Nota 17 dicembre 2009, MIURAOODGOS prot. n.12737 /R.U./U

Oggetto: Certamen Livianum – Bando di concorso a.s. 2009-10

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio II-

Il Liceo Ginnasio “Tito Livio” di Padova, istituisce per l’anno scolastico in corso, il “Certamen Livianum” allo scopo di ribadire la centralità della cultura classica, di alimentare nei giovani la riflessione sull’attualità del pensiero di Tito Livio e di evidenziare temi dell’opera di Tito Livio che hanno rappresentato e rappresentano momenti importanti nella formazione della coscienza del cittadino. Il CERTAMEN è riservato agli studenti iscritti al quarto anno dei Licei Classici e Scientifici d’Italia.

La prova consiste in un saggio di traduzione di un brano liviano, integrato da un commento di carattere stilistico e storico – letterario.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire via fax, inviate a cura della scuola di appartenenza degli studenti, al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” di Padova, entro e non oltre il 13 febbraio 2010. Saranno respinte le domande non inoltrate attraverso gli Istituti scolastici.

Ulteriori informazioni sono riportate nel bando allegato.

Il Dirigente

Antonio Lo Bello

Allegato

Nota 17 dicembre 2009, Prot. n. AOODGPER 19212

Oggetto: D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, applicativo dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si forniscono alcune precisazioni e chiarimenti e si riassumono gli aspetti più salienti.

1) Personale destinatario

Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione scolastica (art. 2 del D.M. in oggetto) ha titolo ad essere inserito negli elenchi “prioritari”, per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti ed il personale educativo, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A.

Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante.

Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09).

Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.

Con l’occasione si evidenzia che, allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), – qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili – scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.

Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

2) Requisiti dei beneficiari

– Personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo.

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

– aver stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate;

– essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

3) Presentazione della domanda

Al provvedimento sono allegati i modelli di domanda da compilarsi, rispettivamente, da parte del personale docente ed educativo e A.T.A..

Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio dell’8 gennaio 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.

La citata istituzione provvede all’immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale scelta dall’interessato, che può essere, per i docenti e per il personale educativo, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero, per entrambe le categorie, quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l’interessato è inserito per l’a.s. 2009/2010.

Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell’ufficio postale. E’consigliabile, per chi utilizza l’invio a mezzo posta, anticipare l’acquisizione della domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail della scuola.

Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione non obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

4) Obbligo di accettazione di contratti di supplenza

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.

Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

5) Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni

Tutto il personale interessato dalla normativa sugli elenchi prioritari, sia quello che ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, che quello di cui al presente decreto può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con l’Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legge L 134/09 convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167.

La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello allegato, da presentarsi entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010 – qualora le specifiche modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati non abbiano stabilito termini diversi – viene consegnata alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s 2008-2009. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda all’USP competente, con modalità telematiche da esplicitarsi con successiva nota tecnica, ai fini dei successivi inoltri agli Uffici scolastici regionali e alle rispettive Regioni.

A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l’attività prevista nel progetto supera il 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.

Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso, l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente.

Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.

Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera, facendo presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse statali.

La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.

Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari . Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

6) Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici

La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell’a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale avente titolo in base al suddetto rapporto di lavoro e comunica l’esclusione dalla procedura al personale che non ha titolo. Con riferimento alle domande acquisite il sistema controlla il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, con eccezione del requisito del servizio prestato nell’a.s. precedente per il quale è previsto che il controllo sia a carico della scuola. Infatti, poiché non è assicurata la completezza dell’acquisizione al sistema delle supplenze temporanee da parte di tutte le istituzioni scolastiche, il controllo da parte del sistema informativo del predetto requisito non viene effettuato. La scuola è, altresì tenuta, dopo aver verificato il possesso dei 180 gg di servizio, a controllare che questo sia stato prestato per un insegnamento per il quale l’aspirante è attualmente presente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Si precisa, inoltre, che la procedura automatizzata non prevede la gestione del personale educativo, le cui domande dovranno pertanto, previa verifica dei requisiti, essere accolte dalle scuole e trasmesse all’Ufficio territoriale dell’U.S.R. destinatario per essere trattate puntualmente da quest’ultimo, che dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a tutti i convitti e gli educandati della provincia.

Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall’Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l’eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Gli elenchi “prioritari”,già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.

Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”, di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.

Le presenti istruzioni integrano quelle impartite con nota prot. n. 14655 del 30 settembre 2009 ed trovano applicazione anche per gli elenchi già formulati ai sensi del D.M. 82/09.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to LUCIANO CHIAPPETTA

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Nota 17 dicembre 2009, Prot. n. AOODGPER.19233

Oggetto: Contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell’area V della dirigenza scolastica relativo all’a.s. 2009/2010 – Sottoscrizione definitiva

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio II

Si trasmette, per conoscenza e per quanto di competenza, il Contratto Integrativo Nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009, relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006.

Per la massima diffusione si rappresenta, altresì, che lo stesso sarà pubblicato sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero

p. IL DIRETTORE GENERALE

F. Iodice

Contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell’area V della dirigenza scolastica relativo all’a.s. 2009/2010 (11.12.09)

Criteri per il conferimento degli incarichi in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2006

Nota 17 dicembre 2009, Prot. n. AOODGPER 19232

Oggetto: D.M. 82 del 29/09/2009 – Priorità nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente: convocazione degli aspiranti docenti dagli elenchi prioritari

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Con riferimento alla nota prot. 18638 del 4 dicembre 2009, si comunica che la funzione in oggetto è attualmente disponibile alle istituzioni scolastiche.

La funzione consente, oltre all’accettazione della nomina, per la quale è previsto che la scuola comunichi il servizio tramite le apposite funzioni presenti nell’area dei contratti a tempo determinato, di comunicare le seguenti operazioni:

rinuncia;

mancata presa di servizio;

abbandono.

Le situazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 producono effetti sanzionatori (impossibilità di stipulare ulteriori contratti dalla fascia prioritaria per tutte le graduatorie comprese nell’elenco prioritario), mentre sono senza effetti e quindi la sanzione non si applica, nei casi previsti dall’art. 5, commi 3 e 4 del DM 82/09, o dall’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento sul conferimento delle supplenze (D.M. 131/07), ovvero nei casi specificati dall’ultimo capoverso del punto 4) della nota prot. n. 19212 del 17 dicembre 2009.

Qualora l’aspirante, al momento della convocazione, dichiari di aver accettato un corso attivato con fondi regionali, la scuola dovrà comunicare una rinuncia senza effetti, che potrà essere consultata dall’interrogazione storico al fine di evitare la successiva convocazione da parte di altre scuole. Pertanto in caso di convocazione di un nuovo aspirante ciascuna scuola dovrà, in assenza di un servizio attivo, consultare anche gli eventi associati all’aspirante docente per assicurarsi che questi non abbia già accettato un corso attivato con fondi regionali.

Si ricorda infatti che il DM 82/09 prevede l’incompatibilità fra le due procedure.

La funzione è stata realizzata del tutto disgiunta da quella già realizzata ai fini della convocazione dalla graduatorie di prima, seconda e terza fascia, in quanto i meccanismi delle sanzioni sono diverse nei due casi. Per quest’ultima continuano ad essere valide le regole previste dal citato Regolamento sul conferimento supplenze e dal D.M. 56 del 28 maggio 2009.

Si ricorda che il manuale utente è, come di consueto, disponibile sul portale SIDI nell’ambito del Reclutamento

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

Nota 17 dicembre 2009, Prot. MIURDGOS n. 12700

Oggetto: Bando di Concorso “Sicurezza sul lavoro nei Cantieri edili”

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica

Ufficio II

Il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Salerno propone un Bando di Concorso con il preciso scopo di far approfondire e conoscere la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa è motivata dalla considerazione che gli studenti, una volta inseriti nel mondo produttivo, siano consapevoli dei rischi e delle problematiche della vita lavorativa nei luoghi di lavoro.

