppresse; 
    b) all'articolo 25-ter: 
      1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali
omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «, nonche' la definizione, anche  per
categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili  professionali
del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi  ai  posti  messi  a
concorso» sono soppresse. 
 
                              Art. 30. 
 
    (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro) 
 
  1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie
di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo
63,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
contengano clausole generali,  ivi  comprese  le  norme  in  tema  di
instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro,  esercizio  dei   poteri
datoriali,  trasferimento  di  azienda  e   recesso,   il   controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi
generali  dell'ordinamento,  all'accertamento  del   presupposto   di
legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato  di  merito  sulle
valutazioni tecniche, organizzative e  produttive  che  competono  al
datore  di  lavoro   o   al   committente.   ((L'inosservanza   delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia  di  limiti  al
sindacato di  merito  sulle  valutazioni  tecniche,  organizzative  e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce  motivo  di
impugnazione per violazione di norme di diritto)). 
  2.   Nella   qualificazione   del    contratto    di    lavoro    e
nell'interpretazione delle relative  clausole  il  giudice  non  puo'
discostarsi dalle  valutazioni  delle  parti,  espresse  in  sede  di
certificazione dei contratti di lavoro di  cui  al  titolo  VIII  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto,
di vizi del consenso o di  difformita'  tra  il  programma  negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. 
  3. Nel valutare le motivazioni poste a base del  licenziamento,  il
giudice  tiene  conto  delle  tipizzazioni  di  giusta  causa  e   di
giustificato motivo  presenti  nei  contratti  collettivi  di  lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi  ovvero
nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza  e
la consulenza delle commissioni di certificazione di  cui  al  titolo
VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e  successive
modificazioni.  Nel  definire  le  conseguenze  da  riconnettere   al
licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 
604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di
elementi e di parametri fissati dai  predetti  contratti  e  comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal
datore di lavoro,  la  situazione  del  mercato  del  lavoro  locale,
l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento
delle parti anche prima del licenziamento. 
  4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso  in
materia di lavoro, le parti possono ottenere  la  certificazione  dei
contratti in cui sia  dedotta,  direttamente  o  indirettamente,  una
prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria  stabilita  nel
presente titolo". 
  5.  All'articolo  76,  comma  1,  lettera   c-ter),   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "e  comunque  unicamente  nell'ambito  di   intese
definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con  l'attribuzione  a
quest'ultimo delle funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli
aspetti organizzativi". 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse
umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                              Art. 31. 
 
                     (Conciliazione e arbitrato) 
 
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende  propone  in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo  409
puo' promuovere, anche tramite l'associazione  sindacale  alla  quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo  di  conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri
di cui all'articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di  espletamento  del  tentativo  di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende,  per  la  durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni  successivi  alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 
Le commissioni di conciliazione sono istituite  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro. La  commissione  e'  composta  dal  direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato
a riposo,  in  qualita'  di  presidente,  da  quattro  rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro  e  da  quattro
rappresentanti effettivi  e  da  quattro  supplenti  dei  lavoratori,
designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello territoriale. 
Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita',  affidano  il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  o  da  un  suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.
In ogni caso  per  la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
La   richiesta   del   tentativo   di   conciliazione,   sottoscritta
dall'istante, e'  consegnata  o  spedita  mediante  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  del  tentativo  di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  a  cura  della  stessa  parte   istante   alla
controparte. 
La richiesta deve precisare: 
    1) nome, cognome e residenza dell'istante  e  del  convenuto;  se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica,  un'associazione
non  riconosciuta  o  un  comitato,  l'istanza   deve   indicare   la
denominazione o la ditta nonche' la sede; 
    2) il luogo dove e'  sorto  il  rapporto  ovvero  dove  si  trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto  il  lavoratore  o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine  del
rapporto; 
    3) il luogo dove  devono  essere  fatte  alla  parte  istante  le
comunicazioni inerenti alla procedura; 
    4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a  fondamento
della pretesa. 
Se la controparte intende accettare la  procedura  di  conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro  venti  giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una  memoria  contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le  eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna  delle
parti e' libera di  adire  l'autorita'  giudiziaria.  Entro  i  dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa  la  comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro  i  successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
lavoratore  puo'  farsi  assistere  anche  da  un'organizzazione  cui
aderisce o conferisce mandato. 
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta  la  pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo  a  responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave». 
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio. 
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art.  411.  -  (Processo  verbale  di  conciliazione).   -   Se   la
conciliazione esperita  ai  sensi  dell'articolo  410  riesce,  anche
limitatamente ad una parte  della  domanda,  viene  redatto  separato
processo verbale sottoscritto dalle  parti  e  dai  componenti  della
commissione di conciliazione. Il  giudice,  su  istanza  della  parte
interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Se non si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  la  commissione  di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria  definizione
della controversia. Se la proposta non e'  accettata,  i  termini  di
essa sono riassunti nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza  adeguata  motivazione  il  giudice
tiene conto in sede di giudizio. 
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al
ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere  allegati
i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione  non
riuscito. Se il tentativo di  conciliazione  si  e'  svolto  in  sede
sindacale,  ad  esso  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 410. Il processo verbale di  avvenuta  conciliazione  e'
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura  di  una
delle parti  o  per  il  tramite  di  un'associazione  sindacale.  Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede  a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui  circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale del  verbale  di  conciliazione,  lo
dichiara esecutivo con decreto». 
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile,  le
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula  alle  parti
una proposta transattiva» e le parole:  «senza  giustificato  motivo,
costituisce  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  della
decisione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  il  rifiuto  della
proposta  transattiva  del  giudice,   senza   giustificato   motivo,
costituiscono  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  del
giudizio». 
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art.  412.  -  (Risoluzione  arbitrale  della  controversia).  -  In
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al  suo  termine  in
caso di mancata riuscita, le parti  possono  indicare  la  soluzione,
anche parziale,  sulla  quale  concordano,  riconoscendo,  quando  e'
possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono  accordarsi
per  la  risoluzione  della  lite,  affidando  alla  commissione   di
conciliazione  il  mandato  a   risolvere   in   via   arbitrale   la
controversia. 
Nel  conferire  il  mandato  per  la  risoluzione   arbitrale   della
controversia, le parti devono indicare: 
    1) il termine per l'emanazione del lodo, che  non  puo'  comunque
superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,  spirato  il
quale l'incarico deve intendersi revocato; 
    2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese  e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Il lodo emanato  a  conclusione  dell'arbitrato,  sottoscritto  dagli
arbitri e autenticato, produce  tra  le  parti  gli  effetti  di  cui
all'articolo 1372 e  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del  codice
civile. 
Il  lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo  808-ter.   Sulle
controversie aventi  ad  oggetto  la  validita'  del  lodo  arbitrale
irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico  grado  il
tribunale,  in  funzione   di   giudice   del   lavoro,   nella   cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.
Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se  il  ricorso
e'  stato  respinto  dal  tribunale,  il  lodo  e'  depositato  nella
cancelleria  del  tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  la  sede
dell'arbitrato. Il  giudice,  su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale  del  lodo  arbitrale,  lo  dichiara
esecutivo con decreto». 
6. L'articolo 412-ter del codice di procedura  civile  e'  sostituito
dal seguente: 
«Art. 412-ter.  -  (Altre  modalita'  di  conciliazione  e  arbitrato
previste dalla  contrattazione  collettiva).  -  La  conciliazione  e
l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo  409,  possono  essere
svolti altresi' presso le  sedi  e  con  le  modalita'  previste  dai
contratti  collettivi  sottoscritti  dalle   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative». 
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». 
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente: 
«Art. 412-quater. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato). -
Ferma  restando  la  facolta'  di  ciascuna  delle  parti  di   adire
l'autorita'  giudiziaria  e   di   avvalersi   delle   procedure   di
conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di
cui all'articolo 409 possono  essere  altresi'  proposte  innanzi  al
collegio di conciliazione e arbitrato  irrituale  costituito  secondo
quanto previsto dai commi seguenti. 
Il  collegio  di  conciliazione  e  arbitrato  e'  composto   da   un
rappresentante di ciascuna delle parti  e  da  un  terzo  membro,  in
funzione di presidente, scelto di comune  accordo  dagli  arbitri  di
parte tra i professori  universitari  di  materie  giuridiche  e  gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
La parte  che  intenda  ricorrere  al  collegio  di  conciliazione  e
arbitrato deve notificare all'altra parte  un  ricorso  sottoscritto,
salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente  o
da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina
dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le  ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi
di prova e il valore della controversia entro  il  quale  si  intende
limitare la domanda. Il ricorso deve contenere  il  riferimento  alle
norme  invocate  dal  ricorrente  a  sostegno  della  sua  pretesa  e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione
e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta
giorni  dalla  notifica   del   ricorso   procede,   ove   possibile,
concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della
sede del collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che  ha  presentato
ricorso puo' chiedere che la nomina  sia  fatta  dal  presidente  del
tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le  parti
non hanno ancora determinato la sede, il  ricorso  e'  presentato  al
presidente del tribunale del luogo in cui e'  sorto  il  rapporto  di
lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza  alla  quale  e'
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto. 
In caso di scelta  concorde  del  terzo  arbitro  e  della  sede  del
collegio, la parte convenuta, entro trenta  giorni  da  tale  scelta,
deve depositare presso la sede del  collegio  una  memoria  difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da
un avvocato cui abbia  conferito  mandato  e  presso  il  quale  deve
eleggere il domicilio. La memoria  deve  contenere  le  difese  e  le
eccezioni in  fatto  e  in  diritto,  le  eventuali  domande  in  via
riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. 
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente
puo' depositare presso la sede del collegio una  memoria  di  replica
senza modificare il  contenuto  del  ricorso.  Nei  successivi  dieci
giorni il convenuto puo' depositare presso la sede del  collegio  una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 
Il collegio fissa il giorno  dell'udienza,  da  tenere  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,
dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno  dieci
giorni prima. 
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di  conciliazione.  Se
la conciliazione riesce, si applicano le  disposizioni  dell'articolo
411, commi primo e terzo. 
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra,  a
interrogare le parti e ad ammettere e assumere le  prove,  altrimenti
invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione  delle
prove, il collegio puo' rinviare ad altra  udienza,  a  non  piu'  di
dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la  discussione
orale. 
La  controversia  e'  decisa,  entro  venti  giorni  dall'udienza  di
discussione,  mediante  un  lodo.  Il  lodo  emanato  a   conclusione
dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra
le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto  comma,
del codice civile. Il lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita'  del  lodo
arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in  unico
grado il tribunale, in funzione di  giudice  del  lavoro,  nella  cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.
Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e'
stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.  Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura pari  al
2 per cento del valore della controversia dichiarato nel  ricorso  ed
e' versato dalle parti,  per  meta'  ciascuna,  presso  la  sede  del
collegio mediante assegni circolari intestati  al  presidente  almeno
cinque  giorni  prima  dell'udienza.  Ciascuna   parte   provvede   a
compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e  quelle  per
il compenso del presidente e dell'arbitro  di  parte,  queste  ultime
nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia,
sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,  primo  comma,  e
92. 
I contratti collettivi nazionali di categoria  possono  istituire  un
fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il  compenso  del
presidente del collegio e del proprio arbitro di parte». 
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile si applicano anche  alle  controversie
di cui all'articolo 63, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono abrogati. 
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del  codice  di
procedura civile, le parti  contrattuali  possono  pattuire  clausole
compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile
che rinviano alle modalita' di  espletamento  dell'arbitrato  di  cui
agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura  civile,  solo
ove  cio'  sia  previsto  da  accordi  interconfederali  o  contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle  organizzazioni  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve
essere certificata in base alle disposizioni di cui  al  titolo  VIII
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  dagli  organi  di
certificazione  di  cui  all'articolo   76   del   medesimo   decreto
legislativo,  e   successive   modificazioni.   Le   commissioni   di
certificazione  accertano,  all'atto   della   sottoscrizione   della
clausola  compromissoria,  la  effettiva  volonta'  delle  parti   di
devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal  rapporto
di lavoro. La clausola compromissoria  non  puo'  essere  pattuita  e
sottoscritta prima  della  conclusione  del  periodo  di  prova,  ove
previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno  trenta  giorni  dalla
data di stipulazione del contratto di  lavoro,  in  tutti  gli  altri
casi. La clausola compromissoria  non  puo'  riguardare  controversie
relative alla risoluzione  del  contratto  di  lavoro.  Davanti  alle
commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da  un
legale di loro fiducia o  da  un  rappresentante  dell'organizzazione
sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. 
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti  collettivi
di cui al primo periodo del comma 10,  trascorsi  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative,  al
fine  di  promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
dell'accordo  di  cui  al  periodo  precedente,  entro  i  sei   mesi
successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto tra le  parti  sociali,  individua  in  via
sperimentale, fatta salva la possibilita' di integrazioni  e  deroghe
derivanti  da  eventuali  successivi   accordi   interconfederali   o
contratti  collettivi,  le  modalita'  di  attuazione  e   di   piena
operativita' delle disposizioni di cui al comma 10. 
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
possono istituire camere  arbitrali  per  la  definizione,  ai  sensi
dell'articolo  808-ter  del  codice  di   procedura   civile,   delle
controversie nelle materie  di  cui  all'articolo  409  del  medesimo
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del  2003,  e  successive  modificazioni,  possono
concludere convenzioni con le  quali  prevedano  la  costituzione  di
camere  arbitrali  unitarie.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. 
13. Presso le sedi di  certificazione  di  cui  all'articolo  76  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni,  puo'  altresi'  essere  esperito  il   tentativo   di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 
14. All'articolo 82 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «di  cui  all'articolo  76,  comma  1,
lettera a),» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
76»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   procedure
previste dal capo I del presente titolo». 
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, e' abrogato. 
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del  codice  di  procedura  civile
sono abrogati. 
17. All'articolo 79 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Gli   effetti   dell'accertamento    dell'organo    preposto    alla
certificazione del contratto di lavoro,  nel  caso  di  contratti  in
corso  di  esecuzione,  si  producono  dal  momento  di  inizio   del
contratto, ove la commissione abbia  appurato  che  l'attuazione  del
medesimo  e'  stata,  anche  nel  periodo  precedente  alla   propria
attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.  In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime  provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita». 
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
                              Art. 32. 
 
 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 
                            determinato) 
 
  1. Il primo e il secondo  comma  dell'articolo  6  della  legge  15
luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di  decadenza  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto
ad impugnare il licenziamento stesso. 
  L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine di duecentosettanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla
comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la
conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". 
  1-bis. In sede  di  prima  applicazione,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine  di
sessanta giorni  per  l'impugnazione  del  licenziamento,  acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano inoltre: 
    ((a)  ai  licenziamenti  che  presuppongono  la  risoluzione   di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di  lavoro,  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, e successive modificazioni. Laddove si  faccia  questione  della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo  6,  che  decorre  dalla  cessazione  del
medesimo contratto,  e'  fissato  in  centoventi  giorni,  mentre  il
termine di cui al  primo  periodo  del  secondo  comma  del  medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni)); ((4)) 
    b) al recesso del  committente  nei  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto,  di  cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; 
    c) al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del  codice
civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della
comunicazione di trasferimento; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano anche: 
    a) ai contratti di lavoro a  termine  stipulati  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della  presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; 
    b)  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche   in
applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data di entrata in vigore della presente legge; 
    c) alla  cessione  di  contratto  di  lavoro  avvenuta  ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile  con  termine  decorrente  dalla
data del trasferimento; 
    d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi  prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto  di  lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. 
  5. Nei casi di conversione del contratto a  tempo  determinato,  il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  lavoratore
stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo  8
della legge 15 luglio 1966, n. 604. ((4)) 
  6. In presenza di contratti ovvero  accordi  collettivi  nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati con le  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   che
prevedano l'assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori
gia' occupati con  contratto  a  termine  nell'ambito  di  specifiche
graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e'
ridotto alla meta'. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano  applicazione  per
tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con riferimento a tali  ultimi  giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui ai commi 5 e 6, il  giudice  fissa  alle  parti  un  termine  per
l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni  ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  1,  comma  12)
che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo  32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si  applicano  in  relazione  alle  cessazioni  di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 13) che  "La  disposizione
di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4  novembre  2010,  n.
183, si interpreta nel senso che l'indennita'  ivi  prevista  ristora
per  intero  il  pregiudizio  subito  dal  lavoratore,  comprese   le
conseguenze retributive e contributive relative al  periodo  compreso
fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento  con  il
quale il giudice abbia ordinato la  ricostituzione  del  rapporto  di
lavoro". 
                              Art. 33.

   (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica).  - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro
nei  modi  e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle
attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo,
viene  rilasciato  al  datore  di  lavoro  o  alla  persona  presente
all'ispezione,  con  l'obbligo  alla tempestiva consegna al datore di
lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
    a)  l'identificazione  dei lavoratori trovati intenti al lavoro e
la descrizione delle modalita' del loro impiego;
    b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal personale
ispettivo;
    c)  le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
    d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile al proseguimento
dell'istruttoria  finalizzata  all'accertamento degli illeciti, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge
22 luglio 1961, n. 628.
  2.  In  caso  di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto  collettivo  in  materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora   il  personale  ispettivo  rilevi  inadempimenti  dai  quali
derivino  sanzioni  amministrative,  questi  provvede  a diffidare il
trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido,   ai  sensi
dell'articolo   6   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla
regolarizzazione  delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
  3.  In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore  o
l'eventuale  obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari  all'importo  della  sanzione  nella  misura del minimo previsto
dalla  legge  ovvero  nella  misura  pari ad un quarto della sanzione
stabilita  in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della   predetta   somma   estingue   il  procedimento  sanzionatorio
limitatamente  alle  inosservanze  oggetto  di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
  4.  All'ammissione  alla  procedura  di  regolarizzazione di cui ai
commi   2   e   3,   nonche'   alla  contestazione  delle  violazioni
amministrative  di  cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente
con  la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato  al  trasgressore  e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
    a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,  con  indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
    b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2;
    c)  la  possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla
diffida  e  provvedendo  al  pagamento  della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
    d)  la  possibilita'  di estinguere gli illeciti non diffidabili,
ovvero  quelli  oggetto  di  diffida  nei  casi  di  cui  al comma 5,
attraverso  il  pagamento  della  sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    e)  l'indicazione  degli  strumenti  di  difesa e degli organi ai
quali   proporre   ricorso,   con   specificazione   dei  termini  di
impugnazione.
  5.   L'adozione   della   diffida   interrompe  i  termini  di  cui
all'articolo  14  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso
di  cui  all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del
termine  per  compiere  gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte  del  trasgressore  o  dell'obbligato  in  solido non sia stata
fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e
del  pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma
4  produce  gli  effetti  della  contestazione  e notificazione degli
addebiti  accertati  nei  confronti  del trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
  6.  Il  potere  di  diffida  nei casi previsti dal comma 2, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli
ispettori  e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali  per  le  inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
  7.  Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo
13  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di
lavoro  e  legislazione  sociale.  Qualora rilevino inadempimenti dai
quali  derivino  sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare
il    trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido   alla
regolarizzazione  delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5".
                              Art. 34. 
 
          (Indicatore di situazione economica equivalente) 
 
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente
la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  di  validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   di   cui
all'articolo  2,  ancorche'  l'ente   si   avvalga   della   facolta'
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.  E'  lasciata  facolta'  al
cittadino  di  presentare  entro  il  periodo  di   validita'   della
dichiarazione sostitutiva  unica  una  nuova  dichiarazione,  qualora
intenda far  rilevare  i  mutamenti  delle  condizioni  familiari  ed
economiche ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  del  proprio  nucleo  familiare.   Gli   enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni  da  essi  erogate  la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai  comuni  o  ai
centri di assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione  o  alla  sede  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. 
3.  E'  comunque  consentita  la  presentazione  all'INPS,   in   via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 
4.  L'INPS  determina   l'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  in  relazione  ai  dati  autocertificati  dal   soggetto
richiedente la prestazione agevolata. 
5. In relazione ai dati  autocertificati  dal  soggetto  richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita'  degli  stessi
rispetto  agli  elementi  conoscitivi   in   possesso   del   Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria. 
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi  del  comma  5  sono
comunicati   dall'Agenzia   delle   entrate,    mediante    procedura
informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli  ai  soggetti  che
hanno  ricevuto  le  dichiarazioni  ai  sensi  del  comma  2,  ovvero
direttamente  al  soggetto  che  ha   presentato   la   dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3. 
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui  al  comma  6,  i
comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche
ai  quali  e'  presentata  la  dichiarazione  sostitutiva  rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della  situazione  economica
equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli  elementi
informativi  necessari  per  il  calcolo.  Analoga  attestazione   e'
rilasciata direttamente  dall'INPS  nei  casi  di  cui  al  comma  3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita'  di
cui  al  comma  5.   La   dichiarazione,   munita   dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente  del  nucleo  familiare  per  l'accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al presente decreto. 
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al  comma  5,  il
soggetto  richiedente  la  prestazione  puo'  presentare  una   nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque  richiedere  la
prestazione  mediante  l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione
presentata  recante  le   omissioni   o   le   difformita'   rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale  dichiarazione  e'  valida  ai  fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.  Gli
enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un   apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari  e  provvedono
ad  ogni  adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei  dati
dichiarati. 
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione  del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui  all'articolo  7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l'Agenzia delle  entrate,  in  presenza  di  specifiche
omissioni o difformita' rilevate ai  sensi  del  comma  5,  effettua,
sulla base di criteri selettivi, apposite richieste  di  informazioni
ai  suddetti  operatori,   avvalendosi   delle   relative   procedure
automatizzate di colloquio. 
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita'  di  accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
11.  I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cui   confronti   emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine  di  assicurare  il  coordinamento  e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e  l'Agenzia  delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita'  attuative  e  le
specifiche tecniche per  lo  scambio  delle  informazioni  necessarie
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli
adempimenti dei soggetti  richiedenti  le  prestazioni  agevolate,  a
seguito  dell'evoluzione  dei   sistemi   informativi   dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   altresi'   previste
specifiche attivita'  di  sperimentazione  finalizzate  a  sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione. 
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle
valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede  alla
razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di  determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   rispetto
all'evoluzione della normativa fiscale»; 
    b) all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'INPS   per   l'alimentazione   del   sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; 
    c) all'articolo 6, comma 4, al primo  e  al  quarto  periodo,  le
parole: «Agenzia  delle  entrate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Istituto nazionale della previdenza sociale»; 
    d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b),  e'  inserito  il
seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti  i
redditi da lavoro dipendente e  assimilati,  di  lavoro  autonomo  ed
impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  i)
e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa
volonta' espressa dal  legislatore  sulle  norme  che  regolano  tali
componenti reddituali». 
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per  l'Agenzia
delle  entrate  si  provvede  con  le  risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
                              Art. 35.

  (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
        con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

  1.  L'articolo  19-ter  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). -
1.  L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
e'  concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche
ai  soggetti  che  si  trovano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso
tra  il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel
mese  di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia,  il  predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza
utile  della  pensione  di  vecchiaia  medesima.  Le  domande  di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
  2.  L'aliquota  contributiva  aggiuntiva  di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti  attivita'  commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014.
  3.  Gli  indennizzi  concessi  ai sensi dell'articolo 1, comma 272,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre  2008,  sono  prorogati  fino  alla data di decorrenza della
pensione  di  vecchiaia  purche'  i titolari dell'indennizzo siano in
possesso,  nel  mese  di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia".
  2.  All'articolo  30-bis,  comma  7,  del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n. 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,".
  3.  All'articolo  61  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma   7-bis,  introdotto  dall'articolo  18,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
                              Art. 36. 
 
(Modifiche  all'articolo  9  del  decreto-legge  n.  148  del   1993,
                             convertito, 
           con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993) 
 
1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
    «3-ter. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  puo'
prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati  o
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»; 
    b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  3-bis  e,
prioritariamente, 3-ter». 
 
                              Art. 37. 
 
      (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati 
         al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, si  applicano  anche  alle  ipotesi  di  fondi
intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di  cui
al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti
non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte  delle  sezioni
della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di  somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici. 
 
                              Art. 38. 
 
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
                                124) 
 
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
«3-bis. Il verbale di cui al comma  3  e'  dichiarato  esecutivo  con
decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata». 
 
                              Art. 39. 
 
        (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali) 
 
1. L'omesso versamento, nelle forme e nei  termini  di  legge,  delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate  dal  committente  sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari  di  collaborazioni
coordinate e continuative iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
configura le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater
dell'articolo  2  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 
 
                              Art. 40. 
 
                     (Contribuzione figurativa) 
 
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile,  e  per
la liquidazione delle  prestazioni  a  sostegno  o  integrazione  del
reddito, per i periodi successivi al  31  dicembre  2004,  il  valore
retributivo  da  attribuire  per  ciascuna   settimana   ai   periodi
riconosciuti  figurativamente   per   gli   eventi   previsti   dalle
disposizioni in vigore e  verificatisi  nel  corso  del  rapporto  di
lavoro, e' pari all'importo della normale  retribuzione  che  sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa,  nel  mese
in  cui  si  colloca  l'evento.  Il  predetto  importo  deve   essere
determinato  dal  datore  di  lavoro  sulla   base   degli   elementi
retributivi ricorrenti e continuativi. 
 
                              Art. 41. 
 
         (Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili) 
 
1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli  invalidi
civili  ai  sensi  della   legislazione   vigente,   corrisposti   in
conseguenza del fatto illecito  di  terzi,  sono  recuperate  fino  a
concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni  dall'ente  erogatore
delle stesse nei riguardi del responsabile civile e  della  compagnia
di assicurazioni. 
2. Agli effetti del comma 1, il  valore  capitale  della  prestazione
erogata e' determinato  mediante  criteri  e  tariffe  stabiliti  con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione dell'INPS, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
                              Art. 42. 
 
