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Conferenza degli Addetti Scientifici 2017

Innovazione
Conferenza degli Addetti Scientifici 2017 alla Farnesina

Si apre il 9 gennaio 2017 alla Farnesina la “Conferenza degli Addetti Scientifici 2017”, alla quale si sono dati appuntamento i vertici del mondo della ricerca, dell’università, delle imprese innovative e delle start-up, accolti dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, per definire le nuove strategie di azione per la promozione della scienza e della tecnologia italiana all’estero.

Alla presenza dell’ospite d’onore, il Segretario di Stato della Confederazione Elvetica per la Formazione, la Ricerca Scientifica e l’Innovazione, Mauro Dell’Ambrogio, i lavori sono stati aperti questa mattina dai Ministri Fedeli e Alfano. Dopo la cerimonia di premiazione di un ricercatore italiano e di un fondatore di start-up all’estero, che hanno raccontato la loro esperienza e i solidi rapporti mantenuti con il Paese, ha preso il via il panel “L’innovazione che parla italiano”, con interventi dei presidenti dei principali enti di ricerca italiani e degli esponenti del mondo della ricerca, della cultura, dell’informazione e dell’impresa.

Domani 10 gennaio si svolgerà l’evento destinato a 150 giovani della scuola superiore di secondo grado nell’ambito del progetto sull’Art. 9 della Costituzione “Cittadini partecipi alla ricerca scientifica e tecnologica”, quinta edizione per l’anno scolastico 2016-2017, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e della Fondazione Benetton Studi Ricerche.

In apertura, il benvenuto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, Vincenzo De Luca, e del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione nazionale di istruzione del MIUR, Carmela Palumbo. Interverranno inoltre il Direttore Generale Educazione e Ricerca del MiBACT, Francesco Scoppola, il Direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche, Marco Tamaro, e il Presidente del CNR, Massimo Inguscio. Porteranno la loro testimonianza anche i vincitori dei premi della Farnesina “Italian Bilateral Scientific Cooperation Award” e “Innovazione che parla italiano”, nonché l’artista Fabrizio Plessi, che illustrerà la sua opera esposta nella Sala della Conferenza.

L’evento si concluderà con una visita alle opere della Collezione Farnesina, una prestigiosa raccolta d’arte contemporanea, nata nel 2001 per sottolineare un preciso indirizzo progettuale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha fatto della ricerca artistica contemporanea un ambito d’intervento strategico della propria politica culturale.

La rete degli addetti scientifici costituisce uno importante strumento di promozione del Sistema Paese, perché favorisce la collaborazione bilaterale nel settore della ricerca, sostiene le eccellenze italiane e le organizzazioni internazionali di accreditamento ed è il riferimento della comunità scientifiche italiane all’estero: al suo attivo può vantare ben 291 iniziative di promozione negli ultimi tre anni. Quest’anno la Conferenza della Farnesina punta a fare ulteriori passi in avanti nel rafforzamento di questa rete: mettere in collegamento le varie componenti della piattaforma dell’innovazione italiana nell’ambito della formazione, della ricerca e dell’industria.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si rimanda al sito web dell’evento
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/areagiornalisti/notestampa/nota-di-accreditamento-reminder_26.html

Bando “Programma Montalcini”

Università, la Ministra Fedeli firma
il bando del “Programma Montalcini”

Cinque milioni di euro per finanziare il rientro e l’attrazione di giovani ricercatori nel nostro Paese. La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il bando per il 2016 del Programma intitolato a Rita Levi Montalcini che prevede 24 contratti da ricercatore destinati ad attrarre giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica.

Il programma è rivolto anche quest’anno a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente che stiano svolgendo all’estero da almeno tre anni attività didattica o di ricerca post dottorale. Per agevolarne l’assunzione e lo svolgimento del progetto di ricerca presso le Università, il Ministero ha già chiesto anticipatamente agli atenei la disponibilità ad assorbire i vincitori del Programma Montalcini che, nel caso dovessero ottenere l’abilitazione, potranno essere inquadrati nel ruolo di professori associati. Il bando è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti per essere successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Miur.

I vincitori potranno indicare la sede dove intendono svolgere il loro progetto di ricerca e dove saranno assunti con un contratto triennale da ricercatore di tipo B. Per l’invio delle domande, bisognerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Potranno essere inoltrate per via telematica utilizzando l’apposito sito web Miur-Cineca.

Ricerca, da Cipe ok a 9 progetti per 32,5 milioni

Ricerca, da Cipe ok a 9 progetti per 32,5 milioni
Dal monitoraggio dei rischi sismici, alla ricerca

nei settori strategici dell’agri-food

Oltre 32 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca, anche a valenza infrastrutturale e internazionale. Il Cipe (Comitato interministeriale di programmazione economica) ha ammesso al finanziamento, a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) 2015 e 2016, nove iniziative, dal monitoraggio dei rischi sismici, alla ricerca nel settore agri-food.

Si tratta di interventi di “rilevanza strategica” coerenti con le strategie e gli obiettivi indicati nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020 approvato dal CIPE il 1 maggio 2016.

I progetti ammessi al finanziamento:

“Avio Superficie in Antartide”
Proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Il progetto prevede la realizzazione di una pista permanente su ghiaia in Antartide. A parità di ogni altra condizione aeronautica, rappresenta un grande vantaggio per il sistema dei trasporti del PNRA (Programma Nazionale Ricerca in Antartide) in termini di disponibilità nei diversi periodi dell’estate australe, con conseguente aumento delle opzioni praticabili in sede di pianificazione delle spedizioni.

“Italy for PRIMA”
Proposto dall’Università degli Studi di Siena, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il progetto svilupperà specifiche azioni di governance e ricerca nell’ambito dell’Agenda Strategica del programma europeo PRIMA (Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area).

“La rifunzionalizzazione del contemporaneo”
Proposto dall’Università degli Studi di Messina, l’attività di ricerca prevede la conservazione e il recupero di essenze botaniche provenienti da tutto il mondo.

“ARIA e la ricerca della Materia Oscura”
Proposto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con la collaborazione della Princeton University (USA) e della Regione Sardegna tramite la Carbosulcis S.p.A. Obiettivo: supporto essenziale ad uno dei più importanti programmi di ricerca di base sulla Materia Oscura, l’esperimento DarkSide-20k.

“Restauro ambientale e balneabilità del SIN Bagnoli-Coroglio”
Proposto dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con la collaborazione di ISPRA, il CNR (IAMC, ISAC, ISMAR), INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), INVITALIA. Il progetto prevede lo studio degli effetti delle condizioni acute e croniche su biodiversità e funzionamento ecologico delle comunità marine della baia di Bagnoli-Coroglio, fornendo il quadro conoscitivo completo relativo ai descrittori del buono stato ecologico (GES) proposti dalla Marine Strategy Framework Directive dell’Unione Europea. Sono altresì previsti studi pilota basati su metodologie innovative ad hoc per il restauro ambientale dei fondali.

“Centro di studio e monitoraggio dei rischi naturali dell’Italia Centrale”
Proposto dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per la realizzazione in Abruzzo e regioni limitrofe di un “Centro di studio e monitoraggio dei rischi naturali dell’Italia centrale” presso la sede INGV de L’Aquila per lo studio e il monitoraggio dei fenomeni terrestri.

“Infrastruttura integrata di Editoria Televisiva specialistica a supporto della Ricerca Scientifica”
Proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione con il Consorzio CNCCS Scarl. Il progetto prevede l’allestimento di una infrastruttura di comunicazione della conoscenza scientifica fra ricercatori delle diverse branche delle scienze naturali.

“Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile”
Proposto dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’European Centre for Development Policy Management (ECDPM), l’Università degli Studi di Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Il progetto prevede lo sviluppo di azioni di ricerca innovativa e responsabile su tematiche chiave dello sviluppo delle realtà africane con particolare riferimento a: ambiente e produttività agricola; food policy; sostenibilità e sviluppo economico; filiere alimentari (dal campo alla tavola); sostenibilità sociale, ambientale e climatica.

“Italian Mountain Lab”
Proposto dall’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l’Università degli studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia. Il progetto prevede l’attivazione di un Network nazionale ed europeo per lo sviluppo di progetti di ricerca su settori strategici delle aree interne e montane del Paese, in piena coerenza con la Strategia Nazionale Aree Interne e con le linee di indirizzo internazionali dettate dalla Strategia macroregionale alpina varata dalla Commissione Europea.

Social Impact Finance, pubblicato bando da 1 milione di euro

Social Impact Finance, pubblicato bando da 1 milione di euro

Sviluppare prototipi sperimentali di modelli e strumenti sul tema della Finanza a Impatto Sociale è l’obiettivo dell’avviso per la presentazione di proposte progettuali dal titolo “Social Impact Finance – Una rete per la ricerca” pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Con una dotazione complessiva di 1 milione di euro, il bando intende finanziare progetti di studio e ricerca volti a sviluppare modelli di innovazione finanziaria in riposta a bisogni sociali, e a offrire la base di conoscenza e i dati necessari alla sperimentazione di modelli finanziari innovativi. In particolare, le ricerche selezionate dovranno analizzare approcci e modelli finalizzati a modernizzare le politiche e i servizi sociali, fornendo allo stesso tempo informazioni utili a misurare l’impatto degli strumenti di impact investment.
Per contribuire a creare la base di conoscenza necessaria allo sviluppo del settore della finanza a impatto sociale in Italia, le proposte progettuali devono:

  • Creare una base di evidenze empiriche tramite la raccolta e sistematizzazione di dati quantitativi e qualitativi sui casi di successo esistenti e sulle potenzialità del settore in termini di domanda e offerta;
  • Sviluppare prototipi sperimentali di modelli e strumenti a impatto sociale.

Le attività di ricerca possono essere declinate in alcuni principali ambiti, quali rafforzamento della domanda, ingegnerizzazione di strumenti e veicoli di investimento, miglioramento dell’efficacia ed efficienza della spesa pubblica, misurazione dell’impatto sociale.
Il bando si rivolge a università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR che – collegandosi in gruppi composti da un minimo di 3 a un massimo di 5 soggetti – hanno l’opportunità di presentare proposte con un costo compreso tra 350 mila euro e 495 mila euro. I progetti devono prevedere attività di durata massima triennale.
Le proposte devono essere presentate tramite lo sportello telematico SIRIO entro il 2 dicembre 2016, data di scadenza del bando. La valutazione, affidata a un panel di esperti nominati dal MIUR, sarà effettuata in base ai seguenti criteri: qualità dei soggetti proponenti; qualità tecnico-scientifica della proposta; rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze e dei risultati acquisibili.
Il bando è in linea con quanto previsto dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020, che pone particolare attenzione alla necessità che i benefici associati all’innovazione e alle nuove tecnologie possano tradursi in una aumentata capacità di risposta a bisogni sociali emergenti. In questo quadro, il PNR attribuisce un ruolo di rilievo allo sviluppo di nuovi strumenti finanziari capaci da un lato di valorizzare le conoscenze della ricerca rilevanti per le sfide sociali emergenti, dall’altro di favorire processi di innovazione e trasformazione sociale connessi allo sviluppo di nuove tecnologie.

Il bando
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/ottobre/dd-12102016.aspx

Ricerca, on line la nuova versione del portale ResearchItaly

Ricerca, on line la nuova versione del portale ResearchItaly

È on line da oggi la nuova versione del portale Miur dedicato alla ricerca, www.researchitaly.it. Dopo tre anni di attività il sito, che si rivolge direttamente alla comunità scientifica con notizie e informazioni utili sul e per il mondo della ricerca, adotta una nuova veste grafica aggiornata secondo le Linee guida per il design dei siti della PA.

La nuova versione del portale va inoltre incontro alle esigenze dei lettori, sempre più orientati ai dispositivi mobili. È prevista una maggiore integrazione con le piattaforme social.
Migliaia di articoli, storie di successo, progetti di ricerca, interviste ai protagonisti, eventi di settore caratterizzano e continueranno a caratterizzare il portale che usa un linguaggio semplice e comprensibile per arrivare a tutti i lettori.