L’intento è quello di produrre opere letterarie, artistiche, scientifiche, audio, video nell’interesse della collettività e nello specifico richiamare l’attenzione in una materia di forte attualità.

Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti al V° anno (anno scolastico 2009-2010) degli Istituti Tecnici per geometri (ITG), Istituti Tecnici e Commerciali e per geometri (ITCG) e ITIS con indirizzo in edilizia.

La partecipazione al concorso è gratuita, può essere individuale o di gruppo; in quest’ultimo caso il gruppo dovrà nominare un proprio capogruppo quale referente per le comunicazioni.

Ogni partecipante potrà concorrere con un solo lavoro anche se in gruppo.

Si allega il Bando ed il modulo di partecipazione che unitamente ai lavori dovranno pervenire al Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Salerno – Via Generale Carlo Perris, 10 – 80128 Salerno, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2010.

Considerata l’importanza della tematica trattata si invita a dare diffusione alle scuole compresse nell’ambito del territorio di competenza.

IL DIRIGENTE

Antonio LO BELLO

Allegati

Nota 17 dicembre 2009, Prot. MIURDGOS n. 12703

Oggetto: XXVIII^ Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola di Serra San Quirico (AN)

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO II

Dal 17 Aprile all’8 Maggio 2010 si svolgerà la XXVIII^ Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola di Serra San Quirico (AN).

La Manifestazione è un appuntamento che ogni anno fa confluire a Serra San Quirico scuole di ogni ordine e grado che presentano gli spettacoli teatrali da loro prodotti durante l’anno scolastico.

Quest’anno all’evento saranno presenti 40/50 gruppi scolastici di ogni ordine e grado provenienti da tutte le Regioni Italiane, gli stessi saranno supportati da uno staff di organizzatori, tecnici, formatori ed operatori teatrali qualificati che valorizzeranno sempre più le dinamiche dello scambio e del confronto per studenti ed insegnanti che lavorano nel mondo del teatro della scuola di tutto il Territorio Nazionale.

Per ulteriori dettagli della Manifestazione è possibile consultare il sito www.teatrogiovani.eu.

IL DIRIGENTE

Antonio LO BELLO

Nota 17 dicembre 2009, Prot. 6212

Oggetto: X Edizione Progetto “Icaro” – Concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove il Progetto Icaro, giunto quest’anno alla X edizione.

Il progetto si realizza con la collaborazione della Polizia di Stato, della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università di Roma “La Sapienza” e con il sostegno dell’Unicef e del Movimento Italiano Genitori (MOIGE).

Come di consueto, al Progetto è abbinato un concorso, sui temi della sicurezza stradale che negli anni ha visto la partecipazione interessata e costante di docenti e studenti con produzione di elaborati anche di alto livello qualitativo.

Dai risultati della ricerca condotta dalla Facoltà di Psicologia 2 dell’Università di Roma “La Sapienza”, durante la 7ª edizione di Icaro, si è avuta conferma del fenomeno che la letteratura scientifica definisce “il paradosso del guidatore inesperto” secondo il quale ogni volta che un guidatore inesperto mette in atto un’imprudenza senza pagarne le drammatiche conseguenze, si rafforza nella sua convinzione di essere immune dai rischi d’incidente stradale. Un circolo vizioso che si interrompe quando si verifica un incidente stradale che determina l’immediata consapevolezza del pericolo in tutte le persone coinvolte.

Il concorso, indetto da questa Direzione Generale, in collaborazione con tutti i partners sopra ricordati, destinato agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di I e di II grado, propone la progettazione e l’attuazione di un lavoro che abbia come argomento il “Paradosso del giovane guidatore”.