       (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS) 
 
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermita' comportante
incapacita' lavorativa, derivante da  responsabilita'  di  terzi,  il
medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia  di
cui all'articolo 2  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
al fine di consentire  all'ente  assicuratore  l'esperibilita'  delle
azioni surrogatorie e di rivalsa. 
2. In caso di eventi occorsi in  danno  di  soggetti  aventi  diritto
all'indennita'  di  malattia  erogata  dall'INPS  ed   imputabili   a
responsabilita'  di  terzi,  l'impresa  di  assicurazione,  prima  di
procedere all'eventuale risarcimento del danno,  e'  tenuta  a  darne
immediata comunicazione all'INPS. 
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al  comma  2,  l'INPS  trasmette  all'impresa  di  assicurazione   un
«certificato di indennita' corrisposte» (CIR)  attestante  l'avvenuta
liquidazione dell'indennita' di malattia ed il relativo importo. 
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad  accantonare
e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai  sensi
del comma 3. 
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                              Art. 43.

  (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo
         delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

  1.  Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere
dal  1°  gennaio  2010,  gli  atti  e  i  provvedimenti relativi alle
modificazioni  dello  stato  di  fatto  e  di  diritto,  compresa  la
cessazione  delle  imprese individuali e di tutti i soggetti comunque
iscritti   all'albo   delle   imprese  artigiane,  sono  inopponibili
all'INPS,  decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti,
e  sentite  le  commissioni  provinciali dell'artigianato e gli altri
organi  o  enti  competenti  le  cui potesta' restano comunque ferme.
L'INPS  attua  apposite  forme  di  comunicazione  nei  confronti dei
destinatari  delle disposizioni del presente articolo per favorire la
correttezza delle posizioni contributive individuali.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 44. 
 
  (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti 
           forme di previdenza e assistenza obbligatoria) 
 
1. All'articolo 14  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano  anche  ai
pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile  promossi  nei  confronti  di  enti  ed  istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie  organizzati
su base territoriale». 
 
                              Art. 45. 
 
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per  periodi  di
                              malattia) 
 
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.  564,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica,
a  partire  dall'insorgenza  dello  stato  di  inabilita'  ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai  soggetti  che
abbiano conseguito  tale  inabilita'  a  seguito  di  infortunio  sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo  restando
che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di  malattia
a carico dell'ente previdenziale». 
 
                              Art. 46.

(Differimento  di  termini  per  l'esercizio di deleghe in materia di
ammortizzatori   sociali,   di   servizi   per  l'impiego,  incentivi
     all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

  1.  All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
    "28.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  in  conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e
garantendo  l'uniformita'  della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche  con
riguardo   alle   differenze   di  genere  e  alla  condizione  delle
lavoratrici   e   dei   lavoratori  immigrati,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito";
    b) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
    "30.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle
differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei
lavoratori  immigrati,  uno o piu' decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di:
      a) servizi per l'impiego;
      b) incentivi all'occupazione;
      c) apprendistato";
    c) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
    "81.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali e del
Ministro  per  le  pari opportunita', in conformita' all'articolo 117
della  Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori
sul   territorio   nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno   o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della
normativa  in  materia  di  occupazione  femminile,  nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema
di  riordino  degli  incentivi  di  cui  al  comma 30, lettera b), di
incentivi  e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari
flessibili  legati  alle  necessita' della conciliazione tra lavoro e
vita   familiare,   nonche'  a  favorire  l'aumento  dell'occupazione
femminile;
      b)  revisione  della  vigente  normativa  in materia di congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali  congedi  e  all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
      c)  rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della
legge  8  marzo  2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
      d)  rafforzamento  dell'azione dei diversi livelli di governo e
delle  diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per  l'infanzia  e  agli  anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
      e)  orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei
Fondi  comunitari,  a  partire  dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma   operativo   nazionale   (PON),  in  via  prioritaria  per
l'occupazione   femminile,   a  supporto  non  solo  delle  attivita'
formative,  ma  anche  di  quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro,  con  destinazione  di  risorse  alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
      f)  rafforzamento  delle  garanzie per l'applicazione effettiva
della  parita'  di  trattamento  tra  donne  e  uomini  in materia di
occupazione e di lavoro;
      g)  realizzazione,  anche  ai  fini  di cui alla lettera e), di
sistemi  di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere
e  rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere anche di tipo
retributivo;
      h)  potenziamento  delle  azioni  intese a favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
      i)  previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e
il  rientro  nel  mercato  del  lavoro  delle donne, anche attraverso
formazione   professionale   mirata  con  conseguente  certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
      l)  definizione  degli  adempimenti  dei  datori  di  lavoro in
materia di attenzione al genere".
                              Art. 47. 
 
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze 
     di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) 
 
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29  ottobre  2005,  n.
229, e' incrementata della somma pari  a  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
2. All'onere derivante dalla  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'anno 2010. 
 
                              Art. 48. 
 
    (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 
 
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i  soggetti  autorizzati
possono  richiedere  l'autorizzazione  a  tempo   indeterminato.   Il
Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al  corretto
andamento della attivita' svolta». 
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro  di
cui all'articolo 15, attraverso il  raccordo  con  uno  o  piu'  nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena  la  revoca
dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un  efficace
funzionamento del mercato del lavoro,  tra  cui  i  casi  in  cui  un
percettore  di  sussidio  o   indennita'   pubblica   rifiuti   senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una  occupazione  congrua
ai sensi della legislazione vigente;». 
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a:  «nonche'
l'invio di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  conferiscano  alla
borsa continua nazionale del lavoro, secondo  le  modalita'  previste
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, i curricula dei propri  studenti,  che  sono  resi  pubblici
anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla
data di conseguimento del diploma di laurea.  Resta  fermo  l'obbligo
dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1: 
      a) le associazioni dei datori di lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  che
possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle  associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
      b) le associazioni in possesso di riconoscimento  istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  tutela,
l'assistenza e la promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del
lavoro, della formazione o delle disabilita'; 
      c) gli enti bilaterali che, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,
possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Sono  altresi'  autorizzati   allo   svolgimento   della
attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione
che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro  e  fermo
restando l'invio di ogni informazione relativa al  funzionamento  del
mercato del lavoro ai sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  17,
nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
dati identificativi»; 
    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «In
attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma  2,  che
intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e  selezione
e   supporto   alla    ricollocazione    professionale,    comunicano
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  c)  e
f). Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
verifica dei requisiti di cui al precedente periodo,  iscrive,  entro
sessanta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  i  soggetti
istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»; 
    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  18,  i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e  3-bis  del  presente  articolo  sono
autorizzati allo svolgimento della  attivita'  di  intermediazione  a
condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento  dell'attivita'  di
intermediazione, auto-certificando, ai sensi del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Tali
soggetti sono  inseriti  in  un'apposita  sezione  dell'albo  di  cui
all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che  non  trova  per
essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del  predetto
articolo 4». 
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse sono destinate a interventi di formazione e  riqualificazione
professionale, nonche' a  misure  di  carattere  previdenziale  e  di
sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con  contratto  a
tempo determinato, dei lavoratori che abbiano  svolto  in  precedenza
missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a  tempo
determinato  e,  limitatamente   agli   interventi   formativi,   dei
potenziali candidati a una missione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel  quadro
delle politiche e delle misure  stabilite  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro,
sottoscritto  dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»; 
    c) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione,  il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il  versamento
dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione  e
il finanziamento degli interventi di cui ai  commi  1  e  2.  Decorso
inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi  di  cui
ai commi 1 e 2, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al
fondo di cui al comma 4, oltre al contributo  omesso,  gli  interessi
nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1  del  decreto
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  26  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005,  piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di  importo  pari
al contributo omesso»; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. In caso di mancato rispetto delle  regole  contenute  nel
documento di cui al comma 5, il fondo  nega  il  finanziamento  delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale  dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei  soggetti  autorizzati  alla   somministrazione   per   ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
lavoro in misura corrispondente  al  valore  del  progetto  formativo
inizialmente  presentato  o  al   valore   del   progetto   formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di  cui
al comma 4»; 
    f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione con esclusivo  riferimento  ai  lavoratori  assunti  per
prestazioni di lavoro in somministrazione». 
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una  o
piu' agenzie  autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro  con  i
comuni, le province,  le  regioni  ovvero  con  le  agenzie  tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis.  Entro  il  termine  di  cinque  giorni  a  decorrere   dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative  alle
procedure comparative previste  dall'articolo  7,  comma  6-bis,  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle  procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive  modificazioni,  ai
nodi regionali e interregionali della borsa  continua  nazionale  del
lavoro. Il conferimento dei  dati  previsto  dal  presente  comma  e'
effettuato anche nel rispetto dei  principi  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto  dei  principi  di
accessibilita' degli atti». 
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
al comma 2, dopo le  parole:  «rapporti  di  durata  complessiva  non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare»  sono  inserite
le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di  cura  e  assistenza
alla persona, non superiore a 240 ore,». 
8. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'articolo  48  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ivi  compresa  la  necessaria
intesa tra le regioni, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma  4  del  citato
articolo 48, l'obbligo di istruzione di  cui  all'articolo  1,  comma
622,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, si assolve anche nei  percorsi  di  apprendistato  per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione  di  cui
al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
 
                              Art. 49. 
 
     (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS) 
 
1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo  di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, puo' essere
effettuata per piu' di due volte. 
2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente:
«dodici» e le parole: «sei  eletti  dagli  iscritti  al  Fondo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «cinque  designati  dalle  associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il  comitato  amministratore  e'  presieduto  dal  presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del  consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo». 
 
                              Art. 50. 
 
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative) 
 
1.  Fatte  salve  le  sentenze  passate  in  giudicato,  in  caso  di
accertamento della natura subordinata di rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad  un  progetto  o
programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto  entro  il
30  settembre  2008  la  stipulazione  di  un  contratto  di   lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202  e  seguenti,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  nonche'  abbia,  dopo  la  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  ulteriormente  offerto  la
conversione a tempo  indeterminato  del  contratto  in  corso  ovvero
offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a
quelle svolte  durante  il  rapporto  di  lavoro  precedentemente  in
essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore  di  lavoro
con un'indennita' di importo compreso tra un  minimo  di  2,5  ed  un
massimo di 6 mensilita' di retribuzione, avuto  riguardo  ai  criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 4 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010)
Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2 Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4 Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Art. 6 Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1006):

Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008.

Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3, 17 e 24 marzo 2009; l’8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l’atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2459):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio 2010; 1’11, 12 e 20 maggio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.

Legge 13 agosto 2010 , n. 136

Legge 13 agosto 2010 , n. 136
(in GU 23 agosto 2010, n. 196)

Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

(Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e

amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita’

organizzata, ivi compresa quella gia’ contenuta nei codici penale e

di procedura penale;

b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le

ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa

di cui al comma 3;

d) l’adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate

dall’Unione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione

della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il

Governo provvede altresi’ a coordinare e armonizzare in modo organico

la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti

l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’

organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione:

1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche

indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all’articolo 23-bis della

legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano

essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di

prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita’

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento

della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso

di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la

morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei

confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei

destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,

ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e

riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che

giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e,

per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito

della pericolosita’ del soggetto; che venga comunque prevista la

possibilita’ di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare

fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli

beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga

pubblicamente anziche’ in camera di consiglio;

7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire

mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero

degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la

confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in

possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso

di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello

non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,

anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per

non piu’ di due volte, in caso di indagini complesse o compendi

patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa

autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini

patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia

tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca

dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni

sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni

localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,

stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in

epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,

sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di

prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti

di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,

unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti

falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla

legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare

il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura

di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di

inammissibilita’, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno

dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non

averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la

restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di

cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di

notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti

del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche

per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,

quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita’

istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse

pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di

prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi

dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza

legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di

prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti

anche in relazione a beni gia’ sottoposti a sequestro nell’ambito di

un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un

sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia

giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale

siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di

prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le

disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal

decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi’, a carico

del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle

relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione

dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta

definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della

sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei

medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,

alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo

le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento

di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni

sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il

principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o

proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei

creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del

sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei

relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine

stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,

l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice

delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,

assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il

contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui

beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in

particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprieta’ e di diritti reali o

personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione

siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni

dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie

deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione

derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di

godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione

consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore

al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio

credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non

inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e’ divenuta

definitiva, salva la possibilita’ di insinuazioni tardive in caso di

ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del

sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di

prelazione su beni confiscati, nonche’ il principio del limite della

garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei

beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale

all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il

reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che

preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la

formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte

dell’amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che

essa e’ stata determinata da falsita’, dolo, errore essenziale di

fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di

garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel

procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in

particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di

prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e

conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per

il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla

massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni

confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di

prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o

di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede

fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di

cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione

hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa

dichiarata fallita, nonche’, nel caso di societa’ di persone,

l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente

responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le

disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di

revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni

oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia gia’ stata

proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione

dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale

competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o

dell’ente nei cui confronti e’ disposto il procedimento di

prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della

chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa

attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la

chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;

che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei

beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla

liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni

sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste

dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione

del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della

revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni

sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta,

l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone

fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure

previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di

prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o

applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con

le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di

relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e’ trasmesso alle Camere ai fini

dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del

decreto medesimo.

 

 

 

Art. 2.

(Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la

modifica e l’integrazione della disciplina in materia di

documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e

di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,

e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto

stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di

rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la

revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le

aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o

imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non

possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i

subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, ne’ rilasciare o consentire le

concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge

n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,

rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli

interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello

Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata

legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,

di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,

e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti

interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati

successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione

degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della

documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative

antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento

a tutti i rapporti, anche gia’ in essere, con la pubblica

amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di

rilascio della medesima documentazione e al potenziamento

dell’attivita’ di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa

nell’attivita’ d’impresa, con previsione della possibilita’ di

integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero

e secondo modalita’ di acquisizione da stabilirsi, nonche’ della

possibilita’ per il procuratore nazionale antimafia di accedere in

ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui

alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta

dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita’, ad

accedervi con indicazione altresi’ dei codici di progetto relativi a

ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri

elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilita’ di accedere alla banca di dati di

cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per

lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice

di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di

attivita’ suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attivita’

d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego

e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di

infiltrazione mafiosa, e’ sempre obbligatoria l’acquisizione della

documentazione indipendentemente dal valore del contratto,

subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi

dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi

allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla

stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi

contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di

qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facolta’, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai

sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo

determinato, comunque non superiore alla durata in carica del

commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante

per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza

del medesimo ente locale;

i) facolta’ per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui

all’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo

determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli

stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove

costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica

di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validita’

dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti

nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di

informativa;

m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti

degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato

l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e

gestionale dell’impresa;

n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui

alla lettera m).

2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla

lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia’

destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione

del Ministero dell’interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ trasmesso

alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del

decreto medesimo.

 

 

 

Art. 3.

(Tracciabilita’ dei flussi finanziari)

 

1. Per assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari finalizzata

a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’

i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici

devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi

presso banche o presso la societa’ Poste italiane Spa, dedicati,

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma

5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche’ alla gestione

dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso

o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle

operazioni.)) ((1))

((2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di

beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli

destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti

tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche’ idonei a

garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni per l’intero

importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva

alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.))

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e

istituzionali, nonche’ quelli in favore di gestori e fornitori di

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere

eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,

fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a ((1.500 euro)), relative

agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi

diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di

impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

((L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese

giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere

effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di

pagamento idoneo a consentire la tracciabilita’ delle operazioni, in

favore di uno o piu’ dipendenti)). ((1))

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e

alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme

provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,

questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante

((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso

o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle

operazioni.

5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di

cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito

dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove

obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino

all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa’

Poste italiane Spa, il CUP puo’ essere inserito nello spazio

destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2010, N. 217)).

((7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante

o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli

stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica

relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli

appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola

con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi

finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria

di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla

stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o

l’amministrazione concedente.))

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita’ assoluta,

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente

legge. ((1))

((9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.))

((1))

—————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni

dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto:

– (con l’art. 6, commi 1 e 2) che “1. L’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi

contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3

sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della

legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi

derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in

vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di

subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle

disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 136 del

2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del

presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi

dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono

automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita’ previste

dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e

successive modificazioni.”;

– (con l’art. 6, comma 3) che l’espressione: “filiera delle imprese”

di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si intende riferita ai

subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ ai subcontratti stipulati

per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

– (con l’art. 6, comma 4) che “L’espressione: “anche in via non

esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria

relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o

piu’ conti correnti bancari o postali, utilizzati anche

promiscuamente per piu’ commesse, purche’ per ciascuna commessa sia

effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3

circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi

conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei

alle commesse pubbliche comunicate.”

– (con l’art. 6, comma 5) che “L’espressione: “eseguiti sistemi

diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: “possono essere

utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo

periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e’

consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal

bonifico bancario o postale, purche’ siano idonei ad assicurare la

piena tracciabilita’ della transazione finanziaria.”

 

 

 

Art. 4.

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

 

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta’ degli

automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attivita’ dei

cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di

targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

 

 

 

Art. 5.

(Identificazione degli addetti nei cantieri)

 

1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1,

lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve

contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di

assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel

caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui

all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo

n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

 

 

 

Art. 6.

(Sanzioni)

 

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di

cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di

provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della

societa’ Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto

inadempiente, fatta salva l’applicazione ((dell’articolo 3, comma

9-bis)), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal

5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di

cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non

dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o

postale ((o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni)) comportano, a

carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della

transazione stessa. ((La medesima sanzione si applica anche nel caso

in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’

delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui

all’articolo 3, comma 5)).

((3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1,

effettuato con modalita’ diverse da quelle indicate all’articolo 3,

comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del

valore di ciascun accredito.))

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi

informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del

soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle

violazioni di cui al presente articolo, nonche’ per quello di

applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ((In deroga a quanto previsto

dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai

precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha

sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in

deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata

legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice

del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha applicato la sanzione.))

((5-bis. L’autorita’ giudiziaria, fatte salve le esigenze

investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i

fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli

obblighi di tracciabilita’ previsti dall’articolo 3.))

 

 

 

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di

accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di

prevenzione)

 

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata

emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei

reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata

disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di

prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di

polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in

relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo’ procedere

alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e

patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e

societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo

scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti

autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della

citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti

dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10,

comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di

effettivo esercizio dell’attivita’, ovvero il luogo di dimora

abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello

delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo’

delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai

reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di

applicazione della misura di prevenzione e’ trasmessa, a cura della

cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al

comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i

militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle

facolta’ previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma

6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

nonche’ dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di

polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale e’ stata disposta una

misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali

degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi

del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta

sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai

sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo

51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 30, il primo comma e’ sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati

previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia’ sottoposte,

con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi

della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per

dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia

tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni

nell’entita’ e nella composizione del patrimonio concernenti elementi

di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di

ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’

tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente,

quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore

ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento

dei bisogni quotidiani»;

c) all’articolo 31 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni

acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice

ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,

beni o altre utilita’ dei quali i soggetti di cui all’articolo 30,

primo comma, hanno la disponibilita’».

 

 

 

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

 

1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,

dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,

appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione

investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i

quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al

solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti

previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,

nonche’ nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice

penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti

previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche’ ai

delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per

interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli

associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,

armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose

che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato

o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne

consentono l’impiego o compiono attivita’ prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita’ di

terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che

operano sotto copertura quando le attivita’ sono condotte in

attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del

presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si

applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al

comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono

inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti

secondo le modalita’ stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ disposta

dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi

responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza

del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la

Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere

per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di

seguito denominate “attivita’ antidroga”, e’ specificatamente

disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre

d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,

dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo

l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorita’

giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle

attivita’ antidroga e’ data immediata e dettagliata comunicazione

alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico

ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto

dal pubblico ministero e, per le attivita’ antidroga, anche dalla

Direzione centrale per i servizi antidroga, e’ indicato il nominativo

dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione,

nonche’ quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone

impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza

ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle

modalita’ e dei soggetti che vi partecipano, nonche’ dei risultati

della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite

dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di

ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi probatori

ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti

previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi

previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,

nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita’ doganali,

limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive

modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria

competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico

ministero, che puo’ disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso

pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto

ore. Per le attivita’ antidroga, il medesimo immediato avviso deve

pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il

necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi

probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili

dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico

ministero puo’ richiedere che sia autorizzata la disposizione di

beni, denaro o altra utilita’ per l’esecuzione di operazioni

controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita’.

Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’

delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui

all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti

adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza

ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al

procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti

indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale, la comunicazione e’ trasmessa al procuratore nazionale

antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per

lo svolgimento dei compiti d’istituto»;

n) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le

operazioni di cui al presente articolo e’ punito, salvo che il fatto

costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e

successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 97. – (Attivita’ sotto copertura). – 1. Per lo svolgimento

delle attivita’ sotto copertura concernenti i delitti previsti dal

presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo

9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l’articolo 98 e’ abrogato.

3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2

e’ inserito il seguente:

«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche

appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche’

le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del

procedimento, in ordine alle attivita’ svolte sotto copertura ai

sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita’, indicano

quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita’ medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita’

di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel

corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono

le generalita’ di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle

attivita’ medesime»;

b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:

«degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di

polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia

esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano

operato in attivita’ sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge

sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza

della persona sottoposta all’esame e con modalita’ determinate dal

giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a

evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia

giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,

nonche’ ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita’ dai

medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui

all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le

cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia

visibile».

 

 

 

Art. 9.

(Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di

turbata liberta’ degli incanti)

 

1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino

a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque

anni».

 

 

 

Art. 10.

(Delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del

contraente)

 

1. Dopo l’articolo 353 del codice penale e’ inserito il seguente:

«Art. 353-bis. – (Turbata liberta’ del procedimento di scelta del

contraente). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,

chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o

altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto

a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al

fine di condizionare le modalita’ di scelta del contraente da parte

della pubblica amministrazione e’ punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

 

 

 

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

 

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le

parole: «e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono

sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152,».

2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e’

sostituita dalla seguente:

«a) quando l’esame e’ disposto nei confronti di persone ammesse al

piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1,

del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive

modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato

articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

 

 

 

Art. 12.

(Coordinamenti interforze provinciali)

 

1. Al fine di rendere piu’ efficace l’aggressione dei patrimoni della

criminalita’ organizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della

giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu’

protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni

distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui

partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione

investigativa antimafia.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e

le modalita’ operative per favorire lo scambio informativo e

razionalizzare l’azione investigativa per l’applicazione delle misure

di prevenzione patri-

moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui

all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni.

 

 

 

Art. 13.

(Stazione unica appaltante)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle

infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,

per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e

l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita’ per

promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o piu’ stazioni

uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la

regolarita’ e l’economicita’ della gestione dei contratti pubblici e

di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le societa’ che possono aderire alla

SUA;

b) le attivita’ e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo

33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che

aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme

restando le disposizioni vigenti in materia.

 

 

 

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca

dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le

misure previste per i testimoni di giustizia)

 

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il

comma 2-septies e’ sostituito dal seguente:

«2-septies. Nel termine entro il quale puo’ essere proposto il

ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa

all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 21

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o

dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto

1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane

sospeso».

2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13

della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell’interno e’ surrogato, quanto alle somme

corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,

nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono

versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga

all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244».

 

 

 

Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla

criminalita’ organizzata)

 

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonche’ dell’organismo previsto

dall’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ della

Direzione investigativa antimafia».

 

 

 

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 agosto 2010

 

NAPOLITANO

 

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

 

Maroni, Ministro dell’interno

 

Alfano, Ministro della giustizia

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Presentato dal Ministro dell’interno (Maroni) e dal Ministro

della giustizia (Alfano) il 9 marzo 2010.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,

XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio

2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio

2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e

2ª (Giustizia), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle

commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente,

il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.

Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto

2010.

Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

in Supplemento Ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2010

Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78

RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA’ ECONOMICA

TITOLO I

Stabilizzazione finanziaria

Capo I

Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

Art. 1

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni

1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Art.2

Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall’anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dell’articolo 6.

Art. 3

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riduzioni di spesa.

1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:

a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, con un risparmio non inferiore a 10 milioni di euro;

b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 10 milioni di euro;

c) riduzione del 10% degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 60 milioni di euro.”

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dai commi .. 1 e 2 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.”

Art. 4

Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni

1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;

c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;

d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;

e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;

f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

CAPO II

RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 5

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

1. A decorrere dall’anno 2011 nel bilancio dello Stato è istituito un fondo finalizzato al finanziamento degli interventi relativi alla concessione di ammortizzatori in deroga, nel quale, con distinti versamenti, affluiscono gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche derivanti dall’art. 8, comma 2, secondo periodo, che saranno deliberate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti:

a) dalla Presidenza della Repubblica;

b) dal Senato della repubblica e dalla Camera dei deputati, anche con riferimento al trattamento economico dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) dalla Corte Costituzionale;

d)dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 1, primo periodo.

4 A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’importo di un euro previsto dall’art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.

6. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.”;

b) al comma 8:

1) all’alinea sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;

2) è soppressa la lettera e);

c) al comma 10 sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;

d) al comma 11, le parole: “dei gettoni di presenza” sono sostituite dalle seguenti: “delle indennità di funzione”.

7. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

8. All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “ i gettoni di presenza previsti” sono sostituite dalle seguenti: “alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti”;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: “, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,”.

9. All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:.

a) le parole: “sono dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “è dovuto”;

b) sono soppresse le parole: “, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,”.