Il portale darà la massima visibilità a Centri di ricerca e Università, scienziati affermati e giovani ricercatori italiani con contenuti in lingua italiana e inglese. L’aggiornamento della piattaforma seguirà in modo coerente la strategia di sviluppo disegnata dal nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 recentemente presentato dal Ministro Stefania Giannini: il portale è organizzato per aree tematiche che corrispondono alle 12 aree di specializzazione della ricerca previste dal PNR

Research Italy si può seguire anche via Twitter attraverso l’account @researchitaly e su Facebook attraverso la pagina ResearchItaly

( https://www.facebook.com/researchitaly.it/?fref=ts).

Notte Europea dei Ricercatori 2016

notteuropea16web-2-768x878Esperimenti, dimostrazioni scientifiche, mostre, visite guidate, conferenze, seminari divulgativi, spettacoli e concerti organizzati dai ricercatori e ripartiti in 6 macro aree tematiche e territoriali.

Arriva anche quest’anno l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che, fin dal 2005, coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutto il Continente.

L’obiettivo dell’evento è creare occasioni di incontro con i cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Venerdì 30 settembre, 52 città italiane ospiteranno iniziative nell’ambito di 6 progetti scientifici, che fanno del nostro Paese uno dei più attivi all’interno della manifestazione europea.

Sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali

Lo scorso 17 agosto è stato pubblicato l’avviso (Decreto Direttoriale 3 agosto 2016 n. 1610) da 3 milioni di
Euro per il sostegno all’avvio dei 4 nuovi Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) che, congiuntamente agli 8 CTN
già esistenti favoriranno la presentazione di progetti di ricerca industriale e cooperazione pubblico-privata
agli avvisi che stanziano oltre 300 milioni entro la fine del 2016 e il primo trimestre del 2017 (comunque
non oltre un mese e mezzo dalla chiusura della valutazione dei progetti relativi ai quattro nuovi CTN).
Con il bando per le aggregazioni attorno ai 4 nuovi temi del Made in Italy, Blue Growth, Energia e Beni
Culturali si completa così l’allineamento dei CTN con le 12 aree di priorità per la ricerca individuate dal
Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato in via definitiva dal CIPE il 1 maggio 2016 (G.U.
183 del 6.8.2016). Prende in questo modo avvio la nuova programmazione dei CTN 2016-2018, gli
strumenti di “soft governance” della ricerca che si avvalgono dell’interazione tra gli attori della “ricerca
industriale” – università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese (PMI e grandi gruppi industriali),
associazioni d’impresa, istituzioni (Regioni e Comuni), poli di innovazioni, etc. – per individuare le traiettorie
tecnologiche di maggiore rilevanza e facilitare la nascita di progettualità di ricerca pubblico-private.
La nuova programmazione, che intende anche fare tesoro dell’esperienza maturata dall’attività dei primi 8
CTN dal 2012 ad oggi, si caratterizza non solo per la novità rappresentata dall’avvio dei quattro nuovi
Cluster e da un rinnovato programma di finanziamenti ma anche per un piano di sviluppo dei 12 CTN volto
a creare le migliori condizioni (organizzative, finanziare e di scopo) affinché questi strumenti possano
assolvere alla loro funzione di promotori nazionali della ricerca pubblico-privata in modo efficace.
Il processo di avvio della nuova programmazione dei Cluster è articolato in due momenti:
1) aggregazione dei nuovi 4 CTN
2) finanziamento dei progetti di ricerca industriale nell’ambito delle 12 aree di priorità
Con il bando pubblicato il 17 agosto si chiede al sistema della ricerca industriale italiana di esprimere dei
partenariati in grado di presentare un progetto Cluster che si compone di un Piano di Azione e due progetti
di ricerca industriale per ciascuna delle quattro nuove aree. I Piani, coerentemente con il quadro regionale
(Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente), nazionale (Strategia Nazionale di Specializzazione
intelligente), ed europeo (“Horizon 2020”), dovranno definire le traiettorie tecnologiche più significative
verso cui orientare le politiche di sviluppo e ricerca del settore di riferimento in linea con le politiche
nazionali e regionali della ricerca e dell’innovazione, mentre i progetti di ricerca industriale dovranno
rappresentare esempi concreti di interventi finalizzati a portare valore lungo le traiettorie tecnologiche
individuate.
I partenariati dovranno dimostrare che il Piano di Azione del Cluster (di cui i progetti sono diretta
espressione e primi concreti esempi di implementazione pratica) abbia caratteristiche di apertura ed
inclusività verso gli stakeholder di settore, dando evidenza della partecipazione dei soggetti attivi nel campo
della ricerca e dell’innovazione, in coerenza con le strategie di specializzazione nazionali e regionali. I Piani
di Azione presentati dai partenariati proponenti i progetti dovranno pertanto fornire evidenza di
raccogliere il sostegno di un’aggregazione rappresentativa di stakeholder, variegata e coerente con le
traiettorie tecnologiche individuate.
Tra i sostenitori dei Piani di Azione dei Cluster è richiesta la presenza di una o più Regioni che, attraverso
una lettera di intenti, manifestino il proprio interesse a promuovere e a sostenere, anche finanziariamente,
l’attività del Cluster. Per i due progetti di ricerca industriale, ai proponenti è richiesto di organizzarsi in
partenariati a cui aderiscono almeno un ente pubblico di ricerca o un’università.
Con la “RETTIFICA DELL’AVVISO PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI NUOVI 4 CLUSTER TECNOLOGICI
NAZIONALI” (Decreto Direttoriale 18 agosto 2016 n. 1654) è confermata l’assenza di vincoli al numero di
soggetti che prendono parte al progetto Cluster, per favorire la partecipazione di un partenariato ampio
rispetto alla propria area di riferimento.
Pertanto, un Cluster è tanto più rappresentativo del proprio settore quanto più coinvolge un numero di
stakeholder ampio, variegato e coerente rispetto alla propria area di riferimento. Diversamente, i
partenariati proponenti i progetti di ricerca verranno valutati in base alla coerenza e funzionalità rispetto
alle caratteristiche, esigenze operative e di finalità dei progetti.
A questo primo bando, dotato di risorse limitate proprio perché finalizzato principalmente all’avvio dei
nuovi CTN e al finanziamento di due progetti di ricerca esemplificativi del Piano di Azione sviluppato dai
Cluster, seguiranno entro la fine dell’anno-primo trimestre del 2017 gli avvisi che, coerentemente con la
programmazione nazionale, metteranno a disposizione più di 300 milioni di Euro per progettualità di ricerca
industriale nei settori di riferimento dei 12 CTN (i 4 di nuova costituzione e gli 8 avviati nel 2012). Ciò
permetterà di completare il quadro delle 12 aree di specializzazione del sistema della ricerca applicata, di
finalizzare la riflessione avviata nei mesi scorsi con le aggregazioni esistenti sulle finalità, sul ruolo, sui
fabbisogni organizzativi che i CTN esprimono per poter svolgere le loro funzioni e, infine, di mettere a
disposizione una dotazione finanziaria significativa per concreti progetti di ricerca industriale.
Con l’AVVISO PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI NUOVI 4 CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI, il MIUR
avvia ufficialmente un processo che condurrà, anche sulla base delle esperienze maturate nei primi anni di
attività degli 8 CTN pre-esistenti, all’elaborazione di un programma di sviluppo dei CTN, condiviso con i CTN
stessi e finalizzato ad una migliore definizione della natura e delle funzioni di questi organismi.
Il processo è strutturato in quattro fasi:
1. 17 agosto–20 ottobre – Aggregazione dei nuovi 4 Cluster. Completamento del gruppo dei
dodici CTN e aggiornamento dei piani di azione da parte degli 8 CTN esistenti. Il bando
pubblicato il 17 agosto si chiuderà il 20 ottobre; entro tale data i partenariati dovranno
presentare un Piano di Azione ossia un documento programmatico di analisi in cui vengono
individuate le principali traiettorie tecnologiche e due progetti di ricerca industriale. Le
traiettorie tecnologiche identificate devono essere caratterizzate da una visione di medio
periodo (circa 5 anni) e tenere conto anzitutto dei seguenti fattori: innovatività, quadro
internazionale, rilevanza e impatto per il settore di appartenenza in termini di produttività,
posizionamento internazionale, occupazione, indotto/coinvolgimento della filiera. Lo
sviluppo delle traiettorie tecnologiche deve essere contestualizzato in un Piano Azione che
articoli gli aspetti organizzativi e processuali necessari alla realizzazione di tale sviluppo con
indicazione dei tempi e del fabbisogno finanziario. I progetti di ricerca industriale,
presentati dai partenariati ad hoc, congiuntamente al Piano di Azione (sostenuto dal
Cluster), devono essere coerenti con il Piano di Azione stesso e devono rappresentare
elementi fondanti del processo individuato;
2. Convocazione del Tavolo di Coordinamento dei Cluster Tecnologici Nazionali. Entro fine
settembre/inizio ottobre si terrà la prima riunione del Tavolo di Coordinamento dei CTN (gli
8 costituiti nel 2012) per condividere l’impostazione della nuova programmazione e
discutere le linee guida per lo sviluppo dei Cluster e delle loro attività;
3. Aggiornamento dei Piani d’Azione dei primi otto Cluster. Entro la fine di ottobre gli 8 CTN
già costituiti dovranno presentare un aggiornamento dei Piani di Azione in vista della
pubblicazione del bando per il finanziamento dei progetti di ricerca industriale sulle 12 aree
di priorità;
4. Pubblicazione degli avvisi per il finanziamento dei nuovi progetti. Alla fine del 2016 entro
– primo trimestre del 2017 e comunque non oltre un mese e mezzo dalla chiusura della
valutazione dei progetti cluster candidati all’avviso di sviluppo e potenziamento di nuovi 4
CTN verranno pubblicati gli avvisi aperti a tutti che metteranno a disposizione oltre 300
milioni di Euro per progettualità di ricerca industriale pubblico-privata sulle 12 aree di
priorità della ricerca individuate dal PNR

Ricerca, Bando Prin: finanziati 300 progetti

Ricerca, Bando Prin: finanziati 300 progetti
Conclusa la fase di selezione

Sono 300 i progetti che saranno finanziati nell’ambito nel bando Prin 2015, destinato a sostenere la ricerca di base delle Università e degli Enti di ricerca vigilati dal Miur. La fase di selezione si è conclusa lo scorso 12 settembre, sono 92 i milioni a disposizione.

Più risorse rispetto al bando precedente, possibilità di conferire la responsabilità del team di ricerca anche ai ricercatori con contratti a tempo determinato, più flessibilità e autonomia nella gestione dei progetti, procedure di partecipazione on line. Queste le principali novità che hanno caratterizzato il bando Prin 2015.

Le proposte arrivate sono state 4.431, il 25% in più rispetto alla media dei bandi degli anni precedenti. Si è trattato, in particolare, di 1.661 progetti per il macrosettore “scienze della vita”, 1.483 progetti per il macrosettore “fisica, chimica, ingegneria” e 1.287 progetti per il macrosettore “scienze umane”.

Al termine della selezione risultano destinatari del finanziamento 300 progetti: 109 per il macrosettore “scienze della vita” (cui andranno 32.111.638 euro), 95 progetti per il macrosettore “fisica, chimica, ingegneria” (cui andranno 31.686.164 euro) e 96  progetti per il macrosettore “scienze umane” (cui andranno 27.446.999 euro). Circa il 75% dei coordinatori nazionali delle idee vincitrici è di sesso maschile. La maggior parte dei progetti approvati proviene dall’area del Nord Italia (133 progetti, il 45% circa del totale), seguito dal Centro (104 progetti, il 35% del totale) e dal Sud e Isole (61 progetti, il 20% del totale). I vincitori del bando riceveranno i finanziamenti in un’unica soluzione entro i primi giorni del mese di dicembre.