L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti sulle tematiche della sicurezza e della prevenzione e far loro ideare e realizzare proposte e interventi da porre in essere per evitare il coinvolgimento nel pericoloso “circolo vizioso” da interrompere solo per il sopraggiungere di un evento incidentale.

L’elaborato potrà essere svolto anche in chiave ironica e non solo drammatica, dovrà essere realizzato individualmente o da un gruppo composto da massimo 4 alunni.

In particolare, gli studenti potranno ideare prodotti -realizzati esclusivamente nell’anno scolastico 2009/2010- volti a promuovere il rispetto della legalità sulla strada con le seguenti modalità:

spot, durata massima di 60 secondi

brano musicale, durata massima di 60 secondi

videoclip, durata massima di 60 secondi;

fotografia,

vignetta.

I materiali dovranno pervenire in formato CD o DVD, leggibile in comuni lettori.

I filmati non leggibili con le modalità su indicate non saranno presi in considerazione.

Le singole Istituzioni scolastiche partecipanti dovranno inviare gli elaborati alla Sezione di Polizia Stradale della provincia di appartenenza entro il 9 aprile 2010 corredati di:

lettera di accompagnamento del Dirigente Scolastico, con la dichiarazione che il prodotto non è stato oggetto di presentazione in altri concorsi;

recapiti della scuola;

dati anagrafici degli studenti;

nominativo, recapito telefonico ed eventuale numero di cellulare del docente di riferimento per consentire il contatto immediato in caso di vincita.

Una apposita commissione provinciale composta dai rappresentanti delle Amministrazioni periferiche dei Ministeri coinvolti, da un rappresentante del Forum provinciale dei Genitori e da un rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti, valuterà i lavori pervenuti per le due categorie di partecipanti: scuole secondarie I grado e scuole secondarie II grado.

Il miglior lavoro degli studenti di ogni categoria, a livello provinciale, sarà prescelto per partecipare alla selezione nazionale.

Le locali sezioni di Polizia Stradale invieranno i due prodotti selezionati entro il 30 aprile 2010 al seguente indirizzo:

REPARTO OPERATIVO SPECIALE DELLA POLIZIA STRADALE,

VIA SALARIA N° 1420, 00138 ROMA.

Una commissione nazionale mista, formata dai rappresentanti delle Amministrazioni e dai partner coinvolti, procederà all’individuazione di 3 vincitori nazionali per ogni categoria.

Gli Istituti, gli studenti vincitori e gli insegnanti che hanno seguito il progetto saranno invitati a Roma e riceveranno premi messi a disposizione dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, nel corso di una cerimonia di premiazione i cui dettagli saranno comunicati direttamente agli interessati. Gli studenti, vincitori per le scuole secondarie di II grado, inoltre, potranno partecipare, insieme al docente accompagnatore, ad un campus di tre giorni presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del Progetto Icaro per il 2011.

La comunicazione ufficiale verrà inviata alle scuole vincitrici e, insieme ai nominativi degli studenti vincitori, i risultati saranno pubblicati tra le news dei siti www.poliziadistato.it , www.istruzione.it www.fondazioneania.it.

I materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o pubblicati, corredati dall’indicazione del nome dell’autore, nel corso di eventi o iniziative legati alla tematica della sicurezza stradale promosse dai due ministeri coinvolti.

Considerando l’alto valore formativo delle tematiche in parola comprese, inoltre, nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente, anche, favorendo la realizzazione di opportune attività di preparazione degli studenti per la partecipazione consapevole alle operazioni concorsuali.

Il Vicedirettore Generale

f.to Sergio Scala

Nota 17 dicembre 2009, Prot. n. 0006213

Oggetto: Sperimentazione progetto “S.I.L.O.S.” per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Si comunica alle SS.VV. che le scuole di seguito indicate hanno aderito alla sperimentazione del progetto S.I.L.O.S. – Scuola Innovazione Lavoro Organizzazione Sicurezza – che è frutto di uno storico rapporto di collaborazione e di riflessione tra Inail ed Anmil sui temi della sicurezza e degli infortuni sul lavoro.