10. All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: “e ai gettoni di presenza”.

11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.

12. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a duecentoventimila abitanti.

13.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall’articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell’ambito della medesima Regione, ferma restando l’integrità del territorio comunale.

14. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 13 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

15. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell’iniziativa dei Comuni di cui al comma 13 e sentita la Regione interessata.

16.Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 15, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 2.

17. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 15 e 16 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 12.

Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale e a quelle direttamente confinanti con altri Stati.

Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali 3. Fermo restando quanto previsto dall’art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All’articolo 62, del dPR 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi previsti dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.”. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento.

La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.

L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto,anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonchè alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari.

9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall’art. 14 del decreto legge n. 81 del 2007 convertito con legge n. del 2007.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace.

Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive. A decorrere dall’anno 2011, fermi restando i criteri e gli elementi di costituzione di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro degli affari esteri, l’indennità di servizio all’estero viene stabilita in un importo corrispondente alla misura media di analoghe indennità previste per gli Stati membri dell’Unione Economica Monetaria Europea.

Nella determinazione dell’importo di cui al primo periodo si tiene conto anche dell’assegno per oneri di rappresentanza di cui al comma 3 dell’articolo 171-bis del citato D.P.R. n. 18/1967. La misura di adeguamento risultante dalla citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si applica anche al trattamento economico del personale di cui all’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;. In ogni caso le misure delle indennità di cui al presente comma non possono superare quelle previste in base alla normativa vigente.

13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il corrispettivo provvisorio previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economicopatrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 21.

Sono abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

2.Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPOST è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3.Sono confermate le disposizioni che prevedono la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’Inail e sull’Inps e, per quanto riguarda le attività di competenza del soppresso Ispels, del Ministero della salute.

4.Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

5.Le dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII.

Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

6. I posti corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall’Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale .

7. All’art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci;

d) il direttore generale.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’Ente. E’ nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente.”

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare”;

d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole “il consiglio di amministrazione” e “ il consiglio” sono sostituite dalle parole “il presidente”; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall’espressione “Il consiglio è composto” a quella “componente del consiglio di vigilanza.”;

e) al comma 6, l’espressione “partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza” è sostituita dalla seguente “può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza”;

f) al comma 8, è eliminata l’espressione da “il consiglio di amministrazione” a “funzione pubblica”;

g) al comma 9, l’espressione “con esclusione di quello di cui alla lettera e)” è sostituita dalla seguente “con esclusione di quello di cui alla lettera d)”;

h) è aggiunto il seguente comma 11: “Al presidente dell’Ente è dovuto, per l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell’Ente.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l’importo di Euro 30,00 a seduta.

6. A decorrere dal 1° luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

7.I regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. 8.Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’organizzazione ed al funzionamento all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

1. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali, è costituita nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL un’apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l’Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l’Enpals. La dotazione organica dell’Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’ art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell’ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina

15. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all’art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

16. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 17. L’Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare le proprie dotazioni organiche . I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 18. Gli enti di cui all’allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.”

19 : L’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca.

Le funzioni svolte dall’INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

“Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico”.

21.Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo Stato cessa di concorrere al finanziamento degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi, indicati nell’allegato 3 del presente decreto. Con la medesima decorrenza, sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato ai predetti enti, istituti, fondazioni e altri organismi per l’importo assegnato agli stessi nell’anno 2009. Una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 confluisce in un apposito fondo, destinato all’eventuale erogazione di contributi ai soggetti di cui all’allegato 3 che ne facciano documentata e motivata richiesta. L’erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

23. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

24. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.

25. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 24, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria comunitaria e nazionale. Le strutture del predetto Dipartimento, trasferite ai sensi del periodo precedente e già oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono considerate ai fini dell’applicazione della medesima disposizione relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

26. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 25 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

27. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 8

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

1. Il limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall’art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. . Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell’organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

3. Qualora nell’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall’Agenzia del demanio il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

4.Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma.

L’Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici”.

5. Al fine dell’ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all’iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell’art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto.

Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell’Economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.

6.In attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.

7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l’indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale.

Per l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l’acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.

9.All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: “Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; “.

11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

12. Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni pubbliche

13. All’art. 41, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. “2009 e 2010”, sono sostituite dalle seguenti: “2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”; le parole: “dall’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2014”; le parole: “all’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “all’anno 2013”.

14. In relazione a quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’ articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente al triennio 2010-2012, sono destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle esigenze relative alle supplenze brevi, alle spese di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all’articolo 78, comma 31, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comma , non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, secondo periodo.

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611.La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. Gli Organi costituzionali di cui all’articolo 4, comma 2, provvedono con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi 4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco.

5.All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole “Per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio 2010-2013”.

6.All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2010”.

7.All’articolo 66, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola “2012” è sostituita dalla parola “2014”.

8.A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

9. All’articolo 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole “triennio 2010-2012” sono sostituite dalle parole “anno 2010”.

– dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

“Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

17 Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;

b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18. Gli oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 16, lettera a) per il personale statale.

20. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

Conseguentemente non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010 2012. Nei confronti del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2013, 2014 e 2015 si applica l’adeguamento computato sulla base del triennio 2007, 2008, 2009; per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all’ articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’ articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

21. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il predetto personale le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

23. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

24. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

25 In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

26. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.

27. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’ articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

28. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

29. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

30. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai professori universitari.

31. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

32. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria.

32. A decorrere dall’anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l’anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l’individuazione del suddetto contingente l’Amministrazione dovrà tener presente dell’effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.

33. In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.

34.. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 10

Riduzione della spesa in materia di invalidità

1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.

2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo 20 del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.»

5 La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Art. 11

Controllo della spesa sanitaria

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell’articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

3. All’art. 77-quater, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.”.

4. In conformità con quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

5 . Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:

a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’ Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l’anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l’anno 2010;

b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto del’imposta sul valore aggiunto.

7. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia italiana del farmaco provvede:

a. all’individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;

b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.

Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.

8.Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.

9.A decorrere dall’anno 2011, l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.

10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell’12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.

11.Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità all’effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.

12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

13. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione.

14.Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.

16. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all’articolo 50, commi 4, 5 e 5- bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze, cura l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

Art. 12

Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”

4 Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS ma inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS. In tal caso il primo importo annuale è pari a quattro volte il trattamento minimo INPS e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a otto volte il trattamento minimo INPS, in tal caso il primo e il secondo importo annuali sono pari a quattro volte il trattamento minimo INPS ciascuno e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale 9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre; resta fermo che l’accoglimento della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.

10.. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.

11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

12. L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.

Art. 13

Casellario dell’assistenza

1. E’ istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Casellario dell’Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.”.

5. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6.All’articolo 35, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole “il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”

b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:

“Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.”

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10 bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.

Art. 14

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2-bis;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2 ter.

2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole “ e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302. I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell’art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non ritiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012.

La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno,a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell’economia comunica al Ministero dell’interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l’esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

6. Le disposizioni recate dai commi 3 e 5 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’articolo 77-bis, comma 20, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto legge n. 112 del 2008 In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L’art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”

8. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:

“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

10 .All’art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo:

11.Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.

12. Per l’anno 2010 non si applicano i commi 23,24,25 e 26 dell’art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

13. Per l’anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all’adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l’istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in arrivo o in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

15. Le entrate derivanti dall’adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente all’attuazione del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l’applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell’80%.

17. L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e del l’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

All’esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l’importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

18. Il presente articolo costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

19 Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo; la delibera di annullamento e l’atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei Conti.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 3, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l’art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull’attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell’approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 20 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 14 a 20 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30 La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 17 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.

31 I comuni assicurano il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

32. Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO IV

ENTRATE NON FISCALI

Art. 15

Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione

1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfetaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.

3. Le entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.

4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell’art. 19 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dall’anno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico versano all’entrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, l’ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.

Art. 16

Dividendi delle società statali

1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all’importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l’eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.

3. L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

Art. 17

Interventi a salvaguardia dell’euro

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell’area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell’area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all’unanimità degli Stati membri dell’area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall’articolo 31 della medesima legge.

TITOLO II

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 18

(Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo)

1. I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza e all’INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’articolo 19.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:

“L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.”;

b) al terzo comma, primo periodo dell’articolo 44, le parole da “Il comune” a “segnalare” sono sostituite dalle seguenti:

“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala” e il periodo “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.” è abrogato;

c) il quarto comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:

“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.”;

d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44;

e) l’articolo 45 è abrogato.

5. All’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente “2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.”;

c) è abrogato il comma 2-ter.

6. All’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “33 per cento”;.

7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.

8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.

9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.

Art. 19

(Aggiornamento del catasto)

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, è attivata l’“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

2. In fase di prima applicazione, l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze viene disciplinata l’introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall’Agenzia del Territorio.

5. Le funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall’Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

a) individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;

c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

d) gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia;

e) gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni, l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni, l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al articolo 2, comma 36, del citato decreto legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.

13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

Art. 20

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.

2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2011”;

b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.

Art. 21

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 22

(Aggiornamento dell’accertamento sintetico)

1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.”.

Art. 23

(Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”)

1. Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Art. 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”)

1. La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Art. 25

(Contrasto di interessi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Art. 26

(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione, si rende applicabile il comma 2.”.

2. Ai fini dell’immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 e, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 27

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;

b) all’articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2, lettera e bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. ”

“7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.”;

c) all’articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

“15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.”.

Art. 28

(Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)

1. Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole “centro di servizio” sono aggiunte le seguenti: “o altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia.”.

Art. 29

(Concentrazione della riscossione nell’accertamento)

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente , anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . In tali ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;

c) la riscossione integrale delle somme indicate negli atti di cui alla lettera a) può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b), in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;

d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti in fase di accertamento;

e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto” sono inserite le seguenti: “ed alle ritenute operate e non versate”.

b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: “La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.”;

c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.”.

3. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente :

“2-bis L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.”.

4. L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

“ Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.

5. All’articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole “In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari” sono sostituite dalle seguenti:

“Le misure cautelari che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono”.

6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.

7. All’articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole “alla quale il pubblico ufficiale appartiene” sono aggiunte le seguenti: “nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 30

(Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso.

L’avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata.

L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.

3. L’avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all’agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell’avviso stesso al contribuente.

4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.

7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito.

Il ricorso, presentato all’organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l’avviso di addebito all’agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora, entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa, non sia data dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute.

In ogni caso, il titolo dovrà essere consegnato all’agente, non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.

8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso, il titolo dovrà essere consegnato all’agente, non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.

9. In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento, l’avviso di addebito cessa di avere validità e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l’eventuale somma ancora dovuta.

10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è abrogato.

11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.

12. Nei casi previsti dal comma 3, l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.

All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 31

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

Art. 32

(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

1. A seguito dei controlli effettuati dall’Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:

“j) ‘fondo comune di investimento’: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;”;

b) all’articolo 36, comma 6, dopo le parole: “nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società”, sono inserite le seguenti: “; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.”;

c) all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: “all’esperienza professionale degli investitori;” sono inserite le seguenti: “a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l’articolo 39, comma 3.”

2. Il Ministro dell’Economia e delle finanze emana, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d’investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera j) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente comma.

4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’8 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d’investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l’imposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con l’aliquota del 12 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.

6. Per l’accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell’imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell’articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

Art. 33

(Stock options ed emolumenti variabili)

1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.

2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.

Art. 34

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente “g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.”;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole “in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero” sono aggiunte le seguenti “, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).”.

Art. 35

(Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

1. Dopo l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorzi necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un’apposita istanza, all’ufficio competente a emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcalo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, l’accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.”.

2. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è aggiunto il seguente:

“Art. 9-bis – Soggetti aderenti al consolidato nazionale

1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all’ufficio competente di cui al primo comma dell’articolo 40-bis stesso, e l’atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all’articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell’ipotesi di adesione all’invito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l’istanza prevista dal comma 3 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell’articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-bis del presente decreto; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile”.

3. Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dell’ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 36

(Disposizioni antifrode)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.

7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.”;

b) all’articolo 41, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.”;

c) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.”.

Art. 37

(Disposizioni antiriciclaggio)

1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti dei cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 a condizioni di parità e reciprocità.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l’obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

Art. 38

(Altre disposizioni in materia tributaria)

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nei termini e con modalità telematiche previste dall’Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l’INPS comunica l’esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.

Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all’art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo comma, lett. a), le parole “delle imposte” sono soppresse;

2. al primo comma, lett. d), le parole “dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte” sono sostituite dalle seguenti: “da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio” e dopo le parole “avviso di ricevimento” sono inserite le seguenti: “ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”;

3. al secondo comma, dopo le parole “L’elezione di domicilio”, eliminare le seguenti: “non risultante dalla dichiarazione annuale”;

4. al terzo comma, le parole “non risultanti dalla dichiarazione annuale” sono eliminate e le parole “della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36” sono sostituite dalle seguenti: “della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.”.

b) All’articolo 26 del dpr 602/1973, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.”.

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma , del codice civile. All’articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INA-SAIA, l’Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l’importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:

a) all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la parola: “sospensione”, sono inserite le seguenti: “per un periodo massimo di centocinquanta giorni”;

2. al comma 7, dopo le parole “primo grado”sono aggiunte le seguenti: “e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione”.

b) all’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: “5 bis. Con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa é decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia.”

10 All’articolo 3, comma 24, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole “decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”, sono inserite le seguenti: “Ai fini e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all’Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”.

11. All’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: “nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria”. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. All’articolo 9, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: “enti previdenziali pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria”.

12. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall’Ente creditore.

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Art. 39

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2010)

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

4. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al commi 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

6. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

TITOLO III

SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 40

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

Art. 41

(Regime fiscale di attrazione europea)

1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art 42

(Reti di imprese)

1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43

(Zone a burocrazia zero)

1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero.

2. Nelle zone di cui al comma 1, istituite in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:

a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente dal Prefetto, titolare dell’Ufficio territoriale di governo, ovvero dal Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Prefetto competente, ovvero al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, nonché in quella 26/05/2010 19.51.44 123 dell’Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

Art. 44

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)

1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Art. 45

(Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)

1. L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

Art. 46

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei contratti di mutuo comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell’attivazione delle procedure di cui al presente articolo.

2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.

Art. 47

(Concessioni autostradali)

1. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole : “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti:

“31 luglio 2010”;

b) il comma 2. bis è sostituito dal seguente: «2. bis. – La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche nell’esercizio dei poteri dell’azionista, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, nonché alla quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a titolo di anticipo del valore della concessione, che viene versato all’entrata del bilancio dello Stato, nonché le modalità di restituzione allo Stato dei contributi pubblici erogati per la realizzazione dell’infrastruttura”.

2. All’articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: “la società Autostrada del Brennero S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti:

“la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero”.

b) al primo periodo, dopo le parole: “il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie” sono aggiunte le parole: “nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona”

c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».

d) Al terzo periodo le parole: “dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011” e le parole “con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012”.

3. L’articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico – finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all’articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”.

Art. 48

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. 1. Dopo l’articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“Art. 182-quater (disposizioni in tema di dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111. Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l’accordo sia omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.”.

2. Dopo il comma quinto dell’articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: “Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.”.

3. Dopo l’art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“217-bis (esenzioni dai reati di bancarotta)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d).”.

Art. 49

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)

1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 26, co. 2, del d. lgs. n. 152/2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;

d) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VASe AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.»;

e) il comma 9 è soppresso.

3. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del d. lgs. n. 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’art. 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».

Art. 50

(Censimento)

1. E’ indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni nonprofit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013.

2. Ai sensi dell’art. 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del d.lgs. n. 322/89 l’Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con 26/05/2010 19.51.44 133 le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/89, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all’Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.

L’Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d’intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;

b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze;

c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all’art. 22 del d.lgs. 196/2003, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all’Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;

d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d’intesa con il Ministero dell’Interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall’ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione dei censimenti, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l’Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

Nelle more dell’adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l’ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all’ISTAT. Il Ministero dell’Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: “6. L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate”. Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal presente comma.

6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall’ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;

b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l’erogazione di appositi contributi;

c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell’Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell’agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall’Istat, tra i dipendenti dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.

8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all’esito del riordino previsto dall’art. 7 nonché dell’applicazione dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all’istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.

Art. 51

(Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l’installazione e l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.

4. Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.

5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell’autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli, comporta l’applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

7. Al comma 3, dell’articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “sessanta”, sono sostituite dalle seguenti: “centoventi”.

Art. 52

(Fondazioni bancarie)

1. L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze anche dopo l’istituzione dell’autorità di cui al primo periodo.

Art. 53

(Contratto alla tedesca)

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Art. 54

(EXPO)

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all’articolo 41, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell’evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.

3. Sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allegato 2

(art. 7, comma 5)

enti soppressi Amministrazione

subentrante nell’esercizio

dei relativi compiti ed

attribuzioni

Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari

(SSICA)

CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per i combustibili
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta

(SSCCP)

Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi

(SSOG)

Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei

Derivati dagli Agrumi (SSEA)

CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540

CCIAA Napoli
IPI, istituto per la promozione industriale Ministero dello sviluppo

economico

Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo

Rurale, istituito ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 29

ottobre 1999 n. 454

Ministero per le

politiche agricole e

forestali

Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e

la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182

Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836 Ministero per i beni e le

attività culturali

Stazione Zoologica “A. Dohrn”, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 886 Ministero

dell’istruzione,

università e ricerca

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR),

di cui al decreto

legislativo 4 giugno

2003, n. 127

Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” (INDAM), di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 153
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), di cui al decreto

legislativo 4 giugno 2003, n. 138

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), di cui al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381
Istituto di studi giuridici internazionali, istituito ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, del decreto 12 ottobre 2001, n. 16000

Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con

decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461

Istituto Nazionale di

Ricerca per gli Alimenti

e la Nutrizione

(INRAN), di cui

all’articolo 11 del

decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 454

Istituto Nazionale Conserve Alimentari

Allegato 3

(art. 6, comma 7)

1. Fondazione Alcide de Gasperi

2. CIME Consiglio Italiano per il Movimento Europeo

3. Centro Studi Americani

4. Associazione giovanile musicale AGIMUS

5. Ente Nazionale Assistenza Magistrale – E.N.A.M.

6. Fondazione “Guido d’Arezzo”

7. Fondazione italiana per la musica antica

8. Centro italiano di ricerche aerospaziali – CIRA SpA

9. Istituto italiano di studi germanici

10.Ente geopantologico di Pietraroia

11.Parco geominerario

12.Riserva naturale dello stato Isola di Vivara

13.Associazione italiana combattenti e reduci

14.Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna

15.Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini

16.Federazione italiana volontari della libertà

17.Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta

18.Associazione nazionale “Nastro Verde”

19.Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

20.Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Cesare Pavese

21.Comitato Nazionale un secolo di Fumetto Italiano

22.Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Massaja

23.Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano

24.Comitato Nazionale per le celebrazioni del millenario della Basilica di Torcello

25.Comitato Nazionale “I Trattati di Roma”

26.Comitato Nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili

27.Comitato Nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio

28.Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Soldati

29.Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Casa Ricordi

30.Comitato Nazionale le “Autonomie Locali”

31.Allegorein

32.Accademia Medica di Roma

33.Accademia Angelica Costantiniana

34.Accademia Nazionale di Agricoltura

35.Accademia Filarmonica di Bologna

36.Associazione Naz. Funzionari Direttivi

37.Associazione per la Riforma dello Stato

38.Associazione Romana Amici della Musica – ARAM

39.Associazione Fondo Alberto Moravia

40.Associazione Liberi Scrittori Italiani

41.Associazione Don Giuseppe De Luca – Roma

42.Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta

43.Centro Italiano di Ricerche e Informazione, ecc. – CIRIEC

44.Centro per la Cultura d’Impresa

45.Centro di Iniziativa e Ricerca sul sistema – CIRSES

46.Fondazione Bettino Craxi

47.Fondazione Guido D’Arezzo – Arezzo

48.Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – Roma

49.Fondazione Nazionale Carlo Collodi – Pescia

50.Fondazione Ugo Spirito – Roma

51.Istituto Accademico di Roma

52.Istituto di Studi Filosofici

53.Istituto Naz. Tostiano

54.Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale – Bibl. GM Longhi

55.Istituto Domus Mazziniana – Pisa

56.Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini – Prato

57.Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea – Roma

58.Istituto Domus Galilaeana – Pisa

59.Società Tarquiniense di Arte e Storia

60.Società Storia Patria Puglie

61.Società Reggiana Studi Storici

62.Società Dalmata Storia Patria

63.Società nazionale di scienze e lettere ed arti – Napoli

64.Unione Giuristi Cattolici Italiani

65.Unione internazionale degli Istituti di archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma

66. Accademia degli Incamminati – Modigliana

67. Accademia dei Concordi – Rovigo

69.Accademia dei Fisiocritici – Siena

70.Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – Bologna

71.Accademia delle Scienze di Ferrara – Ferrara

72.Accademia delle Scienze di Torino – Torino

73.Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria – Roma

74.Accademia di Studi Italo – Tedeschi – Merano

75.Accademia Etrusca di Cortona

76.Accademia delle Arti e del Disegno – Firenze

77.Accademia Galilaeana di Scienze Lettere ed Arti in Padova – Padova

78.Accademia Italiana della Cucina – Milano

79.Accademia Italiana di Scienze Forestali – Firenze

80.Accademia Lancisiana – Roma

81.Accademia Ligure di Scienze e Lettere – Genova

82.Accademia Lucchese di Scienze lettere Arti – Lucca

83.Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti – Ancona

84.Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – Roma

85.Accademia Nazionale di San Luca – Roma

86.Accademia Nazionale di Scienze lettere e Arti di Modena – Modena

87.Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo – Palermo

88.Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti – Mantova

89.Accademia Olimpica – Vicenza

90.Accademia Properziana del Subasio – Assisi

91.Accademia Pugliese delle Scienze – Bari

92.Accademia Raffaello – Urbino

93.Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze – Arezzo

94.Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” – Firenze

95.Associazione Centro Studi Feliciano Rossitto – Ragusa

96.Associazione “Roma nel Rinascimento” – Roma

97.Associazione Malacologica Internazionale – A.M.I. – Roma

98.Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno D’Italia – Roma

99.Associazione per l’Economia della Cultura – Roma

100.Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti – ONLUS – Brescia

101.Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo – Bergamo

102.Ateneo Veneto – Venezia

103.Biblia – ONLUS – Settimello

104.Centro “Pio Rajana” Centro di Studi per la Ricerca Letteraria Linguistica e Filologica – Roma

105.Centro Camuno di Studi Preistorici – Capo di Ponte

106.Centro di Cultura di Storia Amalfitana – Amalfi

107.Centro di Iniziativa Giuridica “Piero Calamandrei” – Roma

108.Centro di Studi sulla Cultura e l’immagine di Roma – Roma

109.Centro Internazionale di Etnostoria – Palermo

110.Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina – Todi

111.Centro Studi sul Classicismo – San Gimignano

112.Centro Internazionale di Studi Rosminiani – Stresa

113.Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi – Napoli

114.Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Recanati

115.Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per i Medio Oriente e l’Asia – Torino

116.Centro Studi Piero Gobetti – Torino

117.Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali ONLUS – Ravello

118.Ente Nazionale Giovanni Boccaccio – Firenze

119.Essmoi – Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano) – Roma

120.Fondazione Domus Galilaeana – Pisa

121.Fondazione “Casa di Oriani” – Ravenna

122.Fondazione Casa Buonarroti – Firenze

123.Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” – Napoli

124.Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” – Vicenza

125.Fondazione “Centro Studi Filosofici di Gallarate” – Padova

126.Fondazione “Remo Orseri per la Collaborazione Culturale fra i Popoli” – Roma

127.Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Siena

128.Fondazione Adriano Olivetti – Roma

129.Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – Roma

130.Fondazione Arena di Verona

131.Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Milano

132.Fondazione Artistica Poldi Pezzoli – ONLUS – Milano

133.Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti – Brescia

134.Fondazione Carlo Donat – Cattin – Torino

135.Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – C.D.E.C. – ONLUS – Milano

136.Fondazione Centro Nazionale di Studi Manzoniani – Milano

137.Fondazione “Centro Sperimentale di Cinematografia” (così modificata la denominazione della Fondazione Scuola nazionale di cinema con D.Lgs.22-1-2004, n.32)

138.Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo – San Miniato

139.Fondazione Civico Museo Biblioteca Attore Teatro Stabile di Genova – Genova

140.Fondazione Claudio Monteverdi – Cremona

141.Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo – Bologna

142.Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi – Firenze

143.Fondazione Ezio Franceschini – ONLUS – Firenze

144.Fondazione “Festival dei Due Mondi di Spoleto”

145.Fondazione Giacomo Brodolini – Roma

146.Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano

147.Fondazione Gioacchino Rossini – Pesaro

148.Fondazione Giorgio Cini – Venezia

149.Fondazione Giulio Pastore – Roma

150.Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” – Gardone Riviera

151.Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici – Roma

152.Fondazione Istituto Gramsci – ONLUS – Roma

153.Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico – Roma

154.Fondazione Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento – Firenze

155.Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani – Parma

156.Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci – Torino

157.Fondazione Istituto Storico “Giuseppe Siotto” – Cagliari

158.Fondazione Istituto Italiano per la Storia della Musica – Roma

159.Fondazione “La Triennale di Milano” – Milano

160.Fondazione “La Quadriennale di Roma” – Roma

161.Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco – Roma

162.Fondazione “Liberal” – Roma

163.Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (costituita con L.11-11-2003, n. 310)

164.Fondazione Luigi Einaudi – Torino

165.Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia – Roma

166.Fondazione Museo Stibbert – ONLUS – Firenze

167.Fondazione Napoli Novantanove – ONLUS – Napoli

168.Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII – Bologna

169.Fondazione Palazzo Coronini Cronberg – Gorizia

170.Fondazione Pietro Nenni – Roma

171.Fondazione Rosselli – Torino

172.Fondazione Scientifica Querini Stampalia – ONLUS – Venezia

173.Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Firenze

174.Fondazione Stauros Italiana – San Gabriele –Isola Abruzzo del Gran Sasso

175.Fondazione Studi Storici Filippo Turati – ONLUS – Firenze

176.Fondazione Ugo da Como – Lonato

177.Fondazione Ugo e Olga Levi Centro di Cultura Musicale Superiore ONLUS – Venezia