Decreto Direttoriale 18 agosto 2016, n. 1654

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1610 del 3/8/2016 con il quale è stato avviato l’Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali;

VISTO l’articolo 3, di suddetto Avviso, che al comma 2 prevede “I soggetti proponenti del Progetto Cluster non possono superare il numero massimo di 8 (otto). All’interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.“;

CONSIDERATO che le aree di specializzazione di cui all’art. 2 dell’Avviso coinvolgono una vasta platea di operatori economici e stakeholders pubblici e/o privati ;

RITENUTA la necessità di garantire la massima partecipazione per la costituzione dei 4 nuovi cluster;

VISTO l’articolo 11 dell’Avviso che al comma 1 fissa il termine di presentazione delle domande alle ore 12 del 13 ottobre 2016;

RITENUTO opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande in considerazione della presente rettifica

DECRETA

 

Articolo 1

Rettifica Art. 3 c. 2

1.   Il comma 2 dell’art. 3 è soppresso e sostituito come segue “I soggetti proponenti del Progetto Cluster pur non dovendo rispettare alcun vincolo numerico, devono comunque tener conto del valore aggiunto che ciascun soggetto proponente può apportare alla costituzione e allo sviluppo del Cluster stesso. All’interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.”

Articolo 2

Rettifica Art. 11 c. 1

1.   Il comma 1 dell’art. 11 è soppresso e sostituito come segue “Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 6 settembre 2016 e fino alle ore 12 (dodici) del 20 ottobre 2016.”

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttoriale 5 agosto 2016, n. 1644

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per
la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1 della predetta legge 113/91 delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”, “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi”; “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati”;

VISTO in particolare l’art. 2-ter della citata legge che prevede, la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

VISTO altresì l’art.1 comma 4 della legge 113/1991 che prevede la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all’art.1 comma 1 delle legge;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n.98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTI i DD. MM n.138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015 con i quali si è provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’art.2-quater della predetta legge n.113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;

VISTO il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, è stato ripartito lo stanziamento per l’anno 2014 pari ad € 10.172.798,00, prevedendo, tra l’altro, la quota di € 1.650.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991 e la quota di € 2.000.000,00 di cui 1.300.000,00 dedicati alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge n. 113/1991;

VISTA la nota n.30277 del 19.12.2014 con la quale è stata inoltrata all’Ufficio Centrale del Bilancio competente per il Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca, la richiesta di conservazione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2015, dei fondi provenienti dall’anno 2014, relativamente alle risorse destinate alla concessione dei Contributi annuali e alla stipula di Accordi di programma, rispettivamente per l’importo di € 2.000.000,00 e € 1.650.000,00;

VISTA la nota n.902 del 26.1.2015 con la quale l’Ufficio Centrale del Bilancio ha comunicato di aver provveduto alla registrazione della conservazione dei fondi richiesta con la predetta nota 30277/2014;

VISTO il decreto ministeriale n. 277 del 13.5.2015, registrato alla Corte dei Conti il1° luglio 2015, Reg.1-3017, con il quale il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l’anno 2015 (pari Euro 9.028.092,00) tra i predetti strumenti di intervento:

· € 6.013.092 per il finanziamento della prima annualità della Tabella Triennale 2015-2017 di cui all’art.1, comma 3 della legge n.113/1991;
· € 1.000.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n.113/1991;
· € 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge n. 113/1991;
· € 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico.

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 277 del 13.5.2015 è stata ritenuta l’opportunità di gestire la quota destinata ai Contributi annuali riservando alle istituzioni scolastiche un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro, mediante il riconoscimento di premi ai progetti di maggiore portata innovativa;

CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, provenienti dell’esercizio finanziario 2014 congiuntamente a quelli stanziati per l’anno 2015;

RITENUTA l’opportunità di procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 113/91 all’art.2-ter, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all’articolo 1, comma 4, della stessa legge;

VISTO il bando emanato con Decreto Direttoriale n. 1524 dell’8 luglio 2014 recante regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti per gli strumenti di sostegno alla diffusione della cultura scientifica, quali in particolare Contributi annuali e Accordi di programma e Intese;
VISTO l’art.2 del predetto bando che indica i requisiti soggettivi di ammissibilità;

VISTO l’art.15 del medesimo bando che stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande, ed in particolare il comma 1, il quale prevede che le domande di finanziamento vengano trasmesse attraverso il servizio telematico Sirio entro la data del 6 agosto 2015, alle ore 15:00;
CONSIDERATO altresì che il comma 3, del medesimo art.15 prevede che le predette domande siano perfezionate con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni  dalla chiusura del bando;

TENUTO CONTO del comma 5, del medesimo art.15 che stabilisce che in assenza di firma digitale  la domanda debba essere sottoscritta con la tradizionale firma autografa ed inviata al Ministero entro lo stesso termine di cui al richiamato comma 3;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, 6 agosto 2015, risultano trasmesse attraverso il sistema telematico Sirio n. 1231 domande;

CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria preliminare volta ad accertare l’ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti, risultano non conformi alle previsioni del bando n. 158 domande;

CONSIDERATO pertanto che risultano ammesse alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 -quater della legge 113/1991, n. 1073 domande (T2 631/ T3 352/T4 90)

VISTI i verbali del Comitato Tecnico Scientifico del 4 febbraio 2016 e 19 aprile 2016 dai quali risultano le graduatorie degli Accordi di programma ammessi al finanziamento ai sensi del Titolo 4 e le graduatorie per la concessione dei Contributi Annuali,  di cui al Titolo 2 e 3 del predetto bando;
VISTI l’art. 5, comma 5 e l’art. 9, comma 4, del bando i quali prevedono che il decreto di ammissione al finanziamento contenga specifiche disposizioni in ordine ai termini e modalità di rendicontazione controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento;

RITENUTO di dover disporre l’approvazione delle graduatorie rilasciate ai fini della successiva erogazione del finanziamento;
DECRETA

Art. 1

1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti cui al Titolo 2 “Contributi Annuali per attività coerenti con le finalità della legge 113/1991 e destinati alle istituzioni scolastiche” del Decreto Direttoriale 1524 dell’8 luglio  2015, così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della commissione.
2. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Direttoriale 1524 dell’8 luglio  2015, sono ammessi al finanziamento i progetti riportati nell’allegato 1, quale parte integrante del presente decreto.

Art.2

1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti cui al Titolo 3 “Contributi Annuali per attività coerenti con le finalità della legge 113/1991 e destinati a soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche” del Decreto Direttoriale 1524 dell’8 luglio  2015, così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della commissione.
2. Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Direttoriale 1524 dell’8 luglio  2015, sono ammessi al finanziamento i progetti riportati nell’allegato 2, quale parte integrante del presente decreto.

Art.3

1. È approvata la graduatoria generale complessiva dei progetti di cui al Titolo 4 “Promozione e stipula di Accordi e intese con altre Amministrazioni dello stato, Università, altri Enti pubblici e privati” del Decreto Direttoriale 1524 dell’8 luglio 2015 così come risultante sul Sistema Sirio, a seguito delle prescritte valutazioni della commissione.
2. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Direttoriale 1524 dell’8 luglio 2015, sono ammessi al finanziamento i progetti riportati nell’allegato 3, quale parte integrante del presente decreto.

Art.4

Gli esiti delle procedure di selezione sono consultabili sulla piattaforma Sirio (http://roma.cilea.it/Sirio), dove per ciascun codice progetto sarà disponibile la relativa scheda di valutazione con il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando.
Art.5

Le disposizioni concernenti termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio dei progetti finanziati sono definite nelle “Linee guida per la predisposizione del rendiconto scientifico-contabile finale” di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme consentite dalla legge.

Roma, 5 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)


Allegati

Decreto Ministeriale 4 agosto 2016, n. 615

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che prevede che la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo ordinario per gli enti di ricerca sia posta in essere tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti e che i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota siano disciplinati con decreto ministeriale avente natura non regolamentare;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2015, n. 599, registrato dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, reg. n. 3857, concernente il riparto, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 – Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno 2015 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, con il quale è disposto l’accantonamento della somma di € 99.025.459 da destinarsi al finanziamento premiale previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 10 agosto 2015, n. 599, in forza del quale, come disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, la somma di € 99.025.459 destinata al “finanziamento premiale” è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo le seguenti  modalità:

  • a) il 70 per cento del fondo verrà ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 aggiornato al 30 Gennaio 2014), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell’ente;
  • b) il restante 30 per cento all’esito della valutazione di un apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.

VISTO in particolare il comma 2, del medesimo articolo 3, del decreto ministeriale 10 agosto 2015, n. 599, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sia emanato apposito avviso che fissi i criteri di assegnazione della quota del 30 per cento del “finanziamento premiale”, nonché i termini e le modalità della procedura;

CONSIDERATO che per l’emanazione dell’avviso si è ritenuto opportuno attendere la fase di definizione della programmazione nazionale e comunitaria a cui si è fatto riferimento per la determinazione dei “Criteri di ripartizione della quota del 30%” ai fini di una qualificazione delle proposte progettuali, non osservando il termine di fine 2015, come previsto dal medesimo comma 2, dell’articolo 3 del DM 599/2015;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, con deliberazione 2/2016;

VISTI in particolare i Programmi del PNR 2015- 2020 riferiti a:

  • 1. Horizon 2020 e la Ricerca Internazionale
  • 2. Capitale Umano
  • 3. Infrastrutture di Ricerca
  • 4. Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale
  • 5. Mezzogiorno
  • 6. Efficienza e qualità della spesa

VISTI i pareri della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della 7° Commissione permanente del Senato della Repubblica, espressi nelle rispettive sedute del 13 luglio 2016 e del 19 luglio 2016;

 

D E C R E T A

 

Art. 1
Disposizione finanziaria
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 599 del 10 agosto 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, reg. n. 3857, la quota di € 99.025.459, accantonata sul capitolo 7236 – Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno 2015, e destinata al finanziamento premiale, é ripartita secondo i criteri e le modalità fissati con il presente decreto. Il decreto di assegnazione sarà pubblicato sul sito del Ministero.

Art. 2
Criteri di ripartizione della quota del 70%
La ripartizione della quota di €  69.317.821 pari al 70% del fondo di € 99.025.459 di cui al precedente articolo 1 è disposta in base ai seguenti criteri:

  • a) Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (Rapporto finale 30 Giugno 2013 – aggiornato al 30 Gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell’ultimo biennio.
  • b) In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l’assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell’ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate.
  • c) Individuazione e classificazione degli enti “gruppi” di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza “scientifica” degli stessi. La consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisone in quattro gruppi degli enti. Tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall’ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall’ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente e secondo i seguenti range:
    • I da 6100 a 2000 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti;
    • II da 700 a  450 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti;
    • III da 230 a 175 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti;
    • IV da 1 a 174 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti.

Art. 3
Criteri di ripartizione della quota del 30%

La ripartizione della quota di € 29.707.638 pari al 30%  del fondo di cui al precedente articolo 1 avverrà mediante valutazione di specifici programmi e progetti integrati proposti anche in collaborazione tra gli enti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) come previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali.