Si tratta di una partnership, che si avvale della collaborazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e del MIUR in base al Protocollo d’Intesa firmato il 25 marzo 2009, in grado di alimentare la percezione di uno sforzo di lungo periodo che vede nella formazione un veicolo fondamentale di promozione di comportamenti virtuosi.

Di seguito l’elenco degli Istituti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa:

ITIS “Volta”, Napoli;

ITG “G. Porzio”, Napoli;

ITGC “Archimede”, Napoli;

Istituto “Arangio Ruiz”, Roma;

LC “Vivona”, Roma;

ITAS “Pastori”, Brescia;

ITIS “Paleocapa”, Bergamo;

LAS, Bergamo;

ITIS “Torriani”, Cremona;

ITSO “Albe Steiner”, Milano;

IPSSCP “Bertarelli”, Milano;

ITCG “Vanvitelli – Stracca – Angelini”, Ancona;

IPSCT “Podesti”, Ancona;

ITI “Volterra”, Ancona;

ISIS “Maria Laeng”, Ancona;

ISIS “Einstein Nebbia”, Ancona;

LS “Volterra”, Ancona;

IPSIA “Miliani”, Ancona;

ITIS “Panetti”, Bari;

ITPS “Maiorana”, Bari;

ITG “Galilei”, Lecce;

ISIS “Columella”, Lecce;

IPSSAR “Borsellino”, Palermo;

IPSIA “Medi”, Palermo;

IPSIA “Salvo D’Acquisto”, Palermo;

ISIS “Passaglia”, Lucca;

ITSCG “8 Marzo”, Venezia;

ITIS “Alessandro Rossi”, Vicenza;

ITIS “G. Marconi”, Padova;

ITG “Belzoni”, Padova.

In allegato alla presente si invia il calendario degli incontri regionali con i singoli Istituti.

Per ulteriori informazioni sulla sperimentazione del progetto “S.I.L.O.S.” e sulle sue fasi ecutive, le SS. VV. possono contattare la segreteria della Dott.ssa Boda (Dirigente Ufficio III; tel: 06 5849 3337; fax: 06 5849 3959).

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Massimo Zennaro

16 dicembre Senato approva definitivamente conversione DL 170/09

Il Senato approva definitivamente il disegno di legge di conversione del DL 170/09: Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Avviso 16 dicembre 2009

Oggetto: Seminario riservato ai giovani dell’area Mediterranea dell’Italia e dell’Egitto

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio 4°

Nell’ambito delle azioni promosse da questo Ministero relative alla prevenzione e contrasto del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, si è svolto un Seminario riservato ai giovani dell’area Mediterranea dell’Italia e dell’Egitto finalizzato al confronto delle rispettive esperienze ed al contemporaneo avvio di un dialogo interculturale che costituisca il presupposto per l’adozione di una strategia di interventi condivisa.

All’incontro, che si è svolto dal 9 al 14 dicembre 2009 al Cairo hanno partecipato 13 studenti italiani (del ITC Bachelet di Roma e del Liceo Pentekoste di Vibo Valentia) e altrettanti studenti egiziani della scuola Don Bosco del Cairo.

Durante il Seminario i giovani studenti hanno stilato due documenti che li vede protagonisti nella lotta al disagio giovanile comune a tutti i paesi.

Tale documento costituisce un importante passo verso un’azione comune dei giovani dei paesi del Mediterraneo nella lotta alle dipendenze che non conosce differenza di lingua, tradizioni e cultura.

Allegati

Nota 16 dicembre 2009, Prot.AOODGOS n.12684

Oggetto: Competizione “Matematica senza Frontiere” e concorsi connessi. Anno scolastico 2009/2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Uff.I –

Anche per il corrente anno scolastico, questa Direzione Generale segnala alle SS.LL., la competizione “Matematica Senza Frontiere”, edizione italiana di “Mathématiques Sans Frontières”, organizzata nel 1990 nell’Alsazia del Nord da IREM (Inspection Pédagogique Régionale), sotto l’alta autorità del Recteur de l’Académie de Strasbourg, che ha visto, nel corso degli anni, la partecipazione sempre più interessata delle istituzioni scolastiche di numerosi paesi europei ed extraeuropei.