178.Fondazione Università Internazionale dell’Arte – U.I.A. – Firenze

179.Fondazione Valentino Bucchi – Roma

180.Fondazione Verga – Catania

181.Gabinetto Scientifico Letterario “G.P. Vieusseux” – Firenze

182.Giunta Centrale per gli Studi Storici – Roma

183.Istituto Abbatia Sancte Marie de Morimundo

184.Istituto Alcide Cervi – Reggio Emilia

185.Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo – Roma

186.Istituto di Studi Storici Postali – Prato

187.Istituto e Museo di Storia della Scienza – Firenze

188.Istituto Internazionale di Studi Liguri – Bordighera

189.Istituto Internazionale Jacques Maritain – Roma

190.Istituto Italiano di Numismatica – Roma

191.Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Firenze

192.Istituto Italiano di Studi Storici – Napoli

193.Istituto Italiano per la Storia Antica – Roma

194.Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere – Milano

195.Istituto Luigi Sturzo – Roma

196.Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte – Roma

197.Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici – Firenze

198.Istituto Nazionale di Studi Romani – ONLUS – Roma

199.Istituto Nazionale di Urbanistica – Roma

200.Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – Milano

201.Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica – I.S.A.P. – Milano

202.Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Roma

203.Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda – ONLUS – Milano

204.Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI” – Roma

205.Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia – Taranto

206.Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa – ONLUS – Vicenza

207.Istituto Storico Italiano per il Medioevo – Roma

208.Istituto Storico Lucchese – Lucca

209.Istituto Veneto Accademia di Scienze Lettere ed Arti – Venezia

210.Opera di Dante – Ravenna

211.Osservatorio Parlamentare – Roma

212.Pro Civitate Christiana – Assisi

213.Scuola Archeologica Italiana di Atene – Roma

214.Società Chimica Italiana – Roma

215.Società Dantesca Italiana – Firenze

216.Società di Studi Valdesi – Torre Pellice

217.Società Entomologica Italiana – Genova

218.Società Europea di Cultura – S.E.C.I. – Venezia

219.Società Filologica Friulana – Udine

220.Società Geografica Italiana – Roma

221.Società Internazionale di Studi Francescani – Assisi

222.Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) – ONLUS – Impruneta

223.Società Italiana di Statistica – Roma

224.Società Italiana per il Progresso delle Scienze – Roma

225.Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente – Milano

226.Unione Accademica Nazionale – Roma

227.Opera nazionale “Montessori” – Roma

228.Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo

229.Casa Militare Umberto I

230.Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza – MIC

231.Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “L. da Vinci”

232.Centro internazionale di radiocomunicazioni mediche (CIRM), istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1935, n. 16

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (10A02575)

Legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25

(in SO n. 39 alla GU 27 febbraio 2010, n. 48 del 27-2-2010)

coordinata con

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194

(in GU n. 302 del 30 dicembre 2009)

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria
  1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali  detenute  all'estero  a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  fino
al 30 aprile 2010.
  2. Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di  regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre  2009  l'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, si applica, secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
    a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28  febbraio
2010;
    b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010  al
30 aprile 2010.
  (( 2-bis. Entro il 15 giugno  2010,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze comunica al Parlamento, con  apposito  documento,  dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del  28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per  volumi  d'importo,
al numero dei  soggetti  coinvolti,  con  indicazione  dei  Paesi  di
provenienza  delle  richieste  di  rimpatrio  e  regolarizzazione,  e
l'ammontare complessivo delle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. ))
  3. All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all'articolo  43,  primo  e  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
  2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
  4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo,  del  ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010  il  termine  entro  il
quale gli studi di settore devono essere  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31  marzo
2011.
  (( 4-bis. All'articolo 182 del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 31 luglio 2009»;
  b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole:  «1°  maggio  2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
  5. Il termine in materia di accesso  ai  servizi  erogati  in  rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti  diversi  dalla  carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,  di  cui
all'articolo 64, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni  2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
  5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine  di
cui al primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31.
  5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi  5-bis
e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
  6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14,  le  parole:  «gennaio  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno  2010,  con
modalita'  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
  7. Il termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi  di  omessa
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  nei   casi   di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato  al  30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati  che  intendono
sanare  l'omessa  o   incompleta   presentazione   del   modulo   RW,
relativamente alle disponibilita'  finanziarie  derivanti  da  lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme  restando
le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
  (( 7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e
2011».
  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48  milioni  di  euro  per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
  8. Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
  9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
  10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  disposta,  nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi  sede  nei  comuni
individuati  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1   del
decreto-legge n. 39 del 2009,  la  proroga  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a  100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso  anno,  con  quota  parte
delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1o
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale  fine,  dalla
contabilita' speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato  articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
  13.  All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1°  ottobre  2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
  14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'(( articolo 18  del
medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
testo unico di cui al decreto )) legislativo  24  febbraio  1998,  n.
58,».
  (( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto  funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a  tempo  determinato  dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
  14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  14-bis  si
provvede secondo i criteri, le procedure e con  le  risorse  previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, senza alcun onere  a  carico  del  bilancio
dello Stato. ))
  15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionale di  base  25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2009, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
  (( 15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma  «Fondi  da  assegnare»,  unita'
previsionale di  base  25.1.3,  «Oneri  comuni  di  parte  corrente»,
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire  per  l'anno  2010,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del  Fondo  di
cui al predetto capitolo 3077. ))
  16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le  parole:  «Per  l'anno  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le  parole:  «liquido  ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
  17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:  «Per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata  entro  il  30  aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo  d'imposta,  anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano  posseduti  nel
predetto termine.».
  (( 17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia'  prorogato  dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e  dall'articolo
41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del  31  dicembre  2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il  superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra  banche  oppure
tra investitori, fermo restando che tale  partecipazione  non  potra'
essere incrementata. ))
  18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle  concessioni  di  beni  demaniali   marittimi   con   finalita'
turistico-ricreative,  da  realizzarsi,  quanto  ai  criteri  e  alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione
del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37,
secondo comma, secondo periodo,  del  codice  della  navigazione,  il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza ((  entro  il  31  dicembre
2015 )) e' prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494.  All'articolo  37,  secondo  comma,  del  codice  della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso. ))
  19. All'articolo 3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per  l'anno  2008»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Per  l'anno  2010»  e  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
  20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  (( 20-bis. Ai fini  della  partecipazione  alle  trattative  per  i
rinnovi  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  relativi  agli  anni
2010-2012,  si   fa   riferimento   alla   rappresentativita'   delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base  ai
dati   certificati   per   il   biennio    contrattuale    2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo  43,   comma   3,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  sottoscrizione  dei
contratti, la  media  tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  e'
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
  20-ter. All'articolo  65,  comma  3,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole da: «, ai  sensi  dell'articolo  43»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
  b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» e' soppressa.
))
  21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
le  parole:  «Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «Con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
adottati».
  22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  Fondo  per
la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione   dello   sviluppo   del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'anno 2010.
  23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di  euro  per  l'anno
2010 e 14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  (( 23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, la parola:  «gennaio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «marzo»;
  b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011,»;
  c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre  di  ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
  d)  dopo  il  decimo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Gli
stanziamenti alle  singole  amministrazioni  per  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2011,  non  potranno  eccedere  gli  importi   spesi   e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
  23-ter. Per consentire la  prosecuzione  dei  relativi  interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  nella
colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio  1994,  n.  93»
sono inserite le seguenti:
  «legge 21 marzo 2001, n. 73;
  decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
  articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  8  aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
  23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni  di  cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n.  481,  e  31
luglio 1997,  n.  249,  rispetto  a  quanto  precedentemente  versato
all'INPS, e' prorogato al  1°  luglio  2010,  senza  applicazione  di
interessi   o   sanzioni   per   il   periodo   pregresso.   Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri  a  carico
della finanza pubblica e del personale dipendente.
  23-quinquies.   Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento    alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste  stabiliti,  a
decorrere dal 1° marzo  2010,  nel  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
  b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
  c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le  parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
  23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per
l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
  23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000  euro  per
l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
  23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000  euro  per
l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
  23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata
di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a  decorrere
dall'anno 2011.
  23-decies. All'onere derivante  dai  commi  23-sexies,  23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011,  si  provvede,  quanto  a  euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000  a  decorrere  dall'anno
2011,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate    derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  23-quinquies,
lettera c); quanto  a  euro  2.000.000  per  l'anno  2010  e  a  euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei  risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 23-quinquies, lettere a) e b).  A  tal  fine  le  dotazioni  di
bilancio relative al programma di spesa 1.5  «Regolazioni  contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono  ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari  a  1.000.000  di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244,  e   per   l'anno   2012   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio  2009,  n.
88, relativamente alla  direttiva  2008/118/CE,  relativa  al  regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il  termine  di  scadenza  della  delega  e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
  23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle  seguenti:
«per sei anni».
  23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto  di  sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica  disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con  decorrenza
dalla stessa data.
  23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione  delle
procedure di riparto delle somme relative al  5  per  mille  inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al  30  aprile
2010:
  a)  il  termine  per  l'integrazione  documentale   delle   domande
regolarmente   presentate   dai   soggetti   interessati   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo  1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio  2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
  b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16  aprile  2009,  per  le  associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai  fini  sportivi  dal  CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2009,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  16  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
  23-quinquiesdecies.  Fino  al  31  dicembre  2010  si  applica   la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia.
  23-sexiesdecies. All'articolo 1,  comma  17,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di  documentazione,  di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle  attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31  dicembre
2009, n. 196».
  23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2005»  sono
inserite le seguenti:  «anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti».
  23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine  per
l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
  a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del  fondo  per  la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio  1991,  n.  195,  per  la  tempestiva  adozione  delle  misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
  b) la  prosecuzione  della  partecipazione  del  CONI  nonche'  del
Comitato italiano paraolimpico  agli  eventi  previsti  dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
autorizzando   conseguentemente   la   spesa    per    l'anno    2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
  c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez)  di  cui
al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  285,  delle  occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per  la  prosecuzione
delle relative attivita' di formazione;
  d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi  ispettivi  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011;
  e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale  per
le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, e  comunque  fino  al  31  dicembre  2010,  al  fine  di
garantire  il  controllo  sulla  ordinaria  amministrazione  e  sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio  dei  revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente  -  ENEA,  soppresso  ai  sensi  del  medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino  alla  nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
  f)   l'incremento   di   7.200.000    euro    per    l'anno    2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  70,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  23-noviesdecies. All'onere  derivante  dal  comma  23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a  70.000  euro  per  l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle
leggi permanenti di natura corrente  e,  quanto  a  70.000  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307.
  23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  all'articolo  2,
comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente: «due». ))
                               Art. 2
           Proroga di termini in materia di comunicazione,
             di riordino di enti e di pubblicita' legale
  1. Al fine di contribuire alle  iniziative  volte  al  mantenimento
della  pace  ed  alla  realizzazione  di  azioni   di   comunicazione
nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan,  e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.A.
e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse  finanziarie  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il  limite
massimo di euro 660.000.
  2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in  campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  di  San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato  ad  assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri,  la  prosecuzione  della  fornitura  dei
servizi    previsti    dalla    apposita    convenzione    con     la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., (( nel limite massimo di  spesa
gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente. ))
  3. E' autorizzata la spesa di 9,9  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2010 e 2011  per  la  proroga  della  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico  e  il  ((  Centro  di  produzione
S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  della  legge  11  luglio
1998,  n.  224.  ))  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo  Umbro-toscano  cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,  n.  441,  e  successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali in data 20  novembre  2009,  di  garantire  la  continuita'
amministrativa del  servizio  pubblico,  nonche'  la  gestione  e  la
definizione  dei  rapporti  giuridici  pendenti  sino   all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito  o  individuato
con provvedimento delle  regioni  interessate,  assicurando  adeguata
rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni  dello  Stato.  Al
termine della procedura liquidatoria,  il  Commissario  e'  tenuto  a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla  relazione
sull'attivita' svolta. (( Dal  differimento  del  termine  ultimo  di
durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente,  non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  4-bis. Al  fine  di  assicurare  le  agevolazioni  per  la  piccola
proprieta' contadina, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010, gli atti  di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di  terreni  e
relative  pertinenze,  qualificati  agricoli  in  base  a   strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori  diretti
ed  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella  relativa
gestione  previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte  di  registro
ed ipotecaria nella  misura  fissa  ed  all'imposta  catastale  nella
misura  dell'1  per  cento.  Gli  onorari  dei  notai  per  gli  atti
suindicati sono ridotti alla  meta'.  I  predetti  soggetti  decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi  cinque  anni  dalla
stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli  o  di  condurli  direttamente.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni di cui  all'articolo  11,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  nonche'  all'articolo  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo  delle
residue   disponibilita'   del   fondo   per   lo   sviluppo    della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato. ))
  5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  le
parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: «  ((  1°
gennaio 2011 )) ».
  6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del  decreto-legge  3  novembre  2008,  n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato  al
31 dicembre 2010.
  7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni.
  (( 7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1, alinea, le parole: « ivi inclusa la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
  b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  In
considerazione delle  esigenze  generali  di  compatibilita'  nonche'
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura  il  conseguimento  delle  economie,  corrispondenti  a  una
riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per  cento  della
dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15  per  cento  di
quella di livello  non  generale,  con  l'adozione  di  provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303,   e   successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei  principi
di cui al presente articolo ».
  7-ter. All'onere conseguente al  minor  risparmio  derivante  dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis,  quantificato  in  2  milioni  di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma  724,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133.))
  8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
  (( 8-bis. In considerazione di  quanto  previsto  al  comma  8,  le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto  articolo
74, provvedono, anche con le  modalita'  indicate  nell'articolo  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
  a) ad apportare, entro il 30 giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
74;
  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 74.
  8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con
le modalita' indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo  periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008.
  8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto  a  quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010  e'  fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni  organiche  sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data.
  8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a
8-quater le amministrazioni che abbiano subito  una  riduzione  delle
risorse ai sensi dell'articolo 17,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
personale amministrativo operante presso gli  Uffici  giudiziari,  il
Dipartimento della protezione  civile,  le  Autorita'  di  bacino  di
rilievo  nazionale,  il  Corpo   della   polizia   penitenziaria,   i
magistrati, l'Agenzia italiana del  farmaco,  nei  limiti  consentiti
dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.  Restano  altresi'  escluse  dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17,  comma  7,
del  decreto-legge  1o  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le  assunzioni  del
personale  dirigenziale  reclutato  attraverso  il   corso   concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12  dicembre  2005,  n.
269, ai sensi del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,   da   effettuare   in   via   prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali.  Le  disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si  applicano,  comunque,  anche  ai
Ministeri.
  8-sexies. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
limitazione delle assunzioni.
  8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo,
e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del
citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del  2009,  sono
ridotte definitivamente.
  8-octies. All'articolo 42-bis,  comma  2,  penultimo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  «31
marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».
  8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10  marzo  2009  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo  42-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14;  per  tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente  al
30 settembre e al 10 marzo 2010.
  8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990,  n.
146, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono  aggiunte
le seguenti: «o di altri organismi di diritto pubblico». ))
                               Art. 3
    Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
  (( 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «fino al 31  dicembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
  1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e' autorizzato, ai sensi della  legge
24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.   133,   la   prosecuzione   delle   attivita'   di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari  a
3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede  mediante  riduzione  del
Fondo  di  riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa  delle   leggi
permanenti di natura corrente. ))
  2. All'articolo 4, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite  le
seguenti: «e 2010».
  3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
  4. (( (Soppressa). ))
  5. E' prorogato sino al completamento degli interventi  e  comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine,  fissato  al  31  dicembre  2009
dall'articolo 6-bis del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili  dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e  148,  per  l'istituzione  degli
uffici  periferici  dello  Stato  ed  assegnate   alle   contabilita'
speciali, intestate ai commissari delle province  di  Monza  e  della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di  completare  gli  interventi  relativi  all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
  6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
  7. Al comma 4-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «si applicano alle  promozioni  da  conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire  con  decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012».
  8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,  della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi  delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali   svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le  quote
di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente  comma  sono  corrisposte  in
un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l'erogazione delle successive quote  ha  luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.
  (( 8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: «La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione
del consenso ovvero del diniego della  persona  cui  si  riferisce  a
donare i propri organi in caso di morte». ))
                               Art. 4
             Proroga di termini in materia di personale
                   delle Forze armate e di polizia
  (( 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio
1995, n. 196, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«venti».
  1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi  restando
i concorsi gia' banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Al  termine  del   regime   transitorio   di   cui
all'articolo 35, comma 1,». ))
  2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2012»;
  b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal
2010»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle   seguenti:   «fino
all'anno 2011» e «dal 2012»;
  c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 2011».
  4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo  6-bis  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31  gennaio  2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi  previste  sono  effettuate,
nell'anno 2010, nel  limite  del  contingente  di  personale  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n.  244  del  2007,  con  progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
  5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  298,  e'  differita  al  31
dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate  al  31
ottobre  2009.  Conseguentemente,  nel  citato  periodo   i   tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei  carabinieri  da  valutare
per  l'avanzamento  al  grado  superiore  sono  inclusi  in  un'unica
aliquota di valutazione. Fermi restando i  volumi  organici  previsti
per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero  massimo  di
promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero  delle
promozioni e la previsione relativa agli  obblighi  di  comando  sono
annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31,  comma
14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo  comunque  un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali  aventi
almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche',  per  gli  anni
2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli  ufficiali
gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei  e
non iscritti in quadro.
  6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono  derivare  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. (( A tal fine le  immissioni
di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei  posti
in organico per i quali l'Amministrazione competente  e'  gia'  stata
autorizzata a effettuare le promozioni. ))
  7. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
                               Art. 5
           Proroga di termini in materia di infrastrutture
                             e trasporti
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  3  agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1°  gennaio  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
  3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
  4.  All'articolo  29,  comma  1-quinquiesdecies,  lettera  a),  del
decreto  legge  30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « (( 30 aprile 2010 ))
».
  5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27  febbraio  2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro  il  termine  di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro  il  31
dicembre 2010».
  6. All'articolo 21-bis, comma  1,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2010»;
    b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «L'aggiornamento
della  misura  dei  diritti  decade  qualora  i   concessionari   non
presentino completa istanza di stipula  del  contratto  di  programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le  parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione
della regolazione tariffaria  dei  servizi  aeroportuali  offerti  in
regime di esclusiva, nonche' dei  servizi  di  trasporto  ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, (( nonche' delle
tariffe postali agevolate,».
  7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre  2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2008,
n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso  abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:  «al
31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  del
presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica.
  7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013» e le  parole:  «1°  gennaio  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
  c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
  d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
  7-quater. La durata in carica del commissario delegato  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo  onere,  pari  a
140.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta
mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile
2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti  di
accesso alla professione di autotrasportatore per  i  veicoli  al  di
sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011,  a
decorrere  dalla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009.
  7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo  di
cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo  2009,  n.  55,  in  materia  di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo  abbia  termine
alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  all'articolo
292-bis del codice della navigazione  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010.
  7-septies.  Per  l'anno  2010,  il  termine  di  cui  al  comma   5
dell'articolo  55  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte  delle   imprese   di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile.
  7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i  provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile  2006,  n.  205,
possano  essere  destinate  anche  ad  interventi  di  sostegno   del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di  autotrasporto  di  merci,  finalizzati  al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
  7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni, in materia di sicurezza  degli  impianti  e  sicurezza
operativa dell'ENAV, la disponibilita'  complessiva,  gia'  stabilita
nella misura di 30 milioni di euro, e' estesa al 31 dicembre 2010 per
la parte rimanente di 2,6 milioni.
  7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede  mediante
corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita'  dei
porti nazionali,  con  riguardo  anche  all'attivita'  prevalente  di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse  e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si  applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
  7-duodecies.  Nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui   al   comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione  dell'autonomia  finanziaria  delle  Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  alle  Autorita'  portuali  e'  altresi'  consentito,
nell'ambito  della  loro  autonomia  di  bilancio  e   nel   rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino  ad
un  tetto  massimo  pari  al  doppio  della  misura  delle  tasse  di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  maggio  2009,  n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole  tasse
medesime.
  7-terdecies. A copertura delle eventuali minori  entrate  derivanti
dall'applicazione  dei  commi  7-undecies  e  7-duodecies,   ciascuna
Autorita' portuale opera una  corrispondente  riduzione  delle  spese
correnti ovvero, nell'ambito della  propria  autonomia  impositiva  e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione  e  al  conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 7-undecies e  7-duodecies  e  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                               Art. 6
               Proroga di termini in materia sanitaria
  1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge  3  agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio  2010»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo  1,  comma  8,  secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2010.
  3. All'articolo 24, (( comma 1, )) del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
  4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1°  gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
  5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
  6. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al  comma  5  ((  del
presente articolo, )) e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
  7.  Il  termine  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
  8. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  7  e'
autorizzato  il  finanziamento  di  8  milioni  di  euro   a   favore
dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010.
  9. Agli oneri di cui al comma  8  si  provvede  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  ((  del  Fondo  di  riserva  per   le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ))
come determinata dalla tabella  C  allegata  alla  legge  finanziaria
2010.
  (( 9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010,  la  presentazione
del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4,  lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 110 del  12  maggio
2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel  senso  che  gli  atti  di  indirizzo
ministeriale  ivi   richiamati   si   intendono   quelli   attestanti
l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente  alle
mansioni e ai reparti  ed  aree  produttive  specificamente  indicati
negli atti medesimi.
  9-ter. All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro trentasei mesi».
  9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della  legge  5  febbraio
1992, n. 175, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino al  coordinamento
legislativo  delle  norme  vigenti  in  materia  di  esercizio  della
professione di odontoiatra, la sanzione di cui  al  comma  1  non  si
applica ai medici che abbiano consentito ai laureati  in  medicina  e
chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
l'esercizio dell'odontoiatria anche prima  della  formale  iscrizione
all'albo degli odontoiatri».
  9-quinquies.  In  attesa  del   coordinamento   legislativo   delle
disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31  dicembre  2010,  al
candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge  26
giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto  di  lavoro  dipendente  o
parasubordinato si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5
della legge 6 marzo 2001,  n.  52,  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno  1967,  n.  458.  Ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2010,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per  le  autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura  corrente,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009,  n.
191. ))
                               Art. 7
             Proroga di termini in materia di istruzione
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo   4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle  procedure  occorrenti  a  rendere   effettivamente   operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2010".
  3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
  4.  Il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21  dicembre  1999,
n. 508, e'  prorogato  nella  composizione  esistente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31  dicembre  2010.
))
  (( 4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3  e  4,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
  4-quater. In attesa  della  costituzione  degli  organi  collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e  successive  modificazioni,  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione  esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  alla  data
del 31 dicembre 2010. ))
  (( 5. Al fine di  assicurare  la  continuita'  nell'erogazione  dei
servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il  pubblico
istituiti presso gli istituti ed i  luoghi  della  cultura  ai  sensi
dell'articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni,  e  di  consentire  il  completamento  della  relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque  in  atto  relativi  ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla  loro  naturale  scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle  gare  da  bandirsi
entro il 30 giugno 2010.
  5-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,   del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  relativo  agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato  per  gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
  5-ter. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
la data del 30 giugno 2010".
  5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo  15  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e' prorogato fino al 31  dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro.  Nelle  regioni  in  cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,  ed   hanno   ottenuto   il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, e' assegnato  il  relativo
finanziamento. Gli  istituti  tecnici  superiori  hanno  personalita'
giuridica ed  autonomia  amministrativa  ed  accorpano  gli  istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che  siano  capofila  di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191.
  5-quinquies. All'articolo 1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010" )) ».
                               Art. 8
              Proroga di termini in materia ambientale
  1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio
2010.
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
  3. All'articolo 5, comma 2-quater, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".
  ((  3-bis.  All'articolo  281,  comma  2,   alinea,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  "entro  cinque  anni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni". ))
  4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo  2006,
n. 161, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro".
  (( 4-bis. All'articolo  4,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio
2011".
  4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28  aprile
2008, e' prorogato al 30 giugno 2010. ))
                               Art. 9
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico
  1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  puo'  essere  prorogata,  per  motivi  di   pubblico
interesse, non oltre il 31  dicembre  2010,  con  una  riduzione  del
cinque per cento delle relative commissioni.
  2. All'articolo 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  25  luglio
2005, n. 151, le parole: "31 dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
  3. All'articolo  354,  comma  4,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque  non  oltre  ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma  2  dell'articolo  355"  sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo  il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
  (( 4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui  al
periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009,  di  cui  all'articolo  26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010.
  4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' puo'  avvalersi  degli  enti  fieristici,
senza scopo di lucro, con sede in Lombardia  e  operativi  a  livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati
dagli enti locali interessati, ovvero  delle  persone  giuridiche  da
questi controllate". ))
                               Art. 10
                   Istituti di cultura all'estero
  1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero  di
cui all'articolo 14, comma 6, della (( legge  22  dicembre  1990,  n.
401, )) gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il  1º
gennaio 2010 ed il 30  giugno  2010,  possono  essere  rinnovati  per
ulteriori due anni, anche  in  deroga  ai  limiti  di  eta'  previsti
dall'articolo 168 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18.
                           (( Art. 10 bis
       Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"
  1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in materia di  procedimento  "taglia-enti",  si  interpreta  nel
senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti  pubblici  non  economici  con  dotazione  organica  pari  o
superiore  alle  50  unita',   con   esclusione   degli   enti   gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in materia di  procedimento  "taglia-enti",  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Gli  enti
confermati ai sensi del  primo  periodo  possono  essere  oggetto  di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Sono  soppressi
gli enti pubblici non economici di  cui  al  secondo  periodo  i  cui
regolamenti di riordino, approvati in via  preliminare  entro  il  31
ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il  31
ottobre 2010,  con  esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di
apposite previsioni legislative di riordino  entrate  in  vigore  nel
corso della XVI legislatura".
  3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e' soppresso.
  4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione,  il  secondo  e  il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:  "Trascorso  il  termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia  espresso  il
parere, i decreti legislativi possono essere  comunque  emanati.  Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo  di  sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari". ))
                           (( Art. 10 ter
Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al  decreto
                     legislativo n. 286 del 1998
  1. All'articolo 3, comma 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono  sostituite
dalle seguenti:  "entro  il  30  novembre,  nel  limite  delle  quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato". ))
                          (( Art. 10 quater
                   Gestione dei libri genealogici
  1. L'efficacia del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino  al
30 aprile 2011 e fino a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici  ed  i
registri anagrafici di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici  e,
in tal senso, il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali puo' esercitare il potere sostitutivo. ))
                        (( Art. 10 quinquies
Proroga del finanziamento delle attivita' di formazione professionale
                             dell'ISFOL
  1. E'  prorogato  al  2010  il  finanziamento  delle  attivita'  di
formazione  professionale  dell'Istituto  per   lo   sviluppo   della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. ))
                          (( Art. 10 sexies
Differimento  dell'applicazione  di  disposizioni   in   materia   di
                       contributi all'editoria
  1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in
attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
  a) per i contributi relativi all'anno  2009  di  cui  ai  commi  2,
2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e
10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo  153  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo  28  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai  soggetti  aventi  diritto  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  62,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto,  in  presenza  dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento  dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione  vigente.
Tale importo non puo` comunque essere superiore  a  quello  spettante
per l'anno 2008;
  b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,  n.
230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e successive modificazioni, per i contributi  relativi  all'anno
2009 non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma
62, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  ed e'  corrisposto,  in
presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per  cento
dell'importo  calcolato   secondo   i   parametri   stabiliti   dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore
a quello spettante per l'anno 2008;
  c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e successive  modificazioni,  le  parole:  "2007  e  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "2007,  2008  e  2009".  All'articolo  39,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:
"all'annualita'  2008"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "fino
all'annualita' 2009". All'articolo  1,  comma  574,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su  base  annua  di  una
percentuale superiore a quella del tasso  programmato  di  inflazione
per l'anno di  riferimento  dei  contributi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "essere  superiori  a  quelli  ammessi  al   calcolo   dei
contributi per l'anno 2008";
  d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti  dall'articolo
3, comma 2-ter, della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi  e  diffusi
all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  e
successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento
del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
  e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non  si
applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7  marzo  2001,  n.  62,
nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni,  e  l'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi  i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello  sviluppo  economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai  soggetti
di cui agli articoli  11  della  citata  legge  n.  67  del  1987,  e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del  1990,  e
successive  modificazioni,   sono   riconosciuti   esclusivamente   i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto-legge  27  agosto   1993,   n.   323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
  2. In attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1  e  fermi
restando gli stanziamenti previsti per  le  provvidenze  all'editoria
come determinati dalla Tabella C  allegata  alla  legge  23  dicembre
2009, n. 191, un importo non inferiore  a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2010 e' destinato al rimborso  delle  agevolazioni  tariffarie
postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato  importo  di
50 milioni di euro per l'anno 2010 e'  immediatamente  accantonato  e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.
  3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o  vengano  editate  da
altre societa' comunque costituite".
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio  delle
spese relative alle provvidenze per l'editoria  di  cui  al  presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto   di   verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento  di  bilancio
stabilito a  legislazione  vigente,  tenuto  conto  anche  di  quanto
previsto dal presente  articolo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della  propria
autonomia contabile e  di  bilancio,  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte  nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri».
))
                               Art. 11
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Legge 23 dicembre 2009, n. 191
(in SO n. 243 alla GU 30 dicembre 2009, n. 302)