 

Le 12 aree di specializzazione sono:

  • 1) AEROSPAZIO: L’area fa riferimento al comparto dell’Aerospazio e della Difesa e rappresenta un settore strategico per la competitività del Paese per le competenze tecnologiche, le capacità produttive e la qualità delle risorse umane. L’are coinvolge i seguenti macro-settori: civile (Civil Aerospace Sector – “CAS”) e militare (Military Aerospace Sector – “MAS”).
  • 2) AGRIFOOD: L’area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, e comprende una grande varietà di comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento; inoltre, nell’area sono inclusi i servizi legati al commercio, alla GDO e alla commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio, fino ai settori legati al turismo (turismo rurale ed enogastronomico).
  • 3) BLUE GROWTH: Il perimetro dell’area si sviluppa nei seguenti tre settori:
    • industria delle estrazioni marine: attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio il sale, piuttosto che petrolio e gas naturale con modalità off-shore;
    • filiera della cantieristica: attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di demolizione, di fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di istallazione di macchine e apparecchiature industriali connesse;
    • ricerca, regolamentazione e tutela ambientale: attività di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare più in generale, assieme alle attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni.
  • 4) CHIMICA VERDE: L’area, a livello internazionale caratterizzata come “biobased industry”, si riferisce alla trasformazione di biomasse, derivanti da agricoltura, scarti alimentari, rifiuti organici, alghe e microorganismi, in sostanze e prodotti chimici e biocarburanti attraverso le bioraffinerie. L’uso delle biomasse come materia prima consente di ridurre il ricorso al petrolio e di mitigare il rilascio di CO2 associato al ciclo di vita dei prodotti generati con un impatto positivo sulla salute e sull’ambiente.
  • 5) DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY: L’area si focalizza su tutti gli ambiti nei quali l’innovazione non origina da investimenti formalizzati in ricerca e sviluppo, ma dall’adozione di tecnologie di processo nonché da attività di design e creatività in tutti i settori di attività economica.  Il perimetro dell’area è ampio: i principali comparti dell’area Design, creatività e Made in Italy sono riconducibili al sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), al sistema legno-mobile-arredo-casa, al settore orafo, all’agroalimentare e alla meccanica.
  • 6) ENERGIA: L’area fa riferimento a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di Smart grids.
  • 7) FABBRICA INTELLIGENTE: L’area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità dei sistemi informativi nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.
  • 8) MOBILITÀ SOSTENIBILE: L’area fa riferimento ai settori industriali dei trasporti stradali, ferrotranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative filiere produttive. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione di sistemi di propulsione (powertrain), materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di trasporto, la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli Intelligent Transport Systems (ITS).
  • 9) SALUTE: Il perimetro dell’area fa riferimento all’applicazione di tecnologie chiave abilitanti in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, ecc., a loro volta articolati in una molteplicità di sotto settori.
  • 10) SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES: L’area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di aree urbane e metropolitane. Con il termine Smart Community si intende un contesto territoriale ove l’utilizzo pianificato delle risorse umane e naturali, gestite e integrate mediante le tecnologie ICT disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati e intelligenti.
  • 11) TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA: L’area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di “Home & Building Automation“, “Ambient Assisted Living” e “Ambient Intelligence“, permettano di ridisegnare gli ambienti di vita in modo da garantire l’inclusione, la sicurezza, l’assistenza, la salute, l’ecosostenibilità
  • 12) TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE:L’area fa riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti:
    • industrie culturali: attività collegate alla produzione di beni strettamente connessi alle attività artistiche ad elevato contenuto creativo, tra cui la cinematografia, la televisione, l’editoria e l’industria musicale;
    • industrie creative: attività produttive ad alto contenuto creativo che espletano funzioni aggiuntive rispetto all’espressione culturale in quanto tale. Le principali componenti di questo settore sono l’architettura, la comunicazione e il branding, nonché le attività tipiche del Made in Italy (dall’artigianato all’enogastronomia);
    • gestione del patrimonio storico-artistico-architettonico: attività aventi a che fare con la conservazione, la fruizione e la messa a valore del patrimonio culturale, tanto nelle sue dimensioni tangibili (musei, biblioteche, archivi, ecc.) che in quelle intangibili (gestione di luoghi storici, edifici o monumenti);
    • arti visive e spettacoli: ricomprende le attività che, per la loro natura, non si prestano ad un modello di organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni intenzionalmente non riproducibili (le arti visive), o perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una partecipazione diretta (rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e manifestazioni fieristiche).

Oltre le 12 aree indicate al comma precedente, per quanto riguarda le tematiche inerenti Excellent Science di “Horizon 2020” si fa riferimento ai tre ambiti dei progetti ERC, quali:

  • LIFE SCIENCES (LS),
  • PHYSICAL SCIENCE AND ENGINEERING (PE);
  • SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (SH).

Art. 4
Criteri di valutazione dei programmi e dei progetti
I programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

  • a) sviluppo delle competenze: favorire la crescita di capacità/competenze di rilevanza nazionale e internazionale, sia nell’ambito della ricerca di frontiera che nella promozione dello sviluppo di beni, prodotti o servizi ad alto valore aggiunto, anche finalizzati potenzialmente al beneficio del mercato e/o di utilità generale (trasferimento tecnologico e incubazione) (massimo 25 punti);
  • b) grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati: garantire il massimo coinvolgimento e collaborazione tra enti di ricerca vigilati dal MIUR  e altri enti pubblici nazionali, internazionali e università (massimo 25 punti);
  • c) attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico- finanziaria: favorire l’attrazione di cofinanziamento, in modo prioritario a valere su programmi europei, dimostrando la capacità di autofinanziamento del programma o progetto ed evidenziando l’impatto socio-economico sul territorio e sul tessuto produttivo, con evidenza dei ritorni economici per il sistema Paese; i programmi e i progetti pluriennali saranno favorevolente valutati se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni (massimo 20 punti);
  • d) team di programma o progetto e governance: qualità del team anche rispetto alla complementarietà delle competenze espresse e al grado di integrazione, dimostrazione della qualità e specificità del modello di governance applicato. Saranno positivamente considerati i programmi e i progetti che vedono la partecipazione di giovani ricercatori e la presenza di una significativa componente di ricercatrici (massimo 10 punti);
  • e) tempi certi e obiettivi chiari: i progetti dovranno contenere un cronoprogramma di spesa e indicatori di output e di risultati chiari e misurabili nel tempo (massimo 10 punti);
  • f) capacità amministrativa e riduzione oneri amministrativi, dematerializzazione: i proponenti devono dimostrare, anche attraverso il ricorso a procedure e strumenti innovativi di gestione, di avere la capacità amministrativa necessaria per rispettare il cronoprogramma di spesa e raggiungere i risultati attesi dal progetto, anche con una riduzione degli oneri amministrativi e un efficentamento della dematerializzazione dei processi (massimo 10 punti).

Saranno esclusi dall’assegnazione i programmi e progetti che abbiamo conseguito un punteggio uguale o inferiore a 60 su 100.

Art. 5
Requisiti dei programmi e progetti
I programmi e progetti dovranno evidenziare al loro interno:

  • a) titolo del progetto e settore di afferenza;
  • b) nome del coordinatore di progetto;
  • c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
  • d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
  • e) parole chiave proposte;
  • f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
  • g) stato dell’arte;
  • h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
  • i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;
  • j) costo complessivo del programma o progetto, comprensivo delle spese generali e di personale che andranno opportunamente evidenziate, cronoprogramma di spesa;
  • k) output e risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
  • l) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti;
  • m) elementi di capacità amministrativa.

Art. 6
Modalità e termine per la presentazione dei programmi e progetti
Per concorrere alla destinazione dello stanziamento di cui all’articolo 3 ciascun Ente, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmette i programmi e progetti al Ministero – Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al seguente indirizzo di pec: dgric@postacert.istruzione.it.
Ciascun Ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo in tal senso una specifica dichiarazione.

Art. 7
Comitato di valutazione
Le assegnazioni delle quote di cui al presente decreto è effettuata sulla base della valutazione espressa da parte di un Comitato, appositamente costituito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ne disciplina anche il funzionamento e gli oneri.
Il Comitato di valutazione conclude i lavori entro 25 giorni successivi al termine di scadenza della trasmissione dei programmi e progetti indicato al comma 1 del precedente articolo 6.
Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 8
Monitoraggio e Valutazione
I Programmi e progetti positivamente valutati e finanziati saranno oggetto di un’attenta attività di monitoraggio e valutazione, condotta da parte dell’Amministrazione, con lo scopo di risolvere tempestivamente problematiche gestionali che dovessero insorgere nel corso dell’attuazione e individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati.
Le risultanze delle valutazioni saranno tenute in considerazione anche in sede di attribuzione delle future risorse FOE.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini

Decreto Direttoriale 3 agosto 2016, n. 1610

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98,  “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753,  “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33,  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA la Comunicazione COM(2008) 652 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante “Verso Cluster competitivi di livello mondiale nell’Unione europea: attuazione di un’ampia strategia dell’innovazione” e ss.mm.ii;

VISTA la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni recante “Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Orizzonte 2020“, nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e che prevede tre priorità che si rafforzano reciprocamente di: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l’eccellenza scientifica dell’UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l’attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l’intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;

VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione“;

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l’art. 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, Ref. Ares(2016)1730825 del  12 aprile 2016, recante positiva “Valutazione del soddisfacimento della condizionalità ex ante 1.1 (Ricerca e innovazione: esistenza di una Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) in linea con il Programma di Riforma Nazionale), relativamente ai programmi operativi nazionali “Ricerca e Innovazione “2014-2020”;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2011-2013 che assegna all’obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali la definizione e attuazione di un sistema per la valutazione di Progetti individuali e la promozione dell’eccellenza degli addetti alla ricerca;

VISTA la Delibera CIPE n. 2 del 23 marzo 2011, come pubblicata nella G.U. n.195/2011, recante l’approvazione del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, nel quale vengono analizzate e descritte ragioni, strutture, operatività e rilevanza dei Cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio dell’economia basata sul sapere;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 2;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012, recante l'”Avviso per lo Sviluppo e Potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali“, nelle aree Chimica Verde, Agrifood, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Scienze della Vita, Tecnologie per le Smart Communities, Mezzi e Sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Energia, Fabbrica Intelligente e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 18 del 14 dicembre 2012 con il quale, all’esito delle previste attività istruttorie, sono stati approvati i Piani Strategici e i Progetti di Cluster Tecnologici Nazionali riferiti alle aree Chimica Verde, Agrifood, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Scienze della Vita, Tecnologie per le Smart Communities, Mezzi e Sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Aerospazio, Fabbrica Intelligente;

VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  del 26 luglio 2016 n. 593 Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, in corso di registrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondi per le aree sottoutilizzate), istituito con la Legge Finanziaria per il 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTA la delibera CIPE n. 36/2015, come pubblicata in G. U. il 17 giugno 2015 n. 138, recante l’assegnazione di risorse del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 3 milioni di euro) di Nuovi Cluster tecnologici nazionali a completamento della copertura delle aree di interesse strategico, allo scopo di finanziare Progetti di ricerca nei settori Energia – Economia del Mare –  Patrimonio culturale – Design, Creatività e Made in Italy;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (“PNR” 2015-2020), approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i Progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al Piano-stralcio “Ricerca e Innovazione” di  integrazione del PNR  a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

VISTI tutti i documenti programmatico-strategico, relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, approvati (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014/2020, Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente (“SNSI”) e Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020) che hanno individuato le seguenti dodici specifiche aree scientifico-tecnologiche cui orientare gli interventi: Aerospazio, Agrifood, Cultural Heritage, Blue growth, Chimica verde, Design creatività e Made in Italy, Energia, Fabbrica intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart Secure and Inclusive Communities e  Tecnologie per gli Ambienti di Vita;

CONSIDERATO il quadro normativo sin qui richiamato in premessa che assegna ai Cluster Tecnologici Nazionali un ruolo di particolare rilevanza a supporto dell’attività di programmazione ministeriale;

TENUTO CONTO che l’obiettivo  di realizzare  nelle aree di interesse strategico lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 Cluster Tecnologici Nazionali nei settori dell’Energia, dell’Economia del Mare, della Tecnologia per il Patrimonio culturale e del Design, Creatività e Made in Italy è considerato di rilevanza strategica,

DECRETA

Articolo 1
Finalità dell’intervento

1.   Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti dischiudono nuove opportunità per il mercato e la società, in termini di prodotti, servizi, mercati, settori produttivi, diverse modalità di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della Pubblica Amministrazione. In tale ottica diventa fondamentale perseguire una linea di azioni ed interventi coerente con le agende strategiche comunitarie e nazionali.

2.    Per valorizzare questi spazi di opportunità e quindi il loro impatto sul mutamento strutturale dei sistemi economici regionali, assumono rilevanza le operazioni strategiche tra le istituzioni (università, enti pubblici di ricerca) e  le imprese con valenza interdisciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca e innovazione.

3.    In tale quadro, il MIUR attribuisce particolare rilievo strategico alla nascita e allo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali (“Cluster”), identificabili come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell’intero sistema economico nazionale.

4.    I Cluster si configurano come un’architettura intermedia e leggera di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra governance e politiche territoriali, condivisa con le principali rappresentanze industriali.