La gara è riservata alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di secondo grado, alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, alle classi quinte della scuola primaria e, dal corrente anno scolastico, è stata estesa anche alle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

La competizione ha carattere collettivo, promuove l’attività di gruppo e la cooperazione tra gli studenti e si propone di ottenere significative e concrete ricadute a livello didattico, al fine di consolidare e potenziare le competenze matematiche e le abilità logico-linguistiche.

La manifestazione è articolata in due fasi:

Prova di accoglienza: entro il mese di gennaio 2010, in un giorno scelto autonomamente da ciascuna scuola.

Gara ufficiale: 4 marzo 2010 (scuole secondarie di secondo grado); 25 marzo 2010 (scuole primarie e secondarie di primo grado).

Come già avvenuto per le passate edizioni, oltre alla manifestazione principale – ed in collegamento con essa – sono banditi il concorso “A.Bernasconi” ed il concorso “Logo MFS”.

La documentazione relativa all’iniziativa, con i diversi regolamenti e le modalità di partecipazione e di iscrizione sono reperibili direttamente presso il sito internet ufficiale della manifestazione: http://www.matematicasenzafrontiere.it.

Con l’intento di offrire ai docenti una vasta gamma di situazioni e spunti di interesse che possano costituire uno strumento efficace per diverse attività, anche di recupero, sia sul piano didattico sia su quello della socializzazione, sono disponibili on line, all’indirizzo internet http://www.istruzione.lombardia.it/msf_archivio, gli archivi di tutte le prove e di tutti gli esercizi catalogati per competenze e il CD “….CERCA E TROVA”, dal quale è possibile reperire moduli e documenti didattici.

A tal riguardo appare rilevante segnalare che gli esercizi sono stati formulati in modo da poter essere utilizzati anche da allievi in situazione di disabilità visiva.

Con il potenziamento della correttezza logica e lessicale, con la costruzione di relazioni e corrispondenze, con la matematizzazione di rappresentazioni concrete, con il riconoscimento di strutture e delle loro proprietà, il docente può costruire casi di studio per stimolare e consolidare abilità dichiarate e, quindi, far sì che gli allievi possano acquisire competenze trasversali alle diverse discipline.

Il comune denominatore del contesto, sia dei quesiti, sia delle attività didattiche esemplificative, è la vita di tutti i giorni, passata e presente. In questo senso si coglie sintonia con alcune caratteristiche dei quesiti elaborati per il Progetto OCSE PISA.

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare:

Il Comitato Organizzatore, e-mail: msf@itcgbianchi.it, tel 039/235941 fax 039/320260 presso ITCG “Mosè Bianchi” via Minerva, 1 – 20052 Monza.

ITG “Carlo Scarpa” di San Donà di Piave (VE), Dirigente Scolastico Paolo Paladini e-mail: paolo.paladini@istruzione.it, tel 042 /150122, fax 042/152786.

Liceo scientifico “Romita” di Campobasso, Dirigente Scolastico Anna Gloria Carlini, e-mail: annagcar@tin.it, tel. 0874/91648, fax 0874/413386.