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)
 Vigente al: 10-9-2013
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1. 
                      (Risultati differenziali) 

    1. Per l'anno  2010,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000  milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010,  e'  fissato,  in
termini  di  competenza,  in  286.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2010. 
    2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del  saldo  netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e  in  41.400  milioni  di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli  anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie;  il  livello  massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  253.000
milioni di euro e  in  250.000  milioni  di  euro.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare  e'  determinato,  rispettivamente,  in  49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro. 
    3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
    4.  Le  maggiori  disponibilita'  di  finanza  pubblica  che   si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni  del  Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli  anni  2010-2013,  al
fine di fronteggiare  la  diminuzione  della  domanda  interna,  sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti  delle
famiglie con figli e  dei  percettori  di  reddito  medio-basso,  con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
                               Art. 2. 
                       (Disposizioni diverse) 

  1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti  dallo  Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010: 
    a) in 303,76  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
    b) in  75,05  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  2. Conseguentemente a quanto previsto  dal  comma  1,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2010
in 18.121,52 milioni di euro per le  gestioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 1, lettera b). 
  3. I medesimi importi complessivi di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 1, lettera  a),  della  somma  di  836,97  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,72 milioni di euro e  di  63,06  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  4. Ai fini del finanziamento dei  maggiori  oneri  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate: 
    a) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  per  l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della  legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza  rispetto
agli oneri per prestazioni e  provvidenze  varie,  per  un  ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro; 
    b)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
gestione di  cui  alla  lettera  a),  come  risultanti  dal  bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto,  per  un  ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
  5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge  8  agosto  1972,  n.
457, si interpreta nel senso che  il  termine  ivi  previsto  del  30
ottobre per la rilevazione della media tra  le  retribuzioni  per  le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi  provinciali  di
lavoro  ai  fini  della  determinazione  della   retribuzione   media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il  calcolo  della  contribuzione  degli  operai  agricoli  a   tempo
determinato e' il  medesimo  di  quello  previsto  al  secondo  comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli  operai  a
tempo indeterminato. 
  6.  Ai  contribuenti  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168,  hanno  gia'  provveduto  al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del  differimento  del
versamento dell'importo  corrispondente  a  venti  punti  percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto  dal  medesimo  articolo  1,
comma 1, del decreto-legge  n.  168  del  2009,  compete  un  credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. 
  7. Per i soggetti che si sono avvalsi  dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti  d'imposta  trattengono  l'acconto,   tenendo   conto   del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168. 
  8.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno   tenuto   conto   del
differimento di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, restituiscono  le  maggiori  somme  trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2009.  Le  somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445. 
  9.  Per  il  triennio  2010-2012  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "2010 e  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2010, 2011 e 2012"; 
    b) alla lettera a), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"; 
    c) alla lettera b), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"  e  le  parole:  "giugno  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "giugno 2013". 
  11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011,
2012 e successivi". 
  12. Al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della  potesta'  normativa  in
materia di disciplina delle attivita' economiche,  possono  stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  1
sia  soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente   del
documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC),   di   cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le  modalita'  attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi  della  collaborazione  gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento  di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
documentazione.  L'autorizzazione  all'esercizio  e'  in  ogni   caso
rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS   la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del  presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali"; 
    b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. L'autorizzazione e' sospesa  per  sei  mesi  in  caso  di
mancata presentazione  annuale  del  DURC,  di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 28". 
  13. Nelle more della definizione  del  nuovo  assetto  contrattuale
delle  amministrazioni   pubbliche,   con   particolare   riferimento
all'individuazione del numero e alla  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  e  alle  conseguenti  implicazioni  in   termini   di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di  finanza  pubblica  nel  contesto  degli  attuali  sviluppi  della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008,  n.
203,  gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale   per   la
contrattazione     collettiva     nazionale     sono     quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370  milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. (6) 
  14. In relazione a quanto previsto al comma  13,  per  il  triennio
2010-2012, le risorse per i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale statale in regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201  milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135  e  214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (6) 
  15. Le somme di cui ai commi  13  e  14,  comprensive  degli  oneri
contributivi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) di cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468. 
  16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. In  sede  di  deliberazione  degli  atti  di  indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono  alla  quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo  ai  criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore  si
avvalgono dei dati disponibili presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede  di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
  17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  continua   a   trovare   applicazione
l'obbligo  contabile  disposto  dall'articolo   9,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  18. In aggiunta alle risorse previste dai commi  da  13  a  16  del
presente articolo,  le  amministrazioni  destinatarie  utilizzano  le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33  e  34,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per  le  finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il  primo  semestre
del  2010  sulla  base  delle  risultanze  finanziarie  dei  dati  di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto  scuola  resta  ferma  la
normativa di settore di cui  all'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma
18 confluiscono  in  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi  da  13  a  20  del  presente
articolo. 
  20. Al termine della fase di cui al  comma  13,  si  provvede  alla
individuazione ed al relativo stanziamento  delle  ulteriori  risorse
finanziarie  occorrenti  per  i  rinnovi  contrattuali  del  triennio
2010-2012. 
  21. Per l'attuazione della sentenza della Corte  costituzionale  n.
74 del 13 marzo 2009,  e'  istituito  un  tavolo  paritetico  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la  regione  Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da  riconoscere
alla  regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del   decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio  2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per  l'importo  iscritto  nel
bilancio dello Stato  a  legislazione  vigente,  un  acconto  di  200
milioni di euro. 
  22. Ai fini del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  116,
117 e 118,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  operano  con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011. 
  23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere  sul  fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  sono  disposti  dal  Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio,  i  seguenti
interventi: 
    a) fino ad un importo complessivo  di  45  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la  popolazione  residente  ultra
sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore
al 25 per cento, secondo gli ultimi  dati  disponibili  dell'Istituto
nazionale di statistica.  Almeno  il  50  per  cento  della  maggiore
assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di  natura  sociale  e
socio-assistenziale. In caso di insufficienza  del  predetto  importo
complessivo,   il   contributo   spettante   al   singolo   ente   e'
proporzionalmente ridotto; 
    b) fino ad un importo complessivo  di  81  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
inferiore a cinque anni e la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 4,5 per  cento,  secondo  gli  ultimi  dati  disponibili
dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per  cento  della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale.
In  caso  di  insufficienza  del  predetto  importo  complessivo,  il
contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto; 
    c) ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti  e'
concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo  complessivo  di
42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; 
    d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila  e  dei
comuni della regione Abruzzo individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  attribuita  una
maggiorazione del 50 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e'  attribuita
nella misura dell'80 per cento; 
    e)  in  favore  dei  comuni  della  provincia   dell'Aquila   non
rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una
maggiorazione del 20 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009. 
  24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali  di  cui  ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre  2006,  n.
286, e successive  modificazioni,  i  comuni  trasmettono,  entro  il
termine del 31 maggio 2010,  al  Ministero  dell'interno  un'apposita
certificazione del maggior gettito  accertato  a  tutto  l'anno  2009
dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45  del  medesimo  articolo  2  del
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni,  con  modalita'  e
termini stabiliti con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.  I  comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono  la  certificazione  del
predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009,  evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o alla provincia  autonoma  nel  cui  ambito  territoriale  ricadono,
secondo  modalita'  stabilite  dalla  stessa  regione   o   provincia
autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le  maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007,  al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite  alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di  rimborso  del  minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali. 
  24-bis. La mancata presentazione della  certificazione  di  cui  al
comma 24 comporta la  sospensione  dell'ultima  rata  del  contributo
ordinario dell'anno 2010  fino  al  perdurare  dell'inadempienza.  La
stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora  provveduto
alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  17  marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  la  mancata  presentazione  della
certificazione comporta  la  sospensione  delle  somme  trasferite  a
titolo di rimborso del  minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo  fine  le
predette  regioni  e  province  autonome  comunicano   al   Ministero
dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei  comuni  che  non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. 
  24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso. 
  25. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per  lo  svolgimento  di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro. 
  26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti,  i
fratelli  e  le  sorelle  che  siano  stati  parti  in  causa  in  un
procedimento civile,  penale,  amministrativo  o  contabile  comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di  tale  matrice,  sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di  registro  previsto,
quali  parti  in  causa,  dall'articolo  57  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di  ogni  altra
imposta. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  28. Il Corpo  della  Guardia  di  finanza  ha  il  diritto  all'uso
esclusivo delle  proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi,  degli
emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della  guardia  di
finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire  l'uso
anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli  emblemi  e
dei segni distintivi di cui al presente comma, in  via  convenzionale
ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel rispetto  delle  finalita'  istituzionali  e
dell'immagine del Corpo della Guardia di  finanza.  Si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta' industriale di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. 
  29. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui  al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 
  30. Le disposizioni contenute nel comma  29  non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
  31. Ferme restando le competenze  attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi
araldici, anche a favore del Corpo  della  Guardia  di  finanza,  con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati le  denominazioni,
gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini  di  cui
al comma 28 e le specifiche modalita' attuative. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  35. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  37. Al fine di assicurare  efficace  sostegno  alle  iniziative  di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu'  alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare  gli
strumenti di tutela della  stabilita'  dell'occupazione,  nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota  di  10  milioni  di  euro  e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi  dei  confidi  delle
province  con  il  piu'  alto  tasso  di  utilizzazione  della  cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello sviluppo economico, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
  38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti  confidi,  possono  essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal  comma
37 del presente articolo. 
  39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Al  fine  di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre  2008,  e'
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato"; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo  periodo  e  le  modalita'  di
funzionamento del  medesimo,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
regioni in materia di politiche abitative". 
  40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al  comma
153  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni. 
  41. Per i soggetti che alla data del 31  dicembre  2008  detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche  popolari  superiore
alla misura prevista al comma 2  dell'articolo  30  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito  al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni  eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2. 
  42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di  stabilita'  interno
per l'anno 2010, per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  15
milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli  investimenti
degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche'  per
gli  interventi  temporanei  e  straordinari  di  carattere   sociale
immediatamente diretti ad alleviare gli effetti  negativi  del  sisma
dell'aprile 2009, a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  sono  dettate  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  43. Al fine di riconoscere la specificita'  della  funzione  e  del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di  cui
al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  per  il  biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2,  comma  28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
  44. Al fine di consentire lo sviluppo del  tessuto  produttivo  nel
territorio  delle  regioni  Basilicata,  Abruzzo,  Molise,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di  Frosinone  e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di  Viterbo,  nonche'
dei  comuni  della  provincia  di  Roma  compresi  nella   zona   del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950,  n.  646,  attraverso  l'incentivazione  di  progetti
coordinati  dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di  tecnologie  avanzate
per   l'efficienza   energetica,   tutela   ambientale,   metodologie
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di  euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e
dell'ENEA. 
  45. All'articolo 2,  comma  188,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31  dicembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31  dicembre  2008,  nei  limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2010". 
  46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012  finalizzata
alla  diffusione  di  defibrillatori  semiautomatici   e   automatici
esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti  i
criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori  luoghi,strutture
e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal  presente
comma. 
  47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 
  48. Per  l'anno  2010  al  fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  riservata  una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  al  comma
250 del presente articolo. 
  49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di  cui  al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A  tal  fine,  per  l'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. (10) 
  50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e,
dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma  74
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. 
  51. Per interventi urgenti concernenti i  territori  colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno  2009,  il  Fondo
per la protezione  civile,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2010. 
  52. All'articolo 2-undecies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. I beni di cui al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico  interesse  ivi  contemplate  entro   i   termini   previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. 
     2-ter. Il personale delle Forze  armate  e  il  personale  delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie  alle  quali
e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria  sull'acquisto  dei
beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. 
     2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis  possono  esercitare  la  prelazione
all'acquisto  degli  stessi.  Con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al  comma  2-bis  ai
sensi del comma 4 del presente articolo"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere   obbligatorio   del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei  beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente  del  competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio,  che  puo'  affidarle
all'amministratore di cui  all'articolo  2-sexies,  con  l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo  2-nonies,  entro
sei mesi dalla data di emanazione  del  provvedimento  del  direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui  al  comma  1  dell'articolo
2-decies.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  del
demanio richiede al prefetto della provincia  interessata  un  parere
obbligatorio, sentito il  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti  altrimenti  riconducibili  alla
criminalita' organizzata"; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al  comma
2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella  misura
del 50 per cento, al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
del 50 per cento, al Ministero della  giustizia,  per  assicurare  il
funzionamento e il potenziamento  degli  uffici  giudiziari  e  degli
altri  servizi  istituzionali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
stabilita' della finanza pubblica". 
  53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di
cui  all'articolo  15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, nei limiti di 20  milioni  di  euro,  per  favorire  l'accesso  al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle  passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita'  del  fondo  di  garanzia
nazionale e dei confidi agricoli. 
  54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di  sostegno  di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita'  degli  interventi  di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse  finanziarie  previste
all'articolo 11 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre  2009,  di  attuazione  del  citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012.  Alla
conseguente rimodulazione finanziaria  degli  interventi  di  cui  al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate  risorse  si  aggiungono
altresi'   le   risorse   comunitarie   attivabili    nel    contesto
dell'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire  il  pagamento  dei  saldi  contributivi  degli  interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale,  le  disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e   successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni  di
spesa degli anni precedenti a quello  di  competenza  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  55. Per le necessita' del settore  agricolo  il  CIPE  individua  i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere  sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  56. Al fine di dare attuazione agli  obblighi  e  agli  adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del  Consiglio,  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/  2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007,  (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal  Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009,  per  l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  3  agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10  ottobre  2007,  a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di  cui  all'articolo  1,  comma  1084,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  57. In considerazione della specificita' delle produzioni  agricole
tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel  settore  agricolo  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il
riconoscimento  di  contributi  alla   produzione   di   prodotti   a
stagionatura  prolungata  a  denominazione   registrata   a   livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
  58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  3-ter,
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,  e'  ridotta  di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a  decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012. 
  59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e  delle
stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione  e'
riconosciuto un contributo straordinario per l'anno  2010  pari  a  5
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
ripartizione del predetto contributo sulla base dei  criteri  di  cui
all'articolo 4, comma 2,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni  di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale  contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso  contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,
della legge 23  novembre  1998,  n.  407,  in  materia  di  esenzioni
dall'IRPEF. 
  60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, e' sostituito dal seguente: 
    "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo  e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per  le  comunita'
giovanili,  per  la  realizzazione  di   azioni   di   promozione   e
valorizzazione  delle  attivita'  delle   comunita'   giovanili.   La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2010". 
  61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si intendono riferiti alle imprese e  testate  ivi  indicate  in
possesso dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato  forma
giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite. 
  62. In attuazione dell'articolo  44  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  i  contributi  e   le
provvidenze spettano  nel  limite  dello  stanziamento  iscritto  sul
pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  procedendo,  ove  necessario,  al   riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte  salve  le
risorse da destinare  alle  convenzioni  e  agli  oneri  inderogabili
afferenti allo stesso capitolo. (2) 
  63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo  2,  comma
135, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  puo'  essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La  presente  disposizione  entra  in
vigore il giorno stesso della data di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente,  le  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili  nell'anno  2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  sono  state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del  bilancio
dello Stato, per l'importo di 45  milioni  di  euro,  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a  compensazione  degli  effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo. 
  64. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-bis,  comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni  di  euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno  2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate  il  contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui  all'articolo  22-bis,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504. 
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2010. 
  66. Per garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
20102012  e  in  attuazione  dell'intesa  Stato-regioni  in   materia
sanitaria per il triennio 2010-2012,  sancita  nella  riunione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in  funzione  dell'esigenza  di  assicurare,  da   parte   regionale,
l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione   sanitaria   in
condizioni  di  efficienza  e   appropriatezza,   si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105. 
  67.  Per  gli  anni  2010  e  2011   si   dispone   un   incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro  e  di  419  milioni  di  euro
rispetto  al  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  pari  a  104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e  a  106.884  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, comprensivi  della  riattribuzione  a  tale  livello  di
finanziamento dell'importo di  800  milioni  di  euro  annui  di  cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla  spesa  del  personale  derivanti  da  quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e  dall'articolo  1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni,  e  al  netto
dei 50 milioni di  euro  annui  per  il  finanziamento  dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma  6,del  citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di  euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Con  successivi  provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle  risorse  aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio  2010-2012.  Per  l'esercizio  2012  sono  assicurate  al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. (6) 
  67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per  gli
acquisti   e   l'aggiudicazione   di   procedure    di    gara    per
l'approvvigionamento di beni  e  servizi  per  un  volume  annuo  non
inferiore ad un importo determinato con il  medesimo  decreto  e  per
quelle che introducano misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
equilibrio di bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli  erogatori
pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto   del   principio   della   remunerazione   a   prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente  per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza  e
del Tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  regionali,  di
cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  68. Al fine  di  consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario  e  alla  Regione  siciliana  anticipazioni,  con
riferimento   al   livello   del   finanziamento   a   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle  contabilita'  speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, in essere presso le tesorerie  provinciali  dello  Stato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b)  la  misura  dell'erogazione   del   suddetto   finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui  alla  lettera  a),  e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute  a  titolo  di
finanziamento  ordinario  della  quota  indistinta,  al  netto  delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della  compartecipazione
regionale al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni  che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della  citata  erogazione
del finanziamento e' fissata  al  livello  del  98  per  cento;  tale
livello puo' essere ulteriormente  elevato  compatibilmente  con  gli
obblighi di finanza pubblica; 
    c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica  positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla  lettera  b)  rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura  del  97  per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella  misura  del  98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
si provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica  degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge; 
    d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle  norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata  definitiva,  a  seguito  del
raggiungimento  della  citata  intesa,  relative  al   secondo   anno
precedente a quello di riferimento; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi  titolo  spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 
    f) sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascunaregione  e  provincia  autonoma,  connessi   alla   mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti  importi  sono  definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. (19) 
  69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  rideterminato  in  23  miliardi  di  euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno  esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro. 
  70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dall'articolo  11  della  citata   intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette
a  pervenire  alla  certificabilita'  dei   bilanci   delle   aziende
sanitarie,  alle  regioni  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  71. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri  riflessi  a  carico
delle  amministrazioni  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano  anche  le  spese  per  il  personale  con
rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta  servizio  con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.  Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
le spese per il personale sono considerate al netto:  a)  per  l'anno
2004, delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari  o
privati,  nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
determinato  e  ai   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  finanziati  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. (13) (19) 
  72. Gli enti destinatari delle disposizioni di  cui  al  comma  71,
nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dalle   regioni,   anche   in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi  compresi  quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete  ospedaliera,  per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma: 
    a)  predispongono  un  programma  annuale  di   revisione   delle
consistenze  di   personale   dipendente   a   tempo   indeterminato,
determinato, che presta  servizio  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della  spesa  complessiva
per il personale, con conseguente  ridimensionamento  dei  pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione  fanno
riferimento anche alle disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive
modificazioni; 
    b)  fissano  parametri  standard   per   l'individuazione   delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  del
presente comma. (13) (19) 
  73. Alla  verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e  72  per  gli  anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e'  giudicata  adempiente  ove  sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario  la  regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico. (13) 
  74.  Ai  fini  dell'applicazione,  nel  triennio  2010-2012,  delle
disposizioni  recate  dall'articolo  17,  commi  da  10  a  13,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi  previsti
sono da intendersi riferiti, per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di  cui  ai  commi
71, 72 e 73 del presente articolo. 
  75. Per  le  regioni  che  risultano  in  squilibrio  economico  si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91. 
  76. All'articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
      1) dopo le parole: "si applicano  comunque"  sono  inserite  le
seguenti: "il blocco automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale fino al 31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello in corso, il  divieto  di  effettuare  spese  non
obbligatorie per il medesimo periodo e"; 
      2)  le  parole:  "scaduto  il  termine   del   31   maggio,   i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere  ad  oggetto"
sono sostituite dalle seguenti: "scaduto il termine del 31 maggio, la
regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti  emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del  turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie  sono  nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione  interessata
e'  tenuta  ad   inviare   una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli". 
  77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al  finanziamento  ordinario  e  alle  maggiori
entrate proprie sanitarie, il livello  del  5  per  cento,  ancorche'
coperto dalla regione,ovvero il livello  inferiore  al  5  per  cento
qualora gli automatismi fiscali o altre  risorse  di  bilancio  della
regione non garantiscano con la quota libera la  copertura  integrale
del disavanzo. Nel caso di  raggiungimento  o  superamento  di  detto
standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a  presentare
entro il successivo 10 giugno un  piano  di  rientro  di  durata  non
superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  per  le  parti
non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di
riequilibrio  del  profilo  erogativo  dei  livelli   essenziali   di
assistenza, per renderlo conforme a  quello  desumibile  dal  vigente
piano sanitario nazionale e dal vigente decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali
di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio  di  bilancio
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso. 
  78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla
Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,  comma  2,
della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia  sanitaria  per  il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e  di  quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione.  La  citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto  del  parere  della
citata Struttura tecnica, ove espresso. 
  79.  Il  Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi  i
termini  di  cui  al  comma  78,  accerta  l'adeguatezza  del   piano
presentato anche  in  mancanza  dei  pareti  delle  citate  Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di  riscontro  positivo,  il  piano  e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro  negativo,  ovvero  in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio  dei  ministri,
in  attuazione  dell'articolo  120  della  Costituzione,  nomina   il
presidente della regione commissario ad acta per la  predisposizione,
entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per  la  sua
attuazione per l'intera durata del  piano  stesso.  A  seguito  della
nomina del presidente quale commissario ad acta: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali  a  carattere  non  obbligatorio  e,
sempre  in   via   automatica,   decadono   i   direttori   generali,
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  individuati  i  trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  rispetto  al
livello delle aliquote vigenti, secondo  le  modalita'  previste  dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del  2004,  come  da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
  80. Per la regione sottoposta  al  piano  di  rientro  resta  fermo
l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata  del  piano,  delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ove   scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente  articolo.  Gli  interventi  individuati  dal   piano   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A  tale
scopo, qualora, in corso di attuazione  del  piano  o  dei  programmi
operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di  attuazione  del
piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli  derivanti  da
provvedimenti legislativi  regionali,  li  trasmettono  al  Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i  motivi  di  contrasto  con  il
Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,
entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie  modifiche
alle leggi regionali in  contrasto,  o  le  sospende,  o  le  abroga.
Qualora  il  Consiglio  regionale  non  provveda  ad   apportare   le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
Costituzione,  le  necessarie  misure,  anche   normative,   per   il
superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla  possibilita',  qualora  sia
verificato che  il  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  sia  stato
conseguito con risultati  quantitativamente  migliori,  di  riduzione
delle  aliquote  fiscali  nell'esercizio  successivo  per  la   quota
corrispondente al  miglior  risultato  ottenuto;  analoga  misura  di
attenuazione si puo' applicare anche al blocco del  turn  over  e  al
divieto di  effettuare  spese  non  obbligatorie  in  presenza  delle
medesime condizioni di attuazione del piano. 
  81. La verifica dell'attuazione del piano di  rientro  avviene  con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,  a
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze,    nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
  82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio  dei
ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per  l'accesso
al maggior finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si  e'  verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione
del  maggior  finanziamento,  dato  dalle  quote  premiali  e   dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo  Stato  non  erogate  in
conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari  al
40 per cento a seguito dell'approvazione  del  piano  di  rientro  da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma  81  emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute  e  sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
che  esprimono  il  proprio  parere  entro   i   termini   perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta,  diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'  tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata  intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con  le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta  per
l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte  le
misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti
normativi,  amministrativi,  organizzativi  e  gestionali   da   esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del piano. Il commissario  verifica  altresi'  la
piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del
sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di  nomina
del commissario: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a  carattere  non  obbligatorio,  da
individuare a seguito del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono,  sempre  in  via
automatica, i direttori generali,  amministrativi  e  sanitari  degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dell'assessorato
regionale competente; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente articolo. 
  84. Qualora il presidente della regione,  nominato  commissario  ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi  79
o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal  piano  stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione,  adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del  piano  di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di  riscontrata  difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il  Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad  acta  di
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti  indicati
nel piano e non realizzati. 
  84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della
regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad  acta,  al
quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma
83 fino all'insediamento del nuovo presidente della  regione  o  alla
cessazione della causa di impedimento. Il presente comma  si  applica
anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del  decreto-legge  1°   ottobre   2007,   n.159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.222,  e  successive
modificazioni. 
  85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e successive  modificazioni,  in  materia  di  soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
altresi'  salve  le  disposizioni  in  materia  di   commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del  presente
articolo. 
  86. L'accertato verificarsi,  in  sede  di  verifica  annuale,  del
mancato raggiungimento degli obiettivi  del  piano  di  rientro,  con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme  restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
nelle  misure  fisse  di   0,15   punti   percentuali   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  di  0,30  punti
percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al  livello  delle
aliquote vigenti, secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo. 
  87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83
a 86 si applicano anche  nei  confronti  delle  regioni  che  abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro. 
  88. Per le regioni gia' sottoposte  ai  piani  di  rientro  e  gia'
commissariate alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  regione  di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria  regionale.  In  ogni  caso  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma
76 del presente articolo,  e  ai  commi  da  80  a  86  del  presente
articolo. 
  88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che  i
programmi   operativi   costituiscono   prosecuzione   e   necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,  riqualificazione
e potenziamento del piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del
finanziamento del servizio sanitario programmato per  il  periodo  di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione  del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi  regionali  derivanti
da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente. 
  89. Al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  dei
piani di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche  mediante  il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime  e  i   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le  finalita'  istituzionali
degli enti.  I  relativi  debiti  insoluti  producono,  nel  suddetto
periodo di due mesi,  esclusivamente  gli  interessi  legali  di  cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi  tra  le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori. 
  90. Le regioni interessate dai piani di rientro,  d'intesa  con  il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di  finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del  Fondo  per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6  marzo  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei  singoli  piani