 

Articolo 2
Oggetto dell’intervento

1.   Per lo sviluppo e il potenziamento dei 4 nuovi Cluster Tecnologici Nazionali, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca, è richiesta la predisposizione di n.2 Progetti di Ricerca Industriale (“Progetti”) e di un (1) Piano di Azione (“Piano”) di cui ai successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso.

2.   Per ciascuna delle seguenti aree di specializzazione il “Progetto Cluster” deve mirare allo sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative:

Tecnologie per il Patrimonio Culturale
L’area include:

  • – attività collegate alla produzione di beni e servizi che esprimono un contenuto artistico e culturale, tra cui, accanto ai settori artistici tradizionali, la cinematografia, la televisione, l’editoria e l’industria musicale, i nuovi media;
  • – attività collegate alla gestione, tutela e promozione del patrimonio storico-artistico-architettonico tangibile e  alla conservazione e sicurezza, alla fruizione, valorizzazione e trasformazione del patrimonio culturale.

Design, creatività e Made in Italy
L’area include:

  • – ambiti settoriali e merceologici collegati ad una immagine distintiva del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati dall’adozione di tecnologie di processo nonché da attività di design e creatività, includendo il sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), il sistema legno-mobile-arredo-casa, il settore orafo, l’agroalimentare e la meccanica.

Economia del Mare
L’area include:

  • – attività collegate all’industria delle estrazioni marine, alla filiera della cantieristica, alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale;
  • – attività collegate ai settori energia blu, acquacoltura, risorse minerali marine, biotecnologia blu, con particolare riguardo alle azioni inerenti la sperimentazione di sistemi di controllo e monitoraggio, nonché di sicurezza della navigazione.

Energia
L’area include:

  • – attività collegate a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO2, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di Smart grids.

Articolo 3
Soggetti ammissibili e domanda di partecipazione

1. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall’articolo 60, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii. e la domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere riferita esclusivamente ad una delle quattro aree di specializzazione di cui all’articolo 2.

2. I soggetti proponenti il Progetto Cluster non possono superare il numero massimo di 8 (otto). All’interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.

3. I soggetti proponenti il Progetto Cluster possono svolgere attività in uno o in entrambi i Progetti, fermo restando l’obbligo per la compagine di partenariato di dare esecuzione al Progetto Cluster.p

4. A pena di esclusione, la domanda deve contenere due Progetti  e un Piano di Azione nel rispetto dei  requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente Avviso.  La domanda deve, inoltre, contenere la presentazione di almeno n. 1 (una) lettera di intenti con la quale la/le Regione/i manifestano il proprio interesse a promuovere e a sostenere il Progetto Cluster anche finanziariamente.

5. All’atto di presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui al precedente comma 2 individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto Capofila, medesimo per entrambi i Progetti, il quale assolve i seguenti compiti:

a. rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR;
b.  presenta, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, i Progetti e le eventuali variazioni dello stesso in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti;
c. sottoscrive il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, nella forma predisposta dal MIUR, in nome e per conto degli altri  soggetti proponenti;
d.  presenta,  in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali dei Progetti;
e. richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento;
f.   effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento dei Progetti;
g.  presenta eventuali richieste di rimodulazione.

6.    Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del D.M. n. 593/2016, il MIUR, procede all’esclusione dei soggetti che risultino essere in una delle seguenti condizioni:

a. di morosità nei confronti del MIUR;
b. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.;
c. di non aver restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. di “impresa in difficoltà”, così come definita dall’articolo 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

7.   Ciascuno dei due Progetti sarà descritto all’interno di specifici capitolati tecnici redatti in conformità all’Allegato 1 del presente Avviso e debitamente sottoscritti.

8. La domanda di partecipazione deve altresì contenere lo schema di disciplinare di cui all’Allegato 2 del presente Avviso, debitamente sottoscritto per accettazione, il Piano di azione e la procura speciale di cui al precedente articolo 3 comma 4 nonché le autodichiarazioni rese in conformità alla modulistica disponibile sul sito così come indicato al successivo articolo 11.

9. Il MIUR procede all’esame della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in assenza dei quali procede all’esclusione della domanda di partecipazione; per tale attività il MIUR può avvalersi degli esperti economico-finanziari di cui al successivo art. 7

 

Articolo 4
Requisiti dei Progetti e costi ammissibili

1. I due Progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale idonea a valorizzare i necessari collegamenti tra ricerca industriale e di base. Le attività di ricerca devono ricomprendere attività di sviluppo sperimentale. Il totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili deve essere destinato in modo prevalente alle attività di ricerca industriale.

2. I due Progetti devono caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività, mettendo in evidenza gli elementi di coerenza con gli obiettivi dichiarati nel Piano.

3. Ciascun Progetto deve  avere un costo complessivo minimo di 700.000,00 (settecentomila) euro e un costo complessivo massimo di 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) euro, fermo restando che il valore massimo del contributo è pari a 350.000,00 (trecentocinquantamila) euro per ciascun Progetto, tenuto conto, in  ogni caso, delle disposizioni normative citate in premessa in materia di aiuto massimo concedibile.

4. Ciascun Progetto deve rispettare i seguenti requisiti:

  • a. i soggetti proponenti devono far parte della compagine così come individuata all’articolo  3 comma 2;
  • b. una quota non inferiore al 20% (venti per cento) del costo totale della proposta deve essere sostenuta direttamente da una Università o da un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle Definizioni del D.M. 593/2016.

5.  I Progetti devono descrivere:

  • a. le attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo con l’indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto, il ruolo dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attività di consulenza o servizi equivalenti) e la relativa localizzazione;
  • b. i soggetti proponenti e il modello organizzativo che consentano di valutare la qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca attraverso le competenze e le esperienze maturate, in coerenza con gli obiettivi delle attività previste nell’ambito del progetto, ed il sistema adottato per la gestione delle relative attività;
  • c. il costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività descritta;
  • d. il cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando lo sviluppo temporale delle singole attività previste;
  • e. le novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore o ambito di interesse e delle traiettorie tecnologiche individuate nel Piano di Azione;
  • f. i risultati attesi, in  termini di sostenibilità, di potenzialità di sviluppo del settore o ambito tecnologico, di relativo impatto occupazionale sui territori di riferimento;
  • g. la rilevanza che il Progetto assume rispetto allo sviluppo dell’area di specializzazione, così come descritta dal precedente articolo 2 comma 2 e dalla SNSI.

6. La durata massima del Progetto, indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, non deve superare i 36 (trentasei) mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

7. Ciascun Progetto deve proporre l’esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici nazionali ed europei. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del Soggetto Capofila, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni dai soggetti proponenti e approvate a valere su leggi agevolative nazionali, regionali e nell’ambito di programmi europei.

8. Il Progetto deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.

9. Il Progetto deve contenere un numero massimo di 60.000 (sessantamila) caratteri e un numero massimo n. 40 (quaranta) pagine.

10. Sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, come specificato nell’Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale, e comprendono:

  • a. le spese di personale, riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale adibito all’attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio;
  • b. i costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il Progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
  • c. i costi dei fabbricati costituiscono una spesa ammissibile, purché siano direttamente connessi alle attività di Progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • – che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto  qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell’immobile alla normativa nazionale;
    • – che l’immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o comunitario;
    • – che l’immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attività progettuali previsto nel capitolato tecnico;
    • – che l’edificio sia utilizzato conformemente alle finalità delle attività progettuali.
    • – la sussistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e i risultati previsti dal Progetto;
    • – la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno;
  • d.  i costi dei terreni rappresentano una spesa ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • e. i costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti e i costi dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da terzi alle normali condizioni di mercato,  nel limite della quota massima del 10% (dieci per cento);
  • f. le spese generali supplementari, derivanti direttamente dal Progetto, da dimostrare e calcolare comunque entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) delle spese di cui alla precedente lettera a);
  • g. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, nonché i costi per missioni all’estero sostenuti nell’ambito di Progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.

11. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lett. a) del precedente comma, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell’impegno temporale relativo all’attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalla normativa vigente in materia.

12. La somma dei costi  di fabbricati e terreni non può superare il 10% (dieci per cento)  del costo totale ammissibile.

13. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

 

Articolo 5
Requisiti del Piano di Azione

1. Il Piano di azione, di durata almeno quinquennale, deve descrivere:

a. le traiettorie tecnologiche più significative verso cui orientare le attività del Cluster in linea con le politiche nazionali e regionali della ricerca e dell’innovazione, valorizzandone le caratteristiche di apertura ed inclusività, dando evidenza della partecipazione dei soggetti attivi nel campo della ricerca e dell’innovazione, in coerenza con le strategie di specializzazione nazionali e regionali;

b. il modello organizzativo che preveda la costituzione di un Organo di coordinamento e gestione e le relative modalità di organizzazione e di funzionamento;

c.  i profili professionali verso cui orientare interventi in relazione alle possibili azioni di placement e all’avvio di start up e di spin off di ricerca;

d. il modello economico-finanziario di autosostenibilità di lungo termine, che miri a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica;

e. il Piano di disseminazione delle informazioni per consentire il trasferimento di conoscenze alla più ampia gamma di attori, anche sviluppando specifiche comunità della conoscenza e dell’innovazione, aperte al contributo internazionale.

2.    Il Piano deve essere elaborato obbligatoriamente in lingua italiana e in lingua inglese.

3.  Il Piano deve contenere un numero massimo di 30.000 (trentamila) caratteri e un numero massimo di 20 (venti) pagine.

 

Articolo 6
Modalità e criteri della valutazione tecnico-scientifica

1. La valutazione dei Progetti Cluster è affidata ad un panel di esperti nominati dal MIUR e individuati dal Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca di cui all’art. 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nell’ambito dell’apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del D.M. n. 593/2016.

2. Ciascuno dei due Progetti è valutato secondo i criteri di seguito specificati, per un totale massimo di 60 (sessanta) punti per Progetto:

  • a. fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del Progetto: valuta il grado di fattibilità tecnica e di sostenibilità economico-finanziaria, rispetto alla congruità dei costi esposti e al cronoprogramma di attuazione anche dopo la chiusura dell’intervento finanziato.

(max 20 punti per ciascun Progetto);

  • b. valutazione dei soggetti e della struttura organizzativa di progetto: verifica della dotazione da parte del Soggetto Proponente di una struttura gestionale adeguata  ispirata a criteri di qualità e nel rispetto degli obblighi normativi.

(max 20 punti per ciascun Progetto);

  • c. impatto del Progetto con riferimento alle traiettorie e agli obiettivi dell’area di specializzazione della SNSI e con il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2014 – 2020 Orizzonte 2020: valuta il grado di efficacia ed efficienza della risposta fornita dal Progetto alla domanda reale e potenziale dell’ambito di riferimento, come delineata da studi, indagini, analisi, etc.

(max 20 punti per ciascun Progetto);

  • 3. Ogni Progetto deve comunque ottenere un punteggio per ciascuno dei criteri di cui al comma precedente pari ad almeno 12 (dodici) punti per poter essere ammesso a finanziamento.
  • 4. Il Piano di Azione è valutato secondo i seguenti criteri, per un totale massimo di 30 punti:
  • a. complementarietà e coerenza:
  • – con le linee di azione previste nelle programmazioni nazionali in particolare con la SNSI e in quelle regionali per quanto concerne gli obiettivi di ricerca proposti dai due Progetti;- tra modello organizzativo proposto e linee di intervento indicate nell’area di specializzazione di cui al precedente articolo 2.
    (max 10 punti)
  • b. ampiezza e qualità del partenariato industriale, di ricerca e istituzionale.
    (max 20 punti)
  • 5. Fermo restando l’obiettivo del presente Avviso di favorire lo sviluppo e il potenziamento di un Cluster per ciascuna delle quattro aree di cui al precedente articolo 2 comma 2, il MIUR procede alla concessione dei contributi, così di seguito indicati, in favore di un solo raggruppamento per ognuna delle aree tematiche sulla base di quattro specifiche graduatorie ottenute in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, per un punteggio massimo di 150 (centocinquanta) punti. A parità di punteggio è data priorità alla proposta che abbia maturato un punteggio più elevato in relazione al  criterio di cui al precedente comma 4 lettera b).
  • 6. Tenuto conto delle risultanze della valutazione dei Piani, il MIUR definisce, con ciascuna delle Regioni coinvolte, specifici Accordi di Programma, anche integrativi di quelli già stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l’altro, gli eventuali rispettivi impegni finanziari, le modalità con le quali il MIUR e le Regioni combinano le risorse, nonché le azioni di monitoraggio e valutazione.