In considerazione della validità e della rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione, presso le istituzioni scolastiche interessate, dell’iniziativa e dei concorsi connessi e di seguire con attenzione la manifestazione, favorendo e supportando gli istituti nella partecipazione e nell’organizzazione della stessa.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge11-1-2007, n. 1;

VISTO IL D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

VISTO IL D.M. 3 ottobre 2007, n. 80;

VISTA l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92

VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l’articolo 6;

TENUTO CONTO che il DPR n.122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all’art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all’ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell’esame di Stato 2008/2009;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l’applicazione della normativa transitoria di cui all’articolo 14, comma 3, del citato DPR n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 DPR n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

RAVVISATA la necessità di modificare le tabelle A,B,C, allegate al citato DM n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall’art. 11 del medesimo DPR n. 323/1998, modificate dal DM n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del DPR 22 giugno 2009, n. 122 in materia di ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione nonché all’esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all’introduzione della lode prevista dall’articolo 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007,n. 1;

RAVVISATA altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l’attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta

Art. 1

Attribuzione del credito scolastico

1.Nell’anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell’anno scolastico 2010/2011, l’applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell’anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell’ultima classe.

Art.2

Attribuzione della lode

1. Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame.

Art. 3

Criteri per l’attribuzione della lode

1. La commissione, all’unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 7. Ai fini dell’attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

Art. 4

Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2010/2011, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al D.M. n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell’attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

IL MINISTRO

MARIASTELLA GELMINI

Tabelle di attribuzione del credito scolastico

Circolare Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 98 MIURAOODGOS prot. n. 12661(GG/2) /R.U./U

Oggetto: Decreto ministeriale 22 ottobre 2009 di definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2009/2010

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio VII –

Si informano le SS.LL. che il Ministro, con il D.M. 22 ottobre 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 27 novembre 2009, reg. 7 foglio 29, ha definito il programma di promozione delle eccellenze per valorizzare il merito conseguito dagli studenti delle scuole secondarie superiori, statali e paritarie, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010.

Le varie tipologie di eccellenza sono indicate per ambiti disciplinari nella tabella “A” allegata al predetto provvedimento ministeriale.

E’, altresì, individuata come eccellenza la votazione di 100 con l’attribuzione della lode ottenuta dagli studenti agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione superiore dell’anno scolastico 2009/2010.

Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie di istruzione secondaria superiore ad informare i docenti, gli studenti ed i loro genitori sulle iniziative individuate dal Ministro, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati alle procedure di eccellenza proposte.

In tale contesto, non si può fare a meno di evidenziare che la soddisfazione dei genitori e la stima degli insegnanti e dei compagni di scuola costituiscono, insieme al merito raggiunto, un riconoscimento fondamentale per ogni studente.

Il merito, peraltro, aggiunge valore alla qualità della scuola ed incentiva gli stessi studenti a raggiungere risultati sempre più elevati nel contesto sociale cui appartengono.

La presente, unitamente al decreto ministeriale del 22 ottobre 2009, è rivolta ai diversi livelli del sistema di istruzione, alle regioni perché ne diano diffusione agli enti locali del proprio territorio, ed è immessa in internet nel sito del Ministero perché altri soggetti pubblici e privati (Associazioni professionali, Enti scientifici, ecc..) ne vengano comunque a conoscenza.

Ciò consentirà di definire anche una rete di comunicazione necessaria a quei soggetti che desiderino interagire con i vari livelli dell’amministrazione scolastica, comprese quindi le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per promuovere, per i prossimi anni scolastici, eventuali altre tipologie di eccellenza.

Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni sulle modalità e i termini di trasmissione alla Scrivente dei nominativi degli studenti risultati meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate col provvedimento del Ministro del 22 ottobre 2009.

Inoltre, i nominativi dei predetti studenti, previa acquisizione del loro consenso, saranno inclusi nell’apposito Albo nazionale delle eccellenze pubblicato nel sito dell’INDIRE di Firenze, ora ANSAS, (http://www.indire.it/eccellenze/).

Le risorse finanziarie, destinate al riconoscimento di ogni singola tipologia di eccellenza, saranno inviate alle scuole interessate perché provvedano alla premiazione degli studenti, mediante la scelta autonoma delle varie forme di incentivo previste dall’art. 4 del più volte citato decreto legislativo n. 262 del 2007, previa acquisizione di idonea certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto

Decreto Ministeriale 22 ottobre 2009

Definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2009/2010

Tabella A