attuativi regionali da parte del CIPE. 
  91. Limitatamente ai risultati d'esercizio  dell'anno  2009,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni: 
    a)  e'  consentito  provvedere  alla  copertura   del   disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che  le
relative misure di copertura,  idonee  e  congrue,  risultino  essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009; 
    b) si applicano, secondo le procedure previste  dall'articolo  1,
comma 174, dellalegge 30  dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
  92. Per le regioni che risultano inadempienti  per  motivi  diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97. 
  93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione  di  un  accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato  accordo,  il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di  monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni  in
materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   nei   termini   perentori,
rispettivamente, di  quindici  e  di  trenta  giorni  dall'invio.  La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere  il  parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo  anche  nel  caso  sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni. 
  94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa
attuazione  costituiscono  presupposto  per  l'accesso   al   maggior
finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e
di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del  maggior
finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento  a  seguito
della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti
per la regione, che e' obbligata a rimuovere i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro. 
  96. La verifica dell'attuazione del piano di  rientro  avviene  con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita'  di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del  Ministero  della  salute,
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   nell'   ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
  97. Le regioni che avrebbero  dovuto  sottoscrivere,  entro  il  31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  con  il
relativo  piano  di  rientro,  per  la  riattribuzione  del   maggior
finanziamento,  possono  formalmente  chiedere  di  sottoscrivere  il
medesimo accordocorredando la  richiesta  di  un  adeguato  piano  di
rientro, entro il termine del 30 aprile  2010.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i  successivi  novanta  giorni,  la
quota di maggior finanziamento si intende  definitivamente  sottratta
alla competenza della regione interessata. 
  98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni  interessate
dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico,
fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita'  necessaria
per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati  fino
al  31  dicembre  2005  anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti.  All'erogazione  si  provvede,  fermi
restando gli equilibri programmati  dei  trasferimenti  di  cassa  al
settore  sanitario,  anche   in   tranche   successive,   a   seguito
dell'accertamento definitivo e  completo  del  debito  sanitario  non
coperto  da  parte  della  regione,  con  il  supporto   dell'advisor
contabile, in  attuazione  del  citato  piano  di  rientro,  e  della
predisposizione,  da  parte  regionale,  di  misure  legislative   di
copertura  dell'ammortamento  della  predetta  liquidita',  idonee  e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle  risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa  restituzione,  comprensiva  di
interessi, in un periodo non  superiore  a  trent'anni.  Gli  importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi  capitoli  del  bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia  e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita'  di
erogazione e di restituzione  delle  somme,  prevedendo,  qualora  la
regione non adempia nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle
rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia  l'applicazione  di   interessi   moratori.   Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere  a)  e  b),  e  dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
concernenti la materia del  prezzo  dei  farmaci  e  delle  quote  di
spettanza si interpretano nel senso che il  termine  "brevetto"  deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo. 
  100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "1°  gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2011".
  101.   Al    comma    8-bis    dell'articolo    66    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma  1,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
  102. Il Fondo per le non autosufficienze  di  cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato  di
euro 400 milioni per l'anno 2010. 
  103. A decorrere dall'anno 2010,  gli  oneri  relativi  ai  diritti
soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati
a valere sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi'
mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
    a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni; 
    b) articoli 33, 74  e  75  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni; 
    d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a  decorrere
dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per  le  politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8  novembre
2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto. 
  105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento  degli  interventi
di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le  seguenti:
", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010". 
  106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono  approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 
  107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo  69,  la
lettera b) del comma  1  e  il  comma  2  dell'articolo  75,  nonche'
l'articolo 78; 
    b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i  consumi
finali"; 
    c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale  costituiscono
tributi propri"; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Le province, relativamente ai tributi  erariali  per  i
quali lo Stato ne prevede  la  possibilita',  possono  in  ogni  caso
modificare aliquote e prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale"; 
    d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 74. -  1.  La  regione  e  le  province  possono  ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti.  E'  esclusa  ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti"; 
    e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    "e) i nove  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali"; 
    f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    "f) i nove decimi del gettito dell'accisa  sulla  benzina,  sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati"; 
    g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
    "Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali
devolute alla regione e alle province sono comprese anche le  entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in  attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati  fuori
del territorio della regione e delle rispettive province. 
    2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e'  effettuata
assumendo a  riferimento  indicatori  od  ogni  altra  documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che  hanno  luogo  nel
territorio regionale e provinciale. 
    3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di  cui
all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul
reddito delle societa' e delle imposte  sostitutive  sui  redditi  di
capitale,  qualora  non  sia  possibile  la  determinazione  con   le
modalita'  di  cui  al  comma  2,  sono   quantificati   sulla   base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno  lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica"; 
    h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  79.  -  1.  La  regione  e  le  province   concorrono   al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale: 
    a)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma   sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
    b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai  sensi
dell'articolo 78; 
    c) con il concorso finanziario ulteriore  al  riequilibrio  della
finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro
complessivi; 
    d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
definite al comma 3. 
    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 
    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all'articolo 17, comma  120,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o
provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti. 
    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in
ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La
regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5"; 
    i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti: 
    "1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con  legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  o
deduzioni  nei  limiti  delle  aliquote  superiori   definite   dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina
statale, modalita' di riscossione. 
    1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio"; 
    1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 82. - 1. Le  attivita'  di  accertamento  dei  tributi  nel
territorio delle province sono  svolte  sulla  base  di  indirizzi  e
obiettivi  strategici  definiti  attraverso   intese   tra   ciascuna
provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze  e  conseguenti
accordi operativi con le agenzie fiscali"; 
    m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici". 
  108.  Le  quote  dei  proventi  erariali  spettanti  alla   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, e successive modificazioni, a decorrere  dal  1°  gennaio  2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  regione  e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  regione
e le province autonome. 
  109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e
6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita'  con  quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge  5  maggio
2009, n. 42, sono comunque  fatti  salvi  i  contributi  erariali  in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti  obbligazionari
accesi dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  i
rapporti giuridici gia' definiti. 
  110. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  il  contributo  di  cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  relativamente  agli
intestatari delle carte  di  circolazione  residenti  nelle  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  attribuito  alla  rispettiva
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal  totale  dei
contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n.  209  del  2005  le  somme  attribuite  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti  a
favore di ogni singola provincia autonoma  con  le  stesse  modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998,  n.  457,  per  il  versamento  dell'imposta  sulle
assicurazioni  per  la   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore. 
  111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, introdotto dal comma 107, lettera  g),  del  presente  articolo,
l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   e'
attribuita sulla base  della  distribuzione  provinciale  dei  premi,
contabilizzati   dalle   imprese   di   assicurazione   e   accertati
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo. 
  112. L'onere a carico dello Stato per il  rimborso  delle  funzioni
delegate in materia di  viabilita'  statale,  motorizzazione  civile,
collocamento al lavoro,  catasto  e  opere  idrauliche  e'  stabilito
nell'importo di 50 milioni  di  euro  annui  per  ciascuna  provincia
autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e'  erogato  nella  stessa
misura annua a decorrere dall'anno 2010. 
  113. Il rimborso dovuto alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  per
l'esercizio  della  delega  in  materia  di  ordinamento   scolastico
prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni
2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal
2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato  e  quelle
per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno  2010.  Tali
spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
  114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza  annuale  dall'anno
2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo  78  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative  norme
di attuazione, sino a tutto  l'anno  2009.  Le  quote  maturate  sino
all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006  al
2009 sono definite entro l'anno 2010. 
  115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma  di  Trento
ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica  la
disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle
modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  introdotte  dalla  presente
legge. 
  117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo, le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione,
concorrono  al  conseguimento  di  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e  sociale,
l'integrazione e la coesione dei territori  dei  comuni  appartenenti
alle   province   di   regioni   a   statuto   ordinario   confinanti
rispettivamente  con  la  provincia  autonoma  di  Trento  e  con  la
provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due  province  autonome
di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario
determinato in 40 milioni di euro. 
  118.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  117  e'  istituito  un
organismo di indirizzo composto da: 
    a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, su  indicazione  del  Ministro
stesso; 
    b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; 
    c) un rappresentante del Ministro dell'interno; 
    d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; 
    e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; 
    f)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni  a  statuto
ordinario di cui al comma 117. 
  119. L'organismo di indirizzo di cui al comma  118  stabilisce  gli
indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui  al
comma 117. 
  120.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  il  Ministro
dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di  cui
al comma 117 e d'intesa con le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, si provvede a: 
    a) stabilire i criteri in base ai  quali  possono  concorrere  al
finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117,  oltre  ai
singoli comuni confinanti, anche forme associative  tra  piu'  comuni
confinanti  e  tra  comuni  confinanti  e  comuni  ad  essi  contigui
territorialmente; 
    b) stabilire i criteri  di  ripartizione  dei  finanziamenti  con
riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e  tra
i diversi ambiti territoriali; 
    c) disciplinare le modalita' di erogazione dei  finanziamenti  da
parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al  comma
118,  sulla  base  delle  designazioni  presentate  da  ciascuno  dei
soggetti e organi rappresentati; 
    e)   disciplinare    l'organizzazione    e    il    funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire
il carattere cooperativo delle decisioni; 
    f) determinare le tipologie dei progetti di  cui  al  comma  117,
nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi; 
    g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al  fine
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in  materia  di
aiuti di Stato; 
    h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; 
    i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della  regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto  ammesso  al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; 
    l)  disciplinare  il  funzionamento  di  appositi   organi,   che
approvano annualmente i progetti e  determinano  i  finanziamenti  da
parte delle province autonome spettanti a  ciascuno  di  essi,  sulla
base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118;  i
suddetti organi sono composti in modo  paritetico  da  rappresentanti
delle province interessate e dello Stato. 
  121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al  comma  118
non spetta alcun compenso. Gli  oneri  connessi  alla  partecipazione
alle riunioni dello stesso sono a carico dei  rispettivi  soggetti  e
organi rappresentati, i quali  provvedono  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per  gli  anni  2011  e  2012,  previa
intesa con le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  una  parte
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella  misura  dello
0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di
indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui  al
medesimo comma 117. 
  122.  Nel  rispetto  dell'articolo  33  della  Costituzione  e  dei
principi  fondamentali  della  legislazione  statale,  la   provincia
autonoma di Trento esercita, ai sensi degli  articoli  16  e  17  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, relative all'universita' degli studi di  Trento,  compreso  il
relativo  finanziamento.  L'onere  per  l'esercizio  delle   predette
funzioni rimane a carico della provincia autonoma di  Trento  secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma  1  dell'articolo  79  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 670 del 1972, come sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del
presente articolo. 
  123. La provincia autonoma  di  Bolzano,  secondo  quanto  previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del  presente
articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
universita' di Bolzano, i costi di  funzionamento  del  conservatorio
"Claudio Monteverdi" di  Bolzano,  quelli  relativi  al  servizio  di
spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio  provinciale
e al finanziamento di infrastrutture di competenza  dello  Stato  sul
territorio  provinciale,  nonche'  gli  ulteriori  oneri  specificati
mediante  accordo  tra   il   Governo,   la   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la  provincia  autonoma  di  Trento  e  la  provincia
autonoma di Bolzano. 
  124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le
funzioni in materia  di  gestione  di  cassa  integrazione  guadagni,
disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base  di  conseguenti
intese con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la  possibilita'
di avvalersi dell'INPS sulla base di  accordi  con  quest'ultimo.  Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei
principi della legislazione  statale,  con  particolare  riguardo  ai
criteri  di  accesso,  utilizzando  risorse  aggiuntive  del  proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere  per  l'esercizio
delle predette funzioni  rimane  a  carico  delle  province  autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo. 
  125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano
l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123  e  124,
lo Stato continua a esercitare le predette  funzioni  ferma  restando
l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e
di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto  previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del  presente
articolo. 
  126.  Le   maggiori   entrate   e   le   minori   spese   derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al
comma 250, con le medesime modalita' ivi previste. 
  127.  Lo  stanziamento  di  cui  all'articolo  1,  comma   4,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato: 
    a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; 
    b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui. 
  128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
luglio 2008, n. 126, e' soppresso. 
  129. Le disponibilita' del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690  milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di  760  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico  per
il  Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,  istituito  presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18,  comma
1, lettera b-bis),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009,  n.  2,  e
successive modificazioni, sono ridotte di 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  130. Il comma 2 dell'articolo  19  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    "2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere  sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti  di  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei  soli  casi  di  fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo  periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno  precedente  e  comunque
non  superiore  a  4.000  euro,   ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti   individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a)  operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore  a  uno;
d) risultino senza  contratto  di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)
risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di  accesso  e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009  per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data". 
  131. Dopo il comma 2-bis  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: 
    "2-ter. In via sperimentale per  l'anno  2010,  per  l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, ai fini  del  perfezionamento  del  requisito  contributivo  si
computano anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
esclusiva sotto forma di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
anche a progetto, nella misura  massima  di  tredici  settimane.  Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti  sotto  forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola  l'equivalente
in  giornate  lavorative,   dividendo   il   totale   dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni  precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera". (10a) (15) 
  132. In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  ai  beneficiari  di
qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al  reddito  non   connesso   a
sospensioni dal  lavoro,  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in
materia di ammortizzatori sociali, che  abbiano  almeno  trentacinque
anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di  lavoro
che preveda l'inquadramento in un livello  retributivo  inferiore  di
almeno il 20 per cento  a  quello  corrispondente  alle  mansioni  di
provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010. (10a) (15) 
  133.  La  contribuzione  figurativa  integrativa   e'   pari   alla
differenza  tra  il  contributo   accreditato   nelle   mansioni   di
provenienza e il contributo obbligatorio spettante  in  relazione  al
lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio  e'  concesso  a
domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre  la  data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i  beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti  normali
di cui all'articolo 19,  primo  comma,  del  regio  decreto-legge  14
aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di  eta'.  La
durata della riduzione contributiva prevista dal citato  articolo  8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge  n.  223  del
1991 e' prolungata, per chi assume  lavoratori  in  mobilita'  o  che
beneficiano  dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola   con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,  fino  alla  data  di  maturazione   del   diritto   al
pensionamento e comunque non oltre la  data  del  31  dicembre  2010.
(10a) (15) 
  135. Il beneficio di cui al comma 134 e'  concesso  a  domanda  nel
limite di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 
  136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le  disposizioni  di  cui  ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.  Al  comma  10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di  licenziamento"
sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro". 
  137.  L'intervento  di  cui  all'articolo   19,   comma   12,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'  prorogato  per
l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. 
  138. In attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  per
l'anno 2010 e nel limite delle  risorse  di  cui  al  comma  140,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla  concessione
in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche   senza   soluzione   di
continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale,  i  trattamenti  concessi  ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di  specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a  dodici  mesi,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici  programmi  direimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
  139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. 
  140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico
delle risorse di cui alla delibera del CIPE n.  2/2009  del  6  marzo
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18  aprile  2009,
al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE  n.
70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno  2010
dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come da ultimo modificato dalla presente  legge,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Al fine di favorire il reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, i dati  relativi  ai  percettori  di
misure di sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
prevede, a favore dei  datori  di  lavoro,  incentivi  all'assunzione
ovvero, in capo al  prestatore  di  lavoro,  l'obbligo  di  accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo"; 
    b) al comma 7: 
    1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010"; 
    2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Nel  caso  di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse  disponibili,  al   trattamento   spettante   ai   lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa  ai
dipendenti  licenziati  da  datori  di  lavoro  iscritti   ai   fondi
interprofessionali  per   la   formazione   continua,   il   concorso
finanziario dei fondi  medesimi  puo'  essere  previsto,  nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  per  la  gestione  dei   relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni". 
  142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera  b),  le  parole:  "ovvero  presso  unita'
produttive nelle quali sia operante  una  sospensione  dei  rapporti"
sono sostituite dalle seguenti: ", a  meno  che  tale  contratto  sia
stipulato per provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa  disposizione  degli  accordi  sindacali,  il
divieto opera altresi'  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia
operante una sospensione dei rapporti"; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis.  Qualora  il  contratto   di   somministrazione   preveda
l'utilizzo  di  lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente  articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8,  comma  2,  della
legge n. 223 del 1991". 
  143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
247, e' abrogato. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  trovano   applicazione   le   disposizioni   in   materia   di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  di  cui  al  titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo  20,  comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera i), le parole: "o territoriali"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", territoriali o aziendali"; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    "i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici  e  privati,  per
l'esecuzione di servizi di  cura  e  assistenza  alla  persona  e  di
sostegno alla famiglia". 
  144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi
145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro di  lavoratori  svantaggiati,  individuati  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e'
autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. 
  145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli  articoli  4  e  5  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al  comma
144 del presente articolo: 
    a) un incentivo di 1.200 euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato
o con contratto a termine di durata non inferiore  a  due  anni,  con
esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente; 
    b) un incentivo di  800  euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine  di  durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di
lavoro e del contratto di lavoro intermittente; 
    c) un incentivo tra 2.500 e  5.000  euro  per  l'assunzione,  con
contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine
non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili  iscritti  nelle
liste  speciali  che   presentino   particolari   caratteristiche   e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
  146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti,
alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori
privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo  7  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  anche  mediante  elenchi
regionali sperimentali o provvisori. 
  147. La gestione delle misure di cui ai  commi  da  144  a  146  e'
affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con  la  Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro  il  31  luglio
2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica
e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto  delle  misure,
nonche' la nuova occupazione generata per  area  territoriale,  eta',
genere e professionalita'. 
  148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b)  del  comma  1,  dopo  le  parole:  "parchi  e
monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel  caso  in  cui  il
committente sia un ente locale"; 
    b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    "e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i  periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni  di  eta'
se regolarmente iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'"; 
    c) alla lettera g) del comma 1, le parole:  ",  limitatamente  al
commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse; 
    d) alla lettera h-bis) del comma  1,  dopo  le  parole:  "settore
produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,"; 
    e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
    "h-ter) di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei  maneggi  e  nelle
scuderie"; 
    f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  via
sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di
lavoro  titolari  di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale,  con
esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso  il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale"; 
    g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole:  "in  tutti  i
settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi  gli  enti
locali,". 
  149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente: 
    "2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente  pubblico  e  degli  enti  locali  e'  consentito  nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia  di
contenimento delle spese di personale e ove  previsto  dal  patto  di
stabilita' interno". 
  150. Con effetto  dal  1°  gennaio  2010,  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 9 della legge  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12  milioni
di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato  nei  dodici
mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei
lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni  dal  lavoro  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono  a  tempo
pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita'  di  cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della  legge  6  agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni, e'  concesso  dall'INPS  un
incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel  limite  di
spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto  dovuto  a
titolo di contribuzione figurativa per il  numero  di  mensilita'  di
trattamento di sostegno al reddito non  erogate.  Tale  incentivo  e'
erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute  dai
datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata  legge  n.
223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono disciplinate le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.
(10a) (15) 
  152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "Ministro dell'economia e  delle
finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,". 
  153. L'articolo 63, comma 6, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  si
interpreta nel senso che il valore del salario  medio  convenzionale,
da definire secondo le modalita' stabilite  nello  stesso  comma,  ai
fini della contribuzione, e' il medesimo di quello  che  deve  essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione  pensionabile  ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. 
  154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le  seguenti:
", nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il  20  per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48  e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modificazioni". 
  155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei  datori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti  a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il  contratto.
La retribuzione cosi'  determinata  deve  essere  graduale  anche  in
rapporto all'anzianita' di servizio". 
  156. Al decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono
inserite le seguenti: "e  nell'anno  2010"  e  dopo  le  parole:  "60
milioni di euro" e' inserita la seguente: "annui"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, le parole: 
    "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31  dicembre
2010". 
  157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti  di  reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel  predetto  comma  sono  da
riferire all'anno 2009. 
  158.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010. 
  159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Per  l'anno  2010
l'INPS effettua, con  le  risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente, in via aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile". 
  160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130  a  157,
pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  si  provvede,
quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi  158
e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. 
  161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182  hanno  l'obiettivo  di
contribuire  al  riequilibrio  economico  del  territorio   nazionale
attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. 
  162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi  da
165 a 182 mirano: 
    a) ad aumentare la capacita' di offerta del  sistema  bancario  e
finanziario del Mezzogiorno; 
    b)  a  sostenere  le  iniziative   imprenditoriali   maggiormente
meritevoli di credito,  incidendo  sui  costi  di  approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; 
    c) a canalizzare il risparmio  verso  iniziative  economiche  che
creano occupazione nel Mezzogiorno. 
  163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182,  lo
Stato assume un ruolo di facilitatore di processi  e  dell'iniziativa
privata.  Le  norme  vengono  attuate  nel  rispetto  della   vigente
normativa  nazionale  e  dell'Unione   europea   e   in   particolare
nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato. 
  164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a  171  e
da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della
Commissione europea, con le  procedure  previste  dall'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  165.  E'  istituito  il  Comitato  promotore   della   "Banca   del
Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo
6-ter del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Il  Comitato  e'
composto da  un  numero  massimo  di  quindici  membri  nominati  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in   rappresentanza   delle
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque  espressione  di
soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni
del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria,   Sardegna   e    Sicilia),    almeno    uno    espressione
dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per  la  finanza
pubblica. 
  166. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare  i
soci  fondatori,  diversi  dallo  Stato,  tra  banche  operanti   nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa'  a
partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come  definite  dal  comma
169. Il Comitato promotore,  tra  l'altro,  definisce  le  regole  di
governo della Banca, gli  apporti  minimi  di  capitale  necessari  a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le
specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito  dalla
presente disposizione. 
  167. Per avviare l'iniziativa  e  favorire  l'aggregazione  di  una
maggioranza rappresentata da  soggetti  privati  in  accordo  con  la
normativa in materia di  aiuti  di  Stato,  considerata  la  fase  di
difficolta' del sistema creditizio  nazionale  e  internazionale,  lo
Stato partecipa al capitale sociale con  una  quota  di  importo  non
superiore a quello  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  6-ter  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario. 
  168. La Banca agisce  attraverso  la  rete  delle  banche  e  delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni  e
puo' stipulare apposite convenzioni con la  societa'  Poste  italiane
Spa. L'adesione implica, per le attivita', i  prodotti  e  i  servizi
sviluppati o  diffusi  congiuntamente,  l'affiancamento  del  marchio
della  Banca  a  quello  proprio.  L'adesione  implica   inoltre   la
preliminare  definizione  di  modalita'  operative   e   di   governo
sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la  rete  delle
banche e delle istituzioni aderenti. 
  169. La Banca opera con la rete di cui  al  comma  168  per  almeno
cinque  anni  come  istituzione  finanziaria  di   secondo   livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo  in
particolare il credito alle piccole e medie  imprese,  anche  con  il
supporto di intermediari finanziari aventi  un  adeguato  livello  di
patrimonializzazione.  Il  sostegno  deve   essere   prioritariamente
indirizzato   a   favorire   la    nascita    di    nuove    imprese,
l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale  e
l'internazionalizzazione, la ricerca  e  l'innovazione,  al  fine  di
creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso  alla
rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo': 
    a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per  il
credito di medio e lungo termine e per il  capitale  di  rischio  nel
Mezzogiorno, anche  con  l'emissione  di  obbligazioni  e  passivita'
esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole  e  medie  imprese
che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono  del  regime  di
favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181; 
    b)  emettere  obbligazioni  per  finanziare  specifici   progetti
infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di  tali  obbligazioni,
nei primi due anni dalla data  della  prima  emissione,  puo'  essere
assistita dalla garanzia dello Stato, che copre  il  capitale  e  gli
interessi. Le obbligazioni sono emesse  a  condizioni  di  mercato  e
hanno durata non inferiore a  tre  anni.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  fissati  criteri,  modalita'  e
condizioni economiche per la concessione della garanzia  dello  Stato
nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale  puo'  essere
prestata la garanzia stessa. La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita
nell'elenco  allegato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della  medesima  legge  n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un
monitoraggio semestrale al fine di verificare  eventuali  effetti  di
tali operazioni sui  saldi  di  finanza  pubblica  e  di  individuare
conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria; 
    c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo  termine
erogati a piccole e medie imprese  del  Mezzogiorno  aventi  adeguato
merito di credito, per creare portafogli  efficienti  in  termini  di
diversificazione e  riduzione  del  rischio  da  cedere  al  mercato.
Eventuali emissioni di  titoli  rappresentativi  di  tali  portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  a
seguito di istruttoria  sul  sottostante  eseguita  dal  Comitato  di
gestione del Fondo stesso. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia,
ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo  che  puo'
essere assistito dalla garanzia del Fondo citato; 
    d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e  medie  imprese
per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi  a  disposizione
da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali  e  organismi
sovranazionali; 
    e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche  a  vocazione
territoriale nelle aree del Mezzogiorno. 
  170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Comitato  promotore  presenta  una  relazione  al  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sullo  stato  di  avanzamento   del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze puo' revocare il finanziamento come socio  fondatore,  se  lo
stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso,  le
necessarie autorizzazioni di cui  all'articolo  14  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
devono essere richieste entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  171. Al termine della fase di avvio  e,  comunque,  decorsi  cinque
anni   dall'inizio   dell'operativita'    della    Banca,    l'intera
partecipazione  posseduta   dallo   Stato,   tranne   un'azione,   e'
ridistribuita  tra  i  soci  fondatori  privati.  I  soci   fondatori
prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle  azioni
sottoscritte dallo Stato al  momento  della  fondazione.  Ogni  altra
partecipazione  detenuta  da  un  ente  appartenente  alla   pubblica
amministrazione  compreso  nell'elenco  dell'Istituto  nazionale   di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere  un  trattamento  analogo  a
quello delle  azioni  possedute  dallo  Stato.  Resta  fermo  che  la
partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in  nessun  momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. 
  172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e
sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo
autorizzate  all'attivita'  bancaria  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e che partecipano al  capitale
della Banca e' consentita, per un  periodo  massimo  di  cinque  anni
dalla data  dell'autorizzazione  stessa,  l'emissione  di  azioni  di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.  Le  azioni
sono sottoscrivibili solo da  parte  di  fondi  mutualistici  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di  cui  alla  legge  31
gennaio 1992, n. 59, in deroga ai  limiti  di  cui  all'articolo  34,
commi 2 e 4, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. 
  173. Se necessario, in base alla  normativa  vigente,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con  propri  decreti  puo'  autorizzare
enti e societa'  partecipati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  a  contribuire,  in  qualita'  di  soci  finanziatori,  alla
sottoscrizione del capitale di  banche  di  credito  cooperativo  che
partecipano al  capitale  della  Banca  e  autorizzate  all'attivita'
bancaria  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data. 
  174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile  dai
soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura  di
un terzo del capitale sociale  esistente  al  momento  dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la  Banca,  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dal consiglio di amministrazione. 
  175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero
delle azioni  di  finanziamento  possedute.  La  categoria  dei  soci
finanziatori ha il diritto di designare un componente  del  consiglio
di amministrazione e un componente del collegio sindacale. 
  176. Le azioni di finanziamento devono  essere  rimborsate  decorsi
dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le  modalita'  di  liquidazione
delle partecipazioni  acquisite  ai  sensi  del  primo  periodo  sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca  e  sottoposto
alla preventiva approvazione della Banca d' Italia. 
  177. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le  disposizioni  attuative
dei commi da 172 a 176. 
  178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  179. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  dopo  le  parole:  "titoli  governativi  dell'area  euro"  sono
inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per  cento
dei fondi, in altri  titoli  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato
italiano". 
  183. Il contributo ordinario base  spettante  agli  enti  locali  a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di  1  milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le  province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di  118  milioni  di
euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede  per
l'anno  2010  alla  corrispondente  riduzione,  in  proporzione  alla
popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai  singoli
enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio  decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede
alla  corrispondente  riduzione,  in  proporzione  alla   popolazione
residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti  per  i
quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene  applicata,  in  proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali  il  rinnovo
dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli  per  i
quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello  Stato  e'
determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario  con
riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015.  Per  ciascuno  di