 

Articolo 7
Valutazione economico-finanziaria dei soggetti privati

1. Sui Progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, gli esperti economico-finanziari effettuano la propria valutazione sulla base di elementi concernenti la solidità e l’affidabilità economico-finanziaria dei soggetti privati in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l’investimento proposto.

2. Gli elementi per la valutazione di cui al precedente comma sono di seguito specificati:

  • a. congruenza tra Capitale Netto  e Costo Progetto, ovvero CN > (CP -I )/2 intendendosi per:- CN: il Capitale Netto come definito dall’art.2424 del codice civile al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili,  quale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
    – CP: somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati a valere sul FISR dall’inizio dell’anno dallo stesso soggetto richiedente;
    – I:  somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nella presente procedura, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.
  • b. onerosità della posizione finanziaria (OF/F) < 8% intendendosi per:-  OF: oneri finanziari,
    –  F: Fatturato.

3. a valutazione di carattere economicofinanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell’esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l’efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, nel rispetto del successivo articolo 10.

 

Articolo 8
Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

  • 1. Con periodicità annuale gli esperti tecnico-scientifici ed economico-finanziari  relazionano al MIUR, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto proposto e al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e delle condizioni di solidità e affidabilità del soggetto beneficiario privato.
  • 2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, eventuali esiti negativi delle valutazioni economico-finanziarie determinano l’adozione da parte del MIUR di opportuni provvedimenti.

Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  • 1. I Progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al precedente articolo 5 comma 4 del presente Avviso sono agevolati dal MIUR con risorse a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) come quantificate al successivo comma 3, nel rispetto della Delibera CIPE n. 36/2015, come iscritto nel capitolo 7310/E dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • 2. I Progetti ammessi sono finanziati nella forma di contributo alla spesa per un importo pari al 50% (cinquanta per cento) dei costi complessivi giudicati ammissibili fino a concorrenza della somma massima di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) per ciascun Progetto ed euro 700.000,00 (settecentomila) per ciascun Progetto Cluster. In applicazione del Regolamento UE n. 651/2014, l’intensità del contributo in favore di ciascun Progetto può ridursi in ragione della specifica qualificazione di ciascun Soggetto proponente ove Grande Impresa nella percentuale massima di aiuto pari al 50% (cinquanta per cento) per la ricerca industriale e pari al 25% (venticinque per cento) per lo sviluppo sperimentale.
  • 3. Le risorse disponibili per il presente Avviso sono a valere sulla disponibilità dei Fondi FISR per un valore complessivo di 3.000.000,00 (tremilioni) di euro, di cui una quota massima pari a 200.000,00 (duecentomila) euro da destinare alle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.
  • 4. Il contributo ammesso per ciascun Progetto Cluster è erogato dal MIUR previa adozione del decreto di concessione e stipula dell’atto d’obbligo di accettazione del  disciplinare, a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento quadrimestrali relativi a ciascun Progetto.
  • 5. L’erogazione del finanziamento pubblico è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul relativo fondo.
  • 6. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, procede al recupero delle somme erogate attraverso:
    • – il fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
    • – la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall’articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Articolo 10
Garanzie

  • 1. In caso di esito negativo della valutazione dell’esperto economico-finanziario, sia nella fase ex ante che nella fase in itinere, di cui all’articolo 7 del presente Avviso, il MIUR rispettivamente ammette il Progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% (cento per cento) dell’importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.
  • 2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell’importo agevolato, ove richieste dal soggetto beneficiario privato, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

 

Articolo 11
Modalità e termini di presentazione delle domande

  • 1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 6 settembre 2016 e fino alle ore 12 (dodici) del 13 ottobre 2016.
  • 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) a far data dal 6 settembre 2016 è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull’utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e i relativi allegati.
  • 3. Le domande di partecipazione e la relativa documentazione allegata presentate difformemente dal presente Avviso saranno escluse.
  • 4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.
  • 5. Il Soggetto Capofila, individuato ai sensi dall’articolo 2 comma 2 del presente Avviso,  deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.


Articolo 12

Informazioni

 

  • 1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Anna Maria Fontana, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
  • 2. Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
Roma, 3 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)


Allegati

“FARE” RICERCA IN ITALIA

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA 2015-2020

COMUNICAZIONE CIRCA LA PROSSIMA PROCEDURA PER L’ATTUAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DELL’INTERVENTO “FARE” RICERCA IN ITALIA:
(FRAMEWORK PER L’ATTRAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE ECCELLENZE PER LA RICERCA IN ITALIA)



Ricerca, Giannini: “Stanziati i primi 53 milioni del PNR”
230 borse per dottorati innovativi e misure per attrarre ricercatori
Al via 4 nuovi cluster: Made in Italy, Beni Culturali, Energia, Blue Growth

Al via le prime misure di attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca presentato il 2 maggio scorso dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, con 20 milioni di euro che vengono stanziati per la promozione di 230 dottorati innovativi e altri 30 milioni a disposizione per l’attrazione di ricercatori di eccellenza e misure di supporto agli studiosi italiani che intendano partecipare ai bandi europei.

Pronto anche l’avviso da 3 milioni per la costituzione di 4 nuovi cluster (Made in Italy, Beni Culturali, Energia e Blue Growth) che, insieme agli altri 8 già esistenti, in autunno potranno partecipare al bando da circa 400 milioni destinati a ricerca industriale e cooperazione pubblico-privato.

“Con il pacchetto di misure che lanciamo oggi – spiega il Ministro Giannini – prende il via l’attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca lanciato a maggio. Avevamo promesso i primi bandi entro l’estate e stiamo rispettando la tempistica. I primi passi del PNR confermano l’attenzione specifica di questo Governo al capitale umano e ai giovani. Prevediamo un pacchetto di interventi innovativi che puntano a sostenere i nostri ricercatori nella competizione per i fondi dell’ERC (European Research Council) e l’attrazione in Italia di chi vince questo tipo di finanziamento. Con i dottorati innovativi rafforziamo – prosegue il Ministro – la collaborazione fra università e imprese, mettendo in contatto il nostro sistema produttivo con i migliori talenti per sostenere e incentivare l’innovazione del Paese”.

‘Fare Ricerca in Italia’
Circa 20 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione vengono destinati al miglioramento delle performance dei nostri ricercatori nei bandi ERC e ad attrarre nel nostro Paese un numero crescente di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza. Si tratta della prima tranche di finanziamenti dell’intervento ‘Fare ricerca in Italia’ previsto dal PNR.

Sono previste tre linee di azione:
1)        Accompagnamento ai bandi ERC: grazie al finanziamento, università ed enti pubblici di ricerca potranno selezionare i loro migliori ricercatori (con i requisiti necessari per candidarsi ad una competizione ERC nella categoria starting grant) e garantire loro un affiancamento per la presentazione di progetti di ricerca di eccellenza. Per farlo ci saranno sportelli dedicati che serviranno anche ad informare tutti i potenziali interessati sulle opportunità offerte dai bandi ERC. Il Miur riconoscerà anche una specifica premialità alle host institutions nel caso in cui i  ricercatori che abbiano fruito dell’accompagnamento ottengano, in seguito, una valutazione positiva pari ad almeno 75 punti in una procedura indetta da ERC.
2)        Potenziamento: beneficiari finali di questo intervento saranno i ricercatori che hanno già partecipato ad una selezione dell’ERC (con una valutazione pari ad A ed un punteggio non inferiore a 75 punti) ma che non hanno ricevuto finanziamenti per esaurimento del budget. Le università e gli enti di ricerca potranno finanziare il rafforzamento delle loro proposte ai fini di una ricandidatura. A patto che questi ricercatori individuino o confermino come host institution (istituzione ospitante) di riferimento università/enti pubblici di ricerca italiani (preferibilmente localizzati nel Mezzogiorno).
3)        Attrazione dei vincitori ERC: le università e gli enti pubblici di ricerca garantiranno un finanziamento aggiuntivo a favore dei ricercatori che vinceranno bandi ERC (Starting grant, Consolidator grant, Advanced grant) che scelgano come sede l’Italia. Il finanziamento, in particolare, consentirà di attivare borse di dottorato, o altre iniziative, per favorire la creazione di un team di ricerca a supporto del vincitore ERC.

Ai circa 20 milioni FSC saranno aggiunti altri 10 milioni provenienti dal Fondo per gli investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) per implementare le azioni sul Centro-Nord, visto che i fondi di Sviluppo e Coesione andranno a finanziare soprattutto il Sud.

Dottorati innovativi, università e imprese più vicine
Venti milioni serviranno a finanziare 230 borse di dottorato destinate alle Università delle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). Il decreto prevede il finanziamento di borse di dottorato di durata triennale che sono aggiuntive rispetto a quelle già finanziate in modo tradizionale, per un valore complessivo di 20 milioni di euro. Si tratta di borse di dottorato innovative che prevedono che una parte del percorso si svolga in azienda e all’estero, pensate per creare nuove competenze in settori come quello dei ‘Big data’ o che rispondano a cambiamenti come la strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0. I dottorandi potranno qualificare “in senso industriale” le proprie esperienze formative e di ricerca, con ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.

I nuovi cluster
Agli 8 cluster già attivi (Aerospazio, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Scienze della Vita, Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per le Smart Communities) se ne aggiungono altri 4: Made in Italy, Beni Culturali, Energia e Blue Growth. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. Inoltre, il Miur ha inviato alla Corte dei Conti due decreti ministeriali in materia di ricerca industriale e di base che semplificano le modalità di concessione di agevolazioni finanziarie e di snellimento di procedure relative alla presentazione di progetti di ricerca.

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 593

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59″ e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 72 recante disposizione sui “Fondi rotativi per le imprese”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii.;

VISTO il DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii., e in particolare l’articolo 62, comma 2, recante la previsione che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in conformità con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59″, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a Ricerca, Sviluppo e Innovazione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del Regolamento (CE) 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, l’articolo 65 comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 che sancisce “l’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali” e che, pertanto, le specifiche disposizioni circa l’ammissibilità delle spese, saranno definite con successivo decreto analogo al D.P.R. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, a cui devono conformarsi gli avvisi cofinanziati con risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 20142020 (di seguito “PON RI 2014-2020”) in attuazione del presente Decreto;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“;

VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’articolo 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;

VISTA la Decisione del Consiglio 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2013;

VISTO il Modello di Contratto per i progetti Eranet Cofund e il correlato modello commentato dalla Commissione europea;

VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo, predisposto in osservanza alla nota ARES(2014)969811 del 28 marzo 2014, con la quale la Commissione europea ha richiesto a ciascuna amministrazione titolare di programmi operativi di recepire l’adozione del medesimo piano;

VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;

VISTO il PON RI 20142020 approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 n. 91;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca 20152020 (“PNR” 2015-2020), approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al Pianostralcio “Ricerca e Innovazione” di  integrazione del PNR per il periodo 20152017 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 20142020;

VISTO il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;

PRESO ATTO della cessazione della vigenza, in conformità con gli articoli 1 e 2 del Regolamento (UE) 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L320 del 30 novembre 2013, delle disposizioni contenute nel citato Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2013 n. 115, a far data dal 30 giugno 2014;

RITENUTA la necessità di procedere alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel Regolamento 651/2014 al fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione;

 

DECRETA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Definizioni e ambito di applicazione)

  • 1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
    • a) Soggetto Proponente: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero;
    • b) Soggetto Beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di Ricerca finanziati dal Ministero;
    • c) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    • d) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all’articolo 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
    • e) Università: le università, statali e non statali e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
    • f) Enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 20062009, nonché l’ Agenzia spaziale italiana  ASI, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS e l’Istituto italiano di studi germanici;
    • g) Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
    • h) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 61 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
    • i) FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
    • j) Intensità di aiuto:importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014;
    • k) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
    • l) Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
    • m) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
    • n) Social Innovation: azioni di sostegno all’innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative;
    • o) Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo: appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007;
    • p) Progetto di Ricerca o Progetto: ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;
    • q) Progetti Internazionali: progetti nazionali di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale, nell’ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
    • r) Conto IGRUE: conto di contabilità speciale, aperto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi comunitari;
    • s) ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente all’adozione del decreto di concessione del Ministero;
    • t) in itinere: il periodo a valere dall’accettazione del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla data di consegna  dell’ultimo atto di rendicontazione;
    • u) ex post: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
    • v) TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • 2. Ai fini del presente Decreto, si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall’articolo 2 del Regolamento 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01.
  • 3. Il presente Decreto, in attuazione del Decreto Legislativo n. 83/2012, disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di Ricerca  industriale,  estese  a  non  preponderanti  processi  di  sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse attività di formazione del capitale umano nonché di Ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
  • 4. Il presente Decreto si applica solo agli aiuti trasparenti, intesi come  quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 di cui al  Regolamento 651/2014.
  • 5. Le tipologie di intervento di Ricerca industriale, ai fini del presente Decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all’articolo 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), fbis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
  • 6. Il presente Decreto si applica anche agli interventi di Ricerca fondamentale inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.
  • 7. Il presente Decreto si applica anche agli interventi del PON RI 2014-2020 e del PNR 2015-2020 ove applicabile.

ART. 2
(Strumenti di sostegno. Forme, misure e modalità di assegnazione)

  • 1. Ai sensi dell’articolo 60, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell’articolo 1 del DecretoLegge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 7, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale.
  • 2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalità di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento 651/2014.
  • 3. L’agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.

 

ART. 3
(Risorse e Fondi)

  • 1. Gli interventi di sostegno di cui al presente Decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. sono annualmente ripartite con Decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali.
  • 2. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla Legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
  • 3. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio per le quali può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 4
(Linee di intervento del FIRST e modalità procedurali di carattere generale)

  • 1. Le linee di intervento del FIRST, in generale, si articolano in:

a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere a), b), e) ed f)bis del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;
d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell’articolo 60 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.

  • 2. Ai fini del presente Decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente Decreto e dai singoli bandi/avvisi.

 

ART. 5
(Soggetti ammissibili)

  • 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente Decreto i soggetti previsti dall’articolo 60, comma 3, del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83.
  • 2. Il bando/avviso può prevedere il numero minimo e massimo di composizione dei Soggetti Proponenti il Progetto.
  • 3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun Progetto e programma di ricerca di cui al presente Decreto, nel caso di presentazione della domanda da parte di più soggetti, gli stessi individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto Capofila, il quale assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta i Soggetti Proponenti nei rapporti con il Ministero;

b) presenta, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o Progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del Progetto di ricerca;

e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i Soggetto/i Proponente/i e/o Beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;

f) presenta la richiesta di rimodulazione di cui al successivo articolo 14.

I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo Soggetto Capofila.

  • 4. Non sono in ogni caso ammesse alla valutazione le domande proposte da soggetti che risultino, all’atto della presentazione della medesima domanda, in una delle seguenti condizioni:
    • a) in situazione di morosità, nei confronti del Ministero, all’atto della presentazione della domanda;
    • b) sottoposti ad una delle situazioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii, o di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii.
  • 5. La regolarizzazione delle condizioni previste alle lettere a) e b) del precedente comma 4, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda, consente l’ammissibilità della medesima domanda alla valutazione, previa esibizione della documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione.
  • 6. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1del presente articolo devono inoltre essere in possesso  dei seguenti requisiti:

a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa  in  difficoltà così come definita dall’art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

ART. 6
(Costi ammissibili)

  • 1. Ferma restando l’applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i costi che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, così come specificato nell’Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale.
  • 2. Nel rispetto dei limiti della normativa di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.
  • 3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 2 sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
  • 4. In nessun caso è riconosciuto il rimborso dell’IRAP.

 

ART. 7
(Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo)

  • 1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti socioeconomici a carico dello Stato, il Ministero procede all’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo  mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell’articolo 158 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in coerenza con gli orientamenti della Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.
  • 2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.
  • 3. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall’appalto pubblico precommerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.
  • 4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.
  • 5. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 9, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n.106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi è determinato l’onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

 

ART. 8
(Social Innovation)

  • 1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di Social Innovation di cui ai precedenti articolo 1, comma 1, lett. n) e articolo 4, comma 1, lett. c), del presente Decreto, si rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.

ART. 9
(Spin off per attività di ricerca)

  • 1. I Soggetti Proponenti di cui al comma successivo possono presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 60, comma 4, lett. f-bis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l’intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalità procedurali stabiliti nel presente Decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali.
  • 2. Le domande possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  • 3. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti previsti all’articolo 5 del presente Decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le società di assicurazione, le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 e nell’albo di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo istituite con l’articolo 2 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all’articolo 36del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.
  • 4. Alla presentazione della domanda, i Soggetti Proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in società entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell’agevolazione, e comunque entro e non oltre 30 giorni da una formale richiesta da parte del Ministero.
  • 5. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.
  • 6. I Soggetti Proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del Progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonché ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova società. I Soggetti Proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda.
  • 7. Le modalità di presentazione delle domande, le modalità ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalità di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente la concessione dell’aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.

 

ART. 10
(Garanzie)

  • 1. Per gli interventi a valere su risorse nazionali, all’esito negativo della valutazione dell’esperto economico-finanziario di cui al successivo articolo 12 comma 3, sia essa nella fase ex ante che in itinere, il Ministero rispettivamente ammette il Progetto alle agevolazioni previste o consente la prosecuzione delle attività progettuali in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa di un importo pari al 100% dell’importo totale di agevolazione concessa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
  • 2. Nei casi di concessione delle anticipazioni, ove richieste dal Soggetto Beneficiario privato, secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
  • 3. Come previsto dall’articolo 9 comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” i crediti nascenti dal recupero delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

TITOLO II
MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE EX ANTE E DI CONTRATTUALIZZAZIONE PER I PROGETTI APPROVATI

ART. 11
(Modalità generali di presentazione e valutazione dei progetti ed elenco esperti)

  • 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 comma 1, lettere a), c) e d) del presente Decreto e in attuazione delle indicazioni contenute nel Decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e limiti di costo.
  • 2. Nei bandi/avvisi, ove non espressamente stabilito, i requisiti e/vincoli si intendono richiesti per tutta la durata di svolgimento delle attività di Progetto.
  • 3. Nei bandi/avvisi sono definite le modalità per la presentazione delle domande con specifica descrizione della modulistica da produrre e sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali. All’atto della presentazione della domanda i soggetti ammissibili devono in ogni caso presentare il Progetto di ricerca, un capitolato tecnico dettagliato sottoscritto, nonché accettare lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso, nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali.
  • 4. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, la valutazione dei progetti il Ministero è effettuata da esperti tecnicoscientifici, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR di cui all’art.1 comma 1 lett. d), nell’ambito di un apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse.
  • 5. Oltre ai criteri di cui al comma 4, è comunque previsto che ciascuno degli esperti tecnicoscientifici inseriti nell’elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di cinque incarichi per anno solare.
  • 6. Gli esperti tecnico-scientifici effettuano la propria valutazione sulla base di criteri espressi nel successivo articolo. Il bando/avviso può prevedere ulteriori modalità operative relative all’attività dell’esperto tecnicoscientifico.
  • 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla Legge.
  • 8. Il Ministero iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi, di cui al presente articolo, nell’Anagrafe nazionale della ricerca.

 

ART. 12
(Valutazione ex ante tecnico-scientifica ed  economico-finanziaria)

  • 1. Gli esperti tecnico-scientifici di cui al precedente articolo 11 comma 4 effettuano la propria valutazione, entro il termine indicato nella lettera di incarico e secondo le modalità ivi indicate dal conferimento dell’incarico, sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l’impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l’effetto di incentivazione dell’aiuto pubblico così come definito ai sensi del Regolamento 651/2014, fatta salva l’individuazione di ulteriori criteri ovvero l’articolazione in più dettagliati sotto-criteri nel singolo bando/avviso.
  • 2. Il Ministero, per ogni bando/avviso, per gli aspetti di natura economicofinanziaria può avvalersi di un gruppo di esperti composto da un numero adeguato di soggetti, individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore nell’ambito di un apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti della Commissione europea.
  • 3. Sui progetti valutati positivamente dagli esperti tecnico-scientifici, i soggetti di cui al precedente comma 2 effettuano la propria valutazione economicofinanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l’affidabilità economicofinanziaria dei Soggetti Proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l’investimento proposto e di restituire l’agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato, secondo i criteri stabiliti nel bando/avviso.
  • 4. La valutazione di carattere tecnicoscientifico si conclude con una specifica motivata relazione dell’esperto tecnicoscientifico incaricato e, ove positiva, con la contestuale sottoscrizione, da parte del medesimo esperto, del capitolato tecnico. Nel caso in cui l’esperto tecnico-scientifico modifichi il capitolato tecnico, lo stesso deve essere inviato, per il tramite del Ministero, al Soggetto Proponente e/o al Soggetto Capofila per l’accettazione ed eventuale previa rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui all’esito della valutazione di Progetto uno o più Soggetti Proponenti siano stati esclusi dalle attività previste dal relativo capitolato, i medesimi Soggetti Proponenti si intendono inammissibili.
  • 5. La valutazione di carattere economicofinanziaria si conclude con una specifica motivata relazione dell’esperto incaricato, contenente, ove necessario, condizioni specifiche cui subordinare l’efficacia del conseguente provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni.
  • 6. Per i Progetti già selezionati nel quadro di programmi dell’Unione Europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, l’esperto tecnico-scientifico valuta la coerenza del capitolato tecnico con il Progetto Internazionale cui si riferisce e la relativa congruità dei costi. Ove la valutazione si concluda con esito positivo, l’esperto tecnico-scientifico procede all’approvazione del capitolato tecnico.
  • 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla Legge.

 

ART. 13
(Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati)

  • 1. Per i Progetti di ricerca per i quali le valutazioni di cui al precedente articolo abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali  e le eventuali condizioni di cui al precedente articolo 12 comma 5.
  • 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, è trasmesso al Soggetto Proponente e/o al Soggetto Capofila per la successiva formale accettazione da acquisirsi nei successivi 30 giorni.
  • 3. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all’adozione del decreto di concessione.
  • 4. Il provvedimento ministeriale di diniego è comunicato tempestivamente ai Soggetti Proponenti e/o Soggetto Capofila corredato delle relative motivazioni.
  • 5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione delle domande di cui al precedente articolo 11 comma 3.

ART. 14
(Variazioni soggettive e/o oggettive)

  • 1. In caso di variazioni, siano esse di natura soggettiva che oggettiva, il Soggetto Capofila è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Ministero, il quale procederà per la necessaria preventiva autorizzazione. Le variazioni soggettive sono comunque consentite esclusivamente qualora intervengano tra i Soggetti Beneficiari del Progetto.
  • 2. Nella fase di valutazione ex ante del Progetto, è consentita la variazione non rilevante dei Progetti di ricerca in termini soggettivi nel limite del 20% dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20% del valore del progetto, ai fini dell’ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economicofinanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
  • 3. Nella fase di valutazione in itinere del Progetto, l’esperto tecnico-scientifico di cui all’articolo 12 comma 4 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del 20% e non eccedenti il 50%, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
  • 4. Nella fase di valutazione internazionale di Progetti partecipanti a bandi internazionali, si applicano le regole previste da questi ultimi, ove consentite dai bandi/avvisi nazionali integrativi.
  • 5. Il Ministero, nel caso di richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvede direttamente, fatta eccezione dei casi complessi, per i quali è comunque richiesto il parere dell’esperto incaricato.
  • 6. La domanda di rimodulazione del Progetto, nel caso in cui contenga una sostituzione nelle attività relative al soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economicofinanziario, è presentata dal Soggetto Capofila entro e non oltre 30 giorni dall’accertamento formale della rinuncia o esclusione.

ART. 15
(Revoca e interruzione)

  • 1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
    • a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l’apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
    • b) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
    • c) mancata realizzazione del Progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di ricerca, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; mancato avvio del Progetto nei termini indicati dal bando/avviso; mancato rispetto dei termini massimi previsti dal bando/avviso per la realizzazione del Progetto; mancata trasmissione della documentazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo proroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza contrattuale;
    • d) tutti gli altri casi previsti dal bando/avviso e successivi atti collegati.

 

  • 2. Nei casi di morosità del Soggetto Beneficiario, alla prima rata scaduta e non pagata, il Ministero procede con una richiesta di ripianamento dell’insoluto da effettuarsi entro 30 giorni a far data dalla medesima richiesta ministeriale. In caso di mancato pagamento, il Ministero si riserva l’adozione dei più opportuni provvedimenti, al fine di recuperare il credito vantato. Nel caso di Progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di Progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell’intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
  • 3. Con riguardo alle procedure fallimentari e alle altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di Progetto concluso, il Ministero dispone la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Resta acquisito al Soggetto Beneficiario il contributo alla spesa erogato. Nel caso di Progetto in corso, il Ministero dispone la revoca totale del provvedimento di concessione con disimpegno delle somme non erogate e contestuale recupero dell’intero finanziamento, oltre interessi di revoca.
  • 4. Nei casi di cui al precedente comma 3, nel caso di Progetto concluso, il Soggetto Beneficiario avrà diritto, altresì, alla parte di contributo alla spesa autorizzato, ma non erogato all’atto della revoca, laddove la mancata erogazione sia stata determinata da perenzione amministrativa e/o carenza di liquidità di cassa e/o qualsiasi altra motivazione imputabile al Ministero.
  • 5. Resta fermo che per conclusione di Progetto si intende il compimento di tutte le attività progettuali, ivi incluse le relazioni dell’esperto tecnicoscientifici e economicofinanziari che confermino il buon esito della ricerca finanziata. Nei casi in cui sia prevista un’attività di verifica finale da parte di un’apposita commissione, il Ministero riterrà concluso il Progetto all’esito della medesima verifica.
  • 6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano concluse positivamente prima dell’avvio della procedura, se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l’oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca della concessione. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attività si siano concluse positivamente, si può procedere chiedendo l’estinzione anticipata del finanziamento entro 30 giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.
  • 7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l’Amministrazione si avvarrà della valutazione dell’esperto tecnico-scientifico di settore che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito, così come valutato dall’esperto tecnico-scientifico e dall’esperto economico-finanziario, sino al momento dell’interruzione.

 

TITOLO III
MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 16
(Modalità di valutazione e controllo)

  • 1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i Soggetti Beneficiari, mediante il Soggetto Capofila, entro 30 giorni dall’effettuazione della singola spesa progettuale, producono, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la complessiva documentazione relativa alla spesa predetta completa di avvenuta effettiva quietanza.
  • 2. Nei 15 giorni successivi alla produzione della documentazione di cui al precedente comma 1, gli esperti tecnico-scientifici producono, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico ed aperto, la relativa valutazione di congruità e pertinenza.
  • 3. Nei 15 giorni successivi alla valutazione di cui al precedente comma 2, gli esperti economico-finanziari producono, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico e aperto, la relativa valutazione di ammissibilità amministrativa.
  • 4. Con cadenza quadrimestrale, decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, il Ministero effettua le erogazioni di quanto spettante sulla base degli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
  • 5. Ulteriori specifiche disposizioni tecnico-operative saranno definite in apposito documento a cura della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca del Ministero, da adottarsi entro i 60 giorni successivi alla entrata in vigore del presente Decreto.

 

ART.17
(Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post)

  • 1. Con periodicità annuale gli  esperti tecnico-scientifici e economico-finanziari  relazionano al Ministero, ognuno per quanto di competenza, in ordine alla correttezza delle attività progettuali svolte, ai risultati conseguiti rispetto a quanto preventivato e al mantenimento delle condizioni di solidità e affidabilità del Soggetto Beneficiario privato.
  • 2. Eventuali esiti negativi delle valutazioni di cui al precedente comma 1 determineranno l’adozione da parte del Ministero di opportuni provvedimenti.
  • 3. I Soggetti Beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

 

ART. 18
(Progetti Internazionali)

  • 1. Le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei Progetti Internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali, che a quest’ultimi afferiscono.
  • 2. Le modalità di finanziamento dei soggetti partecipanti ai Progetti Internazionali sono regolate dal presente Decreto, dai bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi nazionali integrativi.
  • 3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei Progetti siano effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in tale sede e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti eleggibili ai sensi del presente Decreto.
  • 4. Per i programmi che prevedono un cofinanziamento europeo dei Progetti, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST e tenendo conto che la parte di finanziamento europeo dovrà essere disposta, per ciascun Progetto, con risorse a valere sul Conto IGRUE, quando queste si rendano disponibili in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali. L’allocazione delle risorse disponibili sui progetti vincitori dovrà essere effettuata di norma suddividendo le risorse nazionali e comunitarie in proporzione eguale su tutti i progetti vincitori.
  • 5. Per i progetti ove è previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati Membri, il finanziamento di cui al comma 2 verrà effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul Conto IGRUE potranno essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative.
  • 6. Ove previsto nei bandi/avvisi nazionali integrativi dei bandi/avvisi internazionali, i Progetti di cui al presente articolo possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti sul Conto IGRUE.
  • 7. In tutti gli altri casi, il Ministero adotta per i Progetti Internazionali le procedure di cui al presente Decreto, tenendo conto della tipologia della ricerca, fondamentale, industriale o sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente Decreto.
  • 8. Per i Progetti Internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale.
  • 9. Le intensità di aiuto previste per i Progetti Internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati:

a)  per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b) del presente comma:

a.1) Ricerca fondamentale:
Contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

a.2) Ricerca industriale:
Contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 75% dei costi ammissibili.

a.3) Sviluppo sperimentale:
Contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 70% dei costi ammissibili.

Per i Progetti Internazionali presentati da piccole e medie imprese, l’intensità del contributo in conto capitale è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l’intensità del credito agevolato è diminuita dello stesso ammontare.
E’ data facoltà di rinunciare alla quota di credito agevolato. Tale rinuncia non dà diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale.

b)  Per le Università, gli Enti pubblici di ricerca, gli Organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:

b.1) Ricerca fondamentale:
Contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;

b.2) Ricerca industriale:
Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili;

b.3) Sviluppo sperimentale;
Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili;
Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili.

  • 10. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l’erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il Ministero potrà trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.19
(Disposizioni transitorie e finali)

  • 1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente Decreto.
  • 2. Per gli accordi di programma già stipulati alla data di entrata in vigore del presente Decreto e/o in regime di proroga (adottata o da adottarsi), con riguardo alle domande presentate a far data dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115 in poi, si applica il regime di aiuti di cui al regolamento comunitario vigente al momento della presentazione dell’istanza. Restano, invece, ferme le modalità di finanziamento e procedure operative di cui alla normativa richiamata dall’accordo.
  • 3. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni,  restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
  • 4. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2020 in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 59 del Regolamento 651/2014.

Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof. Stefania Giannini

Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 594

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii, e in particolare l’articolo 72;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, la cui autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta dal comma 49, dell’art. , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dalla lett. f), del comma 2, dell’art. 27, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della “peer review”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

VISTA il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n° 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, , recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, ed in particolare l’articolo 31, che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e tecnologica (FIRST) nonché disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli artt. 60, 61, 62 e 63 del Decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i cui interventi sono dichiarati compatibili con il mercato comune a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE” e/o “Trattato di Lisbona”), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (“GUUE”) il 9 maggio 2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTE le comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTA la Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/12/2013;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Ricerca e Innovazione approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca (“PNR”) 2015/2020, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca;

VISTO il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;

RAVVISATA la necessità di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attività di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del decreto 115/2013 innanzi citato;

 

DECRETA

ART. 1
(Ambito di applicazione e definizioni)

  • 1. Il presente decreto disciplina le modalità procedurali di selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca fondamentale ammessi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
  • 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    • a)Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    • b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ss.mm.ii.;
    • c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
    • e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
    • f) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
    • g) CdS: i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
    • h) ERC: l’European Research Council;
    • i) unità operativa: l’insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una università o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR;
    • j) responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o più  unità operative;
    • k) organismi di ricerca: tutti i soggetti pubblici o privati, esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, le cui finalità principali consistano nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca e nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tale attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tali soggetti svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

ART. 2
(Norme generali)

  • 1. Tutti gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell’articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  • 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo, attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati.
  • 3. I progetti, presentati in risposta ad appositi bandi, possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall’ERC.
  • 4. I singoli bandi indicano il costo massimo che può essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, ed eventualmente per ciascuno dei relativi settori.
  • 5. Il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale è previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.

ART. 3
(Modalità procedurali di valutazione)

  • 1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo.
  • 2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. e ii., le modalità di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della “peer review”, e si articolano nelle seguenti fasi:
    • a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti (che saranno riportati nei singoli bandi), compresi quelli relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi;
    • b) individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte  dei Comitati di Selezione (CdS), successivamente nominati con apposito decreto ministeriale;
    • c) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica in grado di garantirne l’anonimato, dall’albo di esperti scientifici del MIUR nel rispetto del criterio della competenza scientifica;
    • d) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente  CdS, di un esperto detto “rapporteur”, cui viene affidato il compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un dettagliato Rapporto di Valutazione (Evaluation Summary Report – ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovrà essere acquisito il consenso degli altri esperti;
    • e) a seguito di consenso degli altri esperti, l’ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta al CdS, collegialmente, la stesura dell’ESR definitivo, tenendo conto del parere di tutti gli esperti da esso stesso incaricati;
    • f) acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, nel rigoroso rispetto dei punteggi  ricevuti da ogni progetto nell’ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti, e analizza il  budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento;
    • g) con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata dal competente CdS ed entro 30 giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all’esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati “pari merito” in base al punteggio ottenuto nell’ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato alla scelta del CdS;
    • h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalità stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.

ART. 4
(Modalità di gestione e controllo)

  • 1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
  • 2. Il MIUR assicura, secondo modalità procedurali previste dai singoli bandi, la portabilità dei progetti conseguente all’eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale.
  • 3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale,  mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati.
  • 4. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati  di appositi  audit interni effettuati dall’ente beneficiario.
  • 5. L’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento  e l’automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.
  • 6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MIUR inferiore rispetto a quanto già erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme già erogate in eccesso anche mediante compensazione con ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili.
  • 7. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità, da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attività relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MIUR, con modalità telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti.
  • 8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR)

ART. 5
(Soggetti ammissibili)

  • 1. Possono presentare i progetti di cui al presente decreto le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.
  • 2. I finanziamenti  sono  assegnati alle università/enti sedi delle unità operative.
  • 3. I singoli bandi possono definire le modalità per l’eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che questi possano costituire unità operative autonome; in ogni caso, l’impegno finanziario di tali soggetti non potrà mai superare la percentuale del 10% del costo del progetto.

Art. 6
(Costi Ammissibili)

  • 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
  • a) personale: sono considerati ammissibili i costi  relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata dall’articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilità, per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato articolo 18, comma 5, della legge 240/2010;
    • b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell’ammortamento con le modalità  stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile;
    • c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all’estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all’estero purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l’acquisizione e l’utilizzo di brevetti);
    • e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 7.

Art. 7
(Spese generali)

  • 1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione.
  • 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi:
    • a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari e simili);
    • b) funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
    • c) funzionalità operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca);
    • d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative);
    • e) funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico‐scientifica, contabilità generale, acquisti);
    • f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia;
    • g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;
    • h) costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data;
    • i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative;
    • j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente articolo 5.

 

 

ART. 8
(Disposizioni transitorie e finali )

  • 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  • 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof. Stefania Giannini