tali anni la riduzione del contributo e'  applicata,  in  proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali  il  rinnovo
del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per  i  quali  ha
avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a  187  secondo  quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al
comma 183, il numero  dei  consiglieri  comunali  e  dei  consiglieri
provinciali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e'
determinata con arrotondamento all'unita' superiore.  Ai  fini  della
riduzione del numero  dei  consiglieri  comunali  e  dei  consiglieri
provinciali di cui al primo periodo non sono computati il  sindaco  e
il presidente della provincia. (3) 
  185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri
del  comune,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore.  Il  numero
massimo degli assessori  provinciali  e'  determinato,  per  ciascuna
provincia, in misura pari a un  quarto  del  numero  dei  consiglieri
della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini  di
cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del  comune  e  dei
consiglieri  della  provincia  sono  computati,  rispettivamente,  il
sindaco e il presidente della provincia. (3) 
  185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono  soppressi.  All'articolo  21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
      b) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Revisione  delle
circoscrizioni provinciali". 
  186. Al fine del coordinamento della  finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della  spesa  pubblica,  i  comuni  devono  adottare  le
seguenti misure: 
    a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  .
Le funzioni del difensore civico comunale possono essere  attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore  civico  della  provincia
nel cui territorio rientra  il  relativo  comune.  In  tale  caso  il
difensore civico provinciale assume la  denominazione  di  "difensore
civico territoriale" ed e' competente a garantire  l'imparzialita'  e
il buon andamento della pubblica amministrazione,  segnalando,  anche
di propria iniziativa, gli abusi, le  disfunzioni,  le  carenze  e  i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
    b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni , tranne  che
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che  hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni,  la  cui
popolazione media non puo' essere inferiore  a  30.000  abitanti;  e'
fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267; 
    c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio  di
proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in  alternativa  alla
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione  non  superiore  a
3.000 abitanti; 
    d) soppressione della figura del direttore generale,  tranne  che
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
    e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali,  ad
eccezione dei bacini imbriferi  montani  (BIM)  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953,  n.  959.  Sono  fatti
salvi i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  esistenti,  con
assunzione da parte dei comuni delle  funzioni  gia'  esercitate  dai
consorzi soppressi e delle relative risorse  e  con  successione  dei
comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
altro effetto. (3) 
  186-bis. Decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale  di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito  territoriale  e'  da  considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle  Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  della  legge
regionale di cui al periodo  precedente.  I  medesimi  articoli  sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. (11) (17) 
  187. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle  comunita'
montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dalle  altre  disposizioni  di  legge  relative  alle
comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della  legge  5  maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504  del  1992  e  alle
citate disposizioni di  legge  relative  alle  comunita'  montane  e'
assegnato  ai  ai  comuni  appartenenti  alle  comunita'  montane   e
ripartito tra gli stessi con decreto  del  Ministero  dell'interno  ,
previa intesa sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (7) 
  188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e  187  confluiscono
nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168. 
  189. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  191. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. (8) 
  192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  193. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  194. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  195. Al fine di contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo  314  del
codice dell'ordinamento militare, e' attribuito al comune di  Roma  e
al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
attraverso quote dei fondi di cui al comma 1  dell'articolo  314  del
codice  dell'ordinamento  militare  ovvero  attraverso   i   proventi
realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti,
un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto  al  comune  di
Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo. 
  196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al
Commissario  straordinario  del  Governo  per  le  esigenze  di   cui
all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, fino a concorrenza dei cinque  sesti  dell'importo  di
cui al comma 195 del presente articolo per  provvedere  al  pagamento
delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,  relativi
ad oneri di personale, alla  produzione  di  servizi  in  economia  e
all'acquisizione di  servizi  e  forniture,  compresi  nel  piano  di
rientro approvato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione  e'  accreditata  sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro  il
mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro  il  31  dicembre
2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro
il 31 dicembre 2010. Per  ulteriori  interventi  infrastrutturali  e'
autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni  di
euro  per  l'anno  2012;  al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come  integrato  dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla presente legge. 
  196-bis.  Il  termine  per  la  conclusione  delle  operazioni   di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre
2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma
2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. PERIODO  ABROGATO
DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6  LUGLIO  2012,  N.
95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  7  AGOSTO  2012,  N.  135.
PERIODO ABROGATO DAL D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  7
AGOSTO 2012, N. 135. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla
vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello  Stato
per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di  Stato.  Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario  del  Governo
del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo  4,  comma  8-bis
del  decreto-legge  25  gennaio   2010,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve  essere  in
possesso di comprovati requisiti di  elevata  professionalita'  nella
gestione  economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione  del  piano  di
rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite  creditorie  e
debitorie rispetto al documento predisposto  ai  sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del  debito  del
comune di Roma alla data del 30 luglio 2010,  che  e'  approvato  con
effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 
  196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196  si  provvede  mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse  complessivamente  disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,  esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate  -  Fondi
di Bilancio", da riassegnare ad apposito  programma  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinata    all'estinzione    dell'anticipazione    di     tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. 
  197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e  omogeneizzare  i
pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  e  accessorie   dei   pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del  personale  e
di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali  e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello  Stato
che per il pagamento degli  stipendi  si  avvalgono  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze   fisse
mediante ordini  collettivi  di  pagamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per  consentire
l'adeguamento   delle   procedure    informatiche    del    Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al  presente
comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 12 milioni di euro per l'anno  2011.  Con  successivo  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma. 
  198. All'articolo 25 del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite  le  seguenti:
"e dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  9  aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009"; 
      2) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: "60"; 
      3) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno"; 
    b) al comma 3: 
      1) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: " 60"; 
      2) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno". 
  199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari
a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, si provvede  per  l'anno  2010  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge, e per l'anno 2011,  quanto  a  120  milioni  di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti
dal comma 198  e  la  quota  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati  oneri
derivanti  dai  commi  197  e  198,  affluiscono  al  fondo  di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato ai  sensi  della  presente  legge  nonche'  dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi
previste. 
  200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  dell'  11  marzo   2009,   concernente   i   diritti
aeroportuali,  e  tenuto  conto  della  necessita'  di   investimenti
infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche,
ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del  15  giugno  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221  del  22  settembre  2007,
nelle more della stipula dei contratti di programma di cui  al  punto
5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17,  comma  34-bis,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  autorizzata,  a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al  solo  primo  periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria  dei  diritti  aeroportuali
per l'imbarco di passeggeri in voli  all'interno  e  all'esterno  del
territorio  dell'Unione  europea  con  riguardo  anche   ai   sistemi
aeroportuali unitariamente considerati, nel limite massimo di 3  euro
per  passeggero   in   partenza,   vincolata   all'effettuazione   in
autofinanziamento  di  nuovi  investimenti  infrastrutturali  urgenti
relativi all'esercizio delle attivita'  aeronautiche,  alle  seguenti
condizioni: 
    a)  presentazione  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione   civile
(ENAC),  da  parte  delle  societa'  concessionarie,  di   un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e  ammodernamento  aeroportuale  con
allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche'
del relativo cronoprogramma; 
    b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di  sviluppo  di  cui
alla lettera a) in  ordine  alla  loro  cantierabilita',  necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,  nonche'  conseguente
proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c); 
    c)  determinazione  annuale  dal  2010  della  misura   effettiva
dell'anticipazione  tariffaria  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  correlata  ai
piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri: 
      1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti  degli  interventi
validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio; 
      2)  volume  delle  unita'  di  carico  registrate  nel  singolo
aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato
dall'ENAC; 
    d) accantonamento  delle  entrate  conseguenti  all'anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito
fondo vincolato di bilancio; 
    e) svincolo  delle  somme  accantonate  a  fronte  dell'effettiva
realizzazione degli investimenti  urgenti  da  parte  delle  societa'
concessionarie e sulla  base  di  stati  di  avanzamento  dei  lavori
convalidati dall'ENAC; 
    f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da  parte
delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di  sei
mesi dalla validazione di cui alla lettera b),  depositino  tutta  la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma  e,
entro  un  anno  dal  deposito  della  documentazione,  stipulino   i
contratti di programma.
  201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata  ai  sensi
della  lettera  c)  del  comma  200  puo'  contenere  anche  i  costi
riconosciuti    delle    opere    autofinanziate    dalle    societa'
concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o
in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe
vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del
CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera  f)
del comma 200 non venga effettuato il deposito  della  documentazione
ovvero   non   vengano   stipulati   i   contratti   di    programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresi',  nel  caso  di  mancato  avvio  della  realizzazione  degli
investimenti nei termini e con le  modalita'  fissati  dal  piano  di
investimenti  e  dal  relativo  cronoprogramma  e  non  puo'   essere
rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte  dell'ENAC,
del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma
previsto   dalla   disciplina   vigente.   In   caso   di   decadenza
dell'anticipazione  tariffaria,  le  somme  iscritte  dalla  societa'
concessionaria  nel  fondo  di  bilancio  vincolato  sono  trasferite
all'ENAC  e  da  questo  versate,  ai  sensi  dell'articolo  18   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  su  un  apposito  conto  della
Tesoreria   dello   Stato,   dove   le   stesse   restano   vincolate
all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto,  di
altri  interventi  infrastrutturali  nel   sedime   aeroportuale   di
competenza della societa' concessionaria, su disposizione  dell'ENAC.
In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  200  non  si  fa   luogo   in   alcun   caso
all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso  la  societa'
concessionaria e' rivalutato annualmente alla  media  dei  rendimenti
del BTP decennale benchmark. In sede  di  stipula  dei  contratti  di
programma, gli investimenti realizzati mediante  utilizzi  del  fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al  comma  200.
Al termine della concessione, le somme affluite al  fondo  vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al  subentrante,
con  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione,  o,  in   difetto,
all'ENAC. 
  202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
data del 31  dicembre  2009,  a  condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle  delibere  del  CIPE  di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati"; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la
scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014,  la
societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo  2010,  avvia  le  procedure  ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei  concessionari  ai  quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata  la  concessione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di'
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma". (6) 
  203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971,  n.
1158, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: "Alla realizzazione di un  collegamento  stabile  viario  e
ferroviario  e  di  altri  servizi  pubblici  fra  la  Sicilia  e  il
continente - opera di preminente interesse nazionale  -  si  provvede
mediante  affidamento  dello  studio,  della  progettazione  e  della
costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario,  ad
una societa' per azioni  al  cui  capitale  sociale  partecipano,  in
misura non inferiore al 51  per  cento,  la  societa'  ANAS  Spa,  le
regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche
indirettamente, dallo Stato". 
  204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' di  cui
all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da  ultimo
modificato dal comma 203 del presente  articolo,  e'  autorizzata  la
spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012  quale  contributo  alla
societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e  l'esecuzione,  negli  anni
2012 e seguenti, di aumenti di capitale  della  societa'  di  cui  al
medesimo articolo; al relativo onere si provvede  mediante  riduzione
del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 
  205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo  alla  Convenzione  di
concessione del 30 dicembre  2003  sottoscritto  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa
ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. 
  206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge  27  dicembre
2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 
  207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono  inserite
le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco,". 
  208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e'
inserito il seguente: 
    "9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012  i  Corpi  di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato,  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente". 
  209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208  e'  autorizzata
la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di  344  milioni  di
euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi  di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo  18,  comma  1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
  210. Agli oneri derivanti dai commi  da  206  a  209  si  provvede,
quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri,  a  decorrere  dall'anno
2012, nella misura di 71 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge. 
  211. All'articolo 96,  comma  4,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al comma 2, secondo
periodo," sono inserite le seguenti:  "il  rilascio  di  informazioni
relative al traffico telefonico e' effettuato in forma  gratuita.  In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da  quelle  di
cui al primo periodo". 
  212. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 1, le parole:  "le  esenzioni  previste"
sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto"; 
    b) all'articolo 10: 
      1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge  24
novembre 1981, n. 689,  e  successive  modificazioni,  gli  atti  del
processo  sono  soggetti  soltanto  al   pagamento   del   contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie  di  cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.  319,  e  successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso  articolo,  e'
in ogni caso dovuto il contributo unificato per  i  processi  dinanzi
alla Corte di cassazione"; (2) (11) 
    c) all'articolo 13: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Per i processi  di  esecuzione  immobiliare  il  contributo
dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di
valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di  opposizione  agli  atti  esecutivi  il  contributo
dovuto e' pari a euro 120"; 
      2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: "Fuori  dei
casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,"; 
      3) il comma 4 e' abrogato. 
  213. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  214. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi  alle
spese di giustizia di cui al comma 213 nonche'  le  maggiori  entrate
derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate,  previa  verifica  della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza  pubblica  da
parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  particolare
riferimento al rispetto  del  conseguimento,  da  parte  dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di  programma
di stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia  e  destinate
al finanziamento di un piano straordinario  per  lo  smaltimento  dei
processi  civili  e  al  potenziamento  dei   servizi   istituzionali
dell'amministrazione   giudiziaria,   ivi   compreso    l'adeguamento
dell'organico del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  occorrente  per
fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e
per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei relativi  servizi,
il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato   all'assunzione   di
personale nel ruolo degli agenti e  degli  assistenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti  dalle  risorse
derivanti dall'applicazione del comma 212 e nei limiti delle  risorse
di cui al precedente periodo. 
  216. All'articolo 36, quarto comma,  secondo  periodo,  del  codice
penale, dopo le  parole:  "capoversi  precedenti"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", salva  la  pubblicazione  nei  giornali,  che  e'  fatta
unicamente  mediante  indicazione  degli  estremi  della  sentenza  e
dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia". 
  217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22  aprile  1941,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
    "b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale". 
  218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  La   pubblicazione   della   sentenza   avviene   ai   sensi
dell'articolo 36 del codice penale nonche'  mediante  affissione  nel
comune ove l'ente ha la sede principale". 
  219. Per far fronte  alla  grave  e  urgente  emergenza  dovuta  al
sovrappopolamento  delle  carceri,  sono  stanziati  complessivi  500
milioni  di  euro,  a   valere   sulle   disponibilita'   del   Fondo
infrastrutture di cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   destinati
all'attuazione, anche per stralci,  del  programma  degli  interventi
necessari per conseguire la realizzazione delle nuove  infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi  dell'articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con  le  regioni
una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse del  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,  per  la  realizzazione  di
progetti finalizzati  al  rilancio  dell'economia  in  ambito  locale
attraverso il potenziamento del servizio giustizia. 
  221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da  216  a  218,
affluiscono al  fondo  di  cui  al  comma  250,  previo  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo  ammontare  e
dell'individuazione della  corrispondente  riduzione  dei  pertinenti
capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. 
  222. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,  le  amministrazioni  dello
Stato di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie,  anche  fiscali,  comunicano
annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  31  gennaio,   la
previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b)
delle superfici da esse occupate non  piu'  necessarie.  Le  predette
amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il
31 marzo 2011, le istruttorie  in  corso  per  reperire  immobili  in
locazione. L'Agenzia del demanio, verificata  la  corrispondenza  dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento  della  spesa
pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  nonche'  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni:  a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in  uso  fra  quelli  di
proprieta'  dello   Stato   ovvero   trasferiti   ai   fondi   comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive  modificazioni;  b)  verifica  la
congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite  indagini   di
mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
Entrate. Per le finalita' di cui al citato articolo 1,  commi  204  e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le
predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro  il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni  immobili  di  proprieta'  di  terzi
utilizzati a qualsiasi  titolo.  Sulla  base  di  tali  comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un  piano  di  razionalizzazione  degli
spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. A  decorrere
dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,
commi  618  e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del
demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli  immobili  di
proprieta' dello Stato, alle medesime  in  uso  governativo,  sia  su
quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle   singole
amministrazioni  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2011,  non
potranno eccedere gli importi  spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
demanio, fermi restando i limiti  stabiliti  dall'articolo  2,  comma
618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  che
utilizzano o detengono, a qualunque titolo,  immobili  di  proprieta'
dello  Stato  o  di  proprieta'  dei  medesimi   soggetti   pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni  ai  fini  della
redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo  a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
e  successive  modificazioni,  comunicano  le  eventuali   variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza  di  immobili  di  proprieta'
dello Stato non in gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo'  essere
esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei  predetti
conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano
la segnalazione alla Corte dei  conti  per  gli  atti  di  rispettiva
competenza.  Gli  enti  di  previdenza  inclusi  tra   le   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  effettuano  entro  il  31  dicembre  2010  un
censimento  degli  immobili  di  loro   proprieta',   con   specifica
indicazione degli immobili strumentali e di  quelli  in  godimento  a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le  modalita'  previste  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio  sono  stabilite
le modalita' delle comunicazioni e delle  trasmissioni  previste  dal
presente comma. (6) (13) (17) 
  222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'  perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto piani di  razionalizzazione  degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica.  Detti  piani  devono  essere
comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime  Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  il
rapporto   mq/addetto   scaturente   dagli    indicati    piani    di
razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In  caso   di   nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il  rapporto  mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il  31  dicembre  2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione  degli
spazi e' dalle stesse utilizzata,  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di  spesa  conseguiti,  per
essere destinati alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento
della  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e  di  miglioramento  del
benessere organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio  a  cui  le
Regioni e gli Enti locali, negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
adeguano i propri ordinamenti. (20) 
  222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 
  223. I commi 436 e 437 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: 
    "436. Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate  dall'articolo  14-bis,
comma 3, lettera f),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata,  se
di valore unitario o complessivo non superiore ad  euro  400.000;  b)
mediante asta pubblica ovvero  invito  pubblico  ad  offrire,  se  di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,  e,  qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del  demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali,  provvede  a  disciplinare  le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali  di  vendita.  Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su  almeno  due
dei principali quotidiani a diffusione  nazionale  e  su  almeno  due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche'  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative  alla  pubblicita'  delle
procedure   concorsuali   sono   poste   a   carico   dello    Stato.
L'aggiudicazione  avviene,  nelle  procedure  concorsuali,  a  favore
dell'offerta piu' alta rispetto  al  prezzo  di  base  ovvero,  nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta  migliore,  previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del  mercato
immobiliare  per  la  zona  di  riferimento  e  avuto  riguardo  alla
tipologia di  immobile  e  all'andamento  del  mercato.  In  caso  di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 
    437. Per le alienazioni di cui al comma 436  e'  riconosciuto  in
favore delle regioni  e  degli  enti  locali  territoriali,  sul  cui
territorio insistono gli immobili in vendita,  il  dirittodi  opzione
all'acquisto entro il termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
della determinazione a vendere comunicata  dall'Agenzia  del  demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni  e  agli  enti
locali  territoriali  il  diritto  di  prelazione  all'acquisto,   da
esercitare nel corso della procedura di vendita". 
  224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai  commi
222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  ai
sensi della presente legge  nonche'  dal  decreto-legge  23  novembre
2009, n. 168. 
  225. La societa' CONSIP  Spa  conclude  accordi  quadro,  ai  sensi
dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   e   successive   modificazioni,   e   le   amministrazioni
aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato  codice  di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso  per
l'acquisto  di  beni  e  di  servizi.  In  alternativa,  le  medesime
amministrazioni  adottano,  per  gli  acquisti  di  beni  e   servizi
comparabili, parametri di qualita' e di prezzo  rapportati  a  quelli
degli accordi quadro di cui al presente  comma.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni, dall'articolo 58 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1,  commi  449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23  dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni,  possono  essere  stipulate
anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su  un
accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26  della
legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni
stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 
  227. Nel contesto del sistema  a  rete  costituito  dalle  centrali
regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma
457, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  possono  essere  indicati  criteri
utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei  commi
225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di
determinare un'elevata possibilita' di incidere  positivamente  e  in
maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 
  228. Al fine di agevolare il  reperimento  di  alloggi  nelle  aree
colpite dagli eventi sismici del 6 aprile  2009,  relativamente  agli
immobili ad uso abitativo ubicati  nella  provincia  dell'Aquila,  in
coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in  via
sperimentale, per l'anno 2010, il canone  di  locazione  relativo  ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  9
dicembre 1998,  n.  431,  e  successive  modificazioni,  tra  persone
fisiche  che  non  agiscono  nell'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del
locatore, a un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20  per
cento; la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  e'  costituita
dall'importo che  rileva  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata  entro  il  termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'acconto relativo  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche dovuta per l'anno  2011  e'  calcolato  senza  tenere
conto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma.   Per   la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e   il   contenzioso
riguardanti  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e  di  versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. 
  229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2010"; 
  b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010"; 
  c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010". 
  230. Le maggiori entrate derivanti dal  comma  229  affluiscono  al
fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste. 
  231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far  data
dal 1° gennaio  2010,  sono  versate  in  venti  annualita',  con  la
maggiorazione  degli  interessi  al  tasso   legale.   Il   Ministero
dell'interno  fa  pervenire,  entro  il  31  marzo  2010,  agli  enti
interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. 
  232. Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati specifici progetti  prioritari  ricompresi  nei  corridoi
europei  TEN-T  e  inseriti  nel   programma   delle   infrastrutture
strategiche,  aventi  costi  e  tempi  di  realizzazione   superiori,
rispettivamente,  a  2  miliardi   di   euro   e   a   quattro   anni
dall'approvazione del progetto  definitivo  e  non  suddivisibili  in
lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo  di  euro,  per  i
quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da
finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati,
non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione  del
relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati  dallo
stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: 
    a)  il  costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve  essere
integralmente finanziato e deve esservi  copertura  finanziaria,  con
risorse pubbliche o private nazionali  o  dell'Unione  europea,  che,
alla data dell'autorizzazione  del  primo  lotto,  devono  costituire
almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in  casi  di
particolare interesse strategico,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo
della procedura di cui al presente comma anche in caso  di  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o  dell'Unione
europea,  che,  alla  data  dell'autorizzazione  del   primo   lotto,
costituiscono  almeno  il  10  per  cento   del   costo   complessivo
dell'opera; 
    b)  il  progetto  definitivo  dell'opera  completa  deve   essere
accompagnato da una relazione che indichi le  fasi  di  realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori
per ciascuno dei lotti e i connessi  fabbisogni  finanziari  annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al
primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli
elementi della medesima relazione; 
    c)  il  contraente  generale  o  l'affidatario  dei  lavori  deve
assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa  risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea,  nonche'
a qualunque pretesa anche futura  connessa  all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
dalle determinazioni  assunte  dal  CIPE  non  devono  in  ogni  caso
derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a  carico
del soggetto  aggiudicatore  dell'opera  per  i  quali  non  sussista
l'integrale copertura finanziaria. 
  233. Con l'autorizzazione del  primo  lotto  costruttivo,  il  CIPE
assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di
corrispondere  l'intero  contributo  finanziato   e   successivamente
assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di  finanziare  i
successivi lotti  costruttivi  fino  al  completamento  delle  opere,
tenuto conto del cronoprogramma. 
  234.  Il  Documento  di  programmazione   economico-finanziaria   -
Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 
  235. All'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore  delle  piccole  e  medie
imprese  che  possono  essere  effettuate  esclusivamente  attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del  credito"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la  sottoscrizione  di
fondi comuni di investimento gestiti  da  una  societa'  di  gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, il cui  oggetto  sociale  realizza  uno  o  piu'  fini
istituzionali della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.  Lo  Stato  e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro  di
quote di societa' di gestione del  risparmio  finalizzate  a  gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a
investitori qualificati che perseguano tra i  loro  obiettivi  quelli
del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle  imprese  di
minore dimensione". 
  236. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e  2011.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di  categoria,
sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto  stanziamento  e
degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno  2010  e  a
65,4 milioni di euro per l'anno 2011,  iscritti  nel  bilancio  dello
Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di  stabilire
i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
dei  privati  in  ricerca  e  sviluppo;  il  predetto  decreto   puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione,
le  modalita'  di  fruizione  del  credito  d'imposta  e  i  soggetti
beneficiari  meritevoli  di  agevolazione.  Alla  relativa  copertura
finanziaria si provvede, per  l'anno  2010,  mediante  riduzione  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,  per  l'anno
2011, mediante riduzione del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo  1,  comma
1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata  la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2010. 
  238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede
con le disponibilita' conseguenti  alle  revoche  totali  o  parziali
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto  delle
risorse necessarie per far  fronte  agli  impegni  gia'  assunti  per
avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e  compatibilmente  con
gli effetti stimati in  ciascun  anno  in  termini  di  indebitamento
netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a  condizione
dell'adozione   dei   provvedimenti    amministrativi,    debitamente
registrati  dalla  Corte  dei  conti,  recanti  l'accertamento  delle
risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del  presente
comma. 
  239. Al fine di garantire condizioni  di  massima  celerita'  nella
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza  e
l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del  30  giugno
2010,  previa  approvazione  di  apposito  atto  di  indirizzo  delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti  per  materia  nonche'
per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono  individuati   gli
interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo  complessivo
di 300 milioni di euro, con la relativa  ripartizione  degli  importi
tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con
le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del  decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169. 
  240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento  ambientale
con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a  1.000  milioni  di
euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo  infrastrutture  e  del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  sono  destinate  ai  piani   straordinari
diretti  a  rimuovere  le   situazioni   a   piu'   elevato   rischio
idrogeologico individuate dalla  direzione  generale  competente  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui  all'articolo  63  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e
il  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente  comma  possono
essere utilizzate anche tramite  accordo  di  programma  sottoscritto
dalla regione interessata  e  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di
cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di  risorse  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  che  ciascun
programma attuativo regionale destina  a  interventi  di  risanamento
ambientale. 
  241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per  ogni  anno,
all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.  287,  una  quota
pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto  1982,  n.  576,  e  successive
modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui all'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni  di  euro,
per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012,  delle  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a  7,7  milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012,  delle  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni. Per gli anni  2011  e  2012  e'  attribuita
all'autorita' di cui al codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  una
quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982,  e  successive
modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a
3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.  249  del
1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
al citato articolo 1, comma 67,  della  legge  n.  266  del  2005,  e
successive  modificazioni.  Per  gli  anni  2010,  2011  e  2012   e'
attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12  giugno
1990, n. 146, una quota pari: a 0,1  milioni  di  euro,  per  ciascun
anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge  n.  576
del 1982, e successive modificazioni; a  0,3  milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  2,  comma  38,
della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato  articolo  1,  comma  6,  lettera  c),
numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  1,  comma  67,
della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1  milione
di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e  di  cui
all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Le
somme di cui ai precedenti  periodi  sono  trasferite  dall'autorita'
contribuente  all'autorita'  beneficiaria  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. A fini di  perequazione,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite le  autorita'  interessate,  sono  stabilite,  senza
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  misure  reintegrative  in
favore  delle  autorita'  contribuenti,  nei  limiti  del  contributo
versato, a partire dal  decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti  che  a
tale data presentino un avanzo di amministrazione. ((22)) 
  242. Le somme versate entro il  31  ottobre  2009  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, non sono  state  riassegnate  alle  pertinenti
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un  importo
di 50 milioni di  euro  sono  riassegnate  entro  l'anno  2009  a  un
apposito capitolo per essere destinate a interventi  a  tutela  delle
popolazioni  colpite  da  eventi  atmosferici  avversi   verificatisi
nell'ultimo triennio. 
  243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  244.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio  2010-2012,  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione  a
leggi di spesa permanente la cui  quantificazione  e'  rinviata  alla
legge finanziaria,  sono  indicate  nella  Tabella  C  allegata  alla
presente legge. 
  246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti  di
spesa per il rifinanziamento di norme  che  prevedono  interventi  di
sostegno dell'economia classificati tra le spese  in  conto  capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi  indicate  nella  Tabella  E  allegata  alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella  medesima
Tabella. 
  248. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
  249. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  di
cui al comma 248, le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
assumere impegni nell'anno 2010, a carico  di  esercizi  futuri,  nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per  ciascuna  disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi  compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime. 
  250. Le risorse, come  integrate  dal  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai  sensi
del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, le disponibilita'  del  predetto  fondo  sono
destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato  alla  presente
legge, nella misura massima ivi prevista,  per  ciascuno  degli  anni
2010, 2011  e  2012.  Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza  di  effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, sono  trasmessi  alle  Camere
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, da  rendere  entro
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.
Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle  finalita'  di
cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente  legge
sono contestualmente ripartite con un unico  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle  Commissioni
parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La
quota delle disponibilita' del fondo di cui  al  presente  comma  non
aventi corrispondenti effetti  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento
netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991
milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro  per  l'anno
2012, e' destinata, mediante decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte  al
conto sospeso con la Banca d'Italia per  le  quali  non  esistono  in
bilancio le occorrenti risorse. (11) (17) 
  251. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168.  La  dotazione  del
fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno  2010,  di  3.716
milioni di euro, cui si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1
del decreto-legge n. 168 del 2009. 
  252. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
  253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. 
    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 

                             NAPOLITANO 

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 

                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                                        delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Alfano 

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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio  2010,  n.  25,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
23-quinquiesdecies) che fino "al  31  dicembre  2010  si  applica  la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia". 
  Inoltre, il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 ha  disposto  (con  l'art.
10-sexies, comma 1,  lettera  a))  che  "per  i  contributi  relativi
all'anno 2009 di cui ai commi  2,  2-bis,  2-ter  limitatamente  alle
minoranze  linguistiche,  2-quater,  3  e  10   dell'articolo   3   e
all'articolo 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della legge  25  febbraio
1987,  n.  67,  ai  soggetti  aventi  diritto  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di  legge,
un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo  i
parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo`
comunque essere superiore a quello spettante per l'anno  2008";  (con
l'art. 10-sexies, comma 1,  lettera  b))  che  "ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo  20,
comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e  successive
modificazioni,  per  i  contributi  relativi  all'anno  2009  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  62,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto,  in  presenza  dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento  dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione  vigente.
Tale importo non puo' comunque essere superiore  a  quello  spettante
per l'anno 2008". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui ai commi  184
e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si  applicano  a
decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai  singoli  enti
per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo  consiglio,  con
efficacia dalla data del medesimo rinnovo.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del  2009,  come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  2010,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha  luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia  dalla  data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma
186, lettere a) e d), della  medesima  legge  n.191  del  2009,  come
modificato dal  presente  articolo,  si  applicano,  in  ogni  comune
interessato,  dalla  data  di  scadenza  dei  singoli  incarichi  dei
difensori civici e dei direttori generali  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  - (con l'art. 2, comma  1)  che  "Entro  il  30  novembre  2010  e'
ridefinita la tabella  delle  circoscrizioni  dei  collegi  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge  8  marzo  1951,  n.  122,  e  successive
modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli  provinciali  che  ha
luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero  dei  consiglieri
provinciali di cui al  comma  184  dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1,  e'  efficace
anche in caso di mancata ridefinizione della tabella". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8,  comma  2)  che
"gli obblighi di  comunicazione  previsti  dall'art.  2,  comma  222,
periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi
alle  amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; 
  - (con l'art. 9, commi 16, 18 e 20) che "16. In  conseguenza  delle
economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che  si
determinano  per  gli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale   in
attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo,  il
livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui
concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato  in  riduzione
di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2012." 
  "18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le  risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
  a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e  a  decorrere
dall'anno 2012; 
  b)  comma  14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195." 
  "20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale." 
  - (con l'art. 11, comma 12) che "12. In funzione di quanto disposto
dai commi da 6  a  11  il  livello  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e'
rideterminato in  riduzione  di  600  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2011." 
  - (con l'art. 47, comma 3) che "3. L'articolo 2, comma 202, lettera
a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso  che
in caso di mancato  adeguamento  da  parte  dei  concessionari  degli
schemi di convenzione  ovvero  dei  Piani  economico-finanziari  alle
prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone  comunicazione
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle  infrastrutture  e
dei trasporti, gli schemi di  convenzione  stessi  non  si  intendono
approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di  approvazione
di cui all'articolo 2,  commi  82  e  seguenti  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 17 novembre  2010  n.  326
(in G.U. 1a s.s. 24/11/2010 n. 47)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2010),  nella  parte  in
cui: 
  a) nel primo periodo, nel  richiamare  l'articolo  34  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421), sopprime il concorso  dello  Stato  al  finanziamento  delle
comunita'  montane  con  il  fondo  nazionale   ordinario   per   gli
investimenti, 
  b) nel medesimo primo periodo, contiene  l'inciso  "e  dalle  altre
disposizioni di legge relative alle comunita' montane", 
  c) nel secondo periodo, prevede  la  devoluzione  ai  comuni,  gia'
facenti parte delle comunita' montane, del  trenta  per  cento  delle
risorse  provenienti  dal   fondo   ordinario   nazionale   per   gli
investimenti, 
  d)  nel  secondo  periodo,  contiene  l'inciso   "e   alle   citate
disposizioni di legge relative alle comunita' montane";". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 26 novembre 2010, n.  341
(in G.U. 1a s.s. 1/12/2010, n. 48)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 191, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 45)
che "A decorrere dal 1°  agosto  2010  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di  agevolazioni  contributive  nel  settore
agricolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10a) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui  all'articolo  2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita' definite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  nel  limite  di  importi
definiti con lo stesso decreto,  anche  a  seguito  del  monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi  per
l'anno 2010, e comunque non  superiori  a  quelli  stabiliti  per  il
medesimo anno 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione ai commi 186-bis e 250 del  presente  articolo,  che
"E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  2,  comma  4-quinquiesdecies)  che
"Fino al  31  dicembre  2011  si  applica  la  disciplina  previgente
all'articolo 2, comma 212, lettera b),  numero  2),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, per la parte  relativa  alle  controversie  in
materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 12, comma 13) che "La
violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2,
comma 222, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo  comma,  quindicesimo
periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che le disposizioni di
cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo si applicano anche  in
ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
25) che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui  all'articolo
2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive proroghe, sono prorogati per  l'anno  2012  con  modalita'
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  e  nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito  del
monitoraggio degli effetti conseguenti  dalla  sperimentazione  degli
interventi  per  l'anno  2011  e  comunque  non  superiori  a  quelli
stabiliti per l'anno 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2) che "Il termine di cui  all'articolo  2,
comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  2,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,   recante
ulteriore proroga di termini relativa al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012". 
  - (con l'art. 10, comma  5-ter)  che  "Al  fine  di  assicurare  la
prosecuzione delle attivita' di  cura,  formazione  e  ricerca  sulle
malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale,
dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia  (IME),  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23  aprile  2003,  n.  89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la
spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012,  ai  sensi
della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2,
comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata anche
per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di  euro  per
ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuita'  ai  progetti
di ricerca e alle attivita' soprattutto nei confronti di organismi  e
enti internazionali". 
  - (con l'art. 20, comma 1-bis) che "Il termine per l'utilizzo delle
risorse gia' destinate  all'Agenzia  del  demanio,  quale  conduttore
unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni,  stanziate  sugli  appositi
capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri,
a seguito dell'entrata in  vigore  dell'articolo  27,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'  prorogato  al  31  dicembre
2012". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 15, comma 24) che  "Si
applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191". 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal D.L. 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.  135,  ha
disposto (con l'art.  17,  comma  3)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191
si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 9, capoverso
622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al  sesto
periodo,  la  parola:  «destinati»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«destinata»". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
523) che "Le disposizioni di cui al secondo e al  terzo  periodo  del
comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015".
                                                             ELENCO 1 
                                              (articolo 2, comma 250) 
                                         (importi in milioni di euro) 

=====================================================================
                     INTERVENTO                      |2010 |2011|2012
=====================================================================
Adempimento degli impegni dello Stato italiano       |     |    |
derivanti dalla partecipazione a banche e fondi      |     |    |
internazionali attraverso il rifinanziamento delle   |     |    |
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del   |     |    |
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con |     |    |
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.    | 130 |    |
---------------------------------------------------------------------
Proroga della devoluzione della quota del 5 per      |     |    |
mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle     |     |    |
autorizzazioni di spesa di cui:                      |     |    |
   all'articolo 1, comma 1237, della legge 27        |     |    |
dicembre 2006, n. 296;                               |     |    |
   all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre  |     |    |
2007, n. 244;                                        |     |    |
    all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge  |     |    |
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con            |     |    |
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;  |     |    |
    all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del         |     |    |
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con|     |    |
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.    | 400 |    |
---------------------------------------------------------------------
Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei  |     |    |
libri di testo scolastici:                           |     |    |
    legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27,     |     |    |
comma 1.                                             | 103 |    |
---------------------------------------------------------------------
Interventi in agricoltura finalizzati al             |     |    |
rifinanziamento del Fondo di solidarieta'            |     |    |
nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo |     |    |
15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  |     |    |
n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in     |     |    |
esercizi precedenti.                                 | 100 |100 |100
---------------------------------------------------------------------
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per |     |    |
il finanziamento ordinario delle universita':        |     |    |
    legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5,      |     |    |
comma 1.                                             | 400 |    |
---------------------------------------------------------------------
Sostegno alle scuole non statali attraverso il       |     |    |
rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:|     |    |
    all'articolo 1, comma 635, della legge 27        |     |    |
dicembre 2006, n. 296;                               |     |    |
    all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre|     |    |
2008, n. 203.                                        | 130 |    |
---------------------------------------------------------------------
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto,|     |    |
attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di|     |    |
spesa di cui alle seguenti disposizioni:             |     |    |
    decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,          |     |    |
convertito, con modificazioni, dalla legge 27        |     |    |
febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis,      |     |    |
terzo periodo;                                       |     |    |
    regolamento di cui al decreto del Presidente     |     |    |
della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo |     |    |
2, comma 2;                                          |     |    |
    legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45,     |     |    |
comma 1, lettera c);                                 |     |    |
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,|     |    |
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,|     |    |
articolo 83-bis, comma 26;                           |     |    |
    legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1,      |     |    |
commi 103 e  106.                                    | 400 |    |
---------------------------------------------------------------------
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per  |     |    |
l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro|     |    |
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei   |     |    |
lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili  |     |    |
di cui alle seguenti disposizioni:                   |     |    |
    decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  |     |    |
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.    |     |    |
135, articolo 3;                                     |     |    |
proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma|     |    |
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.            | 370 |    |
---------------------------------------------------------------------
Altri interventi finalizzati a misure di particolare |     |    |
valenza sociale e di riequilibrio socio-economico,   |     |    |
nonche' di garanzia della stabilita' dell'equilibrio |     |    |
finanziario degli enti locali danneggiati dagli      |     |    |
eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per |     |    |
enti locali, funzionalita' del sistema giustizia, di |     |    |
cui alle seguenti disposizioni:                      |     |    |
    articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;|     |    |
    articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;   |     |    |
    articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;   |     |    |
    articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;    |     |    |
    articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407; |     |    |
    articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452; |     |    |
    articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72;     |     |    |
    articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260; |     |    |
    legge 31 gennaio 1994, n. 93;                    |     |    |
    legge 21 marzo 2001, n. 73;                      |     |    |
    decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;      |     |    |
    articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre   |     |    |
2006, n. 296;                                        |     |    |
    legge  15  luglio 2003, n. 189, e relativo       |     |    |
decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri  |     |    |
8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   |     |    |
n. 103 del 4 maggio 2004                             |     |    |
    articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre    |     |    |
1995, n. 549;                                        |     |    |
  ((articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  |     |    |
2006, n. 296;))                                      |     |    |
    articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;  |     |    |
    articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007,  |     |    |
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28|     |    |
febbraio 2008, n. 31;                                |     |    |
    articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre   |     |    |
2002, n. 289;                                        |     |    |
    articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre  |     |    |
2006, n. 296;                                        |     |    |
    decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, |     |    |
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,|     |    |
articolo 1, comma 2;                                 |     |    |
    regolamento di cui al regio decreto 18 giugno    |     |    |
1931, n. 787;                                        |     |    |
    testo unico di cui al decreto del Presidente     |     |    |
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;             |     |    |
    articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre  |     |    |
2006, n. 296;                                        |     |    |
    articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,  |     |    |
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge   |     |    |
13 novembre 2008, n. 181;                            |     |    |
    articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.    | 181 |113 | 60
---------------------------------------------------------------------
                                             Totale  |2.214|213 |160
---------------------------------------------------------------------
                       PROSPETTO DI COPERTURA 

                                               Prospetto di copertura 
                                              (Articolo 2, comma 252) 

              COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE 
                  PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 
         (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) 

=====================================================================
                                         |  2010  |  2011  |  2012
                                         ----------------------------
                                         (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
  Nuove o maggiori spese correnti
    Articolato: ......................     15.364    8.796    5.603
  Minori entrate
    Articolato: ......................        949      230      375
  Tabella A     ......................        780       20      880
  Tabella C     ......................        272        0        0
                                      -------------------------------
           Totale oneri da coprire ...     17.364    9.046    6.858
                                      ===============================

2) MEZZI DI COPERTURA
  Nuove o maggiori entrate
    Articolato: ......................      7.621    3.021    2.221
  Riduzione spese correnti
    Articolato: ......................     10.341    6.077    5.265
  Tabella C     ......................          0       26        9
  Tabella E     ......................        200        0    1.928
                                      -------------------------------
         Totale mezzi di copertura ...     18.161    9.124    9.423
                                      ===============================
DIFFERENZA  ..........................        797       78    2.564
                                      ===============================
                        BILANCIO DELLO STATO: 
                  REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 

       BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 
                        (in milioni di euro) 

=====================================================================
           |  ASSESTATO 2009 |  INIZIALI 2010  |   2011   |   2012
           |--------------------------------------------------------- 
           |Competenza|Cassa |Competenza|Cassa |Competenza|Competenza
=====================================================================
    Entrate|    33.715|33.715|    32.696|32.696|    32.610|    32.957
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |          |      |          |      |          |
IVA        |    33.715|33.715|    32.696|32.696|    32.610|    32.957
---------------------------------------------------------------------
Tit. III - |          |      |          |      |          |
F.Amm.ti   |          |      |          |      |          |
titoli di  |          |      |          |      |          |
Stato      |         0|     0|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
      Spesa|          |      |          |      |          |
   Corrente|    37.085|37.085|    36.326|36.326|    36.130|    36.477
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |          |      |          |      |          |
IVA        |          |      |          |      |          |
(compresi i|          |      |          |      |          |
pregressi) |    33.715|33.715|    32.696|32.696|    32.610|    32.957
---------------------------------------------------------------------
Debiti     |          |      |          |      |          |
pregressi  |          |      |          |      |          |
Poligrafico|          |      |          |      |          |
dello Stato|       200|   200|       110|   110|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
FSN-saldo  |          |      |          |      |          |
IRAP       |        20|    20|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
Rimborso   |          |      |          |      |          |
imposte    |          |      |          |      |          |
dirette    |          |      |          |      |          |
pregresse  |     3.150| 3.150|     3.520| 3.520|     3.520|     3.520
---------------------------------------------------------------------
   Spesa in|          |      |          |      |          |
      conto|          |      |          |      |          |
   capitale|     3.700| 4.791|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
Disavanzi  |          |      |          |      |          |
USL        |         0| 1.091|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |          |      |          |      |          |
IVA        |          |      |          |      |          |
Autovetture|     3.700| 3.700|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
     Totale|          |      |          |      |          |
      spesa|    40.785|41.876|    36.326|36.326|    36.130|    36.477
---------------------------------------------------------------------
Tabella C -|          |      |          |      |          |
FSN - IRAP |          |      |          |      |          |
2003       |         0|     0|     1.054| 1.054|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
     Totale|          |      |          |      |          |
  spesa con|          |      |          |      |          |
      legge|          |      |          |      |          |
finanziaria|    40.785|41.876|    37.380|37.380|    36.130|    36.477
=====================================================================
                                                            TABELLA A 

       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                          DI PARTE CORRENTE 

=====================================================================
                MINISTERI                 |  2010  |  2011  |  2012
---------------------------------------------------------------------  
                                               (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze...     200      -     229.800
                                           --------------------------
Ministero dello sviluppo economico .......  10.000    10.000     -
                                           --------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ........................     -        -      40.000
                                           --------------------------
Ministero degli affari esteri ............  20.009    10.022   50.022
                                           --------------------------
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca .........     -        -     550.000
                                           --------------------------
Ministero dell'interno ...................  10.800    11.300   10.150
                                           --------------------------
Ministero della difesa ................... 751.314        74   10.174
                                           --------------------------
                      Totale Tabella A ... 792.323    31.396  890.146
                                           --------------------------
          Di cui regolazione debitoria ...     -        -       -
               Di cui limite d'impegno ...     -        -       -
                                           ==========================
                                                            TABELLA B 

       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                          DI CONTO CAPITALE 

=====================================================================
             MINISTERI              |   2010   |   2011   |   2012
---------------------------------------------------------------------
                                            (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e
delle finanze .....................       -         1.000     130.000
                                   ----------------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali .................       -          -         50.000
                                   ----------------------------------
Ministero dell'interno ............       -          -        103.000
                                   ----------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ..       -          -        210.000
                                   ----------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ...................       -          -      1.000.000
                                   ----------------------------------
               Totale Tabella B ...       -         1.000   1.493.000
                                   ----------------------------------
   Di cui regolazione debitoria ...       -          -          -
                                   ----------------------------------
        Di cui limite d'impegno ...       -          -          -
                                   ==================================
                              TABELLA C 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLA D 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLA E 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLA F 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Legge 21 dicembre 2009, n. 190

(in GU 29 dicembre 2009, n. 301)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. (09G00200)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 2009, N. 170

All’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Fino all’avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-ter. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Decreto-Legge 27 novembre 2009, n. 170

(in GU 27 novembre 2009, n. 277)

Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. (09G0184)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per abrogare l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, entrato in vigore il 25 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. E’ abrogato l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167.

2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 27 novembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano